Reg. Ric. n. 3 del 2025
pubbl. su G.U. del 07/05/2025 n. 19
Ricorrente:Regione autonoma della Sardegna
Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Oggetto:
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Provvedimenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 14 febbraio 2025, prot. 68, del 13 marzo 2025, prot. 125 e del 13 marzo 2025, prot. 128, i quali, asseritamente, hanno disposto di non applicare la legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024, affermando “l’illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell’individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021” – Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Sardegna
Norme impugnate:
Decreto ministeriale del 14/02/2025 Num. 68
Decreto ministeriale del 13/03/2025 Num. 125
Decreto ministeriale del 13/03/2025 Num. 128
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 116 Co.
Costituzione Art. 117 Co.
Costituzione Art. 127 Co.
Costituzione Art. 134 Co.
Costituzione Art. 136 Co.
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3 Co.
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4 Co.
legge costituzionale Art. 10 Co.
decreto del Presidente della Repubblica Art. 6 Co.
del rel.
Testo del conflitto
N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 aprile 2025 Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in cancelleria il 14 aprile 2025 (della Regione autonoma della Sardegna) . Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Provvedimenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 14 febbraio 2025, prot. 68, del 13 marzo 2025, prot. 125, e del 13 marzo 2025, prot. 128, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, i quali hanno disapplicato la legge regionale n. 20 del 2024 che aveva individuato le aree idonee e quelle non idonee a costruire impianti, affermando "l'illegittimita' di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021". - Provvedimenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 14 febbraio 2025, prot. 68, del 13 marzo 2025, prot. 125, e del 13 marzo 2025, prot. 128, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso. (GU n. 19 del 07-05-2025) Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale n. 80002870923), con sede legale in Cagliari, viale Trento n. 69, in persona della Presidente Alessandra Todde, autorizzata con deliberazione della Giunta regionale del 11 aprile 2025 n. 20/1 (doc. 1), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale annessa al presente atto, dagli avv.ti Mattia Pani (codice fiscale PNAMTT74P02B354J; fax: 070/6062418; PEC: mapani@pec.regione.sardegna.it), Giovanni Parisi codice fiscale: PRSGNN75A07B354D; fax: 070/6062669; PEC: gparisi@pec.regione.sardegna.it) e Andrea Secchi (codice fiscale: SCCNDR74T27I452H; fax: 070/6062418; PEC: asecchi@pec.regione.sardegna.it;) dell'avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliata come dai suddetti indirizzi digitali e presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, via Lucullo n. 24; Ricorrente contro lo Stato nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587) in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal registro PP.AA.) ma anche all'indirizzo attigiudiziaripcm@pec.governo.it Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (codice fiscale n. 97047140583), nella persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro PP.AA.) ma anche all'indirizzo: mase@pec.mase.gov.it; resistente e contro la direzione generale valutazioni ambientali, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro PP.AA.) ma anche all'indirizzo pec: va@pec.mase.gov.it; resistente per la declaratoria che: A) non spetta allo Stato, e per esso ai suoi organi amministrativi, e nella specie al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, direzione generale valutazioni ambientali, disapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la legge regionale n. 20/2024) che devono essere sempre rispettate (applicate), non essendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa quella statale, sindacarne la legittimita' costituzionale e/o la possibilita' di esercizio del potere legislativo da parte del Consiglio regionale della Sardegna al fine di una loro disapplicazione con provvedimenti amministrativi, con la logica conseguenza che sono percio' illegittimi gli atti adottati dalla Direzione generale valutazioni ambientali e, quindi, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che hanno disposto di non applicare la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», che ha individuato le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile; Ovvero, in subordine che B) Spetta alla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 lettera f) dello Statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948) e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975, la potesta' legislativa esclusiva in materia di urbanistica e edilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste e conseguente tutela ai sensi dell'art. 3, lettera d) del medesimo Statuto) in una con i profili di tutela paesistico-ambientale connessi, con la conseguente possibilita' di incidere, nell'esercizio della predetta potesta' legislativa, anche nella materia della «produzione e distribuzione dell'energia elettrica» (di cui pure la medesima Regione dispone di potesta' legislativa ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia dovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva Regionale; ed in ulteriore subordine che C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta' di regolare il campo di applicazione delle aree definite idonee ai sensi dell'art. 20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021, e, dunque c2) il potere di individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi. e per il conseguente annullamento dei provvedimenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 14 febbraio 2025 (trasmesso il 17 febbraio 2025), prot. 68, del 13 marzo 2025, prot. 125, e del 13 marzo 2025, prot. 128, (docc. 