Reg. ord. n. 119 del 2025 pubbl. su G.U. del 25/06/2025 n. 26
Ordinanza del Corte d'appello di Lecce del 21/05/2025
Tra: Questura di Brindisi C/ K.O. E.
Oggetto:
Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito, [, e cioè alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida], invece che alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024 – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l’adozione della decretazione d’urgenza – Denunciata disomogeneità delle norme introdotte in fase di conversione – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Introduzione di un sistema di riparto delle competenze incongruente – Deroga alla disciplina che attribuisce alla corte d’appello la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale – Vanificazione della specializzazione dell’organo giudicante e incidenza sul principio del giusto processo – Denunciata irragionevole assimilazione dei provvedimenti questorili di trattenimento e proroga dei richiedenti protezione internazionale con i procedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione dei mandati di arresto europei – Denunciato rischio di interferenze tra i vari procedimenti giudiziari di tutela afferenti alla stessa materia e allo stesso soggetto – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Disparità di trattamento tra il cittadino comunitario e quello extracomunitario – Irragionevole attribuzione alla competenza della Corte di cassazione penale, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., tanto dei provvedimenti di convalida emessi dalla corte d’appello penale in relazione ai richiedenti protezione internazionale, quanto quelli di convalida finalizzati all’espulsione, emessi dal giudice di pace – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe.
- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16 (, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente la prima sostitutiva dell’art. 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, e la seconda aggiuntiva dell’art. 5-bis nel medesimo decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito), 17, 18 (, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), rispettivamente il primo modificativo del comma 5, il secondo introduttivo del comma 5-bis e il terzo modificativo del comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142; e comma 1, lettera b), modificativa dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 142 del 2015), 18-bis (, comma 1, lettera a), modificativa dell’art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il primo modificativo del primo periodo e il secondo modificativo aggiuntivo di un periodo, dopo il secondo, al comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998), e 19; decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, art. 5-bis.
- Costituzione, artt. 3, 72, primo comma, 77, secondo comma, e 111, in particolare primo comma.
Straniero – Immigrazione – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Denunciata omessa disciplina dei modi di trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale – Denunciato omesso riconoscimento al giudice competente alla convalida di disporre misure alternative e di revocare d’ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata – Violazione della riserva di legge in riferimento ai modi di limitazione della libertà personale – Denunciata individuazione delle modalità di esecuzione della misura limitativa della libertà personale con atto regolamentare che consente un ampio margine discrezionale all’autorità amministrativa – Denunciata carenza di un controllo giurisdizionale pieno sulla legittimità della misura restrittiva della libertà personale durante la sua effettiva esecuzione e per il corso della stessa.
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, artt. 6 e 7; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, richiamato dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015.
- Costituzione, art. 13, e, in particolare, secondo comma.
Straniero – Immigrazione – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale – Disposizioni processuali – Disposizioni a garanzia di un accesso effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero all’udienza di convalida – Omessa previsione – Denunciata carenza di previsioni, sia prima dell’udienza che in esito alla stessa, a tutela di un pieno, effettivo e immediato accesso alla difesa, di fiducia o d’ufficio, nonché a garanzia della partecipazione del pubblico ministero – Lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e del contraddittorio.
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, art. 6; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, richiamato dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, in particolare comma 4.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 14
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 14 Co. 4
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 7
decreto-legge del 17/02/2017 Num. 13 Art. 5
legge del 13/04/2017 Num. 46
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 16 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto-legge del 17/02/2017 Num. 13 Art. 3 Co. 1
legge del 13/04/2017 Num. 46
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 16 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto-legge del 17/02/2017 Num. 13 Art. 5
legge del 13/04/2017 Num. 46
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 17
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 5
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 5
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 8
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 14 Co. 6
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 10 Co. 3
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 14 Co. 6
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 19
legge del 09/12/2024 Num. 187
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 13 Co.
Costituzione Art. 13 Co. 2
Costituzione Art. 24 Co.
Costituzione Art. 72 Co. 1
Costituzione Art. 77 Co. 2
Costituzione Art. 111 Co.
Costituzione Art. 111 Co. 1
Testo dell'ordinanza
N. 119 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2025 Ordinanza del 21 maggio 2025 della Corte d'appello di Lecce nel procedimento civile promosso da Questura di Brindisi contro K.O. E.. Straniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] - Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d'appello di cui all'art. 5-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito, [, e cioe' alla corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida], invece che alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale - Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 187 del 2024. Straniero - Immigrazione - Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Denunciata omessa disciplina dei modi di trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale - Denunciato omesso riconoscimento al giudice competente alla convalida di disporre misure alternative e di revocare d'ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata. Straniero - Immigrazione - Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale - Disposizioni processuali - Disposizioni a garanzia di un accesso effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero all'udienza di convalida - Omessa previsione. - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 17, 18, 18-bis, e 19; decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, art. 5-bis; decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), artt. 6 e 7; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 14. (GU n. 26 del 25-06-2025) CORTE DI APPELLO DI LECCE Il Consigliere, dott.ssa Silvia Minerva, Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato per la convalida del trattenimento ex art. 6 decreto legislativo n. 142/2015 disposto dal Questore d Brindisi nei confronti di: E K O , nato in il , trattenuto presso il CPR di Brindisi Restinco, sentite le parti e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza, Osserva 1. Premessa e svolgimento del procedimento. In data alle ore la Questura di Brindisi depositava decreto di trattenimento nei disposto in data nei confronti di E K O , nato in il , difeso di fiducia dall'avv. Domenico Cancemi del foro di Palermo All'odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore, nonche' il rappresentante della Questura di Brindisi, ritenuta la propria competenza, questo Consigliere ha riservato la decisione nei termini di legge. Risulta dagli atti che: il trattenimento sia stato disposto ai sensi dell'art. 6 comma 3 decreto legislativo n. 142/2015 per pretestuosita' della domanda di protezione internazionale; nei confronti di E K O il Questore di Palermo ha adottato e notificato in data il trattenimento presso il CPR di Trapani, ai sensi dell'art. 14 co. T decreto legislativo n. 286/98 e detto trattenimento e' stato convalidato dal giudice di pace di Trapani in data 11 marzo 2025; in data il predetto ha manifestato la volonta' di chiedere la protezione internazionale e la relativa domanda e' stata formalizzata dalla Questura con mod. C3 in data ; pur essendo in Italia dal , il predetto non aveva in precedenza depositato domanda di protezione internazionale; lo straniero di nazionalita' nigeriana e' in possesso di passaporto, scaduto di validita'; dal certificato del casellario giudiziale risulta che l'E ha numerose precedenti condanne; in data 19 maggio 2025 l'avv. Domenico Cancemi del foro di Palermo ha depositato nomina e procura alle liti datata 15 marzo 2025, priva di alcun riferimento al presente procedimento di convalida del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 dal Questore di Brindisi e non contenente una procura speciale alla difesa nel presente giudizio di convalida, anche perche', evidentemente, rilasciata ben prima del decreto di trattenimento del Questore di Brindisi del ; il trattenuto ha dichiarato di trovarsi ininterrottamente in Italia dal , di essere coniugato con cittadina italiana dal , di essere genitore di un figlio minore nato in Italia e che vive e frequenta le scuole