Reg. ord. n. 147 del 2024 pubbl. su G.U. del 21/08/2024 n. 34
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 03/06/2024
Tra: F. C.
Oggetto:
Reati e pene - Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Denunciata previsione, in generale o, in subordine, in relazione al reato di guida senza patente ex art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, “In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato” – Inasprimento del trattamento sanzionatorio delle fattispecie aggravate trasformate in fattispecie autonome di reato, nella specie, della guida senza patente con l’aggravante della recidiva nel biennio - Violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega.
-Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 2, “e quindi dell’art. 5 d.lgs. 8/2016”.
-Costituzione, art. 76; legge 28 aprile 2014, n. 67.
In subordine: Reati e pene – Circolazione stradale – Guida senza patente – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione della rilevanza penale dell’ipotesi di recidiva nel biennio della guida senza patente – Disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi non abbia già commesso analogo illecito nel biennio precedente – Lesione del principio di offensività del reato – Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.
-Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 15.
-Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.
In ulteriore subordine: Reati e pene – Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Previsione che, “In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato” – Omessa previsione, in generale o, in subordine , in relazione al solo reato ex art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell’intervento del d.lgs. n. 8 del 2016.
-Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 2.
-Costituzione, art. 76; legge 28 aprile 2014, n. 67.
In ulteriore subordine: Reati e pene – Circolazione stradale – Guida senza patente – Trattamento sanzionatorio – Ipotesi di recidiva nel biennio – Previsione della pena dell’arresto fino ad un anno oltre all’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 anziché la pena dell’ammenda da euro 5.000 a euro 30.000 - Disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi non abbia già commesso analogo illecito nel biennio precedente – Lesione del principio di offensività del reato – Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.
-Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 15.
-Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.
Norme impugnate:
decreto legislativo
del 15/01/2016
Num. 8
Art. 1
Co. 2
decreto legislativo
del 15/01/2016
Num. 8
Art. 5
decreto legislativo
del 30/04/1992
Num. 285
Art. 116
Co. 15
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 76
Co.
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 25
Co. 2
Costituzione
Art. 27
Co. 3
legge
Art. 2
Co. 2
Camera di Consiglio del 23 giugno 2025 rel. SAN GIORGIO
Testo dell'ordinanza
N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 giugno 2024
Ordinanza del 3 giugno 2024 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di F. C..
Reati e pene - Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 -
Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria -
Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi
aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o
congiunta a quella pecuniaria - Denunciata previsione, in generale
o, in subordine, in relazione al reato di guida senza patente ex
art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, "In tal caso, le
ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato".
- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia
di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 2, "e quindi dell'art. 5
d.lgs. 8/2016".
In subordine: Reati e pene - Circolazione stradale - Guida senza
patente - Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione della
rilevanza penale dell'ipotesi di recidiva nel biennio della guida
senza patente.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 116, comma 15.
In ulteriore subordine: Reati e pene - Depenalizzazione a norma della
legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola
pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati
che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva,
sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Previsione che,
"In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie
autonome di reato" - Omessa previsione, in generale o, in
subordine, in relazione al solo reato ex art. 116, comma 5, del
d.lgs. n. 285 del 1992 che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora
da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il
calcolo della pena continui ad applicare la disciplina
sanzionatoria prevista prima dell'intervento del d.lgs. n. 8 del
2016.
- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia
di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 2.
In ulteriore subordine: Reati e pene - Circolazione stradale - Guida
senza patente - Trattamento sanzionatorio - Ipotesi di recidiva nel
biennio - Previsione della pena dell'arresto fino ad un anno oltre
all'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 anziche' la pena
dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 116, comma 15.
(GU n. 34 del 21-08-2024)
TRIBUNALE DI FIRENZE
Prima sezione penale
Il Giudice, dr Franco Attina',
nel procedimento sopra indicato a carico di
C F nato a () il elettiv. domiciliato in
via (elezione nella nomina dep. 27 gennaio 2021);
difeso di fiducia dall'avv. Ilaria Valentini del Foro di Pistoia
(nomina dep. 27 gennaio 2021);
imputato dei seguenti reati:
proc. 108/2020 R.G. N.R.
a) Delitto p. e p. dall'art. 337 del codice penale poiche', non
rispettando l'ordine di fermarsi impostogli dai pubblici ufficiali,
operanti della Polizia di Stato in servizio perlustrativo in via si
opponeva con violenza agli stessi e nello specifico si dava alla fuga
a bordo del veicolo targato compiendo manovre azzardate, brusche
frenate, guidando ad andatura sostenuta e talvolta contromano, fino
ad arrivare a speronare l'autovettura della p.g. inseguitrice
mandandola fuori strada; manovre idonee a porre deliberatamente in
pericolo l'incolumita' personale degli agenti inseguitori o degli
altri utenti della strada.
Reidiva reiterata infraquinquennale.
Commesso in e , in data alle ore circa
a) Delitto p. e p. dagli artt. 61, nn. 2 e 10, 81 cpv e 582-585
(in relazione all'art. 576, n. 5-bis) del codice penale perche', in
esecuzione del medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il
delitto di cui al capo che precede, con la condotta descritta al capo
a) cagionava all'Ag. Sc. M P ed all'Ass. C. L P - impegnati nello
svolgimento della descritta attivita' di servizio - lesioni personali
refertate, giudicate guaribili in giorni 7 s.c.
Fatto aggravato altresi' per essere stato commesso nei confronti
di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni ed a
causa delle stesse.
Commesso in e in data alle ore circa
Proc. 682/2020 R.G. N.R.
Pel reato previsto e punito dall'art. 73, decreto legislativo n.
159/2011 e successive modifiche perche', pur essendo sottoposto - con
provvedimento definitivo - alla misura di prevenzione dell'avviso
orale emesso dal questore di il , guidava l'autoveicolo tg. privo
della patente di guida mai conseguito e gia' sanzionato nel biennio
per tale motivo.
Accertato in il
premesso che:
C F era tratto in arresto a in data in flagranza di reato;
il Pubblico Ministero con decreto del disponeva la
presentazione diretta dell'arrestato per la convalida dell'arresto ed
successivo giudizio direttissimo con l'imputazione di resistenza a
pubblico ufficiale e lesioni (proc. 108/2020 R.G. N.R.);
all'udienza del 6 gennaio 2020 il giudice all'epoca titolare
del fascicolo convalidava l'arresto, non applicava alcuna misura
cautelare e disponeva procedersi con il rito direttissimo: seguivano
vari rinvii (prima per termine a difesa, poi per impedimento del
giudice titolare e in funzione della messa alla prova;
nel procedimento n. 682/2020 R.G. N.R., con decreto emesso il ,
il PM citava a giudizio C F per il reato di guida senza patente di
cui all'imputazione sopra riportata, in ipotesi commesso il
nell'ambito della stessa vicenda;
all'udienza del 12 dicembre 2022 i due procedimenti erano
riuniti:
all'udienza del 29 maggio 2023 l'imputato era ammesso alla
messa alla prova con sospensione del processo;
i Carabinieri con successive note segnalavano ulteriori
illeciti che l'imputato avrebbe nel frattempo commesso;
all'udienza del 15 gennaio 2024, conseguentemente fissata,
questo giudice - nel frattempo riassegnatario del procedimento -
revocava la sospensione del processo con messa alla prova (l'imputato
medio tempore era stato collocato agli arresti domiciliari per altra
causa);
all'udienza del 12 febbraio 2024 il difensore munito di procura
speciale chiedeva l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato e il
giudice provvedeva in conformita'; le parti illustravano le
rispettive conclusioni: il Pm chiedeva la condanna dell'imputato per
i reati ascritti alla pena finale di anni uno e mesi 8 di reclusione;
la Difesa chiedeva il minimo della pena e la concessione dei benefici
di legge (le persone offese e , inizialmente costituite parti civili.
non comparivano e non rassegnavano conclusioni). Il giudice disponeva
quindi l'acquisizione del provvedimento di avviso orale di cui
all'imputazione di guida senza patente, non presente nel fascicolo
del Pubblico Ministero;
all'udienza del 29 aprile 2024 era acquisito il citato
provvedimento ed erano depositate dalla Difesa alcune dichiarazioni
spontanee scritte dell'imputato; le parti si riportavano quindi alle
conclusioni gia' formulate alla precedente udienza.
all'udienza odierna, cui il processo era rinviato per eventuali
repliche, le parti vi rinunciavano;
Rilevato che:
A) in base agli atti d'indagine, nella notte tra il e il gli
operanti della Polizia di Stato e in servizio automontato ad ,
notavano un'autovettura tg. procedere a velocita' elevata; i pubblici
ufficiali attivavano i segnali luminosi lampeggianti per procedere al
controllo del citato veicolo, ma questo accelerava ulteriormente,
dandosi alla fina per le strade cittadine, inseguito dalla volante;
nel frattempo sopraggiungeva in ausilio anche una pattuglia dei
Carabinieri con le sirene accese. Sempre ad alta velocita' e
percorrendo un tratto di strada contromano, la raggiungeva il
territorio del Comune di ; qui una vettura dei Carabinieri -
posizionatasi per bloccare veicolo in fuga - vista la velocita' di
quest'ultimo si spostava per evitare la collisione. La volante della
Polizia cercava a piu' riprese di affiancarsi alla , ma quest'ultima
le sbarrava la strada. Ad un certo punto la volante riusciva
effettivamente ad affiancarsi ma la le tagliava la strada e urtava la
parte anteriore della stessa. Dopo l'impatto. entrambi i veicoli
terminavano la corsa lungo una strada sterrata. A bordo della erano
presenti il conducente F C e, lato passeggero, la sua compagna A B ,
in stato di gravidanza alla 16ª settimana. La successiva
perquisizione dava esito negativo; anche l'alcooltest e le analisi
volte alla ricerca di sostanze stupefacenti davano esito negativo. Il
veicolo, di proprieta' di un terzo soggetto e privo di copertura
assicurativa, era sottoposto a sequestro amministrativo
C risultava privo di patente di guida, mai conseguita, nonche'
sottoposto alla misura dell'avviso orale di cui al provvedimento del
Questore di del , notificatogli il .
Ai due poliziotti, recatisi al Pronto Soccorso, venivano
diagnosticate lesioni (per L lombalgia in trauma distrattivo; per
lombalgia e contusione del ginocchio sinistro post traumatica), con
prognosi per entrambi di sette giorni.
B) alla luce di quanto precede sussiste la responsabilita'
dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e
lesioni di cui ai capi A) e B) dell'imputazione (fatte salve talune
precisazioni quanto alle circostanze aggravanti del reato di lesioni,
che qui pero' non rilevano); in particolare, secondo quanto
costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita', integra
l'elemento materiale del reato ex art. 337 del codice penale la
condotta del soggetto che si dia alla fuga. alla guida di un veicolo,
non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo
deliberatamente in pericolo. con una condotta di guida obiettivamente
pericolosa, l'incolumita' personale degli agenti inseguitori o degli
altri utenti della strada (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2 - Sentenza
n. 44860 del 17 ottobre 2019 Rv. 277765 - 01, Sez. 1 - Sentenza n.
41408 del 4 luglio 2019 Rv. 277137 - 01, Sez. 6, Sentenza n. 4391 del
6 novembre 2013 Rv. 258242 - 01); nel caso di specie l'imputato ha
altresi' «speronato» la volante della Polizia (cfr. Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 4391 del 6 novembre 2013 Rv. 258242 - 01); la
volontarieta' di tale condotta risulta chiaramente dalla dinamica
descritta in atti.
C) quanto all'imputazione per guida senza patente di cui al
procedimento riunito, nella stessa risultano in realta' contestati in
fatto due distinti reati: la contravvenzione di cui all'art. 73,
decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione), in ragione della guida senza patente di un
autoveicolo nonostante il citato avviso orale; la contravvenzione di
cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992 (Codice
della strada), in ragione della guida senza patente con recidiva nel
biennio.
D) Quanto al reato ex art. 73 decreto legislativo n. 159/2011
l'imputato va assolto perche' il fatto non sussiste. E' si vero che
l'imputato all'epoca dei fatti era sottoposto al citato avviso orale,
ma quest'ultimo - come e' emerso dall'esame del documento acquisito
presso la Questura di - era privo della prescrizione dei divieti di
cui all'art. 3 comma 4, decreto legislativo n. 159/2011. E secondo
l'orientamento maggioritario e condivisibile della giurisprudenza di
legittimita' «Non integra il reato di cui all'art. 73, decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo
senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del
destinatario di un mero avviso orale del questore privo della
prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo citato» (cosi' Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 14935 del 28
febbraio 2023 Rv. 284585 - 01; nello stesso senso Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 36857 del 3 febbraio 2023 Rv. 285237 - 01 e Cass, Sez. 1,
Sentenza n. 47713 del 27 ottobre 2022 Rv. 283820 - 01).
E) Sussiste viceversa la contravvenzione ex art. 116, comma 15
Codice della Strada. Ricorre in particolare il requisito della
recidiva nel biennio: dal certificato penale dell'imputato emergono
infatti un decreto penale del 1° marzo 2018 del Gip Tribunale di Noia
(esecutivo il 21 aprile 2018) per il reato di guida senza patente con
recidiva nel biennio commesso il (ammenda di 3.500 eurof) e un
decreto penale del 27 novembre 2018 del Gip Tribunale di Torre
Annunziata (esecutivo il 12 gennaio 2019) per il reato di guida senza
patente con recidiva nel biennio commesso il (ammenda di euro 2.625).
