Reg. ord. n. 101 del 2025 pubbl. su G.U. del 04/06/2025 n. 23

Ordinanza del Corte dei conti  del 07/04/2025

Tra: R. M.  C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS



Oggetto:

Previdenza – Pensioni – Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico – Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data – Previsione che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge – Denunciata esclusione irrazionale e ingiustificata di tale fattispecie, a fronte di un identico evento causalmente rilevante, che provoca la negazione di un diritto a chi ne abbia maturato i presupposti costitutivi di esso – Lesione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 06/12/2011  Num. 201  Art. 6

legge  del 22/12/2011  Num. 214



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 aprile 2025

Ordinanza del 7  aprile  2025  della  Corte  dei  conti  sul  ricorso
proposto da R. M. contro Istituto nazionale della previdenza  sociale
- INPS. 
 
Previdenza - Pensioni - Abrogazione della  pensione  privilegiata,  a
  eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,
  vigili del fuoco e soccorso  pubblico  -  Abrogazione  che  non  si
  applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
  decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  convertito,  nonche'   ai
  procedimenti per i quali, al  28  dicembre  2011,  non  sia  ancora
  scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti
  instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data
  - Previsione che, secondo l'interpretazione  giurisprudenziale  che
  costituisce "diritto vivente", tra i suddetti procedimenti ai quali
  non si applicano le abrogazioni, non include il  procedimento  che,
  riguardo ad  un'infermita'  eziologicamente  riconducibile  a  data
  antecedente  rispetto  a  quella   di   entrata   in   vigore   del
  decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato  a  domanda  il  cui
  termine di presentazione non sia ancora iniziato a  decorrere  alla
  data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. 
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per  la
  crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici),
  convertito, con modificazioni, nella legge  22  dicembre  2011,  n.
  214, art. 6, comma 1, terzo periodo. 


(GU n. 23 del 04-06-2025)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
          Sezione giurisdizionale regionale per la Campania 
 
    In  persona  del  giudice  monocratico   Eugenio   Musumeci,   ha
pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto
al n. 74147 del registro di segreteria della Sezione, proposto da  M.
R. , nato a ... il ... e residente a ... in via  ... n.  ...,  codice
fiscale..., rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo  Bifano  ed
Annamaria Goglia (il primo del foro di Lagonegro e l'altra  del  foro
di Salerno), nonche' elettivamente domiciliato a Salerno in  via  dei
Principati n. 78 presso lo studio dell'avv. Annamaria Goglia; 
    Contro Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),  in
persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso  dall'avv.
Gianluca Tellone  (iscritto  nell'elenco  speciale  annesso  all'albo
degli  avvocati   presso   il   Tribunale   di   Avellino),   nonche'
elettivamente domiciliato a Napoli in via  Medina  n.  61  presso  il
coordinamento regionale legale INPS per la Campania. 
 
