Reg. ord. n. 156 del 2024 pubbl. su G.U. del 04/09/2024 n. 36

Ordinanza del Tribunale di Taranto  del 22/05/2024

Tra: D.G. M.

Oggetto:

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Omessa previsione che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 cod. pen. – Disparità di trattamento rispetto alle analoghe fattispecie di cui agli artt. 372 cod. pen. (Falsa testimonianza) e 377-bis cod. pen. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) – Irragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena. 

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 168  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.  



Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025 rel. MARINI F. S.


Testo dell'ordinanza

                        N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2024

Ordinanza del 22 maggio  2024  del  G.U.P.  presso  il  Tribunale  di
Taranto nel procedimento penale a carico di D.G. M.. 
 
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -
  Omessa previsione che l'imputato, anche su  proposta  del  pubblico
  ministero, possa chiedere la sospensione  del  processo  con  messa
  alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di  cui
  all'art. 379 cod. pen. 
- Codice penale, art. 168-bis, primo comma. 


(GU n. 36 del 04-09-2024)

 
                  IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO 
 
 
                           Sezione GIP-GUP 
 
    Il Giudice per l'udienza preliminare dott. Francesco Maccagnano, 
    visti gli atti del procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. - n.
6859/2019 R.G. G.i.p.; 
    rilevato che M. D. G. (nato a ... in data ... ) e'  imputato,  in
seno al presente procedimento penale, dei reati di cui agli  articoli
378 e  379  del  codice  penale,  «perche'  aiutava,  ad  eludere  le
investigazioni in ordine ai fatti di cui ai capi che precedono  e  ad
assicurarsi il profitto dei reati di cui ai capi A),  B),  C)  ovvero
l'autovettura ... di colore bianco targata ...  di  proprieta'  della
... , omettendo di riferire ai  Carabinieri  che  lo  ascoltavano  in
qualita' di persona informata sui fatti, che aveva accompagnato ... a
ritirare la predetta autovettura e che da allora non aveva visto  che
il ... ne aveva la disponibilita', in ... 21 maggio 2019»; 
 
                        Osserva quanto segue: 
 
