Reg. ord. n. 116 del 2025 pubbl. su G.U. del 18/06/2025 n. 25

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 12/05/2025

Tra: R. L.

Oggetto:

Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Violazione del principio di ragionevolezza intrinseca nella determinazione della pena – Violazione del principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per i reati di rapina e di estorsione – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena. 

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 624  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.




Testo dell'ordinanza

                        N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2025

Ordinanza  del  12  maggio  2025  del  Tribunale   di   Firenze   nel
procedimento penale a carico di R. L.. 
 
Reati e pene - Furto in  abitazione  -  Trattamento  sanzionatorio  -
  Mancata previsione che la pena comminata e' diminuita in misura non
  eccedente un terzo quando per la natura, la  specie,  i  mezzi,  le
  modalita' o circostanze  dell'azione,  ovvero  per  la  particolare
  tenuita' del danno o  del  pericolo,  il  fatto  risulti  di  lieve
  entita'. 
- Codice penale, art. 624-bis, primo comma. 


(GU n. 25 del 18-06-2025)

 
                         TRIBUNALE DI FIRENZE 
                        Prima sezione penale 
 
    Il Giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di 
        A) L. R. nato a ... il ..., attualmente  detenuto  per  altra
causa presso la casa circondariale di... ; detenuto per altra  causa,
presente in videoconferenza; difeso dall'avv.  di  fiducia  Giammarco
Conca del foro di Latina; imputato: 
          A) del reato di cui agli articoli 624-bis, 625, n. 2 codice
penale per essersi  impossessato  a  fine  di  profitto  della  somma
complessiva di euro 230 in contanti, un orecchino  in  oro  giallo  e
vari effetti personali appartenenti a ... e  ...  ,  che  sottraevano
dalla  stanza  n.  ...  dell'Hotel  ...   ove   le   persone   offese
alloggiavano. 
    Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto con violenza
sulle cose sforzando la serratura della camera mediante un coltello a
serramanico Opinel con lama lunga cm 7. 
        B) del reato di cui agli articoli 56, 624 codice  penale  per
aver compiuto a fine di profitto atti  idonei  diretti  in  modo  non
equivoco ad impossessarsi  di  denaro  contante  esistente  nel  back
office della struttura alberghiera  sopra  indicata,  senza  tuttavia
conseguire l'intento perche' sorpreso dalla dipendente ...  che  egli
aveva cercato di allontanare denunciando un guasto del  riscaldamento
nella camera da lui occupata. 
    Reati commessi in ... nella giornata del ... 
    Con la recidiva specifica. 
    sentite le parti; 
    premesso che: 
        con decreto del pubblico ministero emesso l'8 luglio 2022, R.
L. era citato a giudizio per i  sopra  indicati  reati  di  furto  in
abitazione aggravato e tentato furto aggravato; 
        all'udienza del 6 febbraio 2023 ..., persona offesa del reato
sub B), rimetteva la querela precedentemente presentata; 
        all'udienza del 29 aprile 2024 erano sentiti i  testi  ...  e
... (anche ... dichiarava di rimettere la querela, per quanto potesse
rilevare); 
        all'udienza del 30 settembre 2024 erano sentiti i testi ... e
... ;  le  parti  illustravano  poi  le  rispettive  conclusioni:  in
particolare, il  pubblico  ministero  chiedeva  per  il  capo  A)  la
condanna dell'imputato alla pena finale  di  anni  due,  mesi  due  e
giorni venti di reclusione e 500 euro di multa; non doversi procedere
per il capo B) per l'intervenuta estinzione del reato per  remissione
di querela. La difesa chiedeva per il capo  A)  l'assoluzione  o,  in
subordine, il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4  codice
penale  e  delle  attenuanti  generiche  in   misura   prevalente   o
equivalente  alle  aggravanti,  l'applicazione  del   minimo   della;
sentenza di non doversi procedere per il capo B); 
        all'esito di alcuni rinvii  (per  astensione,  per  legittimo
impedimento del difensore e  per  mancata  traduzione  dell'imputato)
all'udienza odierna, fissata per  eventuali  repliche,  le  parti  vi
rinunciavano; 
    rilevato che: 
        A) dall'istruttoria svolta e' emerso che in data  22  gennaio
2022 ... e ... erano ospiti presso l'albergo ..., ove  occupavano  la
stanza ... . La mattina del citato giorno i due, dopo avere preparato
i bagagli per la partenza, si recavano a fare  colazione;  rientrando
in stanza, dopo circa 20-30 minuti, trovavano la porta  della  camera
forzata (vi erano  anche  dei  piccoli  calcinacci  per  terra):  dai
bagagli erano inoltre stati sottratti i portafogli di  entrambi,  che
contenevano i relativi documenti, la somma complessiva di 230 euro  e
un orecchino d'oro. 
