Reg. ord. n. 246 del 2024 pubbl. su G.U. del 22/01/2025 n. 4

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 09/12/2024

Tra: H. C.

Oggetto:

Reati e pene - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i reati di rapina e di estorsione – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena. 

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 624  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.



Camera di Consiglio del 22 settembre 2025 rel. BUSCEMA


Testo dell'ordinanza

                        N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 dicembre 2024

Ordinanza  del  9  dicembre  2024  del  Tribunale  di   Firenze   nel
procedimento penale a carico di H. C.. 
 
Reati e pene  -  Furto  con  strappo  -  Trattamento  sanzionatorio -
  Mancata previsione che la pena comminata e' diminuita in misura non
  eccedente un terzo quando, per la natura, la specie,  i  mezzi,  le
  modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per  la  particolare
  tenuita' del danno o  del  pericolo,  il  fatto  risulti  di  lieve
  entita'. 
- Codice penale, art. 624-bis, secondo comma. 


(GU n. 4 del 22-01-2025)

 
                        TRIBUNALE DI FIRENZE 
                        Prima sezione penale 
 
    Il giudice, dr Franco Attina', nel procedimento sopra indicato  a
carico di C...  H...,  nato  in  ...  (...),  detenuto  agli  arresti
domiciliari per altra causa; 
        elettiv. domiciliato presso l'avv.  Giovanni  Conticelli  del
Foro di Firenze (elezione e accettazione  all'udienza  del  5  agosto
2024); 
        difeso di fiducia dall'avv.  Giovanni  Conticelli  (nomina  a
seguito dell'arresto); 
        parla e comprende la lingua italiana (accertamento al momento
dell'arresto e poi all'udienza di convalida del 5 agosto 2024); 
        imputato del delitto di cui all'art. 628, comma 2, del codice
penale, perche', al fine di procurarsi  un  ingiusto  profitto,  dopo
aver sottratto a ..., che percorreva a  piedi  la  ...,  una  collana
d'oro strappandogliela dal collo ed  essersi  allontanato  di  corsa,
immediatamente dopo, inseguito e bloccato da ...,  per  assicurarsene
il possesso e garantirsi l'impunita', usava  violenza  nei  confronti
dello stesso ... divincolandosi, sbracciando e tentando di colpirlo. 
    In ..., il ... 
    Con la recidiva infraquinquennale; 
    Sentite le parti; 
    Premesso che: 
        C... H... era tratto in arresto in data ... per il  reato  di
rapina impropria; 
        il pubblico ministero con decreto del 5 agosto 2024 disponeva
la presentazione diretta dell'arrestate per la convalida dell'arresto
ed il successivo giudizio direttissimo; 
        all'udienza  del  5  agosto  2024  il   giudice   convalidava
l'arresto e, previa qualificazione del fatto come furto  con  strappo
ai sensi dell'art. 624-bis, comma 2, del codice penale, applicava  la
misura  dell'obbligo  di  presentazione  alla  polizia   giudiziaria;
disponeva inoltre procedersi con il rito direttissimo; 
        all'esito di alcuni rinvii,  all'udienza  odierna  l'imputato
personalmente   chiedeva   procedersi   con   il   rito   abbreviato,
condizionato alla  produzione  di  alcuni  documenti,  e  il  giudice
provvedeva in conformita'; l'imputato  rendeva  alcune  dichiarazioni
spontanee; le parti illustravano quindi le rispettive conclusioni: il
PM chiedeva la condanna dell'imputato  per  il  reato  di  furto  con
strappo alla pena finale -  previo  riconoscimento  delle  attenuanti
generiche in misura equivalente alla contestata recidiva  -  di  anni
due e mesi otto di  reclusione  ed  euro  618  di  multa;  la  Difesa
chiedeva  la  riqualificazione  come  tentato  furto   con   strappo,
l'esclusione   della   contestata   recidiva,    il    riconoscimento
dell'attenuante ex art. 62, n. 4, del codice penale,  dell'attenuante
ex art. 62, n. 6, del codice penale e delle attenuanti generiche, con
l'applicazione del minimo della pena; 
    Rilevato che: 
        A) In base agli atti d'indagine, nel tardo pomeriggio del ...
i carabinieri erano allertati dalla centrale operativa in  ordine  ad
un  furto  con  strappo  commesso  in  ...,  ...  Giunti  sul  posto,
rilevavano la presenza di un soggetto - tale ... - che tratteneva per
le  braccia  l'attuale  imputato   C...   H....   Sul   posto   erano
identificati, oltre ai citati soggetti, anche ... (persona offesa del
furto con strappo) e ... (richiedente l'intervento). 
        In base alle dichiarazioni di ...  e  di  ...  i  carabinieri
ricostruivano che poco prima l'arrestato aveva  strappato  dal  collo
del ... una collana, venendo subito rincorso dallo  stesso  ...,  che
contemporaneamente  urlava  chiedendo  aiuto  ai  passanti,  che   il
