Reg. ord. n. 147 del 2024 pubbl. su G.U. del 21/08/2024 n. 34

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 03/06/2024

Tra: F. C.

Oggetto:

Reati e pene - Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Denunciata previsione, in generale o, in subordine, in relazione al reato di guida senza patente ex art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, “In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato” – Inasprimento del trattamento sanzionatorio delle fattispecie aggravate trasformate in fattispecie autonome di reato, nella specie, della guida senza patente con l’aggravante della recidiva nel biennio - Violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega.

-Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 2, “e quindi dell’art. 5 d.lgs. 8/2016”.

-Costituzione, art. 76; legge 28 aprile 2014, n. 67.

In subordine: Reati e pene – Circolazione stradale – Guida senza patente – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione della rilevanza penale dell’ipotesi di recidiva nel biennio della guida senza patente – Disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi non abbia già commesso analogo illecito nel biennio precedente – Lesione del principio di offensività del reato – Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.

-Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 15.

-Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.

In ulteriore subordine: Reati e pene – Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Previsione che, “In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato” – Omessa previsione, in generale o, in subordine , in relazione al solo reato ex art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell’intervento del d.lgs. n. 8 del 2016.

-Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 2.

-Costituzione, art. 76; legge 28 aprile 2014, n. 67.

In ulteriore subordine: Reati e pene – Circolazione stradale – Guida senza patente – Trattamento sanzionatorio – Ipotesi di recidiva nel biennio – Previsione della pena dell’arresto fino ad un anno oltre all’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 anziché la pena dell’ammenda da euro 5.000 a euro 30.000 - Disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi non abbia già commesso analogo illecito nel biennio precedente – Lesione del principio di offensività del reato – Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.

-Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 15.

-Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 15/01/2016  Num. 8  Art. 1  Co. 2

decreto legislativo  del 15/01/2016  Num. 8  Art. 5

decreto legislativo  del 30/04/1992  Num. 285  Art. 116  Co. 15



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 76   Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 25   Co.

Costituzione  Art. 27   Co.

legge  Art.  Co.



Camera di Consiglio del 23 giugno 2025 rel. SAN GIORGIO


Testo dell'ordinanza

                        N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 giugno 2024

Ordinanza del 3 giugno 2024 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di F. C.. 
 
Reati e pene - Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014  -
  Depenalizzazione di reati puniti con  la  sola  pena  pecuniaria  -
  Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi
  aggravate sono puniti con la pena detentiva,  sola,  alternativa  o
  congiunta a quella pecuniaria - Denunciata previsione, in  generale
  o, in subordine, in relazione al reato di guida  senza  patente  ex
  art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, "In tal caso, le
  ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato". 
- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in  materia
  di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della  legge
  28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma  2,  "e  quindi  dell'art.  5
  d.lgs. 8/2016". 
In subordine: Reati e pene -  Circolazione  stradale  -  Guida  senza
  patente - Trattamento sanzionatorio - Denunciata  previsione  della
  rilevanza penale dell'ipotesi di recidiva nel biennio  della  guida
  senza patente. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 116, comma 15. 
In ulteriore subordine: Reati e pene - Depenalizzazione a norma della
  legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola
  pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati
  che nelle ipotesi aggravate sono  puniti  con  la  pena  detentiva,
  sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Previsione che,
  "In tal caso, le ipotesi aggravate sono  da  ritenersi  fattispecie
  autonome  di  reato"  -  Omessa  previsione,  in  generale  o,   in
  subordine, in relazione al solo reato ex art.  116,  comma  5,  del
  d.lgs. n. 285 del 1992 che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora
  da ritenersi fattispecie autonome  di  reato,  il  giudice  per  il
  calcolo  della   pena   continui   ad   applicare   la   disciplina
  sanzionatoria prevista prima dell'intervento del d.lgs.  n.  8  del
  2016. 
- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in  materia
  di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della  legge
  28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 2. 
In ulteriore subordine: Reati e pene - Circolazione stradale -  Guida
  senza patente - Trattamento sanzionatorio - Ipotesi di recidiva nel
  biennio - Previsione della pena dell'arresto fino ad un anno  oltre
  all'ammenda  da  euro  2.257  a  euro  9.032   anziche'   la   pena
  dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 116, comma 15. 


(GU n. 34 del 21-08-2024)

 
                        TRIBUNALE DI FIRENZE 
 
 
                        Prima sezione penale 
 
    Il Giudice, dr Franco Attina', 
    nel procedimento sopra indicato a carico di 
    C F nato a () il elettiv. domiciliato in 
    via (elezione nella nomina dep. 27 gennaio 2021); 
    difeso di fiducia dall'avv. Ilaria Valentini del Foro di  Pistoia
(nomina dep. 27 gennaio 2021); 
    imputato dei seguenti reati: 
    proc. 108/2020 R.G. N.R. 
    a) Delitto p. e p. dall'art. 337 del codice penale  poiche',  non
rispettando l'ordine di fermarsi impostogli dai  pubblici  ufficiali,
operanti della Polizia di Stato in servizio perlustrativo in  via  si
opponeva con violenza agli stessi e nello specifico si dava alla fuga
a bordo del veicolo  targato  compiendo  manovre  azzardate,  brusche
frenate, guidando ad andatura sostenuta e talvolta  contromano,  fino
ad  arrivare  a  speronare  l'autovettura  della  p.g.   inseguitrice
mandandola fuori strada; manovre idonee a  porre  deliberatamente  in
pericolo l'incolumita' personale degli  agenti  inseguitori  o  degli
altri utenti della strada. 
    Reidiva reiterata infraquinquennale. 
    Commesso in e , in data alle ore circa 
    a) Delitto p. e p. dagli artt. 61, nn. 2 e 10, 81 cpv  e  582-585
(in relazione all'art. 576, n. 5-bis) del codice penale  perche',  in
esecuzione del medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il
delitto di cui al capo che precede, con la condotta descritta al capo
a) cagionava all'Ag. Sc. M P ed all'Ass. C. L  P  -  impegnati  nello
svolgimento della descritta attivita' di servizio - lesioni personali
refertate, giudicate guaribili in giorni 7 s.c. 
    Fatto aggravato altresi' per essere stato commesso nei  confronti
di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni  ed  a
causa delle stesse. 
    Commesso in e in data alle ore circa 
    Proc. 682/2020 R.G. N.R. 
    Pel reato previsto e punito dall'art. 73, decreto legislativo  n.
159/2011 e successive modifiche perche', pur essendo sottoposto - con
provvedimento definitivo - alla  misura  di  prevenzione  dell'avviso
orale emesso dal questore di il ,  guidava  l'autoveicolo  tg.  privo
della patente di guida mai conseguito e gia' sanzionato  nel  biennio
per tale motivo. 
    Accertato in il 
    premesso che: 
      C F era tratto in arresto a in data in flagranza di reato; 
      il  Pubblico   Ministero   con   decreto   del   disponeva   la
presentazione diretta dell'arrestato per la convalida dell'arresto ed
successivo giudizio direttissimo con l'imputazione  di  resistenza  a
pubblico ufficiale e lesioni (proc. 108/2020 R.G. N.R.); 
      all'udienza del 6 gennaio 2020 il  giudice  all'epoca  titolare
del fascicolo convalidava  l'arresto,  non  applicava  alcuna  misura
cautelare e disponeva procedersi con il rito direttissimo:  seguivano
vari rinvii (prima per termine a  difesa,  poi  per  impedimento  del
giudice titolare e in funzione della messa alla prova; 
      nel procedimento n. 682/2020 R.G. N.R., con decreto emesso il ,
il PM citava a giudizio C F per il reato di guida  senza  patente  di
cui  all'imputazione  sopra  riportata,  in   ipotesi   commesso   il
nell'ambito della stessa vicenda; 
      all'udienza del 12  dicembre  2022  i  due  procedimenti  erano
riuniti: 
      all'udienza del 29 maggio  2023  l'imputato  era  ammesso  alla
messa alla prova con sospensione del processo; 
      i  Carabinieri  con  successive  note   segnalavano   ulteriori
illeciti che l'imputato avrebbe nel frattempo commesso; 
      all'udienza del  15  gennaio  2024,  conseguentemente  fissata,
questo giudice - nel  frattempo  riassegnatario  del  procedimento  -
revocava la sospensione del processo con messa alla prova (l'imputato
medio tempore era stato collocato agli arresti domiciliari per  altra
causa); 
      all'udienza del 12 febbraio 2024 il difensore munito di procura
speciale chiedeva l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato e  il
giudice  provvedeva  in  conformita';  le   parti   illustravano   le
rispettive conclusioni: il Pm chiedeva la condanna dell'imputato  per
i reati ascritti alla pena finale di anni uno e mesi 8 di reclusione;
la Difesa chiedeva il minimo della pena e la concessione dei benefici
di legge (le persone offese e , inizialmente costituite parti civili.
non comparivano e non rassegnavano conclusioni). Il giudice disponeva
quindi l'acquisizione  del  provvedimento  di  avviso  orale  di  cui
all'imputazione di guida senza patente, non  presente  nel  fascicolo
del Pubblico Ministero; 
      all'udienza  del  29  aprile  2024  era  acquisito  il   citato
provvedimento ed erano depositate dalla Difesa  alcune  dichiarazioni
spontanee scritte dell'imputato; le parti si riportavano quindi  alle
conclusioni gia' formulate alla precedente udienza. 
      all'udienza odierna, cui il processo era rinviato per eventuali
repliche, le parti vi rinunciavano; 
 
