Reg. ord. n. 246 del 2024 pubbl. su G.U. del 22/01/2025 n. 4
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 09/12/2024
Tra: H. C.
Oggetto:
Reati e pene - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i reati di rapina e di estorsione – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 624
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Camera di Consiglio del 22 settembre 2025 rel. BUSCEMA
Testo dell'ordinanza
N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 dicembre 2024
Ordinanza del 9 dicembre 2024 del Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di H. C..
Reati e pene - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio -
Mancata previsione che la pena comminata e' diminuita in misura non
eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le
modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve
entita'.
- Codice penale, art. 624-bis, secondo comma.
(GU n. 4 del 22-01-2025)
TRIBUNALE DI FIRENZE
Prima sezione penale
Il giudice, dr Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a
carico di C... H..., nato in ... (...), detenuto agli arresti
domiciliari per altra causa;
elettiv. domiciliato presso l'avv. Giovanni Conticelli del
Foro di Firenze (elezione e accettazione all'udienza del 5 agosto
2024);
difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Conticelli (nomina a
seguito dell'arresto);
parla e comprende la lingua italiana (accertamento al momento
dell'arresto e poi all'udienza di convalida del 5 agosto 2024);
imputato del delitto di cui all'art. 628, comma 2, del codice
penale, perche', al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo
aver sottratto a ..., che percorreva a piedi la ..., una collana
d'oro strappandogliela dal collo ed essersi allontanato di corsa,
immediatamente dopo, inseguito e bloccato da ..., per assicurarsene
il possesso e garantirsi l'impunita', usava violenza nei confronti
dello stesso ... divincolandosi, sbracciando e tentando di colpirlo.
In ..., il ...
Con la recidiva infraquinquennale;
Sentite le parti;
Premesso che:
C... H... era tratto in arresto in data ... per il reato di
rapina impropria;
il pubblico ministero con decreto del 5 agosto 2024 disponeva
la presentazione diretta dell'arrestate per la convalida dell'arresto
ed il successivo giudizio direttissimo;
all'udienza del 5 agosto 2024 il giudice convalidava
l'arresto e, previa qualificazione del fatto come furto con strappo
ai sensi dell'art. 624-bis, comma 2, del codice penale, applicava la
misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
disponeva inoltre procedersi con il rito direttissimo;
all'esito di alcuni rinvii, all'udienza odierna l'imputato
personalmente chiedeva procedersi con il rito abbreviato,
condizionato alla produzione di alcuni documenti, e il giudice
provvedeva in conformita'; l'imputato rendeva alcune dichiarazioni
spontanee; le parti illustravano quindi le rispettive conclusioni: il
PM chiedeva la condanna dell'imputato per il reato di furto con
strappo alla pena finale - previo riconoscimento delle attenuanti
generiche in misura equivalente alla contestata recidiva - di anni
due e mesi otto di reclusione ed euro 618 di multa; la Difesa
chiedeva la riqualificazione come tentato furto con strappo,
l'esclusione della contestata recidiva, il riconoscimento
dell'attenuante ex art. 62, n. 4, del codice penale, dell'attenuante
ex art. 62, n. 6, del codice penale e delle attenuanti generiche, con
l'applicazione del minimo della pena;
Rilevato che:
A) In base agli atti d'indagine, nel tardo pomeriggio del ...
i carabinieri erano allertati dalla centrale operativa in ordine ad
un furto con strappo commesso in ..., ... Giunti sul posto,
rilevavano la presenza di un soggetto - tale ... - che tratteneva per
le braccia l'attuale imputato C... H.... Sul posto erano
identificati, oltre ai citati soggetti, anche ... (persona offesa del
furto con strappo) e ... (richiedente l'intervento).
In base alle dichiarazioni di ... e di ... i carabinieri
ricostruivano che poco prima l'arrestato aveva strappato dal collo
del ... una collana, venendo subito rincorso dallo stesso ..., che
contemporaneamente urlava chiedendo aiuto ai passanti, che il
fuggitivo era poco dopo bloccato da ..., coadiuvato anche da altri
soggetti non identificati, che vi era stata una «colluttazione» tra i
due.
Al momento dell'intervento dei carabinieri la collana oggetto
del reato era gia' stata restituita da ... a ... (quest'ultimo ne da'
atto in querela).
Sia ... (in querela) sia ... (a s.i.t.) danno atto del fatto
che l'imputato avrebbe avuto una «colluttazione» con il ragazzo di
origine sudamericana (...) «dal momento che la persona di origine
nord africana si voleva svincolare dalla presa messa in atto dalla
persona di origine sud americana».
... non e' stato invece sentito a sommarie informazioni
(l'operante in sede di relazione orale ha riferito di avere provato a
ricontattare telefonicamente il medesimo per convocarlo in caserma,
ma di non avere ricevuto risposta).
B) Il prevenuto in sede d'interrogatorio si e' avvalso della
facolta' di non rispondere. Ha pero' rilasciato dichiarazioni
spontanee in cui ha affermato di avere restituito la collana alla
persona offesa prima di venire fermato e che, quando fu bloccato,
egli non reagi' minimamente, subendo viceversa la condotta violenta
dell'altro soggetto.
C) Dopo i fatti in esame la persona offesa ha rimesso la
querela inizialmente sporta; l'imputato, tramite il difensore, ha
inviato alla persona offesa una lettera di scuse e un assegno
circolare dell'importo di euro 100 a titolo di risarcimento.
D) Alla luce di quanto precede, e' pacifica la realizzazione
da parte dell'imputato di un furto con strappo ai danni di ...
quest'ultimo ha descritto la condotta, inseguito l'attuale imputato
(descritto nelle fattezze fisiche e nell'abbigliamento) e
riconosciuto il medesimo dopo che ... l'aveva bloccato: lo stesso
C... ha implicitamente riconosciuto il fatto, dichiarando di avere
restituito la collana e chiedendo scusa.