2, 3 e 4) e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso. Fatto La controversia per cui e' causa riguarda i procedimenti per il rilascio della via (Valutazione di impatto ambientale) di competenza ministeriale (ossia il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) che, ordinariamente, per gli impianti di produzione per le energie rinnovabili di grossa taglia, viene rilasciata a mezzo decreto della Direzione generale valutazione impatti ambientali afferente al medesimo Ministero, seppur previa acquisizione dell'obbligatorio parere della Regione Sardegna (per gli impianti che ricadono nel suo territorio) la quale, invece, e' a sua volta competente ad adottare il provvedimento finale nel predetto procedimento di VIA solo per le iniziative di piu' contenute dimensioni (sempre ricadenti nel proprio contesto territoriale di competenza). Nel caso di specie la Direzione valutazione impatti ambientali, dando seguito alle specifiche richieste di pronuncia di compatibilita' ambientale (su progetti di realizzazione di tre diversi impianti agrivoltaici ricadenti nella Provincia di Oristano (1) pervenute su iniziativa del medesimo operatore economico privato, in esito alla complessa istruttoria posta in essere, ha provveduto al rilascio di tre diversi decreti a mezzo dei quali, con un percorso argomentativo sostanzialmente identico, ha emesso un giudizio di compatibilita' ambientale positivo senza neppure verificare se il progetto di volta in volta in esame insistesse o meno in area individuata come idonea/non idonea ai sensi della vigente legge regionale n. 20/2024 (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, BURAS, 5 dicembre 2024, n. 65) ma anzi, come di seguito si dira', escludendo in radice (aprioristicamente) l'applicazione della predetta normativa regionale. Nell'ambito dei procedimenti di cui sopra, di competenza ministeriale, il MASE (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ha quindi tenuto una condotta contraria alle potesta' legislative attribuite dallo Statuto speciale alla Sardegna ed ha disposto in modo sistematico - da qui l'individuazione di un comportamento di palese conflitto di attribuzioni - la non applicazione della legge regionale n. 20/2024. La disapplicazione e' intervenuta sul mero presupposto della (indeterminata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso in via cautelare l'art. 7, comma 2, lettera c) del decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella parte in cui sembra essere lasciata alle Regioni la facolta' di restringere il campo di applicazione delle aree definite idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021, stabilendo che le Regioni dovessero garantire l'osservanza delle aree idonee gia' individuate dalla leggi nazionali senza discrezionalita', fino alla decisione nel merito non ancora assunta» e con il gravissimo effetto «che, pertanto, ne consegue l'illegittimita' di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021» (cfr. doc. 2, pagg. 5-6, e analogamente docc. 3-4). In sostanza, a mezzo di detta premessa si e' determinata una gravissima lesione delle prerogative e delle attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna atteso che il MASE - sul falso presupposto (e nel maldestro tentativo) di provare a sua volta ad interpretare «l'interpretazione» che il Consiglio di Stato ha dato dell'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024 e del comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 - ha di fatto menomato/disatteso in toto (rectius: reso vano) l'esercizio della potesta' legislativa regionale nelle materie dell'urbanistica, dell'edilizia, della tutela del paesaggio (e dell'agricoltura e delle foreste) e produzione e distribuzione dell'energia elettrica, come meglio sara' chiarito appresso. Il comportamento della Direzione generale del Ministero dell'ambiente risulta ancor piu' grave in quanto non solo e' stato deciso di non dare attuazione ad una legge regionale vigente, ma si e' anche, piu' radicalmente, affermata «l'illegittimita' di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021». Si tratta di un illegittimo esercizio di poteri (costituzionali) di cui il MASE, e per esso la Direzione generale valutazioni ambientali, non dispone, posto che il predetto organo si e' arrogato il diritto - riservato in via esclusiva dalla Costituzionale alla sola Corte costituzionale - di accertare l'eventuale legittimita' di una legge regionale. Per comodita' espositiva, si trascrive il percorso motivazionale del primo dei provvedimenti sopra indicati (cfr. doc 2, essendo i successivi identici, cfr. doc. 3 e 4) che, disponendo nella sostanza di non «dover» dare applicazione alla legge regionale vigente, costituisce la prova dell'esistenza della violazione delle attribuzioni regionali, anche di seguito meglio specificate, e della fondatezza quindi dell'odierno ricorso. L'organo statale avvia scientemente il percorso di menomazione della potesta' legislativa regionale, affermando innanzitutto di avere piena e assoluta consapevolezza che «la Regione Autonoma della Sardegna ha emanato la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», con la quale ha individuato le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile» (cfr. doc. 2, pag. 5). Il medesimo organo, poi, in modo del tutto autonomo, autoreferenziale e non consentito, sul falso (ed erroneo) presupposto di offrire la propria interpretazione - dell'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato (con un'ordinanza di sospensione in via cautelare) dell'art. 7, comma 2, lettera c) del decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - assume che «ne consegue l'illegittimita' di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021». La direzione generale valutazioni ambientali, dopo aver effettuato tale premessa, si erge ad Organo di legittimita' (quasi fosse la Corte costituzionale e ad essa sostituendosi), avocando a se' il potere di disapplicare direttamente (potere peraltro non riconosciuto ad alcuna Autorita' amministrativa