Reg. ord. n. 223 del 2024 pubbl. su G.U. del 11/12/2024 n. 50
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 31/07/2024
Tra: Italian Tobacco Manufacturing srl C/ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Oggetto:
Tributi – Accise – Aliquote di base e calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati – Previsione che l'onere fiscale minimo (OFM) è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 39–octies del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) delle sigarette e che la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025 – Previsione che l'OFM è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'art. 39-sexies del citato decreto legislativo, e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3 dell’art. 39-octies, risulti inferiore al medesimo OFM – Previsione che l'accisa sui predetti prezzi di vendita è pari alla differenza tra l'importo dell'OFM e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell’art. 39-sexies – Denunciato meccanismo legislativo perturbativo del gioco concorrenziale, vista l’introduzione di un sistema fiscale ingiustificatamente penalizzante, nella dinamica dei prezzi, per i produttori di sigarette di fascia bassa, a vantaggio di quelli di fascia medio-alta – Normativa nazionale sull’OFM che viola le previsioni stabilite dalla direttiva 2011/64/UE di neutralità dell’impatto fiscale e di tutela del mercato e della concorrenza – Lesione dei principi di libera concorrenza e proporzionalità di cui al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - Violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 26/10/1995 Num. 504 Art. 39 Co. 6
decreto legislativo del 26/10/1995 Num. 504 Art. 39 Co. 7
decreto legislativo del 26/10/1995 Num. 504 Art. 39 Co. 8
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 11 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 1
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 101 Co.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. Co.
Trattato unione europea Art. 4 Co.
Trattato unione europea Art. Co.
Udienza Pubblica del 18 novembre 2025 rel. ANTONINI
Testo dell'ordinanza
N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2024 Ordinanza del 31 luglio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Italian Tobacco Manufacturing srl, Yesmoke srl e Manifattura Italiana Tabacco spa (in fallimento) contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero dell'economia e delle finanze e British American Tobacco Italia spa. Tributi - Accise - Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati - Previsione che l'onere fiscale minimo (OFM) e' pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 39-octies del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) delle sigarette e che la medesima percentuale e' determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025 - Previsione che l'OFM e' applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'art. 39-sexies del citato decreto legislativo, e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3 dell'art. 39-octies, risulti inferiore al medesimo OFM - Previsione che l'accisa sui predetti prezzi di vendita e' pari alla differenza tra l'importo dell'OFM e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'art. 39-sexies. - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), art. 39-octies, commi 6, 7 e 8. (GU n. 50 del 11-12-2024) IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Seconda) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. e Manifattura Italiana Tabacco S.p.A. in Fallimento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Piselli, Gianluca Sestini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; sul ricorso numero di registro generale 2960 del 2022, proposto da: Yesmoke S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Chiara Giubileo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti British American Tobacco Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 3831 del 2023, proposto da: Yesmoke S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Chiara Giubileo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti British American Tobacco Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; per l'annullamento quanto al ricorso n. 2379 del 2020: del provvedimento prot. n. 14359/RU del 13.1.20 e del relativo allegato; della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; ove occorra del provvedimento prot. n. 27787 del 22.1.20 adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ove occorra del provvedimento prot. n. 55291 del 17.2.20 adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 9/3/2021: del provvedimento prot. n. 14359/RU del 13.1.20 e del relativo allegato; della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette»; del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane prot. n. 27787 del 22.1.20; del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane prot. n. 55291 del 17.2.20; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente», della determinazione direttoriale prot. n. 16500/RU del 14.1.21; della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 15/3/2022: del provvedimento prot. n. 14359/RU del 13.1.20 e del relativo allegato; della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette»; del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane prot. n. 27787 del 22.1.20; del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane prot. n. 55291 del 17.2.20; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente»; della determinazione direttoriale prot. n. 16500/RU del 14.1.21; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente», della determinazione direttoriale prot. n. 13069/RU del 13.1.22; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 15/2/2023: del provvedimento prot. n. 14359/RU del 13.1.20 e del relativo allegato; della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette»; del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane prot. n. 27787 del 22.1.20; del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane prot. n. 55291 del 17.2.20; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente; della determinazione direttoriale prot. n. 16500/RU del 14.1.21; della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette»; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente; della determinazione direttoriale prot. n. 13069/RU del 13.1.22; della comunicazione riportante la «la tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente»; del provvedimento prot. n. 632286/RU del 29.12.22 e del relativo allegato; dell'Allegato rubricato «Tabella A - Sigarette» recante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette», adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtu' del provvedimento impugnato supra e ad esso allegato; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente»; quanto al ricorso n. 2960 del 2022: per l'annullamento della determinazione direttoriale del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prot.: 13069/RU del 13.1.2022, recante la tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette in vigore dal 16.1.2022; della tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette allegata alla suddetta determinazione direttoriale; della comunicazione del 14.1.2022 alla Societa' ricorrente della determinazione direttoriale suddetta; di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, conseguenziale e connesso nonche' per l'accertamento e la dichiarazione del danno ingiusto subito e subendo dalla Societa' ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi mediante il pagamento di una cifra a ristoro da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria, e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dalla Societa' ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti; quanto al ricorso n. 3831 del 2023: per l'annullamento della determinazione direttoriale del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot.: 632286/RU del 29.12.2022, recante la Tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette in vigore dall'1.1.2023; della determinazione direttoriale del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot.: 66682/RU del 2.2.2023, recante determinazione del PMP-sigarette per l'anno 2023 e del connesso onere fiscale minimo, nonche' conferma della Tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette gia' approvata dalla determinazione direttoriale suddetta; della Tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette approvata in forza delle determinazioni direttoriali suddette nonche' di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, conseguenziale e connesso. Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento dei giudizi La Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. e la Yesmoke S.r.l. sono due imprese italiane che producono e commercializzano nel mercato nazionale sigarette a un prezzo inferiore a quello della classe di prezzo piu' richiesta. Con ricorso iscritto nel registro generale del 2020 con il n. 2379 la societa' Manifattura Italiana Tabacco S.p.a. in fallimento, unitamente alla Italian Tobacco Manufacturing S.r.l., affittuaria del complesso aziendale di proprieta' della Manifattura Italiana Tabacco S.p.a. in virtu' di un relativo contratto stipulato nel 2019, ha impugnato il provvedimento del 13 gennaio 2020, prot. 14359, con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche «ADM») ha aggiornato e approvato, per l'anno 2020, la «tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette» ai sensi dell'art. 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, previa individuazione dell'onere fiscale minimo per chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro 188,73. Con un articolato motivo di ricorso, si evidenzia il contrasto della disposizione dell'art. 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (recante il «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»), sulla cui base si determina l'onere fiscale minimo (nel prosieguo anche «OFM»), rispetto agli articoli 7, par. 2, e 8, par. 6, direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 («relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato»), che lo ha istituito e di cui la prima e' attuazione, nonche' la violazione del giudicato derivante dalla sentenza della Corte di Giustizia del 9.10.2014, causa C-428/13, che ha, in passato, sanzionato la disciplina italiana sulla c.d. accisa minima penalizzante. Analoga frizione viene ravvisata con riferimento alle disposizioni del Trattato sull'Unione Europea sulla libera concorrenza e sul principio di libera circolazione delle merci (articoli 26, 27, 28, 29, 34 e 35, 101, 102, 173 del sul funzionamento dell'Unione Europea - TFUE), oltre che in relazione alle previsioni costituzionali (articoli 11 e 117 Cost.) volte a garantire l'efficacia delle fonti comunitarie nel sistema giuridico interno. La Italian Tobacco Manufacturing afferma di commercializzare i propri prodotti ad un prezzo al pubblico di Euro 4,50-4,70 a pacchetto. Sostiene, quindi, che il peso economico derivante dall'«onere fiscale minimo» verrebbe ad incidere in misura maggiore sui prodotti c.d. di «fascia bassa» che, come quelli propri, sono venduti ad un prezzo al pubblico inferiore ad Euro 4,80 a pacchetto (contenente 20 sigarette) e, quindi, ad un prezzo inferiore al c.d. «prezzo di parita'» (prossimo al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale di sigarette vendute in Italia che per il 2020 e' pari a Euro 4,80 a pacchetto contenente 20 sigarette), anziche' in maniera identica, come prevede il legislatore europeo; in questo