Le imputazioni elevate in seno al presente procedimento penale 
    1.  Preliminarmente,  va  rilevato  che  in  seno   al   presente
procedimento penale si procede nei confronti di plurimi  imputati  in
relazione a diverse fattispecie di reato: 
        sono imputati, innanzitutto, del delitto di cui all'art.  640
del codice penale; ai due si imputa di aver indotto in errore la  ...
a concedere loro in noleggio  un'automobile  e  di  aver  fatto  cio'
soltanto per appropriarsi di detto mezzo; 
        i suddetti imputati sono accusati anche del delitto  previsto
dall'art. 646  del  codice  penale  (per  essersi  appropriati  della
sopramenzionata automobile) e, unitamente a ... , del delitto di  cui
all'art. 648-ter.1, per aver impiegato in un'attivita'  economica  il
provento  del  delitti  di  truffa  e  di   appropriazione   indebita
contestati ai capi d'imputazione A) e B); 
        sono accusati anche di aver simulato il furto dell'automobile
di cui sopra, cosi' commettendo il delitto di cui  all'art.  367  del
codice penale, e cio' al fine di consolidare definitivamente il  loro
illecito possesso sulla stessa; 
        da ultimo, M. D. G. e'  accusato  dei  delitti  di  cui  agli
articoli 378 e 379 del codice penale, per aver aiutato ad eludere  le
investigazioni svolte in seno  al  presente  procedimento  penale  in
ordine ai fatti di cui ai capi di imputazione A), B), C) e  D)  e  ad
assicurarsi il profitto dei delitti contro il  patrimonio  contestati
ai capi d'imputazione A), B) e C). 
La  richiesta  di   messa   alla   prova   formulata   nell'interesse
dell'imputato 
    2. All'udienza del 3 novembre 2023 in difensore di M.  D.  G.  ha
formulato istanza  di  messa  alla  prova  a  beneficio  del  proprio
assistito. 
    In  data  22  novembre  2023  e'  stata  depositata  copia  della
richiesta di «elaborazione di programma trattamentale ex art. 464-bis
del codice di procedura penale» rivolta all'UEPE in data 17  novembre
2023 dal predetto  imputato;  a  tale  richiesta  e'  stata  allegata
dichiarazione sottoscritta  dal  Presidente  dell'associazione  "..."
nella quale  si  attesta  la  disponibilita'  del  suddetto  ente  ad
affidare lo svolgimento di lavori di utilita' sociale al M. 
    All'udienza  del  7  dicembre  2023  il  difensore  del  predetto
imputato ha insistito nella richiesta  di  rito  alternativo  di  cui
sopra. 
    Successivamente, l'UEPE ha redatto relazione di indagine  sociale
e programma trattamentale in relazione alla persona del M. 
La ricorrenza dei requisiti sostanziali per l'ammissione dell'odierno
imputato alla messa alla prova 
    3. In  virtu'  degli  elementi  nella  disponibilita'  di  questo
G.u.p., paiono ricorrere tutte  le  condizioni  sostanziali  previste
dall'ordinamento per sospendere il procedimento nei confronti del  M.
con messa alla prova dello stesso. 
    Ed infatti: 
        non ricorre la condizione ostativa di  cui  all'art.  168-bis
del codice penale, posto  che  il  M.,  sino  ad  oggi,  non  ha  mai
beneficiato della sospensione di un  procedimento  penale  per  messa
alla prova; 
        come di recente ribadito in Corte costituzionale n. 174/2022,
in caso di simultaneus processus avente  ad  oggetto  piu'  fatti  di
reato, il giudice puo' riconoscere il vincolo della  continuazione  e
giungere (con adeguata motivazione) ad un giudizio  di  meritevolezza
del programma di trattamento redatto dall'UEPE,  eventualmente  anche
attraverso l'esercizio dei poteri  (integrativi  e/o  aggiuntivi)  in
tema di condotte riparatorie a  favore  della  persona  offesa  e  di
commisurazione dei  tempi  e  modi  di  espletamento  del  lavoro  di
pubblica utilita'; orbene, nel caso di specie, appare evidente che  i
due reati di cui al capo d'imputazione E)  siano  stati  commessi  in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso; 
        non  deve  pronunciarsi  sentenza  di   proscioglimento   nei
confronti del M., non potendosi predicare, sulla base degli  elementi
di  prova  nella  disponibilita'   di   questo   G.u.p.,   l'evidenza
dell'innocenza di questi in relazione agli addebiti di  cui  al  capo
d'imputazione E); 
        ai sensi dell'art. 133 del codice penale, deve ritenersi  che