o Giudice dell'ordinamento italiano diverso da codesta Corte) la legge regionale vigente, siccome ritenuta viziata da incostituzionalita', perche' in ipotesi avrebbe il Consiglio di Stato sospeso «l'art. 7, comma 2, lettera c) del decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024»; e con cio' disponendo poi l'adozione dei decreti qui contestati prescindendo del tutto dall'applicazione della pertinente normativa regionale di regolamentazione della materia oggetto dei provvedimenti da adottare. In sostanza, il Ministero non sostiene che la legge regionale non sia pertinente con la materia oggetto delle proprie valutazioni, ma si limita ad escluderne a priori l'applicabilita' sull'erroneo presupposto che la Regione Sardegna (ma piu' in generale qualsiasi Regione) non potesse intervenire nella materia de quo e, che, pertanto, l'esercizio della potesta' legislativa regionale determinerebbe l'illegittimita' della normativa risultante adottata. Di conseguenza, un «Organo» dello Stato, ossia la Direzione generale valutazioni ambientali, che opera quale Autorita' di amministrazione attiva nel rilascio dei decreti in materia di giudizio di compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006, disapplicando di fatto il principio generale di separazione dei poteri, pone a fondamento del proprio provvedimento di assenso un (erroneo e illegittimo) corollario di presunta incostituzionalita'/illegittimita' («di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale») attraverso una sua autonoma valutazione che prescinde dal pronunciamento di codesta Ecc.ma Corte e che, usurpandone il relativo potere, ne anticipa (in modo discutibile) i potenziali effetti caducanti. Cosi' operando l'Organo statale, citando impropriamente ed interpretando erroneamente l'interpretazione che a sua volta il Consiglio di Stato formula dell'art. 7, comma 2, lettera c) del decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha di fatto negato la vigenza di una legge e, dunque, il legittimo esercizio di una potesta' legislativa della Regione Sardegna. Si ribadisce in proposito che la ricorrente gode di specifiche attribuzioni costituzionali e statutarie (cfr. articoli 3 e 4 dello Statuto e decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975) e, che pertanto l'esercizio del potere legislativo in materia e', in ogni caso, pure ben piu' ampio di quello derivante dal solo decreto «aree idonee» di cui sopra. La disapplicazione della legge regionale e la menomazione delle prerogative legislative della Sardegna, si conclude quindi con l'adozione di piu' decreti (questi si illegittimi) che hanno espresso il «giudizio positivo sulla compatibilita' ambientale del progetto» (di volta in volta proposto, cfr. art. 1, docc. 2, 3 e 4) in assoluto dispregio, completo disinteresse e totalmente omessa verifica della regolamentazione delineata dal legislatore regionale sardo con evidente pregiudizio per la corretta tutela degli interessi rappresentativi della Collettivita' di cui il Consiglio regionale della Sardegna e' immediata e diretta esplicazione ed espressione. I provvedimenti in esame, e quindi tutti i decreti piu' sopra indicati, si chiudono con la conseguente (illegittima) disapplicazione della legge regionale e l'espressione del lesivo «giudizio positivo sulla compatibilita' ambientale». In tutti i casi dei provvedimenti ricordati in epigrafe il MASE ha, quindi, del tutto omesso di esaminare i progetti ad esso proposti in ragione della legge regionale n. 20/2024, dunque di fatto come se la stessa non esistesse, giungendo alla sostanziale disapplicazione della medesima legge regionale, e con la conseguente illegittima adozione dei successivi decreti tutti gravemente viziati da un'istruttoria parziale e derogatoria, in termini di totale omissione applicativa, di una norma di legge (regionale) vigente. Emerge, comunque, da tutti i provvedimenti del MASE di cui sopra, che non si tratta di decisioni occasionali ed estemporanee ma piuttosto di una iniziativa strutturata e metodica con il presumibile e concreto rischio che verra' certamente replicata nel tempo e finanche in futuro, cosi bloccando non solo la concreta applicazione ma pure l'effettiva vigenza della legge regionale n. 20/2024 che, per quanto impugnata (presupposto di cui neppure danno atto i provvedimenti qui contestati) risulta ad oggi tutt'ora vigente. Orbene, tali provvedimenti rappresentano l'esito del contestato comportamento illegittimo statale, rendendo necessario sollevare il presente conflitto di attribuzioni da parte della Regione Sardegna, per le seguenti ragioni di Diritto 1. Premessa Preliminarmente, appare opportuno, al fine di una immediata percezione del conflitto di attribuzioni per cui si agisce, richiamare brevemente le disposizioni normative interessate dalla vicenda e il loro succedersi nel tempo. Con la legge regionale n. 20/2024, il legislatore ha inteso individuare le aree idonee e quelle non idonee nel rispetto, da un lato, del principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, e, dall'altro, della tutela del patrimonio paesaggistico, archeologico, storico-culturale, agricolo, ambientale del territorio sardo in conformita' al proprio Statuto e all'art. 9 della Costituzione. La legge e' adottata nell'esercizio della potesta' legislativa primaria in materia urbanistica, edilizia, agricoltura e foreste ex art. 3, dello Statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale n. 3/1948) oltreche' nella materia della tutela e pianificazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna) e della relativa costante interpretazione sul punto fornita dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 248/2022 secondo cui «la competenza del legislatore sardo in materia di edilizia e urbanistica non comprende «solo le funzioni di tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018; in questo senso gia' sentenza n. 51 del 2006); e', percio', consentito l'intervento regionale nell'ambito della tutela paesaggistica, secondo quanto stabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale, in specie nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975» e, da ultimo, sentenza n. 28/2025 secondo cui «Lo statuto assegna alla Regione autonoma Sardegna la competenza primaria in materia di «edilizia e urbanistica» (art. 3, lettera f), nonche' la correlata «competenza paesaggistica» ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975. La competenza concorrente nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica», da esercitarsi nel limite dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, e' prevista dall'art. 4, lettera e), dello Statuto»). La Sardegna dispone, quindi, di competenza concorrente nella materia della «produzione e distribuzione dell'energia elettrica» in forza dell'art. 4 del proprio Statuto speciale, parificabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma Cost. e dell'art. 10, legge Cost. 3/2001, a quella concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui godono le regioni «ordinarie» ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost. (cfr. sentenza Corte. cost. 383/2005, punto 14 del Considerato in diritto). Per l'effetto ne discende un intreccio di competenze riconducibili alle prerogative statutarie regionali che viene in rilievo per le ipotesi di installazione, costruzione ed esercizio degli impianti FER posto che, con ogni evidenza, incidono anche su aspetti urbanistici, paesaggistici, ambientali, agricoli, forestali e di tutela del territorio di esclusiva competenza della Sardegna. Tale potesta' legislativa e' stata esercitata in coerenza con l'art. 49 del decreto legislativo n. 199/2021, che salvaguarda esplicitamente le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalita' del medesimo decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione (in termini anche art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 21 giugno 2024 e il recente art. 1, comma 4 decreto legislativo n. 190/2024). In tale settore il legislatore statale ha il compito di tratteggiare i principi della materia, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento eurounitario. Spetta invece alle Regioni, entro la cornice dei suddetti principi, governare e pianificare il proprio territorio identificando le zone in cui sara' o meno possibile costruire impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili; e cio' anche in virtu' del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione. In detto contesto la legge regionale n. 20/2024 si articola in una parte generale (articoli da 1 a 6) e in una parte speciale, dal carattere tecnico- analitico, data dagli Allegati (A-G), il cui contenuto e' l'esito di un'approfondita istruttoria che ha tenuto conto sia delle competenze legislative regionali, sia delle diverse specificita' geografiche e territoriali. Anche solo da tali breve premesse emerge l'evidente interesse della Regione Sardegna a che la propria e pertinente legislazione venga ritualmente e doverosamente esaminata ed applicata nell'iter istruttorio finalizzato al rilascio dei provvedimenti di VIA, al contrario di quanto invece avvenuto nei procedimenti e nei provvedimenti finali oggi contestati. Si tratta, infine, di una materia di assoluta rilevanza in quanto destinata ad incidere sulla tematica ambientale di cui all'art. 9 della Costituzione. 1.1 L'ambito del conflitto di attribuzioni L'art. 134 Cost. dispone che la Corte costituzionale «giudica sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni». Una specificazione normativa e' offerta dall'art. 39 della legge n. 87/1953, il quale dispone che «se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza»; e che «del pari puo' produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato». E', altresi', noto che una giurisprudenza costituzionale ultradecennale ha stabilito che qualsiasi atto puo' essere impugnato (purche' diverso da leggi o atti con forza di legge, nei confronti dei quali il rimedio e' il giudizio, incidentale o principale, di legittimita' costituzionale delle leggi). Infatti, «questa Corte ha ritenuto atto idoneo a innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione «qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che - anche se preparatorio o non definitivo - sia comunque diretto, in ogni caso, «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio della medesima' (sentenza n. 332 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988)"» (sentenza n. 22 del 2020, e negli stessi termini ordinanza n. 175 del 2020)» (Corte cost. sentenza n. 26/2022). Affinche' il rimedio sia esperibile da una Regione devono sussistere, tra gli altri, due presupposti fondamentali: a) che l'atto lesivo sia di provenienza statale; e b) che sia lesa «la sfera costituzionale di competenza» della Regione: una lesione che si produce allorquando sono violate norme costituzionali relative ad attribuzioni e prerogative degli organi regionali. Al riguardo, allora, non v'e' dubbio che gli atti qui contestati (cfr. docc. 2, 3 e 4) siano tutti di provenienza statale essendo stati adottati dalla Direzione generale valutazioni ambientali del MASE. Aggiungasi, poi, che i medesimi decreti sono evidentemente lesivi della sfera costituzionale di competenza regionale sarda atteso che, sostituendosi alla Corte costituzionale, presuppongono e accertano la illegittimita' di «qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021» e, dunque, per l'effetto anche della legge regionale n. 20/2024 di cui di fatto dispongono l'immediata disapplicazione. Non v'e' dubbio, inoltre, circa lo specifico «tono costituzionale» della contestazione in quanto «Come questa Corte ha ribadito anche di recente, cio' che rileva, per stabilire se ricorra questo requisito, e' che «il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015 e n. 52 del 2013)», e cio' «[in] disparte la possibilita' che l'atto oggetto del conflitto possa essere altresi' impugnato in sede giurisdizionale» (sentenza n. 22 del 2020). Sicche' «per conferire tono costituzionale a un conflitto serve