modo, verrebbe introdotta una tassazione inversamente proporzionale rispetto al prezzo di vendita (piu' e' basso il prezzo di vendita maggiore e' la tassazione che grava sul produttore) e si inciderebbe sulla liberta' dei produttori di fissare il prezzo di vendita delle sigarette (che sarebbero costretti ad aumentare il prezzo per evitare di andare in perdita). Si invoca, dunque, la disapplicazione della disciplina nazionale per contrasto con quella europea, da cui poi discenderebbe l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati, adottati in base alle disposizioni nazionali, salvo voler adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia dell'Unione ai sensi dell'art. 267 TFUE, chiamandola a stabilire se gli articoli 7, par. 2, e 8, par. 6, della direttiva 2011/64/UE ostano a una normativa nazionale che introduce un onere fiscale minimo, il cui aumento annuale produce effetti soltanto sui pacchetti di sigarette il cui costo di vendita e' piu' basso rispetto ad altri ed e' ancorato non piu' ad un importo predeterminato dal legislatore ma all'andamento del prezzo medio ponderato (PMP), elemento a sua volta condizionato dalle condotte di mercato degli operatori economici di maggiori dimensioni. Con un secondo motivo di ricorso, si censura la violazione dell'art. 107 del TFUE, relativo alla disciplina sugli aiuti di stato, ritenendo che la normativa italiana produrrebbe un trattamento fiscale vantaggioso in favore di soli tre grandi operatori che detengono di fatto il 90% del mercato di riferimento, dando cosi' luogo ad un aiuto di Stato sotto forma di sovvenzioni. Si invoca comunque la disapplicazione della normativa interna o, in subordine, la rimessione della questione alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul se l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea osta a una normativa nazionale che introduca un regime fiscale piu' favorevole per alcune categorie di sigarette rispetto ad altri e implichi la possibilita', da parte degli operatori economici di maggiori dimensioni, di determinare l'andamento del PMP e, per tale via, dell'onere fiscale minimo. Con un terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dei principi di proporzionalita' e progressivita' delle imposte (art. 53 Cost.), in quanto l'imposizione dell'onere fiscale minimo finirebbe per penalizzare i prodotti della fascia bassa di mercato a causa dell'assenza di progressivita' e proporzionalita' delle modalita' di calcolo e di aggiornamento delle accise sulle sigarette; l'onere fiscale minimo, cosi' come congegnato, sarebbe soggetto ad aumenti che gravano in misura del tutto sproporzionata sui pacchetti di sigarette dal prezzo di vendita piu' basso, mentre toccano in misura del tutto marginale quelli venduti ad un prezzo pari o superiore al PMP. Chiede, inoltre, che venga sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 39-octies, comma 6, decreto legislativo n. 504/1995, per violazione degli articoli 3 e 53, Cost.,nella parte in cui la modalita' di aggiornamento automatico dell'onere fiscale minimo, del tutto estranea a valutazioni in ordine all'andamento del mercato di riferimento, e' sostanzialmente rimessa al comportamento dei grandi operatori economici del settore, a discapito delle imprese di piu' piccole dimensioni destinate, per tale via, a fuoriuscire dal mercato della produzione e della vendita delle sigarette. Con (un primo) ricorso per motivi aggiunti e' stato successivamente impugnato il provvedimento del 14 gennaio 2021, prot. 1600, con il quale l'ADM ha poi aggiornato e approvato, per l'anno 2021, la «tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette» ai sensi dell'art. 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, previa individuazione dell'onere fiscale minimo per chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro 193,21, facendo sostanzialmente valere le censure sopra indicate rapportate ai valori dell'onere fiscale minimo stabiliti dall'ADM per l'anno di riferimento. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti e' stato, infine, impugnato il provvedimento del 13 gennaio 2022, prot. 13069, con il quale l'ADM ha aggiornato e approvato, anche per l'anno 2022, la «tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette» ai sensi dell'art. 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, previa individuazione dell'onere fiscale minimo per chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro 194,72, sempre facendo sostanzialmente valere le censure sopra indicate rapportate ai valori dell'onere fiscale minimo stabiliti dall'ADM per l'anno di riferimento. Con ricorso iscritto nel registro generale del 2022 con il n. 2960 anche la Yesmoke S.r.l. ha impugnato il provvedimento del 13 gennaio 2022, prot. 13069, con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha aggiornato e approvato, per l'anno 2022, la «tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette» ai sensi dell'art. 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, previa individuazione dell'onere fiscale minimo per chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro 194,72. Anche in questo caso, con un articolato motivo di ricorso si evidenzia il contrasto dell'art. 39-octies, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sulla cui base si determina l'onere fiscale minimo, rispetto all'art. 7, par. 4, direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 («relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato»), che ha istituito l'onere fiscale minimo e di cui la prima disposizione costituisce attuazione, oltre alla violazione del giudicato derivante dalle sentenze della Corte di Giustizia del 24.6.2010, causa C-571/08 e del 9.10.2014, causa C-428/13, che hanno, in passato, sanzionato la disciplina italiana sul c.d. prezzo minimo e sulla c.d. accisa minima penalizzante avente molte similitudini con quella l'attuale sull'onere fiscale minimo. Ugualmente, analoga frizione viene ravvisata con riferimento alle disposizioni del Trattato sull'Unione europea sulla libera concorrenza e sul principio di libera circolazione delle merci (articoli 26, 27, 28, 29, 34 e 35, 101, 102, 173 TFUE) e in relazione alle previsioni costituzionali (articoli 11 e 117 Cost.) volte a garantire l'efficacia delle fonti comunitarie nel sistema giuridico interno. La Yesmoke afferma di commercializzare i propri prodotti ad un prezzo al pubblico di Euro 4,34-4,80 a pacchetto. Anche tale societa' sostiene, quindi, che il peso economico derivante dall'«onere fiscale minimo» verrebbe ad incidere in misura maggiore sui prodotti c.d. di «fascia bassa» che, come quelli propri, sono venduti ad un prezzo al pubblico inferiore ad Euro 5,20 a pacchetto (contenente 20 sigarette) e, quindi, ad un prezzo inferiore al c.d. «prezzo di parita'», anziche' in maniera identica, come prevede il legislatore europeo; in questo modo, verrebbe introdotta una tassazione inversamente proporzionale rispetto al prezzo di vendita (piu' e' basso il prezzo di vendita maggiore e' la tassazione che grava sul produttore) e si inciderebbe sulla liberta' dei produttori di fissare il prezzo di vendita delle sigarette (che sarebbero costretti ad aumentare il prezzo per evitare di andare in perdita). Invoca, quindi, la disapplicazione della disciplina nazionale per contrasto con quella europea, da cui poi discenderebbe l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati, adottati in base alle disposizioni nazionali. Sotto un distinto profilo, la ricorrente lamenta la violazione dei principi di proporzionalita' e progressivita' delle imposte (art. 53 Cost.), in quanto l'imposizione fiscale sui prezzi di vendita delle sigarette di fascia bassa determinerebbe una contrazione dei volumi prodotti che finirebbe per incidere sulla capacita' contributiva del produttore, penalizzando, in modo irragionevole ed illogico, le imprese di piu' piccole dimensioni che non possono agevolmente delocalizzare e/o diversificare la propria produzione. Infine, formula domanda di risarcimento del danno subito nel periodo gennaio 2019-gennaio 2022, in quanto a causa dell'introduzione dell'onere fiscale minimo la societa' avrebbe nel tempo aumentato i prezzi di vendita dei propri prodotti, (invano) confidando di anno in anno in provvedimenti migliorativi della propria situazione e cosi' subendo ingenti perdite dovute alla perdita di quote di mercato rappresentate dai consumatori interessati ad acquistare prodotti a costi piu' bassi. La Sezione, con ordinanza n. 4570/2022 (adottata nell'ambito del giudizio rg. 2960/2022) ha ritenuto «necessario accertare, ai fini della decisione, in che modo l'Autorita' italiana abbia determinato l'onere fiscale minimo ai sensi della disciplina europea e nazionale applicabile e abbia stabilito la tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette .... in cui si dia evidenza: i) degli accertamenti istruttori compiuti dall'Autorita' italiana per determinare l'onere fiscale minimo in relazione a tutte le sue componenti (accisa globale e IVA calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"); ii) in che modo l'onere fiscale minimo incide e opera con riferimento alla tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette; iii) se e con quale modalita' l'onere fiscale minimo varia al variare del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati». L'ADM ha riscontrato l'incombente istruttorio depositando la relazione in data 10 giugno 2022, in cui si riferisce, in particolare, che «In caso di variazione del PMP-sigarette, vengono rideterminate le componenti specifica e proporzionale, con conseguente variazione della fiscalita' dei prezzi non incisi dall'OFM. Il meccanismo di mantenere l'onere fiscale minimo come percentuale delle imposte complessive (IVA e accisa) calcolate sul PMP, comporta quindi l'aumento dell'OFM nel caso di aumenti di prezzo o la riduzione dello stesso nei casi in cui occorrano riduzioni di prezzo e quindi del PMP. Come atteso, l'aumento dell'onere fiscale minimo incide sulla dinamica dei prezzi al di sotto del prezzo oltre il quale cessa l'applicazione dell'onere fiscale minimo, non riguardando invece le classi di prezzo superiori a tale livello ... L'onere fiscale minimo cosi' come attualmente determinato, pari a 194,72 - corrispondente alla percentuale attuale dell'accisa globale e dell'IVA gravanti sul "PMP- sigarette" (96,22%), si applica a tutti i prezzi di sigarette per i quali la somma dell'accisa, calcolata in base alle due componenti, specifica e ad valorem, e dell'IVA, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, sia inferiore a 194,72 euro/chilogrammo, cioe' fino al prezzo di circa 245 euro/chilogrammo. Oltre tale livello di prezzo, infatti, l'onere fiscale complessivo (accisa piu' IVA) risulta di importo superiore all'onere fiscale minimo di 194,72 euro/chilogrammo». Analoga richiesta e' stata successivamente sollecitata dal Collegio, con ordinanza n. 1436/2023, riscontrata dall'ADM in data 9.5.2023, anche nell'ambito del ricorso r.g. n. 2379/2020. Nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia fiscale ha replicato puntualmente alle censure sollevate in entrambi i gravami, evidenziando in particolare la conformita' della disciplina nazionale con l'art. 7, comma 4 della Direttiva 2011/64 (UE), che consente agli Stati membri, laddove necessario, di introdurre in relazione all'accisa sulle sigarette «un onere fiscale minimo» e sottolineando come lo Stato, tramite tale misura fiscale, intenda altresi' scoraggiare l'utilizzo dei prodotti da fumo per tutelare la salute collettiva e ridurre le frodi e il contrabbando. Entrambe