Reg. ord. n. 239 del 2024 pubbl. su G.U. del 11/12/2024 n. 50

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste  del 13/11/2024

Tra: Som spa  C/ Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia



Oggetto:

Tributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi - Denunciata disciplina la quale non considera che una parte dell’incremento dei profitti realizzatisi nel 2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non è dovuta a una maggiore capacità di produrre reddito dell’operatore economico, ma dalla riespansione dei consumi energetici – Normativa che colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già tassata, poiché i ricavi conseguiti nell’anno di imposta precedente al 1° gennaio 2023 sono già considerati per la determinazione del contributo straordinario di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 21 del 2022 – Violazione del principio della capacità contributiva – Prelievo fiscale significativamente alto, la cui incidenza sui redditi di impresa confligge con il principio di proporzionalità – Misura fiscale che grava indistintamente sull’intero settore energetico, comprendendo, oltre ai produttori, anche i distributori sfavoriti dall’aumento dei prezzi – Violazione del principii di uguaglianza e di pari trattamento dei soggetti incisi, di ragionevolezza e di solidarietà contributiva.

Norme impugnate:

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 115

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 116

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 117

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 118

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 119



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 53   Co.  



Udienza Pubblica del 28 gennaio 2025 rel. ANTONINI - PITRUZZELLA


Testo dell'ordinanza

                        N. 239 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2024

Ordinanza del 13 novembre 2024 della Corte di giustizia tributaria di
primo grado di Trieste sul ricorso proposto da Som spa contro Agenzia
delle entrate - Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia. 
 
Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere  gli  effetti
  dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico  per
  le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di  un  contributo  di
  solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore
  energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75
  per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello  in
  corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel  comma
  115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della
  base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per  cento
  sull'ammontare della quota del reddito complessivo  determinato  ai
  fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di
  imposta antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2023,  che
  eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi  complessivi
  determinati  ai  sensi  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'
  conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a  quello  in
  corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che nel caso in cui la  media
  dei redditi complessivi sia negativa si assume  un  valore  pari  a
  zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita'  del  contributo
  ai fini delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
  attivita' produttive -  Applicazione,  ai  fini  dell'accertamento,
  delle sanzioni e della riscossione del contributo di  solidarieta',
  delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. 


(GU n. 50 del 11-12-2024)

 
     LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRIESTE 
                              Sezione 1 
 