                            Rilevato che: 
 
    A) in base agli atti d'indagine, nella notte  tra  il  e  il  gli
operanti della Polizia di  Stato  e  in  servizio  automontato  ad  ,
notavano un'autovettura tg. procedere a velocita' elevata; i pubblici
ufficiali attivavano i segnali luminosi lampeggianti per procedere al
controllo del citato veicolo,  ma  questo  accelerava  ulteriormente,
dandosi alla fina per le strade cittadine, inseguito  dalla  volante;
nel frattempo sopraggiungeva  in  ausilio  anche  una  pattuglia  dei
Carabinieri  con  le  sirene  accese.  Sempre  ad  alta  velocita'  e
percorrendo  un  tratto  di  strada  contromano,  la  raggiungeva  il
territorio del  Comune  di  ;  qui  una  vettura  dei  Carabinieri  -
posizionatasi per bloccare veicolo in fuga - vista  la  velocita'  di
quest'ultimo si spostava per evitare la collisione. La volante  della
Polizia cercava a piu' riprese di affiancarsi alla , ma  quest'ultima
le sbarrava  la  strada.  Ad  un  certo  punto  la  volante  riusciva
effettivamente ad affiancarsi ma la le tagliava la strada e urtava la
parte anteriore della stessa.  Dopo  l'impatto.  entrambi  i  veicoli
terminavano la corsa lungo una strada sterrata. A bordo  della  erano
presenti il conducente F C e, lato passeggero, la sua compagna A B  ,
in  stato  di  gravidanza   alla   16ª   settimana.   La   successiva
perquisizione dava esito negativo; anche l'alcooltest  e  le  analisi
volte alla ricerca di sostanze stupefacenti davano esito negativo. Il
veicolo, di proprieta' di un terzo  soggetto  e  privo  di  copertura
assicurativa, era sottoposto a sequestro amministrativo 
    C risultava privo di patente di guida,  mai  conseguita,  nonche'
sottoposto alla misura dell'avviso orale di cui al provvedimento  del
Questore di del , notificatogli il . 
    Ai  due  poliziotti,  recatisi  al  Pronto   Soccorso,   venivano
diagnosticate lesioni (per L lombalgia  in  trauma  distrattivo;  per
lombalgia e contusione del ginocchio sinistro post  traumatica),  con
prognosi per entrambi di sette giorni. 
    B) alla  luce  di  quanto  precede  sussiste  la  responsabilita'
dell'imputato per i  reati  di  resistenza  a  pubblico  ufficiale  e
lesioni di cui ai capi A) e B) dell'imputazione (fatte  salve  talune
precisazioni quanto alle circostanze aggravanti del reato di lesioni,
che  qui  pero'  non  rilevano);  in  particolare,   secondo   quanto
costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita', integra
l'elemento materiale del reato ex  art.  337  del  codice  penale  la
condotta del soggetto che si dia alla fuga. alla guida di un veicolo,
non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento,  ma  ponendo
deliberatamente in pericolo. con una condotta di guida obiettivamente
pericolosa, l'incolumita' personale degli agenti inseguitori o  degli
altri utenti della strada (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2 -  Sentenza
n. 44860 del 17 ottobre 2019 Rv. 277765 - 01, Sez. 1  -  Sentenza  n.
41408 del 4 luglio 2019 Rv. 277137 - 01, Sez. 6, Sentenza n. 4391 del
6 novembre 2013 Rv. 258242 - 01); nel caso di  specie  l'imputato  ha
altresi' «speronato» la volante della Polizia  (cfr.  Cass.  Sez.  6,
Sentenza  n.  4391  del  6  novembre  2013  Rv.  258242  -  01);   la
volontarieta' di tale condotta  risulta  chiaramente  dalla  dinamica
descritta in atti. 
    C) quanto all'imputazione per  guida  senza  patente  di  cui  al
procedimento riunito, nella stessa risultano in realta' contestati in
fatto due distinti reati: la  contravvenzione  di  cui  all'art.  73,
decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione), in ragione della guida senza  patente  di  un
autoveicolo nonostante il citato avviso orale; la contravvenzione  di
cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n.  285/1992  (Codice
della strada), in ragione della guida senza patente con recidiva  nel
biennio. 
    D) Quanto al reato ex art. 73  decreto  legislativo  n.  159/2011
l'imputato va assolto perche' il fatto non sussiste. E' si  vero  che
l'imputato all'epoca dei fatti era sottoposto al citato avviso orale,
ma quest'ultimo - come e' emerso dall'esame del  documento  acquisito
presso la Questura di - era privo della prescrizione dei  divieti  di
cui all'art. 3 comma 4, decreto legislativo n.  159/2011.  E  secondo
l'orientamento maggioritario e condivisibile della giurisprudenza  di
legittimita' «Non integra  il  reato  di  cui  all'art.  73,  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  la  guida  di  un  autoveicolo
senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte  del
destinatario di  un  mero  avviso  orale  del  questore  privo  della
prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4,  del  decreto
legislativo citato» (cosi' Cass. Sez. 5 - Sentenza n.  14935  del  28
febbraio 2023 Rv. 284585 - 01; nello stesso  senso  Cass.  Sez.  1  -
Sentenza n. 36857 del 3 febbraio 2023 Rv. 285237 - 01 e Cass, Sez. 1,
Sentenza n. 47713 del 27 ottobre 2022 Rv. 283820 - 01). 
    E) Sussiste viceversa la contravvenzione ex art.  116,  comma  15
Codice della  Strada.  Ricorre  in  particolare  il  requisito  della
recidiva nel biennio: dal certificato penale  dell'imputato  emergono
infatti un decreto penale del 1° marzo 2018 del Gip Tribunale di Noia
(esecutivo il 21 aprile 2018) per il reato di guida senza patente con
recidiva nel biennio commesso  il  (ammenda  di  3.500  eurof)  e  un
decreto penale del 27  novembre  2018  del  Gip  Tribunale  di  Torre
Annunziata (esecutivo il 12 gennaio 2019) per il reato di guida senza
patente con recidiva nel biennio commesso il (ammenda di euro 2.625).
Il nuovo fatto e' stato commesso in data 5 gennaio 2020, quindi entro
il biennio dall'ultimo episodio, sia che si consideri come termine  a
quo la data del fatto ), sia che si consideri la data di esecutivita'
del relativo decreto penale ( ); seguendo quest'ultimo  criterio.  il
fatto e' commesso entro il biennio anche rispetto all'episodio di cui
al decreto penale dell' 
    Per l'integrazione del reato di guida senza patente con  recidiva
nel biennio, ai sensi dell'art. 5, decreto legislativo n.  8/2016  ai
fini della recidiva  e'  sufficiente  la  reiterazione  dell'illecito
depenalizzato;  a  maggior  ragione  si  deve  ritenere   rilevi   la
precedente commissione nel biennio di un reato di guida senza patente
con recidiva nel biennio, come per l'appunto e' avvenuto nel caso  di
specie (sarebbe irragionevole ritenere il contrario). Cosi' la  Corte
di Cassazione nella sentenza Sez. 4, n. 48779 del 21  settembre  2016
Rv. 268247 - 01: «In tema di  reati  esclusi  dalla  depenalizzazione
nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5, decreto legislativo
5 gennaio 2016, n. 8, ha integrato la  fattispecie  contravvenzionale