le cause sono state chiamate per la trattazione nel merito all'udienza del 12 ottobre 2022 e, dopo la discussione di rito, sono passate in decisione. Con ordinanza n. 13610/2022, pubblicata il 21.10.2022, questa Sezione, previa riunione dei gravami, ai sensi dell'art. 70 c.p.a. (sussistendo una stretta connessione oggettiva, sotto il profilo del petitum immediato e della causa petendi, tra i contenziosi aventi ad oggetto la domanda di annullamento dei provvedimenti con i quali l'ADM ha determinato l'onere fiscale minimo negli anni 2020, 2021, 2022), ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le censure e le questioni sollevate e implicate dai predetti ricorsi, ha rimesso al vaglio della Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale «dell'art. 39-octies, commi 1-8, del decreto legislativo n. 504/1995, in relazione alla violazione degli articoli 11 e 117 Cost., integrati dalla disciplina interposta dettata dagli articoli 7, par. 3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1, della direttiva 2011/64/UE sull'onere fiscale minimo, salvo che il giudice costituzionale ritenga di interpellare la Corte di giustizia sulla corretta interpretazione della disciplina europea in esame», conseguentemente disponendo, in attesa della pronuncia del Giudice delle Leggi, la sospensione dei giudizi ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Questo Tribunale ha, in particolare, adito la Corte costituzionale (anziche' la Corte di Giustizia Ue) ritenendo che la disposizione della Direttiva 2011/64/UE che prevede l'onere fiscale minimo sia priva di efficacia diretta, necessitando di adattamenti e attualizzazioni a cura del legislatore nazionale, con conseguente impossibilita' di operare l'eventuale disapplicazione della norma nazionale contrastante e, per converso, necessita' (laddove la questione sia rilevante nei giudizi a quo e non sia percorribile l'opzione ermeneutica dell'interpretazione conforme) di promuovere incidente di costituzionalita' alla Corte costituzionale per violazione degli art. 11 e 117 Cost., quali parametri costituzionali integrati dalla interposta disposizione europea priva di efficacia diretta (cfr., Corte costituzionale, 14 dicembre 2017, n. 269 e 18 luglio 2013, n. 207). Con la suddetta ordinanza di rimessione, la Sezione ha, dunque, rilevato due «distonie», ovvero due profili di insanabile contrasto dell'art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/95 con la citata Direttiva. In particolare, si e' rilevato che: 1) (prima distonia) «L'accisa globale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/1995 e' composta da una componente ad valorem che varia proporzionalmente in base al prezzo di vendita al consumatore e quindi e' rapportata alla base imponibile di riferimento (prezzo). Per i prodotti a basso prezzo di vendita l'accisa ad valorem produce un gettito inferiore rispetto alla base imponibile dei prodotti a piu' alto prezzo di vendita. Cio' comporta che, per tali prodotti di sigarette, la somma dell'accisa globale e dell'IVA e' inferiore rispetto a quella che si ottiene dai prodotti di prezzo maggiore, il che conduce, di conseguenza, ad applicare l'imposta minima»; 2) (seconda distonia) «l'onere fiscale minimo (pari al 96,22%) si calcola sulla somma dell'accisa globale e dell'IVA, calcolate entrambe con riferimento al "PMP-sigarette". Il "PMP-sigarette", ai sensi dell'art. 39-quinques, comma 2, decreto legislativo n. 504/1995, viene determinato annualmente (entro il primo marzo dell'anno solare successivo) "sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette". Cio' comporta che il "PMP-sigarette" e' ancorato e oscilla in base alla variazione dei prezzi totali di vendita delle sigarette (fatturato dell'anno precedente). Di conseguenza l'aumento del prezzo di vendita delle sigarette accresce la base sui cui si calcola l'aliquota dell'onere fiscale minimo. In questo modo pero' i produttori che offrono sigarette ad un prezzo piu' elevato e quindi realizzano un maggior fatturato (ossia le multinazionali) sono in grado di modificare la soglia dell'onere fiscale minimo mediante il semplice aumento dei prezzi di vendita. Infatti, per effetto del sistema di calcolo delineato dal legislatore italiano, aumentando il prezzo di vendita dei prodotti si innalza automaticamente il denominatore sulla cui base si effettua il rapporto tra fatturato e quantita' di sigarette vendute e quindi si ottiene una soglia dell'onere fiscale minimo piu' alta. La politica dell'aumento dei prezzi dei grandi operatori determina in via diretta l'aumento del carico fiscale che devono sopportare i piccoli operatori. Ove la somma dell'accisa globale e quella sull'Iva sia inferiore alla soglia dell'onere fiscale minimo (determinata in virtu' delle politiche di prezzo delle multinazionali), i produttori che vendono a prezzi minori (in genere piccoli operatori) subiscono un prelievo fiscale maggiore rispetto a quello che avrebbero subito applicando la tassazione ordinaria». Successivamente, la societa' Manifattura Italiana Tabacco S.p.a. in fallimento, sempre unitamente alla Italian Tobacco Manufacturing S.r.l., ha impugnato con motivi aggiunti (terzo atto per motivi aggiunti) il provvedimento prot. n. 632286 del 29 dicembre 22 con cui il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che «A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette» e l'Allegato rubricato «Tabella A - Sigarette» recante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette». Per mezzo della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197/2022), la misura percentuale dell'onere fiscale minimo rispetto all'imposizione globale applicata alle sigarette, e' stata progressivamente incrementata (98,10% per il 2023, 98,50% per il 2024 e 98,60% dal 2025). Il predetto provvedimento prot. n. 632286/2022 e' stato censurato «per gli stessi vizi gia' avanzati in sede di ricorso introduttivo, nonche' in sede di motivi aggiunti», evidenziando come anche tale ultimo provvedimento «si appalesa gravemente illegittimo in quanto gravemente distorsivo della concorrenza in quanto avvantaggia i grandi produttori di sigarette di fascia medio-alta a discapito dei pochi produttori di sigarette di fascia medio-bassa». Ritenendo che, anche in relazione all'impugnazione proposta con i terzi motivi aggiunti a seguito delle modifiche apportate dal comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022 alla disciplina sull'onere fiscale minimo stabilita nell'art. 39-octies, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 504/1995, fossero confermati i sospetti di incostituzionalita', questa Sezione, con ordinanza n. 8199/2023, pubblicata il 12.5.2023, ha nuovamente rimesso al vaglio della Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 39-octies, commi 1-8, del decreto legislativo n. 504/1995, nel testo modificato dal comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022, prospettando problematiche analoghe a quelle gia' evidenziate con la precedente ordinanza di rimessione, rigettando, altresi', l'adozione della misura cautelare e confermando la sospensione del giudizio. Con sentenza n. 220 del 14.12.2023, la Corte costituzionale, adita da questo Tribunale, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in ragione di una ritenuta «incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento». La Corte ha evidenziato la carente o assente analisi dei seguenti riferimenti tratti dalla Direttiva n. 2011/64/UE: il par. 4 dell'art. 8, nella misura in cui ancora l'importo delle accise sulle sigarette al PMP-sigarette, incidendo, come l'OFM, in modo proporzionalmente maggiore sui prezzi via via piu' elevati; il considerando n. 14, che rapporta la componente ad valorem al prezzo medio ponderato delle sigarette; l'art. 10, par. 2, secondo cui l'accisa globale, dal 1°.1.2014, e' pari ad almeno il 60% del PMP-sigarette; l'art. 8, par. 6, che consente agli Stati di applicare un'accisa minima sulle sigarette. Con il ricorso iscritto nel registro generale del 2023 con il n. 3831 la Yesmoke S.r.l. ha, poi, impugnato: a) il provvedimento del 632286/RU del 29.12.2022, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia il 30.12.2022, con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha aggiornato e approvato, per l'anno 2023, la «tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette» ai sensi dell'art. 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; b) la determinazione direttoriale del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 66682/RU del 2.2.2023, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia il 3.2.2023, recante determinazione del PMP-sigarette per l'anno 2023 e del connesso onere fiscale minimo, nonche' conferma della Tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette. Per l'anno 2023 il PMP-sigarette e' stato individuato nell'importo di euro 262,00 per chilogrammo convenzionale, mentre l'onere fiscale minimo ammonta all'importo di euro 199,72 per chilogrammo convenzionale. Yesmoke prospetta motivi di ricorsi analoghi a quelli formulati nel precedente giudizio, di cui al r.g. 2022/02960, facendo inoltre espressa riserva di azione risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dai provvedimenti impugnati. Successivamente al deposito della sentenza n. 220/2023 della Corte costituzionale (in data 14.12.2023), le societa' Manifattura italiana tabacco s.p.a. in fallimento e Italian tobacco manufacturing s.r.l., in relazione al giudizio r.g. 2020/02379, hanno depositato, in data 16.2.2024, istanza ex art. 80 c.p.a. di fissazione d'udienza per la prosecuzione del giudizio. Dette societa', con ulteriori note difensive, insistevano per la fondatezza del gravame, prospettando, altresi', la possibilita' del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla corretta interpretazione della disciplina europea o, in via subordinata, la nuova rimessione alla Corte costituzionale. Analoga istanza e' stata depositata da Yesmoke S.r.l., in data 18.1.2024, quanto ai giudizi di cui ai n. r.g. 2960/2022 e 3831/2023, con richiesta di riunione ex art. 70 c.p.a.. Con successive note difensive, la societa' insisteva per la fondatezza del gravame, confermando l'interesse allo scrutinio delle censure anche sotto il profilo risarcitorio e instando per l'accoglimento dei ricorsi, previa disapplicazione diretta della normativa nazionale in contrasto con quella europea o, in via subordinata, per la rimessione alla Corte di Giustizia UE ovvero per la ulteriore rimessione alla Corte costituzionale. All'udienza pubblica del 19 giugno 2024, dopo ampia discussione, le cause relative ai ricorsi in epigrafe sono state trattenute in decisione. Facendo seguito a quanto precede, lo scrivente Tribunale ritiene che, analizzato il quadro normativo di riferimento (nazionale ed europeo), anche alla luce delle motivazioni rassegnate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220/2023, continui a persistere la rilevanza della questione di costituzionalita' e la sua non manifesta infondatezza, in relazione ai profili di seguito esplicati, talche' si ritiene necessario adire nuovamente, in merito, il Giudice delle Leggi, previa riunione dei giudizi ex art. 70 c.p.a.. A fronte di un giudicato costituzionale di inammissibilita', come nel caso in esame, per difetto di motivazione, non e' infatti preclusa al giudice remittente la possibilita' di adire nuovamente la Corte (qualora persistano i dubbi di compatibilita' costituzionale della legge nazionale), ferma l'impossibilita' di replicare sic et simpliciter il quadro prospettico gia' vagliato negativamente (cfr., in tal