Reg. Ric. n. 4 del 2025
pubbl. su G.U. del 18/06/2025 n. 25

Ricorrente:Regione autonoma della Sardegna

Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica



Oggetto:

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Provvedimenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 2 aprile 2025, prot. 177, dell’11 aprile 2025, prot. 192, e del 14 aprile 2025, prot. 203, i quali, asseritamente, hanno disposto di non applicare la legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024, affermando “l’illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell’individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021”.

Norme impugnate:

Decreto ministeriale  del 02/04/2025  Num. 177

Decreto ministeriale  del 11/04/2025  Num. 192

Decreto ministeriale  del 14/04/2025  Num. 203



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 116   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.  

Costituzione  Art. 127   Co.  

Costituzione  Art. 134   Co.  

Costituzione  Art. 136   Co.  

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.  

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.  

legge costituzionale  Art. 10   Co.  

decreto del Presidente della Repubblica  Art.  Co.  



 del  rel. 


Testo del conflitto

                        N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 05 giugno 2025

Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  depositato   in
cancelleria il 5 giugno 2025 (della Regione autonoma della Sardegna). 
 
Energia - Impianti alimentati da fonti  rinnovabili  -  Provvedimenti
  del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  (MASE),
  Direzione generale valutazioni ambientali, del 2 aprile 2025, prot.
  177, dell'11 aprile 2025, prot. 192, e del 14  aprile  2025,  prot.
  203, i quali, asseritamente, hanno disposto  di  non  applicare  la
  legge  della  Regione  Sardegna  n.   20   del   2024,   affermando
  "l'illegittimita' di qualsivoglia disposizione normativa  di  rango
  regionale che, nell'individuare le aree idonee,  trovi  spazio  per
  incidere,  in  senso  restrittivo,  sul  minimum  di  aree   idonee
  identificato dal legislatore statale al comma  8  dell'articolo  20
  del d.lgs. n. 199 del 2021". 
- Provvedimenti  del  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
  energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 2
  aprile 2025, prot. 177, dell'11 aprile 2025, prot. 192,  e  del  14
  aprile  2025,  prot.  203,   e   ogni   altro   atto   presupposto,
  consequenziale e connesso. 


(GU n. 25 del 18-06-2025)

    Ricorso per conflitto  di  attribuzioni  della  Regione  autonoma
della Sardegna (C.F. 80002870923), con sede legale in Cagliari, viale
Trento  n.  69,  in  persona  della  Presidente   Alessandra   Todde,
autorizzata con deliberazione della giunta regionale  del  31  maggio
2025 n. 29/24 (doc. 1),  rappresentata  e  difesa,  congiuntamente  e
disgiuntamente, come da procura speciale annessa  al  presente  atto,
dagli  avv.ti  Mattia  Pani  (cod.  fisc.:   PNAMTT74P02B354J;   fax:
070/6062418; pec:  mapani@pec.regione.sardegna.it),  Giovanni  Parisi
cod.    fisc.:    PRSGNN75A07B354D;    fax:     070/6062669;     pec:
gparisi@pec.regione.sardegna.it)  e  Andrea   Secchi   (cod.   fisc.:
SCCNDR74T27I452H;          fax:           070/6062418;           pec:
asecchi@pec.regione.sardegna.it)   dell'Avvocatura   regionale,    ed
elettivamente domiciliata come  dai  suddetti  indirizzi  digitali  e
presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione  Sardegna  in  Roma,
via Lucullo n. 24 - ricorrente; 
    Contro lo Stato nella persona del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri (cod. fisc. 80188230587) in carica, rappresentato  e  difeso
ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con  domicilio  digitale  presso
l'indirizzo       di       posta       elettronica        certificata
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro PP.AA.)  ma
anche all'indirizzo attigiudiziaripcm@pec.governo.it 
    il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  (c.f.:
97047140583), nella persona del Ministro in carica,  rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato,  con  domicilio  digitale
presso    l'indirizzo    di     posta     elettronica     certificata
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro PP.AA.)  ma
anche all'indirizzo mase@pec.mase.gov.it - resistente; 
    e  contro  la  Direzione  generale  Valutazioni  ambientali,  del
ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  nella  persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  dello   Stato,   con   domicilio   digitale   presso
l'indirizzo       di       posta       elettronica        certificata
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro PP.AA.)  ma
anche all'indirizzo pec: va@pec.mase.gov.it - resistente; 
    per la declaratoria che: 
        A)  non  spetta  allo  Stato,  e  per  esso  ai  suoi  organi
amministrativi, e nella specie al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica,  Direzione  generale  Valutazioni  ambientali,
disapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la  legge  regionale
n. 20/2024) che devono  essere  sempre  rispettate  (applicate),  non
essendo ammissibile, per alcuna  pubblica  amministrazione,  compresa
quella statale, sindacarne  la  legittimita'  costituzionale  e/o  la
possibilita'  di  esercizio  del  potere  legislativo  da  parte  del
consiglio  regionale   della   Sardegna   al   fine   di   una   loro
disapplicazione  con  provvedimenti  amministrativi,  con  la  logica
conseguenza che sono percio'  illegittimi  gli  atti  adottati  dalla
Direzione generale Valutazioni ambientali e,  quindi,  dal  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che hanno disposto di non
applicare la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, recante  «Misure
urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non  idonee
all'installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia
rinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti
autorizzativi», che ha individuato le aree e le  superfici  idonee  e
non  idonee  all'installazione  di  impianti  a  fonti   di   energia
rinnovabile; 
    ovvero, in subordine che 
        B) spetta  alla  Regione  Sardegna,  ai  sensi  dell'art.  3,
lettera f) dello statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948)  e
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.  480/1975,
la  potesta'  legislativa  esclusiva  in  materia  di  urbanistica  e
edilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste  e  conseguente
tutela ai sensi dell'art. 3, lettera d) del medesimo statuto) in  una
con i  profili  di  tutela  paesistico-ambientale  connessi,  con  la
conseguente possibilita' di incidere, nell'esercizio  della  predetta
potesta'  legislativa,  anche  nella  materia  della  «produzione   e
distribuzione  dell'energia  elettrica»  (di  cui  pure  la  medesima
regione dispone di potesta' legislativa  ai  sensi  dell'art.  4  del
proprio statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia
dovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva regionale; 
    ed in ulteriore subordine che 
        C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta'  di  regolare
il  campo  di  applicazione  delle  aree  definite  idonee  ai  sensi
dell'art. 20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021,
e, dunque c2) il potere di individuazione di aree e superfici  idonee
e non idonee all'installazione e promozione di impianti  a  fonti  di
energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione  dei  procedimenti
autorizzativi. 
    e per il conseguente annullamento dei provvedimenti del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale
Valutazioni ambientali, del  2  aprile  2025  (trasmesso  l'8  aprile
2025), prot. 177 (doc. 2),  dell'11  aprile  2025  (trasmesso  il  14
aprile 2025), prot. 192 (doc. 3) e del 14 aprile 2025  (trasmesso  il
22  aprile  2025),  prot.  203,  (doc.  4)  e  di  ogni  altro   atto
presupposto, consequenziale e connesso. 
 
