Reg. ord. n. 116 del 2025 pubbl. su G.U. del 18/06/2025 n. 25
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 12/05/2025
Tra: R. L.
Oggetto:
Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Violazione del principio di ragionevolezza intrinseca nella determinazione della pena – Violazione del principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per i reati di rapina e di estorsione – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 624
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2025
Ordinanza del 12 maggio 2025 del Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di R. L..
Reati e pene - Furto in abitazione - Trattamento sanzionatorio -
Mancata previsione che la pena comminata e' diminuita in misura non
eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le
modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve
entita'.
- Codice penale, art. 624-bis, primo comma.
(GU n. 25 del 18-06-2025)
TRIBUNALE DI FIRENZE
Prima sezione penale
Il Giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di
A) L. R. nato a ... il ..., attualmente detenuto per altra
causa presso la casa circondariale di... ; detenuto per altra causa,
presente in videoconferenza; difeso dall'avv. di fiducia Giammarco
Conca del foro di Latina; imputato:
A) del reato di cui agli articoli 624-bis, 625, n. 2 codice
penale per essersi impossessato a fine di profitto della somma
complessiva di euro 230 in contanti, un orecchino in oro giallo e
vari effetti personali appartenenti a ... e ... , che sottraevano
dalla stanza n. ... dell'Hotel ... ove le persone offese
alloggiavano.
Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto con violenza
sulle cose sforzando la serratura della camera mediante un coltello a
serramanico Opinel con lama lunga cm 7.
B) del reato di cui agli articoli 56, 624 codice penale per
aver compiuto a fine di profitto atti idonei diretti in modo non
equivoco ad impossessarsi di denaro contante esistente nel back
office della struttura alberghiera sopra indicata, senza tuttavia
conseguire l'intento perche' sorpreso dalla dipendente ... che egli
aveva cercato di allontanare denunciando un guasto del riscaldamento
nella camera da lui occupata.
Reati commessi in ... nella giornata del ...
Con la recidiva specifica.
sentite le parti;
premesso che:
con decreto del pubblico ministero emesso l'8 luglio 2022, R.
L. era citato a giudizio per i sopra indicati reati di furto in
abitazione aggravato e tentato furto aggravato;
all'udienza del 6 febbraio 2023 ..., persona offesa del reato
sub B), rimetteva la querela precedentemente presentata;
all'udienza del 29 aprile 2024 erano sentiti i testi ... e
... (anche ... dichiarava di rimettere la querela, per quanto potesse
rilevare);
all'udienza del 30 settembre 2024 erano sentiti i testi ... e
... ; le parti illustravano poi le rispettive conclusioni: in
particolare, il pubblico ministero chiedeva per il capo A) la
condanna dell'imputato alla pena finale di anni due, mesi due e
giorni venti di reclusione e 500 euro di multa; non doversi procedere
per il capo B) per l'intervenuta estinzione del reato per remissione
di querela. La difesa chiedeva per il capo A) l'assoluzione o, in
subordine, il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4 codice
penale e delle attenuanti generiche in misura prevalente o
equivalente alle aggravanti, l'applicazione del minimo della;
sentenza di non doversi procedere per il capo B);
all'esito di alcuni rinvii (per astensione, per legittimo
impedimento del difensore e per mancata traduzione dell'imputato)
all'udienza odierna, fissata per eventuali repliche, le parti vi
rinunciavano;
rilevato che:
A) dall'istruttoria svolta e' emerso che in data 22 gennaio
2022 ... e ... erano ospiti presso l'albergo ..., ove occupavano la
stanza ... . La mattina del citato giorno i due, dopo avere preparato
i bagagli per la partenza, si recavano a fare colazione; rientrando
in stanza, dopo circa 20-30 minuti, trovavano la porta della camera
forzata (vi erano anche dei piccoli calcinacci per terra): dai
bagagli erano inoltre stati sottratti i portafogli di entrambi, che
contenevano i relativi documenti, la somma complessiva di 230 euro e
un orecchino d'oro.
I Carabinieri, allertati, effettuavano nell'immediatezza un
sopralluogo, constatavano i citati segni di effrazione nella porta
della camera delle persone offese e, attraverso la documentazione
dell'hotel, rilevavano che al momento del furto nella struttura erano
presenti sei clienti, tra cui l'attuale imputato. Nonostante le
ricerche non reperivano i beni sottratti ne' elementi per individuare
il responsabile.
Nella serata dello stesso 22 gennaio 2022 ..., dipendente
dell'albergo con mansioni di addetta alla reception, era contattata
da L. ..., il quale lamentava che nella sua stanza non funzionava il
riscaldamento. La donna si recava alla relativa camera utilizzando le
scale, mentre L. riferiva che avrebbe usato l'ascensore. Raggiunta la
camera, la teste attendeva inutilmente l'arrivo dell'imputato;
tornava quindi indietro e trovava l'imputato in un'area della
portineria riservata al personale ove era presente la borsa della
donna; richiesto di chiarimenti, il predetto chiedeva subito scusa e
gettava in aria dei soldi che aveva sottratto dalla citata borsa; ...
recuperava il denaro, intimava all'imputato di tornare nella propria
stanza e chiamava i Carabinieri.
Tornati sul posto, i militari procedevano all'identificazione del
L. e alla perquisizione della relativa camera, rinvenendo cosi' 70
euro in contanti e - su una mensola del bagno - un coltello a
serramanico compatibile con i segni di effrazione rinvenuti sulla
porta della camera di ... e ... . Su indicazione dello stesso L. , i
Carabinieri trovavano poi - in una cabina armadio situata nel
corridoio (deputata a custodire la biancheria dell'albergo), a
distanza di circa uno o due metri dalla camera dell'imputato - i
portafogli di ... e ... , con all'interno l'orecchino d'oro e i
documenti delle persone offese (mancavano invece i 230 euro); l'unica
camera occupata al piano in questione era quella di L.
B) Alla luce di quanto precede risulta certa la responsabilita'
dell'imputato per il fatto ascrittogli al capo A). Sussistono infatti
a carico del medesimo plurimi indizi, gravi e concordanti: in un
contesto in cui nell'albergo erano presenti solo sei ospiti, L. lo
stesso giorno era sorpreso nell'atto di commettere altro furto, ai
danni dell'addetta alla portineria ...; si tratta peraltro di furto
per molti versi simile a quello in danno di ... e ... in quanto posto
in essere su denaro contenuto in una borsa (nell'episodio della
mattina si trattava del furto di portafogli - contenenti
principalmente denaro - contenuti nei bagagli delle persone offese);
L. era trovato in possesso di un coltello a serramanico compatibile
con i segni di effrazione rinvenuti sulla porta della camera di ... e
...; lo stesso L. indicava materialmente ai Carabinieri la cabina
armadio in cui erano cosi' rinvenuti i portafogli delle persone
offese.
C) Corretta e' la qualificazione del fatto ai sensi dell'art.
624-bis (comma 1) del codice penale
La camera di albergo in uso alle persone offese era infatti per
queste ultime un luogo destinato a privata dimora e piu' precisamente
- secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della Corte di
cassazione (sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01) - un
luogo in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata,
in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne, e che non e'
aperto al pubblico ne' accessibile a terzi senza il consenso del
titolare: in una camera di albergo, infatti, gli ospiti si cambiano
di abiti, dormono, fruiscono del bagno, ecc.
La giurisprudenza di legittimita' - anche dopo la citata sentenza
delle Sezioni Unite - ha peraltro costantemente affermato che il
furto posto in essere in una struttura alberghiera deve qualificarsi
ai sensi dell'art. 624-bis c.p., non solo in casi in cui la condotta
delittuosa aveva investito le camere degli ospiti (Cass. Sez. 5.