Il nuovo fatto e' stato commesso in data 5 gennaio 2020, quindi entro
il biennio dall'ultimo episodio, sia che si consideri come termine a
quo la data del fatto ), sia che si consideri la data di esecutivita'
del relativo decreto penale ( ); seguendo quest'ultimo criterio. il
fatto e' commesso entro il biennio anche rispetto all'episodio di cui
al decreto penale dell'
Per l'integrazione del reato di guida senza patente con recidiva
nel biennio, ai sensi dell'art. 5, decreto legislativo n. 8/2016 ai
fini della recidiva e' sufficiente la reiterazione dell'illecito
depenalizzato; a maggior ragione si deve ritenere rilevi la
precedente commissione nel biennio di un reato di guida senza patente
con recidiva nel biennio, come per l'appunto e' avvenuto nel caso di
specie (sarebbe irragionevole ritenere il contrario). Cosi' la Corte
di Cassazione nella sentenza Sez. 4, n. 48779 del 21 settembre 2016
Rv. 268247 - 01: «In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione
nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5, decreto legislativo
5 gennaio 2016, n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale
di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15, Codice della
strada (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel
biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre
non piu' solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un
reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente
violazione amministrativa definitivamente accertata,. tuttavia tale
disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in
vigore del citato decreto» (nello stesso senso anche Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 27504 del 26 aprile 2017 Rv. 270707 - 01).
F) Sussiste per il reato di resistenza a pubblico ufficiale la
contestata recidiva reiterata infraquinquennale: il certificato
penale dell'imputato evidenzia plurimi reati: in particolare, ai fini
della valutazione della recidiva rilevano la sentenza del del
Tribunale per i Minorenni di Bologna (irrev. ) per violenza sessuale
in concorso e la sentenza del della Corte d'Appello di Napoli (irrev.
) per detenzione e vendita di stupefacenti. Si tratta di due condanne
recenti (infraquinquennali); la prima e' relativa ad un delitto
commesso con violenza. come i delitti oggetto del presente processo;
in relazione alla seconda, l'imputato ha anche effettivamente
scontato la pena detentiva. Alla luce di quanto precede, la ricaduta
nel reato effettivamente manifesta una maggiore colpevolezza e
pericolosita' dell'imputato.
G) Rispetto al reato di lesioni si deve ritenere assorbita la
circostanza aggravante ex art. 61, n. 10 codice penale, posto che la
circostanza di cui agli artt. 585-576 n. 5-bis del codice penale e'
speciale rispetto alla contestata aggravante ex art. 6, legge n. 10
del codice penale
H) Si possono riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti
generiche. in ragione della giovane eta' che egli aveva al momento
del fatto ( ) e del percorso travagliato che ha caratterizzato la
relativa adolescenza (dalle relazioni dell'UEPE risulta il passaggio
in diverse comunita' per minorenni).
I) Rispetto ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni
si puo' riconoscere altresi' la circostanza attenuante ex art. 62,
n. 6, prima parte, codice penale: l'imputato ha infatti risarcito
integralmente - gia' nel - le persone offese. come da documentazione
prodotta all'udienza del e come confermato alla stessa udienza anche
dal difensore di parte civile (che successivamente non e' piu'
comparso e quindi non ha rassegnato le conclusioni). Il risarcimento
e' dunque avvenuto prima dell'ammissione dell'imputato al rito
abbreviato, termine che secondo la giurisprudenza di legittimita'
deve essere rispettato nel rito abbreviato perche' possa essere
riconosciuta la citata attenuante (cfr. tra le altre Cass. Sez. 5 -
Sentenza n. 223 del 27 settembre 2022 Rv. 284043 - 01 e Cass. Sez. 3
, Sentenza n. 2213 del 22 novembre 2019 Rv. 278380 - 01).
L) Le attenuanti per la loro pregnanza possono ritenersi
equivalenti rispetto alle aggravanti quanto ai delitti di resistenza
a pubblico ufficiale e lesioni; quanto alla contravvenzione ex art.
116, comma 15 Codice della Strada ricorrono le sole circostanze
attenuanti generiche.
M) Ricorre il vincolo della continuazione tra il reato di
resistenza a pubblico ufficiale e il reato di lesioni. Si ritiene
viceversa di dover escludere la sussistenza di un simile vincolo e
ancor piu' la sussistenza del concorso formale tra i citati reati e
quello di guida senza patente (con recidiva nel biennio). La condotta
di guida senza patente e' infatti iniziata ben prima delle condotte
costitutive dei due citati delitti e prima ancora che l'imputato
potesse immaginare che si sarebbe imbattuto in un controllo di
polizia; non sussiste quindi ne' l'unicita' dell'azione, ne'
l'unicita' del disegno criminoso. D'altro canto, la giurisprudenza di
legittimita' ha escluso la sussistenza del concorso formale tra i
reati di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze
stupefacenti e di guida senza patente contestualmente accertati
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21281 dell'11 dicembre 2012 Rv. 256193 -
01) e tra le fattispecie contravvenzionali previste dagli art. 186 e
187 CdS (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3313 del 11 novembre 2011 Rv.
251846 - 01 e Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11367 del 7 dicembre 2005 Rv.
233907 - 01).
N) per poter addivenire ad una corretta decisione quanto
all'affermazione o meno della responsabilita' dell'imputato in merito
al reato ex art. 116 CdS e, eventualmente, al relativo trattamento
sanzionatorio, pare pero' necessario il pronunciamento della Corte
Costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale - per
violazione dell'art. 76 Costituzione - della norma di cui all'art. 1,
comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In
tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome
di reato» (in via generale o, in subordine, con riguardo al solo
reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992);
in subordine, in ordine alla legittimita' costituzionale - per
violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27, comma 3 Costituzione -
della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n.
285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza penale del fatto
nell'ipotesi di recidiva nel biennio:
in ulteriore subordine, in ordine alla legittimita'
costituzionale - per violazione dell'art. 76 Costituzione - della
norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016,
nella parte in cui non ha previsto (in via generale o, in subordine,
in relazione al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo
n. 285/1992) che, con riguardo alla ipotesi aggravate ora da
ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per calcolo della
pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima
dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016;
in ulteriore subordine, in ordine alla legittimita'
costituzionale - per violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma
3 Costituzione - della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto
legislativo n. 285/1992, nella parte in cui - nell'ipotesi di
recidiva nel biennio - prevede che si applichi la pena dell'arresto
fino ad un anno oltre all'ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032
anziche' la pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000
cio' premesso,
Osserva:
1. Rilevanza delle questioni
1.1 Sussiste, come si e' visto, il reato contestato di guida
senza patente con recidiva nel biennio.
Prima della riforma operata dal decreto legislativo n. 8/2016. il
reato di guida senza patente di cui all'art. 116 Codice della Strada
era punito nella fattispecie base con la sola ammenda da 2.257 euro a
9.032 euro; in caso di recidiva nel biennio era pero' previsto che si
applicasse altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Era pacifico in giurisprudenza che tale ipotesi costituisse una
fattispecie aggravata rispetto alla fattispecie base: «La previsione
di cui all'art. 116, comma tredicesimo ult. parte, c.d.s. configura
una circostanza aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato, con la
conseguenza che il giudice deve procedere al giudizio di comparazione
e, nel caso di ritenuta equivalenza delle attenuanti - o anche di
prevalenza - deve applicare la sola pena pecuniaria stabilita per
l'ipotesi semplice, laddove, solo nel caso di ritenuta subvalenza
delle attenuanti, o di mancato riconoscimento delle stesse, deve
applicare la pena prevista per l'ipotesi aggravata - (cosi' Cass.
Sez. 4. Sentenza n. 3566 del 12 gennaio 2012 Rv. 252670 - 01; nello
stesso senso si veda anche Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40617 del 30
aprile 2014 Rv. 260304 - 01). Che questo fosse l'inquadramento e'
stato confermato anche dopo la citata riforma, in relazione alla
persistente rilevanza penale della vecchia fattispecie aggravata, a
fronte della depenalizzazione della vecchia fattispecie base: «La
guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel
biennio, non e' stata depenalizzata dall'art. 1, decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come fattispecie autonoma di
reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo» (cosi'
Cass. Sez. 4. Sentenza n. 42285 del 10 maggio 2017 Rv. 270882 - 01;
nello stesso senso Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45769 del 30 settembre
2016 Rv. 268516 - 01).
Il reato in questione ricade dunque perfettamente nell'ambito
applicativo della norma di cui all'art. 1, commi l e 2, decreto
legislativo n. 8/2016 («1. Non costituiscono reato e sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa
o dell'ammenda. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai
reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con
la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria.
In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie
autonome di reato»).
E' dunque certamente rilevante la questione qui sollevata in via
principale con cui si chiede alla Corte Costituzionale si dichiarare
la illegittimita' della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto
legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In tal caso, le
ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato»;
si chiede cioe' di estendere la depenalizzazione all'intera
fattispecie, tanto nell'ipotesi base, quanto in quella aggravata.
Ove la questione fosse accolta - con una formula generale avente
riguardo a tutti i reati che ricadano nell'ambito applicativo di cui
all'art. 1, comma 1 e 2 decreto legislativo n. 8/2016, oppure con
riguardo alla sola guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15
CdS - questo giudice dovrebbe emettere sentenza di assoluzione in
ordine alla contestazione di guida senza patente con recidiva nel
biennio, perche' il fatto non sarebbe piu' previsto dalla legge come
reato.
Diversamente, ove la questione non fosse accolta, si dovrebbe
emettere sentenza di condanna per il reato in esame.
1.2 Per gli stessi motivi e' rilevante anche la questione
relativa alla legittimita' della norma di cui all'art. 116, comma 15,
decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui prevede la
rilevanza penale del fatto nell'ipotesi di recidiva nel biennio.
Ove la questione fosse accolta, si dovrebbe emettere sentenza di
assoluzione in ordine alla contestazione di guida senza patente con
recidiva nel biennio, perche' il fatto non sarebbe piu' previsto
dalla legge come reato. Diversamente, si dovrebbe emettere sentenza
di condanna per il reato in esame.
1.3 Nel caso in cui le predette questioni non fossero accolte,
assumerebbero rilevanza le ulteriori questioni, relative al
trattamento sanzionatorio.
In particolare, posto che nel caso in esame si ravvisano i
presupposti per il riconoscimento all'imputato delle circostanze
attenuanti generiche, rileva la questione della mancata previsione
che giudice per calcolo della pena continui ad applicare la
disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento del decreto
legislativo n. 8/2016 (e quindi - in presenza di circostanze
attenuanti - possa eventualmente individuare la pena base nell'ambito
della cornice edittale della precedente fattispecie base punita con
la sola pena pecuniaria).
Ove tale questione fosse accolta, questo giudice dovrebbe
continuare ad applicare la disciplina sanzionatoria vigente prima
delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 8/2016; dovrebbe
quindi operare un bilanciamento tra le circostanze attenuanti
generiche riconosciute all'imputato e la «vecchia» aggravante della
recidiva nel biennio; bilanciamento che in questo caso si potrebbe
risolvere quanto meno in termini di equivalenza, con il risultato che
si dovrebbe applicare la sola ammenda (in misura compresa tra euro
2.257 ad euro 9.032).
1.4 La questione ulteriormente subordinata assumerebbe rilevanza
nel caso in cui le precedenti questioni non fossero accolte. In tale
caso, dovendosi per il trattamento sanzionatorio partire dalla
cornice edittale prevista per la nuova fattispecie autonoma di guida
senza patente con recidiva nel biennio, sarebbe rilevante la
questione della comminatoria per quest'ultima della pena dell'ammenda
da euro 5.000 a euro 30.000 anziche' della pena cumulativa
dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da euro 2.257 ad euro
9.032.
1.5 Quanto alta rilevanza delle due questioni relative al
trattamento sanzionatorio, e' necessaria una precisazione. Come si e'
gia' rilevato, si devono escludere il concorso formale e
l'applicazione del regime della continuazione rispetto al reato di
guida senza patente (con recidiva nel biennio) in relazione ai due
delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Dovendosi
applicare il regime del cumulo materiale, e' quindi essenziale
l'individuazione della pena da applicarsi per il reato di guida senza
patente (con recidiva nel biennio).
Le due predette questioni sarebbero peraltro rilevanti anche nel
caso in cui si ritenesse applicabile il regime del cumulo giuridico
(in ragione del concorso formale o della continuazione): sarebbe
infatti comunque necessario individuare la pena astrattamente
applicabile per il reato satellite di guida senza patente (con
recidiva nel biennio), sia per applicare correttamente il cumulo
giuridico secondo i principi affermati dalla sentenza Cass. Sez. U.
Sentenza n. 40983 del 21 giugno 2018 Rv. 273751 - 01 per le ipotesi
di pene non omogenee. sia per individuare il limite da rispettare ai
sensi dell'art. 81, comma 3 del codice penale.
2. Non manifesta infondatezza. Le violazioni dell'art. 76
Costituzione.
2.0 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 1, comma 2 decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente
alle parole «In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi
fattispecie autonome di reato», per violazione dell'art. 76 della
Costituzione in relazione alla violazione dei principi e criteri
direttivi di cui alla legge delega n. 67/2014.
