Reg. ord. n. 100 del 2025 pubbl. su G.U. del 04/06/2025 n. 23
Ordinanza del Corte dei conti del 07/04/2025
Tra: M. D.S. C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Oggetto:
Previdenza – Pensioni – Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico – Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data – Previsione che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge – Denunciata esclusione irrazionale e ingiustificata di tale fattispecie, a fronte di un identico evento causalmente rilevante, che provoca la negazione di un diritto a chi ne abbia maturato i relativi presupposti costitutivi – Lesione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale.
Norme impugnate:
decreto-legge del 06/12/2011 Num. 201 Art. 6
legge del 22/12/2011 Num. 214
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 aprile 2025 Ordinanza del 7 aprile 2025 della Corte dei conti sul ricorso proposto da M. D.S. contro Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS e altri. Previdenza - Pensioni - Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico - Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonche' ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data - Previsione che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale che costituisce "diritto vivente", tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un'infermita' eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 6, comma 1, terzo periodo. (GU n. 23 del 04-06-2025) CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto al n. 73506 del registro di segreteria della Sezione, proposto da D. S. M., nato a ... il ... e residente ad ..., codice fiscale ... rappresentato e difeso dall'avv. Rino Lucadamo (del foro di Avellino), nonche' elettivamente domiciliato a Napoli in via Calata San Marco n. 4 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Fiume; contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Avellino), nonche' elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n. 61 presso il Coordinamento regionale legale INPS per la Campania; e contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal direttore pro tempore della Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa, nonche' elettivamente domiciliato a Roma in via Flavia n. 6 presso la sede della Direzione stessa; e contro Ispettorato nazionale del lavoro, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dal direttore pro tempore della Direzione centrale identita' professionale, pianificazione ed organizzazione, nonche' elettivamente domiciliato a Roma in piazza della Repubblica n. 59 presso la sede della Direzione stessa. Fatto 1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 28 gennaio 2022 M. D. S., gia' dipendente dell'Ispettorato nazionale del lavoro (per brevita': l'Ispettorato) dal ... e specificamente assegnato all'ufficio territoriale di Avellino, ha evidenziato che il ... aveva subito un infortunio sul lavoro, riportando una frattura all'arto inferiore sinistro: talche', il ... del mese successivo, aveva presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della conseguente infermita', peraltro ottenendo dall'INAIL soltanto un rimborso spese di 3.718 euro. Ha altresi' soggiunto che, nel ... , la Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO) aveva riconosciuto la dipendenza causale di quell'infermita', ascrivendola in ottava categoria. Tuttavia l'odierno ricorrente ha lamentato che, dopo esser stato collocato in quiescenza alla fine del ..., il ... aveva chiesto all'INPS l'attribuzione della pensione privilegiata, la quale, pero', gli era stata negata l'indomani stesso alla luce di quanto sancito dall'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011. Mentre, all'inizio del ..., il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva emesso parere favorevole in tema di dipendenza dell'infermita' relativamente alla quale lui aveva domandato la pensione privilegiata. A detrimento del suddetto diniego oppostogli nel ... dall'INPS, peraltro vanamente censurato in via amministrativa, il D. S. ha postulato che il menzionato art. 6 sia inapplicabile al caso di specie, perche' introdotto posteriormente ai fatti di causa. Percio' egli ha domandato l'attribuzione non soltanto della pensione privilegiata, ma anche dell'equo indennizzo; nonche' il risarcimento «... per i danni da inadempimento ovvero da ritardo subiti ...» nella complessiva fattispecie. 2. Con comparsa depositata il 18 novembre 2022 si e' costituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte riguardo al capo di domanda concernente il danno da ritardo o, comunque, da silenzio inadempimento in ipotesi illegittimo; nonche' la propria carenza di legittimazione passiva riguardo alla pretesa attorea. Nel merito esso ha rilevato come l'istanza di pensione privilegiata presentata nel ... dal D. S. non risultasse indirizzata al Ministero stesso; e come quest'ultimo, tramite la CMO, avesse purtuttavia tempestivamente riconosciuto la dipendenza causale invocata dall'odierno ricorrente, pur negandogli l'equo indennizzo perche' a suo tempo lui aveva percepito dall'INAIL un rimborso spese. 