    I  Carabinieri,  allertati,  effettuavano  nell'immediatezza   un
sopralluogo, constatavano i citati segni di  effrazione  nella  porta
della camera delle persone offese  e,  attraverso  la  documentazione
dell'hotel, rilevavano che al momento del furto nella struttura erano
presenti sei clienti,  tra  cui  l'attuale  imputato.  Nonostante  le
ricerche non reperivano i beni sottratti ne' elementi per individuare
il responsabile. 
    Nella  serata  dello  stesso  22  gennaio  2022  ...,  dipendente
dell'albergo con mansioni di addetta alla reception,  era  contattata
da L. ..., il quale lamentava che nella sua stanza non funzionava  il
riscaldamento. La donna si recava alla relativa camera utilizzando le
scale, mentre L. riferiva che avrebbe usato l'ascensore. Raggiunta la
camera,  la  teste  attendeva  inutilmente  l'arrivo   dell'imputato;
tornava  quindi  indietro  e  trovava  l'imputato  in  un'area  della
portineria riservata al personale ove era  presente  la  borsa  della
donna; richiesto di chiarimenti, il predetto chiedeva subito scusa  e
gettava in aria dei soldi che aveva sottratto dalla citata borsa; ...
recuperava il denaro, intimava all'imputato di tornare nella  propria
stanza e chiamava i Carabinieri. 
    Tornati sul posto, i militari procedevano all'identificazione del
L. e alla perquisizione della relativa camera,  rinvenendo  cosi'  70
euro in contanti e - su  una  mensola  del  bagno  -  un  coltello  a
serramanico compatibile con i segni  di  effrazione  rinvenuti  sulla
porta della camera di ... e ... . Su indicazione dello stesso L. ,  i
Carabinieri trovavano  poi  -  in  una  cabina  armadio  situata  nel
corridoio  (deputata  a  custodire  la  biancheria  dell'albergo),  a
distanza di circa uno o due metri  dalla  camera  dell'imputato  -  i
portafogli di ... e ... ,  con  all'interno  l'orecchino  d'oro  e  i
documenti delle persone offese (mancavano invece i 230 euro); l'unica
camera occupata al piano in questione era quella di L. 
    B) Alla luce di quanto precede risulta certa  la  responsabilita'
dell'imputato per il fatto ascrittogli al capo A). Sussistono infatti
a carico del medesimo plurimi indizi,  gravi  e  concordanti:  in  un
contesto in cui nell'albergo erano presenti solo sei  ospiti,  L.  lo
stesso giorno era sorpreso nell'atto di commettere  altro  furto,  ai
danni dell'addetta alla portineria ...; si tratta peraltro  di  furto
per molti versi simile a quello in danno di ... e ... in quanto posto
in essere su denaro  contenuto  in  una  borsa  (nell'episodio  della
mattina  si  trattava  del   furto   di   portafogli   -   contenenti
principalmente denaro - contenuti nei bagagli delle persone  offese);
L. era trovato in possesso di un coltello a  serramanico  compatibile
con i segni di effrazione rinvenuti sulla porta della camera di ... e
...; lo stesso L. indicava materialmente  ai  Carabinieri  la  cabina
armadio in cui erano  cosi'  rinvenuti  i  portafogli  delle  persone
offese. 
    C) Corretta e' la qualificazione del  fatto  ai  sensi  dell'art.
624-bis (comma 1) del codice penale 
    La camera di albergo in uso alle persone offese era  infatti  per
queste ultime un luogo destinato a privata dimora e piu' precisamente
- secondo i criteri indicati  dalle  Sezioni  Unite  della  Corte  di
cassazione (sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01) - un
luogo in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata,
in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne,  e  che  non  e'
aperto al pubblico ne' accessibile a  terzi  senza  il  consenso  del
titolare: in una camera di albergo, infatti, gli ospiti  si  cambiano
di abiti, dormono, fruiscono del bagno, ecc. 
    La giurisprudenza di legittimita' - anche dopo la citata sentenza
delle Sezioni Unite - ha  peraltro  costantemente  affermato  che  il
furto posto in essere in una struttura alberghiera deve  qualificarsi
ai sensi dell'art. 624-bis c.p., non solo in casi in cui la  condotta
delittuosa aveva investito le camere  degli  ospiti  (Cass.  Sez.  5.
Sentenza n. 32830 del 25 maggio 2011 Rv. 250591 - 01),  ma  anche  in
ipotesi in cui la condotta era stata tenuta nella hall dell'albergo e
in un periodo di chiusura al pubblico della struttura (Cass. Sez.  5,
Sentenza n. 4444 del 2020, non massimata). 