il  programma  trattamentale  redatto  dall'UEPE  sia  adeguato;   il
programma de quo appare  sufficientemente  strutturato,  comprendendo
lavori di pubblica utilita' da svolgersi per due  ore  giornaliere  e
per due giorni a settimana per conto di un ente che svolge  attivita'
di protezione  civile,  un  percorso  di  riflessione  critica  sulla
legalita'  e  sulle  condotte  antigiuridiche  oggetto  del  presente
procedimento penale nonche' la possibilita'  che  il  M.  continui  a
frequentare una scuola per parrucchieri; 
        l'idoneita' del programma si induce da  plurime  circostanze,
tra cui lo stato di incensuratezza del M. e la riferibilita' a questi
di una certa resipiscenza; in sede di indagine sociale, l'imputato ha
manifestato rammarico per i suoi comportamenti  antigiuridici  (nella
relativa relazione si legge: «rispetto al reato ascrittogli, il M. ne
riconosce la gravita' e di essere stato superficiale nel suo  agire»;
«egli ha dichiarato che  il  rispetto  delle  regole  della  societa'
civile il lavoro e la famiglia sono cardini sui quali  e'  incentrato
il suo stile di vita»); 
        l'idoneita' del programma trattamentale puo' predicarsi anche
in virtu' del fatto che l'imputato, oltre ad essere  incensurato,  e'
soggetto scolarizzato  e  proviene  da  un  contesto  socio-familiare
lontano da  ambienti  e  logiche  devianti,  «composto  dalla  coppia
genitoriale e da otto figli di  eta'  compresa  tra quarantacinque  e
ventisette  anni,  dei  quali  [M.]  e'  ultimogenito»;  il  predetto
intrattiene  con  i  suoi  familiari  validi  rapporti  affettivi   e
frequenta una scuola per parrucchieri; 
        tenuto conto della peculiarita' delle imputazioni di  cui  al
capo d'imputazione E), il programma trattamentale elaborato dall'UEPE
dovrebbe avere una durata non inferiore a dieci mesi; 
        la struttura  personologica  del  M.  e  l'incardinamento  di
questi entro ambienti socio-familiari sani appare tale da  consentire
di  pronosticare  che  il  predetto,  in  futuro,  si  asterra'   dal
commettere ulteriori reati; 
        tenuto conto delle imputazioni elevate nei confronti del M. e
della necessita' che questi intraprenda il piu' efficace percorso  di
reinserimento possibile. 
Sull'impossibilita' di sospendere ex art. 168-bis del  codice  penale
il presente procedimento penale in relazione al reato di cui all'art.
379 del codice penale. 
    4. L'art. 168-bis del codice penale prevede che «nei procedimenti
per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con  la  pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a  quattro  anni,  sola,
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per  i  delitti
indicati nel comma 2 dell'art. 550 del codice  di  procedura  penale,
l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero,  puo'  chiedere
la sospensione del processo con messa alla prova». 
    Pare opportuno rammentare che, in virtu' dell'entrata  in  vigore
del decreto legislativo n. 150/2022, l'insieme dei reati in relazione
ai quali e' possibile  sospendere  un  procedimento  penale  ex  art.
168-bis del codice penale e' aumentato: detto  aumento  e'  avvenuto,
per cosi' dire, indirettamente, mediante l'estensione del  novero  di
fattispecie previsto dall'art. 550, comma II del codice penale. 
    Inalterati  sono  rimasti  i  limiti  previsti  al  primo   comma
dell'art. 168-bis del codice penale. 
    5. Uno dei reati ascritti  all'imputato  M.  D.  G.  in  seno  al
procedimento   penale   n.   3851/2019   R.G.N.R.   e'   quello    di
favoreggiamento personale; detto delitto e' punito con pena detentiva
non superiore, nel massimo, a quattro anni di  reclusione;  per  tale
fattispecie, risulta possibile sospendere l'anzidetto procedimento ai
sensi dell'art. 168-bis del codice penale. 
    Non puo' addivenirsi alla medesima conclusione in relazione  alla
fattispecie di favoreggiamento reale ascritta all'imputato, la  quale
e'  punita  con  pena  detentiva  massima  pari  a  cinque  anni   di
reclusione, superiore al limite di quattro anni  previsto  dal  primo
comma della sopracitata disposizione. 
Irragionevolezza dell'esclusione del reato di cui  all'art.  379  del
codice penale dal novero di  fattispecie  per  cui  e'  possibile  la
sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato 
    6. Al paragrafo 4) della presente ordinanza  e'  stato  messo  in
evidenza che il novero di reati per cui e'  possibile  sospendere  il
procedimento penale con  messa  alla  prova  dell'imputato  e'  stato
esteso, nel 2022, mediante l'ampliamento del novero di fattispecie di
cui all'art. 550, comma II del codice di procedura penale. 
    Cio' posto, va rammentato che: 
        i  reati  per  cui  il  pubblico  ministero  puo'  esercitare
l'azione penale mediante emissione di decreto di citazione diretta  a
giudizio  sono  selezionati,  da   sempre,   mediante   un   criterio
quantitativo (quello previsto dal primo comma dell'art. 550, comma  I
del codice di procedura penale) e qualitativo  (quello  previsto  dal
secondo comma  dell'art.  550,  comma  II  del  codice  di  procedura
penale); 
        il legislatore, storicamente, ha voluto che  l'azione  penale
venisse esercitata mediante citazione diretta a giudizio in relazione
a reati suscettibili d'essere accertati piu' semplicemente;  siffatte
fattispecie, in linea tendenziale, hanno  sempre  presentato  cornici
edittali non troppo severe, pur con le  dovute  eccezioni  (si  ponga
mente, in tal proposito, alle fattispecie di furto in abitazione e di
furto con strappo); 
        il rinvio all'art. 550, comma II del  codice  penale  operato
dall'art.  168-bis  del  codice  penale  puo'  dirsi  fondato   sulla
presunzione che i reati per i quali e' previsto che  l'azione  penale
sia  esercitata  mediante  citazione   diretta   a   giudizio   siano
tendenzialmente  tra  quelli  meno  gravi  previsti  dall'ordinamento
penale e, dunque, tra  quelli  per  cui  appare  ragionevole  offrire
all'imputato la possibilita' di sottoporsi a probation: 
    Orbene, l'ampliamento del novero di reati di  cui  all'art.  550,
comma II del codice di procedura penale -  derivato  dall'entrata  in
vigore del decreto legislativo n. 150/2022 - ha scosso  il  predetto,
precario equilibrio. 
    Attualmente, infatti, puo' esercitarsi l'azione  penale  mediante
citazione diretta a giudizio anche in relazione a fattispecie il  cui
accertamento puo' essere abbastanza complesso, ed in particolare: 
        per l'esercizio abusivo di una professione aggravata per  chi
determina/dirige l'attivita' (art. 348, 3° comma, del codice penale); 
        per la falsa testimonianza (art. 372 del codice penale); 
        per le false dichiarazioni o attestazioni in  atti  destinati
all'autorita' giudiziaria (art. 374-bis del codice penale); 
        per intralcio alla giustizia con violenza o minaccia,  se  il
fine non e' conseguito (art. 377, 3° comma, del codice penale); 
        per  induzione  a  non  rendere  dichiarazioni  o  a  rendere
dichiarazioni mendaci all'autorita'  giudiziaria  (art.  377-bis  del
codice penale); 
        per apologia di delitto (art. 414 del codice penale); 
        per truffa aggravata (art. 640, 2° comma, del codice penale); 
        per frode in assicurazione (art. 642.  1°  e  2°  comma,  del
codice penale); 
        per alcuni delitti in materia  di  armi  (porto  di  arma  in
riunione pubblica da parte di  persona  non  munita  di  licenza,  il
trasferimento illecito di armi, l'importazione di armi senza  licenza
e la detenzione di armi clandestine) previsti dalla legge  18  aprile
1975, n. 110 (articoli 4, 4° comma, 10, 3° comma, 12, 5° comma); 
        per  il  delitto  di  istigazione  pubblica,  proselitismo  e
induzione all'utilizzo di stupefacenti (art. 82, comma 1,  del  testo
unico stupefacenti di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309); 
        per  alcuni  delitti  previsti  dal  c.d.  codice   antimafia
(inosservanza di obblighi inerenti  alla  sorveglianza  speciale  con
obbligo  o  divieto  di  soggiorno,  la  violazione  del  divieto  di
espatrio, il mancato rientro nel  termine  stabilito  nel  comune  di
soggiorno obbligato, l'elusione della amministrazione giudiziaria dei
beni personali, l'omessa comunicazione delle variazioni  patrimoniali
e la violazione del  divieto  di  svolgere  attivita'  di  propaganda
elettorale per i sottoposti  a  sorveglianza  speciale  previsti  dal
codice antimafia (artt. 75, 2° comma, art. 75-bis, e art. 76, 1°, 5°,
