Reg. ord. n. 12 del 2025 pubbl. su G.U. del 12/02/2025 n. 7

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 17/01/2025

Tra: Ministero della Cultura  C/ Matteo Lampertico srl



Oggetto:

Beni culturali - Uscita dal territorio nazionale – Previsione che consente all’ufficio di esportazione della Soprintendenza, all’atto di ricezione della autodichiarazione finalizzata al trasferimento di opera all’estero, di avviare il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 42 del 2004, solo nell’ipotesi in cui la medesima ricada nella fattispecie ex art. 10, comma 3, lettera d-bis), del medesimo decreto legislativo (vale a dire "le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione") e non anche nelle altre ipotesi di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 – Denunciata disciplina manifestamente irragionevole visto il confronto con gli artt. 13, comma 1, e 65, comma 1, del medesimo decreto legislativo i quali operano un richiamo omnicomprensivo al comma 3 dell’art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004, senza enucleare un regime differenziato per la fattispecie di cui alla lettera d-bis) del comma 3 dell’art. 10 di tale decreto legislativo – Normativa illogica che dà luogo a una disparità di trattamento – Assenza di una ragione per la quale, a fronte del medesimo concreto valore del bene, il suo regime di tutela dipenda esclusivamente dalla circostanza se sia stato o meno attivato il procedimento semplificato ex comma 4-bis del citato art. 65 – Violazione del principio di ragionevolezza – Introduzione di un novella legislativa che travalica la sua finalità di semplificazione procedimentale, divenendo strumento di parziale liberalizzazione del settore – Detrimento del primario bene costituzionale dell’integrità della cultura – Violazione del patrimonio storico e artistico della Nazione – Lesione del principio del buon andamento. 

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 22/01/2004  Num. 42  Art. 65  Co. 4

legge  del 04/08/2017  Num. 124  Art. 1  Co. 175



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art. 97   Co.



Udienza Pubblica del 24 settembre 2025 rel. PATRONI GRIFFI


Testo dell'ordinanza

                        N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2025

Ordinanza del 17 gennaio 2025 del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Ministero della cultura contro Matteo Lampertico srl. 
 
Beni culturali - Uscita dal territorio  nazionale  -  Previsione  che
  consente all'ufficio di esportazione della Soprintendenza, all'atto
  di ricezione della autodichiarazione finalizzata  al  trasferimento
  di opera all'estero, di avviare il  procedimento  di  dichiarazione
  dell'interesse culturale di cui all'art. 14 del d.lgs.  n.  42  del
  2004, solo nell'ipotesi in cui la medesima ricada nella fattispecie
  ex  art.  10,  comma  3,  lettera  d-bis),  del  medesimo   decreto
  legislativo (vale a dire "le cose,  a  chiunque  appartenenti,  che
  presentano  un  interesse  artistico,   storico,   archeologico   o
  etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la completezza del
  patrimonio culturale  della  Nazione")  e  non  anche  nelle  altre
  ipotesi di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004. 
- Decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n  42  (Codice  dei  beni
  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6
  luglio 2002, n.  137),  art.  65,  comma  4-bis,  secondo  periodo,
  aggiunto dall'art. 1, comma 175, lettera g), numero 3), della legge
  4  agosto  2017,  n.  124  (Legge  annuale  per  il  mercato  e  la
  concorrenza). 


(GU n. 7 del 12-02-2025)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale n. 4934  del  2024,  proposto  da  Ministero  della
cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in  Roma
- via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro Matteo Lampertico S.r.l.,  rappresentata  e  difesa  dagli
avvocati Giuseppe Calabi e Alfonso Celotto,  con  domicilio  digitale
come da PEC da Registri di Giustizia; 
    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio (Sezione seconda) n. 19029/2023, resa  tra  le
parti. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Matteo  Lampertico
S.r.l.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  19  dicembre  2024  il
Cons. Giovanni Gallone e udito per la parte appellata l'avv.  Alfonso
Celotto; 
 