2.1 Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella recente
sentenza n. 88 del 2024, «la legge n. 67 del 2014 persegue - come si
desume dall'esame dei lavori parlamentari e come evidenziato nelle
relazioni governative di accompagnamento agli schemi dei decreti
legislativi che vi hanno dato attuazione - l'obiettivo di
deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in
ossequio ai principi di frammentarieta', offensivita' e
sussidiarieta' della sanzione criminale. La chiara finalita'
politico-criminale delle deleghe recate dalla suddetta legge e'
quindi rinvenibile nell'esigenza di un alleggerimento del sistema
penale coerente con il principio della extrema ratio del ricorso alla
pena. [...] In quest'ottica, l'art. 2 della legge in esame, al comma
1, ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi
«per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la
contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili». Nel
prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme
di reati, il legislatore delegante ha fatto ricorso, al fine della
loro individuazione, a due criteri selettivi. Il primo, previsto
dalla lettera a) del comma 2 del medesimo art. 2, consiste nella
cosiddetta depenalizzazione «cieca», in quanto dispone, in virtu' di
una clausola generale, la trasformazione in illeciti amministrativi
di «tutti i reati» puniti con la «sola pena della multa o
dell'ammenda», a eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie
[...] Il secondo e' quello di cui alle lettere da b) a d) della
stessa disposizione, che hanno indicato nominatim numerose
fattispecie di reato contemplate sia dal codice penale che dalla
legislazione speciale».
2.2 Con l'art. 1 del decreto legislativo n. 8/2016 il legislatore
delegato ha dato attuazione alla citata delega in relazione al
criterio selettivo della depenalizzazione cieca, prevedendo che «Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e'
prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.» Al successivo
comma 2 ha poi precisato: «La disposizione del comma 1 si applica
anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono
puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella
pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi
fattispecie autonome di reato.»
Seguono poi ulteriori disposizioni, relative alle eccezioni alla
citata depenalizzazione e alla determinazione delle sanzioni
amministrative,
Con citato comma 2 quindi il legislatore delegato ha precisato
che la depenalizzazione opera anche per i reati che nella fattispecie
base siano puniti con la sola pena pecuniaria e che contemplino
ipotesi aggravate punite con la pena detentiva (sola. alternativa o
congiunta a quella pecuniaria). Si e' infine limitata la
depenalizzazione prevedendo che in tali casi la trasformazione in
illecito amministrativo concerne la sola fattispecie base, laddove la
fattispecie aggravata (punita con la pena detentiva, sola,
alternativa o congiunta a quella pecuniaria) e' trasformata in
fattispecie di reato autonoma.
2.3 Con la presente questione di legittimita' costituzionale si
censura tale ultima scelta del legislatore delegato. Si ritiene cioe'
che nelle citate ipotesi (fattispecie di reato punite con la sola
pena pecuniaria che presentino una ipotesi aggravata punita con la
pena detentiva, sola, alternativa o congiunta) la depenalizzazione
debba investire l'intera fattispecie, tanto nell'ipotesi base, quanto
in quella aggravata.
2.4 Si deve in primo luogo rilevare che il criterio direttivo
fissato dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 67/2014 si limitava
a prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i
reati per i quali era prevista la sola pena della multa o
dell'ammenda (ad eccezione delle materie poi elencate), senza
autorizzare Legislatore delegato a mantenere la rilevanza penale come
fattispecie autonome di eventuali ipotesi aggravate punite con la
pena detentiva (sola, alternativa o congiunta).
Occorre peraltro rilevare che, in occasione di una precedente
esperienza legislativa di depenalizzazione «cieca», Legislatore
delegante aveva espressamente eccettuato le fattispecie di reato che,
nelle ipotesi aggravate, fossero punite con la pena detentiva: l'art.
32 della legge n. 689/1981 al primo comma aveva operato la
trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la
sola pena pecuniaria («Non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le
violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o
dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie,
dall'articolo 39»), salvo poi precisare al secondo comma che tale
disposizione del primo comma non si applicasse «ai reati in esso
previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena
detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria». A fronte di un
simile precedente, la mancata limitazione presente nell'art. 2, comma
2, lett. a), legge n. 67/2014 pare doversi interpretare nel senso che
la depenalizzazione dovesse investire - in caso di reati puniti con
la sola pena pecuniaria - anche le eventuali fattispecie aggravate
punite con la pena detentiva.
2.5 Un ulteriore argomento a sostegno della citata censura si
ricava dal fatto che il Legislatore delegato, escludendo dalla
depenalizzazione le citate ipotesi aggravate (punite con la pena
detentiva) e trasformando le stesse in fattispecie autonome, ha di
fatto inasprito la disciplina per tali ipotesi di cui ha mantenuto la
rilevanza penale, in assenza di qualunque legittimazione da parte
della legge delega e in palese e irragionevole contrasto con la
logica di ricorso minimo al diritto penale e di razionalizzazione del
sistema giustizia che aveva ispirato l'intera legge delega.
Prima della riforma operata dal decreto legislativo n. 8/2016,
nell'ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio - posto
che trattavasi di fattispecie aggravata (non privilegiata) - in caso
di riconoscimento di circostanze attenuanti occorreva operare il
bilanciamento tra circostanze, in applicazione delle consuete regole
di cui all'art. 69 del codice penale (il principio e' stato comunque
espressamente affermato dalla sentenza Cass. Sez. 4, n. 3566 del
12/01/2012 Rv. 252670 - 01). In caso di ritenuta prevalenza o
equivalenza delle attenuanti, occorreva applicare la sola pena
pecuniaria stabilita per l'ipotesi semplice, laddove, solo nel caso
di ritenuta subvalenza delle attenuanti, o di mancato riconoscimento
delle stesse, si doveva applicare la pena prevista per l'ipotesi
aggravata.
Per effetto della configurazione come fattispecie autonoma della
guida senza patente con recidiva nel biennio, pur a fronte del
riconoscimento di circostanze attenuanti occorrera' comunque
applicare una pena detentiva.
Tale inasprimento del trattamento sanzionatorio costituisce
probabilmente la piu' importante conseguenza della trasformazione
della fattispecie aggravata in fattispecie autonoma, ma non l'unica.
Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui ricorra una circostanza
aggravante ad effetto speciale (con riguardo alla guida senza patente
si puo' trattare di evenienza rara, ma con riguardo ad altri reati
puo' essere molto piu' frequente, ad es. per la sussistenza di una
recidiva qualificata): prima della riforma operata dal decreto
legislativo n. 8/2016 - a fronte di una circostanza autonoma (quella
che determinava l'applicazione di una pena detentiva a fronte di una
fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria) e di una
circostanza ad effetto speciale - l'imputato poteva beneficiare del
regime di cui all'art. 63, comma 4 del codice penale, con conseguente
limitazione agli aumenti di pena; ora, per effetto della
trasformazione in fattispecie autonoma della vecchia ipotesi
aggravata, non si applica viceversa l'art. 63, comma 4 del codice
penale e anche la circostanza ad effetto speciale esplica interamente
i propri effetti.
La distinzione tra fattispecie aggravata e fattispecie autonoma
rileva inoltre sotto ulteriori profili: ad esempio, per
l'ammissibilita' della messa alla prova (secondo la sentenza delle
Sezioni Unite n. 36272 del 31 marzo 2016 Rv. 267238 - 01, ai fini
dell'individuazione dei reati ai quali e' astrattamente applicabile
la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con
messa alla prova, non rilevano le circostanze aggravanti, comprese
quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una
pena di specie diversa da quella ordinaria del reato) oppure -
indirettamente - nei vari ambiti in cui puo' operare il limite di cui
all'art. 63, comma 4 del codice penale in presenza di piu'
circostanze aggravanti ad effetto speciale o per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato
(ad esempio, ai fini della prescrizione: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 32656 del 15 luglio 2014 Rv. 259833 - 01 e Cass. Sez. 6 - Sentenza
n. 23831 del 14 maggio 2019 Rv. 275986 - 01).
Per evitare tale palese violazione della legge delega, in via
subordinata si chiedera' (cfr. infra) - fatta salva la rilevanza
penale delle (vecchie) fattispecie aggravate - di dichiarare la
illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. l, comma 2,
decreto legislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha previsto
che, con riguardo alla ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie
autonome di reato, il giudice per calcolo della pena continui ad
applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento
del decreto legislativo n. 8/2016; si tratterebbe pero' di una
soluzione dettata dalla necessita' di evitare l'illegittimo
inasprimento del trattamento sanzionatorio, ma comunque non
perfettamente lineare nella misura in cui prevedrebbe una sorta di
perpetuatio teorica di una disciplina non piu' in vigore, ma cui
occorrerebbe fare ancora riferimento a taluni fini.
La soluzione piu' lineare pare essere quella della
depenalizzazione dell'intera fattispecie di reato, tanto nella
ipotesi semplice (punita con la pena pecuniaria), quanto in quella
aggravata.
2.6 D'altro canto, nella sentenza n. 354 del 2002, la Corte
Costituzionale ha gia' affrontato una questione per certi versi
simile. La norma all'epoca censurata (per profili diversi dalla
violazione dell'art. 76 Costituzione) era quella dell'art. 688, comma
2 del codice penale, che puniva con la pena dell'arresto da tre a sei
mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, fosse colto
in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto era commesso da chi
avesse gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro la
vita o l'incolumita' individuale.
Fino all'intervento di depenalizzazione operato dal decreto
legislativo n. 507/1999, l'art. 688 del codice penale contemplava al
primo comma una fattispecie base (chiunque. in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, fosse colto in stato di manifesta ubriachezza)
punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
ventimila a quattrocentomila; al secondo comma prevedeva poi una
fattispecie aggravata - punita con l'arresto da tre a sei mesi - per
l'ipotesi in cui il fatto fosse commesso da chi aveva gia' riportato
una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumita'
individuale.
Il citato decreto legislativo n. 507/1999 - in attuazione della
delega di cui agli artt. l e 7 della legge n. 205/1999 - modificava
poi l'art. 688 del codice penale trasformando la sola ipotesi base di
cui al primo comma in illecito amministrativo («Chiunque, in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, e' colto in stato di manifesta
ubriachezza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire centomila a lire seicentomila»). Conseguentemente la fattispecie
aggravata di cui al secondo comma veniva ad essere trasformata in una
fattispecie autonoma.
Nella citata sentenza n. 354 del 2002, la Corte Costituzionale ha
rilevato tra l'altro quanto segue:
«Quella che per l'innanzi era una aggravante, attualmente non
e' piu' riferita ad un reato base ed e' divenuta essa medesima una
autonoma fattispecie di reato: incorre, infatti, nel reato di
ubriachezza solo chi in passato abbia riportato condanna per delitto
non colposo contro la vita o l'incolumita' delle persone; chi invece
tale condanna non abbia subito, anche se e' stato condannato per
reati di non minore gravita, risponde per quel medesimo comportamento
soltanto a titolo di illecito amministrativo. L'operazione compiuta
dal legislatore del 1999, in breve, era intesa a rendere piu' lieve
la posizione della persona colta in stato di manifesta ubriachezza in
luogo pubblico o aperto al pubblico. Nella relazione governativa al
decreto legislativo n. 507 del 1999 la ratio della disciplina emerge
con inequivoca chiarezza. trasformare in illeciti amministrativi una
serie di reati eterogenei quanto ad oggettivita' giuridica e
modalita' di condotta, «il cui unico comune denominatore e'
rappresentato dall'esiguo spessore sanzionatorio». Nel trasporre sul
piano amministrativo la risposta sanzionatoria in modo da ridurre
l'area del diritto penale e sollevare cosi' gli uffici giudiziari da
oneri impropri. si intendeva altresi' «evitare di "rivitalizzare"
talune fattispecie che a causa del loro evidente anacronismo trovano
oggi una applicazione assai limitata». Se questo era il fine
perseguito dal legislatore del 1999, con riferimento al reato di
ubriachezza, emerge una intrinseca irrazionalita' della disciplina
censurata in quanto il risultato non e' stato unicamente la
depenalizzazione del reato base, ma anche l'eventuale trattamento
sanzionatorio piu' severo a carico di chi abbia riportato condanne
per delitto non colposo contro la vita o l'incolumita' individuale.
Infatti, nella prospettiva dell'aggravante speciale, entro la quale
si manteneva la vecchia previsione del secondo comma dell'articolo
688, il giudice ben avrebbe potuto, in applicazione dell'articolo 69
del codice penale, bilanciare tale aggravante con eventuali
circostanze attenuanti rinvenibili nel concreto atteggiarsi della
fattispecie e, una volta rimossa l'aggravante e reso cosi'
applicabile il reato base di cui al primo comma, irrogare nelle
ipotesi piu' lievi la sola ammenda, prevista come pena alternativa.
Nel sistema attuale la possibilita' di commisurare la pena
all'effettivo disvalore del fatto e' fortemente limitata: in effetti,
il secondo comma dell'art. 688 del codice penale non costituisce piu'
una circostanza aggravante, ma configura un reato autonomo, sicche'
non puo' piu' parlarsi di bilanciamento con eventuali circostanze
attenuanti, le quali, ove ravvisabili, possono determinare un
abbattimento del minimo edittale, ma non esimere il giudice
dall'applicare comunque la pena dell'arresto.»
Alla luce di quanto precede e di altre considerazioni la Corte
Costituzionale dichiarava quindi la illegittimita' costituzionale
dell'articolo 688, comma 2 del codice penale.
2.7 La censura in esame viene mossa all'art. l, comma 2, decreto
legislativo n. 8/2016, in via generale, con riguardo a tutti i reati
rientranti nel suo ambito applicativo (fattispecie base punite con la
sola pena pecuniaria, per le quali siano previste ipotesi aggravate
punite con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella
pecuniaria, fatte salve le eccezioni poi previste). Si reputa infatti
che, essendo la disposizione normativa unica ed essendo la (ritenuta)
violazione del criterio di delega identica per tutti i citati reati,
l'auspicata pronuncia di accoglimento possa per l'appunto investire
la norma censurata in via generale e non solo con riguardo alla guida
senza patente.
