Reg. ord. n. 248 del 2024 pubbl. su G.U. del 22/01/2025 n. 4
Ordinanza del Tribunale di Parma del 08/10/2024
Tra: Y.M.T.M. E.
Oggetto:
Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 69
Co. 4
legge
del 05/12/2005
Num. 251
Art. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. MARINI F. S.
Testo dell'ordinanza
N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 ottobre 2024
Ordinanza dell'8 ottobre 2024 del Tribunale di Parma nel procedimento
penale a carico di Y.M.T.M. E..
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti -
Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art.
62-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99,
quarto comma, cod. pen.
- Codice penale, art. 69, quarto comma, come sostituito dall'art. 3
della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione).
(GU n. 4 del 22-01-2025)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Ufficio G.I.P./G.U.P.
Il Giudice dell'Udienza preliminare, dottor Luca Agostini, nel
procedimento penale iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei
confronti di E. Y.M.T.M., nato il ... in ...; difeso d'ufficio
dall'avvocata Maria Tangari del foro di Parma; in cui risulta
imputato per il delitto previsto e punito dall'art. 628, primo comma,
del codice penale «perche', al fine di procurarsi un ingiusto
profitto, mediante violenza alla persona consistita nel colpire con
un pugno all'occhio destro ... impiegato come commesso presso il
negozio di alimentari "..." di via ..., che voleva impedirgli che
prelevasse dall'esercizio commerciale una bottiglia di birra senza
pagarla nell'immediatezza, si portava dietro alla cassa e si
impossessava di due bottiglie di liquore marca "Alexandrion", del
valore complessivo di circa 7-8 euro, una delle quali gli cadeva
dalle mani e si rompeva, sottraendole presso il negozio suddetto e
dandosi alla fuga.
In ..., il ...
Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale»
all'esito della discussione delle parti nel rito abbreviato
condizionato, ha emesso mediante lettura del dispositivo la seguente
ordinanza;
Rilevato che il 21 febbraio 2024 il pubblico ministero chiese E.
Y.M.T.M., come in atti generalizzato, fosse rinviato a giudizio per
il delitto ascrittogli e sopra riportato; all'udienza del giorno 11
giugno 2024 l'imputato chiese personalmente di accedere al giudizio
abbreviato, ammesso il quale la discussione delle parti ha avuto
luogo oggi, dopo l'esame dell'E.; i fatti oggetto di processo
risultano provati dagli atti di indagine, dai quali emerge che:
verso le ... del ... E. Y.M.T.M. entro' nel minimarket « ...
», sito in via ... a ..., prese una bottiglia di birra e disse a ...,
dipendente del negozio, che l'avrebbe pagata in seguito poiche' non
aveva denaro con se';
il ... rifiuto' pero' di fare credito all'E. e riprese la
bottiglia;
l'imputato, allora, colpi' il commesso con un pugno
sull'occhio destro, poi aggiro' il bancone dove si trovava la cassa,
afferro' due bottiglie di liquore «Alexandrion" e tento' di scappare,
ma inciampo' e nel cadere ne ruppe una, ferendosi una mano con i
cocci;
infine, E. Y.M.T.M. usci' dal negozio portando con se'
l'altra bottiglia di «Alexandrion» e sferro' un pugno alla vetrata
esterna;
dopo quasi mezz'ora ... vide l'E. passare lungo via ...,
dall'altro lato della strada rispetto al suo negozio, e un passante
indico' l'imputato ai Carabinieri, che lo fermarono, lo
identificarono e constatarono che effettivamente presentava un taglio
a una mano;
la tesi dell'imputato, in base alla quale avrebbe urtato lo
scaffale sul quale erano esposti in vendita i liquori e sarebbero
quindi cadute alcune bottiglie perche' spinto dal commesso, e' priva
di riscontri e non vale a confutare le accuse a suo carico. Infatti,
non consta che ... avesse motivi per calunniare E. Y.M.T.M., dato che
era un cliente affezionato e regolarmente pagante sino al ..., senza
contare che la persona offesa non ha cercato minimamente di
aggravarne la posizione, ad esempio adducendo di aver patito un danno
economico ben maggiore o che l'avesse percosso piu' volte;