a , di disporre di un'abitazione sita a in via , con contratto di locazione a nome della moglie ; di avere problematiche di salute (diabete e ipertensione) e che in non avrebbe possibilita' economiche al fine di curarsi. Va, preliminarmente, osservato che deve essere proposta questione di legittimita' costituzionale, con sospensione del giudizio, dubitandosi della legittimita' costituzionale delle norme che disciplinano: - competenza, presupposti e condizioni del potere di convalida e di proroga del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale da parte della Corte di Appello, in contrasto con gli articoli 77, 72, 111 Cost., nonche' per la manifesta irragionevolezza e contrasto con l'art. 3 Cost. - il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale senza il rispetto della riserva di legge di cui all'art. 13 Cost., oltre che per la disciplina dei casi, anche in riferimento ai modi di limitazione della liberta' personale; - lo svolgimento dell'udienza di convalida e del procedimento senza adeguato rispetto del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, in contrasto con gli art. 3, 24 e 111 Cost. Deve al riguardo rilevarsi che la sussistenza di termini perentori per la convalida e la proroga non e' di ostacolo alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, ancorche' la conseguente sospensione riguardi il procedimento e non possa riferirsi anche al termine perentorio per la decisione sulla convalida/proroga (si veda, con riguardo a questione di legittimita' costituzionale sollevata nell'ambito di un procedimento di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., Cass. pen. sez. F., 11 agosto 2015, n. 34889). Si intende sottoporre a scrutinio di costituzionalita' il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione di urgenza, che stabilisce la competenza della Corte di Appello in ordine alla convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale, di cui si contesta l'assenza di giustificazione circa i presupposti della decretazione di urgenza e la ragionevolezza ed organicita', nonche' le norme di legge che prevedono, in caso di convalida e/o proroga dei trattenimenti, la misura privativa della liberta' personale senza il rispetto della riserva di legge anche in relazione ai modi di esecuzione di tale misura, ed infine le norme che riguardano il procedimento e l'udienza di convalida e che non sono rispettose dei diritti di difesa e del giusto processo. 2. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile nel presente procedimento e la rilevanza della questione Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2024 - Serie generale - n. 239, recante "disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali", al capo IV, ha introdotto alcune disposizioni processuali (artt. 16, 17 e 18). In particolare, l'art. 16, rubricato "modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46", modificando gli articoli 2 e 3, comma 4, decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, ha introdotto il reclamo dinanzi alla Corte di Appello avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate, ai sensi dell'art. 35-bis decreto legislativo n. 25/2008, e quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16 comma 1 lettera b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati a comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto curare la propria formazione almeno annuale nella materia della protezione internazionale. L'art. 17 ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 25/2008 e l'art 18 ha a sua volta apportato modifiche al decreto legislativo n. 150/2011. Ai sensi dell'art. 19 del decreto- legge n. 145/2024 le disposizioni di cui al capo IV si applicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. Il decreto-legge n. 145/2024 e' stato convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. In particolare, in sede di conversione, l'art. 16 del decreto-legge n. 145/2024 e' stato modificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e' stata modificata la rubrica dell'articolo ("modifica all'art. 3 e introduzione dell'art. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46"). Quindi, con l'art. 16 citato, attraverso la modifica dell'art. 3, comma 1, lettera d) decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017 e l'introduzione dell'art. 5-bis nel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, e' stata sottratta alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, la competenza per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, che e' stata, invece, attribuita alle Corti di Appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudicano, peraltro, in composizione monocratica. L'art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito rilevanti modifiche, a cominciare dalla rubrica ("modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"). Nel dettaglio, e' stato modificato l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per adattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di Appello. E' previsto (primo periodo) che il provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo, alla Corte di Appello di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017. All'ultimo periodo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole "al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "alla corte d'appello competente". Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 e' stato inserito il comma 5-bis che prevede che contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998. Al comma 8 dell'art. 6 decreto legislativo n. 142/2015 le parole "del tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "della corte d'appello". All'art. 14, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole "il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "la corte d'appello". Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge n. 145/2024, ha inserito l'art. 18-bis, rubricato "modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" che prevede che all'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole "il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "la corte d'appello"; inoltre, prevede all'art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, al primo periodo l'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: ", entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 del codice di procedura penale", e dopo il secondo periodo l'aggiunta del seguente periodo: "Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69". Infine, l'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024 e' stato modificato nel senso che sono state soppresse le parole "ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 35 e dell'articolo, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25". In definitiva, con la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha realizzato una variazione di non poco momento in punto di attribuzione della competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del cittadino extracomunitario richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, che e' stata sottratta alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali, per essere attribuita alle Corti di Appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudicano, peraltro, in composizione monocratica. Il relativo provvedimento e' impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, e, quindi, il ricorso, che non sospende il provvedimento, e' proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 606 codice di procedura penale e si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. Peraltro, la competenza cosi' determinata ha avuto efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n. 145/2024 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024) per effetto dell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, come modificato dalla legge n. 187/2024. E non e' piu' previsto un obbligo in capo ai Consiglieri di appello di curare la propria formazione annuale nella materia della protezione internazionale. Secondo l'interpretazione fatta propria sia dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione (vedi relazione n. 1/2025) che dalla Corte di legittimita' (Corte di cassazione I Sez. pen. 24 gennaio 2025, n. 2967 e successive conformi), il legislatore ha attribuito alle Sezioni penali della Corte di Appello la competenza in materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale, oltre che alle Sezioni Penali della Corte di legittimita' il ricorso ai sensi dell'art. 606 codice di procedura penale avverso i provvedimenti della Corte di Appello. Secondo quanto rilevato dalla Corte di cassazione, la lettura piu' coerente con il dato testuale e' quella che la competenza sia stata attribuita alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione penali, atteso il riferimento sia alla legge n. 29/05, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna, sia all'art. 606 C.p.p. Giova rappresentare che, con sentenza n. 39 del 2025, la Corte costituzionale ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, lettera b), numero 2) del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, decreto legislativo n. 142/2015, come introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005, anziche' ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo. Invero, al fine di assicurare l'effettivita' del contraddittorio nel giudizio di legittimita' relativo ai procedimenti di impugnazione dei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento o della proroga del trattenimento adottati a norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, la Corte costituzionale ha inteso intervenire nei sensi di cui al su esposto dispositivo. Per effetto dell'intervento "sostitutorio", il processo di cassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera - emessi dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o dalla Corte di Appello in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 - si articola nei seguenti termini: il giudizio e' instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.; il ricorso, che non sospende l'esecuzione