                           FATTO E DIRITTO 
 
    1. La Matteo Lampertico S.r.l. ha acquistato, in  data  18  marzo
2021, presso «Cambi Casa d'Aste» di Genova, la  miniatura  denominata
«Madonna col bambino  (Madonna  dei  fusi)  -  tempera  su  pergamena
applicata su supporto ligneo (mm. 132 x 101)», attribuito ad Agostino
Decio (Milano, 1532/1533 - 1615) al prezzo di aggiudicazione di  euro
9.000,00. 
    1.1 Successivamente, in data 31 marzo 2021, ha presentato  presso
l'Ufficio esportazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per la citta' metropolitana di Genova e la Provincia di  La
Spezia (di seguito anche solo per brevita' l'«Ufficio esportazione» o
la  «Soprintendenza»),  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto   di
notorieta' relativa alla circostanza che  per  il  predetto  bene  da
trasferire all'estero non era prevista l'autorizzazione (ex art.  65,
comma 4-bis, decreto legislativo n. 42/2004). 
    Il 16 giugno 2021, il suddetto Ufficio esportazione ha  formulato
alla Matteo  Lampertico  S.r.l.  una  propria  proposta  di  acquisto
coattivo, allegandovi una relazione storico-artistica; 
    1.2 In data  18  giugno  2021  la  Matteo  Lampertico  S.r.l.  ha
comunicato alla Soprintendenza  la  propria  volonta'  di  rinunciare
all'uscita dell'opera, avvalendosi della facolta' prevista  dall'art.
70, comma 2, decreto legislativo n. 42/2004, come  strumento  atto  a
paralizzare la proposta di acquisto coattivo. 
    Il 26 luglio 2021, l'Ufficio esportazione ha  avviato,  con  nota
prot.  n.  21039,  il  procedimento  di  dichiarazione  di  interesse
culturale particolarmente importante dell'opera, ai  sensi  dell'art.
10, comma 3, lettera a), nonche' degli articoli 13 e 14  del  decreto
legislativo n. 42/2004, e dell'art. 7, comma 3, decreto  ministeriale
n. 246/2018. 
    2. Con ricorso notificato il 4 marzo 2022 e depositato l'11 marzo
2022  Lampertico   S.r.l.   ha   impugnato   dinanzi   al   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio -  sede  di  Roma,  chiedendone
l'annullamento, i seguenti atti: 
        l'art. 7, comma 3, decreto ministeriale  n.  246/2018,  nella
parte in cui disciplina l'avvio di «procedimento di dichiarazione  di
interesse particolarmente importante»  prevedendo  l'ampliamento  dei
casi in cui  l'Ufficio  esportazione  puo'  avviare  procedimento  di
dichiarazione  di  interesse  culturale  in  violazione  del  dettato
normativo di cui al combinato disposto degli articoli  10,  comma  3,
lettera d-bis) e 65, comma 4 e comma 4-bis del decreto legislativo n.
42/2004; 
        il provvedimento di dichiarazione di interesse  culturale  di
cui al decreto  prot.  0000035-P  del  4  gennaio  2022  assunto  dal
Ministero della  cultura,  Segretariato  regionale  per  la  Liguria,
Ufficio tutela beni culturali  in  relazione  al  bene  di  cui  alla
dichiarazione ex art. 65, comma 4, lettera b) del decreto legislativo
n. 42/2004 del 6 maggio 2021, di cui alla nota  prot.  16741  del  15
giugno  2021  (codice  pratica  SUE  543574)   della   Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per la  citta'  metropolitana  di
Genova e la Provincia di La Spezia - Ufficio esportazione; 
        la  nota  prot.  n.  21039   del   26   luglio   2021   della
Soprintendenza archeologia, belle arti  e  paesaggio  per  la  citta'
metropolitana di Genova  e  la  Provincia  di  La  Spezia  -  Ufficio
esportazione nella parte in cui ha disposto l'avvio del  procedimento
di dichiarazione d'interesse culturale in relazione al  bene  di  cui
alla dichiarazione ex art.  65,  comma  4,  lettera  b)  del  decreto
legislativo n. 42/2004 del 6 maggio 2021,  di  cui  alla  nota  prot.
16741 del 15 giugno 2021 (codice pratica SUE 543574); 
        ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque  connesso
ai suddetti atti. 
    2.1 A sostegno del ricorso di primo grado  ha  dedotto  i  motivi
cosi' rubricati: 
        1) sviamento di potere e falsita'  dei  presupposti,  nonche'
errata identificazione del procedimento da adottare  e  dei  relativi
provvedimenti; 
        2)  eccesso   di   potere   violazione   del   principio   di
ragionevolezza tecnica; 
        3) Rinvio pregiudiziale alla CGUE,  ai  sensi  dell'art.  267