la difesa ha prodotto prove concernenti la situazione personale
dell'imputato, ospitato presso una comunita' all'epoca dei fatti e
sino alla primavera del ..., nonche' il suo tentativo di risarcire il
danno procurato a ..., offrendogli 150,00 euro, come da lettera
raccomandata ricevuta il ...;
Ritenuto che
sia condivisibile la qualificazione del reato in termini di
rapina, poiche' l'imputato malmeno' la persona offesa per
impadronirsi di una bottiglia di liquore esposta in vendita nel
suddetto minimarket;
sussista altresi' la contestata recidiva reiterata, specifica
ed infraquinquennale, giacche' E. Y.M.T.M. risulta gravato da due
precedenti condanne: la prima, emessa dal Tribunale in composizione
monocratica di Piacenza il 25 ottobre 2018 (irrevocabile in data 8
gennaio 2019) anche per il delitto di resistenza a pubblico
ufficiale; la seconda, emessa ai sensi degli articoli 444 e seguenti
del codice di procedura penale dal Giudice dell'Udienza preliminare
del Tribunale di Piacenza il 3 maggio 2019 (irrevocabile dal 20
giugno 2019), concernente i reati di rapina aggravata e lesioni
personali. Detto precedente specifico risale a meno di cinque anni
prima dei fatti oggetto di questo processo, che risultano omogenei
anche al delitto di cui all'art. 337 del codice penale, al quale sono
accomunati dal richiedere l'esercizio di violenza o minaccia alla
persona ed appaiono percio' manifestazione dell'accresciuta
pericolosita' sociale e della piu' accentuata colpevolezza dell'E.,
poiche' egli e' rimasto del tutto sordo ai severi moniti
ripetutamente rivoltigli dall'ordinamento (1) ;
l'offerta di cui si' e' detto non risulta tale da integrare
l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, del codice penale, perche' non
e' stata accettata dalla persona offesa e comunque, a tutto voler
concedere, la somma di 150,00 euro non puo' reputarsi sufficiente per
risarcire integralmente il danno morale patito da ..., considerato il
trauma anche psicologico derivante dall'aggressione subita;
tuttavia, lo sforzo profuso dall'imputato vada valorizzato ai
fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
poiche' appare senz'altro proporzionato alle sue scarsissime risorse
economiche, dato che, a quanto consta, egli e' privo di occupazione
lavorativa e non e' titolare di beni di sorta, ma, anzi, deve
ricorrere all'ausilio di enti caritatevoli per sostentarsi, presso i
quali svolge un'attivita' di volontariato (2) , che peraltro
costituisce prosecuzione del percorso di risocializzazione che mira a
portarlo a una piena autonomia intrapreso almeno dal ..., quando fu
ospitato dalla Comunita' ..., dove rimase sino al ... - dapprima a
titolo di misura alternativa alla detenzione e poi su base volontaria
-, e tutt'ora in atto presso l'associazione ..., nonostante le
difficolta' dovute alla mancanza di regolare permesso di soggiorno;
il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 del codice
penale nel caso di specie dovrebbe condurre a dichiarare prevalenti
le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, al fine
di adeguare la pena alla concreta gravita' oggettiva e soggettiva dei
fatti;
invero, anche qualora la pena detentiva minima di anni cinque
di reclusione venisse ridotta di un terzo in virtu' della scelta
processuale, giungerebbe ad anni tre e mesi quattro di reclusione e
risulterebbe comunque sproporzionata in se' rispetto alla concreta
offensivita' del fatto, nella sua dimensione obiettiva e soggettiva,
alla luce degli indici sopra citati a fondamento delle circostanze
attenuanti generiche, che dovrebbero comportarne una diminuzione
rispetto al minimo edittale. L'effetto mitigatore dell'art. 62-bis
del codice penale e' pero' precluso dall'art. 69, quarto comma, del
codice penale, che non lascia adito a un'interpretazione adeguatrice,
visto il suo chiaro tenore letterale, tant'e' vero che proprio per
tale ragione e' gia' stato ripetutamente oggetto di declaratorie di
illegittimita' costituzionale;
il divieto di prevalenza delle attenuanti di cui all'art.
