Reg. ord. n. 100 del 2025 pubbl. su G.U. del 04/06/2025 n. 23

Ordinanza del Corte dei conti  del 07/04/2025

Tra: M. D.S.  C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS



Oggetto:

Previdenza – Pensioni – Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico – Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data – Previsione che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge – Denunciata esclusione irrazionale e ingiustificata di tale fattispecie, a fronte di un identico evento causalmente rilevante, che provoca la negazione di un diritto a chi ne abbia maturato i relativi presupposti costitutivi – Lesione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 06/12/2011  Num. 201  Art. 6

legge  del 22/12/2011  Num. 214



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 aprile 2025

Ordinanza del 7  aprile  2025  della  Corte  dei  conti  sul  ricorso
proposto da  M.  D.S.  contro  Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale - INPS e altri. 
 
Previdenza - Pensioni - Abrogazione della  pensione  privilegiata,  a
  eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,
  vigili del fuoco e soccorso  pubblico  -  Abrogazione  che  non  si
  applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
  decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  convertito,  nonche'   ai
  procedimenti per i quali, al  28  dicembre  2011,  non  sia  ancora
  scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti
  instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data
  - Previsione che, secondo l'interpretazione  giurisprudenziale  che
  costituisce "diritto vivente", tra i suddetti procedimenti ai quali
  non si applicano le abrogazioni, non include il  procedimento  che,
  riguardo ad  un'infermita'  eziologicamente  riconducibile  a  data
  antecedente  rispetto  a  quella   di   entrata   in   vigore   del
  decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato  a  domanda  il  cui
  termine di presentazione non sia ancora iniziato a  decorrere  alla
  data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. 
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per  la
  crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici),
  convertito, con modificazioni, nella legge  22  dicembre  2011,  n.
  214, art. 6, comma 1, terzo periodo. 


(GU n. 23 del 04-06-2025)

 
                           CORTE DEI CONTI 
          Sezione giurisdizionale regionale per la Campania 
 
    in  persona  del  giudice  monocratico   Eugenio   Musumeci,   ha
pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto
al n. 73506 del registro di segreteria della Sezione, proposto da  D.
S. M., nato a ... il ... e  residente  ad  ...,  codice  fiscale  ...
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Rino  Lucadamo  (del   foro   di
Avellino), nonche' elettivamente domiciliato a Napoli in  via  Calata
San Marco n. 4 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Fiume; 
    contro Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),  in
persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso  dall'avv.
Gianluca Tellone  (iscritto  nell'elenco  speciale  annesso  all'albo
degli  avvocati   presso   il   Tribunale   di   Avellino),   nonche'
elettivamente domiciliato a Napoli in via  Medina  n.  61  presso  il
Coordinamento regionale legale INPS per la Campania; 
    e contro Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in
persona  del  Ministro  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso   dal
direttore pro tempore della Direzione generale per le  politiche  del
personale  e  l'innovazione  organizzativa,   nonche'   elettivamente
domiciliato a Roma in via Flavia n. 6 presso la sede della  Direzione
stessa; 
    e  contro  Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  in  persona  del
direttore pro tempore,  rappresentato  e  difeso  dal  direttore  pro
tempore   della   Direzione   centrale    identita'    professionale,
pianificazione ed organizzazione, nonche' elettivamente domiciliato a
Roma in piazza della Repubblica n. 59 presso la sede della  Direzione
stessa. 
 