    Si ritiene di non condividere tale ultima presa di posizione, che
dilata   eccessivamente   il   campo   d'applicazione   della   norma
incriminatrice, ma si ritiene  che  i  fatti  commessi  nelle  camere
destinate agli ospiti debbano effettivamente  qualificarsi  ai  sensi
dell'art. 624-bis codice penale Ne' la  circostanza  che  le  persone
offese al momento del fatto non  fossero  presenti  nella  stanza  e'
idonea ad escludere tale qualificazione: «la vita personale che vi si
svolge, anche se per un periodo di tempo  limitato,  fa  si'  che  il
domicilio  diventi  un  luogo  che  esclude   violazioni   intrusive,
indipendentemente  dalla  presenza  della  persona  che  ne   ha   la
titolarita', perche' il luogo rimane connotato dalla personalita' del
titolare, sia o meno questi presente» (Cass.  Sez.  U.,  sentenza  n.
26795 del 28 marzo 2006 Rv. 234269 - 01, ripresa  poi  da  Cassazione
Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01). 
    D) Deve essere applicata la circostanza aggravante ex  art.  625,
comma 1, n. 2 codice  penale  in  ragione  dell'effrazione  posta  in
essere dall'imputato per accedere alla camera delle persone offese. 
    E) Va applicata la contestata recidiva specifica: il  certificato
penale evidenzia infatti plurimi precedenti specifici (decreto penale
del 26 maggio 2015. esecutivo il 27 aprile 2017, per truffa; sentenza
del 21 giugno 2016. irrev. il 6 settembre 2016, per truffa;  sentenza
del 2 dicembre 2016, irrev. il 5 marzo 2017, per truffa), in  ragione
dei quali  l'attuale  fatto  manifesta  una  maggior  colpevolezza  e
pericolosita' dell'imputato. 
    F) Si possono riconoscere le circostanze attenuanti generiche  in
ragione  del  comportamento  collaborativo  tenuto  dopo   il   fatto
dall'imputato, che ha consentito il ritrovamento dei portafogli delle
persone offese, con all'interno i documenti personali  e  l'orecchino
d'oro. 
    G) Tali  attenuanti  possono  essere  bilanciate  in  termini  di
prevalenza rispetto alla citata recidiva. La  circostanza  aggravante
ex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale, viceversa,  in  ragione  di
quanto previsto dall'art. 624-bis, comma  4  c.p.,  e'  sottratta  al
bilanciamento. 
    H)  Quanto   alla   determinazione   del   concreto   trattamento
sanzionatorio, per poter addivenire ad una corretta decisione  appare
necessario il pronunciamento della  Corte  costituzionale  in  ordine
alla legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 624-bis,
comma 1 c.p., nella parte in cui non prevede  che  la  pena  da  esso
comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la
natura, la specie, i mezzi, le modalita' o  circostanze  dell'azione,
ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto
risulti di lieve entita'. 
    I) La questione che  qui  s'intende  porre  all'attenzione  della
Corte costituzionale e' analoga  a  quella  gia'  sollevata,  in  via
subordinata, con ordinanza di questo giudice del 16 dicembre 2024 (n.
612025 Reg. ord.); 
    Cio' premesso, osserva. 
1. Rilevanza della questione 
    1.1 L'art. 624-bis codice penale, al primo comma, prevede per  il
reato di furto in abitazione la pena della reclusione  da  quattro  a
sette anni e della multa da euro 927 ad euro 1.500. 
    1.2  Nell'ambito  degli  ipotetici   fatti   riconducibili   alla
fattispecie criminosa in questione, l'episodio ora  in  contestazione
si contraddistingue  per  la  sua  lieve  entita',  plurimi  elementi
deponendo in tal senso. 
    1.2.1 In primo luogo - se il  trattamento  sanzionatorio  di  una
particolare  severita'  previsto  per  il  delitto  in  esame   trova
giustificazione nel peculiare luogo in cui lo stesso e' commesso,  il
«domicilio inteso come "proiezione spaziale della persona"» (sentenza
n. 117 del 2021 della Corte costituzionale) - si  deve  rilevare  che
nel caso  in  esame  l'atto  predatorio  non  e'  stato  commesso  in
un'abitazione, ma in una camera d'albergo. 
    Si tratta di un luogo  che,  pur  da  qualificarsi  come  privata
dimora  ai  sensi  dell'art.  624-bis,  comma  1  codice  penale,  si
differenzia sotto plurimi profili dall'abitazione comunemente intesa. 
    Le persone offese  occupavano  la  camera  in  questione  per  un
periodo di tempo limitato - nel caso di specie una  sola  notte  -  e
quindi certamente non nutrivano rispetto alla stessa alcuna affezione
particolare: certamente,  dunque,  rispetto  all'intrusione  indebita
dell'imputato non provavano - o non provavano nella medesima misura -
quella  sensazione  di  violazione  della   propria   intimita'   che
normalmente si accompagna ad un'intrusione nella propria casa. 
    Analogamente, in un albergo i clienti  sono  consapevoli  che  in
loro assenza apposito personale.  anche  a  loro  sconosciuto,  entra
nelle camere per le necessarie  pulizie;  anche  sotto  tale  profilo
l'intimita' che ci si attende in una camera  d'albergo  e'  inferiore
quindi a quella che ognuno pretende a casa propria. 
