Reg. ord. n. 101 del 2025 pubbl. su G.U. del 04/06/2025 n. 23
Ordinanza del Corte dei conti del 07/04/2025
Tra: R. M. C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Oggetto:
Previdenza – Pensioni – Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico – Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data – Previsione che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge – Denunciata esclusione irrazionale e ingiustificata di tale fattispecie, a fronte di un identico evento causalmente rilevante, che provoca la negazione di un diritto a chi ne abbia maturato i presupposti costitutivi di esso – Lesione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale.
Norme impugnate:
decreto-legge del 06/12/2011 Num. 201 Art. 6
legge del 22/12/2011 Num. 214
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 aprile 2025 Ordinanza del 7 aprile 2025 della Corte dei conti sul ricorso proposto da R. M. contro Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS. Previdenza - Pensioni - Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico - Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonche' ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data - Previsione che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale che costituisce "diritto vivente", tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un'infermita' eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 6, comma 1, terzo periodo. (GU n. 23 del 04-06-2025) LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per la Campania In persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto al n. 74147 del registro di segreteria della Sezione, proposto da M. R. , nato a ... il ... e residente a ... in via ... n. ..., codice fiscale..., rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Bifano ed Annamaria Goglia (il primo del foro di Lagonegro e l'altra del foro di Salerno), nonche' elettivamente domiciliato a Salerno in via dei Principati n. 78 presso lo studio dell'avv. Annamaria Goglia; Contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Avellino), nonche' elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n. 61 presso il coordinamento regionale legale INPS per la Campania. Fatto 1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 17 novembre 2023 R. M. ha evidenziato di aver prestato servizio alle dipendenze dell'Esercito dal ... al ...: svolgendo sino al ... mansioni di macellaio e, successivamente, mansioni impiegatizie. Inoltre egli ha sottolineato che, nel ..., la Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO) aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di due infermita', ossia «note di spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatia L5 - S1 e radicolopatia» ed «esiti di frattura del primo metatarso del piede dx», ascrivendole in ottava categoria; e che quella dipendenza causale era stata confermata nel ... dal Comitato di verifica per le cause di servizio (d'ora in poi: il Comitato). Tuttavia l'odierno ricorrente ha lamentato che l'istanza da lui presentata il ..., al fine di ottenere la pensione privilegiata, il ... di quello stesso mese era stata rigettata dall'INPS: con la motivazione secondo cui egli non apparteneva alla categoria di personale che l'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011 aveva esentato dall'abrogazione della pensione privilegiata. Quindi, sostenendo la propria appartenenza al personale militare ed altresi' l'anteriorita' delle infermita' in questione rispetto alla novella di cui al predetto art. 6, la quale a suo dire andava comunque interpretata in conformita' ad un parere emesso il 6 agosto 2012 dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M. ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata, in ottava categoria, a decorrere dalla data del ... in cui egli era stato collocato in quiescenza. 2. Con comparsa depositata il 29 aprile 2024 si e' costituito l'INPS, evidenziando che, alla data in cui era cessato dal servizio, il M. era un dipendente civile del Ministero; e che neppure rilevava a suo favore l'esito degli accertamenti del ... e del ..., atteso che lui non era cessato dal servizio anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011. 