della misura, e' presentato nella cancelleria della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento; la Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'art. 127 codice di procedura penale e, quindi, in un'adunanza camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il difensore; l'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell'udienza e la decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione; qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia. L'intervento normativo di urgenza, che ha portato all'attribuzione della competenza per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento dello straniero extracomunitario richiedente protezione internazionale alle Corti di Appello, individuate ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2027, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, che giudicano, fra l'altro, in composizione monocratica, risulta di dubbia costituzionalita' e ha portato ad un sistema normativo di manifesta irragionevolezza, tenuto conto dell'inesistenza di una plausibile motivazione a sostegno dello stesso, tale da rendere intellegibili le ragioni e gli scopi perseguiti dal legislatore, e della frammentazione e sovrapposizione dei diversi giudici che si occupano della condizione di uno stesso soggetto straniero. Infatti, non appaiono intellegibili e congruenti con il sistema normativo nel suo complesso e con i principi costituzionali le ragioni poste a fondamento della sottrazione alla competenza delle Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali dei procedimenti - quelli appunto sulle convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo - tipicamente assegnati ai giudici civili di primo grado specializzati, e il loro affidamento, per saltum, ad un organo giudiziario di secondo grado quali le Corti di Appello. L'attribuzione della competenza alle Sezioni penali della Corte di Appello desta ulteriori perplessita', poiche' le decisioni sui trattenimenti dei richiedenti asilo si inseriscono nel quadro di una procedura amministrativa originata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le regole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento di quest'ultimo; i provvedimenti disposti dal Questore e le relative proroghe non sono legati alla commissione di reati, ma rispondono alle diverse esigenze di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, decreto legislativo n. 142/2015, 10-ter, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998 e 14, comma 6, decreto legislativo n. 142/2015; la decisione sul trattenimento ha natura incidentale/cautelare nell'ambito del complesso procedimento di riconoscimento della protezione internazionale; e, per tale ragione, essa e' stata da sempre attribuita alla competenza dei medesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine alla sussistenza o meno del diritto alla protezione, tanto in via cautelare (istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la comune appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive, merito) alla complessa materia della protezione internazionale ha, sino ad oggi, indotto il legislatore a ritenere necessaria l'individuazione di un giudice specializzato, tabellarmente pre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti obblighi formativi. L'intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle relative procedure, operando una sorta di assimilazione tra alcune ipotesi di trattenimento degli stranieri - gli extracomunitari richiedenti protezione - e le convalide degli arresti eseguiti in esecuzione di una sentenza straniera esecutiva di condanna, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza; assimiliazione che non vi puo' essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di trattenimento o di proroga dei trattenimenti, appunto, convalide di provvedimenti amministrativi, che non hanno accertato la commissione di fatti-reato. Si e', inoltre, operata una scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo (le Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla legittimita' dei trattenimenti disposti nell'ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto, oltretutto vanificando l'esigenza di specializzazione dei giudici. E' rilevante, pertanto, nel presente giudizio di convalida di un trattenimento ex art. 6 comma 3 decreto legislativo n. 142/2015, la questione della conformita' di tale sistema normativo, conseguente alle modifiche apportate dagli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, in primis, rispetto agli art. 77, comma 2 e 72 comma 1 e 3 Cost.; quindi, anche in riferimento all'art. 13 Cost., nonche' agli articoli 24 e 111 Cost. La rilevanza delle questioni e' determinata, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla necessita' di fare applicazione nel giudizio della disposizione censurata. (sentenza Corte costituzionale n. 116 del 2024 e precedenti ivi citati). Nel caso di specie, e' indubitabile che questo giudice debba fare applicazione della norma dell'art. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, convertito con modificazione dalla legge n. 40/2017, norma aggiunta dall'art. 16 comma 1 lettera b) del dl 11 ottobre 2024 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, disposizione censurata che stabilisce la sua competenza a decidere, poiche' «[l]a stessa instaurazione e successiva celebrazione del giudizio avanti a una determinata autorita' giudiziaria, e non ad altra, costituisce momento integrante dell'"applicazione" della disciplina della competenza nel caso concreto» (sentenza Corte costituzionale n. 163 del 2024 e, in senso analogo, sentenza n. 5 del 2025) Tanto basta a ritenere rilevanti le questioni sollevate in riferimento all'art. 77, 72, 3 e 111 della Costituzione rispetto all'attribuzione della competenza a decidere sulla convalida e proroga dei trattenimenti alla Corte di Appello in composizione monocratica. E, parimenti, e' indubbio che questo Giudice deve fare applicazione di norme - art. 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 che, in caso di convalida, comportano l'applicazione di una misura incidente sulla liberta' personale, al di fuori delle garanzie previste dall'art. 13 Cost., ed, in specie della riserva di legge sia rispetto ai casi, che ai modi di qualsiasi restrizione della liberta' personale e priva di una precisa disciplina dei diritti dei trattenuti all'interno del centro. Inoltre, in ossequio alle disposizioni dell'art. 6 decreto legislativo n. 142/2015 e 14 decreto legislativo n. 286/98, questo Giudice e' chiamato a svolgere il giudizio finalizzato alla decisione sulla convalida/proroga senza un pieno contraddittorio, senza una adeguata possibilita' di accesso alla difesa tecnica, in funzione di un effettivo esercizio del diritto di difesa, senza la partecipazione del Procuratore generale. Tanto basta a ritenere rilevanti le questioni sollevate in riferimento all'art. 13 Cost., nonche' agli articoli 3, 24 e 111 Cost. 3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. 3.1. Rispetto agli articoli 77, comma 2, 72, comma 1 e 3 Cost. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge n. 145/2024 sono state adottate in assenza dei quei casi straordinari di necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77 comma 2 Cost. Le modificazioni a tali disposizioni, introdotte in sede di conversione del decreto-legge, sono state apportate in violazione dell'art. 77 comma 2 e dell'art. 72 comma 1 Cost. Come e' noto, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda Corte costituzionale n. 8/2022 e Corte costituzionale n. 146/2024), la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessita' e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge costituisce un requisito di validita' costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimita' costituzionale del decreto-legge, adottato al di fuori dell'ambito delle possibilita' applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinche' la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validita' costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessita' e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa. (Precedente: S. 29/1995 - mass. 21561). Il decreto-legge - la cui adozione e' ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise - presenta, nel quadro delle fonti, natura particolare come provvedimento provvisorio adottato in presenza di presupposti straordinari, destinato a operare per un arco di tempo limitato, venendo a perdere la propria efficacia fin dall'inizio in caso di mancata conversione in legge. Nel sindacato devoluto alla Corte costituzionale, un ruolo cruciale compete al requisito dell'omogeneita', che si atteggia come uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza, il difetto) delle condizioni di validita' del provvedimento governativo. L'omogeneita' non presuppone che il decreto-legge riguardi esclusivamente una determinata e circoscritta materia, ma che le sue disposizioni si ricolleghino ad una finalita' comune e presentino un'intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e finalistico. La evidente estraneita' della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui e' inserita assurge, pertanto, a indice sintomatico della manifesta carenza del requisito della straordinarieta' del caso di necessita' e di urgenza. (Precedenti. S. 151/2023 - mass. 45708; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 22/2012 - mass. 36070; S. 360/1996 - mass. 22912; S. 161/1995 - mass. 21408). Quanto ai provvedimenti governativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee dal punto di vista materiale, devono essere accomunate dall'obiettivo e tendere tutte a una finalita' unitaria, pur se connotata da notevole latitudine. Per contro, un decreto-legge che si apre a "norme intruse", estranee alla sua finalita', travalica i limiti imposti alla funzione normativa del Governo e sacrifica in modo costituzionalmente intollerabile il ruolo attribuito al Parlamento nel procedimento legislativo. (Precedente: S. 244/2016 - mass. 39155). L'osservanza delle prescrizioni dell'art. 77 Cost. impone