essenzialmente prospettare l'esercizio effettivo di un potere, non avente base legale, «in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente» (fra le altre, vedi sentenze n. 260 e n. 104 del 2016)» (sentenza n. 259 del 2019; negli stessi termini, n. 255 del 2019, n. 10 del 2017, n. 260, n. 104 e n. 77 del 2016, e n. 235 del 2015; sul necessario tono costituzionale del conflitto, tra le piu' recenti, sentenze n. 224 e n. 57 del 2019, n. 87 del 2015 e n. 137 del 2014)». Un presupposto pacificamente sussistente nel caso in esame atteso che le doglianze della Regione autonoma Sardegna non hanno ad oggetto «erronee interpretazioni di legge» o l'«errata individuazione della normativa da applicare nel caso concreto» (Corte cost. sentenza n. 285/1990) da parte MASE, ma la dichiarata volonta' di quest'ultimo di non dare applicazione alla legislazione regionale, nel caso di specie la legge regionale n. 20/2024, in quanto aprioristicamente ritenuta illegittima al pari di «qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021». Del resto, l'illegittima adozione dei decreti qui contestati non puo' neppure trovare giustificazione nella ivi menzionata (ma non indicata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso l'art. 7, comma 2, lettera c) del decreto "aree idonee" del 21 giugno 2024» del MASE. Infatti, si evidenzia che una volta che la Regione, anche in ossequio all'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e alle sue piu' ampie competenze statutarie, individua con legge le aree idonee e non idonee ad ospitare impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, anche ove si riscontrasse un potenziale terorico contrasto della suddetta legge regionale con il decreto ministeriale 21 giugno 2024, non ne potrebbe comunque conseguire una sua immediata e diretta «disapplicabilita'» ad opera di un organo ministeriale di amministrazione attiva. Ma vi e' di piu', infatti, con la legge regionale n. 20/2024 il legislatore ha inteso esercitare la propria potesta' legislativa esclusiva in materia di urbanistica, edilizia, agricoltura, foreste e tutela paesaggistica e del territorio (ex art. 3, dello Statuto speciale della Sardegna in ragione del decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975) andando ad individuare le aree idonee e quelle non idonee nel rispetto, da un lato, del principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, e, dall'altro, della tutela del patrimonio paesaggistico, archeologico, storico-culturale, agricolo, forestale e ambientale del territorio sardo in conformita' all'art. 9 della Costituzione; una competenza che ha rilievo statutario e non puo' dirsi certo esautorata per le ipotesi di installazione, costruzione ed esercizio degli impianti FER. 1.2 I decreti del MASE quale «menomazione delle possibilita' di esercizio» delle potesta' legislative regionali. Per quanto concerne la lesione della «sfera costituzionale di competenza» della Regione, questa Ecc.ma Corte ha da lungo tempo affermato e costantemente ribadito che «la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per se', ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto» (sentenza n. 259/2019). Va da se', infatti, che i decreti del MASE, omettendo di dare effettiva applicazione ad una legge regionale vigente, di fatto comportano una grave menomazione del potere legislativo regionale, quale specifica attribuzione in capo al Consiglio Regionale e, dunque, all'intera amministrazione regionale per espressa previsione statutaria. 1.3 L'interesse a ricorrere e la lesivita' dell'atto impugnato in riferimento alle prerogative legislative previste dagli articoli 3 e 4 dello Statuto Speciale per la Regione Sardegna in rapporto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975. Va osservato che sussiste indubbiamente l'interesse regionale a ricorrere poiche' il ricorso sarebbe senz'altro idoneo a ripristinare l'ordine delle competenze legislative violato dai provvedimenti statali che, deliberatamente, omettono di dare la doverosa applicazione alla legislazione regionale attualmente in vigore tanto piu' in quanto direttamente pertinente rispetto alla materia oggetto dei provvedimenti contestati. Peraltro, non v'e' dubbio che dalla dichiarata, cosciente e consapevole disapplicazione della legge regionale n. 20/2024 consegue un'immediata lesione delle attribuzioni e prerogative legislative costituzionali della Regione Sardegna posto che non e' la Corte costituzionale, organo cui e' per legge riservato il correlativo potere, ma un mero organo dello Stato a dichiarare «l'illegittimita' di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021» (cfr. docc. 2, 3 e 4) e, dunque, la illegittimita'/disapplicazione della legislazione regionale sarda di riferimento. E' dunque interesse dell'amministrazione regionale ricorrente di vedere rispettata la propria potesta' legislativa, palesemente obliterata dal MASE con l'adozione dei qui contesti decreti nonche' quello di evitare che le opere di generazione di energia a fonti rinnovabili sorgano in contrasto con la pianificazione urbanistica e paesistica declinata, nel rispetto del decreto legislativo n. 199/2021 e del decreto ministeriale 21 giugno 2024 oltreche' delle proprie piu' ampie prerogative statutarie, con la suddetta legge regionale n. 20/2024. Violazione degli articoli 3 e 4 della legge Cost. 3/1948 (Statuto speciale della Regione Sardegna), violazione dell'art. 10 della legge Cost. 3/2001, degli articoli 116, 117, 127, 134 e 136 della Costituzione, violazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975, per la omessa applicazione di una legge regionale vigente. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del principio di legalita' costituzionale e della potesta' legislativa regionale sarda, come disciplinata dalla Costituzione e dallo Statuto speciale in quanto il Ministero ha disapplicato una legge regionale vigente, senza averne il potere. La legge regionale n. 20/2024 di cui il Ministero ha totalmente omesso l'applicazione e' certamente conosciuta dalla Direzione generale valutazioni ambientali; e cio' ben oltre il noto brocardo latino secondo cui ignorantia legis non excusat. Ed invero il MASE da' ritualmente atto della promulgazione della legge regionale sarda n. 20/2024 recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi» con la quale la Regione ha individuato le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (p. 5, penultimo capoverso doc. 2, ma negli stessi termini pure docc. 3 e 4, secondo cui «la Regione Autonoma della Sardegna ha emanato la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», con la quale ha individuato le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile»). Tuttavia, e senza che possa avere rilevanza alcuna la (fallace) motivazione addotta, il direttore generale Valutazioni ambientali del Ministero ha ritenuto di dover omettere l'applicazione della medesima legge regionale (ma per la verita' di qualunque legge regionale) in quanto ritiene che nella materia de quo sarebbe illegittima «qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021» (p. 6, primo capoverso, doc. 2 ma, negli stessi termini, docc. 3-4). Appare, palese, anche e solo da tale breve e concisa esposizione l'assoluta gravita' ed illegittimita' della condotta statale che scientemente, consapevolmente e volutamente decide di disapplicare una legge regionale (sarda) regolarmente in vigore, senza averne al riguardo il potere e la facolta'. La medesima scelta omissiva del Ministero appare ancora piu' grave ed ingiustificatamente lesiva delle prerogative regionali nella misura in cui accerta e dichiara la presunta illegittimita' della normativa sarda senza che al riguardo vi sia stato alcun pronunciamento dell'unico organo deputato al vaglio di legittimita' delle leggi, ossia la Corte costituzionale; e con cio' determinandosi anche una non consentita invasione nelle sfere di competenza di codesta Ecc.ma Corte atteso che non e' consentito che un qualunque organo amministrativo dello Stato possa sostituirsi alla massima espressione giurisdizionale dell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana quale Organo giurisdizionale supremo. In sostanza, il MASE sulla base di una del tutto autonoma e auto- referenziale mera presunzione di illegittimita' della legge regionale n. 20/2024 (peraltro neppure motivata ne' tantomeno argomentata), delibera la non applicazione/applicabilita' nell'ambito del procedimento di VIA statale di una vigente legge regionale che, ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 199/2021, completa e definisce il quadro normativo di riferimento per il procedimento in esame. Si censura, allora, la circostanza che una tale decisione viola frontalmente diversi principi costituzionali, tra cui gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione oltreche' lo Statuto sardo negli articoli 3 e 4 in una con il decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975. Al riguardo, e' utile ricordare che nella sentenza n. 26/2022 la Corte costituzionale ha gia' dichiarato la manifesta illegittimita' della mancata applicazione da parte dello Stato di una legge regionale sarda ritualmente in vigore (in quel caso le Soprintendenze di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, e di Sassari e Nuoro chiamate a esprimere il loro parere su interventi da realizzare in zone paesaggisticamente vincolate, non applicarono la legge regionale Sardegna 1/2021 in quel momento impugnata dal Governo). In tal senso, se la Corte costituzionale gia' in precedenza aveva addirittura negato che la legge regionale, sospettata di illegittimita', potesse essere disapplicata dalla Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 285/1990 secondo cui «non puo' esservi dubbio che la prospettata disapplicazione di leggi regionali in quanto ritenute costituzionalmente illegittime, violi, ove accertata, le invocate norme costituzionali e incida, in particolare, sulla competenza legislativa garantita alla Regione»), tanto meno una legge regionale potra' essere disapplicata da un organo dell'amministrazione statale, pur nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale eventualmente promosso dallo Stato (elemento di cui, tra l'altro, i decreti del MASE non fanno neppure alcun cenno). Quando emerge con sufficiente chiarezza (come nel caso che qui interessa) l'intenzione del Ministero di non dare applicazione ad una legge regionale vigente (ossia la legge regionale n. 20/2024), della quale viene contestata la legittimita' (anche nel caso in cui sia intervenuta un'eventuale impugnazione davanti alla Corte) come elemento sostanzialmente legittimante la sua mancata applicazione, secondo la Corte costituzionale tale atto non costituisce semplicemente l'esito di una ricostruzione del quadro normativo, ma e' invece espressione del consapevole intendimento di non osservare una legge regionale ritenuta illegittima (cfr., ancora, sentt. Corte costituzionale n. 285/1990 e 26/2022, cit.); si e', pertanto, in presenza, da parte di un'autorita' amministrativa statale, di una cosciente, deliberata e voluta disapplicazione di una legge regionale da cui consegue che i decreti del MASE indicati in epigrafe ledono gravemente gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione. Infatti, dopo le modifiche dell'art. 127, operate dalla legge cost. 3/2001, la Costituzione stessa prevede un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l'efficacia, e quindi l'applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoche' la Corte medesima non ne abbia eventualmente dichiarato l'illegittimita' costituzionale. Solo l'Organo costituzionale a cio' espressamente preposto in forza di una specifica attribuzione costituzionale puo' accertare l'illegittimita' di una legge e disporne l'eventuale declaratoria cui consegue, in ipotesi, la cessazione dell'efficacia (art. 136 Cost.) della norma impugnata, che per l'effetto non potra' piu' avere applicazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 30, terzo comma, della legge n. 