Reg. ord. n. 156 del 2024 pubbl. su G.U. del 04/09/2024 n. 36
Ordinanza del Tribunale di Taranto del 22/05/2024
Tra: D.G. M.
Oggetto:
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Omessa previsione che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 cod. pen. – Disparità di trattamento rispetto alle analoghe fattispecie di cui agli artt. 372 cod. pen. (Falsa testimonianza) e 377-bis cod. pen. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) – Irragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 168
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co.
Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025 rel. MARINI F. S.
Testo dell'ordinanza
N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2024
Ordinanza del 22 maggio 2024 del G.U.P. presso il Tribunale di
Taranto nel procedimento penale a carico di D.G. M..
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -
Omessa previsione che l'imputato, anche su proposta del pubblico
ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa
alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui
all'art. 379 cod. pen.
- Codice penale, art. 168-bis, primo comma.
(GU n. 36 del 04-09-2024)
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Sezione GIP-GUP
Il Giudice per l'udienza preliminare dott. Francesco Maccagnano,
visti gli atti del procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. - n.
6859/2019 R.G. G.i.p.;
rilevato che M. D. G. (nato a ... in data ... ) e' imputato, in
seno al presente procedimento penale, dei reati di cui agli articoli
378 e 379 del codice penale, «perche' aiutava, ad eludere le
investigazioni in ordine ai fatti di cui ai capi che precedono e ad
assicurarsi il profitto dei reati di cui ai capi A), B), C) ovvero
l'autovettura ... di colore bianco targata ... di proprieta' della
... , omettendo di riferire ai Carabinieri che lo ascoltavano in
qualita' di persona informata sui fatti, che aveva accompagnato ... a
ritirare la predetta autovettura e che da allora non aveva visto che
il ... ne aveva la disponibilita', in ... 21 maggio 2019»;
Osserva quanto segue:
Le imputazioni elevate in seno al presente procedimento penale
1. Preliminarmente, va rilevato che in seno al presente
procedimento penale si procede nei confronti di plurimi imputati in
relazione a diverse fattispecie di reato:
sono imputati, innanzitutto, del delitto di cui all'art. 640
del codice penale; ai due si imputa di aver indotto in errore la ...
a concedere loro in noleggio un'automobile e di aver fatto cio'
soltanto per appropriarsi di detto mezzo;
i suddetti imputati sono accusati anche del delitto previsto
dall'art. 646 del codice penale (per essersi appropriati della
sopramenzionata automobile) e, unitamente a ... , del delitto di cui
all'art. 648-ter.1, per aver impiegato in un'attivita' economica il
provento del delitti di truffa e di appropriazione indebita
contestati ai capi d'imputazione A) e B);
sono accusati anche di aver simulato il furto dell'automobile
di cui sopra, cosi' commettendo il delitto di cui all'art. 367 del
codice penale, e cio' al fine di consolidare definitivamente il loro
illecito possesso sulla stessa;
da ultimo, M. D. G. e' accusato dei delitti di cui agli
articoli 378 e 379 del codice penale, per aver aiutato ad eludere le
investigazioni svolte in seno al presente procedimento penale in
ordine ai fatti di cui ai capi di imputazione A), B), C) e D) e ad
assicurarsi il profitto dei delitti contro il patrimonio contestati
ai capi d'imputazione A), B) e C).
La richiesta di messa alla prova formulata nell'interesse
dell'imputato
2. All'udienza del 3 novembre 2023 in difensore di M. D. G. ha
formulato istanza di messa alla prova a beneficio del proprio
assistito.
In data 22 novembre 2023 e' stata depositata copia della
richiesta di «elaborazione di programma trattamentale ex art. 464-bis
del codice di procedura penale» rivolta all'UEPE in data 17 novembre
2023 dal predetto imputato; a tale richiesta e' stata allegata
dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'associazione "..."
nella quale si attesta la disponibilita' del suddetto ente ad
affidare lo svolgimento di lavori di utilita' sociale al M.
All'udienza del 7 dicembre 2023 il difensore del predetto
imputato ha insistito nella richiesta di rito alternativo di cui
sopra.
Successivamente, l'UEPE ha redatto relazione di indagine sociale
e programma trattamentale in relazione alla persona del M.
La ricorrenza dei requisiti sostanziali per l'ammissione dell'odierno
imputato alla messa alla prova
3. In virtu' degli elementi nella disponibilita' di questo
G.u.p., paiono ricorrere tutte le condizioni sostanziali previste
dall'ordinamento per sospendere il procedimento nei confronti del M.
con messa alla prova dello stesso.
