Reg. ord. n. 120 del 2025 pubbl. su G.U. del 25/06/2025 n. 26
Ordinanza del Corte d'appello di Lecce del 28/05/2025
Tra: Questura di Brindisi C/ W. A.
Oggetto:
Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, disposto a norma dell’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l’adozione della decretazione d’urgenza – Denunciato vizio in procedendo della legge di conversione recante norme estranee all’originario contenuto del decreto-legge – Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe.
Norme impugnate:
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 16 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto-legge del 17/02/2017 Num. 13 Art. 3 Co. 1
legge del 13/04/2017 Num. 46
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 16 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto-legge del 17/02/2017 Num. 13 Art. 5
legge del 13/04/2017 Num. 46
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 5
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 5
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 8
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 14 Co. 6
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 10 Co. 3
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 14 Co. 6
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 19
legge del 09/12/2024 Num. 187
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 25 Co.
Costituzione Art. 25 Co. 1
Costituzione Art. 72 Co. 1
Costituzione Art. 77 Co. 2
Costituzione Art. 102 Co. 2
Testo dell'ordinanza
N. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2025 Ordinanza del 28 maggio 2025 della Corte d'appello di Lecce nel procedimento civile promosso dalla Questura di Brindisi contro W. A.. Straniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, disposto a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] - Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale. - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19. (GU n. 26 del 25-06-2025) CORTE DI APPELLO DI LECCE La Consigliera, dott.ssa Adriana Almiento, letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato avente ad oggetto la richiesta di convalida del trattenimento ex art. 6, decreto legislativo n. 142/2015 proposta dal Questore di Brindisi nei confronti A. W. Presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Restinco (BR); sentite le parti all'odierna udienza, ritenuta la propria competenza quale Giudice della convalida e a sciogliendo della riserva assunta Osserva 1. Premessa. In data... la Questura di Brindisi ha richiesto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015 la convalida del trattenimento nei confronti di A. W., nato in..., trattenimento disposto presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Restinco (BR) ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo decreto. All'odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore, nonche' il rappresentante della Questura di Brindisi, questa Consigliera ha riservato la propria decisione nei termini di legge. 2. In punto di rilevanza della questione. Preliminarmente, si ritiene di doversi sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 77, comma 2, della Costituzione, agli articoli 3, 25 e 102, comma 2, della Costituzione, con riferimento agli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nella parte in cui attribuiscono la competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto la richiesta, avanzata dal Questore, ai sensi dell'art. 6, decreto legislativo n. 142/2015, di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale - disposto a norma del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 - alla Corte di Appello di cui all'art. 5-bis, decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017 e, cioe', alla Corte di Appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica, peraltro, in composizione monocratica, in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale. Va doverosamente osservato, in via preliminare, che la questione di legittimita' costituzionale sollevata nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di convalida del trattenimento avanzata dal Questore di Brindisi ai sensi dell'art. 6, decreto legislativo n. 142/2015 in data ..., risulta ammissibile (si veda, Corte costituzionale n. 212/2023 punto 2.1. del Considerato in diritto). Invero, questa Consigliera non si e' pronunciata sulla richiesta (che, come e' noto, a pena di illegittimita', deve essere formulata prima della scadenza del termine iniziale o prorogato - vedi Cass. civ. sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere disposta o convalidata dal giudice entro quarantotto ore dalla richiesta, vedi Cass. civ. sez. I, 30 ottobre 2019, n. 27939), ma ritiene di sollevare in via preliminare la questione di legittimita' costituzionale, con sospensione del giudizio. Quando, invero, il giudice dubiti della legittimita' costituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni del potere di convalida, ovvero i presupposti e le condizioni del potere di proroga di un trattenimento, il cui esercizio e' soggetto a termini perentori, la cessazione dello stato di restrizione che dovesse derivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero dal mancato accoglimento della richiesta di proroga nel termine di legge, non puo' essere di ostacolo al promovimento della relativa questione di legittimita' costituzionale (cfr. Cassazione penale, Sez. F., 11 agosto 2015, n. 34889). Va anche detto che, nella sostanza, con la questione di legittimita' costituzionale si sottopone a scrutinio di costituzionalita' il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione di urgenza, che attiene ai procedimenti di convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale, di cui si contesta la ragionevolezza e l'organicita', in mancanza di giustificazione circa i presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di esigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire. La conseguenza dell'eventuale fondatezza dei rilievi costituzionali mossi sarebbe il ripristino del precedente sistema, che vedeva nelle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, l'Autorita' giudiziaria competente in materia. Per opportuna completezza si rappresenta che analoghe questioni di legittimita' costituzionale sono state proposte da questa Corte di Appello sulla medesima materia, a partire dall'ordinanza emessa in data 2 maggio 2025 nel procedimento n. 243-1/2025, le cui argomentazioni si condividono e si ripropongono in questa sede, nei limiti e con le precisazioni di cui si dira'. 3. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile nel presente procedimento. Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2024 - Serie generale - n. 239, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali», al capo IV, ha introdotto alcune disposizioni processuali (articoli 16, 17 e 18). In particolare, l'art. 16, rubricato «modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46», modificando gli articoli 2 e 3, comma 4, decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, ha introdotto il reclamo dinanzi alla Corte di Appello avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate, ai sensi dell'art. 35-bis, decreto legislativo n. 25/2008, e quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16, comma 1, lett. b). Il medesimo articolo ha, inoltre, previsto che i giudici di appello chiamati a comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto curare la propria formazione almeno annuale nella materia della protezione internazionale. L'art. 17 ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 25/2008 e l'art 18 ha, a sua volta, modificato il decreto legislativo n. 150/2011. Ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, le disposizioni di cui al capo IV si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. Il decreto-legge in esame, come e' noto, e' stato convertito con modifiche dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. Innanzitutto, e' stata modificata la rubrica dell'articolo («modifica all'art. 3 e introduzione dell'art. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»). Quindi, con l'art. 16 citato, attraverso la modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d), decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017 e l'introduzione dell'art. 5-bis nel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, e' stata sottratta alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, la competenza per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del , decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del , decreto legislativo n. 142/2015, che e' stata, invece, attribuita alle Corti di Appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudicano, peraltro, in composizione monocratica. L'art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha, pure, subito rilevanti modifiche, a cominciare dalla rubrica («modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»). Nel dettaglio, e' stato modificato l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per adattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di Appello. E' previsto (primo periodo) che il provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo, alla Corte di Appello di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017. All'ultimo periodo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "alla corte d'appello competente". Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 e' stato inserito il comma 5-bis che prevede che, contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5, e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998. Al comma 8 dell'art. 6 decreto legislativo n. 142/2015 le parole "del tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "della corte d'appello". All'art. 14, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole "il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "la corte d'appello". Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge n. 145/2024, ha inserito l'art. 18-bis, rubricato «modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» che prevede che all'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del , decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello»; inoltre, prevede all'art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, al primo periodo l'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'art. 606 del codice di procedura penale» e, dopo il secondo periodo, l'aggiunta del seguente periodo: «Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69». Infine, l'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024 e' stato modificato nel senso che sono state soppresse le parole «ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 35 e dell'articolo, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». In definitiva, con la Legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha realizzato una radicale variazione in punto di attribuzione della competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale adottato a norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del , decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del , decreto legislativo n. 142/2015, che e' stata sottratta alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali, per essere attribuita alle Corti di Appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che, peraltro, giudicano - in maniera a dir poco anomala - in composizione monocratica. Il relativo provvedimento e' impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, e, quindi, il ricorso, che non sospende il provvedimento, e' proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del c.p.p. e si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. Deve, inoltre, evidenziarsi che alla competenza cosi' determinata e' stata riconosciuta efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n. 145/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024) per effetto dell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, come modificato dalla legge n. 187/2024. Non e' piu' previsto un obbligo in capo ai Consiglieri di appello di curare la propria formazione annuale nella materia della protezione internazionale. Secondo l'interpretazione fatta propria sia dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione (vedi relazione n. 1/2025) che dalla Corte di legittimita' (Corte