Sentenza n. 32830 del 25 maggio 2011 Rv. 250591 - 01), ma anche in
ipotesi in cui la condotta era stata tenuta nella hall dell'albergo e
in un periodo di chiusura al pubblico della struttura (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 4444 del 2020, non massimata).
Si ritiene di non condividere tale ultima presa di posizione, che
dilata eccessivamente il campo d'applicazione della norma
incriminatrice, ma si ritiene che i fatti commessi nelle camere
destinate agli ospiti debbano effettivamente qualificarsi ai sensi
dell'art. 624-bis codice penale Ne' la circostanza che le persone
offese al momento del fatto non fossero presenti nella stanza e'
idonea ad escludere tale qualificazione: «la vita personale che vi si
svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa si' che il
domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive,
indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la
titolarita', perche' il luogo rimane connotato dalla personalita' del
titolare, sia o meno questi presente» (Cass. Sez. U., sentenza n.
26795 del 28 marzo 2006 Rv. 234269 - 01, ripresa poi da Cassazione
Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01).
D) Deve essere applicata la circostanza aggravante ex art. 625,
comma 1, n. 2 codice penale in ragione dell'effrazione posta in
essere dall'imputato per accedere alla camera delle persone offese.
E) Va applicata la contestata recidiva specifica: il certificato
penale evidenzia infatti plurimi precedenti specifici (decreto penale
del 26 maggio 2015. esecutivo il 27 aprile 2017, per truffa; sentenza
del 21 giugno 2016. irrev. il 6 settembre 2016, per truffa; sentenza
del 2 dicembre 2016, irrev. il 5 marzo 2017, per truffa), in ragione
dei quali l'attuale fatto manifesta una maggior colpevolezza e
pericolosita' dell'imputato.
F) Si possono riconoscere le circostanze attenuanti generiche in
ragione del comportamento collaborativo tenuto dopo il fatto
dall'imputato, che ha consentito il ritrovamento dei portafogli delle
persone offese, con all'interno i documenti personali e l'orecchino
d'oro.
G) Tali attenuanti possono essere bilanciate in termini di
prevalenza rispetto alla citata recidiva. La circostanza aggravante
ex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale, viceversa, in ragione di
quanto previsto dall'art. 624-bis, comma 4 c.p., e' sottratta al
bilanciamento.
H) Quanto alla determinazione del concreto trattamento
sanzionatorio, per poter addivenire ad una corretta decisione appare
necessario il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine
alla legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 624-bis,
comma 1 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso
comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la
natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione,
ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto
risulti di lieve entita'.
I) La questione che qui s'intende porre all'attenzione della
Corte costituzionale e' analoga a quella gia' sollevata, in via
subordinata, con ordinanza di questo giudice del 16 dicembre 2024 (n.
612025 Reg. ord.);
Cio' premesso, osserva.
1. Rilevanza della questione
1.1 L'art. 624-bis codice penale, al primo comma, prevede per il
reato di furto in abitazione la pena della reclusione da quattro a
sette anni e della multa da euro 927 ad euro 1.500.
1.2 Nell'ambito degli ipotetici fatti riconducibili alla
fattispecie criminosa in questione, l'episodio ora in contestazione
si contraddistingue per la sua lieve entita', plurimi elementi
deponendo in tal senso.
1.2.1 In primo luogo - se il trattamento sanzionatorio di una
particolare severita' previsto per il delitto in esame trova
giustificazione nel peculiare luogo in cui lo stesso e' commesso, il
«domicilio inteso come "proiezione spaziale della persona"» (sentenza
n. 117 del 2021 della Corte costituzionale) - si deve rilevare che
nel caso in esame l'atto predatorio non e' stato commesso in
un'abitazione, ma in una camera d'albergo.
Si tratta di un luogo che, pur da qualificarsi come privata
dimora ai sensi dell'art. 624-bis, comma 1 codice penale, si
differenzia sotto plurimi profili dall'abitazione comunemente intesa.
Le persone offese occupavano la camera in questione per un
periodo di tempo limitato - nel caso di specie una sola notte - e
quindi certamente non nutrivano rispetto alla stessa alcuna affezione
particolare: certamente, dunque, rispetto all'intrusione indebita
dell'imputato non provavano - o non provavano nella medesima misura -
quella sensazione di violazione della propria intimita' che
normalmente si accompagna ad un'intrusione nella propria casa.
Analogamente, in un albergo i clienti sono consapevoli che in
loro assenza apposito personale. anche a loro sconosciuto, entra
nelle camere per le necessarie pulizie; anche sotto tale profilo
l'intimita' che ci si attende in una camera d'albergo e' inferiore
quindi a quella che ognuno pretende a casa propria.
1.2.2 Nel caso in esame il furto era commesso allorche' la camera
era ancora in uso alle persone offese, ma queste ultime avevano gia'
preparato i propri bagagli e, prima di lasciare la struttura, erano
scesi a fare colazione.
Il legame della coppia con la camera d'albergo (in termini di
proiezione spaziale della persona), per quanto sussistente. era
dunque particolarmente tenue.
1.2.3 L'imputato e' entrato nella camera di mattina, mentre le
persone offese non erano presenti (certamente piu' grave sarebbe
stato il fatto se commesso di notte, mentre le persone offese
dormivano) e si e' trattenuto per un brevissimo lasso di tempo
(l'assenza della coppia si e' protratta per circa 20-30 minuti).
1.2.4 L'effrazione posta in essere per accedere alla stanza e'
stata di minima entita'.
1.2.5 I beni sottratti erano di valore non elevato (e sono stati
quasi tutti recuperati a seguito della collaborazione prestata
dall'imputato).
1.3 Il disvalore del fatto oggetto del presente procedimento
risulta in definitiva estremamente ridotto. Qualora fosse introdotta,
come auspicato, una fattispecie attenuata per l'ipotesi del fatto di
lieve entita', tale circostanza potrebbe senz'altro applicarsi nel
caso di specie.
2. Non manifesta infondatezza
2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 624-bis, comma 1 codice penale nella parte in cui non
prevede che la pena da esso comminata sia eccedente un terzo quando
per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' dell'azione, ovvero
per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto
risulti di lieve entita'. La citata disposizione, infatti, pare
costituzionalmente illegittima nella misura in cui non prevede
un'attenuazione del severo trattamento sanzionatorio (minimo edittale
di quattro anni di reclusione, oltre multa) in relazione a condotte
delittuose che, per quanto conformi al tipo, risultino di gravita'
assai limitata.
2.2 Lo scrivente e' consapevole del fatto che, una questione
simile, inerente proprio all'art. 624-bis, comma 1 codice penale, e'
gia' stata affrontata in precedenza dalla Corte costituzionale e
dichiarata inammissibile (sentenza n. 117 del 2021).
Da un lato pero' la questione che ora s'intende sollevare e' - si
spera - piu' puntuale; dall'altro appare comunque possibile auspicare
una rivisitazione delle considerazioni svolte dalla Corte
costituzionale, che alla luce della recente sentenza n. 86 del 2024,
con cui la Corte ha introdotto un'analoga circostanza attenuante per
il reato di rapina (e, prima ancora, della sentenza n. 120 del 2023
con la quale un'attenuante simile a quella auspicata era stata
introdotta per il reato di estorsione).
2.3 Occorre premettere che l'attuale disciplina del reato in
esame e' il portato di una serie di progressivi inasprimenti.
L'art. 624-bis codice penale era introdotto nel 2001 allo scopo
di prevedere come reato autonomo il furto in abitazione (e il furto
con strappo) e cosi' sottrarlo al bilanciamento delle circostanze;
esso era punito con la reclusione da uno a sei anni, oltre multa, e -
in presenza di una o piu' delle circostanze previste dagli articoli
61 e 625, comma 1 codice penale - con la reclusione da tre a dieci
anni, oltre multa.