62-bis del codice penale presenti profili di irragionevolezza, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui:
a) disincentiva l'imputato recidivo reiterato dal cercare
di risarcire, anche solo parzialmente, la persona offesa, con
indiretto pregiudizio per quest'ultima, o dal tenere successivamente
al reato un comportamento che ne manifesti il genuino pentimento e la
volonta' di reinserimento sociale, dal momento che il trattamento
sanzionatorio non potrebbe in ogni caso scendere al di sotto dei
cinque anni di reclusione e 927,00 euro di multa;
b) impedisce di tenere in debito conto cambi di vita
dell'imputato tali da incidere, mitigandola, sulla maggiore
colpevolezza e pericolosita' sociale dimostrata con la ricaduta nel
delitto, che finirebbe con l'assumere, nel processo di
individualizzazione della pena, una rilevanza del tutto preponderante
rispetto alla gravita' del fatto concreto, sebbene il sistema penale
sia orientato alla «colpevolezza per il fatto» e non gia' alla «colpa
d'autore» o alla mera neutralizzazione della pericolosita'
individuale;
c) comporta l'applicazione dello stesso trattamento
sanzionatorio a condotte dal disvalore diverso.
Infatti, la casistica offre numerosi esempi di fatti che,
valutati nel loro complesso, risultano di gravita' piu' contenuta,
anche in virtu' di elementi che intervengono successivamente alla
commissione del reato di rapina e sintomatici di una positiva
evoluzione in atto della personalita' del condannato o comunque
inerenti alla persona dell'autore, indicativi di una sua minore
pericolosita' o tali da renderla meno meritevole e bisognosa di pena,
perche' in condizioni economiche o sociali particolarmente disagiate
(3) , come nella fattispecie.
Ebbene, il privilegio accordato alla recidiva reiterata
dall'art. 69, ultimo comma, del codice penale vincola il giudicante a
trattare suddette situazioni in modo deteriore rispetto a quella di
chi commetta un reato di maggiore gravita' in termini di lesione al
patrimonio e/o alla liberta' personale e possa, pero', fruire di
un'attenuazione del regime sanzionatorio perche' incensurato o
recidivo non reiterato;
il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata posto
dall'art. 69, quarto comma, del codice penale violi altresi' l'art.
27, terzo comma, della Costituzione, poiche' enfatizza in modo
abnorme il ruolo della recidiva, sino a vanificare la valenza della
condotta susseguente al reato sotto il profilo del trattamento
sanzionatorio, circoscrivendola alla sola neutralizzazione del
rilevante aumento di pena previsto dall'art. 99, quarto comma, del
codice penale, dato che impedisce che possa determinare una
diminuzione della pena base. Ed invero, come gia' riconosciuto dalla
Consulta, l'obiettivo della rieducazione del condannato non puo'
essere efficacemente perseguito negando valore a quei comportamenti
che manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato e
l'accettazione di quei valori di ordinata e pacifica convivenza,
nella quale si esprime l'oggetto della rieducazione (4) ;
in definitiva, la disposizione in questa sede censurata
determini una drastica e ingiustificata limitazione del potere del
giudice di calibrare la pena al disvalore effettivo del fatto
compiuto, elidendo sistematicamente l'effetto calmierante delle
circostanze attenuanti ricadenti nella previsione di cui all'art.
62-bis del codice penale;
__________
(1) Sui presupposti per il riconoscimento della recidiva ci si deve
rifare a Cass. Pen. , Sez. Un. , 27 maggio 2010, n. 35738, in
C.E.D. Cass., Rv. 247838 - 01, onde evitare che la stessa si'
risolva in uno status del soggetto automaticamente dedotto dal
riscontro formale risultanze del casellario giudiziale, anziche'
in una circostanza aggravante legata alle caratteristiche del
fatto.
(2) In tale senso cfr., ex plurimis, Cass. Pen.: Sez. II, 13 febbraio
2024, n. 10400, in C.E.D. Cass., non mass., 3 mot. dir.; Sez. VI,
27 giugno 2013, n. 34522, in C.E.D. Cass., Rv. 256134 - 01.
(3) V. Corte costituzionale, 30 ottobre 2023, sentenza n. 197, 5.2.3
considerato in diritto.