3. Con comparsa anch'essa depositata il 18 novembre 2022 si e' costituito l'Ispettorato, eccependo a sua volta la propria carenza di legittimazione passiva riguardo alle domande attoree concernenti l'equo indennizzo e la pensione privilegiata, nonche' il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente alle pretese da silenzio inadempimento o, comunque, a carattere risarcitorio. Inoltre, con specifico riferimento alla pensione privilegiata, l'Ispettorato ha reputato irrilevante l'omessa e, peraltro, non dovuta modificazione del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro del D. S., emesso sul finire del ... 4. Infine, con comparsa depositata il 22 novembre 2022, si e' costituito l'INPS, osservando come l'istanza di pensione privilegiata presentata dal D. S. nel ... non fosse accoglibile: perche' lui era cessato dal servizio per motivi diversi, rispetto all'infermita' pur reputata dipendente da causa di servizio; e perche', quindi, non rileverebbe la circostanza che, tra il ... e il ..., egli avesse presentato un'istanza per veder riconosciuta quella dipendenza causale. Percio', ad avviso dell'ente pensionistico, alla fine del ... non sussisteva alcun procedimento amministrativo finalizzato all'eventuale attribuzione della pensione privilegiata in favore del D. S.; ed altresi', in virtu' della novella di cui al gia' richiamato art. 6, gli era preclusa la successiva presentazione di un'istanza a quel medesimo scopo. Infine, nel merito, l'INPS ha evidenziato che l'infermita' da cui era affetto l'odierno ricorrente non ne aveva comportato l'inabilita' al servizio. 5. All'udienza del 2 dicembre 2022, in considerazione della complessita' della controversia, e' stato reputato opportuno un ulteriore contraddittorio scritto inter partes, venendo percio' assegnato loro un doppio termine per memorie e repliche: di cui si sono avvalsi il D. S. e l'Ispettorato, rispettivamente il 5 e il 6 febbraio dell'anno successivo; nonche' il Ministero ed ancora l'Ispettorato in sede di replica, rispettivamente il 23 ed il 24 di quello stesso mese. Poi, dopo un rinvio d'ufficio, all'udienza del 20 novembre 2023 la causa e' stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione; e, all'udienza del 19 febbraio 2024, e' stata data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente ordinanza. Diritto 6. In punto di fatto e' sufficiente osservare come il provvedimento negativo emesso dall'INPS il ... (all. 13 al ricorso) risulti esplicitamente riferito ad un'istanza del D. S. risalente ad appena due giorni prima: la quale, ivi, e' stata reputata non accoglibile, proprio perche' l'istituto della pensione privilegiata era stato abrogato dall'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. Quindi, sebbene non versata in atti dall'odierno ricorrente, e' indubbio che un'istanza finalizzata all'attribuzione della pensione privilegiata sia stata da lui presentata il ..., cioe' subito dopo il proprio collocamento in quiescenza. 7. Inoltre, con il ricorso, il D. S. ha prodotto i seguenti ulteriori atti: una nota del ... inviata dal Ministero odierno resistente all'allora Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (in sigla: CPPO) onde sollecitare il parere di quest'ultimo riguardo all'istanza che il D. S. aveva presentato, il ... al fine di veder riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per l'infermita' «postumi di frattura [della] gamba sinistra, trattata chirurgicamente, con impegno funzionale» (all. 5); un'istanza del ..., tramite la quale il D. S. sollecitava il CPPO, invero medio tempore sostituito dal Comitato di verifica per le cause di servizio in virtu' del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, ad esprimere il proprio parere riguardo alla dipendenza causale della predetta infermita' (all. 7); una nota del ..., in cui quel Comitato si limitava a fornire gli estremi del subprocedimento pendente dinanzi a se', che era il n. ... (all. 8); una nota dell'..., pure proveniente dal Comitato di verifica per le cause di servizio, alla quale era accluso un estratto del parere favorevole da esso formulato, nell'adunanza del ..., riguardo alla dipendenza causale dell'infermita' all'arto inferiore sinistro da cui era affetto il D. S. (all. 15). Quindi, in buona sostanza, gia' nel ... era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, in relazione ad una patologia che l'odierno ricorrente aveva contratto nel .... 8. Cio' posto, con l'unico comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011: al primo periodo, «... sono [stati] abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, ... dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»; al secondo periodo, e' stata dichiarata inoperante quell'abrogazione «... nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»; al terzo periodo, e' stata esclusa l'applicazione del primo periodo «... ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data». 