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, la
cornice edittale era aumentata per la fattispecie base a tre-sei anni
oltre multa e per la fattispecie aggravata di cui al terzo comma a
quattro-dieci anni, oltre multa; erano contestualmente rese
privilegiate (in relazione a tale reato) le circostanze aggravanti di
cui all'art. 625 codice penale, sottratte al bilanciamento.
Infine, nel 2019 era nuovamente aumentata la pena detentiva sia
per la fattispecie base (da quattro a sette anni di reclusione, oltre
multa), sia per la fattispecie di cui al terzo comma (da cinque a
dieci anni di reclusione, oltre multa).
2.4 La Corte costituzionale con piu' sentenze negli ultimi anni
ha sottolineato che «la pressione punitiva attualmente esercitata
riguardo ai delitti contro il patrimonio e' ormai diventata
estremamente rilevante. Essa richiede percio' attenta considerazione
da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e
comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del
livello di protezione loro assicurato» (cosi' la sentenza n.
190/2020; nello stesso senso la sentenza n. 117/2021, relativa
proprio al furto in abitazione).
Se una riforma di carattere sistematico dei reati contro il
patrimonio - tale da adeguare la disciplina codicistica alla scala di
valore dei vari beni giuridici recepita nella nostra Costituzione -
e' certamente auspicabile, tuttavia nell'attesa (ormai decennale,
come rilevato dalla stessa Corte nella sentenza n. 259/2021) appare
comunque possibile un intervento della Corte costituzionale teso a
correggere gli eccessi piu' macroscopici.
Inoltre, con riguardo a taluni reati come il furto, il
particolare rigore sanzionatorio deriva dall'innalzamento della
cornice edittale legato alla sussistenza (assai frequente) di
circostanze aggravanti indipendenti ad effetto speciale, con la
conseguenza che - per effetto della possibilita' di bilanciamento con
una qualunque circostanza attenuante di dette aggravanti (introdotta
con la modifica dell'art. 69 c.p.) - «la gravita' di questo delitto
e' attualmente, percio', soltanto nell'astratta comminazione della
pena, ma non lo e' piu' nella realta' dell'esperienza giuridica, come
ben dimostra la casistica giudiziaria, ispirata ai nuovi principi
costituzionali» (sentenza n. 268/1986, richiamata dalla sentenza n.
259/2021).
In relazione al delitto di furto in abitazione, viceversa,
l'eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio si esprime gia'
nella cornice edittale di base, sicche' l'eventuale riconoscimento
delle circostanze attenuanti gia' previste dall'ordinamento - pur
possibile - non pare sufficiente a rendere tale eccesso sanzionatorio
compatibile coi principi costituzionali. In proposito, si rilevi anzi
che il legislatore - nel corso di uno dei plurimi interventi volti ad
inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per il reato in
questione - ha altresi' precluso il bilanciamento in termini di
prevalenza o di equivalenza delle eventuali circostanze attenuanti
(diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis) con le
concorrenti circostanze aggravanti di cui all'art. 625 codice penale,
con la conseguenza che le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti.
Cosi' nel caso di specie, ricorrendo la circostanza aggravante
privilegiata ex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale per la violenza
sulle cose, la riduzione di pena legata alle circostanze attenuanti
generiche (pur ritenute prevalenti sulla contestata recidiva) puo'
operare solo sulla pena determinata a seguito dell'aumento per la
circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale. In
pratica, la pena minima applicabile e' pari ad anni tre e mesi
quattro di reclusione, oltre multa (pena di anni cinque di reclusione
oltre multa ai sensi dell'art. 624-bis, comma 3, c.p., ridotta di un
terzo per le circostanze attenuanti generiche).
2.5 La norma di cui all'art. 624-bis, comma 1, codice penale pare
violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma 3 della
Costituzione. L'estremo rigore del minimo edittale previsto per il
predetto reato viola, a parere dello scrivente, il principio di
necessaria ragionevolezza nella determinazione della pena,
soprattutto se ricollegato alla fondamentale funzione rieducativa che
la stessa deve perseguire per espresso dettato costituzionale. In
assenza di una previsione specifica che contempli una pena piu' mite
per fatti di entita' piu' lieve - come invece disposto per altre
fattispecie - in casi come quello in esame (in cui, per modalita'
della condotta ed entita' dell'offesa, il fatto concretamente
realizzato sia di gravita' estremamente contenuta) non pare possibile
adeguare correttamente il trattamento sanzionatorio alla gravita' del
fatto e alla necessaria rieducazione del suo autore.
2.6 Se e' certamente vero che la commisurazione delle sanzioni
per ciascuna fattispecie di reato e' materia affidata alla
discrezionalita' del legislatore, la giurisprudenza della Corte
costituzionale ha piu' volte affermato che le scelte legislative sono
tuttavia sindacabili ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza
o nell'arbitrio.
Con riguardo all'art. 624-bis codice penale, la mancata
previsione di una fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve
entita' appare censurabile sia in punto di ragionevolezza intrinseca
del trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu' generale profilo del
principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per altre
fattispecie delittuose.
2.7 Sotto il primo profilo, a fronte di una cornice edittale che
prevede una pena minima di quattro anni di reclusione (oltre multa),
pare irragionevole la mancata previsione di un'attenuazione della
pena per i fatti di lieve entita'.
Per tali fatti una pena che pur si attesti sul minimo edittale
risulta comunque esageratamente sproporzionata.
Occorre tenere presente, infatti, che dato caratterizzante del
reato di furto in abitazione e' il luogo in cui il fatto stesso sia
commesso.
Come rilevato dalla Corte costituzionale nella gia' citata
sentenza n. 117 del 2021, «nel furto in abitazione l'offensivita'
patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in
ragione dell'aggancio con l'inviolabilita' del domicilio assicurata
dall'art. 14 Cost., domicilio inteso come "proiezione spaziale della
persona"».
Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha affermato:
«Quella del furto in abitazione e' una fattispecie descritta
dall'art. 624-bis codice penale in termini piuttosto definiti, ne' il
giudice a quo evidenzia specifiche ragioni che rendano
costituzionalmente necessaria l'introduzione di una fattispecie
attenuata nel perimetro della norma incriminatrice. Non puo', in
proposito, non rilevarsi che la speciale tenuita' considerata dal
rimettente concerne un aspetto soltanto - e forse il meno importante
- del bene giuridico complesso protetto dalla norma, cioe' l'aspetto
patrimoniale (laddove, peraltro, la modestia della lesione non
necessariamente riflette la volonta' dell'autore), mentre l'altro
profilo, quello personalistico, non ne viene interessato affatto; del
resto, quest'ultimo e' insuscettibile di una graduazione
quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o
e' violato o non lo e', essendo pertanto inconcepibile gia' sul piano
logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui».
Se certamente nell'economia della fattispecie di furto in
abitazione, a fronte della violazione del domicilio, quale proiezione
spaziale della persona, l'aspetto patrimoniale e' quello meno
importante, ad avviso di chi scrive sussistono comunque margini per
ritagliare all'interno della fattispecie in questione delle ipotesi
di lieve entita', e cio' avendo riguardo proprio alla tipologia di
offesa al bene giuridico del domicilio.
Pur nell'ambito della nozione restrittiva di «privata dimora»
recepita dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 31345
del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01), pare evidente l'enorme differenza
di gravita' tra la condotta di chi s'introduca nottetempo in
un'abitazione privata e magari addirittura nella camera da letto,
mentre le persone offese vi stiano dormendo, e la condotta di chi
sottragga beni nello spogliatoio di uno stand fieristico o di un
cantiere edile (Cass. Sez. 5, sentenza n. 35788 del 4 maggio 2018 Rv.