di cassazione I Sez. pen. 24 gennaio 2025, n. 2967 e successive conformi), il legislatore ha attribuito alle Sezioni penali della Corte di appello la competenza in materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale, oltre che alle Sezioni Penali della Corte di legittimita' il ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p. avverso i provvedimenti della Corte di Appello. Secondo quanto rilevato dalla Corte di cassazione, la lettura piu' coerente con il dato testuale e' quella che la competenza sia stata attribuita alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione penali, atteso il riferimento sia alla legge n. 29/05, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna, sia all'art. 606 c.p.p. Giova rappresentare che, con sentenza n. 39 del 2025, la Corte costituzionale ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), numero 2), del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, decreto legislativo n. 142/2015, come introdotto dall'art. 18, comma 1, lett. a), numero 2), del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005, anziche' ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo. Invero, al fine di assicurare l'effettivita' del contraddittorio nel giudizio di legittimita' relativo ai procedimenti di impugnazione dei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento o della proroga del trattenimento adottati a norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, la Corte costituzionale ha inteso intervenire nei sensi di cui al su esposto dispositivo. Per effetto dell'intervento sostitutivo, il processo di cassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera, emessi dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o dalla Corte di Appello in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 - si articola nei seguenti termini: il giudizio e' instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.; il ricorso, che non sospende l'esecuzione della misura, e' presentato nella cancelleria della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di Cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento; la Corte di Cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. e, quindi, in un'adunanza camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il difensore; l'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell'udienza e la decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione; qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di Cassazione provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia. 3.1 La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla luce del quadro normativo scaturito dal decreto-legge n. 145/2024 convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024. L'intervento normativo di urgenza, che ha portato all'attribuzione della competenza per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale alle Corte di Appello, individuate ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2027, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, che giudicano, fra l'altro, in composizione monocratica, risulta di dubbia ragionevolezza, tenuto conto, da un lato, dell'inesistenza di una plausibile motivazione a sostegno dello stesso, tale da rendere intellegibili le ragioni e gli scopi perseguiti dal legislatore e, dall'altro, della frammentazione e sovrapposizione dei diversi giudici che si occupano della condizione di uno stesso soggetto straniero. Facendo proprie le perplessita' gia' manifestate dal Consiglio Superiore della Magistratura nel parere reso con delibera del 4 dicembre 2024, si evidenzia come non appaiono intellegibili e congruenti con il sistema normativo nel suo complesso e con i principi costituzionali ne' le ragioni poste a fondamento dell'inedita sottrazione alle Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali di procedimenti - quelli appunto sulle convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo - tipicamente assegnati ai giudici di primo grado e il loro affidamento, per saltum, alle Corti di Appello, ne' i motivi che hanno indotto il legislatore a cancellare, con la legge di conversione, uno dei cardini del primo intervento normativo di urgenza e, cioe', la reintroduzione del reclamo in appello avverso i provvedimenti di merito in materia di protezione internazionale. Se, poi, la competenza deve intendersi come attribuita alle Sezioni penali della Corte di Appello, tale scelta desterebbe ulteriori perplessita', poiche' le decisioni sui trattenimenti dei richiedenti asilo si inseriscono nel quadro di una procedura amministrativa originata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le regole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento di quest'ultimo; i provvedimenti disposti dal Questore e le relative proroghe non sono legati alla commissione di reati, ma rispondono alle diverse esigenze di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, decreto legislativo n. 142/2015, 10-ter, comma 3, , decreto legislativo n. 286/1998 e 14, comma 6, decreto legislativo n. 142/2015; la decisione sul trattenimento ha natura incidentale nell'ambito del complesso procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e, per tale ragione, essa e' stata da sempre attribuita alla competenza dei medesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine alla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare (istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la comune appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive, merito) alla complessa materia della protezione internazionale ha, sino ad oggi, indotto il legislatore e il Consiglio Superiore della Magistratura a ritenere necessaria l'individuazione di un giudice specializzato, tabellarmente pre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti obblighi formativi. L'intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle relative procedure, operando una sorta di assimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e le ipotesi di limitazione della liberta' personale derivanti dall'accertamento giurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da parte di cittadini comunitari o extracomunitari, assimilazione che