Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Personalità (diritti della) – In genere – Principio personalista – Divieto di introdurre previsioni che trasformino in inabile o bisognosa una persona in grado di provvedere con propri mezzi – Correlazione con il principio di eguaglianza sostanziale e con i sottesi compiti imposti alla Repubblica, anche in riferimento all’organizzazione politica del Paese. (Classif. 177001).
Disabilità - In genere - Condizione giuridica della persona con disabilità - Confluenza di un complesso di valori ispiratori dei principi costituzionali. (Classif. 085001).
Elezioni – In genere – Alto tasso di politicità della materia elettorale – Conseguente ampia discrezionalità del legislatore – Limiti – Necessario rispetto della non manifesta irragionevolezza e delle garanzie delle situazioni di particolare vulnerabilità – Modifiche alle norme elettorali vigenti per favorirne la modernizzazione (come ad esempio, l’uso della firma elettronica qualificata e della firma digitale) – Necessità, per il legislatore, di bilanciarne rischi e vantaggi – Finalità di assicurare una maggiore partecipazione politica. (Classif. 093001).
Elezioni – In genere – Diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost. – Necessaria riconduzione al loro interno della possibilità di sottoscrivere una lista di candidati – Limiti, requisiti e finalità – Obbligo di raccogliere un numero consistente di sottoscrizioni a sostegno alle candidature, per contrastare la dispersione dei voti e assicurare una seria consistenza alle liste, in ossequio al principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità – Necessità di assicurare la certezza della provenienza delle sottoscrizioni, per garantire la parità tra i concorrenti nella competizione elettorale ed evitare abusi e contraffazioni. (Classif. 093001).
Elezioni – Elezioni regionali – Utilizzo delle tecnologie digitali riconosciute dall’ordinamento nell’attività delle amministrazioni – Applicabilità al procedimento elettorale preparatorio di sottoscrizione delle liste dei candidati al consiglio regionale – Estensione della possibilità, già accordata al procedimento referendario e di iniziativa legislativa popolare, di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, alla luce sia del riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, sia della certezza della provenienza della firma derivante dagli obblighi di uso personale e di custodia del dispositivo – Limiti – Tutela del principio democratico di rappresentatività popolare e della governabilità – Necessità di un intervento di sistema del legislatore (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni statali che non prevedono la possibilità, per l’elettore affetto da un grave impedimento fisico tale da non consentire l’apposizione di una firma autografa, o al quale sia riconosciuto l’esercizio del voto domiciliare, di ricorrere alla firma elettronica qualificata per sottoscrivere liste di candidati alle elezioni regionali). (Classif. 093009).