Per l'eventualita' in cui la Corte Costituzionale dovesse
ritenere ingiustificatamente troppo esteso tale petitum, in via
subordinata si limita lo stesso al solo rapporto con reato ex art.
116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992.
2.8 L'accoglimento della presente questione ad avviso di chi
scrive dovrebbe comportare l'illegittimita' in via consequenziale, ai
sensi dell'art. 27, legge n. 87/1953, dell'art. 5, decreto
legislativo n. 8/2016.
2.9 Qualora la Corte Costituzionale ritenesse di non accogliere
le questioni relative alla persistente rilevanza penale
dell'illecito, si chiede di dichiarare l'illegittimita'
costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto
legislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha previsto che, con
riguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome
di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare
la disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento del
decreto legislativo n. 8/2016.
Come si e' gia' rilevato, infatti, il decreto legislativo n.
8/2016 - depenalizzando le fattispecie base dei reati puniti con la
sola pena pecuniaria e trasformando in fattispecie autonome le
vecchie ipotesi aggravate per le quali era prevista la pena detentiva
- ha di fatto reso piu' severo il trattamento sanzionatorio per
queste ultime, senza che a cio' fosse autorizzato dalla legge delega
e in contrasto con la logica che ispirava l'intera legge n. 67/2014,
improntata ai principi di frammentarieta', offensivita' e
sussidiarieta' della sanzione penale (e di quella detentiva in
particolare).
Anche la censura in esame viene mossa all'art. 1, comma 2,
decreto legislativo n. 8/2016. in via generale, con riguardo a tutti
i reati rientranti nel suo ambito applicativo (fattispecie base
punite con la sola pena pecuniaria, per le quali siano previste
ipotesi aggravate punite con la pena detentiva). Si reputa infatti
che, essendo la disposizione normativa unica ed essendo identica per
tutti i citati reati la violazione dei principi e criteri della legge
delega, l'auspicata pronuncia di accoglimento possa per l'appunto
investire la norma censurata in via generale e non solo con riguardo
alla guida senza patente.
Per l'eventualita' in cui la Corte Costituzionale dovesse
ritenere ingiustificatamente troppo esteso tale petitum. anche la
presente censura viene limitata in via subordinata al solo rapporto
con il reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992.
3. Non manifesta infondatezza. Le violazioni degli artt. 3, 25
comma 2 e 27 comma 3 Costituzione.
3.0 A seguito della depenalizzazione operata per la fattispecie
base dal decreto legislativo n. 8/2016, l'art. 116, comma 15 CdS
suscita ulteriori dubbi di legittimita' costituzionale - con riguardo
agli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione - in
relazione alla persistente rilevanza penale dell'ipotesi di recidiva
nel biennio.
3.1 Nella gia' citata sentenza n. 354 del 2002, con riguardo al
reato di ubriachezza la Corte Costituzionale rilevava: «Della
aggravante speciale [...] prevista dal secondo comma, questa Corte ha
gia' avuto modo di occuparsi. La figura di reato constava di una
ipotesi base e di una aggravante: non vi era pertanto alcuna
difficolta' a riconoscere la non irragionevolezza della previsione
secondo la quale colui che venisse colto in stato di manifesta
ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico e avesse gia'
subito una condanna per delitto non colposo contro la vita o
l'incolumita' individuale dovesse soggiacere ad una pena piu'
elevata. La valutazione in termini di maggiore pericolosita' della
condotta della persona colta in stato di manifesta ubriachezza che
avesse riportato una condanna per quei determinati delitti non era
infatti priva di fondamento giustificativo (ordinanze n. 53 del 1972,
n. 185 e n. 155 del 1971). A seguito della depenalizzazione del reato
previsto dal primo comma dell'articolo 688 del codice penale, il
quadro normativa al quale quelle pronunce si erano attenute e'
profondamente mutato. [...] l'avere riportato una precedente condanna
per delitto non colposo contro la vita o l'incolumita' individuale,
pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto-reato, rende
punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro
soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale. Divenuta
elemento costitutivo del reato di ubriachezza, la precedente condanna
assume le fattezze di un marchio, che nulla il condannato potrebbe
fare per cancellare e che vale a qualificare una condotta che, ove
posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito
penale. Il fatto poi che il precedente penale che qui viene in
rilievo sia privo di una correlazione necessaria con lo stato di
ubriachezza rende chiaro che la norma incriminatrice, al di la'
dell'intento del legislatore, finisce col punire non tanto
l'ubriachezza in se', quanto una qualita' personale del soggetto che
dovesse incorrere nella contravvenzione di cui all'articolo 688 del
codice penale. Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i tratti
di una sorta di reato d'autore, in aperta violazione del principio di
offensivita' del reato, che nella sua accezione astratta costituisce
un limite alla discrezionalita' legislativa in materia penale posto
sotto il presidio di questa Corte (sentenze n. 263 del 2000 e n. 360
del 1995). Tale limite, desumibile dall'articolo 25, secondo comma,
della Costituzione, nel suo legarne sistematico con l'insieme dei
valori connessi alla dignita' umana, opera in questo caso nel senso
di impedire che la qualita' di condannato per determinati delitti
possa trasformare in reato fatti che per la generalita' dei soggetti
non costituiscono illecito penale.»
3.2 Con riguardo alla guida senza patente con recidiva nel
biennio, ad avviso di chi scrive viene in rilievo una criticita'
simile. Un fatto - la guida senza patente - che per la generalita'
dei consociati non configura un illecito penale, ove commesso
viceversa da chi sia recidivo nel biennio rileva penalmente.
E' si' vero che in questo caso il collegamento tra requisito
soggettivo e condotta illecita e' piu' stretto rispetto al caso
dell'ubriachezza esaminato dalla Corte nella menzionata sentenza.
posto che il requisito soggettivo consiste nel fatto di avere gia'
posto in essere nei due anni precedenti un altro analogo illecito.
Tuttavia si tratta comunque di un elemento estraneo al fatto di
reato. Si tratta di un fattore che potrebbe giustificare
eventualmente ai sensi dell'art. 133, comma 2 del codice penale un
aggravamento della pena - come era per l'appunto previsto quando
anche la fattispecie base costituiva reato - ma che non incide
affatto sull'offesa al bene giuridico protetto: il pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale e' identico a prescindere dal
fatto che l'autore della condotta di guida senza patente abbia gia'
commesso, piu' o meno recentemente, un altro analogo illecito. Ne' il
Legislatore ha ritenuto di configurare le piu' condotte di guida
senza patente come unificate in un unico reato, abituale o comunque
connotato dal compimento di piu' atti in momenti successivi; ha
viceversa optato per una struttura dell'illecito caratterizzata da
un'unica condotta, che gia' di per se' integra un illecito ed e'
autonomamente sanzionata.
La circostanza che l'autore del fatto abbia gia' posto in essere
nei due anni precedenti lo stesso illecito (definitivamente
accertato) - subendo peraltro la relativa sanzione - non pare poter
essere dirimente ai fini della rilevanza penale o meno del fatto.
Sussiste cioe' ad avviso di questo giudice una violazione
dell'art. 25, comma 2 Costituzione, che attraverso il richiamo al
«fatto commesso», riconosce rilievo fondamentale all'azione
delittuosa per il suo obiettivo disvalore e non solo in quanto
manifestazione di pericolosita' sociale; il principio di offensivita'
precluderebbe cioe' di attribuire valore dirimente ai fini della
rilevanza penale di un fatto alla recidiva.
3.3 In effetti, nell'ambito della sua ormai copiosa
giurisprudenza in materia di limiti al bilanciamento della recidiva
reiterata, la Corte Costituzionale fin dalla sentenza 251 del 2012 ha
ritenuto che la recidiva - per quanto reiterata. specifica, ecc. -
non possa giustificare un uguale trattamento per fattispecie
significativamente diverse sul piano dell'offensivita', con
conseguente illegittimita' di una norma «che indirizza
l'individuazione della pena concreta verso un'abnorme enfatizzazione
delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a
detrimento delle componenti oggettive del reato»
3.4 Come rilevato anche recentemente dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 211 del 2022, relativa al reato di guida senza
patente commesso da colui che sia sottoposto a misura di prevenzione,
«Il principio di offensivita' del reato, anche nella sua
configurazione come fattispecie di pericolo, postula che le qualita'
personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non
possono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza penale
a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e
differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessita'
di preservare altri interessi meritevoli di tutela».
Nella fattispecie di cui all'art. 73, decreto legislativo n.
159/2011, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, la condizione
soggettiva di sottoposto a misura di prevenzione personale non
costituisce una «evenienza del tutto estranea al fatto-reato», posto
che la relativa configurazione come elemento costitutivo del reato e'
ricollegata alla «necessita' di porre limitazioni agli spostamenti,
di impedire o ostacolare la perpetrazione di attivita' illecite e di
rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorita' nei
confronti di soggetti pericolosi».
Nella fattispecie di guida senza patente con recidiva nel
biennio, viceversa, la circostanza di avere gia' posto in essere il
medesimo illecito nulla aggiunge alla fattispecie sotto il profilo
offensivita'.
3.5 Non si giustifica quindi la disparita' di trattamento
rispetto alla condotta di chi non abbia gia' commesso analogo
illecito nel biennio precedente. Se un diverso trattamento puo'
eventualmente giustificarsi, in termini di incremento della sanzione,
non pare invece potersi giustificare l'assunzione della recidiva
(reiterazione dell'illecito) come elemento costitutivo del reato e
quindi come discrimine tra il penalmente rilevante e il penalmente
irrilevante.
3.6 Si potrebbe obiettare che, in materia di particolare tenuita'
del fatto ex art. 131-bis del codice penale, l'abitualita' del
comportamento - e quindi la circostanza di avere commesso altri fatti
analoghi - costituisce una condizione ostativa all'applicazione della
causa di non punibilita'.
Tuttavia, come sottolineato nella sentenza della Corte
Costituzionale n. 279 del 2017, «il fatto particolarmente lieve, cui
fa riferimento l'art. 131-bis codice penale, e' comunque un fatto
offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non
punire»: inoltre «un comportamento penalmente illecito con
caratteristiche di abitualita', specie se costituite da una recidiva
specifica e reiterata, cosi' come puo' rilevare per determinare la
pena, analogamente puo' rilevare per determinare la punibilita' di un
fatto che, seppure di particolare tenuita', costituisce comunque
reato».
La norma qui censurata, viceversa, fa dipendere dalla recidiva
(reiterazione dell'illecito) la stessa rilevanza penale del fatto e
l'applicazione peraltro di una pena detentiva, quindi radicalmente
diversa dalla sanzione pecuniaria prevista per l'illecito
amministrativo in assenza di recidiva nel biennio.
3.7 Si aggiunga un'ulteriore considerazione.
La recidiva di cui all'art. 99 del codice penale (circostanza
aggravante), per effetto dell'interpretazione adeguatrice fornita
dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione e della
sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015, e' sempre
facoltativa, nel senso che «presuppone un accertamento della concreta
significativita' del nuovo episodio in rapporto alla natura e al
tempo di commissione dei precedenti, avuto altresi' riguardo ai
parametri di cui all'art. 133 codice penale, sotto il profilo della
piu' accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosita' del reo»
(cosi', tra le tante, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 30591 dell'8 giugno
2022 Rv. 283414 - 01).
Nel caso viceversa di cui all'art. 116, comma 15 Codice della
Strada, la recidiva (nel biennio) ai sensi dell'art. 5 decreto
legislativo n. 8/2016 e' da intendersi quale mera reiterazione
dell'illecito depenalizzato», con un rigido automatismo tra
reiterazione e rilevanza penale del fatto.
Ne', dato il tenore letterale delle due norme. pare esservi
margine per interpretazioni adeguatrici che richiedano una verifica
da parte del giudice della concreta significativita' del nuovo
episodio in termini di maggiore colpevolezza e maggiore pericolosita'
del reo (che - per quanto si tratti di fatto analogo e reiterato nel
biennio - potrebbero difettare).
3.8 Si ravvisa una violazione anche dell'art. 27, comma 3 della
Costituzione.
Una pena correlata ad una condizione soggettiva avulsa rispetto
all'offesa al bene giuridico protetto sarebbe infatti inevitabilmente
avvertita come ingiusta dal condannato e difficilmente potrebbe
esplicare quindi la propria funzione rieducativa; al contrario il
condannato - che per effetto della recidiva si veda assoggettato ad
una sanzione penale (anziche' ad una mera sanzione amministrativa),
per di piu' detentiva - non potrebbe che percepire come irragionevole
la pena stessa e non aderirebbe quindi al trattamento rieducativo.
3.9 In via subordinata, qualora le questioni sopra illustrate non
fossero accolte, si chiede alla Corte Costituzionale di dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 116,
comma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui -
nell'ipotesi di recidiva nel biennio - prevede che si applichi la
pena dell'arresto fino ad un anno oltre all'ammenda da euro 2.257 ad
euro 9.032, anziche' la pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro
30.000.
Qualora cioe' si ritenesse legittima la nuova fattispecie
autonoma di guida senza patente con recidiva nel biennio, non si
potrebbe comunque ritenere legittima la previsione per la stessa di
una pena detentiva (oltre che pecuniaria).
In ragione dei gia' invocati principi di cui agli artt. 3, 25
comma 2 e 27 comma 3 Costituzione, non pare possibile far dipendere
la natura detentiva della pena (in luogo di quella pecuniaria) dalla
recidiva, e cioe' da un elemento estraneo al fatto di reato.
