Reg. ord. n. 248 del 2024 pubbl. su G.U. del 22/01/2025 n. 4

Ordinanza del Tribunale di Parma  del 08/10/2024

Tra: Y.M.T.M. E.

Oggetto:

Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 69  Co. 4

legge  del 05/12/2005  Num. 251  Art. 3



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.



Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. MARINI F. S.


Testo dell'ordinanza

                        N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 ottobre 2024

Ordinanza dell'8 ottobre 2024 del Tribunale di Parma nel procedimento
penale a carico di Y.M.T.M. E.. 
 
Reati e pene - Concorso  di  circostanze  aggravanti  e  attenuanti -
  Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui  all'art.
  62-bis cod. pen. sulla  recidiva  reiterata  di  cui  all'art.  99,
  quarto comma, cod. pen. 
- Codice penale, art. 69, quarto comma, come sostituito  dall'art.  3
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice  penale  e
  alla legge 26  luglio  1975,  n.  354,  in  materia  di  attenuanti
  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio   di   comparazione   delle
  circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione). 


(GU n. 4 del 22-01-2025)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA 
                        Ufficio G.I.P./G.U.P. 
 
    Il Giudice dell'Udienza preliminare, dottor  Luca  Agostini,  nel
procedimento penale  iscritto  ai  numeri  di  cui  in  epigrafe  nei
confronti di E. Y.M.T.M.,  nato  il  ...  in  ...;  difeso  d'ufficio
dall'avvocata Maria  Tangari  del  foro  di  Parma;  in  cui  risulta
imputato per il delitto previsto e punito dall'art. 628, primo comma,
del codice  penale  «perche',  al  fine  di  procurarsi  un  ingiusto
profitto, mediante violenza alla persona consistita nel  colpire  con
un pugno all'occhio destro ...  impiegato  come  commesso  presso  il
negozio di alimentari "..." di via ...,  che  voleva  impedirgli  che
prelevasse dall'esercizio commerciale una bottiglia  di  birra  senza
pagarla  nell'immediatezza,  si  portava  dietro  alla  cassa  e   si
impossessava di due bottiglie di  liquore  marca  "Alexandrion",  del
valore complessivo di circa 7-8 euro,  una  delle  quali  gli  cadeva
dalle mani e si rompeva, sottraendole presso il  negozio  suddetto  e
dandosi alla fuga. 
    In ..., il ... 
    Con  la  recidiva  reiterata,  specifica   e   infraquinquennale»
all'esito  della  discussione  delle  parti   nel   rito   abbreviato
condizionato, ha emesso mediante lettura del dispositivo la  seguente
ordinanza; 
    Rilevato che il 21 febbraio 2024 il pubblico ministero chiese  E.
Y.M.T.M., come in atti generalizzato, fosse rinviato a  giudizio  per
il delitto ascrittogli e sopra riportato; all'udienza del  giorno  11
giugno 2024 l'imputato chiese personalmente di accedere  al  giudizio
abbreviato, ammesso il quale la  discussione  delle  parti  ha  avuto
luogo oggi,  dopo  l'esame  dell'E.;  i  fatti  oggetto  di  processo
risultano provati dagli atti di indagine, dai quali emerge che: 
        verso le ... del ... E. Y.M.T.M. entro' nel minimarket «  ...
», sito in via ... a ..., prese una bottiglia di birra e disse a ...,
dipendente del negozio, che l'avrebbe pagata in seguito  poiche'  non
aveva denaro con se'; 
        il ... rifiuto' pero' di fare credito  all'E.  e  riprese  la
bottiglia; 
        l'imputato,  allora,  colpi'  il  commesso   con   un   pugno
sull'occhio destro, poi aggiro' il bancone dove si trovava la  cassa,
afferro' due bottiglie di liquore «Alexandrion" e tento' di scappare,
ma inciampo' e nel cadere ne ruppe una,  ferendosi  una  mano  con  i
cocci; 
        infine, E.  Y.M.T.M.  usci'  dal  negozio  portando  con  se'
l'altra bottiglia di «Alexandrion» e sferro' un  pugno  alla  vetrata
esterna; 
        dopo quasi mezz'ora ... vide  l'E.  passare  lungo  via  ...,
dall'altro lato della strada rispetto al suo negozio, e  un  passante
indico'   l'imputato   ai   Carabinieri,   che   lo   fermarono,   lo
identificarono e constatarono che effettivamente presentava un taglio
a una mano; 
    la tesi dell'imputato, in  base  alla  quale  avrebbe  urtato  lo
scaffale sul quale erano esposti in vendita  i  liquori  e  sarebbero
