Reg. ord. n. 223 del 2024 pubbl. su G.U. del 11/12/2024 n. 50

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 31/07/2024

Tra: Italian Tobacco Manufacturing srl  C/ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli



Oggetto:

Tributi – Accise – Aliquote di base e calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati – Previsione che l'onere fiscale minimo (OFM) è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 39–octies del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) delle sigarette e che la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025 – Previsione che l'OFM è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'art. 39-sexies del citato decreto legislativo, e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3 dell’art. 39-octies, risulti inferiore al medesimo OFM – Previsione che l'accisa sui predetti prezzi di vendita è pari alla differenza tra l'importo dell'OFM e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell’art. 39-sexies – Denunciato meccanismo legislativo perturbativo del gioco concorrenziale, vista l’introduzione di un sistema fiscale ingiustificatamente penalizzante, nella dinamica dei prezzi, per i produttori di sigarette di fascia bassa, a vantaggio di quelli di fascia medio-alta – Normativa nazionale sull’OFM che viola le previsioni stabilite dalla direttiva 2011/64/UE di neutralità dell’impatto fiscale e di tutela del mercato e della concorrenza – Lesione dei principi di libera concorrenza e proporzionalità di cui al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - Violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 26/10/1995  Num. 504  Art. 39  Co. 6

decreto legislativo  del 26/10/1995  Num. 504  Art. 39  Co. 7

decreto legislativo  del 26/10/1995  Num. 504  Art. 39  Co. 8



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 11   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  Art. 101   Co.  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  Art.    Co.  

Trattato unione europea  Art.  Co.  

Trattato unione europea  Art.    Co.  



Udienza Pubblica del 18 novembre 2025 rel. ANTONINI


Testo dell'ordinanza

                        N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2024

Ordinanza del 31 luglio 2024 del Tribunale  amministrativo  regionale
per  il  Lazio  sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Italian  Tobacco
Manufacturing srl, Yesmoke srl e Manifattura Italiana Tabacco spa (in
fallimento) contro Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  Ministero
dell'economia e delle finanze e British American Tobacco Italia spa. 
 
Tributi - Accise - Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile
  ai tabacchi lavorati - Previsione che l'onere fiscale minimo  (OFM)
  e'  pari,  per  l'anno  2023,  al  98,10  per  cento  della   somma
  dell'accisa globale costituita dalle due  componenti  di  cui  alle
  lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 39-octies del d.lgs.  n.  504
  del  1995  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   calcolate   con
  riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) delle sigarette  e  che
  la medesima percentuale e'  determinata  al  98,70  per  cento  per
  l'anno 2024 e al 98,80 per  cento  a  decorrere  dall'anno  2025  -
  Previsione che l'OFM e' applicato ai prezzi di vendita per i  quali
  la somma dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  applicata  ai  sensi
  dell'art. 39-sexies del citato decreto legislativo, e  dell'accisa,
  applicata  ai  sensi  del  comma  3  dell'art.  39-octies,  risulti
  inferiore al medesimo OFM - Previsione che  l'accisa  sui  predetti
  prezzi di vendita e' pari alla differenza tra l'importo dell'OFM  e
  l'importo dell'imposta  sul  valore  aggiunto  applicata  ai  sensi
  dell'art. 39-sexies. 
- Decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
  disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione  e
  sui consumi e relative  sanzioni  penali  e  amministrative),  art.
  39-octies, commi 6, 7 e 8. 


(GU n. 50 del 11-12-2024)