di guida senza patente di cui all'art. 116, comma  15,  Codice  della
strada (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi  di  recidiva  nel
biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre
non piu' solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile  di  un
reato della stessa specie, ma anche  quando  risulti  una  precedente
violazione amministrativa definitivamente accertata,.  tuttavia  tale
disposizione non si applica ai fatti commessi prima  dell'entrata  in
vigore del citato decreto» (nello stesso senso anche  Cass.  Sez.  4,
Sentenza n. 27504 del 26 aprile 2017 Rv. 270707 - 01). 
    F) Sussiste per il reato di resistenza a  pubblico  ufficiale  la
contestata  recidiva  reiterata  infraquinquennale:  il   certificato
penale dell'imputato evidenzia plurimi reati: in particolare, ai fini
della  valutazione  della  recidiva  rilevano  la  sentenza  del  del
Tribunale per i Minorenni di Bologna (irrev. ) per violenza  sessuale
in concorso e la sentenza del della Corte d'Appello di Napoli (irrev.
) per detenzione e vendita di stupefacenti. Si tratta di due condanne
recenti (infraquinquennali); la  prima  e'  relativa  ad  un  delitto
commesso con violenza. come i delitti oggetto del presente  processo;
in  relazione  alla  seconda,  l'imputato  ha  anche   effettivamente
scontato la pena detentiva. Alla luce di quanto precede, la  ricaduta
nel  reato  effettivamente  manifesta  una  maggiore  colpevolezza  e
pericolosita' dell'imputato. 
    G) Rispetto al reato di lesioni si  deve  ritenere  assorbita  la
circostanza aggravante ex art. 61, n. 10 codice penale, posto che  la
circostanza di cui agli artt. 585-576 n. 5-bis del codice  penale  e'
speciale rispetto alla contestata aggravante ex art. 6, legge  n.  10
del codice penale 
    H) Si possono riconoscere all'imputato le circostanze  attenuanti
generiche. in ragione della giovane eta' che egli  aveva  al  momento
del fatto ( ) e del percorso travagliato  che  ha  caratterizzato  la
relativa adolescenza (dalle relazioni dell'UEPE risulta il  passaggio
in diverse comunita' per minorenni). 
    I) Rispetto ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni
si puo' riconoscere altresi' la circostanza attenuante  ex  art.  62,
n. 6, prima parte, codice penale:  l'imputato  ha  infatti  risarcito
integralmente - gia' nel - le persone offese. come da  documentazione
prodotta all'udienza del e come confermato alla stessa udienza  anche
dal difensore di  parte  civile  (che  successivamente  non  e'  piu'
comparso e quindi non ha rassegnato le conclusioni). Il  risarcimento
e'  dunque  avvenuto  prima  dell'ammissione  dell'imputato  al  rito
abbreviato, termine che secondo  la  giurisprudenza  di  legittimita'
deve essere rispettato  nel  rito  abbreviato  perche'  possa  essere
riconosciuta la citata attenuante (cfr. tra le altre Cass. Sez.  5  -
Sentenza n. 223 del 27 settembre 2022 Rv. 284043 - 01 e Cass. Sez.  3
, Sentenza n. 2213 del 22 novembre 2019 Rv. 278380 - 01). 
    L)  Le  attenuanti  per  la  loro  pregnanza  possono   ritenersi
equivalenti rispetto alle aggravanti quanto ai delitti di  resistenza
a pubblico ufficiale e lesioni; quanto alla contravvenzione  ex  art.
116, comma 15 Codice  della  Strada  ricorrono  le  sole  circostanze
attenuanti generiche. 
    M) Ricorre  il  vincolo  della  continuazione  tra  il  reato  di
resistenza a pubblico ufficiale e il reato  di  lesioni.  Si  ritiene
viceversa di dover escludere la sussistenza di un  simile  vincolo  e
ancor piu' la sussistenza del concorso formale tra i citati  reati  e
quello di guida senza patente (con recidiva nel biennio). La condotta
di guida senza patente e' infatti iniziata ben prima  delle  condotte
costitutive dei due citati delitti  e  prima  ancora  che  l'imputato
potesse immaginare che  si  sarebbe  imbattuto  in  un  controllo  di
polizia;  non  sussiste  quindi  ne'  l'unicita'   dell'azione,   ne'
l'unicita' del disegno criminoso. D'altro canto, la giurisprudenza di
legittimita' ha escluso la sussistenza del  concorso  formale  tra  i
reati di guida in stato di alterazione  per  assunzione  di  sostanze
stupefacenti e  di  guida  senza  patente  contestualmente  accertati
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21281 dell'11 dicembre 2012 Rv.  256193  -
01) e tra le fattispecie contravvenzionali previste dagli art. 186  e
187 CdS (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3313  del  11  novembre  2011  Rv.
251846 - 01 e Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11367 del 7 dicembre 2005 Rv.
233907 - 01). 
    N)  per  poter  addivenire  ad  una  corretta  decisione   quanto
all'affermazione o meno della responsabilita' dell'imputato in merito
al reato ex art. 116 CdS e, eventualmente,  al  relativo  trattamento
sanzionatorio, pare pero' necessario il  pronunciamento  della  Corte
Costituzionale in  ordine  alla  legittimita'  costituzionale  -  per
violazione dell'art. 76 Costituzione - della norma di cui all'art. 1,
comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In
tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome
di reato» (in via generale o, in  subordine,  con  riguardo  al  solo
reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992); 
    in subordine, in ordine alla legittimita'  costituzionale  -  per
violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27,  comma  3  Costituzione  -
della norma di cui all'art. 116, comma  15,  decreto  legislativo  n.
285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza  penale  del  fatto
nell'ipotesi di recidiva nel biennio: 
    in   ulteriore   subordine,   in   ordine    alla    legittimita'
costituzionale - per violazione dell'art.  76  Costituzione  -  della
norma di cui all'art. 1, comma  2,  decreto  legislativo  n.  8/2016,
nella parte in cui non ha previsto (in via generale o, in  subordine,
in relazione al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo
n.  285/1992)  che,  con  riguardo  alla  ipotesi  aggravate  ora  da
ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per calcolo della
pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima
dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016; 
    in   ulteriore   subordine,   in   ordine    alla    legittimita'
costituzionale - per violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27  comma
3 Costituzione - della norma di cui all'art. 116, comma  15,  decreto
legislativo n.  285/1992,  nella  parte  in  cui  -  nell'ipotesi  di
recidiva nel biennio - prevede che si applichi la  pena  dell'arresto
fino ad un anno  oltre  all'ammenda  da  euro  2.257  ad  euro  9.032
anziche' la pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000 
    cio' premesso, 
 