                                Fatto 
 
    La controversia per cui e' causa riguarda i procedimenti  per  il
rilascio della VIA (Valutazione di impatto ambientale) di  competenza
ministeriale (ossia il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica) che, ordinariamente, per gli impianti di  produzione  per
le energie rinnovabili di grossa taglia,  viene  rilasciata  a  mezzo
decreto  della  Direzione  generale  valutazione  impatti  ambientali
afferente  al  medesimo   Ministero,   seppur   previa   acquisizione
dell'obbligatorio parere della Regione Sardegna (per gli impianti che
ricadono nel suo  territorio)  la  quale,  invece,  e'  a  sua  volta
competente  ad  adottare  il  provvedimento   finale   nel   predetto
procedimento  di  VIA  solo  per  le  iniziative  di  piu'  contenute
dimensioni (sempre ricadenti nel  proprio  contesto  territoriale  di
riferimento). 
    Nel caso di specie la Direzione valutazione  impatti  ambientali,
dando   seguito   alle   specifiche   richieste   di   pronuncia   di
compatibilita'  ambientale  (su  progetti  di  realizzazione  di  tre
diversi impianti agrivoltaici ricadenti nella  Provincia  di  Sassari
(1) ) pervenute su iniziativa di alcuni operatori economici  privati,
in esito alla complessa istruttoria posta in essere, ha provveduto al
rilascio di tre diversi decreti a mezzo dei quali,  con  un  percorso
argomentativo sostanzialmente identico,  ha  emesso  un  giudizio  di
compatibilita' ambientale positivo senza  neppure  verificare  se  il
progetto di volta in  volta  in  esame  insistesse  o  meno  in  area
individuata come idonea/non  idonea  ai  sensi  della  vigente  legge
regionale n.  20/2024  (pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione autonoma della Sardegna, BURAS, 5 dicembre 2024,  n.  65)  ma
anzi,   come   di   seguito   si   dira',   escludendo   in    radice
(aprioristicamente)   l'applicazione   della    predetta    normativa
regionale. 
    Nell'ambito  dei  procedimenti  di  cui  sopra,   di   competenza
ministeriale, il MASE  (Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica) ha quindi tenuto una  condotta  contraria  alle  potesta'
legislative attribuite dallo statuto speciale  alla  Sardegna  ed  ha
disposto  in  modo  sistematico  -  da  qui  l'individuazione  di  un
comportamento  di  palese  conflitto  di  attribuzioni   -   la   non
applicazione della legge regionale n. 20/2024. 
    La disapplicazione e' intervenuta sul mero presupposto della (non
precisata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha  sospeso  in  via
cautelare l'art. 7, comma 2, lettera c) del decreto "aree idonee" del
21  giugno  2024  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica, nella parte in cui sembra essere fasciata alle regioni la
facolta' di restringere il campo di applicazione delle aree  definite
idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 del citato decreto  legislativo
n.  199/2021,  stabilendo  che   le   regioni   dovessero   garantire
l'osservanza delle aree idonee gia' individuate dalle leggi nazionali
senza discrezionalita', fino alla decisione  nel  merito  non  ancora
assunta» e con il gravissimo  effetto  «che,  pertanto,  ne  consegue
l'illegittimita' di  qualsivoglia  disposizione  normativa  di  rango
regionale che, nell'individuare le  aree  idonee,  trovi  spazio  per
incidere,  in  senso  restrittivo,  sul  minimum   di   aree   idonee
identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'articolo 20  del
decreto legislativo n.  199  del  2021»  (cfr.  doc.  2,  pag.  6,  e
analogamente docc. 3-4). 
    In sostanza, a mezzo di detta  premessa  si  e'  determinata  una
gravissima   lesione   delle   prerogative   e   delle   attribuzioni
costituzionali della Regione Sardegna atteso che il MASE - sul  falso
presupposto fondato sul richiamo all'ordinanza del Consiglio di Stato
resa in merito all'art. 7, comma 2, lettera  c),  del  decreto  «aree
idonee» del 21 giugno 2024 e del comma 8  dell'art.  20  del  decreto
legislativo n. 199/2021 - ha  di  fatto  menomato/disatteso  in  toto
(rectius: reso vano) l'esercizio della potesta' legislativa regionale
nelle  materie  dell'urbanistica,  dell'edilizia,  della  tutela  del
paesaggio  (e  dell'agricoltura  e  delle  foreste)  e  produzione  e
distribuzione dell'energia  elettrica,  come  meglio  sara'  chiarito
appresso. 
    Il  comportamento  della   Direzione   generale   del   Ministero
dell'ambiente risulta ancor piu' grave in quanto non  solo  e'  stato
deciso di non dare attuazione ad una legge regionale vigente,  ma  si
e'  anche,  piu'   radicalmente,   affermata   «l'illegittimita'   di
qualsivoglia  disposizione  normativa   di   rango   regionale   che,
nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in  senso
restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal  legislatore
statale al comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo  n.  199  del
2021» (cfr. ancora pag. 6, doc. 2 e, analogamente, docc. 3-4). 
    Si tratta di un illegittimo esercizio di poteri  (costituzionali)
di cui  il  MASE,  e  per  esso  la  Direzione  generale  Valutazioni
ambientali, non dispone, posto che il predetto organo si e'  arrogato
il diritto - riservato in via  esclusiva  dalla  Costituzionale  alla
sola Corte costituzionale - di accertare l'eventuale legittimita'  di
una legge regionale. 
    Per comodita' espositiva, si trascrive il percorso  motivazionale
del primo dei provvedimenti sopra indicati (cfr.  doc  2,  essendo  i
successivi identici, cfr. docc. 3 e 4) che, disponendo nella sostanza
di «non  dover»  dare  applicazione  alla  legge  regionale  vigente,
costituisce  la   prova   dell'esistenza   della   violazione   delle
attribuzioni regionali, anche di seguito meglio specificate, e  della
fondatezza quindi dell'odierno ricorso. 
    L'organo statale avvia scientemente il  percorso  di  menomazione
della potesta'  legislativa  regionale,  affermando  innanzitutto  di
avere piena e assoluta consapevolezza che «la Regione Autonoma  della
Sardegna ha emanato la  legge  regionale  5  dicembre  2024,  n.  20,
recante "Misure urgenti per  l'individuazione  di  aree  e  superfici
idonee e non idonee all'installazione  e  promozione  di  impianti  a
fonti di energia rinnovabile  (FER)  e  per  la  semplificazione  dei
procedimenti autorizzativi", con la quale ha individuato le aree e le
superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti  a  fonti
di energia rinnovabile» (cfr. doc. 2, pag. 6). 
    Il  medesimo  organo,  poi,   in   modo   del   tutto   autonomo,
autoreferenziale e non consentito, sul falso (ed erroneo) presupposto
fondato sul richiamo alla pronunzia interinale resa dal Consiglio  di
Stato in merito all'art. 7, comma 2, lettera  c)  del  decreto  «aree
idonee» del 21  giugno  2024  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica - assume che «ne  consegue  l'illegittimita'  di
qualsivoglia  disposizione  normativa   di   rango   regionale   che,
nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in  senso
restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal  legislatore
statale al comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo  n.  199  del
2021». 
    La  Direzione  generale   Valutazioni   ambientali,   dopo   aver
effettuato tale premessa, si erge ad organo  di  legittimita'  (quasi
fosse la Corte costituzionale e ad essa  sostituendosi),  avocando  a
se' il potere  di  disapplicare  direttamente  (potere  peraltro  non
riconosciuto   ad   alcuna   autorita'   amministrativa   o   giudice