fuggitivo era poco dopo bloccato da ..., coadiuvato  anche  da  altri
soggetti non identificati, che vi era stata una «colluttazione» tra i
due. 
        Al momento dell'intervento dei carabinieri la collana oggetto
del reato era gia' stata restituita da ... a ... (quest'ultimo ne da'
atto in querela). 
        Sia ... (in querela) sia ... (a s.i.t.) danno atto del  fatto
che l'imputato avrebbe avuto una «colluttazione» con  il  ragazzo  di
origine sudamericana (...) «dal momento che  la  persona  di  origine
nord africana si voleva svincolare dalla presa messa  in  atto  dalla
persona di origine sud americana». 
        ... non e'  stato  invece  sentito  a  sommarie  informazioni
(l'operante in sede di relazione orale ha riferito di avere provato a
ricontattare telefonicamente il medesimo per convocarlo  in  caserma,
ma di non avere ricevuto risposta). 
        B) Il prevenuto in sede d'interrogatorio si e' avvalso  della
facolta'  di  non  rispondere.  Ha  pero'  rilasciato   dichiarazioni
spontanee in cui ha affermato di avere  restituito  la  collana  alla
persona offesa prima di venire fermato e  che,  quando  fu  bloccato,
egli non reagi' minimamente, subendo viceversa la  condotta  violenta
dell'altro soggetto. 
        C) Dopo i fatti in esame la  persona  offesa  ha  rimesso  la
querela inizialmente sporta; l'imputato,  tramite  il  difensore,  ha
inviato alla persona  offesa  una  lettera  di  scuse  e  un  assegno
circolare dell'importo di euro 100 a titolo di risarcimento. 
        D) Alla luce di quanto precede, e' pacifica la  realizzazione
da parte dell'imputato di un  furto  con  strappo  ai  danni  di  ...
quest'ultimo ha descritto la condotta, inseguito  l'attuale  imputato
(descritto   nelle   fattezze   fisiche   e   nell'abbigliamento)   e
riconosciuto il medesimo dopo che ...  l'aveva  bloccato:  lo  stesso
C... ha implicitamente riconosciuto il fatto,  dichiarando  di  avere
restituito la collana e chiedendo scusa. 
        La  collana  e'  stata  recuperata  da  ...,  che  l'ha   poi
restituita al ... (come dichiarata in querela da quest'ultimo,  della
cui credibilita' non vi e' motivo di dubitare), e non  restituita  da
C... (come da quest'ultimo sostenuto). 
        Appare viceversa dubbia la successiva progressione  da  furto
con strappo in rapina. In particolare, e' dubbio se C... «in  seguito
al placcaggio, messo in atto dal ragazzo di  origine  sud  americana»
(dichiarazione di ...), abbia esercitato violenza per  preservare  il
possesso della collana o anche solo per fuggire, .... 
        In assenza delle dichiarazioni di ..., e' innanzi  tutto  non
chiaro se ... e ... abbiano assistito a  detta  colluttazione  o  sia
stata loro riferita; in secondo  luogo,  il  termine  «colluttazione»
dagli stessi impiegato e' equivoco, potendo alludere  anche  solo  al
tentativo  del  prevenuto  di   fuggire,   divincolandosi,   e   alle
conseguenti condotte energiche poste in  essere  dal  ...  -  che  in
precedenza l'aveva placcato - per trattenerlo. 
        E)  In  ragione  di  quanto  sopra,  appare   comprovata   la
responsabilita' dell'imputato per il fatto ascrittogli; ma lo  stesso
deve  riqualificarsi  come  furto  con  strappo  ai  sensi  dell'art.
624-bis, comma 2, del codice penale. 
        Il reato di furto con strappo deve ritenersi consumato e  non
solo tentato. Dopo avere sottratto la collana,  il  prevenuto  si  e'
allontanato di corsa, percorrendo in tal modo un apprezzabile  tratto
di  strada  (la  sottrazione  avveniva  in  piazza  ...   e   via...,
attraversava via  ...  e  raggiungeva  l'inizio  di  via  ...)  e  ha
conseguito un possesso autonomo della stessa; il fatto che ... si sia
messo  all'inseguimento  non  significa  che  l'imputato  non   abbia
conseguito tale possesso; e' bene rilevare che la vicenda non  si  e'
svolta in luogo chiuso (ad es. un supermercato) sono il controllo del
titolare del bene o di un suo preposto e  che  la  collana  e'  stata
recuperata  da  un  soggetto  terzo,  che  ha  assistito  casualmente
all'inseguimento. 
        E) Quanto al trattamento sanzionatorio, per poter  addivenire
ad una corretta decisione risulta necessario il pronuncia mento della
Corte costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della
norma di cui all'art. 624-bis comma 2, del codice penale nella  parte
in cui non prevede che la pena da esso  comminata  sia  diminuita  in
misura non eccedente un terzo quando per  la  natura,  la  specie,  i
mezzi,  le  modalita'  o  circostanze  dell'azione,  ovvero  per   la
particolare tenuita' del danno o del pericolo, il  fatto  risulti  di
lieve entita'. 
    Cio' premesso, 
 
