Reg. ord. n. 172 del 2024 pubbl. su G.U. del 25/09/2024 n. 39
Ordinanza del Tribunale di Bari del 23/07/2024
Tra: G. A.
Oggetto:
Procedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina - Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri – Preclusione per il giudice della possibilità di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall’art. 275-bis cod. proc. pen. con riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine alla non necessarietà dell’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto – Denunciati automatismi in violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – Parità di trattamento cautelare di condotte di differente gravità – Violazione del principio della riserva di giurisdizione, con particolare riferimento all’adeguatezza e congrua motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.
- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
Procedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Previsione che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla possibilità di valutare l’adeguatezza della misura cautelare applicata e la sua idoneità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. – Eliminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non necessarietà dell’applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo – Denunciati automatismi in violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – Parità di trattamento cautelare di condotte di differente gravità – Violazione del principio della riserva di giurisdizione, con particolare riferimento all’adeguatezza e congrua motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.
- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
Procedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Preclusione della concreta ed effettiva applicazione della misura anche senza l’immediato accertamento della fattibilità tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo) delle procedure di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione nei casi di concreta indisponibilità del personale tecnico qualificato preposto all’accertamento della fattibilità tecnica – Denunciata obbligatorietà dell’applicazione dei dispositivi di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. nei casi di irrogazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, tra gli altri, per il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. – Automatismo in violazione degli obblighi procedurali sanciti dalla sentenza della Corte EDU 2 marzo 2017, Talpis contro Italia, con particolare riguardo al dovere di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo – Violazione del principio di legalità, come interpretato dalla Corte EDU.
- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), artt. 2, 3, 7 e 8.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 282
Co. 1
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 282
Co. 2
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 275
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 13
Co.
Costituzione
Art. 117
Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali
Art. 2
Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali
Art. 3
Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali
Art. 7
Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali
Art. 8
Co.
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. SCIARRONE ALIBRANDI
Testo dell'ordinanza
N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 luglio 2024
Ordinanza del 23 luglio 2024 del G.I.P. del Tribunale di Bari nel
procedimento penale a carico di G. A..
Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita' di controllo -
Disciplina - Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le
specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di
stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di
cinquecento metri - Preclusione per il giudice della possibilita'
di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall'art.
275-bis cod. proc. pen. con riguardo alla misura cautelare degli
arresti domiciliari, in ordine alla non necessarieta'
dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi
elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto.
Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita' di controllo -
Disciplina - Previsione che, qualora l'organo delegato per
l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di
controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione,
anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi,
eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine
alla possibilita' di valutare l'adeguatezza della misura cautelare
applicata e la sua idoneita' in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. -
Eiminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non
necessarieta' dell'applicazione di una misura cautelare piu' grave
in caso di accertata non fattibilita' tecnica delle procedure
elettroniche di controllo.
Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita' di controllo -
Disciplina - Preclusione della concreta ed effettiva applicazione
della misura anche senza l'immediato accertamento della
fattibilita' tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni
di funzionalita' tecnica del dispositivo) delle procedure di
controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per
l'esecuzione nei casi di concreta indisponibilita' del personale
tecnico qualificato preposto all'accertamento della fattibilita'
tecnica.
- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.
(GU n. 39 del 25-09-2024)
TRIBUNALE DI BARI
Ufficio dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare
Il giudice, dott. Francesco Vittorio Rinaldi;
Visti gli atti del procedimento di cui agli estremi in epigrafe
indicati, nei confronti di A.G., nato a ... il ... a ..., residente a
... (...), in via ..., n. ..., ove ha dichiarato domicilio, iscritto
per il delitto di cui all'art. 612-bis, commi 1 e 3, del codice
penale, in relazione alla seguente incolpazione provvisoria:
per i reati di cui agli:
1) art. 612-bis del codice penale, commi 1 e 3 del codice
penale, poiche', molestava e minacciava gravemente e ripetutamente i
coniugi M.S. e C.G., condomini e vicini di abitazione, e cio' in
quanto, con cadenza quasi quotidiana all'interno del condominio
proferiva all'indirizzo dei detti coniugi e dei familiari conviventi
continue minacce e parole ingiuriose del tipo «... nano maledetto ti
devo far andare via da questa casa, adesso che ci sono io la pace e'
finita, famiglia Adams, ti devo fare una caricata, siete persone
cattive ...»; accusandoli ingiustificatamente e continuamente di far
rumore in orari notturni; producendo rumori molesti (colpi sul muro
confinante e con un riproduttore acustico) che venivano avvertiti
dalle vittime quando erano in casa; battendo violentemente al muro
confinante tra le due abitazioni; producendo rumori molesti con un
altoparlante al fine di infastidire l'intera famiglia fra cui la
minore G.; pedinando, in un'occasione avvenuta nell'..., con la
propria autovettura il M. mentre anche costui era in auto assieme a
dei colleghi di lavoro, che seguiva sino alle porte di ..., il tutto
imprecando al suo indirizzo; aggredendo verbalmente anche i figli dei
coniugi M./C, S. e A., aggredendo verbalmente anche i figli dei
coniugi M./C. durante una riunione condominiale del ... accusandoli
di produrre rumori molesti; sicche', per effetto di tali condotte
cagionava nelle persone offese un perdurante e grave stato d'ansia e
paura ed un fondato timore per la propria incolumita' e per quelle
dei tre figli (tra cui la minore G.), costringendoli ad alterare le
proprie abitudini di vita e in particolare a muoversi silenziosamente
ed a parlare sottovoce mentre erano in casa e a tenersi costantemente
informati fra loro circa il rientro a casa per far trovare il portone
aperto.
Con l'aggravante di aver commesso i fatti anche in presenza di
una minore.
In ... (...), dal ... al ... (data delle sommarie informazioni
rilasciate da M.S. e C.G. con querela del ... difeso di fiducia
dall'avv. Vittorio Emanuele Iurino del foro di Bari;
Persone offese:
1. M.S., nato a ... (...), il ... residente a ... alla via
..., n. ..., ove ha dichiarato domicilio;
2. C.G., nata a ... (...), il ... residente a ... alla via
..., n. ..., ove ha dichiarato domicilio,
difesi di fiducia dall'avv. Rosaria Foggetti del foro di Bari;
Visti gli articoli 282-ter, 275-bis, del codice di procedura
penale, come modificati dall'art. 12, comma 1, lettere a) e d), legge
24 novembre 2023, n. 168, rubricato «Rafforzamento delle misure
cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico», con cui, per un
verso, la previsione dell'accertamento della «disponibilita' da parte
della polizia giudiziaria» delle procedure di controllo mediante
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici e' stata sostituita con
quella del «previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica
da parte della polizia giudiziaria» delle procedure di controllo a
distanza (accertamento preliminare previsto solo per l'applicazione
della misura cautelare degli arresti domiciliari, anche in
sostituzione di quella della custodia cautelare in carcere, salvo che
tali modalita' tecniche di controllo siano ritenute non necessarie in
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto) e, per altro verso, e' stata prevista,
all'art. 282-ter, comma 1 del codice di procedura penale «nei casi di
cui all'art. 286-bis, comma 6 del codice di procedura penale», e
cioe', «quando si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli
570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582,
limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque
aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente»,
l'applicazione automatica delle particolari modalita' di controllo
previste dall'art. 275-bis del codice di procedura penale, oltre che
l'imposizione di una distanza «comunque non inferiore a cinquecento
metri da tali luoghi o dalla persona offesa»; inoltre, al comma 1,
dell'art. 282-ter del codice di procedura penale, e' stato previsto
che, «con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di
avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di
una misura cautelare piu' grave» in due casi:
a) qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle
modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis;
b) qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non
fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo: in tal
caso e' «imposta» l'applicazione, «anche congiunta, di ulteriori
misure cautelari, anche piu' gravi»;
Vista la richiesta di applicazione della misura cautelare
personale del divieto di avvicinamento alle persone offese, M.S. e
C.G. avanzata nei confronti dell'indagato dal pubblico ministero in
sede in data ..., con obbligo di mantenere dagli stessi una distanza
non inferiore a 500 metri (quando si trova fuori dall'abitazione),
con divieto di comunicare con i predetti con ogni mezzo di
comunicazione (cellulari, internet, messaggistica social), con
l'utilizzo di strumento elettronico di controllo;
Considerato che con ordinanza del 4 luglio 2024, eseguita il 5
luglio 2024, ravvisandosi il pericolo di reiterazione delle condotte
di reato, di cui alla lettera c), dell'art. 274 del codice di
procedura penale, oltre che il rischio in ordine alla genuinita'
dell'acquisizione delle fonti di prova di cui alla lettera a),
dell'art. 274 del codice di procedura penale, nei confronti di A.G.,
in relazione al delitto ascritto (art. 612-bis commi 1 e 3 del codice
penale), e' stata disposta l'applicazione:
a) della misura cautelare personale coercitiva del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, M.S. e
C.G., con le seguenti prescrizioni:
di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle
stesse quando A. si trova fuori dall'abitazione e, in particolare,
all'abitazione di prossimi congiunti diversi da quelli con le vittime
conviventi e pertinenze, ai luoghi di lavoro dalle stesse
eventualmente frequentati;
con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a metri
500 da tali luoghi, quando A. si trova fuori dal suo appartamento e
dalle persone offese;
con divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, ivi
compresi i social network, con le stesse persone offese e con i
prossimi congiunti;
con l'applicazione delle particolari procedure di controllo
ex art. 275-bis del codice di procedura penale, mediante mezzi
elettronici e/o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto
elettronico) solo a seguito dell'acquisizione del consenso
dell'indagato e previa verifica della fattibilita' tecnica
dell'operazione da parte degli operanti di PG;
b) con lo stesso provvedimento, in caso di mancato consenso
dell'indagato all'applicazione delle modalita' di controllo di cui
all'art. 275-bis del codice di procedura penale o nel caso di
accertata non fattibilita' tecnica della modalita' di controllo, e'
stata disposta nei confronti dell'indagato la misura cautelare piu'
grave del divieto di dimora dal Comune di ..., di cui all'art. 283
del codice di procedura penale;
Considerato che a seguito dell'interrogatorio di garanzia, reso
all'udienza dell'11 luglio 2024 il difensore dell'indagato ha
avanzato istanza intesa:
alla revoca della misura cautelare in corso;
in subordine, alla revoca della disposizione relativa
all'applicazione delle particolari modalita' di controllo di cui
all'art. 275-bis del codice di procedura penale;
Considerato che con provvedimento del 17 luglio 2024 sono state
rigettate entrambe le richieste avanzate dalla difesa; segnatamente,
e' stata rigettata la richiesta di revoca della disposizione relativa
all'applicazione delle modalita' di controllo di cui all'art. 275-bis
del codice di procedura penale: il che, a parere di questo giudice,
rende rilevante la questione;
Rilevato che con ordinanza n. 17/2024 del 5 dicembre 2023 il gip
presso il Tribunale di Modena ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 del codice di procedura
penale, cosi' come modificati dalla legge 24 novembre 2023, n. 168,
nella parte in cui, in violazione degli articoli 3 e 13 della
Costituzione, non consente al giudice, tenuto conto di tutte le
specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire
una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri e
nella parte in cui prevede che, qualora l'organo delegato per
l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di
controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione,
anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi,
senza, invece, possibilita' di valutare e motivare, pur garantendo le
esigenze cautelari di cui all'art. 274 del codice di procedura
penale, la non necessita' di applicazione del dispositivo elettronico
di controllo nel caso concreto;
Tanto premesso;
Osserva e rileva
1. I fatti oggetto del procedimento: la vicenda cautelare.
Il presente procedimento trae origine dalla querela sporta nei
confronti dell'indagato - che abita stabilmente nell'appartamento
confinante con quello dei querelanti, sullo stesso piano - dalle
persone offese, i coniugi C.G. e M.S., vicini di casa di A., il
quale, in modo reiterato nel periodo in contestazione, ha posto in
essere in loro danno una serie di condotte moleste e minacciose,
idonee a cagionare nelle vittime un grave stato di ansia o di paura,
nonche' tali da ingenerare un fondato timore per la propria
incolumita' o per quella dei loro tre figli e da costringerli ad
alterare le proprie abitudini di vita; in specie, le vittime hanno
descritto le condotte persecutorie e assillanti perpetrate
dall'indagato nei loro confronti, consistenti in offese, ingiurie,
minacce (anche di morte), azioni moleste reiterate ed atti emulativi
(mostrando il dito medio e sporgendosi dal balcone in occasione
dell'uscita dall'abitazione dei familiari dei denuncianti),
pedinamenti (seguendoli anche fuori dall'abitazione), produzione di
rumori molesti in qualsiasi ora (anche con l'utilizzo di dispositivi
elettronici, oggetto di sequestro, ascoltando. musica ad alto volume,
battendo sul muro con un martello), invettive e aggressioni verbali
in occasione degli incontri con le persone offese.