273894 - 01; Cassazione Sez. 5. sentenza n. 32093 del 25 giugno 2010
Rv. 248356; Cassazione Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21 settembre
2021 Rv. 281952 - 01); o tra chi s'introduca nella cameretta di un
bambino in tenera eta' e chi invece sottragga beni in un asilo nido
in un giorno di chiusura (Cass. Sez. 5 - sentenza n. 5755 del 19
dicembre 2022 Rv. 284219 - 01). Nei primi casi le persone offese
troveranno normalmente insopportabile l'idea che qualcuno abbia
violato la loro intimita' e manterranno verosimilmente a lungo una
sensazione di insicurezza anche per l'integrita' personale propria e
dei propri congiunti: nei secondi casi l'attenzione delle persone
offese sara' focalizzata principalmente sui beni oggetto di
sottrazione, sigli eventuali danni alle cose, ecc.
Si deve poi tenere conto del fatto che rientrano nella
fattispecie di cui all'art. 624-bis, c.p. non solo i fatti commessi
nei luoghi di privata dimora, ma anche quelli commessi nelle relative
pertinenze. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di
cassazione (Cass. Sez. 5 - sentenza n. 1278 del 31 ottobre 2018 Rv.
274389 - 01, Cassazione Sez. 5 - sentenza n. 8421 del 16 dicembre
2019 Rv. 278311 - 01, Cassazione Sez. 4, sentenza n. 4215 del 10
gennaio 2013 Rv. 255080 - 01, Cassazione Sez. 7, ordinanza n. 3959
del 2 ottobre 2012 Rv. 255100 - 01; nello stesso senso anche
Cassazione 27143/2018. non massimata) costituiscono percio' furti in
abitazione ai sensi dell'art. 624-bis codice penale i furti commessi
negli androni o nei cortili condominiali: si tratta di luoghi in cui
circolano numerose persone, anche estranee (postini, corrieri,
addetti alle pulizie, o alla manutenzione degli impianti, clienti
degli studi professionali presenti nell'edificio, ecc.) e in cui
l'aspettativa dei condomini all'intimita' e' minima.
2.8 Sotto il secondo profilo, la mancata previsione di una
fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita' pare violare il
principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per i reati
di rapina e di estorsione.
Rispetto ad entrambi i suddetti delitti l'ordinamento prevede una
circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto i fatti commessi
nei luoghi di cui all'art. 624-bis codice penale (norma di cui
all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, richiamata dall'art. 629, comma 2
c.p.)
Rispetto ai citati reati, a seguito delle sentenze della Corte
costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, e' ora prevista una
circostanza attenuante per le ipotesi in cui - per la natura, la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo - il fatto risulti
di lieve entita'.
Benche' la commissione del fatto in un luogo di privata dimora
sia un elemento aggravante, e' astrattamente possibile che una rapina
o un'estorsione - pur aggravata perche' commessa in un luogo di cui
all'art. 624-bis codice penale - risulti al tempo stesso, in
considerazione dei fattori sopra indicati, di lieve entita' e quindi
possa beneficiare della circostanza attenuante introdotta dalle
citate sentenze della Corte costituzionale.
Cosi', se L. fosse stato sorpreso dalle persone offese o da
personale dipendente dell'albergo nell'atto di commettere il furto (o
subito dopo) e - per conseguire il possesso dei beni sottratti o per
assicurarsi l'impunita' - avesse usato un minimo di violenza o di
minaccia (ad es. dando una spinta al ... nella stanza o urtando un
dipendente dell'albergo nel corridoio (1) ), il fatto avrebbe dovuto
qualificarsi come rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3,
n. 3-bis c.p., ma avrebbe potuto verosimilmente ritenersi di lieve
entita', in considerazione della tipologia di privata dimora (camera
d'albergo occupata per una sola notte, con bagagli gia' pronti) e
della limitata gravita' della violenza.
Ebbene, nel caso della rapina e dell'estorsione aggravate perche'
commesse in un luogo di cui all'art. 624-bis codice penale - reati
senza dubbio piu' gravi del furto in abitazione (nel caso della
rapina si tratterebbe proprio dello stesso fatto di furto, con in
aggiunta una componente di violenza o minaccia) - il soggetto
potrebbe paradossalmente beneficiare di un trattamento sanzionatorio
piu' mite rispetto a quello previsto per il furto in abitazione.
In particolare, per la rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n.
3-bis del codice penale (circostanza aggravante privilegiata ai sensi
dell'art. 628, comma 5, c.p.) e attenuata per la lieve entita' del
fatto (circostanza attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 del
2024) la pena minima irrogabile sarebbe di anni quattro di reclusione
oltre multa (pena base anni cinque oltre multa, aumentata per la
citata aggravante privilegiata ad anni sei oltre multa, ridotta per
la citata circostanza attenuante ad anni quattro oltre multa), fatta
salva l'applicazione di eventuali ulteriori circostanze attenuanti
(ad esempio le attenuanti generiche).
Per l'estorsione aggravata ai sensi degli articoli 629, comma 2 e
628, comma 3, n. 3-bis del codice penale - posto che la Corte di
cassazione ha condivisibilmente affermato che «nel silenzio
normativo, alla fattispecie d'estorsione non puo' ritenersi esteso in
malam partem il peculiare e deteriore regime previsto in tema di
bilanciamento per il delitto ex art. 628 del codice penale, che
sottrae alla comparazione le circostanze privilegiate di cui ai nn.
3, 3-bis, 3-ter, 3-quater della disposizione» (Cass. Sez. 2. Sentenza
n. 49940 del 10 ottobre 2023 Rv. 285464 - 01) - la pena concretamente
applicabile potrebbe essere anche inferiore: in caso di bilanciamento
della circostanza della lieve entita' (introdotta dalla sentenza n.
120 del 2023) in misura prevalente sulla citata circostanza
aggravante, la pena minima sarebbe di anni tre e mesi quattro di
reclusione oltre multa (pena base anni cinque oltre multa, ridotta
per la citata circostanza attenuante ad anni tre e mesi quattro oltre
multa), fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori circostanze
attenuanti (ad esempio le attenuanti generiche).
Nel caso del furto in abitazione non aggravato la pena minima e'
di anni quattro di reclusione oltre multa, fatta salva l'applicazione
di circostanze attenuanti (ad esempio le attenuanti generiche). Si
tratta della stessa pena minima applicabile per il reato di rapina
aggravata ex art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.: che pur e' un fatto
piu' grave, e di una pena superiore a quella minima applicabile per
il reato di estorsione aggravata ai sensi degli articoli 629, comma 2
e 628, comma 3, n. 3-bis del codice penale.
Nel caso oggetto del presente procedimento peraltro, posto che
ricorre la circostanza aggravante ex art. 625, n. 2 del codice penale
(privilegiata ai sensi dell'art. 624-bis, comma 4 del codice penale),
la pena minima applicabile e' di anni cinque di reclusione oltre
multa, fatta salva l'applicazione di eventuali circostanze attenuanti
(ad esempio le attenuanti generiche).
L'attuale imputato, dunque, se - dopo avere commesso il furto e
per conseguire l'impunita' - avesse usato una minima violenza nei
confronti delle persone offese o di terzi, avrebbe potuto beneficiare
della circostanza attenuante della lieve entita' e quindi vedersi
applicata una pena di anni quattro di reclusione oltre multa, ridotta
per le circostanze attenuanti generiche ad anni due e mesi otto di
reclusione oltre multa.
Posto che invece egli non ha usato alcuna violenza o minaccia
alle persone e quindi il fatto e' qualificabile ai sensi degli
articoli 624-bis e 625, n. 2 del codice penale, la pena minima
applicabile e' di anni cinque di reclusione oltre multa, ridotta per
le circostanze attenuanti generiche ad anni tre e mesi quattro di
multa.
Pare evidente l'irragionevolezza di tale disparita' di
trattamento, in cui l'autore del comportamento piu' lieve finisce per
essere punito piu' severamente.