                                Fatto 
 
    1. Con ricorso depositato presso questa Sezione  il  17  novembre
2023 R. M. ha evidenziato di aver prestato servizio  alle  dipendenze
dell'Esercito dal ... al ...:  svolgendo  sino  al  ...  mansioni  di
macellaio e, successivamente, mansioni impiegatizie. Inoltre egli  ha
sottolineato che, nel ...,  la  Commissione  medica  ospedaliera  (in
sigla: CMO) aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio  di
due infermita', ossia «note di spondiloartrosi  diffusa  del  rachide
con discopatia L5 - S1 e radicolopatia» ed  «esiti  di  frattura  del
primo metatarso del piede dx», ascrivendole in  ottava  categoria;  e
che quella dipendenza  causale  era  stata  confermata  nel  ...  dal
Comitato di verifica per le cause  di  servizio  (d'ora  in  poi:  il
Comitato). 
    Tuttavia l'odierno ricorrente ha lamentato che l'istanza  da  lui
presentata il ..., al fine di ottenere la pensione  privilegiata,  il
... di quello stesso mese  era  stata  rigettata  dall'INPS:  con  la
motivazione secondo  cui  egli  non  apparteneva  alla  categoria  di
personale che l'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011  aveva  esentato
dall'abrogazione della pensione privilegiata. Quindi,  sostenendo  la
propria appartenenza al personale militare ed altresi' l'anteriorita'
delle infermita'  in  questione  rispetto  alla  novella  di  cui  al
predetto art. 6, la quale a suo dire andava comunque interpretata  in
conformita' ad un parere emesso il 6  agosto  2012  dal  Dipartimento
della funzione  pubblica  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  il  M.  ha   domandato   l'attribuzione   della   pensione
privilegiata, in ottava categoria, a decorrere dalla data del ...  in
cui egli era stato collocato in quiescenza. 
    2. Con comparsa depositata il 29 aprile  2024  si  e'  costituito
l'INPS, evidenziando che, alla data in cui era cessato dal  servizio,
il M. era un dipendente civile del Ministero; e che neppure  rilevava
a suo favore l'esito degli accertamenti del ... e del ..., atteso che
lui non era cessato dal servizio anteriormente all'entrata in  vigore
dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011. 
    3. Con ordinanza emessa all'udienza del 13 maggio 2024  e'  stato
chiesto al Ministero  della  difesa  di  versare  in  atti  lo  stato
matricolare completo del M. ed il verbale emesso il  ...  dalla  CMO,
quest'ultimo allegato al  ricorso  in  maniera  malamente  leggibile;
nonche' per chiarire la fonte normativa in cui risultava  esplicitata
la composizione del «comparto sicurezza, difesa e soccorso  pubblico»
e per documentare l'esito del procedimento nell'ambito del quale, nel
..., il Comitato aveva formulato  il  proprio  parere  riguardo  alle
patologie da cui era affetto il M. 
    Tali incombenti sono stati evasi, il 28 giugno 2024, per un verso
dal Ministero della difesa,  indicando  nel  decreto  legislativo  n.
195/1995 la fonte normativa da cui risultava individuato il  comparto
difesa  ed  altresi'  negando  che  in  quest'ultimo  potesse   venir
ricompreso l'odierno ricorrente; e, per altro verso, dal comando  del
reggimento «...»: producendo il suddetto  verbale  della  CMO  ed  il
parere formulato nel ... dal Comitato di verifica  per  le  cause  di
servizio. 
    Poi, dopo che  il  26  luglio  2024  l'odierno  ricorrente  aveva
depositato   memoria   insistendo   nelle   proprie   argomentazioni,
all'udienza del 3 settembre 2024 la causa  e'  stata  discussa  dalle
parti, venendo quindi trattenuta in decisione: con successiva lettura
del dispositivo riportato in calce alla presente ordinanza. 
 