Nei confronti dell'indagato, come in premessa evidenziato, e'
stata applicata la misura cautelare personale coercitiva del divieto
di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, M.S. e
C.G., con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente
frequentati dalle stesse persone offese quando A. si trova fuori
dall'abitazione e, in particolare, all'abitazione di prossimi
congiunti diversi da quelli con le vittime conviventi e pertinenze,
ai luoghi di lavoro dalle stesse eventualmente frequentati; con
obbligo di mantenere una distanza non inferiore a metri 500 da tali
luoghi, quando A. si trova fuori dal suo appartamento, e dalle
persone offese; con divieto di comunicare, attraverso qualsiasi
mezzo, ivi compresi i social network, con le stesse persone offese e
con i prossimi congiunti; con l'applicazione delle particolari
procedure di controllo ex art. 275-bis del codice di procedura
penale, mediante mezzi elettronici e/o altri strumenti tecnici (c.d.
braccialetto elettronico) solo a seguito dell'acquisizione del
consenso dell'indagato e previa verifica della fattibilita' tecnica
dell'operazione da parte degli operanti di PG.
Senonche', essendo diffusa nella prassi applicativa di alcuni
uffici giudiziari, per quanto consta, la non condivisibile - a parere
di questo giudicante - esecuzione della misura cautelare personale
coercitiva piu' grave nelle more della verifica (che dovrebbe essere
effettuata dalla PG delegata per l'esecuzione gia' al momento
dell'applicazione della misura cautelare in parola, secondo il chiaro
tenore del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 293,
commi 2 e 3 e 282-ter, comma 1 del codice di procedura penale,
essendo le misure cautelari personali coercitive diverse dalla
custodia cautelare in carcere eseguite mediante notificazione
dell'ordinanza) della fattibilita' tecnica delle procedure di
controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale da
parte della PG delegata per l'esecuzione, e' stata disposta
l'applicazione all'indagato dei dispositivi di controllo ex art.
275-bis del codice di procedura penale al momento dell'esecuzione,
previo immediato accertamento della fattibilita' tecnica di tali
modalita' di controllo da parte dell'organo di PG delegato per
l'esecuzione; e' stato disposto, altresi', di dar corso
all'esecuzione della misura cautelare applicata anche in caso di
temporanea indisponibilita' dei dispositivi di controllo elettronici
(da applicarsi non appena disponibili), oltre che nel caso di mancato
accertamento da parte della PG, al momento dell'esecuzione, della
fattibilita' tecnica, con specificazione che si sarebbe dovuto dar
corso all'applicazione della misura cautelare del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese con
applicazione dei dispositivi di controllo previa acquisizione del
consenso dell'indagato e previa accertamento della fattibilita'
tecnica di tali modalita' di controllo, disponendo l'immediato
accertamento da parte della PG, all'atto dell'esecuzione, della
fattibilita' tecnica di tali modalita' di controllo.
Al fine di scongiurare il rischio dell'applicazione della misura
cautelare piu' grave, del divieto di dimora nel comune di residenza
dell'indagato - disposta, come si vedra', con lo stesso provvedimento
-, inoltre, e' stato disposto con l'ordinanza de qua di darsi corso
alla misura cautelare del divieto di avvicinamento anche senza
braccialetto elettronico, nelle more del compimento degli
accertamenti relativi alla fattibilita' tecnica delle procedure di
controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale.
Con lo stesso provvedimento, inoltre, e' stato disposto, in caso
di mancato consenso dell'indagato all'applicazione delle modalita' di
controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale o
nel caso di accertata non fattibilita' tecnica della modalita' di
controllo, e' stata disposta nei confronti dell'indagato la misura
cautelare piu' grave del divieto di dimora dal Comune di ..., di cui
all'art. 283 del codice di procedura penale.
In sede di esecuzione, oltre che in occasione dell'interrogatorio
di garanzia, l'indagato ha prestato il consenso alle procedure di
controllo di cui all'art. 275-bis, del codice di procedura penale.
All'esito dell'interrogatorio di garanzia, poi, la difesa ha
chiesto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento
o, in subordine, la revoca della prescrizione relativa
all'applicazione delle particolari modalita' di controllo ex art.
275-bis, del codice di procedura penale.
Entrambe le richieste sono state rigettate.
Quanto alla seconda richiesta, per quanto rileva nel caso di
specie, si e' osservato che con la legge n. 168/2023 sono stati
rafforzati gli strumenti di tutela delle vittime di c.d. «violenza di
genere» e di violenza domestica, con la previsione, tra l'altro,
dell'automatica applicazione del dispositivo di controllo a distanza
di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale. Le novita'
introdotte con la recente riforma attengono anzitutto alla disciplina
generale delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o
altri strumenti tecnici assimilabili, pensate tipicamente per la
misura degli arresti domiciliari e oggi previste anche in caso di
applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa
familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa o ai
luoghi dalla stessa frequentati.
E' stato evidenziato che l'applicazione delle procedure di
controllo mediante mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico),
disposte gia' in sede di applicazione della misura cautelare,
tuttavia, presuppone il consenso (a) del destinatario della misura
cautelare personale coercitiva e l'accertamento della fattibilita'
tecnica delle modalita' di controllo da parte degli organi delegati
per l'esecuzione (b).
Qualora, infatti, l'indagato neghi il consenso o qualora sia
accertata dall'organo delegato per l'esecuzione (la Polizia
giudiziaria) la non fattibilita' tecnica delle procedure di
controllo, e' stata prevista l'applicazione obbligatoria («il giudice
impone») anche congiunta di altre misure cautelari anche piu' gravi.
Ebbene, si ritiene di dover sollevare questione di legittimita'
costituzionale delle norme di cui agli articoli 282-ter, commi 1 e 2
e 275-bis del codice di procedura penale, cosi' come modificati
dall'art. 12, comma 1, lettere a) e d) della legge 24 novembre 2023,
n. 168, per contrasto con gli articoli 3, 13, 24, comma 2, 117, comma
1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 2, 3, 7
e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora in avanti, «CEDU»),
con particolare riferimento alle previsioni relative:
a) all'applicazione automatica delle procedure di controllo a
distanza di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale, tra
gli altri, per il delitto di cui all'art. 612-bis del codice penale;
b) all'imposizione di una distanza minima, «comunque non
inferiore a cinquecento metri», dalla persona offesa o dai luoghi da
essa frequentati in caso - tra l'altro - di applicazione della misura
cautelare di cui all'art. 282-ter del codice di procedura penale,
anche nell'ipotesi in cui l'indagato e la vittima dimorino
all'interno del medesimo immobile;
c) all'applicazione obbligatoria, anche congiunta, di misure
cautelari (anche) piu' gravi, anche nell'ipotesi di accertata non
fattibilita' tecnica, la quale non discende dalla volonta'
dell'indagato, privandolo delle garanzie connesse all'espletamento
del diritto di difesa nella fase cautelare, con particolare
riferimento alla (im)possibilita' da parte del giudice che dispone
misura cautelare personale coercitiva di modulare le scelte
cautelari, dovendo il giudice applicare («applica»), anche
congiuntamente, un'ulteriore misura cautelare, anche piu' grave in
caso di accertata non fattibilita' tecnica delle procedure di
controllo ex art. 275-bis del codice di procedura penale;
d) alla necessaria verifica, al momento dell'applicazione
della misura cautelare e, quindi, al momento dell'esecuzione mediante
la notificazione dell'ordinanza, della fattibilita' tecnica delle
procedure di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di
procedura penale da parte della PG delegata per l'esecuzione, la
quale si pone in contrasto con il diritto alla vita, con il divieto
di trattamenti inumani o degradanti, con il diritto al rispetto della
vita privata e familiare e con il principio di legalita' e, dunque,
con il «diritto vigente» della Corte EDU, con particolare riferimento
agli obblighi procedurali sanciti con la sentenza del 2 marzo 2017,
... contro Italia, ricorso n. 41237/14 e, segnatamente, con il dovere
per le autorita' pubbliche di instaurare un procedimento penale
effettivo e tempestivo, da cui discende, a fortiori, il dovere di
garantire l'incolumita' delle persone offese attraverso l'immediata
applicazione della misura cautelare personale coercitiva nei
confronti dell'indagato, laddove la PG non sia in materialmente in
grado - per indisponibilita' del personale tecnico qualificato - di
accertare immediatamente, al momento dell'esecuzione della misura
cautelare, la fattibilita' tecnica delle procedure di controllo di
cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale.
2. Sulla rilevanza della questione.
A parere di questo giudice, anche in ragione dell'applicazione
della misura cautelare personale coercitiva nei confronti
dell'indagato nelle more della verifica della fattibilita' tecnica
delle modalita' di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di
procedura penale da parte della PG delegata per l'esecuzione - non
ancora eseguita dalla PG, non essendo documentato l'intervento del
personale tecnico che si occupa della verifica della presenza del
segnale internet e della geolocalizzazione - e del rigetto della
richiesta della difesa con riferimento alla prescrizione relativa
all'applicazione delle modalita' di controllo di cui all'art. 275-bis
del codice di procedura penale, la questione di legittimita'
costituzionale e' rilevante nell'ambito di questo procedimento,
iscritto per un reato abituale (art. 612-bis del codice penale), con
condotte commesse (anche) in epoca successiva all'entrata in vigore
della legge 24 novembre 2023, n. 168, nell'ambito del quale sono
state applicate misure cautelari secondo la disciplina processuale
modificata dal recente intervento legislativo.
Ebbene, si ritiene che, ove venisse dichiarata l'illegittimita'
costituzionale delle previsioni di cui agli articoli 282-ter, commi 1
e 2 e 275-bis del codice di procedura penale, per contrasto con gli
articoli della Costituzione innanzi indicati, in primo luogo, anche
nei casi di applicazione della misura cautelare di cui all'art.
282-ter del codice di procedura penale per il delitto di cui all'art.
612-bis del codice penale, il giudice potrebbe, per un verso,
modulare le prescrizioni correlate a tale misura cautelare, nel
rispetto del canone della proporzionalita', tenendo conto delle
specifiche necessita' - anche abitative, come nel caso di specie -
dell'indagato, prescrivendo una distanza inferiore a quella di
«cinquecento metri» dalle persone offese e dai luoghi da esse
frequentati e consentendogli di esercitare un potere discrezionale
sulla necessita' o meno dell'applicazione delle procedure di
controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale -
discrezionalita' prevista proprio dalla disposizione citata nelle
ipotesi di irrogazione della misura cautelare degli arresti
domiciliari, anche in sostituzione di quella custodiale massima,
ipotesi nella quale, peraltro, e' previsto il preventivo accertamento
della fattibilita' tecnica delle procedure elettroniche di controllo:
il che determina una irragionevole disparita' di trattamento - in
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto, oltre che alle specificita' e
peculiarita' del caso concreto, garantendo al contempo in modo
efficace le (preminenti) esigenze di tutela delle persone offese, con
il minimo sacrificio della liberta' personale e dei diritti personali
del destinatario della misura cautelare; per altro verso, la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme innanzi
indicate consentirebbe al giudice di esercitare il proprio potere
discrezionale anche con riguardo alla necessita' dell'applicazione
congiunta di ulteriore misura cautelare, tenendo conto della natura,
del grado e delle concrete esigenze cautelare da soddisfare nel caso
concreto, senza pregiudizio per il diritto di difesa dell'indagato,
che si concretizzerebbe nelle ipotesi di applicazione di ulteriori
misure cautelari a seguito dell'accertamento, da parte della PG
delegata per l'esecuzione, della non fattibilita' tecnica delle
procedure di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di
procedura penale.