TFUE, in ordine all'art. 65 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai  sensi  dell'art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per  violazione  dell'art.  36
TFUE, nonche' dei principi di proporzionalita', non discriminazione e
necessita'. 
    3. Ad esito del relativo giudizio, con la  sentenza  indicata  in
epigrafe, il T.A.R., ritenuto fondato il primo motivo di gravame,  ha
accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti impugnati. 
    4. Con ricorso notificato il 15 giugno 2024 e  depositato  il  18
giugno 2024 il Ministero della cultura ha proposto appello avverso la
suddetta sentenza chiedendone, previa concessione di tutela cautelare
ex art. 98 c.p.a, la riforma. 
    4.1 Ha affidato il gravame ai motivi cosi' rubricati: 
        1) Sull'annullamento in parte qua dell'art. 7, comma  3,  del
decreto ministeriale n. 246/2023. 
    5. In data 12 luglio 2024 si e' costituita in giudizio la  Matteo
Lampertico S.r.l. chiedendo la reiezione del gravame. 
    6. Ad esito dell'udienza in Camera di  consiglio  del  18  luglio
2024, questa sezione, con ordinanza cautelare n. 2779 del  19  luglio
2024, «Ritenuto che, ad una prima sommaria delibazione propria  della
presente fase cautelare, l'appello appare  fondato  con  riguardo  ad
entrambi i profili di doglianza dovendosi rilevare, da un  lato,  che
la lettura a  sistema  del  comma  4-bis  dell'art.  65  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004 con il precedente comma 1 e con il comma 6
dell'art. 14 del medesimo decreto sembra  smentire  la  ricostruzione
accolta dal Tribunale amministrativo regionale e, dall'altro, che  la
documentazione  versata  in  atti  (all.  2  e  2a  della  produzione
documentale in primo grado del Ministero della cultura  del  5  marzo
2022) pare dimostrare che l'opera de  qua  sia  stata  effettivamente
visionata dall'Ufficio esportazione  di  Genova  in  data  11  maggio
2021», ha accolto la domanda cautelare  proposta  dall'appellante  e,
per l'effetto, ha sospeso l'esecutivita' della sentenza impugnata. 
    7.  Con  memoria  depositata  il  12  settembre  2024  la  Matteo
Lampertico S.r.l. ha  riproposto  ex  art.  101,  comma  2  c.p.a.  i
seguenti motivi dichiarati assorbiti e non esaminati dal  giudice  di
prime cure: 
        1) In subordine: eccesso di potere. Violazione del  principio
di ragionevolezza tecnica - 
        1.1)  Carenza  e/o  contraddittorieta'   della   motivazione.
Sull'incerta attribuzione dell'opera; 
        1.2) Difetto di motivazione della dichiarazione; 
        1.3)  Illogicita'   della   motivazione.   Sull'assenza   del
carattere di rarita'; 
        1.4)  Irragionevolezza  manifesta.  Sulla  collezione   Santo
Varni; 
        2) Rinvio pregiudiziale alla CGUE,  ai  sensi  dell'art.  267
TFUE, in ordine all'art. 65 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai  sensi  dell'art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per  violazione  dell'art.  36
TFUE, nonche' dei principi di proporzionalita', non discriminazione e
necessita'. 
    8. In data  15  novembre  2024  parte  appellante  ha  depositato
memorie ex art. 73 c.p.a.. 
    9. All'udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la  causa  e'  stata
introitata per la decisione. 
    10. Con un primo profilo di doglianza parte appellante censura la
sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha  ritenuto  fondato
il primo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale e' stata
dedotta  l'illegittimita'  dell'art.  7,   comma   3,   del   decreto
ministeriale n. 246/2018 nella parte in cui consente agli  uffici  di
esportazione di avviare il procedimento di dichiarazione di interesse
culturale particolarmente importante di cui  all'art.  10,  comma  3,
lettera a) del codice, anche per i beni oltre i  settant'anni  ma  di
valore inferiore a euro 13.500. 
    In particolare, il T.A.R avrebbe errato nell'affermare che: 
        «La norma secondaria infatti attribuisce  all'amministrazione
il potere di avviare il procedimento che conduce  alla  dichiarazione
di interesse culturale non solo nel caso previsto dalla  legge  [art.
10, comma 3, lettera d-bis): cose mobili di "interesse eccezionale"],
ma anche nelle altre ipotesi previste dal citato  art.  10,  comma  3