una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L'urgente necessita' del provvedere puo' riguardare, cioe', una pluralita' di norme accomunate o dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero dall'intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all'unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione. (Precedente: S. 8/2022 - mass. 44472). Inoltre, l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilita' che ne consegue per il Governo secondo l'art. 77 Cost. - non puo' essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza, ne' puo' esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che e' stata introdotta (vedi sempre Corte costituzionale n. 171/2007 e n. 128/2008). Ed ancora, la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto- legge, con la conseguenza che non puo' aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma puo' solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico; e cio' essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare di cui all'art. 72, primo comma, Cost., che permette una partecipazione parlamentare ben piu' efficace. Ne consegue il divieto, in sede di conversione, di alterare l'omogeneita' di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario, pena un vizio della legge di conversione in parte qua. (Precedenti: S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 210/2021 - mass. 44267; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 145/2015 - mass. 38479; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561). Non e' consentito l'uso improprio e strumentale del decreto-legge, al fine di evitare deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti normative e dalla centralita' che e' propria della legge ordinaria (Precedenti: S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31330; S. 29/1995 - mass. 21561). La coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del decreto-legge puo' essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico (Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43627; S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41886; S. 181/2019 - mass. 42797; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass. 43421). Per accertare la correlazione tra la disposizione introdotta in fase di conversione e l'originario decreto-legge, occorre tenere conto di molteplici indicatori, come la coerenza della norma rispetto al titolo del decreto e al suo preambolo, l'omogeneita' contenutistica o funzionale della norma rispetto al complessivo apparato normativo del decreto-legge, lo svolgimento dei lavori preparatori, il carattere ordinamentale o di riforma della norma (Precedenti: S. 186/2020 - mass. 43202; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 288/2019 - mass. 41900; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 97/2019 - mass. 42213; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018 - mass. 39686; S. 220/2013 - mass. 37319). Cio' detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024, non vi e' alcuna motivazione delle ragioni di necessita' e urgenza del decreto-legge, specie con riguardo alle norme processuali contenute nel capo IV (si legge testualmente: "Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori"). Il decreto-legge aveva attribuito alla Corte di Appello la sola competenza in tema di impugnazione dei provvedimenti emanati dal Tribunale specializzato nella materia della protezione internazionale, attraverso il reclamo. Aveva, poi, previsto un obbligo per i giudici della Corte addetti alla trattazione del reclamo di formarsi attraverso la frequenza annuale di corsi di formazione nella materia della protezione internazionale. E tutto questo senza alcuna motivazione circa le ragioni straordinarie di necessita' e urgenza e circa la omogeneita' e coerenza funzionale e finalistica di tale disposizione processuale rispetto alla necessita' di adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso, disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori. Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di conversone A.C. 2888, veniva presentato l'emendamento n. 16.4 proposto in I Commissione, in sede referente, alla Camera dei deputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli articoli 16, 17, 18, nonche' l'inserimento degli articoli 18-bis e 18-ter. Dalla lettura del bollettino delle Commissioni parlamentari, redatto in forma sintetica (e non stenografica), non emergono dichiarazioni della relatrice tese a spiegare le ragioni poste a base dell'emendamento n. 16.4. Risultano solamente le dichiarazioni di voto contrarie dei parlamentari dell'opposizione (interventi degli On. li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, legge Boldrini, S. Bonafe', G. Cuperlo, A. Colucci, M. Mauri, E. Alifano, I. Carmina: cfr. XIX Legislatura, Camera dei deputati, I Commissione permanente, bollettino di mercoledi' 20 novembre 2024, 32 e ss. e spec. 53 con l'approvazione dell'emendamento, pubblicato in allegato 2). Dal resoconto stenografico dell'intervento nell'Assemblea di Montecitorio emerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo che gli articoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui all'art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte di Appello la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento e proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal Questore. La legge di conversione, dunque, ha eliminato il reclamo e, quindi, la competenza della Corte in sede di impugnazione dei provvedimenti civili emessi dal Tribunale specializzato nella protezione internazionale, ma ha attribuito alla Corte di Appello competente di cui all'art. 5 comma 2 della legge n. 69/05 (che giudica in composizione monocratica) la competenza in tema di convalida dei provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga dei trattenimenti degli stranieri extracomunitari richiedenti asilo, senza, peraltro, prevedere piu' alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia della protezione internazionale. Si e' inoltre stabilito che il relativo provvedimento della Corte di Appello e' impugnabile con ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 606 codice di procedura penale e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. Si e' dunque attribuita, senza alcuna motivazione, alla Corte di appello competente di cui all'art. 5 comma 2 della legge n. 69/05, ovvero alla Corte di appello penale, la competenza a decidere sulle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative proroghe, che certamente non sono procedimenti di impugnazione e non presuppongono la commissione di alcun reato. I provvedimenti della Corte di Appello sono poi diventati impugnabili secondo le norme dei ricorsi per cassazione in materia penale, mediante ricorso per esercizio di un potere riservato dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri (lett. a art. 606 C.p.p.), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (lett. b art. 606 C.p.p.), inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita', inutilizzabilita' inammissibilita' o di decadenza (lett. c art. 606 C.p.p.). Non vi e' alcuna omogeneita' e connessione tra tali disposizioni della legge di conversione e la disposizione processuale del decreto-legge, che prevedeva la competenza della Corte di Appello, chiaramente civile, per i giudizi di secondo grado avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate, ai sensi dell'art. 35-bis decreto legislativo n. 25/2008, e quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16 comma 1 lettera b). Dunque, l'originaria previsione, che gia' non si fondava su alcuna ragione esplicita di straordinaria urgenza e necessita', e' stata stravolta in sede di conversione del decreto-legge, senza che cio' fosse giustificato da esplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessita', dando luogo ad una riforma ordinamentale in ambito di competenza giudiziaria e di sistema processuale applicabile; si sono introdotte disposizioni contenenti oggetti eterogenei rispetto a quelli presenti nel decreto-legge, e non coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale e finalistico, in tal modo sfruttando l'iter procedimentale semplificato di conversione in legge del decreto-legge per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare di cui all'art. 72, primo comma, Cost., che permette una partecipazione parlamentare ben piu' efficace. Ne consegue che si e' fatto un uso improprio del decreto-legge per introdurre disposizioni non sorrette da alcuna motivazione di necessita' e di urgenza e che si e', poi, anche, violato il divieto, in sede di conversione, di alterare l'omogeneita' di fondo della normativa risultante dal testo originario del decreto-legge. Del resto, l'assenza di necessita' e urgenza della riforma ordinamentale e processuale della materia dei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale e' dimostrata dalla previsione, contenuta nell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, mantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad opera della legge n. 187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV si applicano non immediatamente, il giorno stesso della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, ovvero il giorno successivo, come normalmente avviene per le norme emanate con decreto- legge, e neppure nell'ordinario termine di vacatio legis, ma decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 3.2. Rispetto all'art. 3 e 111 Cost. Le disposizioni degli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024 sono anche in contrasto con il principio di ragionevolezza e uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e quelle del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione. Come ribadito dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 38 del 2025, "secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalita', censurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di manifesta irragionevolezza (sentenze n. ex multis189 e n. 83 del 2024, rispettivamente punto 9 e punto 5.5. del Considerato in diritto; n. 