quindi cadute alcune bottiglie perche' spinto dal commesso, e'  priva
di riscontri e non vale a confutare le accuse a suo carico.  Infatti,
non consta che ... avesse motivi per calunniare E. Y.M.T.M., dato che
era un cliente affezionato e regolarmente pagante sino al ...,  senza
contare  che  la  persona  offesa  non  ha  cercato  minimamente   di
aggravarne la posizione, ad esempio adducendo di aver patito un danno
economico ben maggiore o che l'avesse percosso piu' volte; 
    la difesa ha prodotto prove concernenti la  situazione  personale
dell'imputato, ospitato presso una comunita' all'epoca  dei  fatti  e
sino alla primavera del ..., nonche' il suo tentativo di risarcire il
danno procurato a ...,  offrendogli  150,00  euro,  come  da  lettera
raccomandata ricevuta il ...; 
    Ritenuto che 
        sia condivisibile la qualificazione del reato in  termini  di
rapina,  poiche'  l'imputato   malmeno'   la   persona   offesa   per
impadronirsi di una bottiglia  di  liquore  esposta  in  vendita  nel
suddetto minimarket; 
        sussista altresi' la contestata recidiva reiterata, specifica
ed infraquinquennale, giacche' E. Y.M.T.M.  risulta  gravato  da  due
precedenti condanne: la prima, emessa dal Tribunale  in  composizione
monocratica di Piacenza il 25 ottobre 2018 (irrevocabile  in  data  8
gennaio  2019)  anche  per  il  delitto  di  resistenza  a   pubblico
ufficiale; la seconda, emessa ai sensi degli articoli 444 e  seguenti
del codice di procedura penale dal Giudice  dell'Udienza  preliminare
del Tribunale di Piacenza il  3  maggio  2019  (irrevocabile  dal  20
giugno 2019), concernente i  reati  di  rapina  aggravata  e  lesioni
personali. Detto precedente specifico risale a meno  di  cinque  anni
prima dei fatti oggetto di questo processo,  che  risultano  omogenei
anche al delitto di cui all'art. 337 del codice penale, al quale sono
accomunati dal richiedere l'esercizio di  violenza  o  minaccia  alla
persona   ed   appaiono   percio'   manifestazione   dell'accresciuta
pericolosita' sociale e della piu' accentuata  colpevolezza  dell'E.,
poiche'  egli  e'  rimasto  del  tutto   sordo   ai   severi   moniti
ripetutamente rivoltigli dall'ordinamento (1) ; 
        l'offerta di cui si' e' detto non risulta tale  da  integrare
l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, del codice penale, perche' non
e' stata accettata dalla persona offesa e  comunque,  a  tutto  voler
concedere, la somma di 150,00 euro non puo' reputarsi sufficiente per
risarcire integralmente il danno morale patito da ..., considerato il
trauma anche psicologico derivante dall'aggressione subita; 
        tuttavia, lo sforzo profuso dall'imputato vada valorizzato ai
fini  del  riconoscimento  delle  circostanze  attenuanti  generiche,
poiche' appare senz'altro proporzionato alle sue scarsissime  risorse
economiche, dato che, a quanto consta, egli e' privo  di  occupazione
lavorativa e non e'  titolare  di  beni  di  sorta,  ma,  anzi,  deve
ricorrere all'ausilio di enti caritatevoli per sostentarsi, presso  i
quali  svolge  un'attivita'  di  volontariato  (2)  ,  che   peraltro
costituisce prosecuzione del percorso di risocializzazione che mira a
portarlo a una piena autonomia intrapreso almeno dal ...,  quando  fu
ospitato dalla Comunita' ..., dove rimase sino al ...  -  dapprima  a
titolo di misura alternativa alla detenzione e poi su base volontaria
-, e tutt'ora  in  atto  presso  l'associazione  ...,  nonostante  le
difficolta' dovute alla mancanza di regolare permesso di soggiorno; 
        il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 del codice
penale nel caso di specie dovrebbe condurre a  dichiarare  prevalenti
le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, al fine
di adeguare la pena alla concreta gravita' oggettiva e soggettiva dei
fatti; 
        invero, anche qualora la pena detentiva minima di anni cinque
di reclusione venisse ridotta di un  terzo  in  virtu'  della  scelta
processuale, giungerebbe ad anni tre e mesi quattro di  reclusione  e
risulterebbe comunque sproporzionata in se'  rispetto  alla  concreta
offensivita' del fatto, nella sua dimensione obiettiva e  soggettiva,
alla luce degli indici sopra citati a  fondamento  delle  circostanze