 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                          (Sezione Seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  2379  del  2020,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
        Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. e  Manifattura  Italiana
Tabacco S.p.A. in Fallimento, in persona  dei  legali  rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Piselli,
Gianluca Sestini, con domicilio digitale come da PEC da  Registri  di
Giustizia; 
        contro Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  e  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, in persona dei  legali  rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
        sul ricorso  numero  di  registro  generale  2960  del  2022,
proposto da: Yesmoke S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Giuseppe  Franco
Ferrari, Chiara Giubileo, con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da
Registri di Giustizia; 
        contro Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  e  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, in persona dei  legali  rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
        nei confronti British  American  Tobacco  Italia  S.p.A.,  in
persona del legale rappresentante  pro  tempore,  non  costituita  in
giudizio; 
        sul ricorso  numero  di  registro  generale  3831  del  2023,
proposto da: 
          Yesmoke S.r.l., in persona del  legale  rappresentante  pro
tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Giuseppe  Franco
Ferrari, Chiara Giubileo, con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da
Registri di Giustizia; 
        contro Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  e  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, in persona dei  legali  rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
        nei confronti British  American  Tobacco  Italia  S.p.A.,  in
persona del legale rappresentante  pro  tempore,  non  costituita  in
giudizio; 
        per l'annullamento quanto al ricorso n. 2379 del 2020: 
          del provvedimento prot.  n.  14359/RU  del  13.1.20  e  del
relativo allegato; 
          della comunicazione riportante la «Tabella di  ripartizione
dei prezzi delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli; 
          ove occorra del provvedimento prot. n.  27787  del  22.1.20
adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 
          ove occorra del provvedimento prot. n.  55291  del  17.2.20
adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;  
          di ogni ulteriore atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 9/3/2021: 
          del provvedimento prot.  n.  14359/RU  del  13.1.20  e  del
relativo allegato; 
          della comunicazione riportante la «Tabella di  ripartizione
dei prezzi delle sigarette»; 
          del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dei monopoli e
delle dogane prot. n. 27787 del 22.1.20; 
          del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dei monopoli e
delle dogane prot. n. 55291 del 17.2.20; 
          di ogni ulteriore atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente», 
          della determinazione direttoriale  prot.  n.  16500/RU  del
14.1.21; 
          della comunicazione riportante la «Tabella di  ripartizione
dei prezzi delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli; 
          di ogni ulteriore atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 15/3/2022: 
        del  provvedimento  prot.  n.  14359/RU  del  13.1.20  e  del
relativo allegato; 
        della comunicazione riportante la  «Tabella  di  ripartizione
dei prezzi delle sigarette»; 
        del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dei  monopoli  e
delle dogane prot. n. 27787 del 22.1.20; 
        del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dei  monopoli  e
delle dogane prot. n. 55291 del 17.2.20; 
        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente»; 
        della  determinazione  direttoriale  prot.  n.  16500/RU  del
14.1.21; 
        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente», 
        della  determinazione  direttoriale  prot.  n.  13069/RU  del
13.1.22; 
        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 15/2/2023: 
        del  provvedimento  prot.  n.  14359/RU  del  13.1.20  e  del
relativo allegato; 
        della comunicazione riportante la  «Tabella  di  ripartizione
dei prezzi delle sigarette»; 
        del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dei  monopoli  e
delle dogane prot. n. 27787 del 22.1.20; 
        del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dei  monopoli  e
delle dogane prot. n. 55291 del 17.2.20; 
        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente; 
        della  determinazione  direttoriale  prot.  n.  16500/RU  del
14.1.21; 
        della comunicazione riportante la  «Tabella  di  ripartizione
dei prezzi delle sigarette»; 
        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente; 
        della  determinazione  direttoriale  prot.  n.  13069/RU  del
13.1.22; 
        della comunicazione riportante la «la tabella di ripartizione
del  prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle   sigarette»   adottata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente»; 
        del provvedimento prot.  n.  632286/RU  del  29.12.22  e  del
relativo allegato; 
        dell'Allegato rubricato «Tabella A -  Sigarette»  recante  la
«Tabella  di  ripartizione  dei  prezzi  delle  sigarette»,  adottata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtu' del  provvedimento
impugnato supra e ad esso allegato; 
        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente»; 
    quanto al ricorso n. 2960 del 2022: 
        per l'annullamento 
        della  determinazione  direttoriale  del  Direttore  Generale
dell'Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  Prot.:  13069/RU   del
13.1.2022, recante  la  tabella  di  ripartizione  dei  prezzi  delle
sigarette in vigore dal 16.1.2022; 
        della tabella di  ripartizione  dei  prezzi  delle  sigarette
allegata alla suddetta determinazione direttoriale; 
        della comunicazione del 14.1.2022  alla  Societa'  ricorrente
della determinazione direttoriale suddetta; 
        di   ogni   altro   atto   e/o   comportamento   preordinato,
conseguenziale  e  connesso   nonche'   per   l'accertamento   e   la
dichiarazione del danno ingiusto  subito  e  subendo  dalla  Societa'
ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti,  da  risarcirsi
mediante il pagamento di una cifra  a  ristoro  da  quantificarsi  in
corso di causa anche in via equitativa,  unitamente  ad  interessi  e
rivalutazione monetaria, e  per  la  condanna  delle  Amministrazioni
resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo  dalla
Societa' ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti; 
    quanto al ricorso n. 3831 del 2023: 
        per l'annullamento 
        della  determinazione  direttoriale  del  Direttore  Generale
dell'Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  prot.:  632286/RU  del
29.12.2022, recante la Tabella di ripartizione del prezzo di  vendita
al pubblico delle sigarette in vigore dall'1.1.2023; 
        della  determinazione  direttoriale  del  Direttore  Generale
dell'Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  prot.:  66682/RU   del
2.2.2023, recante determinazione del PMP-sigarette per l'anno 2023  e
del connesso onere fiscale minimo, nonche' conferma della Tabella  di
ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle  sigarette  gia'
approvata dalla determinazione direttoriale suddetta; 
        della Tabella  di  ripartizione  del  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle sigarette  approvata  in  forza  delle  determinazioni
direttoriali suddette nonche' 
        di   ogni   altro   atto   e/o   comportamento   preordinato,
conseguenziale e connesso. 
    Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi  allegati;  Visti
tutti gli atti  della  causa;  Visti  gli  atti  di  costituzione  in
giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli  e  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze;  Relatore  nell'udienza  pubblica  del
giorno 19 giugno 2024 il dott. Igor Nobile e uditi  per  le  parti  i
difensori come specificato nel verbale; 
Svolgimento dei giudizi 
    La Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. e la Yesmoke S.r.l.  sono
due imprese italiane che producono  e  commercializzano  nel  mercato
nazionale sigarette a un prezzo inferiore a quello  della  classe  di
prezzo piu' richiesta. 
    Con ricorso iscritto nel registro generale del  2020  con  il  n.
2379 la societa' Manifattura Italiana Tabacco S.p.a.  in  fallimento,
unitamente alla Italian Tobacco Manufacturing S.r.l., affittuaria del
complesso aziendale di proprieta' della Manifattura Italiana  Tabacco
S.p.a. in virtu' di un relativo  contratto  stipulato  nel  2019,  ha
impugnato il provvedimento del 13 gennaio 2020, prot. 14359,  con  il
quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche  «ADM»)
ha  aggiornato  e  approvato,  per  l'anno  2020,  la   «tabella   di
ripartizione del prezzo di vendita al pubblico  delle  sigarette»  ai
sensi dell'art. 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n.  504,  previa  individuazione  dell'onere   fiscale   minimo   per
chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro 188,73. 
    Con un articolato motivo di ricorso, si  evidenzia  il  contrasto
della disposizione dell'art. 39-octies  del  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504 (recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni  penali  e  amministrative»),  sulla  cui  base  si
determina  l'onere  fiscale  minimo  (nel  prosieguo  anche   «OFM»),
rispetto agli articoli 7, par. 2, e 8, par. 6,  direttiva  2011/64/UE
del Consiglio del 21 giugno 2011 («relativa  alla  struttura  e  alle
aliquote dell'accisa applicata  al  tabacco  lavorato»),  che  lo  ha
istituito e di cui la prima e' attuazione, nonche' la violazione  del
giudicato derivante dalla  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  del
9.10.2014,  causa  C-428/13,  che  ha,  in  passato,  sanzionato   la
disciplina italiana sulla c.d. accisa  minima  penalizzante.  Analoga
frizione  viene  ravvisata  con  riferimento  alle  disposizioni  del
Trattato sull'Unione Europea sulla libera concorrenza e sul principio
di libera circolazione delle merci (articoli 26, 27, 28, 29, 34 e 35,
101, 102, 173 del sul  funzionamento  dell'Unione  Europea  -  TFUE),
oltre che in relazione alle previsioni costituzionali (articoli 11  e
117 Cost.) volte a garantire l'efficacia delle fonti comunitarie  nel
sistema giuridico interno. 
    La Italian Tobacco Manufacturing afferma  di  commercializzare  i
propri prodotti  ad  un  prezzo  al  pubblico  di  Euro  4,50-4,70  a
pacchetto.  Sostiene,  quindi,  che  il  peso   economico   derivante
dall'«onere fiscale minimo» verrebbe ad incidere in  misura  maggiore
sui prodotti c.d. di «fascia bassa» che,  come  quelli  propri,  sono
venduti ad un prezzo al pubblico inferiore ad Euro 4,80  a  pacchetto
(contenente 20 sigarette) e, quindi, ad un prezzo inferiore  al  c.d.
«prezzo di parita'» (prossimo al prezzo medio  ponderato  di  vendita
per chilogrammo convenzionale di sigarette vendute in Italia che  per
il 2020 e' pari a Euro 4,80 a  pacchetto  contenente  20  sigarette),
anziche' in maniera identica, come prevede il legislatore europeo; in
questo  modo,  verrebbe  introdotta   una   tassazione   inversamente
proporzionale rispetto al prezzo di vendita (piu' e' basso il  prezzo
di vendita maggiore e' la tassazione che grava sul produttore)  e  si
inciderebbe sulla liberta' dei produttori di  fissare  il  prezzo  di
vendita delle sigarette (che  sarebbero  costretti  ad  aumentare  il
prezzo per evitare di andare in perdita). 
    Si invoca, dunque, la disapplicazione della disciplina  nazionale
per  contrasto  con  quella  europea,  da   cui   poi   discenderebbe
l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati, adottati in  base  alle
disposizioni nazionali, salvo voler adire  in  via  pregiudiziale  la
Corte  di  Giustizia  dell'Unione  ai  sensi  dell'art.   267   TFUE,
chiamandola a stabilire se gli articoli 7, par. 2, e 8, par. 6, della
direttiva 2011/64/UE ostano a una normativa nazionale  che  introduce
un onere fiscale minimo,  il  cui  aumento  annuale  produce  effetti
soltanto sui pacchetti di sigarette il cui costo di vendita  e'  piu'
basso rispetto ad altri  ed  e'  ancorato  non  piu'  ad  un  importo
predeterminato dal legislatore  ma  all'andamento  del  prezzo  medio
ponderato (PMP), elemento a sua volta condizionato dalle condotte  di
mercato degli operatori economici di maggiori dimensioni. 
    Con un secondo  motivo  di  ricorso,  si  censura  la  violazione
dell'art. 107 del TFUE,  relativo  alla  disciplina  sugli  aiuti  di
stato, ritenendo che la normativa italiana produrrebbe un trattamento
fiscale vantaggioso in  favore  di  soli  tre  grandi  operatori  che
detengono di fatto il 90% del mercato  di  riferimento,  dando  cosi'
luogo ad un aiuto di Stato sotto  forma  di  sovvenzioni.  Si  invoca
comunque la disapplicazione della normativa interna o, in  subordine,
la rimessione della  questione  alla  Corte  di  giustizia  ai  sensi
dell'art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  sul  se
l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea osta  a
una  normativa  nazionale  che  introduca  un  regime  fiscale   piu'
favorevole per alcune categorie di  sigarette  rispetto  ad  altri  e
implichi la possibilita',  da  parte  degli  operatori  economici  di
maggiori dimensioni, di determinare l'andamento del PMP e,  per  tale
via, dell'onere fiscale minimo. 
    Con un terzo motivo di ricorso,  si  lamenta  la  violazione  dei
principi di proporzionalita' e progressivita' delle imposte (art.  53
Cost.), in quanto l'imposizione dell'onere fiscale  minimo  finirebbe
per penalizzare i prodotti della fascia  bassa  di  mercato  a  causa
dell'assenza di progressivita' e proporzionalita' delle modalita'  di
calcolo e di aggiornamento  delle  accise  sulle  sigarette;  l'onere
fiscale minimo, cosi' come congegnato, sarebbe  soggetto  ad  aumenti