dell'ordinamento  italiano  diverso  da  codesta  Corte)   la   legge
regionale vigente, siccome ritenuta viziata  da  incostituzionalita',
perche' in ipotesi avrebbe il  Consiglio  di  Stato  sospeso  in  via
cautelare «l'art. 7, comma 2, lettera c) del  decreto  "aree  idonee"
del 21 giugno 2024»; e con cio' disponendo poi l'adozione dei decreti
qui  contestati  prescindendo  del  tutto   dall'applicazione   della
pertinente normativa  regionale  di  regolamentazione  della  materia
oggetto dei provvedimenti da adottare. 
    In sostanza, il Ministero non sostiene che la legge regionale non
sia pertinente con la materia oggetto delle proprie  valutazioni,  ma
si  limita  ad  escluderne  a  priori  l'applicabilita'  sull'erroneo
presupposto che la Regione Sardegna (ma piu'  in  generale  qualsiasi
regione) non  potesse  intervenire  nella  materia  de  quo  e,  che,
pertanto,   l'esercizio   della   potesta'   legislativa    regionale
determinerebbe l'illegittimita' della normativa risultante  adottata.
Di conseguenza, un «Organo» dello Stato, ossia la Direzione  generale
Valutazioni ambientali, che opera quale autorita' di  amministrazione
attiva  nel  rilascio  dei  decreti  in  materia   di   giudizio   di
compatibilita'  ambientale  ai  sensi  dell'art.   23   del   decreto
legislativo n. 152/2006, disapplicando di fatto il principio generale
di  separazione  dei  poteri,   pone   a   fondamento   del   proprio
provvedimento di assenso un (erroneo  e  illegittimo)  corollario  di
presunta   incostituzionalita'/illegittimita'    («di    qualsivoglia
disposizione  normativa  di  rango  regionale»)  attraverso  una  sua
autonoma valutazione che  prescinde  dal  pronunciamento  di  codesta
ecc.ma Corte e che, usurpandone il relativo potere, ne  anticipa  (in
modo discutibile) i potenziali effetti caducanti. 
    Cosi'  operando  l'organo  statale,  citando  impropriamente   la
pronunzia interinale resa dal Consiglio di Stato sull'art.  7,  comma
2, lettera c) del decreto  «aree  idonee»  del  21  giugno  2024  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  ha  di  fatto
negato la vigenza di una legge e, dunque, il legittimo  esercizio  di
una potesta' legislativa della  Regione  Sardegna.  Si  ribadisce  in
proposito  che  la  ricorrente  gode   di   specifiche   attribuzioni
costituzionali e statutarie (cfr. articoli 3  e  4  dello  statuto  e
decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975) e, che  pertanto
l'esercizio del potere legislativo in materia e', in ogni caso,  pure
ben piu' ampio di quello derivante dal solo decreto «aree idonee»  di
cui sopra. 
    La disapplicazione della legge regionale e la  menomazione  delle
prerogative  legislative  della  Sardegna,  si  conclude  quindi  con
l'adozione di piu' decreti (questi si illegittimi) che hanno espresso
il «giudizio positivo sulla compatibilita' ambientale  del  progetto»
(di volta in volta proposto, cfr. art. 1, docc. 2, 3 e 4) in assoluto
dispregio, completo disinteresse e totalmente omessa  verifica  della
regolamentazione  delineata  dal  legislatore  regionale  sardo   con
evidente  pregiudizio  per  la  corretta   tutela   degli   interessi
rappresentativi della collettivita' di  cui  il  Consiglio  regionale
della Sardegna e' immediata e diretta esplicazione ed espressione.  I
provvedimenti in esame, e quindi tutti i decreti piu' sopra indicati,
si chiudono con la conseguente  (illegittima)  disapplicazione  della
legge regionale e l'espressione del lesivo «giudizio  positivo  sulla
compatibilita' ambientale». 
    In tutti i casi dei provvedimenti ricordati in epigrafe  il  MASE
ha, quindi, del tutto omesso di esaminare i progetti ad esso proposti
in ragione della legge regionale n. 20/2024, dunque di fatto come  se
la stessa non esistesse, giungendo alla  sostanziale  disapplicazione
della medesima legge regionale,  e  con  la  conseguente  illegittima
adozione  dei  successivi  decreti  tutti   gravemente   viziati   da
un'istruttoria parziale e derogatoria, in termini di totale omissione
applicativa, di una  norma  di  legge  (regionale)  vigente.  Emerge,
comunque, da tutti i provvedimenti del MASE di cui sopra, che non  si
tratta di decisioni occasionali ed estemporanee ma piuttosto  di  una
iniziativa strutturata e  metodica  con  il  presumibile  e  concreto
rischio che verra' certamente  replicata  nel  tempo  e  finanche  in
futuro, cosi bloccando non solo  la  concreta  applicazione  ma  pure
l'effettiva vigenza della legge regionale n. 20/2024 che, per  quanto
impugnata (presupposto di cui neppure danno atto i provvedimenti  qui
contestati) risulta ad oggi tutt'ora vigente. 
    Orbene, tali provvedimenti rappresentano l'esito  del  contestato
comportamento illegittimo statale, rendendo necessario  sollevare  il
presente conflitto di attribuzioni da parte della  Regione  Sardegna,
per le seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
  1 Premessa 
    Preliminarmente, appare  opportuno,  al  fine  di  una  immediata
percezione  del  conflitto  di  attribuzioni  per  cui   si   agisce,
richiamare brevemente le  disposizioni  normative  interessate  dalla
vicenda e il loro succedersi nel tempo. 
    Con la legge regionale  n.  20/2024,  il  legislatore  ha  inteso
individuare le aree idonee e quelle non idonee nel  rispetto,  da  un
lato, del principio della massima diffusione delle fonti  di  energia
rinnovabile,   e,   dall'altro,   della   tutela    del    patrimonio
paesaggistico, archeologico, storico-culturale, agricolo,  ambientale
del territorio sardo in conformita' al proprio statuto e  all'art.  9
della Costituzione. 
    La legge e' adottata nell'esercizio  della  potesta'  legislativa
primaria in materia urbanistica, edilizia, agricoltura e  foreste  ex
art. 3, dello statuto speciale della Sardegna  (legge  costituzionale
n. 3/1948) oltreche' nella  materia  della  tutela  e  pianificazione
paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 480/1975 (Nuove norme di attuazione dello statuto  speciale  della
Regione  autonoma  della  Sardegna)   e   della   relativa   costante
interpretazione sul punto fornita dalla  Corte  costituzionale  (cfr.
sentenza 248/2022 secondo cui «la competenza del legislatore sardo in
materia di edilizia e urbanistica non comprende "solo le funzioni  di
tipo strettamente urbanistico,  ma  anche  quelle  relative  ai  beni
culturali e ambientali" (sentenza n. 178 del 2018;  in  questo  senso
gia' sentenza n. 51 del 2006); e', percio',  consentito  l'intervento
regionale nell'ambito  della  tutela  paesaggistica,  secondo  quanto
stabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale, in specie
nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  480  del
1975» e, da ultimo, sentenza 28/2025 secondo cui «Lo statuto  assegna
alla Regione autonoma Sardegna la competenza primaria in  materia  di
"edilizia e urbanistica" (art. 3, lettera f),  nonche'  la  correlata
"competenza paesaggistica" ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 480/1975.  La  competenza  concorrente
nella  materia  "produzione,  trasporto  e  distribuzione   nazionale
dell'energia elettrica",  da  esercitarsi  nel  limite  dei  principi
stabiliti dalle leggi dello Stato, e' prevista dall'art.  4,  lettera
e), dello statuto»). 
    La Sardegna dispone,  quindi,  di  competenza  concorrente  nella
materia della «produzione e distribuzione dell'energia elettrica»  in
forza dell'art. 4 del  proprio  statuto  speciale,  parificabile,  ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  117,  terzo  comma  della