    1.2.2 Nel caso in esame il furto era commesso allorche' la camera
era ancora in uso alle persone offese, ma queste ultime avevano  gia'
preparato i propri bagagli e, prima di lasciare la  struttura,  erano
scesi a fare colazione. 
    Il legame della coppia con la camera  d'albergo  (in  termini  di
proiezione spaziale  della  persona),  per  quanto  sussistente.  era
dunque particolarmente tenue. 
    1.2.3 L'imputato e' entrato nella camera di  mattina,  mentre  le
persone offese non erano  presenti  (certamente  piu'  grave  sarebbe
stato il fatto  se  commesso  di  notte,  mentre  le  persone  offese
dormivano) e si e'  trattenuto  per  un  brevissimo  lasso  di  tempo
(l'assenza della coppia si e' protratta per circa 20-30 minuti). 
    1.2.4 L'effrazione posta in essere per accedere  alla  stanza  e'
stata di minima entita'. 
    1.2.5 I beni sottratti erano di valore non elevato (e sono  stati
quasi  tutti  recuperati  a  seguito  della  collaborazione  prestata
dall'imputato). 
    1.3 Il disvalore del  fatto  oggetto  del  presente  procedimento
risulta in definitiva estremamente ridotto. Qualora fosse introdotta,
come auspicato, una fattispecie attenuata per l'ipotesi del fatto  di
lieve entita', tale circostanza potrebbe  senz'altro  applicarsi  nel
caso di specie. 
2. Non manifesta infondatezza 
    2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale  della  norma  di
cui all'art. 624-bis, comma 1 codice penale nella parte  in  cui  non
prevede che la pena da esso comminata sia eccedente un  terzo  quando
per la natura, la specie, i mezzi, le  modalita' dell'azione,  ovvero
per la particolare tenuita'  del  danno  o  del  pericolo,  il  fatto
risulti di lieve  entita'.  La  citata  disposizione,  infatti,  pare
costituzionalmente  illegittima  nella  misura  in  cui  non  prevede
un'attenuazione del severo trattamento sanzionatorio (minimo edittale
di quattro anni di reclusione, oltre multa) in relazione  a  condotte
delittuose che, per quanto conformi al tipo,  risultino  di  gravita'
assai limitata. 
    2.2 Lo scrivente e' consapevole  del  fatto  che,  una  questione
simile, inerente proprio all'art. 624-bis, comma 1 codice penale,  e'
gia' stata affrontata in  precedenza  dalla  Corte  costituzionale  e
dichiarata inammissibile (sentenza n. 117 del 2021). 
    Da un lato pero' la questione che ora s'intende sollevare e' - si
spera - piu' puntuale; dall'altro appare comunque possibile auspicare
una   rivisitazione   delle   considerazioni   svolte   dalla   Corte
costituzionale, che alla luce della recente sentenza n. 86 del  2024,
con cui la Corte ha introdotto un'analoga circostanza attenuante  per
il reato di rapina (e, prima ancora, della sentenza n. 120  del  2023
con la quale  un'attenuante  simile  a  quella  auspicata  era  stata
introdotta per il reato di estorsione). 
    2.3 Occorre premettere che  l'attuale  disciplina  del  reato  in
esame e' il portato di una serie di progressivi inasprimenti. 
    L'art. 624-bis codice penale era introdotto nel 2001  allo  scopo
di prevedere come reato autonomo il furto in abitazione (e  il  furto
con strappo) e cosi' sottrarlo al  bilanciamento  delle  circostanze;
esso era punito con la reclusione da uno a sei anni, oltre multa, e -
in presenza di una o piu' delle circostanze previste  dagli  articoli
61 e 625, comma 1 codice penale - con la reclusione da  tre  a  dieci
anni, oltre multa. 
    Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, la
cornice edittale era aumentata per la fattispecie base a tre-sei anni
oltre multa e per la fattispecie aggravata di cui al  terzo  comma  a
quattro-dieci  anni,  oltre   multa;   erano   contestualmente   rese
privilegiate (in relazione a tale reato) le circostanze aggravanti di
cui all'art. 625 codice penale, sottratte al bilanciamento. 
    Infine, nel 2019 era nuovamente aumentata la pena  detentiva  sia
per la fattispecie base (da quattro a sette anni di reclusione, oltre
multa), sia per la fattispecie di cui al terzo  comma  (da  cinque  a
dieci anni di reclusione, oltre multa). 
    2.4 La Corte costituzionale con piu' sentenze negli  ultimi  anni
ha sottolineato che «la  pressione  punitiva  attualmente  esercitata
riguardo  ai  delitti  contro  il  patrimonio  e'   ormai   diventata
estremamente rilevante. Essa richiede percio' attenta  considerazione
da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e
comparativa, dei beni giuridici tutelati dal  diritto  penale  e  del
livello  di  protezione  loro  assicurato»  (cosi'  la  sentenza   n.