[diverse da quelle contemplate dalla lettera d-bis)], e  segnatamente
anche nella fattispecie  (ritenuta  sussistente  dall'amministrazione
nel caso oggetto del presente  giudizio)  di  cui  alla  lettera  a),
relativa alle cose mobili di "interesse particolarmente importante"»; 
        tale norma secondaria si  pone  in  contrasto  con  la  norma
primaria nella parte in cui estendendo il campo  di  applicazione  di
quest'ultima  consentendo  all'amministrazione   di   comprimere   le
facolta' dei soggetti privati oltre  i  casi  espressamente  previsti
dalla legge. 
    Si osserva che, secondo tale ricostruzione,  mentre  i  beni  con
oltre settanta anni d'eta' ma con valore inferiore a euro13.500  euro
possono essere  dichiarati  di  interesse  culturale  particolarmente
importante ai sensi dell'art. 10, comma 3,  lettera  a)  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004 in via ordinaria, agli uffici ministeriali
resterebbe invece preclusa l'adozione di siffatto vincolo in sede  di
esportazione (posto che in tale sede  per  i  medesimi  beni  sarebbe
azionabile, per espressa previsione di legge, solo  la  dichiarazione
«eccezionale» di cui alla lettera d-bis). 
    Cio' avrebbe, secondo la difesa erariale, conseguenze paradossali
e consentirebbe l'uscita del bene dal  territorio  italiano,  pur  se
d'interesse  culturale  particolarmente   importante,   con   perdita
irreversibile del medesimo. 
    10.1 Con un secondo profilo di doglianza parte appellante censura
la sentenza impugnata nella  parte  in  cui  la  stessa  ha  ritenuto
fondato il primo motivo del ricorso di primo grado anche con riguardo
all'ulteriore profilo  di  doglianza  con  cui  si  e'  lamentato  la
violazione, da parte del provvedimento gravato in prime  cure,  dello
stesso art. 7, comma 3, decreto ministeriale n. 246/2018. 
    In particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere  che
«Non e' stata neppure allegata invece dall'amministrazione resistente
la circostanza che essa abbia chiesto  la  presentazione  fisica  del
bene entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione». 
    Osserva sul punto parte appellante che: 
        vi  sarebbe  un'insanabile  contraddizione  nel  ragionamento
seguito dal giudice di prime  cure  laddove  dopo  aver  accertamento
l'illegittimita' e disposto l'annullamento di comma  3,  dell'art.  7
del decreto ministeriale n. 246/2018  ha  al  contempo  ritenuto  che
l'Ufficio  esportazione  fosse  comunque  tenuto  sulla  base   della
medesima previsione a chiedere entro dieci  giorni  la  presentazione
fisica della res; 
        in  ogni  caso   la   documentazione   prodotta   agli   atti
dimostrerebbe   che   l'opera   e'   stata   visionata   dall'Ufficio
esportazione di Genova in data 11 maggio 2021. 
    11. Il collegio ritiene ex officio sussistenti i presupposti  per
sollevare  dinanzi  alla  Corte  costituzionale   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 65, comma  4-bis,  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004 per contrasto con gli articoli 3, comma 1,
9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, della Costituzione, nella parte in
cui, al suo secondo periodo, consente  all'ufficio  di  esportazione,
all'atto  della  ricezione  della  autodichiarazione  finalizzata  al
trasferimento di opera all'estero,  di  avviare  il  procedimento  di
dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 14 del decreto
legislativo n. 42 del 2004  solo  nell'ipotesi  in  cui  la  medesima
ricada nella fattispecie ex art. 10,  comma  3,  lettera  d-bis)  del
medesimo decreto (id est  «le  cose,  a  chiunque  appartenenti,  che
presentano  un   interesse   artistico,   storico,   archeologico   o
etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la  completezza  del
patrimonio culturale della Nazione») e non anche nelle altre  ipotesi
di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004. 
    Si chiede quindi - per il caso in  cui  il  dubbio  sia  ritenuto
fondato - la  declaratoria  di  illegittimita'  dell'art.  65,  comma
4-bis, del decreto  legislativo  n.  42  del  2004  relativamente  al
seguente inciso, contenuto, al suo secondo periodo: «lettera d-bis)». 