3. Con ordinanza emessa all'udienza del 13 maggio 2024 e' stato chiesto al Ministero della difesa di versare in atti lo stato matricolare completo del M. ed il verbale emesso il ... dalla CMO, quest'ultimo allegato al ricorso in maniera malamente leggibile; nonche' per chiarire la fonte normativa in cui risultava esplicitata la composizione del «comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» e per documentare l'esito del procedimento nell'ambito del quale, nel ..., il Comitato aveva formulato il proprio parere riguardo alle patologie da cui era affetto il M. Tali incombenti sono stati evasi, il 28 giugno 2024, per un verso dal Ministero della difesa, indicando nel decreto legislativo n. 195/1995 la fonte normativa da cui risultava individuato il comparto difesa ed altresi' negando che in quest'ultimo potesse venir ricompreso l'odierno ricorrente; e, per altro verso, dal comando del reggimento «...»: producendo il suddetto verbale della CMO ed il parere formulato nel ... dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Poi, dopo che il 26 luglio 2024 l'odierno ricorrente aveva depositato memoria insistendo nelle proprie argomentazioni, all'udienza del 3 settembre 2024 la causa e' stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione: con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente ordinanza. Diritto 4. In punto di fatto va osservato che, merce' il parere emesso dal Comitato nell'adunanza del ... (all. 5 al ricorso), e' stata riscontrata la dipendenza da causa di servizio tanto per le «note di spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatia L5 - S1 e radicolopatia», quanto per gli esiti di frattura del primo osso metatarsale del piede destro. Inoltre, riguardo alla prima di tali infermita', con decreto n. ... emesso il ... (all. 7 alla produzione del Ministero) questi ha concesso al M. un equo indennizzo, nella misura minima prevista per l'ottava categoria. Mentre, con decreto n. ... del ... (all. 4 alla produzione del Ministero), esso ha negato quella medesima provvidenza, riguardo alla patologia al piede destro: perche', per quest'ultima, l'INAIL aveva attribuito all'odierno ricorrente una rendita avente un valore capitale superiore a quello dell'equo indennizzo a lui liquidabile. Infine al ricorso il M. ha accluso l'istanza di pensione privilegiata presentata il ... all'INPS, in relazione ad ambo quelle infermita' (all. 1); e la determina negativa emessa dall'INPS, il ... di quello stesso mese (all. 2), in virtu' di quanto sancito dall'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. 5. Cio' rilevato in facto, con l'unico comma di quell'art. 6: al primo periodo, «... sono [stati] abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, ... dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»; al secondo periodo, e' stata dichiarata inoperante quell'abrogazione «... nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»; al terzo periodo, e' stata esclusa l'applicazione del primo periodo «... ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data». 6. Orbene, dal foglio matricolare versato in atti dal reggimento «...» il ..., risulta che il M. ha svolto mansioni di: macellaio, dal ..., data della sua assunzione alle dipendenze del Ministero della difesa; coadiutore tecnico, dal ...; coadiutore di amministrazione, dal ...; addetto del settore amministrativo, dal ... Percio', quantunque il decreto legislativo n. 195/1995 non rechi un'esplicita definizione del personale delle Forze armate, al cui rapporto di impiego tale decreto e' dedicato, ciascuna delle mansioni via via svolte dal M. depone nel senso della sua appartenenza al personale civile del Ministero della difesa: dovendosi cosi' escludere, nei suoi confronti, l'applicabilita' del secondo periodo dell'art. 6, che va riferito soltanto al personale avente mansioni di carattere essenzialmente militare. 7. Neppure il M. rientra in uno dei tre casi di oggettiva inapplicabilita' dell'abrogazione stessa contemplati nel terzo periodo, perche': sebbene gia' nel ... il Comitato di verifica per le cause di servizio avesse riconosciuto sussistente la dipendenza da causa di servizio per entrambe le infermita' da lui lamentate, a quel proposito o altrimenti al fine di concedergli la pensione privilegiata nessun procedimento risultava «... in corso alla data di entrata in vigore ...» del decreto-legge n. 201/2011, cioe' al 28 dicembre 2011; neanche puo' postularsi che, a quella data, fosse «... non ... ancora scaduto il termine di presentazione della domanda ...» finalizzata ad ottenere la pensione privilegiata, perche' ex art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 l'istanza amministrativa a quel proposito puo' venir presentata soltanto dopo la cessazione dal servizio; il procedimento a quello stesso fine nemmeno rientrava tra quelli «... instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data» di entrata in vigore dell'art. 6, perche' il primo comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 prevede che «il trattamento privilegiato e' liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermita' o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio», quale invece, pacificamente, non