che gravano in misura  del  tutto  sproporzionata  sui  pacchetti  di
sigarette dal prezzo di vendita piu' basso, mentre toccano in  misura
del tutto marginale quelli venduti ad un prezzo pari o  superiore  al
PMP.   Chiede,   inoltre,   che   venga   sollevata   questione    di
costituzionalita' dell'art. 39-octies, comma 6,  decreto  legislativo
n. 504/1995, per violazione degli articoli 3 e 53, Cost.,nella  parte
in cui la modalita' di aggiornamento  automatico  dell'onere  fiscale
minimo, del tutto estranea a valutazioni in ordine all'andamento  del
mercato di riferimento, e' sostanzialmente rimessa  al  comportamento
dei grandi operatori economici del settore, a discapito delle imprese
di piu' piccole dimensioni destinate, per tale via, a fuoriuscire dal
mercato della produzione e della vendita delle sigarette. 
    Con  (un  primo)   ricorso   per   motivi   aggiunti   e'   stato
successivamente impugnato il provvedimento del 14 gennaio 2021, prot.
1600, con il quale l'ADM ha poi aggiornato e  approvato,  per  l'anno
2021, la «tabella di ripartizione del prezzo di vendita  al  pubblico
delle  sigarette»  ai  sensi  dell'art.  39-quinquies   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, previa individuazione dell'onere
fiscale minimo per chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro
193,21, facendo sostanzialmente  valere  le  censure  sopra  indicate
rapportate ai valori dell'onere fiscale minimo stabiliti dall'ADM per
l'anno di riferimento. 
    Con un secondo ricorso per  motivi  aggiunti  e'  stato,  infine,
impugnato il provvedimento del 13 gennaio 2022, prot. 13069,  con  il
quale l'ADM ha aggiornato e approvato,  anche  per  l'anno  2022,  la
«tabella di ripartizione del prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle
sigarette» ai sensi dell'art. 39-quinquies del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, previa individuazione dell'onere fiscale minimo
per chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro 194,72, sempre
facendo sostanzialmente valere le censure sopra  indicate  rapportate
ai valori dell'onere fiscale minimo stabiliti dall'ADM per l'anno  di
riferimento. 
    Con ricorso iscritto nel registro generale del  2022  con  il  n.
2960 anche la Yesmoke S.r.l. ha impugnato  il  provvedimento  del  13
gennaio 2022, prot. 13069, con il quale l'Agenzia delle Dogane e  dei
Monopoli (ADM)  ha  aggiornato  e  approvato,  per  l'anno  2022,  la
«tabella di ripartizione del prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle
sigarette» ai sensi dell'art. 39-quinquies del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, previa individuazione dell'onere fiscale minimo
per chilogrammo convenzionale nella misura pari a Euro 194,72. 
    Anche in questo caso, con un  articolato  motivo  di  ricorso  si
evidenzia il contrasto dell'art. 39-octies,  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, sulla cui base  si  determina  l'onere  fiscale
minimo,  rispetto  all'art.  7,  par.  4,  direttiva  2011/64/UE  del
Consiglio del  21  giugno  2011  («relativa  alla  struttura  e  alle
aliquote  dell'accisa  applicata  al  tabacco  lavorato»),   che   ha
istituito l'onere fiscale minimo  e  di  cui  la  prima  disposizione
costituisce attuazione, oltre alla violazione del giudicato derivante
dalle sentenze della Corte di Giustizia del 24.6.2010, causa C-571/08
e del 9.10.2014, causa C-428/13, che hanno, in passato, sanzionato la
disciplina italiana sul c.d. prezzo minimo e sulla c.d. accisa minima
penalizzante  avente  molte   similitudini   con   quella   l'attuale
sull'onere  fiscale  minimo.  Ugualmente,  analoga   frizione   viene
ravvisata con riferimento alle disposizioni del Trattato  sull'Unione
europea  sulla  libera  concorrenza  e  sul   principio   di   libera
circolazione delle merci (articoli 26, 27, 28, 29, 34 e 35, 101, 102,
173 TFUE) e in relazione alle previsioni costituzionali (articoli  11
e 117 Cost.) volte a garantire l'efficacia  delle  fonti  comunitarie
nel sistema giuridico interno. 
    La Yesmoke afferma di commercializzare i propri  prodotti  ad  un
prezzo al pubblico di Euro 4,34-4,80 a pacchetto. Anche tale societa'
sostiene, quindi, che il peso economico derivante dall'«onere fiscale
minimo» verrebbe ad incidere in misura maggiore sui prodotti c.d.  di
«fascia bassa» che, come quelli propri, sono venduti ad un prezzo  al
pubblico inferiore ad Euro 5,20 a pacchetto (contenente 20 sigarette)
e, quindi, ad un  prezzo  inferiore  al  c.d.  «prezzo  di  parita'»,
anziche' in maniera identica, come prevede il legislatore europeo; in
questo  modo,  verrebbe  introdotta   una   tassazione   inversamente
proporzionale rispetto al prezzo di vendita (piu' e' basso il  prezzo
di vendita maggiore e' la tassazione che grava sul produttore)  e  si
inciderebbe sulla liberta' dei produttori di  fissare  il  prezzo  di
vendita delle sigarette (che  sarebbero  costretti  ad  aumentare  il
prezzo per evitare di andare in perdita). 
    Invoca, quindi, la disapplicazione della disciplina nazionale per
contrasto   con   quella   europea,   da   cui   poi    discenderebbe
l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati, adottati in  base  alle
disposizioni nazionali. 
    Sotto un distinto profilo, la ricorrente  lamenta  la  violazione
dei principi di proporzionalita' e progressivita' delle imposte (art.
53 Cost.), in quanto l'imposizione  fiscale  sui  prezzi  di  vendita
delle sigarette di fascia bassa determinerebbe  una  contrazione  dei
volumi  prodotti  che  finirebbe   per   incidere   sulla   capacita'
contributiva del produttore, penalizzando, in modo  irragionevole  ed
illogico, le imprese di  piu'  piccole  dimensioni  che  non  possono
agevolmente delocalizzare e/o diversificare la propria produzione. 
    Infine, formula domanda di  risarcimento  del  danno  subito  nel
periodo   gennaio   2019-gennaio   2022,   in    quanto    a    causa
dell'introduzione dell'onere fiscale minimo la societa'  avrebbe  nel
tempo aumentato i prezzi di vendita  dei  propri  prodotti,  (invano)
confidando di  anno  in  anno  in  provvedimenti  migliorativi  della
propria situazione  e  cosi'  subendo  ingenti  perdite  dovute  alla
perdita di quote di mercato rappresentate dai consumatori interessati
ad acquistare prodotti a costi piu' bassi. 
    La Sezione, con ordinanza n. 4570/2022 (adottata nell'ambito  del
giudizio rg. 2960/2022) ha ritenuto «necessario  accertare,  ai  fini
della decisione, in che modo l'Autorita' italiana  abbia  determinato
l'onere fiscale minimo ai sensi della disciplina europea e  nazionale
applicabile e abbia stabilito la tabella di ripartizione  dei  prezzi
delle sigarette .... in cui si dia evidenza:  i)  degli  accertamenti
istruttori compiuti dall'Autorita' italiana per  determinare  l'onere
fiscale minimo in relazione a tutte le sue componenti (accisa globale
e IVA calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"); ii) in che  modo
l'onere fiscale minimo incide e opera con riferimento alla tabella di
ripartizione  dei  prezzi  delle  sigarette;  iii)  se  e  con  quale
modalita' l'onere fiscale minimo  varia  al  variare  del  prezzo  di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati». 
    L'ADM ha  riscontrato  l'incombente  istruttorio  depositando  la
relazione  in  data  10  giugno  2022,  in  cui  si   riferisce,   in
particolare, che «In caso di variazione  del  PMP-sigarette,  vengono
rideterminate  le   componenti   specifica   e   proporzionale,   con
conseguente  variazione  della  fiscalita'  dei  prezzi  non   incisi
dall'OFM. Il meccanismo di  mantenere  l'onere  fiscale  minimo  come
percentuale delle imposte complessive (IVA e  accisa)  calcolate  sul
PMP, comporta quindi l'aumento dell'OFM nel caso di aumenti di prezzo
o la riduzione dello stesso nei casi in cui  occorrano  riduzioni  di
prezzo e quindi del PMP. Come atteso,  l'aumento  dell'onere  fiscale
minimo incide sulla dinamica dei prezzi al di sotto del prezzo  oltre
il  quale  cessa  l'applicazione  dell'onere  fiscale   minimo,   non
riguardando invece le classi di prezzo superiori a tale  livello  ...
L'onere fiscale minimo cosi' come  attualmente  determinato,  pari  a
194,72 - corrispondente alla percentuale attuale dell'accisa  globale
e dell'IVA gravanti sul "PMP- sigarette" (96,22%), si applica a tutti
i prezzi di sigarette per i quali la somma dell'accisa, calcolata  in
base alle  due  componenti,  specifica  e  ad  valorem,  e  dell'IVA,
calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, sia inferiore a
194,72  euro/chilogrammo,  cioe'  fino  al  prezzo   di   circa   245
euro/chilogrammo. Oltre tale  livello  di  prezzo,  infatti,  l'onere
fiscale complessivo (accisa piu' IVA) risulta  di  importo  superiore
all'onere  fiscale  minimo  di  194,72   euro/chilogrammo».   Analoga
richiesta e' stata  successivamente  sollecitata  dal  Collegio,  con
ordinanza n. 1436/2023, riscontrata dall'ADM in data 9.5.2023,  anche
nell'ambito del ricorso r.g. n. 2379/2020. 
    Nel costituirsi  in  giudizio,  l'Agenzia  fiscale  ha  replicato
puntualmente  alle  censure  sollevate   in   entrambi   i   gravami,
evidenziando in particolare la conformita' della disciplina nazionale
con l'art. 7, comma 4 della Direttiva 2011/64 (UE), che consente agli
Stati  membri,  laddove  necessario,  di  introdurre   in   relazione
all'accisa sulle sigarette «un onere fiscale minimo» e  sottolineando
come  lo  Stato,  tramite  tale  misura  fiscale,  intenda   altresi'
scoraggiare l'utilizzo dei prodotti da fumo per  tutelare  la  salute
collettiva e ridurre le frodi e il contrabbando. 
    Entrambe le cause sono state  chiamate  per  la  trattazione  nel
merito all'udienza del 12 ottobre 2022  e,  dopo  la  discussione  di
rito, sono passate in decisione. 
    Con ordinanza n. 13610/2022,  pubblicata  il  21.10.2022,  questa
Sezione, previa riunione dei gravami, ai sensi  dell'art.  70  c.p.a.
(sussistendo una stretta connessione oggettiva, sotto il profilo  del
petitum immediato e della causa petendi, tra i contenziosi aventi  ad
oggetto la domanda di annullamento  dei  provvedimenti  con  i  quali
l'ADM ha determinato l'onere fiscale minimo negli  anni  2020,  2021,
2022), ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le  censure
e le questioni sollevate e implicate dai predetti ricorsi, ha rimesso
al vaglio della Corte costituzionale  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  «dell'art.  39-octies,   commi   1-8,   del   decreto
legislativo n. 504/1995, in relazione alla violazione degli  articoli
11 e 117 Cost., integrati dalla disciplina interposta  dettata  dagli
articoli 7, par. 3 e 4, 14, par. 1 e  15,  par.  1,  della  direttiva
2011/64/UE  sull'onere  fiscale  minimo,   salvo   che   il   giudice
costituzionale ritenga di interpellare la Corte  di  giustizia  sulla
corretta  interpretazione  della  disciplina   europea   in   esame»,
conseguentemente disponendo, in attesa della  pronuncia  del  Giudice
delle Leggi, la sospensione dei giudizi ai sensi dell'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Questo   Tribunale   ha,   in   particolare,   adito   la   Corte
costituzionale (anziche' la Corte di Giustizia Ue) ritenendo  che  la
disposizione della Direttiva 2011/64/UE che prevede  l'onere  fiscale
minimo sia priva di efficacia diretta, necessitando di adattamenti  e
attualizzazioni a cura del  legislatore  nazionale,  con  conseguente
impossibilita' di operare  l'eventuale  disapplicazione  della  norma
nazionale  contrastante  e,  per  converso,  necessita'  (laddove  la
questione sia rilevante nei giudizi a  quo  e  non  sia  percorribile
l'opzione ermeneutica dell'interpretazione  conforme)  di  promuovere
incidente  di  costituzionalita'  alla   Corte   costituzionale   per
violazione degli art. 11 e 117 Cost., quali parametri  costituzionali
integrati dalla interposta disposizione europea  priva  di  efficacia
diretta (cfr., Corte costituzionale, 14 dicembre 2017, n.  269  e  18
luglio 2013, n. 207). 
    Con la suddetta ordinanza di rimessione, la Sezione  ha,  dunque,
rilevato due «distonie», ovvero due profili di  insanabile  contrasto
dell'art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/95 con  la  citata
Direttiva. 
    In particolare, si e' rilevato che: 
        1) (prima distonia) «L'accisa globale di cui ai commi 3  e  4
dell'art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/1995  e'  composta
da una componente ad valorem che varia proporzionalmente in  base  al
prezzo di vendita al consumatore e quindi  e'  rapportata  alla  base
imponibile di riferimento (prezzo). Per i prodotti a basso prezzo  di
vendita l'accisa ad valorem produce  un  gettito  inferiore  rispetto
alla base imponibile dei prodotti a piu' alto prezzo di vendita. Cio'
comporta che, per tali prodotti di sigarette,  la  somma  dell'accisa
globale e dell'IVA e' inferiore rispetto a quella che si ottiene  dai
prodotti di prezzo maggiore,  il  che  conduce,  di  conseguenza,  ad
applicare l'imposta minima»; 
        2)  (seconda  distonia)  «l'onere  fiscale  minimo  (pari  al
96,22%) si  calcola  sulla  somma  dell'accisa  globale  e  dell'IVA,
calcolate   entrambe   con   riferimento   al   "PMP-sigarette".   Il
"PMP-sigarette", ai sensi dell'art.  39-quinques,  comma  2,  decreto
legislativo n. 504/1995,  viene  determinato  annualmente  (entro  il
primo marzo dell'anno solare successivo) "sulla  base  del  rapporto,
espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore  totale,
calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo  di  tutte
le imposte, delle  sigarette  immesse  in  consumo  nell'anno  solare
precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette". 
        Cio' comporta che il "PMP-sigarette" e' ancorato e oscilla in
base alla variazione dei prezzi totali  di  vendita  delle  sigarette
(fatturato dell'anno precedente). Di conseguenza l'aumento del prezzo
di vendita delle sigarette  accresce  la  base  sui  cui  si  calcola
l'aliquota dell'onere fiscale minimo. 
        In questo modo pero' i produttori che offrono sigarette ad un
prezzo piu' elevato e quindi realizzano un maggior  fatturato  (ossia
le multinazionali) sono in grado di modificare la  soglia  dell'onere
fiscale minimo mediante il semplice aumento dei  prezzi  di  vendita.
Infatti, per effetto del sistema di calcolo delineato dal legislatore
