Reg. ord. n. 189 del 2024 pubbl. su G.U. del 23/10/2024 n. 43
Ordinanza del Tribunale di Potenza del 19/09/2024
Tra: M. P.
Oggetto:
Reati e pene – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Previsione che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all’art. 423-bis, secondo comma, del codice penale (incendio boschivo colposo) – Disparità di trattamento rispetto agli altri reati di “comune pericolo colposi” e in particolare rispetto al delitto di disastro ambientale colposo - Irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti dei soggetti per i quali “la rimproverabilità è minima” – Violazione del principio di proporzionalità.
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 131
Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Camera di Consiglio del 17 novembre 2025 rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2024
Ordinanza del 19 settembre 2024 del Tribunale di Potenza nel
procedimento penale a carico di M. P..
Reati e pene - Esclusione della punibilita' per particolare tenuita'
del fatto - Previsione che l'offesa non puo' essere ritenuta di
particolare tenuita' quando si procede per il delitto di cui
all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale.
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3).
(GU n. 43 del 23-10-2024)
TRIBUNALE DI POTENZA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Il giudice per l'udienza preliminare;
letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe iscritto a
carco di P. M., difeso di fiducia dall'avv. Zuroli Mario Giuseppe
Domenico;
imputato del delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2 del codice
penale «perche' per colpa consistita in imprudenza, imperizia e
negligenza nonche' in violazione della legge della Regione Basilicata
n. 13/2005 e del decreto regionale n. 118/2023, appiccava il fuoco a
delle erbacce e sterpaglie in precedenza raccolte, provocando un
incendio di una superficie pari a complessivi ha 00.40.00, di cui ha
00.35.00 di bosco ceduo di specie quercine e ha 00.50.00 di terreno
incolto riportati in catasto al foglio n. ... , particella n. ... di
proprieta' di ... , foglio n. ... , particella n. ... e ... , ed al
foglio n. ... , particella n. ... , di proprieta' di ... »;
esaminata l'eccezione di incostituzionalita' sollevata
all'udienza del 13 giugno 2024 dalla difesa dell'imputato, in
relazione all'art. 131-bis, comma 3, n. 3) del codice penale per
violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui annovera il delitto
di cui all'art. 423-bis, comma 2 del codice penale tra le ipotesi di
esclusione della causa di non punibilita' per la particolare tenuita'
del fatto;
sentito il pubblico ministero il quale si e' opposto
all'accoglimento dell'eccezione;
Osserva
Nell'ambito del presente giudizio questo giudice e' chiamato a
decidere se sussistono presupposti per la prosecuzione del processo
dinanzi al giudice del dibattimento ovvero se sussista taluna delle
ipotesi di cui all'art. 425, comma 1 e comma 3 del codice di
procedura penale.
Dagli atti delle indagini preliminari risulta che in ordine ai
fatti di cui all'addebito le fonti di prova consentirebbero di
formulare una prognosi di condanna.
Dalla relazione di intervento del personale del Comando
provinciale dei Vigili del fuoco di ... si evince che, in data ...
gli operanti, giunti in agro di ... (...), constatavano la presenza
di un incendio di sterpaglie che, a causa del vento, si era portato a
ridosso di un magazzino di attrezzature situato alle spalle di
un'abitazione. Il richiedente - identificato in P. M. - riferiva ai
Vigili del fuoco che, mentre faceva pulizia di residui vegetali
suddivisi in diversi piccoli ammassi, nel tentativo di abbruciamento
del primo, il fuoco si propagava con il cambio repentino della
direzione del vento.
Il fuoco si estendeva oltre la recinzione ove erano collocati i
mucchi di sterpaglie interessando un deposito di legna in mezzo ad un
campo, giungendo sino al sottobosco adiacente.
In base alla relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri
di ... , si evince che, grazie all'ausilio dell'applicativo
informatico RSDI della Regione Basilicata, veniva accertato che le
fiamme interessavano una superficie complessiva di 00.05.00 ettari di
terreni incolti pertinenti all'abitazione del P. e 00.35.00 di bosco
ceduo di specie quercina.
Escusso a s.i.t. il sig. ... , questi dichiarava che, mentre si
recava presso il proprio fondo rurale, notava del fumo esalare
dall'abitazione di ... . Recatosi presso l'abitazione, il ... notava
la presenza del P. in compagnia con un altro soggetto, intento a
spegnere un piccolo fuoco derivante da ammassi di erba secca.