                                Fatto 
 
    1. Con ricorso depositato presso questa  Sezione  il  28  gennaio
2022 M. D. S., gia' dipendente dell'Ispettorato nazionale del  lavoro
(per brevita': l'Ispettorato)  dal  ...  e  specificamente  assegnato
all'ufficio territoriale di Avellino, ha evidenziato che il ... aveva
subito un infortunio sul lavoro,  riportando  una  frattura  all'arto
inferiore sinistro:  talche',  il  ...  del  mese  successivo,  aveva
presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della conseguente infermita', peraltro ottenendo  dall'INAIL
soltanto un rimborso spese di 3.718 euro. Ha altresi' soggiunto  che,
nel ... , la Commissione medica ospedaliera  (in  sigla:  CMO)  aveva
riconosciuto la dipendenza causale di quell'infermita',  ascrivendola
in ottava categoria. Tuttavia l'odierno ricorrente ha lamentato  che,
dopo esser stato collocato in quiescenza alla fine del  ...,  il  ...
aveva chiesto all'INPS l'attribuzione della pensione privilegiata, la
quale, pero', gli era stata negata l'indomani  stesso  alla  luce  di
quanto sancito dall'art. 6 del  decreto-legge  n.  201/2011.  Mentre,
all'inizio del ..., il Comitato di verifica per le cause di  servizio
aveva emesso parere favorevole in tema di dipendenza  dell'infermita'
relativamente  alla   quale   lui   aveva   domandato   la   pensione
privilegiata. 
    A detrimento del suddetto diniego oppostogli nel  ...  dall'INPS,
peraltro vanamente censurato in  via  amministrativa,  il  D.  S.  ha
postulato che il menzionato art.  6  sia  inapplicabile  al  caso  di
specie, perche' introdotto posteriormente ai fatti di causa.  Percio'
egli  ha  domandato  l'attribuzione  non  soltanto   della   pensione
privilegiata, ma anche dell'equo indennizzo; nonche' il  risarcimento
«... per i danni da inadempimento ovvero da ritardo subiti ...» nella
complessiva fattispecie. 
    2. Con comparsa depositata il 18 novembre 2022 si  e'  costituito
il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   eccependo
preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte  riguardo
al capo di domanda concernente il danno da ritardo  o,  comunque,  da
silenzio inadempimento in ipotesi  illegittimo;  nonche'  la  propria
carenza di legittimazione passiva riguardo alla pretesa attorea.  Nel
merito esso ha  rilevato  come  l'istanza  di  pensione  privilegiata
presentata nel ... dal D. S. non risultasse indirizzata al  Ministero
stesso; e come  quest'ultimo,  tramite  la  CMO,  avesse  purtuttavia
tempestivamente   riconosciuto   la   dipendenza   causale   invocata
dall'odierno ricorrente, pur negandogli l'equo indennizzo  perche'  a
suo tempo lui aveva percepito dall'INAIL un rimborso spese. 
    3. Con comparsa anch'essa depositata il 18 novembre  2022  si  e'
costituito l'Ispettorato, eccependo a sua volta la propria carenza di
legittimazione passiva  riguardo  alle  domande  attoree  concernenti
l'equo indennizzo e la pensione privilegiata, nonche' il  difetto  di
giurisdizione di questa Corte relativamente alle pretese da  silenzio
inadempimento o, comunque, a  carattere  risarcitorio.  Inoltre,  con
specifico riferimento alla pensione  privilegiata,  l'Ispettorato  ha
reputato irrilevante l'omessa e, peraltro, non  dovuta  modificazione
del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro  del  D.  S.,
emesso sul finire del ... 
    4. Infine, con comparsa depositata il 22  novembre  2022,  si  e'
costituito l'INPS, osservando come l'istanza di pensione privilegiata
presentata dal D. S. nel ... non fosse accoglibile: perche'  lui  era
cessato dal servizio per motivi diversi, rispetto all'infermita'  pur
reputata dipendente da causa di  servizio;  e  perche',  quindi,  non
rileverebbe la circostanza che, tra il ...  e  il  ...,  egli  avesse
presentato  un'istanza  per  veder  riconosciuta  quella   dipendenza
causale. Percio', ad avviso dell'ente pensionistico,  alla  fine  del
... non  sussisteva  alcun  procedimento  amministrativo  finalizzato
all'eventuale attribuzione della pensione privilegiata in favore  del
D. S.; ed altresi', in virtu' della novella di cui al gia' richiamato
art. 6, gli era preclusa la successiva presentazione di un'istanza  a
quel medesimo scopo. Infine, nel merito, l'INPS  ha  evidenziato  che
l'infermita' da cui era affetto l'odierno  ricorrente  non  ne  aveva
comportato l'inabilita' al servizio. 
    5. All'udienza del  2  dicembre  2022,  in  considerazione  della
complessita' della  controversia,  e'  stato  reputato  opportuno  un
ulteriore  contraddittorio  scritto  inter  partes,  venendo  percio'
assegnato loro un doppio termine per memorie e repliche:  di  cui  si
sono avvalsi il D. S. e l'Ispettorato, rispettivamente il 5  e  il  6
febbraio  dell'anno  successivo;  nonche'  il  Ministero  ed   ancora
l'Ispettorato in sede di replica, rispettivamente il 23 ed il  24  di
quello stesso mese. 
    Poi, dopo un rinvio d'ufficio, all'udienza del 20  novembre  2023
la causa e' stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta  in
decisione; e, all'udienza del 19 febbraio 2024, e' stata data lettura
del dispositivo riportato in calce alla presente ordinanza. 
 
