Reg. ord. n. 189 del 2024 pubbl. su G.U. del 23/10/2024 n. 43

Ordinanza del Tribunale di Potenza  del 19/09/2024

Tra: M. P.

Oggetto:

Reati e pene – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Previsione che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all’art. 423-bis, secondo comma, del codice penale (incendio boschivo colposo) – Disparità di trattamento rispetto agli altri reati di “comune pericolo colposi” e in particolare rispetto al delitto di disastro ambientale colposo - Irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti dei soggetti per i quali “la rimproverabilità è minima” – Violazione del principio di proporzionalità.

- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3).

- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma. 

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 131  Co. 3



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.



Camera di Consiglio del 17 novembre 2025 rel. VIGANÒ


Testo dell'ordinanza

                        N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2024

Ordinanza  del  19  settembre  2024  del  Tribunale  di  Potenza  nel
procedimento penale a carico di M. P.. 
 
Reati e pene - Esclusione della punibilita' per particolare  tenuita'
  del fatto - Previsione che l'offesa non  puo'  essere  ritenuta  di
  particolare tenuita' quando  si  procede  per  il  delitto  di  cui
  all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale. 
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3). 


(GU n. 43 del 23-10-2024)

 
                        TRIBUNALE DI POTENZA 
           Ufficio del giudice per le indagini preliminari 
 
    Il giudice per l'udienza preliminare; 
    letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe  iscritto  a
carco di P. M., difeso di fiducia  dall'avv.  Zuroli  Mario  Giuseppe
Domenico; 
    imputato del delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2 del  codice
penale «perche' per  colpa  consistita  in  imprudenza,  imperizia  e
negligenza nonche' in violazione della legge della Regione Basilicata
n. 13/2005 e del decreto regionale n. 118/2023, appiccava il fuoco  a
delle erbacce e sterpaglie  in  precedenza  raccolte,  provocando  un
incendio di una superficie pari a complessivi ha 00.40.00, di cui  ha
00.35.00 di bosco ceduo di specie quercine e ha 00.50.00  di  terreno
incolto riportati in catasto al foglio n. ... , particella n. ...  di
proprieta' di ... , foglio n. ... , particella n. ... e ... ,  ed  al
foglio n. ... , particella n. ... , di proprieta' di ... »; 
    esaminata   l'eccezione    di    incostituzionalita'    sollevata
all'udienza  del  13  giugno  2024  dalla  difesa  dell'imputato,  in
relazione all'art. 131-bis, comma 3, n.  3)  del  codice  penale  per
violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui annovera  il  delitto
di cui all'art. 423-bis, comma 2 del codice penale tra le ipotesi  di
esclusione della causa di non punibilita' per la particolare tenuita'
del fatto; 
    sentito  il  pubblico  ministero   il   quale   si   e'   opposto
all'accoglimento dell'eccezione; 
 