e' stato il caso del M. 8. Indubbiamente, pero', e' rinvenibile un dato fattuale che accomuna tutte e tre le eccezioni oggettive di cui al terzo periodo dell'art. 6: la collocazione temporale dell'evento eziologicamente rilevante, in una data antecedente alla novella. Tale anteriorita' risulta esplicita, in riferimento alla terza eccezione; ed altresi' ovvia, quanto alla prima eccezione: perche' soltanto riguardo ad un evento pregresso poteva esservi un procedimento «... in corso alla data di entrata in vigore ...» della novella stessa. Tuttavia, anche nella seconda eccezione, il non essere «... ancora scaduto ...» il termine per presentare l'istanza amministrativa implica che detto termine fosse gia' pendente in relazione, appunto, ad un evento pregresso: non soltanto per ragioni squisitamente letterali; ma anche perche', altrimenti, assurdamente sarebbero ricaduti nell'eccezione de qua anche eventi occorsi posteriormente alla novella, semplicemente presentando la relativa istanza entro il termine sancito dall'art. 169 del gia' menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. 9. Dunque, in riferimento ad un evento rilevante sul piano eziopatologico occorso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, il terzo periodo legittimava comunque l'interessato a vederne riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e ad ottenere la conseguente pensione privilegiata, all'alternativa condizione secondo cui, alla data della novella stessa, il procedimento amministrativo a quel fine: fosse stato gia' pendente, il che appare ovvio, visto che altrimenti l'interessato sarebbe stato penalizzato dalla circostanza che la P.A. non avesse ancora definito quel procedimento; dovesse venir instaurato ex officio dalla P.A. di appartenenza dell'interessato stesso, anche in questo caso onde non far gravare su di lui l'inerzia di quella P.A. nell'attivare concretamente il procedimento in questione; fosse stato ancora attivabile ad iniziativa dell'interessato stesso, entro un termine che fosse gia' iniziato a decorrere anteriormente all'emanazione dell'art. 6 e che pur sarebbe venuto a spirare posteriormente a tale novella. Quindi, in ciascuna di queste tre ipotesi, la ratio legis e' quella secondo cui, in riferimento ad un evento occorso anteriormente alla novella normativa, l'interessato vantava un vero e proprio diritto quesito a vederne riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e ad ottenere la correlativa pensione privilegiata: il quale non poteva venir obliterato ex abrupto, con valenza sostanzialmente retroattiva. 10. Peraltro, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale a cui deve annettersi valenza di «diritto vivente», in quanto tale preclusiva di una diversa lettura del piu' volte menzionato art. 6, il caso di specie non e' assimilabile a quello in cui vi sia un procedimento in corso: perche', quand'anche anteriormente alla novella, fosse stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una data infermita' e finanche erogato per quest'ultima un equo indennizzo, «...le ipotesi esclusive di applicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della medesima»; e perche' «... laddove, invece, la cessazione e' successiva, non puo' ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia ...» (ex multis: Sezione giurisdizionale d'appello per la Sicilia, sentenza n. 26/2017; Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 268/2018; Prima sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 397/2023; Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 125/2024). 11. Tuttavia, a fronte della nitida ratio legis insita nelle tre eccezioni contemplate dal terzo periodo dell'art. 6, appare ingiustificata ed irrazionale l'esclusione dell'odierna fattispecie, quantunque anch'essa scaturente da eventi antecedenti alla novella e da due conseguenti infermita' parimenti contratte anteriormente. Infatti, sebbene tale dipendenza causale fosse stata anch'essa riconosciuta ben prima dell'emanazione della novella, cioe' nel ..., a quella data l'istanza finalizzata ad ottenere la conseguente pensione privilegiata risultava non ancora proponibile perche' il M. prestava ancora servizio alle dipendenze del Ministero della difesa; ovvero, il che e' lo stesso, perche' non era ancora pendente il termine decadenziale entro cui egli avrebbe avuto l'onere di proporre quell'istanza. Orbene l'indiretta esclusione della fattispecie per cui e' lite, pur assimilabile ai tre casi contemplati dal terzo periodo dell'art. 6 per le ragioni poc'anzi illustrate, appare in contrasto con il principio di ragionevolezza sancito dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione: perche', esemplificativamente, a