non vi puo' essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di trattenimento o di proroga dei trattenimenti appunto convalide di provvedimenti amministrativi, di per se' estranei ai fatti-reato. Si e', inoltre, operata una scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo (le Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla legittimita' dei trattenimenti disposti nell'ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto, vanificando del tutto l'esigenza, pure originariamente avvertita dal legislatore, di specializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla legittimita' dei trattenimenti. Come evidenziato dal Consiglio Superiore della Magistratura nel piu' volte citato parere, si e' trattato di un significativo cambio di prospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un quadro ordinamentale e processuale che non aveva sollevato criticita', dimostrando di potere offrire risposte adeguate alle esigenze di celerita' proprie delle procedure de quibus e che ha comportato la necessita' di ripensare il funzionamento delle Corti di Appello, con le confusioni organizzative sopra rappresentate. E' rilevante, pertanto, nel presente giudizio di convalida di un trattenimento ex art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015, la questione della conformita' di tale sistema normativo, conseguente alle modifiche apportate dagli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, in primis, rispetto agli art. 77, comma 2 e 72, commi 1 e 3 della Costituzione. La rilevanza delle questioni e' determinata, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla necessita' di fare applicazione nel giudizio della disposizione censurata. Nel caso di specie, e' indubitabile che questa consigliera debba fare applicazione della norma dell'art. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, convertito con modificazione dalla legge n. 40/2017, norma aggiunta dall'art. 16, comma 1, lett. b) del decreto-legge 11 ottobre 2024 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, disposizione censurata che stabilisce la sua competenza a decidere, poiche' «la stessa instaurazione e successiva celebrazione del giudizio avanti a una determinata autorita' giudiziaria, e non ad altra, costituisce momento integrante dell'applicazione della disciplina della competenza nel caso concreto» (Corte costituzionale, n. 163 del 2024). Tanto basta a ritenere rilevanti le questioni sollevate in riferimento agli articoli 77, 72, 3 e 111 della Costituzione rispetto all'attribuzione della competenza a decidere sulla convalida e proroga dei trattenimenti alla Corte di Appello in composizione monocratica. E', altrettanto, indubbio che questo Giudice debba fare applicazione di norme - articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che, in caso di convalida, comportano l'applicazione di una misura incidente sulla liberta' personale, al di fuori delle garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione, ed, in specie della riserva di legge sia rispetto ai casi, che ai modi di qualsiasi restrizione della liberta' personale e priva di una precisa disciplina dei diritti dei trattenuti all'interno del centro. Inoltre, in ossequio alle disposizioni dell'art. 6, decreto legislativo 142/2015 e 14 decreto legislativo 286/98, questa Consigliera e' chiamata a svolgere il giudizio finalizzato alla decisione sulla convalida/proroga senza un pieno contraddittorio, senza una adeguata possibilita' di accesso alla difesa tecnica, in funzione di un effettivo esercizio del diritto di difesa, senza la partecipazione del Procuratore generale. Tanto basta a ritenere rilevanti le questioni sollevate in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nonche' agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. 4. In punto di non manifesta infondatezza della questione. 4.1 Rispetto all'art. 77, comma 2, Costituzione. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge n. 145/2024 sono state adottate in assenza dei quei casi straordinari di necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77, comma 2, della Costituzione. Le modificazioni a tali disposizioni, introdotte in sede di conversione del decreto-legge, sono state apportate in violazione dell'art. 77 comma 2 e dell'art. 72, comma 1, della Costituzione. Come e' noto, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 8/2022 e Corte costituzionale n. 146/2024), la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessita' e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validita' costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimita' costituzionale del decreto-legge, adottato al di fuori dell'ambito delle possibilita' applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinche' la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validita' costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessita' e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa (si veda, n. 29/1995 - mass. 21561). Il decreto-legge - la cui adozione e' ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise - presenta, nel quadro delle fonti, natura particolare come provvedimento provvisorio adottato in presenza di presupposti straordinari, destinato a operare per un arco di tempo limitato, venendo a perdere la propria efficacia fin dall'inizio in caso di mancata conversione in legge. Nel sindacato devoluto alla Corte costituzionale, un ruolo cruciale compete al requisito dell'omogeneita', che si atteggia come uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza, il difetto) delle condizioni di validita' del provvedimento governativo. L'omogeneita' non presuppone che il decreto-legge riguardi esclusivamente una determinata e circoscritta materia, ma che le sue disposizioni si ricolleghino ad una finalita' comune e presentino un'intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e finalistico. La evidente estraneita' della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui e' inserita assurge, pertanto, a indice sintomatico della manifesta carenza del requisito della straordinarieta' del caso di necessita' e di urgenza (si veda, n. 151/2023 - mass. 45708; n. 137/2018 - mass. 41383; n. 22/2012 - mass. 36070; n. 360/1996 - mass. 22912; n. 161/1995 - mass. 21408). Quanto ai provvedimenti governativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee dal punto di vista materiale, devono essere accomunate dall'obiettivo e tendere tutte a una finalita' unitaria, pur se connotata da notevole latitudine. Per contro, un decreto-legge che si apre a norme intruse, estranee alla sua finalita', travalica i limiti imposti alla funzione normativa del Governo e sacrifica in modo costituzionalmente intollerabile il ruolo attribuito al Parlamento nel procedimento legislativo (si veda n. 244/2016 - mass. 39155). L'osservanza delle prescrizioni dell'art. 77 della Costituzione impone una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L'urgente necessita' del provvedere puo' riguardare, cioe', una pluralita' di norme accomunate o dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero dall'intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all'unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione (n. 8/2022 - mass. 44472). Inoltre, l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilita' che ne consegue per il Governo secondo l'art. 77 della Costituzione - non puo' essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza, ne' puo' esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che e' stata introdotta (vedi sempre Corte costituzionale n. 171/2007 e n. 128/2008). Ed ancora, la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non puo' aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma puo' solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico; e cio' essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare di cui all'art. 72, primo comma, della Costituzione, che permette una partecipazione parlamentare ben piu' efficace. Cio' detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e' alcuna motivazione delle ragioni di necessita' e urgenza del provvedimento, specie con riguardo alle norme processuali contenute nel capo IV (si legge testualmente: «Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). Il decreto-legge aveva attribuito alla Corte di Appello la sola competenza in tema di impugnazione dei provvedimenti emanati dal Tribunale specializzato nella materia della protezione internazionale, attraverso il reclamo. Aveva, poi, previsto un obbligo per i giudici della Corte addetti alla trattazione del reclamo di formarsi attraverso la frequenza annuale di corsi di formazione nella materia della protezione internazionale. E tutto questo senza alcuna motivazione circa le ragioni straordinarie di necessita' e urgenza e circa la omogeneita' e coerenza funzionale e finalistica di tale disposizione processuale rispetto alla necessita' di adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso, disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori. Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di conversone A.C. 2888, veniva presentato l'emendamento n. 16.4 proposto in I Commissione, in sede referente, alla Camera dei Deputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli articoli 16, 17, 18, nonche' l'inserimento degli articoli 18-bis e 18-ter. Dalla lettura del bollettino delle Commissioni parlamentari, redatto in forma sintetica (e non stenografica), non emergono dichiarazioni della relatrice tese a spiegare le ragioni poste a base dell'emendamento n. 16.4. Risultano solamente le dichiarazioni di voto contrarie dei parlamentari dell'opposizione (interventi degli On.li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, L. Boldrini, S. Bonafe', G. Cuperlo, A. Colucci, M. Mauri, E. Alifano, I. Carmina: cfr. XIX Legislatura, Camera dei Deputati, I Commissione permanente, bollettino di mercoledi' 20 novembre 2024, 32 e ss. e spec. 53 con l'approvazione dell'emendamento, pubblicato in allegato 2). Dal resoconto stenografico dell'intervento nell'Assemblea di Montecitorio emerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo che gli articoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui all'art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte di Appello la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento e proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal Questore. La legge di conversione, dunque, ha eliminato il reclamo e, quindi, la competenza della Corte in sede di impugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale specializzato nella protezione internazionale, ma ha attribuito alla Corte di Appello (che giudica in composizione monocratica) la competenza in tema di convalida dei provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga dei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza, peraltro, prevedere piu' alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia della protezione internazionale. Di fatto, con riguardo ai procedimenti incidentali di convalida dei trattenimenti o di proroga dei trattenimenti, la legge di conversione ne ha disposto la sottrazione alle Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali, per attribuirli alla Corte di Appello, peraltro, sembrerebbe, settore penale (o anche settore penale, come, per disposizione tabellare, e' previsto per la Corte di Appello di Lecce), i cui magistrati non hanno alcuna specializzazione nella materia e rispetto ai quali non e' prevista, come per i magistrati del Tribunale, alcuna necessita' di specializzarsi attraverso opportune occasioni di formazione. Si e' inoltre stabilito che il relativo provvedimento della Corte di Appello e' impugnabile con ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. Si e' dunque attribuita, senza alcuna motivazione, alla Corte di appello competente di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/05, ovvero alla Corte di appello penale, la competenza a decidere sulle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative proroghe, che certamente non sono procedimenti di impugnazione e non presuppongono la commissione di alcun reato. I provvedimenti della Corte di Appello sono poi diventati impugnabili secondo le norme dei ricorsi per cassazione in materia penale, mediante ricorso per esercizio di un potere riservato dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri (lett. A), art. 606 c.p.p.), inosservanza o erronea applicazione delle legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (lett. B), art. 606 c.p.p.), inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita', inutilizzabilita' inammissibilita' o di decadenza (lett. C), art. 606 c.p.p.). Non vi e' alcuna omogeneita' e connessione tra tali disposizioni della legge di conversione e la disposizione processuale del decreto-legge, che prevedeva la competenza della Corte di Appello, chiaramente civile, per i giudizi di secondo grado avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate, ai sensi dell'art. 35-bis , decreto legislativo n. 25/2008, e quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16, comma 1, lett. b). E, tutto questo, senza alcuna motivazione circa le ragioni straordinarie di necessita' e urgenza che giustificano tale spostamento di competenza. Invero, non solo il decreto-legge n. 145/2024, come visto, non le esplicita, ma non risultano ricavabili neppure dai lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della legge di conversione n. 187/2024 (relazioni, interventi dei parlamentari, dossier e altro). Deve, peraltro, sottolinearsi come l'originaria previsione del decreto-legge n. 145/2024, circa l'attribuzione alla Corte di Appello delle competenze in tema di impugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale specializzato nella materia della protezione internazionale, sia stata sostituita, come visto, in sede di conversione, dalla piu' limitata competenza della Corte di Appello a decidere sulle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative proroghe, che costituiscono normalmente procedimenti incidentali rispetto al procedimento principale di accoglimento o meno della domanda di asilo e protezione internazionale sussidiaria, e che, certamente, non sono procedimenti di impugnazione. Dunque, anche l'originaria previsione, che gia' non si fondava su alcuna ragione esplicita di straordinaria urgenza e necessita', e' stata stravolta in sede di conversione del decreto-legge, ancora una volta senza che cio' fosse giustificato da esplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessita'. Residua, quindi, l'apodittica e tautologica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza contenuta nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa neppure alle disposizioni processuali contenute nel capo IV, da sola insufficiente a rendere compatibile con il disposto dell'art. 77, comma 2, della Costituzione l'esercizio dello straordinario ed eccezionale potere legislativo attribuito al Governo mediante l'emanazione del decreto-legge. D'altronde, stride con l'asserita necessita' e urgenza la previsione contenuta nell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, mantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad opera della legge n. 187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV si applicano non immediatamente, il giorno stesso della pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale, ovvero il giorno successivo, come normalmente avviene per le norme emanate con decreto-legge, e neppure nell'ordinario termine di vacatio legis, ma addirittura decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 4.2 Rispetto agli articoli 3, 25, comma 1, e 102, comma 2, della Costituzione. Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale ha affermato quanto segue: «3.2 La giurisprudenza di questa Corte ha spesso affrontato il quesito se una disciplina che determini uno spostamento di competenza con effetto anche sui procedimenti in corso sia compatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Come questa Corte osservo' sin dalla sentenza n. 29 del 1958, con l'espressione "giudice precostituito per legge" si intende "il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie". Tale principio, si aggiunse qualche anno piu' tardi, "tutela nel cittadino il diritto a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o, ancor piu' nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non sara' un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia' verificatosi" (sentenza n. 88 del 1962, punto 4 del Considerato in diritto). La costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha sempre ritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967 - che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge non sia necessariamente violata allorche' una legge determini uno spostamento della competenza con effetto anche sui procedimenti in corso. La violazione e' stata esclusa, in particolare, in presenza di una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni rischio di arbitrio nell'individuazione del nuovo giudice competente. Finalita', quest'ultima, che gia' la sentenza n. 56 del 1967 aveva ritenuto la ragion d'essere della garanzia del giudice naturale precostituito per legge, la quale mira non solo a tutelare il consociato contro la prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare l'indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa, ponendolo al riparo dalla possibilita' che il legislatore o altri giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia' incardinati innanzi a se'. 3.2.1. - Anzitutto, e' necessario che lo spostamento di competenza non sia disposto dalla legge in funzione della sua incidenza in una specifica controversia gia' insorta, ma avvenga in forza di una legge di portata generale, applicabile a una pluralita' indefinita di casi futuri. La menzionata sentenza n. 56 del 1967, in particolare, ritenne compatibile con l'art. 25, primo comma, della Costituzione una riforma legislativa delle circoscrizioni giudiziarie, immediatamente operativa anche con riferimento alla generalita' dei processi in corso. Il precetto costituzionale in parola - si argomento' in quell'occasione - «tutela una esigenza fondamentalmente unitaria: quella, cioe', che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio. La illegittima sottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito si verifica, percio', tutte le volte in cui il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di la' dei limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento, e, dunque, della designazione di un nuovo giudice "naturale", che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (punto 2 del Considerato in diritto). Tale criterio e' stato mantenuto fermo da questa Corte in tutta la giurisprudenza posteriore relativa, in particolare, alle riforme ordinamentali che hanno introdotto regole sulla competenza, con effetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze n. 237 del 2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002 e n. 152 del 2001). 