                               Osserva 
 
1. La rilevanza 
    1.1 La citata disposizione di cui all'art. 624-bis, comma 2,  del
codice penale incrimina la condotta di «chi si impossessa della  cosa
mobile altrui, sottraendola a chi  lo  detiene,  al  fine  di  trarne
profitto per se' o per altri, strappandola di mano o  di  dosso  alla
persona».  Per  tale  condotta  prevede  l'applicazione  della   pena
indicata al comma 1 dello stesso articolo in relazione  al  furto  in
abitazione, vale a dire la reclusione da quattro a sette  anni  e  la
multa da euro 927 a euro 1500. 
    1.2  Nell'ambito  degli  ipotetici   fatti   riconducibili   alla
fattispecie criminosa in questione, l'episodio ora  in  contestazione
si contraddistingue  per  la  sua  lieve  entita',  plurimi  elementi
deponendo in tal senso. 
    1.2.1 In primo luogo, l'imputato ha operato da solo  e  l'energia
dispiegata per porre in essere il furto era limitata: egli  procedeva
a piedi (e non ad esempio a bordo di un motociclo, cio'  che  avrebbe
necessariamente comportato  l'impiego  di  un'energia  maggiore);  la
persona offesa non ha riportato nessun tipo  di  conseguenze  lesive,
neppure in termini di abrasioni. In  ragione  delle  modalita'  della
condotta, era del resto modesto il  rischio  che  la  persona  offesa
potesse subire conseguenze lesive. 
    1.2.2 La persona offesa e' un uomo di mezza eta' (non  si  tratta
di un minorenne o di soggetto in eta' avanzata, ecc.). 
    1.2.3 Il fatto si e'  svolto  in  pieno  giorno,  in  una  piazza
cittadina, e non di notte in  un  luogo  isolato,  cio'  che  avrebbe
potuto comportare effetti pregiudizievoli in capo alla persona offesa
in termini psicologici; viceversa la persona offesa  ha  essa  stessa
inseguito l'imputato. 
    1.2.4 Oggetto della condotta era  una  collana,  di  cui  non  e'
emerso in termini di certezza il materiale; quand'anche si  trattasse
di oro, il relativo valore sarebbe comunque limitato. 
    1.2.5 La collana e' stata in ogni caso recuperata  poco  dopo  il
fatto,  per  cui  non  persiste  alcun  danno   residuo   sul   piano
patrimoniale. 
    1.2.6 Il disvalore del fatto oggetto  del  presente  procedimento
risulta in definitiva estremamente ridotto. Qualora fosse introdotta,
come auspicato, una fattispecie attenuata per l'ipotesi del fallo  di
lieve entita', tale circostanza potrebbe  senz'altro  applicarsi  nel
caso di specie, fatta salva l'eventuale applicazione delle  ulteriori
attenuanti invocate dalla Difesa sulla base di elementi diversi. 
 2. Non manifesta infondatezza 
    2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale  della  norma  di
cui all'art. 624-bis, comma 2, del codice penale, nella parte in  cui
non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non
eccedente un terzo quando per la  natura,  la  specie,  i  mezzi,  le
modalita'  o  circostanze  dell'azione,  ovvero  per  la  particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
La citata disposizione, infatti, pare costituzionalmente  illegittima
nella  misura  in  cui  non  prevede   un'attenuazione   del   severo
trattamento  sanzionatorio  (minimo  edittale  di  quattro  anni   di
reclusione, oltre multa) in relazione a condotte delittuose che,  per
quanto conformi al tipo, risultino di gravita' assai limitata. 
    2.2 Lo scrivente e'  consapevole  del  fatto  che  una  questione
simile, inerente all'art. 624-bis, comma 1, del codice penale  (furto
in abitazione), e' gia' stata affrontata in  precedenza  dalla  Corte
costituzionale e dichiarata inammissibile (sentenza n. 117 del 2021). 
    Appare  pero'  possibile  auspicare   una   rivisitazione   delle
considerazioni svolte dalla Corte  costituzionale,  anche  alla  luce
della recente sentenza n. 86 del 2024, con cui la Corte ha introdotto
un'analoga circostanza attenuante per il reato di  rapina  (e,  prima