    Riunita in udienza il 5 novembre  2024  alle  ore  15,30  con  la
seguente composizione collegiale: 
      Grohmann Dario, Presidente e Relatore 
      Miseri Carlo, Giudice 
      Psaila Vincenzo, Giudice 
    in data 5 novembre 2024 ha pronunciato la seguente ordinanza  sul
ricorso n. 176/2024 depositato il 16 maggio 2024 proposto da 
      Som S.p.a. - 00991520305 
    Difeso da 
      avv. Davide De Girolamo - DGRDVD77A24H501P 
      prof. Avv.livia Salvini - SLVLVI57H67H501M 
    Rappresentato  da  Piergiorgio  Gross   -   GRSPGR49B02L483T   ed
elettivamente domiciliato presso  liviasalvini@ordineavvocatiroma.org
contro Agenzia  Entrate  Direzione  Regionale  Friuli-Venezia  Giulia
elettivamente                   domiciliato                    presso
dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
      Silenzio Rifiut Caro Bollette 2023 a seguito di discussione  in
pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2024 depositato  il  11
novembre 2024 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
    Con ricorso del 19 aprile 2024 la  SOM  S.p.a.,  in  persona  del
legale rappresentante  pro-tempore,  impugnava  il  silenzio  rifiuto
formatosi da parte dell'Agenzia delle entrate di Trieste sull'istanza
di  rimborso  di euro  159.735,36  oltre  interessi   versati   dalla
ricorrente in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 co. 115 e  segg.
della legge 29 dicembre 2022,  n.  197  a  titolo  di  Contributo  di
solidarieta'  temporaneo  a  carico   delle   imprese   del   settore
energetico. 
    Precisa la societa' la istante di essere una societa'  che  opera
nel  settore  dei  prodotti  petroliferi  e  che  il  contributo   in
questione, che trae origine dall'omologo contributo  di  solidarieta'
temporaneo previsto dal Regolamento UE 2022/1854 del 6  ottobre  2022
«relativo a un intervento di  emergenza  per  far  fronte  ai  prezzi
elevati dell'energia» introdotto in Italia dall'art. 1  commi  115  -
119 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che individua  i
soggetti passivi, la base imponibile e l'aliquota d'imposta: 
      a) quanto ai soggetti passivi, sono  tenuti  al  pagamento  del
Contributo di Solidarieta' coloro che esercitano nel territorio dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di  produzione
di energia elettrica, che esercitano l'attivita' di produzione di gas
metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti  rivenditori  di
energia elettrica, di gas metano e di gas  naturale;  che  esercitano
l'attivita' di produzione,  distribuzione  e  commercio  di  prodotti
petroliferi;  importano  a  titolo  definitivo,  per  la   successiva
rivendita, energia elettrica, gas naturale o gas  metano  o  prodotti
petroliferi o introducono  nel  territorio  dello  Stato  detti  beni
provenienti da altri Stati dell'unione europea. 
    E' stato espressamente previsto che il Contributo di Solidarieta'
e' dovuto solo se almeno il 75%  dei  ricavi  del  periodo  d'imposta
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da una  delle
attivita' sopra indicate. Rilevava, a questo proposito,  che  l'alveo
dei soggetti passivi del  Contributo  di  Solidarieta'  domestico  e'
significativamente piu' ampio rispetto a quello del  Regolamento  UE.
Quest'ultimo, infatti, include nel proprio perimetro soggettivo  solo
le  imprese  che   svolgono   «attivita'   economiche   nel   settore
dell'estrazione,   della   raffinazione   del   petrolio   o    della
fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al  regolamento  (CE)  n.
1893/2006  dei  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio»;  di  contro,
l'ambito soggettivo di applicazione del  Contributo  di  Solidarieta'
domestico ricomprende le  imprese  «energetiche»  largamente  intese,
operanti in  tutte  le  fasi  della  filiera  (dall'estrazione,  alla
produzione e vendita) e in relazione a tutti  i  prodotti  energetici
(gas,  energia  elettrica  e  prodotti  petroliferi).  Parimenti,  il
contributo europeo,  a  differenza  di  quello  italiano,  non  grava
affatto sul settore elettrico, per il quale il Regolamento prevede un
diverso istituto, del c.d. «tetto sui ricavi di mercato» (artt.  6  e
ss. del Regolamento), destinato a colpire  i  produttori  (ma  non  i
rivenditori)  di  energia  elettrica.  Con  riferimento   alla   base
imponibile e all'aliquota del Contributo di Solidarieta',  l'art.  1,
comma 116, della legge di bilancio 2013 prevede che esso e' calcolato
applicando un'aliquota del 50% alla  quota  del  reddito  complessivo
IRES per il periodo d'imposta antecedente a quello  in  corso  al  1°
gennaio 2023 che eccede per  almeno  il  10%  la  media  dei  redditi
complessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti
a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui  la  media  dei