    11.1 In  punto  di  rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale in parola e' sufficiente osservare che questo giudice,
nello scrutinare il  primo  profilo  di  doglianza  dell'appello,  e'
certamente tenuto a fare  applicazione  dell'art.  65,  comma  4-bis,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 42 del 2004, avendo  tale
disposizione  costituito  il  principale  parametro   impiegato   dal
Tribunale amministrativo regionale per pervenire alla declaratoria di
parziale  illegittimita'  dell'art.   7,   comma   3,   del   decreto
ministeriale n. 246/2018. 
    Va, poi, aggiunto che ove la Corte dovesse  ritenere  fondata  la
stessa pervenendo alla declaratoria di illegittimita'  costituzionale
in parte qua dell'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del  decreto
legislativo n. 42 del 2004 cio' condurrebbe ad accogliere sotto  tale
aspetto il primo motivo dell'appello in esame e,  per  l'effetto,  in
riforma della sentenza impugnata,  a  respingere  sotto  il  medesimo
profilo  il  ricorso  di  primo  grado  (salva  la  necessita'  dello
scrutinio, nella prosecuzione del giudizio, dell'ulteriore profilo di
doglianza dell'unico motivo di appello e  dei  motivi  riproposti  ex
art.  101,  comma  2,  c.p.a.  da  parte  appellata).   E,   infatti,
l'annullamento in parte qua con effetti ex tunc della norma in parola
varrebbe a elidere in radice il lamentato  contrasto  tra  l'art.  7,
comma 3, del decreto ministeriale n. 246/2018 gravato in prime cure e
lo stesso art. 65, comma 4-bis, del decreto  legislativo  n.  42  del
2004. 
    In questo senso depone la giurisprudenza  costituzionale  secondo
cui  il  concetto  di  «rilevanza»  implica  l'«esigenza  minima,  ma
inderogabile,  che  la  questione  abbia  riferimento   a   leggi   o
disposizioni di legge delle quali  il  giudice  debba,  in  qualsiasi
modo, direttamente o indirettamente, fare applicazione  nel  processo
dinanzi ad  esso  svolgentesi»  (Corte  costituzionale,  sentenza  n.
142/1968; nonche' sentenza n. 216/1993 e piu' di recente ordinanza n.
23/2004) e che, di riflesso,  l'eventuale  sentenza  di  accoglimento
possa spiegare una  sua  influenza  sul  processo  principale  (Corte
costituzionale, sentenze n. 184/2006, n.  422/1994,  n.  62/1993,  n.
10/1982, n. 90/1968 e n. 132/1967). 
    11.2  Quanto,  invece,  alla  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale appare opportuno  in  limine
tratteggiare brevemente il  quadro  normativo  di  riferimento  anche
evidenziando la sua piu' recente evoluzione. 
    L'art. 65 del decreto legislativo n. 42 del 2004 si occupa  della
«Uscita definitiva» dal territorio  della  Repubblica  dei  beni  che
rivestono (ovvero possono rivestire) interesse culturale. 
    Detta disposizione individua tre distinte ipotesi: 
        quella dei beni di cui e' sempre vietata l'uscita  definitiva
(commi 1 e 2 dell'art. 65); 
        quella dei beni la  cui  uscita  definitiva  e'  soggetta  ad
autorizzazione preventiva (comma 3 dell'art. 65); 
        quella dei beni la cui uscita definitiva non e'  soggetta  ad
autorizzazione preventiva ma all'onere di  comprovare  al  competente
ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai  sensi  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, che le cose da trasferire  all'estero  rientrino  nelle
ipotesi per le quali non e'  prevista  l'autorizzazione  (commi  4  e
4-bis dell'art. 65, come novellati da ultimo con la legge n. 124  del
2017). 
    Quest'ultimo e', dunque, un regime speciale caratterizzato da una
marcata  semplificazione   che   pero'   non   segna   una   completa
deprocedimentalizzazione  (e  liberalizzazione).   In   maniera   non
dissimile  a  quanto  accade  a  livello  di   legge   generale   sul
procedimento con la s.c.i.a., l'interessato ha l'«onere» di avere  un
contatto  procedimentale  con   l'amministrazione   presentando   una
autodichiarazione  relativa   allo   status   giuridico   dell'opera;
l'amministrazione, da par suo, conserva  poteri  di  controllo  sulla
medesima che si sostanziano non solo nella verifica della veridicita'
di quanto dichiarato  ma  anche  (e  soprattutto)  nell'apprezzamento
dell'eventuale interesse culturale della res. 