Orbene, l'analisi degli atti di indagine induce a formulare una
positiva e ragionevole prognosi di condanna nei riguardi dell'odierno
imputato, cosi' imponendo la prosecuzione del processo.
Possono, invero, ritenersi integrati tutti gli elementi oggettivi
e soggettivi del reato di cui all'art. 423-bis, comma 2 del codice
penale.
In particolare, va rilevata la configurabilita' della nozione di
incendio come delineata dall'art. 2 della 353/2000, secondo cui «per
incendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita' ad espandersi
su aree boscate, cespugliate o arborate, eventuali strutture e
infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree,
oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette
aree».
Tanto osservato - pur potendo ritenere possibile la
configurazione di un incendio nel caso di specie secondo
l'insegnamento della Suprema Corte in ragione dell'intensita' e delle
soglie dimensionali del fuoco appiccato dal prevenuto - le
circostanze del caso in esame inducono a ritenere il fatto-reato
ascritto al P. come di particolare tenuita', ai sensi e per gli
effetti dell'art. 131-bis del codice penale.
Difatti, e' utile osservare che le fiamme hanno interessato la
sola copertura erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco,
coinvolgendo un'area boschiva non particolarmente estesa e cagionando
lievi danni alle chiome degli alberi.
Peraltro, in ragione dell'ubicazione dell'incendio, il pericolo
per l'incolumita' pubblica e' risultato pressoche' minimo, avendo le
fiamme lambito esclusivamente l'abitazione del P. stesso,
danneggiandone parzialmente gli infissi esterni.
Sotto il profilo del grado di colpevolezza, l'elemento colposo
appare limitato. In particolare, deve precisarsi che gli
abbruciamenti realizzati dal P. hanno riguardato piccoli ammassi di
sterpaglie collocati all'interno della proprieta' dell'imputato, il
quale non si e' avveduto della direzione del vento che ha generato la
propagazione delle fiamme.
Meritevole di considerazione e' altresi' la condotta tenuta dal
P. successivamente al fatto, consistita nel repentino tentativo di
arrestare l'incendio, seguito poi dalla chiamata dei soccorsi.
Cionondimeno, l'applicazione della condizione di non punibilita'
e' preclusa dall'art. 131-bis, comma 3, n. 3) del codice penale.
Ne deriva, dunque, l'esigenza di vagliare la compatibilita' di
siffatta esclusione con il principio di cui all'art. 3 della
Costituzione.
A tal proposito, e' opportuno precisare preliminarmente che la
medesima questione e' stata gia' sollevata dal G.u.p. presso il
Tribunale di Firenze con ordinanza n. 104 del 2023, con riferimento
ad un caso analogo.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 113 del 27 giugno 2024,
ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata per
irrilevanza poiche' il fatto sottoposto all'esame del giudice
rimettente e' anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma
primo, lettera c), n. 2, decreto legislativo n. 150/2022,
introduttivo delle modifiche apportate all'art. 131-bis del codice
penale oggetto di censura.
Ebbene, considerato che il fatto per cui si procede e' successivo
alla menzionata novella, la sollevata questione deve considerarsi
rilevante.
In punto di non manifesta infondatezza dell'eccezione di
incostituzionalita', e' doveroso operare un giudizio di
ragionevolezza intrinseca ed estrinseca della «presunzione assoluta
di non tenuita' dell'offesa» del delitto di cui all'art. 423-bis,
comma 2 del codice penale, introdotta dall'art. 131-bis, comma 3, n.
3) del codice penale.
Preliminarmente, si osserva che la condizione di non punibilita'
per particolare tenuita' del fatto postula una valutazione
complessiva di tutte le peculiarita' della fattispecie concreta, a
norma dell'art. 133, primo comma del codice penale, incluse le
modalita' della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo
dell'aggressione al bene protetto (Cass. pen. , sez. un., sentenza
del 6 aprile 2016, n. 13681).
Ben puo' avvenire, dunque, che l'incendio (inteso secondo
l'insegnamento della giurisprudenza di legittimita') risulti
accompagnato da circostanze - come le modalita' della condotta, il
grado di colpevolezza ovvero la condotta susseguente al reato - che
inducono a giudicare il fatto, globalmente considerato, come
connotato da modesta offensivita', si' da ritenere il reo non
meritevole di sanzione penale.