                               Osserva 
 
    Nell'ambito del presente giudizio questo giudice  e'  chiamato  a
decidere se sussistono presupposti per la prosecuzione  del  processo
dinanzi al giudice del dibattimento ovvero se sussista  taluna  delle
ipotesi di cui all'art.  425,  comma  1  e  comma  3  del  codice  di
procedura penale. 
    Dagli atti delle indagini preliminari risulta che  in  ordine  ai
fatti di cui  all'addebito  le  fonti  di  prova  consentirebbero  di
formulare una prognosi di condanna. 
    Dalla  relazione  di  intervento  del   personale   del   Comando
provinciale dei Vigili del fuoco di ... si evince che,  in  data  ...
gli operanti, giunti in agro di ... (...), constatavano  la  presenza
di un incendio di sterpaglie che, a causa del vento, si era portato a
ridosso di un  magazzino  di  attrezzature  situato  alle  spalle  di
un'abitazione. Il richiedente - identificato in P. M. -  riferiva  ai
Vigili del fuoco che,  mentre  faceva  pulizia  di  residui  vegetali
suddivisi in diversi piccoli ammassi, nel tentativo di  abbruciamento
del primo, il fuoco  si  propagava  con  il  cambio  repentino  della
direzione del vento. 
    Il fuoco si estendeva oltre la recinzione ove erano  collocati  i
mucchi di sterpaglie interessando un deposito di legna in mezzo ad un
campo, giungendo sino al sottobosco adiacente. 
    In base alla relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri
di  ...  ,  si  evince  che,  grazie   all'ausilio   dell'applicativo
informatico RSDI della Regione Basilicata, veniva  accertato  che  le
fiamme interessavano una superficie complessiva di 00.05.00 ettari di
terreni incolti pertinenti all'abitazione del P. e 00.35.00 di  bosco
ceduo di specie quercina. 
    Escusso a s.i.t. il sig. ... , questi dichiarava che,  mentre  si
recava presso il  proprio  fondo  rurale,  notava  del  fumo  esalare
dall'abitazione di ... . Recatosi presso l'abitazione, il ...  notava
la presenza del P. in compagnia con  un  altro  soggetto,  intento  a
spegnere un piccolo fuoco derivante da ammassi di erba secca. 
    Orbene, l'analisi degli atti di indagine induce a  formulare  una
positiva e ragionevole prognosi di condanna nei riguardi dell'odierno
imputato, cosi' imponendo la prosecuzione del processo. 
    Possono, invero, ritenersi integrati tutti gli elementi oggettivi
e soggettivi del reato di cui all'art. 423-bis, comma  2  del  codice
penale. 
    In particolare, va rilevata la configurabilita' della nozione  di
incendio come delineata dall'art. 2 della 353/2000, secondo cui  «per
incendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita' ad espandersi
su aree  boscate,  cespugliate  o  arborate,  eventuali  strutture  e
infrastrutture antropizzate poste all'interno  delle  predette  aree,
oppure su terreni coltivati o incolti e  pascoli  limitrofi  a  dette
aree». 
    Tanto   osservato   -   pur   potendo   ritenere   possibile   la
configurazione  di  un  incendio   nel   caso   di   specie   secondo
l'insegnamento della Suprema Corte in ragione dell'intensita' e delle
soglie  dimensionali  del  fuoco  appiccato  dal   prevenuto   -   le
circostanze del caso in esame  inducono  a  ritenere  il  fatto-reato
ascritto al P. come di particolare  tenuita',  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 131-bis del codice penale. 
    Difatti, e' utile osservare che le fiamme  hanno  interessato  la
sola  copertura  erbacea  seccagginosa  e  i  rovi  del   sottobosco,
coinvolgendo un'area boschiva non particolarmente estesa e cagionando
lievi danni alle chiome degli alberi. 
    Peraltro, in ragione dell'ubicazione dell'incendio,  il  pericolo
per l'incolumita' pubblica e' risultato pressoche' minimo, avendo  le
fiamme   lambito   esclusivamente   l'abitazione   del   P.   stesso,
danneggiandone parzialmente gli infissi esterni. 
    Sotto il profilo del grado di  colpevolezza,  l'elemento  colposo
appare  limitato.   In   particolare,   deve   precisarsi   che   gli
abbruciamenti realizzati dal P. hanno riguardato piccoli  ammassi  di
sterpaglie collocati all'interno della proprieta'  dell'imputato,  il