                              Osserva: 
 
    1. Rilevanza delle questioni 
    1.1 Sussiste, come si e' visto,  il  reato  contestato  di  guida
senza patente con recidiva nel biennio. 
    Prima della riforma operata dal decreto legislativo n. 8/2016. il
reato di guida senza patente di cui all'art. 116 Codice della  Strada
era punito nella fattispecie base con la sola ammenda da 2.257 euro a
9.032 euro; in caso di recidiva nel biennio era pero' previsto che si
applicasse altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. 
    Era pacifico in giurisprudenza che tale ipotesi  costituisse  una
fattispecie aggravata rispetto alla fattispecie base: «La  previsione
di cui all'art. 116, comma tredicesimo ult. parte,  c.d.s.  configura
una circostanza aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato, con la
conseguenza che il giudice deve procedere al giudizio di comparazione
e, nel caso di ritenuta equivalenza delle attenuanti  -  o  anche  di
prevalenza - deve applicare la sola  pena  pecuniaria  stabilita  per
l'ipotesi semplice, laddove, solo nel  caso  di  ritenuta  subvalenza
delle attenuanti, o di  mancato  riconoscimento  delle  stesse,  deve
applicare la pena prevista per l'ipotesi  aggravata  -  (cosi'  Cass.
Sez. 4. Sentenza n. 3566 del 12 gennaio 2012 Rv. 252670 -  01;  nello
stesso senso si veda anche Cass. Sez. 4, Sentenza  n.  40617  del  30
aprile 2014 Rv. 260304 - 01). Che  questo  fosse  l'inquadramento  e'
stato confermato anche dopo la  citata  riforma,  in  relazione  alla
persistente rilevanza penale della vecchia fattispecie  aggravata,  a
fronte della depenalizzazione della  vecchia  fattispecie  base:  «La
guida  senza  patente,  nell'ipotesi  aggravata  dalla  recidiva  nel
biennio, non e' stata depenalizzata dall'art. 1, decreto  legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come  fattispecie  autonoma  di
reato di cui la recidiva  integra  un  elemento  costitutivo»  (cosi'
Cass. Sez. 4. Sentenza n. 42285 del 10 maggio 2017 Rv. 270882  -  01;
nello stesso senso Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45769 del  30  settembre
2016 Rv. 268516 - 01). 
    Il reato in questione  ricade  dunque  perfettamente  nell'ambito
applicativo della norma di cui all'art.  1,  commi  l  e  2,  decreto
legislativo n. 8/2016 («1. Non costituiscono reato  e  sono  soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  di  denaro
tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa
o dell'ammenda. 2. La disposizione del comma 1 si  applica  anche  ai
reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti  con
la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria.
In tal caso, le  ipotesi  aggravate  sono  da  ritenersi  fattispecie
autonome di reato»). 
    E' dunque certamente rilevante la questione qui sollevata in  via
principale con cui si chiede alla Corte Costituzionale si  dichiarare
la illegittimita' della norma di cui all'art.  1,  comma  2,  decreto
legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole  «In  tal  caso,  le
ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome  di  reato»;
si  chiede  cioe'  di  estendere   la   depenalizzazione   all'intera
fattispecie, tanto nell'ipotesi base, quanto in quella aggravata. 
    Ove la questione fosse accolta - con una formula generale  avente
riguardo a tutti i reati che ricadano nell'ambito applicativo di  cui
all'art. 1, comma 1 e 2 decreto legislativo  n.  8/2016,  oppure  con
riguardo alla sola guida senza patente di cui all'art. 116, comma  15
CdS - questo giudice dovrebbe emettere  sentenza  di  assoluzione  in
ordine alla contestazione di guida senza  patente  con  recidiva  nel
biennio, perche' il fatto non sarebbe piu' previsto dalla legge  come
reato. 
    Diversamente, ove la questione non  fosse  accolta,  si  dovrebbe
emettere sentenza di condanna per il reato in esame. 
    1.2 Per  gli  stessi  motivi  e'  rilevante  anche  la  questione
relativa alla legittimita' della norma di cui all'art. 116, comma 15,
decreto legislativo n.  285/1992,  nella  parte  in  cui  prevede  la
rilevanza penale del fatto nell'ipotesi di recidiva nel biennio. 
    Ove la questione fosse accolta, si dovrebbe emettere sentenza  di
assoluzione in ordine alla contestazione di guida senza  patente  con
recidiva nel biennio, perche' il  fatto  non  sarebbe  piu'  previsto
dalla legge come reato. Diversamente, si dovrebbe  emettere  sentenza
di condanna per il reato in esame. 
    1.3 Nel caso in cui le predette questioni  non  fossero  accolte,
assumerebbero  rilevanza  le   ulteriori   questioni,   relative   al
trattamento sanzionatorio. 
    In particolare, posto che  nel  caso  in  esame  si  ravvisano  i
presupposti per  il  riconoscimento  all'imputato  delle  circostanze
attenuanti generiche, rileva la questione  della  mancata  previsione
che  giudice  per  calcolo  della  pena  continui  ad  applicare   la
disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento  del  decreto
legislativo  n.  8/2016  (e  quindi  -  in  presenza  di  circostanze
attenuanti - possa eventualmente individuare la pena base nell'ambito
della cornice edittale della precedente fattispecie base  punita  con
la sola pena pecuniaria). 
    Ove  tale  questione  fosse  accolta,  questo  giudice   dovrebbe
continuare ad applicare la  disciplina  sanzionatoria  vigente  prima
delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 8/2016; dovrebbe
quindi  operare  un  bilanciamento  tra  le  circostanze   attenuanti
generiche riconosciute all'imputato e la «vecchia»  aggravante  della
recidiva nel biennio; bilanciamento che in questo  caso  si  potrebbe
risolvere quanto meno in termini di equivalenza, con il risultato che
si dovrebbe applicare la sola ammenda (in misura  compresa  tra  euro
2.257 ad euro 9.032). 
    1.4 La questione ulteriormente subordinata assumerebbe  rilevanza
nel caso in cui le precedenti questioni non fossero accolte. In  tale
caso,  dovendosi  per  il  trattamento  sanzionatorio  partire  dalla
cornice edittale prevista per la nuova fattispecie autonoma di  guida
senza  patente  con  recidiva  nel  biennio,  sarebbe  rilevante   la
questione della comminatoria per quest'ultima della pena dell'ammenda
da  euro  5.000  a  euro  30.000  anziche'  della   pena   cumulativa
dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da  euro  2.257  ad  euro
9.032. 
    1.5  Quanto  alta  rilevanza  delle  due  questioni  relative  al
trattamento sanzionatorio, e' necessaria una precisazione. Come si e'
gia'  rilevato,  si  devono   escludere   il   concorso   formale   e
l'applicazione del regime della continuazione rispetto  al  reato  di
guida senza patente (con recidiva nel biennio) in  relazione  ai  due
delitti di resistenza  a  pubblico  ufficiale  e  lesioni.  Dovendosi
applicare il  regime  del  cumulo  materiale,  e'  quindi  essenziale
l'individuazione della pena da applicarsi per il reato di guida senza
patente (con recidiva nel biennio). 
    Le due predette questioni sarebbero peraltro rilevanti anche  nel
caso in cui si ritenesse applicabile il regime del  cumulo  giuridico
(in ragione del concorso  formale  o  della  continuazione):  sarebbe
infatti  comunque  necessario  individuare  la   pena   astrattamente
applicabile per il  reato  satellite  di  guida  senza  patente  (con
recidiva nel biennio), sia  per  applicare  correttamente  il  cumulo
giuridico secondo i principi affermati dalla sentenza Cass.  Sez.  U.
Sentenza n. 40983 del 21 giugno 2018 Rv. 273751 - 01 per  le  ipotesi
di pene non omogenee. sia per individuare il limite da rispettare  ai
sensi dell'art. 81, comma 3 del codice penale. 
    2.  Non  manifesta  infondatezza.  Le  violazioni  dell'art.   76
Costituzione. 
    2.0 Si dubita della legittimita' costituzionale  della  norma  di
cui all'art. 1, comma 2 decreto legislativo n. 8/2016,  limitatamente
alle parole «In tal caso, le  ipotesi  aggravate  sono  da  ritenersi
fattispecie autonome di reato», per  violazione  dell'art.  76  della
Costituzione in relazione alla  violazione  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui alla legge delega n. 67/2014. 
    2.1  Come  rilevato  dalla  Corte  Costituzionale  nella  recente
sentenza n. 88 del 2024, «la legge n. 67 del 2014 persegue - come  si
desume dall'esame dei lavori parlamentari e  come  evidenziato  nelle
relazioni governative di  accompagnamento  agli  schemi  dei  decreti
legislativi  che  vi  hanno  dato   attuazione   -   l'obiettivo   di
deflazionare  il  sistema  penale,  sostanziale  e  processuale,   in
ossequio   ai   principi   di   frammentarieta',    offensivita'    e
sussidiarieta'  della  sanzione  criminale.   La   chiara   finalita'
politico-criminale delle  deleghe  recate  dalla  suddetta  legge  e'
quindi rinvenibile nell'esigenza di  un  alleggerimento  del  sistema
penale coerente con il principio della extrema ratio del ricorso alla
pena. [...] In quest'ottica, l'art. 2 della legge in esame, al  comma
1, ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti  legislativi
«per la riforma della disciplina sanzionatoria dei  reati  e  per  la
contestuale introduzione di sanzioni amministrative  e  civili».  Nel
prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di un  insieme