Costituzione e dell'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001, a quella
concorrente della «produzione, trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia» di cui godono le regioni «ordinarie» ai sensi del terzo
comma  dell'art.  117  della  Costituzione   (cfr.   sentenza   Corte
costituzionale 383/2005, punto 14 del Considerato in diritto). 
    Per  l'effetto   ne   discende   un   intreccio   di   competenze
riconducibili alle prerogative  statutarie  regionali  che  viene  in
rilievo per le ipotesi di  installazione,  costruzione  ed  esercizio
degli impianti FER posto che, con ogni evidenza,  incidono  anche  su
aspetti urbanistici, paesaggistici, ambientali, agricoli, forestali e
di tutela del territorio di esclusiva competenza della Sardegna. 
    Tale potesta' legislativa e' stata  esercitata  in  coerenza  con
l'art.  49  del  decreto  legislativo  n.  199/2021  che  salvaguarda
esplicitamente le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono  alle  finalita'
del medesimo decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle
relative norme di attuazione (in termini anche art. 9, comma  1,  del
decreto ministeriale 21 giugno 2024 e il recente  art.  1,  comma  4,
decreto legislativo n. 190/2024). 
    In  tale  settore  il  legislatore  statale  ha  il  compito   di
tratteggiare i principi della materia, nel  rispetto  degli  obblighi
derivanti dall'ordinamento eurounitario. Spetta invece alle  regioni,
entro la cornice dei suddetti principi, governare  e  pianificare  il
proprio  territorio  identificando  le  zone  in  cui  sara'  o  meno
possibile  costruire  impianti  di  produzione  di  energia  a  fonti
rinnovabili; e cio' anche in virtu' del principio  di  sussidiarieta'
di cui all'art. 118 della Costituzione. 
    In detto contesto la legge regionale n. 20/2024  si  articola  in
una parte generale (articoli da 1 a 6) e in una parte  speciale,  dal
carattere  tecnico-analitico,  data  dagli  allegati  (A-G),  il  cui
contenuto e' l'esito di un'approfondita  istruttoria  che  ha  tenuto
conto sia delle competenze legislative regionali, sia  delle  diverse
specificita' geografiche e territoriali. 
    Anche solo da tali breve  premesse  emerge  l'evidente  interesse
della Regione Sardegna a che la  propria  e  pertinente  legislazione
venga ritualmente e doverosamente esaminata  ed  applicata  nell'iter
istruttorio finalizzato al rilascio  dei  provvedimenti  di  VIA,  al
contrario  di  quanto  invece  avvenuto  nei   procedimenti   e   nei
provvedimenti finali oggi contestati. 
    Si tratta, infine, di una materia di assoluta rilevanza in quanto
destinata ad incidere sulla tematica ambientale  di  cui  all'art.  9
della Costituzione. 
  1.1 L'ambito del conflitto di attribuzioni 
    L'art. 134 della Costituzione dispone che la Corte costituzionale
«giudica sui confitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni». Una
specificazione normativa e'  offerta  dall'art.  39  della  legge  n.
87/1953, il quale dispone che «se la Regione invade con un  suo  atto
la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero
ad altra regione, lo Stato o la regione  rispettivamente  interessata
possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento
di competenza»; e che «del pari puo' produrre ricorso la  regione  la
cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da  un  atto  dello
Stato». 
    E',  altresi',  noto  che   una   giurisprudenza   costituzionale
ultradecennale ha stabilito che qualsiasi atto puo' essere  impugnato
(purche' diverso da leggi o atti con forza di  legge,  nei  confronti
dei quali il rimedio e' il giudizio,  incidentale  o  principale,  di
legittimita' costituzionale delle leggi). Infatti, «questa  Corte  ha
ritenuto atto idoneo  a  innescare  un  confitto  intersoggettivo  di
attribuzione "qualsiasi comportamento significante,  imputabile  allo
Stato o alla regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna
e che - anche  se  preparatorio  o  non  definitivo  -  sia  comunque
diretto, in ogni caso, 'ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco  fa
pretesa di esercitare una data competenza, il cui  svolgimento  possa
determinare una invasione  nella  altrui  sfera  di  attribuzioni  o,
comunque, una menomazione altrettanto attuale delle  possibilita'  di
esercizio della medesima' (sentenza n. 332  del  2011;  nello  stesso
senso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988)"»
(sentenza n. 22 del 2020, e negli stessi termini ordinanza n. 175 del
2020)» (Corte costituzionale sentenza 26/2022). 
    Affinche'  il  rimedio  sia  esperibile  da  una  regione  devono
sussistere, tra gli  altri,  due  presupposti  fondamentali:  a)  che
l'atto lesivo sia di provenienza statale; e b) che sia lesa «la sfera
costituzionale di competenza»  della  regione:  una  lesione  che  si
produce allorquando sono violate  norme  costituzionali  relative  ad
attribuzioni e prerogative degli organi regionali. 
    Al riguardo, allora, non v'e' dubbio che gli atti qui  contestati
(cfr. docc. 2, 3 e 4) siano  tutti  di  provenienza  statale  essendo
stati adottati dalla Direzione generale  Valutazioni  ambientali  del
MASE. 
    Aggiungasi, poi, che i medesimi decreti sono evidentemente lesivi
della sfera costituzionale di competenza regionale sarda atteso  che,
sostituendosi alla Corte costituzionale, presuppongono e accertano la
illegittimita'  di  «qualsivoglia  disposizione  normativa  di  rango
regionale che, nell'individuare le  aree  idonee,  trovi  spazio  per
incidere,  in  senso  restrittivo,  sul  minimum   di   aree   idonee
identificato dal legislatore statale al  comma  8  dell'art.  20  del
decreto legislativo n. 199 del 2021» e, dunque, per  l'effetto  anche
della  legge  regionale  n.  20/2024  di  cui  di  fatto   dispongono
l'immediata disapplicazione. 
    Non   v'e'   dubbio,   inoltre,   circa   lo   specifico    «tono
costituzionale» della contestazione in quanto «Come questa  Corte  ha
ribadito anche di recente, cio' che rileva, per stabilire se  ricorra
questo requisito, e' che  "il  ricorrente  non  lamenti  una  lesione
qualsiasi, ma una lesione delle proprie  attribuzioni  costituzionali
(ex plurimis, sentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015  e  n.  52  del
2013)", e cio' "[i]n disparte fa possibilita' che l'atto oggetto  del
confitto possa essere altresi'  impugnato  in  sede  giurisdizionale"
(sentenza n. 22 del 2020). Sicche' "per conferire tono costituzionale
a un confitto serve essenzialmente prospettare l'esercizio  effettivo
di un potere, non avente base legale, 'in  concreto  incidente  sulle
prerogative costituzionali della  ricorrente'  (fra  le  altre,  vedi
sentenze n. 260 e n. 104 del 2016)" (sentenza n. 259 del 2019;  negli
stessi termini, n. 255 del 2019, n. 10 del 2017, n. 260, n. 104 e  n.
77 del 2016, e n. 235 del 2015; sul  necessario  tono  costituzionale
del confitto, tra le piu' recenti, sentenze n. 224 e n. 57 del  2019,
n. 87 del 2015 e n. 137 del 2014)». 
    Un presupposto pacificamente sussistente nel caso in esame atteso
che le doglianze della Regione autonoma Sardegna non hanno ad oggetto
«erronee interpretazioni di legge» o l'«errata  individuazione  della
normativa da  applicare  nel  caso  concreto»  (Corte  costituzionale
sentenza 285/1990) da  parte  MASE,  ma  la  dichiarata  volonta'  di
quest'ultimo di non dare applicazione  alla  legislazione  regionale,
nel  caso  di  specie  la  legge  regionale  n.  20/2024,  in  quanto
aprioristicamente  ritenuta  illegittima  al  pari  di  «qualsivoglia