quale non si e' avveduto della direzione del vento che ha generato la
propagazione delle fiamme. 
    Meritevole di considerazione e' altresi' la condotta  tenuta  dal
P. successivamente al fatto, consistita nel  repentino  tentativo  di
arrestare l'incendio, seguito poi dalla chiamata dei soccorsi. 
    Cionondimeno, l'applicazione della condizione di non  punibilita'
e' preclusa dall'art. 131-bis, comma 3, n. 3) del codice penale. 
    Ne deriva, dunque, l'esigenza di vagliare  la  compatibilita'  di
siffatta  esclusione  con  il  principio  di  cui  all'art.  3  della
Costituzione. 
    A tal proposito, e' opportuno precisare  preliminarmente  che  la
medesima questione e' stata  gia'  sollevata  dal  G.u.p.  presso  il
Tribunale di Firenze con ordinanza n. 104 del 2023,  con  riferimento
ad un caso analogo. 
    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 113 del 27 giugno 2024,
ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata per
irrilevanza  poiche'  il  fatto  sottoposto  all'esame  del   giudice
rimettente e' anteriore all'entrata  in  vigore  dell'art.  1,  comma
primo,  lettera  c),  n.  2,   decreto   legislativo   n.   150/2022,
introduttivo delle modifiche apportate all'art.  131-bis  del  codice
penale oggetto di censura. 
    Ebbene, considerato che il fatto per cui si procede e' successivo
alla menzionata novella, la  sollevata  questione  deve  considerarsi
rilevante. 
    In  punto  di  non  manifesta  infondatezza   dell'eccezione   di
incostituzionalita',   e'   doveroso   operare   un    giudizio    di
ragionevolezza intrinseca ed estrinseca della  «presunzione  assoluta
di non tenuita' dell'offesa» del delitto  di  cui  all'art.  423-bis,
comma 2 del codice penale, introdotta dall'art. 131-bis, comma 3,  n.
3) del codice penale. 
    Preliminarmente, si osserva che la condizione di non  punibilita'
per  particolare  tenuita'  del   fatto   postula   una   valutazione
complessiva di tutte le peculiarita' della  fattispecie  concreta,  a
norma dell'art. 133,  primo  comma  del  codice  penale,  incluse  le
modalita' della condotta e il grado della colpevolezza,  e  non  solo
dell'aggressione al bene protetto (Cass. pen. ,  sez.  un.,  sentenza
del 6 aprile 2016, n. 13681). 
    Ben  puo'  avvenire,  dunque,  che  l'incendio  (inteso   secondo
l'insegnamento  della   giurisprudenza   di   legittimita')   risulti
accompagnato da circostanze - come le modalita'  della  condotta,  il
grado di colpevolezza ovvero la condotta susseguente al reato  -  che
inducono  a  giudicare  il  fatto,  globalmente   considerato,   come
connotato da  modesta  offensivita',  si'  da  ritenere  il  reo  non
meritevole di sanzione penale. 
    D'altronde, la condizione di non punibilita' ex art. 131-bis  del
codice penale, mira ad attuare il principio costituzionale di extrema
ratio della reazione penale. 
    Cio' posto, deve sottolinearsi che la fattispecie  incriminatrice
in esame e' di tipo colposo. 
    A tale  riguardo,  la  «presunzione  assoluta  di  non  tenuita'»
potrebbe apparire razionalmente giustificabile in ordine  all'ipotesi
dolosa prevista dal comma primo dell'art. 423-bis del  codice  penale
(per cui e' la cornice edittale di pena ad escludere in radice la non
punibilita'), in  ragione  della  discrezionale  scelta  di  politica
criminale di evitare l'impunita' rispetto a condotte intenzionali che
aggrediscono   beni   superindividuali    di    estrema    rilevanza,
manifestative di un elevato grado di allarme sociale,  oltre  che  di
pericolosita' sociale del reo. 
    Se infatti il trattamento rigoroso dei fatti di incendio boschivo
doloso  sono  pienamente  giustificati  perche'  riferibili  a  gravi
fenomeni criminali, cio' non e' sempre spiegabile per i fatti colposi
ove i fatti non sono riconducibili a fenomeni criminali, ed ove, come
nel caso di specie, il danno e' sostanzialmente insussistente e anche
il grado della colpa appare modesto e non rinvenibile nella incuria e
nel dispregio dell'ambiente. 
    Del resto,  appare  peculiare  che  fra  i  reati  normativamente
esclusi dall'applicazione della  causa  di  non  punibilita'  l'unico