La Corte Costituzionale con la sentenza 94 del 2023 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4 del codice
penale, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la
pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle
circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. La Corte ha cioe'
ritenuto che la recidiva - quand'anche reiterata - non puo'
determinare (inibendo l'effetto diminuente delle circostanze
attenuanti) l'applicazione di una pena detentiva perpetua quale
l'ergastolo nelle situazioni in cui in sua assenza il giudice
potrebbe applicare una pena detentiva (elevata ma) temporanea.
Analogamente si dovrebbe ritenere che un'eventuale norma che
prevedesse, in ragione della sussistenza della recidiva reiterata (o
di «three strikes» secondo il modello statunitense), una pena
perpetua sarebbe illegittima per la violazione dei citati principi
fondamentali.
La situazione ora in esame, sia pur ad un diverso livello, pare
simile. Se e' legittimo prevedere un inasprimento quantitativo della
pena (entro certi limiti) in relazione alla recidiva o subordinare la
fruizione di benefici al fatto di non avere riportato precedenti
condanne, prevedere una pena di natura diversa e decisamente piu'
severa in funzione della recidiva non appare legittimo.
3.10 Quale soluzione alternativa costituzionalmente adeguata, si
suggerisce la previsione - quale pena per l'ipotesi di recidiva nel
biennio - dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. Si tratta dello
stesso range previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b) decreto
legislativo n. 8/2016 per la sanzione amministrativa pecuniaria con
riguardo all'ipotesi semplice di guida senza patente (per la quale
era precedentemente prevista una pena pecuniaria pari nel massimo ad
euro 9.032, e quindi superiore ad euro 5.000, ma non ad euro 20.000).
La significativa ampiezza di detta cornice edittale consentirebbe
di tenere conto nell'ambito della stessa anche della recidiva.
D'altro canto, gia' la previsione della rilevanza penale -
anziche' meramente amministrativa - del fatto sarebbe idonea a
differenziare adeguatamente l'ipotesi di recidiva nel biennio
dall'ipotesi semplice.
4. Possibilita' di un'interpretazione conforme
Non risultano percorribili interpretazioni conformi delle norme
sopra censurate alle disposizioni della Costituzione e alle
disposizioni interposte sopra invocate, chiaro e univoco essendo il
dato letterale.
Le norme di cui all'art. l, comma 2, decreto legislativo n.
8/2016 e all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992 sono
del resto interpretate in modo costante dalla giurisprudenza di
legittimita' in conformita' al citato dato letterale (varie pronunce
fanno riferimento all'esclusione della depenalizzazione per l'ipotesi
di recidiva nel biennio: tra le altre, Cass. Sez. 7, Ordinanza n.
11916 del 14 marzo 2024 Rv. 286200 - 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n.
27398 del 6 aprile 2018 Rv. 273405 - 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n.
44905 del 12 ottobre 2023 Rv. 285318 - 01).
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 Costituzione, 23 ss. legge n. 87/1953;
Ritenute d'ufficio le questioni rilevanti e non manifestamente
infondate;
Solleva questione di legittimita' costituzionale - per violazione
dell'art. 76 Costituzione - della norma di cui all'art. l, comma 2,
decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di
reato» (in via generale o, in subordine, con riguardo al solo reato
ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992) e quindi
dell'art. 5 decreto legislativo n. 8/2016;
In subordine, in ordine alla legittimita' costituzionale - per
violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 Costituzione -
della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n.
285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza penale del fatto
nell'ipotesi di recidiva nel biennio;
In ulteriore subordine, in ordine alla legittimita'
costituzionale - per violazione dell'art. 76 Costituzione - della
norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016,
nella parte in cui non ha previsto (in via generale o, in subordine,
in relazione al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo
n. 285/1992) che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora da
ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo
della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista
prima dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016;
In ulteriore subordine, in ordine alla legittimita'
costituzionale della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto
legislativo n. 285/1992, nella parte in cui - nell'ipotesi di
recidiva nel biennio - prevede che si applichi la pena dell'arresto
fino ad un anno oltre all'ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032,
anziche' la pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.
Sospende giudizio in corso, ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte Costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.
Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte Costituzionale.
Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura
penale.
Firenze, 3 giugno 2024
Il giudice: Attina'
Oggetto:
Reati e pene - Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Denunciata previsione, in generale o, in subordine, in relazione al reato di guida senza patente ex art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, “In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato” – Inasprimento del trattamento sanzionatorio delle fattispecie aggravate trasformate in fattispecie autonome di reato, nella specie, della guida senza patente con l’aggravante della recidiva nel biennio - Violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega.
-Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 2, “e quindi dell’art. 5 d.lgs. 8/2016”.
-Costituzione, art. 76; legge 28 aprile 2014, n. 67.
In subordine: Reati e pene – Circolazione stradale – Guida senza patente – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione della rilevanza penale dell’ipotesi di recidiva nel biennio della guida senza patente – Disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi non abbia già commesso analogo illecito nel biennio precedente – Lesione del principio di offensività del reato – Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.
-Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 15.
-Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.
In ulteriore subordine: Reati e pene – Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Previsione che, “In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato” – Omessa previsione, in generale o, in subordine , in relazione al solo reato ex art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell’intervento del d.lgs. n. 8 del 2016.
-Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 2.
-Costituzione, art. 76; legge 28 aprile 2014, n. 67.
In ulteriore subordine: Reati e pene – Circolazione stradale – Guida senza patente – Trattamento sanzionatorio – Ipotesi di recidiva nel biennio – Previsione della pena dell’arresto fino ad un anno oltre all’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 anziché la pena dell’ammenda da euro 5.000 a euro 30.000 - Disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi non abbia già commesso analogo illecito nel biennio precedente – Lesione del principio di offensività del reato – Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.
-Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 15.
-Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 15/01/2016 Num. 8 Art. 1 Co. 2
decreto legislativo del 15/01/2016 Num. 8 Art. 5
decreto legislativo del 30/04/1992 Num. 285 Art. 116 Co. 15
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 76 Co.
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 27 Co. 3
legge Art. 2 Co. 2
Camera di Consiglio del 23 giugno 2025 rel. SAN GIORGIO
Testo dell'ordinanza
N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 giugno 2024 Ordinanza del 3 giugno 2024 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di F. C.. Reati e pene - Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Denunciata previsione, in generale o, in subordine, in relazione al reato di guida senza patente ex art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, "In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato". - Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 2, "e quindi dell'art. 5 d.lgs. 8/2016". In subordine: Reati e pene - Circolazione stradale - Guida senza patente - Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione della rilevanza penale dell'ipotesi di recidiva nel biennio della guida senza patente. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 116, comma 15. In ulteriore subordine: Reati e pene - Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Previsione che, "In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato" - Omessa previsione, in generale o, in subordine, in relazione al solo reato ex art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento del d.lgs. n. 8 del 2016. - Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 2. In ulteriore subordine: Reati e pene - Circolazione stradale - Guida senza patente - Trattamento sanzionatorio - Ipotesi di recidiva nel biennio - Previsione della pena dell'arresto fino ad un anno oltre all'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 anziche' la pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 116, comma 15. (GU n. 34 del 21-08-2024) TRIBUNALE DI FIRENZE Prima sezione penale Il Giudice, dr Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a carico di C F nato a () il elettiv. domiciliato in via (elezione nella nomina dep. 27 gennaio 2021); difeso di fiducia dall'avv. Ilaria Valentini del Foro di Pistoia (nomina dep. 27 gennaio 2021); imputato dei seguenti reati: proc. 108/2020 R.G. N.R. a) Delitto p. e p. dall'art. 337 del codice penale poiche', non rispettando l'ordine di fermarsi impostogli dai pubblici ufficiali, operanti della Polizia di Stato in servizio perlustrativo in via si opponeva con violenza agli stessi e nello specifico si dava alla fuga a bordo del veicolo targato compiendo manovre azzardate, brusche frenate, guidando ad andatura sostenuta e talvolta contromano, fino ad arrivare a speronare l'autovettura della p.g. inseguitrice mandandola fuori strada; manovre idonee a porre deliberatamente in pericolo l'incolumita' personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada. Reidiva reiterata infraquinquennale. Commesso in e , in data alle ore circa a) Delitto p. e p. dagli artt. 61, nn. 2 e 10, 81 cpv e 582-585 (in relazione all'art. 576, n. 5-bis) del codice penale perche', in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, con la condotta descritta al capo a) cagionava all'Ag. Sc. M P ed all'Ass. C. L P - impegnati nello svolgimento della descritta attivita' di servizio - lesioni personali refertate, giudicate guaribili in giorni 7 s.c. Fatto aggravato altresi' per essere stato commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni ed a causa delle stesse. Commesso in e in data alle ore circa Proc. 682/2020 R.G. N.R. Pel reato previsto e punito dall'art. 73, decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche perche', pur essendo sottoposto - con provvedimento definitivo - alla misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dal questore di il , guidava l'autoveicolo tg. privo della patente di guida mai conseguito e gia' sanzionato nel biennio per tale motivo. Accertato in il premesso che: C F era tratto in arresto a in data in flagranza di reato; il Pubblico Ministero con decreto del disponeva la presentazione diretta dell'arrestato per la convalida dell'arresto ed successivo giudizio direttissimo con l'imputazione di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (proc. 108/2020 R.G. N.R.); all'udienza del 6 gennaio 2020 il giudice all'epoca titolare del fascicolo convalidava l'arresto, non applicava alcuna misura cautelare e disponeva procedersi con il rito direttissimo: seguivano vari rinvii (prima per termine a difesa, poi per impedimento del giudice titolare e in funzione della messa alla prova; nel procedimento n. 682/2020 R.G. N.R., con decreto emesso il , il PM citava a giudizio C F per il reato di guida senza patente di cui all'imputazione sopra riportata, in ipotesi commesso il nell'ambito della stessa vicenda; all'udienza del 12 dicembre 2022 i due procedimenti erano riuniti: all'udienza del 29 maggio 2023 l'imputato era ammesso alla messa alla prova con sospensione del processo; i Carabinieri con successive note segnalavano ulteriori illeciti che l'imputato avrebbe nel frattempo commesso; all'udienza del 15 gennaio 2024, conseguentemente fissata, questo giudice - nel frattempo riassegnatario del procedimento - revocava la sospensione del processo con messa alla prova (l'imputato medio tempore era stato collocato agli arresti domiciliari per altra causa); all'udienza del 12 febbraio 2024 il difensore munito di procura speciale chiedeva l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato e il giudice provvedeva in conformita'; le parti illustravano le rispettive conclusioni: il Pm chiedeva la condanna dell'imputato per i reati ascritti alla pena finale di anni uno e mesi 8 di reclusione; la Difesa chiedeva il minimo della pena e la concessione dei benefici di legge (le persone offese e , inizialmente costituite parti civili. non comparivano e non rassegnavano conclusioni). Il giudice disponeva quindi l'acquisizione del provvedimento di avviso orale di cui all'imputazione di guida senza patente, non presente nel fascicolo del Pubblico Ministero; all'udienza del 29 aprile 2024 era acquisito il citato provvedimento ed erano depositate dalla Difesa alcune dichiarazioni spontanee scritte dell'imputato; le parti si riportavano quindi alle conclusioni gia' formulate alla precedente udienza. all'udienza odierna, cui il processo era rinviato per eventuali repliche, le parti vi rinunciavano; Rilevato che: A) in base agli atti d'indagine, nella notte tra il e il gli operanti della Polizia di Stato e in servizio automontato ad , notavano un'autovettura tg. procedere a velocita' elevata; i pubblici ufficiali attivavano i segnali luminosi lampeggianti per procedere al controllo del citato veicolo, ma questo accelerava ulteriormente, dandosi alla fina per le strade cittadine, inseguito dalla volante; nel frattempo sopraggiungeva in ausilio anche una pattuglia dei Carabinieri con le sirene accese. Sempre ad alta velocita' e percorrendo un tratto di strada contromano, la raggiungeva il territorio del Comune di ; qui una vettura dei Carabinieri - posizionatasi per bloccare veicolo in fuga - vista la velocita' di quest'ultimo si spostava per evitare la collisione. La volante della Polizia cercava a piu' riprese di affiancarsi alla , ma quest'ultima le sbarrava la strada. Ad un certo punto la volante riusciva effettivamente ad affiancarsi ma la le tagliava la strada e urtava la parte anteriore della stessa. Dopo l'impatto. entrambi i veicoli terminavano la corsa lungo una strada sterrata. A bordo della erano presenti il conducente F C e, lato passeggero, la sua compagna A B , in stato di gravidanza alla 16ª settimana. La successiva perquisizione dava esito negativo; anche l'alcooltest e le analisi volte alla ricerca di sostanze stupefacenti davano esito negativo. Il veicolo, di proprieta' di un terzo soggetto e privo di copertura assicurativa, era sottoposto a sequestro amministrativo C risultava privo di patente di guida, mai conseguita, nonche' sottoposto alla misura dell'avviso orale di cui al provvedimento del Questore di del , notificatogli il . Ai due poliziotti, recatisi al Pronto Soccorso, venivano diagnosticate lesioni (per L lombalgia in trauma distrattivo; per lombalgia e contusione del ginocchio sinistro post traumatica), con prognosi per entrambi di sette giorni. B) alla luce di quanto precede sussiste la responsabilita' dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni di cui ai capi A) e B) dell'imputazione (fatte salve talune precisazioni quanto alle circostanze aggravanti del reato di lesioni, che qui pero' non rilevano); in particolare, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita', integra l'elemento materiale del reato ex art. 337 del codice