disposizione normativa di rango regionale  che,  nell'individuare  le
aree idonee, trovi spazio per incidere,  in  senso  restrittivo,  sul
minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al  comma
8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021». 
    Del resto, l'illegittima adozione dei decreti qui contestati  non
puo' neppure trovare giustificazione nella  ivi  menzionata  (ma  non
indicata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso l'art.  7,
comma 2, lettera c) del decreto "aree idonee" del 21 giugno 2024» del
MASE. Infatti, si evidenzia che una volta che la  regione,  anche  in
ossequio all'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e  alle  sue
piu' ampie competenze statutarie, individua con legge le aree  idonee
e non idonee ad ospitare impianti di produzione di  energia  a  fonti
rinnovabili,  anche  ove  si  riscontrasse  un   potenziale   teorico
contrasto della suddetta legge regionale con il decreto  ministeriale
21 giugno 2024 ovvero con altra norma dello Stato,  non  ne  potrebbe
comunque conseguire una sua immediata e  diretta  «disapplicabilita'»
ad opera di un organo ministeriale di amministrazione attiva. 
    Ma vi e' di piu', infatti, con la legge regionale n.  20/2024  il
legislatore ha inteso  esercitare  la  propria  potesta'  legislativa
esclusiva in materia di urbanistica, edilizia, agricoltura, foreste e
tutela paesaggistica e del  territorio  (ex  art.  3,  dello  statuto
speciale della Sardegna in ragione del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 480/1975) andando  ad  individuare  le  aree  idonee  e
quelle non idonee nel rispetto,  da  un  lato,  del  principio  della
massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, e, dall'altro,
della   tutela   del    patrimonio    paesaggistico,    archeologico,
storico-culturale, agricolo, forestale e  ambientale  del  territorio
sardo in conformita' all'art. 9 della  Costituzione;  una  competenza
che ha rilievo statutario e non puo' dirsi certo  esautorata  per  le
ipotesi di installazione, costruzione  ed  esercizio  degli  impianti
FER. 
  1.2 I decreti del MASE quale  «menomazione  delle  possibilita'  di
esercizio» delle potesta' legislative regionali 
    Per quanto concerne la lesione  della  «sfera  costituzionale  di
competenza» della Regione, questa ecc.ma  Corte  ha  da  lungo  tempo
affermato e costantemente ribadito che «la  figura  dei  confitti  di
attribuzione non si restringe  alla  sola  ipotesi  di  contestazione
circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno  dei  soggetti
contendenti rivendichi per se', ma  si  estende  a  comprendere  ogni
ipotesi  in  cui  dall'illegittimo  esercizio  di  un  potere  altrui
consegua   la   menomazione   di   una    sfera    di    attribuzioni
costituzionalmente assegnate all'altro soggetto» (sentenza 259/2019). 
    Va da se', infatti, che i decreti del  MASE,  omettendo  di  dare
effettiva applicazione ad  una  legge  regionale  vigente,  di  fatto
comportano una grave menomazione del  potere  legislativo  regionale,
quale specifica  attribuzione  in  capo  al  consiglio  regionale  e,
dunque, all'intera amministrazione regionale per espressa  previsione
statutaria. 
  1.3 L'interesse a ricorrere e la lesivita' dell'atto  impugnato  in
riferimento alle prerogative legislative previste dagli articoli 3  e
4 dello statuto speciale per la Regione Sardegna in rapporto  con  il
decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975 
    Va osservato che sussiste indubbiamente l'interesse  regionale  a
ricorrere poiche' il ricorso sarebbe senz'altro idoneo a ripristinare
l'ordine  delle  competenze  legislative  violato  dai  provvedimenti
statali  che,  deliberatamente,  omettono   di   dare   la   doverosa
applicazione alla legislazione regionale attualmente in vigore  tanto
piu' in quanto direttamente pertinente rispetto alla materia  oggetto
dei provvedimenti contestati. 
    Peraltro, non v'e'  dubbio  che  dalla  dichiarata,  cosciente  e
consapevole disapplicazione della legge regionale n. 20/2024 consegue
un'immediata lesione delle  attribuzioni  e  prerogative  legislative
costituzionali della Regione Sardegna  posto  che  non  e'  la  Corte
costituzionale, organo cui e'  per  legge  riservato  il  correlativo
potere, ma un mero organo dello Stato a dichiarare  «l'illegittimita'
di  qualsivoglia  disposizione  normativa  di  rango  regionale  che,
nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in  senso
restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal  legislatore
statale al comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo  n.  199  del
2021»    (cfr.    docc.    2,    3    e    4)    e,    dunque,     la
illegittimita'/disapplicazione della legislazione regionale sarda  di
riferimento. 
    E' dunque interesse dell'amministrazione regionale ricorrente  di
vedere  rispettata  la  propria  potesta'  legislativa,   palesemente
obliterata dal MASE con l'adozione dei qui contestati decreti nonche'
quello di evitare che le opere di  generazione  di  energia  a  fonti
rinnovabili sorgano in contrasto con la pianificazione urbanistica  e
paesistica  declinata,  nel  rispetto  del  decreto  legislativo   n.
199/2021 e del decreto ministeriale 21 giugno 2024 ma soprattutto  in
chiara applicazione delle proprie piu' ampie prerogative  statutarie,
con la suddetta legge regionale n. 20/2024. 
  2 Violazione degli articoli 3 e 4  della  legge  costituzionale  n.
3/1948  (statuto  speciale  della   Regione   Sardegna),   violazione
dell'art. 10 della legge costituzionale  n.  3/2001,  degli  articoli
116, 117, 127, 134 e 136 della Costituzione, violazione  dell'art.  6
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  480/1975,  per  la
omessa applicazione di una legge regionale  vigente.  Violazione  del
principio  di  leale  collaborazione.  Violazione  del  principio  di
legalita'  costituzionale  e  della  potesta'  legislativa  regionale
sarda, come disciplinata dalla Costituzione e dallo statuto  speciale
in quanto il Ministero ha disapplicato una legge  regionale  vigente,
senza averne il potere. 
    La legge regionale n. 20/2024 di cui il Ministero  ha  totalmente
omesso  l'applicazione  e'  certamente  conosciuta  dalla   Direzione
generale Valutazioni ambientali; e cio' ben oltre  il  noto  brocardo
latino secondo cui ignorantia legis non excusat. 
    Ed invero il MASE da' ritualmente atto della promulgazione  della
legge  regionale  sarda  n.  20/2024,  recante  «Misure  urgenti  per
l'individuazione  di  aree  e   superfici   idonee   e   non   idonee
all'installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia
rinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti
autorizzativi» con la quale la regione ha individuato le  aree  e  le
superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti  a  fonti
di energia rinnovabile (pag. 6, doc. 2, ma negli stessi termini  pure
docc. 3 e 4, secondo cui  «la  Regione  autonoma  della  Sardegna  ha
emanato la legge regionale 5 dicembre 2024, n.  20,  recante  "Misure
urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non  idonee
all'installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia
rinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti
autorizzativi", con la quale ha individuato le aree  e  le  superfici
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di  energia
rinnovabile»). Tuttavia, e senza che possa avere rilevanza alcuna  la
(apparente) motivazione addotta, il  direttore  generale  Valutazioni
ambientali del Ministero ha ritenuto di dover omettere l'applicazione