La collana e' stata recuperata da ..., che l'ha poi
restituita al ... (come dichiarata in querela da quest'ultimo, della
cui credibilita' non vi e' motivo di dubitare), e non restituita da
C... (come da quest'ultimo sostenuto).
Appare viceversa dubbia la successiva progressione da furto
con strappo in rapina. In particolare, e' dubbio se C... «in seguito
al placcaggio, messo in atto dal ragazzo di origine sud americana»
(dichiarazione di ...), abbia esercitato violenza per preservare il
possesso della collana o anche solo per fuggire, ....
In assenza delle dichiarazioni di ..., e' innanzi tutto non
chiaro se ... e ... abbiano assistito a detta colluttazione o sia
stata loro riferita; in secondo luogo, il termine «colluttazione»
dagli stessi impiegato e' equivoco, potendo alludere anche solo al
tentativo del prevenuto di fuggire, divincolandosi, e alle
conseguenti condotte energiche poste in essere dal ... - che in
precedenza l'aveva placcato - per trattenerlo.
E) In ragione di quanto sopra, appare comprovata la
responsabilita' dell'imputato per il fatto ascrittogli; ma lo stesso
deve riqualificarsi come furto con strappo ai sensi dell'art.
624-bis, comma 2, del codice penale.
Il reato di furto con strappo deve ritenersi consumato e non
solo tentato. Dopo avere sottratto la collana, il prevenuto si e'
allontanato di corsa, percorrendo in tal modo un apprezzabile tratto
di strada (la sottrazione avveniva in piazza ... e via...,
attraversava via ... e raggiungeva l'inizio di via ...) e ha
conseguito un possesso autonomo della stessa; il fatto che ... si sia
messo all'inseguimento non significa che l'imputato non abbia
conseguito tale possesso; e' bene rilevare che la vicenda non si e'
svolta in luogo chiuso (ad es. un supermercato) sono il controllo del
titolare del bene o di un suo preposto e che la collana e' stata
recuperata da un soggetto terzo, che ha assistito casualmente
all'inseguimento.
E) Quanto al trattamento sanzionatorio, per poter addivenire
ad una corretta decisione risulta necessario il pronuncia mento della
Corte costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della
norma di cui all'art. 624-bis comma 2, del codice penale nella parte
in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in
misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i
mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la
particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di
lieve entita'.
Cio' premesso,
Osserva
1. La rilevanza
1.1 La citata disposizione di cui all'art. 624-bis, comma 2, del
codice penale incrimina la condotta di «chi si impossessa della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi lo detiene, al fine di trarne
profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla
persona». Per tale condotta prevede l'applicazione della pena
indicata al comma 1 dello stesso articolo in relazione al furto in
abitazione, vale a dire la reclusione da quattro a sette anni e la
multa da euro 927 a euro 1500.
1.2 Nell'ambito degli ipotetici fatti riconducibili alla
fattispecie criminosa in questione, l'episodio ora in contestazione
si contraddistingue per la sua lieve entita', plurimi elementi
deponendo in tal senso.
1.2.1 In primo luogo, l'imputato ha operato da solo e l'energia
dispiegata per porre in essere il furto era limitata: egli procedeva
a piedi (e non ad esempio a bordo di un motociclo, cio' che avrebbe
necessariamente comportato l'impiego di un'energia maggiore); la
persona offesa non ha riportato nessun tipo di conseguenze lesive,
neppure in termini di abrasioni. In ragione delle modalita' della
condotta, era del resto modesto il rischio che la persona offesa
potesse subire conseguenze lesive.
1.2.2 La persona offesa e' un uomo di mezza eta' (non si tratta
di un minorenne o di soggetto in eta' avanzata, ecc.).
1.2.3 Il fatto si e' svolto in pieno giorno, in una piazza
cittadina, e non di notte in un luogo isolato, cio' che avrebbe
potuto comportare effetti pregiudizievoli in capo alla persona offesa
in termini psicologici; viceversa la persona offesa ha essa stessa
inseguito l'imputato.
1.2.4 Oggetto della condotta era una collana, di cui non e'
emerso in termini di certezza il materiale; quand'anche si trattasse
di oro, il relativo valore sarebbe comunque limitato.
1.2.5 La collana e' stata in ogni caso recuperata poco dopo il
fatto, per cui non persiste alcun danno residuo sul piano
patrimoniale.
1.2.6 Il disvalore del fatto oggetto del presente procedimento
risulta in definitiva estremamente ridotto. Qualora fosse introdotta,
come auspicato, una fattispecie attenuata per l'ipotesi del fallo di
lieve entita', tale circostanza potrebbe senz'altro applicarsi nel
caso di specie, fatta salva l'eventuale applicazione delle ulteriori
attenuanti invocate dalla Difesa sulla base di elementi diversi.
2. Non manifesta infondatezza
2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 624-bis, comma 2, del codice penale, nella parte in cui
non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non
eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le
modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
La citata disposizione, infatti, pare costituzionalmente illegittima
nella misura in cui non prevede un'attenuazione del severo
trattamento sanzionatorio (minimo edittale di quattro anni di
reclusione, oltre multa) in relazione a condotte delittuose che, per
quanto conformi al tipo, risultino di gravita' assai limitata.
2.2 Lo scrivente e' consapevole del fatto che una questione
simile, inerente all'art. 624-bis, comma 1, del codice penale (furto
in abitazione), e' gia' stata affrontata in precedenza dalla Corte
costituzionale e dichiarata inammissibile (sentenza n. 117 del 2021).
Appare pero' possibile auspicare una rivisitazione delle
considerazioni svolte dalla Corte costituzionale, anche alla luce
della recente sentenza n. 86 del 2024, con cui la Corte ha introdotto
un'analoga circostanza attenuante per il reato di rapina (e, prima
ancora, della sentenza n. 120 del 2023, con la quale un'attenuante
simile a quella auspicata era stata introdotta per il reato di
estorsione).