attenuanti generiche,  che  dovrebbero  comportarne  una  diminuzione
rispetto al minimo edittale. L'effetto  mitigatore  dell'art.  62-bis
del codice penale e' pero' precluso dall'art. 69, quarto  comma,  del
codice penale, che non lascia adito a un'interpretazione adeguatrice,
visto il suo chiaro tenore letterale, tant'e' vero  che  proprio  per
tale ragione e' gia' stato ripetutamente oggetto di  declaratorie  di
illegittimita' costituzionale; 
        il divieto di prevalenza delle  attenuanti  di  cui  all'art.
62-bis del codice penale presenti  profili  di  irragionevolezza,  in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui: 
            a) disincentiva l'imputato recidivo reiterato dal cercare
di  risarcire,  anche  solo  parzialmente,  la  persona  offesa,  con
indiretto pregiudizio per quest'ultima, o dal tenere  successivamente
al reato un comportamento che ne manifesti il genuino pentimento e la
volonta' di reinserimento sociale, dal  momento  che  il  trattamento
sanzionatorio non potrebbe in ogni caso  scendere  al  di  sotto  dei
cinque anni di reclusione e 927,00 euro di multa; 
            b) impedisce di tenere in  debito  conto  cambi  di  vita
dell'imputato  tali  da   incidere,   mitigandola,   sulla   maggiore
colpevolezza e pericolosita' sociale dimostrata con la  ricaduta  nel
delitto,   che   finirebbe   con   l'assumere,   nel   processo    di
individualizzazione della pena, una rilevanza del tutto preponderante
rispetto alla gravita' del fatto concreto, sebbene il sistema  penale
sia orientato alla «colpevolezza per il fatto» e non gia' alla «colpa
d'autore»  o   alla   mera   neutralizzazione   della   pericolosita'
individuale; 
            c)  comporta  l'applicazione  dello  stesso   trattamento
sanzionatorio a condotte dal disvalore diverso. 
            Infatti, la casistica offre numerosi esempi di fatti che,
valutati nel loro complesso, risultano di  gravita'  piu'  contenuta,
anche in virtu' di elementi  che  intervengono  successivamente  alla
commissione del  reato  di  rapina  e  sintomatici  di  una  positiva
evoluzione in atto  della  personalita'  del  condannato  o  comunque
inerenti alla persona  dell'autore,  indicativi  di  una  sua  minore
pericolosita' o tali da renderla meno meritevole e bisognosa di pena,
perche' in condizioni economiche o sociali particolarmente  disagiate
(3) , come nella fattispecie. 
            Ebbene, il privilegio accordato alla  recidiva  reiterata
dall'art. 69, ultimo comma, del codice penale vincola il giudicante a
trattare suddette situazioni in modo deteriore rispetto a  quella  di
chi commetta un reato di maggiore gravita' in termini di  lesione  al
patrimonio e/o alla liberta' personale  e  possa,  pero',  fruire  di
un'attenuazione  del  regime  sanzionatorio  perche'  incensurato   o
recidivo non reiterato; 
        il divieto  di  prevalenza  sulla  recidiva  reiterata  posto
dall'art. 69, quarto comma, del codice penale violi  altresi'  l'art.
27, terzo  comma,  della  Costituzione,  poiche'  enfatizza  in  modo
abnorme il ruolo della recidiva, sino a vanificare la  valenza  della
condotta susseguente  al  reato  sotto  il  profilo  del  trattamento
sanzionatorio,  circoscrivendola  alla  sola   neutralizzazione   del
rilevante aumento di pena previsto dall'art. 99,  quarto  comma,  del
codice  penale,  dato  che  impedisce  che  possa   determinare   una
diminuzione della pena base. Ed invero, come gia' riconosciuto  dalla
Consulta, l'obiettivo della  rieducazione  del  condannato  non  puo'
essere efficacemente perseguito negando valore a  quei  comportamenti
che manifestano una riconsiderazione critica del  proprio  operato  e
l'accettazione di quei valori  di  ordinata  e  pacifica  convivenza,
nella quale si esprime l'oggetto della rieducazione (4) ; 
        in definitiva,  la  disposizione  in  questa  sede  censurata
determini una drastica e ingiustificata limitazione  del  potere  del
giudice di  calibrare  la  pena  al  disvalore  effettivo  del  fatto
compiuto,  elidendo  sistematicamente  l'effetto  calmierante   delle
circostanze attenuanti ricadenti nella  previsione  di  cui  all'art.
62-bis del codice penale; 
__________ 