                               Diritto 
 
    6.  In  punto  di  fatto  e'  sufficiente   osservare   come   il
provvedimento negativo emesso dall'INPS il ... (all. 13  al  ricorso)
risulti esplicitamente riferito ad un'istanza del D. S. risalente  ad
appena due giorni  prima:  la  quale,  ivi,  e'  stata  reputata  non
accoglibile, proprio perche' l'istituto della  pensione  privilegiata
era  stato  abrogato  dall'art.  6  del  decreto-legge  n.  201/2011,
convertito dalla legge n. 214/2011. Quindi, sebbene  non  versata  in
atti dall'odierno ricorrente, e' indubbio che un'istanza  finalizzata
all'attribuzione  della  pensione  privilegiata  sia  stata  da   lui
presentata il ..., cioe'  subito  dopo  il  proprio  collocamento  in
quiescenza. 
    7. Inoltre, con il ricorso, il  D.  S.  ha  prodotto  i  seguenti
ulteriori atti: 
        una nota del ... inviata  dal  Ministero  odierno  resistente
all'allora Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (in sigla:
CPPO) onde sollecitare il parere di quest'ultimo riguardo all'istanza
che il D. S. aveva presentato, il ... al fine di  veder  riconosciuta
la dipendenza da causa  di  servizio  per  l'infermita'  «postumi  di
frattura  [della]  gamba  sinistra,  trattata  chirurgicamente,   con
impegno funzionale» (all. 5); 
        un'istanza del ..., tramite la quale il D. S. sollecitava  il
CPPO, invero medio tempore sostituito dal Comitato di verifica per le
cause  di  servizio  in  virtu'  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 461/2001, ad esprimere il proprio parere riguardo  alla
dipendenza causale della predetta infermita' (all. 7); 
        una nota del ..., in cui quel Comitato si limitava a  fornire
gli estremi del subprocedimento pendente dinanzi a se', che era il n.
... (all. 8); 
        una nota dell'..., pure proveniente dal Comitato di  verifica
per le cause di servizio, alla quale  era  accluso  un  estratto  del
parere favorevole da esso formulato, nell'adunanza del ...,  riguardo
alla dipendenza causale dell'infermita' all'arto  inferiore  sinistro
da cui era affetto il D. S. (all. 15). 
    Quindi, in buona sostanza, gia' nel ... era stata riconosciuta la
dipendenza da causa di servizio, in relazione ad  una  patologia  che
l'odierno ricorrente aveva contratto nel .... 
    8. Cio' posto, con l'unico comma dell'art. 6 del decreto-legge n.
201/2011: 
        al primo periodo, «... sono  [stati]  abrogati  gli  istituti
dell'accertamento  della  dipendenza  dell'infermita'  da  causa   di
servizio, ... dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»; 
        al  secondo   periodo,   e'   stata   dichiarata   inoperante
quell'abrogazione «... nei confronti del  personale  appartenente  al
comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»; 
        al terzo periodo, e' stata esclusa l'applicazione  del  primo
periodo «... ai procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, nonche'  ai  procedimenti  per  i  quali,  alla
predetta data, non sia ancora scaduto  il  termine  di  presentazione
della domanda, nonche' ai  procedimenti  instaurabili  d'ufficio  per
eventi occorsi prima della predetta data». 
    9. Orbene il D. S. oltre a  non  appartenere  soggettivamente  ad
alcuno dei comparti che il secondo periodo dell'art.  6  ha  esentato
dall'abrogazione, neppure rientra in uno dei tre  casi  di  oggettiva
inapplicabilita'  dell'abrogazione  stessa  contemplati   nel   terzo
periodo, perche': 
        sebbene gia' nel ... il Comitato di verifica per le cause  di
servizio avesse riconosciuto sussistente la dipendenza  da  causa  di
servizio per l'infermita' lamentata dall'odierno ricorrente,  a  quel
proposito  o  altrimenti  al  fine   di   concedergli   la   pensione
privilegiata nessun procedimento risultava «... in corso alla data di
entrata in vigore ...» del decreto-legge n.  201/2011,  cioe'  al  28
dicembre 2011; 
        neanche puo' postularsi che, a quella data,  fosse  «...  non
... ancora scaduto il termine di  presentazione  della  domanda  ...»
finalizzata ad ottenere la pensione privilegiata, perche' ex art. 169
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  1092/1973  l'istanza
amministrativa a quel proposito puo' venir presentata  soltanto  dopo
la cessazione dal servizio; 
        il procedimento a quello stesso fine  nemmeno  rientrava  tra
quelli «... instaurabili d'ufficio per  eventi  occorsi  prima  della
predetta data» di entrata in vigore dell'art.  6,  perche'  il  primo
comma dell'art. 167 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
1092/1973 prevede  che  «il  trattamento  privilegiato  e'  liquidato
d'ufficio nei confronti  del  dipendente  cessato  dal  servizio  per
infermita' o lesioni riconosciute dipendenti da fatti  di  servizio»,
quale invece, pacificamente, non e' stato il caso del D. S. 
    10. Indubbiamente, pero', e' rinvenibile  un  dato  fattuale  che