redditi complessivi dei quattro periodi  d'imposta  sia  negativa  si
assume un valore pari a zero. 
    Anche  sotto  questo  profilo,  il  Contributo  di   Solidarieta'
introdotto dal legislatore italiano differisce  da  quello  unionale.
Infatti, il  parametro  del  10%  previsto  a  livello  nazionale  e'
dimezzato rispetto all'incremento  minimo  previsto  dal  legislatore
europeo (pari a 20%). Cio',  evidentemente,  da  un  lato  amplia  il
numero dei soggetti tenuti al  versamento  del  nuovo  Contributo  di
Solidarieta' e, dall'altro ne dilata le loro basi imponibili. 
    Anche l'aliquota del nostro Contributo di Solidarieta',  pari  al
50% risulta essere significativamente maggiore dell'aliquota del  33%
prevista dal Regolamento UE. 
    Sempre  al  comma  116,  al  secondo  periodo  e'  previsto   che
l'ammontare del Contributo di Solidarieta' non puo' eccedere  il  25%
del patrimonio netto esistente alla data di  chiusura  dell'esercizio
antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2022.  La  legge  di
bilancio 2023 prevede espressamente che il Contributo di Solidarieta'
e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. 
    Rilevava, ancora, la societa' ricorrente che il TAR del Lazio con
due ordinanze (nn. 763/2024 e 766/2024) depositate il 16 gennaio 2024
ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 115 e  segg.  legge
n.  197/2022  per  violazione  degli  artt.  3,  53   e   117   della
Costituzione. 
    In particolare, con tali ordinanze, il TAR Lazio ha: 
      a. prospettato la contrarieta' del Contributo  di  Solidarieta'
all'art. 117 della Costituzione con  riguardo  ai  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e, nello specifico, del  Regolamento  UE
1854/2022.  I  giudici  hanno,  in   dettaglio,   rilevato   come   -
contrariamente  al  Contributo  di  solidarieta'  temporaneo  europeo
previsto  dal  citato  Regolamento  UE,  specificamente  destinato  a
colpire il settore estrattivo e della raffinazione - il Contributo di
Solidarieta' di cui all'art. 1, commi 115 e  seguenti,  della  citata
legge  n.  197/2022  indicato  come   «equivalente»   assoggetta   ad
imposizione  operatori  appartenenti  a  settori  diversi  da  quelli
indicati dallo stesso Regolamento; 
      b. evidenziato molteplici profili  d'incostituzionalita'  dello
stesso con riferimento agli artt.  3  e  53  della  Costituzione.  In
estrema  sintesi,  ad  avviso  del  TAR,  la  norma  istitutiva   del
Contributo si pone  in  contrasto  con  i  principi  di  uguaglianza,
proporzionalita',  ragionevolezza  e  capacita'  contributiva,  nella
misura in cui, da un lato, assoggetta a  contribuzione  straordinaria
componenti reddituali di per se' non riconducibili ad «extraprofitti»
derivanti dall'aumento dei prezzi  dei  prodotti  energetici  e,  dal
l'altro non considera ai fini dell'individuazione della propria  base
imponibile la «ri-espansione» dei consumi a seguito della pandemia da
Covid-19. 
    Infine, il TAR ha anche ben messo in luce (come ulteriore profilo
di contrasto con gli artt. 3 e 53  Cost.)  la  parziale  duplicazione
d'imposta che l'applicazione del Contributo determina  nei  confronti
dei  contribuenti   altresi'   incisi   dal   precedente   contributo
«straordinario» di cui all'art. 37 del citato  d.l.  n.  21/2021.  In
quest'ottica, i giudici amministrativi hanno rilevato - in  subordine
ai  profili  di  illegittimita'   tout   court   del   contributo   -
l'illegittimita'  dell'art.  1,  comma  118  della  citata  legge  n.
197/2022 nella parte in cui esclude la deducibilita'  del  contributo
«straordinario» dal Contributo di solidarieta' ai fini delle  imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
    Sulla base di queste  premesse,  la  ricorrente  ha  chiesto  che
questa Corte, ritenuta la rilevanza ai fini del  decidere  e  la  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
del tributo in oggetto sotto il profilo della sua  contrarieta'  agli
artt. 3, 53, 117 Cost., rimetta gli atti  alla  Corte  costituzionale
per la decisione della questione, previa sospensione del giudizio  in
oggetto,   ovvero,   in   subordine,   rimetta   la   questione    di
pregiudizialita' alla Corte di Giustizia dell'UE ai  sensi  dell'art.
267 del Trattato. 
    L'Agenzia delle  entrate  depositava  in  data  27  maggio  2024,
memoria  con  la  quale  si  opponeva  all'accoglimento  del  ricorso
evidenziando  la  discrezionalita'  e  la  legittimita'  del  proprio
operato che era stato rispettoso di una norma legislativa vigente nel
Paese. 
    All'odierna udienza, la Corte riteneva la causa in decisione. 
    Cio' premesso, questa  Corte,  condividendo  quasi  integralmente
quanto sostenuto dal rimettente TAR Lazio nelle ordinanze indicate in
premessa, ritiene di dovere accogliere la richiesta avanzata  in  via
principale  dalla  ricorrente  e  di  rimettere   la   questione   di