fronte di un identico evento eziologicamente rilevante occorso p.es. nel 2008 a due soggetti, dei quali l'uno avesse appena iniziato la propria carriera lavorativa e l'altro invece la stesse concludendo, palesemente contrasta con il principio di eguaglianza sostanziale negare il conseguimento della pensione privilegiata a chi, com'e' appunto il caso del M., fosse stato ancora in servizio alla data della novella; ed invece reputare esente da quell'abrogazione colui che, anteriormente a quest'ultima, fosse gia' cessato dal servizio senza che fosse ancora spirato il termine quinquennale entro cui poter presentare l'istanza di pensione privilegiata. In altre parole la mancata equiparazione del caso di specie alle tre eccezioni contemplate dall'art. 6 comporterebbe, analogamente alla vicenda riguardata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/2024, «... l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore ...» oggettivo, che qui coinciderebbe con la cessazione dal servizio e la conseguente insorgenza della facolta' di presentare istanza per ottenere la pensione privilegiata in capo al relativo interessato, «... che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso». Ne', infine, si obietti che la fondatezza della tesi interpretativa sottesa alla questione di legittimita' costituzionale qui sollevata svuoterebbe di rilievo il terzo periodo dell'art. 6: perche', per la generalita' dei dipendenti pubblici diversi da quelli che appartengano alle categorie soggettivamente eccettuate dalla novella abrogatrice, quest'ultima rende comunque irrilevanti le vicende sostanziali che, ove occorse a partire dalla data del 28 dicembre 2011 in cui essa e' entrata in vigore, comportino l'insorgenza di patologie pur oggettivamente dipendenti da causa di servizio. 12. Per altro verso appare indubbia la rilevanza della questione qui sollevata: perche', avuto riguardo alla data di collocamento in quiescenza dell'odierno ricorrente all'inizio del ..., in se' e per se' risulta indubbia la tempestivita' dell'istanza da lui presentata il ..., al fine di ottenere la pensione privilegiata per le due infermita' accertate nel ... dalla CMO. Percio' la qui censurata omessa previsione dell'ulteriore eccezione in argomento preclude tout court l'accoglimento della domanda attorea, finalizzata appunto al conseguimento di quella pensione. 13. Infine e' appena il caso di osservare come lo specifico profilo sotteso alla questione di legittimita' costituzionale qui sollevata risulti limpidamente distinto rispetto a quelli riguardati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2018: i quali attenevano l'uno all'assenza di una stima analitica dei risparmi attesi, in virtu' della novella abrogatrice, e l'altro alla non ragionevolezza della deroga soggettiva di cui al secondo periodo dell'art. 6. 14. Conclusivamente deve dichiararsi rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in riferimento all'art. 3 della Costituzione: nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale che costituisce «diritto vivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni di cui al primo periodo di quel medesimo comma 1 non include il procedimento che, riguardo ad un'infermita' eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge. Conseguono, da tale declaratoria, la sospensione dell'odierno giudizio e l'espletamento degli ulteriori adempimenti sanciti dal secondo e dal quarto comma dell'art. 23 della legge n. 87/1953. P. Q. M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in relazione al giudizio n. 74147, proposto da R. M. contro l'INPS, dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale che costituisce «diritto vivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni di cui al primo periodo di quel medesimo comma 1 non include il procedimento che, riguardo ad un'infermita' eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge, e per l'effetto: 1) Solleva la questione di legittimita' costituzionale del terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei sensi su esposti; 2) Sospende il presente giudizio sino alla comunicazione della decisione che la Corte costituzionale avra' adottato sulla predetta questione di legittimita' costituzionale; 3) Dispone che gli atti dell'odierno giudizio vengano trasmessi alla Corte costituzionale, non appena saranno state depositate le motivazioni della presente ordinanza; 4) Dispone che la presente ordinanza venga notificata, in forma integrale, alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; 5) Dispone che la presente ordinanza venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso a Napoli nella Camera di consiglio del 3 settembre 2024. Il Giudice: Musumeci