La questione di legittimita' costituzionale, inoltre, appare
rilevante nel caso di specie anche con riguardo alla norma di cui
all'art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione agli articoli
2, 3, 7 e 8 della CEDU, quali parametri interposti di legittimita'
costituzionale delle citate norme di cui agli articoli 282-ter e
275-bis del codice di procedura penale, poiche', prevedendo
l'obbligatorieta' dell'applicazione dei dispositivi di controllo
elettronico di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale
nei casi di irrogazione della misura cautelare del divieto di
avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa
frequentati per taluni reati, tra cui, per quanto rileva nel caso di
specie, quello di cui all'art. 612-bis del codice penale, potrebbe
determinare in concreto la violazione degli obblighi procedurali
sanciti con la sentenza del 2 marzo 2017, ... contro Italia, ricorso
n. 41237/14 e, dunque, la violazione del principio di legalita' cosi'
come interpretato dalla Corte EDU.
In altri termini, poiche', a norma dell'art. 293, commi 2 e 3 del
codice di procedura penale, la misura cautelare del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa viene
eseguita con la notifica del provvedimento al destinatario, tale
misura cautelare non potrebbe essere applicata nelle ipotesi in cui
la PG delegata per l'esecuzione non sia in grado in concreto di
accertare la fattibilita' tecnica delle procedure di controllo, da
intendersi (com'e' stato chiarito dalla relazione dell'Ufficio del
massimario della Corte di cassazione sulla legge n. 168/2023) quale
verifica delle condizioni di funzionalita' tecnica del dispositivo -
ad esempio, per indisponibilita' dei personale tecnico qualificato
preposto all'accertamento della fattibilita' tecnica -, giacche'
l'utilizzo da parte del legislatore del modo indicativo («applica»)
con riferimento all'applicazione dei dispositivi di controllo a
distanza al destinatario della misura cautelare non lascia alcun
margine discrezionale al giudice in ordine alla scelta «se» applicare
o meno tali dispositivi elettronici: ebbene, la concreta
impossibilita' di applicare la misura cautelare da parte della PG per
l'impossibilita' di accertare la fattibilita' tecnica delle procedure
di controllo si porrebbe in contrasto con il dovere per le autorita'
pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo
sancito con la citata sentenza «...» e, a fortiori, con il dovere di
garantire l'incolumita' delle persone offese attraverso l'immediata
applicazione della misura cautelare personale coercitiva nei
confronti dell'indagato, con conseguente violazione del principio di
legalita', sotto il profilo del «diritto» (giurisprudenziale)
vigente, come interpretato dalla Corte EDU, nelle ipotesi, cioe', in
cui addirittura l'instaurazione del procedimento penale abbia
condotto alla richiesta da parte del pubblico ministero e
all'applicazione da parte del gip di misure cautelari personali a
scopo di tutela della vittima, frustrando cosi' con maggiore
pregnanza le concrete ed effettive esigenze di tutela delle vittime
di violenza domestica, specie in quei contesti caratterizzati da
situazioni di convivenza o da contesti di particolare vicinanza
affettiva o di prossimita' abitativa, come nel caso di specie.
3. Sulla non manifesta infondatezza delle questioni.
Allo scopo di illustrare le motivazioni a sostegno della non
manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
costituzionale, e' necessario prendere le mosse da una breve disamina
delle novita' normative introdotte con la legge n. 168/2023, nonche'
dell'iter normativo e giurisprudenziale che ha condotto al
rafforzamento degli strumenti di tutela delle vittime di c.d.
«violenza di genere» e di violenza domestica.
La dir. 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre
2012, recante «Norme minime in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato», riconosce a tutte le vittime il
«diritto alla protezione» e, pur facendo salvi i diritti della
difesa, «richiede agli Stati membri di assicurare che sussistano
misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da
vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazioni e ritorsioni,
compreso il rischio di danni emotivi o psicologici».
In tema di protezione delle vittime di reato la Convenzione di
Istanbul del 2011, sottoscritta dall'Italia nel 2012 e ratificata con
legge 27 giugno 2013, n. 77 (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza
domestica), dopo aver affermato all'art. 2 che le parti «presteranno
particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di
violenza di genere», precisa, al successivo art. 18, che occorre
«proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza»; e, in
relazione allo svolgimento dell'azione giudiziaria, non solo richiede
espressamente una cooperazione «tra le autorita' giudiziarie e di
pubblici ministeri», ma sottolinea che le misure devono «essere
basate su una comprensione della violenza di genere, e concentrarsi
sulla sicurezza della vittima».
Allo scopo di adeguare la normativa Interna alle previsioni
europee ed internazionali e di rafforzare la risposta ad un fenomeno
diffuso, il legislatore interno e' intervenuto con legge 19 luglio
2019, n. 69 - c.d. «Codice rosso» -, apportando modifiche ad alcune
norme del codice penale e di procedura penale al fine di reprimere in
modo piu' efficace i reati di violenza di genere e domestica e di
offrire una tutela piu' incisiva alle vittime di tali violenze.
In particolare, e' stata stabilita l'obbligatoria tempestivita'
dell'intervento sia della polizia giudiziaria sia dell'autorita'
inquirente, anche mediante l'audizione della persona offesa o
denunciante, nel termine di tre giorni dalla data di iscrizione della
notizia di reato al fine di prevenire situazioni di stallo nell'avvio
delle indagini dopo la denuncia della violenza e considerato che
proprio in ragione di tali ritardi, e della connessa sottovalutazione
del rischio e della mancata adozione di misure di protezione, il
nostro Paese e' stato condannato da parte della CEDU, 2 marzo 2017,
sentenza ... contro Italia, ricorso n. 41237/14.
Per quanto rileva nel caso di specie, con tale pronuncia la Corte
EDU ha evidenziato che fra gli obblighi positivi rientrano altresi' i
cosiddetti obblighi procedurali, dai quali discende il dovere per le
autorita' pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e
tempestivo.
Alla luce della pronuncia della Corte EDU, dunque, la
tempestivita' nell'instaurazione del procedimento penale e
nell'intervento dell'autorita' giudiziaria costituisce un principio
fondamentale nell'interpretazione del diritto convenzionale - e
dunque, per effetto del richiamo al rispetto degli obblighi
internazionali contenuto nell'art. 117, comma 1 della Costituzione,
un principio riconosciuto a livello costituzionale, fungendo il
diritto CEDU quale parametro interposto di legittimita'
costituzionale della normativa interna -, funzionale a garantire il
dovere da parte degli Stati membri all'effettiva tutela delle vittime
di violenza domestica o, comunque, nei contesti contraddistinti da
particolare vicinanza, tra cui rientrano indubbiamente quelle ipotesi
di «vicinanza abitativa», ricorrente nel caso di specie.
La Corte EDU ha evidenziato, in particolare, come, allo scopo di
assicurare il rispetto del diritto alla vita, nonche' della privata e
familiare, sia richiesta agli Stati membri una «diligenza particolare
che richiede il trattamento delle denunce per violenze domestiche» e
come «nell'ambito dei procedimenti interni, si debba tenere conto
delle specificita' dei fatti di violenza domestica, riconosciute nel
preambolo della Convenzione di Istanbul», la quale impone agli Stati
parti di adottare «le misure legislative o di altro tipo necessarie
per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a
tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione
della (...) Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato».
Al fine di illustrare le argomentazioni a sostegno delle
questioni di legittimita' costituzionale, infine, e' necessario
passare in rassegna sinteticamente le principali modifiche apportate
al codice di procedura penale con la legge 24 novembre 2023, n. 168,
recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e
della violenza domestica», con particolare riguardo alle modifiche
apportate agli articoli 275-bis e 282-ter del codice di procedura
penale.
Le modifiche sono contenute nell'art. 12, lettere a) e d), della
legge 24 novembre 2023, n. 168. Di seguito si riporta il testo della
norma citata.
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «,
quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte della polizia
giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, previo accertamento
della relativa fattibilita' tecnica da parte della polizia
giudiziaria»;
[...]
d) all'art. 282-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il
giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di
mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a
cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo
l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste
dall'art. 275-bis. Nei casi di cui all'art. 282-bis, comma 6, la
misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall'art. 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il
divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche
congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il
consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'art.
275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non
fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il
giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure
cautelari anche piu' gravi»;
2) al comma 2, le parole: «una determinata distanza da tali
luoghi o da tali persone» sono sostituite dalle seguenti: «una
determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da
tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle
particolari modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis».
Per effetto del recente intervento normativo, dunque, l'attuale
testo dell'art. 282-ter del codice di procedura penale contiene la
seguente formulazione:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il
divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla
persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque
non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona
offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di
controllo previste dall'art. 275-bis. Nei casi di cui all'art.
282-bis, comma 6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori
dei limiti di pena previsti dall'art. 280. Con lo stesso
provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice
prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave
qualora l'imputato neghi consenso all'adozione delle modalita' di
controllo previste dall'art. 275-bis.
Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non
fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il
giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure
cautelari anche piu' gravi.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il
giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della
persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate
da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza,
comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali
persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di
controllo previste dall'art. 275-bis.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di
comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai
commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2
sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il
giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.».
Le novita', dunque, attengono anzitutto alla disciplina generale
delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri
strumenti tecnici assimilabili, pensate tipicamente per la misura
degli arresti domiciliari e oggi previste anche in caso di
applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa
familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa o ai
luoghi dalla stessa frequentati.
Come in premessa evidenziato, l'applicazione delle procedure di
controllo mediante mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico),
disposte gia' in sede di applicazione della misura cautelare,
tuttavia, presuppone il consenso (a) del destinatario della misura
cautelare personale coercitiva e l'accertamento della fattibilita'
tecnica delle modalita' di controllo da parte degli organi delegati
per l'esecuzione (b).
Qualora infatti l'indagato neghi il consenso o qualora sia
accertata dall'organo delegato per l'esecuzione (la Polizia
giudiziaria) la non fattibilita' tecnica delle procedure di
controllo, e' stata prevista l'applicazione obbligatoria («il giudice
impone») anche congiunta di altre misure cautelari anche piu' gravi.
Nella relazione dell'Ufficio del massimario della Corte di
cassazione e' stato chiarito che il sintagma «fattibilita' tecnica»
evoca unquid pluris rispetta alla mera disponibilita' dello strumento
da parte della polizia giudiziaria, implicando una verifica delle
condizioni di funzionalita' tecnica del dispositivo di
geolocalizzazione, il cui obiettivo e' di rendere effettivo il
rispetto delle prescrizioni imposte con misure alternative alla
custodia intramuraria; e' stato chiarito anche che, in ragione
dell'uso della congiunzione «anche» in funzione concessiva, in tali
casi, e specialmente nella evenienza di non fattibilita' tecnica - la
quale prescinde dalla volonta' del soggetto - l'applicazione
cumulativa debba uniformarsi al canone aureo della proporzionalita',
che regola la materia della cautela, sia personale che reale, e in
particolare al dettato dell'art. 277 del codice di procedura penale,
li' dove dispone che le modalita' di esecuzione delle misure devono
salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui
esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso
concreto; sicche' non potra' essere disposta l'applicazione congiunta
di misure inessenziali rispetto alle esigenze di contenimento del
pericolo di condotte reiterative.
Dal confronto della formulazione testuale degli articoli 282-bis,
comma 6, 282-ter, comma 1 e 275-bis («particolari modalita' di
controllo») del codice di procedura penale emerge come la «previa
verifica» da parte del giudice delle modalita' tecniche di controllo
sia prevista unicamente per la misura cautelare degli arresti
domiciliari e non anche per le misure cautelari dell'allontanamento
dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa, per le quali pure e' prevista
l'applicazione delle particolari modalita' di controllo gia' al
momento dell'applicazione delle suddette misure cautelari.
