Reg. Ric. n. 2 del 2024
pubbl. su G.U. del 27/11/2024 n. 48

Ricorrente:Regione autonoma Valle d'Aosta

Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri Corte dei conti



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Corte dei conti – Giudizio per la resa del conto - Decreti n. 18/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024, adottati dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta, giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile – Prevista assegnazione all’economo e al tesoriere del termine del 30 gennaio 2025 per la presentazione all'amministrazione regionale dei conti relativi alla gestione del servizio economale per gli esercizi dal 2019 al 2022 e del servizio tesoreria per gli esercizi dal 2018 al 2023 e alla Regione autonoma Valle d’Aosta del termine del 31 marzo 2025 per il deposito dei conti corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.

Norme impugnate:

Decreto  del 30/09/2024  Num. 20

Decreto  del 30/09/2024  Num. 19

Decreto  del 30/09/2024  Num. 18



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 103   Co.

Costituzione  Art. 116   Co.  

Statuto speciale per la Valle d’Aosta  Art. 48   Co.  



 del  rel. BUSCEMA


Testo del conflitto

                        N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 novembre 2024

Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  depositato   in
cancelleria  l'11  novembre  2024  (della  Regione   autonoma   Valle
d'Aosta). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Corte dei conti - Giudizio per  la
  resa del conto - Decreti n. 18/2024 (nel giudizio per la  resa  del
  conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio per la resa  del  conto  n.
  945), n. 20/2024 (nel giudizio per  la  resa  del  conto  n.  946),
  notificati il 4 ottobre  2024,  adottati  dalla  Corte  dei  conti,
  sezione giurisdizionale  per  la  Regione  Valle  d'Aosta,  giudice
  monocratico, ai  sensi  dell'art.  141,  comma  4,  del  codice  di
  giustizia  contabile  -  Prevista  assegnazione  all'economo  e  al
  tesoriere del termine del 30  gennaio  2025  per  la  presentazione
  all'amministrazione regionale dei conti relativi alla gestione  del
  servizio economale per gli esercizi dal 2019 al 2022 e del servizio
  tesoreria per gli esercizi dal 2018 al 2023 e alla Regione autonoma
  Valle d'Aosta del termine del 31 marzo 2025  per  il  deposito  dei
  conti corredati delle pertinenti parificazioni  e  relazioni  degli
  organi di controllo interno. 
- Decreti della Corte dei conti n. 18/2024 (nel giudizio per la  resa
  del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio per la resa  del  conto
  n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per la resa del  conto  n.  946),
  notificati il 4 ottobre 2024. 


(GU n. 48 del 27-11-2024)

    Ricorso per conflitto  di  attribuzione  ex  articoli  134  della
Costituzione e 39, legge n. 87 del  1953  nell'interesse  di  Regione
autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste, con  sede  in  Aosta,  piazza
Deffeyes n. 1; codice  fiscale  n.  80002270074;  partita  I.V.A.  n.
00368440079; in persona del Presidente e legale rappresentante  p.t.,
Renzo Testolin, rappresentata e  difesa  nel  presente  giudizio,  in
virtu' della deliberazione della Giunta  regionale  n.  1322  del  28
ottobre 2024 (doc. A), nonche' in forza  di  procura  in  calce,  dal
prof. avv. Angelo Lalli del Foro di Roma (c.f. LLLNGL68S01H501J; Pec:
angelolalli@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.88809533), con  domicilio
digitale eletto presso l'indirizzo Pec del  medesimo  risultante  dai
Registri di Giustizia - ricorrente; 
    Contro Governo della Repubblica - Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri (codice fiscale n. 80188230587), in persona  del  Presidente
del Consiglio dei ministri p.t., con sede in  Roma  (00187),  Palazzo
Chigi;    piazza    Colonna     370     -     domicilio     digitale:
attigiudiziaripcm@pec.governo.it,  rappresentato  e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587),
con sede in Roma  (00186),  via  dei  Portoghesi  n. 12  -  domicilio
digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 
    Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la  Valle  d'Aosta,
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con  sede  in
Aosta   (11100),   piazza   Roncas   n.   7,   domicilio    digitale:
valledaosta.giurisdizione@corteconticert.it, rappresentato  e  difeso
ex lege dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (codice  fiscale  n.
80224030587), con sede in Roma (00186), via dei  Portoghesi  n. 12  -
domicilio digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 
    Procura  regionale  presso   la   Corte   dei   conti -   Sezione
giurisdizionale  per  la  Regione  Valle  d'Aosta,  in  persona   del
Procuratore regionale e legale rappresentante p.t., con sede in Aosta
(11100),     piazza     Roncas     n. 7,     domicilio      digitale:
valledaosta.procura@corteconticert.it, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587),
con sede in Roma  (00186),  via  dei  Portoghesi  n. 12  -  domicilio
digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 
    Per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per  esso  alla
Corte  dei  conti,  l'esercizio  della  funzione  giurisdizionale  in
materia di resa del conto giudiziale  in  Regione  Valle  d'Aosta  in
assenza di apposita normativa di attuazione ai sensi dell'art. 48-bis
dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta approvato
con legge costituzionale n. 4 del 1948,  e  in  particolare  che  non
spettava allo Stato,  e  per  esso  alla  Corte  dei  conti,  sezione
giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, adottare, in assenza di
apposita norma di attuazione ai sensi dell'art. 48-bis dello  Statuto
speciale, i seguenti decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c.: 
      i)  decreto  n.   18/2024   della   Corte   dei   conti,   sez.
giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta,  adottato  dal  giudice
monocratico Cons. Roberto Rizzi in data  30  settembre  2024,  emesso
nell'ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione
del servizio economale della Regione autonoma Valle d'Aosta  per  gli
esercizi dal 2019 al  2022,  iscritto  al  n.  944  del  registro  di
segreteria, promosso dalla Procura regionale della  Corte  dei  conti
per la Regione Valle d'Aosta (istruttoria n. I00051/2024) con ricorso
notificato, unitamente al decreto opposto, in  data  4  ottobre  2024
(docc. 1, 2, 3); 
      ii)  decreto  n.  19/2024   della   Corte   dei   conti,   sez.
giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta,  adottato  dal  giudice
monocratico Cons. Roberto Rizzi in data  30  settembre  2024,  emesso
nell'ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione
del servizio di Tesoreria della Regione autonoma  Valle  d'Aosta  per
gli esercizi dal 2018 al 2022, iscritto al n.  945  del  registro  di
segreteria, promosso dalla Procura regionale della  Corte  dei  conti
per la Regione Valle d'Aosta (istruttoria n. I00052/2024) con ricorso
notificato, unitamente al decreto opposto, in  data  4  ottobre  2024
(docc. 4, 5, 6); 
      iii)  decreto  n.  20/2024  della   Corte   dei   conti,   sez.
giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta,  adottato  dal  giudice
monocratico Cons. Roberto Rizzi in data  30  settembre  2024,  emesso
nell'ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione
del servizio di Tesoreria della Regione autonoma  Valle  d'Aosta  per
l'esercizio 2023, iscritto al n.  946  del  registro  di  segreteria,
promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione
Valle d'Aosta (istruttoria n. I00053/2024)  con  ricorso  notificato,
unitamente al decreto opposto, in data 4 ottobre 2024 (docc. 7-8-9); 
      e conseguentemente per l'annullamento dei suddetti decreti  nn.
18/2024, 19/2024, 20/2024 adottati dalla  Corte  dei  conti,  sezione
giurisdizionale per la Valle d'Aosta, giudice  monocratico,  ex  art.
141, comma 4, c.g.c., nonche'  di  tutti  gli  atti  e  provvedimenti
antecedenti, consequenziali o comunque connessi, e,  in  particolare,
per quanto occorrer possa, dei corrispondenti ricorsi per la resa del
conto proposti dal Procuratore regionale della Corte dei conti - sez.
giurisdizionale per la Valle d'Aosta, iscritti ai nn. 944, 945 e  946
del Registro di Segreteria. 
 
