Reg. ord. n. 105 del 2025 pubbl. su G.U. del 04/06/2025 n. 23
Ordinanza del Corte d'appello di Lecce del 07/05/2025
Tra: Questura di Brindisi C/ M. Z.
Oggetto:
Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., in luogo dell’attuale procedura di impugnazione – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024 – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l’adozione della decretazione d’urgenza – Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe – Irragionevole compressione del diritto di difesa con riferimento alla procedura di impugnazione per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento – Contrasto con il diritto a un ricorso effettivo che, anche sulla base del diritto convenzionale ed eurounitario, deve essere assicurato alle parti e, in particolare, al richiedente protezione internazionale trattenuto.
Norme impugnate:
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 16 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto-legge del 17/02/2017 Num. 13 Art. 3 Co. 1
legge del 13/04/2017 Num. 46
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 16 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto-legge del 17/02/2017 Num. 13 Art. 5
legge del 13/04/2017 Num. 46
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 5
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 5
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 8
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 14 Co. 6
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 10 Co. 3
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 14 Co. 6
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 19
legge del 09/12/2024 Num. 187
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 10 Co. 3
Costituzione Art. 11 Co.
Costituzione Art. 24 Co.
Costituzione Art. 25 Co. 1
Costituzione Art. 77 Co. 2
Costituzione Art. 102 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 5 Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 5 Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 6 Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 18 Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 47 Co.
direttiva UE Art. 26 Co.
direttiva UE Art. 9 Co.
Camera di Consiglio del 17 novembre 2025 rel. SAN GIORGIO
Testo dell'ordinanza
N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 maggio 2025 Ordinanza del 7 maggio 2025 della Corte d'appello di Lecce nel procedimento civile promosso dalla Questura di Brindisi contro M. Z.. Straniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] - Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d'appello, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale - Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d'appello con ricorso per cassazione a norma dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 - Omessa previsione dell'impugnabilita' con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica - Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 187 del 2024. - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19. (GU n. 23 del 04-06-2025) CORTE DI APPELLO DI LECCE Il Consigliere di turno dott. Luca Colitta letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza del 7 maggio 2025, Osserva 1. Premessa e svolgimento del procedimento. In data ... la Questura di Brindisi ha richiesto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015, la proroga del trattenimento nei confronti di Z. M., nato in ... il ..., trattenimento disposto presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Restinco (BR) dal Questore di Brindisi in data ... ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015 e convalidato da questa Corte con decreto in data 11 marzo 2025. Lo Z., che si trovava trattenuto nel CPR di Restinco ai sensi dell'art. 14, decreto legislativo n. 286/1998 con decreto del Questore di Napoli del ..., convalidato dal giudice di pace di Brindisi con decreto del 28 febbraio 2025, presentava domanda di protezione internazionale in data ..., ritenuta pretestuosa, sicche' ne veniva disposto l'ulteriore trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015 da parte del Questore di Brindisi, convalidato, come detto, da questa Corte con decreto in data 11 marzo 2025. Con atto del ... la Questura di Brindisi, come detto, ha richiesto la proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015, ritenendo la permanenza dei relativi presupposti, in particolare essendo il cittadino straniero ricorrente avverso la decisione della Commissione territoriale di Lecce che ha ritenuto di non accogliere la richiesta ed essendo il ricorso ancora pendente. All'odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore, avv. Bartolo Gagliani del Foro di Brindisi - che ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto di sollevare questione di legittimita' costituzionale come da ordinanza della Corte di appello di Lecce in data 2 maggio 2025, con sospensione del procedimento - nonche' il rappresentante della Questura di Brindisi, ritenuta la propria competenza sulla richiesta di proroga alla luce della legislazione vigente, questo Consigliere ha riservato la propria decisione nei termini di legge. Va rilevato che questa Corte ha, come ricordato nella memoria difensiva, gia' sollevato, in data 2 maggio 2025, questione di legittimita' costituzionale delle norme infra indicate in un caso sovrapponibile, con argomentazioni che si condividono e in questa sede si ripropongono come di seguito. 2. In punto di rilevanza della questione. 2.1. Premessa. Va, preliminarmente, osservato che la questione di legittimita' costituzionale, sollevata di ufficio nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di proroga del trattenimento di H. T. avanzata dal Questore di Brindisi ai sensi dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015 in data ..., risulta ammissibile, come affermato dalla Corte costituzionale (vedi Corte costituzionale n. 212/2023 punto 2.1. del Considerato in diritto, che richiama Corte costituzionale n. 137/2020, punto 2.1. del Considerato in diritto). Invero, questo Consigliere non si e' pronunciato sulla richiesta (che, a pena di illegittimita', deve essere formulata prima della scadenza del termine iniziale o prorogato - v. Cassazione civ., Sez. 1, 16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere disposta o convalidata dal giudice entro quarantotto ore dalla richiesta - vedi Cassazione civ., Sez. 1, 30 ottobre 2019, n. 27939), ma ritiene di sollevare in via preliminare la questione di legittimita' costituzionale, con sospensione del giudizio. Orbene, quando il giudice dubiti della legittimita' costituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni del potere di convalida, ovvero, come nel caso di specie, i presupposti e le condizioni del potere di proroga di un trattenimento, il cui esercizio e' soggetto a termini perentori, la cessazione dello stato di restrizione che dovesse derivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero dal mancato accoglimento della richiesta di proroga nel termine di legge (si veda, con riguardo a questione di legittimita' costituzionale sollevata nell'ambito di un procedimento di riesame ai sensi dell'art. 309 del codice di procedura penale, Cassazione pen., sez. F., 11 agosto 2015, n. 34889), non puo' essere di ostacolo al promovimento della relativa questione di legittimita' costituzionale. Va anche detto che, nella sostanza, con la questione di legittimita' costituzionale si sottopone a scrutinio di costituzionalita' il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione di urgenza, che attiene ai procedimenti di convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale, di cui si contesta la ragionevolezza e l'organicita', in mancanza di giustificazione circa i presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di esigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire, nonche' l'idoneita' ad assicurare l'effettiva tutela del diritto di difesa. La conseguenza dell'eventuale fondatezza dei rilievi costituzionali mossi sarebbe il ripristino del precedente sistema, che vedeva nelle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, l'Autorita' giudiziaria competente in materia e nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile il rimedio avverso il provvedimento di convalida. 2.2. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile nel presente procedimento. Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2024 - Serie generale - n. 239, recante «disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali», al capo IV, aveva previsto alcune disposizioni processuali (articoli 16, 17 e 18). In particolare, l'art. 16, rubricato «modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46», modificando gli articoli 2 e 3, comma 4, decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, aveva introdotto il reclamo dinanzi alla Corte di appello avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate, ai sensi dell'art. 35-bis, decreto legislativo n. 25/2008, e quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16, comma 1, lettera b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati a comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto curare la propria formazione almeno annuale nella materia della protezione internazionale. L'art. 17 aveva apportato modifiche al decreto legislativo n. 25/2008 e l'art. 18 aveva a sua volta apportato modifiche al decreto legislativo n. 150/2011. Ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, le disposizioni di cui al capo IV si applicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. Il decreto-legge n. 145/2024 e' stato convertito con modifiche dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, in sede di conversione, l'art. 16 del decreto-legge n. 145/2024 e' stato modificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e' stata modificata la rubrica dell'articolo («Modifica all'art. 3 e introduzione dell'art. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»). Quindi, con l'art. 16 citato, attraverso la modifica dell'art. 3, comma 1, lettera d) decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017 e l'introduzione dell'art. 5-bis nel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, e' stata sostanzialmente sottratta alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, la competenza per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, che e' stata, invece, attribuita alle Corti di appello di cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudicano in composizione monocratica. L'art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito rilevanti modifiche, a cominciare dalla rubrica («Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»). Nel dettaglio, e' stato modificato l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015, per adattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di appello. E' previsto (primo periodo) che il provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo, alla Corte di appello di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017. All'ultimo periodo dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte d'appello competente». Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 e' stato inserito il comma 5-bis, che prevede che contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998. Al comma 8 dell'art. 6 decreto legislativo n. 142/2015 le parole «del tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «della Corte d'appello». All'art. 14, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la Corte d'appello». Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge n. 145/2024, ha inserito l'art. 18-bis, rubricato «Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» che prevede che all'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la Corte d'appello»; inoltre, prevede all'art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, al primo periodo l'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: «entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 del codice di procedura penale», e dopo il secondo periodo l'aggiunta del seguente periodo: «Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69». Infine, l'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024 e' stato modificato nel senso che sono state soppresse le parole «ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 35 e dell'articolo, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». In definitiva, con la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha realizzato una variazione di non poco momento in punto di attribuzione della competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 142/2015, che e' stata sottratta alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali, per essere attribuita alle Corti di appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudicano in composizione monocratica. Il relativo provvedimento e' impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, e, quindi, il ricorso, che non sospende il provvedimento, e' proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettera a), b) e c) del codice di procedura penale e si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. Peraltro, la competenza cosi' determinata ha avuto efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n. 145/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024) per effetto dell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, come modificato dalla legge n. 187/2024. Non e' piu' previsto, inoltre, l'obbligo in capo ai Consiglieri di appello di curare la propria formazione annuale nella materia della protezione internazionale. 2.2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025. Giova evidenziare che, con sentenza n. 39 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, lettera b), numero 2) del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis del decreto legislativo n. 142/2015, come introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005, anziche' ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo. Invero, ai fini di assicurare l'effettivita' del contraddittorio nel giudizio di legittimita' relativo ai procedimenti di impugnazione dei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento o della proroga del trattenimento adottati a norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 142/2015, la Corte ha inteso intervenire nei sensi di cui al suesposto dispositivo. Per effetto dell'intervento «sostitutorio», il processo di cassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera - emessi dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o dalla Corte di appello in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 - si articola nei seguenti termini: il giudizio e' instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 606 del codice di procedura penale; il ricorso, che non sospende l'esecuzione della misura, e' presentato nella cancelleria della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento; la Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'art. 127 del codice di procedura penale e, quindi, in un'adunanza camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il difensore; l'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell'udienza e la decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione; qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia. 2.2.2. Le incertezze relative all'attribuzione della materia al settore civile o a quello penale. Come evidenziato dal CSM nel suo parere consultivo, reso con delibera del 4 dicembre 2024, la novella legislativa attribuisce alla Corte di appello, normalmente giudice di secondo grado, la competenza in ordine alle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono o prorogano i trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale, che costituiscono procedimenti incidentali nell'ambito del complesso procedimento di riconoscimento del diritto di asilo o alla protezione internazionale sussidiaria, che resta, invece, attribuito al Tribunale distrettuale specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Il riferimento, per l'individuazione del magistrato della Corte di appello competente, all'art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005, ingenera ulteriore confusione, poiche', se risulta effettuato per identificare la competenza territoriale, si tratterebbe di richiamo inutile, visto che la stessa norma individua territorialmente la Corte di appello competente in base al Questore che ha adottato il provvedimento da convalidare. Al contrario, se risulta effettuato per individuare uno specifico settore o Sezione della Corte di appello che si deve occupare della materia, risulta un richiamo del tutto generico, poiche' non e' chiaro se per legge si e' attribuita la competenza a provvedere al settore penale della Corte, normalmente competente a provvedere sui MAE. Secondo l'interpretazione fatta propria sia dall'Ufficio del massimario della Corte di cassazione (vedi relazione n. 1/2025) che dalla Corte di legittimita' (vedi sentenza 1 Sez. pen. 24 gennaio 2025, n. 2967), il legislatore avrebbe attribuito alle Sezioni penali della Corte di appello la materia (oltre che alle Sezioni Penali della Corte di legittimita'). Tuttavia, come emerge dalla delibera del CSM del 19 marzo 2025, ricognitiva in ordine alle ricadute organizzative sulle Corti di appello in seguito allo spostamento delle competenze in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, sono state adottate dalle Corti di appello misure organizzative diverse, che prevedono, per lo piu', l'attribuzione tabellare della nuova materia al settore civile in via esclusiva e, dove istituita, alla Sezione gia' incaricata della trattazione della materia dell'immigrazione e della protezione internazionale, ovvero in alcuni casi il coinvolgimento dei Consiglieri del settore penale o sotto forma di applicazione, ovvero come inserimento nel turno delle convalide, ovvero ancora come attribuzione della materia alle Sezioni penali con trattazione secondo la turnazione MAE. La Prima Presidente della Corte di cassazione, con provvedimento di variazione tabellare adottato in data 16 gennaio 2025, ha assegnato la trattazione dei ricorsi alla Prima Sezione Penale. Il CSM ha espressamente previsto la tendenziale approvazione in questa prima fase di tutte le variazioni tabellari, in attesa che si consolidi, in ambito giurisdizionale, un'unica opzione interpretativa, circa l'attribuzione della materia al settore civile o al settore penale. Pertanto, presso le Corti di appello, convivono sia sistemi organizzativi tabellari in cui la materia de qua e' attribuita in via esclusiva ai Consiglieri addetti al settore civile, sia sistemi in cui e' attribuita in via esclusiva ai Consiglieri addetti al settore penale ovvero sia ai Consiglieri addetti al settore civile che a quelli addetti al settore penale, sebbene il rito previsto per il procedimento di convalida sia quello di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 142/2015, che richiama a sua volta l'art. 14 decreto legislativo n. 286/1998, e dunque un procedimento che segue il processo civile telematico, mediante l'utilizzo di console civile. D'altra parte, non va dimenticata l'esistenza dell'istituto «pretorio» del riesame del trattenimento dello straniero (Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2017, n. 22932), la cui domanda va introdotta nelle forme del procedimento camerale ex art. 737 del codice di procedura civile, sicche', per il principio della concentrazione delle tutele, la competenza deve essere riferita al giudice della convalida e delle proroghe (Cass. civ., sez. 1, 3 febbraio 2021, n. 2457). Dunque, stante lo spostamento della competenza in esame, tale domanda dovra' essere necessariamente rivolta, per lo straniero richiedente protezione internazionale, alla Corte di appello, e cio' rende ulteriormente incerta l'attribuzione della materia al settore civile o al settore penale. Presso la Corte di appello di Lecce e' stata prevista variazione tabellare attributiva della materia delle convalide dei provvedimenti questorili di trattenimento o di proroga dei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale a tutti i Consiglieri della Corte, secondo un turno settimanale (variazione tabellare n. 2 dell'8 gennaio 2025). Lo scrivente Consigliere e' tabellarmente addetto al settore penale, inserito nella Seconda Sezione Penale della Corte. Tuttavia, in virtu' della suddetta variazione tabellare, e' assegnatario, secondo un turno settimanale, della materia delle convalide dei provvedimenti questorili di trattenimento o di proroga dei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale. 2.3. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla luce del quadro normativo scaturito dal decreto-legge n. 145/2024 convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024. L'intervento normativo di urgenza, che ha portato all'attribuzione della competenza per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale alle Corti di appello, individuate ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2027, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, che giudicano in composizione monocratica, nonche' all'impugnabilita' del relativo provvedimento con ricorso per cassazione da proporre entro cinque giorni dalla comunicazione, per i motivi di cui all'art. 606, lettera a), b) e c) del codice di procedura penale (con conseguente applicazione dell'art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 69/2005) risulta di dubbia ragionevolezza, tenuto conto, altresi', come si vedra', dell'inesistenza di una plausibile motivazione a sostegno dello stesso, tale da rendere intellegibili le ragioni e gli scopi perseguiti dal legislatore. Facendo proprie le perplessita' gia' manifestate dal CSM nel parere reso con delibera del 4 dicembre 2024, si evidenzia come non appaiano intellegibili ne' le ragioni poste a fondamento dell'inedita sottrazione alle Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali di procedimenti - quelli appunto sulle convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo - tipicamente assegnati ai giudici di primo grado e il loro affidamento, per saltum, alle Corti di appello, ne' i motivi che hanno indotto il legislatore a cancellare, con la legge di conversione, uno dei cardini del primo intervento normativo di urgenza, e cioe' la reintroduzione del reclamo in appello avverso i provvedimenti di merito in materia di protezione internazionale. Se poi la competenza deve intendersi come attribuita alle Sezioni penali della Corte di appello, tale scelta desterebbe ulteriori perplessita', poiche' le decisioni sui trattenimenti dei richiedenti asilo si inseriscono nel quadro di una procedura amministrativa originata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le regole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento di quest'ultimo; i provvedimenti disposti dal Questore e le relative proroghe non sono legati alla commissione di reati, ma rispondono alle diverse esigenze di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, 10-ter, comma 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14, comma 6 del decreto legislativo n. 142/2015; la decisione sul trattenimento ha natura incidentale, nell'ambito del complesso procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per tale ragione essa e' stata da sempre attribuita alla competenza dei medesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine alla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare (istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la comune appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive, merito) alla complessa materia della protezione internazionale ha, sino ad oggi, indotto il legislatore e il CSM a ritenere opportuna, rectius necessaria, l'individuazione di un giudice specializzato, tabellarmente predefinito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti obblighi formativi. L'intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle relative procedure, operando una sorta di assimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e le ipotesi di limitazione della liberta' personale derivanti dall'accertamento giurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da parte di cittadini comunitari o extracomunitari, assimilazione che non vi puo' essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di trattenimento o di proroga dei trattenimenti appunto convalide di provvedimenti amministrativi, di per se' estranei ai fatti-reato. Si e' operata una scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo (le Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla legittimita' dei trattenimenti disposti nell'ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto. Infine, l'intervento normativo in questione ha frustrato l'esigenza di specializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla legittimita' dei trattenimenti. Come evidenziato dal CSM nel piu' volte citato parere, si e' trattato di un significativo cambio di prospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un quadro ordinamentale e processuale che non aveva sollevato criticita', dimostrando di potere offrire risposte adeguate alle esigenze di celerita' proprie delle procedure de quibus e che ha comportato la necessita' di ripensare il funzionamento delle Corti di appello, con le confusioni organizzative sopra rappresentate. Non va taciuta, poi, l'irragionevole compressione dei diritti difensivi scaturita dalla modifica apportata al giudizio di impugnazione relativo al provvedimento di convalida, proponibile con ricorso per cassazione in tempi estremamente ridotti (cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento) e per motivi (quelli di cui all'art. 606, lettera a), b) e c) del codice di procedura penale) nella sostanza non proponibili se non quello di violazione di legge (piu' che altro riconducibile all'art. 111, comma settimo della Costituzione). E' rilevante, pertanto, la questione della conformita' di tale sistema, scaturito dalle modifiche apportate dagli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, in primis, all'art. 77, comma secondo della Costituzione; quindi, agli articoli 3, 25 e 102, comma secondo della Costituzione; infine, agli articoli 3, 10, comma terzo e 24 della Costituzione, nonche' agli articoli 11 e 117, comma primo della Costituzione in relazione all'art. 5, §§ 1 lettera f) e 4 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e agli articoli 9 della direttiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. 3.1. Rispetto all'art. 77, comma secondo della Costituzione Il decreto-legge n. 145/2024 e' stato emesso in mancanza di quei casi straordinari di necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77 comma secondo della Costituzione. Come e' noto, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (vedi da ultimo Corte costituzionale n. 8/2022 e n. 146/2024), la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessita' e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validita' dell'adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimita' costituzionale del medesimo, che non e' sanato dalla legge di conversione, la quale, ove intervenga, risulta a sua volta inficiata da un vizio in procedendo (ex plurimis, sentenze n. 149 del 2020, n. 10 del 2015, n. 93 del 2011, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995). Il sindacato resta, tuttavia, circoscritto alle ipotesi di «mancanza evidente» dei presupposti in discorso o di manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' della loro valutazione (ex plurimis, sentenze n. 186 del 2020, n. 288 e n. 97 del 2019, n. 137, n. 99 e n. 5 del 2018, n. 236 e n. 170 del 2017): cio', al fine di evitare la sovrapposizione tra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di conversione) e il controllo di legittimita' costituzionale (sentenze n. 186 del 2020, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010 e n. 171 del 2007). L'espressione, usata dall'art. 77 della Costituzione, per indicare i presupposti della decretazione d'urgenza e' connotata, infatti, da un «largo margine di elasticita'» (sentenza n. 5 del 2018), onde consentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo a una pluralita' di situazioni per le quali non sono configurabili rigidi parametri (sentenze 137 del 2018 e n. 171 del 2007). Tutto cio' premesso, occorre verificare, alla stregua di indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione impugnata, se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarieta' del caso di necessita' e urgenza di provvedere (Corte costituzionale n. 171/2007). L'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilita' che ne consegue per il Governo secondo l'art. 77 della Costituzione - non puo' essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza, ne' puo' esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che e' stata introdotta (vedi sempre Corte costituzionale n. 171/2007 e n. 128/2008). Cio' detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e' alcuna motivazione delle ragioni di necessita' e urgenza del provvedimento, specie con riguardo alle norme processuali contenute nel capo IV (si legge testualmente: «Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). Il decreto-legge, come visto, aveva attribuito alla Corte di appello, sostanzialmente, di nuovo la competenza in tema di impugnazione dei provvedimenti emanati dal Tribunale specializzato nella materia della protezione internazionale, attraverso il reclamo. Aveva, poi, previsto un obbligo per i giudici della Corte addetti alla trattazione del reclamo di formarsi attraverso la frequenza annuale di corsi di formazione nella materia della protezione internazionale. Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di conversione A.C. 2888, veniva presentato l'emendamento n. 16.4 proposto in I Commissione, in sede referente, alla Camera dei deputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli articoli 16, 17, 18, nonche' l'inserimento degli articoli 18-bis e 18-ter. Dalla lettura del bollettino delle Commissioni parlamentari, redatto in forma sintetica (e non stenografica), non emergono dichiarazioni della relatrice tese a spiegare le ragioni poste a base dell'emendamento n. 16.4. Risultano solamente le dichiarazioni di voto contrarie dei parlamentari dell'opposizione (interventi degli On.li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, L. Boldrini, S. Bonafe', G. Cuperlo, A. Colucci, M. Mauri, E. Alifano, I. Carmina: cfr. XIX Legislatura, Camera dei deputati, I Commissione permanente, bollettino di mercoledi' 20 novembre 2024, 32 e ss. e spec. 53 con l'approvazione dell'emendamento, pubblicato in allegato 2). Dal resoconto stenografico dell'intervento nell'Assemblea di Montecitorio emerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo che gli articoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui all'art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte di appello la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento e proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal Questore. La legge di conversione, dunque, ha eliminato il reclamo e, quindi, la competenza della Corte in sede di impugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale specializzato nella protezione internazionale, ma ha attribuito alla Corte di appello (che giudica in composizione monocratica) la competenza in tema di convalida dei provvedimenti del Questore che dispongono il trattenimento o la proroga dei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza, peraltro, prevedere piu' alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia della protezione internazionale. Di fatto, con riguardo ai procedimenti incidentali di convalida dei trattenimenti o di proroga dei trattenimenti, la legge di conversione ne ha disposto la sottrazione alle Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali, per attribuirli alla Corte di appello, peraltro, sembrerebbe, settore penale (o anche settore penale, come, per disposizione tabellare, e' previsto per la Corte di appello di Lecce), i cui magistrati non hanno alcuna specializzazione nella materia e rispetto ai quali non e' prevista, come per i magistrati del Tribunale, alcuna necessita' di specializzarsi attraverso opportune occasioni di formazione. E' stata prevista, poi, l'impugnazione del provvedimento con ricorso per cassazione, esperibile nel ristretto termine di cinque giorni, per i motivi di cui all'art. 606 lettera a), b) e c) del codice di procedura penale. E tutto questo senza alcuna motivazione circa le ragioni straordinarie di necessita' e urgenza che giustificano tale spostamento di competenza e la nuova modalita' di impugnazione del provvedimento. Invero, non solo il decreto-legge n. 145/2024, come visto, non le esplicita, ma non risultano ricavabili neppure dai lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della legge di conversione n. 187/2024 (relazioni, interventi dei parlamentari, dossier e altro). A dimostrazione della confusione regnante, non puo' che sottolinearsi come l'originaria previsione del decreto-legge n. 145/2024, circa l'attribuzione alla Corte di appello delle competenze in tema di impugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale specializzato nella materia della protezione internazionale, sia stata sostituita, come visto, in sede di conversione, dalla piu' limitata competenza della Corte di appello a decidere sulle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative proroghe, che costituiscono normalmente procedimenti incidentali rispetto al procedimento principale di accoglimento o meno della domanda di asilo e protezione internazionale sussidiaria, e che, certamente, non sono procedimenti di impugnazione. Dunque, anche l'originaria previsione, che gia' non si fondava su alcuna ragione esplicita di straordinaria urgenza e necessita', e' stata stravolta in sede di conversione del decreto-legge, ancora una volta senza che cio' fosse giustificato da esplicite ragioni di straordinaria necessita' e urgenza. Residua, quindi, l'apodittica e tautologica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza contenuta nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa alle disposizioni processuali contenute nel capo IV, da sola insufficiente a rendere compatibile con il disposto dell'art. 77, comma secondo della Costituzione l'esercizio dello straordinario ed eccezionale potere legislativo attribuito al Governo mediante l'emanazione del decreto-legge. D'altronde, stride con l'asserita necessita' e urgenza la previsione contenuta nell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, mantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad opera della legge n. 187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV si applicano non immediatamente, il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il giorno successivo, come normalmente avviene per le norme emanate con decreto-legge, e neppure nell'ordinario termine di vacatio legis, ma addirittura decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 3.2. Rispetto agli articoli 3, 25, comma 1, e 102, comma 2, della Costituzione Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale ha affermato quanto segue: «3.2. - La giurisprudenza di questa Corte ha spesso affrontato il quesito se una disciplina che determini uno spostamento di competenza con effetto anche sui procedimenti in corso sia compatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Come questa Corte osservo' sin dalla sentenza n. 29 del 1958, con l'espressione "giudice precostituito per legge" si intende "il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie". Tale principio, si aggiunse qualche anno piu' tardi, "tutela nel cittadino il diritto a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o, ancor piu' nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non sara' un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia' verificatosi" (sentenza n. 88 del 1962, punto 4 del Considerato in diritto). La costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha sempre ritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967 - che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge non sia necessariamente violata allorche' una legge determini uno spostamento della competenza con effetto anche sui procedimenti in corso. La violazione e' stata esclusa, in particolare, in presenza di una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni rischio di arbitrio nell'individuazione del nuovo giudice competente. Finalita', quest'ultima, che gia' la sentenza n. 56 del 1967 aveva ritenuto la ragion d'essere della garanzia del giudice naturale precostituito per legge, la quale mira non solo a tutelare il consociato contro la prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare l'indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa, ponendolo al riparo dalla possibilita' che il legislatore o altri giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia' incardinati innanzi a se'. 3.2.1. - Anzitutto, e' necessario che lo spostamento di competenza non sia disposto dalla legge in funzione della sua incidenza in una specifica controversia gia' insorta, ma avvenga in forza di una legge di portata generale, applicabile a una pluralita' indefinita di casi futuri. La menzionata sentenza n. 56 del 1967, in particolare, ritenne compatibile con l'art. 25, primo comma, della Costituzione una riforma legislativa delle circoscrizioni giudiziarie, immediatamente operativa anche con riferimento alla generalita' dei processi in corso. Il precetto costituzionale in parola - si argomento' in quell'occasione - "tutela una esigenza fondamentalmente unitaria: quella, cioe', che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio. La illegittima sottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito si verifica, percio', tutte le volte in cui il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di la' dei limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice "naturale" - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente" (punto 2 del Considerato in diritto). Tale criterio e' stato mantenuto fermo da questa Corte in tutta la giurisprudenza posteriore relativa, in particolare, alle riforme ordinamentali che hanno introdotto regole sulla competenza, con effetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze n. 237 del 2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002 e n. 152 del 2001). 3.2.2. - In secondo luogo, la giurisprudenza costituzionale ha spesso posto l'accento - in particolare laddove la disciplina censurata deroghi rispetto alle regole vigenti in via generale in materia di competenza - sulla necessita' che lo spostamento di competenza sia previsto dalla legge in funzione di esigenze esse stesse di rilievo costituzionale. Tali esigenze sono state identificate, ad esempio, nella tutela dell'indipendenza e imparzialita' del giudice (sentenze n. 109 e n. 50 del 1963, rispettivamente punti 2 e 3 del Considerato in diritto), nell'obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il migliore accertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra procedimenti (sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto 2 del Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e n. 508 del 1989), ovvero nell'opportunita' di assicurare l'uniformita' della giurisprudenza in relazione a determinate controversie (sentenza n. 117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto). 3.2.3. - Infine, e' necessario che lo spostamento di competenza avvenga in presenza di presupposti delineati in maniera chiara e precisa dalla legge, si' da escludere margini di discrezionalita' nell'individuazione del nuovo giudice competente (sentenze n. 168 del 1976, punto 3 del Considerato in diritto; n. 174 e n. 6 del 1975, entrambe punto 3 del Considerato in diritto; ordinanze n. 439 del 1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in tal modo, che anche quest'ultimo giudice possa ritenersi "precostituito" per legge (sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del Considerato in diritto). Per contro, la garanzia in esame e' violata da leggi, sia pure di portata generale, che attribuiscano a un organo giurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento discrezionale il giudice competente, in relazione a specifici procedimenti gia' incardinati (sentenze n. 82 del 1971, n. 117 del 1968, n. 110 del 1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla composizione dell'organo giudicante in relazione, ancora, a specifiche controversie gia' insorte (sentenze n. 393 del 2002 e n. 83 del 1998).» Dunque, affinche' lo spostamento di competenza possa ritenersi rispettoso del principio del giudice naturale di cui all'art. 25, comma 1, della Costituzione e' necessario che sia previsto dalla legge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale. E' necessario, pertanto, che lo spostamento di competenza abbia una giustificazione «costituzionale», specie in un caso, come quello in esame, in cui l'attribuzione della competenza relativamente