Il testo dell'art. 275-bis, comma 1 del codice di procedura
penale reca, infatti, la seguente disciplina: «Nel disporre la misura
degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia
cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie
in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo
mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo
accertamento della relativa fattibilita' tecnica da parte della
polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede
l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e
strumenti anzidetti»; laddove l'art. 282 bis, comma 6 del codice di
procedura penale prevede: «Con lo stesso provvedimento che dispone
l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta,
di una misura piu' grave qualora l'imputata neghi il consenso
all'adozione delle modalita' di controllo anzidette. Qualora l'organo
delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle
predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione,
anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi»;
allo stesso modo l'art. 282-ter, comma primo del codice di procedura
penale prevede «Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di
avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di
una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso
all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis.
Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non
fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il
giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure
cautelari anche piu' gravi».
Gli automatismi innanzi evocati, relativi alla previsione di una
distanza non inferiore a 500 metri, oltre che all'applicazione
automatica («il giudice impone») di una misura cautelare (anche
congiunta), anche piu' grave, dunque, a parere di questo giudice,
sono suscettibili di integrare una violazione delle norme di cui agli
articoli 3 e 13 della Costituzione, sotto il profilo della violazione
dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita'; in altri
termini, si dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
282-ter, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, cosi' come
modificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 186, in vigore dal 9
dicembre 2023, nella parte in cui non consente al giudice, tenuto
conto di tutte le specificita' del caso concreto e motivando sulle
stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente
prevista di 500 metri e nella parte in cui prevede che, qualora
l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita'
tecnica delle modalita' di controllo, il giudice debba
necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori
misure cautelari anche piu' gravi, obliterando qualsivoglia margine
discrezionale di apprezzamento del giudice in ordine alla
possibilita' di valutare l'adeguatezza della misura cautelare
applicata e la sua idoneita' in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 del codice di procedura
penale, oltre che la non necessarieta' dell'applicazione di una
misura cautelare piu' grave in caso di accertata non fattibilita'
tecnica delle procedure elettroniche di controllo.
Si dubita, inoltre, della legittimita' costituzionale della norma
citata nella parte in cui non consente al giudice di poter esercitare
un potere discrezionale - come previsto dall'art. 275-bis del codice
di procedura penale con riguardo alla misura cautelare degli arresti
domiciliari - in ordine alla non necessarieta' dell'applicazione
delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone
le ragioni nel caso concreto.
Quanto ai profili di violazione dell'art. 3 della Costituzione,
si rileva che la nuova formulazione normativa, laddove prevede il
doppio automatismo travalica i limiti della ragionevolezza e della
proporzione, quali corollari del principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione.
E' stato osservato come la violazione dell'art. 3 della
Costituzione si manifesta non soltanto quando vengano trattate in
modo irragionevolmente differente situazioni tra loro uguali, ma
anche quando - come nel caso di specie - sia previsto il medesimo
trattamento per situazioni che possono essere dissimili, senza che
tale diversita' sia giustificata da ragioni obiettive.
E' meritevole di censura proprio questo secondo profilo di
irragionevolezza della previsione di cui all'art. 282-ter, comma
primo, del codice di procedura penale, laddove, per un verso, prevede
l'imposizione automatica della distanza minima di 500 metri (a), e,
per altro verso, l'applicazione automatica delle procedure tecniche
di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale -
anche in caso di problematiche tecniche inerenti al dispositivo di
controllo - (b), senza tenere conto della gravita' del fatto, della
personalita' dell'indagato e di altre specificita' che possono
presentarsi nel caso sottoposto al giudice (quali, come nel caso di
specie, la stretta vicinanza abitativa). Tale irragionevolezza
risulta evidente, secondo questo giudice, tanto in astratto, quanto
in concreto: a) in astratto, in quanto e' prevista una misura unica e
con modalita' di controllo analoghe per situazioni che potrebbero non
essere concretamente tali (anche in ragione delle diverse modalita'
della condotta di atti persecutori, della personalita' del soggetto o
della consistenza temporale degli episodi); b) in concreto, poiche'
la distanza minima di 500 metri potrebbe precludere persino l'accesso
ai fondamentali servizi al cittadino, alcuni dei quali posti a tutela
della sua salute e della sua incolumita' fisica (quali, la farmacia,
l'ospedale, la caserma dei Carabinieri) ovvero al luogo di culto o di
studio, oltre che alla propria abitazione (con astratta violazione
dell'art. 14 della Costituzione).
In tali casi non potrebbe nemmeno venire in soccorso il disposto
di cui all'art. 282-ter, comma quarto del codice di procedura penale,
che consente al giudice di poter autorizzare la frequentazione di
determinati luoghi per ragioni lavorative o per esigenze abitative.
Cio', alla luce delle preminenti ragioni di tutela
dell'incolumita' della persona offesa.
Con riguardo ai profili di illegittimita' costituzionale
dell'art. 282-ter del codice di procedura penale relativi alla
violazione dell'art. 13 della Costituzione, in specie, questo giudice
dubita della legittimita' costituzionale della norma in questione
sotto il profilo del rispetto della riserva di giurisdizione, con
particolare riferimento all'adeguatezza della motivazione del
provvedimento restrittivo della liberta' personale sulle modalita' di
applicazione della misura cautelare (essendo al contempo previste in
via automatica ed indiscriminata una distanza minima, non inferiore a
500 metri e l'applicazione delle modalita' tecniche di controllo) e
alle ragioni per le quali, in caso di problematiche di natura tecnica
(peraltro, in caso di consenso all'utilizzo del braccialetto
elettronico, non assolutamente riferibili alla volonta' del
destinatario della misura cautelare) si debba ricorrere
necessariamente all'applicazione «anche» di altre misure cautelari,
«anche» piu' gravi (il che, sarebbe in contrasto con il principio del
minimo sacrificio della liberta' personale).
Gia' in questo senso si era espressa la Corte di cassazione, con
la sentenza Cassazione, sezione unica, 28 ottobre 2021, sentenza n.
39005, con la quale i giudici di legittimita' hanno osservato come
«la disposizione, seguendo e completando il sistema gia' adottato con
l'art. 282-bis del codice di procedura penale, introduce una misura
che ha la caratteristica di essere espressamente mirata alla tutela
della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un
vero e proprio schermo di protezione rispetto a condotte
dell'indagato mirate all'aggressione fisica o psicologica. Secondo le
necessita' del caso concreto, la persona offesa deve potere godere di
tranquillita' e liberta' di frequentazione dei propri luoghi abituali
e deve potersi muovere liberamente anche al di fuori di un contesto
predeterminato con la certezza che il soggetto che minaccia la sua
liberta' fisica o morale si terra' a debita distanza, essendo
obbligato all'allontanamento anche in caso di incontro fortuito» e
che «non vi e' ragione di dubitare della piena conformita' della
misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla pari
delle altre misure diverse dagli arresti domiciliari e dalla custodia
cautelare in carcere, ai principi fondamentali. Sono situazioni che
trovano disciplina nell'art. 13 della Costituzione, per cui si e' in
presenza di liberta' che, nella cornice della rigida disciplina
legale, possono essere limitate nel rispetto di una esigenza
costituzionale di proporzione e gradualita' che deve trovare
riscontro nella "scelta" fatta con il provvedimento del giudice e
nella sua motivazione».
Dunque, l'automatismo in peius previsto per il caso in cui sia
accertata la non fattibilita' tecnica delle procedure di controllo a
distanza (c.d. braccialetto elettronico) si porrebbe in contrasto con
i principi di proporzionalita', adeguatezza e congrua motivazione dei
provvedimenti restrittivi della liberta' personale e, dunque, con
l'art. 13 della Costituzione. Cio', inoltre, determina una
irragionevole disparita' di trattamento a fronte di ipotesi del tutto
differenti tra loro, essendo previsto, in specie, un trattamento
cautelare analogo per condotte di differente gravita', senza
possibilita' alcuna per il giudice che emette l'ordinanza in materia
cautelare di tenere conto delle specificita' del caso concreto.
La norma di cui all'art. 282-ter del codice di procedura penale,
cosi' come modificata, sarebbe in astratto suscettibile di comprimere
in modo irragionevole altri diritti fondamentali, quali il diritto
alla salute (art. 32 della Costituzione), il diritto all'istruzione
scolastica (articoli 9, 33 e 34 della Costituzione), il diritto al
culto (articoli 7, 8 della Costituzione).
Ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale delle norme di
cui agli articoli 275-bis, 282-ter, commi 1 e 2 del codice di
procedura penale, a parere di questo giudice, si pone con riferimento
alla norma di cui all'art. 117, comma 1 della Costituzione, in
relazione agli articoli 2, 3, 7 e 8 della CEDU, quali parametri
interposti di legittimita' costituzionale delle citate norme,
poiche', essendo prevista l'obbligatorieta' dell'applicazione dei
dispositivi di controllo elettronico di cui all'art. 275-bis del
codice di procedura penale nei casi di irrogazione della misura
cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai
luoghi dalla stessa frequentati, tra gli altri, nelle ipotesi di cui
all'art. 612-bis del codice penale, tale automatismo determinerebbe
in concreto la violazione degli obblighi procedurali sanciti con la
sentenza del 2 marzo 2017, ... contro Italia, ricorso n. 41237/14 e,
dunque, la violazione del principio di legalita' cosi' come
interpretato dalla Corte EDU.
In altri termini, poiche', l'applicazione automatica delle
modalita' di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di
procedura penale gia' al momento dell'esecuzione della misura
cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa (la quale, ai sensi dell'art. 293, commi 2 e 3 del
codice di procedura penale viene eseguita con la notifica dei
provvedimento al destinatario) si pone in contrasto con l'art. 117,
comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 7 CEDU (oltre che
in relazione agli articoli 2, 3 e 8 CEDU), con riferimento ai
principi sanciti dalla sentenza «...» della Corte EDU, con
particolare riguardo al dovere di instaurare un procedimento penale
effettivo e tempestivo nelle ipotesi, maggiormente rilevanti, in cui
addirittura l'instaurazione del procedimento penale abbia condotto
all'irrogazione di misure cautelari personali a scopo di tutela della
vittima (frustrando cosi' le concrete ed effettive esigenze di tutela
delle vittime di violenza domestica, specie in quei contesti
caratterizzati dalla convivenza o da contesti di particolare
vicinanza affettiva o, come nel caso di specie, di stretta vicinanza
abitativa), nella parte in cui non consente la concreta ed effettiva
applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-ter del
codice di procedura penale anche senza l'immediato accertamento della
fattibilita' tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni
di funzionalita' tecnica del dispositivo) delle procedure di
controllo da parte della PG delegata per l'esecuzione nei casi di
concreta indisponibilita' del personale tecnico qualificato preposto
all'accertamento della fattibilita' tecnica.