67 del 2023, punto 6 Considerato in diritto)" Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 2025, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalita' nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' delle scelte compiute. Nella materia processuale, quindi, il metro del giudizio di ragionevolezza deve essere particolarmente rispettoso della discrezionalita' legislativa, in quanto la disciplina del processo e' frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicche' ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una piu' ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. Tuttavia, la Corte ha precisato che il superamento del limite al sindacato della discrezionalita' del legislatore in materia processuale e' senz'altro ravvisabile quando emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del contraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine della ricerca dialettica della verita' processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il piu' possibile "giusta"» (vedi anche sentenza n. 96 del 2024). Le disposizioni censurate presentano una manifesta irragionevolezza poiche' introducono una competenza della Corte di appello, derogatoria rispetto alla ordinaria competenza di secondo grado della Corte di Appello, nonche' una competenza penale in una materia che prescinde completamente dalla commissione di fatti di reato, ed oltretutto vanificano totalmente l'esigenza di specializzazione nella materia della immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione. Ed inoltre, lasciando inalterata la competenza civile delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali e competenti per i giudizi avverso i provvedimenti della Commissione territoriale che decide sulle domande di protezione internazionale, danno luogo ad un sistema del tutto irragionevole e confuso, con un intreccio e una sovrapposizione di competenze tra i diversi organi giurisdizionali e il concreto rischio di interferenze e contrasti delle decisioni assunte in riferimento ad uno stesso soggetto, nonche' ad una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri casi di convalide dei trattenimenti. Il nuovo sistema normativo di riparto delle competenze, infatti, produce significative incongruenze e si appalesa assolutamente irragionevole. In primo luogo, le disposizioni censurate giungono ad un risultato - affatto singolare dal punto di vista sistematico - di stabilire la competenza della Corte di appello in un giudizio che non e' di secondo grado e non ha ad oggetto un provvedimento emesso da un'autorita' giudiziaria di primo grado, ma da un'autorita' amministrativa. Cio' determina un risultato del tutto distonico rispetto ai principi propri dell'ordinamento giudiziario e al principio di ragionevolezza, ponendo in essere una deroga del tutto ingiustificata al principio generale di cui all'art. 53 Ord. Giud., secondo cui la Corte di appello esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai Tribunali in materia civile e penale. Inoltre, tale spostamento di competenza vanifica del tutto l'esigenza di mantenere una specializzazione dell'organo giudicante in tutte le decisioni che attengono alla materia della protezione internazionale. Ne consegue l'evidente incongruita' della disciplina, anche sotto questo profilo, anche considerato che la specializzazione dell'organo giudicante e' presidio del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1, Cost. Inoltre, e' del tutto irragionevole l'attribuzione della decisione di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di proroga alla Corte di Appello competente in materia di convalida del mandati di arresto europeo, ovvero alla Corte di Appello penale. Infatti, non sussiste alcuna affinita' dei procedimenti di convalida dei provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga dei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale con i procedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione dei MAE, come desumibile dal riferimento all'art. 5 comma 2 della legge n. 69/2005. Invero, alla base del procedimento di convalida previsto dall'art. 13 della legge n. 69/2005 vi e' l'arresto di una persona, di iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un mandato di arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta di un MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione giudiziaria) esecutiva o di un provvedimento cautelare in relazione ad un fatto qualificabile come reato. L'arresto viene convalidato o meno in vista della consegna dell'arrestato allo Stato che ha emesso il MAE (procedura attiva). Si tratta chiaramente di un procedimento di natura penale (tendenzialmente considerato di natura penale nel diritto dell'Unione europea, tanto da estendere l'applicazione di alcune delle direttive "processuali penali" anche al MAE: vedi, ad esempio, direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE). Per contro, il procedimento che attiene alla convalida del provvedimento che dispone o proroga il trattenimento del richiedente protezione internazionale, sebbene riguardi un provvedimento limitativo della liberta' dello straniero richiedente asilo, che deve essere adottato nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 13 Cost. (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia non e' stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne' in ambito nazionale ne' in ambito sovranazionale. Come opportunamente ricordato dalla Corte costituzionale (si veda il punto 3.5. del Considerato in diritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente la materia in questione e' sempre stata ritenuta di natura civile, in ragione della natura delle situazioni giuridiche incise dal trattenimento, giacche', sottolineava la Consulta, "come confermato dalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240 del 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del 1998 - il cui art. 12, come ricordato, e' confluito nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - trattandosi di misure amministrative, di per se' estranee al fatto- reato, suscettibili nondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione tutela in modo particolare, si e' ritenuto di attribuire la competenza al pretore civile, con un procedimento rapidissimo, destinato ad esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso per Cassazione e senza escludere eventuali provvedimenti cautelari (la cosiddetta 'sospensiva'). La scelta a favore del giudice ordinario civile, quale autorita' giurisdizionale competente a decidere sul ricorso con l'espulsione, oltre che della legittimita' della misura di cui all'art. 12, risponde a criteri funzionali e sistematici". D'altra parte, e' notorio che nelle controversie che riguardano l'ingresso, la permanenza o l'espulsione di stranieri in Stati diversi di appartenenza non trova applicazione l'art. 6 CEDU, ne' sotto il suo aspetto civile ne' in quello penale (Corte EDU, grande camera, 5.10.2000, Maaouia c. Francia, dove si precisa che l'art. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU contiene garanzie procedurali applicabili all'allontanamento degli stranieri). Il trattenimento dei cittadini stranieri ricade sotto l'ambito di applicazione dell'art. 5, § 1 lettera f), CEDU (vedi Corte EDU, grande camera, 15 dicembre 2016, e altri c. Italia), ed e' accettabile - sottolineava la Corte dei diritti umani (vedi Corte EDU, 25 giugno 1996, Amuur c. Francia) - solo per consentire agli Stati di prevenire l'immigrazione illegale nel rispetto dei propri obblighi internazionali, in particolare ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiati e, appunto, della CEDU. Aggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione degli Stati di contrastare i tentativi sempre piu' frequenti di eludere le restrizioni all'immigrazione non deve privare i richiedenti asilo della protezione offerta da tali convenzioni, sicche' il trattenimento non dovrebbe essere prolungato eccessivamente, altrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione della liberta' - inevitabile al fine di organizzare il rimpatrio dello straniero o, nel caso del richiedente asilo, in attesa dell'esame della sua domanda di protezione internazionale - in una privazione della liberta' personale. A tale riguardo, precisava la Corte di Strasburgo - punto fondamentale -, occorre tenere conto del fatto che la misura e' applicabile non a coloro che hanno commesso reati penali, ma agli stranieri che, spesso temendo per la propria vita, sono fuggiti dal proprio Paese. Sicche', sebbene la decisione di disporre il trattenimento debba essere presa necessariamente dalle autorita' amministrative o di polizia, la sua convalida o proroga richiede un rapido controllo da parte dei Tribunali, tradizionali tutori delle liberta' personali, ed il trattenimento non deve privare il richiedente asilo del diritto di accedere effettivamente alla procedura per la determinazione del suo status di rifugiato. Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia UE, grande sezione, 8.11.2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, punti 72-74) ha precisato che ogni trattenimento di un cittadino di un paese terzo, che avvenga in forza della direttiva 2008/115 nell'ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33 nell'ambito del trattamento di una domanda di protezione internazionale, oppure in forza del regolamento n. 604/2013 nel contesto del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione verso lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, costituisce un'ingerenza grave nel diritto alla liberta', sancito all'art. 6 della CDFUE. Infatti, come prevede l'art. 2, lettera h), della direttiva 2013/33, una misura di trattenimento consiste nell'isolare una persona in un luogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal contesto di tale disposizione, la cui portata puo', peraltro, essere trasferita alla nozione di «trattenimento» contenuta nella direttiva 2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che il trattenimento impone all'interessato di rimanere in un perimetro ristretto e chiuso, isolando cosi' la persona di cui trattasi dal resto della popolazione e privandola della sua liberta' di circolazione. Orbene, la finalita' delle misure di trattenimento, ai sensi della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e del regolamento n. 604/2013, non e' il perseguimento o la repressione di reati, bensi' la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali strumenti in materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande di protezione internazionale e di trasferimento di cittadini di paesi terzi. Dunque, l'asserita affinita' tra procedimento di convalida dell'arresto in esecuzione del MAE (esecutivo o cautelare) e procedimento di convalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale - che dovrebbe essere alla base della nuova attribuzione di competenza alle Corti di Appello in quest'ultima materia e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa materia al giudice specializzato costituito dalle Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali per affidarla alle Corti di Appello penali - non appare in alcun modo idonea ad attribuire ragionevolezza a questa decisione del legislatore. Anzi, l'avere sottratto questa materia al giudice di primo grado, civile e specializzato, che si e' sempre occupato dei trattenimenti dei richiedenti protezione, per affidarla ad un giudice - di secondo grado, ma in assenza di un provvedimento giurisdizionale di primo grado di cui valutare la esattezza, - penale, ma in assenza di alcuna condotta penalmente rilevante, - non specializzato, ne' obbligato a specializzarsi attraverso un onere di aggiornamento professionale annuale, risulta del tutto privo di ragionevolezza. Ancor di piu', ove si consideri che avverso il provvedimento della Corte di Appello che ha deciso sulla convalida o sulla proroga vi e' la possibilita' di ricorso per cassazione innanzi alla Corte di cassazione penale, da proporre entro cinque giorni e solo per violazione delle lettera a), b) e c) dell'art. 606 codice di procedura penale e non piu', come era nel sistema normativo previgente, ai sensi dell'art. 360 codice di procedura civile che consentiva di ricorrere in cassazione avverso il provvedimento di convalida sulla base di una piu' ampia sfera di motivi e in un termine ben piu' ampio di quello attualmente introdotto. Dunque, i termini per presentare il ricorso si riducono sensibilmente, passando dagli ordinari termini di presentazione del ricorso per cassazione civile - previsto in precedenza - di cui all'art. 360 codice di procedura civile (sessanta giorni, se il provvedimento e' notificato: art. 325 c.p.c.; sei mesi, se non e' notificato: art. 327 c.p.c.) ad appena cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Inoltre, si modificano e riducono sensibilmente anche i motivi di ricorso, che non sono piu' quelli previsti dall'art. 360 c.p.c., ma quelli di cui all'art. 606 lettera a), b) e c) c.p.p. Infatti, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, consente, secondo la giurisprudenza di legittimita', di denunciare in cassazione sia la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", sia la "motivazione apparente", il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. civ. sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053). Dunque, secondo la giurisprudenza, nel vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5) codice di procedura civile vi rientrano anche vizi della motivazione, che nel processo penale sono denunciabili in Cassazione non ai sensi dell'art. 606 lettera c) c.p.p., ma ai sensi dell'art. 606 lettera e) codice di procedura penale - vedi Cass. pen. sez. V, 20 gennaio 2021, n. 19318, Cass. pen. sez. II, 4 marzo 2010, n. 12329 -, ipotesi non richiamata dalla normativa oggetto di censura. Ed ancora, lo spostamento di competenza per il solo giudizio di convalida e di proroga dei trattenimenti genera rilevanti rischi di decisioni non coordinate ed anche contrastanti con quelle del Tribunale specializzato, attesa la necessaria e palese interferenza tra i vari procedimenti giudiziari di tutela afferenti alla stessa materia e allo stesso soggetto. Infatti, il giudizio di convalida e di proroga possono svolgersi mentre e' in corso il procedimento dinanzi alla Sezione specializzata del Tribunale nel giudizio avverso la decisione della Commissione territoriale che ha rigettato la domanda di protezione - che si svolge oltretutto secondo le disposizioni processuali civilistiche e le diverse regole probatorie proprie dei procedimenti civili. Infatti, lo spostamento di competenza in relazione alle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale sottrae alla Sezione specializzata dei Tribunali distrettuali soltanto un frammento delle decisioni che riguardano il soggetto richiedente la protezione internazionale, e, dato che le Sezioni specializzate continuano ad occuparsi, sia in sede di sospensiva, che di merito, delle decisioni sulla richiesta di protezione internazionale, si possono generare decisioni non coordinate e contenenti valutazioni contrastanti, poiche' lo straniero richiedente protezione potra' avere contemporaneamente pendente un giudizio civile a cognizione piena avverso il diniego della protezione e un giudizio officioso sulle condizioni di legalita' della misura restrittiva incidente sulla liberta' personale, che si svolgono dinanzi ad autorita' giudiziarie diverse, una di primo grado, civile, specializzata, operante secondo le norme civilistiche, l'altra di secondo grado, penale e non specializzata. Inoltre, va considerato che richiedente protezione internazionale e' assai spesso lo stesso straniero extracomunitario gia' destinatario di un decreto di espulsione e di provvedimento di trattenimento ai fini dell'espulsione in un centro di cui all'art. 14 decreto legislativo n. 286/98, della cui convalida si e' occupato il Giudice di Pace; egli, dopo avere proposto la domanda di protezione internazionale, viene trattenuto in un centro in attesa dell'esame della domanda con provvedimento che viene convalidato dalla Corte di Appello penale; nel momento in cui si vede respinta (spesso con procedura accelerata) la domanda di protezione internazionale, propone ricorso alla Sezione specializzata del Tribunale avvero tale diniego e, nel contempo, chiede la sospensiva e, ove non la ottenga, propone reclamo alla Corte di Appello, sezione civile; nelle more, decorso il termine della convalida, viene disposta la proroga del trattenimento e nuovamente e' sottoposto a giudizio di convalida dalla Corte di Appello penale. Si comprende, allora, come l'operata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi ad espulsione e riconoscimento del diritto di asilo (le Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla legittimita' dei trattenimenti e delle proroghe disposte nell'ambito delle procedure di riconoscimento di tale diritto crei una assoluta irragionevolezza del sistema delle tutele, comportando per lo straniero richiedente protezione un serio pericolo di decisioni contrastanti e non coordinate. Del resto, l'interferenza tra tutti i vari giudizi e' insita al sistema normativo delineato, poiche' uno dei casi di trattenimento dei richiedenti protezione e' quello dell'art. 6 comma 3 del decreto legislativo n. 142/2015 relativo allo straniero che gia' si trovi nel centro in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione e che presenti domanda di protezione internazionale, che vi siano motivi per ritenere pretestuosa e proposta al solo fine di ritardare o impedire il respingimento o l'espulsione; e poiche' l'art. 6 comma 5 decreto legislativo n. 142/2015 prevede che, quando il trattenimento e' gia' in corso al momento della presentazione della domanda, esso non viene meno ma ne risultano soltanto sospesi i termini di cui all'art. 14 comma 4 decreto legislativo n. 286/98. L'interferenza e' poi ancor maggiore se si considera che la giurisprudenza di legittimita' civile era consolidata nel ritenere che il giudice che si occupi della convalida del trattenimento del richiedente protezione deve anche sindacare la legittimita' del provvedimento di respingimento, in quanto atto presupposto dell'intera procedura (in tal senso si veda Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 30166 del 31 ottobre 2023 (Rv. 669187 - 01): «Ove il cittadino straniero, gia' presente in un CPR in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, nel corso del procedimento di convalida ex art. 6, comma 5, del medesimo decreto, il giudice e' tenuto a verificare la manifesta illegittimita' del provvedimento di respingimento, che costituisce il fondamento della regolarita' dell'intera procedura, giacche', in difetto del primo trattenimento esecutivo del respingimento, convalidato dal giudice di pace, il trattenimento del richiedente asilo puo' essere disposto soltanto in presenza delle diverse condizioni previste dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto»). Cio' crea inevitabilmente il rischio di decisioni che si sovrappongono e non coordinate, anche per le difficolta' dei giudici appartenenti ad organi giudiziari diversi di avere tempestiva conoscenza degli altri provvedimenti emessi aventi a oggetto la medesima materia, o anche in contrasto, con conseguente pregiudizio dell'esigenza di garantire, nell'immediato, decisioni tra loro coerenti rispetto al singolo soggetto richiedente protezione e che siano comprensibili. Infine, la censurata normativa appare violare l'art. 3 Cost. e risultare manifestamente irragionevole anche alla luce del fatto che essa non si riferisce alla competenza relativa alle convalide e proroghe di tutti i provvedimenti amministrativi di trattenimento, atteso che la competenza rispetto ai provvedimenti di trattenimento/proroga degli stranieri extracomunitari finalizzati all'espulsione sono rimasti alla competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/98 e che la competenza delle convalide dei trattenimenti degli stranieri cittadini comunitari sono rimaste di competenza delle Sezioni specializzate del Tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Il che implica che tre distinte