7° e 8° comma, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); 
        per omessa dichiarazione dei redditi o IVA (art. 5. 1°  comma
e 1° comma bis, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). 
        L'introduzione della nuova udienza pre-dibattimentale di  cui
all'art. 554-bis del codice di procedura penale  e'  stata  ritenuta,
con tutta evidenza, un adeguato contrappeso alla mancata celebrazione
dell'udienza preliminare per fattispecie di  reato  punite  con  pene
tutt'altro che basse e che, in  taluni  casi,  possono  portare  alla
celebrazione di procedimenti penali lunghi e  complessi  -  come,  ad
esempio, per la fattispecie di falsa testimonianza. 
    Da tutto quanto sin qui messo in evidenza consegue  che  oggi  e'
possibile sospendere il procedimento con messa  alla  prova  ex  art.
168-bis del codice penale anche in relazione a fattispecie  di  reato
di  particolare  gravita',  offensive  di  beni  giuridici  di  rango
elevato, tra cui, ad esempio, l'amministrazione della giustizia. 
    7. A parere di questo G.u.p.,  il  ri-assetto  del  sotto-sistema
normativo integrato dagli articoli 168-bis del codice penale  e  550,
comma II del codice di procedura penale ha portato  ad  un  risultato
irragionevole, ossia l'esclusione del reato di favoreggiamento  reale
dal novero di reati per cui e' possibile sospendere  il  procedimento
con messa alla prova dell'imputato. 
    8. Deve rilevarsi che il delitto di falsa testimonianza, ad oggi,
costituisce una fattispecie in relazione alla quale e'  possibile  la
messa alla prova dell'imputato maggiorenne,  e  cio'  in  virtu'  del
fatto che la fattispecie di cui all'art. 372  del  codice  penale  e'
espressamente evocata nel novero di fattispecie di cui all'art.  550,
comma II del codice di procedura penale. 
    Orbene, va osservato che: 
        il bene giuridico tutelato dalla disposizione  incriminatrice
di cui all'art. 372 del codice penale e', senza alcun  dubbio  quello
dell'amministrazione della giustizia; 
        la falsa testimonianza e' punita con pena detentiva da due  o
sei anni di reclusione; 
        la falsa testimonianza, a seconda  degli  specifici  contesti
processuali, puo' indirettamente arrecare danno ad interessi di  ogni
tipo  (patrimonio,  onorabilita',  diritto  alla  genitorialita'   et
cetera) e, nei casi in cui il narrato di un falso testimone porti  ad
una ingiusta condanna, anche di un bene fondamentale come la liberta'
altrui, come insegna l'esperienza giudiziaria. 
    Cio' posto, non puo' fare a meno di osservarsi che: 
        la disposizione incriminatrice di cui all'art. 379 del codice
penale non va di certo a tutelare il  generico  interesse  a  che  il
crimine «non paghi»; essa, esattamente al pari della disposizione  di
cui  all'art.  372  del  codice  penale,  va  a  tutelare   il   bene
dell'amministrazione   della    giustizia    e,    in    particolare,
dell'attivita' giudiziaria; in tal senso, in primo  luogo,  depongono
le rubriche del titolo e del capo del  codice  penale  entro  cui  e'
collocato l'art. 379 del codice penale; oltretutto, come affermato da
autorevole  dottrina,  il  legislatore,  punendo  il  favoreggiamento
reale, ha evidentemente inteso punire condotte idonee a compromettere
la possibilita' di procedere al sequestro e/o alla confisca  di  cose
che sono il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato; 
        la cornice sanzionatoria prevista dall'art.  379  del  codice
penale - pena detentiva da un anno di reclusione  e  cinque  anni  di
reclusione - e' decisamente piu' mite di  quella  prevista  dall'art.
372 del codice penale; 
        appare arduo immaginare ipotesi  in  cui  la  fattispecie  di
favoreggiamento reale arrechi un  nocumento,  attuale  o  potenziale,
all'altrui liberta' personale. 
    9. Breviter: il  delitto  di  falsa  testimonianza  e  quello  di
favoreggiamento   reale   proteggono   lo   stesso   bene   giuridico
(l'amministrazione  della  giustizia,   sub   specie   di   attivita'
giudiziaria); il primo e' punito indubitabilmente piu' gravemente del
secondo; inoltre, la fattispecie  di  cui  all'art.  379  del  codice
penale, rispetto a quella di cui all'art. 372 del codice penale, pare