3.2.2. - In secondo luogo, la giurisprudenza costituzionale ha spesso posto l'accento - in particolare laddove la disciplina censurata deroghi rispetto alle regole vigenti in via generale in materia di competenza, sulla necessita' che lo spostamento di competenza sia previsto dalla legge in funzione di esigenze esse stesse di rilievo costituzionale. Tali esigenze sono state identificate, ad esempio, nella tutela dell'indipendenza e imparzialita' del giudice (sentenze n. 109 e n. 50 del 1963, rispettivamente punti 2 e 3 del Considerato in diritto), nell'obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il migliore accertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra procedimenti (sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto 2 del Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e n. 508 del 1989), ovvero nell'opportunita' di assicurare l'uniformita' della giurisprudenza in relazione a determinate controversie (sentenza n. 117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto). 3.2.3. - Infine, e' necessario che lo spostamento di competenza avvenga in presenza di presupposti delineati in maniera chiara e precisa dalla legge, si' da escludere margini di discrezionalita' nell'individuazione del nuovo giudice competente (sentenze n. 168 del 1976, punto 3 del Considerato in diritto; n. 174 e n. 6 del 1975, entrambe punto 3 del Considerato in diritto; ordinanze n. 439 del 1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in tal modo, che anche quest'ultimo giudice possa ritenersi «precostituito» per legge (sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del Considerato in diritto). Per contro, la garanzia in esame e' violata da leggi, sia pure di portata generale, che attribuiscano a un organo giurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento discrezionale il giudice competente, in relazione a specifici procedimenti gia' incardinati (sentenze n. 82 del 1971, n. 117 del 1968, n. 110 del 1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla composizione dell'organo giudicante in relazione, ancora, a specifiche controversie gia' insorte (sentenze n. 393 del 2002 e n. 83 del 1998). Dunque, affinche' lo spostamento di competenza possa ritenersi rispettoso del principio del giudice naturale di cui all'art. 25, comma 1, della Costituzione, e' necessario che sia previsto dalla legge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale. E' necessario, pertanto, che lo spostamento di competenza abbia una giustificazione costituzionale, specie in un caso, come quello in esame, in cui l'attribuzione della competenza relativamente alle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale era in precedenza attribuita ad una Sezione specializzata dei Tribunali distrettuali, ad una Sezione, cioe', appositamente istituita per la trattazione, in generale, della materia della protezione internazionale, che continua, peraltro, ad occuparsi nel merito della decisione sulla richiesta di protezione internazionale. In quest'ottica, va aggiunta l'assenza totale di motivazioni esposte, durante l'iter di conversione dell'originario decreto-legge (che non conteneva le disposizioni processuali qui in esame), sul mutamento di assetto giurisdizionale in questione, come gia' rilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore verso la tutela del principio di specializzazione dell'organo giudicante, da ritenersi - in casi simili - presidio del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1, della Costituzione. Se la ragione dell'inedita attribuzione di competenza alla Corte di Appello, che e' normalmente giudice di secondo grado, deve essere ricercata in una presunta affinita' dei procedimenti di convalida dei provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga dei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale con i procedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione dei MAE - come sembrerebbe desumibile dal riferimento all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005 contenuto nel comma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, introdotto dall'art. 16 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024 - nonche' dalla circostanza che il provvedimento di convalida risulta impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p.) e il procedimento in Cassazione segue, ora, il rito previsto dall'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69/2005 (vedi art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 18-bis, decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, e, quindi, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2025), deve osservarsi che tale asserita affinita' non sussiste minimamente. Invero, alla base del procedimento di convalida previsto dall'art. 13 della legge n. 69/2005 vi e' l'arresto di una persona, di iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un mandato di arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta di un MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione giudiziaria) esecutiva o di un provvedimento cautelare avente ad oggetto un fatto qualificabile come reato. L'arresto viene convalidato o meno in vista della consegna dell'arrestato allo Stato che ha emesso il MAE (procedura attiva). E' chiaramente un procedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi Corte EDU 7 ottobre 2008, Monedero e Angora c. Spagna; ma tendenzialmente considerato di natura penale nel diritto dell'Unione europea, tanto da estendere l'applicazione di alcune delle direttive «processuali penali» anche al MAE: vedi, ad esempio, direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE), normalmente assegnato alle Sezioni penali delle