In altri termini, poiche' la norma di cui all'art. 282-ter, comma
1 del codice di procedura penale prevede l'applicazione automatica
delle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di
procedura penale, cio' presuppone l'immediato accertamento, gia' al
momento dell'applicazione della misura cautelare, id est, al momento
dell'esecuzione mediante notifica dell'ordinanza, della fattibilita'
tecnica di tali procedure elettroniche di controllo da parte della
PG; con la conseguenza per cui, nei casi in cui sia materialmente
impossibile da parte della PG accertare la fattibilita' tecnica delle
procedure di controllo, ad esempio, nelle ipotesi, non infrequenti
nella prassi, di materiale indisponibilita' del personale tecnico
addetto alla verifica delle condizioni di funzionalita' tecnica del
dispositivo elettronico di controllo a distanza, la misura cautelare
non potrebbe e non dovrebbe essere applicata, con conseguente
violazione costituzionale dell'art. 117, comma 1 della Costituzione,
in relazione all'art. 7 CEDU, con riferimento alla violazione del
dovere di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo;
Ritenuto di dover trasmettere gli atti alla Corte costituzionale;
Visto l'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953;
Ritenuto di dover sospendere il procedimento ma non anche
l'efficacia della misura cautelare in atto (sul punto, tra le altre,
sezione unica, sentenza n. 8 del 17 aprile 1996 Cc. (dep. 03/07/1996)
Rv. 205258 - 01, secondo cui «La pregiudiziale costituzionale, per
espressa previsione normativa (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23,
secondo comma), determina la sospensione obbligatoria del
procedimento che priva il giudice della «potestas decidendi» fino
alla definizione della pregiudiziale medesima, ne' alle parti e'
attribuito alcun potere di rimuovere tale stasi processuale, essendo
immodificabili ed insindacabili sia l'ordinanza di rimessione degli
atti alla Corte costituzionale sia il pedissequo provvedimento di
sospensione; tuttavia, nell'ipotesi in cui venga obbligatoriamente
sospeso un procedimento in cui sia in corso di applicazione una
misura cautelare, il soggetto ad essa sottoposto che ritenga di aver
maturato il diritto a riacquistare lo status libertatis» per il
verificarsi di una delle cause estintive del provvedimento coercitivo
di cui all'art. 306 del codice di procedura penale, non incontra
alcun ostacolo a far valere la sua pretesa in giudizio e puo' quindi
promuovere davanti al giudice per le indagini preliminari, o ad uno
dei giudici competenti per i vari gradi ai sensi dell'art. 279 del
codice di procedura penale, un'azione di accertamento finalizzata
alla declaratoria della sopravvenuta caducazione della misura ed
all'ottenimento dell'ordinanza di immediata liberazione o di
cessazione della misura estinta, secondo quanto dispongono,
rispettivamente, il primo e il secondo comma del predetto art. 306
del codice di procedura penale; trattasi, invero, di azione di natura
dichiarativa, rivolta alla tutela di un diritto assoluto ed
inviolabile, esperibile in ogni tempo salvo il limite della
preclusione ove la questione abbia gia' formato oggetto di giudicato
cautelare nelle sedi proprie»).
P. Q. M.
Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 e 275-bis
del codice di procedura penale del codice di procedura penale, per
violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella parte in
cui non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificita'
del caso concreto e motivando sulle stesse:
di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente
prevista di 500 metri;
di poter esercitare un potere discrezionale - come previsto
dall'art. 275-bis del codice di procedura penale con riguardo alla
misura cautelare degli arresti domiciliari - in ordine alla non
necessarieta' dell'applicazione delle procedure di controllo mediante
mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 e 275-bis
del codice di procedura penale, per violazione degli articoli 3 e 13
della Costituzione, nella parte in cui:
prevede che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione
accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo, il
giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche
congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche piu' gravi,
eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla
possibilita' di valutare l'adeguatezza della misura cautelare
applicata e la sua idoneita' in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 del codice di procedura
penale;
elimina ogni margine di apprezzamento in ordine alla non
necessarieta' dell'applicazione di una misura cautelare piu' grave in
caso di accertata non fattibilita' tecnica delle procedure
elettroniche di controllo;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 e 275-bis
del codice di procedura penale del codice di procedura penale, per
violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione
agli articoli 2, 3, 7 e 8 della CEDU, con riferimento ai principi
sanciti dalla sentenza «...» della Corte EDU, con particolare
riguardo al dovere di instaurare un procedimento penale effettivo e
tempestivo, nella parte in cui non consente la concreta ed effettiva
applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-ter del
codice di procedura penale anche senza l'immediato accertamento della
fattibilita' tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni
di funzionalita' tecnica del dispositivo) delle procedure di
controllo da parte della PG delegata per l'esecuzione nei casi di
concreta indisponibilita' del personale tecnico qualificato preposto
all'accertamento della fattibilita' tecnica;
Visto l'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Sospende il presente procedimento sino alla decisione del
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale;
Ordina, a cura della cancelleria, che l'ordinanza di trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale sia notificata:
alle parti in causa ed al pubblico ministero;
al Presidente del Consiglio dei ministri;
Ordina, a cura della cancelleria, che la presente ordinanza sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Bari, 23 luglio 2024
Il G.I.P.: Rinaldi
Oggetto:
Procedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina - Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri – Preclusione per il giudice della possibilità di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall’art. 275-bis cod. proc. pen. con riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine alla non necessarietà dell’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto – Denunciati automatismi in violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – Parità di trattamento cautelare di condotte di differente gravità – Violazione del principio della riserva di giurisdizione, con particolare riferimento all’adeguatezza e congrua motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.
- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
Procedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Previsione che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla possibilità di valutare l’adeguatezza della misura cautelare applicata e la sua idoneità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. – Eliminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non necessarietà dell’applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo – Denunciati automatismi in violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – Parità di trattamento cautelare di condotte di differente gravità – Violazione del principio della riserva di giurisdizione, con particolare riferimento all’adeguatezza e congrua motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.
- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
Procedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Preclusione della concreta ed effettiva applicazione della misura anche senza l’immediato accertamento della fattibilità tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo) delle procedure di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione nei casi di concreta indisponibilità del personale tecnico qualificato preposto all’accertamento della fattibilità tecnica – Denunciata obbligatorietà dell’applicazione dei dispositivi di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. nei casi di irrogazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, tra gli altri, per il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. – Automatismo in violazione degli obblighi procedurali sanciti dalla sentenza della Corte EDU 2 marzo 2017, Talpis contro Italia, con particolare riguardo al dovere di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo – Violazione del principio di legalità, come interpretato dalla Corte EDU.
- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), artt. 2, 3, 7 e 8.
Norme impugnate:
codice di procedura penale del Num. Art. 282 Co. 1
codice di procedura penale del Num. Art. 282 Co. 2
codice di procedura penale del Num. Art. 275
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 13 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 2 Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 3 Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 7 Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 8 Co.
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. SCIARRONE ALIBRANDI
Testo dell'ordinanza
N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 luglio 2024 Ordinanza del 23 luglio 2024 del G.I.P. del Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di G. A.. Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita' di controllo - Disciplina - Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri - Preclusione per il giudice della possibilita' di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen. con riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine alla non necessarieta' dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto. Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita' di controllo - Disciplina - Previsione che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi, eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla possibilita' di valutare l'adeguatezza della misura cautelare applicata e la sua idoneita' in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. - Eiminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non necessarieta' dell'applicazione di una misura cautelare piu' grave in caso di accertata non fattibilita' tecnica delle procedure elettroniche di controllo. Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita' di controllo - Disciplina - Preclusione della concreta ed effettiva applicazione della misura anche senza l'immediato accertamento della fattibilita' tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni di funzionalita' tecnica del dispositivo) delle procedure di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione nei casi di concreta indisponibilita' del personale tecnico qualificato preposto all'accertamento della fattibilita' tecnica. - Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis. (GU n. 39 del 25-09-2024) TRIBUNALE DI BARI Ufficio dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare Il giudice, dott. Francesco Vittorio Rinaldi; Visti gli atti del procedimento di cui agli estremi in epigrafe indicati, nei confronti di A.G., nato a ... il ... a ..., residente a ... (...), in via ..., n. ..., ove ha dichiarato domicilio, iscritto per il delitto di cui all'art. 612-bis, commi 1 e 3, del codice penale, in relazione alla seguente incolpazione provvisoria: per i reati di cui agli: 1) art. 612-bis del codice penale, commi 1 e 3 del codice penale, poiche', molestava e minacciava gravemente e ripetutamente i coniugi M.S. e C.G., condomini e vicini di abitazione, e cio' in quanto, con cadenza quasi quotidiana all'interno del condominio proferiva all'indirizzo dei detti coniugi e dei familiari conviventi continue minacce e parole ingiuriose del tipo «... nano maledetto ti devo far andare via da questa casa, adesso che ci sono io la pace e' finita, famiglia Adams, ti devo fare una caricata, siete persone cattive ...»; accusandoli ingiustificatamente e continuamente di far rumore in orari notturni; producendo rumori molesti (colpi sul muro confinante e con un riproduttore acustico) che venivano avvertiti dalle vittime quando erano in casa; battendo violentemente al muro confinante tra le due abitazioni; producendo rumori molesti con un altoparlante al fine di infastidire l'intera famiglia fra cui la minore G.; pedinando, in un'occasione avvenuta nell'..., con la propria autovettura il M. mentre anche costui era in auto assieme a dei colleghi di lavoro, che seguiva sino alle porte di ..., il tutto imprecando al suo indirizzo; aggredendo verbalmente anche i figli dei coniugi M./C, S. e A., aggredendo verbalmente anche i figli dei coniugi M./C. durante una riunione condominiale del ... accusandoli di produrre rumori molesti; sicche', per effetto di tali condotte cagionava nelle persone offese un perdurante e grave stato d'ansia e paura ed un fondato timore per la propria incolumita' e per quelle dei tre figli (tra cui la minore G.), costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita e in particolare a muoversi silenziosamente ed a parlare sottovoce mentre erano in casa e a tenersi costantemente informati fra loro circa il rientro a casa per far trovare il portone aperto. Con l'aggravante di aver commesso i fatti anche in presenza di una minore. In ... (...), dal ... al ... (data delle sommarie informazioni rilasciate da M.S. e C.G. con querela del ... difeso di fiducia dall'avv. Vittorio Emanuele Iurino del foro di Bari; Persone offese: 1. M.S., nato a ... (...), il ... residente a ... alla via ..., n. ..., ove ha dichiarato domicilio; 2. C.G., nata a ... (...), il ... residente a ... alla via ..., n. ..., ove ha dichiarato domicilio, difesi di fiducia dall'avv. Rosaria Foggetti del foro di Bari; Visti gli articoli 282-ter, 275-bis, del codice di procedura penale, come modificati dall'art. 12, comma 1, lettere a) e d), legge 24 novembre 2023, n. 168, rubricato «Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico», con cui, per un verso, la previsione dell'accertamento della «disponibilita' da parte della polizia giudiziaria» delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici e' stata sostituita con quella del «previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica da parte della polizia giudiziaria» delle procedure di controllo a distanza (accertamento preliminare previsto solo per l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, anche in sostituzione di quella della custodia cautelare in carcere, salvo che tali modalita' tecniche di controllo siano ritenute non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto) e, per altro verso, e' stata prevista, all'art. 282-ter, comma 1 del codice di procedura penale «nei casi di cui all'art. 286-bis, comma 6 del codice di procedura penale», e cioe', «quando si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente», l'applicazione automatica delle particolari modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis del codice di procedura penale, oltre che l'imposizione di una distanza «comunque non inferiore a cinquecento metri da tali luoghi o dalla persona offesa»; inoltre, al comma 1, dell'art. 282-ter del codice di procedura penale, e' stato