Ed infatti:
non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 168-bis
del codice penale, posto che il M., sino ad oggi, non ha mai
beneficiato della sospensione di un procedimento penale per messa
alla prova;
come di recente ribadito in Corte costituzionale n. 174/2022,
in caso di simultaneus processus avente ad oggetto piu' fatti di
reato, il giudice puo' riconoscere il vincolo della continuazione e
giungere (con adeguata motivazione) ad un giudizio di meritevolezza
del programma di trattamento redatto dall'UEPE, eventualmente anche
attraverso l'esercizio dei poteri (integrativi e/o aggiuntivi) in
tema di condotte riparatorie a favore della persona offesa e di
commisurazione dei tempi e modi di espletamento del lavoro di
pubblica utilita'; orbene, nel caso di specie, appare evidente che i
due reati di cui al capo d'imputazione E) siano stati commessi in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso;
non deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento nei
confronti del M., non potendosi predicare, sulla base degli elementi
di prova nella disponibilita' di questo G.u.p., l'evidenza
dell'innocenza di questi in relazione agli addebiti di cui al capo
d'imputazione E);
ai sensi dell'art. 133 del codice penale, deve ritenersi che
il programma trattamentale redatto dall'UEPE sia adeguato; il
programma de quo appare sufficientemente strutturato, comprendendo
lavori di pubblica utilita' da svolgersi per due ore giornaliere e
per due giorni a settimana per conto di un ente che svolge attivita'
di protezione civile, un percorso di riflessione critica sulla
legalita' e sulle condotte antigiuridiche oggetto del presente
procedimento penale nonche' la possibilita' che il M. continui a
frequentare una scuola per parrucchieri;
l'idoneita' del programma si induce da plurime circostanze,
tra cui lo stato di incensuratezza del M. e la riferibilita' a questi
di una certa resipiscenza; in sede di indagine sociale, l'imputato ha
manifestato rammarico per i suoi comportamenti antigiuridici (nella
relativa relazione si legge: «rispetto al reato ascrittogli, il M. ne
riconosce la gravita' e di essere stato superficiale nel suo agire»;
«egli ha dichiarato che il rispetto delle regole della societa'
civile il lavoro e la famiglia sono cardini sui quali e' incentrato
il suo stile di vita»);
l'idoneita' del programma trattamentale puo' predicarsi anche
in virtu' del fatto che l'imputato, oltre ad essere incensurato, e'
soggetto scolarizzato e proviene da un contesto socio-familiare
lontano da ambienti e logiche devianti, «composto dalla coppia
genitoriale e da otto figli di eta' compresa tra quarantacinque e
ventisette anni, dei quali [M.] e' ultimogenito»; il predetto
intrattiene con i suoi familiari validi rapporti affettivi e
frequenta una scuola per parrucchieri;
tenuto conto della peculiarita' delle imputazioni di cui al
capo d'imputazione E), il programma trattamentale elaborato dall'UEPE
dovrebbe avere una durata non inferiore a dieci mesi;
la struttura personologica del M. e l'incardinamento di
questi entro ambienti socio-familiari sani appare tale da consentire
di pronosticare che il predetto, in futuro, si asterra' dal
commettere ulteriori reati;
tenuto conto delle imputazioni elevate nei confronti del M. e
della necessita' che questi intraprenda il piu' efficace percorso di
reinserimento possibile.
Sull'impossibilita' di sospendere ex art. 168-bis del codice penale
il presente procedimento penale in relazione al reato di cui all'art.
379 del codice penale.
4. L'art. 168-bis del codice penale prevede che «nei procedimenti
per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola,
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti
indicati nel comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale,
l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, puo' chiedere
la sospensione del processo con messa alla prova».
Pare opportuno rammentare che, in virtu' dell'entrata in vigore
del decreto legislativo n. 150/2022, l'insieme dei reati in relazione
ai quali e' possibile sospendere un procedimento penale ex art.
168-bis del codice penale e' aumentato: detto aumento e' avvenuto,
per cosi' dire, indirettamente, mediante l'estensione del novero di
fattispecie previsto dall'art. 550, comma II del codice penale.
Inalterati sono rimasti i limiti previsti al primo comma
dell'art. 168-bis del codice penale.
5. Uno dei reati ascritti all'imputato M. D. G. in seno al
procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. e' quello di
favoreggiamento personale; detto delitto e' punito con pena detentiva
non superiore, nel massimo, a quattro anni di reclusione; per tale
fattispecie, risulta possibile sospendere l'anzidetto procedimento ai
sensi dell'art. 168-bis del codice penale.
Non puo' addivenirsi alla medesima conclusione in relazione alla
fattispecie di favoreggiamento reale ascritta all'imputato, la quale
e' punita con pena detentiva massima pari a cinque anni di
reclusione, superiore al limite di quattro anni previsto dal primo
comma della sopracitata disposizione.
Irragionevolezza dell'esclusione del reato di cui all'art. 379 del
codice penale dal novero di fattispecie per cui e' possibile la
sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato
6. Al paragrafo 4) della presente ordinanza e' stato messo in
evidenza che il novero di reati per cui e' possibile sospendere il
procedimento penale con messa alla prova dell'imputato e' stato
esteso, nel 2022, mediante l'ampliamento del novero di fattispecie di
cui all'art. 550, comma II del codice di procedura penale.
Cio' posto, va rammentato che:
i reati per cui il pubblico ministero puo' esercitare
l'azione penale mediante emissione di decreto di citazione diretta a
giudizio sono selezionati, da sempre, mediante un criterio
quantitativo (quello previsto dal primo comma dell'art. 550, comma I
del codice di procedura penale) e qualitativo (quello previsto dal
secondo comma dell'art. 550, comma II del codice di procedura
penale);
il legislatore, storicamente, ha voluto che l'azione penale
venisse esercitata mediante citazione diretta a giudizio in relazione
a reati suscettibili d'essere accertati piu' semplicemente; siffatte
fattispecie, in linea tendenziale, hanno sempre presentato cornici
edittali non troppo severe, pur con le dovute eccezioni (si ponga
mente, in tal proposito, alle fattispecie di furto in abitazione e di
furto con strappo);
il rinvio all'art. 550, comma II del codice penale operato
dall'art. 168-bis del codice penale puo' dirsi fondato sulla
presunzione che i reati per i quali e' previsto che l'azione penale
sia esercitata mediante citazione diretta a giudizio siano
tendenzialmente tra quelli meno gravi previsti dall'ordinamento
penale e, dunque, tra quelli per cui appare ragionevole offrire
all'imputato la possibilita' di sottoporsi a probation:
Orbene, l'ampliamento del novero di reati di cui all'art. 550,
comma II del codice di procedura penale - derivato dall'entrata in
vigore del decreto legislativo n. 150/2022 - ha scosso il predetto,
precario equilibrio.