                                Fatto 
 
    1. Regione autonoma Valle d'Aosta,  odierna  ricorrente,  e'  una
Regione ad autonomia speciale, il cui  statuto,  adottato  con  legge
costituzionale n. 4 del 1948, stabilisce che le modifiche  statutarie
sono soggette al procedimento stabilito  dalla  Costituzione  per  le
leggi costituzionali (art. 50),  e  rimette  a  uno  o  piu'  decreti
legislativi adottati dal Governo, sulla base di schemi  elaborati  da
una commissione  paritetica  di  nomina  regionale  e  governativa  e
sottoposti al parere  del  Consiglio  regionale,  l'adozione  de  «le
disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione
Valle  d'Aosta,  tenendo  conto  delle  particolari   condizioni   di
autonomia attribuita alla regione» (art. 48-bis). 
    2. Il procedimento paritetico e pattizio individuato dalla  legge
costituzionale  n.  4  del  1948  per  armonizzare  la   legislazione
nazionale con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta e'  stato  da
sempre posto alla base dell'attuazione delle norme nazionali relative
all'attivita' della Corte dei conti e, in generale, al controllo latu
sensu inteso sulla contabilita' pubblica regionale. 
    3. Cosi' e' stato,  in  particolare,  quanto  all'istituzione  in
Regione Valle d'Aosta della  Sezione  regionale  di  controllo  della
Corte dei conti ex art. 3, legge n. 20 del 1994, preceduta,  appunto,
dall'adozione   di   un   decreto   legislativo   di   attuazione   e
armonizzazione, il decreto  legislativo  n.  179  del  2010  (recante
«Norme di attuazione dello Statuto speciale  della  regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione
di controllo della Corte dei conti»). 
    L'individuazione  del  metodo  paritetico  quale  unica  via  per
l'applicazione e l'attuazione della disciplina nazionale  de  qua  in
Regione  Valle  d'Aosta  e'  stata   confermata   da   questa   Corte
costituzionale (Corte  costituzionale,  sentenza  n.  267/2006,  §  4
Diritto). 
    4. Analogo procedimento di attuazione ai sensi  dell'art.  48-bis
dello statuto e' stato seguito per l'istituzione sul territorio della
Regione  Valle  d'Aosta  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  in
conformita'  al  decreto-legge  n.  174  del  2012,  convertito   con
modifica, dalla legge n. 213 del 2012. A tal fine e' stato emanato il
decreto legislativo di attuazione statutaria n. 174 del 2019 (recante
«Norma  di  attuazione  dello   Statuto   speciale   per   la   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di istituzione di un  Collegio  dei
revisori dei conti»), che ha recato modifiche al  richiamato  decreto
legislativo n. 179 del 2010 istitutivo  della  sezione  regionale  di
controllo  valdostana,  prevedendo   appunto   l'istituzione   e   la
disciplina con legge regionale di un collegio dei revisori dei conti,
«in  posizione  di  indipendenza  quale  organo  di  vigilanza  sulla
regolarita'  contabile,  finanziaria  ed  economica  dell'ente,   nel
rispetto dei principi contenuti nella normativa statale in  materia»,
che agisce «in raccordo con la sezione di controllo della  Corte  dei
conti per la Regione Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste»,  e  «con  oneri
interamente a carico della Regione Valle d'Aosta». 
    5. La disciplina relativa alla resa del  conto  giudiziale  e  al
giudizio di conto e per la resa del conto non e' stata sinora oggetto
di specifiche norme di attuazione e armonizzazione pattizia da  parte
dello Stato e della Regione Valle d'Aosta, ne', sino ai  ricorsi  del
Procuratore regionale e ai decreti oggetto del presente conflitto, la
Corte dei conti ha mai chiesto alla Regione di  presentare  il  conto
giudiziale. 
    6. Originariamente in  Regione  Valle  d'Aosta  la  giurisdizione
contabile in materia risultava attribuita alla Giunta giurisdizionale
amministrativa della Valle d'Aosta  (sottentrata,  in  Regione,  alla
giurisdizione  dei  Consigli  di  prefettura  di   cui   al   decreto
legislativo n. 367 del 1946),  sulla  base  di  quanto  previsto  dal
D.L.C.P.S.  n.  367  del  1946,  recante  «Istituzione  della  Giunta
giurisdizionale  amministrativa  della  Valle  d'Aosta».   La   Corte
costituzionale,   chiamata   a   pronunciarsi   sulla    legittimita'
costituzionale dell'atto normativo in esame in  riferimento  all'art.
103 della Costituzione, nella parte relativa alla competenza  e  alla
procedura in materia di giurisdizione contabile  della  Giunta  della
Valle, aveva espressamente ritenuto costituzionalmente  legittima  la
disciplina in esame, considerato che «il Costituente  non  ha  inteso
riservare alla Corte dei conti la competenza a conoscere di  tutti  i
giudizi comunque vertenti nella materia della contabilita'  pubblica»
(Corte costituzionale, sentenza n. 33 del  1968,  §  4  Diritto);  la
previsione e' stata pero'  dichiarata  incostituzionale  giacche'  la
composizione  della  Giunta   nell'esercizio   delle   sue   funzioni
giurisdizionali e' stata ritenuta incompatibile  con  i  principi  di
imparzialita' e di indipendenza del giudice, sanciti  dagli  articoli
101,  comma  2  e   108,   comma   2,   della   Costituzione   (Corte
costituzionale, sentenza n. 33 del 1968, § 4 Diritto). 
    Successivamente  a  questa  pronuncia  l'organo  non   e'   stato
ricostituito. 
    7. In assenza di una normativa di attuazione e di  armonizzazione
delle procedure e dei giudizi di conto giudiziale  in  Regione  Valle
d'Aosta,  che  il  Governo  non  ha  mai  proposto   o   sollecitato,
dall'adozione della Costituzione e fino a ora la Corte dei conti  non
aveva coerentemente mai richiesto alla Regione la  presentazione  del
conto  giudiziale  dei  propri   agenti   contabili,   e   cio'   sia
antecedentemente alla legge costituzionale n.  3  del  2001  e  nella
vigenza del R.D. n. 2440 del 1923, del R.D. n. 827 del 1924, del R.D.
n. 1214  del  1934,  sia  successivamente  all'adozione  della  legge
costituzionale in esame e nella vigenza,  oltre  che  del  richiamato
R.D. n. 1214 del 1934, anche della legge n. 20 del 1994 e  successive
modifiche e integrazioni, e a seguire del decreto legislativo n.  174
del 2016, nuovo Codice di Giustizia contabile, che reca  disposizioni
processuali sul giudizio  di  conto,  senza  innovare  la  disciplina
previgente. 
    8. In questo pacifico e consolidato quadro fattuale  e  normativo
si inserisce, in modo eccentrico e per molti  aspetti  irrituale,  la
richiesta che il Procuratore regionale della Corte dei  conti  presso
la sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta formulava al  Presidente
della Regione con nota ricevuta via pec in data 23 aprile 2024  (doc.
10). 9. Con la  comunicazione  in  esame  il  Procuratore  regionale,
richiamate alcune note della segreteria della Sezione giurisdizionale
mai prima trasmesse alla Regione e relative al mancato  deposito  dei
conti giudiziali per gli anni dal 2018 al 2022, e ritenuto «di  dover
chiedere elementi conoscitivi al riguardo», invitava il Presidente  a
trasmettere  «una  relazione  indicante   gli   adempimenti   attuati
dall'amministrazione regionale ai sensi degli articoli  138,  139,  e
140,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  n.  174  del  2016,
relativamente ai conti  giudiziali  delle  gestioni  non  prefettizie
degli esercizi dal 2018 al 2022,  unitamente  alle  unite  schede  di
rilevazione compliate e sottoscritte,  segnatamente  concernenti:  a)
il/i responsabile/i del procedimento di deposito dei conti giudiziali
presso la competenze Sezione giurisdizionale della Corte  dei  conti,
formalmente nominato/i dalla Regione; 2)  gli  agenti  contabili,  di
diritto o di fatto, intestatati delle  gestioni  non  prefettizie  di
maneggio di beni e valori dell'Ente; 3) i conti giudiziali presentati
dai predetti agenti contabili alla Regione; 4) gli utilizzatori delle
carte di credito regionali...; 5) i consegnatari delle partecipazioni
azionarie regionali» (doc. 10). 
    10.  Il  Presidente  della  Regione,  dopo  aver  acquisito   gli
opportuni approfondimenti dal Segretariato regionale  e  da  apposito
gruppo di lavoro, riscontrava la  comunicazione  in  esame  con  nota
prot. n. 5780 del 20 giugno  2024  (doc.  11),  rilevando  che,  allo
stato, in assenza di una normativa di  attuazione -  come  detto  mai