                               Diritto 
 
    4. In punto di fatto va osservato che, merce'  il  parere  emesso
dal Comitato nell'adunanza del ... (all.  5  al  ricorso),  e'  stata
riscontrata la dipendenza da causa di servizio tanto per le «note  di
spondiloartrosi  diffusa  del  rachide  con  discopatia  L5  -  S1  e
radicolopatia», quanto per gli  esiti  di  frattura  del  primo  osso
metatarsale del piede destro. 
    Inoltre, riguardo alla prima di tali infermita', con  decreto  n.
... emesso il ... (all. 7 alla produzione del  Ministero)  questi  ha
concesso al M. un equo indennizzo, nella misura minima  prevista  per
l'ottava categoria. Mentre, con decreto n. ... del ... (all.  4  alla
produzione  del  Ministero),   esso   ha   negato   quella   medesima
provvidenza, riguardo alla patologia al piede  destro:  perche',  per
quest'ultima, l'INAIL aveva  attribuito  all'odierno  ricorrente  una
rendita avente  un  valore  capitale  superiore  a  quello  dell'equo
indennizzo a lui liquidabile. 
    Infine  al  ricorso  il  M.  ha  accluso  l'istanza  di  pensione
privilegiata presentata il ... all'INPS, in relazione ad ambo  quelle
infermita' (all. 1); e la determina negativa emessa dall'INPS, il ...
di quello stesso mese (all. 2), in virtu' di quanto sancito dall'art.
6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. 
    5. Cio' rilevato in facto, con l'unico comma di quell'art. 6: 
        al primo periodo, «... sono  [stati]  abrogati  gli  istituti
dell'accertamento  della  dipendenza  dell'infermita'  da  causa   di
servizio, ... dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»; 
        al  secondo   periodo,   e'   stata   dichiarata   inoperante
quell'abrogazione «... nei confronti del  personale  appartenente  al
comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»; 
        al terzo periodo, e' stata esclusa l'applicazione  del  primo
periodo «... ai procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, nonche'  ai  procedimenti  per  i  quali,  alla
predetta data, non sia ancora scaduto  il  termine  di  presentazione
della domanda, nonche' ai  procedimenti  instaurabili  d'ufficio  per
eventi occorsi prima della predetta data». 
    6. Orbene, dal foglio matricolare versato in atti dal  reggimento
«...» il ..., risulta che il M. ha svolto mansioni di: 
        macellaio, dal ..., data della sua assunzione alle dipendenze
del Ministero della difesa; 
        coadiutore tecnico, dal ...; 
        coadiutore di amministrazione, dal ...; 
        addetto del settore amministrativo, dal ... 
    Percio', quantunque il decreto legislativo n. 195/1995 non  rechi
un'esplicita definizione del personale delle  Forze  armate,  al  cui
rapporto di impiego tale decreto e' dedicato, ciascuna delle mansioni
via via svolte dal M. depone nel  senso  della  sua  appartenenza  al
personale  civile  del  Ministero  della  difesa:   dovendosi   cosi'
escludere, nei suoi confronti, l'applicabilita' del  secondo  periodo
dell'art. 6, che va riferito soltanto al personale avente mansioni di
carattere essenzialmente militare. 
    7. Neppure il M.  rientra  in  uno  dei  tre  casi  di  oggettiva
inapplicabilita'  dell'abrogazione  stessa  contemplati   nel   terzo
periodo, perche': 
        sebbene gia' nel ... il Comitato di verifica per le cause  di
servizio avesse riconosciuto sussistente la dipendenza  da  causa  di
servizio  per  entrambe  le  infermita'  da  lui  lamentate,  a  quel
proposito  o  altrimenti  al  fine   di   concedergli   la   pensione
privilegiata nessun procedimento risultava «... in corso alla data di
entrata in vigore ...» del decreto-legge n.  201/2011,  cioe'  al  28
dicembre 2011; 
        neanche puo' postularsi che, a quella data,  fosse  «...  non
... ancora scaduto il termine di  presentazione  della  domanda  ...»
finalizzata ad ottenere la pensione privilegiata, perche' ex art. 169
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  1092/1973  l'istanza
amministrativa a quel proposito puo' venir presentata  soltanto  dopo