reato colposo sia proprio l'art. 423-bis, comma II del codice penale,
essendo gli altri reati esclusi tutti reati dolosi. 
    Peraltro i reati esclusi  sono  principalmente  reati  di  danno,
mentre il reato per cui si procede e' anche reato di pericolo. 
    Anche con riferimento ai delitti  di  «comune  pericolo»  l'unico
delitto escluso dall'applicazione della causa di non  punibilita'  e'
l'art. 423-bis, comma 2 del  codice  penale  che  e'  sostanzialmente
trattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti  i  reati  di
«comune  pericolo  colposi»  non   sono   esclusi   dall'applicazione
dell'art. 131-bis del codice penale, in particolare, puoi  osservarsi
che  neppure  il  disastro  ambientale  colposo  previsto   dall'art.
452-quinquies  del   codice   penale   e'   presuntivamente   escluso
dall'applicazione dell'art. 131-bis del codice penale. 
    In specie, il delitto di disastro ambientale colposo  contemplato
dall'art. 452-quinquies del codice penale, il  quale  e'  punito  nel
minimo con pena leggermente inferiore rispetto a quella riservata  al
delitto di incendio boschivo colposo e con pena massima ben superiore
(10 anni di reclusione). 
    Inoltre, le  due  fattispecie  appaiono  parzialmente  accomunate
sotto  il  profilo   dell'interesse   giuridico   protetto;   invero,
l'autonoma configurazione del delitto di incendio boschivo  (rispetto
alla figura generale di cui all'art. 423 del codice  penale)  esprime
l'intenzione legislativa di garantire la tutela penale, oltre che per
la pubblica incolumita', anche dell'interesse alla conservazione  del
patrimonio boschivo, quale componente del piu' ampio e generale  bene
ambientale. 
    Ebbene, il delitto di disastro ambientale  boschivo  non  rientra
nelle ipotesi  di  esclusione  previste  dal  comma  terzo  dell'art.
131-bis del codice penale. 
    Conseguentemente,  attesa  l'analogia  che  caratterizza  i   due
illeciti  sotto  il  profilo  dell'oggettivita'  giuridica  e   delle
modalita' di aggressione  al  bene  protetto,  non  sono  ravvisabili
elementi  che  inducono  a  ritenere  ragionevole  la  disparita'  di
trattamento tra essi, secondo il canone di cui all'art. 3 Cost. 
    La  norma  di  esclusione,  poi,  impone  l'irrogazione   di   un
trattamento sanzionatorio anche nei confronti di soggetti rispetto ai
quali la rimproverabilita' e' minima, generando altresi' un dubbio di
compatibilita' con il principio di proporzionalita' della pena, nella
misura in cui anche l'applicazione del  minimo  edittale  apparirebbe
incongrua rispetto alla modesta entita' del fatto per cui si procede. 
    Ad avviso del giudice, quindi, l'art. 131-bis, comma 3, n. 3  del
codice penale contrasta con l'art. 3 e 24 Cost. laddove  esclude  che
il giudice in  concreto  non  possa  ritenere  l'offesa  di  speciale
tenuita'. 
    La questione e' rilevante atteso che, in assenza  di  preclusione
normativa, il giudice applicherebbe la causa di non punibilita'  come
richiesto dalle parti. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il giudice della udienza preliminare di Potenza solleva questione
di illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale,
comma 3, n. 3) laddove prevede che in relazione  al  delitto  di  cui
all'art. 423-bis, comma 2, del codice penale  il  giudice  non  possa
ritenere l'offesa di particolare tenuita' per violazione dell'art.  3
e 27, comma 3 Cost. 
    Dichiara  la  sospensione  del  processo   e   dei   termini   di
prescrizione  del  reato  fino  alla  definizione  del  giudizio   di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone che copia delle presente ordinanza  unitamente,  a  copia
degli atti del processo sia  trasmessa,  a  cura  della  cancelleria,
unitamente  alle   notifiche   del   presente   provvedimento,   alla
cancelleria delle Corte costituzionale. 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.
Presidente del Consiglio dei ministri  e  sia  comunicata  ai  sig.ri
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Provvedimento letto in udienza alla presenza delle parti. 
      Potenza, 19 settembre 2024 
 
                         Il Giudice: Setola