190/2020; nello  stesso  senso  la  sentenza  n.  117/2021,  relativa
proprio al furto in abitazione). 
    Se una riforma di  carattere  sistematico  dei  reati  contro  il
patrimonio - tale da adeguare la disciplina codicistica alla scala di
valore dei vari beni giuridici recepita nella nostra  Costituzione  -
e' certamente auspicabile,  tuttavia  nell'attesa  (ormai  decennale,
come rilevato dalla stessa Corte nella sentenza n.  259/2021)  appare
comunque possibile un intervento della Corte  costituzionale  teso  a
correggere gli eccessi piu' macroscopici. 
    Inoltre,  con  riguardo  a  taluni  reati  come  il   furto,   il
particolare  rigore  sanzionatorio  deriva  dall'innalzamento   della
cornice  edittale  legato  alla  sussistenza  (assai  frequente)   di
circostanze aggravanti  indipendenti  ad  effetto  speciale,  con  la
conseguenza che - per effetto della possibilita' di bilanciamento con
una qualunque circostanza attenuante di dette aggravanti  (introdotta
con la modifica dell'art. 69 c.p.) - «la gravita' di  questo  delitto
e' attualmente, percio', soltanto  nell'astratta  comminazione  della
pena, ma non lo e' piu' nella realta' dell'esperienza giuridica, come
ben dimostra la casistica giudiziaria,  ispirata  ai  nuovi  principi
costituzionali» (sentenza n. 268/1986, richiamata dalla  sentenza  n.
259/2021). 
    In relazione  al  delitto  di  furto  in  abitazione,  viceversa,
l'eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio si esprime  gia'
nella cornice edittale di base,  sicche'  l'eventuale  riconoscimento
delle circostanze attenuanti gia'  previste  dall'ordinamento  -  pur
possibile - non pare sufficiente a rendere tale eccesso sanzionatorio
compatibile coi principi costituzionali. In proposito, si rilevi anzi
che il legislatore - nel corso di uno dei plurimi interventi volti ad
inasprire il trattamento  sanzionatorio  previsto  per  il  reato  in
questione - ha altresi'  precluso  il  bilanciamento  in  termini  di
prevalenza o di equivalenza delle  eventuali  circostanze  attenuanti
(diverse da quelle previste dagli  articoli  98  e  625-bis)  con  le
concorrenti circostanze aggravanti di cui all'art. 625 codice penale,
con la conseguenza che  le  diminuzioni  di  pena  si  operano  sulla
quantita'  della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente  alle
predette circostanze aggravanti. 
    Cosi' nel caso di specie, ricorrendo  la  circostanza  aggravante
privilegiata ex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale per la violenza
sulle cose, la riduzione di pena legata alle  circostanze  attenuanti
generiche (pur ritenute prevalenti sulla  contestata  recidiva)  puo'
operare solo sulla pena determinata a  seguito  dell'aumento  per  la
circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2 codice  penale.  In
pratica, la pena minima applicabile  e'  pari  ad  anni  tre  e  mesi
quattro di reclusione, oltre multa (pena di anni cinque di reclusione
oltre multa ai sensi dell'art. 624-bis, comma 3, c.p., ridotta di  un
terzo per le circostanze attenuanti generiche). 
    2.5 La norma di cui all'art. 624-bis, comma 1, codice penale pare
violare i precetti di cui  agli  articoli  3  e  27,  comma  3  della
Costituzione. L'estremo rigore del minimo edittale  previsto  per  il
predetto reato viola, a  parere  dello  scrivente,  il  principio  di
necessaria   ragionevolezza   nella   determinazione   della    pena,
soprattutto se ricollegato alla fondamentale funzione rieducativa che
la stessa deve perseguire per  espresso  dettato  costituzionale.  In
assenza di una previsione specifica che contempli una pena piu'  mite
per fatti di entita' piu' lieve -  come  invece  disposto  per  altre
fattispecie - in casi come quello in esame  (in  cui,  per  modalita'
della  condotta  ed  entita'  dell'offesa,  il  fatto   concretamente
realizzato sia di gravita' estremamente contenuta) non pare possibile
adeguare correttamente il trattamento sanzionatorio alla gravita' del
fatto e alla necessaria rieducazione del suo autore. 
    2.6 Se e' certamente vero che la  commisurazione  delle  sanzioni
per  ciascuna  fattispecie  di  reato  e'   materia   affidata   alla
discrezionalita'  del  legislatore,  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale ha piu' volte affermato che le scelte legislative sono
tuttavia sindacabili ove trasmodino nella manifesta  irragionevolezza
o nell'arbitrio. 
    Con  riguardo  all'art.  624-bis  codice   penale,   la   mancata
previsione di una fattispecie  attenuata  per  le  ipotesi  di  lieve
entita' appare censurabile sia in punto di ragionevolezza  intrinseca
del trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu' generale profilo del
principio di uguaglianza in relazione a  quanto  previsto  per  altre
fattispecie delittuose. 