accomuna tutte e tre le eccezioni oggettive di cui al  terzo  periodo
dell'art. 6: la collocazione  temporale  dell'evento  eziologicamente
rilevante, in una data antecedente alla novella. 
    Tale anteriorita' risulta esplicita, in  riferimento  alla  terza
eccezione; ed altresi' ovvia, quanto alla  prima  eccezione:  perche'
soltanto  riguardo  ad  un  evento  pregresso   poteva   esservi   un
procedimento «... in corso alla data di entrata in vigore ...»  della
novella stessa. Tuttavia,  anche  nella  seconda  eccezione,  il  non
essere «... ancora scaduto ...» il termine per  presentare  l'istanza
amministrativa implica che  detto  termine  fosse  gia'  pendente  in
relazione, appunto, ad un evento pregresso: non soltanto per  ragioni
squisitamente letterali; ma anche perche',  altrimenti,  assurdamente
sarebbero  ricaduti  nell'eccezione  de  qua  anche  eventi   occorsi
posteriormente alla novella, semplicemente  presentando  la  relativa
istanza entro il termine sancito dall'art. 169  del  gia'  menzionato
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. 
    11. Dunque, in riferimento  ad  un  evento  rilevante  sul  piano
eziopatologico occorso anteriormente all'entrata in vigore  dell'art.
6, il terzo periodo  legittimava  comunque  l'interessato  a  vederne
riconosciuta la dipendenza da causa di  servizio  e  ad  ottenere  la
conseguente pensione privilegiata, all'alternativa condizione secondo
cui, alla data della novella stessa, il procedimento amministrativo a
quel fine: 
        fosse stato gia' pendente, il che  appare  ovvio,  visto  che
altrimenti l'interessato sarebbe stato penalizzato dalla  circostanza
che la pubblica  amministrazione  non  avesse  ancora  definito  quel
procedimento; 
        dovesse  venir   instaurato   ex   officio   dalla   pubblica
amministrazione di appartenenza  dell'interessato  stesso,  anche  in
questo caso onde non far  gravare  su  di  lui  l'inerzia  di  quella
pubblica amministrazione nell'attivare concretamente il  procedimento
in questione; 
        fosse stato ancora attivabile ad iniziativa  dell'interessato
stesso,  entro  un  termine  che  fosse  gia'  iniziato  a  decorrere
anteriormente all'emanazione dell'art. 6 e che pur sarebbe  venuto  a
spirare posteriormente a tale novella. 
    Quindi, in ciascuna di queste tre  ipotesi,  la  ratio  legis  e'
quella secondo cui, in riferimento ad un evento occorso anteriormente
alla novella normativa,  l'interessato  vantava  un  vero  e  proprio
diritto quesito a vederne riconosciuta  la  dipendenza  da  causa  di
servizio e ad ottenere la correlativa pensione privilegiata: il quale
non poteva venir obliterato ex abrupto, con  valenza  sostanzialmente
retroattiva. 
    12.    Peraltro,    secondo    la    costante     interpretazione
giurisprudenziale a cui deve annettersi valenza di «diritto vivente»,
in quanto tale preclusiva di  una  diversa  lettura  del  piu'  volte
menzionato art. 6, il caso di specie non e' assimilabile a quello  in
cui  vi  sia  un  procedimento   in   corso:   perche',   quand'anche
anteriormente alla novella, fosse stata riconosciuta la dipendenza da
causa di servizio di una  data  infermita'  e  finanche  erogato  per
quest'ultima  un  equo  indennizzo,  «...  le  ipotesi  esclusive  di
applicazione della  norma  riguardano,  tutte,  il  caso  in  cui  la
cessazione dal servizio sia avvenuta  prima  dell'entrata  in  vigore
della medesima»; e perche' «... laddove,  invece,  la  cessazione  e'
successiva, non puo' ritenersi possibile rientrare nel  perimetro  di
applicazione delle norme di salvaguardia  ...»  (ex  multis:  Sezione
giurisdizionale  d'appello  per  la  Sicilia,  sentenza  n.  26/2017;
Seconda  sezione  giurisdizionale  centrale  d'appello,  sentenza  n.
268/2018; Prima sezione giurisdizionale centrale d'appello,  sentenza
n. 397/2023). 
    13. Tuttavia, a fronte della nitida ratio legis insita nelle  tre
eccezioni  contemplate  dal  terzo  periodo   dell'art.   6,   appare
ingiustificata ed irrazionale l'esclusione dell'odierna  fattispecie,
quantunque anch'essa scaturente da un evento antecedente alla novella
e da una conseguente infermita'  parimenti  contratta  anteriormente.
Infatti,  sebbene  tale  dipendenza  causale  fosse  stata  anch'essa
riconosciuta ben prima dell'emanazione della novella, cioe' nel  ...,
a quella  data  l'istanza  finalizzata  ad  ottenere  la  conseguente
pensione privilegiata risultava non ancora proponibile perche' il  D.
S. prestava ancora servizio alle dipendenze dell'Ispettorato; ovvero,
il che e' lo stesso, perche'  non  era  ancora  pendente  il  termine
decadenziale  entro  cui  egli  avrebbe  avuto  l'onere  di  proporre
quell'istanza. 
    Orbene l'indiretta esclusione della fattispecie per cui e'  lite,
pur assimilabile ai tre casi contemplati dal terzo periodo  dell'art.
6 per le ragioni  teste'  illustrate,  appare  in  contrasto  con  il