(1) Sui presupposti per il riconoscimento della recidiva ci  si  deve
    rifare a Cass. Pen. , Sez. Un. , 27 maggio  2010,  n.  35738,  in
    C.E.D. Cass., Rv. 247838 - 01, onde evitare  che  la  stessa  si'
    risolva in uno status del soggetto  automaticamente  dedotto  dal
    riscontro formale risultanze del casellario giudiziale,  anziche'
    in una circostanza aggravante  legata  alle  caratteristiche  del
    fatto. 

(2) In tale senso cfr., ex plurimis, Cass. Pen.: Sez. II, 13 febbraio
    2024, n. 10400, in C.E.D. Cass., non mass., 3 mot. dir.; Sez. VI,
    27 giugno 2013, n. 34522, in C.E.D. Cass., Rv. 256134 - 01. 

(3) V. Corte costituzionale, 30 ottobre 2023, sentenza n. 197,  5.2.3
    considerato in diritto. 

(4) V. Corte costituzionale, 7 giugno 2011, sentenza n. 183,  6  -  7
    considerato in diritto. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione,  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e seguenti della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Promuove d'ufficio, per violazione degli articoli 3  e  27  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  69,
quarto comma, del codice penale, come sostituito  dall'art.  3  della
legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il  divieto
di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis del
codice penale sulla recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99,  quarto
comma, del codice penale. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  a  cura  della
cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata  ai
Presidenti  delle  Camere  e  all'esito  sia  trasmessa  alla   Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e  alla  prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
    Da' atto, anche ai fini dell'art. 23, quarto comma,  della  legge
11 marzo 1953, n. 87, che la presente ordinanza  e'  stata  letta  in
udienza e che pertanto deve intendersi notificata a coloro che sono o
devono considerarsi presenti ai sensi dell'art. 148,  secondo  comma,
del codice di procedura penale. 
        Parma, 8 ottobre 2024 
 
            Il giudice dell'Udienza preliminare: Agostini