2.3 Occorre premettere che l'attuale disciplina del reato in
esame e' il portato di una serie di progressivi inasprimenti.
L'art. 624-bis del codice penale era introdotto nel 2001 allo
scopo di prevedere come reato autonomo il furto con strappo (e il
furto in abitazione) e cosi' sottrarlo al bilanciamento delle
circostanze; esso era punito con la reclusione da uno a sei anni,
oltre multa, e - in presenza di una o piu' delle circostanze previste
dagli articoli 61 e 625, comma 1, del codice penale - con la
reclusione da tre a dieci anni, oltre multa.
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, la
cornice edittale era aumentata per la fattispecie base a tre-sei anni
oltre multa e per la fattispecie aggravata di cui al terzo comma a
quattro-dieci anni, oltre multa; erano contestualmente rese
privilegiate (in relazione a tale reato) le circostanze aggravanti di
cui all'art. 625 del codice penale, sottratte al bilanciamento.
Infine, nel 2019 era nuovamente aumentata la pena detentiva sia
per la fattispecie base (da quattro a sette anni di reclusione, oltre
multa), sia per la fattispecie di cui al terzo comma (da cinque a
dieci anni di reclusione, oltre multa).
2.4 La Corte costituzionale con piu' sentenze negli ultimi anni
ha sottolineato che «la pressione punitiva attualmente esercitata
riguardo ai delitti contro il patrimonio e' ormai diventata
estremamente rilevante. Essa richiede percio' attenta considerazione
da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e
comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del
livello di protezione loro assicurato» (cosi' la sentenza n.
190/2020; nello stesso senso la sentenza n. 117/2021. relativa al
furto in abitazione).
Se una riforma di carattere sistematico dei reali contro il
patrimonio - tale da adeguare la disciplina codicistica alla scala di
valore dei vari beni giuridici recepita nella nostra Costituzione -
e' certamente auspicabile, tuttavia nell'attesa (ormai decennale,
come rilevato dalla stessa Corte nella sentenza n. 259/2021) appare
comunque possibile un intervento della Corte costituzionale teso a
correggere gli eccessi piu' macroscopici.
Inoltre, con riguardo a taluni reati come il furto, il
particolare rigore sanzionatorio deriva dall'innalzamento della
cornice edittale legato alla sussistenza (assai frequente) di
circostanze aggravanti indipendenti ad effetto speciale, con la
conseguenza che - per effetto della possibilita' di bilanciamento con
una qualunque circostanza attenuante di dette aggravanti (introdotta
con la modifica dell'art. 69 del codice penale) - «la gravita' di
questo delitto e' attualmente, percio', soltanto nell'astratta
comminazione della pena, ma non lo e' piu' nella realta'
dell'esperienza giuridica, come ben dimostra la casistica
giudiziaria, ispirata ai nuovi principi costituzionali» (sentenza n.
268/1986, richiamata dalla sentenza n. 259/2021),
In relazione al delitto di furto con strappo, viceversa,
l'eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio si esprime gia'
nella cornice edittale di base, sicche' l'eventuale riconoscimento
delle circostanze attenuanti gia' previste dall'ordinamento - pur
possibile - non pare sufficiente a rendere tale eccesso sanzionatorio
compatibile coi principi costituzionali. In proposito, si rilevi anzi
che il legislatore - nel corso di uno dei plurimi interventi volti ad
inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per il reato in
questione - ha altresi' precluso il bilanciamento in termini di
prevalenza O di equivalenza delle eventuali circostanze attenuanti
(diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis) con le
concorrenti circostanze aggravanti di cui all'art. 625 del codice
penale, con la conseguenza che le diminuzioni di pena si operano
sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti.
2.5 La norma di cui all'art. 624-bis, comma 2, del codice penale
pare violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma 3, della
Costituzione. L'estremo rigore del minimo edittale previsto per il
predetto reato viola, a parere dello scrivente, il principio di
necessaria ragionevolezza nella determinazione della pena,
soprattutto se ricollegato alla fondamentale funzione rieducativa che
la stessa deve perseguire per espresso dettato costituzionale. In
assenza di una previsione specifica che contempli una pena piu' mite
per fatti di entita' piu' lieve - come invece disposto per altre
fattispecie - in casi come quello in esame (in cui, per modalita'
della condotta ed entita' dell'offesa, il fatto concretamente
realizzato sia di gravita' estremamente contenuta) non pare possibile
adeguare correttamente il trattamento sanzionatorio alla gravita' del
fatto e alla necessaria rieducazione del suo autore.
2.6 Se e' certamente vero che la commisurazione delle sanzioni
per ciascuna fattispecie di reato e' materia affidata alla
discrezionalita' del Legislatore, la giurisprudenza della Corte
costituzionale ha piu' volte affermato che le scelte legislative sono
tuttavia sindacabili ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza
o nell'arbitrio.
Con riguardo all'art. 624-bis del codice penale, la mancata
previsione di una fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve
entita' appare censurabile sia in punto di ragionevolezza intrinseca
del trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu' generale profilo del
principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per altre
fattispecie delittuose.
2.7 Sotto il primo profilo, a fronte di una cornice edittale che
prevede una pena minima di quattro anni di reclusione (oltre multa),
pare irragionevole la mancata previsione di un'attenuazione della
pena per i fatti di lieve entita'.
Per tali fatti una pena che pur si attesti sul minimo edittale
risulta comunque esageratamente sproporzionata.
2.8 Sotto il secondo profilo, la mancata previsione di una
fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita' pare violare il
principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per i reati
di rapina e di estorsione.