ancora, della sentenza n. 120 del 2023, con  la  quale  un'attenuante
simile a quella auspicata  era  stata  introdotta  per  il  reato  di
estorsione). 
    2.3 Occorre premettere che  l'attuale  disciplina  del  reato  in
esame e' il portato di una serie di progressivi inasprimenti. 
    L'art. 624-bis del codice penale era  introdotto  nel  2001  allo
scopo di prevedere come reato autonomo il furto  con  strappo  (e  il
furto  in  abitazione)  e  cosi'  sottrarlo  al  bilanciamento  delle
circostanze; esso era punito con la reclusione da  uno  a  sei  anni,
oltre multa, e - in presenza di una o piu' delle circostanze previste
dagli articoli 61 e  625,  comma  1,  del  codice  penale  -  con  la
reclusione da tre a dieci anni, oltre multa. 
    Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, la
cornice edittale era aumentata per la fattispecie base a tre-sei anni
oltre multa e per la fattispecie aggravata di cui al  terzo  comma  a
quattro-dieci  anni,  oltre   multa;   erano   contestualmente   rese
privilegiate (in relazione a tale reato) le circostanze aggravanti di
cui all'art. 625 del codice penale, sottratte al bilanciamento. 
    Infine, nel 2019 era nuovamente aumentata la pena  detentiva  sia
per la fattispecie base (da quattro a sette anni di reclusione, oltre
multa), sia per la fattispecie di cui al terzo  comma  (da  cinque  a
dieci anni di reclusione, oltre multa). 
    2.4 La Corte costituzionale con piu' sentenze negli  ultimi  anni
ha sottolineato che «la  pressione  punitiva  attualmente  esercitata
riguardo  ai  delitti  contro  il  patrimonio  e'   ormai   diventata
estremamente rilevante. Essa richiede percio' attenta  considerazione
da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e
comparativa, dei beni giuridici tutelati dal  diritto  penale  e  del
livello  di  protezione  loro  assicurato»  (cosi'  la  sentenza   n.
190/2020; nello stesso senso la sentenza  n.  117/2021.  relativa  al
furto in abitazione). 
    Se una riforma di  carattere  sistematico  dei  reali  contro  il
patrimonio - tale da adeguare la disciplina codicistica alla scala di
valore dei vari beni giuridici recepita nella nostra  Costituzione  -
e' certamente auspicabile,  tuttavia  nell'attesa  (ormai  decennale,
come rilevato dalla stessa Corte nella sentenza n.  259/2021)  appare
comunque possibile un intervento della Corte  costituzionale  teso  a
correggere gli eccessi piu' macroscopici. 
    Inoltre,  con  riguardo  a  taluni  reati  come  il   furto,   il
particolare  rigore  sanzionatorio  deriva  dall'innalzamento   della
cornice  edittale  legato  alla  sussistenza  (assai  frequente)   di
circostanze aggravanti  indipendenti  ad  effetto  speciale,  con  la
conseguenza che - per effetto della possibilita' di bilanciamento con
una qualunque circostanza attenuante di dette aggravanti  (introdotta
con la modifica dell'art. 69 del codice penale)  -  «la  gravita'  di
questo  delitto  e'  attualmente,  percio',  soltanto   nell'astratta
comminazione  della  pena,  ma  non  lo   e'   piu'   nella   realta'
dell'esperienza   giuridica,   come   ben   dimostra   la   casistica
giudiziaria, ispirata ai nuovi principi costituzionali» (sentenza  n.
268/1986, richiamata dalla sentenza n. 259/2021), 
    In  relazione  al  delitto  di  furto  con  strappo,   viceversa,
l'eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio si esprime  gia'
nella cornice edittale di base,  sicche'  l'eventuale  riconoscimento
delle circostanze attenuanti gia'  previste  dall'ordinamento  -  pur
possibile - non pare sufficiente a rendere tale eccesso sanzionatorio
compatibile coi principi costituzionali. In proposito, si rilevi anzi
che il legislatore - nel corso di uno dei plurimi interventi volti ad
inasprire il trattamento  sanzionatorio  previsto  per  il  reato  in
questione - ha altresi'  precluso  il  bilanciamento  in  termini  di