Attualmente, infatti, puo' esercitarsi l'azione penale mediante
citazione diretta a giudizio anche in relazione a fattispecie il cui
accertamento puo' essere abbastanza complesso, ed in particolare:
per l'esercizio abusivo di una professione aggravata per chi
determina/dirige l'attivita' (art. 348, 3° comma, del codice penale);
per la falsa testimonianza (art. 372 del codice penale);
per le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati
all'autorita' giudiziaria (art. 374-bis del codice penale);
per intralcio alla giustizia con violenza o minaccia, se il
fine non e' conseguito (art. 377, 3° comma, del codice penale);
per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria (art. 377-bis del
codice penale);
per apologia di delitto (art. 414 del codice penale);
per truffa aggravata (art. 640, 2° comma, del codice penale);
per frode in assicurazione (art. 642. 1° e 2° comma, del
codice penale);
per alcuni delitti in materia di armi (porto di arma in
riunione pubblica da parte di persona non munita di licenza, il
trasferimento illecito di armi, l'importazione di armi senza licenza
e la detenzione di armi clandestine) previsti dalla legge 18 aprile
1975, n. 110 (articoli 4, 4° comma, 10, 3° comma, 12, 5° comma);
per il delitto di istigazione pubblica, proselitismo e
induzione all'utilizzo di stupefacenti (art. 82, comma 1, del testo
unico stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309);
per alcuni delitti previsti dal c.d. codice antimafia
(inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con
obbligo o divieto di soggiorno, la violazione del divieto di
espatrio, il mancato rientro nel termine stabilito nel comune di
soggiorno obbligato, l'elusione della amministrazione giudiziaria dei
beni personali, l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali
e la violazione del divieto di svolgere attivita' di propaganda
elettorale per i sottoposti a sorveglianza speciale previsti dal
codice antimafia (artt. 75, 2° comma, art. 75-bis, e art. 76, 1°, 5°,
7° e 8° comma, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
per omessa dichiarazione dei redditi o IVA (art. 5. 1° comma
e 1° comma bis, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).
L'introduzione della nuova udienza pre-dibattimentale di cui
all'art. 554-bis del codice di procedura penale e' stata ritenuta,
con tutta evidenza, un adeguato contrappeso alla mancata celebrazione
dell'udienza preliminare per fattispecie di reato punite con pene
tutt'altro che basse e che, in taluni casi, possono portare alla
celebrazione di procedimenti penali lunghi e complessi - come, ad
esempio, per la fattispecie di falsa testimonianza.
Da tutto quanto sin qui messo in evidenza consegue che oggi e'
possibile sospendere il procedimento con messa alla prova ex art.
168-bis del codice penale anche in relazione a fattispecie di reato
di particolare gravita', offensive di beni giuridici di rango
elevato, tra cui, ad esempio, l'amministrazione della giustizia.
7. A parere di questo G.u.p., il ri-assetto del sotto-sistema
normativo integrato dagli articoli 168-bis del codice penale e 550,
comma II del codice di procedura penale ha portato ad un risultato
irragionevole, ossia l'esclusione del reato di favoreggiamento reale
dal novero di reati per cui e' possibile sospendere il procedimento
con messa alla prova dell'imputato.
8. Deve rilevarsi che il delitto di falsa testimonianza, ad oggi,
costituisce una fattispecie in relazione alla quale e' possibile la
messa alla prova dell'imputato maggiorenne, e cio' in virtu' del
fatto che la fattispecie di cui all'art. 372 del codice penale e'
espressamente evocata nel novero di fattispecie di cui all'art. 550,
comma II del codice di procedura penale.
Orbene, va osservato che:
il bene giuridico tutelato dalla disposizione incriminatrice
di cui all'art. 372 del codice penale e', senza alcun dubbio quello
dell'amministrazione della giustizia;
la falsa testimonianza e' punita con pena detentiva da due o
sei anni di reclusione;
la falsa testimonianza, a seconda degli specifici contesti
processuali, puo' indirettamente arrecare danno ad interessi di ogni
tipo (patrimonio, onorabilita', diritto alla genitorialita' et
cetera) e, nei casi in cui il narrato di un falso testimone porti ad
una ingiusta condanna, anche di un bene fondamentale come la liberta'
altrui, come insegna l'esperienza giudiziaria.
Cio' posto, non puo' fare a meno di osservarsi che:
la disposizione incriminatrice di cui all'art. 379 del codice
penale non va di certo a tutelare il generico interesse a che il
crimine «non paghi»; essa, esattamente al pari della disposizione di
cui all'art. 372 del codice penale, va a tutelare il bene
dell'amministrazione della giustizia e, in particolare,
dell'attivita' giudiziaria; in tal senso, in primo luogo, depongono
le rubriche del titolo e del capo del codice penale entro cui e'
collocato l'art. 379 del codice penale; oltretutto, come affermato da
autorevole dottrina, il legislatore, punendo il favoreggiamento
reale, ha evidentemente inteso punire condotte idonee a compromettere
la possibilita' di procedere al sequestro e/o alla confisca di cose
che sono il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato;
la cornice sanzionatoria prevista dall'art. 379 del codice
penale - pena detentiva da un anno di reclusione e cinque anni di
reclusione - e' decisamente piu' mite di quella prevista dall'art.
372 del codice penale;
appare arduo immaginare ipotesi in cui la fattispecie di
favoreggiamento reale arrechi un nocumento, attuale o potenziale,
all'altrui liberta' personale.