penale la condotta del soggetto che si dia alla fuga. alla guida di un veicolo, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo. con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumita' personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 44860 del 17 ottobre 2019 Rv. 277765 - 01, Sez. 1 - Sentenza n. 41408 del 4 luglio 2019 Rv. 277137 - 01, Sez. 6, Sentenza n. 4391 del 6 novembre 2013 Rv. 258242 - 01); nel caso di specie l'imputato ha altresi' «speronato» la volante della Polizia (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4391 del 6 novembre 2013 Rv. 258242 - 01); la volontarieta' di tale condotta risulta chiaramente dalla dinamica descritta in atti. C) quanto all'imputazione per guida senza patente di cui al procedimento riunito, nella stessa risultano in realta' contestati in fatto due distinti reati: la contravvenzione di cui all'art. 73, decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), in ragione della guida senza patente di un autoveicolo nonostante il citato avviso orale; la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada), in ragione della guida senza patente con recidiva nel biennio. D) Quanto al reato ex art. 73 decreto legislativo n. 159/2011 l'imputato va assolto perche' il fatto non sussiste. E' si vero che l'imputato all'epoca dei fatti era sottoposto al citato avviso orale, ma quest'ultimo - come e' emerso dall'esame del documento acquisito presso la Questura di - era privo della prescrizione dei divieti di cui all'art. 3 comma 4, decreto legislativo n. 159/2011. E secondo l'orientamento maggioritario e condivisibile della giurisprudenza di legittimita' «Non integra il reato di cui all'art. 73, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore privo della prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo citato» (cosi' Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 14935 del 28 febbraio 2023 Rv. 284585 - 01; nello stesso senso Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 36857 del 3 febbraio 2023 Rv. 285237 - 01 e Cass, Sez. 1, Sentenza n. 47713 del 27 ottobre 2022 Rv. 283820 - 01). E) Sussiste viceversa la contravvenzione ex art. 116, comma 15 Codice della Strada. Ricorre in particolare il requisito della recidiva nel biennio: dal certificato penale dell'imputato emergono infatti un decreto penale del 1° marzo 2018 del Gip Tribunale di Noia (esecutivo il 21 aprile 2018) per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio commesso il (ammenda di 3.500 eurof) e un decreto penale del 27 novembre 2018 del Gip Tribunale di Torre Annunziata (esecutivo il 12 gennaio 2019) per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio commesso il (ammenda di euro 2.625). Il nuovo fatto e' stato commesso in data 5 gennaio 2020, quindi entro il biennio dall'ultimo episodio, sia che si consideri come termine a quo la data del fatto ), sia che si consideri la data di esecutivita' del relativo decreto penale ( ); seguendo quest'ultimo criterio. il fatto e' commesso entro il biennio anche rispetto all'episodio di cui al decreto penale dell' Per l'integrazione del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, ai sensi dell'art. 5, decreto legislativo n. 8/2016 ai fini della recidiva e' sufficiente la reiterazione dell'illecito depenalizzato; a maggior ragione si deve ritenere rilevi la precedente commissione nel biennio di un reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, come per l'appunto e' avvenuto nel caso di specie (sarebbe irragionevole ritenere il contrario). Cosi' la Corte di Cassazione nella sentenza Sez. 4, n. 48779 del 21 settembre 2016 Rv. 268247 - 01: «In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5, decreto legislativo 5 gennaio 2016, n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15, Codice della strada (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non piu' solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata,. tuttavia tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto» (nello stesso senso anche Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27504 del 26 aprile 2017 Rv. 270707 - 01). F) Sussiste per il reato di resistenza a pubblico ufficiale la contestata recidiva reiterata infraquinquennale: il certificato penale dell'imputato evidenzia plurimi reati: in particolare, ai fini della valutazione della recidiva rilevano la sentenza del del Tribunale per i Minorenni di Bologna (irrev. ) per violenza sessuale in concorso e la sentenza del della Corte d'Appello di Napoli (irrev. ) per detenzione e vendita di stupefacenti. Si tratta di due condanne recenti (infraquinquennali); la prima e' relativa ad un delitto commesso con violenza. come i delitti oggetto del presente processo; in relazione alla seconda, l'imputato ha anche effettivamente scontato la pena detentiva. Alla luce di quanto precede, la ricaduta nel reato effettivamente manifesta una maggiore colpevolezza e pericolosita' dell'imputato. G) Rispetto al reato di lesioni si deve ritenere assorbita la circostanza aggravante ex art. 61, n. 10 codice penale, posto che la circostanza di cui agli artt. 585-576 n. 5-bis del codice penale e' speciale rispetto alla contestata aggravante ex art. 6, legge n. 10 del codice penale H) Si possono riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. in ragione della giovane eta' che egli aveva al momento del fatto ( ) e del percorso travagliato che ha caratterizzato la relativa adolescenza (dalle relazioni dell'UEPE risulta il passaggio in diverse comunita' per minorenni). I) Rispetto ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni si puo' riconoscere altresi' la circostanza attenuante ex art. 62, n. 6, prima parte, codice penale: l'imputato ha infatti risarcito integralmente - gia' nel - le persone offese. come da documentazione prodotta all'udienza del e come confermato alla stessa udienza anche dal difensore di parte civile (che successivamente non e' piu' comparso e quindi non ha rassegnato le conclusioni). Il risarcimento e' dunque avvenuto prima dell'ammissione dell'imputato al rito abbreviato, termine che secondo la giurisprudenza di legittimita' deve essere rispettato nel rito abbreviato perche' possa essere riconosciuta la citata attenuante (cfr. tra le altre Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 223 del 27 settembre 2022 Rv. 284043 - 01 e Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 2213 del 22 novembre 2019 Rv. 278380 - 01). L) Le attenuanti per la loro pregnanza possono ritenersi equivalenti rispetto alle aggravanti quanto ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; quanto alla contravvenzione ex art. 116, comma 15 Codice della Strada ricorrono le sole circostanze attenuanti generiche. M) Ricorre il vincolo della continuazione tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e il reato di lesioni. Si ritiene viceversa di dover escludere la sussistenza di un simile vincolo e ancor piu' la sussistenza del concorso formale tra i citati reati e quello di guida senza patente (con recidiva nel biennio). La condotta di guida senza patente e' infatti iniziata ben prima delle condotte costitutive dei due citati delitti e prima ancora che l'imputato potesse immaginare che si sarebbe imbattuto in un controllo di polizia; non sussiste quindi ne' l'unicita' dell'azione, ne' l'unicita' del disegno criminoso. D'altro canto, la giurisprudenza di legittimita' ha escluso la sussistenza del concorso formale tra i reati di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e di guida senza patente contestualmente accertati (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21281 dell'11 dicembre 2012 Rv. 256193 - 01) e tra le fattispecie contravvenzionali previste dagli art. 186 e 187 CdS (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3313 del 11 novembre 2011 Rv. 251846 - 01 e Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11367 del 7 dicembre 2005 Rv. 233907 - 01). N) per poter addivenire ad una corretta decisione quanto all'affermazione o meno della responsabilita' dell'imputato in merito al reato ex art. 116 CdS e, eventualmente, al relativo trattamento sanzionatorio, pare pero' necessario il pronunciamento della Corte Costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 76 Costituzione - della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato» (in via generale o, in subordine, con riguardo al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992); in subordine, in ordine alla legittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27, comma 3 Costituzione - della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza penale del fatto nell'ipotesi di recidiva nel biennio: in ulteriore subordine, in ordine alla legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 76 Costituzione - della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha previsto (in via generale o, in subordine, in relazione al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992) che, con riguardo alla ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016; in ulteriore subordine, in ordine alla legittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 Costituzione - della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui - nell'ipotesi di recidiva nel biennio - prevede che si applichi la pena dell'arresto fino ad un anno oltre all'ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032 anziche' la pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000 cio' premesso, Osserva: 1. Rilevanza delle questioni 1.1 Sussiste, come si e' visto, il reato contestato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Prima della riforma operata dal decreto legislativo n. 8/2016. il reato di guida senza patente di cui all'art. 116 Codice della Strada era punito nella fattispecie base con la sola ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; in caso di recidiva nel biennio era pero' previsto che si applicasse altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Era pacifico in giurisprudenza che tale ipotesi costituisse una fattispecie aggravata rispetto alla fattispecie base: «La previsione di cui all'art. 116, comma tredicesimo ult. parte, c.d.s. configura una circostanza aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato, con la conseguenza che il giudice deve procedere al giudizio di comparazione e, nel caso di ritenuta equivalenza delle attenuanti - o anche di prevalenza - deve applicare la sola pena pecuniaria stabilita per l'ipotesi semplice, laddove, solo nel caso di ritenuta subvalenza delle attenuanti, o di mancato riconoscimento delle stesse, deve applicare la pena prevista per l'ipotesi aggravata - (cosi' Cass. Sez. 4. Sentenza n. 3566 del 12 gennaio 2012 Rv. 252670 - 01; nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40617 del 30 aprile 2014 Rv. 260304 - 01). Che questo fosse l'inquadramento e' stato confermato anche dopo la citata riforma, in relazione alla persistente rilevanza penale della vecchia fattispecie aggravata, a fronte della depenalizzazione della vecchia fattispecie base: «La guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non e' stata depenalizzata dall'art. 1, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo» (cosi' Cass. Sez. 4. Sentenza n. 42285 del 10 maggio 2017 Rv. 270882 - 01; nello stesso senso Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45769 del 30 settembre 2016 Rv. 268516 - 01). Il reato in questione ricade dunque perfettamente nell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 1, commi l e 2, decreto legislativo n. 8/2016 («1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato»). E' dunque certamente rilevante la questione qui sollevata in via principale con cui si chiede alla Corte Costituzionale si dichiarare la illegittimita' della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato»; si chiede cioe' di estendere la depenalizzazione all'intera fattispecie, tanto nell'ipotesi base, quanto in quella aggravata. Ove la questione fosse accolta - con una formula generale avente riguardo a tutti i reati che ricadano nell'ambito applicativo di cui all'art. 1, comma 1 e 2 decreto legislativo n. 8/2016, oppure con riguardo alla sola guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 CdS - questo giudice dovrebbe emettere sentenza di assoluzione in ordine alla contestazione di guida senza patente con recidiva nel biennio, perche' il fatto non sarebbe piu' previsto dalla legge come reato. Diversamente, ove la questione non fosse accolta, si dovrebbe emettere sentenza di condanna per il reato in esame. 1.2 Per gli stessi motivi e' rilevante anche la questione relativa alla legittimita' della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza penale del fatto nell'ipotesi di recidiva nel biennio. Ove la questione fosse accolta, si dovrebbe emettere sentenza di assoluzione in ordine alla contestazione di guida senza patente con recidiva nel biennio, perche' il fatto non sarebbe piu' previsto dalla legge come reato. Diversamente, si dovrebbe emettere sentenza di condanna per il reato in esame. 1.3 Nel caso in cui le predette questioni non fossero accolte, assumerebbero rilevanza le ulteriori questioni, relative al trattamento sanzionatorio. In particolare, posto che nel caso in esame si ravvisano i presupposti per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, rileva la questione della mancata previsione che giudice per calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016 (e quindi - in presenza di circostanze attenuanti - possa eventualmente individuare la pena base nell'ambito della cornice edittale della precedente fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria). Ove tale questione fosse accolta, questo giudice dovrebbe continuare ad applicare la disciplina sanzionatoria vigente prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 8/2016; dovrebbe quindi operare un bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche riconosciute all'imputato e la «vecchia» aggravante della recidiva nel biennio; bilanciamento che in questo caso si potrebbe risolvere quanto meno in termini di equivalenza, con il risultato che si dovrebbe applicare la sola ammenda (in misura compresa tra euro 2.257 ad euro 9.032). 1.4 La questione ulteriormente subordinata assumerebbe rilevanza nel caso in cui le precedenti questioni non fossero accolte. In tale caso, dovendosi per il trattamento sanzionatorio partire dalla cornice edittale prevista per la nuova fattispecie autonoma di guida senza patente con recidiva nel biennio, sarebbe rilevante la questione della comminatoria per quest'ultima della pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000 anziche' della pena cumulativa dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032. 1.5 Quanto alta rilevanza delle due questioni relative al trattamento sanzionatorio, e' necessaria una precisazione. Come si e' gia' rilevato, si devono escludere il concorso formale e l'applicazione del regime della continuazione rispetto al reato di guida senza patente (con recidiva nel biennio) in relazione ai due delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Dovendosi applicare il regime del cumulo materiale, e' quindi essenziale l'individuazione della pena da applicarsi per il reato di guida senza patente (con recidiva nel biennio). Le due predette questioni sarebbero peraltro rilevanti anche nel caso in cui si ritenesse applicabile il regime del cumulo giuridico (in ragione del concorso formale o della continuazione): sarebbe infatti comunque necessario individuare la pena astrattamente applicabile per il reato satellite di guida senza patente (con recidiva nel biennio), sia per applicare correttamente il cumulo giuridico secondo i principi affermati dalla sentenza Cass. Sez. U. Sentenza n. 40983 del 21 giugno 2018 Rv. 273751 - 01 per le ipotesi di pene non omogenee. sia per individuare il limite da rispettare ai sensi dell'art. 81, comma 3 del codice penale. 2. Non manifesta infondatezza. Le violazioni dell'art. 76 Costituzione. 2.0 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 2 decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato», per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dei principi e criteri direttivi di cui alla legge delega n. 67/2014. 