prevalenza O di equivalenza delle  eventuali  circostanze  attenuanti
(diverse da quelle previste dagli  articoli  98  e  625-bis)  con  le
concorrenti circostanze aggravanti di cui  all'art.  625  del  codice
penale, con la conseguenza che le  diminuzioni  di  pena  si  operano
sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti. 
    2.5 La norma di cui all'art. 624-bis, comma 2, del codice  penale
pare violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma  3,  della
Costituzione. L'estremo rigore del minimo edittale  previsto  per  il
predetto reato viola, a  parere  dello  scrivente,  il  principio  di
necessaria   ragionevolezza   nella   determinazione   della    pena,
soprattutto se ricollegato alla fondamentale funzione rieducativa che
la stessa deve perseguire per  espresso  dettato  costituzionale.  In
assenza di una previsione specifica che contempli una pena piu'  mite
per fatti di entita' piu' lieve -  come  invece  disposto  per  altre
fattispecie - in casi come quello in esame  (in  cui,  per  modalita'
della  condotta  ed  entita'  dell'offesa,  il  fatto   concretamente
realizzato sia di gravita' estremamente contenuta) non pare possibile
adeguare correttamente il trattamento sanzionatorio alla gravita' del
fatto e alla necessaria rieducazione del suo autore. 
    2.6 Se e' certamente vero che la  commisurazione  delle  sanzioni
per  ciascuna  fattispecie  di  reato  e'   materia   affidata   alla
discrezionalita'  del  Legislatore,  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale ha piu' volte affermato che le scelte legislative sono
tuttavia sindacabili ove trasmodino nella manifesta  irragionevolezza
o nell'arbitrio. 
    Con riguardo all'art.  624-bis  del  codice  penale,  la  mancata
previsione di una fattispecie  attenuata  per  le  ipotesi  di  lieve
entita' appare censurabile sia in punto di ragionevolezza  intrinseca
del trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu' generale profilo del
principio di uguaglianza in relazione a  quanto  previsto  per  altre
fattispecie delittuose. 
    2.7 Sotto il primo profilo, a fronte di una cornice edittale  che
prevede una pena minima di quattro anni di reclusione (oltre  multa),
pare irragionevole la mancata  previsione  di  un'attenuazione  della
pena per i fatti di lieve entita'. 
    Per tali fatti una pena che pur si attesti  sul  minimo  edittale
risulta comunque esageratamente sproporzionata. 
    2.8 Sotto il  secondo  profilo,  la  mancata  previsione  di  una
fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita' pare violare il
principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per  i  reati
di rapina e di estorsione. 
    Le fattispecie del furto con strappo e della rapina propria sono,
per  cosi'  dire,  confinanti:  nell'ambito   di   entrambe   vi   e'
l'apprensione di un bene altrui con modalita' lato sensu violente, ma
i  due  reati  si  distinguono  in  relazione  alla  direzione  della
violenza. 
    La giurisprudenza di legittimita' ha infatti con plurime pronunce
affermato che «integra il reato di furto con strappo la  condotta  di
violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto
indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il  delitto
di rapina quando lo violenza sia  stata  esercitata  per  vincere  la
resistenza della persona offesa, giacche' in tal caso e' la  violenza
stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale
si realizza lo sottrazione» (cosi' Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2553 del
19 dicembre 2014 Rv. 262281 - 01; in termini sostanzialmente analoghi
Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 16899 del 21 febbraio 2019 Rv. 276558 - 01
e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41464 dell'11 novembre 2010 Rv. 248751  -
01). La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 125 del 2016 ha