principio di ragionevolezza sancito dal  secondo  comma  dell'art.  3
della Costituzione: perche', esemplificativamente,  a  fronte  di  un
identico evento eziologicamente rilevante occorso p.es.  nel  2008  a
due soggetti, dei quali  l'uno  avesse  appena  iniziato  la  propria
carriera  lavorativa  e  l'altro  invece   la   stesse   concludendo,
palesemente contrasta con il  principio  di  eguaglianza  sostanziale
negare il conseguimento della pensione  privilegiata  a  chi,  com'e'
appunto il caso del D. S., fosse stato ancora in servizio  alla  data
della novella; ed invece reputare esente da  quell'abrogazione  colui
che, anteriormente a quest'ultima, fosse gia'  cessato  dal  servizio
senza che fosse ancora spirato  il  termine  quinquennale  entro  cui
poter presentare l'istanza di pensione privilegiata. In altre  parole
la mancata equiparazione  del  caso  di  specie  alle  tre  eccezioni
contemplate dall'art.  6  comporterebbe,  analogamente  alla  vicenda
riguardata dalla Corte costituzionale con  la  sentenza  n.  13/2024,
«... l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che  ha
maturato i presupposti costituivi di esso sulla base  di  un  fattore
...» oggettivo, che qui coinciderebbe con la cessazione dal  servizio
e la conseguente insorgenza della facolta' di presentare istanza  per
ottenere la pensione privilegiata in capo  al  relativo  interessato,
«... che sfugge alla sua sfera di controllo e che  non  attiene  alle
ragioni costitutive del diritto stesso». 
    Ne',  infine,  si  obietti   che   la   fondatezza   della   tesi
interpretativa sottesa alla questione di legittimita'  costituzionale
qui sollevata svuoterebbe di rilievo il terzo  periodo  dell'art.  6:
perche', per la generalita' dei dipendenti pubblici diversi da quelli
che appartengano  alle  categorie  soggettivamente  eccettuate  dalla
novella  abrogatrice,  quest'ultima  rende  comunque  irrilevanti  le
vicende sostanziali che, ove occorse a  partire  dalla  data  del  28
dicembre  2011  in  cui  essa  e'  entrata  in   vigore,   comportino
l'insorgenza di patologie pur oggettivamente dipendenti da  causa  di
servizio. 
    14. Per altro verso appare indubbia la rilevanza della  questione
qui sollevata: perche', avuto riguardo alla data di  collocamento  in
quiescenza dell'odierno ricorrente alla fine del ..., in  se'  e  per
se' risulta indubbia la tempestivita' dell'istanza da lui  presentata
il ... al fine di ottenere la pensione privilegiata per  l'infermita'
da cui era affetto sin  dal  ...  Percio'  la  qui  censurata  omessa
previsione dell'ulteriore eccezione in argomento preclude tout  court
l'accoglimento  della  domanda  attorea,   finalizzata   appunto   al
conseguimento di quella pensione. 
    D'altro canto le questioni di difetto di giurisdizione di  questa
Corte e di carenza di legittimazione passiva sollevate dal  Ministero
e dall'Ispettorato,  quand'anche  si  rivelassero  fondate,  appaiono
inidonee a definire in toto  l'odierno  giudizio.  Percio'  e'  parso
preferibile evitare una sentenza non definitiva a quel proposito:  la
quale, oltre a poter innescare un immediato gravame avverso di  essa,
avrebbe  comunque  aggiunto  un  ulteriore  profilo  di  complessita'
processuale alla  questione  sostanziale  su  cui  e'  incentrata  la
presente controversia. 
    15. Infine e' appena il  caso  di  osservare  come  lo  specifico
profilo sotteso alla questione  di  legittimita'  costituzionale  qui
sollevata risulti limpidamente distinto rispetto a quelli  riguardati
dalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.  20/2018:  i  quali
attenevano l'uno all'assenza di  una  stima  analitica  dei  risparmi
attesi, in virtu' della  novella  abrogatrice,  e  l'altro  alla  non
ragionevolezza della deroga soggettiva  di  cui  al  secondo  periodo
dell'art. 6. 
    16.  Conclusivamente  deve  dichiararsi  rilevante  nel  presente
giudizio e non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
costituzionale  del  terzo  periodo  del  comma  1  dell'art.  6  del
decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla  legge  n.  214/2011,  in
riferimento all'art.  3  della  Costituzione:  nella  parte  in  cui,
secondo l'interpretazione giurisprudenziale che costituisce  «diritto
vivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni
di cui al primo periodo di quel  medesimo  comma  1  non  include  il
procedimento   che,   riguardo   ad   un'infermita'   eziologicamente
riconducibile a data antecedente rispetto  a  quella  di  entrata  in
vigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda  il  cui
termine di presentazione non sia ancora  iniziato  a  decorrere  alla
data di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge. 
    Conseguono, da tale  declaratoria,  la  sospensione  dell'odierno
giudizio e l'espletamento degli  ulteriori  adempimenti  sanciti  dal
secondo e dal quarto comma dell'art. 23 della legge n. 87/1953. 