di reati, il legislatore delegante ha fatto ricorso,  al  fine  della
loro individuazione, a  due  criteri  selettivi. Il  primo,  previsto
dalla lettera a) del comma 2 del  medesimo  art.  2,  consiste  nella
cosiddetta depenalizzazione «cieca», in quanto dispone, in virtu'  di
una clausola generale, la trasformazione in  illeciti  amministrativi
di  «tutti  i  reati»  puniti  con  la  «sola  pena  della  multa   o
dell'ammenda», a eccezione di quelli riconducibili ad alcune  materie
[...] Il secondo e' quello di cui alle  lettere  da  b)  a  d)  della
stessa  disposizione,   che   hanno   indicato   nominatim   numerose
fattispecie di reato contemplate sia  dal  codice  penale  che  dalla
legislazione speciale». 
    2.2 Con l'art. 1 del decreto legislativo n. 8/2016 il legislatore
delegato ha dato  attuazione  alla  citata  delega  in  relazione  al
criterio selettivo della depenalizzazione cieca, prevedendo che  «Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali  e'
prevista la sola pena della  multa  o  dell'ammenda.»  Al  successivo
comma 2 ha poi precisato: «La disposizione del  comma  1  si  applica
anche ai reati in esso previsti che, nelle  ipotesi  aggravate,  sono
puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a  quella
pecuniaria. In tal caso,  le  ipotesi  aggravate  sono  da  ritenersi
fattispecie autonome di reato.» 
    Seguono poi ulteriori disposizioni, relative alle eccezioni  alla
citata  depenalizzazione  e  alla   determinazione   delle   sanzioni
amministrative, 
    Con citato comma 2 quindi il legislatore  delegato  ha  precisato
che la depenalizzazione opera anche per i reati che nella fattispecie
base siano puniti con la  sola  pena  pecuniaria  e  che  contemplino
ipotesi aggravate punite con la pena detentiva (sola.  alternativa  o
congiunta  a  quella  pecuniaria).   Si   e'   infine   limitata   la
depenalizzazione prevedendo che in tali  casi  la  trasformazione  in
illecito amministrativo concerne la sola fattispecie base, laddove la
fattispecie  aggravata  (punita  con   la   pena   detentiva,   sola,
alternativa o  congiunta  a  quella  pecuniaria)  e'  trasformata  in
fattispecie di reato autonoma. 
    2.3 Con la presente questione di legittimita'  costituzionale  si
censura tale ultima scelta del legislatore delegato. Si ritiene cioe'
che nelle citate ipotesi (fattispecie di reato  punite  con  la  sola
pena pecuniaria che presentino una ipotesi aggravata  punita  con  la
pena detentiva, sola, alternativa o  congiunta)  la  depenalizzazione
debba investire l'intera fattispecie, tanto nell'ipotesi base, quanto
in quella aggravata. 
    2.4 Si deve in primo luogo rilevare  che  il  criterio  direttivo
fissato dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 67/2014 si  limitava
a prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di  tutti  i
reati  per  i  quali  era  prevista  la  sola  pena  della  multa   o
dell'ammenda  (ad  eccezione  delle  materie  poi  elencate),   senza
autorizzare Legislatore delegato a mantenere la rilevanza penale come
fattispecie autonome di eventuali ipotesi  aggravate  punite  con  la
pena detentiva (sola, alternativa o congiunta). 
    Occorre peraltro rilevare che, in  occasione  di  una  precedente
esperienza  legislativa  di  depenalizzazione  «cieca»,   Legislatore
delegante aveva espressamente eccettuato le fattispecie di reato che,
nelle ipotesi aggravate, fossero punite con la pena detentiva: l'art.
32  della  legge  n.  689/1981  al  primo  comma  aveva  operato   la
trasformazione in illeciti amministrativi dei  reati  puniti  con  la
sola pena pecuniaria («Non costituiscono reato e sono  soggette  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le
violazioni per le quali e'  prevista  la  sola  pena  della  multa  o
dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le  violazioni  finanziarie,
dall'articolo 39»), salvo poi precisare al  secondo  comma  che  tale
disposizione del primo comma non si  applicasse  «ai  reati  in  esso
previsti che,  nelle  ipotesi  aggravate,  siano  punibili  con  pena
detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria». A fronte di  un
simile precedente, la mancata limitazione presente nell'art. 2, comma
2, lett. a), legge n. 67/2014 pare doversi interpretare nel senso che
la depenalizzazione dovesse investire - in caso di reati  puniti  con
la sola pena pecuniaria - anche le  eventuali  fattispecie  aggravate
punite con la pena detentiva. 
    2.5 Un ulteriore argomento a sostegno  della  citata  censura  si
ricava dal  fatto  che  il  Legislatore  delegato,  escludendo  dalla
depenalizzazione le citate ipotesi  aggravate  (punite  con  la  pena
detentiva) e trasformando le stesse in fattispecie  autonome,  ha  di
fatto inasprito la disciplina per tali ipotesi di cui ha mantenuto la
rilevanza penale, in assenza di  qualunque  legittimazione  da  parte
della legge delega e in  palese  e  irragionevole  contrasto  con  la
logica di ricorso minimo al diritto penale e di razionalizzazione del
sistema giustizia che aveva ispirato l'intera legge delega. 
    Prima della riforma operata dal decreto  legislativo  n.  8/2016,
nell'ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio -  posto
che trattavasi di fattispecie aggravata (non privilegiata) - in  caso
di riconoscimento di  circostanze  attenuanti  occorreva  operare  il
bilanciamento tra circostanze, in applicazione delle consuete  regole
di cui all'art. 69 del codice penale (il principio e' stato  comunque
espressamente affermato dalla sentenza Cass.  Sez.  4,  n.  3566  del
12/01/2012 Rv. 252670  -  01).  In  caso  di  ritenuta  prevalenza  o
equivalenza  delle  attenuanti,  occorreva  applicare  la  sola  pena
pecuniaria stabilita per l'ipotesi semplice, laddove, solo  nel  caso
di ritenuta subvalenza delle attenuanti, o di mancato  riconoscimento
delle stesse, si doveva applicare  la  pena  prevista  per  l'ipotesi
aggravata. 
    Per effetto della configurazione come fattispecie autonoma  della
guida senza patente con  recidiva  nel  biennio,  pur  a  fronte  del
riconoscimento  di   circostanze   attenuanti   occorrera'   comunque
applicare una pena detentiva. 
    Tale  inasprimento  del  trattamento  sanzionatorio   costituisce
probabilmente la piu'  importante  conseguenza  della  trasformazione
della fattispecie aggravata in fattispecie autonoma, ma non  l'unica.
Si pensi ad  esempio  all'ipotesi  in  cui  ricorra  una  circostanza
aggravante ad effetto speciale (con riguardo alla guida senza patente
si puo' trattare di evenienza rara, ma con riguardo  ad  altri  reati
puo' essere molto piu' frequente, ad es. per la  sussistenza  di  una
recidiva  qualificata):  prima  della  riforma  operata  dal  decreto
legislativo n. 8/2016 - a fronte di una circostanza autonoma  (quella
che determinava l'applicazione di una pena detentiva a fronte di  una
fattispecie base punita  con  la  sola  pena  pecuniaria)  e  di  una
circostanza ad effetto speciale - l'imputato poteva  beneficiare  del
regime di cui all'art. 63, comma 4 del codice penale, con conseguente
limitazione  agli  aumenti  di   pena;   ora,   per   effetto   della
trasformazione  in  fattispecie  autonoma   della   vecchia   ipotesi
aggravata, non si applica viceversa l'art. 63,  comma  4  del  codice
penale e anche la circostanza ad effetto speciale esplica interamente
i propri effetti. 
    La distinzione tra fattispecie aggravata e  fattispecie  autonoma
rileva   inoltre   sotto   ulteriori   profili:   ad   esempio,   per
l'ammissibilita' della messa alla prova (secondo  la  sentenza  delle
Sezioni Unite n. 36272 del 31 marzo 2016 Rv. 267238  -  01,  ai  fini
dell'individuazione dei reati ai quali e'  astrattamente  applicabile
la disciplina dell'istituto della sospensione  del  procedimento  con
messa alla prova, non rilevano le  circostanze  aggravanti,  comprese
quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge  stabilisce  una
pena di specie diversa  da  quella  ordinaria  del  reato)  oppure  -
indirettamente - nei vari ambiti in cui puo' operare il limite di cui
all'art.  63,  comma  4  del  codice  penale  in  presenza  di   piu'
circostanze aggravanti ad effetto speciale o per le  quali  la  legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria  del  reato
(ad esempio, ai fini della prescrizione: cfr. Cass. Sez. 2,  Sentenza
n. 32656 del 15 luglio 2014 Rv. 259833 - 01 e Cass. Sez. 6 - Sentenza
n. 23831 del 14 maggio 2019 Rv. 275986 - 01). 
    Per evitare tale palese violazione della  legge  delega,  in  via
subordinata si chiedera' (cfr. infra)  -  fatta  salva  la  rilevanza
penale delle (vecchie)  fattispecie  aggravate  -  di  dichiarare  la
illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. l, comma 2,
decreto legislativo n. 8/2016, nella parte in  cui  non  ha  previsto
che, con riguardo alla ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie
autonome di reato, il giudice per  calcolo  della  pena  continui  ad
applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima  dell'intervento
del decreto legislativo  n.  8/2016;  si  tratterebbe  pero'  di  una
soluzione  dettata  dalla   necessita'   di   evitare   l'illegittimo