italiano, aumentando il prezzo di vendita  dei  prodotti  si  innalza
automaticamente  il  denominatore  sulla  cui  base  si  effettua  il
rapporto tra fatturato e quantita' di sigarette vendute e  quindi  si
ottiene una soglia dell'onere fiscale minimo piu' alta. 
        La politica dell'aumento  dei  prezzi  dei  grandi  operatori
determina in via diretta l'aumento  del  carico  fiscale  che  devono
sopportare i piccoli operatori. Ove la somma  dell'accisa  globale  e
quella sull'Iva sia inferiore alla soglia dell'onere  fiscale  minimo
(determinata   in   virtu'   delle   politiche   di   prezzo    delle
multinazionali), i produttori che vendono a prezzi minori (in  genere
piccoli operatori) subiscono un prelievo fiscale maggiore rispetto  a
quello che avrebbero subito applicando la tassazione ordinaria». 
    Successivamente, la societa' Manifattura Italiana Tabacco  S.p.a.
in fallimento, sempre unitamente alla Italian  Tobacco  Manufacturing
S.r.l., ha impugnato con  motivi  aggiunti  (terzo  atto  per  motivi
aggiunti) il provvedimento prot. n. 632286 del 29 dicembre 22 con cui
il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli  ha  stabilito
che «A decorrere dalla  data  del  1°  gennaio  2023  le  tabelle  di
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e  del
tabacco  trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per  arrotolare   le
sigarette» e l'Allegato rubricato «Tabella A - Sigarette» recante  la
«Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette». 
    Per  mezzo  della  legge  di  bilancio  per  il  2023  (legge  n.
197/2022), la misura percentuale dell'onere fiscale  minimo  rispetto
all'imposizione  globale   applicata   alle   sigarette,   e'   stata
progressivamente incrementata (98,10% per il 2023, 98,50% per il 2024
e 98,60% dal 2025). 
    Il predetto provvedimento prot. n. 632286/2022 e' stato censurato
«per gli stessi vizi gia' avanzati in sede di  ricorso  introduttivo,
nonche' in sede di motivi aggiunti»,  evidenziando  come  anche  tale
ultimo provvedimento «si appalesa gravemente  illegittimo  in  quanto
gravemente distorsivo  della  concorrenza  in  quanto  avvantaggia  i
grandi produttori di sigarette di fascia medio-alta a  discapito  dei
pochi produttori di sigarette di fascia medio-bassa». 
    Ritenendo che, anche in relazione all'impugnazione proposta con i
terzi motivi aggiunti a seguito delle modifiche apportate  dal  comma
122 dell'art. 1 della n. 197/2022 alla disciplina sull'onere  fiscale
minimo stabilita  nell'art.  39-octies,  commi  3  e  6,  del decreto
legislativo n.   504/1995,   fossero   confermati   i   sospetti   di
incostituzionalita', questa  Sezione,  con  ordinanza  n.  8199/2023,
pubblicata il 12.5.2023, ha nuovamente rimesso al vaglio della  Corte
costituzionale la questione di legittimita'  costituzionale  relativa
all'art. 39-octies, commi 1-8, del decreto legislativo  n.  504/1995,
nel testo modificato dal comma 122 dell'art.  1  della  n.  197/2022,
prospettando problematiche analoghe a quelle gia' evidenziate con  la
precedente ordinanza di rimessione, rigettando, altresi',  l'adozione
della misura cautelare e confermando la sospensione del giudizio. 
    Con sentenza n. 220  del  14.12.2023,  la  Corte  costituzionale,
adita da questo Tribunale, ha dichiarato inammissibili  le  questioni
di legittimita' costituzionale sollevate in ragione di  una  ritenuta
«incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento». 
    La Corte ha evidenziato la carente o assente analisi dei seguenti
riferimenti tratti dalla Direttiva n. 2011/64/UE: 
        il par. 4 dell'art. 8, nella misura in cui  ancora  l'importo
delle accise sulle sigarette al PMP-sigarette, incidendo, come l'OFM,
in modo proporzionalmente maggiore sui prezzi via via piu' elevati; 
        il considerando n. 14, che rapporta la componente ad  valorem
al prezzo medio ponderato delle sigarette; 
        l'art.  10,  par.  2,  secondo  cui  l'accisa  globale,   dal
1°.1.2014, e' pari ad almeno il 60% del PMP-sigarette; 
        l'art. 8, par.  6,  che  consente  agli  Stati  di  applicare
un'accisa minima sulle sigarette. 
    Con il ricorso iscritto nel registro generale del 2023 con il  n.
3831 la Yesmoke S.r.l. ha, poi, impugnato: 
        a) il provvedimento del 632286/RU del 29.12.2022,  pubblicato
sul sito internet dell'Agenzia il 30.12.2022, con il quale  l'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli (ADM)  ha  aggiornato  e  approvato,  per
l'anno 2023, la «tabella di ripartizione del  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle sigarette» ai sensi dell'art. 39-quinquies del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
        b) la  determinazione  direttoriale  del  Direttore  Generale
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 66682/RU del 2.2.2023,
pubblicata  sul  sito  internet  dell'Agenzia  il  3.2.2023,  recante
determinazione del PMP-sigarette per l'anno 2023 e del connesso onere
fiscale minimo, nonche' conferma della Tabella  di  ripartizione  del
prezzo di vendita al pubblico delle sigarette.  Per  l'anno  2023  il
PMP-sigarette e' stato individuato nell'importo di  euro  262,00  per
chilogrammo convenzionale,  mentre  l'onere  fiscale  minimo  ammonta
all'importo di euro 199,72  per  chilogrammo  convenzionale.  Yesmoke
prospetta  motivi  di  ricorsi  analoghi  a  quelli   formulati   nel
precedente giudizio, di  cui  al  r.g.  2022/02960,  facendo  inoltre
espressa riserva di azione risarcitoria  per  i  danni  asseritamente
derivanti dai provvedimenti impugnati. 
    Successivamente al deposito  della  sentenza  n.  220/2023  della
Corte costituzionale (in data 14.12.2023),  le  societa'  Manifattura
italiana tabacco s.p.a. in fallimento e Italian tobacco manufacturing
s.r.l., in relazione al giudizio r.g. 2020/02379,  hanno  depositato,
in data 16.2.2024, istanza ex art. 80 c.p.a. di fissazione  d'udienza
per la prosecuzione del giudizio. Dette societa', con ulteriori  note
difensive, insistevano per la fondatezza del  gravame,  prospettando,
altresi', la possibilita' del  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di
giustizia dell'Unione europea in merito alla corretta interpretazione
della disciplina europea o, in via subordinata, la  nuova  rimessione
alla Corte costituzionale. 
    Analoga istanza e' stata depositata da Yesmoke  S.r.l.,  in  data
18.1.2024, quanto ai giudizi di cui ai n. r.g. 2960/2022 e 3831/2023,
con richiesta di riunione ex art.  70  c.p.a..  Con  successive  note
difensive, la societa'  insisteva  per  la  fondatezza  del  gravame,
confermando l'interesse allo scrutinio delle censure anche  sotto  il
profilo risarcitorio  e  instando  per  l'accoglimento  dei  ricorsi,
previa disapplicazione diretta della normativa nazionale in contrasto
con quella europea o, in via  subordinata,  per  la  rimessione  alla
Corte di Giustizia UE ovvero per la ulteriore rimessione  alla  Corte
costituzionale. 
    All'udienza pubblica del 19 giugno 2024, dopo ampia  discussione,
le cause relative ai ricorsi in epigrafe  sono  state  trattenute  in
decisione. 
    Facendo seguito a quanto precede, lo scrivente Tribunale  ritiene
che, analizzato il quadro  normativo  di  riferimento  (nazionale  ed
europeo), anche alla luce delle motivazioni  rassegnate  dalla  Corte
costituzionale nella sentenza n. 220/2023, continui a  persistere  la
rilevanza della questione di costituzionalita' e la sua non manifesta
infondatezza, in relazione ai profili di seguito  esplicati,  talche'
si ritiene necessario adire nuovamente, in merito, il  Giudice  delle
Leggi, previa riunione dei giudizi ex art. 70 c.p.a.. 
    A fronte di un giudicato costituzionale di inammissibilita', come
nel caso in  esame,  per  difetto  di  motivazione,  non  e'  infatti
preclusa al giudice remittente la possibilita' di adire nuovamente la
Corte (qualora persistano i dubbi  di  compatibilita'  costituzionale
della legge nazionale), ferma l'impossibilita' di  replicare  sic  et
simpliciter il quadro prospettico gia' vagliato negativamente  (cfr.,
in tal senso, la recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n.
12 del 24 maggio 2024, in cui si citano,  fra  l'altro,  le  seguenti
pronunce del Consiglio di Stato: sentenze 247 del 2022,  n.  115  del
2019, n. 252 del 2012 e n. 189 del 2001; ordinanze n. 371 del 2004  e
n. 399 del 2002; sentenza n. 135 del 1984). 
    Rispetto a quanto gia' prospettato da  questo  Tribunale  con  le
precedenti ordinanze di rimessione, si rimodulano - tenuto conto  dei
rilievi della Corte - i dubbi di conformita' della  legge  nazionale,
previa sintetica rassegna del quadro  regolatorio,  anche  in  ordine
alle disposizioni invocate dal Giudice delle Leggi. 
Quadro regolatorio (europeo e nazionale) 
    Si  ritiene  opportuno,  dapprima,   analizzare   le   pertinenti
disposizioni della Direttiva 2011/64/UE, cosi'  come  indicato  dalla
Corte  nella  sentenza  n.  220/2023,  facendo  rinvio  all'esaustiva
trattazione, contenuta nella precedente ordinanza  di  rimessione  n.
13610/2022, quanto agli aspetti di carattere generale della questione
(riferimenti al TFUE, alle competenze  dell'Unione  Europea  ed  alla
funzione armonizzatrice della politica fiscale anche con riguardo  al
mercato del commercio delle sigarette, caratterizzato dalla  presenza
di una domanda elastica rispetto al prezzo di vendita e,  soprattutto
in Italia, da uno scenario fortemente oligopolistico, nel  quale  tre
multinazionali estere detengono oltre il 90% della quota di mercato). 
    In primo  luogo,  la  Direttiva  in  questione  fissa,  nei  vari
considerando, alcuni principi di carattere generale, applicabili alla
piu' ampia categoria dei tabacchi lavorati ed anche, nello specifico,
alle sigarette. 
    In particolare, occorre considerare: 
        il n.ro 2: «La normativa dell'Unione in materia di tassazione
dei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del
mercato interno e, al contempo,  un  livello  elevato  di  protezione
della salute»; 
        il n.ro  9:  «L'armonizzazione  delle  strutture  per  quanto
riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far si' che  la
competitivita'   delle   varie   categorie   di   tabacchi   lavorati
appartenenti a uno  stesso  gruppo  non  sia  falsata  dagli  effetti
dell'imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l'apertura dei
mercati nazionali degli Stati membri»; 
        il n.ro 10:  «Le  esigenze  della  concorrenza  implicano  un
sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti  i  gruppi  di
tabacchi lavorati»; 
        il n.ro 11: «La struttura dell'accisa  sulle  sigarette  deve
comprendere, oltre a un elemento specifico determinato per unita'  di
prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di  vendita  al
minuto comprensivo di tutte le imposte. Avendo l'imposta  sul  volume
d'affari relativa alle sigarette lo stesso effetto  di  un'accisa  ad
valorem, e' opportuno tenerne conto nello stabilire il  rapporto  fra
l'elemento specifico dell'accisa e l'onere fiscale totale»; 
        il n.ro 12: «Fatta salva la  struttura  fiscale  mista  e  la
percentuale  massima  dell'elemento  specifico   nell'onere   fiscale
totale, e'  opportuno  che  gli  Stati  membri  dispongano  di  mezzi
efficaci per applicare accise specifiche  o  minime  sulle  sigarette
cosi' da garantire l'applicazione  di  almeno  un  determinato  onere
fiscale minimo in tutta l'Unione»; 
        il n.ro  13:  «Per  il  corretto  funzionamento  del  mercato
interno, e' necessario fissare accise minime per le diverse categorie
di tabacchi lavorati»; 
        il n.ro 14: «Riguardo alle sigarette, e' opportuno  garantire
condizioni  neutre  di  concorrenza  per  i  produttori,  ridurre  la
frammentazione dei mercati del  tabacco  e  mettere  in  rilievo  gli
obiettivi di tipo sanitario. Un requisito minimo ad valorem  dovrebbe
quindi essere espresso  in  termini  di  prezzo  medio  ponderato  di
vendita al minuto, mentre un importo  minimo  dovrebbe  applicarsi  a
tutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio  ponderato
di vendita al minuto dovrebbe  servire  anche  come  riferimento  per
determinare  l'incidenza  dell'accisa  specifica  sull'onere  fiscale
totale». 
    Dai citati «considerando» della Direttiva,  puo'  evincersi  che,
nel settore dei tabacchi  lavorati  (e  nelle  sigarette  in  primis)
l'Unione  Europea  intende  realizzare  l'obiettivo  di   armonizzare
l'imposizione per tutelare precipuamente  il  corretto  funzionamento
del mercato unionale (rif. considerando n. 9,  10,  12  e  14).  Allo
scopo, la Direttiva prevede una struttura tripartita dell'imposizione
(accisa ad valorem, accisa specifica e imposta sul valore aggiunto  -
rif.  n.ro  11)  e  la  necessita'  di  contemplare   valori   minimi
dell'accisa (n. 13). 
    Tale  impostazione  non  esclude,  in  particolar  modo  per   le
sigarette, anzi contempla espressamente - visto l'indubbio impatto di
tali prodotti sulla salute umana - la necessita' di salvaguardare gli
obiettivi di tipo sanitario (n. 14) e di applicare un  onere  fiscale
minimo  nell'Unione,  ossia  un'imposizione   minima   gravante   sui
tabacchi. Si puo', quindi, affermare che l'onere fiscale minimo viene
concepito quale  strumento,  al  contempo,  di  armonizzazione  delle
imposte a livello  unionale  (si  fissa  un  onere  minimo,  tale  da
scongiurare un eccessivo squilibrio nei prezzi fra i vari Stati) e di
presidio per la salute (un prezzo eccessivamente basso  del  prodotto
favorisce il sovraconsumo dello stesso). 
    Venendo alle specifiche disposizioni introdotte  dalla  Direttiva
2011/64/UE  con  riferimento  al  regime   della   tassazione   delle
sigarette, gli articoli 7, par. 1  e  9,  par.  2  hanno  previso  un
sistema misto nel quale le imposte applicate comprendono: a) l'accisa
specifica, calcolata in rapporto al peso o al numero  dei  pezzi  dei
prodotti; b) l'accisa ad valorem, calcolata  sui  prezzi  massimi  di
vendita  al  minuto   (comprensivi   anche   dell'iva);   c)   l'iva,
proporzionale al prezzo di vendita al minuto. 
    Con  riguardo  all'accisa,  la  componente  ad   valorem   varia,
pertanto, in base al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte
le imposte (opera quindi  in  modo  proporzionale,  in  modo  analogo
all'imposta sul valore aggiunto), mentre quella  specifica  varia  in
base all'unita' di prodotto venduto nel mercato ed opera  in  termini