affermato che «la distinzione tra la fattispecie  incriminatrice  del
furto con strappo (art. 624-bis,  secondo  comma,  codice  penale)  e
quella della rapina  (art.  628  del  codice  penale)  risiede  nella
diversa direzione della violenza esplicata dall'agente.  Sussiste  un
furto con strappo quando la violenza e' immediatamente rivolta  verso
la cosa, e solo indirettamente  verso  la  persona  che  lo  detiene;
costituisce invece una rapina  l'impossessamento  della  cosa  mobile
altrui mediante una violenza diretta sulla  persona.  Nel  furto  con
strappo la vittima puo' risentire della violenza  solamente  in  modo
riflesso, come  effetto  della  violenza  impiegata  sulla  cosa  per
strapparla di mano o di dosso alla persona, mentre  nella  rapina  la
violenza alla  persona  costituisce  il  mezzo  attraverso  il  quale
avviene la sottrazione. Cosi', se lo strappo non basta  per  ottenere
l'impossessamento e viene  di  conseguenza  esercitata  una  violenza
sulla persona, e' ravvisabile una rapina». 
    Alla luce della  citata  differenziazione,  il  reato  di  rapina
propria e' agevolmente individuabile come  reato  piu'  grave  -  per
quanto molto simile - rispetto al reato di furto con  strappo,  posto
che nel primo caso la violenza e' esercitata direttamente  contro  la
persona di cui si vuole vincere la resistenza,  laddove  nel  secondo
caso la violenza e' esercitata solo  sulla  cosa,  salvo  determinare
effetti indiretti in capo alla persona. 
    Un simile rapporto si puo' individuare anche rispetto al reato di
estorsione, nell'ambito del quale la  coartazione  non  determina  il
totale  annullamento  della  capacita'  del   soggetto   passivo   di
determinarsi  diversamente,  ma  lascia  persistere  un  margine   di
liberta' in capo alla persona offesa. 
    La stessa Corte costituzionale nella gia' citata sentenza n.  125
del 2016 ha poi sottotitolato che «Non sono rari i casi in  cui,  nel
progredire dell'azione delittuosa, il furto con strappo si  trasforma
in una rapina, per la  necessita'  di  vincere  lo  resistenza  della
vittima, o anche in  una  rapina  impropria,  per  la  necessita'  di
contrastare la reazione della vittima dopo la sottrazione della cosa.
In questi casi, tra il furto con strappo e la rapina si verifica  una
progressione  nell'offesa,  in  quanto  la  lesione  si  estende  dal
patrimonio alla persona,  giungendo  a  metterne  in  pericolo  anche
l'integrita' fisica». Su tale premessa, peraltro, la Corte giungeva a
ritenere «incongrua la normativa che, pur prevedendo  per  la  rapina
una  pena  assai  piu'  grave,  riconosce  a  chi  ne  e'  autore  un
trattamento piu'  vantaggioso  in  sede  di  esecuzione  della  pena»
(dichiarava percio' l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  656,
comma 9, lettera a), del codice di procedura penale  nella  parte  in
cui  stabilisce  che  non  puo'  essere   disposta   la   sospensione
dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto
di furto con strappo). 
    Rispetto ai citati reati di rapina e  di  estorsione,  a  seguito
delle sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del
2024, e' ora prevista una circostanza attenuante per  le  ipotesi  in
cui - per la natura, la specie, i mezzi, le modalita'  o  circostanze
dell'azione, ovvero per la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del
pericolo - il fatto risulti di lieve entita'. 
    2.9 Cosi', se l'attuale imputato avesse esercitato  una  violenza
diretta modesta (e non solo indiretta) contro la persona del ...  per
impossessarsi del bene, il fatto  avrebbe  dovuto  qualificarsi  come
rapina (reato piu' grave), ma avrebbe potuto verosimilmente ritenersi
di lieve entita', in considerazione  della  limitata  gravita'  della
violenza, del contesto (in pieno giorno, in  una  piazza  cittadina),
dell'oggetto della condotta e del successivo recupero del bene. 