previsto che, «con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura cautelare piu' grave» in due casi: a) qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis; b) qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo: in tal caso e' «imposta» l'applicazione, «anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche piu' gravi»; Vista la richiesta di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alle persone offese, M.S. e C.G. avanzata nei confronti dell'indagato dal pubblico ministero in sede in data ..., con obbligo di mantenere dagli stessi una distanza non inferiore a 500 metri (quando si trova fuori dall'abitazione), con divieto di comunicare con i predetti con ogni mezzo di comunicazione (cellulari, internet, messaggistica social), con l'utilizzo di strumento elettronico di controllo; Considerato che con ordinanza del 4 luglio 2024, eseguita il 5 luglio 2024, ravvisandosi il pericolo di reiterazione delle condotte di reato, di cui alla lettera c), dell'art. 274 del codice di procedura penale, oltre che il rischio in ordine alla genuinita' dell'acquisizione delle fonti di prova di cui alla lettera a), dell'art. 274 del codice di procedura penale, nei confronti di A.G., in relazione al delitto ascritto (art. 612-bis commi 1 e 3 del codice penale), e' stata disposta l'applicazione: a) della misura cautelare personale coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, M.S. e C.G., con le seguenti prescrizioni: di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse quando A. si trova fuori dall'abitazione e, in particolare, all'abitazione di prossimi congiunti diversi da quelli con le vittime conviventi e pertinenze, ai luoghi di lavoro dalle stesse eventualmente frequentati; con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a metri 500 da tali luoghi, quando A. si trova fuori dal suo appartamento e dalle persone offese; con divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, ivi compresi i social network, con le stesse persone offese e con i prossimi congiunti; con l'applicazione delle particolari procedure di controllo ex art. 275-bis del codice di procedura penale, mediante mezzi elettronici e/o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico) solo a seguito dell'acquisizione del consenso dell'indagato e previa verifica della fattibilita' tecnica dell'operazione da parte degli operanti di PG; b) con lo stesso provvedimento, in caso di mancato consenso dell'indagato all'applicazione delle modalita' di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale o nel caso di accertata non fattibilita' tecnica della modalita' di controllo, e' stata disposta nei confronti dell'indagato la misura cautelare piu' grave del divieto di dimora dal Comune di ..., di cui all'art. 283 del codice di procedura penale; Considerato che a seguito dell'interrogatorio di garanzia, reso all'udienza dell'11 luglio 2024 il difensore dell'indagato ha avanzato istanza intesa: alla revoca della misura cautelare in corso; in subordine, alla revoca della disposizione relativa all'applicazione delle particolari modalita' di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale; Considerato che con provvedimento del 17 luglio 2024 sono state rigettate entrambe le richieste avanzate dalla difesa; segnatamente, e' stata rigettata la richiesta di revoca della disposizione relativa all'applicazione delle modalita' di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale: il che, a parere di questo giudice, rende rilevante la questione; Rilevato che con ordinanza n. 17/2024 del 5 dicembre 2023 il gip presso il Tribunale di Modena ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, cosi' come modificati dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, nella parte in cui, in violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione, non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri e nella parte in cui prevede che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi, senza, invece, possibilita' di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all'art. 274 del codice di procedura penale, la non necessita' di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto; Tanto premesso; Osserva e rileva 1. I fatti oggetto del procedimento: la vicenda cautelare. Il presente procedimento trae origine dalla querela sporta nei confronti dell'indagato - che abita stabilmente nell'appartamento confinante con quello dei querelanti, sullo stesso piano - dalle persone offese, i coniugi C.G. e M.S., vicini di casa di A., il quale, in modo reiterato nel periodo in contestazione, ha posto in essere in loro danno una serie di condotte moleste e minacciose, idonee a cagionare nelle vittime un grave stato di ansia o di paura, nonche' tali da ingenerare un fondato timore per la propria incolumita' o per quella dei loro tre figli e da costringerli ad alterare le proprie abitudini di vita; in specie, le vittime hanno descritto le condotte persecutorie e assillanti perpetrate dall'indagato nei loro confronti, consistenti in offese, ingiurie, minacce (anche di morte), azioni moleste reiterate ed atti emulativi (mostrando il dito medio e sporgendosi dal balcone in occasione dell'uscita dall'abitazione dei familiari dei denuncianti), pedinamenti (seguendoli anche fuori dall'abitazione), produzione di rumori molesti in qualsiasi ora (anche con l'utilizzo di dispositivi elettronici, oggetto di sequestro, ascoltando. musica ad alto volume, battendo sul muro con un martello), invettive e aggressioni verbali in occasione degli incontri con le persone offese. Nei confronti dell'indagato, come in premessa evidenziato, e' stata applicata la misura cautelare personale coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, M.S. e C.G., con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse persone offese quando A. si trova fuori dall'abitazione e, in particolare, all'abitazione di prossimi congiunti diversi da quelli con le vittime conviventi e pertinenze, ai luoghi di lavoro dalle stesse eventualmente frequentati; con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a metri 500 da tali luoghi, quando A. si trova fuori dal suo appartamento, e dalle persone offese; con divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, ivi compresi i social network, con le stesse persone offese e con i prossimi congiunti; con l'applicazione delle particolari procedure di controllo ex art. 275-bis del codice di procedura penale, mediante mezzi elettronici e/o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico) solo a seguito dell'acquisizione del consenso dell'indagato e previa verifica della fattibilita' tecnica dell'operazione da parte degli operanti di PG. Senonche', essendo diffusa nella prassi applicativa di alcuni uffici giudiziari, per quanto consta, la non condivisibile - a parere di questo giudicante - esecuzione della misura cautelare personale coercitiva piu' grave nelle more della verifica (che dovrebbe essere effettuata dalla PG delegata per l'esecuzione gia' al momento dell'applicazione della misura cautelare in parola, secondo il chiaro tenore del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 293, commi 2 e 3 e 282-ter, comma 1 del codice di procedura penale, essendo le misure cautelari personali coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere eseguite mediante notificazione dell'ordinanza) della fattibilita' tecnica delle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale da parte della PG delegata per l'esecuzione, e' stata disposta l'applicazione all'indagato dei dispositivi di controllo ex art. 275-bis del codice di procedura penale al momento dell'esecuzione, previo immediato accertamento della fattibilita' tecnica di tali modalita' di controllo da parte dell'organo di PG delegato per l'esecuzione; e' stato disposto, altresi', di dar corso all'esecuzione della misura cautelare applicata anche in caso di temporanea indisponibilita' dei dispositivi di controllo elettronici (da applicarsi non appena disponibili), oltre che nel caso di mancato accertamento da parte della PG, al momento dell'esecuzione, della fattibilita' tecnica, con specificazione che si sarebbe dovuto dar corso all'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese con applicazione dei dispositivi di controllo previa acquisizione del consenso dell'indagato e previa accertamento della fattibilita' tecnica di tali modalita' di controllo, disponendo l'immediato accertamento da parte della PG, all'atto dell'esecuzione, della fattibilita' tecnica di tali modalita' di controllo. Al fine di scongiurare il rischio dell'applicazione della misura cautelare piu' grave, del divieto di dimora nel comune di residenza dell'indagato - disposta, come si vedra', con lo stesso provvedimento -, inoltre, e' stato disposto con l'ordinanza de qua di darsi corso alla misura cautelare del divieto di avvicinamento anche senza braccialetto elettronico, nelle more del compimento degli accertamenti relativi alla fattibilita' tecnica delle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale. Con lo stesso provvedimento, inoltre, e' stato disposto, in caso di mancato consenso dell'indagato all'applicazione delle modalita' di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale o nel caso di accertata non fattibilita' tecnica della modalita' di controllo, e' stata disposta nei confronti dell'indagato la misura cautelare piu' grave del divieto di dimora dal Comune di ..., di cui all'art. 283 del codice di procedura penale. In sede di esecuzione, oltre che in occasione dell'interrogatorio di garanzia, l'indagato ha prestato il consenso alle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, del codice di procedura penale. All'esito dell'interrogatorio di garanzia, poi, la difesa ha chiesto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento o, in subordine, la revoca della prescrizione relativa all'applicazione delle particolari modalita' di controllo ex art. 275-bis, del codice di procedura penale. Entrambe le richieste sono state rigettate. Quanto alla seconda richiesta, per quanto rileva nel caso di specie, si e' osservato che con la legge n. 168/2023 sono stati rafforzati gli strumenti di tutela delle vittime di c.d. «violenza di genere» e di violenza domestica, con la previsione, tra l'altro, dell'automatica applicazione del dispositivo di controllo a distanza di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale. Le novita' introdotte con la recente riforma attengono anzitutto alla disciplina generale delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici assimilabili, pensate tipicamente per la misura degli arresti domiciliari e oggi previste anche in caso di applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa o ai luoghi dalla stessa frequentati. E' stato evidenziato che l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico), disposte gia' in sede di applicazione della misura cautelare, tuttavia, presuppone il consenso (a) del destinatario della misura cautelare personale coercitiva e l'accertamento della fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo da parte degli organi delegati per l'esecuzione (b). Qualora, infatti, l'indagato neghi il consenso o qualora sia accertata dall'organo delegato per l'esecuzione (la Polizia giudiziaria) la non fattibilita' tecnica delle procedure di controllo, e' stata prevista l'applicazione obbligatoria («il giudice impone») anche congiunta di altre misure cautelari anche piu' gravi. Ebbene, si ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli articoli 282-ter, commi 1 e 2 e 275-bis del codice di procedura penale, cosi' come modificati dall'art. 12, comma 1, lettere a) e d) della legge 24 novembre 2023, n. 168, per contrasto con gli articoli 3, 13, 24, comma 2, 117, comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 2, 3, 7 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora in avanti, «CEDU»), con particolare riferimento alle previsioni relative: a) all'applicazione automatica delle procedure di controllo a distanza di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale, tra gli altri, per il delitto di cui all'art. 612-bis del codice penale; b) all'imposizione di una distanza minima, «comunque non inferiore a cinquecento metri», dalla persona offesa o dai luoghi da essa frequentati in caso - tra l'altro - di applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-ter del codice di procedura penale, anche nell'ipotesi in cui l'indagato e la vittima dimorino all'interno del medesimo immobile; c) all'applicazione obbligatoria, anche congiunta, di misure cautelari (anche) piu' gravi, anche nell'ipotesi di accertata non fattibilita' tecnica, la quale non discende dalla volonta' dell'indagato, privandolo delle garanzie connesse all'espletamento del diritto di difesa nella fase cautelare, con particolare riferimento alla (im)possibilita' da parte del giudice che dispone misura cautelare personale coercitiva di modulare le scelte cautelari, dovendo il giudice applicare («applica»), anche congiuntamente, un'ulteriore misura cautelare, anche piu' grave in caso di accertata non fattibilita' tecnica delle procedure di controllo ex art. 275-bis del codice di procedura penale; d) alla necessaria verifica, al momento dell'applicazione della misura cautelare e, quindi, al momento dell'esecuzione mediante la notificazione dell'ordinanza, della fattibilita' tecnica delle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale da parte della PG delegata per l'esecuzione, la quale si pone in contrasto con il diritto alla vita, con il divieto di trattamenti inumani o degradanti, con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con il principio di legalita' e, dunque, con il «diritto vigente» della Corte EDU, con particolare riferimento agli obblighi procedurali sanciti con la sentenza del 2 marzo 2017, ... contro Italia, ricorso n. 41237/14 e, segnatamente, con il dovere per le autorita' pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo, da cui discende, a fortiori, il dovere di garantire l'incolumita' delle persone offese attraverso l'immediata applicazione della misura cautelare personale coercitiva nei confronti dell'indagato, laddove la PG non sia in materialmente in grado - per indisponibilita' del personale tecnico qualificato - di accertare immediatamente, al momento dell'esecuzione della misura cautelare, la fattibilita' tecnica delle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale. 2. Sulla rilevanza della questione. A parere di questo giudice, anche in ragione dell'applicazione della misura cautelare personale coercitiva nei confronti dell'indagato nelle more della verifica della fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale da parte della PG delegata per l'esecuzione - non ancora eseguita dalla PG, non essendo documentato l'intervento del personale tecnico che si occupa della verifica della presenza del segnale internet e della geolocalizzazione - e del rigetto della richiesta della difesa con riferimento alla prescrizione relativa all'applicazione delle modalita' di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale, la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante nell'ambito di questo procedimento, iscritto per un reato abituale (art. 612-bis del codice penale), con condotte commesse (anche) in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2023, n. 168, nell'ambito del quale sono state applicate misure cautelari secondo la