9. Breviter: il delitto di falsa testimonianza e quello di
favoreggiamento reale proteggono lo stesso bene giuridico
(l'amministrazione della giustizia, sub specie di attivita'
giudiziaria); il primo e' punito indubitabilmente piu' gravemente del
secondo; inoltre, la fattispecie di cui all'art. 379 del codice
penale, rispetto a quella di cui all'art. 372 del codice penale, pare
quantomai meno idonea a ledere diritti e liberta' fondamentali
dell'individuo; ciononostante, per la falsa testimonianza e'
ammissibile la sospensione del procedimento per messa alla prova
dell'imputato mentre per il favoreggiamento reale cio' non e'
possibile.
Orbene, non si comprende quali siano le premesse logiche e
valoriali di una simile disparita': essa non pare in alcun modo
giustificabile, se non riconoscendo al legislatore una
discrezionalita' svincolata da controlli, tale da comportare il
trattamento differenziato di situazioni tra loro perfettamente
omogenee.
10. Ad analoga conclusione questo G.u.p. ritiene di poter
addivenire comparando la fattispecie di favoreggiamento reale con
quella di cui all'art. 377-bis del codice penale.
L'«induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria», infatti, non
soltanto protegge lo stesso bene giuridico protetto dalla
disposizione incriminatrice di cui all'art. 379 del codice penale
(l'amministrazione della giustizia), ma, nei casi di esercizio di
violenza o minaccia, si pone a presidio del bene dell'integrita'
psicofisica.
Oltretutto, anche il delitto di cui all'art. 377-bis del codice
penale e' punito decisamente piu' gravemente di quello di
favoreggiamento reale.
A lume di tanto, non e' chiaro per quale motivo per la
fattispecie da ultimo menzionata sia possibile chiedere la
sospensione del procedimento con messa alla prova mentre per la
fattispecie di cui all'art. 379 del codice penale cio' sia precluso.
11. Non puo' sottacersi che il favoreggiamento reale ed il
favoreggiamento personale sono fattispecie strutturalmente simili, ma
che presentano una decisiva differenza: la commissione del delitto di
cui all'art. 378 del codice penale e' potenzialmente idonea a
compromettere le sorti di un intero procedimento penale, mentre la
commissione del delitto di cui all'art. 379 del codice penale e'
idonea a compromettere esclusivamente la possibilita' di addivenire
al sequestro e/o alla confisca del prezzo, del prodotto o del
profitto di un reato.
A lume di tanto, non pare giustificabile per quale motivo per una
delle fattispecie de quibus - quella maggiormente idonea a
destabilizzare l'amministrazione della giustizia - possa concedersi
la sospensione del procedimento con messa alla prova mentre per
l'altra cio' non sia possibile.
Vero e' che l'art. 379 del codice penale prevede un massimo
edittale maggiore di quello previsto dall'art. 378 del codice penale
(in misura di un anno di reclusione); altrettanto vero, tuttavia, e'
che l'opzione punitiva de qua non pare motivata da specifiche
ragioni; al contempo, non puo' non risaltare il fatto che entrambe le
forme di favoreggiamento di cui trattasi sono punite con pena
detentiva minima pari ad un anno di reclusione e, dunque, presentano
un disvalore delineato dal legislatore in modo sostanzialmente
omogeneo.
Non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'
dell'art. 168-bis del codice penale per violazione dei parametri di
costituzionalita', di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione
12. Come affermato al § 4 considerato in diritto di Corte
costituzionale n. 313/1995 (Pres. Baldassarre, Rel. Vassalli),
«perche' sia [...] possibile operare uno scrutinio che direttamente
investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore,
e' [...] necessario che l'opzione normativa contrasti in modo
manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si
appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della
discrezionalita' che raggiunga una soglia di evidenza tale da
atteggiarsi alla stregua di una figura per cosi' dire sintomatica di
"eccesso di potere" e, dunque, di sviamento rispetto alle
attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa».
Orbene, le disparita' di trattamento evocate supra raggiungono, a
parere di questo G.u.p., una soglia di evidenza tale da non poter
essere giustificate, in palese violazione dell'art. 3 della
Costituzione, disposizione che impone di trattare in maniera omogenea
situazioni tra loro assimilabili.
La disparita' de qua si pone in contrasto anche con l'art. 27,
comma 111 della Costituzione, e cio' in quanto il complessivo assetto
sanzionatorio delineato dal legislatore in relazione al delitto di
favoreggiamento reale appare segnato da una criticita' -
l'impossibilita' di addivenire alla sospensione del procedimento
penale con messa alla prova - non razionalmente spiegabile e, dunque,
idonea a comportare l'irrogazione di pene percepite come ingiuste.
Rilevanza della predetta questione di costituzionalita' nel giudizio
a quo
13. Appare evidente la pregiudizialita' della questione di
legittimita' costituzionale di cui sopra rispetto al giudizio
celebrato nei confronti di M. D. G.: ed infatti, la circostanza che
l'istituto di cui all'art. 168-bis del codice penale non faccia in
alcun modo riferimento al reato di favoreggiamento reale non puo' che
precludere all'odierno imputato di chiedere la sospensione del
procedimento con messa alla prova in relazione al delitto di cui
all'art. 379 del codice penale.
Il petitum
14. Questo G.u.p. ben comprende che il legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalita', ben puo' fissare soglie
qualitative e/o quantitative al fine di delineare il perimetro
applicativo di cause di estinzione del reato o di cause di non
punibilita'; a lume di tanto, lo scrivente non ritiene di chiedere a
codesto Giudice delle leggi l'espunzione del limite dei «quattro anni
di reclusione» previsto dall'art. 168-bis, comma I del codice penale.