legittimita' costituzionale della legge istitutiva del contributo  in
oggetto alla Corte costituzionale. 
    In  particolare,  questa   Corte,   ritiene   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
come sollevata dalla parte ricorrente e dal TAR Lazio, e in  adesione
di quanto sostenuto dalla  CGT  di  Messina  che  ha  gia'  sollevato
analoga questione di legittimita' costituzionale,  e  quindi  intende
sollevare la questione di legittimita' costituzionale con riferimento
all'art. 1 commi 115, 116 e 118, della legge n.  197  del  2022,  con
riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, per  i  seguenti
motivi: 
      a) innanzi tutto e' pacifica la giurisdizione di  questa  Corte
poiche'  il  Contributo  di   Solidarieta'   ha   certamente   natura
tributaria; 
      b) la questione e' rilevante ai fini del decidere  non  potendo
la decisione prescindere dall'accertamento della  legittimita'  della
norma istitutiva del contributo di cui si discute; 
      c)  le  disposizioni  citate  appaiono,  in  primo  luogo,   in
contrasto con i principi di uguaglianza,  di  proporzionalita'  e  di
ragionevolezza, di solidarieta' contributiva  che  del  principio  di
uguaglianza  costituisce  una   specificazione,   rappresentando   il
presupposto e, al contempo, il limite  del  potere  impositivo  dello
Stato  e  del  dovere  del  contribuente  di  concorrere  alle  spese
pubbliche e importando, di conseguenza,  l'illegittimita'  di  quelle
norme che istituiscono un trattamento  differenziato  tra  situazioni
uguali ovvero un trattamento  uguale  per  situazioni  differenziate,
laddove l'opzione normativa prescelta non sia sorretta  da  argomenti
persuasivi. 
    Le disposizioni di cui ai commi 115 e ss. dell'art. 1 della legge
n.   197/2022   presentano   diverse   criticita'   con   riferimento
all'individuazione della base imponibile, la definizione della  quale
risulta, per piu' versi, non congruente con la  dichiarata  finalita'
di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall'aumento dei prezzi
dell'energia. Come  visto,  il  contributo  e'  calcolato  applicando
un'aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo  IRES  per  il
periodo d'imposta antecedente a quello in corso al  10  gennaio  2023
che eccede per almeno il 10% la media dei  redditi  complessivi  IRES
conseguiti nei quattro periodi  d'imposta  antecedenti  a  quello  in
corso al 10 gennaio 2022.  La  base  di  calcolo  del  contributo  di
solidarieta' per il 2023, alla quale applicare l'aliquota del 50%, e'
dunque il risultato di un confronto fra il  reddito  IRES  conseguito
dal soggetto passivo nel periodo d'imposta antecedente al 1°  gennaio
2023 (quindi nel 2022), per i soggetti con esercizio coincidente  con
l'anno solare e la media dei redditi  complessivi  IRES  dei  quattro
periodi d'imposta precedenti. Il  reddito  rilevante  ai  fini  IRES,
tuttavia, include, nella base di calcolo, anche voci che nulla  hanno
a che vedere  con  gli  «extraprofitti»  derivanti  dall'aumento  dei
prezzi dei prodotti energetici. 
    Sul punto e' significativo  il  fatto  che  il  legislatore,  con
riferimento al contributo di cui all'art. 37 del d.l. 21/2022,  abbia
introdotto, a mezzo dell'articolo 1, comma  120,  lettera  c),  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3-bis al citato articolo 37,
a norma del quale «Non  concorrono  alla  determinazione  dei  totali
delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3,  le  operazioni
di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli  non
rappresentativi di merci e  quote  sociali  che  intercorrono  tra  i
soggetti di cui al comma 1». 
    Sempre con riferimento all'individuazione della base  imponibile,
la disciplina del contributo straordinario appare  poi  in  contrasto
con il principio di capacita' contributiva laddove non considera  che
una parte dell'incremento dei profitti realizzati nel  2022  rispetto
alla media dei precedenti quattro anni non e'  dovuta  alla  maggiore
capacita' di produrre reddito dell'operatore  economico,  ma  dipende
dalla ri-espansione dei consumi energetici coincidenti con il termine
del periodo pandemico, cosi' che una  parte  di  quelli  che  vengono
considerati «extraprofitti», sia pure solo con riferimento ai criteri
di calcolo della media rilevante, e' semplicemente rappresentata  dal
ritorno al volume di affari pre-Covid. 
    Si e' dato, in tal modo, rilievo a un  elemento  che,  in  quanto
dipendente da circostanze imprevedibili ed  eccezionali,  non  appare
idoneo  a  fungere  da  riferimento  per  individuare   e   calcolare
l'ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle  imprese  dopo  la  fine
dell'emergenza (per analoga valutazione in  ordine  alla  inidoneita'
dell'imponibile 2020 a costituire il riferimento  per  individuare  e