senso, la recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 12 del 24 maggio 2024, in cui si citano, fra l'altro, le seguenti pronunce del Consiglio di Stato: sentenze 247 del 2022, n. 115 del 2019, n. 252 del 2012 e n. 189 del 2001; ordinanze n. 371 del 2004 e n. 399 del 2002; sentenza n. 135 del 1984). Rispetto a quanto gia' prospettato da questo Tribunale con le precedenti ordinanze di rimessione, si rimodulano - tenuto conto dei rilievi della Corte - i dubbi di conformita' della legge nazionale, previa sintetica rassegna del quadro regolatorio, anche in ordine alle disposizioni invocate dal Giudice delle Leggi. Quadro regolatorio (europeo e nazionale) Si ritiene opportuno, dapprima, analizzare le pertinenti disposizioni della Direttiva 2011/64/UE, cosi' come indicato dalla Corte nella sentenza n. 220/2023, facendo rinvio all'esaustiva trattazione, contenuta nella precedente ordinanza di rimessione n. 13610/2022, quanto agli aspetti di carattere generale della questione (riferimenti al TFUE, alle competenze dell'Unione Europea ed alla funzione armonizzatrice della politica fiscale anche con riguardo al mercato del commercio delle sigarette, caratterizzato dalla presenza di una domanda elastica rispetto al prezzo di vendita e, soprattutto in Italia, da uno scenario fortemente oligopolistico, nel quale tre multinazionali estere detengono oltre il 90% della quota di mercato). In primo luogo, la Direttiva in questione fissa, nei vari considerando, alcuni principi di carattere generale, applicabili alla piu' ampia categoria dei tabacchi lavorati ed anche, nello specifico, alle sigarette. In particolare, occorre considerare: il n.ro 2: «La normativa dell'Unione in materia di tassazione dei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute»; il n.ro 9: «L'armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far si' che la competitivita' delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell'imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l'apertura dei mercati nazionali degli Stati membri»; il n.ro 10: «Le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati»; il n.ro 11: «La struttura dell'accisa sulle sigarette deve comprendere, oltre a un elemento specifico determinato per unita' di prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte. Avendo l'imposta sul volume d'affari relativa alle sigarette lo stesso effetto di un'accisa ad valorem, e' opportuno tenerne conto nello stabilire il rapporto fra l'elemento specifico dell'accisa e l'onere fiscale totale»; il n.ro 12: «Fatta salva la struttura fiscale mista e la percentuale massima dell'elemento specifico nell'onere fiscale totale, e' opportuno che gli Stati membri dispongano di mezzi efficaci per applicare accise specifiche o minime sulle sigarette cosi' da garantire l'applicazione di almeno un determinato onere fiscale minimo in tutta l'Unione»; il n.ro 13: «Per il corretto funzionamento del mercato interno, e' necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati»; il n.ro 14: «Riguardo alle sigarette, e' opportuno garantire condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. Un requisito minimo ad valorem dovrebbe quindi essere espresso in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre un importo minimo dovrebbe applicarsi a tutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto dovrebbe servire anche come riferimento per determinare l'incidenza dell'accisa specifica sull'onere fiscale totale». Dai citati «considerando» della Direttiva, puo' evincersi che, nel settore dei tabacchi lavorati (e nelle sigarette in primis) l'Unione Europea intende realizzare l'obiettivo di armonizzare l'imposizione per tutelare precipuamente il corretto funzionamento del mercato unionale (rif. considerando n. 9, 10, 12 e 14). Allo scopo, la Direttiva prevede una struttura tripartita dell'imposizione (accisa ad valorem, accisa specifica e imposta sul valore aggiunto - rif. n.ro 11) e la necessita' di contemplare valori minimi dell'accisa (n. 13). Tale impostazione non esclude, in particolar modo per le sigarette, anzi contempla espressamente - visto l'indubbio impatto di tali prodotti sulla salute umana - la necessita' di salvaguardare gli obiettivi di tipo sanitario (n. 14) e di applicare un onere fiscale minimo nell'Unione, ossia un'imposizione minima gravante sui tabacchi. Si puo', quindi, affermare che l'onere fiscale minimo viene concepito quale strumento, al contempo, di armonizzazione delle imposte a livello unionale (si fissa un onere minimo, tale da scongiurare un eccessivo squilibrio nei prezzi fra i vari Stati) e di presidio per la salute (un prezzo eccessivamente basso del prodotto favorisce il sovraconsumo dello stesso). Venendo alle specifiche disposizioni introdotte dalla Direttiva 2011/64/UE con riferimento al regime della tassazione delle sigarette, gli articoli 7, par. 1 e 9, par. 2 hanno previso un sistema misto nel quale le imposte applicate comprendono: a) l'accisa specifica, calcolata in rapporto al peso o al numero dei pezzi dei prodotti; b) l'accisa ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto (comprensivi anche dell'iva); c) l'iva, proporzionale al prezzo di vendita al minuto. Con riguardo all'accisa, la componente ad valorem varia, pertanto, in base al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte (opera quindi in modo proporzionale, in modo analogo all'imposta sul valore aggiunto), mentre quella specifica varia in base all'unita' di prodotto venduto nel mercato ed opera in termini fissi rispetto alla variabile prezzo. Il successivo par. 2 dell'art. 7 cit. stabilisce che «L'aliquota dell'accisa ad valorem e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette». Il par. 3 dell'art. 7 cit. precisa che «e' stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa ad valorem e dell'imposta sul volume d'affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori». Il par. 4 dell'art. 7 cit., con una disposizione di chiusura, chiarisce, poi, che «Nella misura in cui cio' risulti necessario, l'accisa sulle sigarette puo' comportare un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell'elemento specifico dell'accisa, ai sensi dell'art. 8, siano rigidamente rispettate». La Direttiva stabilisce inoltre: all'art. 8, par. 4, che l'accisa specifica deve essere stabilita necessariamente in un intervallo compreso fra il 7,5% e il 76,5% dell'onere fiscale totale, ossia della sommatoria dell'imposizione complessiva (accisa specifica, accisa ad valorem ed iva, quest'ultime calcolate sulla base del prezzo medio ponderato delle sigarette, PMP-sigarette); all'art. 8, par. 6, che «gli Stati membri possono applicare un'accisa minima sulle sigarette», nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7, par. 1, e dell'art. 8, par. 3,4,5; all'art. 10, par. 2, che l'accisa minima globale (ossia la sommatoria dell'accisa specifica e di quella ad valorem, con esclusione quindi dell'iva) «rappresenta almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non puo' essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto». Il quadro regolatorio nazionale della tassazione delle sigarette, con cui il legislatore ha attuato la disciplina europea sull'imposizione (anche in tema di onere fiscale minimo), puo' sintetizzarsi nel modo seguente. La disciplina di riferimento e' rappresentata dall'art. 39-octies del decreto legislativo 504/1995 e, in particolare, dalle previsioni recate dai commi 3, 6, 7, 8, nel testo risultante dalla riforma introdotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (prima) e in ultimo con le Leggi 29 dicembre 2022, n. 197 e 30 dicembre 2023, n. 213. Il comma 3 regola l'imposizione, a titolo di accise, sulle sigarette. Quanto all'elemento specifico dell'accisa, la lettera a) prevede attualmente un importo in misura fissa, determinato in aumento di anno in anno (28 euro per il 2023, 29,30 per il 2024 e 29,50 per il 2025), in esito alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 122, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 a decorrere dall'anno 2023. Nel previgente regime, regolato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. (con decorrenza dal 2019) l'accisa specifica era stabilita in misura fissa pari all'11% della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al «PMP-sigarette». Il PMP-sigarette funge da parametro per l'applicazione delle imposte, anche ai fini dell'onere fiscale minimo, e corrisponde al «prezzo medio ponderato di vendita al minuto», che si ottiene dalla divisione tra il «valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantita' totale di sigarette immesse in consumo ... in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente» (cfr. art. 8 della direttiva 2011/64/UE). In merito all'accisa ad valorem, la lettera b) rinvia, per l'applicazione dell'aliquota proporzionale al prezzo di vendita, all'Allegato I, che allo stato prevede l'aliquota del 49,50%. Si osserva che, fino all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 122, lettera a), n. 2), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (con decorrenza dal 1°.1.2023), era vigente l'art. 39-octies, co. 4, che regolava la c.d. «accisa globale», ossia l'accisa complessivamente prelevata (sommatoria della componente specifica fissa con quella proporzionale ad valorem) e che, per entrambe tali poste di prelievo fiscale, stabiliva che le relative aliquote erano applicate con riferimento al PMP-sigarette. All'accisa, naturalmente, si affianca l'imposta sul valore aggiunto, attualmente pari per le sigarette al 22% del prezzo di vendita. Le modifiche piu' recenti, se hanno ulteriormente elevato l'imposizione, non hanno alterato la struttura complessivamente tripartita (bipartita per l'accisa, a cui va aggiunta l'iva), potendosi rilevare che, sul prezzo finale delle sigarette, le accise arrivano a pesare anche oltre il 70% (ad es. a fronte del prezzo minimo di vendita per chilogrammo convenzionale, corrispondente a 1.000 sigarette, di euro 210, l'accisa globale prelevata ammonta ad euro 150,86 - cfr. dati tabella ADM per l'annualita' 2020 di cui alla determinazione prot. n. 14359 del 13.1.2020) e che, considerando altresi' il peso dell'iva, l'imposizione complessiva sulle sigarette, ossia l'onere fiscale complessivo, puo' incidere per circa il 90% sul prezzo finale (cfr. dati tabella ADM sopra cit.), in parte in modo proporzionale (accisa ad valorem + iva), in parte in modo fisso (accisa specifica). Per i prodotti di fascia bassa, gli effetti dell'imposizione sono piu' significativi, sia per l'impatto dell'accisa specifica (fissa per unita' di prodotto e quindi proporzionalmente piu' incisiva per definizione) che, per quanto si dira' infra, per l'applicazione del meccanismo dell'onere fiscale minimo. Il comma 6 (unitamente ai commi 7 e 8) dell'art. 39-octies regola l'onere fiscale minimo, che costituisce il fuoco del thema decidendum. L'onere fiscale minimo rappresenta il prelievo fiscale minimo, che lo Stato, a prescindere dal prezzo di vendita, applica sull'immissione in consumo delle sigarette, e il limite fiscale globale al di sotto del quale, anche laddove diminuisse il prezzo finale di vendita per il consumatore, l'imposizione non scende. Con la previsione di un onere fiscale minimo «inderogabile», il legislatore nazionale, attuando nelle intenzioni una specifica previsione della Direttiva, intende indirettamente fare si' che il livello dei prezzi delle sigarette si mantenga al di sopra di una certa soglia, posto che, senza dubbio alcuno, il prezzo delle sigarette dipende, in massima parte, dall'imposizione fiscale. L'art. 39-octies co. 