 
                                P.Q.M. 
 
    la Corte dei conti,  Sezione  giurisdizionale  regionale  per  la
Campania, in relazione al giudizio n. 73506, proposto  da  M.  D.  S.
contro l'INPS, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e
l'Ispettorato nazionale del lavoro, dichiara rilevante  nel  presente
giudizio e non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
costituzionale  del  terzo  periodo  del  comma  1  dell'art.  6  del
decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla  legge  n.  214/2011,  in
riferimento all'art.  3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui,
secondo l'interpretazione giurisprudenziale che costituisce  «diritto
vivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni
di cui al primo periodo di quel  medesimo  comma  1  non  include  il
procedimento   che,   riguardo   ad   un'infermita'   eziologicamente
riconducibile a data antecedente rispetto  a  quella  di  entrata  in
vigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda  il  cui
termine di presentazione non sia ancora  iniziato  a  decorrere  alla
data di entrata in vigore  di  quel  medesimo  decreto-legge,  e  per
l'effetto: 
        1) solleva la questione di  legittimita'  costituzionale  del
terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n.  201/2011,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei sensi su esposti; 
        2) sospende il  presente  giudizio  sino  alla  comunicazione
della decisione che la  Corte  costituzionale  avra'  adottato  sulla
predetta questione di legittimita' costituzionale; 
        3)  dispone  che  gli  atti  dell'odierno  giudizio   vengano
trasmessi  alla  Corte  costituzionale,  non  appena  saranno   state
depositate le motivazioni della presente ordinanza; 
        4) dispone che la presente  ordinanza  venga  notificata,  in
forma integrale, alle parti  in  causa,  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
        5) dispone che la  presente  ordinanza  venga  comunicata  al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica. 
        Cosi' deciso a  Napoli  nella  Camera  di  consiglio  del  19
febbraio 2024. 
 
                        Il Giudice: Musumeci