Le fattispecie del furto con strappo e della rapina propria sono,
per cosi' dire, confinanti: nell'ambito di entrambe vi e'
l'apprensione di un bene altrui con modalita' lato sensu violente, ma
i due reati si distinguono in relazione alla direzione della
violenza.
La giurisprudenza di legittimita' ha infatti con plurime pronunce
affermato che «integra il reato di furto con strappo la condotta di
violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto
indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto
di rapina quando lo violenza sia stata esercitata per vincere la
resistenza della persona offesa, giacche' in tal caso e' la violenza
stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale
si realizza lo sottrazione» (cosi' Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2553 del
19 dicembre 2014 Rv. 262281 - 01; in termini sostanzialmente analoghi
Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 16899 del 21 febbraio 2019 Rv. 276558 - 01
e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41464 dell'11 novembre 2010 Rv. 248751 -
01). La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 125 del 2016 ha
affermato che «la distinzione tra la fattispecie incriminatrice del
furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma, codice penale) e
quella della rapina (art. 628 del codice penale) risiede nella
diversa direzione della violenza esplicata dall'agente. Sussiste un
furto con strappo quando la violenza e' immediatamente rivolta verso
la cosa, e solo indirettamente verso la persona che lo detiene;
costituisce invece una rapina l'impossessamento della cosa mobile
altrui mediante una violenza diretta sulla persona. Nel furto con
strappo la vittima puo' risentire della violenza solamente in modo
riflesso, come effetto della violenza impiegata sulla cosa per
strapparla di mano o di dosso alla persona, mentre nella rapina la
violenza alla persona costituisce il mezzo attraverso il quale
avviene la sottrazione. Cosi', se lo strappo non basta per ottenere
l'impossessamento e viene di conseguenza esercitata una violenza
sulla persona, e' ravvisabile una rapina».
Alla luce della citata differenziazione, il reato di rapina
propria e' agevolmente individuabile come reato piu' grave - per
quanto molto simile - rispetto al reato di furto con strappo, posto
che nel primo caso la violenza e' esercitata direttamente contro la
persona di cui si vuole vincere la resistenza, laddove nel secondo
caso la violenza e' esercitata solo sulla cosa, salvo determinare
effetti indiretti in capo alla persona.
Un simile rapporto si puo' individuare anche rispetto al reato di
estorsione, nell'ambito del quale la coartazione non determina il
totale annullamento della capacita' del soggetto passivo di
determinarsi diversamente, ma lascia persistere un margine di
liberta' in capo alla persona offesa.
La stessa Corte costituzionale nella gia' citata sentenza n. 125
del 2016 ha poi sottotitolato che «Non sono rari i casi in cui, nel
progredire dell'azione delittuosa, il furto con strappo si trasforma
in una rapina, per la necessita' di vincere lo resistenza della
vittima, o anche in una rapina impropria, per la necessita' di
contrastare la reazione della vittima dopo la sottrazione della cosa.
In questi casi, tra il furto con strappo e la rapina si verifica una
progressione nell'offesa, in quanto la lesione si estende dal
patrimonio alla persona, giungendo a metterne in pericolo anche
l'integrita' fisica». Su tale premessa, peraltro, la Corte giungeva a
ritenere «incongrua la normativa che, pur prevedendo per la rapina
una pena assai piu' grave, riconosce a chi ne e' autore un
trattamento piu' vantaggioso in sede di esecuzione della pena»
(dichiarava percio' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656,
comma 9, lettera a), del codice di procedura penale nella parte in
cui stabilisce che non puo' essere disposta la sospensione
dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto
di furto con strappo).
Rispetto ai citati reati di rapina e di estorsione, a seguito
delle sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del
2024, e' ora prevista una circostanza attenuante per le ipotesi in
cui - per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze
dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del
pericolo - il fatto risulti di lieve entita'.
2.9 Cosi', se l'attuale imputato avesse esercitato una violenza
diretta modesta (e non solo indiretta) contro la persona del ... per
impossessarsi del bene, il fatto avrebbe dovuto qualificarsi come
rapina (reato piu' grave), ma avrebbe potuto verosimilmente ritenersi
di lieve entita', in considerazione della limitata gravita' della
violenza, del contesto (in pieno giorno, in una piazza cittadina),
dell'oggetto della condotta e del successivo recupero del bene.
Analogameme, se - dopo la sottrazione mediante strappo - per
conseguire il possesso del bene o per assicurarsi l'impunita' il
prevenuto avesse usato un minimo di violenza o di minaccia (ad es.
dando una spinta) nei confronti del ... o nei confronti di ..., si
sarebbe configurato il piu' grave reato di rapina impropria, ma
l'imputato avrebbe potuto beneficiare della circostanza attenuante
introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024
e quindi, paradossalmente, di un trattamento sanzionatorio piu'
lieve.
In particolare, per la rapina attenuata per la lieve entita' del
fatto (circostanza attenutante introdotta dalla sentenza n. 86 del
2024) la pena minima irrogabile sarebbe di anni tre e mesi quattro di
reclusione oltre multa (pena base anni cinque oltre multa, ridotta
per la citata circostanza attenuante ad anni tre e mesi quattro oltre
multa), fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori circostanze
attenuanti (ad esempio la circostanza attenuante ex art. 62, n. 4,
del codice penale e le circostanze attenuanti generiche). Analoga
pena sarebbe applicabile per l'estorsione, riconoscendo la
circostanza attenuante di cui alla sentenza n. 120 del 2023.
Per il furto con strappo - reato con ogni evidenza meno grave
(addirittura suscettibile di progredire in rapina impropria) - la
pena minima irrogabile e' viceversa quella di anni quattro di
reclusione oltre multa, fatta salva l'applicazione di eventuali
circostanze attenuanti (ad esempio la circostanza attenuante ex art.
62, n. 4, del codice penale e le circostanze attenuanti generiche).