inasprimento  del  trattamento   sanzionatorio,   ma   comunque   non
perfettamente lineare nella misura in cui prevedrebbe  una  sorta  di
perpetuatio teorica di una disciplina non  piu'  in  vigore,  ma  cui
occorrerebbe fare ancora riferimento a taluni fini. 
    La   soluzione   piu'   lineare   pare   essere   quella    della
depenalizzazione  dell'intera  fattispecie  di  reato,  tanto   nella
ipotesi semplice (punita con la pena pecuniaria),  quanto  in  quella
aggravata. 
    2.6 D'altro canto, nella sentenza  n.  354  del  2002,  la  Corte
Costituzionale ha gia'  affrontato  una  questione  per  certi  versi
simile. La norma  all'epoca  censurata  (per  profili  diversi  dalla
violazione dell'art. 76 Costituzione) era quella dell'art. 688, comma
2 del codice penale, che puniva con la pena dell'arresto da tre a sei
mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, fosse colto
in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto era  commesso  da  chi
avesse gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro  la
vita o l'incolumita' individuale. 
    Fino  all'intervento  di  depenalizzazione  operato  dal  decreto
legislativo n. 507/1999, l'art. 688 del codice penale contemplava  al
primo comma una fattispecie base (chiunque. in un  luogo  pubblico  o
aperto al pubblico, fosse colto in stato  di  manifesta  ubriachezza)
punita con l'arresto  fino  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire
ventimila a quattrocentomila; al  secondo  comma  prevedeva  poi  una
fattispecie aggravata - punita con l'arresto da tre a sei mesi -  per
l'ipotesi in cui il fatto fosse commesso da chi aveva gia'  riportato
una condanna per delitto non colposo contro la vita  o  l'incolumita'
individuale. 
    Il citato decreto legislativo n. 507/1999 - in  attuazione  della
delega di cui agli artt. l e 7 della legge n. 205/1999  -  modificava
poi l'art. 688 del codice penale trasformando la sola ipotesi base di
cui al primo comma in illecito amministrativo («Chiunque, in un luogo
pubblico o aperto  al  pubblico,  e'  colto  in  stato  di  manifesta
ubriachezza e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
lire centomila a lire seicentomila»). Conseguentemente la fattispecie
aggravata di cui al secondo comma veniva ad essere trasformata in una
fattispecie autonoma. 
    Nella citata sentenza n. 354 del 2002, la Corte Costituzionale ha
rilevato tra l'altro quanto segue: 
      «Quella che per l'innanzi era una aggravante,  attualmente  non
e' piu' riferita ad un reato base ed e' divenuta  essa  medesima  una
autonoma  fattispecie  di  reato:  incorre,  infatti,  nel  reato  di
ubriachezza solo chi in passato abbia riportato condanna per  delitto
non colposo contro la vita o l'incolumita' delle persone; chi  invece
tale condanna non abbia subito, anche  se  e'  stato  condannato  per
reati di non minore gravita, risponde per quel medesimo comportamento
soltanto a titolo di illecito amministrativo.  L'operazione  compiuta
dal legislatore del 1999, in breve, era intesa a rendere  piu'  lieve
la posizione della persona colta in stato di manifesta ubriachezza in
luogo pubblico o aperto al pubblico. Nella relazione  governativa  al
decreto legislativo n. 507 del 1999 la ratio della disciplina  emerge
con inequivoca chiarezza. trasformare in illeciti amministrativi  una
serie  di  reati  eterogenei  quanto  ad  oggettivita'  giuridica   e
modalita'  di  condotta,  «il  cui  unico  comune   denominatore   e'
rappresentato dall'esiguo spessore sanzionatorio». Nel trasporre  sul
piano amministrativo la risposta sanzionatoria  in  modo  da  ridurre
l'area del diritto penale e sollevare cosi' gli uffici giudiziari  da
oneri impropri. si intendeva  altresi'  «evitare  di  "rivitalizzare"
talune fattispecie che a causa del loro evidente anacronismo  trovano
oggi  una  applicazione  assai  limitata».  Se  questo  era  il  fine
perseguito dal legislatore del 1999,  con  riferimento  al  reato  di
ubriachezza, emerge una intrinseca  irrazionalita'  della  disciplina
censurata  in  quanto  il  risultato  non  e'  stato  unicamente   la
depenalizzazione del reato base,  ma  anche  l'eventuale  trattamento
sanzionatorio piu' severo a carico di chi  abbia  riportato  condanne
per delitto non colposo contro la vita o  l'incolumita'  individuale.
Infatti, nella prospettiva dell'aggravante speciale, entro  la  quale
si manteneva la vecchia previsione del  secondo  comma  dell'articolo
688, il giudice ben avrebbe potuto, in applicazione dell'articolo  69
del  codice  penale,  bilanciare  tale   aggravante   con   eventuali
circostanze attenuanti rinvenibili  nel  concreto  atteggiarsi  della
fattispecie  e,  una  volta  rimossa  l'aggravante   e   reso   cosi'
applicabile il reato base di  cui  al  primo  comma,  irrogare  nelle
ipotesi piu' lievi la sola ammenda, prevista come  pena  alternativa.
Nel  sistema  attuale  la  possibilita'  di   commisurare   la   pena
all'effettivo disvalore del fatto e' fortemente limitata: in effetti,
il secondo comma dell'art. 688 del codice penale non costituisce piu'
una circostanza aggravante, ma configura un reato  autonomo,  sicche'
non puo' piu' parlarsi di  bilanciamento  con  eventuali  circostanze
attenuanti,  le  quali,  ove  ravvisabili,  possono  determinare   un
abbattimento  del  minimo  edittale,  ma  non  esimere   il   giudice
dall'applicare comunque la pena dell'arresto.» 
    Alla luce di quanto precede e di altre  considerazioni  la  Corte
Costituzionale dichiarava  quindi  la  illegittimita'  costituzionale
dell'articolo 688, comma 2 del codice penale. 
    2.7 La censura in esame viene mossa all'art. l, comma 2,  decreto
legislativo n. 8/2016, in via generale, con riguardo a tutti i  reati
rientranti nel suo ambito applicativo (fattispecie base punite con la
sola pena pecuniaria, per le quali siano previste  ipotesi  aggravate
punite con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a  quella
pecuniaria, fatte salve le eccezioni poi previste). Si reputa infatti
che, essendo la disposizione normativa unica ed essendo la (ritenuta)
violazione del criterio di delega identica per tutti i citati  reati,
l'auspicata pronuncia di accoglimento possa per  l'appunto  investire
la norma censurata in via generale e non solo con riguardo alla guida
senza patente. 
    Per  l'eventualita'  in  cui  la  Corte  Costituzionale   dovesse
ritenere ingiustificatamente  troppo  esteso  tale  petitum,  in  via
subordinata si limita lo stesso al solo rapporto con  reato  ex  art.
116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992. 
    2.8 L'accoglimento della presente  questione  ad  avviso  di  chi
scrive dovrebbe comportare l'illegittimita' in via consequenziale, ai
sensi  dell'art.  27,  legge  n.  87/1953,   dell'art.   5,   decreto
legislativo n. 8/2016. 
    2.9 Qualora la Corte Costituzionale ritenesse di  non  accogliere
le   questioni   relative   alla   persistente    rilevanza    penale
dell'illecito,   si    chiede    di    dichiarare    l'illegittimita'
costituzionale della norma  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  decreto
legislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha  previsto  che,  con
riguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome
di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad  applicare
la  disciplina  sanzionatoria  prevista  prima  dell'intervento   del
decreto legislativo n. 8/2016. 
    Come si e' gia' rilevato,  infatti,  il  decreto  legislativo  n.
8/2016 - depenalizzando le fattispecie base dei reati puniti  con  la
sola pena  pecuniaria  e  trasformando  in  fattispecie  autonome  le
vecchie ipotesi aggravate per le quali era prevista la pena detentiva
- ha di fatto reso  piu'  severo  il  trattamento  sanzionatorio  per
queste ultime, senza che a cio' fosse autorizzato dalla legge  delega
e in contrasto con la logica che ispirava l'intera legge n.  67/2014,
improntata   ai   principi   di   frammentarieta',   offensivita'   e
sussidiarieta' della  sanzione  penale  (e  di  quella  detentiva  in
particolare). 
    Anche la censura in  esame  viene  mossa  all'art.  1,  comma  2,
decreto legislativo n. 8/2016. in via generale, con riguardo a  tutti
i reati rientranti  nel  suo  ambito  applicativo  (fattispecie  base
punite con la sola pena  pecuniaria,  per  le  quali  siano  previste
ipotesi aggravate punite con la pena detentiva).  Si  reputa  infatti
che, essendo la disposizione normativa unica ed essendo identica  per
tutti i citati reati la violazione dei principi e criteri della legge
delega, l'auspicata pronuncia di  accoglimento  possa  per  l'appunto
investire la norma censurata in via generale e non solo con  riguardo
alla guida senza patente. 
    Per  l'eventualita'  in  cui  la  Corte  Costituzionale   dovesse
ritenere ingiustificatamente troppo esteso  tale  petitum.  anche  la
presente censura viene limitata in via subordinata al  solo  rapporto
con il reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992. 
    3. Non manifesta infondatezza. Le violazioni degli  artt.  3,  25
comma 2 e 27 comma 3 Costituzione. 
    3.0 A seguito della depenalizzazione operata per  la  fattispecie
base dal decreto legislativo n. 8/2016,  l'art.  116,  comma  15  CdS