autorita' giudiziarie siano competenti in relazione ai provvedimenti di convalida dei trattenimenti che, per quanto abbiano destinatari e/o presupposti differenti, hanno tutti ad oggetto misure amministrative di temporanea restrizione della liberta' personale dello straniero in funzione di uno scopo comune, quello di assicurare l'interesse dello Stato ad una effettiva esecuzione dei provvedimenti di espulsione di stranieri dal territorio e possono anche riferirsi allo stesso soggetto (extracomunitario destinatario sia di un trattenimento ai fini di espulsione che di trattenimento ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale). In specie, e' ravvisabile una disparita' di trattamento tra il cittadino comunitario e quello extracomunitario, e cio' sia ove la Corte di Appello sia ritenuta organo piu' qualificato rispetto al Tribunale, in quanto autorita' giudiziaria di secondo grado, con disparita', in questo caso, a detrimento dello straniero comunitario, sia ove si ritenga il Tribunale organo piu' qualificato in ragione della sua specializzazione, in tal caso a scapito dello straniero extracomunitario. A parte la mancanza di qualsiasi ragione che potesse giustificare lo spostamento di competenza in esame, deve osservarsi come l'intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti all'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, creando ingiustificate disparita' di trattamento tra chi vede il proprio decreto di trattenimento convalidato dal Giudice di Pace, chi lo vede convalidato dal Tribunale specializzato - in entrambi i casi giudici civili operanti secondo procedure civili-, e chi lo vede convalidato dalla Corte di Appello quale giudice penale. Con l'ulteriore irragionevolezza che, ai sensi del novellato comma 6 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/98, sono attribuiti alla competenza della Corte di cassazione penale per i motivi di cui all'art. 606 C.p.p. e secondo la procedura della legge 69/2005 tanto i provvedimenti di convalida emessi dalla Corte di appello penale in relazione ai richiedenti protezione internazionale, quanto quelli di convalida finalizzati all'espulsione emessi dal Giudice di Pace Ulteriore irragionevolezza e' legata al fatto che la nuova normativa ha assegnato alle Corti di Appello penali la competenza a provvedere sulla convalida dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti o le proroghe dei trattenimenti dei richiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai procedimenti di "riesame" dei trattenimenti, che, secondo la giurisprudenza di legittimita' della Cassazione civile, espressasi prima dell'approvazione delle norme censurate, vanno introdotti e decisi nelle forme del procedimento camerale ex art. 737 codice di procedura civile e sono di competenza della Sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2021, n. 2457). Sicche' non e' chiaro se anche tali procedimenti siano diventati di competenza della Corte di Appello penale e secondo quale procedura, nonche' se vi sia incompatibilita', secondo le norme processuali penali, tra il giudice che ha provveduto sulla convalida e/o sulla proroga del trattenimento e il collegio che decide sul riesame. 3.3. Rispetto all'art. 13 Cost Le norme degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142/2015 imporrebbero a questo giudice, ove decidesse di convalidare il provvedimento del Questore, ritenendolo adottato in presenza dei casi previsti dalla legge, di convalidare una limitazione della liberta' personale dello straniero richiedente protezione internazionale in violazione dell'art. 13 Cost. Infatti, e' indubbio che il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza e' misura incidente sulla liberta' personale, che non puo' essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione. Come ha gia' chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2001, «se si ha riguardo al suo contenuto, il trattenimento e' quantomeno da ricondurre alle "altre restrizioni della liberta' personale», di cui pure si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione. Lo si evince dal comma 7 dell'art. 14, secondo il quale il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura ove questa venga violata. Si determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo non sia disgiunto da una finalita' di assistenza, quella mortificazione della dignita' dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che e' indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della liberta' personale. Ne' potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non puo' risultarne minimamente scalfito il carattere universale della liberta' personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunita' politica, ma in quanto esseri umani. Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina dell'istituto emerge del resto dallo stesso art. 14 censurato, la' dove, con evidente riecheggiamento della disciplina dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta, si prevede che il provvedimento di trattenimento dell'autorita' di pubblica sicurezza deve essere comunicato entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria e che, se questa non lo convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto". Ed allora, con riferimento alle specifiche norme di legge che vengono in considerazione nel presente giudizio, quelle degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142/2015, riguardanti il trattenimento del richiedente protezione internazionale, deve rilevarsi come esse non siano conformi all'art. 13 comma 2 Cost., dal momento che la legge disciplina i casi in cui sia possibile la limitazione della liberta' personale, ma non anche le modalita' di esecuzione di tale restrizione sia al momento in cui viene disposta, che, soprattutto, durante il tempo della sua esecuzione e non consente un controllo giurisdizionale pieno circa la legittimita' della misura restrittiva della liberta' personale durante la sua effettiva esecuzione e per il corso della stessa. Non e' infatti rispettata la riserva di legge di cui all'art. 13 Cost. in riferimento ai modi di limitazione della liberta' personale degli stranieri richiedenti protezione internazionale trattenuti nei centri di permanenza. Le condizioni di permanenza dello straniero trattenuto sono delineate in modo assai sintetico e generico dall'art. 7 decreto legislativo n. 142/2015, che prevede che il richiedente e' trattenuto nei centri con modalita' che assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignita', secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del T.U. decreto legislativo n. 286/98 e all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni. Inoltre, l'art. 7 citato prevede che e' assicurata in ogni caso una sistemazione separata nonche' il rispetto delle differenze di genere, che ove possibile e' assicurata l'unita' del nucleo familiare, e' assicurata la fruibilita' di spazi all'aria aperta, la liberta' di colloquio all'interno del centro con i rappresentanti dell'UNHCR, i familiari, gli avvocati che assistono lo straniero, i ministri di culto, secondo le direttive del Ministero dell'interno; prevede che per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri, l'accesso ai centri puo' essere limitato, purche' non impedito completamente secondo le direttive del Ministero dell'interno. L'art. 21 del regolamento testualmente prevede: 1. Le modalita' del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la liberta' di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la liberta' di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro. 2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la liberta' del culto nei limiti previsti dalla Costituzione. 3. Allo scopo di assicurare la liberta' di corrispondenza anche telefonica con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalita' per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonche' i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro. 4. Il trattenimento dello straniero puo' avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'art. 14, comma 1, del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso e' ricoverato per urgenti necessita' di soccorso sanitario. 5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica. 6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore puo' autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento. 7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorita' di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta' sociale, ammessi a svolgervi attivita' di assistenza a norma dell'art. 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro. 8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumita' delle persone, nonche' quelle occorrenti per disciplinare le modalita' di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalita' di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalita' di trattenimento alle finalita' di cui all'art. 14, comma 2, del testo unico. 