Pare evidente l'irragionevolezza della previsione per un reato
piu' lieve di un trattamento sanzionatorio piu' severo rispetto a
quello previsto per il reato piu' grave.
2.10 Una simile pena, irragionevole sia sotto il profilo
intrinseco sia in relazione alle fattispecie piu' gravi di rapina e
di estorsione, non potrebbe del resto assolvere alla funzione
rieducatrice di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione. La pena
sarebbe infatti eccessiva e ingiusta, violando il canone della
proporzionalita' rispetto al fatto di reato posto in essere e in
raffronto alle citate fattispecie piu' gravi; in quanto
sproporzionata, la pena non potrebbe mai essere percepita dal
condannato come giusta ed esplicare quindi la propria funzione
rieducativa; al contrario il condannato non potrebbe che percepire
come irragionevole la pena stessa e non aderirebbe quindi al
trattamento rieducativo.
3. Possibilita' di un'interpretazione conforme
Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma
ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro e
univoco essendo il dato letterale.
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 seguente della
legge n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non
manifestamente infondata.
Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale - per
violazione degli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione - della
norma di cui all'art. 624-bis, comma 2, del codice penale, nella
parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita
in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i
mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la
particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di
lieve entita'.
Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.
Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale.
Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5, del codice di procedura
penale.
Firenze, 9 dicembre 2024
Il Giudice: Attina'
Oggetto:
Reati e pene - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i reati di rapina e di estorsione – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 624 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 27 Co. 3
Camera di Consiglio del 22 settembre 2025 rel. BUSCEMA
Testo dell'ordinanza
N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 dicembre 2024 Ordinanza del 9 dicembre 2024 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di H. C.. Reati e pene - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione che la pena comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. - Codice penale, art. 624-bis, secondo comma. (GU n. 4 del 22-01-2025) TRIBUNALE DI FIRENZE Prima sezione penale Il giudice, dr Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a carico di C... H..., nato in ... (...), detenuto agli arresti domiciliari per altra causa; elettiv. domiciliato presso l'avv. Giovanni Conticelli del Foro di Firenze (elezione e accettazione all'udienza del 5 agosto 2024); difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Conticelli (nomina a seguito dell'arresto); parla e comprende la lingua italiana (accertamento al momento dell'arresto e poi all'udienza di convalida del 5 agosto 2024); imputato del delitto di cui all'art. 628, comma 2, del codice penale, perche', al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver sottratto a ..., che percorreva a piedi la ..., una collana d'oro strappandogliela dal collo ed essersi allontanato di corsa, immediatamente dopo, inseguito e bloccato da ..., per assicurarsene il possesso e garantirsi l'impunita', usava violenza nei confronti dello stesso ... divincolandosi, sbracciando e tentando di colpirlo. In ..., il ... Con la recidiva infraquinquennale; Sentite le parti; Premesso che: C... H... era tratto in arresto in data ... per il reato di rapina impropria; il pubblico ministero con decreto del 5 agosto 2024 disponeva la presentazione diretta dell'arrestate per la convalida dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo; all'udienza del 5 agosto 2024 il giudice convalidava l'arresto e, previa qualificazione del fatto come furto con strappo ai sensi dell'art. 624-bis, comma 2, del codice penale, applicava la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; disponeva inoltre procedersi con il rito direttissimo; all'esito di alcuni rinvii, all'udienza odierna l'imputato personalmente chiedeva procedersi con il rito abbreviato, condizionato alla produzione di alcuni documenti, e il giudice provvedeva in conformita'; l'imputato rendeva alcune dichiarazioni spontanee; le parti illustravano quindi le rispettive conclusioni: il PM chiedeva la condanna dell'imputato per il reato di furto con strappo alla pena finale - previo riconoscimento delle attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva - di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 618 di multa; la Difesa chiedeva la riqualificazione come tentato furto con strappo, l'esclusione della contestata recidiva, il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4, del codice penale, dell'attenuante ex art. 62, n. 6, del codice penale e delle attenuanti generiche, con l'applicazione del minimo della pena; Rilevato che: A) In base agli atti d'indagine, nel tardo pomeriggio del ... i carabinieri erano allertati dalla centrale operativa in ordine ad un furto con strappo commesso in ..., ... Giunti sul posto, rilevavano la presenza di un soggetto - tale ... - che tratteneva per le braccia l'attuale imputato C... H.... Sul posto erano identificati, oltre ai citati soggetti, anche ... (persona offesa del furto con strappo) e ... (richiedente l'intervento). In base alle dichiarazioni di ... e di ... i carabinieri ricostruivano che poco prima l'arrestato aveva strappato dal collo del ... una collana, venendo subito rincorso dallo stesso ..., che contemporaneamente urlava chiedendo aiuto ai passanti, che il fuggitivo era poco dopo bloccato da ..., coadiuvato anche da altri soggetti non identificati, che vi era stata una «colluttazione» tra i due. Al momento dell'intervento dei carabinieri la collana oggetto del reato era gia' stata restituita da ... a ... (quest'ultimo ne da' atto in querela). Sia ... (in querela) sia ... (a s.i.t.) danno atto del fatto che l'imputato avrebbe avuto una «colluttazione» con il ragazzo di origine sudamericana (...) «dal momento che la persona di origine nord africana si voleva svincolare dalla presa messa in atto dalla persona di origine sud americana». ... non e' stato invece sentito a sommarie informazioni (l'operante in sede di relazione orale ha riferito di avere provato a ricontattare