    2.7 Sotto il primo profilo, a fronte di una cornice edittale  che
prevede una pena minima di quattro anni di reclusione (oltre  multa),
pare irragionevole la mancata  previsione  di  un'attenuazione  della
pena per i fatti di lieve entita'. 
    Per tali fatti una pena che pur si attesti  sul  minimo  edittale
risulta comunque esageratamente sproporzionata. 
    Occorre tenere presente, infatti, che  dato  caratterizzante  del
reato di furto in abitazione e' il luogo in cui il fatto  stesso  sia
commesso. 
    Come  rilevato  dalla  Corte  costituzionale  nella  gia'  citata
sentenza n. 117 del 2021, «nel  furto  in  abitazione  l'offensivita'
patrimoniale assume una  peculiare  connotazione  personalistica,  in
ragione dell'aggancio con l'inviolabilita' del  domicilio  assicurata
dall'art. 14 Cost., domicilio inteso come "proiezione spaziale  della
persona"». 
    Nella stessa  sentenza  la  Corte  costituzionale  ha  affermato:
«Quella  del  furto  in  abitazione  e'  una  fattispecie   descritta
dall'art. 624-bis codice penale in termini piuttosto definiti, ne' il
giudice   a   quo   evidenzia   specifiche   ragioni   che    rendano
costituzionalmente  necessaria  l'introduzione  di  una   fattispecie
attenuata nel perimetro della  norma  incriminatrice.  Non  puo',  in
proposito, non rilevarsi che la  speciale  tenuita'  considerata  dal
rimettente concerne un aspetto soltanto - e forse il meno  importante
- del bene giuridico complesso protetto dalla norma, cioe'  l'aspetto
patrimoniale  (laddove,  peraltro,  la  modestia  della  lesione  non
necessariamente riflette la  volonta'  dell'autore),  mentre  l'altro
profilo, quello personalistico, non ne viene interessato affatto; del
resto,   quest'ultimo   e'   insuscettibile   di   una    graduazione
quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona,  o
e' violato o non lo e', essendo pertanto inconcepibile gia' sul piano
logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui». 
    Se  certamente  nell'economia  della  fattispecie  di  furto   in
abitazione, a fronte della violazione del domicilio, quale proiezione
spaziale  della  persona,  l'aspetto  patrimoniale  e'  quello   meno
importante, ad avviso di chi scrive sussistono comunque  margini  per
ritagliare all'interno della fattispecie in questione  delle  ipotesi
di lieve entita', e cio' avendo riguardo proprio  alla  tipologia  di
offesa al bene giuridico del domicilio. 
    Pur nell'ambito della nozione  restrittiva  di  «privata  dimora»
recepita dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 31345
del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01), pare evidente l'enorme differenza
di  gravita'  tra  la  condotta  di  chi  s'introduca  nottetempo  in
un'abitazione privata e magari addirittura  nella  camera  da  letto,
mentre le persone offese vi stiano dormendo, e  la  condotta  di  chi
sottragga beni nello spogliatoio di uno  stand  fieristico  o  di  un
cantiere edile (Cass. Sez. 5, sentenza n. 35788 del 4 maggio 2018 Rv.
273894 - 01; Cassazione Sez. 5. sentenza n. 32093 del 25 giugno  2010
Rv. 248356; Cassazione Sez. 4, Sentenza n.  37795  del  21  settembre
2021 Rv. 281952 - 01); o tra chi s'introduca nella  cameretta  di  un
bambino in tenera eta' e chi invece sottragga beni in un  asilo  nido
in un giorno di chiusura (Cass. Sez. 5 -  sentenza  n.  5755  del  19
dicembre 2022 Rv. 284219 - 01). Nei  primi  casi  le  persone  offese
troveranno  normalmente  insopportabile  l'idea  che  qualcuno  abbia
violato la loro intimita' e manterranno verosimilmente  a  lungo  una
sensazione di insicurezza anche per l'integrita' personale propria  e
dei propri congiunti: nei secondi  casi  l'attenzione  delle  persone
offese  sara'  focalizzata  principalmente  sui   beni   oggetto   di
sottrazione, sigli eventuali danni alle cose, ecc. 
    Si  deve  poi  tenere  conto  del  fatto  che   rientrano   nella
fattispecie di cui all'art. 624-bis, c.p. non solo i  fatti  commessi
nei luoghi di privata dimora, ma anche quelli commessi nelle relative
pertinenze. Secondo la  giurisprudenza  consolidata  della  Corte  di
cassazione (Cass. Sez. 5 - sentenza n. 1278 del 31 ottobre  2018  Rv.