la cessazione dal servizio; 
        il procedimento a quello stesso fine  nemmeno  rientrava  tra
quelli «... instaurabili d'ufficio per  eventi  occorsi  prima  della
predetta data» di entrata in vigore dell'art.  6,  perche'  il  primo
comma dell'art. 167 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
1092/1973 prevede  che  «il  trattamento  privilegiato  e'  liquidato
d'ufficio nei confronti  del  dipendente  cessato  dal  servizio  per
infermita' o lesioni riconosciute dipendenti da fatti  di  servizio»,
quale invece, pacificamente, non e' stato il caso del M. 
    8. Indubbiamente, pero', e'  rinvenibile  un  dato  fattuale  che
accomuna tutte e tre le eccezioni oggettive di cui al  terzo  periodo
dell'art. 6: la collocazione  temporale  dell'evento  eziologicamente
rilevante, in una data antecedente alla novella. 
    Tale anteriorita' risulta esplicita, in  riferimento  alla  terza
eccezione; ed altresi' ovvia, quanto alla  prima  eccezione:  perche'
soltanto  riguardo  ad  un  evento  pregresso   poteva   esservi   un
procedimento «... in corso alla data di entrata in vigore ...»  della
novella stessa. Tuttavia,  anche  nella  seconda  eccezione,  il  non
essere «... ancora scaduto ...» il termine per  presentare  l'istanza
amministrativa implica che  detto  termine  fosse  gia'  pendente  in
relazione, appunto, ad un evento pregresso: non soltanto per  ragioni
squisitamente letterali; ma anche perche',  altrimenti,  assurdamente
sarebbero  ricaduti  nell'eccezione  de  qua  anche  eventi   occorsi
posteriormente alla novella, semplicemente  presentando  la  relativa
istanza entro il termine sancito dall'art. 169  del  gia'  menzionato
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. 
    9. Dunque, in  riferimento  ad  un  evento  rilevante  sul  piano
eziopatologico occorso anteriormente all'entrata in vigore  dell'art.
6, il terzo periodo  legittimava  comunque  l'interessato  a  vederne
riconosciuta la dipendenza da causa di  servizio  e  ad  ottenere  la
conseguente pensione privilegiata, all'alternativa condizione secondo
cui, alla data della novella stessa, il procedimento amministrativo a
quel fine: 
        fosse stato gia' pendente, il che  appare  ovvio,  visto  che
altrimenti l'interessato sarebbe stato penalizzato dalla  circostanza
che la P.A. non avesse ancora definito quel procedimento; 
        dovesse  venir  instaurato   ex   officio   dalla   P.A.   di
appartenenza dell'interessato stesso, anche in questo caso  onde  non
far  gravare  su  di  lui  l'inerzia  di  quella  P.A.  nell'attivare
concretamente il procedimento in questione; 
        fosse stato ancora attivabile ad iniziativa  dell'interessato
stesso,  entro  un  termine  che  fosse  gia'  iniziato  a  decorrere
anteriormente all'emanazione dell'art. 6 e che pur sarebbe  venuto  a
spirare posteriormente a tale novella. 
    Quindi, in ciascuna di queste tre  ipotesi,  la  ratio  legis  e'
quella secondo cui, in riferimento ad un evento occorso anteriormente
alla novella normativa,  l'interessato  vantava  un  vero  e  proprio
diritto quesito a vederne riconosciuta  la  dipendenza  da  causa  di
servizio e ad ottenere la correlativa pensione privilegiata: il quale
non poteva venir obliterato ex abrupto, con  valenza  sostanzialmente
retroattiva. 
    10.    Peraltro,    secondo    la    costante     interpretazione
giurisprudenziale a cui deve annettersi valenza di «diritto vivente»,
in quanto tale preclusiva di  una  diversa  lettura  del  piu'  volte
menzionato art. 6, il caso di specie non e' assimilabile a quello  in
cui  vi  sia  un  procedimento   in   corso:   perche',   quand'anche
anteriormente alla novella, fosse stata riconosciuta la dipendenza da
causa di servizio di una  data  infermita'  e  finanche  erogato  per
quest'ultima  un  equo  indennizzo,  «...le  ipotesi   esclusive   di
applicazione della  norma  riguardano,  tutte,  il  caso  in  cui  la
cessazione dal servizio sia avvenuta  prima  dell'entrata  in  vigore