telefonicamente il medesimo per convocarlo in caserma, ma di non avere ricevuto risposta). B) Il prevenuto in sede d'interrogatorio si e' avvalso della facolta' di non rispondere. Ha pero' rilasciato dichiarazioni spontanee in cui ha affermato di avere restituito la collana alla persona offesa prima di venire fermato e che, quando fu bloccato, egli non reagi' minimamente, subendo viceversa la condotta violenta dell'altro soggetto. C) Dopo i fatti in esame la persona offesa ha rimesso la querela inizialmente sporta; l'imputato, tramite il difensore, ha inviato alla persona offesa una lettera di scuse e un assegno circolare dell'importo di euro 100 a titolo di risarcimento. D) Alla luce di quanto precede, e' pacifica la realizzazione da parte dell'imputato di un furto con strappo ai danni di ... quest'ultimo ha descritto la condotta, inseguito l'attuale imputato (descritto nelle fattezze fisiche e nell'abbigliamento) e riconosciuto il medesimo dopo che ... l'aveva bloccato: lo stesso C... ha implicitamente riconosciuto il fatto, dichiarando di avere restituito la collana e chiedendo scusa. La collana e' stata recuperata da ..., che l'ha poi restituita al ... (come dichiarata in querela da quest'ultimo, della cui credibilita' non vi e' motivo di dubitare), e non restituita da C... (come da quest'ultimo sostenuto). Appare viceversa dubbia la successiva progressione da furto con strappo in rapina. In particolare, e' dubbio se C... «in seguito al placcaggio, messo in atto dal ragazzo di origine sud americana» (dichiarazione di ...), abbia esercitato violenza per preservare il possesso della collana o anche solo per fuggire, .... In assenza delle dichiarazioni di ..., e' innanzi tutto non chiaro se ... e ... abbiano assistito a detta colluttazione o sia stata loro riferita; in secondo luogo, il termine «colluttazione» dagli stessi impiegato e' equivoco, potendo alludere anche solo al tentativo del prevenuto di fuggire, divincolandosi, e alle conseguenti condotte energiche poste in essere dal ... - che in precedenza l'aveva placcato - per trattenerlo. E) In ragione di quanto sopra, appare comprovata la responsabilita' dell'imputato per il fatto ascrittogli; ma lo stesso deve riqualificarsi come furto con strappo ai sensi dell'art. 624-bis, comma 2, del codice penale. Il reato di furto con strappo deve ritenersi consumato e non solo tentato. Dopo avere sottratto la collana, il prevenuto si e' allontanato di corsa, percorrendo in tal modo un apprezzabile tratto di strada (la sottrazione avveniva in piazza ... e via..., attraversava via ... e raggiungeva l'inizio di via ...) e ha conseguito un possesso autonomo della stessa; il fatto che ... si sia messo all'inseguimento non significa che l'imputato non abbia conseguito tale possesso; e' bene rilevare che la vicenda non si e' svolta in luogo chiuso (ad es. un supermercato) sono il controllo del titolare del bene o di un suo preposto e che la collana e' stata recuperata da un soggetto terzo, che ha assistito casualmente all'inseguimento. E) Quanto al trattamento sanzionatorio, per poter addivenire ad una corretta decisione risulta necessario il pronuncia mento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 624-bis comma 2, del codice penale nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. Cio' premesso, Osserva 1. La rilevanza 1.1 La citata disposizione di cui all'art. 624-bis, comma 2, del codice penale incrimina la condotta di «chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona». Per tale condotta prevede l'applicazione della pena indicata al comma 1 dello stesso articolo in relazione al furto in abitazione, vale a dire la reclusione da quattro a sette anni e la multa da euro 927 a euro 1500. 1.2 Nell'ambito degli ipotetici fatti riconducibili alla fattispecie criminosa in questione, l'episodio ora in contestazione si contraddistingue per la sua lieve entita', plurimi elementi deponendo in tal senso. 1.2.1 In primo luogo, l'imputato ha operato da solo e l'energia dispiegata per porre in essere il furto era limitata: egli procedeva a piedi (e non ad esempio a bordo di un motociclo, cio' che avrebbe necessariamente comportato l'impiego di un'energia maggiore); la persona offesa non ha riportato nessun tipo di conseguenze lesive, neppure in termini di abrasioni. In ragione delle modalita' della condotta, era del resto modesto il rischio che la persona offesa potesse subire conseguenze lesive. 1.2.2 La persona offesa e' un uomo di mezza eta' (non si tratta di un minorenne o di soggetto in eta' avanzata, ecc.). 1.2.3 Il fatto si e' svolto in pieno giorno, in una piazza cittadina, e non di notte in un luogo isolato, cio' che avrebbe potuto comportare effetti pregiudizievoli in capo alla persona offesa in termini psicologici; viceversa la persona offesa ha essa stessa inseguito l'imputato. 1.2.4 Oggetto della condotta era una collana, di cui non e' emerso in termini di certezza il materiale; quand'anche si trattasse di oro, il relativo valore sarebbe comunque limitato. 1.2.5 La collana e' stata in ogni caso recuperata poco dopo il fatto, per cui non persiste alcun danno residuo sul piano patrimoniale. 1.2.6 Il disvalore del fatto oggetto del presente procedimento risulta in definitiva estremamente ridotto. Qualora fosse introdotta, come auspicato, una fattispecie attenuata per l'ipotesi del fallo di lieve entita', tale circostanza potrebbe senz'altro applicarsi nel caso di specie, fatta salva l'eventuale applicazione delle ulteriori attenuanti invocate dalla Difesa sulla base di elementi diversi. 2. Non manifesta infondatezza 2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 624-bis, comma 2, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. La citata disposizione, infatti, pare costituzionalmente illegittima nella misura in cui non prevede un'attenuazione del severo trattamento sanzionatorio (minimo edittale di quattro anni di reclusione, oltre multa) in relazione a condotte delittuose che, per quanto conformi al tipo, risultino di gravita' assai limitata. 2.2 Lo scrivente e' consapevole del fatto che una questione simile, inerente all'art. 624-bis, comma 1, del codice penale (furto in abitazione), e' gia' stata affrontata in precedenza dalla Corte costituzionale e dichiarata inammissibile (sentenza n. 117 del 2021). Appare pero' possibile auspicare una rivisitazione delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale, anche alla luce della recente sentenza n. 86 del 2024, con cui la Corte ha introdotto un'analoga circostanza attenuante per il reato di rapina (e, prima ancora, della sentenza n. 120 del 2023, con la quale un'attenuante simile a quella auspicata era stata introdotta per il reato di estorsione). 