disciplina processuale modificata dal recente intervento legislativo. Ebbene, si ritiene che, ove venisse dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle previsioni di cui agli articoli 282-ter, commi 1 e 2 e 275-bis del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli della Costituzione innanzi indicati, in primo luogo, anche nei casi di applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-ter del codice di procedura penale per il delitto di cui all'art. 612-bis del codice penale, il giudice potrebbe, per un verso, modulare le prescrizioni correlate a tale misura cautelare, nel rispetto del canone della proporzionalita', tenendo conto delle specifiche necessita' - anche abitative, come nel caso di specie - dell'indagato, prescrivendo una distanza inferiore a quella di «cinquecento metri» dalle persone offese e dai luoghi da esse frequentati e consentendogli di esercitare un potere discrezionale sulla necessita' o meno dell'applicazione delle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale - discrezionalita' prevista proprio dalla disposizione citata nelle ipotesi di irrogazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, anche in sostituzione di quella custodiale massima, ipotesi nella quale, peraltro, e' previsto il preventivo accertamento della fattibilita' tecnica delle procedure elettroniche di controllo: il che determina una irragionevole disparita' di trattamento - in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, oltre che alle specificita' e peculiarita' del caso concreto, garantendo al contempo in modo efficace le (preminenti) esigenze di tutela delle persone offese, con il minimo sacrificio della liberta' personale e dei diritti personali del destinatario della misura cautelare; per altro verso, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme innanzi indicate consentirebbe al giudice di esercitare il proprio potere discrezionale anche con riguardo alla necessita' dell'applicazione congiunta di ulteriore misura cautelare, tenendo conto della natura, del grado e delle concrete esigenze cautelare da soddisfare nel caso concreto, senza pregiudizio per il diritto di difesa dell'indagato, che si concretizzerebbe nelle ipotesi di applicazione di ulteriori misure cautelari a seguito dell'accertamento, da parte della PG delegata per l'esecuzione, della non fattibilita' tecnica delle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale. La questione di legittimita' costituzionale, inoltre, appare rilevante nel caso di specie anche con riguardo alla norma di cui all'art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione agli articoli 2, 3, 7 e 8 della CEDU, quali parametri interposti di legittimita' costituzionale delle citate norme di cui agli articoli 282-ter e 275-bis del codice di procedura penale, poiche', prevedendo l'obbligatorieta' dell'applicazione dei dispositivi di controllo elettronico di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale nei casi di irrogazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati per taluni reati, tra cui, per quanto rileva nel caso di specie, quello di cui all'art. 612-bis del codice penale, potrebbe determinare in concreto la violazione degli obblighi procedurali sanciti con la sentenza del 2 marzo 2017, ... contro Italia, ricorso n. 41237/14 e, dunque, la violazione del principio di legalita' cosi' come interpretato dalla Corte EDU. In altri termini, poiche', a norma dell'art. 293, commi 2 e 3 del codice di procedura penale, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa viene eseguita con la notifica del provvedimento al destinatario, tale misura cautelare non potrebbe essere applicata nelle ipotesi in cui la PG delegata per l'esecuzione non sia in grado in concreto di accertare la fattibilita' tecnica delle procedure di controllo, da intendersi (com'e' stato chiarito dalla relazione dell'Ufficio del massimario della Corte di cassazione sulla legge n. 168/2023) quale verifica delle condizioni di funzionalita' tecnica del dispositivo - ad esempio, per indisponibilita' dei personale tecnico qualificato preposto all'accertamento della fattibilita' tecnica -, giacche' l'utilizzo da parte del legislatore del modo indicativo («applica») con riferimento all'applicazione dei dispositivi di controllo a distanza al destinatario della misura cautelare non lascia alcun margine discrezionale al giudice in ordine alla scelta «se» applicare o meno tali dispositivi elettronici: ebbene, la concreta impossibilita' di applicare la misura cautelare da parte della PG per l'impossibilita' di accertare la fattibilita' tecnica delle procedure di controllo si porrebbe in contrasto con il dovere per le autorita' pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo sancito con la citata sentenza «...» e, a fortiori, con il dovere di garantire l'incolumita' delle persone offese attraverso l'immediata applicazione della misura cautelare personale coercitiva nei confronti dell'indagato, con conseguente violazione del principio di legalita', sotto il profilo del «diritto» (giurisprudenziale) vigente, come interpretato dalla Corte EDU, nelle ipotesi, cioe', in cui addirittura l'instaurazione del procedimento penale abbia condotto alla richiesta da parte del pubblico ministero e all'applicazione da parte del gip di misure cautelari personali a scopo di tutela della vittima, frustrando cosi' con maggiore pregnanza le concrete ed effettive esigenze di tutela delle vittime di violenza domestica, specie in quei contesti caratterizzati da situazioni di convivenza o da contesti di particolare vicinanza affettiva o di prossimita' abitativa, come nel caso di specie. 3. Sulla non manifesta infondatezza delle questioni. Allo scopo di illustrare le motivazioni a sostegno della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, e' necessario prendere le mosse da una breve disamina delle novita' normative introdotte con la legge n. 168/2023, nonche' dell'iter normativo e giurisprudenziale che ha condotto al rafforzamento degli strumenti di tutela delle vittime di c.d. «violenza di genere» e di violenza domestica. La dir. 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012, recante «Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato», riconosce a tutte le vittime il «diritto alla protezione» e, pur facendo salvi i diritti della difesa, «richiede agli Stati membri di assicurare che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazioni e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici». In tema di protezione delle vittime di reato la Convenzione di Istanbul del 2011, sottoscritta dall'Italia nel 2012 e ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77 (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica), dopo aver affermato all'art. 2 che le parti «presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere», precisa, al successivo art. 18, che occorre «proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza»; e, in relazione allo svolgimento dell'azione giudiziaria, non solo richiede espressamente una cooperazione «tra le autorita' giudiziarie e di pubblici ministeri», ma sottolinea che le misure devono «essere basate su una comprensione della violenza di genere, e concentrarsi sulla sicurezza della vittima». Allo scopo di adeguare la normativa Interna alle previsioni europee ed internazionali e di rafforzare la risposta ad un fenomeno diffuso, il legislatore interno e' intervenuto con legge 19 luglio 2019, n. 69 - c.d. «Codice rosso» -, apportando modifiche ad alcune norme del codice penale e di procedura penale al fine di reprimere in modo piu' efficace i reati di violenza di genere e domestica e di offrire una tutela piu' incisiva alle vittime di tali violenze. In particolare, e' stata stabilita l'obbligatoria tempestivita' dell'intervento sia della polizia giudiziaria sia dell'autorita' inquirente, anche mediante l'audizione della persona offesa o denunciante, nel termine di tre giorni dalla data di iscrizione della notizia di reato al fine di prevenire situazioni di stallo nell'avvio delle indagini dopo la denuncia della violenza e considerato che proprio in ragione di tali ritardi, e della connessa sottovalutazione del rischio e della mancata adozione di misure di protezione, il nostro Paese e' stato condannato da parte della CEDU, 2 marzo 2017, sentenza ... contro Italia, ricorso n. 41237/14. Per quanto rileva nel caso di specie, con tale pronuncia la Corte EDU ha evidenziato che fra gli obblighi positivi rientrano altresi' i cosiddetti obblighi procedurali, dai quali discende il dovere per le autorita' pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo. Alla luce della pronuncia della Corte EDU, dunque, la tempestivita' nell'instaurazione del procedimento penale e nell'intervento dell'autorita' giudiziaria costituisce un principio fondamentale nell'interpretazione del diritto convenzionale - e dunque, per effetto del richiamo al rispetto degli obblighi internazionali contenuto nell'art. 117, comma 1 della Costituzione, un principio riconosciuto a livello costituzionale, fungendo il diritto CEDU quale parametro interposto di legittimita' costituzionale della normativa interna -, funzionale a garantire il dovere da parte degli Stati membri all'effettiva tutela delle vittime di violenza domestica o, comunque, nei contesti contraddistinti da particolare vicinanza, tra cui rientrano indubbiamente quelle ipotesi di «vicinanza abitativa», ricorrente nel caso di specie. La Corte EDU ha evidenziato, in particolare, come, allo scopo di assicurare il rispetto del diritto alla vita, nonche' della privata e familiare, sia richiesta agli Stati membri una «diligenza particolare che richiede il trattamento delle denunce per violenze domestiche» e come «nell'ambito dei procedimenti interni, si debba tenere conto delle specificita' dei fatti di violenza domestica, riconosciute nel preambolo della Convenzione di Istanbul», la quale impone agli Stati parti di adottare «le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della (...) Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato». Al fine di illustrare le argomentazioni a sostegno delle questioni di legittimita' costituzionale, infine, e' necessario passare in rassegna sinteticamente le principali modifiche apportate al codice di procedura penale con la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», con particolare riguardo alle modifiche apportate agli articoli 275-bis e 282-ter del codice di procedura penale. Le modifiche sono contenute nell'art. 12, lettere a) e d), della legge 24 novembre 2023, n. 168. Di seguito si riporta il testo della norma citata. 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica da parte della polizia giudiziaria»; [...] d) all'art. 282-ter: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis. Nei casi di cui all'art. 282-bis, comma 6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi»; 2) al comma 2, le parole: «una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone» sono sostituite dalle seguenti: «una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis». Per effetto del recente intervento normativo, dunque, l'attuale testo dell'art. 282-ter del codice di procedura penale contiene la seguente formulazione: «Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis. Nei casi di cui all'art. 282-bis, comma 6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis. 3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.». Le novita', dunque, attengono anzitutto alla disciplina generale delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici assimilabili, pensate tipicamente per la misura degli arresti domiciliari e oggi previste anche in caso di applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa o ai luoghi dalla stessa frequentati. Come in premessa evidenziato, l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico), disposte gia' in sede di applicazione della misura cautelare, tuttavia, presuppone il consenso (a) del destinatario della misura cautelare personale coercitiva e l'accertamento della fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo da parte degli organi delegati per l'esecuzione (b). Qualora infatti l'indagato neghi il consenso o qualora sia accertata dall'organo delegato per l'esecuzione (la Polizia giudiziaria) la non fattibilita' tecnica delle procedure di controllo, e' stata prevista l'applicazione obbligatoria («il giudice impone») anche congiunta di altre misure cautelari anche piu' gravi. Nella relazione dell'Ufficio del massimario della Corte di cassazione e' stato chiarito che il sintagma «fattibilita' tecnica» evoca unquid pluris rispetta alla mera disponibilita' dello strumento da parte della polizia giudiziaria, implicando una verifica delle condizioni di funzionalita' tecnica del dispositivo di geolocalizzazione, il cui obiettivo e' di rendere effettivo il rispetto delle prescrizioni imposte con misure alternative alla custodia intramuraria; e' stato chiarito anche che, in ragione dell'uso della congiunzione «anche» in funzione concessiva, in tali casi, e specialmente nella evenienza di non fattibilita' tecnica - la quale prescinde dalla volonta' del soggetto - l'applicazione cumulativa debba uniformarsi al canone aureo della proporzionalita', che regola la materia della cautela, sia personale che reale, e in particolare al dettato dell'art. 277 del codice di procedura penale, li' dove dispone che le modalita' di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto; sicche' non potra' essere disposta l'applicazione congiunta di misure inessenziali rispetto alle esigenze di contenimento del pericolo di condotte reiterative. Dal confronto della formulazione testuale degli articoli 282-bis, comma 6, 282-ter, comma 1 e 275-bis («particolari modalita' di controllo») del codice di procedura penale emerge come la «previa verifica» da parte del giudice delle modalita' tecniche di controllo sia prevista unicamente per la misura cautelare degli arresti domiciliari e non anche per le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per le quali pure e' prevista l'applicazione delle particolari modalita' di controllo gia' al momento dell'applicazione delle suddette misure cautelari. Il testo dell'art. 275-bis, comma 1 del codice di procedura penale reca, infatti, la seguente disciplina: «Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti»; laddove l'art. 282 bis, comma 6 del codice di procedura penale prevede: «Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputata neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi»; allo stesso modo l'art. 282-ter, comma primo del codice di procedura penale prevede «Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi». Gli automatismi innanzi evocati, relativi alla previsione di una distanza non inferiore a 500 metri, oltre che all'applicazione automatica («il giudice impone») di una misura cautelare (anche congiunta), anche piu' grave, dunque, a parere di questo giudice, sono suscettibili di integrare una violazione delle norme di cui agli articoli 3 e 13 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita'; in altri termini, si dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, cosi' come modificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 186, in vigore dal 9 dicembre 2023, nella parte in cui non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri e nella parte in cui prevede che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi, obliterando