    Analogameme, se - dopo la  sottrazione  mediante  strappo  -  per
conseguire il possesso del bene  o  per  assicurarsi  l'impunita'  il
prevenuto avesse usato un minimo di violenza o di  minaccia  (ad  es.
dando una spinta) nei confronti del ... o nei confronti  di  ...,  si
sarebbe configurato il piu'  grave  reato  di  rapina  impropria,  ma
l'imputato avrebbe potuto beneficiare  della  circostanza  attenuante
introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del  2024
e quindi,  paradossalmente,  di  un  trattamento  sanzionatorio  piu'
lieve. 
    In particolare, per la rapina attenuata per la lieve entita'  del
fatto (circostanza attenutante introdotta dalla sentenza  n.  86  del
2024) la pena minima irrogabile sarebbe di anni tre e mesi quattro di
reclusione oltre multa (pena base anni cinque  oltre  multa,  ridotta
per la citata circostanza attenuante ad anni tre e mesi quattro oltre
multa), fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori circostanze
attenuanti (ad esempio la circostanza attenuante ex art.  62,  n.  4,
del codice penale e le  circostanze  attenuanti  generiche).  Analoga
pena  sarebbe   applicabile   per   l'estorsione,   riconoscendo   la
circostanza attenuante di cui alla sentenza n. 120 del 2023. 
    Per il furto con strappo - reato con  ogni  evidenza  meno  grave
(addirittura suscettibile di progredire in  rapina  impropria)  -  la
pena minima  irrogabile  e'  viceversa  quella  di  anni  quattro  di
reclusione oltre  multa,  fatta  salva  l'applicazione  di  eventuali
circostanze attenuanti (ad esempio la circostanza attenuante ex  art.
62, n. 4, del codice penale e le circostanze attenuanti generiche). 
    Pare evidente l'irragionevolezza della previsione  per  un  reato
piu' lieve di un trattamento sanzionatorio  piu'  severo  rispetto  a
quello previsto per il reato piu' grave. 
    2.10  Una  simile  pena,  irragionevole  sia  sotto  il   profilo
intrinseco sia in relazione alle fattispecie piu' gravi di  rapina  e
di  estorsione,  non  potrebbe  del  resto  assolvere  alla  funzione
rieducatrice di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione. La pena
sarebbe infatti  eccessiva  e  ingiusta,  violando  il  canone  della
proporzionalita' rispetto al fatto di reato  posto  in  essere  e  in
raffronto   alle   citate   fattispecie   piu'   gravi;   in   quanto
sproporzionata,  la  pena  non  potrebbe  mai  essere  percepita  dal
condannato come  giusta  ed  esplicare  quindi  la  propria  funzione
rieducativa; al contrario il condannato non  potrebbe  che  percepire
come  irragionevole  la  pena  stessa  e  non  aderirebbe  quindi  al
trattamento rieducativo. 
3. Possibilita' di un'interpretazione conforme 
    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma
ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione,  chiaro  e
univoco essendo il dato letterale. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134  della  Costituzione,  23  seguente  della
legge  n.  87/1953,   ritenuta   la   questione   rilevante   e   non
manifestamente infondata. 
    Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale -  per
violazione degli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione - della
norma di cui all'art. 624-bis, comma  2,  del  codice  penale,  nella
parte in cui non prevede che la pena da esso comminata  e'  diminuita
in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la  specie,  i
mezzi,  le  modalita'  o  circostanze  dell'azione,  ovvero  per   la
particolare tenuita' del danno o del pericolo, il  fatto  risulti  di
lieve entita'. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23,  comma  4,  legge  n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5, del codice di  procedura
penale. 
        Firenze, 9 dicembre 2024 
 
                                                  Il Giudice: Attina'