2.3 Occorre premettere che l'attuale disciplina del reato in esame e' il portato di una serie di progressivi inasprimenti. L'art. 624-bis del codice penale era introdotto nel 2001 allo scopo di prevedere come reato autonomo il furto con strappo (e il furto in abitazione) e cosi' sottrarlo al bilanciamento delle circostanze; esso era punito con la reclusione da uno a sei anni, oltre multa, e - in presenza di una o piu' delle circostanze previste dagli articoli 61 e 625, comma 1, del codice penale - con la reclusione da tre a dieci anni, oltre multa. Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, la cornice edittale era aumentata per la fattispecie base a tre-sei anni oltre multa e per la fattispecie aggravata di cui al terzo comma a quattro-dieci anni, oltre multa; erano contestualmente rese privilegiate (in relazione a tale reato) le circostanze aggravanti di cui all'art. 625 del codice penale, sottratte al bilanciamento. Infine, nel 2019 era nuovamente aumentata la pena detentiva sia per la fattispecie base (da quattro a sette anni di reclusione, oltre multa), sia per la fattispecie di cui al terzo comma (da cinque a dieci anni di reclusione, oltre multa). 2.4 La Corte costituzionale con piu' sentenze negli ultimi anni ha sottolineato che «la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio e' ormai diventata estremamente rilevante. Essa richiede percio' attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato» (cosi' la sentenza n. 190/2020; nello stesso senso la sentenza n. 117/2021. relativa al furto in abitazione). Se una riforma di carattere sistematico dei reali contro il patrimonio - tale da adeguare la disciplina codicistica alla scala di valore dei vari beni giuridici recepita nella nostra Costituzione - e' certamente auspicabile, tuttavia nell'attesa (ormai decennale, come rilevato dalla stessa Corte nella sentenza n. 259/2021) appare comunque possibile un intervento della Corte costituzionale teso a correggere gli eccessi piu' macroscopici. Inoltre, con riguardo a taluni reati come il furto, il particolare rigore sanzionatorio deriva dall'innalzamento della cornice edittale legato alla sussistenza (assai frequente) di circostanze aggravanti indipendenti ad effetto speciale, con la conseguenza che - per effetto della possibilita' di bilanciamento con una qualunque circostanza attenuante di dette aggravanti (introdotta con la modifica dell'art. 69 del codice penale) - «la gravita' di questo delitto e' attualmente, percio', soltanto nell'astratta comminazione della pena, ma non lo e' piu' nella realta' dell'esperienza giuridica, come ben dimostra la casistica giudiziaria, ispirata ai nuovi principi costituzionali» (sentenza n. 268/1986, richiamata dalla sentenza n. 259/2021), In relazione al delitto di furto con strappo, viceversa, l'eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio si esprime gia' nella cornice edittale di base, sicche' l'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti gia' previste dall'ordinamento - pur possibile - non pare sufficiente a rendere tale eccesso sanzionatorio compatibile coi principi costituzionali. In proposito, si rilevi anzi che il legislatore - nel corso di uno dei plurimi interventi volti ad inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per il reato in questione - ha altresi' precluso il bilanciamento in termini di prevalenza O di equivalenza delle eventuali circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis) con le concorrenti circostanze aggravanti di cui all'art. 625 del codice penale, con la conseguenza che le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. 2.5 La norma di cui all'art. 624-bis, comma 2, del codice penale pare violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione. L'estremo rigore del minimo edittale previsto per il predetto reato viola, a parere dello scrivente, il principio di necessaria ragionevolezza nella determinazione della pena, soprattutto se ricollegato alla fondamentale funzione rieducativa che la stessa deve perseguire per espresso dettato costituzionale. In assenza di una previsione specifica che contempli una pena piu' mite per fatti di entita' piu' lieve - come invece disposto per altre fattispecie - in casi come quello in esame (in cui, per modalita' della condotta ed entita' dell'offesa, il fatto concretamente realizzato sia di gravita' estremamente contenuta) non pare possibile adeguare correttamente il trattamento sanzionatorio alla gravita' del fatto e alla necessaria rieducazione del suo autore. 2.6 Se e' certamente vero che la commisurazione delle sanzioni per ciascuna fattispecie di reato e' materia affidata alla discrezionalita' del Legislatore, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha piu' volte affermato che le scelte legislative sono tuttavia sindacabili ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Con riguardo all'art. 624-bis del codice penale, la mancata previsione di una fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita' appare censurabile sia in punto di ragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu' generale profilo del principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per altre fattispecie delittuose. 2.7 Sotto il primo profilo, a fronte di una cornice edittale che prevede una pena minima di quattro anni di reclusione (oltre multa), pare irragionevole la mancata previsione di un'attenuazione della pena per i fatti di lieve entita'. Per tali fatti una pena che pur si attesti sul minimo edittale risulta comunque esageratamente sproporzionata. 2.8 Sotto il secondo profilo, la mancata previsione di una fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita' pare violare il principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per i reati di rapina e di estorsione. Le fattispecie del furto con strappo e della rapina propria sono, per cosi' dire, confinanti: nell'ambito di entrambe vi e' l'apprensione di un bene altrui con modalita' lato sensu violente, ma i due reati si distinguono in relazione alla direzione della violenza. La giurisprudenza di legittimita' ha infatti con plurime pronunce affermato che «integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando lo violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacche' in tal caso e' la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza lo sottrazione» (cosi' Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2553 del 19 dicembre 2014 Rv. 262281 - 01; in termini sostanzialmente analoghi Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 16899 del 21 