alle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale era attribuita in precedenza ad una Sezione specializzata dei Tribunali distrettuali, ad una Sezione, cioe', appositamente istituita per la trattazione, in generale, della materia della protezione internazionale, che continua, peraltro, ad occuparsi nel merito della decisione sulla richiesta di protezione internazionale. In questa ottica, va aggiunta l'assenza totale di motivazioni esposte, durante l'iter di conversione dell'originario decreto-legge (che non conteneva le disposizioni processuali qui in esame), sul mutamento di assetto giurisdizionale in questione, come gia' rilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore verso la tutela del principio di specializzazione dell'organo giudicante, da ritenersi - in casi simili - presidio del giusto processo di cui all'art. 111, comma primo della Costituzione. Se la ragione dell'inedita attribuzione di competenza alla Corte di appello, che e' normalmente giudice di secondo grado, deve essere ricercata in una presunta affinita' dei procedimenti di convalida dei provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga dei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale con i procedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione dei MAE, come sembrerebbe desumibile dal riferimento all'art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005, contenuto nel comma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, introdotto dall'art. 16 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nonche' dalla circostanza che il provvedimento di convalida risulta impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art. 606 lettera a), b) e c) del codice di procedura penale) e il procedimento in Cassazione segue, ora, il rito previsto dall'art. 22, commi 3 e 4 legge n. 69/2005 (vedi art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 18-bis decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, e, quindi, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2025), deve osservarsi che tale asserita affinita' non sussiste minimamente. Invero, alla base del procedimento di convalida previsto dall'art. 13 della legge n. 69/2005 vi e' l'arresto di una persona, di iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un mandato di arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta di un MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione giudiziaria) esecutiva o su un provvedimento cautelare avente ad oggetto un fatto qualificabile come reato. L'arresto viene convalidato o meno in vista della consegna dell'arrestato allo Stato che ha emesso il MAE (procedura attiva). E' chiaramente un procedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali: vedi Corte europea dei diritti dell'uomo 7.10.2008, Monedero e Angora comma Spagna; ma tendenzialmente considerato di natura penale nel diritto dell'Unione europea, tanto da estendere l'applicazione di alcune delle direttive «processuali penali» anche al MAE: vedi, ad esempio, direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE), normalmente assegnato alle Sezioni penali delle Corti di appello. Per contro, il procedimento che attiene alla convalida del provvedimento che dispone o proroga il trattenimento del richiedente protezione internazionale, sebbene riguardi un provvedimento limitativo della liberta' dello straniero richiedente asilo, che deve essere adottato nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia non e' stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne' in ambito nazionale ne' in ambito sovranazionale. Come opportunamente ricordato dalla Corte costituzionale (vedi il punto 3.5. del Considerato in diritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente la materia in questione e' sempre stata ritenuta di natura civile, in ragione della natura delle situazioni giuridiche incise dal trattenimento, giacche', ha sottolineato la Consulta, «come confermato dalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240 del 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del 1998 - il cui art. 12, come ricordato, e' confluito nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - trattandosi di misure amministrative, di per se' estranee al fatto-reato, suscettibili nondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione tutela in modo particolare, si e' ritenuto di attribuire la competenza al pretore civile, con un procedimento rapidissimo, destinato ad esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso per Cassazione e senza escludere eventuali provvedimenti cautelari (la cosiddetta 'sospensiva'). La scelta a favore del giudice ordinario civile, quale autorita' giurisdizionale competente a decidere sul ricorso con l'espulsione, oltre che della legittimita' della misura di cui all'art. 12, risponde a criteri funzionali e sistematici». D'altra parte, e' notorio che nelle controversie che riguardano l'ingresso, la permanenza o l'espulsione di stranieri in Stati diversi di appartenenza non trova applicazione l'art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ne' sotto il suo aspetto civile ne' in quello penale (Corte EDU, grande camera, 5 ottobre 2000, Maaouia c. Francia, dove si precisa che l'art. 1 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali contiene garanzie procedurali applicabili all'allontanamento degli stranieri). Il trattenimento dei cittadini stranieri ricade sotto l'ambito di applicazione dell'art. 5, § 1 lettera f), Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 15 dicembre 2016, K e altri c. Italia), ed e' accettabile - sottolineava la Corte dei diritti umani (vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 giugno 1996, Amuur c. Francia) - solo per consentire agli Stati di prevenire l'immigrazione illegale nel rispetto dei propri obblighi internazionali, in particolare ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiati e, appunto, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Aggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione degli Stati di contrastare i tentativi sempre piu' frequenti di eludere le restrizioni all'immigrazione non deve privare i richiedenti asilo della protezione offerta da tali convenzioni, sicche' il trattenimento non dovrebbe essere prolungato eccessivamente, altrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione della liberta' - inevitabile al fine di organizzare il rimpatrio dello straniero o, nel caso del richiedente asilo, in attesa dell'esame della sua domanda di protezione internazionale - in una privazione della liberta' personale. A tale riguardo, precisava la Corte europea dei diritti dell'uomo - punto fondamentale - occorre tenere conto del fatto che la misura e' applicabile non a coloro che hanno commesso reati penali, ma agli stranieri che, spesso temendo per la propria vita, sono fuggiti dal proprio Paese. Sicche', sebbene la decisione di disporre il trattenimento debba essere presa necessariamente dalle autorita' amministrative o di polizia, la sua convalida o proroga richiede un rapido controllo da parte dei Tribunali, tradizionali tutori delle liberta' personali, ed il trattenimento non deve privare il richiedente asilo del diritto di accedere effettivamente alla procedura per la determinazione del suo status di rifugiato. Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, punti 72-74) ha precisato che ogni trattenimento di un cittadino di un paese terzo, che avvenga in forza della direttiva 2008/115 nell'ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33 nell'ambito del trattamento di una domanda di protezione internazionale, oppure in forza del regolamento n. 604/2013 nel contesto del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione verso lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, costituisce un'ingerenza grave nel diritto alla liberta', sancito all'art. 6 della CDFUE. Infatti, come prevede l'art. 2, lettera h), della direttiva 2013/33, una misura di trattenimento consiste nell'isolare una persona in un luogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal contesto di tale disposizione, la cui portata puo', peraltro, essere trasferita alla nozione di «trattenimento» contenuta nella direttiva 2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che il trattenimento impone all'interessato di rimanere in un perimetro ristretto e chiuso, isolando cosi' la persona di cui trattasi dal resto della popolazione e privandola della sua liberta' di circolazione. Orbene, la finalita' delle misure di trattenimento, ai sensi della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e del regolamento n. 604/2013, non e' il perseguimento o la repressione di reati, bensi' la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali strumenti in materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande di protezione internazionale e di trasferimento di cittadini di paesi terzi. Dunque, l'eventuale (poiche' sul punto, si ribadisce, non e' dato rinvenire alcun esplicita o implicita motivazione nel decreto-legge ovvero negli atti che hanno accompagnato la legge di conversione) asserita affinita' tra procedimento di convalida dell'arresto in esecuzione del MAE (esecutivo o cautelare) e procedimento di convalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, che dovrebbe essere alla base della nuova attribuzione di competenza alle Corti di appello in quest'ultima materia, che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa materia al giudice specializzato costituito dalle Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali per affidarla alle Corte di appello, per giunta, come avvenuto in alcuni casi con provvedimenti tabellari organizzativi, alle Sezioni penali delle Corti di appello, senza alcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione da parte dei Consiglieri delle Corti che saranno chiamati ad occuparsi di questa materia, non appare in alcun modo idonea ad attribuire ragionevolezza a questa decisione del legislatore, ne' persegue esigenze di rilievo costituzionale. Anzi, l'avere sottratto questa materia al suo giudice «naturale», e cioe' al giudice appositamente istituito e specializzato nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale, per affidarla ad un giudice, specie se penale, non specializzato, ne' obbligato