87/1953, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»). In questo quadro, tra l'altro, si inserisce la previsione dell'art. 35 della legge n. 87/1953, che, richiamando l'art. 40 della stessa legge, prevede la possibilita', esclusivamente e solo, da parte della Corte costituzionale di sospendere l'efficacia della legge impugnata, qualora vi sia «il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini»; eventualita', pure quest'ultima, di cui il Ministero stesso omette qualsivoglia spunto critico motivazionale e di approfondimento istruttorio nelle determinazioni adottate e senza trascurare il fatto che la medesima Autorita' statale, pur avendo deliberato di impugnare la legge regionale sarda 20/2024 (cfr. registro ricorsi n. 8/2025) non ne ha certo domandato la sospensione cautelare. Si tratta di principi consolidati presso la giurisprudenza costituzionale (cfr., ancora, pronuncia 26/2022, secondo cui «gli atti contestati violano le norme costituzionali richiamate dalla ricorrente, e precisamente gli articoli 127, 134 e 136 Cost.. Tali disposizioni delineano - dopo le modifiche dell'art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del 2001 - un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l'efficacia, e quindi l'applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoche' questa Corte non ne abbia dichiarato l'illegittimita' costituzionale. Solo quest'ultima declaratoria comporta la cessazione dell'efficacia (art. 136 Cost.) della norma impugnata») ma che sono pacificamente recepiti anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1862, secondo cui «Come e' noto, infatti, l'Autorita' amministrativa, dinanzi al principio di legalita' costituzionale, non ha un potere di sindacato costituzionale in via incidentale [...]; coloro che esercitano le funzioni amministrative hanno, infatti, l'obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute illegittime), in ossequio al principio di legalita', visto che l'ulteriore dimensione della legalita' costituzionale ha il proprio presidio naturale nella competenza (esclusiva) della Corte costituzionale. Soltanto quando la pubblica amministrazione assiste alla sopravvenienza di una dichiarazione di incostituzionalita' di una norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto amministrativo, vi potrebbe essere una valutazione da parte dell'amministrazione procedente dell'impatto della pronuncia costituzionale sull'atto amministrativo ai fini dell'esercizio dei poteri di autotutela»). In assenza della declaratoria di illegittimita' e/o della sospensione cautelare di cui alla legge n. 87/1953, la legge regionale deve avere sempre efficacia e deve essere regolarmente applicata. I decreti MASE sono, pertanto, chiaramente illegittimi e, conseguentemente, meritano di essere annullati. La decisione statale non ha peraltro consentito di effettuare alcuna valutazione degli effetti sull'ambiente sulla base delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 20/2024, sicuramente pertinente rispetto ai progetti in esame. Eppure, anche la Corte costituzionale, nella recentissima sentenza n. 28/2025, ha riconosciuto che «L'individuazione delle aree idonee da parte delle regioni con un intervento legislativo persegue il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro e trasparente le aree in cui e' possibile installare impianti FER seguendo una procedura semplificata; dall'altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali che, nel selezionare in quali aree consentire l'installazione agevolata di FER, possono esercitare la piu' ampia discrezionalita', fermi restando i limiti imposti dallo Stato in termini di classificazione e obiettivi annui di MW da raggiungere, cosi' come stabilito dal d.m. 21 giugno 2024, fino al 2030». L'attuale assetto normativo, infatti, muta l'approccio rispetto al passato, in quanto prevedendo come inderogabile il raggiungimento di predefiniti livelli di energia da fonti rinnovabili, salvaguarda pero' al contempo le prerogative regionali in materia paesaggistica e dell'urbanistica, mediante la definizione delle aree idonee con legge regionale. Sotto questo punto di vista, pertanto, ancora piu' illegittima appare la disapplicazione da parte del Ministero della legge regionale n. 20/2024, con la quale la Regione ha voluto esercitare proprio tali competenze, caratterizzate - per usare le parole della Corte - dalla piu' ampia discrezionalita', che non puo' venire privata di alcun rilievo giuridico da parte di un'amministrazione dello Stato in palese violazione, tra gli altri, del principio di leale collaborazione che deve sempre contrassegnare i rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica italiana. Aggiungasi, per completezza, che l'assunto ministeriale secondo cui sarebbe illegittima qualunque legge regionale che interviene sulla materia delle aree idonee si pone pure in frontale contrasto con la suddetta pronuncia della Corte costituzionale n. 28/2025 dell'11 marzo 2025 che ha confermato e ribadito la potesta' legislativa regionale in materia di individuazione di aree idonee (cfr. «La disciplina statale sull'individuazione delle aree e dei siti sui quali possono essere installati gli impianti di produzione di energia rinnovabile prevista dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si affianca dunque al previgente regime di individuazione delle aree non idonee, prevedendo che vengano anzitutto definite con legge regionale (art. 20, comma 4) le aree idonee, dalla cui qualificazione consegue l'accesso a un procedimento autorizzatorio semplificato per chi intenda installare FER»). La condotta ministeriale, vieppiu', appare ancor piu' illegittima nella misura in cui la legge regionale, di cui si omette totalmente l'applicazione, e' pure fondata su specifiche attribuzioni e prerogative costituzionali che vanno addirittura oltre la portata del cosi' detto decreto ministeriale aree idonee o dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021 stanti le ben note e pluricitate attribuzioni costituzionali e statutarie. Anche