della medesima legge regionale (ma per la verita' di qualunque  legge
regionale) in  quanto  ritiene  che  nella  materia  de  quo  sarebbe
illegittima «qualsivoglia disposizione normativa di  rango  regionale
che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per  incidere,  in
senso restrittivo,  sul  minimum  di  aree  idonee  identificato  dal
legislatore statale al comma 8 dell'art. 20 del  decreto  legislativo
n. 199 del 2021» (pag. 6, doc. 2  ma,  negli  stessi  termini,  docc.
3-4). 
    Appare, palese, anche e solo da tale breve e concisa  esposizione
l'assoluta gravita' ed  illegittimita'  della  condotta  statale  che
scientemente, consapevolmente e volutamente  decide  di  disapplicare
una legge regionale (sarda) regolarmente in vigore, senza  averne  al
riguardo il potere e la facolta'. 
    La medesima scelta omissiva  del  Ministero  appare  ancora  piu'
grave ed ingiustificatamente lesiva delle prerogative regionali nella
misura in cui accerta e dichiara  la  presunta  illegittimita'  della
normativa  sarda  senza  che  al  riguardo   vi   sia   stato   alcun
pronunciamento dell'unico organo deputato al vaglio  di  legittimita'
delle leggi, ossia la Corte costituzionale; e con cio' determinandosi
anche una non consentita  invasione  nelle  sfere  di  competenza  di
codesta ecc.ma Corte atteso che non e' consentito  che  un  qualunque
organo amministrativo dello  Stato  possa  sostituirsi  alla  massima
espressione   giurisdizionale   dell'ordinamento   giuridico    della
Repubblica  italiana  quale  organo   giurisdizionale   supremo.   In
sostanza,  il  MASE  sulla  base  di  una  del   tutto   autonoma   e
autoreferenziale  mera  presunzione  di  illegittimita'  della  legge
regionale  n.  20/2024  (peraltro  neppure  motivata  ne'   tantomeno
argomentata), delibera la non applicazione/applicabilita' nell'ambito
del procedimento di VIA statale di una vigente legge  regionale  che,
ai sensi del medesimo decreto legislativo  n.  199/2021,  completa  e
definisce il quadro normativo di riferimento per il  procedimento  in
esame. 
    Si censura, allora, la circostanza che una tale  decisione  viola
frontalmente diversi principi costituzionali, tra  cui  gli  articoli
127, 134 e 136 della Costituzione oltreche' lo  statuto  sardo  negli
articoli 3 e 4 in una con il decreto del Presidente della  Repubblica
n. 480/1975. 
    Al riguardo, e' utile ricordare che nella sentenza n. 26/2022  la
Corte costituzionale ha gia' dichiarato la  manifesta  illegittimita'
della  mancata  applicazione  da  parte  dello  Stato  di  una  legge
regionale sarda ritualmente in vigore (in quel caso le Soprintendenze
di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, e di Sassari e Nuoro chiamate a
esprimere  il  loro  parere  su  interventi  da  realizzare  in  zone
paesaggisticamente vincolate,  non  applicarono  la  legge  regionale
Sardegna n. 1/2021 in quel momento impugnata  dal  Governo).  In  tal
senso,  se  la  Corte  costituzionale  gia'   in   precedenza   aveva
addirittura  negato   che   la   legge   regionale,   sospettata   di
illegittimita', potesse essere disapplicata dalla Corte di cassazione
(cfr. sentenza 285/1990 secondo cui «non puo' esservi dubbio  che  la
prospettata disapplicazione di leggi regionali,  in  quanto  ritenute
costituzionalmente illegittime, violi,  ove  accertata,  le  invocate
norme costituzionali  e  incida,  in  particolare,  sulla  competenza
legislativa garantita alla regione»), tanto meno una legge  regionale
potra' essere disapplicata da un organo dell'amministrazione statale,
pur  nelle  more  del   giudizio   di   legittimita'   costituzionale
eventualmente promosso dallo Stato (elemento di cui, tra  l'altro,  i
decreti del MASE non fanno neppure alcun cenno). 
    Quando emerge con sufficiente chiarezza (come nel  caso  che  qui
interessa) l'intenzione del Ministero di non dare applicazione ad una
legge regionale vigente (ossia la legge regionale n. 20/2024),  della
quale viene contestata la legittimita' (anche nel  caso  in  cui  sia
intervenuta  un'eventuale  impugnazione  davanti  alla  Corte)   come
elemento sostanzialmente legittimante la  sua  mancata  applicazione,
secondo  la  Corte   costituzionale   tale   atto   non   costituisce
semplicemente l'esito di una ricostruzione del quadro  normativo,  ma
e' invece espressione del consapevole intendimento di  non  osservare
una legge regionale ritenuta illegittima (cfr., ancora, sentt.  Corte
costituzionale  285/1990  e  26/2022,  cit.);  si  e',  pertanto,  in
presenza, da parte di un'autorita'  amministrativa  statale,  di  una
cosciente, deliberata e voluta disapplicazione di una legge regionale
da cui consegue che i decreti del MASE indicati  in  epigrafe  ledono
gravemente gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione. 
    Infatti, dopo le modifiche dell'art.  127,  operate  dalla  legge
costituzionale n. 3/2001, la Costituzione stessa prevede  un  modello
di impugnativa delle leggi regionali  basato  su  un  loro  controllo
successivo,  tale   da   non   escluderne   l'efficacia,   e   quindi
l'applicazione, anche laddove esse vengano contestate e  fintantoche'
la   Corte   medesima   non   ne   abbia   eventualmente   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale. 
    Solo l'organo costituzionale a  cio'  espressamente  preposto  in
forza di una specifica  attribuzione  costituzionale  puo'  accertare
l'illegittimita' di una legge e disporne l'eventuale declaratoria cui
consegue, in ipotesi, la cessazione dell'efficacia  (art.  136  della
Costituzione) della norma impugnata, che  per  l'effetto  non  potra'
piu'  avere  applicazione  a  partire  dal  giorno  successivo   alla
pubblicazione della decisione (art. 30, terzo comma, della  legge  n.
87/1953, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento  della
Corte costituzionale»). 
    In  questo  quadro,  tra  l'altro,  si  inserisce  la  previsione
dell'art. 35 della legge n. 87/1953, che, richiamando l'art. 40 della
stessa legge, prevede la  possibilita',  esclusivamente  e  solo,  da
parte della Corte  costituzionale  di  sospendere  l'efficacia  della
legge impugnata, qualora  vi  sia  «il  rischio  di  un  irreparabile
pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico  della
Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile
per i diritti dei cittadini»; eventualita', pure quest'ultima, di cui
il Ministero stesso omette qualsivoglia spunto critico  motivazionale
e di approfondimento  istruttorio  nelle  determinazioni  adottate  e
senza trascurare il fatto che  la  medesima  autorita'  statale,  pur
avendo deliberato di impugnare la legge regionale  sarda  n.  20/2024
(cfr. registro ricorsi n.  8/2025)  non  ne  ha  certo  domandato  la
sospensione cautelare. 
    Si  tratta  di  principi  consolidati  presso  la  giurisprudenza
costituzionale (cfr., ancora, pronuncia  26/2022,  secondo  cui  «gli
atti contestati violano  le  norme  costituzionali  richiamate  dalla
ricorrente,  e  precisamente  gli  articoli  127,  134  e  136  della
Costituzione.  Tali  disposizioni  delineano  -  dopo  le   modifiche
dell'art. 127 della Costituzione operate dalla  legge  costituzionale
n. 3 del 2001 - un  modello  di  impugnativa  delle  leggi  regionali
basato su un  loro  controllo  successivo,  tale  da  non  escluderne
l'efficacia, e quindi  l'applicazione,  anche  laddove  esse  vengano
contestate e  fintantoche'  questa  Corte  non  ne  abbia  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale.  Solo   quest'ultima   declaratoria