calcolare  una  supposta  «plus-ricchezza»,   e   cioe'   l'ipotetico
«sovraprofitto» realizzato dalle imprese, in ragione  del  fatto  che
gli   extraprofitti   realizzati   nel   2021-2022,    rispetto    al
corrispondente periodo 2020-2021, sono,  in  gran  parte,  dovuti  al
fatto che durante la pandemia le societa' erano in perdita, cosi' che
il differenziale che confluisce nella base imponibile del  contributo
non rappresenta un sovraprofitto», ma  un  mero  incremento  rispetto
alle perdite realizzate in costanza di pandemia. 
    Altro  profilo  di  contrasto  con  gli  artt.  3  e   53   della
Costituzione  della  normativa  in  esame  deve  poi  ravvisarsi  con
riferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla
legge  n.  197/2022  colpisce   una   manifestazione   di   capacita'
contributiva in parte gia' sottoposta a tassazione. 
    La legge n. 197  del  2022,  infatti,  impone  il  pagamento  del
contributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l'anno di
imposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel  corso
del  quale  risultano,  sia  pure  solo  in  parte,  gia'  presi   in
considerazione per la determinazione del contributo straordinario per
l'anno 2022, di cui all'art. 37 del decreto legislativo 21 del 2022. 
    Quest'ultima norma, infatti, ha previsto che «la base  imponibile
del   contributo   solidaristico    straordinario    e'    costituita
dall'incremento del saldo tra le operazioni attive  e  le  operazioni
passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30  aprile  2022,
rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. 
    In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio,  febbraio,
marzo  ed  aprile  del  2022,  gia'  considerati  quale   presupposto
d'imposta a fini della  determinazione  dell'importo  del  contributo
straordinario per il 2022, rientrano, altresi', nella base imponibile
per il calcolo del contributo del 2023. 
    Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo
10 gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo  soggetto,
sia  pure  determinati  sulla  base  di  un   criterio   di   calcolo
parzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti con
illegittima duplicazione d'imposta, che risulta  evidente  alla  luce
della sostanziale sovrapponibilita' degli scopi  perseguiti  dai  due
prelievi (individuate, rispettivamente, dall'art. 37 dei d.l. 21/2022
nel  «contenere  per  le  imprese  e  i   consumatori   gli   effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe  del  settore  energetico»  e
dall'art. 1, comma 115,  della  legge  197/2002,  nel  contenere  gli
effetti  dell'aumento  dei  prezzi  e  delle  tariffe   del   settore
energetico per le imprese e i consumatori»). 
    La evidenziata duplicazione, del resto, non trova  correttivi  in
meccanismi di deducibilita' del contributo  introdotto  dall'art.  37
del d.l. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115 dell'art. 1 della
legge 197/2022, cosi' comportando la sottoposizione  degli  operatori
economici incisi dalle due misure, anche in  ragione  delle  aliquote
previste  per   entrambi   i   tributi,   a   un   prelievo   fiscale
significativamente alto, del tutto irragionevole e non rispettoso del
principio di proporzionalita'. 
    Infine, ulteriore motivo  di  criticita'  sotto  il  profilo  del
principio di uguaglianza e di pari trattamento dei soggetti incisi va
ravvisato nel fatto che il prelievo di cui si  discute,  diversamente
da quanto operato  dal  legislatore  europeo,  grava  indistintamente
sull'intero settore energetico, comprendendo,  oltre  ai  produttori,
anche i distributori, dei quali fa parte anche  la  societa'  odierna
ricorrente, soggetti che certamente non hanno realizzato quegli extra
profitti che si volevano sottoporre a  tassazione,  in  quanto  anche
loro sono stati soggetti all'aumento delle materie prime. E, infatti,
l'importo esiguo richiesto a rimborso dimostra con tutta evidenza che
certamente la base imponibile non  poteva  qualificarsi  quale  extra
profitto. 

 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte di giustizia tributaria di I grado di  Trieste,  Sezione
I, rimette alla Corte costituzionale  la  questione  di  legittimita'
costituzionale, illustrata in motivazione, relativa all'art. 1, commi
da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio,  con  rinvio  al
definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite. 
    Ordina l'immediata trasmissione degli alla Corte costituzionale. 
    Manda alla Segreteria tutti gli adempimenti di competenza  e,  in
particolare, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa
e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   la   sua
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
      Cosi' deciso in Trieste, il 5 novembre 2024 
 
                  Il Presidente relatore: Grohmann