9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonche' quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla". Dunque, le modalita' di esecuzione della misura limitativa della liberta' personale non sono precisamente disciplinate dalla legge, ma da una fonte normativa secondaria, la quale, a sua volta, lascia ampia discrezionalita' all'autorita' amministrativa circa l'effettiva adozione delle modalita' esecutive anche rispetto al concreto esercizio del diritto alla corrispondenza, alle telefonate, alle visite e ai colloqui, che possono essere discrezionalmente e senza un controllo giudiziario limitate sino a vanificare, di fatto, detti diritti all'interno del centro. Inoltre, l'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 si discosta dall'accezione del termine 'convalida' cosi' come prevista dall'art. 13 della Costituzione. Secondo la disposizione costituzionale, la convalida e' destinata a ratificare un provvedimento gia' adottato e che in mancanza del controllo giurisdizionale non puo' avere validita'. A differenza di quanto avviene in ambito penale, nel procedimento in esame non e' previsto che il provvedimento che dispone la restrizione della liberta' sia distinto e autonomo rispetto a quello soggetto alla convalida e non e' previsto che il giudice, ove, ritenga possibile un minor sacrificio della liberta' personale, risultando adeguata e congrua una delle misure alternative al trattenimento nel centro, applichi direttamente una di tali misure previste dall'art. 14 comma 1-bis del decreto legislativo n. 286/98, non consentendo, quindi, di valutare la effettiva necessita' della massima compressione della liberta' personale e della proporzionalita' della stessa e di applicare, ove possibile, una misura meno gravosa. Ne', successivamente alla convalida, appare possibile per il giudice far cessare il trattenimento, allorche' ne venissero meno i presupposti o qualora esso si protraesse oltre i termini. Le disposizioni appaiono quindi in contrasto con l'art. 13 Cost., anche perche', come chiarito dalla giurisprudenza della Corte del Lussemburgo (Corte di giustizia UE, Grande sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21), il legislatore dell'Unione non si e' limitato a stabilire norme comuni sostanziali, ma ha altresi' introdotto norme comuni procedurali, al fine di garantire l'esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che consenta all'autorita' giudiziaria competente di liberare l'interessato, se del caso dopo un esame d'ufficio, non appena risulti che il suo trattenimento non e', o non e' piu', legittimo. 3.3. Rispetto all'art. 24 e 111 Cost Le norme dell'art. 6 decreto legislativo n. 142/2014 e del richiamato art. 14 comma 4 decreto legislativo n. 286/98, in riferimento alle disposizioni processuali relative allo svolgimento del giudizio di convalida e di proroga del trattenimento di richiedenti protezione internazionale, sono anche in contrasto con gli articoli 24 e 111 Cost., laddove esse non prevedono una effettiva tutela del diritto di difesa e del giusto processo. Infatti, a differenza di quanto avviene nei casi di arresto in flagranza di reato e di fermo ai sensi degli articoli 386 e 104 C.p.p., al soggetto richiedente protezione e trattenuto nel centro non viene riconosciuto il diritto, ove non nomini un difensore di fiducia, di essere immediatamente assistito da un difensore di ufficio, gia' al momento in cui il Questore dispone il trattenimento, giacche' la nomina e' prevista soltanto ad opera del giudice, quando questi, ricevuto il provvedimento di trattenimento, fissi l'udienza di convalida. Dal momento che tale udienza viene fissata ad horas immediatamente dopo - attesa la necessita' di rispetto del termine perentorio di 48 ore, spesso il trattenuto non ha contezza della nomina del difensore di ufficio e non puo' avere alcun colloquio con il difensore nominato prima dell'udienza, sicche' lo stesso difensore non e' in grado, prima dell'udienza di convalida, di poter avere contezza della situazione del proprio assistito. Anche perche', inoltre, non e' previsto, a differenza di quanto disposto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 271/89, che, al momento della nomina siano contestualmente comunicati al trattenuto il nominativo del difensore di ufficio e i suoi recapiti anche telefonici e telematici; ne' e' previsto, come disposto dall'art. 104 C.p.p., che il trattenuto abbia il diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio del misura privativa delle liberta' personale e che abbia diritto all'assistenza dell'interprete, ove non conosca la lingua italiana, anche per poter conferire con il difensore. Inoltre, anche le modalita' di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto trattenuto appaiono limitative dell'effettivo diritto di difesa, giacche' prescrivono che il difensore di fiducia sia munito di procura speciale e, dunque, non consentono la nomina del difensore mediante dichiarazione orale al Questore che ne dispone il trattenimento. Cio' implica che, al fine di poter effettivamente nominare il difensore, il trattenuto debba incontrare lo stesso e conferirgli per iscritto la procura speciale, con cio' pregiudicando la possibilita' di un accesso rapido ed effettivo alla difesa di fiducia, ovvero che il difensore - come nel caso in esame- depositi una semplice procura alle liti, rilasciata in data antecedente al trattenimento disposto e prima dell'insorgenza del procedimento di convalida. In definitiva, le norme censurate non consentono un pieno, effettivo ed immediato accesso alla difesa, di ufficio o di fiducia; ne' assicurano la possibilita' di avere, nei ristretti tempi della convalida e considerando, oltretutto, le difficolta' linguistiche, una interlocuzione con il proprio difensore prima dell'udienza; e, di conseguenza, non consentono al difensore di poter preparare una adeguata difesa. Esse, dunque, non consentono lo svolgimento del procedimento di convalida in modo da assicurare alle parti un effettivo contraddittorio e una parita' tra le stesse, posto che il Questore, che puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati, e' a conoscenza della condizione del soggetto e dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali gia' emessi e che lo riguardano, mentre non lo e' il difensore, che nominato in modo estemporaneo per l'udienza si trova ad assistere un soggetto di cui nulla conosce e con cui non ha potuto interloquire. Peraltro, non e' neppure previsto il diritto del trattenuto a interloquire e colloquiare con il difensore prima dell'udienza di convalida e neppure in udienza cio' e' possibile, dato che il trattenuto partecipa all'udienza a distanza, mediante collegamento audiovisivo tra l'aula e il centro e, spesso, si trova anche fisicamente lontano dal suo difensore - come nel caso in esame- ed in presenza del solo funzionario della Questura; e non e' previsto dall'attuale normativa neppure che possa avere una comunicazione riservata con il suo difensore durante l'udienza, come e' invece assicurato agli imputati detenuti che partecipano alle udienze penali mediante videoconferenza. Ed ancora, l'art. 14 comma 4 del decreto legislativo n. 286/98, richiamato dall'art. 6 decreto legislativo n. 142/2015, neppure prevede il diritto del trattenuto, in esito all'udienza, di ricevere la notifica del provvedimento con cui il Giudice abbia deciso in ordine alla convalida e, tantomeno, di ricevere il provvedimento tradotto nella lingua di origine, ovvero in una lingua a lui nota. Con ulteriore pregiudizio di un effettivo diritto di difesa. Infine, gli articoli 6 e 14 citati, a differenza di quanto avviene per l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo di cui all'art. 392 C.p.p., non prevedono che dell'udienza di convalida del trattenimento sia dato avviso al pubblico ministero e, in specie, avuto riguardo alla disposta competenza della Corte di Appello, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello; sicche' non prevedono la possibilita' di partecipazione all'udienza del Procuratore generale, che pure e' prevista nei procedimenti di convalida dei mandati di arresto europeo, cui il legislatore sembra essersi ispirato, con pregiudizio per la posizione del trattenuto. Questi, infatti, non puo' giovarsi della garanzia che la partecipazione al procedimento del Procuratore generale assicurerebbe, quale organo indipendente e imparziale, ai fini: di una maggiore verifica della legittimita' dell'operato della Questura che ha disposto ed eseguito il trattenimento; dell'acquisizione e deposito in giudizio di atti che siano utili a valutare la sussistenza dei presupposti della convalida e che la Questura non abbia allegato, non avendovi interesse e non avendo un dovere di svolgere accertamenti e acquisire atti che siano anche nell'interesse del trattenuto. Ne consegue un inedito sistema processuale penale, in contrasto con i principi del giusto processo, nel quale non e' il magistrato del pubblico ministero, autonomo e indipendente da ogni altro potere ai sensi dell'art. 104 Cost., ma il Ministero dell'interno la parte pubblica del procedimento di convalida. Ne discende un sistema processuale, sotto piu' profili, del tutto irragionevole e lesivo del diritto di difesa e di quello del giusto processo di cui agli art. 24 e 111 Cost. P. Q. M. La Corte nella persona del Consigliere di turno visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; solleva questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 77, comma 2 Cost., 72 comma 1 e 111 Cost., nonche' agli articoli 3, 13, 24, 111 Cost., degli articoli 16, 17, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024 e dei novellati articoli 5-bis decreto-legge n. 13/2017, convertito con modificazione dalla legge n. 46/2017, e 6 e 7 decreto legislativo n. 142/2015 e 14 decreto legislativo n. 286/98, quest'ultimo in quanto richiamato dal citato art. 6, nella parte in cui: - attribuiscono la competenza giurisdizionale in tema di convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero di paesi extracomunitari richiedente protezione internazionale e in tema di proroga dei trattenimenti ai sensi dell'art. 6, 6-bis e 6-ter decreto legislativo n. 142/2015 e dell'art. 10-ter comma 3 decreto legislativo n. 286/98 , nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14 comma 4 decreto legislativo n. 142/2015 alla Corte di Appello di cui all'art. 5-bis decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, invece che alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale, - non disciplinano i modi del trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale, non consentono al giudice competente alla convalida di disporre misure alternative e di revocare d'ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata, - non consentono un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa, la partecipazione del pubblico ministero e lo svolgimento del procedimento secondo i principi del contraddittorio e del giusto processo. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al sig. Presidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del Senato. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Cosi' deciso in Lecce all'esito della Camera di consiglio del 21 maggio 2025 Il Consigliere: Minerva