comporta la cessazione dell'efficacia (art. 136  della  Costituzione)
della norma impugnata») ma  che  sono  pacificamente  recepiti  anche
dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ad esempio,  Cons.  Stato,
Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1862, secondo cui «Come e' noto,  infatti,
l'autorita'  amministrativa,  dinanzi  al  principio   di   legalita'
costituzionale, non ha un potere di sindacato costituzionale  in  via
incidentale [...]; coloro che esercitano le  funzioni  amministrative
hanno, infatti, l'obbligo di applicare le leggi  (anche  se  ritenute
illegittime), in  ossequio  al  principio  di  legalita',  visto  che
l'ulteriore dimensione della legalita' costituzionale ha  il  proprio
presidio  naturale   nella   competenza   (esclusiva)   della   Corte
costituzionale. Soltanto quando la pubblica  amministrazione  assiste
alla sopravvenienza di una dichiarazione  di  incostituzionalita'  di
una norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto
amministrativo,  vi  potrebbe  essere  una   valutazione   da   parte
dell'amministrazione   procedente   dell'impatto   della    pronuncia
costituzionale sull'atto amministrativo ai  fini  dell'esercizio  dei
poteri di autotutela»). 
    In  assenza  della  declaratoria  di  illegittimita'  e/o   della
sospensione  cautelare  di  cui  alla  legge  n.  87/1953,  la  legge
regionale deve avere sempre  efficacia  e  deve  essere  regolarmente
applicata. 
    I  decreti  MASE  sono,  pertanto,  chiaramente  illegittimi   e,
conseguentemente, meritano di essere annullati. 
    La decisione statale non ha  peraltro  consentito  di  effettuare
alcuna valutazione  degli  effetti  sull'ambiente  sulla  base  delle
disposizioni previste dalla legge regionale n.  20/2024,  sicuramente
pertinente rispetto ai progetti in esame. 
    Eppure,  anche  la  Corte  costituzionale,   nella   recentissima
sentenza 28/2025, ha riconosciuto che  «L'individuazione  delle  aree
idonee da parte delle regioni con un intervento legislativo  persegue
il duplice obiettivo di consentire, da un  fato,  agli  operatori  di
conoscere in modo chiaro e trasparente le aree in  cui  e'  possibile
installare impianti FER seguendo una procedura semplificata; 
    dall'altro, di garantire il rispetto delle prerogative  regionali
che,  nel  selezionare  in  quali  aree  consentire   l'installazione
agevolata di FER, possono esercitare la piu' ampia  discrezionalita',
fermi  restando  i  limiti  imposti  dallo  Stato   in   termini   di
classificazione e obiettivi annui di MW da  raggiungere,  cosi'  come
stabilito dal decreto ministeriale 21 giugno  2024,  fino  al  2030».
L'attuale assetto normativo, infatti, muta  l'approccio  rispetto  al
passato, in quanto prevedendo come inderogabile il raggiungimento  di
predefiniti livelli di  energia  da  fonti  rinnovabili,  salvaguarda
pero' al contempo le prerogative regionali in materia paesaggistica e
dell'urbanistica, mediante la definizione delle aree idonee con legge
regionale. 
    Sotto questo punto di vista, pertanto,  ancora  piu'  illegittima
appare  la  disapplicazione  da  parte  del  Ministero  della   legge
regionale n. 20/2024, con la quale la Regione  ha  voluto  esercitare
proprio tali competenze, caratterizzate - per usare le  parole  della
Corte - dalla  piu'  ampia  discrezionalita',  che  non  puo'  venire
privata di alcun rilievo giuridico  da  parte  di  un'amministrazione
dello Stato in palese violazione, tra gli  altri,  del  principio  di
leale collaborazione che deve sempre contrassegnare  i  rapporti  tra
gli enti che costituiscono la Repubblica italiana. 
    Aggiungasi, per completezza, che l'assunto  ministeriale  secondo
cui sarebbe illegittima  qualunque  legge  regionale  che  interviene
sulla materia delle aree idonee si pone pure  in  frontale  contrasto
con la suddetta pronuncia della Corte costituzionale 28/2025  dell'11
marzo 2025 che ha  confermato  e  ribadito  la  potesta'  legislativa
regionale in materia di  individuazione  di  aree  idonee  (cfr.  «La
disciplina statale sull'individuazione delle  aree  e  dei  siti  sui
quali possono essere installati gli impianti di produzione di energia
rinnovabile prevista dal decreto  legislativo  n.  199  del  2021  si
affianca dunque al previgente regime di individuazione delle aree non
idonee, prevedendo che vengano anzitutto definite con legge regionale
(art. 20, comma 4) le aree idonee, dalla cui qualificazione  consegue
l'accesso a  un  procedimento  autorizzatorio  semplificato  per  chi
intenda installare FER»). 
    La condotta ministeriale, vieppiu', appare ancor piu' illegittima
nella misura in cui la legge regionale, di cui si  omette  totalmente
l'applicazione,  e'  pure  fondata  su  specifiche   attribuzioni   e
prerogative costituzionali che vanno addirittura oltre la portata del
cosi' detto decreto ministeriale aree idonee o dell'art. 20, comma 8,
del decreto legislativo n. 199/2021 stanti le ben note e  pluricitate
attribuzioni costituzionali e statutarie. 
    Anche  sotto  tale  ulteriore  dirimente   profilo   si   censura
l'illegittimita' dei decreti della Direzione generale statale e della
piu' generale condotta omissiva  (rispetto  all'applicazione  di  una
legge regionale in vigore) tenuta dal Ministero. 
    La suddetta determinazione di non applicare la plurievocata legge
regionale, peraltro, appare ancor piu' grave in quanto basata su  una
motivazione del tutto assente o, al piu', meramente apparente  atteso
che si fonda sul falso presupposto del contenuto di  una  non  meglio
precisata «ordinanza del Consiglio di Stato che  ha  sospeso  in  via
cautelare l'applicazione dell'art. 7, comma 2, lettera c) del decreto
"aree idonee" del 21 giugno 2024 del Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, nella parte in cui sembra essere lasciata  alle
regioni la facolta' di restringere il  campo  di  applicazione  delle
aree gia' definite idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del  citato
decreto legislativo n. 199/2021» (pag. 6, docc.  2  e,  analogamente,
docc. 3 e 4). 
    Ebbene, anche a voler per mera ipotesi trascurare la  circostanza
che i decreti omettono persino di indicare sia la data che il  numero
dell'ordinanza cui il Ministero stesso fa riferimento,  si  ribadisce
una totale carenza di potere  e  si  censura,  altresi',  una  totale
carenza  motivazionale   che   possa   giustificare   il   grave   ed
irrimediabilmente  lesivo  effetto  per   la   potesta'   legislativa
regionale di non avere applicazione in quanto non puo' certo il falso
presupposto  fondato  su   una   sia   pur   rispettabile   pronuncia
giurisdizionale del Consiglio  di  Stato,  per  di  piu'  dal  valore
interinale, a poter  cancellare  dal  mondo  del  diritto  una  legge
(regionale) ritualmente pubblicata ed in vigore. 
    Del resto, al di la' del rapporto tra  il  succitato  decreto  21
giugno 2024 e la legge regionale, e' evidente che  cosi'  facendo  il
MASE, sulla base di una  mera  presunzione  di  illegittimita'  della
legge regionale n. 20/2024 (come detto peraltro neppure motivata  ne'
argomentata), ha deciso di non applicare una vigente legge  regionale
che, ai sensi del medesimo decreto legislativo n.  199/2021  e  delle
competenze statutarie  regionali,  completa  e  definisce  il  quadro
normativo di riferimento  per  il  procedimento  in  esame  anche  in
diretto recepimento delle direttive eurounitarie di settore. 
    Di qui, dunque, la manifesta illegittimita' dell'operato  statale
cui consegue la insanabile illegittimita' dei decreti adottati. 