fissi rispetto alla variabile prezzo. 
    Il successivo par. 2 dell'art. 7 cit. stabilisce che  «L'aliquota
dell'accisa ad  valorem  e  l'importo  dell'accisa  specifica  devono
essere uguali per tutte le sigarette». 
    Il par. 3 dell'art. 7 cit.  precisa  che  «e'  stabilito  per  le
sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto  tra  l'accisa
specifica e la somma dell'accisa ad valorem e dell'imposta sul volume
d'affari, in modo che la  gamma  dei  prezzi  di  vendita  al  minuto
rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori». 
    Il par. 4 dell'art. 7 cit., con  una  disposizione  di  chiusura,
chiarisce, poi, che «Nella misura in  cui  cio'  risulti  necessario,
l'accisa sulle sigarette puo' comportare  un  onere  fiscale  minimo,
sempre  che  la  struttura  mista  della  tassazione  e   la   fascia
dell'elemento specifico dell'accisa,  ai  sensi  dell'art.  8,  siano
rigidamente rispettate». 
    La Direttiva stabilisce inoltre: 
        all'art. 8,  par.  4,  che  l'accisa  specifica  deve  essere
stabilita necessariamente in un intervallo compreso fra il 7,5% e  il
76,5%   dell'onere   fiscale   totale,   ossia    della    sommatoria
dell'imposizione complessiva (accisa specifica, accisa ad valorem  ed
iva, quest'ultime calcolate sulla base  del  prezzo  medio  ponderato
delle sigarette, PMP-sigarette); 
        all'art. 8, par. 6, che «gli Stati membri  possono  applicare
un'accisa minima sulle sigarette», nel rispetto delle  previsioni  di
cui all'art. 7, par. 1, e dell'art. 8, par. 3,4,5; 
        all'art. 10, par. 2, che l'accisa minima  globale  (ossia  la
sommatoria  dell'accisa  specifica  e  di  quella  ad  valorem,   con
esclusione quindi dell'iva) «rappresenta almeno il 60  %  del  prezzo
medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in
consumo. Tale accisa non puo' essere inferiore a 90  EUR  per  1  000
sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita  al
minuto». 
    Il quadro regolatorio nazionale della tassazione delle sigarette,
con  cui  il   legislatore   ha   attuato   la   disciplina   europea
sull'imposizione (anche  in  tema  di  onere  fiscale  minimo),  puo'
sintetizzarsi nel modo seguente. 
    La disciplina di riferimento e' rappresentata dall'art. 39-octies
del decreto legislativo 504/1995 e, in particolare, dalle  previsioni
recate dai commi 3, 6, 7,  8,  nel  testo  risultante  dalla  riforma
introdotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (prima) e in  ultimo
con le Leggi 29 dicembre 2022, n. 197 e 30 dicembre 2023, n. 213. 
    Il comma 3  regola  l'imposizione,  a  titolo  di  accise,  sulle
sigarette. 
    Quanto all'elemento specifico dell'accisa, la lettera a)  prevede
attualmente un importo in misura fissa,  determinato  in  aumento  di
anno in anno (28 euro per il 2023, 29,30 per il 2024 e 29,50  per  il
2025), in esito alle modifiche introdotte  dall'art.  1,  comma  122,
lettera a),  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  a  decorrere
dall'anno 2023.  Nel  previgente  regime,  regolato  dalla  legge  30
dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. (con  decorrenza  dal  2019)  l'accisa
specifica era stabilita in misura  fissa  pari  all'11%  della  somma
dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate  con
riferimento al «PMP-sigarette». Il PMP-sigarette funge  da  parametro
per l'applicazione delle imposte, anche ai  fini  dell'onere  fiscale
minimo, e corrisponde  al  «prezzo  medio  ponderato  di  vendita  al
minuto», che si ottiene dalla divisione  tra  il  «valore  totale  di
tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo  di  vendita
al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso  per  la  quantita'
totale di sigarette immesse in consumo ... in base ai dati relativi a
tutte le immissioni in consumo  dell'anno  civile  precedente»  (cfr.
art. 8 della direttiva 2011/64/UE). 
    In merito all'accisa  ad  valorem,  la  lettera  b)  rinvia,  per
l'applicazione dell'aliquota  proporzionale  al  prezzo  di  vendita,
all'Allegato I, che allo stato  prevede  l'aliquota  del  49,50%.  Si
osserva che, fino all'entrata  in  vigore  dell'art.  1,  comma  122,
lettera a), n.  2),  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (con
decorrenza dal 1°.1.2023), era vigente l'art. 39-octies, co.  4,  che
regolava la c.d. «accisa globale»,  ossia  l'accisa  complessivamente
prelevata (sommatoria della componente  specifica  fissa  con  quella
proporzionale ad valorem) e che, per entrambe tali poste di  prelievo
fiscale, stabiliva che  le  relative  aliquote  erano  applicate  con
riferimento al PMP-sigarette. 
    All'accisa,  naturalmente,  si  affianca  l'imposta  sul   valore
aggiunto, attualmente pari per le sigarette  al  22%  del  prezzo  di
vendita. 
    Le  modifiche  piu'  recenti,  se  hanno  ulteriormente   elevato
l'imposizione,  non  hanno  alterato  la  struttura  complessivamente
tripartita  (bipartita  per  l'accisa,  a  cui  va  aggiunta  l'iva),
potendosi rilevare che, sul prezzo finale delle sigarette, le  accise
arrivano a pesare anche oltre il 70% (ad  es.  a  fronte  del  prezzo
minimo di vendita per  chilogrammo  convenzionale,  corrispondente  a
1.000 sigarette, di euro 210, l'accisa globale prelevata  ammonta  ad
euro 150,86 - cfr. dati tabella ADM per l'annualita' 2020 di cui alla
determinazione prot. n. 14359  del  13.1.2020)  e  che,  considerando
altresi' il peso dell'iva, l'imposizione complessiva sulle sigarette,
ossia l'onere fiscale complessivo, puo' incidere per circa il 90% sul
prezzo finale (cfr. dati tabella ADM sopra cit.), in  parte  in  modo
proporzionale (accisa ad valorem +  iva),  in  parte  in  modo  fisso
(accisa specifica). Per i  prodotti  di  fascia  bassa,  gli  effetti
dell'imposizione  sono  piu'   significativi,   sia   per   l'impatto
dell'accisa  specifica  (fissa  per  unita'  di  prodotto  e   quindi
proporzionalmente piu' incisiva per definizione) che, per  quanto  si
dira' infra, per l'applicazione  del  meccanismo  dell'onere  fiscale
minimo. 
    Il comma 6 (unitamente ai commi 7 e 8) dell'art. 39-octies regola
l'onere  fiscale  minimo,  che  costituisce  il   fuoco   del   thema
decidendum. L'onere fiscale minimo rappresenta  il  prelievo  fiscale
minimo, che lo Stato, a prescindere dal prezzo  di  vendita,  applica
sull'immissione in consumo  delle  sigarette,  e  il  limite  fiscale
globale al di sotto del quale, anche  laddove  diminuisse  il  prezzo
finale di vendita per il consumatore, l'imposizione non  scende.  Con
la  previsione  di  un  onere  fiscale  minimo   «inderogabile»,   il
legislatore  nazionale,  attuando  nelle  intenzioni  una   specifica
previsione della Direttiva, intende indirettamente fare  si'  che  il
livello dei prezzi delle sigarette si mantenga al  di  sopra  di  una
certa soglia,  posto  che,  senza  dubbio  alcuno,  il  prezzo  delle
sigarette dipende, in massima parte, dall'imposizione fiscale. 
    L'art. 39-octies co. 6 ha subito  diverse  modifiche,  nei  tempi
recenti. 
    L'attuale  struttura  della  norma,  contestata  dalle   societa'
ricorrenti, deriva dalla riforma introdotta con la legge di  bilancio
per il 2019 (legge n. 145/2018), che, innovando il precedente regime,
ha modificato il co. 6 dell'art. 39-octies,  stabilendo  che  l'onere
fiscale minimo e' pari ad  una  percentuale,  piuttosto  elevata,  da
applicare automaticamente alla somma tra accisa globale (a sua  volta
risultante dalla sommatoria dell'accisa  specifica  e  di  quella  ad
valorem) e iva, calcolate  con  riferimento  al  PMP-sigarette.  Tale
percentuale, individuata in misura pari al 95,22% dalla citata  legge
di bilancio, e' stata via via incrementata dai successivi  interventi
legislativi. Nello specifico, la percentuale e'  salita  dapprima  al
96,22 con decorrenza dal 1°.1.2019 (a seguito dell'art. 1, comma 659,
legge 27 dicembre 2019, n. 160), quindi,  per  effetto  dell'art.  1,
comma 122, lettera a), legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 98,10  (dal
1°.1.2023), al  98,50  per  il  2024  e  al  98,60  a  decorrere  dal
1°.1.2025. 
    Nel regime antecedente alle  modifiche  apportate  con  legge  n.
145/2018, invece, l'onere fiscale  minimo  era  stabilito  in  misura
fissa,  direttamente  dal  legislatore,  salva  la  possibilita'   di
aggiustamenti da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Economia  e
delle Finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle Dogane  e
dei Monopoli  (rif.  art.  1,  co.  2,  del  decreto  legislativo  n.
188/2014), tenuto comunque conto «dell'andamento dei  consumi  e  del
livello dei prezzi  di  vendita,  anche  al  fine  di  assicurare  la
realizzazione del maggior gettito  complessivo  netto  derivante  dal
presente decreto». 
    Sempre in tema di onere  fiscale  minimo  secondo  la  disciplina
nazionale, completano il quadro le previsioni recate dai commi 7 e  8
dell'art. 39-octies del decreto legislativo.n. 504/95. 
    Secondo il comma 7, «l'onere fiscale minimo di cui al comma 6  e'
applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta  sul
valore  aggiunto,  applicata  ai   sensi   dell'art.   39-sexies,   e
dell'accisa, applicata ai sensi del comma  3,  risulti  inferiore  al
medesimo onere fiscale minimo». 
    A mente, poi, del comma 8, «l'accisa sui prezzi di vendita di cui
al comma 7 e' pari alla differenza tra l'importo  dell'onere  fiscale
minimo, di cui al  comma  6,  e  l'importo  dell'imposta  sul  valore
aggiunto applicata ai sensi dell'art. 39-sexies». 
    In breve, la disciplina  nazionale  introduce,  dunque,  l'accisa
dell'onere fiscale minimo con un'aliquota fissa assai elevata, di ben
oltre il 90% (salvi gli incrementi ulteriormente previsti dalle leggi
medio tempore intervenute),  da  applicare  sulla  somma  dell'accisa
globale e dell'iva, calcolate  entrambe  con  riferimento  al  valore
standard del  prezzo  medio  ponderato  di  vendita  per  chilogrammo
convenzionale  di  sigarette  denominato  «PMP-sigarette»  (dove   il
chilogrammo  convenzionale  e'  pari  a  1000  sigarette,  mentre  il
«PMP-sigarette» e' dato dal  rapporto  tra  il  valore  totale  e  la
quantita' totale delle sigarette immesse in consumo nell'anno  solare
precedente). 
    Il prelievo dell'onere fiscale minimo  viene  applicato  laddove,
partendo dal prezzo di vendita finale  indicato  dal  produttore,  la
somma dell'accisa globale e dell'iva risulti inferiore alla soglia da
esso  rappresentata.  Per  le  sigarette  l'applicazione   dell'onere
fiscale minimo e' comunque dovuta qualora,  per  effetto  dei  prezzi
stabiliti dai produttori, dall'applicazione dell'accisa  ordinaria  e
dell'iva si realizza un carico fiscale inferiore a quello  dell'onere
fiscale minimo previsto per legge. 
    L'onere fiscale minimo sostituisce, dunque, l'ordinario regime di
tassazione  delle  sigarette,  che  e'  costituito  dall'applicazione
dell'accisa ordinaria e dell'iva. La sostituzione avviene laddove  il
gettito che proviene dal regime ordinario  risulti  essere  inferiore
alla soglia dell'onere fiscale minimo determinata in  base  ai  commi
6-10 dell'art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/1995. 
    Sotto il profilo della natura giuridica, l'onere  fiscale  minimo
ha struttura e natura di imposta indiretta, in quanto si sostanzia in
un prelievo coattivo avente come presupposto impositivo  la  cessione
delle sigarette. 
    Stante  l'ordito  normativo  introdotto  in   ambito   nazionale,
l'Agenzia  delle  Dogane  e   dei   Monopoli   adotta,   annualmente,
provvedimenti  a  mezzo  dei  quali  -  previa   individuazione   del
PMP-sigarette,  che  costituisce  il  parametro  di  riferimento  per
l'applicazione  dell'aliquota  fissata  dalla  legge   -   stabilisce
l'entita'  dell'onere  fiscale  minimo,  allegando,   alle   relative
determinazioni, apposite  tabelle  nelle  quali  sono  analiticamente
individuate, a partire da ciascun  livello  di  prezzo,  le  seguenti
voci: l'accisa  globale  (somma  fra  accisa  ad  valorem  ed  accisa
specifica), l'iva, l'aggio al rivenditore (pari al 10% del prezzo  di
vendita) e la quota di ricavo per il fornitore (cio' che  residua  in
esito dell'applicazione delle imposte  e  dall'aggio  al  venditore).
Nello specifico, in  estrema  sintesi  per  quanto  di  utilita'  con
riguardo alle proposte impugnazioni, l'Agenzia  delle  Dogane  e  dei
Monopoli ha adottato le seguenti determinazioni: 
        1) prot. n. 14359 del 13.1.2020, che, per l'annualita'  2020,
ha individuato in euro 252 il PMP-sigarette e in euro 188,73  l'onere
fiscale minimo; 
        2) prot. n. 16500 del 14.1.2021, che, per l'annualita'  2021,
ha individuato in euro 258 il PMP-sigarette e in euro 193,21  l'onere
fiscale minimo; 
        3) prot. n. 13069 del 13.1.2022, che, per l'annualita'  2022,
ha individuato in euro 260 il PMP-sigarette e in euro 194,72  l'onere
fiscale minimo; 
        4) prot. n. 14359 del 13.1.2020, che, per l'annualita'  2023,
ha individuato in euro 199,72 l'onere fiscale minimo. 
    La questione centrale della controversia  attiene  alla  verifica
della conformita' della disciplina nazionale che ha previsto  l'onere
fiscale  minimo  (art.  39-octies,  comma  6,  7  e  8,  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, «Testo unico delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative») rispetto alla  disciplina
europea che regola in  modo  specifico  l'imposizione  fiscale  sulle
sigarette e che prevede espressamente l'onere fiscale minimo (art. 7,
par. 2,3 e 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21  giugno
2011 «relativa alla struttura e alle aliquote  dell'accisa  applicata
al tabacco lavorato»), nonche' ai  principi  generali  affermati  dal
Trattato  sull'Unione  europea  in   tema   di   libera   concorrenza
all'interno  del  mercato  interno  (rif.  art.  101   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea   e   Protocollo   n.   27)   e
proporzionalita'  (rif.  art.  4  Trattato  sull'Unione   europea   e
Protocollo n. 2), da ritenersi quali norme  interposte  rilevanti  ex
articoli 11 e 117 Cost. 
    In virtu' del principio del primato del diritto dell'UE e del suo
corollario del principio del pieno effetto del diritto europeo dotato
di efficacia diretta (sancito nella dichiarazione n. 17  al  Trattato
di Lisbona), laddove una disposizione europea (di fonte  primaria  o,