2.1 Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 88 del 2024, «la legge n. 67 del 2014 persegue - come si desume dall'esame dei lavori parlamentari e come evidenziato nelle relazioni governative di accompagnamento agli schemi dei decreti legislativi che vi hanno dato attuazione - l'obiettivo di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarieta', offensivita' e sussidiarieta' della sanzione criminale. La chiara finalita' politico-criminale delle deleghe recate dalla suddetta legge e' quindi rinvenibile nell'esigenza di un alleggerimento del sistema penale coerente con il principio della extrema ratio del ricorso alla pena. [...] In quest'ottica, l'art. 2 della legge in esame, al comma 1, ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi «per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili». Nel prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme di reati, il legislatore delegante ha fatto ricorso, al fine della loro individuazione, a due criteri selettivi. Il primo, previsto dalla lettera a) del comma 2 del medesimo art. 2, consiste nella cosiddetta depenalizzazione «cieca», in quanto dispone, in virtu' di una clausola generale, la trasformazione in illeciti amministrativi di «tutti i reati» puniti con la «sola pena della multa o dell'ammenda», a eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie [...] Il secondo e' quello di cui alle lettere da b) a d) della stessa disposizione, che hanno indicato nominatim numerose fattispecie di reato contemplate sia dal codice penale che dalla legislazione speciale». 2.2 Con l'art. 1 del decreto legislativo n. 8/2016 il legislatore delegato ha dato attuazione alla citata delega in relazione al criterio selettivo della depenalizzazione cieca, prevedendo che «Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.» Al successivo comma 2 ha poi precisato: «La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.» Seguono poi ulteriori disposizioni, relative alle eccezioni alla citata depenalizzazione e alla determinazione delle sanzioni amministrative, Con citato comma 2 quindi il legislatore delegato ha precisato che la depenalizzazione opera anche per i reati che nella fattispecie base siano puniti con la sola pena pecuniaria e che contemplino ipotesi aggravate punite con la pena detentiva (sola. alternativa o congiunta a quella pecuniaria). Si e' infine limitata la depenalizzazione prevedendo che in tali casi la trasformazione in illecito amministrativo concerne la sola fattispecie base, laddove la fattispecie aggravata (punita con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria) e' trasformata in fattispecie di reato autonoma. 2.3 Con la presente questione di legittimita' costituzionale si censura tale ultima scelta del legislatore delegato. Si ritiene cioe' che nelle citate ipotesi (fattispecie di reato punite con la sola pena pecuniaria che presentino una ipotesi aggravata punita con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta) la depenalizzazione debba investire l'intera fattispecie, tanto nell'ipotesi base, quanto in quella aggravata. 2.4 Si deve in primo luogo rilevare che il criterio direttivo fissato dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 67/2014 si limitava a prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (ad eccezione delle materie poi elencate), senza autorizzare Legislatore delegato a mantenere la rilevanza penale come fattispecie autonome di eventuali ipotesi aggravate punite con la pena detentiva (sola, alternativa o congiunta). Occorre peraltro rilevare che, in occasione di una precedente esperienza legislativa di depenalizzazione «cieca», Legislatore delegante aveva espressamente eccettuato le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, fossero punite con la pena detentiva: l'art. 32 della legge n. 689/1981 al primo comma aveva operato la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la sola pena pecuniaria («Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39»), salvo poi precisare al secondo comma che tale disposizione del primo comma non si applicasse «ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria». A fronte di un simile precedente, la mancata limitazione presente nell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 67/2014 pare doversi interpretare nel senso che la depenalizzazione dovesse investire - in caso di reati puniti con la sola pena pecuniaria - anche le eventuali fattispecie aggravate punite con la pena detentiva. 2.5 Un ulteriore argomento a sostegno della citata censura si ricava dal fatto che il Legislatore delegato, escludendo dalla depenalizzazione le citate ipotesi aggravate (punite con la pena detentiva) e trasformando le stesse in fattispecie autonome, ha di fatto inasprito la disciplina per tali ipotesi di cui ha mantenuto la rilevanza penale, in assenza di qualunque legittimazione da parte della legge delega e in palese e irragionevole contrasto con la logica di ricorso minimo al diritto penale e di razionalizzazione del sistema giustizia che aveva ispirato l'intera legge delega. Prima della riforma operata dal decreto legislativo n. 8/2016, nell'ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio - posto che trattavasi di fattispecie aggravata (non privilegiata) - in caso di riconoscimento di circostanze attenuanti occorreva operare il bilanciamento tra circostanze, in applicazione delle consuete regole di cui all'art. 69 del codice penale (il principio e' stato comunque espressamente affermato dalla sentenza Cass. Sez. 4, n. 3566 del 12/01/2012 Rv. 252670 - 01). In caso di ritenuta prevalenza o equivalenza delle attenuanti, occorreva applicare la sola pena pecuniaria stabilita per l'ipotesi semplice, laddove, solo nel caso di ritenuta subvalenza delle attenuanti, o di mancato riconoscimento delle stesse, si doveva applicare la pena prevista per l'ipotesi aggravata. Per effetto della configurazione come fattispecie autonoma della guida senza patente con recidiva nel biennio, pur a fronte del riconoscimento di circostanze attenuanti occorrera' comunque applicare una pena detentiva. Tale inasprimento del trattamento sanzionatorio costituisce probabilmente la piu' importante conseguenza della trasformazione della fattispecie aggravata in fattispecie autonoma, ma non l'unica. Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui ricorra una circostanza aggravante ad effetto speciale (con riguardo alla guida senza patente si puo' trattare di evenienza rara, ma con riguardo ad altri reati puo' essere molto piu' frequente, ad es. per la sussistenza di una recidiva qualificata): prima della riforma operata dal decreto legislativo n. 8/2016 - a fronte di una circostanza autonoma (quella che determinava l'applicazione di una pena detentiva a fronte di una fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria) e di una circostanza ad effetto speciale - l'imputato poteva beneficiare del regime di cui all'art. 63, comma 4 del codice penale, con conseguente limitazione agli aumenti di pena; ora, per effetto della trasformazione in fattispecie autonoma della vecchia ipotesi aggravata, non si applica viceversa l'art. 63, comma 4 del codice penale e anche la circostanza ad effetto speciale esplica interamente i propri effetti. La distinzione tra fattispecie aggravata e fattispecie autonoma rileva inoltre sotto ulteriori profili: ad esempio, per l'ammissibilita' della messa alla prova (secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 36272 del 31 marzo 2016 Rv. 267238 - 01, ai fini dell'individuazione dei reati ai quali e' astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, non rilevano le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato) oppure - indirettamente - nei vari ambiti in cui puo' operare il limite di cui all'art. 63, comma 4 del codice penale in presenza di piu' circostanze aggravanti ad effetto speciale o per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (ad esempio, ai fini della prescrizione: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32656 del 15 luglio 2014 Rv. 259833 - 01 e Cass. Sez. 6 - Sentenza n. 23831 del 14 maggio 2019 Rv. 275986 - 01). Per evitare tale palese violazione della legge delega, in via subordinata si chiedera' (cfr. infra) - fatta salva la rilevanza penale delle (vecchie) fattispecie aggravate - di dichiarare la illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. l, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha previsto che, con riguardo alla ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016; si tratterebbe pero' di una soluzione dettata dalla necessita' di evitare l'illegittimo inasprimento del trattamento sanzionatorio, ma comunque non perfettamente lineare nella misura in cui prevedrebbe una sorta di perpetuatio teorica di una disciplina non piu' in vigore, ma cui occorrerebbe fare ancora riferimento a taluni fini. La soluzione piu' lineare pare essere quella della depenalizzazione dell'intera fattispecie di reato, tanto nella ipotesi semplice (punita con la pena pecuniaria), quanto in quella aggravata. 2.6 D'altro canto, nella sentenza n. 354 del 2002, la Corte Costituzionale ha gia' affrontato una questione per certi versi simile. La norma all'epoca censurata (per profili diversi dalla violazione dell'art. 76 Costituzione) era quella dell'art. 688, comma 2 del codice penale, che puniva con la pena dell'arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, fosse colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto era commesso da chi avesse gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumita' individuale. Fino all'intervento di depenalizzazione operato dal decreto legislativo n. 507/1999, l'art. 688 del codice penale contemplava al primo comma una fattispecie base (chiunque. in un luogo pubblico o aperto al pubblico, fosse colto in stato di manifesta ubriachezza) punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila; al secondo comma prevedeva poi una fattispecie aggravata - punita con l'arresto da tre a sei mesi - per l'ipotesi in cui il fatto fosse commesso da chi aveva gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumita' individuale. Il citato decreto legislativo n. 507/1999 - in attuazione della delega di cui agli artt. l e 7 della legge n. 205/1999 - modificava poi l'art. 688 del codice penale trasformando la sola ipotesi base di cui al primo comma in illecito amministrativo («Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' colto in stato di manifesta ubriachezza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila»). Conseguentemente la fattispecie aggravata di cui al secondo comma veniva ad essere trasformata in una fattispecie autonoma. Nella citata sentenza n. 354 del 2002, la Corte Costituzionale ha rilevato tra l'altro quanto segue: «Quella che per l'innanzi era una aggravante, attualmente non e' piu' riferita ad un reato base ed e' divenuta essa medesima una autonoma fattispecie di reato: incorre, infatti, nel reato di ubriachezza solo chi in passato abbia riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumita' delle persone; chi invece tale condanna non abbia subito, anche se e' stato condannato per reati di non minore gravita, risponde per quel medesimo comportamento soltanto a titolo di illecito amministrativo. L'operazione compiuta dal legislatore del 1999, in breve, era intesa a rendere piu' lieve la posizione della persona colta in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nella relazione governativa al decreto legislativo n. 507 del 1999 la ratio della disciplina emerge con inequivoca chiarezza. trasformare in illeciti amministrativi una serie di reati eterogenei quanto ad oggettivita' giuridica e modalita' di condotta, «il cui unico comune denominatore e' rappresentato dall'esiguo spessore sanzionatorio». Nel trasporre sul piano amministrativo la risposta sanzionatoria in modo da ridurre l'area del diritto penale e sollevare cosi' gli uffici giudiziari da oneri impropri. si intendeva altresi' «evitare di "rivitalizzare" talune fattispecie che a causa del loro evidente anacronismo trovano oggi una applicazione assai limitata». Se questo era il fine perseguito dal legislatore del 1999, con riferimento al reato di ubriachezza, emerge una intrinseca irrazionalita' della disciplina censurata in quanto il risultato non e' stato unicamente la depenalizzazione del reato base, ma anche l'eventuale trattamento sanzionatorio piu' severo a carico di chi abbia riportato condanne per delitto non colposo contro la vita o l'incolumita' individuale. Infatti, nella prospettiva dell'aggravante speciale, entro la quale si manteneva la vecchia previsione del secondo comma dell'articolo 688, il giudice ben avrebbe potuto, in applicazione dell'articolo 69 del codice penale, bilanciare tale aggravante con eventuali circostanze attenuanti rinvenibili nel concreto atteggiarsi della fattispecie e, una volta rimossa l'aggravante e reso cosi' applicabile il reato base di cui al primo comma, irrogare nelle ipotesi piu' lievi la sola ammenda, prevista come pena alternativa. Nel sistema attuale la possibilita' di commisurare la pena all'effettivo disvalore del fatto e' fortemente limitata: in effetti, il secondo comma dell'art. 688 del codice penale non costituisce piu' una circostanza aggravante, ma configura un reato autonomo, sicche' non puo' piu' parlarsi di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, le quali, ove ravvisabili, possono determinare un abbattimento del minimo edittale, ma non esimere il giudice dall'applicare comunque la pena dell'arresto.» Alla luce di quanto precede e di altre considerazioni la Corte Costituzionale dichiarava quindi la illegittimita' costituzionale dell'articolo 688, comma 2 del codice penale. 2.7 La censura in esame viene mossa all'art. l, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, in via generale, con riguardo a tutti i reati rientranti nel suo ambito applicativo (fattispecie base punite con la sola pena pecuniaria, per le quali siano previste ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, fatte salve le eccezioni poi previste). Si reputa infatti che, essendo la disposizione normativa unica ed essendo la (ritenuta) violazione del criterio di delega identica per tutti i citati reati, l'auspicata pronuncia di accoglimento possa per l'appunto investire la norma censurata in via generale e non solo con riguardo alla guida senza patente. Per l'eventualita' in cui la Corte Costituzionale dovesse ritenere ingiustificatamente troppo esteso tale petitum, in via subordinata si limita lo stesso al solo rapporto con reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992. 2.8 L'accoglimento della presente questione ad avviso di chi scrive dovrebbe comportare l'illegittimita' in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, legge n. 87/1953, dell'art. 5, decreto legislativo n. 8/2016. 2.9 Qualora la Corte Costituzionale ritenesse di non accogliere le questioni relative alla persistente rilevanza penale dell'illecito, si chiede di dichiarare l'illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha previsto che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016. Come si e' gia' rilevato, infatti, il decreto legislativo n. 8/2016 - depenalizzando le fattispecie base dei reati puniti con la sola pena pecuniaria e trasformando in fattispecie autonome le vecchie ipotesi aggravate per le quali era prevista la pena detentiva - ha di fatto reso piu' severo il trattamento sanzionatorio per queste ultime, senza che a cio' fosse autorizzato dalla legge delega e in contrasto con la logica che ispirava l'intera legge n. 67/2014, improntata ai principi di frammentarieta', offensivita' e sussidiarieta' della sanzione penale (e di quella detentiva in particolare). Anche la censura in esame viene mossa all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016. in via generale, con riguardo a tutti i reati rientranti nel suo ambito applicativo (fattispecie base punite con la sola pena pecuniaria, per le quali siano previste ipotesi aggravate punite con la pena detentiva). Si reputa infatti che, essendo la disposizione normativa unica ed essendo identica per tutti i citati reati la violazione dei principi e criteri della legge delega, l'auspicata pronuncia di accoglimento possa per l'appunto investire la norma censurata in via generale e non solo con riguardo alla guida senza patente. Per l'eventualita' in cui la Corte Costituzionale dovesse ritenere ingiustificatamente troppo esteso tale petitum. anche la presente censura viene limitata in via subordinata al solo rapporto con il reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992. 