D'altronde, la condizione di non punibilita' ex art. 131-bis del
codice penale, mira ad attuare il principio costituzionale di extrema
ratio della reazione penale.
Cio' posto, deve sottolinearsi che la fattispecie incriminatrice
in esame e' di tipo colposo.
A tale riguardo, la «presunzione assoluta di non tenuita'»
potrebbe apparire razionalmente giustificabile in ordine all'ipotesi
dolosa prevista dal comma primo dell'art. 423-bis del codice penale
(per cui e' la cornice edittale di pena ad escludere in radice la non
punibilita'), in ragione della discrezionale scelta di politica
criminale di evitare l'impunita' rispetto a condotte intenzionali che
aggrediscono beni superindividuali di estrema rilevanza,
manifestative di un elevato grado di allarme sociale, oltre che di
pericolosita' sociale del reo.
Se infatti il trattamento rigoroso dei fatti di incendio boschivo
doloso sono pienamente giustificati perche' riferibili a gravi
fenomeni criminali, cio' non e' sempre spiegabile per i fatti colposi
ove i fatti non sono riconducibili a fenomeni criminali, ed ove, come
nel caso di specie, il danno e' sostanzialmente insussistente e anche
il grado della colpa appare modesto e non rinvenibile nella incuria e
nel dispregio dell'ambiente.
Del resto, appare peculiare che fra i reati normativamente
esclusi dall'applicazione della causa di non punibilita' l'unico
reato colposo sia proprio l'art. 423-bis, comma II del codice penale,
essendo gli altri reati esclusi tutti reati dolosi.
Peraltro i reati esclusi sono principalmente reati di danno,
mentre il reato per cui si procede e' anche reato di pericolo.
Anche con riferimento ai delitti di «comune pericolo» l'unico
delitto escluso dall'applicazione della causa di non punibilita' e'
l'art. 423-bis, comma 2 del codice penale che e' sostanzialmente
trattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti i reati di
«comune pericolo colposi» non sono esclusi dall'applicazione
dell'art. 131-bis del codice penale, in particolare, puoi osservarsi
che neppure il disastro ambientale colposo previsto dall'art.
452-quinquies del codice penale e' presuntivamente escluso
dall'applicazione dell'art. 131-bis del codice penale.
In specie, il delitto di disastro ambientale colposo contemplato
dall'art. 452-quinquies del codice penale, il quale e' punito nel
minimo con pena leggermente inferiore rispetto a quella riservata al
delitto di incendio boschivo colposo e con pena massima ben superiore
(10 anni di reclusione).
Inoltre, le due fattispecie appaiono parzialmente accomunate
sotto il profilo dell'interesse giuridico protetto; invero,
l'autonoma configurazione del delitto di incendio boschivo (rispetto
alla figura generale di cui all'art. 423 del codice penale) esprime
l'intenzione legislativa di garantire la tutela penale, oltre che per
la pubblica incolumita', anche dell'interesse alla conservazione del
patrimonio boschivo, quale componente del piu' ampio e generale bene
ambientale.
Ebbene, il delitto di disastro ambientale boschivo non rientra
nelle ipotesi di esclusione previste dal comma terzo dell'art.
131-bis del codice penale.
Conseguentemente, attesa l'analogia che caratterizza i due
illeciti sotto il profilo dell'oggettivita' giuridica e delle
modalita' di aggressione al bene protetto, non sono ravvisabili
elementi che inducono a ritenere ragionevole la disparita' di
trattamento tra essi, secondo il canone di cui all'art. 3 Cost.
La norma di esclusione, poi, impone l'irrogazione di un
trattamento sanzionatorio anche nei confronti di soggetti rispetto ai
quali la rimproverabilita' e' minima, generando altresi' un dubbio di
compatibilita' con il principio di proporzionalita' della pena, nella
misura in cui anche l'applicazione del minimo edittale apparirebbe
incongrua rispetto alla modesta entita' del fatto per cui si procede.
Ad avviso del giudice, quindi, l'art. 131-bis, comma 3, n. 3 del
codice penale contrasta con l'art. 3 e 24 Cost. laddove esclude che
il giudice in concreto non possa ritenere l'offesa di speciale
tenuita'.
La questione e' rilevante atteso che, in assenza di preclusione
normativa, il giudice applicherebbe la causa di non punibilita' come
richiesto dalle parti.