(4) V. Corte costituzionale, 7 giugno 2011, sentenza n. 183, 6 - 7
considerato in diritto.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e seguenti della legge 11
marzo 1953, n. 87;
Promuove d'ufficio, per violazione degli articoli 3 e 27 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69,
quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della
legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto
di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis del
codice penale sulla recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, quarto
comma, del codice penale.
Sospende il giudizio in corso.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della
cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle Camere e all'esito sia trasmessa alla Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e alla prova delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.
Da' atto, anche ai fini dell'art. 23, quarto comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, che la presente ordinanza e' stata letta in
udienza e che pertanto deve intendersi notificata a coloro che sono o
devono considerarsi presenti ai sensi dell'art. 148, secondo comma,
del codice di procedura penale.
Parma, 8 ottobre 2024
Il giudice dell'Udienza preliminare: Agostini
Oggetto:
Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 69 Co. 4
legge del 05/12/2005 Num. 251 Art. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 27 Co. 3
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. MARINI F. S.
Testo dell'ordinanza
N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 ottobre 2024 Ordinanza dell'8 ottobre 2024 del Tribunale di Parma nel procedimento penale a carico di Y.M.T.M. E.. Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Codice penale, art. 69, quarto comma, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione). (GU n. 4 del 22-01-2025) TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA Ufficio G.I.P./G.U.P. Il Giudice dell'Udienza preliminare, dottor Luca Agostini, nel procedimento penale iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei confronti di E. Y.M.T.M., nato il ... in ...; difeso d'ufficio dall'avvocata Maria Tangari del foro di Parma; in cui risulta imputato per il delitto previsto e punito dall'art. 628, primo comma, del codice penale «perche', al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona consistita nel colpire con un pugno all'occhio destro ... impiegato come commesso presso il negozio di alimentari "..." di via ..., che voleva impedirgli che prelevasse dall'esercizio commerciale una bottiglia di birra senza pagarla nell'immediatezza, si portava dietro alla cassa e si impossessava di due bottiglie di liquore marca "Alexandrion", del valore complessivo di circa 7-8 euro, una delle quali gli cadeva dalle mani e si rompeva, sottraendole presso il negozio suddetto e dandosi alla fuga. In ..., il ... Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale» all'esito della discussione delle parti nel rito abbreviato condizionato, ha emesso mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza; Rilevato che il 21 febbraio 2024 il pubblico ministero chiese E. Y.M.T.M., come in atti generalizzato, fosse rinviato a giudizio per il delitto ascrittogli e sopra riportato; all'udienza del giorno 11 giugno 2024 l'imputato chiese personalmente di accedere al giudizio abbreviato, ammesso il quale la discussione delle parti ha avuto luogo oggi, dopo l'esame dell'E.; i fatti oggetto di processo risultano provati dagli atti di indagine, dai quali emerge che: verso le ... del ... E. Y.M.T.M. entro' nel minimarket « ... », sito in via ... a ..., prese una bottiglia di birra e disse a ..., dipendente del negozio, che l'avrebbe pagata in seguito poiche' non aveva denaro con se'; il ... rifiuto' pero' di fare credito all'E. e riprese la bottiglia; l'imputato, allora, colpi' il commesso con un pugno sull'occhio destro, poi aggiro' il bancone dove si trovava la cassa, afferro' due bottiglie di liquore «Alexandrion" e tento' di scappare, ma inciampo' e nel cadere ne ruppe una, ferendosi una mano con i cocci; infine, E. Y.M.T.M. usci' dal negozio portando con se' l'altra bottiglia di «Alexandrion» e sferro' un pugno alla vetrata esterna; dopo quasi mezz'ora ... vide l'E. passare lungo via ..., dall'altro lato della strada rispetto al suo negozio, e un passante indico' l'imputato ai Carabinieri, che lo fermarono, lo identificarono e constatarono che effettivamente presentava un taglio a una mano; la tesi dell'imputato, in base alla quale avrebbe urtato lo scaffale sul quale erano esposti in vendita