(1) 1 Tutti gli  atti  del  relativo  procedimento  sono  pubblici  e
    reperibili sull'apposito portale del ministero della  transizione
    ecologica,                        al                        link:
    https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved
    imenti/5197;                       al                       link:
    https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved
    imenti/5213);                      al                       link:
    https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved
    imenti/5218).  

 
                               P.Q.M. 
 
    La ricorrente Regione autonoma della Sardegna, come  in  epigrafe
rappresentata e difesa, nonche' elettivamente domiciliata, chiede che
codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia: 
        dichiarare che: 
          A) non spetta  allo  Stato,  e  per  esso  ai  suoi  organi
amministrativi, e nella specie al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica,  Direzione  generale  Valutazioni  ambientali,
disapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la  legge  regionale
n. 20/2024) che  devono  essere  sempre  rispettate  (applicate)  non
essendo ammissibile, per alcuna  pubblica  amministrazione,  compresa
quella statale, sindacarne  la  legittimita'  costituzionale  e/o  la
possibilita'  di  esercizio  del  potere  legislativo  da  parte  del
consiglio  regionale  al  fine  di  una  loro   disapplicazione   con
provvedimenti amministrativi, con  la  logica  conseguenza  che  sono
percio'  illegittimi  gli  atti  adottati  dalla  Direzione  generale
Valutazioni ambientali e, quindi, dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, che hanno disposto di non  applicare  la  legge
regionale n. 20/2024, recante «Misure urgenti per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione  e  promozione
di  impianti  a  fonti  di  energia  rinnovabile  (FER)  e   per   la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi», che  ha  individuato
le aree e le superfici  idonee  e  non  idonee  all'installazione  di
impianti a fonti di energia rinnovabile; 
        ovvero, ed in subordine, che 
          B) spetta alla Regione  Sardegna,  ai  sensi  dell'art.  3,
lettera f), dello statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948) e
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.  480/1975,
la  potesta'  legislativa  esclusiva  in  materia  di  urbanistica  e
edilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste  e  conseguente
tutela ai sensi dell'art. 3, lettera d) del medesimo statuto) in  una
con i  profili  di  tutela  paesistico-ambientale  connessi,  con  la
conseguente possibilita' di incidere, nell'esercizio  della  predetta
potesta'  legislativa,  anche  nella  materia  della  «produzione   e
distribuzione  dell'energia  elettrica»  (di  cui  pure  la  medesima
regione dispone di potesta' legislativa  ai  sensi  dell'art.  4  del
proprio statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia
dovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva regionale; 
        ed, in ulteriore subordine, che 
          C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta' di regolare
il  campo  di  applicazione  delle  aree  definite  idonee  ai  sensi
dell'art. 20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021,
e, dunque c2) il potere di individuazione di aree e superfici  idonee
e non idonee all'installazione e promozione di impianti  a  fonti  di
energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione  dei  procedimenti
autorizzativi; 
        e per l'effetto annullare 
           i  provvedimenti  del  Ministero  dell'ambiente  e   della
sicurezza   energetica   (MASE),   Direzione   generale   Valutazioni
ambientali, del 2 aprile 2025 (trasmesso l'8 aprile 2025), prot.  177
(doc. 2), dell'11 aprile 2025 (trasmesso il 14  aprile  2025),  prot.
192 (doc. 3) e del 14 aprile 2025  (trasmesso  il  22  aprile  2025),
prot. 203, (doc. 4) e di ogni altro atto presupposto,  consequenziale
e connesso. 
    In via istruttoria si deposita: 
        1. delibera di giunta regionale di conferimento dell'incarico
31 maggio 2025 n. 29/24; 
        2.  decreto  del   MASE,   Direzione   generale   Valutazioni
ambientali, del 2 aprile 2025, prot. 177; 
        3.  decreto  del   MASE,   Direzione   generale   Valutazioni
ambientali, dell'11 aprile 2025, prot. 192; 
        4.  decreto  del   MASE,   Direzione   generale   Valutazioni
ambientali, del 14 aprile 2025, prot. 203; 
        5. legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20. 
          Roma - Cagliari, 4 giugno 2025 
 
                   Avv.ti: Pani -  Parisi - Secchi