274389 - 01, Cassazione Sez. 5 - sentenza n.  8421  del  16  dicembre
2019 Rv. 278311 - 01, Cassazione Sez. 4,  sentenza  n.  4215  del  10
gennaio 2013 Rv. 255080 - 01, Cassazione Sez. 7,  ordinanza  n.  3959
del 2  ottobre  2012  Rv.  255100 -  01;  nello  stesso  senso  anche
Cassazione 27143/2018. non massimata) costituiscono percio' furti  in
abitazione ai sensi dell'art. 624-bis codice penale i furti  commessi
negli androni o nei cortili condominiali: si tratta di luoghi in  cui
circolano  numerose  persone,  anche  estranee  (postini,   corrieri,
addetti alle pulizie, o alla  manutenzione  degli  impianti,  clienti
degli studi professionali presenti  nell'edificio,  ecc.)  e  in  cui
l'aspettativa dei condomini all'intimita' e' minima. 
    2.8 Sotto il  secondo  profilo,  la  mancata  previsione  di  una
fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita' pare violare il
principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per  i  reati
di rapina e di estorsione. 
    Rispetto ad entrambi i suddetti delitti l'ordinamento prevede una
circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto i fatti  commessi
nei luoghi di cui  all'art.  624-bis  codice  penale  (norma  di  cui
all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, richiamata dall'art.  629,  comma  2
c.p.) 
    Rispetto ai citati reati, a seguito delle  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, e' ora prevista  una
circostanza attenuante per le ipotesi in cui  -  per  la  natura,  la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione,  ovvero  per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo - il  fatto  risulti
di lieve entita'. 
    Benche' la commissione del fatto in un luogo  di  privata  dimora
sia un elemento aggravante, e' astrattamente possibile che una rapina
o un'estorsione - pur aggravata perche' commessa in un luogo  di  cui
all'art.  624-bis  codice  penale  -  risulti  al  tempo  stesso,  in
considerazione dei fattori sopra indicati, di lieve entita' e  quindi
possa  beneficiare  della  circostanza  attenuante  introdotta  dalle
citate sentenze della Corte costituzionale. 
    Cosi', se L. fosse stato  sorpreso  dalle  persone  offese  o  da
personale dipendente dell'albergo nell'atto di commettere il furto (o
subito dopo) e - per conseguire il possesso dei beni sottratti o  per
assicurarsi l'impunita' - avesse usato un minimo  di  violenza  o  di
minaccia (ad es. dando una spinta al ... nella stanza  o  urtando  un
dipendente dell'albergo nel corridoio (1) ), il fatto avrebbe  dovuto
qualificarsi come rapina aggravata ai sensi dell'art. 628,  comma  3,
n. 3-bis c.p., ma avrebbe potuto verosimilmente  ritenersi  di  lieve
entita', in considerazione della tipologia di privata dimora  (camera
d'albergo occupata per una sola notte, con  bagagli  gia'  pronti)  e
della limitata gravita' della violenza. 
    Ebbene, nel caso della rapina e dell'estorsione aggravate perche'
commesse in un luogo di cui all'art. 624-bis codice  penale  -  reati
senza dubbio piu' gravi del  furto  in  abitazione  (nel  caso  della
rapina si tratterebbe proprio dello stesso fatto  di  furto,  con  in
aggiunta una  componente  di  violenza  o  minaccia)  -  il  soggetto
potrebbe paradossalmente beneficiare di un trattamento  sanzionatorio
piu' mite rispetto a quello previsto per il furto in abitazione. 
    In particolare, per la rapina aggravata ex art. 628, comma 3,  n.
3-bis del codice penale (circostanza aggravante privilegiata ai sensi
dell'art. 628, comma 5, c.p.) e attenuata per la  lieve  entita'  del
fatto (circostanza attenuante introdotta dalla  sentenza  n.  86  del
2024) la pena minima irrogabile sarebbe di anni quattro di reclusione
oltre multa (pena base anni cinque  oltre  multa,  aumentata  per  la
citata aggravante privilegiata ad anni sei oltre multa,  ridotta  per
la citata circostanza attenuante ad anni quattro oltre multa),  fatta
salva l'applicazione di eventuali  ulteriori  circostanze  attenuanti
(ad esempio le attenuanti generiche). 
    Per l'estorsione aggravata ai sensi degli articoli 629, comma 2 e
628, comma 3, n. 3-bis del codice penale -  posto  che  la  Corte  di
cassazione  ha  condivisibilmente   affermato   che   «nel   silenzio
normativo, alla fattispecie d'estorsione non puo' ritenersi esteso in
malam partem il peculiare e deteriore  regime  previsto  in  tema  di
bilanciamento per il delitto ex  art.  628  del  codice  penale,  che
sottrae alla comparazione le circostanze privilegiate di cui  ai  nn.
3, 3-bis, 3-ter, 3-quater della disposizione» (Cass. Sez. 2. Sentenza
n. 49940 del 10 ottobre 2023 Rv. 285464 - 01) - la pena concretamente
applicabile potrebbe essere anche inferiore: in caso di bilanciamento
della circostanza della lieve entita' (introdotta dalla  sentenza  n.