i liquori e sarebbero quindi cadute alcune bottiglie perche' spinto dal commesso, e' priva di riscontri e non vale a confutare le accuse a suo carico. Infatti, non consta che ... avesse motivi per calunniare E. Y.M.T.M., dato che era un cliente affezionato e regolarmente pagante sino al ..., senza contare che la persona offesa non ha cercato minimamente di aggravarne la posizione, ad esempio adducendo di aver patito un danno economico ben maggiore o che l'avesse percosso piu' volte; la difesa ha prodotto prove concernenti la situazione personale dell'imputato, ospitato presso una comunita' all'epoca dei fatti e sino alla primavera del ..., nonche' il suo tentativo di risarcire il danno procurato a ..., offrendogli 150,00 euro, come da lettera raccomandata ricevuta il ...; Ritenuto che sia condivisibile la qualificazione del reato in termini di rapina, poiche' l'imputato malmeno' la persona offesa per impadronirsi di una bottiglia di liquore esposta in vendita nel suddetto minimarket; sussista altresi' la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, giacche' E. Y.M.T.M. risulta gravato da due precedenti condanne: la prima, emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Piacenza il 25 ottobre 2018 (irrevocabile in data 8 gennaio 2019) anche per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la seconda, emessa ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Piacenza il 3 maggio 2019 (irrevocabile dal 20 giugno 2019), concernente i reati di rapina aggravata e lesioni personali. Detto precedente specifico risale a meno di cinque anni prima dei fatti oggetto di questo processo, che risultano omogenei anche al delitto di cui all'art. 337 del codice penale, al quale sono accomunati dal richiedere l'esercizio di violenza o minaccia alla persona ed appaiono percio' manifestazione dell'accresciuta pericolosita' sociale e della piu' accentuata colpevolezza dell'E., poiche' egli e' rimasto del tutto sordo ai severi moniti ripetutamente rivoltigli dall'ordinamento (1) ; l'offerta di cui si' e' detto non risulta tale da integrare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, del codice penale, perche' non e' stata accettata dalla persona offesa e comunque, a tutto voler concedere, la somma di 150,00 euro non puo' reputarsi sufficiente per risarcire integralmente il danno morale patito da ..., considerato il trauma anche psicologico derivante dall'aggressione subita; tuttavia, lo sforzo profuso dall'imputato vada valorizzato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiche' appare senz'altro proporzionato alle sue scarsissime risorse economiche, dato che, a quanto consta, egli e' privo di occupazione lavorativa e non e' titolare di beni di sorta, ma, anzi, deve ricorrere all'ausilio di enti caritatevoli per sostentarsi, presso i quali svolge un'attivita' di volontariato (2) , che peraltro costituisce prosecuzione del percorso di risocializzazione che mira a portarlo a una piena autonomia intrapreso almeno dal ..., quando fu ospitato dalla Comunita' ..., dove rimase sino al ... - dapprima a titolo di misura alternativa alla detenzione e poi su base volontaria -, e tutt'ora in atto presso l'associazione ..., nonostante le difficolta' dovute alla mancanza di regolare permesso di soggiorno; il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 del codice penale nel caso di specie dovrebbe condurre a dichiarare prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, al fine di adeguare la pena alla concreta gravita' oggettiva e soggettiva dei fatti; invero, anche qualora la pena detentiva minima di anni cinque di reclusione venisse ridotta di un terzo in virtu' della scelta processuale, giungerebbe ad anni tre e mesi quattro di reclusione e risulterebbe comunque sproporzionata in se' rispetto alla concreta offensivita' del fatto, nella sua dimensione obiettiva e soggettiva, alla luce degli indici sopra citati a fondamento delle circostanze attenuanti generiche, che dovrebbero comportarne una diminuzione rispetto al minimo edittale. L'effetto mitigatore dell'art. 62-bis del codice penale e' pero' precluso dall'art. 69, quarto comma, del codice penale, che non lascia adito a un'interpretazione adeguatrice, visto il suo chiaro tenore letterale, tant'e' vero che proprio per tale ragione e' gia' stato ripetutamente oggetto di declaratorie di illegittimita' costituzionale; il divieto di prevalenza delle attenuanti di cui all'art. 62-bis del codice penale presenti profili di irragionevolezza, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui: a) disincentiva l'imputato recidivo reiterato dal cercare di