P. Q. M.
Il giudice della udienza preliminare di Potenza solleva questione
di illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale,
comma 3, n. 3) laddove prevede che in relazione al delitto di cui
all'art. 423-bis, comma 2, del codice penale il giudice non possa
ritenere l'offesa di particolare tenuita' per violazione dell'art. 3
e 27, comma 3 Cost.
Dichiara la sospensione del processo e dei termini di
prescrizione del reato fino alla definizione del giudizio di
legittimita' costituzionale.
Dispone che copia delle presente ordinanza unitamente, a copia
degli atti del processo sia trasmessa, a cura della cancelleria,
unitamente alle notifiche del presente provvedimento, alla
cancelleria delle Corte costituzionale.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig.
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai sig.ri
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Provvedimento letto in udienza alla presenza delle parti.
Potenza, 19 settembre 2024
Il Giudice: Setola
Oggetto:
Reati e pene – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Previsione che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all’art. 423-bis, secondo comma, del codice penale (incendio boschivo colposo) – Disparità di trattamento rispetto agli altri reati di “comune pericolo colposi” e in particolare rispetto al delitto di disastro ambientale colposo - Irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti dei soggetti per i quali “la rimproverabilità è minima” – Violazione del principio di proporzionalità.
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 131 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 27 Co. 3
Camera di Consiglio del 17 novembre 2025 rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2024 Ordinanza del 19 settembre 2024 del Tribunale di Potenza nel procedimento penale a carico di M. P.. Reati e pene - Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto - Previsione che l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il delitto di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale. - Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3). (GU n. 43 del 23-10-2024) TRIBUNALE DI POTENZA Ufficio del giudice per le indagini preliminari Il giudice per l'udienza preliminare; letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe iscritto a carco di P. M., difeso di fiducia dall'avv. Zuroli Mario Giuseppe Domenico; imputato del delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2 del codice penale «perche' per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nonche' in violazione della legge della Regione Basilicata n. 13/2005 e del decreto regionale n. 118/2023, appiccava il fuoco a delle erbacce e sterpaglie in precedenza raccolte, provocando un incendio di una superficie pari a complessivi ha 00.40.00, di cui ha 00.35.00 di bosco ceduo di specie quercine e ha 00.50.00 di terreno incolto riportati in catasto al foglio n. ... , particella n. ... di proprieta' di ... , foglio n. ... , particella n. ... e ... , ed al foglio n. ... , particella n. ... , di proprieta' di ... »; esaminata l'eccezione di incostituzionalita' sollevata all'udienza del 13 giugno 2024 dalla difesa dell'imputato, in relazione all'art. 131-bis, comma 3, n. 3) del codice penale per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui annovera il delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2 del codice penale tra le ipotesi di esclusione della causa di non punibilita' per la particolare tenuita' del fatto; sentito il pubblico ministero il quale si e' opposto all'accoglimento dell'eccezione; Osserva Nell'ambito del presente giudizio questo giudice e' chiamato a decidere se sussistono presupposti per la prosecuzione del processo dinanzi al giudice del dibattimento ovvero se sussista taluna delle ipotesi di cui all'art. 425, comma 1 e comma 3 del codice di procedura penale. Dagli atti delle indagini preliminari risulta che in ordine ai fatti di cui all'addebito le fonti di prova consentirebbero di formulare una prognosi di condanna. Dalla relazione di intervento del personale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di ... si evince che, in data ... gli operanti, giunti in agro di ... (...), constatavano la presenza di un incendio di sterpaglie che, a causa del vento, si era portato a ridosso di un magazzino di attrezzature situato alle spalle di un'abitazione. Il richiedente - identificato in P. M. - riferiva ai Vigili del fuoco che, mentre faceva pulizia di residui vegetali suddivisi in diversi piccoli ammassi, nel tentativo di abbruciamento del primo, il fuoco si propagava con il cambio repentino della direzione del vento. Il fuoco si estendeva oltre la recinzione ove erano collocati i mucchi di sterpaglie interessando un deposito di legna in mezzo ad un campo, giungendo sino al sottobosco adiacente. In base alla relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri di ... , si evince che, grazie all'ausilio