120  del  2023)  in  misura  prevalente  sulla   citata   circostanza
aggravante, la pena minima sarebbe di anni  tre  e  mesi  quattro  di
reclusione oltre multa (pena base anni cinque  oltre  multa,  ridotta
per la citata circostanza attenuante ad anni tre e mesi quattro oltre
multa), fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori circostanze
attenuanti (ad esempio le attenuanti generiche). 
    Nel caso del furto in abitazione non aggravato la pena minima  e'
di anni quattro di reclusione oltre multa, fatta salva l'applicazione
di circostanze attenuanti (ad esempio le  attenuanti  generiche).  Si
tratta della stessa pena minima applicabile per il  reato  di  rapina
aggravata ex art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.: che pur  e'  un  fatto
piu' grave, e di una pena superiore a quella minima  applicabile  per
il reato di estorsione aggravata ai sensi degli articoli 629, comma 2
e 628, comma 3, n. 3-bis del codice penale. 
    Nel caso oggetto del presente procedimento  peraltro,  posto  che
ricorre la circostanza aggravante ex art. 625, n. 2 del codice penale
(privilegiata ai sensi dell'art. 624-bis, comma 4 del codice penale),
la pena minima applicabile e' di  anni  cinque  di  reclusione  oltre
multa, fatta salva l'applicazione di eventuali circostanze attenuanti
(ad esempio le attenuanti generiche). 
    L'attuale imputato, dunque, se - dopo avere commesso il  furto  e
per conseguire l'impunita' - avesse usato  una  minima  violenza  nei
confronti delle persone offese o di terzi, avrebbe potuto beneficiare
della circostanza attenuante della lieve  entita'  e  quindi  vedersi
applicata una pena di anni quattro di reclusione oltre multa, ridotta
per le circostanze attenuanti generiche ad anni due e  mesi  otto  di
reclusione oltre multa. 
    Posto che invece egli non ha usato  alcuna  violenza  o  minaccia
alle persone e quindi  il  fatto  e'  qualificabile  ai  sensi  degli
articoli 624-bis e 625, n.  2  del  codice  penale,  la  pena  minima
applicabile e' di anni cinque di reclusione oltre multa, ridotta  per
le circostanze attenuanti generiche ad anni tre  e  mesi  quattro  di
multa. 
    Pare  evidente   l'irragionevolezza   di   tale   disparita'   di
trattamento, in cui l'autore del comportamento piu' lieve finisce per
essere punito piu' severamente. 
    2.9  Una  simile  pena,  irragionevole  sia  sotto   il   profilo
intrinseco sia in relazione alle fattispecie piu' gravi di  rapina  e
di estorsione aggravate ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis del
codice  penale,  non  potrebbe  del  resto  assolvere  alla  funzione
rieducatrice di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione. La  pena
sarebbe infatti  eccessiva  e  ingiusta,  violando  il  canone  della
proporzionalita' rispetto al fatto di reato  posto  in  essere  e  in
raffronto   alle   citate   fattispecie   piu'   gravi;   in   quanto
sproporzionata,  la  pena  non  potrebbe  mai  essere  percepita  dal
condannato come  giusta  ed  esplicare  quindi  la  propria  funzione
rieducativa; al contrario il condannato non  potrebbe  che  percepire
come  irragionevole  la  pena  stessa  e  non  aderirebbe  quindi  al
trattamento rieducativo. 
3. Possibilita' di un'interpretazione conforme 
    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma
ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione,  chiaro  e
univoco essendo il dato letterale. 

(1) Secondo la giurisprudenza di legittimita' la rapina e'  aggravata
    ai sensi dell'art. 628, comma 3, n.  3-bis  codice  penale  anche
    nelle ipotesi in cui «la  condotta  di  impossessamento  di  beni
    altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza e
    la minaccia siano commesse, successivamente, all'esterno,  in  un
    luogo pubblico» (cosi' Cassazione Sez. 2 - Sentenza n. 23331  del
    2 luglio 2020 Rv. 279479 - 01; nello stesso senso Cassazione Sez.
    2. Sentenza n. 26262 del 24 maggio 2016 Rv. 267155 - 01) 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, 
    ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata. 
    Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale -  per
violazione degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione -  della
norma di cui all'art. 624-bis, comma 1 del codice penale, nella parte
in cui non prevede che la pena da  esso  comminata  e'  diminuita  in
misura non eccedente un terzo quando per  la  natura,  la  specie,  i
mezzi,  le  modalita'  o  circostanze  dell'azione,  ovvero  per   la
particolare tenuita' del danno o del pericolo, il  fatto  risulti  di
lieve entita'. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza all'imputato, al difensore e al pubblico ministero, nonche'
al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la  comunicazione  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  e
per la successiva trasmissione del fascicolo processuale  alla  Corte
costituzionale. 
        Firenze, 12 maggio 2025 
 
                         Il Giudice: Attina'