della medesima»; e perche' «... laddove,  invece,  la  cessazione  e'
successiva, non puo' ritenersi possibile rientrare nel  perimetro  di
applicazione delle norme di salvaguardia  ...»  (ex  multis:  Sezione
giurisdizionale  d'appello  per  la  Sicilia,  sentenza  n.  26/2017;
Seconda  sezione  giurisdizionale  centrale  d'appello,  sentenza  n.
268/2018; Prima sezione giurisdizionale centrale d'appello,  sentenza
n. 397/2023;  Seconda  sezione  giurisdizionale  centrale  d'appello,
sentenza n. 125/2024). 
    11. Tuttavia, a fronte della nitida ratio legis insita nelle  tre
eccezioni  contemplate  dal  terzo  periodo   dell'art.   6,   appare
ingiustificata ed irrazionale l'esclusione dell'odierna  fattispecie,
quantunque anch'essa scaturente da eventi antecedenti alla novella  e
da due  conseguenti  infermita'  parimenti  contratte  anteriormente.
Infatti,  sebbene  tale  dipendenza  causale  fosse  stata  anch'essa
riconosciuta ben prima dell'emanazione della novella, cioe' nel  ...,
a quella  data  l'istanza  finalizzata  ad  ottenere  la  conseguente
pensione privilegiata risultava non ancora proponibile perche' il  M.
prestava ancora servizio alle dipendenze del Ministero della  difesa;
ovvero, il che e' lo stesso,  perche'  non  era  ancora  pendente  il
termine decadenziale entro cui egli avrebbe avuto l'onere di proporre
quell'istanza. 
    Orbene l'indiretta esclusione della fattispecie per cui e'  lite,
pur assimilabile ai tre casi contemplati dal terzo periodo  dell'art.
6 per le ragioni poc'anzi illustrate,  appare  in  contrasto  con  il
principio di ragionevolezza sancito dal  secondo  comma  dell'art.  3
della Costituzione: perche', esemplificativamente,  a  fronte  di  un
identico evento eziologicamente rilevante occorso p.es.  nel  2008  a
due soggetti, dei quali  l'uno  avesse  appena  iniziato  la  propria
carriera  lavorativa  e  l'altro  invece   la   stesse   concludendo,
palesemente contrasta con il  principio  di  eguaglianza  sostanziale
negare il conseguimento della pensione  privilegiata  a  chi,  com'e'
appunto il caso del M., fosse stato  ancora  in  servizio  alla  data
della novella; ed invece reputare esente da  quell'abrogazione  colui
che, anteriormente a quest'ultima, fosse gia'  cessato  dal  servizio
senza che fosse ancora spirato  il  termine  quinquennale  entro  cui
poter presentare l'istanza di pensione privilegiata. In altre  parole
la mancata equiparazione  del  caso  di  specie  alle  tre  eccezioni
contemplate dall'art.  6  comporterebbe,  analogamente  alla  vicenda
riguardata dalla Corte costituzionale con  la  sentenza  n.  13/2024,
«... l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che  ha
maturato i presupposti costituivi di esso sulla base  di  un  fattore
...» oggettivo, che qui coinciderebbe con la cessazione dal  servizio
e la conseguente insorgenza della facolta' di presentare istanza  per
ottenere la pensione privilegiata in capo  al  relativo  interessato,
«... che sfugge alla sua sfera di controllo e che  non  attiene  alle
ragioni costitutive del diritto stesso». 
    Ne',  infine,  si  obietti   che   la   fondatezza   della   tesi
interpretativa sottesa alla questione di legittimita'  costituzionale
qui sollevata svuoterebbe di rilievo il terzo  periodo  dell'art.  6:
perche', per la generalita' dei dipendenti pubblici diversi da quelli
che appartengano  alle  categorie  soggettivamente  eccettuate  dalla
novella  abrogatrice,  quest'ultima  rende  comunque  irrilevanti  le
vicende sostanziali che, ove occorse a  partire  dalla  data  del  28
dicembre  2011  in  cui  essa  e'  entrata  in   vigore,   comportino
l'insorgenza di patologie pur oggettivamente dipendenti da  causa  di
servizio. 
    12. Per altro verso appare indubbia la rilevanza della  questione
qui sollevata: perche', avuto riguardo alla data di  collocamento  in
quiescenza dell'odierno ricorrente all'inizio del ..., in se'  e  per
se' risulta indubbia la tempestivita' dell'istanza da lui  presentata