qualsivoglia margine discrezionale di apprezzamento del giudice in ordine alla possibilita' di valutare l'adeguatezza della misura cautelare applicata e la sua idoneita' in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 del codice di procedura penale, oltre che la non necessarieta' dell'applicazione di una misura cautelare piu' grave in caso di accertata non fattibilita' tecnica delle procedure elettroniche di controllo. Si dubita, inoltre, della legittimita' costituzionale della norma citata nella parte in cui non consente al giudice di poter esercitare un potere discrezionale - come previsto dall'art. 275-bis del codice di procedura penale con riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari - in ordine alla non necessarieta' dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto. Quanto ai profili di violazione dell'art. 3 della Costituzione, si rileva che la nuova formulazione normativa, laddove prevede il doppio automatismo travalica i limiti della ragionevolezza e della proporzione, quali corollari del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. E' stato osservato come la violazione dell'art. 3 della Costituzione si manifesta non soltanto quando vengano trattate in modo irragionevolmente differente situazioni tra loro uguali, ma anche quando - come nel caso di specie - sia previsto il medesimo trattamento per situazioni che possono essere dissimili, senza che tale diversita' sia giustificata da ragioni obiettive. E' meritevole di censura proprio questo secondo profilo di irragionevolezza della previsione di cui all'art. 282-ter, comma primo, del codice di procedura penale, laddove, per un verso, prevede l'imposizione automatica della distanza minima di 500 metri (a), e, per altro verso, l'applicazione automatica delle procedure tecniche di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale - anche in caso di problematiche tecniche inerenti al dispositivo di controllo - (b), senza tenere conto della gravita' del fatto, della personalita' dell'indagato e di altre specificita' che possono presentarsi nel caso sottoposto al giudice (quali, come nel caso di specie, la stretta vicinanza abitativa). Tale irragionevolezza risulta evidente, secondo questo giudice, tanto in astratto, quanto in concreto: a) in astratto, in quanto e' prevista una misura unica e con modalita' di controllo analoghe per situazioni che potrebbero non essere concretamente tali (anche in ragione delle diverse modalita' della condotta di atti persecutori, della personalita' del soggetto o della consistenza temporale degli episodi); b) in concreto, poiche' la distanza minima di 500 metri potrebbe precludere persino l'accesso ai fondamentali servizi al cittadino, alcuni dei quali posti a tutela della sua salute e della sua incolumita' fisica (quali, la farmacia, l'ospedale, la caserma dei Carabinieri) ovvero al luogo di culto o di studio, oltre che alla propria abitazione (con astratta violazione dell'art. 14 della Costituzione). In tali casi non potrebbe nemmeno venire in soccorso il disposto di cui all'art. 282-ter, comma quarto del codice di procedura penale, che consente al giudice di poter autorizzare la frequentazione di determinati luoghi per ragioni lavorative o per esigenze abitative. Cio', alla luce delle preminenti ragioni di tutela dell'incolumita' della persona offesa. Con riguardo ai profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 282-ter del codice di procedura penale relativi alla violazione dell'art. 13 della Costituzione, in specie, questo giudice dubita della legittimita' costituzionale della norma in questione sotto il profilo del rispetto della riserva di giurisdizione, con particolare riferimento all'adeguatezza della motivazione del provvedimento restrittivo della liberta' personale sulle modalita' di applicazione della misura cautelare (essendo al contempo previste in via automatica ed indiscriminata una distanza minima, non inferiore a 500 metri e l'applicazione delle modalita' tecniche di controllo) e alle ragioni per le quali, in caso di problematiche di natura tecnica (peraltro, in caso di consenso all'utilizzo del braccialetto elettronico, non assolutamente riferibili alla volonta' del destinatario della misura cautelare) si debba ricorrere necessariamente all'applicazione «anche» di altre misure cautelari, «anche» piu' gravi (il che, sarebbe in contrasto con il principio del minimo sacrificio della liberta' personale). Gia' in questo senso si era espressa la Corte di cassazione, con la sentenza Cassazione, sezione unica, 28 ottobre 2021, sentenza n. 39005, con la quale i giudici di legittimita' hanno osservato come «la disposizione, seguendo e completando il sistema gia' adottato con l'art. 282-bis del codice di procedura penale, introduce una misura che ha la caratteristica di essere espressamente mirata alla tutela della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un vero e proprio schermo di protezione rispetto a condotte dell'indagato mirate all'aggressione fisica o psicologica. Secondo le necessita' del caso concreto, la persona offesa deve potere godere di tranquillita' e liberta' di frequentazione dei propri luoghi abituali e deve potersi muovere liberamente anche al di fuori di un contesto predeterminato con la certezza che il soggetto che minaccia la sua liberta' fisica o morale si terra' a debita distanza, essendo obbligato all'allontanamento anche in caso di incontro fortuito» e che «non vi e' ragione di dubitare della piena conformita' della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla pari delle altre misure diverse dagli arresti domiciliari e dalla custodia cautelare in carcere, ai principi fondamentali. Sono situazioni che trovano disciplina nell'art. 13 della Costituzione, per cui si e' in presenza di liberta' che, nella cornice della rigida disciplina legale, possono essere limitate nel rispetto di una esigenza costituzionale di proporzione e gradualita' che deve trovare riscontro nella "scelta" fatta con il provvedimento del giudice e nella sua motivazione». Dunque, l'automatismo in peius previsto per il caso in cui sia accertata la non fattibilita' tecnica delle procedure di controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) si porrebbe in contrasto con i principi di proporzionalita', adeguatezza e congrua motivazione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e, dunque, con l'art. 13 della Costituzione. Cio', inoltre, determina una irragionevole disparita' di trattamento a fronte di ipotesi del tutto differenti tra loro, essendo previsto, in specie, un trattamento cautelare analogo per condotte di differente gravita', senza possibilita' alcuna per il giudice che emette l'ordinanza in materia cautelare di tenere conto delle specificita' del caso concreto. La norma di cui all'art. 282-ter del codice di procedura penale, cosi' come modificata, sarebbe in astratto suscettibile di comprimere in modo irragionevole altri diritti fondamentali, quali il diritto alla salute (art. 32 della Costituzione), il diritto all'istruzione scolastica (articoli 9, 33 e 34 della Costituzione), il diritto al culto (articoli 7, 8 della Costituzione). Ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale delle norme di cui agli articoli 275-bis, 282-ter, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, a parere di questo giudice, si pone con riferimento alla norma di cui all'art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione agli articoli 2, 3, 7 e 8 della CEDU, quali parametri interposti di legittimita' costituzionale delle citate norme, poiche', essendo prevista l'obbligatorieta' dell'applicazione dei dispositivi di controllo elettronico di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale nei casi di irrogazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, tra gli altri, nelle ipotesi di cui all'art. 612-bis del codice penale, tale automatismo determinerebbe in concreto la violazione degli obblighi procedurali sanciti con la sentenza del 2 marzo 2017, ... contro Italia, ricorso n. 41237/14 e, dunque, la violazione del principio di legalita' cosi' come interpretato dalla Corte EDU. In altri termini, poiche', l'applicazione automatica delle modalita' di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale gia' al momento dell'esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (la quale, ai sensi dell'art. 293, commi 2 e 3 del codice di procedura penale viene eseguita con la notifica dei provvedimento al destinatario) si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 7 CEDU (oltre che in relazione agli articoli 2, 3 e 8 CEDU), con riferimento ai principi sanciti dalla sentenza «...» della Corte EDU, con particolare riguardo al dovere di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo nelle ipotesi, maggiormente rilevanti, in cui addirittura l'instaurazione del procedimento penale abbia condotto all'irrogazione di misure cautelari personali a scopo di tutela della vittima (frustrando cosi' le concrete ed effettive esigenze di tutela delle vittime di violenza domestica, specie in quei contesti caratterizzati dalla convivenza o da contesti di particolare vicinanza affettiva o, come nel caso di specie, di stretta vicinanza abitativa), nella parte in cui non consente la concreta ed effettiva applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-ter del codice di procedura penale anche senza l'immediato accertamento della fattibilita' tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni di funzionalita' tecnica del dispositivo) delle procedure di controllo da parte della PG delegata per l'esecuzione nei casi di concreta indisponibilita' del personale tecnico qualificato preposto all'accertamento della fattibilita' tecnica. In altri termini, poiche' la norma di cui all'art. 282-ter, comma 1 del codice di procedura penale prevede l'applicazione automatica delle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale, cio' presuppone l'immediato accertamento, gia' al momento dell'applicazione della misura cautelare, id est, al momento dell'esecuzione mediante notifica dell'ordinanza, della fattibilita' tecnica di tali procedure elettroniche di controllo da parte della PG; con la conseguenza per cui, nei casi in cui sia materialmente impossibile da parte della PG accertare la fattibilita' tecnica delle procedure di controllo, ad esempio, nelle ipotesi, non infrequenti nella prassi, di materiale indisponibilita' del personale tecnico addetto alla verifica delle condizioni di funzionalita' tecnica del dispositivo elettronico di controllo a distanza, la misura cautelare non potrebbe e non dovrebbe essere applicata, con conseguente violazione costituzionale dell'art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 7 CEDU, con riferimento alla violazione del dovere di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo; Ritenuto di dover trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; Visto l'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953; Ritenuto di dover sospendere il procedimento ma non anche l'efficacia della misura cautelare in atto (sul punto, tra le altre, sezione unica, sentenza n. 8 del 17 aprile 1996 Cc. (dep. 03/07/1996) Rv. 205258 - 01, secondo cui «La pregiudiziale costituzionale, per espressa previsione normativa (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, secondo comma), determina la sospensione obbligatoria del procedimento che priva il giudice della «potestas decidendi» fino alla definizione della pregiudiziale medesima, ne' alle parti e' attribuito alcun potere di rimuovere tale stasi processuale, essendo immodificabili ed insindacabili sia l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale sia il pedissequo provvedimento di sospensione; tuttavia, nell'ipotesi in cui venga obbligatoriamente sospeso un procedimento in cui sia in corso di applicazione una misura cautelare, il soggetto ad essa sottoposto che ritenga di aver maturato il diritto a riacquistare lo status libertatis» per il verificarsi di una delle cause estintive del provvedimento coercitivo di cui all'art. 306 del codice di procedura penale, non incontra alcun ostacolo a far valere la sua pretesa in giudizio e puo' quindi promuovere davanti al giudice per le indagini preliminari, o ad uno dei giudici competenti per i vari gradi ai sensi dell'art. 279 del codice di procedura penale, un'azione di accertamento finalizzata alla declaratoria della sopravvenuta caducazione della misura ed all'ottenimento dell'ordinanza di immediata liberazione o di cessazione della misura estinta, secondo quanto dispongono, rispettivamente, il primo e il secondo comma del predetto art. 306 del codice di procedura penale; trattasi, invero, di azione di natura dichiarativa, rivolta alla tutela di un diritto assoluto ed inviolabile, esperibile in ogni tempo salvo il limite della preclusione ove la questione abbia gia' formato oggetto di giudicato cautelare nelle sedi proprie»). P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 e 275-bis del codice di procedura penale del codice di procedura penale, per violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse: di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri; di poter esercitare un potere discrezionale - come previsto dall'art. 275-bis del codice di procedura penale con riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari - in ordine alla non necessarieta' dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 e 275-bis del codice di procedura penale, per violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui: prevede che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche piu' gravi, eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla possibilita' di valutare l'adeguatezza della misura cautelare applicata e la sua idoneita' in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 del codice di procedura penale; elimina ogni margine di apprezzamento in ordine alla non necessarieta' dell'applicazione di una misura cautelare piu' grave in caso di accertata non fattibilita' tecnica delle procedure elettroniche di controllo; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 e 275-bis del codice di procedura penale del codice di procedura penale, per violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione agli articoli 2, 3, 7 e 8 della CEDU, con riferimento ai principi sanciti dalla sentenza «...» della Corte EDU, con particolare riguardo al dovere di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo, nella parte in cui non consente la concreta ed effettiva applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-ter del codice di procedura penale anche senza l'immediato accertamento della fattibilita' tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni di funzionalita' tecnica del dispositivo) delle procedure di controllo da parte della PG delegata per l'esecuzione nei casi di concreta indisponibilita' del personale tecnico qualificato preposto all'accertamento della fattibilita' tecnica; Visto l'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente procedimento sino alla decisione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Ordina, a cura della cancelleria, che l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata: alle parti in causa ed al pubblico ministero; al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina, a cura della cancelleria, che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Bari, 23 luglio 2024 Il G.I.P.: Rinaldi