dell'applicativo informatico RSDI della Regione Basilicata, veniva accertato che le fiamme interessavano una superficie complessiva di 00.05.00 ettari di terreni incolti pertinenti all'abitazione del P. e 00.35.00 di bosco ceduo di specie quercina. Escusso a s.i.t. il sig. ... , questi dichiarava che, mentre si recava presso il proprio fondo rurale, notava del fumo esalare dall'abitazione di ... . Recatosi presso l'abitazione, il ... notava la presenza del P. in compagnia con un altro soggetto, intento a spegnere un piccolo fuoco derivante da ammassi di erba secca. Orbene, l'analisi degli atti di indagine induce a formulare una positiva e ragionevole prognosi di condanna nei riguardi dell'odierno imputato, cosi' imponendo la prosecuzione del processo. Possono, invero, ritenersi integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 423-bis, comma 2 del codice penale. In particolare, va rilevata la configurabilita' della nozione di incendio come delineata dall'art. 2 della 353/2000, secondo cui «per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita' ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree». Tanto osservato - pur potendo ritenere possibile la configurazione di un incendio nel caso di specie secondo l'insegnamento della Suprema Corte in ragione dell'intensita' e delle soglie dimensionali del fuoco appiccato dal prevenuto - le circostanze del caso in esame inducono a ritenere il fatto-reato ascritto al P. come di particolare tenuita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 131-bis del codice penale. Difatti, e' utile osservare che le fiamme hanno interessato la sola copertura erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco, coinvolgendo un'area boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle chiome degli alberi. Peraltro, in ragione dell'ubicazione dell'incendio, il pericolo per l'incolumita' pubblica e' risultato pressoche' minimo, avendo le fiamme lambito esclusivamente l'abitazione del P. stesso, danneggiandone parzialmente gli infissi esterni. Sotto il profilo del grado di colpevolezza, l'elemento colposo appare limitato. In particolare, deve precisarsi che gli abbruciamenti realizzati dal P. hanno riguardato piccoli ammassi di sterpaglie collocati all'interno della proprieta' dell'imputato, il quale non si e' avveduto della direzione del vento che ha generato la propagazione delle fiamme. Meritevole di considerazione e' altresi' la condotta tenuta dal P. successivamente al fatto, consistita nel repentino tentativo di arrestare l'incendio, seguito poi dalla chiamata dei soccorsi. Cionondimeno, l'applicazione della condizione di non punibilita' e' preclusa dall'art. 131-bis, comma 3, n. 3) del codice penale. Ne deriva, dunque, l'esigenza di vagliare la compatibilita' di siffatta esclusione con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione. A tal proposito, e' opportuno precisare preliminarmente che la medesima questione e' stata gia' sollevata dal G.u.p. presso il Tribunale di Firenze con ordinanza n. 104 del 2023, con riferimento ad un caso analogo. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 113 del 27 giugno 2024, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata per irrilevanza poiche' il fatto sottoposto all'esame del giudice rimettente e' anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma primo, lettera c), n. 2, decreto legislativo n. 150/2022, introduttivo delle modifiche apportate all'art. 131-bis del codice penale oggetto di censura. Ebbene, considerato che il fatto per cui si procede e' successivo alla menzionata novella, la sollevata questione deve considerarsi rilevante. In punto di non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita', e' doveroso operare un giudizio di ragionevolezza intrinseca ed estrinseca della «presunzione assoluta di non tenuita' dell'offesa» del delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2 del codice penale, introdotta dall'art. 131-bis, comma 3, n. 3) del codice penale. Preliminarmente, si osserva che la condizione di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto postula una valutazione complessiva di tutte le peculiarita' della fattispecie concreta, a norma dell'art. 133, primo comma del codice penale, incluse le modalita' della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo dell'aggressione al bene protetto (Cass. pen. , sez. un., sentenza del 6 aprile 2016, n. 13681). Ben puo' avvenire, dunque, che l'incendio (inteso secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimita') risulti accompagnato da circostanze - come le modalita' della condotta, il grado di colpevolezza ovvero la condotta susseguente al reato - che inducono a giudicare il fatto, globalmente considerato, come connotato da modesta offensivita', si' da ritenere il reo non meritevole di sanzione penale. D'altronde, la condizione di non punibilita' ex art. 131-bis del codice penale, mira ad attuare il principio costituzionale di extrema ratio della