suscita ulteriori dubbi di legittimita' costituzionale - con riguardo
agli artt. 3, 25 comma 2  e  27  comma  3  della  Costituzione  -  in
relazione alla persistente rilevanza penale dell'ipotesi di  recidiva
nel biennio. 
    3.1 Nella gia' citata sentenza n. 354 del 2002, con  riguardo  al
reato  di  ubriachezza  la  Corte  Costituzionale  rilevava:   «Della
aggravante speciale [...] prevista dal secondo comma, questa Corte ha
gia' avuto modo di occuparsi. La figura  di  reato  constava  di  una
ipotesi base  e  di  una  aggravante:  non  vi  era  pertanto  alcuna
difficolta' a riconoscere la non  irragionevolezza  della  previsione
secondo la quale colui  che  venisse  colto  in  stato  di  manifesta
ubriachezza in luogo pubblico o aperto  al  pubblico  e  avesse  gia'
subito una  condanna  per  delitto  non  colposo  contro  la  vita  o
l'incolumita'  individuale  dovesse  soggiacere  ad  una  pena   piu'
elevata. La valutazione in termini di  maggiore  pericolosita'  della
condotta della persona colta in stato di  manifesta  ubriachezza  che
avesse riportato una condanna per quei determinati  delitti  non  era
infatti priva di fondamento giustificativo (ordinanze n. 53 del 1972,
n. 185 e n. 155 del 1971). A seguito della depenalizzazione del reato
previsto dal primo comma dell'articolo  688  del  codice  penale,  il
quadro normativa al  quale  quelle  pronunce  si  erano  attenute  e'
profondamente mutato. [...] l'avere riportato una precedente condanna
per delitto non colposo contro la vita o  l'incolumita'  individuale,
pur essendo  evenienza  del  tutto  estranea  al  fatto-reato,  rende
punibile una condotta che, se posta  in  essere  da  qualsiasi  altro
soggetto, non assume  alcun  disvalore  sul  piano  penale.  Divenuta
elemento costitutivo del reato di ubriachezza, la precedente condanna
assume le fattezze di un marchio, che nulla  il  condannato  potrebbe
fare per cancellare e che vale a qualificare una  condotta  che,  ove
posta in essere da ogni altra persona,  non  configurerebbe  illecito
penale. Il fatto poi che  il  precedente  penale  che  qui  viene  in
rilievo sia privo di una correlazione  necessaria  con  lo  stato  di
ubriachezza rende chiaro che  la  norma  incriminatrice,  al  di  la'
dell'intento  del  legislatore,  finisce   col   punire   non   tanto
l'ubriachezza in se', quanto una qualita' personale del soggetto  che
dovesse incorrere nella contravvenzione di cui all'articolo  688  del
codice penale. Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i  tratti
di una sorta di reato d'autore, in aperta violazione del principio di
offensivita' del reato, che nella sua accezione astratta  costituisce
un limite alla discrezionalita' legislativa in materia  penale  posto
sotto il presidio di questa Corte (sentenze n. 263 del 2000 e n.  360
del 1995). Tale limite, desumibile dall'articolo 25,  secondo  comma,
della Costituzione, nel suo legarne  sistematico  con  l'insieme  dei
valori connessi alla dignita' umana, opera in questo caso  nel  senso
di impedire che la qualita' di  condannato  per  determinati  delitti
possa trasformare in reato fatti che per la generalita' dei  soggetti
non costituiscono illecito penale.» 
    3.2 Con riguardo  alla  guida  senza  patente  con  recidiva  nel
biennio, ad avviso di chi scrive  viene  in  rilievo  una  criticita'
simile. Un fatto - la guida senza patente - che  per  la  generalita'
dei  consociati  non  configura  un  illecito  penale,  ove  commesso
viceversa da chi sia recidivo nel biennio rileva penalmente. 
    E' si' vero che in questo  caso  il  collegamento  tra  requisito
soggettivo e condotta illecita  e'  piu'  stretto  rispetto  al  caso
dell'ubriachezza esaminato dalla  Corte  nella  menzionata  sentenza.
posto che il requisito soggettivo consiste nel fatto  di  avere  gia'
posto in essere nei due anni precedenti un  altro  analogo  illecito.
Tuttavia si tratta comunque di  un  elemento  estraneo  al  fatto  di
reato.  Si  tratta  di   un   fattore   che   potrebbe   giustificare
eventualmente ai sensi dell'art. 133, comma 2 del  codice  penale  un
aggravamento della pena - come  era  per  l'appunto  previsto  quando
anche la fattispecie base  costituiva  reato  -  ma  che  non  incide
affatto sull'offesa al bene giuridico protetto: il  pericolo  per  la
sicurezza della circolazione stradale e' identico a  prescindere  dal
fatto che l'autore della condotta di guida senza patente  abbia  gia'
commesso, piu' o meno recentemente, un altro analogo illecito. Ne' il
Legislatore ha ritenuto di configurare  le  piu'  condotte  di  guida
senza patente come unificate in un unico reato, abituale  o  comunque
connotato dal compimento di  piu'  atti  in  momenti  successivi;  ha
viceversa optato per una struttura  dell'illecito  caratterizzata  da
un'unica condotta, che gia' di per se'  integra  un  illecito  ed  e'
autonomamente sanzionata. 
    La circostanza che l'autore del fatto abbia gia' posto in  essere
nei  due  anni  precedenti  lo   stesso   illecito   (definitivamente
accertato) - subendo peraltro la relativa sanzione - non  pare  poter
essere dirimente ai fini della rilevanza penale o meno del fatto. 
    Sussiste  cioe'  ad  avviso  di  questo  giudice  una  violazione
dell'art. 25, comma 2 Costituzione, che  attraverso  il  richiamo  al
«fatto   commesso»,   riconosce   rilievo   fondamentale   all'azione
delittuosa per il suo  obiettivo  disvalore  e  non  solo  in  quanto
manifestazione di pericolosita' sociale; il principio di offensivita'
precluderebbe cioe' di attribuire  valore  dirimente  ai  fini  della
rilevanza penale di un fatto alla recidiva. 
    3.3   In   effetti,   nell'ambito   della   sua   ormai   copiosa
giurisprudenza in materia di limiti al bilanciamento  della  recidiva
reiterata, la Corte Costituzionale fin dalla sentenza 251 del 2012 ha
ritenuto che la recidiva - per quanto reiterata.  specifica,  ecc.  -
non  possa  giustificare  un  uguale  trattamento   per   fattispecie
significativamente   diverse   sul   piano   dell'offensivita',   con
conseguente   illegittimita'   di   una    norma    «che    indirizza
l'individuazione della pena concreta verso un'abnorme  enfatizzazione
delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata,  a
detrimento delle componenti oggettive del reato» 
    3.4 Come rilevato anche recentemente dalla  Corte  Costituzionale
nella sentenza n. 211 del 2022, relativa  al  reato  di  guida  senza
patente commesso da colui che sia sottoposto a misura di prevenzione,
«Il  principio  di  offensivita'   del   reato,   anche   nella   sua
configurazione come fattispecie di pericolo, postula che le  qualita'
personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli  stessi  non
possono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza  penale
a condizioni soggettive,  salvo  che  tale  trattamento  specifico  e
differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla  necessita'
di preservare altri interessi meritevoli di tutela». 
    Nella fattispecie di cui  all'art.  73,  decreto  legislativo  n.
159/2011, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, la  condizione
soggettiva di  sottoposto  a  misura  di  prevenzione  personale  non
costituisce una «evenienza del tutto estranea al fatto-reato»,  posto
che la relativa configurazione come elemento costitutivo del reato e'
ricollegata alla «necessita' di porre limitazioni  agli  spostamenti,
di impedire o ostacolare la perpetrazione di attivita' illecite e  di
rendere meno agevole il sottrarsi  ai  controlli  dell'autorita'  nei
confronti di soggetti pericolosi». 
    Nella  fattispecie  di  guida  senza  patente  con  recidiva  nel
biennio, viceversa, la circostanza di avere gia' posto in  essere  il
medesimo illecito nulla aggiunge alla fattispecie  sotto  il  profilo
offensivita'. 
    3.5  Non  si  giustifica  quindi  la  disparita'  di  trattamento
rispetto alla  condotta  di  chi  non  abbia  gia'  commesso  analogo
illecito nel biennio  precedente.  Se  un  diverso  trattamento  puo'
eventualmente giustificarsi, in termini di incremento della sanzione,
non pare invece  potersi  giustificare  l'assunzione  della  recidiva
(reiterazione dell'illecito) come elemento costitutivo  del  reato  e
quindi come discrimine tra il penalmente rilevante  e  il  penalmente
irrilevante. 
    3.6 Si potrebbe obiettare che, in materia di particolare tenuita'
del fatto ex  art.  131-bis  del  codice  penale,  l'abitualita'  del
comportamento - e quindi la circostanza di avere commesso altri fatti
analoghi - costituisce una condizione ostativa all'applicazione della
causa di non punibilita'. 
    Tuttavia,  come   sottolineato   nella   sentenza   della   Corte
Costituzionale n. 279 del 2017, «il fatto particolarmente lieve,  cui
fa riferimento l'art. 131-bis codice penale,  e'  comunque  un  fatto
offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce  non
punire»:  inoltre   «un   comportamento   penalmente   illecito   con
caratteristiche di abitualita', specie se costituite da una  recidiva
specifica e reiterata, cosi' come puo' rilevare  per  determinare  la
pena, analogamente puo' rilevare per determinare la punibilita' di un