    Per cio' che qui interessa si segnala, infatti, che  il  comma  1
dell'art. 65 menziona tra i beni di cui e'  sempre  vietata  l'uscita
definitiva i «beni culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2
e 3» e, quindi, anche, merce' il  riferimento  espresso  al  comma  3
dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, i beni culturali
per i quali sia «intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13». 
    Ne discende che i beni ex comma 3 dell'art. 10 per  i  quali  non
sia intervenuta dichiarazione di interesse culturale non sono,  salva
l'ipotesi eccezionale di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso
art. 65 (che qui non viene in rilievo),  assoggettati  a  divieto  di
uscita ma, a seconda dei casi, al regime di autorizzazione preventiva
ex  comma  3  dell'art.  65   ovvero   a   quello   semplificato   su
autodichiarazione dell'interessato ex commi 4 e 4-bis dell'art. 65. 
    Ancor piu' segnatamente sono assoggettate  ad  autorizzazione  ex
comma 3 dell'art. 65 le cose «a chiunque appartenenti, che presentino
interesse  culturale»  ma  per  le  quali  non  sia  intervenuta   la
dichiarazione prevista dall'art. 13, laddove «siano opera  di  autore
non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta  anni,
il cui valore, fatta eccezione per le cose  di  cui  all'allegato  A,
lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500». 
    Viceversa  sono  assoggettate  a  procedimento  semplificato   su
autodichiarazione dell'interessato ex commi 4 e 4-bis dell'art. 65 le
cose «che presentino interesse culturale» ma per  le  quali  non  sia
intervenuta la dichiarazione prevista dall'art.  13,  purche'  «siano
opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
settanta anni, il cui valore sia  inferiore  ad  euro  13.500,  fatta
eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1». 
    Ebbene, tanto premesso il collegio e' del meditato avviso che  la
disciplina posta dall'art. 65, comma 4-bis, del  decreto  legislativo
n. 42 del 2004 si ponga in evidente contrasto  con  gli  articoli  3,
comma 1, 9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, della Costituzione  nella
parte in  cui,  al  suo  secondo  periodo,  consente  all'ufficio  di
esportazione,  in   sede   di   controllo   sulla   autodichiarazione
finalizzata al trasferimento  di  opera  all'estero,  di  avviare  il
procedimento  di  dichiarazione  dell'interesse  culturale   di   cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 42 del 2004 solo  nell'ipotesi
in cui la medesima ricada nella fattispecie  ex  art.  10,  comma  3,
lettera d-bis) del medesimo decreto (id  est  «le  cose,  a  chiunque
appartenenti,  che  presentano  un  interesse   artistico,   storico,
archeologico o etnoantropologico eccezionale per  l'integrita'  e  la
completezza del patrimonio culturale  della  Nazione»)  e  non  anche
nelle altre  ipotesi  di  cui  all'art.  10,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004. 
    Essa disegna, infatti, un  regime  illogico,  che  da'  luogo  ad
un'irragionevole  disparita'  di  trattamento  e   che   rischia   di
compromettere il perseguimento dell'obiettivo di tutela  ex  art.  9,
comma 2 della Costituzione che si pone la Repubblica  vulnerando,  al
contempo, il buon andamento dell'amministrazione ex art. 97, comma 2,
della Costituzione (inteso dalla giurisprudenza  costituzionale  come
parametro di legittimita' delle scelte discrezionali  effettuate  dal
legislatore nella  organizzazione  degli  apparati  e  dell'attivita'
amministrativa che impone anche  di  valutare  l'impatto  complessivo
delle stesse sull'operato della macchina amministrativa - cosi' Corte
costituzionale n. 183  del  2008  e,  rispetto  alla  disciplina  dei
singoli poteri amministrativi e dei relativi  procedimenti,  sentenze
n. 40 e n. 135 del 1998, n. 300 del 2000). 
    Cio' in quanto il secondo periodo del comma  4-bis  dell'art.  65
del decreto legislativo  n.  42  del  2004,  nella  sua  formulazione
letterale, preclude all'amministrazione la possibilita' di avviare il
procedimento ex art. 13 del decreto legislativo n. 42  del  2004  (e,
quindi,  per  cio'  che  piu'  interessa  nell'ottica  della   tutela
dell'integrita' del patrimonio storico-artistico  della  Nazione,  di