richiesta ne' sollecitata dal Governo - la Regione non provvede  agli
adempimenti di  cui  agli  articoli  138  e  ss.  c.g.c.,  del  resto
anch'essi mai richiesti, negli anni, dalla Corte dei conti. 
    11. A  sostegno  della  conclusione  il  Presidente  faceva  leva
sull'autonomia speciale valdostana e sul procedimento paritetico che,
secondo  ormai  consolidata   giurisprudenza   costituzionale,   deve
presiedere l'attuazione e  l'adeguamento  all'interno  della  Regione
delle discipline statali trasversali, specie laddove  incidano,  come
nella  specie,  su  ambiti  di  competenza  primaria  regionale;  per
avvalorare questa interpretazione anche a seguito  dell'adozione  del
c.g.c. si citava  altresi'  la  clausola  di  salvaguardia  contenuta
nell'art. 22 della legge di delegazione n. 124 del  2015;  infine  il
Presidente ricordava  il  percorso  di  attuazione  e  armonizzazione
paritetico seguito, secondo l'art. 48-bis dello Statuto speciale, per
l'istituzione della sezione di controllo della Corte dei conti e  per
l'istituzione  del  collegio  dei  revisori  dei  conti,   discipline
anch'esse afferenti all'ambito materiale della tutela  della  finanza
pubblica allargata. 
    12. Infine, nel riscontro al Procuratore regionale il  Presidente
faceva presente, nello spirito di leale collaborazione  che  dovrebbe
connotare i rapporti ordinamentali, «che sara'  mia  cura  sottoporre
con urgenza la questione alla componente regionale della  Commissione
paritetica di cui  all'art.  48-bis  della  legge  costituzionale  n.
4/1948, quale organo statutariamente preposto all'elaborazione  degli
schemi dei decreti legislativi recanti le  normative  di  attuazione,
presso cui  gia'  risultano  in  istruttoria  nuove  disposizioni  di
attuazione statutaria relative ai compiti e all'organizzazione  della
Corte dei conti in Valle d'Aosta» (doc. 11). 
    13. E in  effetti,  immediatamente  dopo  la  trasmissione  della
suddetta nota di riscontro, la Regione si attivava per l'avvio  della
procedura, elaborando una bozza di  schema  di  norme  di  attuazione
regolanti la materia del giudizio sui conti  dei  tesorieri  e  degli
agenti  contabili  della  Regione,   unitamente   a   una   relazione
illustrativa, che veniva  prontamente  trasmessa  dal  Presidente  ai
membri di  nomina  regionale  della  Commissione  paritetica  di  cui
all'art. 48-bis dello Statuto speciale (nota del 26  settembre  2024,
doc. 12), presso  la  quale,  peraltro,  si  stanno  gia'  discutendo
ulteriori possibili norme statutarie in materia di Corte dei conti. 
    14. L'istruttoria risulta tuttora  in  corso  ed  e'  stata  gia'
sottoposta alla componente di nomina  governativa  della  Commissione
paritetica. 
    15.  Cio'  nonostante,  in  spregio  del   principio   di   leale
collaborazione   e   «capovolgendo»   la   prospettiva   di   dialogo
istituzionale originariamente instradata,  il  Procuratore  regionale
della Corte dei conti presso  la  sez.  giurisdizionale  della  Valle
d'Aosta,  richiamato  integralmente  il  testo  del   riscontro   del
Presidente della Regione e  affermatane  la  «non  condivisibilita'»,
proponeva tre ricorsi per la resa del conto giudiziale  ex  art.  141
c.g.c.   in   riferimento   ai    conti    giudiziali    concernenti,
rispettivamente, la gestione del  servizio  economale  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta per gli esercizi dal 2019 al 2022, la gestione
del servizio di Tesoreria per gli anni dal 2018 al 2022, la  gestione
del servizio di Tesoreria per l'anno 2023, iscritti ai nn. 944, 945 e
946 del Registro di segreteria (docc. 2, 5, 7). 
    16. Con i decreti nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024, da  cui  origina
il presente conflitto (a seguire, anche  solo  decreti),  il  giudice
monocratico designato presso la Sezione giurisdizionale  della  Corte
dei conti per la Regione Valle d'Aosta, ritenuto che  «sussistono  in
capo agli agenti contabili regionali gli  obblighi  di  presentazione
dei conti delle rispettive gestioni all'amministrazione e di deposito
dei medesimi conti presso la  segreteria  della  Sezione»,  assegnava
rispettivamente all'economo e al tesoriere p.t. termine al 30 gennaio
2025 per la  presentazione  alla  Regione  dei  conti  relativi  alla
gestione del servizio economale e del servizio di tesoreria,  e  alla
Regione autonoma Valle d'Aosta termine  al  31  marzo  2025  «per  il
deposito nella segreteria di questa Sezione dei conti corredati delle
pertinenti  parificazioni  e  relazioni  degli  organi  di  controllo
interno». 
    17. Il Giudice monocratico, richiamato integralmente il contenuto
della nota informativa del Presidente della  Regione  Valle  d'Aosta,
riteneva che, di converso, sussistesse la giurisdizione  della  Corte
dei conti in materia di conti giudiziali, anche  in  assenza  di  una
disciplina di attuazione statutaria, per i seguenti motivi: 
      i) in ragione della natura giudiziale, necessaria e ineludibile
del giudizio di conto, «finalizzato alla  salvaguardia  di  interessi
generali della collettivita' connessi alla gestione del denaro  o  di
beni pubblici» ex art. 103 della Costituzione; 
      ii)  tenuto  conto  che   la   Corte   costituzionale   avrebbe
«ripetutamente e da tempo» statuito  «l'estensione  del  giudizio  di
conto e della relativa disciplina anche alle gestioni delle regioni e
province autonome, in assenza di una specifica previsione esonerativa
contenuta nei rispettivi Statuti o, comunque, in carenza in  essi  di
previsioni idonee a sorreggere una interpretazione in tal senso»; 
      iii) assumendo «la dubbia esperibilita' della procedura di  cui
all'art. 48-bis dello Statuto speciale per dal luogo ad una peculiare
disciplina della funzione giurisdizionale (di cui, con ogni evidenza,
il giudizio di conto e' una tipica manifestazione)  valevole  per  il
solo territorio della Valle d'Aosta»; 
      iv) ritenendo, da ultimo, non «un argomento conducente al  fine
di  escludere  la  sussistenza  dell'obbligo  di  rendere  il   conto
giudiziale» la pacifica circostanza che mai in passato la  Corte  dei
conti ha attivato giudizi per  resa  di  conto  nei  confronti  della
Regione. 
    18. I ricorsi  e  gli  uniti  decreti  venivano  notificati  alla
Regione in data 4 ottobre  2024  (docc.  3-6-9),  e  da  quest'ultima
ritualmente notificati all'Economo regionale e al Tesoriere  p.t.  in
data 9 ottobre 2024 (docc. 13, 14, 15). 
    19. Avverso i suddetti decreti la Regione presentava  opposizione
al Collegio ex  art.  142  c.g.c.,  in  quella  sede  anticipando  la
presentazione del presente  ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni
(docc. 16, 17, 18). 
    Per la discussione dei suddetti giudizi risulta fissata l'udienza
del 28 novembre 2024. 
    20. La Regione autonoma Valle d'Aosta ritiene che  la  Corte  dei
conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta,  con  l'adozione
dei decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c. nn. 18, 19  e  20  del  2024
abbia manifestato in modo definitivo e certo la propria  volonta'  di
esercitare la giurisdizione di  conto  nei  confronti  della  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta  anche  in  assenza  di  una  disciplina  di
attuazione e armonizzazione  statutaria  ai  sensi  dell'art.  48-bis
dello Statuto  speciale,  e  abbia  cosi'  leso  le  sue  prerogative
costituzionali di cui all'art. 116 della Costituzione,  allo  Statuto
speciale approvato con legge  costituzionale  n.  4  del  1948  e  in
particolare al procedimento  di  cui  all'art.  48-bis  del  suddetto
Statuto speciale. 
    21. Tutto cio' premesso, con il presente  atto  Regione  autonoma
Valle d'Aosta,  in  persona  del  suo  Presidente  p.t.,  come  sopra
rappresentata e difesa, propone dunque conflitto di attribuzione  tra
enti, nei confronti  dello  Stato  e  della  Corte  dei  conti,  sez.
giurisdizionale per la Valle d'Aosta, per accertare e dichiarare  che
non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, adottare  i
decreti nn. 18/24, 19/24, 20/24, di fissazione dell'udienza  ex  art.
141, comma 4, c.g.c. nei giudizi per la resa del conto giudiziale nn.
944, 945 e 946, e conseguentemente per  l'annullamento  dei  suddetti
decreti, alla luce delle seguenti ragioni in 
 