quantomai meno  idonea  a  ledere  diritti  e  liberta'  fondamentali
dell'individuo;  ciononostante,  per  la   falsa   testimonianza   e'
ammissibile la sospensione del  procedimento  per  messa  alla  prova
dell'imputato  mentre  per  il  favoreggiamento  reale  cio'  non  e'
possibile. 
    Orbene, non si  comprende  quali  siano  le  premesse  logiche  e
valoriali di una simile disparita':  essa  non  pare  in  alcun  modo
giustificabile,   se   non   riconoscendo    al    legislatore    una
discrezionalita' svincolata  da  controlli,  tale  da  comportare  il
trattamento  differenziato  di  situazioni  tra  loro   perfettamente
omogenee. 
    10.  Ad  analoga  conclusione  questo  G.u.p.  ritiene  di  poter
addivenire comparando la fattispecie  di  favoreggiamento  reale  con
quella di cui all'art. 377-bis del codice penale. 
    L'«induzione  a   non   rendere   dichiarazioni   o   a   rendere
dichiarazioni  mendaci  all'autorita'  giudiziaria»,   infatti,   non
soltanto  protegge  lo   stesso   bene   giuridico   protetto   dalla
disposizione incriminatrice di cui all'art.  379  del  codice  penale
(l'amministrazione della giustizia), ma, nei  casi  di  esercizio  di
violenza o minaccia, si pone  a  presidio  del  bene  dell'integrita'
psicofisica. 
    Oltretutto, anche il delitto di cui all'art. 377-bis  del  codice
penale  e'  punito  decisamente  piu'   gravemente   di   quello   di
favoreggiamento reale. 
    A  lume  di  tanto,  non  e'  chiaro  per  quale  motivo  per  la
fattispecie  da  ultimo  menzionata   sia   possibile   chiedere   la
sospensione del procedimento con  messa  alla  prova  mentre  per  la
fattispecie di cui all'art. 379 del codice penale cio' sia precluso. 
    11. Non puo'  sottacersi  che  il  favoreggiamento  reale  ed  il
favoreggiamento personale sono fattispecie strutturalmente simili, ma
che presentano una decisiva differenza: la commissione del delitto di
cui all'art.  378  del  codice  penale  e'  potenzialmente  idonea  a
compromettere le sorti di un intero procedimento  penale,  mentre  la
commissione del delitto di cui all'art.  379  del  codice  penale  e'
idonea a compromettere esclusivamente la possibilita'  di  addivenire
al sequestro e/o  alla  confisca  del  prezzo,  del  prodotto  o  del
profitto di un reato. 
    A lume di tanto, non pare giustificabile per quale motivo per una
delle  fattispecie  de  quibus  -  quella   maggiormente   idonea   a
destabilizzare l'amministrazione della giustizia -  possa  concedersi
la sospensione del procedimento  con  messa  alla  prova  mentre  per
l'altra cio' non sia possibile. 
    Vero e' che l'art. 379  del  codice  penale  prevede  un  massimo
edittale maggiore di quello previsto dall'art. 378 del codice  penale
(in misura di un anno di reclusione); altrettanto vero, tuttavia,  e'
che l'opzione  punitiva  de  qua  non  pare  motivata  da  specifiche
ragioni; al contempo, non puo' non risaltare il fatto che entrambe le
forme di  favoreggiamento  di  cui  trattasi  sono  punite  con  pena
detentiva minima pari ad un anno di reclusione e, dunque,  presentano
un  disvalore  delineato  dal  legislatore  in  modo  sostanzialmente
omogeneo. 
Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  costituzionalita'
dell'art. 168-bis del codice penale per violazione dei  parametri  di
costituzionalita', di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione 
    12. Come affermato  al  §  4  considerato  in  diritto  di  Corte
costituzionale  n.  313/1995  (Pres.  Baldassarre,  Rel.   Vassalli),
«perche' sia [...] possibile operare uno scrutinio  che  direttamente
investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore,
e'  [...]  necessario  che  l'opzione  normativa  contrasti  in  modo
manifesto  con  il  canone  della  ragionevolezza,  vale  a  dire  si
appalesi, in concreto, come espressione  di  un  uso  distorto  della
discrezionalita'  che  raggiunga  una  soglia  di  evidenza  tale  da
atteggiarsi alla stregua di una figura per cosi' dire sintomatica  di
"eccesso  di  potere"  e,  dunque,   di   sviamento   rispetto   alle
attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa». 
    Orbene, le disparita' di trattamento evocate supra raggiungono, a