6 ha subito diverse modifiche, nei tempi recenti. L'attuale struttura della norma, contestata dalle societa' ricorrenti, deriva dalla riforma introdotta con la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), che, innovando il precedente regime, ha modificato il co. 6 dell'art. 39-octies, stabilendo che l'onere fiscale minimo e' pari ad una percentuale, piuttosto elevata, da applicare automaticamente alla somma tra accisa globale (a sua volta risultante dalla sommatoria dell'accisa specifica e di quella ad valorem) e iva, calcolate con riferimento al PMP-sigarette. Tale percentuale, individuata in misura pari al 95,22% dalla citata legge di bilancio, e' stata via via incrementata dai successivi interventi legislativi. Nello specifico, la percentuale e' salita dapprima al 96,22 con decorrenza dal 1°.1.2019 (a seguito dell'art. 1, comma 659, legge 27 dicembre 2019, n. 160), quindi, per effetto dell'art. 1, comma 122, lettera a), legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 98,10 (dal 1°.1.2023), al 98,50 per il 2024 e al 98,60 a decorrere dal 1°.1.2025. Nel regime antecedente alle modifiche apportate con legge n. 145/2018, invece, l'onere fiscale minimo era stabilito in misura fissa, direttamente dal legislatore, salva la possibilita' di aggiustamenti da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (rif. art. 1, co. 2, del decreto legislativo n. 188/2014), tenuto comunque conto «dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto». Sempre in tema di onere fiscale minimo secondo la disciplina nazionale, completano il quadro le previsioni recate dai commi 7 e 8 dell'art. 39-octies del decreto legislativo.n. 504/95. Secondo il comma 7, «l'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e' applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'art. 39-sexies, e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo». A mente, poi, del comma 8, «l'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 e' pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'art. 39-sexies». In breve, la disciplina nazionale introduce, dunque, l'accisa dell'onere fiscale minimo con un'aliquota fissa assai elevata, di ben oltre il 90% (salvi gli incrementi ulteriormente previsti dalle leggi medio tempore intervenute), da applicare sulla somma dell'accisa globale e dell'iva, calcolate entrambe con riferimento al valore standard del prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale di sigarette denominato «PMP-sigarette» (dove il chilogrammo convenzionale e' pari a 1000 sigarette, mentre il «PMP-sigarette» e' dato dal rapporto tra il valore totale e la quantita' totale delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente). Il prelievo dell'onere fiscale minimo viene applicato laddove, partendo dal prezzo di vendita finale indicato dal produttore, la somma dell'accisa globale e dell'iva risulti inferiore alla soglia da esso rappresentata. Per le sigarette l'applicazione dell'onere fiscale minimo e' comunque dovuta qualora, per effetto dei prezzi stabiliti dai produttori, dall'applicazione dell'accisa ordinaria e dell'iva si realizza un carico fiscale inferiore a quello dell'onere fiscale minimo previsto per legge. L'onere fiscale minimo sostituisce, dunque, l'ordinario regime di tassazione delle sigarette, che e' costituito dall'applicazione dell'accisa ordinaria e dell'iva. La sostituzione avviene laddove il gettito che proviene dal regime ordinario risulti essere inferiore alla soglia dell'onere fiscale minimo determinata in base ai commi 6-10 dell'art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/1995. Sotto il profilo della natura giuridica, l'onere fiscale minimo ha struttura e natura di imposta indiretta, in quanto si sostanzia in un prelievo coattivo avente come presupposto impositivo la cessione delle sigarette. Stante l'ordito normativo introdotto in ambito nazionale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adotta, annualmente, provvedimenti a mezzo dei quali - previa individuazione del PMP-sigarette, che costituisce il parametro di riferimento per l'applicazione dell'aliquota fissata dalla legge - stabilisce l'entita' dell'onere fiscale minimo, allegando, alle relative determinazioni, apposite tabelle nelle quali sono analiticamente individuate, a partire da ciascun livello di prezzo, le seguenti voci: l'accisa globale (somma fra accisa ad valorem ed accisa specifica), l'iva, l'aggio al rivenditore (pari al 10% del prezzo di vendita) e la quota di ricavo per il fornitore (cio' che residua in esito dell'applicazione delle imposte e dall'aggio al venditore). Nello specifico, in estrema sintesi per quanto di utilita' con riguardo alle proposte impugnazioni, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha adottato le seguenti determinazioni: 1) prot. n. 14359 del 13.1.2020, che, per l'annualita' 2020, ha individuato in euro 252 il PMP-sigarette e in euro 188,73 l'onere fiscale minimo; 2) prot. n. 16500 del 14.1.2021, che, per l'annualita' 2021, ha individuato in euro 258 il PMP-sigarette e in euro 193,21 l'onere fiscale minimo; 3) prot. n. 13069 del 13.1.2022, che, per l'annualita' 2022, ha individuato in euro 260 il PMP-sigarette e in euro 194,72 l'onere fiscale minimo; 4) prot. n. 14359 del 13.1.2020, che, per l'annualita' 2023, ha individuato in euro 199,72 l'onere fiscale minimo. La questione centrale della controversia attiene alla verifica della conformita' della disciplina nazionale che ha previsto l'onere fiscale minimo (art. 39-octies, comma 6, 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative») rispetto alla disciplina europea che regola in modo specifico l'imposizione fiscale sulle sigarette e che prevede espressamente l'onere fiscale minimo (art. 7, par. 2,3 e 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 «relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato»), nonche' ai principi generali affermati dal Trattato sull'Unione europea in tema di libera concorrenza all'interno del mercato interno (rif. art. 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Protocollo n. 27) e proporzionalita' (rif. art. 4 Trattato sull'Unione europea e Protocollo n. 2), da ritenersi quali norme interposte rilevanti ex articoli 11 e 117 Cost. In virtu' del principio del primato del diritto dell'UE e del suo corollario del principio del pieno effetto del diritto europeo dotato di efficacia diretta (sancito nella dichiarazione n. 17 al Trattato di Lisbona), laddove una disposizione europea (di fonte primaria o, come le direttive, di fonte secondaria) abbia efficacia diretta, il giudice nazionale, in caso di contrasto, qualora non possa effettuare un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle disposizioni del diritto dell'Unione, ha l'obbligo di disapplicare la norma interna (cfr. il precedente della Sezione n. 7830/2022). Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia l'efficacia diretta degli atti normativi dell'Unione e' distinta in efficacia verticale e efficacia orizzontale. E' verticale laddove riguarda i rapporti tra le persone fisiche e il Paese, il che significa che le persone fisiche possono invocare una disposizione del diritto dell'Unione nei confronti dello Stato. E' orizzontale laddove riguarda i rapporti tra (le sole) persone fisiche, il che significa che una persona fisica puo' invocare una disposizione del diritto dell'Unione nei confronti di un'altra persona fisica. A seconda della tipologia di atto adottato, i provvedimenti normativi dell'Unione possono avere un'efficacia diretta piena (orizzontale e verticale) o un'efficacia diretta parziale (solo verticale). Nel sistema nazionale di gerarchia delle fonti, ove la disposizione europea abbia invece efficacia indiretta, il giudice nazionale, in caso di contrasto tra le due disposizioni e nell'impossibilita' di risolvere il contrasto in via interpretativa, «deve sollevare la questione di legittimita' costituzionale» della disposizione interna senza dover «delibare preventivamente i profili di incompatibilita' con il diritto europeo» - spettando poi alla Corte costituzionale «valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare [con efficacia erga omnes] la legge incompatibile con il diritto comunitario» (cfr. Corte costituzionale, 14 dicembre 2017, n. 269 e 18 luglio 2013, n. 207) per violazione degli articoli 11 e 117 Cost., quali parametri costituzionali integrati dalla interposta disposizione europea priva di efficacia diretta. Il Collegio e' dell'avviso che la disciplina sull'onere fiscale minino prevista all'art. 7, par. 4, della direttiva 2011/64/UE, individuata quale causa petendi delle censure delle ricorrenti, non abbia efficacia diretta c.d. verticale. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia «in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, categoriche e sufficientemente precise, i soggetti dell'ordinamento possono farle valere nei confronti di uno Stato membro dinanzi ai suoi giudici nazionali, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva nel proprio diritto nazionale sia che l'abbia recepita in modo scorretto». Una disposizione del diritto dell'Unione «e' categorica se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione ne' subordinato, per quanto riguarda la sua esecuzione o i suoi effetti, all'emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri ... Essa e' sufficientemente precisa quando l'obbligo da essa previsto e' sancito in termini non equivoci» (cfr. Corte di giustizia, 10 dicembre 2020, causa C-488/18; nello stesso senso Corte di giustizia, 24 giugno 2019, causa C-573/17, secondo cui e' dotata di effetto diretto la disposizione di una direttiva «sufficientemente chiara, precisa e incondizionata» e, di recente, 22 febbraio 2022, causa C 430/21). Come verra' di seguito esposto, la disciplina dell'art. 7 della direttiva 2011/64/UE, sull'onere fiscale minimo, non ha natura «categorica» e, quindi, non ha efficacia diretta. Come si e' osservato, l'istituzione dell'onere fiscale minimo previsto dall'art. 7, par. 4, direttiva 2011/64/UE, e' rimessa alla volonta' degli Stati che sono chiamati a stabilire, secondo le proprie competenze, la disciplina specifica del tributo nazionale. Si tratta infatti di un'imposta facoltativa in quanto la sua concreta previsione spetta agli Stati membri (rif. considerando n. 12: «e' opportuno che gli Stati membri dispongano di mezzi efficaci per applicare accise specifiche o minime sulle sigarette cosi' da garantire l'applicazione di almeno un determinato onere fiscale minimo in tutta l'Unione»; art. 7, par. 4: «l'accisa sulle sigarette puo' comportare un onere fiscale minimo»). Poiche' la disposizione del diritto dell'UE che contempla l'onere fiscale minimo prevede che la sua concreta istituzione rientra nella politica fiscale e, quindi, nella discrezionalita' degli Stati membri, la norma in esame non ha efficacia diretta, non prevedendo un obbligo incondizionato e non subordinato a carico degli Stati e in favore dei cittadini europei. Ne consegue che non e' possibile per il giudice nazionale fare ricorso all'istituto della disapplicazione della norma interna in contrasto con quella europea in quanto quest'ultima non ha efficacia diretta. La mancata possibilita' di disapplicare la norma interna non esaurisce, tuttavia, gli strumenti di risoluzione delle antinomie tra norme nazionali ed europee riconosciute dall'ordinamento. Il giudice nazionale (comune o di legittimita' costituzionale), anche in presenza di una disposizione priva di efficacia diretta, deve comunque interrogarsi sulla possibilita' di fornire un'interpretazione conforme della disposizione interna con quella europea. Rimane fermo, pero', che non e' possibile addentrarsi nell'interpretazione conforme laddove l'operazione ermeneutica condurrebbe ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale. Ne deriva, allora, che, nel caso in cui il diritto nazionale non puo' ricevere un'applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito dalla direttiva, l'attivita' ermeneutica del giudice deve arrestarsi (cfr. Corte di Giustizia, 24 giugno 2019, cit.). Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, la via dell'interpretazione conforme non possa essere efficacemente percorsa poiche' l'interpretazione della disciplina introdotta dal legislatore nazionale, ove la si volesse rendere compatibile con quella europea, condurrebbe ad un risultato contra legem. Difatti, la legislazione nazionale sulla determinazione della misura dell'onere fiscale minimo, per come conformata, e' incompatibile con quella europea ponendosi, ad avviso del Collegio, in violazione della Direttiva 2011/64/UE e dei principi generali di libera concorrenza e proporzionalita', garantiti dai Trattati. Questione di legittimita' costituzionale Il Tribunale dubita della compatibilita' della disciplina nazionale sull'onere fiscale minimo relativo alle sigarette, di cui all'art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 504/99, in relazione agli articoli 11 e 117, comma 1 della Cost., per contrasto con le previsioni recate dalla Direttiva n. 2011/64/UE (di seguito anche «la Direttiva»), e con i principi generali di libera concorrenza e proporzionalita', garantiti dai Trattati UE. Non si controverte, infatti, sulla concreta applicazione della legge nazionale a cura dell'ente pubblico preposto al governo della materia (l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ma della conformita' a Costituzione della legge nazionale. Ad avviso del Collegio, il meccanismo introdotto dal legislatore nazionale si rivela perturbativo del gioco concorrenziale, introducendo un sistema fiscale ingiustificatamente penalizzante, nella dinamica dei prezzi, per i produttori di sigarette di fascia bassa, a vantaggio di quelli di fascia medio-alta (oligopolisti che detengono oltre il 90% delle quote di mercato, secondo quanto emergente dalle incontestate esposizioni dei ricorrenti). Si tiene ad evidenziare che, ad essere problematica non e' la scelta in se' del legislatore nazionale di introdurre l'onere fiscale minimo sulle sigarette - gia' espressamente contemplato dalla Direttiva all'art. 7, par. 4 (oltre che al considerando n.ro 12 e, in qualche misura, indirettamente ai n.ri 14-16) - ma la modalita' di attuazione e disciplina dell'OFM, nel suo globale funzionamento, per quel che riguarda gli effetti distorsivi che provoca sulla concorrenza a danno dei produttori di fascia bassa. I dubbi di compatibilita', inoltre, non si orientano precipuamente nei confronti dell'aver optato il legislatore nazionale per utilizzare, all'art. 39-octies, co. 6, quale riferimento per il calcolo, il prezzo medio ponderato delle sigarette (il c.d. PMP-sigarette), bensi' il suo operare in combinato disposto con le restanti previsioni recate dalla disciplina nazionale. Come osservato dalla Corte nella sentenza n. 220/2023, il PMP-sigarette e', infatti, previsto, quale parametro per l'applicazione dell'accisa minima, in diverse disposizioni (e considerando) della Direttiva (ad es. art. 8, par. 4; art. 10, par. 1; considerando n.ro 14). Vieppiu', come osservato anche dalla difesa erariale negli scritti difensivi, il prezzo medio ponderato e' una variabile che consente, perlomeno in linea teorica, di agganciare l'OFM al livello «reale» dei prezzi delle sigarette. Tuttavia, come si dira' infra, l'utilizzo del PMP-sigarette (che peraltro la Direttiva non prevede specificamente per il calcolo dell'OFM) in combinato disposto con gli ulteriori meccanismi di funzionamento introdotti dal legislatore nazionale (e in assenza di correttivi) genera - ad avviso del Collegio - diverse criticita' che inducono a dubitare della compatibilita' dell'art. 39-octies, comma 6, 7 e 8, con la Direttiva e i principi generali del diritto europeo. La funzione dell'OFM e' chiara, sia nello spirito della Direttiva, che nella logica del suo recepimento ad opera del legislatore nazionale. Dato l'impatto preponderante del prelievo fiscale sul prezzo al minuto delle sigarette, la funzione dell'onere fiscale minimo consiste nel determinare un prelievo fiscale minimo tale da influenzare il prezzo minimo di vendita delle sigarette, evitando quindi che, in assenza di tale prelievo minimo di imposte, il prezzo del pacchetto di sigarette - ove determinato secondo la pura logica del mercato, basata unicamente sui costi dei fattori di produzione e sull'interazione fra domanda e offerta - possa scendere ad un livello tale da incrementare sensibilmente le vendite delle sigarette, nuocendo in tal modo alla salute degli individui e, di riflesso, alla salute pubblica. Non v'e' dubbio, infatti, che il prodotto «sigaretta» nuoce alla salute e che, quindi, i relativi prezzi meritano di essere attenzionati dal legislatore attraverso la leva fiscale. Alla funzione dell'OFM di strumento atto al presidio «sanitario», si puo' affiancare quella prefigurata dai considerando n.ri 9, 12 e 13 della Direttiva, con particolare riguardo alla possibilita' di prevedere accise specifiche o minime sulle sigarette, allo scopo di evitare che gli eccessivi disallineamenti nelle politiche fiscali degli Stati producano conseguenti distorsioni nel mercato. L'onere fiscale minimo costituisce, dunque, secondo il diritto europeo, uno strumento per evitare ribassi potenzialmente dannosi del prezzo di vendita. Nell'ambito degli articoli di riferimento della Direttiva, la possibilita' di introduzione dell'OFM e' contemplata dall'art. 7, par. 4 («Nella misura in cui cio' risulti necessario, l'accisa sulle sigarette puo' comportare un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell'elemento specifico dell'accisa, ai sensi dell'art. 8, siano rigidamente rispettate»). La disposizione in questione, peraltro, non descrive compiutamente i criteri per la relativa determinazione, limitandosi a rendere intangibile la struttura mista dell'imposizione e la correlata necessita' di tenere distinta l'accisa specifica (fissa per unita' di prodotto) da quella ad valorem (proporzionale rispetto al prezzo complessivo). Analogamente, la Direttiva contempla, come gia' evidenziato, anche un prelievo minimo afferente l'accisa (rif. articoli 8, par. 6, e 10, par. 1-2). In particolare, l'art. 8, par. 6, si esprime in termini di «possibilita'» di applicare l'accisa minima sulle sigarette, laddove l'art. 10, par. 1 e 2, obbliga a prevedere un'accisa minima globale sia in valore assoluto (90 euro per 1000 sigarette) che in termini percentuali (l'accisa globale deve rappresentare almeno il 60% del PMP-sigarette). Il vincolo percentuale e', peraltro, derogabile dagli Stati laddove l'accisa globale sia superiore a 115 euro per 1.000 sigarette (chilogrammo convenzionale), come accade in Italia, risultando l'accisa globale applicata ben superiore al predetto importo (e cio' anche per le sigarette vendute al prezzo piu' basso), come si ricava dalle tabelle allegate alle avversate determinazioni di ADM. L'onere fiscale minimo non rappresenta, comunque, nel quadro regolatorio unionale, uno strumento obbligatorio in senso assoluto ne', comunque, incondizionato. L'art. 7, par. 4, della Direttiva lo prevede infatti «Nella misura in cui cio' risulti necessario», ossia nella misura in cui sia indispensabile per realizzare le finalita' di cui sopra, fatta salva la necessita' di rispettare i limiti inderogabili di cui agli articoli 8 e 10. In merito al rapporto fra la nozione di «onere fiscale minimo» e «accisa minima», per cogliere la sollecitazione manifestata dalla Corte nella sentenza n. 220/2023, si ritiene che il primo rappresenti «il piu'» e la seconda «il meno», nel senso che la dicitura «onere fiscale minimo» ha a riguardo l'imposizione fiscale complessiva gravante sulle sigarette (che considera, quindi, anche le altre imposte, ossia l'iva), laddove l'accisa minima rappresenta un esempio di onere fiscale minimo a titolo, unicamente, di accisa. In termini sostanziali, la distinzione non appare foriera di reale utilita', nel senso che l'accisa minima contribuisce a realizzare, nella sua interazione con l'iva, l'onere fiscale minimo, ossia il prelievo fiscale complessivo minimo applicato sulle sigarette immesse in consumo. Non a caso, l'importo dell'OFM, per come applicato dall'ADM nelle determinazioni impugnate e nelle allegate tabelle di ripartizione, e' calcolato come somma tra accisa globale e iva. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, l'art. 39-octies, co. 6, del decreto legislativo n. 504/95 e' stato modificato, come detto, nel senso di predeterminare in modo automatico l'entita' dell'onere fiscale minimo, parametrandolo ad una percentuale - successivamente modificata in misura sempre crescente (98,10% per il 2023 e 98,80% dal 2025) e prossima al 100% - dell'entita' corrispondente alla somma dell'accisa globale (accisa specifica e ad accisa ad valorem) e dell'imposta sul valore aggiunto, calcolate a loro volta con riferimento al PMP-sigarette. Il regime dell'onere fiscale minimo va, quindi, completato con l'esame dei commi 7 e 8 del predetto art. 39-octies, per effetto dei quali sulle sigarette grava il prelievo a titolo di onere fiscale minimo finche', al crescere del prezzo del prodotto, tale importo determina il prelievo fiscale complessivo (composto dall'accisa globale e dall'iva) fino alla concorrenza del c.d. prezzo di parita', ossia della fascia di prezzo delle sigarette a partire dal quale si applicano le imposte in via ordinaria. L'ADM ha dato applicazione alla nuova formulazione dell'art. 39-octies, pubblicando annualmente di dati di riferimento ed esponendo, nelle relative tabelle allegate alle varie determinazioni adottate, la ripartizione dei prezzi, fra imposte e aggi al fornitore ed al venditore, per ciascun livello di prezzo delle sigarette per chilogrammo convenzionale. Prendendo ad esempio la determinazione applicabile per l'annualita' 2020 (prot. n. 14359 del 13.1.2020) ed in particolare la tabella di ripartizione allegata, si evince che, a fronte di un PMP sigarette di euro 252,00 euro e di un OFM pari ad euro 188,74 (calcolato nella misura del 96,22% della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette), a partire dalla fascia di prezzo di vendita del prodotto piu' bassa per chilogrammo convenzionale (euro 210,00), l'onere fiscale complessivo (sommando quindi accisa globale e iva) si mantiene sempre costante, in misura pari a 188,74 euro (applicandosi quindi l'OFM), fino al prezzo di parita' (nella fattispecie euro 242), prossimo al PMP (euro 252). Lo scenario non muta se si considera l'annualita' 2021 (rif. determinazione prot. n. 16500 del 16.1.2021), con il PMP fissato ad euro 258 e l'OFM ad euro 193,21, che si applica fino al prezzo di parita' di euro 247,50, prossimo al PMP (euro 258). La fissita' del prelievo fiscale complessivo nella fascia compresa tra il prodotto di fascia bassa e quelli di fascia media (collocati in prossimita' del prezzo di parita', a sua volta prossimo al prezzo medio ponderato) e' assicurato, in ossequio al disposto di cui ai commi 7 e 8 del prefato art. 39-octies, dalla «correzione» al ribasso dell'accisa globale (giacche' questa deve compensare il prelievo per l'iva, crescente in quanto proporzionale al prezzo), che pertanto assume, fino al prezzo di parita', carattere