                               Diritto 
 
  In via preliminare. Sull'ammissibilita' del presente conflitto  dal
punto di vista soggettivo e oggettivo e sul tono  costituzionale  del
conflitto. 
    1. In primo luogo, e' bene chiarire la piena  ammissibilita'  del
presente conflitto sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. 
    2. Sotto versante soggettivo, si segnala sin d'ora che la Regione
Valle  d'Aosta  non  intende  sostenere  la  propria   assoluta   non
assoggettabilita' alla giurisdizione di conto della Corte dei  conti,
ne' e'  sotto  questo  profilo  che  propone  il  presente  conflitto
chiedendo l'annullamento dei decreti; la Regione ricorrente  lamenta,
piuttosto, la lesione  delle  proprie  prerogative  costituzionali  e
statutarie, nella misura in  cui  la  Corte  dei  conti  della  Valle
d'Aosta, con gli atti  oggetto  del  presente  conflitto,  ha  inteso
esercitare la suddetta giurisdizione  di  conto  in  assenza  di  una
previa normativa di attuazione e armonizzazione della  disciplina  in
esame nell'ordinamento autonomo regionale, da  adottarsi  secondo  il
metodo pattizio e paritetico Stato-Regione previsto dall'art.  48-bis
dello Statuto speciale valdostano, approvato con legge costituzionale
n. 4 del 1948, che costituisce una prerogativa regionale a  «garanzia
costituzionale» della specialita' riconosciuta alla Regione dall'art.
116 della Costituzione. 
    3. Il suddetto procedimento di attuazione  statutaria,  peraltro,
e' in corso di istruttoria, e, come il Presidente della Regione aveva
anticipato al Procuratore regionale p.t. nell'interlocuzione avuta ad
aprile del 2024, esso e' stato avviato appunto dopo la  richiesta  di
chiarimenti del Procuratore regionale, e cio' nello spirito di  leale
collaborazione istituzionale e a dimostrazione  che  la  Regione  non
intende sottrarsi tout court alla giurisdizione di conto. 
    Dunque, decidendo comunque di procedere  con  la  promozione  dei
giudizi per la resa del conto, ritenuti ammissibili e avallati  dalla
sezione  giurisdizionale  con  l'adozione  dei  decreti  oggetto  del
presente conflitto,  la  Corte  dei  conti  ha  violato  altresi'  il
principio di leale collaborazione, che secondo la  giurisprudenza  di
questa Corte costituisce un parametro  invocabile  nei  conflitti  di
attribuzione,  laddove -  come  nella  specie -  la  sua   violazione
determini la lesione delle competenze riconosciute allo Stato e  alle
Regioni (sentenze nn. 199 del 2004, 255 del 2002, 133 del 2001). 
    4. Stante quanto detto, l'ammissibilita' del conflitto dal  punto
di vista soggettivo deve ritenersi pacifica, posto che, se  anche  il
giudizio di conto riguarda primariamente gli agenti contabili,  nella
specie la promozione del giudizio per la  resa  del  conto  da  parte
della Corte dei conti investe direttamente, menomandolo,  l'esercizio
di una prerogativa statuaria valdostana, qual e' la  previa  adozione
di una disciplina di attuazione  e  armonizzazione  statutaria  della
normativa statale in  materia  di  giudizio  di  conto,  riconosciuta
dall'art.  48-bis  dello  Statuto  speciale,   adottato   con   legge
costituzionale n. 4 del 1948. 
    A cio' si aggiunga che, comunque, i decreti oggetto del conflitto
impongono  un  onere  diretto  anche  alla  Regione  Valle   d'Aosta,
assegnandole  un  termine  per  il  deposito  dei  conti   giudiziali
dell'economo   e   del   tesoriere,   «corredati   delle   pertinenti
parificazioni e relazioni degli organi  di  controllo  interno»,  con
ulteriore riferimento, dunque, ad adempimenti per i quali e' assente,
allo stato, una disciplina statutaria di attuazione e armonizzazione. 
    5. Venendo al profilo oggettivo, il presente conflitto concerne i
decreti adottati dalla Corte dei conti,  sez.  giurisdizionale  della
Valle d'Aosta, ai  sensi  dell'art.  141,  comma  4,  del  Codice  di
giustizia contabile approvato con decreto legislativo n. 174/2016  (a
seguire, c.g.c.), con i quali il giudice monocratico,  pronunciandosi
sulla richiesta del procuratore regionale di cui ai  ricorsi  per  la
resa del conto nn. 944, 945 e 946, ha assegnato agli agenti contabili
regionali un termine per il deposito dei rispettivi conti  presso  la
Regione Valle d'Aosta, e  a  quest'ultima  un  termine  per  il  loro
deposito nel giudizio per  la  resa  del  conto,  previa  parifica  e
controllo  interno.  I  decreti  oggetto   del   presente   conflitto
costituiscono, dunque, atti giurisdizionali. 
    6. In materia, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente
affermato che «costituisce atto  idoneo  ad  innescare  un  conflitto
intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante,
imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di  efficacia  e
rilevanza esterna e che - anche se preparatorio o  non  definitivo  -
sia comunque diretto "ad esprimere in modo chiaro  ed  inequivoco  la
pretesa di esercitare una data competenza, il cui  svolgimento  possa
determinare una invasione  nella  altrui  sfera  di  attribuzioni  o,
comunque, una menomazione altrettanto attuale delle  possibilita'  di
esercizio della medesima"» (sentenza n. 332 del  2011;  nello  stesso
senso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del  1988).
In disparte la possibilita' che l'atto oggetto  del  conflitto  possa
essere altresi' impugnato in sede giurisdizionale,  quel  che  rileva
e', dunque, il tono costituzionale del  conflitto  stesso,  il  quale
sussiste quando il ricorrente non lamenti una lesione  qualsiasi,  ma
una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali  (ex  plurimis,
sentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015 e n. 52 del 2013). Quando, in
particolare,  oggetto  di  ricorso  siano  sentenze  o   altri   atti
giurisdizionali,  il  conflitto  intersoggettivo   e'   costantemente
ritenuto ammissibile, in presenza delle anzidette  condizioni,  anche
laddove  l'atto  sia  non  definitivo  e   altresi'   contestualmente
impugnato in sede giurisdizionale (di recente, sentenze n. 259  e  n.
57 del 2019, n. 2 del 2018 e n. 260 del 2016).  L'ammissibilita'  del
conflitto intersoggettivo da atti giurisdizionali, in  altre  parole,
e' condizionata dalla sussistenza del  tono  costituzionale,  nonche'
dalla gia' rilevata esigenza che il ricorso  non  si  risolva  in  un
mezzo improprio di censura  sul  modo  di  esercizio  della  funzione
giurisdizionale (in termini, sentenza n. 22 del  2020;  v.  anche  la
sentenza n. 90 del 2022). 
    Ancora, in riferimento all'oggetto  del  conflitto,  la  costante
giurisprudenza  costituzionale  ha  precisato  che  «la  figura   dei
conflitti di attribuzione non  si  restringe  alla  sola  ipotesi  di
contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che  ciascuno
dei  soggetti  contendenti  rivendichi  per  se',  ma  si  estende  a
comprendere ogni ipotesi in  cui  dall'illegittimo  esercizio  di  un
potere altrui consegua la menomazione di una  sfera  di  attribuzioni
costituzionalmente  assegnate  all'altro  soggetto»   (ex   plurimis,
sentenza n. 164 del 2021, n. 259 del 2019). 
    7. Nel caso di specie, «tema» del  conflitto  e'  la  menomazione
delle prerogative costituzionali e  statutarie  della  Regione  Valle
d'Aosta,  prerogative  consistenti  nell'adozione,  con  il   modello
paritetico stabilito dall'art. 48-bis dello Statuto speciale, di  una
disciplina di attuazione e armonizzazione della normativa statale sul
conto giudiziale nella Regione autonoma ricorrente. 
    Siffatta menomazione risulta appunto perpetrata  dalla  decisione
della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta,  di
promuovere comunque il giudizio per la resa del conto  giudiziale  in
assenza (e nelle more del  perfezionamento)  di  tale  disciplina  di
attuazione statutaria, inequivocabilmente manifestata con  l'adozione
dei decreti oggetto del conflitto. 
    La  Regione,  dunque,   sta   promuovendo   un   conflitto   «per
menomazione», pacificamente ammissibile e di tono costituzionale, dal
momento che non sta lamentando errores in iudicando  da  parte  della
Corte  dei  conti,  quanto  appunto  la  lesione,  per   il   tramite
dell'esercizio  della   giurisdizione   di   conto,   delle   proprie
attribuzioni  e  prerogative  costituzionalmente  e   statutariamente
riconosciute. 
  Nel merito. Violazione degli articoli 103,  comma  2  e  116  della
Costituzione.  Violazione  dello  Statuto  speciale   della   Regione
autonoma Valle D'Aosta approvato con legge costituzionale n.  4/1948,
e in particolare dell'art. 48-bis. Violazione del principio di  leale
collaborazione. 
    1. Con l'adozione dei decreti nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024, resi
nei ricorsi per la resa del conto proposti dal Procuratore  regionale
p.t. ex art. 141 c.g.c., la Corte dei conti, sez. giurisdizionale per
la Valle d'Aosta, ha  violato  i  principi  di  leale  collaborazione
istituzionale   e   menomato   prerogative    costituzionalmente    e
statutariamente spettanti alla Regione autonoma Valle  d'Aosta  quale
autonomia speciale. 
    2. I suddetti decreti  si  appalesano  infatti  illegittimi  «per
menomazione», giacche' nella specie l'esercizio  della  giurisdizione
di  conto  ha  inopinatamente   inciso,   menomandolo,   sul   potere
riconosciuto alla Regione Valle d'Aosta,  e  allo  Stato  stesso,  di
adeguare e armonizzare la legislazione statale in materia di giudizio
del conto attraverso  il  modello  paritetico  e  pattizio  stabilito
dall'art. 48-bis dello Statuto  speciale  valdostano;  adeguamento  e
armonizzazione in assenza dei quali l'esercizio  della  giurisdizione
di conto si appalesa lesivo dell'autonomia statutaria regionale. 
    3. Come anticipato in narrativa, prima di  promuovere  i  ricorsi
per la resa del conto il Procuratore  regionale  p.t.  aveva  avviato