febbraio 2019 Rv. 276558 - 01 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41464 dell'11 novembre 2010 Rv. 248751 - 01). La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 125 del 2016 ha affermato che «la distinzione tra la fattispecie incriminatrice del furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma, codice penale) e quella della rapina (art. 628 del codice penale) risiede nella diversa direzione della violenza esplicata dall'agente. Sussiste un furto con strappo quando la violenza e' immediatamente rivolta verso la cosa, e solo indirettamente verso la persona che lo detiene; costituisce invece una rapina l'impossessamento della cosa mobile altrui mediante una violenza diretta sulla persona. Nel furto con strappo la vittima puo' risentire della violenza solamente in modo riflesso, come effetto della violenza impiegata sulla cosa per strapparla di mano o di dosso alla persona, mentre nella rapina la violenza alla persona costituisce il mezzo attraverso il quale avviene la sottrazione. Cosi', se lo strappo non basta per ottenere l'impossessamento e viene di conseguenza esercitata una violenza sulla persona, e' ravvisabile una rapina». Alla luce della citata differenziazione, il reato di rapina propria e' agevolmente individuabile come reato piu' grave - per quanto molto simile - rispetto al reato di furto con strappo, posto che nel primo caso la violenza e' esercitata direttamente contro la persona di cui si vuole vincere la resistenza, laddove nel secondo caso la violenza e' esercitata solo sulla cosa, salvo determinare effetti indiretti in capo alla persona. Un simile rapporto si puo' individuare anche rispetto al reato di estorsione, nell'ambito del quale la coartazione non determina il totale annullamento della capacita' del soggetto passivo di determinarsi diversamente, ma lascia persistere un margine di liberta' in capo alla persona offesa. La stessa Corte costituzionale nella gia' citata sentenza n. 125 del 2016 ha poi sottotitolato che «Non sono rari i casi in cui, nel progredire dell'azione delittuosa, il furto con strappo si trasforma in una rapina, per la necessita' di vincere lo resistenza della vittima, o anche in una rapina impropria, per la necessita' di contrastare la reazione della vittima dopo la sottrazione della cosa. In questi casi, tra il furto con strappo e la rapina si verifica una progressione nell'offesa, in quanto la lesione si estende dal patrimonio alla persona, giungendo a metterne in pericolo anche l'integrita' fisica». Su tale premessa, peraltro, la Corte giungeva a ritenere «incongrua la normativa che, pur prevedendo per la rapina una pena assai piu' grave, riconosce a chi ne e' autore un trattamento piu' vantaggioso in sede di esecuzione della pena» (dichiarava percio' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che non puo' essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo). Rispetto ai citati reati di rapina e di estorsione, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, e' ora prevista una circostanza attenuante per le ipotesi in cui - per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo - il fatto risulti di lieve entita'. 2.9 Cosi', se l'attuale imputato avesse esercitato una violenza diretta modesta (e non solo indiretta) contro la persona del ... per impossessarsi del bene, il fatto avrebbe dovuto qualificarsi come rapina (reato piu' grave), ma avrebbe potuto verosimilmente ritenersi di lieve entita', in considerazione della limitata gravita' della violenza, del contesto (in pieno giorno, in una piazza cittadina), dell'oggetto della condotta e del successivo recupero del bene. Analogameme, se - dopo la sottrazione mediante strappo - per conseguire il possesso del bene o per assicurarsi l'impunita' il prevenuto avesse usato un minimo di violenza o di minaccia (ad es. dando una spinta) nei confronti del ... o nei confronti di ..., si sarebbe configurato il piu' grave reato di rapina impropria, ma l'imputato avrebbe potuto beneficiare della circostanza attenuante introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 e quindi, paradossalmente, di un trattamento sanzionatorio piu' lieve. In particolare, per la rapina attenuata per la lieve entita' del fatto (circostanza attenutante introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024) la pena minima irrogabile sarebbe di anni tre e mesi quattro di reclusione oltre multa (pena base anni cinque oltre multa, ridotta per la citata circostanza attenuante ad anni tre e mesi quattro oltre multa), fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori circostanze attenuanti (ad esempio la circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, del codice penale e le circostanze attenuanti generiche). Analoga pena sarebbe applicabile per l'estorsione, riconoscendo la circostanza attenuante di cui alla sentenza n. 120 del 2023. Per il furto con strappo - reato con ogni evidenza meno grave (addirittura suscettibile di progredire in rapina impropria) - la pena minima irrogabile e' viceversa quella di anni quattro di reclusione oltre multa, fatta salva l'applicazione di eventuali circostanze attenuanti (ad esempio la circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, del codice penale e le circostanze attenuanti generiche). Pare evidente l'irragionevolezza della previsione per un reato piu' lieve di un trattamento sanzionatorio piu' severo rispetto a quello previsto per il reato piu' grave. 2.10 Una simile pena, irragionevole sia sotto il profilo intrinseco sia in relazione alle fattispecie piu' gravi di rapina e di estorsione, non potrebbe del resto assolvere alla funzione rieducatrice di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione. La pena sarebbe infatti eccessiva e ingiusta, violando il canone della proporzionalita' rispetto al fatto di reato posto in essere e in raffronto alle citate fattispecie piu' gravi; in quanto sproporzionata, la pena non potrebbe mai essere percepita dal condannato come giusta ed esplicare quindi la propria funzione rieducativa; al contrario il condannato non potrebbe che percepire come irragionevole la pena stessa e non aderirebbe quindi al trattamento rieducativo. 3. Possibilita' di un'interpretazione conforme Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro e univoco essendo il dato letterale. P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 seguente della legge n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione - della norma di cui all'art. 624-bis, comma 2, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5, del codice di procedura penale. Firenze, 9 dicembre 2024 Il Giudice: Attina'