come le direttive, di fonte secondaria) abbia efficacia  diretta,  il
giudice nazionale, in caso di contrasto, qualora non possa effettuare
un'interpretazione   della   normativa   nazionale   conforme    alle
disposizioni del diritto dell'Unione, ha l'obbligo di disapplicare la
norma interna (cfr. il precedente della Sezione n. 7830/2022). 
    Secondo la giurisprudenza della Corte  di  Giustizia  l'efficacia
diretta degli atti normativi dell'Unione  e'  distinta  in  efficacia
verticale e efficacia orizzontale. E' verticale  laddove  riguarda  i
rapporti tra le persone fisiche e il Paese, il che significa  che  le
persone  fisiche  possono  invocare  una  disposizione  del   diritto
dell'Unione  nei  confronti  dello  Stato.  E'  orizzontale   laddove
riguarda i rapporti tra (le sole) persone fisiche, il  che  significa
che una persona fisica puo' invocare  una  disposizione  del  diritto
dell'Unione nei confronti di un'altra persona fisica. A seconda della
tipologia di atto adottato,  i  provvedimenti  normativi  dell'Unione
possono avere un'efficacia diretta piena (orizzontale e verticale)  o
un'efficacia diretta parziale (solo verticale). 
    Nel  sistema  nazionale  di  gerarchia  delle   fonti,   ove   la
disposizione europea abbia invece  efficacia  indiretta,  il  giudice
nazionale,  in  caso  di  contrasto  tra  le   due   disposizioni   e
nell'impossibilita' di risolvere il contrasto in via  interpretativa,
«deve sollevare la questione di  legittimita'  costituzionale»  della
disposizione interna senza dover «delibare preventivamente i  profili
di incompatibilita' con il diritto  europeo»  -  spettando  poi  alla
Corte costituzionale «valutare l'esistenza di un contrasto insanabile
in via interpretativa e, eventualmente, annullare [con efficacia erga
omnes] la legge incompatibile con il diritto comunitario» (cfr. Corte
costituzionale, 14 dicembre 2017, n. 269 e 18 luglio  2013,  n.  207)
per violazione  degli  articoli  11  e  117  Cost.,  quali  parametri
costituzionali integrati dalla interposta disposizione europea  priva
di efficacia diretta. 
    Il Collegio e' dell'avviso che la disciplina  sull'onere  fiscale
minino prevista all'art.  7,  par.  4,  della  direttiva  2011/64/UE,
individuata quale causa petendi delle censure delle  ricorrenti,  non
abbia efficacia diretta c.d. verticale. 
    Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia  «in  tutti  i
casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal  punto  di
vista sostanziale, categoriche e sufficientemente precise, i soggetti
dell'ordinamento possono farle valere  nei  confronti  di  uno  Stato
membro dinanzi ai suoi giudici nazionali, sia che  questo  non  abbia
recepito tempestivamente la direttiva nel proprio  diritto  nazionale
sia che l'abbia recepita in modo  scorretto».  Una  disposizione  del
diritto  dell'Unione  «e'  categorica  se  sancisce  un  obbligo  non
soggetto ad alcuna condizione ne' subordinato, per quanto riguarda la
sua esecuzione o i suoi effetti,  all'emanazione  di  alcun  atto  da
parte delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri ... Essa  e'
sufficientemente precisa quando l'obbligo da essa previsto e' sancito
in termini non equivoci» (cfr. Corte di giustizia, 10 dicembre  2020,
causa C-488/18; nello stesso senso  Corte  di  giustizia,  24  giugno
2019, causa C-573/17, secondo cui e' dotata  di  effetto  diretto  la
disposizione di una direttiva  «sufficientemente  chiara,  precisa  e
incondizionata» e, di recente, 22 febbraio 2022, causa C 430/21). 
    Come verra' di seguito esposto, la disciplina dell'art.  7  della
direttiva  2011/64/UE,  sull'onere  fiscale  minimo,  non  ha  natura
«categorica» e, quindi, non ha efficacia diretta. 
    Come si e' osservato,  l'istituzione  dell'onere  fiscale  minimo
previsto dall'art. 7, par. 4, direttiva 2011/64/UE, e'  rimessa  alla
volonta' degli Stati  che  sono  chiamati  a  stabilire,  secondo  le
proprie competenze, la disciplina specifica del tributo nazionale. Si
tratta infatti di un'imposta facoltativa in quanto  la  sua  concreta
previsione spetta agli Stati membri (rif.  considerando  n.  12:  «e'
opportuno che gli Stati  membri  dispongano  di  mezzi  efficaci  per
applicare  accise  specifiche  o  minime  sulle  sigarette  cosi'  da
garantire l'applicazione  di  almeno  un  determinato  onere  fiscale
minimo in tutta l'Unione»; art. 7, par. 4: «l'accisa sulle  sigarette
puo' comportare un onere fiscale minimo»). 
    Poiche' la disposizione del diritto dell'UE che contempla l'onere
fiscale minimo prevede che la sua concreta istituzione rientra  nella
politica  fiscale  e,  quindi,  nella  discrezionalita'  degli  Stati
membri, la norma in esame non ha efficacia diretta, non prevedendo un
obbligo incondizionato e non subordinato a carico degli  Stati  e  in
favore dei cittadini europei. 
    Ne consegue che non e' possibile per il  giudice  nazionale  fare
ricorso all'istituto della disapplicazione  della  norma  interna  in
contrasto con quella europea in quanto quest'ultima non ha  efficacia
diretta. 
    La mancata possibilita' di  disapplicare  la  norma  interna  non
esaurisce, tuttavia, gli strumenti di risoluzione delle antinomie tra
norme nazionali ed europee riconosciute dall'ordinamento. 
    Il giudice nazionale (comune o di  legittimita'  costituzionale),
anche in presenza di una disposizione  priva  di  efficacia  diretta,
deve   comunque   interrogarsi   sulla   possibilita'   di    fornire
un'interpretazione conforme della  disposizione  interna  con  quella
europea. Rimane  fermo,  pero',  che  non  e'  possibile  addentrarsi
nell'interpretazione  conforme   laddove   l'operazione   ermeneutica
condurrebbe ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale.
Ne deriva, allora, che, nel caso in cui il diritto nazionale non puo'
ricevere un'applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile
con quello perseguito dalla direttiva,  l'attivita'  ermeneutica  del
giudice deve arrestarsi (cfr. Corte di  Giustizia,  24  giugno  2019,
cit.). 
    Il  Collegio  ritiene  che,  nel   caso   di   specie,   la   via
dell'interpretazione conforme non possa essere efficacemente percorsa
poiche' l'interpretazione della disciplina introdotta dal legislatore
nazionale, ove la si volesse rendere compatibile con quella  europea,
condurrebbe ad un risultato contra legem. 
    Difatti, la legislazione  nazionale  sulla  determinazione  della
misura  dell'onere  fiscale   minimo,   per   come   conformata,   e'
incompatibile con quella europea ponendosi, ad avviso  del  Collegio,
in violazione della Direttiva 2011/64/UE e dei principi  generali  di
libera concorrenza e proporzionalita', garantiti dai Trattati. 
Questione di legittimita' costituzionale 
    Il  Tribunale  dubita  della  compatibilita'   della   disciplina
nazionale sull'onere fiscale minimo relativo alle sigarette,  di  cui
all'art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 504/99,
in relazione agli articoli  11  e  117,  comma  1  della  Cost.,  per
contrasto con le previsioni recate dalla Direttiva n. 2011/64/UE  (di
seguito anche «la Direttiva»), e con i principi  generali  di  libera
concorrenza e proporzionalita', garantiti dai Trattati UE. 
    Non si controverte, infatti, sulla  concreta  applicazione  della
legge nazionale a cura dell'ente pubblico preposto al  governo  della
materia (l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ma della  conformita'
a Costituzione della legge nazionale. 
    Ad avviso del Collegio, il meccanismo introdotto dal  legislatore
nazionale  si   rivela   perturbativo   del   gioco   concorrenziale,
introducendo un  sistema  fiscale  ingiustificatamente  penalizzante,
nella dinamica dei prezzi, per i produttori di  sigarette  di  fascia
bassa, a vantaggio di quelli di fascia medio-alta  (oligopolisti  che
detengono oltre  il  90%  delle  quote  di  mercato,  secondo  quanto
emergente dalle incontestate esposizioni dei ricorrenti). 
    Si tiene ad evidenziare che, ad essere  problematica  non  e'  la
scelta in se' del legislatore nazionale di introdurre l'onere fiscale
minimo  sulle  sigarette  -  gia'  espressamente  contemplato   dalla
Direttiva all'art. 7, par. 4 (oltre che al considerando n.ro 12 e, in
qualche misura, indirettamente ai n.ri 14-16) - ma  la  modalita'  di
attuazione e disciplina dell'OFM, nel suo globale funzionamento,  per
quel  che  riguarda  gli  effetti  distorsivi   che   provoca   sulla
concorrenza a danno dei  produttori  di  fascia  bassa.  I  dubbi  di
compatibilita', inoltre, non si orientano precipuamente nei confronti
dell'aver optato il legislatore nazionale  per  utilizzare,  all'art.
39-octies, co. 6, quale riferimento per il calcolo, il  prezzo  medio
ponderato delle sigarette (il  c.d.  PMP-sigarette),  bensi'  il  suo
operare in combinato disposto con le restanti previsioni recate dalla
disciplina nazionale. Come osservato dalla Corte  nella  sentenza  n.
220/2023, il PMP-sigarette e', infatti, previsto, quale parametro per
l'applicazione  dell'accisa  minima,  in  diverse   disposizioni   (e
considerando) della Direttiva (ad es. art. 8, par. 4; art.  10,  par.
1; considerando n.ro 14). Vieppiu', come osservato anche dalla difesa
erariale negli scritti difensivi, il prezzo medio  ponderato  e'  una
variabile che consente, perlomeno in  linea  teorica,  di  agganciare
l'OFM al livello «reale» dei prezzi delle sigarette. 
    Tuttavia, come si dira' infra, l'utilizzo del PMP-sigarette  (che
peraltro la Direttiva  non  prevede  specificamente  per  il  calcolo
dell'OFM) in combinato  disposto  con  gli  ulteriori  meccanismi  di
funzionamento introdotti dal legislatore nazionale (e in  assenza  di
correttivi) genera - ad avviso del Collegio - diverse criticita'  che
inducono a dubitare della compatibilita' dell'art.  39-octies,  comma
6, 7 e 8, con la Direttiva e i principi generali del diritto europeo. 
    La  funzione  dell'OFM  e'  chiara,  sia  nello   spirito   della
Direttiva,  che  nella  logica  del  suo  recepimento  ad  opera  del
legislatore nazionale. 
    Dato l'impatto preponderante del prelievo fiscale sul  prezzo  al
minuto  delle  sigarette,  la  funzione  dell'onere  fiscale   minimo
consiste  nel  determinare  un  prelievo  fiscale  minimo   tale   da
influenzare il prezzo minimo di  vendita  delle  sigarette,  evitando
quindi che, in assenza di tale prelievo minimo di imposte, il  prezzo
del pacchetto di sigarette - ove determinato secondo la  pura  logica
del mercato, basata unicamente sui costi dei fattori di produzione  e
sull'interazione fra domanda e offerta - possa scendere ad un livello
tale  da  incrementare  sensibilmente  le  vendite  delle  sigarette,
nuocendo in tal modo alla salute degli individui e, di riflesso, alla
salute  pubblica.  Non  v'e'  dubbio,  infatti,   che   il   prodotto
«sigaretta» nuoce alla  salute  e  che,  quindi,  i  relativi  prezzi
meritano di essere attenzionati dal legislatore  attraverso  la  leva
fiscale. 
    Alla funzione dell'OFM di strumento atto al presidio «sanitario»,
si puo' affiancare quella prefigurata dai considerando n.ri 9,  12  e
13 della Direttiva, con particolare  riguardo  alla  possibilita'  di
prevedere accise specifiche o minime sulle sigarette, allo  scopo  di
evitare che gli eccessivi  disallineamenti  nelle  politiche  fiscali
degli Stati producano conseguenti distorsioni nel mercato. 
    L'onere fiscale minimo costituisce, dunque,  secondo  il  diritto
europeo, uno strumento per evitare ribassi potenzialmente dannosi del
prezzo di vendita. 
    Nell'ambito degli articoli di  riferimento  della  Direttiva,  la
possibilita' di introduzione dell'OFM  e'  contemplata  dall'art.  7,
par. 4 («Nella misura in cui cio' risulti necessario, l'accisa  sulle
sigarette puo' comportare un onere  fiscale  minimo,  sempre  che  la
struttura mista della tassazione e la fascia dell'elemento  specifico
dell'accisa, ai sensi dell'art. 8, siano rigidamente rispettate»). 
    La   disposizione   in   questione,   peraltro,   non    descrive
compiutamente i criteri per la relativa determinazione, limitandosi a
rendere  intangibile  la  struttura  mista  dell'imposizione   e   la
correlata necessita' di tenere distinta l'accisa specifica (fissa per
unita' di prodotto) da quella ad valorem (proporzionale  rispetto  al
prezzo complessivo). 
    Analogamente, la  Direttiva  contempla,  come  gia'  evidenziato,
anche un prelievo minimo afferente l'accisa (rif. articoli 8, par. 6,
e 10, par. 1-2). In particolare, l'art. 8,  par.  6,  si  esprime  in
termini  di  «possibilita'»  di  applicare  l'accisa   minima   sulle
sigarette, laddove l'art.  10,  par.  1  e  2,  obbliga  a  prevedere
un'accisa minima globale sia in valore assoluto  (90  euro  per  1000
sigarette)  che  in  termini  percentuali  (l'accisa   globale   deve
rappresentare  almeno  il  60%   del   PMP-sigarette).   Il   vincolo
percentuale e', peraltro, derogabile  dagli  Stati  laddove  l'accisa
globale sia superiore a 115 euro  per  1.000  sigarette  (chilogrammo
convenzionale), come accade in Italia,  risultando  l'accisa  globale
applicata ben superiore al predetto importo  (e  cio'  anche  per  le
sigarette vendute al prezzo piu' basso), come si ricava dalle tabelle
allegate alle avversate determinazioni di ADM. 
    L'onere fiscale minimo  non  rappresenta,  comunque,  nel  quadro
regolatorio unionale, uno strumento obbligatorio  in  senso  assoluto
ne', comunque, incondizionato. L'art. 7, par. 4, della  Direttiva  lo
prevede infatti «Nella misura in cui cio' risulti necessario»,  ossia
nella misura in cui sia indispensabile per realizzare le finalita' di
cui  sopra,  fatta  salva  la  necessita'  di  rispettare  i   limiti
inderogabili di cui agli articoli 8 e 10. 
    In merito al rapporto fra la nozione di «onere fiscale minimo»  e
«accisa minima», per cogliere  la  sollecitazione  manifestata  dalla
Corte nella sentenza n. 220/2023, si ritiene che il primo rappresenti
«il piu'» e la seconda «il meno», nel senso che  la  dicitura  «onere
fiscale minimo»  ha  a  riguardo  l'imposizione  fiscale  complessiva
gravante sulle sigarette  (che  considera,  quindi,  anche  le  altre
imposte, ossia l'iva), laddove l'accisa minima rappresenta un esempio
di onere fiscale minimo a titolo, unicamente, di accisa.  In  termini
sostanziali, la distinzione non appare foriera di reale utilita', nel