un'interlocuzione  con  la  Regione,  chiedendo  quali  fossero   gli
adempimenti posti in essere ai sensi degli articoli  137  e  ss.  del
c.g.c. 
    Alla  richiesta  in  esame  aveva   risposto   personalmente   il
Presidente della Regione Valle d'Aosta, esplicitando le  ragioni  per
le quali, in assenza di una disciplina attuativa ai  sensi  dell'art.
48-bis dello Statuto speciale, di  cui  il  Presidente  si  e'  fatto
immediatamente  promotore,  in  Regione  Valle  d'Aosta   non   fosse
applicabile la normativa statale in materia. 
    Si tratta di ragioni di tono prettamente costituzionale, giacche'
attengono alle prerogative della  Regione  speciale  nell'ordinamento
costituzionale e alle relative modalita' di attuazione e garanzia, in
settori che involgono anche  materie  di  competenza  primaria  della
Regione. 
    Cio' posto, i decreti del giudice monocratico presso  la  Sezione
Giurisdizionale   assumono   la    «non    condivisibilita'»    delle
argomentazioni  del  Presidente  della  Regione,  affermando   invece
l'ammissibilita' del  giudizio  per  la  resa  del  conto,  e  quindi
legittimando l'esercizio di  siffatta  funzione  giurisdizionale  nei
confronti della  Regione  Valle  d'Aosta  anche  in  assenza  di  una
specifica normativa attuativa e di  armonizzazione  adottata  con  il
cennato procedimento statutario. 
    4. Nei paragrafi a seguire si contesteranno dunque le motivazioni
poste alla base dei decreti per sostenere l'esperibilita' dei giudizi
per la resa del conto. 
    Si precisa, in  proposito,  che  tali  motivazioni  non  inverano
semplici errores in iudicando da parte  della  Corte  dei  conti,  ma
concretizzano la lamentata lesione  per  menomazione,  giacche'  esse
sorreggono a livello motivazionale la scelta del giudice contabile di
esercitare la giurisdizione di  conto  nei  confronti  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta, cosi' perpetrando la lamentata violazione del
quadro costituzionale e ordinamentale di  riferimento  e  la  lesione
delle prerogative costituzionalmente e  statutariamente  riconosciute
alla Regione autonoma Valle d'Aosta. 
    In questi termini, le contestazioni a seguire  non  costituiscono
una critica ai decreti di fissazione udienza, intesa quale  strumento
«ordinario» di impugnazione dei  decreti  stessi,  ma  sono  volte  a
dimostrare la lesione da menomazione prodotta dallo Stato, e per esso
dalla Corte dei conti, oggetto del presente conflitto tra enti. 
    5. In primo luogo, l'immediata applicazione della disciplina  sul
giudizio di conto alla Regione autonoma Valle d'Aosta, in assenza  di
una  previa  disciplina  di  attuazione  e  armonizzazione  ai  sensi
dell'art. 48-bis dello Statuto speciale, non puo' desumersi, come  si
afferma nei  decreti  (e  nei  ricorsi  del  Procuratore  regionale),
dall'art. 103, comma 2, della Costituzione, che,  come  noto,  affida
alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie  di  contabilita'
pubblica e nelle altre indicate dalla legge. 
    Ebbene, se e' vero che questa Corte ha piu' volte  ritenuto  -  a
partire dalla sentenza n. 110 del 1970 - che «il principio  dell'art.
103 conferisca capacita' espansiva alla disciplina dettata dal  testo
unico del 1934 per gli agenti contabili  dello  Stato,  consentendone
l'estensione  a  situazioni  non  espressamente  regolate   in   modo
specifico», al contempo ha avvertito, in quella stessa pronuncia, che
«l'espandersi della giurisdizione costituzionalmente attribuita  alla
Corte dei conti, lungi dall'essere incondizionato, deve  considerarsi
circoscritto  laddove  ricorra  identita'  oggettiva  di  materia,  e
beninteso  entro  i  limiti  segnati  da  altre  norme   e   principi
costituzionali». 
    In questi termini  si  e'  ancor  piu'  chiaramente  espressa  la
sentenza  n.  102  del  1977,  «nella  quale  la  Corte  -  sia  pure
dichiarando  inammissibili  le  proposte  questioni  di  legittimita'
costituzionale  delle  norme  sulla  responsabilita'   civile   degli
amministratori e dipendenti degli enti  locali»  -  «ha  in  sostanza
escluso che il precetto stabilito dal  secondo  comma  dell'art.  103
della  Costituzione  sia  caratterizzato  da  una  assoluta»  (e  non
tendenziale)   generalita'   «e   sia   dunque   dotato   d'immediata
operativita' in tutti i casi» (in termini  v.  sentenza  n.  129  del
1981). 
    Ancor piu' di recente, questa Corte ha ricordato un «orientamento
antico e costante» secondo il quale «la giurisdizione della Corte dei
conti  nella  materia  della  «"contabilita'  pubblica"»   «e'   solo
tendenzialmente     generale     (tanto     che      nell'ordinamento
pre-costituzionale  la  si  qualificava  giurisdizione  speciale)   -
(sentenza n. 641 del 1987), sicche'  la  Corte  dei  conti  non  puo'
essere ritenuta il giudice esclusivo della tutela da  danni  pubblici
(per esempio, sentenze n. 46 del 2008 e n. 641 del 1987). 
    Da  cio',  la  giurisprudenza  costituzionale   ha   tratto   due
conseguenze.  La   prima   e'   che   il   legislatore,   nella   sua
discrezionalita', potrebbe anche attribuire la cognizione  di  alcune
delle materie ricadenti nella nozione di «contabilita' pubblica» alla
giurisdizione di un giudice diverso (sentenza n. 641 del 1987 e,  tra
le altre,  sentenza  n.  189  del  1984).  La  seconda,  che  risulta
determinante per la soluzione del presente conflitto tra  poteri,  e'
che l'ambito  della  giurisdizione  della  Corte  dei  conti,  «lungi
dall'essere  incondizionato»  (sentenza  n.  129  del   1981),   deve
contenersi,  oltre  che  all'interno  dei   confini   della   materia
«contabilita' pubblica», anche entro «i limiti segnati da altre norme
e principi costituzionali» (sentenze n. 773 del 1988, n. 129 del 1981
e n. 110 del 1970) (in termini, sentenza n. 169 del 2018). 
    6. Dunque, l'art. 103,  secondo  comma,  della  Costituzione,  e'
previsione  che  deve  essere   coordinata   con   le   altre   norme
costituzionali   che    regolamentano    la    nostra    architettura
costituzionale,  e  per  quanto  qui  rileva  con  l'art.  116  della
Costituzione, che  riconosce  e  garantisce  le  forme  e  condizioni
particolari di autonomia della Regione autonoma Valle d'Aosta, cui si
ricollega anche il rango della fonte attribuito al  relativo  Statuto
speciale, adottato con legge costituzionale, la  n.  4  del  1948,  e
soggetto, per le eventuali modifiche, alla stessa disciplina prevista
dalla  Costituzione  per  le  leggi  costituzionali  (art.  50  dello
Statuto). 
    In ragione di quanto precede, l'estensione del giudizio di conto,
cosi'  come  disciplinato  dalle  fonti   statali,   nell'ordinamento
autonomo valdostano non puo' essere desunta dal solo art.  103  della
Costituzione, ma necessita, stante  appunto  le  forme  e  condizioni
particolari  di  autonomia  di  cui  gode  la  ricorrente,  e   della
pluralita' di materie e competenze anche regionali su cui  incide  il
conto giudiziale, di una propria disciplina che attui e armonizzi,  a
livello interno, quella normativa statale. 
    Del resto, proprio nei  confronti  della  Regione  Valle  d'Aosta
questa  Corte  costituzionale  aveva  statuito  la  legittimita',  in
relazione   all'art.   103   della   Costituzione,    della    Giunta
giurisdizionale amministrativa  della  Valle  d'Aosta  istituita  dal
D.L.C.P.S. n. 367 del 1946, alla quale era affidata la  giurisdizione
contabile, affermando che «il Costituente  non  ha  inteso  riservare
alla Corte dei conti la competenza a conoscere  di  tutti  i  giudizi
comunque vertenti nella materia della contabilita'  pubblica»;  anzi,
la disciplina in esame e' stata dichiarata  incostituzionale  perche'
la composizione della Giunta non rispettava le garanzie stabilite per
il giudice dalla Costituzione, cosi' ulteriormente riconoscendo  come
legittima un'autorita' giudiziaria preposta  alla  materia  contabile
nella Regione (Corte costituzionale, sentenza n. 33  del  1968,  §  4
Diritto). 
    Cio' conferma che, in assenza  di  una  normativa  di  attuazione
statutaria, il solo art. 103  della  Costituzione  non  puo'  fondare
l'immediata applicabilita' della disciplina sulla resa del conto alla
Regione autonoma Valle d'Aosta. 
    In altri termini, stante la natura  equiordinata  degli  articoli
103 e 116 della Costituzione, e stante la natura sovraordinata  della
legge costituzionale n. 4 del 1948 rispetto alle  leggi  statali  che
nel tempo hanno disciplinato il  giudizio  di  conto,  l'applicazione
alla Regione Valle d'Aosta del giudizio di  conto  e  della  relativa
disciplina deve essere subordinata all'introduzione di una  specifica
normativa di attuazione a  armonizzazione,  secondo  quanto  previsto
dallo Statuto speciale. 
    7. Lo strumento all'uopo costituzionalmente stabilito e'  appunto
quello di cui all'art. 48-bis dello Statuto  speciale  valdostano,  a
norma del quale «il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti
legislativi  recanti  le  disposizioni  di  attuazione  del  presente
Statuto e le disposizioni per armonizzare la  legislazione  nazionale
con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta,  tenendo  conto  delle
particolari condizioni di  autonomia  attribuita  alla  regione.  Gli
schemi dei decreti legislativi  sono  elaborati  da  una  commissione
paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre  dal
Governo e tre dal consiglio regionale  della  Valle  d'Aosta  e  sono
sottoposti al parere del consiglio stesso». 
    In termini generali, le norme di attuazione  sono  previsioni  di
carattere  concertato  derivanti  dall'accordo  dei  due  livelli  di
governo, statale e regionale, accordo che viene raggiunto, sia  sotto
il profilo tecnico che politico, nella Commissione paritetica, organo
composto in modo paritario da  rappresentanti  dello  Stato  e  della