9. Orbene il D. S. oltre a non appartenere soggettivamente ad alcuno dei comparti che il secondo periodo dell'art. 6 ha esentato dall'abrogazione, neppure rientra in uno dei tre casi di oggettiva inapplicabilita' dell'abrogazione stessa contemplati nel terzo periodo, perche': sebbene gia' nel ... il Comitato di verifica per le cause di servizio avesse riconosciuto sussistente la dipendenza da causa di servizio per l'infermita' lamentata dall'odierno ricorrente, a quel proposito o altrimenti al fine di concedergli la pensione privilegiata nessun procedimento risultava «... in corso alla data di entrata in vigore ...» del decreto-legge n. 201/2011, cioe' al 28 dicembre 2011; neanche puo' postularsi che, a quella data, fosse «... non ... ancora scaduto il termine di presentazione della domanda ...» finalizzata ad ottenere la pensione privilegiata, perche' ex art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 l'istanza amministrativa a quel proposito puo' venir presentata soltanto dopo la cessazione dal servizio; il procedimento a quello stesso fine nemmeno rientrava tra quelli «... instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data» di entrata in vigore dell'art. 6, perche' il primo comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 prevede che «il trattamento privilegiato e' liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermita' o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio», quale invece, pacificamente, non e' stato il caso del D. S. 10. Indubbiamente, pero', e' rinvenibile un dato fattuale che accomuna tutte e tre le eccezioni oggettive di cui al terzo periodo dell'art. 6: la collocazione temporale dell'evento eziologicamente rilevante, in una data antecedente alla novella. Tale anteriorita' risulta esplicita, in riferimento alla terza eccezione; ed altresi' ovvia, quanto alla prima eccezione: perche' soltanto riguardo ad un evento pregresso poteva esservi un procedimento «... in corso alla data di entrata in vigore ...» della novella stessa. Tuttavia, anche nella seconda eccezione, il non essere «... ancora scaduto ...» il termine per presentare l'istanza amministrativa implica che detto termine fosse gia' pendente in relazione, appunto, ad un evento pregresso: non soltanto per ragioni squisitamente letterali; ma anche perche', altrimenti, assurdamente sarebbero ricaduti nell'eccezione de qua anche eventi occorsi posteriormente alla novella, semplicemente presentando la relativa istanza entro il termine sancito dall'art. 169 del gia' menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. 11. Dunque, in riferimento ad un evento rilevante sul piano eziopatologico occorso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, il terzo periodo legittimava comunque l'interessato a vederne riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e ad ottenere la conseguente pensione privilegiata, all'alternativa condizione secondo cui, alla data della novella stessa, il procedimento amministrativo a quel fine: fosse stato gia' pendente, il che appare ovvio, visto che altrimenti l'interessato sarebbe stato penalizzato dalla circostanza che la pubblica amministrazione non avesse ancora definito quel procedimento; dovesse venir instaurato ex officio dalla pubblica amministrazione di appartenenza dell'interessato stesso, anche in questo caso onde non far gravare su di lui l'inerzia di quella pubblica amministrazione nell'attivare concretamente il procedimento in questione; fosse stato ancora attivabile ad iniziativa dell'interessato stesso, entro un termine che fosse gia' iniziato a decorrere anteriormente all'emanazione dell'art. 6 e che pur sarebbe venuto a spirare posteriormente a tale novella. Quindi, in ciascuna di queste tre ipotesi, la ratio legis e' quella secondo cui, in riferimento ad un evento occorso anteriormente alla novella normativa, l'interessato vantava un vero e proprio diritto quesito a vederne riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e ad ottenere la correlativa pensione privilegiata: il quale non poteva venir obliterato ex abrupto, con valenza sostanzialmente retroattiva. 12. Peraltro, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale a cui deve annettersi valenza di «diritto vivente», in quanto tale preclusiva di una diversa lettura del piu' volte menzionato art. 6, il caso di specie non e' assimilabile a quello in cui vi sia un procedimento in corso: perche', quand'anche anteriormente alla novella, fosse stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una data infermita' e finanche erogato per quest'ultima un equo indennizzo, «... le ipotesi esclusive di applicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della medesima»; e perche' «... laddove, invece, la cessazione e' successiva, non puo' ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia ...» (ex multis: Sezione giurisdizionale d'appello per la Sicilia, sentenza n. 26/2017; Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 268/2018; Prima sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 397/2023). 13. Tuttavia, a fronte della nitida ratio legis insita nelle tre eccezioni contemplate dal terzo periodo dell'art. 6, appare ingiustificata ed irrazionale l'esclusione dell'odierna fattispecie, quantunque anch'essa scaturente da un evento antecedente alla novella e da una conseguente infermita' parimenti contratta anteriormente. Infatti, sebbene tale dipendenza causale fosse stata anch'essa riconosciuta ben prima dell'emanazione della novella, cioe' nel ..., a quella data l'istanza finalizzata ad ottenere la conseguente pensione privilegiata risultava non ancora proponibile perche' il D. S. prestava ancora servizio alle dipendenze dell'Ispettorato; ovvero, il che e' lo stesso, perche' non era ancora pendente il termine decadenziale entro cui egli avrebbe avuto l'onere di proporre quell'istanza. Orbene l'indiretta esclusione della fattispecie per cui e' lite, pur assimilabile ai tre casi contemplati dal terzo periodo dell'art. 6 per le ragioni teste' illustrate, appare in contrasto con il principio di ragionevolezza sancito dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione: perche', esemplificativamente, a fronte di un identico evento eziologicamente rilevante occorso p.es. nel 2008 a due soggetti, dei quali l'uno avesse appena iniziato la propria carriera lavorativa e l'altro invece la stesse concludendo, palesemente contrasta con il principio di eguaglianza sostanziale negare il conseguimento della pensione privilegiata a chi, com'e' appunto il caso del D. S., fosse stato ancora in servizio alla data della novella; ed invece reputare esente da quell'abrogazione colui che, anteriormente a quest'ultima, fosse gia' cessato dal servizio senza che fosse ancora spirato il termine quinquennale entro cui poter presentare l'istanza di pensione privilegiata. In altre parole la mancata equiparazione del caso di specie alle tre eccezioni contemplate dall'art. 6 comporterebbe, analogamente alla vicenda riguardata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/2024, «... l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore ...» oggettivo, che qui coinciderebbe con la cessazione dal servizio e la conseguente insorgenza della facolta' di presentare istanza per ottenere la pensione privilegiata in capo al relativo interessato, «... che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso». Ne', infine, si obietti che la fondatezza della tesi interpretativa sottesa alla questione di legittimita' costituzionale qui sollevata svuoterebbe di rilievo il terzo periodo dell'art. 6: perche', per la generalita' dei dipendenti pubblici diversi da quelli che appartengano alle categorie soggettivamente eccettuate dalla novella abrogatrice, quest'ultima rende comunque irrilevanti le vicende sostanziali che, ove occorse a partire dalla data del 28 dicembre 2011 in cui essa e' entrata in vigore, comportino l'insorgenza di patologie pur oggettivamente dipendenti da causa di servizio. 14. Per altro verso appare indubbia la rilevanza della questione qui sollevata: perche', avuto riguardo alla data di collocamento in quiescenza dell'odierno ricorrente alla fine del ..., in se' e per se' risulta indubbia la tempestivita' dell'istanza da lui presentata il ... al fine di ottenere la pensione privilegiata per l'infermita' da cui era affetto sin dal ... Percio' la qui censurata omessa previsione dell'ulteriore eccezione in argomento preclude tout court l'accoglimento della domanda attorea, finalizzata appunto al conseguimento di quella pensione. D'altro canto le questioni di difetto di giurisdizione di questa Corte e di carenza di legittimazione passiva sollevate dal Ministero e dall'Ispettorato, quand'anche si rivelassero fondate, appaiono inidonee a definire in toto l'odierno giudizio. Percio' e' parso preferibile evitare una sentenza non definitiva a quel proposito: la quale, oltre a poter innescare un immediato gravame avverso di essa, avrebbe comunque aggiunto un ulteriore profilo di complessita' processuale alla questione sostanziale su cui e' incentrata la presente controversia. 15. Infine e' appena il caso di osservare come lo specifico profilo sotteso alla questione di legittimita' costituzionale qui sollevata risulti limpidamente distinto rispetto a quelli riguardati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2018: i quali attenevano l'uno all'assenza di una stima analitica dei risparmi attesi, in virtu' della novella abrogatrice, e l'altro alla non ragionevolezza della deroga soggettiva di cui al secondo periodo dell'art. 6. 16. Conclusivamente deve dichiararsi rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in riferimento all'art. 3 della Costituzione: nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale che costituisce «diritto vivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni di cui al primo periodo di quel medesimo comma 1 non include il procedimento che, riguardo ad un'infermita' eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge. Conseguono, da tale declaratoria, la sospensione dell'odierno giudizio e l'espletamento degli ulteriori adempimenti sanciti dal secondo e dal quarto comma dell'art. 23 della legge n. 87/1953. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in relazione al giudizio n. 73506, proposto da M. D. S. contro l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro, dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale che costituisce «diritto vivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni di cui al primo periodo di quel medesimo comma 1 non include il procedimento che, riguardo ad un'infermita' eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge, e per l'effetto: 1) solleva la questione di legittimita' costituzionale del terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei sensi su esposti; 2) sospende il presente giudizio sino alla comunicazione della decisione che la Corte costituzionale avra' adottato sulla predetta questione di legittimita' costituzionale; 3) dispone che gli atti dell'odierno giudizio vengano trasmessi alla Corte costituzionale, non appena saranno state depositate le motivazioni della presente ordinanza; 4) dispone che la presente ordinanza venga notificata, in forma integrale, alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; 5) dispone che la presente ordinanza venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso a Napoli nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2024. Il Giudice: Musumeci