impedire l'uscita dell'opera dal territorio della Repubblica  facendo
scattare il divieto di cui al  comma  1  dell'art.  65)  per  ragione
diversa da quella dell'eccezionale interesse ogni qual volta, venendo
in rilievo opere di cui al precedente comma 4  (cioe'  «cose  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettera d)» ovvero, come nel caso  che  occupa,
«cose che presentino interesse culturale, siano opera di  autore  non
piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta  anni,  il
cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le  cose
di cui all'allegato A, lettera B, numero  1»),  sia  applicabile  (ed
avviato) il procedimento semplificato di cui al primo  periodo  dello
stesso comma 4-bis dell'art. 65 del decreto  legislativo  n.  42  del
2004 (id est la presentazione di una dichiarazione ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  in  luogo  del  previo  rilascio  di   autorizzazione
all'uscita dal territorio della Repubblica). 
    La  manifesta  irragionevolezza  della  disciplina  normativa  in
parola emerge, in particolare, dal confronto con altri segmenti della
disciplina  posta  dal  decreto  legislativo  n.  42  del   2004   e,
segnatamente, con il disposto tanto dell'art. 13, comma  1  (a  mente
del quale «La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse  richiesto  dall'art.  10,  comma  3»),
quanto dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del  2004
(il  quale  stabilisce,  in  generale,  che  «E'   vietata   l'uscita
definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali  mobili
indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3»). 
    Le disposizioni da ultimo evocate, infatti, operano  un  richiamo
onnicomprensivo al comma 3 dell'art. 10  senza  enucleare  un  regime
differenziato per la fattispecie di cui alla sua lettera d-bis). 
    Del resto, non v'e' ragione alcuna per la  quale,  a  fronte  del
medesimo concreto valore  del  bene,  il  suo  regime  di  tutela  (e
segnatamente  la  possibilita'  che  venga  dichiarato  di  interesse
culturale con conseguente divieto di uscita definitiva dal territorio
dello Stato) dipenda esclusivamente dalla circostanza se sia stata  o
meno attivato il procedimento semplificato ex comma  4-bis  dell'art.
65 del decreto legislativo n. 42 del 2004. 
    Siffatto assetto regolatorio da', cosi',  luogo  a  storture  non
sanabili: 
        la  medesima  res  la   quale   prima   dell'intrapresa   del
procedimento semplificato di uscita definitiva dal territorio avrebbe
potuto essere dichiarata di interesse  culturale  per  una  qualsiasi
delle fattispecie di cui al comma 3  dell'art.  10  (con  conseguente
divieto di uscita definitiva dal territorio della Repubblica ex  art.
65, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004), non puo' essere
dichiarata  di  interesse  culturale  in  sede  di  controllo   sulla
autodichiarazione resa dall'interessato, se non per il caso ex  comma
3, lettera d-bis) del medesimo art. 3; 
        il regime di  tutela  della  res  finisce  con  il  dipendere
(divenendo meno intenso) dall'iniziativa assunta  dall'interessato  e
finisce, quindi, nella sostanziale disponibilita' di quest'ultimo; 
        la novella apportata dalla legge n. 124 del 2017 travalica la
sua finalita' di semplificazione procedimentale  (quale  pure  emerge
dalla relazione di accompagnamento al  d.d.l.  S  2085  poi  sfociato
nella legge n. 124 del  2017)  per  divenire  strumento  di  parziale
liberalizzazione  del  settore  a  detrimento   del   primario   bene
costituzionale della integrita' ex art. 9, comma 1 e comma  2,  della
Costituzione del patrimonio storico e artistico della Nazione. 
    11.3 Non sussistono, infine, margini per esperire un tentativo di
interpretazione conforme a Costituzione della disciplina di legge. 
    In particolare, non si puo' mancare di osservare  che  il  chiaro
tenore letterale dell'art. 65, comma 4-bis, del  decreto  legislativo
n. 42 del 2004, operando un rinvio espresso solo alla lettera  d-bis)
dell'art. 10, comma 3, del medesimo decreto non consente una  diversa
lettura che ne estenda l'operativita' alle altre ipotesi  di  cui  al
comma 3 dell'art. 10. 
    Ne' sembra che sia possibile superare le aporie sopra evidenziate