Regione; esse costituiscono uno  strumento  legislativo  fondamentale
non solo  per  l'attuazione  degli  statuti  speciali,  ma,  piu'  in
generale,  per   l'armonizzazione   tra   l'ordinamento   statale   e
l'autonomia  speciale,  specie  nei  settori,  come  quello  qui   in
discussione, che intersechino piu' ambiti materiali, alcuni dei quali
attratti all'autonomia regionale. 
    8. La necessita' di una disciplina di attuazione  statutaria  per
quanto   concerne   l'armonizzazione   del    giudizio    di    conto
nell'ordinamento  speciale  valdostano  si  poggia,  del  resto,   su
ulteriori solide ragioni. 
    Si rileva, in proposito, come questa stessa Corte costituzionale,
nella sentenza n. 59 del 2024  richiamata  dai  decreti  oggetto  del
presente conflitto, abbia sottolineato, nel ricostruire la ratio  del
giudizio di conto, che l'obiettivo perseguito «e' quello di garantire
la  corretta  gestione  del   pubblico   denaro   proveniente   dalla
generalita' dei  contribuenti  e  destinato  al  soddisfacimento  dei
pubblici bisogni», e che detto giudizio  e'  quindi  funzionale  alla
«garanzia della correttezza  della  gestione»  del  «pubblico  denaro
proveniente  dalla  generalita'  dei  contribuenti  e  destinato   al
soddisfacimento dei pubblici bisogni». 
    Si tratta peraltro di un orientamento  antico  e  costante  nella
giurisprudenza costituzionale, secondo cui la giurisdizione contabile
in materia di conto giudiziale «si riferisce all'ampio  ambito  della
«tutela del pubblico danaro» (cosi' la sentenza n. 185 del  1982,  v.
anche la gia' citata sentenza n. 68 del 1971). 
    Dunque - al di la' della natura giudiziale del procedimento -  il
nucleo duro del giudizio di conto afferisce  alla  tutela  dei  conti
pubblici e della  finanza  pubblica  allargata,  e  al  contempo,  in
ragione  della  sua  funzione,  esso   interseca   ulteriori   ambiti
materiali, quali l'organizzazione degli uffici regionali e la finanza
pubblica regionale. 
    E proprio la giurisprudenza costituzionale ha  riconosciuto  come
l'ineludibilita' dei principi e dei procedimenti posti a tutela della
finanza pubblica allargata non valga  a  esonerare  il  rispetto  del
modello paritetico e  pattizio  previsto  dagli  Statuti  speciali  a
garanzia   dell'autonomia   delle   Regioni   a   Statuto   speciale,
richiedendo, con specifico riferimento alla  Regione  Valle  d'Aosta,
l'adozione di decreti legislativi attuativi dello Statuto per  quanto
concerne l'armonizzazione  interna  di  procedimenti  afferenti  alla
competenza della Corte dei conti. 
    9. Cosi' e' stato, in particolare, quanto  all'istituzione  e  al
funzionamento di una sezione regionale di controllo della  Corte  dei
conti nella Regione Valle d'Aosta. 
    Con sentenza n. 267 del 2006 la Corte costituzionale, dopo  avere
precisato che «la necessita' di coordinamento della finanza pubblica,
nel cui ambito  materiale  si  colloca  il  controllo  esterno  sulla
gestione, riguarda  pure  le  Regioni  e  le  Province  ad  autonomia
differenziata, non potendo dubitarsi che anche la  loro  finanza  sia
parte della "finanza pubblica allargata»",  ha  chiaramente  statuito
che «Nel richiamato quadro ordinamentale, lo Stato e la Regione Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  dovranno  dunque  provvedere,   secondo   la
procedura  di  cui  all'art.   48-bis   dello   statuto   valdostano,
all'istituzione della sezione regionale di controllo della Corte  dei
conti» (§ 4 del Diritto). 
    A seguito di questa sentenza, come accennato in narrativa, con la
procedura di cui all'art. 48-bis  dello  Statuto  speciale  e'  stato
adottato il decreto legislativo n. 179 del 2010  (recante  «Norme  di
attuazione  dello  Statuto  speciale  della  regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di  una  sezione  di
controllo della Corte dei conti»), che  ha  istituto  e  disciplinato
l'attivita'  della  sezione  di  controllo  della  Corte  dei  conti,
armonizzando a livello  interno  la  disciplina  nazionale  contenuta
nella legge n. 20 del 1994. 
    10.  Analogamente  e'  avvenuto,  sempre  per   quanto   concerne
l'adeguamento delle normative statali poste a presidio della  finanza
pubblica allargata e della garanzia  di  correttezza  della  gestione
delle risorse pubbliche, per quanto concerne l'istituzione in Regione
Valle d'Aosta del Collegio dei revisori dei conti. 
    Anche in questo caso l'applicazione in  Regione  della  normativa
statale di cui al decreto-legge n. 138 del 2011 e al decreto-legge n.
174 del 2012 ha necessitato appunto del percorso paritetico  previsto
dall'art. 48-bis dello Statuto speciale, che ha condotto all'adozione
del decreto legislativo di attuazione statutaria n. 174 del  2019  e,
sulla  base  di  esso,  della  legge  regionale  n.   14   del   2021
(«Istituzione, ai sensi dell'art- 6-bis  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2010, n. 179 del Collegio  dei  revisori  dei  conti  per  la
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste). 
    11. Il medesimo quadro ordinamentale e l'analogia della materia e
degli obiettivi che essa presidia confermano come anche per  i  conti
giudiziali e per il relativo giudizio l'applicazione della disciplina
statale in Regione Valle d'Aosta necessiti della preventiva  adozione
di una normativa di attuazione secondo il procedimento statutario  di
cui all'art. 48-bis. 
    12. Tanto piu' che la disciplina sul giudizio di conto, oltre che
ridondare sulle condizioni di autonomia della Regione Valle  d'Aosta,
interseca  diverse  materie  che  afferiscono  alla  sua   competenza
primaria,  quali  quelle  relative   all'ordinamento   degli   uffici
regionali e alla finanza regionale, connotanti l'autonomia  speciale,
organizzativa e finanziaria della Regione. 
    Basti pensare che il deposito dei conti giudiziali presuppone una
preventiva parifica a  livello  regionale,  che  secondo  le  Sezioni
Riunite (v. parere n. 2/2018/CONS) e la  giurisprudenza  della  Corte
dei conti (v. Sez. Giurisd. Veneto, sentenza n. 11/2024)  e'  rimessa
al Collegio dei revisori dei conti; ebbene, come detto, l'istituzione
di questo organo a livello regionale ha richiesto l'adozione  di  una
specifica disciplina di attuazione  e  armonizzazione  statutaria  ex
art. 48-bis dello  Statuto  speciale,  conclusa  con  l'adozione  del
decreto legislativo n. 174 del 2019 e,  sulla  base  di  esso,  della
legge regionale n. 14/2021  (non  impugnata  dal  Governo),  che  non
individuano tra i compiti del Collegio dei revisori la  parifica  dei
conti  dei  gestori  contabili  regionali  ai  fini  dei   successivi
adempimenti relativi al giudizio sui conti. 
    E' evidente pertanto come questo ulteriore passaggio necessiti di
un  iter  attuativo,  che  deve  necessariamente   passare   per   la
Commissione  paritetica  e  per  l'adozione  di  decreti  legislativi
rafforzati,  ai  sensi  della  piu'   volte   richiamata   previsione
statutaria. 
    La necessita' di armonizzazione attraverso i decreti  legislativi
di attuazione  ex  art.  48-bis  dello  Statuto  si  appalesa  quindi
doverosa per bilanciare le prerogative giustiziali  della  Corte  dei
conti, mai negate, con quelle organizzative  e  autonomistiche  della
Regione,  cosi'  da  non  sottrarre   gli   agenti   contabili   alla
giurisdizione di conto tout court, ma di adeguare la  disciplina  sul
conto all'ordinamento regionale. 
    13. A ulteriore conferma  della  lamentata  menomazione  e  della
necessita' di una previa  disciplina  di  attuazione  statutaria  per
l'esercizio della giurisdizione di conto in Regione Valle d'Aosta, si
rappresenta che analoghe norme di attuazione sono state  adottate  da
altre autonomie speciali ai fini dell'applicazione  del  giudizio  di
conto e della soggezione alla relativa giurisdizione contabile; e' il
caso, ad esempio, della Regione Trentino-Alto Adige, la cui normativa
di attuazione  fa  riferimento  all'attivita'  giurisdizionale  della
Corte dei conti e all'applicazione al proprio  interno  del  relativo
procedimento, con  le  integrazioni  ivi  disciplinate  (decreto  del
Presidente della Repubblica n.  305/1988  e  successive  modifiche  e
integrazioni), nonche' della  Regione  Siciliana,  le  cui  norme  di
attuazione statutaria attribuiscono  alla  competenza  della  sezione
giurisdizionale della  Corte  dei  conti  i  giudizi  sui  conti  dei
tesorieri e degli altri agenti contabili (decreto legislativo n.  655
del 1948 e successive modifiche e integrazioni). 
    Ed  e'  appena  il  caso   di   segnalare   come   questa   Corte
costituzionale, con la  sentenza  n.  292  del  2001,  impropriamente
richiamata nei decreti oggetto del presente conflitto, abbia ritenuto
applicabile  il  giudizio  di  conto  nei  confronti  della   Regione
Trentino-Alto Adige e delle sue Province autonome proprio in  ragione
«dell'esistenza di  specifiche  norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  che  esplicitamente   fanno
menzione dell'esercizio, da parte delle sezioni della Corte dei conti
istituite nella regione, non solo del controllo  sulla  gestione  del
bilancio e del patrimonio della regione e della  provincia  (art.  2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 305, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 14 giugno
1999,  n.  212),  ma   anche   dell'attivita'   giurisdizionale,   in
applicazione delle leggi sull'ordinamento  e  sulle  procedure  della
Corte dei conti medesima (art.  10-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 305 del 1988, aggiunto dall'art.  5  del  decreto
legislativo n. 212 del 1999)», evidenziando come «in assenza  di  una
specifica legislazione si  poteva  dubitare»  della  «estensione  del
giudizio di conto e della relativa  disciplina  alle  gestioni  delle