a specializzarsi attraverso un onere di aggiornamento professionale annuale, sembra perseguire esigenze opposte a quelle di rilievo costituzionale. Non puo' tacersi, infatti, che l'art. 102, comma secondo della Costituzione, mentre vieta l'istituzione di giudici straordinari o giudici speciali, ammette la possibilita' dell'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di Sezioni specializzate per determinate materie. Costituisce, quindi, esigenza di rilievo costituzionale quella di mantenere concentrate presso la competente Sezione specializzata, istituita presso i Tribunali distrettuali, tutte le materie alla stessa attribuite, riguardanti la protezione internazionale. Infine la censurata normativa appare violare anche l'art. 3 della Costituzione. Al riguardo, come rammenta ancora una volta la Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2005, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalita', censurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di manifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 189 e n. 83 del 2024, rispettivamente punto 9 e punto 5.5. del Considerato in diritto; n. 67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto). A parte la mancanza di qualsiasi ragione che potesse giustificare, sotto il profilo del perseguimento di esigenze di rilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in esame, deve osservarsi come in tale modo l'intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle relative procedure, operando una sorta di assimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e le ipotesi di limitazione della liberta' personale derivanti dall'accertamento giurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da parte di cittadini comunitari o extracomunitari, assimilazione che non vi puo' essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di trattenimento o di proroga dei trattenimenti appunto convalide di provvedimenti amministrativi, di per se' estranei ai fatti-reato. Si e' operata una scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo (le Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla legittimita' dei trattenimenti disposti nell'ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto, benche' la decisione sul trattenimento abbia natura incidentale nell'ambito del complesso procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per tale ragione essa e' stata da sempre attribuita alla competenza dei medesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine alla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare (istanze di sospensiva) quanto in via definitiva. La comune appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive, merito) alla complessa materia della protezione internazionale ha, sino ad oggi, indotto il legislatore e il CSM a ritenere opportuna, rectius necessaria, l'individuazione di un giudice specializzato, tabellarmente predefinito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti obblighi formativi. L'intervento normativo in questione ha frustrato l'esigenza di specializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla legittimita' dei trattenimenti, con un significativo cambio di prospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un quadro ordinamentale e processuale che non aveva sollevato criticita', dimostrando di potere offrire risposte adeguate alle esigenze di celerita' proprie delle procedure de quibus e che ha comportato la necessita' di ripensare il funzionamento delle Corti di appello. Inoltre, la non chiara formulazione delle nuove norme ha determinato finora, sul piano organizzativo, l'attribuzione di questa materia in maniera disorganica ora alle Sezioni civili delle Corti di appello, ora alle Sezioni penali delle stesse. Tuttavia, non e' stato modificato il procedimento della convalida del provvedimento questorile che ha disposto il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente asilo, che continua, quindi, a instaurarsi seguendo il PCT, mentre in Cassazione, in virtu' di un provvedimento organizzativo adottato in data 16 gennaio 2025 dalla prima Presidente, i ricorsi per cassazione proposti avverso i decreti di convalida o non convalida, peraltro potendo fare valere solo i motivi di ricorso di cui all'art. 606 lettera a), b) e c) del codice di procedura penale, risultano assegnati alla Prima Sezione penale, con la conseguente necessita' di prevedere forme di raccordo operativo con le Corti di appello che consentisse la trasmissione degli atti a mezzo di una casella ad hoc di PEC. La normativa modificata ha assegnato alle Corti di appello (individuate ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017) la competenza a provvedere sulla convalida dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti o le proroghe dei trattenimenti dei richiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai procedimenti di «riesame», che secondo la giurisprudenza di legittimita' vanno introdotti e decisi nelle forme del procedimento camerale ex art. 737 del codice di procedura civile, e per il principio della concentrazione delle tutele la competenza deve essere riferita al giudice della convalida e delle proroghe (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2021, n. 2457). Ma tale procedimento e' di competenza di un giudice collegiale, sicche' non e' chiaro se e come vada introdotto dinanzi alle Corti di appello, che giudicano monocraticamente, attualmente individuate quali Autorita' giudiziarie competenti sulle convalide e sulle proroghe. 3.3. Rispetto agli articoli 3, 10, comma 3, e 24 della Costituzione, nonche' agli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 5, §§ 1 lettera f) e 4, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e agli articoli 9 della direttiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli articoli 18 e 18-bis del decreto-legge n. 145/2024, come modificati o introdotti dalla legge di conversione n. 187/2024, come visto, modificando il comma 5 e inserendo il comma 5-bis all'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, nonche' modificando il comma 6 dell'art. 14 decreto legislativo n. 286/1998, hanno sostanzialmente previsto che avverso i decreti di convalida dei provvedimenti che dispongono il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale e' ammesso ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 606, codice di procedura penale. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2025, per il giudizio di cassazione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69/2005. Dunque, avverso l'emanando provvedimento da parte di questo Consigliere, alle parti, e, in particolare, al trattenuto, e' attribuita, come in precedenza, la possibilita' di presentare ricorso per cassazione. Tuttavia, i termini per presentare il ricorso si riducono sensibilmente, passando dagli ordinari termini di presentazione del ricorso per cassazione civile - previsto in precedenza - di cui all'art. 360 del codice di procedura civile (sessanta giorni, se il provvedimento e' notificato: art. 325 del codice di procedura civile; sei mesi, se non e' notificato: art. 327 del codice di procedura civile) ad appena cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Inoltre, si modificano e riducono sensibilmente anche i motivi di ricorso, che non sono piu' quelli previsti dall'art. 360 del codice di procedura civile, ma quelli di cui all'art. 606 lettera a), b) e c) del codice di procedura penale. E' evidente l'intenzione del legislatore di applicare, anche, e soprattutto, in fase di impugnazione, al procedimento riguardante la convalida del provvedimento questorile che dispone o proroga il trattenimento del richiedente protezione internazionale lo schema procedimentale proprio del MAE, benche', come visto, si tratti di procedimenti aventi presupposti e scopi del tutto diversi, miranti a tutelare diritti fondamentali solo in minima parte coincidenti. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 2025, il legislatore, come e' noto, dispone di un'ampia discrezionalita' nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' delle scelte compiute. Nella materia processuale, quindi, il metro del giudizio di ragionevolezza deve essere particolarmente rispettoso della discrezionalita' legislativa, in quanto la disciplina del processo e' frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicche' ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una piu' ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. Ed e' innegabile che la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del giudizio di legittimita' sul trattenimento dello straniero risponda ad opzioni assiologiche di significativa complessita', essendo il legislatore chiamato a compiere una ponderazione tra l'esigenza di assicurare la sollecita definizione di un giudizio sulla liberta' della persona e la necessita' che il processo si dipani secondo cadenze temporali idonee a garantire un compiuto confronto tra le parti. Tuttavia, la Corte ha precisato che il superamento del limite al sindacato della discrezionalita' del legislatore in materia processuale e' senz'altro ravvisabile quando emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del contraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine della ricerca dialettica della verita' processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il piu' possibile "giusta"» (vedi anche sentenza n. 96 del 2024). Orbene, la disciplina che e' scaturita dalle modifiche apportate dal decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, premesso quanto rappresentato in precedenza circa la mancanza di qualsiasi motivazione a sostegno dell'intervento riformatore, attuato con decretazione di urgenza, comprime irragionevolmente ed eccessivamente il diritto di difesa, minando la concretezza del diritto a un ricorso effettivo, che, anche sulla base del diritto europeo (convenzionale ed eurounitario), deve essere assicurato alle parti e, in particolare, al richiedente protezione internazionale trattenuto. Al riguardo, occorre rappresentare che ne' la direttiva 2013/33/UE, ne' l'art. 5, § 4, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali impongono di istituire un secondo livello di giurisdizione per esaminare la legittimita' del trattenimento. Laddove, pero', il diritto nazionale preveda un giudizio di impugnazione, questo deve soddisfare i medesimi requisiti di cui all'art. 5, § 4, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 17 aprile 2014, Gayratbek Saliyev c. Russia, punti 76-79). In forza dell'art. 9 della direttiva 2013/33/UE e dell'art. 26 della direttiva 2013/32/UE, letti in combinato disposto con gli articoli 6, 18 e 47 CDFUE, gli Stati membri devono assicurare una tutela rapida ed effettiva dei diritti individuali derivanti dal diritto dell'Unione. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte del Lussemburgo (vedi la gia' citata Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21), come risulta dall'insieme delle disposizioni in parola, il legislatore dell'Unione non si e' limitato a stabilire norme comuni sostanziali, ma ha altresi' introdotto norme comuni procedurali, al fine di garantire l'esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che consenta all'autorita' giudiziaria competente di liberare l'interessato, se del caso dopo un esame d'ufficio, non appena risulti che il suo trattenimento non e', o non e' piu', legittimo. Affinche' un siffatto regime di tutela assicuri in modo effettivo il rispetto dei rigorosi presupposti che la legittimita' di una misura di trattenimento prevista dalla direttiva 2013/33/UE deve soddisfare, l'autorita' giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimita'. A tal fine, essa deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall'autorita' amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale. Essa deve altresi' poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall'interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione. I poteri di cui essa dispone nell'ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall'autorita' amministrativa (v., in tal senso, anche sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C-146/14, punti 62 e 64, nonche' del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn, C-519/20, punto 65). In sostanza, precisavano i giudici europei, in considerazione dell'importanza del diritto alla liberta', della gravita' dell'ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento di persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione di reati e del requisito, evidenziato dalle norme comuni stabilite dal legislatore dell'Unione, di una tutela giurisdizionale di livello elevato che consenta di conformarsi alla necessita' imperativa di liberare una tale persona laddove i presupposti di legittimita' del trattenimento non siano, o non siano piu', soddisfatti, l'autorita' giudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nell'ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimita' derivante dal diritto dell'Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall'interessato. Tale obbligo lascia impregiudicato quello consistente, per l'autorita' giudiziaria che e' cosi' indotta a rilevare d'ufficio un siffatto presupposto di legittimita', nell'invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul presupposto in parola, in conformita' al principio del contraddittorio. A tal riguardo, non si puo', in particolare, ammettere che, negli Stati membri in cui le decisioni di trattenimento sono adottate da un'autorita' amministrativa, il sindacato giurisdizionale non comprenda la verifica, da parte dell'autorita' giudiziaria, sulla base degli elementi sopra evidenziati, del rispetto di un presupposto di legittimita' la cui violazione non sia stata sollevata dall'interessato. Orbene, aggiungeva ancora la Corte, questa interpretazione assicura che la tutela giurisdizionale del diritto fondamentale alla liberta' sia garantita in modo efficace in tutti gli Stati membri, che essi prevedano un sistema in cui la decisione di trattenimento e' adottata da un'autorita' amministrativa con sindacato giurisdizionale o un sistema nel quale tale decisione e' adottata direttamente da un'autorita' giudiziaria. Gia' la Corte costituzionale (sentenza n. 39/2025) ha rilevato l'inidoneita' del modello processuale del MAE (in particolare quello consensuale) ad assicurare alle parti un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa, tenuto conto della eterogeneita', oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d'arresto europeo e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura e' stata sostanzialmente estesa, tanto che, anche dopo essere intervenuta in via di urgente supplenza, ha auspicato, in sostanza, un nuovo intervento del legislatore rispettoso dei principi costituzionali (vedi punto 7 del Considerato in diritto). D'altra parte, la particolare concentrazione del rito in materia di mandato di arresto europeo e' fortemente condizionata dal rispetto dei rigidi termini imposti dalla decisione-quadro 2002/584/GAI e dall'art. 22-bis della legge n. 69/2005 in sua attuazione, sia per il MAE consensuale che per quello ordinario. Nel giudizio di legittimita' sulla convalida del trattenimento e' certamente necessario assumere decisioni giudiziarie rapide nel rispetto dell'art. 5, § 4, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; e tuttavia, come precisato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (vedi la gia' citata Corte europea dei diritti dell'uomo 17 aprile 2014, Gayratbek Saliyev c. Russia, punto 76), lo standard di «rapidita'» e' meno rigoroso nei giudizi di impugnazione. Cio' che conta, come visto, e' che sia assicurato il pieno esercizio dei diritti che l'ordinamento europeo conferisce ai richiedenti asilo (vedi Corte di Giustizia UE, 31 gennaio 2013, causa C-175/11, punto 75, dove si precisa che i richiedenti asilo devono beneficiare di un termine sufficiente per raccogliere e presentare gli elementi necessari a suffragare le loro domande). Sotto questo profilo, dunque, appare evidente come il minimo termine di giorni cinque dalla comunicazione del provvedimento (a fronte dei precedenti piu' lunghi termini) per presentare ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida o non convalida del trattenimento o della proroga del trattenimento costituisce un'eccessiva e irragionevole compressione del diritto di difesa, tale da frustrare l'effettivita' del diritto all'impugnazione. Ma anche sotto il profilo dei motivi di ricorso per cassazione esperibili, il diritto di difesa appare concretamente ed irragionevolmente compresso rispetto al passato. Come gia' osservato dalla Corte costituzionale (vedi sempre sentenza n. 39 del 2025) «non solo al giudizio di legittimita' sulla convalida del trattenimento e' connaturale la contestazione del potere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la contrapposizione tra le parti - oltre che il coinvolgimento di diritti inviolabili di rango costituzionale -, ma il sindacato della Corte di cassazione puo' estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarita' della adozione della misura restrittiva in se' considerata. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimita' formatasi anteriormente alla novella processuale in scrutinio, la decisione sulla convalida puo', infatti, involgere, sia pure incidentalmente, anche la «manifesta illegittimita'» del provvedimento presupposto dal trattenimento, ossia l'espulsione o il respingimento (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 28 giugno 2023, n. 18404). Anche questa Corte ha confermato la possibilita' che il giudizio di convalida assuma una simile ampiezza, evidenziando che «[i]l trattenimento costituisce la modalita' organizzativa prescelta dal legislatore per rendere possibile, nei casi tassativamente previsti dall'art. 14, comma 1, che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, sia accompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio nazionale. Il decreto di espulsione con accompagnamento, che, giova ribadire, ai sensi dell'art. 13, comma 3, deve essere motivato, rappresenta quindi il presupposto indefettibile della misura restrittiva, e in quanto tale non puo' restare estraneo al controllo dell'autorita' giudiziaria» (sentenza n. 105 del 2001).» Attualmente, il provvedimento di convalida (o non convalida) del trattenimento o di proroga (o meno) del trattenimento del richiedente asilo e' impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art. 606, lettera a), b) e c) codice di procedura penale. Come rilevato nella relazione del Massimario della Cassazione n. 1 del 2 gennaio 2025 (vedi pag. 27), rispetto al passato, quando il provvedimento era impugnabile per tutti i motivi di ricorso previsti dall'art. 360 del codice di procedura civile, vi e' stata una significativa contrazione dei casi di ricorribilita' in cassazione. Invero, tralasciando il primo motivo (che attiene all'ipotesi dell'eccesso o straripamento dei poteri), quello previsto dalla lettera b) dell'art. 606 del codice di procedura penale si riferisce all'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. Il vizio in questione riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. pen., Sez. 5, 7 ottobre 2016, n. 47575). E' evidente che trattasi di vizio non deducibile nel caso di specie, non essendo coinvolta la legge penale sostanziale nella materia dei trattenimenti (sicche', sotto questo profilo, e' opinabile la decisione assunta in una prima pronuncia della Cassazione penale - v. Cassazione pen., sez. 1, 7 marzo 2025, n. 9556 - che ha ritenuto che il richiamo all'inosservanza o erronea applicazione della legge penale denunciabile in sede di legittimita' impone di dare rilievo alle disposizioni che comportano una restrizione analoga alla liberta' personale, ancorche' non espressamente definite come «penali» dal legislatore, tali essendo quelle sui trattenimenti derivanti in via provvisoria dal provvedimento questorile impositivo o da sua proposta di proroga, la cui stabile legittimita' si ricollega al provvedimento giurisdizionale richiesto dall'art. 13 della Costituzione: in motivazione, la Corte ha precisato che la decisione di convalida del trattenimento o della proroga produce un effetto dispositivo duplice che la rende assimilabile all'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 391 del codice di procedura penale e, al contempo, all'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale. Invero, il vizio in esame attiene all'inosservanza della legge penale sostanziale, mentre