parere di questo G.u.p., una soglia di evidenza  tale  da  non  poter
essere  giustificate,  in  palese  violazione   dell'art.   3   della
Costituzione, disposizione che impone di trattare in maniera omogenea
situazioni tra loro assimilabili. 
    La disparita' de qua si pone in contrasto anche  con  l'art.  27,
comma 111 della Costituzione, e cio' in quanto il complessivo assetto
sanzionatorio delineato dal legislatore in relazione  al  delitto  di
favoreggiamento  reale   appare   segnato   da   una   criticita'   -
l'impossibilita' di  addivenire  alla  sospensione  del  procedimento
penale con messa alla prova - non razionalmente spiegabile e, dunque,
idonea a comportare l'irrogazione di pene percepite come ingiuste. 
Rilevanza della predetta questione di costituzionalita' nel  giudizio
a quo 
    13.  Appare  evidente  la  pregiudizialita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  di  cui  sopra  rispetto  al   giudizio
celebrato nei confronti di M. D. G.: ed infatti, la  circostanza  che
l'istituto di cui all'art. 168-bis del codice penale  non  faccia  in
alcun modo riferimento al reato di favoreggiamento reale non puo' che
precludere  all'odierno  imputato  di  chiedere  la  sospensione  del
procedimento con messa alla prova in  relazione  al  delitto  di  cui
all'art. 379 del codice penale. 
Il petitum 
    14.   Questo   G.u.p.   ben   comprende   che   il   legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalita', ben  puo'  fissare  soglie
qualitative e/o  quantitative  al  fine  di  delineare  il  perimetro
applicativo di cause di estinzione  del  reato  o  di  cause  di  non
punibilita'; a lume di tanto, lo scrivente non ritiene di chiedere  a
codesto Giudice delle leggi l'espunzione del limite dei «quattro anni
di reclusione» previsto dall'art. 168-bis, comma I del codice penale. 
    14.1. L'art. 550, comma II del  codice  di  procedura  penale  e'
disposizione riconducibile  al  complesso  normativo  che  regola  le
modalita' di esercizio dell'azione penale: questo G.u.p. non  ritiene
di dover  chiedere  un'«interpolazione»  della  disposizione  de  qua
(mediante introduzione di un richiamo all'art. 379 del codice penale)
finalizzata a neutralizzare  le  disparita'  di  trattamento  evocate
supra,  e  cio'  in  quanto  siffatta  operazione  sarebbe  meramente
manipolativa,   andando    ad    incidere    su    di    una    norma
processual-penalistica che, in se', non si pone in contrasto  con  il
dettato costituzionale. 
    15. A lume di quanto sin qua osservato, deve chiedersi a  codesta
Corte costituzionale di compiere un  intervento  idoneo  ad  incidere
esclusivamente sull'estensione del catalogo di fattispecie penali per
cui e' ammissibile la sospensione del procedimento penale  per  messa
alla prova dell'imputato. 
    In particolare, deve  chiedersi  di  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, comma I, del  codice  penale  -  in
relazione all'art. 3 e 27 della Costituzione - nella parte in cui  la
disposizione di cui trattasi non prevede  che  l'imputato,  anche  su
proposta del pubblico ministero, possa chiedere  la  sospensione  del
processo  con  messa  alla  prova  in   relazione   al   delitto   di
favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seguenti  della  legge  n.  87
dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio
1948, ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza, 
    dispone trasmettersi gli atti del presente  giudizio  alla  Corte
costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis,  comma  I,  del  codice  penale  in
relazione all'art. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui  non
prevede che l'imputato, anche su  proposta  del  pubblico  ministero,
possa chiedere la sospensione del processo con messa  alla  prova  in
relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del
codice penale; 
    sospende  il  procedimento  in  corso   ed   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    dispone che a cura della cancelleria sia notificata  la  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa
sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti. 
        Taranto, 22 maggio 2024 
 
          Il giudice per l'udienza preliminare: Maccagnano