regioni e delle province autonome... fondata esclusivamente sull'art.
103 della Costituzione» (§3 del Diritto). 
    14. Privo di pregio e approssimativo si mostra anche  l'ulteriore
argomento  sposato  nei  decreti  per  sostenere   la   giurisdizione
contabile, e cioe' quello secondo cui lo Statuto speciale della Valle
d'Aosta non conterrebbe «robusti appigli per giustificare l'esenzione
della RAVA dagli obblighi di resa dei conti». 
    Il punto, infatti, non e' certo  la  sussistenza  di  una  simile
esenzione, che la Regione  Valle  d'Aosta  non  ha  mai  argomentato,
neppure  nell'interlocuzione   con   il   Procuratore   che   si   e'
inopinatamente trasformata in materia per l'introduzione del giudizio
di conto, in spregio a ogni principio di  rispetto  e  collaborazione
interistituzionale. 
    Cio' che si sostiene e' che, nel  vigente  quadro  ordinamentale,
per  l'applicazione  e  l'adeguamento  della  disciplina  sul   conto
giudiziale nella Regione  Valle  d'Aosta  e'  necessaria  l'adozione,
sulla base del metodo paritetico e pattizio di  cui  all'art.  48-bis
dello  Statuto  speciale,  di  una   disciplina   di   attuazione   e
armonizzazione. 
    Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, infatti,  e
come risulta per  tabulas  dal  citato  art.  48-bis  dello  statuto,
avente, si ribadisce, rango di  legge  costituzionale,  le  norme  di
attuazione possono avere una funzione anche innovativa rispetto  allo
statuto che attuano, posto che la procedura paritetica  in  esame  e'
fondamentale anche, e per quanto qui piu' rileva, in tutti i casi  in
cui  sia  necessario  armonizzare  la  legislazione   nazionale   con
l'ordinamento della Valle e con  le  sue  condizioni  particolari  di
autonomia. 
    15. Parimenti erronea e lesiva delle prerogative della ricorrente
e' l'altra argomentazione contenuta nei  decreti,  che  si  spinge  a
ritenere di «dubbia esperibilita' la procedura di cui all'art. 48-bis
dello Statuto speciale per dar  luogo  ad  una  peculiare  disciplina
della  funzione  giurisdizionale  (di  cui,  con  ogni  evidenza,  il
giudizio di conto e' manifestazione». 
    In  disparte  la  gia'  dimostrata   natura   trasversale   della
disciplina, che come detto  interseca  anche  materie  di  competenza
regionale e di natura primaria, a ogni  modo  si  evidenzia  come  la
consolidata giurisprudenza costituzionale consideri la  normativa  di
attuazione statutaria come la sola idonea ad attuare il coordinamento
della disciplina  statale  nei  confronti  degli  enti  ad  autonomia
differenziata, in ragione della  determinazione  paritetica  del  suo
contenuto, e cio' anche nelle materie di competenza esclusiva statale
quale  puo'   essere   quella   della   giurisdizione   (cfr.   Corte
costituzionale, sentenze n. 267/2006, n. 178 del 2012). 
    Quanto detto e' tanto vero  che,  come  visto,  anche  per  altre
autonomie  speciali,  i  cui  statuti  pure  tacciono  sul  punto   -
l'estensione del giudizio di conto e' stata  preceduta  dall'adozione
di una disciplina normativa di attuazione ad hoc. 
    16. Va segnalato, ancora, come anche il dato storico  e  fattuale
depongano per la lesione da menomazione perpetrata  dalla  Corte  dei
conti a mezzo dei decreti. 
    Come  anticipato,  infatti,  sin  dall'entrata  in  vigore  della
Costituzione e fino alla prima interlocuzione di aprile 2024 la Corte
dei conti non aveva mai chiesto alla Regione di presentare  il  conto
parificato dei propri agenti contabili, e cio'  sia  antecedentemente
alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e nella vigenza del  R.D.  n.
2440 del 1923, del R.D. n. 827 del 1924, del R.D. n. 1214  del  1934,
sia successivamente all'adozione della legge costituzionale in  esame
e nella vigenza, oltre che del richiamato  R.D.  n.  1214  del  1934,
anche  della  legge  n.  20  del  1994  e  successive   modifiche   e
integrazioni, e a seguire del decreto legislativo n. 174 del 2016. 
    Questa piu' che consolidata evidenza non fa che attestare, da  un
lato, come anche la Corte dei  conti  sia  sempre  stata  consapevole
della non immediata applicabilita' del giudizio di conto  in  Regione
Valle d'Aosta in assenza di una disciplina di  attuazione  statutaria
ad hoc, e dall'altro che, promuovendo i giudizi per la resa del conto
con i decreti oggetto del presente  conflitto,  la  Corte  dei  conti
abbia leso le prerogative costituzionalmente spettanti  alla  Regione
autonoma Valle d'Aosta, e in particolare quella di darsi,  a  seguito
del  procedimento  paritetico  e  pattizio   Stato-Regione   previsto
dall'art. 48-bis, una  disciplina  apposita  che  armonizzi  e  attui
nell'ordinamento regionale la normativa statale in materia  di  conti
giudiziali, cosi' come e' stato nelle altre  Regioni  e  Province  ad
autonomia speciale. 
    17. Ne' il decreto legislativo  n.  174  del  2016  ha  apportato
alcuna innovazione sotto il profilo in esame, come  risulta  sia  dal
suo tenore testuale che dall'interpretazione  che  ne  hanno  proprio
dato le Sezioni Riunite della Corte dei conti. 
    Sotto il primo aspetto, si segnala  che  l'art.  137  del  c.g.c.
precisa che «La Corte  dei  conti  giudica  sui  conti  degli  agenti
contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo
quanto  previsto  a  termini  di  legge»,  il  che  conferma  che  la
disciplina recata dal codice non fornisce nuove indicazioni in ordine
ai soggetti sottoposti alla disciplina sui conti giudiziali. 
    Come anticipato, in  questo  senso  si  sono  espresse  anche  le
Sezioni Riunite della Corte dei conti nel parere n. 2/2018/Cons. reso
nell'adunanza del 15 febbraio 2018, dove si attesta  chiaramente  che
«Il Codice di  giustizia  contabile,  lungi  dal  produrre  l'effetto
sostanziale di sottoporre all'obbligo della  resa  del  conto  agenti
contabili  che  precedentemente  ne  erano  esonerati,   conferma   e
chiarisce, pertanto, sotto un profilo squisitamente  processuale,  la
disciplina vigente...». 
    Dunque, l'entrata in  vigore  del  c.g.c.  e  la  disciplina  sul
giudizio di conto da esso prevista non puo' in alcun  modo  attestare
la soggezione della Regione autonoma Valle  d'Aosta  alla  disciplina
sulla resa del conto,  in  assenza  di  una  specifica  normativa  di
attuazione  che  consenta  l'armonizzazione  di   questa   disciplina
all'interno del proprio ordinamento speciale. 
    E cio' a maggior ragione considerando che la legge di delegazione
n. 124 del 2015 contiene  una  specifica  clausola  di  salvaguardia,
secondo  la  quale  «Le  disposizioni  della  presente   legge   sono
applicabili  nelle  regioni  a  Statuto  speciale  e  nelle  province
autonome di Trento e di  Bolzano  compatibilmente  con  i  rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (art. 22). 
    18. Da ultimo, i comportamenti e gli atti lesivi  adottati  dalla
Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta, ridondano
anche  nella  violazione  del  principio  di   leale   collaborazione
istituzionale, che costituisce parametro invocabile nel conflitto  di
attribuzioni. 
    Come gia' detto, la nota trasmessa dal Procuratore  alla  Regione
in data 16  aprile  2024,  volta  a  chiedere  chiarimenti  circa  le
modalita'  di  resa  del  conto  in  Regione,   appariva   funzionale
all'apertura di un dialogo collaborativo. 
    In questi termini, del resto, la comunicazione era stata intesa e
approcciata  dal  Presidente  della  Regione,  che   aveva   risposto
personalmente al Procuratore regionale,  confermando  cosi'  il  tono
«istituzionale»   e   non   «giudiziale»   dell'interlocuzione,   sia
esplicitando le ragioni per cui  in  assenza  di  una  disciplina  di
attuazione e armonizzazione statutaria in Regione Valle  d'Aosta  non
risulta allo stato applicabile la disciplina nazionale  sul  giudizio
di  conto,  sia  rappresentando  il  proprio  impegno   personale   a
promuovere la questione presso la Commissione  paritetica  competente
all'istruttoria sui decreti legislativi attuativi ai sensi  dell'art.
48-bis dello Statuto speciale. 
    E in effetti, sulla base della proposta redatta dagli  uffici  il
Presidente  ha  immediatamente  trasmesso  uno  schema   di   decreto
legislativo attuativo alla componente della Commissione paritetica di
nomina regionale, la quale a propria volta ha  istruito  la  pratica,
che e' a oggi in  discussione  anche  con  la  componente  di  nomina
governativa della Commissione. 
    A fronte di questa interlocuzione e di questo specifico  impegno,
la presentazione del ricorso per la  resa  del  conto  da  parte  del
Procuratore  regionale,  e  il  suo  avallo  da  parte  del   giudice
monocratico  con  l'adozione  dei  decreti   oggetto   del   presente
conflitto,   hanno   nei    fatti    trasformato    un'interlocuzione
istituzionale in un  atto  da  contestare  in  sede  giurisdizionale,
appalesandosi cosi' come iniziative contrarie ai  principi  di  leale
collaborazione  e  cooperazione  interistituzionale  tra  organi   di
rilevanza costituzionale, e producono una lesione  delle  prerogative
della  Regione  Valle   d'Aosta   ancor   piu'   ingiustificata,   in
considerazione, appunto, del fatto che  la  ricorrente  si  e'  fatta
subito promotrice di un'iniziativa di adeguamento statutario ex  art.
48-bis dello Statuto speciale, non appena ricevuta  la  richiesta  di
chiarimenti della Corte dei conti. 
    Cio'  a  dimostrazione  della  volonta'  della  Regione  di   non
sottrarsi in assoluto alla giurisdizione di conto. 
    Il fatto che,  a  dispetto  di  cio'  e  nonostante  un  iter  di
attuazione statutaria appositamente avviato, la Corte dei  conti  sia
andata avanti con la promozione dei giudizi per la resa del  conto  e
con l'adozione dei decreti  di  fissazione  udienza,  quando  nessuna
analoga iniziativa e' stata  mai  assunta  per  oltre settanta  anni,