risarcire, anche solo parzialmente, la persona offesa, con indiretto pregiudizio per quest'ultima, o dal tenere successivamente al reato un comportamento che ne manifesti il genuino pentimento e la volonta' di reinserimento sociale, dal momento che il trattamento sanzionatorio non potrebbe in ogni caso scendere al di sotto dei cinque anni di reclusione e 927,00 euro di multa; b) impedisce di tenere in debito conto cambi di vita dell'imputato tali da incidere, mitigandola, sulla maggiore colpevolezza e pericolosita' sociale dimostrata con la ricaduta nel delitto, che finirebbe con l'assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza del tutto preponderante rispetto alla gravita' del fatto concreto, sebbene il sistema penale sia orientato alla «colpevolezza per il fatto» e non gia' alla «colpa d'autore» o alla mera neutralizzazione della pericolosita' individuale; c) comporta l'applicazione dello stesso trattamento sanzionatorio a condotte dal disvalore diverso. Infatti, la casistica offre numerosi esempi di fatti che, valutati nel loro complesso, risultano di gravita' piu' contenuta, anche in virtu' di elementi che intervengono successivamente alla commissione del reato di rapina e sintomatici di una positiva evoluzione in atto della personalita' del condannato o comunque inerenti alla persona dell'autore, indicativi di una sua minore pericolosita' o tali da renderla meno meritevole e bisognosa di pena, perche' in condizioni economiche o sociali particolarmente disagiate (3) , come nella fattispecie. Ebbene, il privilegio accordato alla recidiva reiterata dall'art. 69, ultimo comma, del codice penale vincola il giudicante a trattare suddette situazioni in modo deteriore rispetto a quella di chi commetta un reato di maggiore gravita' in termini di lesione al patrimonio e/o alla liberta' personale e possa, pero', fruire di un'attenuazione del regime sanzionatorio perche' incensurato o recidivo non reiterato; il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata posto dall'art. 69, quarto comma, del codice penale violi altresi' l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, poiche' enfatizza in modo abnorme il ruolo della recidiva, sino a vanificare la valenza della condotta susseguente al reato sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, circoscrivendola alla sola neutralizzazione del rilevante aumento di pena previsto dall'art. 99, quarto comma, del codice penale, dato che impedisce che possa determinare una diminuzione della pena base. Ed invero, come gia' riconosciuto dalla Consulta, l'obiettivo della rieducazione del condannato non puo' essere efficacemente perseguito negando valore a quei comportamenti che manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato e l'accettazione di quei valori di ordinata e pacifica convivenza, nella quale si esprime l'oggetto della rieducazione (4) ; in definitiva, la disposizione in questa sede censurata determini una drastica e ingiustificata limitazione del potere del giudice di calibrare la pena al disvalore effettivo del fatto compiuto, elidendo sistematicamente l'effetto calmierante delle circostanze attenuanti ricadenti nella previsione di cui all'art. 62-bis del codice penale; __________ (1) Sui presupposti per il riconoscimento della recidiva ci si deve rifare a Cass. Pen. , Sez. Un. , 27 maggio 2010, n. 35738, in C.E.D. Cass., Rv. 247838 - 01, onde evitare che la stessa si' risolva in uno status del soggetto automaticamente dedotto dal riscontro formale risultanze del casellario giudiziale, anziche' in una circostanza aggravante legata alle caratteristiche del fatto. (2) In tale senso cfr., ex plurimis, Cass. Pen.: Sez. II, 13 febbraio 2024, n. 10400, in C.E.D. Cass., non mass., 3 mot. dir.; Sez. VI, 27 giugno 2013, n. 34522, in C.E.D. Cass., Rv. 256134 - 01. (3) V. Corte costituzionale, 30 ottobre 2023, sentenza n. 197, 5.2.3 considerato in diritto. (4) V. Corte costituzionale, 7 giugno 2011, sentenza n. 183, 6 - 7 considerato in diritto. P.Q.M. Visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Promuove d'ufficio, per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis del codice penale sulla recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale. Sospende il giudizio in corso. Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e alla prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Da' atto, anche ai fini dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che pertanto deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del codice di procedura penale. Parma, 8 ottobre 2024 Il giudice dell'Udienza preliminare: Agostini