3. Non manifesta infondatezza. Le violazioni degli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 Costituzione. 3.0 A seguito della depenalizzazione operata per la fattispecie base dal decreto legislativo n. 8/2016, l'art. 116, comma 15 CdS suscita ulteriori dubbi di legittimita' costituzionale - con riguardo agli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione - in relazione alla persistente rilevanza penale dell'ipotesi di recidiva nel biennio. 3.1 Nella gia' citata sentenza n. 354 del 2002, con riguardo al reato di ubriachezza la Corte Costituzionale rilevava: «Della aggravante speciale [...] prevista dal secondo comma, questa Corte ha gia' avuto modo di occuparsi. La figura di reato constava di una ipotesi base e di una aggravante: non vi era pertanto alcuna difficolta' a riconoscere la non irragionevolezza della previsione secondo la quale colui che venisse colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico e avesse gia' subito una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumita' individuale dovesse soggiacere ad una pena piu' elevata. La valutazione in termini di maggiore pericolosita' della condotta della persona colta in stato di manifesta ubriachezza che avesse riportato una condanna per quei determinati delitti non era infatti priva di fondamento giustificativo (ordinanze n. 53 del 1972, n. 185 e n. 155 del 1971). A seguito della depenalizzazione del reato previsto dal primo comma dell'articolo 688 del codice penale, il quadro normativa al quale quelle pronunce si erano attenute e' profondamente mutato. [...] l'avere riportato una precedente condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumita' individuale, pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto-reato, rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale. Divenuta elemento costitutivo del reato di ubriachezza, la precedente condanna assume le fattezze di un marchio, che nulla il condannato potrebbe fare per cancellare e che vale a qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito penale. Il fatto poi che il precedente penale che qui viene in rilievo sia privo di una correlazione necessaria con lo stato di ubriachezza rende chiaro che la norma incriminatrice, al di la' dell'intento del legislatore, finisce col punire non tanto l'ubriachezza in se', quanto una qualita' personale del soggetto che dovesse incorrere nella contravvenzione di cui all'articolo 688 del codice penale. Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i tratti di una sorta di reato d'autore, in aperta violazione del principio di offensivita' del reato, che nella sua accezione astratta costituisce un limite alla discrezionalita' legislativa in materia penale posto sotto il presidio di questa Corte (sentenze n. 263 del 2000 e n. 360 del 1995). Tale limite, desumibile dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, nel suo legarne sistematico con l'insieme dei valori connessi alla dignita' umana, opera in questo caso nel senso di impedire che la qualita' di condannato per determinati delitti possa trasformare in reato fatti che per la generalita' dei soggetti non costituiscono illecito penale.» 3.2 Con riguardo alla guida senza patente con recidiva nel biennio, ad avviso di chi scrive viene in rilievo una criticita' simile. Un fatto - la guida senza patente - che per la generalita' dei consociati non configura un illecito penale, ove commesso viceversa da chi sia recidivo nel biennio rileva penalmente. E' si' vero che in questo caso il collegamento tra requisito soggettivo e condotta illecita e' piu' stretto rispetto al caso dell'ubriachezza esaminato dalla Corte nella menzionata sentenza. posto che il requisito soggettivo consiste nel fatto di avere gia' posto in essere nei due anni precedenti un altro analogo illecito. Tuttavia si tratta comunque di un elemento estraneo al fatto di reato. Si tratta di un fattore che potrebbe giustificare eventualmente ai sensi dell'art. 133, comma 2 del codice penale un aggravamento della pena - come era per l'appunto previsto quando anche la fattispecie base costituiva reato - ma che non incide affatto sull'offesa al bene giuridico protetto: il pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e' identico a prescindere dal fatto che l'autore della condotta di guida senza patente abbia gia' commesso, piu' o meno recentemente, un altro analogo illecito. Ne' il Legislatore ha ritenuto di configurare le piu' condotte di guida senza patente come unificate in un unico reato, abituale o comunque connotato dal compimento di piu' atti in momenti successivi; ha viceversa optato per una struttura dell'illecito caratterizzata da un'unica condotta, che gia' di per se' integra un illecito ed e' autonomamente sanzionata. La circostanza che l'autore del fatto abbia gia' posto in essere nei due anni precedenti lo stesso illecito (definitivamente accertato) - subendo peraltro la relativa sanzione - non pare poter essere dirimente ai fini della rilevanza penale o meno del fatto. Sussiste cioe' ad avviso di questo giudice una violazione dell'art. 25, comma 2 Costituzione, che attraverso il richiamo al «fatto commesso», riconosce rilievo fondamentale all'azione delittuosa per il suo obiettivo disvalore e non solo in quanto manifestazione di pericolosita' sociale; il principio di offensivita' precluderebbe cioe' di attribuire valore dirimente ai fini della rilevanza penale di un fatto alla recidiva. 3.3 In effetti, nell'ambito della sua ormai copiosa giurisprudenza in materia di limiti al bilanciamento della recidiva reiterata, la Corte Costituzionale fin dalla sentenza 251 del 2012 ha ritenuto che la recidiva - per quanto reiterata. specifica, ecc. - non possa giustificare un uguale trattamento per fattispecie significativamente diverse sul piano dell'offensivita', con conseguente illegittimita' di una norma «che indirizza l'individuazione della pena concreta verso un'abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato» 3.4 Come rilevato anche recentemente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 211 del 2022, relativa al reato di guida senza patente commesso da colui che sia sottoposto a misura di prevenzione, «Il principio di offensivita' del reato, anche nella sua configurazione come fattispecie di pericolo, postula che le qualita' personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessita' di preservare altri interessi meritevoli di tutela». Nella fattispecie di cui all'art. 73, decreto legislativo n. 159/2011, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, la condizione soggettiva di sottoposto a misura di prevenzione personale non costituisce una «evenienza del tutto estranea al fatto-reato», posto che la relativa configurazione come elemento costitutivo del reato e' ricollegata alla «necessita' di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attivita' illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorita' nei confronti di soggetti pericolosi». Nella fattispecie di guida senza patente con recidiva nel biennio, viceversa, la circostanza di avere gia' posto in essere il medesimo illecito nulla aggiunge alla fattispecie sotto il profilo offensivita'. 3.5 Non si giustifica quindi la disparita' di trattamento rispetto alla condotta di chi non abbia gia' commesso analogo illecito nel biennio precedente. Se un diverso trattamento puo' eventualmente giustificarsi, in termini di incremento della sanzione, non pare invece potersi giustificare l'assunzione della recidiva (reiterazione dell'illecito) come elemento costitutivo del reato e quindi come discrimine tra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante. 3.6 Si potrebbe obiettare che, in materia di particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis del codice penale, l'abitualita' del comportamento - e quindi la circostanza di avere commesso altri fatti analoghi - costituisce una condizione ostativa all'applicazione della causa di non punibilita'. Tuttavia, come sottolineato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 279 del 2017, «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis codice penale, e' comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire»: inoltre «un comportamento penalmente illecito con caratteristiche di abitualita', specie se costituite da una recidiva specifica e reiterata, cosi' come puo' rilevare per determinare la pena, analogamente puo' rilevare per determinare la punibilita' di un fatto che, seppure di particolare tenuita', costituisce comunque reato». La norma qui censurata, viceversa, fa dipendere dalla recidiva (reiterazione dell'illecito) la stessa rilevanza penale del fatto e l'applicazione peraltro di una pena detentiva, quindi radicalmente diversa dalla sanzione pecuniaria prevista per l'illecito amministrativo in assenza di recidiva nel biennio. 3.7 Si aggiunga un'ulteriore considerazione. La recidiva di cui all'art. 99 del codice penale (circostanza aggravante), per effetto dell'interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione e della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015, e' sempre facoltativa, nel senso che «presuppone un accertamento della concreta significativita' del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresi' riguardo ai parametri di cui all'art. 133 codice penale, sotto il profilo della piu' accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosita' del reo» (cosi', tra le tante, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 30591 dell'8 giugno 2022 Rv. 283414 - 01). Nel caso viceversa di cui all'art. 116, comma 15 Codice della Strada, la recidiva (nel biennio) ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo n. 8/2016 e' da intendersi quale mera reiterazione dell'illecito depenalizzato», con un rigido automatismo tra reiterazione e rilevanza penale del fatto. Ne', dato il tenore letterale delle due norme. pare esservi margine per interpretazioni adeguatrici che richiedano una verifica da parte del giudice della concreta significativita' del nuovo episodio in termini di maggiore colpevolezza e maggiore pericolosita' del reo (che - per quanto si tratti di fatto analogo e reiterato nel biennio - potrebbero difettare). 3.8 Si ravvisa una violazione anche dell'art. 27, comma 3 della Costituzione. Una pena correlata ad una condizione soggettiva avulsa rispetto all'offesa al bene giuridico protetto sarebbe infatti inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato e difficilmente potrebbe esplicare quindi la propria funzione rieducativa; al contrario il condannato - che per effetto della recidiva si veda assoggettato ad una sanzione penale (anziche' ad una mera sanzione amministrativa), per di piu' detentiva - non potrebbe che percepire come irragionevole la pena stessa e non aderirebbe quindi al trattamento rieducativo. 3.9 In via subordinata, qualora le questioni sopra illustrate non fossero accolte, si chiede alla Corte Costituzionale di dichiarare l'illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui - nell'ipotesi di recidiva nel biennio - prevede che si applichi la pena dell'arresto fino ad un anno oltre all'ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032, anziche' la pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. Qualora cioe' si ritenesse legittima la nuova fattispecie autonoma di guida senza patente con recidiva nel biennio, non si potrebbe comunque ritenere legittima la previsione per la stessa di una pena detentiva (oltre che pecuniaria). In ragione dei gia' invocati principi di cui agli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 Costituzione, non pare possibile far dipendere la natura detentiva della pena (in luogo di quella pecuniaria) dalla recidiva, e cioe' da un elemento estraneo al fatto di reato. La Corte Costituzionale con la sentenza 94 del 2023 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4 del codice penale, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. La Corte ha cioe' ritenuto che la recidiva - quand'anche reiterata - non puo' determinare (inibendo l'effetto diminuente delle circostanze attenuanti) l'applicazione di una pena detentiva perpetua quale l'ergastolo nelle situazioni in cui in sua assenza il giudice potrebbe applicare una pena detentiva (elevata ma) temporanea. Analogamente si dovrebbe ritenere che un'eventuale norma che prevedesse, in ragione della sussistenza della recidiva reiterata (o di «three strikes» secondo il modello statunitense), una pena perpetua sarebbe illegittima per la violazione dei citati principi fondamentali. La situazione ora in esame, sia pur ad un diverso livello, pare simile. Se e' legittimo prevedere un inasprimento quantitativo della pena (entro certi limiti) in relazione alla recidiva o subordinare la fruizione di benefici al fatto di non avere riportato precedenti condanne, prevedere una pena di natura diversa e decisamente piu' severa in funzione della recidiva non appare legittimo. 3.10 Quale soluzione alternativa costituzionalmente adeguata, si suggerisce la previsione - quale pena per l'ipotesi di recidiva nel biennio - dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. Si tratta dello stesso range previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b) decreto legislativo n. 8/2016 per la sanzione amministrativa pecuniaria con riguardo all'ipotesi semplice di guida senza patente (per la quale era precedentemente prevista una pena pecuniaria pari nel massimo ad euro 9.032, e quindi superiore ad euro 5.000, ma non ad euro 20.000). La significativa ampiezza di detta cornice edittale consentirebbe di tenere conto nell'ambito della stessa anche della recidiva. D'altro canto, gia' la previsione della rilevanza penale - anziche' meramente amministrativa - del fatto sarebbe idonea a differenziare adeguatamente l'ipotesi di recidiva nel biennio dall'ipotesi semplice. 4. Possibilita' di un'interpretazione conforme Non risultano percorribili interpretazioni conformi delle norme sopra censurate alle disposizioni della Costituzione e alle disposizioni interposte sopra invocate, chiaro e univoco essendo il dato letterale. Le norme di cui all'art. l, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016 e all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992 sono del resto interpretate in modo costante dalla giurisprudenza di legittimita' in conformita' al citato dato letterale (varie pronunce fanno riferimento all'esclusione della depenalizzazione per l'ipotesi di recidiva nel biennio: tra le altre, Cass. Sez. 7, Ordinanza n. 11916 del 14 marzo 2024 Rv. 286200 - 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27398 del 6 aprile 2018 Rv. 273405 - 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 44905 del 12 ottobre 2023 Rv. 285318 - 01). P. Q. M. Visti gli articoli 134 Costituzione, 23 ss. legge n. 87/1953; Ritenute d'ufficio le questioni rilevanti e non manifestamente infondate; Solleva questione di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 76 Costituzione - della norma di cui all'art. l, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato» (in via generale o, in subordine, con riguardo al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992) e quindi dell'art. 5 decreto legislativo n. 8/2016; In subordine, in ordine alla legittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 Costituzione - della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza penale del fatto nell'ipotesi di recidiva nel biennio; In ulteriore subordine, in ordine alla legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 76 Costituzione - della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha previsto (in via generale o, in subordine, in relazione al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992) che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016; In ulteriore subordine, in ordine alla legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui - nell'ipotesi di recidiva nel biennio - prevede che si applichi la pena dell'arresto fino ad un anno oltre all'ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032, anziche' la pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. Sospende giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla Corte Costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte Costituzionale. Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura penale. Firenze, 3 giugno 2024 Il giudice: Attina'