e' quello di cui alla lettera c) dell'art. 606 del codice di procedura penale che riguarda l'inosservanza della legge processuale penale; peraltro, non si tiene conto che in materia di impugnazione vige il principio di tassativita', sicche' e' legittimo dubitare della possibilita' di interpretazioni estensive o analogiche). L'art. 606, lettera c) del codice di procedura penale allude alla violazione delle norme processuali penali, tenuto conto del chiaro riferimento a vizi riguardanti atti o prove penali (nullita', inutilizzabilita', inammissibilita', decadenza). Ancora una volta, dunque, non sembra possibile denunciare con questo motivo di ricorso vizi che attengono al procedimento di convalida del trattenimento o della sua proroga, che, come detto, segue un rito civile. La Cassazione penale, in una prima pronuncia, ha ritenuto possibile denunciare ai sensi dell'art. 606, lettera c) del codice di procedura penale (in combinato disposto con l'art. 111, comma settimo della Costituzione) la nullita' del provvedimento di convalida per motivazione mancante o apparente (Cass. pen., sez. 1, 24 gennaio 2025, n. 2967). Sostanzialmente, come osservato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 39/2025, punto 3.7.1. del Considerato in diritto), in questa prima pronuncia si e' concretamente fatta applicazione dell'art. 111, comma settimo della Costituzione («Peraltro, le prime pronunce di legittimita' che hanno fatto applicazione del nuovo rito hanno affermato che l'art. 111, settimo comma, della Costituzione garantisce in ogni caso la possibilita' di ricorrere contro i provvedimenti restrittivi della liberta' personale "per violazione di legge": nozione nella quale "va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento [...] intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito [...]"» (Cass., n. 2967 del 2025; in senso conforme Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556, depositata in pari data)"). In buona sostanza, quello che emerge e' la possibilita' di censurare il provvedimento di convalida (o non convalida) e di proroga o meno del trattenimento esclusivamente per violazione di legge, che, con riferimento, in particolare, alla motivazione del provvedimento, si traduce nella doglianza circa l'assenza o la mera apparenza della motivazione, non essendo ricompreso anche il vizio della motivazione manifestamente illogica, contraddittoria, ovvero ancora perplessa o obbiettivamente incomprensibile. Tutto cio' a fronte degli ampi poteri che la giurisprudenza, in ossequio anche alle norme europee, come interpretate dalle rispettive Corti (di Strasburgo e del Lussemburgo), riconosce al giudice della convalida o della proroga del trattenimento, che puo' spingersi, anche di ufficio, a verificare le condizioni di manifesta illegittimita' della revoca del titolo di protezione, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della liberta' personale dello straniero attraverso il trattenimento finalizzato all'espulsione (Cass. civ. sez. I, 20 marzo 2019, n. 7841); ovvero puo' spingersi, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimita' del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della liberta' personale (Cass. civ., 30 luglio 2014, n. 17407); ovvero puo' spingersi a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimita' del provvedimento espulsivo, che puo' consistere anche nella situazione di inespellibilita' dello straniero (Cass. civ., 7 marzo 2017, n. 5750), e cio' alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare). In buona sostanza, in sede di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, deve compiersi in modo completo ed esaustivo, anche mediante l'acquisizione officiosa degli elementi di prova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in via derivata, hanno inciso sulla legittimita' del decreto di espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento (Cass. civ., Sez. 1, 15 febbraio 2025, n. 3843). Rispetto al passato, cio' costituisce un indubbio e, si ribadisce, irragionevole restringimento del diritto di difesa, ove si consideri che in precedenza, ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile il provvedimento di convalida era censurabile in cassazione sulla base di una piu' ampia sfera di motivi. Soffermandoci soltanto sulla possibilita' di censurare la motivazione del provvedimento, deve rilevarsi che, secondo la Corte di cassazione, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, codice di procedura civile, disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimita' sulla motivazione. Pertanto, e' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. civ. S.U., 7 aprile 2014, n. 8053). Dunque, secondo la giurisprudenza, nel vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5) del codice di procedura civile vi rientrano anche vizi della motivazione (quali «il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», ovvero la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile») che nel processo penale sono denunciabili in Cassazione non ai sensi dell'art. 606, lettera c) del codice di procedura penale, ma ai sensi dell'art. 606, lettera e) del codice di procedura penale - vedi Cassazione pen., Sez. 5, 20 gennaio 2021, n. 19318; Cassazione pen., Sez. 2, 4 marzo 2010, n. 12329 -, ipotesi non richiamata. Quest'ultima questione di legittimita' costituzionale (tralasciando gli altri rilievi, sebbene sussista fra tutte le questioni un identico filo conduttore che e' rappresentato, in buona sostanza, dalla irragionevolezza del complessivo intervento riformatore normativo, assunto, con decretazione di urgenza, senza alcuna giustificazione e senza alcuna evidente esigenza costituzionale) assume rilievo nell'ambito del presente procedimento poiche', come detto, l'emanando provvedimento di proroga (o meno) del trattenimento e' impugnabile soltanto in questo modo, sicche', una volta emesso il decreto, le parti sono obbligate a impugnarlo adeguandosi a una normativa che, per le ragioni descritte, si espone a rilievi di incostituzionalita'. E' noto che la Corte di legittimita' ha ritenuto infondate analoghe questioni sollevate in sede di giudizio di cassazione (vedi ad esempio Cassazione pen., Sez. 1, 22 aprile 2025, n. 15748). Tuttavia, a parte il rilievo della discrezionalita' legislativa in materia processuale, che la Corte (contrariamente a quanto finora argomentato) ritiene esercitata nel caso di specie in maniera non manifestamente irragionevole e/o arbitraria, la Cassazione e' giunta a valutare l'infondatezza delle eccezioni sulla base della valutazione postuma dell'esercizio del potere di impugnazione, e cioe' sulla base della considerazione che il ricorso per cassazione era stato comunque presentato e su una valutazione in concreto delle ragioni difensive esposte, ritenute esaustive e complete. Tuttavia, una questione di legittimita' che attiene all'irragionevole ed eccessiva compressione delle garanzie difensive legate al diritto di impugnazione non puo' essere valutata che in astratto, tenendo presente il ricorrente «medio» (il termine di cinque giorni puo' essere sufficiente per un ricorrente per articolare in maniera compiuta i propri motivi di ricorso, ma non per un altro, specie ove si consideri la peculiarita' del giudizio di legittimita' e la restrizione dei motivi di impugnazione), nel confronto con la disciplina precedente e, pertanto, assume rilevanza proprio in questa sede. La questione, essendo sollevata nell'ambito di un giudizio di proroga del trattenimento di un richiedente protezione internazionale, disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015, e' limitata a verificare la conformita' a Costituzione di questo procedimento, affidato, per effetto delle norme censurate, alla Corte di appello in composizione monocratica, e non piu' alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali distrettuali. Valutera' la Corte, in caso di ritenuta fondatezza della questione, se estenderla ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953 in via derivata a tutte le norme che hanno modificato il giudizio di convalida del provvedimento questorile di trattenimento o di proroga del richiedente protezione internazionale in tutti i casi previsti dal decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024. P. Q. M. La Corte nella persona del Consigliere di turno, Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Solleva, di ufficio, questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 77, comma secondo della Costituzione, agli articoli 3, 25 e 102, comma secondo della Costituzione, agli articoli 3, 10, comma terzo e 24 della Costituzione, nonche' agli articoli 11 e 117, comma primo della Costituzione questi ultimi relativamente all'art. 5, §§ 1 lettera f) e 4, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e agli articoli 9 della direttiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, nella parte in cui attribuiscono la competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto la richiesta, avanzata dal Questore, ai sensi dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015, di proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, disposto a norma dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 142/2015, alla Corte di appello di cui all'art. 5-bis, decreto-legge n. 13/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 46/2017, e cioe' alla Corte di appello di cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale, nonche' nella parte in cui prevedono che, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, il provvedimento emesso dalla Corte di appello e' impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, proponibile, quindi, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 606 del codice di procedura penale e si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 69/2005 (come attualmente previsto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2025), e non come in precedenza semplicemente con ricorso per cassazione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alla sig.ra Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al sig. Presidente della Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Cosi' deciso in Lecce all'esito della Camera di consiglio del 7 maggio 2025 Il Consigliere di turno: Colitta