decrescente, pur al variare in aumento dei prezzi di vendita. E anche per le fasce di prezzo successive al prezzo c.d. di parita' (all'incirca fino al prezzo di vendita coincidente con il PMP) l'accisa prelevata e' inferiore rispetto a quella dovuta per le sigarette vendute al prezzo piu' basso (cosi', ad esempio, nella determinazione ADM afferente all'annualita' 2020, si rileva che, per le sigarette di prezzo minimo, pari a 210 euro, l'accisa globale e' pari ad euro 150,86, mentre l'accisa prelevata sulle sigarette vendute al prezzo medio ponderato (euro 252) e' inferiore (euro 150,70)). Al di sopra del prezzo di parita', invece, l'accisa torna ad avere un andamento via via crescente al crescere dei prezzi di vendita. Nel complesso, se l'accisa applicata al prezzo minimo di vendita (210 euro nella determinazione relativa al 2020) e' di euro 150,86, osserviamo che solo al di sopra del PMP (252 euro) l'accisa globale prelevata e' superiore a tale importo e cresce ulteriormente al crescere dei prezzi che si situano al di sopra del PMP. In sintesi, quindi, la legge n. 145/2018 (come anche quelle che, successivamente, hanno confermato la logica introdotta dalla legge di bilancio per il 2019 ed hanno modificato l'art. 39-octies, co. 6), nel prevedere l'utilizzo di aliquote assai elevate (prossime al 100%, con tendenza peraltro sempre crescente) da applicare all'imposizione globale e da riferire al PMP-sigarette (ossia al prezzo medio ponderato di mercato delle sigarette stesse) ha determinato il sostanziale allineamento del prelievo fiscale complessivo delle sigarette di fascia di prezzo piu' bassa a quelle di fascia media. L'allineamento della pressione fiscale, come risulta evidente dalla lettura delle tabelle prodotte dall'ADM in allegato alle gravate determinazioni, si applica ad un largo intervallo di prezzo, ossia a partire dai prodotti di prezzo piu' basso fino a quelli che si situano in corrispondenza del c.d. prezzo di parita', a sua volta prossimo al prezzo medio ponderato. Questo Tribunale, esaminata la tematica in esame e tenuto conto delle osservazioni palesate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220/2023, ritiene, dunque, che persista la non manifesta infondatezza della questione di compatibilita' costituzionale dell'art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 504/95, nella versione introdotta con legge n. 145/2018 e s.m.i., essenzialmente nella misura in cui, per il tramite dell'allineamento forzoso del prelievo fiscale minimo, finisce per comportare l'allineamento tendenziale dei prezzi, influenzati in massima parte dagli oneri fiscali, dei prodotti di fascia piu' bassa a quelli di fascia media (prossimi al PMP), in modo peraltro automatico ed eccentrico rispetto alla precipua finalita' dell'istituto dell'OFM (la tutela della salute umana e il corretto funzionamento del mercato interno). A tale effetto concorrono tutte e tre le disposizioni sopra citate: il co. 6, che fissa l'OFM stabilendo una percentuale assai elevata, prossima al 100%, rispetto all'imposte dovute, e calcolate in rapporto al prezzo medio ponderato delle sigarette; il co. 7, quando sancisce che l'onere fiscale minimo si applica fino alla soglia crescente di prezzo del prodotto in cui il prelievo ordinario diventa superiore all'OFM; il co. 8, allorche', nello stabilire che l'accisa e' pari alla differenza fra l'onere fiscale e l'iva, implicitamente prescrive che, nelle fasce di prezzo a cui si applica l'onere fiscale minimo, e' la correzione (in senso decrescente al variare in aumento dei prezzi) che compensa il maggior prelievo per iva sui prodotti di fascia piu' alta di prezzo (in quanto proporzionale al prezzo di vendita) e che, quindi, cristallizza, nell'intervallo compreso fra il prodotto di fascia piu' bassa e quello di fascia media, l'entita' del prelievo fiscale complessivo, determinando, quale effetto economico finale, l'allineamento tendenziale dei prezzi di fascia bassa a quelli di fascia media, in quanto entrambi gravati dalla medesima imposizione (l'OFM, appunto). E' per tale ragione, quindi, che le societa' ricorrenti, produttori di fascia bassa, lamentano che l'OFM, per come costruito dal legislatore nazionale, li renda poco competitivi rispetto ai produttori di fascia medio/alta (le multinazionali oligopoliste), costringendoli ad alzare in modo significativo il livello dei prezzi (recte, a dover subire il forzoso innalzamento dei prezzi), pur avendo la possibilita' di immettere sul mercato, in modo competitivo, sigarette ad un prezzo piu' basso. Non si mette in discussione la scelta del legislatore nazionale di istituire un onere fiscale minimo, bensi' la modalita' di determinazione dello stesso per il tramite di un'impostazione che finisce per determinare una perturbazione del mercato, rendendo omogeneo il livello della tassazione per una consistente fascia di prodotti (quelli di fascia piu' bassa rispetto a quelli di fascia media, ossia situati in prossimita' del PMP) attraverso la previsione di un sistema di accisa decrescente, in modo automatizzato e senza possibilita' per l'ente pubblico di riferimento di verificare se il livello, in corrispondenza del quale (in applicazione della legge) si fissa l'OFM, soddisfi o meno l'interesse pubblico alla tutela della salute e della stabilita' del mercato e, quindi, della concorrenza, per l'effetto penalizzando in modo ingiustificato i produttori di fascia economica inferiore. Ad avviso di questo Tribunale, la normativa nazionale sull'OFM, come sopra rappresentata e analizzata, viola le previsioni, stabilite dalla Direttiva, di neutralita' dell'impatto fiscale e di tutela del mercato e della concorrenza, di cui all'art. 7, par. 2, 3 e 4 (quali norme interposte), siccome da interpretarsi anche alla luce dei considerando nn.ri 9, 10, 12, 13 e 14, e quindi anche gli articoli11 e 117 della Costituzione, atteso che: in contrasto con i suddetti principi, impatta in modo perturbativo sui prezzi di vendita delle sigarette, in quanto, stante l'applicazione di un'aliquota della tassazione assai elevata applicata sulle imposte prelevate e calcolate in rapporto al prezzo medio ponderato, determina l'allineamento dei prezzi delle sigarette di fascia bassa a quelli di fascia media, sfavorendo in modo consistente quelli di fascia bassa. Sotto tale profilo, determina, altresi', la violazione dell'art. 7, par. 3 della Direttiva, nella misura in cui i prezzi di vendita non riflettono quelli di cessione dei produttori, ma aumentano in modo sensibile quelli di fascia bassa, a danno dei produttori di quest'ultime, che non possono pertanto essere competitivi con le multinazionali (che producono sigarette di prezzo medio/elevato); in contrasto con l'art. 7, par. 2, determina il prelievo, a titolo di accisa, in modo penalizzante per le sigarette di fascia inferiore, applicando un'accisa in modalita' decrescente; in contrasto con l'art. 7, par. 4 della Direttiva, introduce l'OFM in modo automatizzato, senza alcun legame con la finalita' dell'istituto, ossia l'idoneita' a tutelare la salute umana (individuale e collettiva), potenzialmente incisa da un eccessivo consumo di sigarette, e la stabilità -concorrenzialita' nel mercato unionale, in violazione della condizione legittimante ivi apposta («Nella misura in cui cio' risulti necessario»). Con particolare riguardo agli effetti distorsivi dell'accisa decrescente, occorre, inoltre, tenere in considerazione la pronuncia della Corte di Giustizia UE n. C-428/13, che ha contributo a delimitare i margini di autonomia degli Stati nel recepimento della Direttiva. In tale pronuncia, la Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. par. n. 31-33-34 della sentenza) ha stigmatizzato le previsioni recate dalla previgente legislazione italiana sulla c.d. accisa minima penalizzante al 115% (rif. art. 39-octies, co. 4, del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dall'art. 55, comma 2-bis, lettera c), della legge del 30 luglio 2010, n. 122), che prevedeva l'applicazione di un'accisa globale maggiore per le sigarette di prezzo inferiore a 210 euro, rispetto a quella complessivamente applicata a quelle di prezzo compreso nell'intervallo tra 210 e 243 euro per mille sigarette. La suddetta Corte ha affermato, fra l'altro, che: (par. 31) «Quando gli Stati membri si avvalgono della facolta' di introdurre un'accisa minima, conformemente all'art. 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64, la regolamentazione che adottano deve inserirsi nel contesto definito da detta direttiva senza contravvenire ai suoi obiettivi. Ora, l'applicazione di soglie d'imposta che variano in funzione delle caratteristiche o del prezzo delle sigarette comporterebbe distorsioni alla concorrenza tra le differenti sigarette e sarebbe quindi contraria all'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e condizioni neutre di concorrenza perseguito dalla direttiva 2011/64»; (par. 33) «Infatti, nel procedimento principale, la decisione impugnata indica, come emerge dalla tabella allegata alla medesima, che le sigarette della classe di prezzo piu' richiesta sono quelle il cui prezzo di vendita al pubblico ammonta a EUR 210 per mille pezzi e sulle quali e' prelevato, in applicazione dell'accisa globale, un importo di accisa, detto «importo di base», pari a EUR 122,85 al migliaio. In forza dell'art. 39-octies del decreto legislativo, alle sigarette con un prezzo di vendita inferiore a quello della classe di sigarette piu' richiesta, dunque inferiore a EUR 210 al migliaio, e' applicata un'accisa del 115 % dell'importo di base, vale a dire del 115 % di EUR 122,85, vale a dire ancora di EUR 141,28 per mille pezzi. In tal modo, ai sensi della normativa italiana, sulle sigarette il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a EUR 210 al migliaio grava un'accisa maggiore di quella prevista, in applicazione dell'accisa globale, per le sigarette con un prezzo di vendita al pubblico compreso tra EUR 210 e EUR 243 per mille pezzi»; (par. 34): «la normativa italiana attua dunque un sistema in cui l'importo prelevato sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, in applicazione dell'accisa globale, e' inferiore all'importo prelevato a titolo dell'accisa minima sulle sigarette meno costose, con la conseguenza di creare distorsioni di concorrenza e di contravvenire agli obiettivi della direttiva 2011/64». Ebbene, l'art. 39-octies, secondo il regime di cui ai commi 6, 7 e 8, sembra contravvenire alla Direttiva anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia nella citata pronuncia, nella misura in cui produce un effetto distorsivo del gioco concorrenziale, a danno dei produttori di sigarette di fascia bassa ed a vantaggio degli oligopolisti, che sono in grado di alzare in modo efficiente il prezzo delle sigarette e di vendere ad un prezzo maggiore senza perdere quote di mercato. La citata norma nazionale, infatti, introduce un meccanismo di accisa decrescente, penalizzante per le imprese che offrono sigarette di fascia bassa, che, sterilizzando l'imposizione complessiva per una fascia ampia di prodotti (ossia quelli compresi fra il prezzo piu' basso e quello di fascia media, in quanto situato in prossimita' del PMP), finisce per rendere di fatto tendenzialmente allineati i prezzi dei prodotti in questione, alterando la concorrenza. Data la notevole ampiezza dell'intervallo dei prezzi allineati, e' evidente che, da un lato, l'alterazione del gioco concorrenziale e' assai ampia, e che, da un altro, l'OFM non conserva piu' alcun legame, in termini di adeguatezza e ponderazione, con la necessita' di apprestare un rimedio