14.1. L'art. 550, comma II del codice di procedura penale e'
disposizione riconducibile al complesso normativo che regola le
modalita' di esercizio dell'azione penale: questo G.u.p. non ritiene
di dover chiedere un'«interpolazione» della disposizione de qua
(mediante introduzione di un richiamo all'art. 379 del codice penale)
finalizzata a neutralizzare le disparita' di trattamento evocate
supra, e cio' in quanto siffatta operazione sarebbe meramente
manipolativa, andando ad incidere su di una norma
processual-penalistica che, in se', non si pone in contrasto con il
dettato costituzionale.
15. A lume di quanto sin qua osservato, deve chiedersi a codesta
Corte costituzionale di compiere un intervento idoneo ad incidere
esclusivamente sull'estensione del catalogo di fattispecie penali per
cui e' ammissibile la sospensione del procedimento penale per messa
alla prova dell'imputato.
In particolare, deve chiedersi di dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, comma I, del codice penale - in
relazione all'art. 3 e 27 della Costituzione - nella parte in cui la
disposizione di cui trattasi non prevede che l'imputato, anche su
proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del
processo con messa alla prova in relazione al delitto di
favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seguenti della legge n. 87
dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio
1948, ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza,
dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte
costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, comma I, del codice penale in
relazione all'art. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede che l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero,
possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in
relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del
codice penale;
sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
dispone che a cura della cancelleria sia notificata la presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa
sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti.
Taranto, 22 maggio 2024
Il giudice per l'udienza preliminare: Maccagnano
Oggetto:
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Omessa previsione che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 cod. pen. – Disparità di trattamento rispetto alle analoghe fattispecie di cui agli artt. 372 cod. pen. (Falsa testimonianza) e 377-bis cod. pen. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) – Irragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 168 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 27 Co.
Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025 rel. MARINI F. S.
Testo dell'ordinanza
N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2024 Ordinanza del 22 maggio 2024 del G.U.P. presso il Tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di D.G. M.. Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione che l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 cod. pen. - Codice penale, art. 168-bis, primo comma. (GU n. 36 del 04-09-2024) IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO Sezione GIP-GUP Il Giudice per l'udienza preliminare dott. Francesco Maccagnano, visti gli atti del procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. - n. 6859/2019 R.G. G.i.p.; rilevato che M. D. G. (nato a ... in data ... ) e' imputato, in seno al presente procedimento penale, dei reati di cui agli articoli 378 e 379 del codice penale, «perche' aiutava, ad eludere le investigazioni in ordine ai fatti di cui ai capi che precedono e ad assicurarsi il profitto dei reati di cui ai capi A), B), C) ovvero l'autovettura ... di colore bianco targata ... di proprieta' della ... , omettendo di riferire ai Carabinieri che lo ascoltavano in qualita' di persona informata sui fatti, che aveva accompagnato ... a ritirare la predetta autovettura e che da allora non aveva visto che il ... ne aveva la disponibilita', in ... 21 maggio 2019»; Osserva quanto segue: Le imputazioni elevate in seno al presente procedimento penale 1. Preliminarmente, va rilevato che in seno al presente procedimento penale si procede nei confronti di plurimi imputati in relazione a diverse fattispecie di reato: sono imputati, innanzitutto, del delitto di cui all'art. 640 del codice penale; ai due si imputa di aver indotto in errore la ... a concedere loro in noleggio un'automobile e di aver fatto cio' soltanto per appropriarsi di detto mezzo; i suddetti imputati sono accusati anche del delitto previsto dall'art. 646 del codice penale (per essersi appropriati della sopramenzionata automobile) e, unitamente a ... , del delitto di cui all'art. 648-ter.1, per aver impiegato in un'attivita' economica il provento del delitti di truffa e di appropriazione indebita contestati ai capi d'imputazione A) e B); sono accusati anche di aver simulato il furto dell'automobile di cui sopra, cosi' commettendo il delitto di cui all'art. 367 del codice penale, e cio' al fine di consolidare definitivamente il loro illecito possesso sulla stessa; da ultimo, M. D. G. e' accusato dei delitti di cui agli articoli 378 e 379 del codice penale, per aver aiutato ad eludere le investigazioni svolte in seno al presente procedimento penale in ordine ai fatti di cui ai capi di imputazione A), B), C) e D) e ad assicurarsi il profitto dei delitti contro il patrimonio contestati ai capi d'imputazione A), B) e C). La richiesta di messa alla prova formulata nell'interesse dell'imputato 2. All'udienza del 3 novembre 2023 in difensore di M. D. G. ha formulato istanza di messa alla prova a beneficio del proprio assistito. In data 22 novembre 2023 e' stata depositata copia della richiesta di «elaborazione di programma trattamentale ex art. 464-bis del codice di procedura penale» rivolta all'UEPE in data 17 novembre 2023 dal predetto imputato; a tale richiesta e' stata allegata dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'associazione "..." nella quale si attesta la disponibilita' del suddetto ente ad affidare lo svolgimento di lavori di utilita' sociale al M. All'udienza del 7 dicembre 2023 il difensore del predetto imputato ha insistito nella richiesta di rito alternativo di cui sopra. Successivamente, l'UEPE ha redatto relazione di indagine sociale e programma trattamentale in relazione alla persona del M. La ricorrenza dei requisiti sostanziali per l'ammissione dell'odierno imputato alla messa alla prova 3. In virtu' degli elementi nella disponibilita' di questo G.u.p., paiono ricorrere tutte le condizioni sostanziali previste dall'ordinamento per sospendere