ritenendo che il secondo periodo del comma  4-bis  dell'art.  65  sia
norma sulla sola competenza inserita dal legislatore per derogare  al
disposto del comma 6, secondo periodo, dell'art. 14  (ad  avviso  del
quale «Per le cose di cui all'art. 10, comma 3,  lettera  d-bis),  la
dichiarazione  e'  adottata  dal  competente  organo   centrale   del
Ministero») individuando nel  «competente  ufficio  di  esportazione»
quello cui  spetta  l'avvio  del  procedimento  di  dichiarazione  di
interesse culturale. E, infatti, siffatta lettura, prospettata  dalla
sezione  con  ordinanza  n.  2779  del  19  luglio  2024  pur   nella
sommarieta' che caratterizza la  cognizione  della  vicenda  in  sede
cautelare,  si  scontra,  da  un  lato,  con   la   circostanza   che
l'intrapresa  del  procedimento  ex  art.  14  risulta   strettamente
agganciata («qualora reputi che le cose possano rientrare ...»)  alla
sussistenza dell'ipotesi di eccezionale interesse ex art.  10,  comma
3,  lettera  d-bis)   e,   dall'altro,   con   la   circostanza   che
l'individuazione  dell'«ufficio  esportazione»  come  competente  e',
altresi', accompagnata dalla  previsione  di  uno  specifico  termine
procedimentale («sessanta giorni dalla data  di  presentazione  della
dichiarazione»)  con  finalita'  acceleratoria  rispetto   a   quello
generale (fissato in centoventi giorni stabilito ex art. 14, comma 5,
del decreto legislativo n. 42 del 2004 con l'allegato 1  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2010, n.  231).
Quest'ultimo rilievo sembra, infatti, impedire la  praticabilita'  di
soluzioni ortopediche pienamente soddisfacenti perche' condurrebbe ad
un approdo parimenti irragionevole in cui la  piu'  delicata  tra  le
fattispecie ex comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42 del
2004 (quella, appunto, di  cui  alla  lettera  d-bis)  finirebbe  con
l'essere  assoggettata  ad  una  disciplina  speciale  che   comprime
significativamente, rispetto a  quella  generale,  i  tempi  d'azione
dell'amministrazione. 
    12. In  conclusione,  riservata  ogni  ulteriore  statuizione  di
merito   all'esito   dell'incidente   di    costituzionalita',    non
definitivamente pronunciandosi sul primo motivo dell'appello: 
        va dichiarata rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale,  indicata  in  motivazione,
dell'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del  decreto  legislativo
n. 42 del 2004 per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 9, comma  1
e comma 2, 97, comma 2, della Costituzione; 
        va sospeso, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla  Corte
costituzionale  per  la  risoluzione  del  suindicato  incidente   di
costituzionalita'. 
    12.1 La decisione sulle spese  di  lite  e'  del  pari  riservata
all'esito del giudizio di costituzionalita' in sede di statuizione di
merito. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) non
definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale,  indicata  in  motivazione,
dell'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del  decreto  legislativo
n. 42 del 2004 per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 9, comma  1
e comma 2, 97, comma 2, della Costituzione; 
        sospende, per l'effetto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, il presente  giudizio  previa  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale  per  la  risoluzione  del  suindicato
incidente di costituzionalita'; 
        rinvia ogni ulteriore statuizione  di  merito  all'esito  del
giudizio incidentale promosso con la presente pronuncia; 
        ordina  che,  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  costituite  e   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
        spese riservate al definitivo. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  19
dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati: 
        Hadrian Simonetti, Presidente; 
        Giordano Lamberti, consigliere; 
        Davide Ponte, consigliere; 
        Giovanni Gallone, consigliere, estensore; 
        Roberta Ravasio, consigliere. 
 
                      Il Presidente: Simonetti 
 
 
                        L'Estensore: Gallone