senso che  l'accisa  minima  contribuisce  a  realizzare,  nella  sua
interazione con l'iva, l'onere  fiscale  minimo,  ossia  il  prelievo
fiscale complessivo  minimo  applicato  sulle  sigarette  immesse  in
consumo. Non a caso, l'importo dell'OFM, per come applicato  dall'ADM
nelle  determinazioni  impugnate  e   nelle   allegate   tabelle   di
ripartizione, e' calcolato come somma tra accisa globale e iva. 
    A seguito dell'entrata in  vigore  della  legge  n.  145  del  30
dicembre 2018, l'art. 39-octies, co. 6, del  decreto  legislativo  n.
504/95 e' stato modificato, come detto, nel senso  di  predeterminare
in   modo   automatico   l'entita'   dell'onere    fiscale    minimo,
parametrandolo ad una percentuale  -  successivamente  modificata  in
misura sempre crescente (98,10% per il 2023  e  98,80%  dal  2025)  e
prossima al 100% - dell'entita' corrispondente alla somma dell'accisa
globale (accisa specifica e ad accisa ad valorem) e dell'imposta  sul
valore  aggiunto,  calcolate  a  loro  volta   con   riferimento   al
PMP-sigarette. 
    Il regime dell'onere fiscale minimo va,  quindi,  completato  con
l'esame dei commi 7 e 8 del predetto art. 39-octies, per effetto  dei
quali sulle sigarette grava il prelievo a  titolo  di  onere  fiscale
minimo finche', al crescere del prezzo  del  prodotto,  tale  importo
determina  il  prelievo  fiscale  complessivo  (composto  dall'accisa
globale e dall'iva) fino alla concorrenza del c.d. prezzo di parita',
ossia della fascia di prezzo delle sigarette a partire dal  quale  si
applicano le imposte in via ordinaria. 
    L'ADM ha dato  applicazione  alla  nuova  formulazione  dell'art.
39-octies,  pubblicando  annualmente  di  dati  di   riferimento   ed
esponendo, nelle relative tabelle allegate alle varie  determinazioni
adottate, la ripartizione dei prezzi, fra imposte e aggi al fornitore
ed al venditore, per ciascun livello di prezzo  delle  sigarette  per
chilogrammo convenzionale. 
    Prendendo  ad   esempio   la   determinazione   applicabile   per
l'annualita' 2020 (prot. n. 14359 del 13.1.2020) ed in particolare la
tabella di ripartizione allegata, si evince che, a fronte di  un  PMP
sigarette di euro 252,00 euro  e  di  un  OFM  pari  ad  euro  188,74
(calcolato nella misura del 96,22% della somma dell'accisa globale  e
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  calcolate  con  riferimento   al
PMP-sigarette), a partire dalla  fascia  di  prezzo  di  vendita  del
prodotto piu' bassa  per  chilogrammo  convenzionale  (euro  210,00),
l'onere fiscale complessivo (sommando quindi accisa globale e iva) si
mantiene sempre costante, in misura pari a 188,74 euro  (applicandosi
quindi l'OFM), fino al prezzo  di  parita'  (nella  fattispecie  euro
242), prossimo al PMP (euro 252). 
    Lo scenario non muta se  si  considera  l'annualita'  2021  (rif.
determinazione prot. n. 16500 del 16.1.2021), con il PMP  fissato  ad
euro 258 e l'OFM ad euro 193,21, che si applica  fino  al  prezzo  di
parita' di euro 247,50, prossimo al PMP (euro 258). 
    La  fissita'  del  prelievo  fiscale  complessivo  nella   fascia
compresa tra il prodotto di fascia bassa e  quelli  di  fascia  media
(collocati in prossimita' del prezzo di parita', a sua volta prossimo
al prezzo medio ponderato) e' assicurato, in ossequio al disposto  di
cui ai commi 7 e 8 del prefato art. 39-octies, dalla «correzione»  al
ribasso dell'accisa  globale  (giacche'  questa  deve  compensare  il
prelievo per l'iva, crescente in quanto proporzionale al prezzo), che
pertanto assume, fino al prezzo di  parita',  carattere  decrescente,
pur al variare in aumento dei prezzi di vendita. E anche per le fasce
di prezzo successive al prezzo c.d. di parita' (all'incirca  fino  al
prezzo di vendita coincidente  con  il  PMP)  l'accisa  prelevata  e'
inferiore rispetto a quella dovuta per le sigarette vendute al prezzo
piu' basso (cosi', ad esempio,  nella  determinazione  ADM  afferente
all'annualita' 2020, si  rileva  che,  per  le  sigarette  di  prezzo
minimo, pari a 210 euro, l'accisa globale e'  pari  ad  euro  150,86,
mentre l'accisa prelevata sulle sigarette  vendute  al  prezzo  medio
ponderato (euro 252) e' inferiore (euro 150,70)). 
    Al di sopra del prezzo di  parita',  invece,  l'accisa  torna  ad
avere un andamento via  via  crescente  al  crescere  dei  prezzi  di
vendita. Nel complesso, se l'accisa applicata  al  prezzo  minimo  di
vendita (210 euro nella determinazione relativa al 2020) e'  di  euro
150,86, osserviamo che solo al di sopra del PMP (252  euro)  l'accisa
globale prelevata e' superiore a tale importo e cresce  ulteriormente
al crescere dei prezzi che si situano al di sopra del PMP. 
    In sintesi, quindi, la legge n. 145/2018 (come anche quelle  che,
successivamente, hanno confermato la logica introdotta dalla legge di
bilancio per il 2019 ed hanno modificato l'art.  39-octies,  co.  6),
nel prevedere l'utilizzo di aliquote assai elevate (prossime al 100%,
con tendenza peraltro sempre crescente) da applicare  all'imposizione
globale e  da  riferire  al  PMP-sigarette  (ossia  al  prezzo  medio
ponderato di  mercato  delle  sigarette  stesse)  ha  determinato  il
sostanziale  allineamento  del  prelievo  fiscale  complessivo  delle
sigarette di fascia di prezzo piu' bassa a quelle  di  fascia  media.
L'allineamento della pressione fiscale, come risulta  evidente  dalla
lettura delle tabelle prodotte  dall'ADM  in  allegato  alle  gravate
determinazioni, si applica ad un largo intervallo di prezzo, ossia  a
partire dai prodotti di prezzo  piu'  basso  fino  a  quelli  che  si
situano in corrispondenza del c.d. prezzo di  parita',  a  sua  volta
prossimo al prezzo medio ponderato. 
    Questo Tribunale, esaminata la tematica in esame e  tenuto  conto
delle  osservazioni  palesate  dalla  Corte  costituzionale  con   la
sentenza n. 220/2023, ritiene, dunque, che persista la non  manifesta
infondatezza  della  questione   di   compatibilita'   costituzionale
dell'art. 39-octies, commi 6,  7  e  8  del  decreto  legislativo  n.
504/95, nella versione introdotta con legge  n.  145/2018  e  s.m.i.,
essenzialmente nella misura in cui, per il tramite  dell'allineamento
forzoso  del  prelievo  fiscale  minimo,   finisce   per   comportare
l'allineamento tendenziale dei prezzi, influenzati in  massima  parte
dagli oneri fiscali, dei prodotti di fascia piu' bassa  a  quelli  di
fascia media (prossimi  al  PMP),  in  modo  peraltro  automatico  ed
eccentrico rispetto alla precipua  finalita'  dell'istituto  dell'OFM
(la tutela della salute umana e il corretto funzionamento del mercato
interno). 
    A tale effetto concorrono  tutte  e  tre  le  disposizioni  sopra
citate: 
        il co. 6, che fissa l'OFM stabilendo  una  percentuale  assai
elevata, prossima al 100%, rispetto all'imposte dovute,  e  calcolate
in rapporto al prezzo medio ponderato delle sigarette; 
        il co. 7, quando  sancisce  che  l'onere  fiscale  minimo  si
applica fino alla soglia crescente di prezzo del prodotto in  cui  il
prelievo ordinario diventa superiore all'OFM; 
        il co. 8, allorche', nello stabilire  che  l'accisa  e'  pari
alla differenza fra l'onere fiscale e l'iva, implicitamente prescrive
che, nelle fasce di prezzo a cui si applica l'onere  fiscale  minimo,
e' la correzione (in senso decrescente  al  variare  in  aumento  dei
prezzi) che compensa il maggior prelievo  per  iva  sui  prodotti  di
fascia piu' alta di prezzo (in  quanto  proporzionale  al  prezzo  di
vendita) e che, quindi, cristallizza, nell'intervallo compreso fra il
prodotto di fascia piu' bassa e quello di fascia media, l'entita' del
prelievo fiscale complessivo, determinando, quale  effetto  economico
finale, l'allineamento tendenziale  dei  prezzi  di  fascia  bassa  a
quelli di fascia media, in quanto  entrambi  gravati  dalla  medesima
imposizione (l'OFM, appunto). E' per tale  ragione,  quindi,  che  le
societa' ricorrenti, produttori di fascia bassa, lamentano che l'OFM,
per  come  costruito  dal  legislatore  nazionale,  li   renda   poco
competitivi  rispetto  ai  produttori  di   fascia   medio/alta   (le
multinazionali  oligopoliste),  costringendoli  ad  alzare  in   modo
significativo il livello dei prezzi (recte, a dover subire il forzoso
innalzamento dei prezzi), pur avendo la possibilita' di immettere sul
mercato, in modo competitivo, sigarette ad un prezzo piu' basso. 
    Non si mette in discussione la scelta del  legislatore  nazionale
di  istituire  un  onere  fiscale  minimo,  bensi'  la  modalita'  di
determinazione dello stesso per il  tramite  di  un'impostazione  che
finisce per  determinare  una  perturbazione  del  mercato,  rendendo
omogeneo il livello della tassazione per una  consistente  fascia  di
prodotti (quelli di fascia piu' bassa rispetto  a  quelli  di  fascia
media, ossia situati in prossimita' del PMP) attraverso la previsione
di un sistema di accisa decrescente, in modo  automatizzato  e  senza
possibilita' per l'ente pubblico di riferimento di verificare  se  il
livello, in corrispondenza del quale (in applicazione della legge) si
fissa l'OFM, soddisfi o meno l'interesse pubblico alla  tutela  della
salute e della stabilita' del mercato e, quindi,  della  concorrenza,
per l'effetto penalizzando in modo  ingiustificato  i  produttori  di
fascia economica inferiore. 
    Ad avviso di questo Tribunale, la normativa  nazionale  sull'OFM,
come sopra rappresentata e analizzata, viola le previsioni, stabilite
dalla Direttiva, di neutralita' dell'impatto fiscale e di tutela  del
mercato e della concorrenza, di cui all'art. 7, par. 2, 3 e 4  (quali
norme interposte), siccome  da  interpretarsi  anche  alla  luce  dei
considerando nn.ri 9, 10, 12, 13 e 14, e quindi anche gli  articoli11
e 117 della Costituzione, atteso che: 
        in  contrasto  con  i  suddetti  principi,  impatta  in  modo
perturbativo sui prezzi di vendita delle sigarette, in quanto, stante
l'applicazione  di  un'aliquota  della   tassazione   assai   elevata
applicata sulle imposte prelevate e calcolate in rapporto  al  prezzo
medio ponderato, determina l'allineamento dei prezzi delle  sigarette
di fascia  bassa  a  quelli  di  fascia  media,  sfavorendo  in  modo
consistente quelli di fascia bassa. Sotto  tale  profilo,  determina,
altresi', la violazione dell'art. 7, par. 3  della  Direttiva,  nella
misura in cui i prezzi di vendita non riflettono quelli  di  cessione
dei produttori, ma aumentano  in  modo  sensibile  quelli  di  fascia
bassa, a danno  dei  produttori  di  quest'ultime,  che  non  possono
pertanto essere competitivi  con  le  multinazionali  (che  producono
sigarette di prezzo medio/elevato); 
        in contrasto con l'art. 7, par. 2, determina il  prelievo,  a
titolo di accisa, in modo penalizzante per  le  sigarette  di  fascia
inferiore, applicando un'accisa in modalita' decrescente; 
        in contrasto con l'art. 7, par. 4 della Direttiva,  introduce
l'OFM in modo automatizzato, senza  alcun  legame  con  la  finalita'
dell'istituto,  ossia  l'idoneita'  a  tutelare   la   salute   umana
(individuale e collettiva), potenzialmente  incisa  da  un  eccessivo
consumo di sigarette, e la  stabilità-concorrenzialita'  nel  mercato
unionale, in violazione della  condizione  legittimante  ivi  apposta
(«Nella misura in cui cio' risulti necessario»). 
    Con particolare  riguardo  agli  effetti  distorsivi  dell'accisa
decrescente, occorre, inoltre, tenere in considerazione la  pronuncia
della Corte  di  Giustizia  UE  n.  C-428/13,  che  ha  contributo  a
delimitare i margini di autonomia degli Stati nel  recepimento  della
Direttiva. In tale  pronuncia,  la  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea (cfr. par. n. 31-33-34 della sentenza)  ha  stigmatizzato  le
previsioni recate dalla previgente legislazione italiana  sulla  c.d.
accisa minima penalizzante al 115% (rif. art. 39-octies, co.  4,  del
decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dall'art.
55, comma 2-bis, lettera c), della legge del 30 luglio 2010, n. 122),
che prevedeva l'applicazione di un'accisa  globale  maggiore  per  le
sigarette  di  prezzo  inferiore  a  210  euro,  rispetto  a   quella
complessivamente   applicata   a   quelle    di    prezzo    compreso
nell'intervallo tra 210 e 243 euro per mille sigarette.  La  suddetta
Corte ha affermato, fra l'altro, che: 
        (par.  31)  «Quando  gli  Stati  membri  si  avvalgono  della
facolta' di introdurre un'accisa minima,  conformemente  all'art.  8,
paragrafo  6,  della  direttiva  2011/64,  la  regolamentazione   che
adottano deve inserirsi nel  contesto  definito  da  detta  direttiva
senza contravvenire ai suoi obiettivi. Ora, l'applicazione di  soglie
d'imposta che variano in funzione delle caratteristiche o del  prezzo
delle sigarette comporterebbe distorsioni  alla  concorrenza  tra  le
differenti sigarette e  sarebbe  quindi  contraria  all'obiettivo  di
garantire il corretto funzionamento del mercato interno e  condizioni
neutre di concorrenza perseguito dalla direttiva 2011/64»; 
        (par. 33) «Infatti, nel procedimento principale, la decisione
impugnata indica, come emerge dalla tabella allegata  alla  medesima,
che le sigarette della classe di prezzo piu' richiesta sono quelle il
cui prezzo di vendita al pubblico ammonta a EUR 210 per mille pezzi e
sulle quali e' prelevato, in  applicazione  dell'accisa  globale,  un
importo di accisa, detto «importo di base»,  pari  a  EUR  122,85  al
migliaio. In forza dell'art. 39-octies del decreto legislativo,  alle
sigarette con un prezzo di vendita inferiore a quello della classe di
sigarette piu' richiesta, dunque inferiore a EUR 210 al migliaio,  e'
applicata un'accisa del 115 % dell'importo di base, vale a  dire  del
115 % di EUR 122,85, vale a dire  ancora  di  EUR  141,28  per  mille
pezzi.  In  tal  modo,  ai  sensi  della  normativa  italiana,  sulle
sigarette il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a EUR 210
al  migliaio  grava  un'accisa  maggiore  di  quella   prevista,   in
applicazione dell'accisa globale, per le sigarette con un  prezzo  di
vendita al pubblico compreso tra EUR 210 e EUR 243 per mille pezzi»; 
        (par. 34): «la normativa italiana attua dunque un sistema  in
cui l'importo prelevato sulle sigarette della classe di  prezzo  piu'
richiesta,  in  applicazione  dell'accisa   globale,   e'   inferiore