il procedimento nei confronti del M. con messa alla prova dello stesso. Ed infatti: non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 168-bis del codice penale, posto che il M., sino ad oggi, non ha mai beneficiato della sospensione di un procedimento penale per messa alla prova; come di recente ribadito in Corte costituzionale n. 174/2022, in caso di simultaneus processus avente ad oggetto piu' fatti di reato, il giudice puo' riconoscere il vincolo della continuazione e giungere (con adeguata motivazione) ad un giudizio di meritevolezza del programma di trattamento redatto dall'UEPE, eventualmente anche attraverso l'esercizio dei poteri (integrativi e/o aggiuntivi) in tema di condotte riparatorie a favore della persona offesa e di commisurazione dei tempi e modi di espletamento del lavoro di pubblica utilita'; orbene, nel caso di specie, appare evidente che i due reati di cui al capo d'imputazione E) siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; non deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento nei confronti del M., non potendosi predicare, sulla base degli elementi di prova nella disponibilita' di questo G.u.p., l'evidenza dell'innocenza di questi in relazione agli addebiti di cui al capo d'imputazione E); ai sensi dell'art. 133 del codice penale, deve ritenersi che il programma trattamentale redatto dall'UEPE sia adeguato; il programma de quo appare sufficientemente strutturato, comprendendo lavori di pubblica utilita' da svolgersi per due ore giornaliere e per due giorni a settimana per conto di un ente che svolge attivita' di protezione civile, un percorso di riflessione critica sulla legalita' e sulle condotte antigiuridiche oggetto del presente procedimento penale nonche' la possibilita' che il M. continui a frequentare una scuola per parrucchieri; l'idoneita' del programma si induce da plurime circostanze, tra cui lo stato di incensuratezza del M. e la riferibilita' a questi di una certa resipiscenza; in sede di indagine sociale, l'imputato ha manifestato rammarico per i suoi comportamenti antigiuridici (nella relativa relazione si legge: «rispetto al reato ascrittogli, il M. ne riconosce la gravita' e di essere stato superficiale nel suo agire»; «egli ha dichiarato che il rispetto delle regole della societa' civile il lavoro e la famiglia sono cardini sui quali e' incentrato il suo stile di vita»); l'idoneita' del programma trattamentale puo' predicarsi anche in virtu' del fatto che l'imputato, oltre ad essere incensurato, e' soggetto scolarizzato e proviene da un contesto socio-familiare lontano da ambienti e logiche devianti, «composto dalla coppia genitoriale e da otto figli di eta' compresa tra quarantacinque e ventisette anni, dei quali [M.] e' ultimogenito»; il predetto intrattiene con i suoi familiari validi rapporti affettivi e frequenta una scuola per parrucchieri; tenuto conto della peculiarita' delle imputazioni di cui al capo d'imputazione E), il programma trattamentale elaborato dall'UEPE dovrebbe avere una durata non inferiore a dieci mesi; la struttura personologica del M. e l'incardinamento di questi entro ambienti socio-familiari sani appare tale da consentire di pronosticare che il predetto, in futuro, si asterra' dal commettere ulteriori reati; tenuto conto delle imputazioni elevate nei confronti del M. e della necessita' che questi intraprenda il piu' efficace percorso di reinserimento possibile. Sull'impossibilita' di sospendere ex art. 168-bis del codice penale il presente procedimento penale in relazione al reato di cui all'art. 379 del codice penale. 4. L'art. 168-bis del codice penale prevede che «nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti indicati nel comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova». Pare opportuno rammentare che, in virtu' dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, l'insieme dei reati in relazione ai quali e' possibile sospendere un procedimento penale ex art. 168-bis del codice penale e' aumentato: detto aumento e' avvenuto, per cosi' dire, indirettamente, mediante l'estensione del novero di fattispecie previsto dall'art. 550, comma II del codice penale. Inalterati sono rimasti i limiti previsti al primo comma dell'art. 168-bis del codice penale. 5. Uno dei reati ascritti all'imputato M. D. G. in seno al procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. e' quello di favoreggiamento personale; detto delitto e' punito con pena detentiva non superiore, nel massimo, a quattro anni di reclusione; per tale fattispecie, risulta possibile sospendere l'anzidetto procedimento ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale. Non puo' addivenirsi alla medesima conclusione in relazione alla fattispecie di favoreggiamento reale ascritta all'imputato, la quale e' punita con pena detentiva massima pari a cinque anni di reclusione, superiore al limite di quattro anni previsto dal primo comma della sopracitata disposizione. Irragionevolezza dell'esclusione del reato di cui all'art. 379 del codice penale dal novero di fattispecie per cui e' possibile la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato 6. Al paragrafo 4) della presente ordinanza e' stato messo in evidenza che il novero di reati per cui e' possibile sospendere il procedimento penale con messa alla prova dell'imputato e' stato esteso, nel 2022, mediante l'ampliamento del novero di fattispecie di cui all'art. 550, comma II del codice di procedura penale. Cio' posto, va rammentato che: i reati per cui il pubblico ministero puo' esercitare l'azione penale mediante emissione di decreto di citazione diretta a giudizio sono selezionati, da sempre, mediante un criterio quantitativo (quello previsto dal primo comma dell'art. 550, comma I del codice di procedura penale) e qualitativo (quello previsto dal secondo comma dell'art. 550, comma II del codice di procedura penale); il legislatore, storicamente, ha voluto che l'azione penale venisse esercitata mediante citazione diretta a giudizio in relazione a reati suscettibili d'essere accertati piu' semplicemente; siffatte fattispecie, in linea tendenziale, hanno sempre presentato cornici edittali non troppo severe, pur con le dovute eccezioni (si ponga mente, in tal proposito, alle fattispecie di furto in abitazione e di furto con strappo); il rinvio all'art. 550, comma II del codice penale operato dall'art. 168-bis del codice penale puo' dirsi fondato sulla presunzione che i reati per i quali e' previsto che l'azione penale sia esercitata mediante citazione diretta a giudizio siano tendenzialmente tra quelli meno gravi previsti dall'ordinamento penale e, dunque, tra quelli per