2.9 Una simile pena, irragionevole sia sotto il profilo
intrinseco sia in relazione alle fattispecie piu' gravi di rapina e
di estorsione aggravate ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis del
codice penale, non potrebbe del resto assolvere alla funzione
rieducatrice di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione. La pena
sarebbe infatti eccessiva e ingiusta, violando il canone della
proporzionalita' rispetto al fatto di reato posto in essere e in
raffronto alle citate fattispecie piu' gravi; in quanto
sproporzionata, la pena non potrebbe mai essere percepita dal
condannato come giusta ed esplicare quindi la propria funzione
rieducativa; al contrario il condannato non potrebbe che percepire
come irragionevole la pena stessa e non aderirebbe quindi al
trattamento rieducativo.
3. Possibilita' di un'interpretazione conforme
Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma
ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro e
univoco essendo il dato letterale.
(1) Secondo la giurisprudenza di legittimita' la rapina e' aggravata
ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis codice penale anche
nelle ipotesi in cui «la condotta di impossessamento di beni
altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza e
la minaccia siano commesse, successivamente, all'esterno, in un
luogo pubblico» (cosi' Cassazione Sez. 2 - Sentenza n. 23331 del
2 luglio 2020 Rv. 279479 - 01; nello stesso senso Cassazione Sez.
2. Sentenza n. 26262 del 24 maggio 2016 Rv. 267155 - 01)
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953,
ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata.
Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale - per
violazione degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione - della
norma di cui all'art. 624-bis, comma 1 del codice penale, nella parte
in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in
misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i
mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la
particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di
lieve entita'.
Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza all'imputato, al difensore e al pubblico ministero, nonche'
al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e
per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte
costituzionale.
Firenze, 12 maggio 2025
Il Giudice: Attina'
Oggetto:
Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Violazione del principio di ragionevolezza intrinseca nella determinazione della pena – Violazione del principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per i reati di rapina e di estorsione – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 624 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2025 Ordinanza del 12 maggio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di R. L.. Reati e pene - Furto in abitazione - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione che la pena comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. - Codice penale, art. 624-bis, primo comma. (GU n. 25 del 18-06-2025) TRIBUNALE DI FIRENZE Prima sezione penale Il Giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a carico di A) L. R. nato a ... il ..., attualmente detenuto per altra causa presso la casa circondariale di... ; detenuto per altra causa, presente in videoconferenza; difeso dall'avv. di fiducia Giammarco Conca del foro di Latina; imputato: A) del reato di cui agli articoli 624-bis, 625, n. 2 codice penale per essersi impossessato a fine di profitto della somma complessiva di euro 230 in contanti, un orecchino in oro giallo e vari effetti personali appartenenti a ... e ... , che sottraevano dalla stanza n. ... dell'Hotel ... ove le persone offese alloggiavano. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose sforzando la serratura della camera mediante un coltello a serramanico Opinel con lama lunga cm 7. B) del reato di cui agli articoli 56, 624 codice penale per aver compiuto a fine di profitto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di denaro contante esistente nel back office della struttura alberghiera sopra indicata, senza tuttavia conseguire l'intento perche' sorpreso dalla dipendente ... che egli aveva cercato di allontanare denunciando un guasto del riscaldamento nella camera da lui occupata. Reati commessi in ... nella giornata del ... Con la recidiva specifica. sentite le parti; premesso che: con decreto del pubblico ministero emesso l'8 luglio 2022, R. L. era citato a giudizio per i sopra indicati reati di furto in abitazione aggravato e tentato furto aggravato; all'udienza del 6 febbraio 2023 ..., persona offesa del reato sub B), rimetteva la querela precedentemente presentata; all'udienza del 29 aprile 2024 erano sentiti i testi ... e ... (anche ... dichiarava di rimettere la querela, per quanto potesse rilevare); all'udienza del 30 settembre 2024 erano sentiti i testi ... e ... ; le parti illustravano poi le rispettive conclusioni: in particolare, il pubblico ministero chiedeva per il capo A) la condanna dell'imputato alla pena finale di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione e 500 euro di multa; non doversi procedere per il capo B) per l'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela. La difesa chiedeva per il capo A) l'assoluzione o, in subordine, il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4 codice penale e delle attenuanti generiche in misura prevalente o equivalente alle aggravanti, l'applicazione del minimo della; sentenza di non doversi procedere per il capo B); all'esito di alcuni rinvii (per astensione, per legittimo impedimento del difensore e per mancata traduzione dell'imputato) all'udienza odierna, fissata per eventuali repliche, le parti vi rinunciavano; rilevato che: A) dall'istruttoria svolta e' emerso che in data 22 gennaio 2022 ... e ... erano ospiti presso l'albergo ..., ove occupavano la stanza ... . La mattina del citato giorno i due, dopo avere preparato i bagagli per la partenza, si recavano a fare colazione; rientrando in stanza, dopo circa 20-30 minuti, trovavano la porta della camera forzata (vi erano anche dei piccoli calcinacci per terra): dai bagagli erano inoltre stati sottratti i portafogli di entrambi, che contenevano i relativi documenti, la somma complessiva di 230 euro e un orecchino d'oro. I Carabinieri, allertati, effettuavano nell'immediatezza un sopralluogo, constatavano i citati segni di effrazione nella porta della camera delle persone offese e, attraverso la documentazione dell'hotel, rilevavano che al momento del furto nella struttura erano presenti sei clienti, tra cui l'attuale imputato. Nonostante le ricerche non reperivano i beni sottratti ne' elementi per individuare il responsabile. Nella serata dello stesso 22 gennaio 2022 ..., dipendente dell'albergo con mansioni di addetta alla reception, era contattata da L. ..., il quale lamentava che nella sua stanza non funzionava il riscaldamento. La donna si recava alla relativa camera utilizzando le scale, mentre L. riferiva che avrebbe usato l'ascensore. Raggiunta la camera, la teste attendeva inutilmente l'arrivo dell'imputato; tornava quindi indietro e trovava l'imputato in un'area della portineria riservata al personale ove era presente la borsa della donna; richiesto di chiarimenti, il predetto chiedeva subito scusa e gettava in aria dei soldi che aveva sottratto dalla citata borsa; ... recuperava il denaro, intimava all'imputato di tornare nella propria stanza e chiamava i Carabinieri. Tornati sul posto, i militari procedevano all'identificazione del L. e alla perquisizione della relativa camera, rinvenendo cosi' 70 euro in contanti e - su una mensola del bagno - un coltello a serramanico compatibile con i segni di effrazione rinvenuti sulla porta della camera di ... e ... . Su indicazione dello stesso L. , i Carabinieri trovavano poi - in una cabina armadio situata nel corridoio (deputata a custodire la biancheria dell'albergo), a distanza di circa uno o due metri dalla camera dell'imputato - i portafogli di ... e ... , con all'interno l'orecchino d'oro e i documenti delle persone offese (mancavano invece i 230 euro); l'unica camera occupata al piano in questione era quella di L. B) Alla luce di quanto precede risulta certa la responsabilita' dell'imputato per il fatto ascrittogli al capo A). Sussistono infatti a carico del medesimo plurimi indizi, gravi e concordanti: in un contesto in cui nell'albergo erano presenti solo sei ospiti, L. lo stesso giorno era sorpreso nell'atto di commettere altro furto, ai danni dell'addetta alla portineria ...; si tratta peraltro di furto per molti versi simile a quello in danno di ... e ... in quanto posto in essere su denaro contenuto in una borsa (nell'episodio della mattina si trattava del furto di portafogli - contenenti principalmente denaro - contenuti nei bagagli delle persone offese); L. era trovato in possesso di un coltello a serramanico compatibile con i segni di effrazione rinvenuti sulla porta della camera di ... e ...; lo stesso L. indicava materialmente ai Carabinieri la cabina armadio in cui erano cosi' rinvenuti i portafogli delle persone offese. C) Corretta e' la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis (comma 1) del codice penale La camera di albergo in uso alle persone offese era infatti per queste ultime un luogo destinato a privata dimora e piu' precisamente - secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01) - un luogo in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne, e che non e' aperto al pubblico ne' accessibile a terzi senza il consenso del titolare: in una camera di albergo, infatti, gli ospiti si cambiano di abiti, dormono, fruiscono del bagno, ecc. La giurisprudenza di legittimita' - anche dopo la citata sentenza delle Sezioni Unite - ha peraltro costantemente affermato che il furto posto in essere in una struttura alberghiera deve qualificarsi ai sensi dell'art. 624-bis c.p., non solo in casi in cui la condotta delittuosa aveva investito le camere degli ospiti (Cass. Sez. 5. Sentenza n. 32830 del 25 maggio 2011 Rv. 250591 - 01), ma anche in ipotesi in cui la condotta era stata tenuta nella hall dell'albergo e in un periodo di chiusura al pubblico della struttura (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4444 del 2020, non massimata). Si ritiene di non condividere tale ultima presa di posizione, che dilata eccessivamente il campo d'applicazione della norma incriminatrice, ma si ritiene che i fatti commessi nelle camere destinate agli ospiti debbano effettivamente qualificarsi ai sensi dell'art. 624-bis codice penale Ne' la circostanza che le persone offese al momento del fatto non fossero presenti nella stanza e' idonea ad escludere tale qualificazione: «la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa si' che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarita', perche' il luogo rimane connotato dalla personalita' del titolare, sia o meno questi presente» (Cass. Sez. U., sentenza n. 26795 del 28 marzo 2006 Rv. 234269 - 01, ripresa poi da Cassazione Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01). D) Deve essere applicata la circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale in ragione dell'effrazione posta in essere dall'imputato per accedere alla camera delle persone offese. E) Va applicata la contestata recidiva specifica: il certificato penale evidenzia infatti plurimi precedenti specifici (decreto penale del 26 maggio 2015. esecutivo il 27 aprile 2017, per truffa; sentenza del 21 giugno 2016. irrev. il 6 settembre 2016, per truffa; sentenza del 2 dicembre 2016, irrev. il 5 marzo 2017, per truffa), in ragione dei quali l'attuale fatto manifesta una maggior colpevolezza e pericolosita' dell'imputato. F) Si possono riconoscere le circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento collaborativo tenuto dopo il fatto dall'imputato, che ha consentito il ritrovamento dei portafogli delle persone offese, con all'interno i documenti personali e l'orecchino d'oro. G) Tali attenuanti possono essere bilanciate in termini di prevalenza rispetto alla citata recidiva. La circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale, viceversa, in ragione di quanto previsto dall'art. 624-bis, comma 4 c.p., e' sottratta al bilanciamento. H) Quanto alla determinazione del concreto trattamento sanzionatorio, per poter addivenire ad una corretta decisione appare necessario il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 624-bis, comma 1 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. I) La questione che qui s'intende porre all'attenzione della Corte costituzionale e' analoga a quella gia' sollevata, in via subordinata, con ordinanza di questo giudice del 16 dicembre 2024 (n. 612025 Reg. ord.); Cio' premesso, osserva. 1. Rilevanza della questione 1.1 L'art. 624-bis codice penale, al primo comma, prevede per il reato di furto in abitazione la pena della reclusione da quattro a sette anni e della multa da euro 927 ad euro 1.500. 1.2 Nell'ambito degli ipotetici fatti riconducibili alla fattispecie criminosa in questione, l'episodio ora in contestazione si contraddistingue per la sua lieve entita', plurimi elementi deponendo in tal senso. 1.2.1 In primo luogo - se il trattamento sanzionatorio di una particolare severita' previsto per il delitto in esame trova giustificazione nel peculiare luogo in cui lo stesso e' commesso, il «domicilio inteso come "proiezione spaziale della persona"» (sentenza n. 117 del 2021 della Corte costituzionale) - si deve rilevare che nel caso in esame l'atto predatorio non e' stato commesso in un'abitazione, ma in una camera d'albergo. Si tratta di un luogo che, pur da qualificarsi come privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis, comma 1 codice penale, si differenzia sotto plurimi profili dall'abitazione comunemente intesa. Le persone offese occupavano la camera in questione per un periodo di tempo limitato - nel caso di specie una sola notte - e quindi certamente non nutrivano rispetto alla stessa alcuna affezione particolare: certamente, dunque, rispetto all'intrusione indebita dell'imputato non provavano - o non provavano nella medesima misura - quella sensazione di violazione della propria intimita' che normalmente si accompagna ad un'intrusione nella propria casa. Analogamente, in un albergo i clienti sono consapevoli che in loro assenza apposito personale. anche a loro sconosciuto, entra nelle camere per le necessarie pulizie; anche sotto tale profilo l'intimita' che ci si attende in una camera d'albergo e' inferiore quindi a quella che ognuno pretende a casa propria. 1.2.2 Nel caso in esame il furto era commesso allorche' la camera era ancora in uso alle persone offese, ma queste ultime avevano gia' preparato i propri bagagli e, prima di lasciare la struttura, erano scesi a fare colazione. Il legame della coppia con la camera d'albergo (in termini di proiezione spaziale della persona), per quanto sussistente. era dunque particolarmente tenue. 1.2.3 L'imputato e' entrato nella camera di mattina, mentre le persone offese non erano presenti (certamente piu' grave sarebbe stato il fatto se commesso di notte, mentre le persone offese dormivano) e si e' trattenuto per un brevissimo lasso di tempo (l'assenza della coppia si e' protratta per circa 20-30 minuti). 1.2.4 L'effrazione posta in essere per accedere alla stanza e' stata di minima entita'. 1.2.5 I beni sottratti erano di valore non elevato (e sono stati quasi tutti recuperati a seguito della collaborazione prestata dall'imputato). 1.3 Il disvalore del fatto oggetto del presente procedimento risulta in definitiva estremamente ridotto. Qualora fosse introdotta, come auspicato, una fattispecie attenuata per l'ipotesi del fatto di lieve entita', tale circostanza potrebbe senz'altro applicarsi nel caso di specie. 2. Non manifesta infondatezza 2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 624-bis, comma 1 codice penale nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. La citata disposizione, infatti, pare costituzionalmente illegittima nella misura in cui non prevede un'attenuazione del severo trattamento sanzionatorio (minimo edittale di quattro anni di reclusione, oltre multa) in relazione a condotte delittuose che, per quanto conformi al tipo, risultino di gravita' assai limitata. 2.2 Lo scrivente e' consapevole del fatto che, una questione simile, inerente proprio all'art. 624-bis, comma 1 codice penale, e' gia' stata affrontata in precedenza dalla Corte costituzionale e dichiarata inammissibile (sentenza n. 117 del 2021). Da un lato pero' la questione che ora s'intende sollevare e' - si spera - piu' puntuale; dall'altro appare comunque possibile auspicare una rivisitazione delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale, che alla luce della recente sentenza n. 86 del 2024, con cui la Corte ha introdotto un'analoga circostanza attenuante per il reato di rapina (e, prima ancora, della sentenza n. 120 del 2023 con la quale un'attenuante simile a quella auspicata era stata introdotta per il reato di estorsione). 2.3 Occorre premettere che l'attuale disciplina del reato in esame e' il portato di una serie di progressivi inasprimenti. L'art. 624-bis codice penale era introdotto nel 2001 allo scopo di prevedere come reato autonomo il furto in abitazione (e il furto con strappo) e cosi' sottrarlo al bilanciamento delle circostanze; esso era punito con la reclusione da uno a sei anni, oltre multa, e - in presenza di una o piu' delle circostanze previste dagli articoli 61 e 625, comma 1 codice penale - con la reclusione da tre a dieci anni, oltre multa. Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, la cornice edittale era aumentata per la fattispecie base a tre-sei anni oltre multa e per la fattispecie aggravata di cui al terzo comma a quattro-dieci anni, oltre multa; erano contestualmente rese privilegiate (in relazione a tale reato) le circostanze aggravanti di cui all'art. 625 codice penale, sottratte al bilanciamento. Infine, nel 2019 era nuovamente aumentata la pena detentiva sia per la fattispecie base (da quattro a sette anni di reclusione, oltre multa), sia per la fattispecie di cui al terzo comma (da cinque a dieci anni di reclusione, oltre multa). 2.4 La Corte costituzionale con piu' sentenze negli ultimi anni ha sottolineato che «la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio e' ormai diventata estremamente rilevante. Essa richiede percio' attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato» (cosi' la sentenza n. 190/2020; nello stesso senso la sentenza n. 117/2021, relativa proprio al furto in abitazione). Se una riforma di carattere sistematico dei reati contro il patrimonio - tale da adeguare la disciplina codicistica alla scala di valore dei vari beni giuridici recepita nella nostra Costituzione - e' certamente auspicabile, tuttavia nell'attesa (ormai decennale, come rilevato dalla stessa Corte nella sentenza n. 259/2021) appare comunque possibile un intervento della Corte costituzionale teso a correggere gli eccessi piu' macroscopici. Inoltre, con riguardo a taluni reati come il furto, il particolare rigore sanzionatorio deriva dall'innalzamento della cornice edittale legato alla sussistenza (assai frequente) di circostanze aggravanti indipendenti ad effetto speciale, con la conseguenza che - per effetto della possibilita' di bilanciamento con una qualunque circostanza attenuante di dette aggravanti (introdotta con la modifica dell'art. 69 c.p.) - «la gravita' di questo delitto e' attualmente, percio', soltanto nell'astratta comminazione della pena, ma non lo e' piu' nella realta' dell'esperienza giuridica, come ben dimostra la casistica giudiziaria, ispirata ai nuovi principi costituzionali» (sentenza n. 268/1986, richiamata dalla sentenza n. 259/2021). In relazione al delitto di furto in abitazione, viceversa, l'eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio si esprime gia' nella cornice edittale di base, sicche' l'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti gia' previste dall'ordinamento - pur possibile - non pare sufficiente a rendere tale eccesso sanzionatorio compatibile coi principi costituzionali. In proposito, si rilevi anzi che il legislatore - nel corso di uno dei plurimi interventi volti ad inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per il reato in questione - ha altresi' precluso il bilanciamento in termini di prevalenza o di equivalenza delle eventuali circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis) con le concorrenti circostanze aggravanti di cui all'art. 625 codice penale, con la conseguenza che le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. Cosi' nel caso di specie, ricorrendo la circostanza aggravante privilegiata ex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale per la violenza sulle cose, la riduzione di pena legata alle circostanze attenuanti generiche (pur ritenute prevalenti sulla contestata recidiva) puo' operare solo sulla pena determinata a seguito dell'aumento per la circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale. In pratica, la pena minima applicabile e' pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre multa (pena di anni cinque di reclusione oltre multa ai sensi dell'art. 624-bis, comma 3, c.p., ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche). 2.5 La norma di cui all'art. 624-bis, comma 1, codice penale pare violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione. L'estremo rigore del minimo edittale previsto per il predetto reato viola, a parere dello scrivente, il principio di necessaria ragionevolezza nella determinazione della pena, soprattutto se ricollegato alla fondamentale funzione rieducativa che la stessa deve perseguire per espresso dettato costituzionale. In assenza di una previsione specifica che contempli una pena piu' mite per fatti di entita' piu' lieve - come invece disposto per altre fattispecie - in casi come quello in esame (in cui, per modalita' della condotta ed entita' dell'offesa, il fatto concretamente realizzato sia di gravita' estremamente contenuta) non pare possibile adeguare correttamente il trattamento sanzionatorio alla gravita' del fatto e alla necessaria rieducazione del suo autore. 2.6 Se e' certamente vero che la commisurazione delle sanzioni per ciascuna fattispecie di reato e' materia affidata alla discrezionalita' del legislatore, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha piu' volte affermato che le scelte legislative sono tuttavia sindacabili ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Con riguardo all'art. 624-bis codice penale, la mancata previsione di una fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita' appare censurabile sia in punto di ragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu' generale profilo del principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per altre fattispecie delittuose. 2.7 Sotto il primo profilo, a fronte di una cornice edittale che prevede una pena minima di quattro anni di reclusione (oltre multa), pare irragionevole la mancata previsione di un'attenuazione della pena per i fatti di lieve entita'. Per tali fatti una pena che pur si attesti sul minimo edittale risulta comunque esageratamente sproporzionata. Occorre tenere presente, infatti, che dato caratterizzante del reato di furto in abitazione e' il luogo in cui il fatto stesso sia commesso. Come rilevato dalla Corte costituzionale nella gia' citata sentenza n. 117 del 2021, «nel furto in abitazione l'offensivita' patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con l'inviolabilita' del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost., domicilio inteso come "proiezione spaziale della persona"». Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha affermato: «Quella del furto in abitazione e' una fattispecie descritta dall'art. 624-bis codice penale in termini piuttosto definiti, ne' il giudice a quo evidenzia specifiche ragioni che rendano costituzionalmente necessaria l'introduzione di una fattispecie attenuata nel perimetro della norma incriminatrice. Non puo', in proposito, non rilevarsi che la speciale tenuita' considerata dal rimettente concerne un aspetto soltanto - e forse il meno importante - del bene giuridico complesso protetto dalla norma, cioe' l'aspetto patrimoniale (laddove, peraltro, la modestia della lesione non necessariamente riflette la volonta' dell'autore), mentre l'altro profilo, quello personalistico, non ne viene interessato affatto; del resto, quest'ultimo e' insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o e' violato o non lo e', essendo pertanto inconcepibile gia' sul piano logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui». Se certamente nell'economia della fattispecie di furto in abitazione, a fronte della violazione del domicilio, quale proiezione spaziale della persona, l'aspetto patrimoniale e' quello meno importante, ad avviso di chi scrive sussistono comunque margini per ritagliare all'interno della fattispecie in questione delle ipotesi di lieve entita', e cio' avendo riguardo proprio alla tipologia di offesa al bene giuridico del domicilio. Pur nell'ambito della nozione restrittiva di «privata dimora» recepita dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01), pare evidente l'enorme differenza di gravita' tra la condotta di chi s'introduca nottetempo in un'abitazione privata e magari addirittura nella camera da letto, mentre le persone offese vi stiano dormendo, e la condotta di chi sottragga beni nello spogliatoio di uno stand fieristico o di un cantiere edile (Cass. Sez. 5, sentenza n. 35788 del 4 maggio 2018 Rv. 273894 - 01; Cassazione Sez. 5. sentenza n. 32093 del 25 giugno 2010 Rv. 248356; Cassazione Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21 settembre 2021 Rv. 281952 - 01); o tra chi s'introduca nella cameretta di un bambino in tenera eta' e chi invece sottragga beni in un asilo nido in un giorno di chiusura (Cass. Sez. 5 - sentenza n. 5755 del 19 dicembre 2022 Rv. 284219 - 01). Nei primi casi le persone offese troveranno normalmente insopportabile l'idea che qualcuno abbia violato la loro intimita' e manterranno verosimilmente a lungo una sensazione di insicurezza anche per l'integrita' personale propria e dei propri congiunti: nei secondi casi l'attenzione delle persone offese sara' focalizzata principalmente sui beni oggetto di sottrazione, sigli eventuali danni alle cose, ecc. Si deve poi tenere conto del fatto che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 624-bis, c.p. non solo i fatti commessi nei luoghi di privata dimora, ma anche quelli commessi nelle relative pertinenze. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (Cass. Sez. 5 - sentenza n. 1278 del 31 ottobre 2018 Rv. 274389 - 01, Cassazione Sez. 5 - sentenza n. 8421 del 16 dicembre 2019 Rv. 278311 - 01, Cassazione Sez. 4, sentenza n. 4215 del 10 gennaio 2013 Rv. 255080 - 01, Cassazione Sez. 7, ordinanza n. 3959 del 2 ottobre 2012 Rv. 255100 - 01; nello stesso senso anche Cassazione 27143/2018. non massimata) costituiscono percio' furti in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis codice penale i furti commessi negli androni o nei cortili condominiali: si tratta di luoghi in cui circolano numerose persone, anche estranee (postini, corrieri, addetti alle pulizie, o alla manutenzione degli impianti, clienti degli studi professionali presenti nell'edificio, ecc.) e in cui l'aspettativa dei condomini all'intimita' e' minima. 2.8 Sotto il secondo profilo, la mancata previsione di una fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita' pare violare il principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per i reati di rapina e di estorsione. Rispetto ad entrambi i suddetti delitti l'ordinamento prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto i fatti commessi nei luoghi di cui all'art. 624-bis codice penale (norma di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, richiamata dall'art. 629, comma 2 c.p.) Rispetto ai citati reati, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, e' ora prevista una circostanza attenuante per le ipotesi in cui - per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo - il fatto risulti di lieve entita'. Benche' la commissione del fatto in un luogo di privata dimora sia un elemento aggravante, e' astrattamente possibile che una rapina o un'estorsione - pur aggravata perche' commessa in un luogo di cui all'art. 624-bis codice penale - risulti al tempo stesso, in considerazione dei fattori sopra indicati, di lieve entita' e quindi possa beneficiare della circostanza attenuante introdotta dalle citate sentenze della Corte costituzionale. Cosi', se L. fosse stato sorpreso dalle persone offese o da personale dipendente dell'albergo nell'atto di commettere il furto (o subito dopo) e - per conseguire il possesso dei beni sottratti o per assicurarsi l'impunita' - avesse usato un minimo di violenza o di minaccia (ad es. dando una spinta al ... nella stanza o urtando un dipendente dell'albergo nel corridoio (1) ), il fatto avrebbe dovuto qualificarsi come rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p., ma avrebbe potuto verosimilmente ritenersi di lieve entita', in considerazione della tipologia di privata dimora (camera d'albergo occupata per una sola notte, con bagagli gia' pronti) e della limitata gravita' della violenza. Ebbene, nel caso della rapina e dell'estorsione aggravate perche' commesse in un luogo di cui all'art. 624-bis codice penale - reati senza dubbio piu' gravi del furto in abitazione (nel caso della rapina si tratterebbe proprio dello stesso fatto di furto, con in aggiunta una componente di violenza o minaccia) - il soggetto potrebbe paradossalmente beneficiare di un trattamento sanzionatorio piu' mite rispetto a quello previsto per il furto in abitazione. In particolare, per la rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n. 3-bis del codice penale (circostanza aggravante privilegiata ai sensi dell'art. 628, comma 5, c.p.) e attenuata per la lieve entita' del fatto (circostanza attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024) la pena minima irrogabile sarebbe di anni quattro di reclusione oltre multa (pena base anni cinque oltre multa, aumentata per la citata aggravante privilegiata ad anni sei oltre multa, ridotta per la citata circostanza attenuante ad anni quattro oltre multa), fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori circostanze attenuanti (ad esempio le attenuanti generiche). Per l'estorsione aggravata ai sensi degli articoli 629, comma 2 e 628, comma 3, n. 3-bis del codice penale - posto che la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che «nel silenzio normativo, alla fattispecie d'estorsione non puo' ritenersi esteso in malam partem il peculiare e deteriore regime previsto in tema di bilanciamento per il delitto ex art. 628 del codice penale, che sottrae alla comparazione le circostanze privilegiate di cui ai nn. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater della disposizione» (Cass. Sez. 2. Sentenza n. 49940 del 10 ottobre 2023 Rv. 285464 - 01) - la pena concretamente applicabile potrebbe essere anche inferiore: in caso di bilanciamento della circostanza della lieve entita' (introdotta dalla sentenza n. 120 del 2023) in misura prevalente sulla citata circostanza aggravante, la pena minima sarebbe di anni tre e mesi quattro di reclusione oltre multa (pena base anni cinque oltre multa, ridotta per la citata circostanza attenuante ad anni tre e mesi quattro oltre multa), fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori circostanze attenuanti (ad esempio le attenuanti generiche). Nel caso del furto in abitazione non aggravato la pena minima e' di anni quattro di reclusione oltre multa, fatta salva l'applicazione di circostanze attenuanti (ad esempio le attenuanti generiche). Si tratta della stessa pena minima applicabile per il reato di rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.: che pur e' un fatto piu' grave, e di una pena superiore a quella minima applicabile per il reato di estorsione aggravata ai sensi degli articoli 629, comma 2 e 628, comma 3, n. 3-bis del codice penale. Nel caso oggetto del presente procedimento peraltro, posto che ricorre la circostanza aggravante ex art. 625, n. 2 del codice penale (privilegiata ai sensi dell'art. 624-bis, comma 4 del codice penale), la pena minima applicabile e' di anni cinque di reclusione oltre multa, fatta salva l'applicazione di eventuali circostanze attenuanti (ad esempio le attenuanti generiche). L'attuale imputato, dunque, se - dopo avere commesso il furto e per conseguire l'impunita' - avesse usato una minima violenza nei confronti delle persone offese o di terzi, avrebbe potuto beneficiare della circostanza attenuante della lieve entita' e quindi vedersi applicata una pena di anni quattro di reclusione oltre multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni due e mesi otto di reclusione oltre multa. Posto che invece egli non ha usato alcuna violenza o minaccia alle persone e quindi il fatto e' qualificabile ai sensi degli articoli 624-bis e 625, n. 2 del codice penale, la pena minima applicabile e' di anni cinque di reclusione oltre multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni tre e mesi quattro di multa. Pare evidente l'irragionevolezza di tale disparita' di trattamento, in cui l'autore del comportamento piu' lieve finisce per essere punito piu' severamente. 2.9 Una simile pena, irragionevole sia sotto il profilo intrinseco sia in relazione alle fattispecie piu' gravi di rapina e di estorsione aggravate ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis del codice penale, non potrebbe del resto assolvere alla funzione rieducatrice di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione. La pena sarebbe infatti eccessiva e ingiusta, violando il canone della proporzionalita' rispetto al fatto di reato posto in essere e in raffronto alle citate fattispecie piu' gravi; in quanto sproporzionata, la pena non potrebbe mai essere percepita dal condannato come giusta ed esplicare quindi la propria funzione rieducativa; al contrario il condannato non potrebbe che percepire come irragionevole la pena stessa e non aderirebbe quindi al trattamento rieducativo. 3. Possibilita' di un'interpretazione conforme Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro e univoco essendo il dato letterale. (1) Secondo la giurisprudenza di legittimita' la rapina e' aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis codice penale anche nelle ipotesi in cui «la condotta di impossessamento di beni altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza e la minaccia siano commesse, successivamente, all'esterno, in un luogo pubblico» (cosi' Cassazione Sez. 2 - Sentenza n. 23331 del 2 luglio 2020 Rv. 279479 - 01; nello stesso senso Cassazione Sez. 2. Sentenza n. 26262 del 24 maggio 2016 Rv. 267155 - 01) P.Q.M. Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione - della norma di cui all'art. 624-bis, comma 1 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza all'imputato, al difensore e al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. Firenze, 12 maggio 2025 Il Giudice: Attina'