sotto tale ulteriore dirimente profilo si censura l'illegittimita' dei decreti della Direzione generale statale e della piu' generale condotta omissiva (rispetto all'applicazione di una legge regionale in vigore) tenuta dal Ministero. La suddetta determinazione di non applicare la plurievocata legge regionale, peraltro, appare ancor piu' grave in quanto basata su una motivazione del tutto assente o, al piu', meramente apparente atteso che si fonda sulla presunta autorefenziale «interpretazione» resa dalla Direzione generale valutazioni ambientali in merito al contenuto di una non meglio precisata «ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso in via cautelare l'applicazione dell'art. 7, comma 2, lettera c) del decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella parte in cui sembra essere lasciata alle Regioni la facolta' di restringere il campo di applicazione delle aree gia' definite idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del citato decreto legislativo n. 199/2021» (p. 5, docc. 2, 3 e 4). Ebbene, anche a voler per mera ipotesi trascurare la circostanza che i decreti omettono persino di indicare sia la data che il numero dell'ordinanza cui il Ministero stesso fa riferimento, si ribadisce una totale carenza di potere e si censura, altresi', una totale carenza motivazionale che possa giustificare il grave ed irrimediabilmente lesivo effetto per la potesta' legislativa regionale di non avere applicazione in quanto non puo' certo l'errata ed auto-referenziale interpretazione ministeriale di una sia pur rispettabile pronuncia giurisdizionale, per di piu' dal valore interinale, a poter cancellare dal mondo del diritto una legge (regionale) ritualmente pubblicata ed in vigore. Del resto, al di la' del rapporto tra il succitato decreto 21 giugno 2024 e la legge regionale, e' evidente che cosi' facendo il MASE, sulla base di una mera presunzione di illegittimita' della legge regionale n. 20/2024 (come detto peraltro neppure motivata ne' argomentata), ha deciso di non applicare una vigente legge regionale che, ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 199/2021 e delle competenze statutarie regionali, completa e definisce il quadro normativo di riferimento per il procedimento in esame anche in diretto recepimento delle direttive eurounitarie di settore. Di qui, dunque, la manifesta illegittimita' dell'operato statale cui consegue la insanabile illegittimita' dei decreti adottati. (1) Tutti gli atti del procedimento sono pubblici e reperibili sull'apposito portale del ministero, al link: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9915; al link: https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved imenti/5140); al link: https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved imenti/5142). P.Q.M. La ricorrente Regione Autonoma della Sardegna, come in epigrafe rappresentata e difesa, nonche' elettivamente domiciliata, chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia: dichiarare che: A) non spetta allo Stato, e per esso ai suoi organi amministrativi, e nella specie al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, direzione generale valutazioni Ambientali, disapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la legge regionale n. 20/2024) che devono essere sempre rispettate (applicate) non essendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa quella statale, sindacarne la legittimita' costituzionale e/o la possibilita' di esercizio del potere legislativo da parte del Consiglio Regionale al fine di una loro disapplicazione con provvedimenti amministrativi, con la logica conseguenza che sono percio' illegittimi gli atti adottati dalla direzione generale valutazioni ambientali e, quindi, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che hanno disposto di non applicare la legge regionale n. 20/2024, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per fa semplificazione dei procedimenti autorizzativi», che ha individuato le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile; ovvero, ed in subordine, che B) spetta alla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 lettera f) dello Statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948) e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975, la potesta' legislativa esclusiva in materia di urbanistica e edilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste e conseguente tutela ai sensi dell'art. 3, lettera d) del medesimo Statuto) in una con i profili di tutela paesistico-ambientale connessi, con la conseguente possibilita' di incidere, nell'esercizio della predetta potesta' legislativa, anche nella materia della «produzione e distribuzione dell'energia elettrica» (di cui pure la medesima Regione dispone di potesta' legislativa ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia dovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva Regionale; ed, in ulteriore subordine, che C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta' di regolare il campo di applicazione delle aree definite idonee ai sensi dell'art. 20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021, e, dunque c2) il potere di individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi. e per l'effetto annullare I provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 14 febbraio 2025 (trasmesso il 17 febbraio 2025), prot. 68, del 13 marzo 2025, prot. 125 e del 13 marzo 2025, prot. 128 (docc. 2, 3 e 4) e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso. In via istruttoria si deposita: 1. delibera di Giunta regionale di conferimento dell'incarico 11 aprile 2025 n. 20/1; 2. decreto del MASE, Direzione generale valutazioni ambientali, del 14 febbraio 2025, prot. 68; 3. decreto del MASE, Direzione generale valutazioni ambientali, del 13 marzo 2025 prot. 125; 4. decreto del MASE, Direzione generale valutazioni ambientali, del 13 marzo 2025 prot. 128; 5. legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20. Roma - Cagliari, 14 aprile 2025 Gli Avvocati: Pani - Parisi - Secchi