fatto che, seppure  di  particolare  tenuita',  costituisce  comunque
reato». 
    La norma qui censurata, viceversa, fa  dipendere  dalla  recidiva
(reiterazione dell'illecito) la stessa rilevanza penale del  fatto  e
l'applicazione peraltro di una pena  detentiva,  quindi  radicalmente
diversa   dalla   sanzione   pecuniaria   prevista   per   l'illecito
amministrativo in assenza di recidiva nel biennio. 
    3.7 Si aggiunga un'ulteriore considerazione. 
    La recidiva di cui all'art. 99  del  codice  penale  (circostanza
aggravante), per  effetto  dell'interpretazione  adeguatrice  fornita
dalla Corte Costituzionale  e  dalla  Corte  di  Cassazione  e  della
sentenza della Corte  Costituzionale  n.  185  del  2015,  e'  sempre
facoltativa, nel senso che «presuppone un accertamento della concreta
significativita' del nuovo episodio in  rapporto  alla  natura  e  al
tempo di commissione  dei  precedenti,  avuto  altresi'  riguardo  ai
parametri di cui all'art. 133 codice penale, sotto il  profilo  della
piu' accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosita' del  reo»
(cosi', tra le tante, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 30591 dell'8  giugno
2022 Rv. 283414 - 01). 
    Nel caso viceversa di cui all'art. 116,  comma  15  Codice  della
Strada, la recidiva  (nel  biennio)  ai  sensi  dell'art.  5  decreto
legislativo n.  8/2016  e'  da  intendersi  quale  mera  reiterazione
dell'illecito  depenalizzato»,  con   un   rigido   automatismo   tra
reiterazione e rilevanza penale del fatto. 
    Ne', dato il tenore  letterale  delle  due  norme.  pare  esservi
margine per interpretazioni adeguatrici che richiedano  una  verifica
da parte  del  giudice  della  concreta  significativita'  del  nuovo
episodio in termini di maggiore colpevolezza e maggiore pericolosita'
del reo (che - per quanto si tratti di fatto analogo e reiterato  nel
biennio - potrebbero difettare). 
    3.8 Si ravvisa una violazione anche dell'art. 27, comma  3  della
Costituzione. 
    Una pena correlata ad una condizione soggettiva  avulsa  rispetto
all'offesa al bene giuridico protetto sarebbe infatti inevitabilmente
avvertita come  ingiusta  dal  condannato  e  difficilmente  potrebbe
esplicare quindi la propria funzione  rieducativa;  al  contrario  il
condannato - che per effetto della recidiva si veda  assoggettato  ad
una sanzione penale (anziche' ad una mera  sanzione  amministrativa),
per di piu' detentiva - non potrebbe che percepire come irragionevole
la pena stessa e non aderirebbe quindi al trattamento rieducativo. 
    3.9 In via subordinata, qualora le questioni sopra illustrate non
fossero accolte, si chiede alla Corte  Costituzionale  di  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della  norma  di  cui  all'art.  116,
comma 15, decreto legislativo n.  285/1992,  nella  parte  in  cui  -
nell'ipotesi di recidiva nel biennio - prevede  che  si  applichi  la
pena dell'arresto fino ad un anno oltre all'ammenda da euro 2.257  ad
euro 9.032, anziche' la  pena  dell'ammenda  da  euro  5.000  a  euro
30.000. 
    Qualora  cioe'  si  ritenesse  legittima  la  nuova   fattispecie
autonoma di guida senza patente con  recidiva  nel  biennio,  non  si
potrebbe comunque ritenere legittima la previsione per la  stessa  di
una pena detentiva (oltre che pecuniaria). 
    In ragione dei gia' invocati principi di cui  agli  artt.  3,  25
comma 2 e 27 comma 3 Costituzione, non pare possibile  far  dipendere
la natura detentiva della pena (in luogo di quella pecuniaria)  dalla
recidiva, e cioe' da un elemento estraneo al fatto di reato. 
    La Corte Costituzionale con la sentenza 94 del 2023 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  69,  comma  4  del  codice
penale, nella parte in cui, relativamente ai delitti  puniti  con  la
pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza  delle
circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. La  Corte  ha  cioe'
ritenuto  che  la  recidiva  -  quand'anche  reiterata  -  non   puo'
determinare  (inibendo   l'effetto   diminuente   delle   circostanze
attenuanti) l'applicazione  di  una  pena  detentiva  perpetua  quale
l'ergastolo nelle  situazioni  in  cui  in  sua  assenza  il  giudice
potrebbe applicare una pena detentiva (elevata ma) temporanea. 
    Analogamente si dovrebbe  ritenere  che  un'eventuale  norma  che
prevedesse, in ragione della sussistenza della recidiva reiterata  (o
di  «three  strikes»  secondo  il  modello  statunitense),  una  pena
perpetua sarebbe illegittima per la violazione  dei  citati  principi
fondamentali. 
    La situazione ora in esame, sia pur ad un diverso  livello,  pare
simile. Se e' legittimo prevedere un inasprimento quantitativo  della
pena (entro certi limiti) in relazione alla recidiva o subordinare la
fruizione di benefici al fatto  di  non  avere  riportato  precedenti
condanne, prevedere una pena di natura  diversa  e  decisamente  piu'
severa in funzione della recidiva non appare legittimo. 
    3.10 Quale soluzione alternativa costituzionalmente adeguata,  si
suggerisce la previsione - quale pena per l'ipotesi di  recidiva  nel
biennio - dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. Si  tratta  dello
stesso  range  previsto  dall'art.  1,  comma  5,  lett.  b)  decreto
legislativo n. 8/2016 per la sanzione amministrativa  pecuniaria  con
riguardo all'ipotesi semplice di guida senza patente  (per  la  quale
era precedentemente prevista una pena pecuniaria pari nel massimo  ad
euro 9.032, e quindi superiore ad euro 5.000, ma non ad euro 20.000). 
    La significativa ampiezza di detta cornice edittale consentirebbe
di tenere conto nell'ambito della stessa anche della recidiva. 
    D'altro canto,  gia'  la  previsione  della  rilevanza  penale  -
anziche' meramente  amministrativa  -  del  fatto  sarebbe  idonea  a
differenziare  adeguatamente  l'ipotesi  di  recidiva   nel   biennio
dall'ipotesi semplice. 
    4. Possibilita' di un'interpretazione conforme 
    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  delle  norme
sopra  censurate  alle  disposizioni  della   Costituzione   e   alle
disposizioni interposte sopra invocate, chiaro e univoco  essendo  il
dato letterale. 
    Le norme di cui all'art.  l,  comma  2,  decreto  legislativo  n.
8/2016 e all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992 sono
del resto interpretate  in  modo  costante  dalla  giurisprudenza  di
legittimita' in conformita' al citato dato letterale (varie  pronunce
fanno riferimento all'esclusione della depenalizzazione per l'ipotesi
di recidiva nel biennio: tra le altre, Cass.  Sez.  7,  Ordinanza  n.
11916 del 14 marzo 2024 Rv. 286200 - 01, Cass. Sez.  4,  Sentenza  n.
27398 del 6 aprile 2018 Rv. 273405 - 01, Cass. Sez.  4,  Sentenza  n.
44905 del 12 ottobre 2023 Rv. 285318 - 01). 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 Costituzione, 23 ss. legge n. 87/1953; 
    Ritenute d'ufficio le questioni rilevanti  e  non  manifestamente
infondate; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale - per violazione
dell'art. 76 Costituzione - della norma di cui all'art. l,  comma  2,
decreto legislativo n. 8/2016,  limitatamente  alle  parole  «In  tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome  di
reato» (in via generale o, in subordine, con riguardo al  solo  reato
ex art. 116, comma 15, decreto  legislativo  n.  285/1992)  e  quindi
dell'art. 5 decreto legislativo n. 8/2016; 
    In subordine, in ordine alla legittimita'  costituzionale  -  per
violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e  27  comma  3  Costituzione  -
della norma di cui all'art. 116, comma  15,  decreto  legislativo  n.
285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza  penale  del  fatto
nell'ipotesi di recidiva nel biennio; 
    In   ulteriore   subordine,   in   ordine    alla    legittimita'
costituzionale - per violazione dell'art.  76  Costituzione  -  della
norma di cui all'art. 1, comma  2,  decreto  legislativo  n.  8/2016,
nella parte in cui non ha previsto (in via generale o, in  subordine,
in relazione al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo
n.  285/1992)  che,  con  riguardo  alle  ipotesi  aggravate  ora  da
ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice  per  il  calcolo
della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista
prima dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016; 
    In   ulteriore   subordine,   in   ordine    alla    legittimita'
costituzionale della norma di cui all'art.  116,  comma  15,  decreto
legislativo n.  285/1992,  nella  parte  in  cui  -  nell'ipotesi  di
recidiva nel biennio - prevede che si applichi la  pena  dell'arresto
fino ad un anno oltre  all'ammenda  da  euro  2.257  ad  euro  9.032,
anziche' la pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. 
    Sospende  giudizio  in  corso,   ed   i   relativi   termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte Costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte Costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23,  comma  4,  legge  n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice  di  procedura
penale. 
        Firenze, 3 giugno 2024 
 
                         Il giudice: Attina'