all'importo prelevato a titolo  dell'accisa  minima  sulle  sigarette
meno costose, con la conseguenza di creare distorsioni di concorrenza
e di contravvenire agli obiettivi della direttiva 2011/64». 
    Ebbene, l'art. 39-octies, secondo il regime di cui ai commi 6,  7
e 8, sembra contravvenire alla Direttiva anche per come  interpretata
dalla Corte di Giustizia nella citata pronuncia, nella misura in  cui
produce un effetto distorsivo del gioco concorrenziale, a  danno  dei
produttori  di  sigarette  di  fascia  bassa  ed  a  vantaggio  degli
oligopolisti, che sono in grado  di  alzare  in  modo  efficiente  il
prezzo delle sigarette e di  vendere  ad  un  prezzo  maggiore  senza
perdere quote di mercato. 
    La citata norma nazionale, infatti, introduce  un  meccanismo  di
accisa decrescente, penalizzante per le imprese che offrono sigarette
di fascia bassa, che, sterilizzando l'imposizione complessiva per una
fascia ampia di prodotti (ossia quelli compresi fra  il  prezzo  piu'
basso e quello di fascia media, in quanto situato in prossimita'  del
PMP), finisce per rendere di fatto tendenzialmente allineati i prezzi
dei prodotti in questione, alterando la concorrenza. Data la notevole
ampiezza dell'intervallo dei prezzi allineati, e' evidente che, da un
lato, l'alterazione del gioco concorrenziale e' assai ampia,  e  che,
da un altro, l'OFM non conserva piu'  alcun  legame,  in  termini  di
adeguatezza e  ponderazione,  con  la  necessita'  di  apprestare  un
rimedio  sanitario  in  ordine  alla   eccessiva   diffusione   delle
sigarette, tenuto conto dell'impossibilita' di interventi di verifica
ed eventuale «correzione» da parte delle Autorita'. 
    E', dunque, l'intero meccanismo di  funzionamento  dell'OFM,  per
come realizzato dal legislatore  italiano  con  i  commi  6,  7  e  8
dell'art.  39-octies,  ad  essere  in  discussione  in   termini   di
compatibilita' con la Direttiva e, indirettamente, con i principi del
Trattato sull'Unione europea sulla concorrenza. In  tale  ottica,  la
scelta di utilizzare il PMP-sigarette quale  base  imponibile  appare
critica non in  se',  bensi'  in  quanto  applicata  senza  possibili
interventi correttivi  e,  soprattutto,  in  combinato  disposto  con
aliquote assai elevate, prossime al 100%  delle  imposte,  che,  come
detto, schiacciano l'imposizione globale (ergo i prezzi dei prodotti)
dal livello basso fino a  quello  medio,  attraverso  l'utilizzo  del
meccanismo dell'accisa decrescente, sopra descritto. 
    Ad  avviso  del  Tribunale,  richiamate  le  considerazioni   che
precedono, non e' pertanto manifestamente infondata la  questione  di
compatibilita' costituzionale dell'art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del
decreto legislativo n. 504/95 con la Direttiva e con  i  principi  di
libera concorrenza e proporzionalita' di cui al Trattato  sull'Unione
Europea ed al Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  Europea,  nei
termini di seguito riepilogati: 
        1) la Direttiva intende garantire, anche per le sigarette, il
corretto  funzionamento  del  mercato  interno   in   condizioni   di
neutralita' e libera formazione dei prezzi. Tale volonta', piu' volte
menzionata nei considerando di cui ai nn.ri 9,10,  12,13,  14,  trova
espresso riconoscimento nell'art. 7, par. 3, allorche' si dispone, in
termini generali, che «Nella fase  finale  dell'armonizzazione  delle
strutture, e' stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo
stesso rapporto tra l'accisa specifica  e  la  somma  dell'accisa  ad
valorem e dell'imposta sul volume d'affari, in modo che la gamma  dei
prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei  prezzi
di  cessione  dei  produttori».  Il  meccanismo  dell'OFM,  per  come
applicato   dal   legislatore   nazionale,    altera    sensibilmente
l'equilibrio dei prezzi, determinando l'allineamento tendenziale  dei
prezzi dei prodotti piu' bassi per  un  lungo  intervallo  di  prezzi
(ossia fino a quelli di fascia media), penalizzando i  produttori  di
fascia bassa; 
        2)  ulteriormente,  il  meccanismo  dell'accisa   decrescente
appare in contrasto  con  l'art.  7,  par.  2,  laddove  prevede  che
«L'aliquota dell'accisa ad valorem e l'importo dell'accisa  specifica
devono  essere  uguali  per  tutte   le   sigarette».   La   predetta
disposizione stabilisce, in sostanza, che la componente proporzionale
dell'accisa (ossia quella c.d. ad valorem, con la relativa  aliquota)
sia identica  per  tutte  le  sigarette  (quindi  a  prescindere  dal
relativo livello di prezzo), talche' il gettito da accisa ad  valorem
dovrebbe essere proporzionale al prezzo, variando in aumento  e  solo
in ragione di esso. Quanto all'accisa specifica, fissa per unita'  di
prodotto, la disposizione prevede che l'importo  (ossia  il  prelievo
finale) sia identico, quindi sia invariabile rispetto alla variazione
del prezzo di vendita  delle  sigarette.  Ma  allora  si  dira' -  se
l'accisa specifica dovrebbe essere invariabile rispetto al prezzo  di
vendita  e  quella  ad  valorem  proporzionale  al   prezzo   (stante
l'invariabilita' della relativa aliquota), l'accisa globale  dovrebbe
essere necessariamente crescente al crescere dei prezzi  di  vendita,
per effetto della componente ad valorem, proporzionale al prezzo.  Al
contrario, nel sistema delineato dall'art. 39-octies, commi 6, 7 e 8,
l'accisa  globalmente  applicata  e'  decrescente,  (perlomeno)   dal
livello minimo a quello medio dei prezzi delle sigarette; 
        3) l'assetto normativo nazionale dell'OFM  sembra,  altresi',
in contrasto con l'art. 7, par. 4 della Direttiva,  che  consente  di
prevedere un onere fiscale minimo, ma solo «Nella misura in cui  cio'
risulti necessario». Sul significato di tale espressione, si e'  gia'
diffusamente chiarito che, in un sistema improntato alla  neutralita'
dell'imposizione fiscale, la previsione  dell'onere  fiscale  minimo,
pur a fronte di un oggettivo impatto sui prezzi, si giustifica  nella
duplice ottica di stabilizzazione dei  prezzi  nel  mercato  unionale
(quindi in una logica pro-concorrenziale) e di presidio sanitario per
contrastare il rischio di eccessiva diffusione  delle  sigarette.  In
altri e piu' chiari termini, l'OFM non  puo'  dare  la  stura  ad  un
meccanismo di massiva (giacche' operante sull'ampia fascia di  prezzo
dal minimo al medio) sterilizzazione dei prezzi delle sigarette, come
invece  accaduto  nell'ordinamento  nazionale.   L'ordito   normativo
delineato dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 39-octies, oltre  a  prevedere
l'accisa decrescente, in contrasto con  le  previsioni  dell'art.  7,
par. 2 e 3, realizza un effetto anticoncorrenziale per  via  del  suo
automatismo,  scollegato  dall'esigenza  di  contrastare,   in   modo
adeguato  e  bilanciato,  l'eccessivo  ribasso  dei  prezzi.   L'ADM,
infatti, e' stata privata della possibilita', prevista nel previgente
regime, di modulare, sia in aumento che in diminuzione, la formula di
calcolo dell'OFM. In tal modo, ad  esempio,  non  risulta  possibile,
nell'attuale sistema, per  l'ente  pubblico  valutare  se  il  valore
dell'OFM, ricavato dalla pedissequa applicazione della formula di cui
al co. 6, sia proporzionato o meno rispetto all'esigenza  di  evitare
un eccessivo ribasso dei prezzi. Ulteriormente, l'ADM non e'  ammessa
a verificare se il PMP-sigarette sia un valore in concreto congruo al
fine di individuare il giusto livello dell'imposizione minima  (ossia
l'OFM) e, per l'effetto, de facto il prezzo minimo del  pacchetto  di
sigarette. D'altra parte, in un mercato  tipicamente  e  notoriamente
oligopolistico, come quello delle sigarette, non e'  improbabile  che
il prezzo medio ponderato risenta  delle  politiche  rialziste  degli
oligopolisti  e  che,  quindi,  l'OFM  sia  fissato  ad  un   livello
ingiustificatamente alto, non connesso all'esigenza di presidio della
salute umana. In tale contesto, oltre al gia' denunciato automatismo,
gioca  un  ruolo  decisivo,  sicuramente,  anche  la  previsione   di
un'aliquota, per l'OFM, assai elevata, in  quanto  prossima  al  100%
dell'imposizione globale, derivandone il sopra  rilevato  effetto  di
allineamento del prezzo minimo al medio. 
    Da quanto precede si deduce anche la violazione dei  principi  di
libera concorrenza e di proporzionalita', rispettivamente  codificati
all'art.  101  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (e
Protocollo n. 27)  e  all'art.  4  Trattato  sull'Unione  europea  (e
Protocollo  n.  2),  dal  momento  che  la  normativa  nazionale   in
contestazione finisce per alterare il gioco  concorrenziale  a  danno
dei produttori di fascia bassa, senza al contempo limitare il proprio
impatto in ordine a quanto  strettamente  necessario  per  la  tutela
della salute umana e del funzionamento del mercato. 
    Ad avviso del Tribunale, analizzando l'articolato della Direttiva
non  esistono  previsioni  che  legittimano  le   previsioni   recate
dall'art. 39-octies, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 504/95
in tema di onere fiscale minimo, ove in particolare si consideri, con
riferimento  alle  disposizioni  attenzionate   dalla   Corte   nella
succitata sentenza, che: 
        l'art.  7,  par.   4   non   stabilisce   le   modalita'   di
determinazione dell'OFM; 
        l'art.  8,  par.  6  prevede  la  possibilita'  di  istituire
un'accisa minima, senza ulteriori declinazioni, salvo quelle  di  cui
ai precedenti par. 4 e 5; 
        l'art. 8, par. 4, nel prevedere che l'accisa specifica  possa
spingersi fino al  76,5%  dell'imposizione  globale  (sommando  cioe'
accisa specifica, accisa ad valorem e  iva),  non  incide  sul  modus
operandi   per   il   calcolo   dell'OFM,    che    dipende    invece
dall'applicazione di un'aliquota (quella prevista dal co. 6 dell'art.
39-octies) rispetto all'imposizione  complessiva  (accisa  globale  +
iva) e dal riferimento, per l'accisa ad valorem e per l'iva, al  PMP.
L'innalzamento (ipotetico) della  componente  specifica  dell'accisa,
entro i confini massimi indicati dalla norma europea,  avrebbe  quale
effetto l'aumento dell'imposizione  complessiva  sulle  sigarette  e,
quindi, sarebbe neutra sul calcolo dell'OFM, nel senso che, a  fronte
di  un  maggior  prelievo  complessivo  sulle  sigarette,   salirebbe
fisiologicamente anche  l'importo  dell'OFM,  senza  impatto  con  le
tematiche  in  discussione,  atteso  che,  coerentemente,   salirebbe
l'imposizione e, per  l'effetto,  il  livello  generale  di  tutti  i
prezzi; 
        per ragioni analoghe a quelle di  cui  al  punto  precedente,
l'art. 10,  par.  2,  nel  prevedere  un  doppio  limite  all'importo
dell'accisa minima globale (in valore assoluto e in  percentuale  sul
PMP-sigarette), incide sicuramente sull'entita'  dell'imposizione  ma
non sposta i termini della questione. Peraltro, il  vincolo  espresso
in percentuale e'  derogabile,  mentre  quello  formulato  in  valore
assoluto  (euro  115)  e'  manifestamente  irrilevante,  atteso   che
l'entita' dell'accisa globale in Italia ammonta, volendo  considerare
l'annualita' 2020 (con  tendenza  a  crescere),  ad  un  importo  ben
superiore (circa 150 euro). 
    La   rappresentata   questione   di   costituzionalita'   sarebbe
certamente rilevante. 
    Nei giudizi pendenti la pronuncia di illegittimita'  della  Corte
comporterebbe infatti l'invalidita' (sub species  di  nullita'  o  di
annullabilita') dei provvedimenti lesivi  della  posizione  giuridica
soggettiva dedotta in causa, con possibili riflessi  anche  sotto  il
profilo risarcitorio. 
    Il contrasto tra la disciplina europea  e  quella  nazionale  non
puo' essere superato in via interpretativa, ostandovi sia l'obiettiva
diversita' dei presupposti  applicativi  della  disciplina  nazionale
rispetto  a  quella  europea,  che  il  tenore  letterale   dell'art.
39-octies, commi 6, 7 e 8 (tenore che non  lascia  adito  ad  ipotesi
ermeneutiche  diverse   da   quelle   avallate   dall'ADM   in   sede
applicativa). 
    Il contrasto non e', quindi, risolubile con la  non  applicazione
della normativa interna atteso che le pertinenti  disposizioni  della
Direttiva non hanno  efficacia  diretta.  Trattandosi  di  disciplina
europea priva di efficacia  diretta  e  non  potendosi  risolvere  il
contrasto in via interpretativa, e' pertanto indispensabile sollevare
la questione di legittimita' costituzionale. 
    In conclusione, il  Collegio  ritiene  rilevante  ai  fini  della
decisione delle presenti controversie e non manifestamente  infondata
la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  39-octies,
commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo  n.  504/1995,  in  relazione
alla violazione degli articoli 11 e 117 della Cost., integrati  dalla
disciplina interposta dettata dall'art. 7,  par.  2,  3  e  4,  della
Direttiva 2011/64/UE, nonche' dai principi di libera concorrenza e di
proporzionalita'  ex  articoli   101   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione  europea  (con  il  Protocollo  n.  27)  e   4   Trattato
sull'Unione europea (con il Protocollo n. 2) e, pertanto, sottopone e
rimette  alla  Corte  costituzionale   la   relativa   questione   di
legittimita'  costituzionale  nei  termini  sopra   esposti,   previa
riunione dei giudizi in epigrafe ex art. 70 c.p.a.. 
    Conseguentemente dispone la sospensione dei presenti  giudizi  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Seconda), riuniti i giudizi indicati in epigrafe ex art.  70  c.p.a.,
rimette  alla  Corte  costituzionale  la  questione  di  legittimita'
costituzionale di cui in motivazione,  relativa  all'art.  39-octies,
commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
    Dispone la  sospensione  dei  presenti  giudizi,  con  rinvio  al
definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Manda alla Segreteria della Sezione per tutti gli adempimenti  di
competenza e, in particolare, la notifica  della  presente  ordinanza
alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei  Deputati
e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  19
giugno 2024 con l'intervento dei magistrati: 
        Eleonora Monica, Presidente FF 
        Giovanna Vigliotti, Primo Referendario 
        Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore 
 
                        Il presidente: Monica 
 
                                                  L'estensore: Nobile