il ..., al fine di ottenere  la  pensione  privilegiata  per  le  due
infermita' accertate nel ... dalla  CMO.  Percio'  la  qui  censurata
omessa previsione dell'ulteriore eccezione in argomento preclude tout
court l'accoglimento della domanda attorea,  finalizzata  appunto  al
conseguimento di quella pensione. 
    13. Infine e' appena il  caso  di  osservare  come  lo  specifico
profilo sotteso alla questione  di  legittimita'  costituzionale  qui
sollevata risulti limpidamente distinto rispetto a quelli  riguardati
dalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.  20/2018:  i  quali
attenevano l'uno all'assenza di  una  stima  analitica  dei  risparmi
attesi, in virtu' della  novella  abrogatrice,  e  l'altro  alla  non
ragionevolezza della deroga soggettiva  di  cui  al  secondo  periodo
dell'art. 6. 
    14.  Conclusivamente  deve  dichiararsi  rilevante  nel  presente
giudizio e non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
costituzionale  del  terzo  periodo  del  comma  1  dell'art.  6  del
decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla  legge  n.  214/2011,  in
riferimento all'art.  3  della  Costituzione:  nella  parte  in  cui,
secondo l'interpretazione giurisprudenziale che costituisce  «diritto
vivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni
di cui al primo periodo di quel  medesimo  comma  1  non  include  il
procedimento   che,   riguardo   ad   un'infermita'   eziologicamente
riconducibile a data antecedente rispetto  a  quella  di  entrata  in
vigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda  il  cui
termine di presentazione non sia ancora  iniziato  a  decorrere  alla
data di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge. 
    Conseguono, da tale  declaratoria,  la  sospensione  dell'odierno
giudizio e l'espletamento degli  ulteriori  adempimenti  sanciti  dal
secondo e dal quarto comma dell'art. 23 della legge n. 87/1953. 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti,  Sezione  giurisdizionale  regionale  per  la
Campania, in relazione al giudizio n. 74147, proposto da R. M. contro
l'INPS, dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente
infondata la  questione  di  legittimita'  costituzionale  del  terzo
periodo del comma  1  dell'art.  6  del  decreto-legge  n.  201/2011,
convertito dalla legge n. 214/2011, in riferimento all'art.  3  della
Costituzione,  nella  parte   in   cui,   secondo   l'interpretazione
giurisprudenziale  che   costituisce   «diritto   vivente»,   tra   i
procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni di cui al primo
periodo di quel medesimo comma 1 non  include  il  procedimento  che,
riguardo  ad  un'infermita'  eziologicamente  riconducibile  a   data
antecedente rispetto a quella  di  entrata  in  vigore  del  predetto
decreto-legge,  vada  instaurato  a  domanda  il   cui   termine   di
presentazione non sia  ancora  iniziato  a  decorrere  alla  data  di
entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge, e per l'effetto: 
        1) Solleva la questione di  legittimita'  costituzionale  del
terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n.  201/2011,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei sensi su esposti; 
        2) Sospende il  presente  giudizio  sino  alla  comunicazione
della decisione che la  Corte  costituzionale  avra'  adottato  sulla
predetta questione di legittimita' costituzionale; 
        3)  Dispone  che  gli  atti  dell'odierno  giudizio   vengano
trasmessi  alla  Corte  costituzionale,  non  appena  saranno   state
depositate le motivazioni della presente ordinanza; 
        4) Dispone che la presente  ordinanza  venga  notificata,  in
forma integrale, alle parti  in  causa,  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
        5) Dispone che la  presente  ordinanza  venga  comunicata  al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica. 
          Cosi' deciso a Napoli  nella  Camera  di  consiglio  del  3
settembre 2024. 
 
                        Il Giudice: Musumeci