depone  ulteriormente  per  la  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione e conferma la menomazione lamentata  con  il  presente
conflitto. 
    Cio' lascia anche sorgere il dubbio che,  attraverso  una  simile
iniziativa, si sia finita per  esercitare,  anche  al  di  la'  delle
intenzioni,  una  sorta  di  sollecito  e   di   indebita   pressione
sull'ulteriore  interlocuzione,  tuttora  in  corso  in   Commissione
paritetica, relativa a nuove disposizioni  di  attuazione  statutaria
sui compiti  e  l'organizzazione  della  Corte  dei  conti  in  Valle
d'Aosta, avviata proprio a  seguito  di  specifiche  richieste  della
Corte dei conti, e allo stato in una fase di riflessione istruttoria. 
    La promozione dell'iniziativa giurisdizionale contestata  con  il
presente  ricorso  per  conflitto  -  peraltro  avviata,  come   gia'
eccepito,  nell'ambito  di  quella   che   era   partita   come   una
interlocuzione tra organi costituzionali - produce infatti,  in  ogni
caso, l'effetto di condizionare la posizione delle parti  nell'ambito
del dibattito in corso  su  tali  nuove  disposizioni  di  attuazione
statutaria. 
    Anche  sotto  questo  aspetto  traspare,  dunque,  la  contestata
violazione del principio di leale collaborazione. 
    19.  Si  ribadisce,  ancora,  l'errore  di  impostazione   e   di
presupposizione in cui incorrono i  decreti  oggetto  del  conflitto,
cioe' quello di ritenere che la Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  si
sarebbe professata sottratta, in assoluto, al  giudizio  di  conto  e
alla giurisdizione della Corte dei conti. 
    Al contrario, come piu' volte ripetuto, la  Regione  non  intende
sottrarsi alla giurisdizione contabile in parte qua, ma ritiene  che,
a tal fine, sia necessario e  doveroso  attuare  siffatta  disciplina
nell'ordinamento autonomo valdostano con la procedura  paritetica  di
cui  all'art.  48-bis  dello  Statuto  speciale,   che   implica   il
coinvolgimento del governo e del legislatore delegato. 
    Ed  e'  proprio  in  cio'  che  si  sostanzia  la  lesione  delle
attribuzioni statutarie e costituzionali lamentata  con  il  presente
ricorso, giacche' nella specie l'esercizio del giudizio per  la  resa
del Conto nei confronti della Regione Valle d'Aosta  ha  menomato  il
potere, di spettanza regionale e di rango costituzionale, di darsi  -
in modo condiviso con lo Stato - una disciplina di armonizzazione  ad
hoc della materia nell'ordinamento regionale. 
    20. Preme segnalare, infine,  che  nell'esercizio  delle  proprie
attribuzioni la Regione si e' autonomamente dotata  di  discipline  e
procedure interne dirette a garantire la correttezza  delle  gestioni
contabili di maggior rilievo, quali, per quanto  qui  rileva,  quella
dell'economato e del servizio di tesoreria. 
    In particolare, per  quanto  riguarda  l'economato  (disciplinato
dalla  legge  regionale  n.  30/2009  e  dall'attuativa   D.G.R.   n.
1382/2012), il Collegio dei revisori dei conti, istituito  con  legge
regionale n. 14/2021 secondo quanto previsto dal  richiamato  decreto
legislativo di  attuazione  statutaria  n.  174  del  2019,  effettua
trimestralmente la verifica della cassa economale.  L'organo  procede
ordinariamente all'analisi dei registri di cassa, dell'estratto conto
di conto corrente, dei registri valori  bollati,  dei  verbali  delle
verifiche effettuate, e  procede  altresi'  all'inventario  dei  beni
mobili (arredi,  attrezzature  e  apparecchiature  d'ufficio)  e  del
magazzino cancelleria. 
    Per quanto riguarda il servizio di  Tesoreria,  ancora,  esso  e'
soggetto al regime di Tesoreria unica, di cui alla legge n. 720/1984,
come stabilito dall'art. 1 della legge n. 27/2012; il Tesoriere opera
in conformita' alle norme e ai principi di cui al decreto legislativo
n. 118/2011 e alle relative  disposizioni  attuative,  integrative  e
modificative, oltre che alla legge regionale n. 30/2009 in materia di
contabilita' regionale per quanto non in contrasto con  le  norme  di
cui sopra, e  alla  legge  n.  690/1981  (Revisione  dell'ordinamento
finanziario della Valle d'Aosta), da ultimo  modificata  dal  decreto
legislativo di attuazione statutaria n. 12/2011. 
    Il Tesoriere affidatario opera il trattamento  informatico  degli
ordinativi (OPI) a firma digitale prodotti dalla Regione, secondo gli
standard e le regole tecniche tempo per  tempo  vigenti  e  partecipa
alla rilevazione SIOPE, cosi' come previsto dall'art. 14 della  legge
n.196/2009 e dal contratto di appalto del servizio di Tesoreria. 
    Il Tesoriere e' tenuto alla resa del «conto  del  tesoriere»,  da
trasmettere  all'amministrazione  regionale,   come   stabilito   dal
contratto di Tesoreria, corredato,  qualora  necessario  ai  fini  di
legge, dagli  allegati  di  svolgimento  per  ogni  singola  voce  di
bilancio, dagli ordinativi di incasso e di pagamento, dalle  relative
quietanze,  ovvero  dai  documenti  contenenti  gli   estremi   delle
quietanze medesime, entro  il  mese  di  gennaio  di  ogni  esercizio
finanziario, redatto su  modelli  conformi  a  quelli  previsti  agli
allegati 17/1, 17/2 e 17/3 del decreto legislativo n. 118/2011. 
    Al Collegio dei revisori dei conti, la legge regionale n. 14/2021
attribuisce il rilascio del parere obbligatorio sul Rendiconto  (art.
2, comma  1)  e  l'effettuazione  della  verifica  di  cassa  (almeno
trimestrale) (art. 2, comma 7). Inoltre, il Collegio dei revisori dei
Conti  provvede  alla  compilazione  del  questionario   a   supporto
dell'istruttoria di verifica della  Sezione  regionale  di  controllo
della Corte dei conti, sulla base delle Linee guida per la  relazione
del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto  delle  Regioni  e
delle Province autonome, da ultimo approvate, per  l'esercizio  2022,
con delibera n. 6/SEZAUT/2023/INPR. 
    Le citate Linee guida (in riferimento al Rendiconto 2022,  ma  in
modo simile a quanto previsto negli anni precedenti) prevedono,  alla
Sez. III-Gestione - domanda n. 3.38 (Fondo cassa), la compilazione di
un prospetto di riconciliazione dei  dati  relativi  al  Fondo  cassa
iniziale, alle Riscossioni, ai Pagamenti, e al Saldo di cassa  finale
distinguendo i dati «Da Rendiconto», «Da  Siope»  e  «Dal  conto  del
Tesoriere», con l'obiettivo di evidenziare eventuali differenze. 
    21. Dunque, per effetto della vigente  disciplina  regionale,  le
gestioni contabili risultano organizzate in modo tale da poter essere
ricollegate con certezza, chiarezza e continuita' alle  registrazioni
contabili dell'ente, cosi' da assolvere,  anche  nelle  more  di  una
normativa di attuazione, a quella «esigenza del rispetto di legalita'
contabile delle risorse pubbliche» cui e' preordinata  la  disciplina
del conto giudiziale. 
    Senza contare  che,  comunque,  anche  nelle  more  dell'iter  di
attuazione statutaria in corso, gli agenti  contabili  della  Regione
restano assoggettati alla responsabilita' amministrativa e contabile,
oltre che penale, ricorrendone i presupposti. 
    Il che conferma una volta di  piu'  l'illegittimita',  anche  per
violazione del principio  di  leale  collaborazione,  dell'iniziativa
assunta dalla Corte dei conti,  sez.  giurisdizionale  per  la  Valle
d'Aosta, con l'adozione dei decreti oggetto del presente conflitto. 
    22. Stante tutto  quanto  precede,  si  chiede  all'Ecc.ma  Corte
costituzionale di accertare e dichiarare che non spettava allo Stato,
e per esso alla Corte dei conti, esercitare la giurisdizione di conto
nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta, in assenza di una
previa normativa  di  attuazione  statutaria  ex  art.  48-bis  dello
Statuto   speciale,   peraltro   in   corso   di    definizione,    e
conseguentemente annullare i decreti ex art.  141,  comma  4,  c.g.c.
adottati dalla Corte dei conti, sez.  giurisdizionale  per  la  Valle
d'Aosta - giudice monocratico, nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia  l'Ecc.ma  Corte  costituzionale  adita,   respinta   ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione: 
      i) dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla  Corte
dei conti, l'esercizio della funzione giurisdizionale in  materia  di
resa del conto giudiziale in Regione  Valle  d'Aosta  in  assenza  di
apposita normativa di attuazione  ai  sensi  dell'art.  48-bis  dello
Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta  approvato  con
legge costituzionale n. 4 del 1948, e in particolare che non spettava
allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione  giurisdizionale
per la Regione Valle  d'Aosta  (giudice  monocratico),  adottare,  in
assenza di apposita norma di attuazione  ai  sensi  dell'art.  48-bis
dello Statuto speciale, i decreti ex art. 141, comma  4,  c.g.c.,  n.
18/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024  (nel
giudizio per la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio  per
la resa del conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024; 
      ii) per l'effetto, annullare i suddetti decreti  ex  art.  141,
comma 4, c.g.c. adottati  dal  giudice  monocratico  presso  la  sez.
giurisdizionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta n.  18/2024
(nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio
per la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per  la  resa
del conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024,  nonche'  tutti  gli
atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi,
e, in  particolare,  per  quanto  occorrer  possa,  i  corrispondenti
ricorsi per la resa del  conto  proposti  dal  Procuratore  regionale
della Corte dei conti - sez. giurisdizionale per  la  Valle  d'Aosta,
iscritti ai nn. 944, 945 e 946 del registro di segreteria. 
        Roma, 8 novembre 2024 
 
                          Avv. Angelo Lalli