reazione penale. Cio' posto, deve sottolinearsi che la fattispecie incriminatrice in esame e' di tipo colposo. A tale riguardo, la «presunzione assoluta di non tenuita'» potrebbe apparire razionalmente giustificabile in ordine all'ipotesi dolosa prevista dal comma primo dell'art. 423-bis del codice penale (per cui e' la cornice edittale di pena ad escludere in radice la non punibilita'), in ragione della discrezionale scelta di politica criminale di evitare l'impunita' rispetto a condotte intenzionali che aggrediscono beni superindividuali di estrema rilevanza, manifestative di un elevato grado di allarme sociale, oltre che di pericolosita' sociale del reo. Se infatti il trattamento rigoroso dei fatti di incendio boschivo doloso sono pienamente giustificati perche' riferibili a gravi fenomeni criminali, cio' non e' sempre spiegabile per i fatti colposi ove i fatti non sono riconducibili a fenomeni criminali, ed ove, come nel caso di specie, il danno e' sostanzialmente insussistente e anche il grado della colpa appare modesto e non rinvenibile nella incuria e nel dispregio dell'ambiente. Del resto, appare peculiare che fra i reati normativamente esclusi dall'applicazione della causa di non punibilita' l'unico reato colposo sia proprio l'art. 423-bis, comma II del codice penale, essendo gli altri reati esclusi tutti reati dolosi. Peraltro i reati esclusi sono principalmente reati di danno, mentre il reato per cui si procede e' anche reato di pericolo. Anche con riferimento ai delitti di «comune pericolo» l'unico delitto escluso dall'applicazione della causa di non punibilita' e' l'art. 423-bis, comma 2 del codice penale che e' sostanzialmente trattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti i reati di «comune pericolo colposi» non sono esclusi dall'applicazione dell'art. 131-bis del codice penale, in particolare, puoi osservarsi che neppure il disastro ambientale colposo previsto dall'art. 452-quinquies del codice penale e' presuntivamente escluso dall'applicazione dell'art. 131-bis del codice penale. In specie, il delitto di disastro ambientale colposo contemplato dall'art. 452-quinquies del codice penale, il quale e' punito nel minimo con pena leggermente inferiore rispetto a quella riservata al delitto di incendio boschivo colposo e con pena massima ben superiore (10 anni di reclusione). Inoltre, le due fattispecie appaiono parzialmente accomunate sotto il profilo dell'interesse giuridico protetto; invero, l'autonoma configurazione del delitto di incendio boschivo (rispetto alla figura generale di cui all'art. 423 del codice penale) esprime l'intenzione legislativa di garantire la tutela penale, oltre che per la pubblica incolumita', anche dell'interesse alla conservazione del patrimonio boschivo, quale componente del piu' ampio e generale bene ambientale. Ebbene, il delitto di disastro ambientale boschivo non rientra nelle ipotesi di esclusione previste dal comma terzo dell'art. 131-bis del codice penale. Conseguentemente, attesa l'analogia che caratterizza i due illeciti sotto il profilo dell'oggettivita' giuridica e delle modalita' di aggressione al bene protetto, non sono ravvisabili elementi che inducono a ritenere ragionevole la disparita' di trattamento tra essi, secondo il canone di cui all'art. 3 Cost. La norma di esclusione, poi, impone l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti di soggetti rispetto ai quali la rimproverabilita' e' minima, generando altresi' un dubbio di compatibilita' con il principio di proporzionalita' della pena, nella misura in cui anche l'applicazione del minimo edittale apparirebbe incongrua rispetto alla modesta entita' del fatto per cui si procede. Ad avviso del giudice, quindi, l'art. 131-bis, comma 3, n. 3 del codice penale contrasta con l'art. 3 e 24 Cost. laddove esclude che il giudice in concreto non possa ritenere l'offesa di speciale tenuita'. La questione e' rilevante atteso che, in assenza di preclusione normativa, il giudice applicherebbe la causa di non punibilita' come richiesto dalle parti. P. Q. M. Il giudice della udienza preliminare di Potenza solleva questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, comma 3, n. 3) laddove prevede che in relazione al delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2, del codice penale il giudice non possa ritenere l'offesa di particolare tenuita' per violazione dell'art. 3 e 27, comma 3 Cost. Dichiara la sospensione del processo e dei termini di prescrizione del reato fino alla definizione del giudizio di legittimita' costituzionale. Dispone che copia delle presente ordinanza unitamente, a copia degli atti del processo sia trasmessa, a cura della cancelleria, unitamente alle notifiche del presente provvedimento, alla cancelleria delle Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai sig.ri Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Provvedimento letto in udienza alla presenza delle parti. Potenza, 19 settembre 2024 Il Giudice: Setola