cui appare ragionevole offrire all'imputato la possibilita' di sottoporsi a probation: Orbene, l'ampliamento del novero di reati di cui all'art. 550, comma II del codice di procedura penale - derivato dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022 - ha scosso il predetto, precario equilibrio. Attualmente, infatti, puo' esercitarsi l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio anche in relazione a fattispecie il cui accertamento puo' essere abbastanza complesso, ed in particolare: per l'esercizio abusivo di una professione aggravata per chi determina/dirige l'attivita' (art. 348, 3° comma, del codice penale); per la falsa testimonianza (art. 372 del codice penale); per le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita' giudiziaria (art. 374-bis del codice penale); per intralcio alla giustizia con violenza o minaccia, se il fine non e' conseguito (art. 377, 3° comma, del codice penale); per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria (art. 377-bis del codice penale); per apologia di delitto (art. 414 del codice penale); per truffa aggravata (art. 640, 2° comma, del codice penale); per frode in assicurazione (art. 642. 1° e 2° comma, del codice penale); per alcuni delitti in materia di armi (porto di arma in riunione pubblica da parte di persona non munita di licenza, il trasferimento illecito di armi, l'importazione di armi senza licenza e la detenzione di armi clandestine) previsti dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (articoli 4, 4° comma, 10, 3° comma, 12, 5° comma); per il delitto di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all'utilizzo di stupefacenti (art. 82, comma 1, del testo unico stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); per alcuni delitti previsti dal c.d. codice antimafia (inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la violazione del divieto di espatrio, il mancato rientro nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, l'elusione della amministrazione giudiziaria dei beni personali, l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali e la violazione del divieto di svolgere attivita' di propaganda elettorale per i sottoposti a sorveglianza speciale previsti dal codice antimafia (artt. 75, 2° comma, art. 75-bis, e art. 76, 1°, 5°, 7° e 8° comma, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); per omessa dichiarazione dei redditi o IVA (art. 5. 1° comma e 1° comma bis, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). L'introduzione della nuova udienza pre-dibattimentale di cui all'art. 554-bis del codice di procedura penale e' stata ritenuta, con tutta evidenza, un adeguato contrappeso alla mancata celebrazione dell'udienza preliminare per fattispecie di reato punite con pene tutt'altro che basse e che, in taluni casi, possono portare alla celebrazione di procedimenti penali lunghi e complessi - come, ad esempio, per la fattispecie di falsa testimonianza. Da tutto quanto sin qui messo in evidenza consegue che oggi e' possibile sospendere il procedimento con messa alla prova ex art. 168-bis del codice penale anche in relazione a fattispecie di reato di particolare gravita', offensive di beni giuridici di rango elevato, tra cui, ad esempio, l'amministrazione della giustizia. 7. A parere di questo G.u.p., il ri-assetto del sotto-sistema normativo integrato dagli articoli 168-bis del codice penale e 550, comma II del codice di procedura penale ha portato ad un risultato irragionevole, ossia l'esclusione del reato di favoreggiamento reale dal novero di reati per cui e' possibile sospendere il procedimento con messa alla prova dell'imputato. 8. Deve rilevarsi che il delitto di falsa testimonianza, ad oggi, costituisce una fattispecie in relazione alla quale e' possibile la messa alla prova dell'imputato maggiorenne, e cio' in virtu' del fatto che la fattispecie di cui all'art. 372 del codice penale e' espressamente evocata nel novero di fattispecie di cui all'art. 550, comma II del codice di procedura penale. Orbene, va osservato che: il bene giuridico tutelato dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 372 del codice penale e', senza alcun dubbio quello dell'amministrazione della giustizia; la falsa testimonianza e' punita con pena detentiva da due o sei anni di reclusione; la falsa testimonianza, a seconda degli specifici contesti processuali, puo' indirettamente arrecare danno ad interessi di ogni tipo (patrimonio, onorabilita', diritto alla genitorialita' et cetera) e, nei casi in cui il narrato di un falso testimone porti ad una ingiusta condanna, anche di un bene fondamentale come la liberta' altrui, come insegna l'esperienza giudiziaria. Cio' posto, non puo' fare a meno di osservarsi che: la disposizione incriminatrice di cui all'art. 379 del codice penale non va di certo a tutelare il generico interesse a che il crimine «non paghi»; essa, esattamente al pari della disposizione di cui all'art. 372 del codice penale, va a tutelare il bene dell'amministrazione della giustizia e, in particolare, dell'attivita' giudiziaria; in tal senso, in primo luogo, depongono le rubriche del titolo e del capo del codice penale entro cui e' collocato l'art. 379 del codice penale; oltretutto, come affermato da autorevole dottrina, il legislatore, punendo il favoreggiamento reale, ha evidentemente inteso punire condotte idonee a compromettere la possibilita' di procedere al sequestro e/o alla confisca di cose che sono il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato; la cornice sanzionatoria prevista dall'art. 379 del codice penale - pena detentiva da un anno di reclusione e cinque anni di reclusione - e' decisamente piu' mite di quella prevista dall'art. 372 del codice penale; appare arduo immaginare ipotesi in cui la fattispecie di favoreggiamento reale arrechi un nocumento, attuale o potenziale, all'altrui liberta' personale. 9. Breviter: il delitto di falsa testimonianza e quello di favoreggiamento reale proteggono lo stesso bene giuridico (l'amministrazione della giustizia, sub specie di attivita' giudiziaria); il primo e' punito indubitabilmente piu' gravemente del secondo; inoltre, la fattispecie di cui all'art. 379 del codice penale, rispetto a quella di cui all'art. 372 del codice penale, pare quantomai meno idonea a ledere diritti e liberta' fondamentali dell'individuo; ciononostante, per la falsa testimonianza e' ammissibile la sospensione del procedimento per messa alla prova dell'imputato mentre per il favoreggiamento reale cio' non e' possibile. Orbene, non si comprende quali siano le premesse logiche e valoriali di una simile disparita': essa non pare in alcun modo giustificabile, se non riconoscendo al legislatore una discrezionalita' svincolata da controlli, tale da comportare il trattamento differenziato di situazioni tra loro perfettamente omogenee. 