sanitario in ordine alla eccessiva diffusione delle sigarette, tenuto conto dell'impossibilita' di interventi di verifica ed eventuale «correzione» da parte delle Autorita'. E', dunque, l'intero meccanismo di funzionamento dell'OFM, per come realizzato dal legislatore italiano con i commi 6, 7 e 8 dell'art. 39-octies, ad essere in discussione in termini di compatibilita' con la Direttiva e, indirettamente, con i principi del Trattato sull'Unione europea sulla concorrenza. In tale ottica, la scelta di utilizzare il PMP-sigarette quale base imponibile appare critica non in se', bensi' in quanto applicata senza possibili interventi correttivi e, soprattutto, in combinato disposto con aliquote assai elevate, prossime al 100% delle imposte, che, come detto, schiacciano l'imposizione globale (ergo i prezzi dei prodotti) dal livello basso fino a quello medio, attraverso l'utilizzo del meccanismo dell'accisa decrescente, sopra descritto. Ad avviso del Tribunale, richiamate le considerazioni che precedono, non e' pertanto manifestamente infondata la questione di compatibilita' costituzionale dell'art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 504/95 con la Direttiva e con i principi di libera concorrenza e proporzionalita' di cui al Trattato sull'Unione Europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nei termini di seguito riepilogati: 1) la Direttiva intende garantire, anche per le sigarette, il corretto funzionamento del mercato interno in condizioni di neutralita' e libera formazione dei prezzi. Tale volonta', piu' volte menzionata nei considerando di cui ai nn.ri 9,10, 12,13, 14, trova espresso riconoscimento nell'art. 7, par. 3, allorche' si dispone, in termini generali, che «Nella fase finale dell'armonizzazione delle strutture, e' stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa ad valorem e dell'imposta sul volume d'affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori». Il meccanismo dell'OFM, per come applicato dal legislatore nazionale, altera sensibilmente l'equilibrio dei prezzi, determinando l'allineamento tendenziale dei prezzi dei prodotti piu' bassi per un lungo intervallo di prezzi (ossia fino a quelli di fascia media), penalizzando i produttori di fascia bassa; 2) ulteriormente, il meccanismo dell'accisa decrescente appare in contrasto con l'art. 7, par. 2, laddove prevede che «L'aliquota dell'accisa ad valorem e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette». La predetta disposizione stabilisce, in sostanza, che la componente proporzionale dell'accisa (ossia quella c.d. ad valorem, con la relativa aliquota) sia identica per tutte le sigarette (quindi a prescindere dal relativo livello di prezzo), talche' il gettito da accisa ad valorem dovrebbe essere proporzionale al prezzo, variando in aumento e solo in ragione di esso. Quanto all'accisa specifica, fissa per unita' di prodotto, la disposizione prevede che l'importo (ossia il prelievo finale) sia identico, quindi sia invariabile rispetto alla variazione del prezzo di vendita delle sigarette. Ma allora si dira' - se l'accisa specifica dovrebbe essere invariabile rispetto al prezzo di vendita e quella ad valorem proporzionale al prezzo (stante l'invariabilita' della relativa aliquota), l'accisa globale dovrebbe essere necessariamente crescente al crescere dei prezzi di vendita, per effetto della componente ad valorem, proporzionale al prezzo. Al contrario, nel sistema delineato dall'art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, l'accisa globalmente applicata e' decrescente, (perlomeno) dal livello minimo a quello medio dei prezzi delle sigarette; 3) l'assetto normativo nazionale dell'OFM sembra, altresi', in contrasto con l'art. 7, par. 4 della Direttiva, che consente di prevedere un onere fiscale minimo, ma solo «Nella misura in cui cio' risulti necessario». Sul significato di tale espressione, si e' gia' diffusamente chiarito che, in un sistema improntato alla neutralita' dell'imposizione fiscale, la previsione dell'onere fiscale minimo, pur a fronte di un oggettivo impatto sui prezzi, si giustifica nella duplice ottica di stabilizzazione dei prezzi nel mercato unionale (quindi in una logica pro-concorrenziale) e di presidio sanitario per contrastare il rischio di eccessiva diffusione delle sigarette. In altri e piu' chiari termini, l'OFM non puo' dare la stura ad un meccanismo di massiva (giacche' operante sull'ampia fascia di prezzo dal minimo al medio) sterilizzazione dei prezzi delle sigarette, come invece accaduto nell'ordinamento nazionale. L'ordito normativo delineato dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 39-octies, oltre a prevedere l'accisa decrescente, in contrasto con le previsioni dell'art. 7, par. 2 e 3, realizza un effetto anticoncorrenziale per via del suo automatismo, scollegato dall'esigenza di contrastare, in modo adeguato e bilanciato, l'eccessivo ribasso dei prezzi. L'ADM, infatti, e' stata privata della possibilita', prevista nel previgente regime, di modulare, sia in aumento che in diminuzione, la formula di calcolo dell'OFM. In tal modo, ad esempio, non risulta possibile, nell'attuale sistema, per l'ente pubblico valutare se il valore dell'OFM, ricavato dalla pedissequa applicazione della formula di cui al co. 6, sia proporzionato o meno rispetto all'esigenza di evitare un eccessivo ribasso dei prezzi. Ulteriormente, l'ADM non e' ammessa a verificare se il PMP-sigarette sia un valore in concreto congruo al fine di individuare il giusto livello dell'imposizione minima (ossia l'OFM) e, per l'effetto, de facto il prezzo minimo del pacchetto di sigarette. D'altra parte, in un mercato tipicamente e notoriamente oligopolistico, come quello delle sigarette, non e' improbabile che il prezzo medio ponderato risenta delle politiche rialziste degli oligopolisti e che, quindi, l'OFM sia fissato ad un livello ingiustificatamente alto, non connesso all'esigenza di presidio della salute umana. In tale contesto, oltre al gia' denunciato automatismo, gioca un ruolo decisivo, sicuramente, anche la previsione di un'aliquota, per l'OFM, assai elevata, in quanto prossima al 100% dell'imposizione globale, derivandone il sopra rilevato effetto di allineamento del prezzo minimo al medio. Da quanto precede si deduce anche la violazione dei principi di libera concorrenza e di proporzionalita', rispettivamente codificati all'art. 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (e Protocollo n. 27) e all'art. 4 Trattato sull'Unione europea (e Protocollo n. 2), dal momento che la normativa nazionale in contestazione finisce per alterare il gioco concorrenziale a danno dei produttori di fascia bassa, senza al contempo limitare il proprio impatto in ordine a quanto strettamente necessario per la tutela della salute umana e del funzionamento del mercato. Ad avviso del Tribunale, analizzando l'articolato della Direttiva non esistono previsioni che legittimano le previsioni recate dall'art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 504/95 in tema di onere fiscale minimo, ove in particolare si consideri, con riferimento alle disposizioni attenzionate dalla Corte nella succitata sentenza, che: l'art. 7, par. 4 non stabilisce le modalita' di determinazione dell'OFM; l'art. 8, par. 6 prevede la possibilita' di istituire un'accisa minima, senza ulteriori declinazioni, salvo quelle di cui ai precedenti par. 4 e 5; l'art. 8, par. 4, nel prevedere che l'accisa specifica possa spingersi fino al 76,5% dell'imposizione globale (sommando cioe' accisa specifica, accisa ad valorem e iva), non incide sul modus operandi per il calcolo dell'OFM, che dipende invece dall'applicazione di un'aliquota (quella prevista dal co. 6 dell'art. 39-octies) rispetto all'imposizione complessiva (accisa globale + iva) e dal riferimento, per l'accisa ad valorem e per l'iva, al PMP. L'innalzamento (ipotetico) della componente specifica dell'accisa, entro i confini massimi indicati dalla norma europea, avrebbe quale effetto l'aumento dell'imposizione complessiva sulle sigarette e, quindi, sarebbe neutra sul calcolo dell'OFM, nel senso che, a fronte di un maggior prelievo complessivo sulle sigarette, salirebbe fisiologicamente anche l'importo dell'OFM, senza impatto con le tematiche in discussione, atteso che, coerentemente, salirebbe l'imposizione e, per l'effetto, il livello generale di tutti i prezzi; per ragioni analoghe a quelle di cui al punto precedente, l'art. 10, par. 2, nel prevedere un doppio limite all'importo dell'accisa minima globale (in valore assoluto e in percentuale sul PMP-sigarette), incide sicuramente sull'entita' dell'imposizione ma non sposta i termini della questione. Peraltro, il vincolo espresso in percentuale e' derogabile, mentre quello formulato in valore assoluto (euro 115) e' manifestamente irrilevante, atteso che l'entita' dell'accisa globale in Italia ammonta, volendo considerare l'annualita' 2020 (con tendenza a crescere), ad un importo ben superiore (circa 150 euro). La rappresentata questione di costituzionalita' sarebbe certamente rilevante. Nei giudizi pendenti la pronuncia di illegittimita' della Corte comporterebbe infatti l'invalidita' (sub species di nullita' o di annullabilita') dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dedotta in causa, con possibili riflessi anche sotto il profilo risarcitorio. Il contrasto tra la disciplina europea e quella nazionale non puo' essere superato in via interpretativa, ostandovi sia l'obiettiva diversita' dei presupposti applicativi della disciplina nazionale rispetto a quella europea, che il tenore letterale dell'art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 (tenore che non lascia adito ad ipotesi ermeneutiche diverse da quelle avallate dall'ADM in sede applicativa). Il contrasto non e', quindi, risolubile con la non applicazione della normativa interna atteso che le pertinenti disposizioni della Direttiva non hanno efficacia diretta. Trattandosi di disciplina europea priva di efficacia diretta e non potendosi risolvere il contrasto in via interpretativa, e' pertanto indispensabile sollevare la questione di legittimita' costituzionale. In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai fini della decisione delle presenti controversie e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo n. 504/1995, in relazione alla violazione degli articoli 11 e 117 della Cost., integrati dalla disciplina interposta dettata dall'art. 7, par. 2, 3 e 4, della Direttiva 2011/64/UE, nonche' dai principi di libera concorrenza e di proporzionalita' ex articoli 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (con il Protocollo n. 27) e 4 Trattato sull'Unione europea (con il Protocollo n. 2) e, pertanto, sottopone e rimette alla Corte costituzionale la relativa questione di legittimita' costituzionale nei termini sopra esposti, previa riunione dei giudizi in epigrafe ex art. 70 c.p.a.. Conseguentemente dispone la sospensione dei presenti giudizi ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), riuniti i giudizi indicati in epigrafe ex art. 70 c.p.a., rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale di cui in motivazione, relativa all'art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Dispone la sospensione dei presenti giudizi, con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla Segreteria della Sezione per tutti gli adempimenti di competenza e, in particolare, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati: Eleonora Monica, Presidente FF Giovanna Vigliotti, Primo Referendario Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore Il presidente: Monica L'estensore: Nobile