10. Ad analoga conclusione questo G.u.p. ritiene di poter addivenire comparando la fattispecie di favoreggiamento reale con quella di cui all'art. 377-bis del codice penale. L'«induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria», infatti, non soltanto protegge lo stesso bene giuridico protetto dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 379 del codice penale (l'amministrazione della giustizia), ma, nei casi di esercizio di violenza o minaccia, si pone a presidio del bene dell'integrita' psicofisica. Oltretutto, anche il delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale e' punito decisamente piu' gravemente di quello di favoreggiamento reale. A lume di tanto, non e' chiaro per quale motivo per la fattispecie da ultimo menzionata sia possibile chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova mentre per la fattispecie di cui all'art. 379 del codice penale cio' sia precluso. 11. Non puo' sottacersi che il favoreggiamento reale ed il favoreggiamento personale sono fattispecie strutturalmente simili, ma che presentano una decisiva differenza: la commissione del delitto di cui all'art. 378 del codice penale e' potenzialmente idonea a compromettere le sorti di un intero procedimento penale, mentre la commissione del delitto di cui all'art. 379 del codice penale e' idonea a compromettere esclusivamente la possibilita' di addivenire al sequestro e/o alla confisca del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato. A lume di tanto, non pare giustificabile per quale motivo per una delle fattispecie de quibus - quella maggiormente idonea a destabilizzare l'amministrazione della giustizia - possa concedersi la sospensione del procedimento con messa alla prova mentre per l'altra cio' non sia possibile. Vero e' che l'art. 379 del codice penale prevede un massimo edittale maggiore di quello previsto dall'art. 378 del codice penale (in misura di un anno di reclusione); altrettanto vero, tuttavia, e' che l'opzione punitiva de qua non pare motivata da specifiche ragioni; al contempo, non puo' non risaltare il fatto che entrambe le forme di favoreggiamento di cui trattasi sono punite con pena detentiva minima pari ad un anno di reclusione e, dunque, presentano un disvalore delineato dal legislatore in modo sostanzialmente omogeneo. Non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 168-bis del codice penale per violazione dei parametri di costituzionalita', di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione 12. Come affermato al § 4 considerato in diritto di Corte costituzionale n. 313/1995 (Pres. Baldassarre, Rel. Vassalli), «perche' sia [...] possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore, e' [...] necessario che l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalita' che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per cosi' dire sintomatica di "eccesso di potere" e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa». Orbene, le disparita' di trattamento evocate supra raggiungono, a parere di questo G.u.p., una soglia di evidenza tale da non poter essere giustificate, in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, disposizione che impone di trattare in maniera omogenea situazioni tra loro assimilabili. La disparita' de qua si pone in contrasto anche con l'art. 27, comma 111 della Costituzione, e cio' in quanto il complessivo assetto sanzionatorio delineato dal legislatore in relazione al delitto di favoreggiamento reale appare segnato da una criticita' - l'impossibilita' di addivenire alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova - non razionalmente spiegabile e, dunque, idonea a comportare l'irrogazione di pene percepite come ingiuste. Rilevanza della predetta questione di costituzionalita' nel giudizio a quo 13. Appare evidente la pregiudizialita' della questione di legittimita' costituzionale di cui sopra rispetto al giudizio celebrato nei confronti di M. D. G.: ed infatti, la circostanza che l'istituto di cui all'art. 168-bis del codice penale non faccia in alcun modo riferimento al reato di favoreggiamento reale non puo' che precludere all'odierno imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al delitto di cui all'art. 379 del codice penale. Il petitum 14. Questo G.u.p. ben comprende che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', ben puo' fissare soglie qualitative e/o quantitative al fine di delineare il perimetro applicativo di cause di estinzione del reato o di cause di non punibilita'; a lume di tanto, lo scrivente non ritiene di chiedere a codesto Giudice delle leggi l'espunzione del limite dei «quattro anni di reclusione» previsto dall'art. 168-bis, comma I del codice penale. 14.1. L'art. 550, comma II del codice di procedura penale e' disposizione riconducibile al complesso normativo che regola le modalita' di esercizio dell'azione penale: questo G.u.p. non ritiene di dover chiedere un'«interpolazione» della disposizione de qua (mediante introduzione di un richiamo all'art. 379 del codice penale) finalizzata a neutralizzare le disparita' di trattamento evocate supra, e cio' in quanto siffatta operazione sarebbe meramente manipolativa, andando ad incidere su di una norma processual-penalistica che, in se', non si pone in contrasto con il dettato costituzionale. 15. A lume di quanto sin qua osservato, deve chiedersi a codesta Corte costituzionale di compiere un intervento idoneo ad incidere esclusivamente sull'estensione del catalogo di fattispecie penali per cui e' ammissibile la sospensione del procedimento penale per messa alla prova dell'imputato. In particolare, deve chiedersi di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 168-bis, comma I, del codice penale - in relazione all'art. 3 e 27 della Costituzione - nella parte in cui la disposizione di cui trattasi non prevede che l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale. P.Q.M. Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seguenti della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948, ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza, dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168-bis, comma I, del codice penale in relazione all'art. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale; sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; dispone che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti. Taranto, 22 maggio 2024 Il giudice per l'udienza preliminare: Maccagnano