Corti di Appello. Per contro, il procedimento che attiene alla convalida del provvedimento che dispone o proroga il trattenimento del richiedente protezione internazionale, sebbene riguardi un provvedimento limitativo della liberta' dello straniero richiedente asilo, che deve essere adottato nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia non e' stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne' in ambito nazionale ne' in ambito sovranazionale. Come opportunamente ricordato dalla Corte costituzionale (vedi il punto 3.5. del Considerato in diritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente la materia in questione e' sempre stata ritenuta di natura civile, in ragione della natura delle situazioni giuridiche incise dal trattenimento, giacche', sottolineava la Consulta, «come confermato dalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240 del 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del 1998, il cui art. 12, come ricordato, e' confluito nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, trattandosi di misure amministrative, di per se' estranee al fatto-reato, suscettibili nondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione tutela in modo particolare, si e' ritenuto di attribuire la competenza al pretore civile, con un procedimento rapidissimo, destinato ad esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso per Cassazione e senza escludere eventuali provvedimenti cautelari (la cosiddetta «sospensiva»). La scelta a favore del giudice ordinario civile, quale autorita' giurisdizionale competente a decidere sul ricorso con l'espulsione, oltre che della legittimita' della misura di cui all'art. 12, risponde a criteri funzionali e sistematici». D'altra parte, e' notorio che, nelle controversie che riguardano l'ingresso, la permanenza o l'espulsione di stranieri in Stati diversi di appartenenza, non trova applicazione l'art. 6 CEDU, ne' sotto il suo aspetto civile ne' in quello penale (Corte EDU, Grande Camera, 5 ottobre 2000, Maaouia c. Francia, dove si precisa che l'art. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU contiene garanzie procedurali applicabili all'allontanamento degli stranieri). Il trattenimento dei cittadini stranieri ricade sotto l'ambito di applicazione dell'art. 5, § 1 lett. f), CEDU (vedi Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2016, ... e altri c. Italia), ed e' accettabile - sottolineava la Corte dei diritti umani (vedi Corte EDU, 25 giugno 1996, Amuur c. Francia) -solo per consentire agli Stati di prevenire l'immigrazione illegale nel rispetto dei propri obblighi internazionali, in particolare ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiati e, appunto, della CEDU. Aggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione degli Stati di contrastare i tentativi sempre piu' frequenti di eludere le restrizioni all'immigrazione non deve privare i richiedenti asilo della protezione offerta da tali convenzioni, sicche' il trattenimento non dovrebbe essere prolungato eccessivamente, altrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione della liberta' inevitabile al fine di organizzare il rimpatrio dello straniero o, nel caso del richiedente asilo, in attesa dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, in una privazione della liberta' personale. A tale riguardo, precisava la Corte di Strasburgo - punto fondamentale - che occorre tenere conto del fatto che la misura e' applicabile non a coloro che hanno commesso reati penali, ma agli stranieri che, spesso temendo per la propria vita, sono fuggiti dal proprio Paese. Sicche', sebbene la decisione di disporre il trattenimento debba essere presa necessariamente dalle autorita' amministrative o di polizia, la sua convalida o proroga richiede un rapido controllo da parte dei Tribunali, tradizionali tutori delle liberta' personali, ed il trattenimento non deve privare il richiedente asilo del diritto di accedere effettivamente alla procedura per la determinazione del suo status di rifugiato. Anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia UE, grande sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, punti 72-74) ha precisato che ogni trattenimento di un cittadino di un paese terzo, che avvenga in forza della direttiva 2008/115 nell'ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33 nell'ambito del trattamento di una domanda di protezione internazionale, oppure in forza del regolamento n. 604/2013 nel contesto del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione verso lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, costituisce un'ingerenza grave nel diritto alla liberta', sancito all'art. 6 della CDFUE. Infatti, come prevede l'art. 2, lettera h), della direttiva 2013/33, una misura di trattenimento consiste nell'isolare una persona in un luogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal contesto di tale disposizione, la cui portata puo', peraltro, essere trasferita alla nozione di trattenimento contenuta nella direttiva 2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che il trattenimento impone all'interessato di rimanere in un perimetro ristretto e chiuso, isolando cosi' la persona di cui trattasi dal resto della popolazione e privandola della sua liberta' di circolazione. Orbene, la finalita' delle misure di trattenimento, ai sensi della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e del regolamento n. 604/2013, non e' il perseguimento o la repressione di reati, bensi' la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali strumenti in materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande di protezione internazionale e di trasferimento di cittadini di paesi terzi. Dunque, l'eventuale (poiche' sul punto, si ribadisce, non e' dato rinvenire alcun esplicita o implicita motivazione nel decreto-legge ovvero negli atti che hanno accompagnato la legge di conversione) asserita affinita' tra procedimento di convalida dell'arresto in esecuzione del MAE (esecutivo o cautelare) e procedimento di convalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, che dovrebbe essere alla base della nuova attribuzione di competenza alle Corti di Appello in quest'ultima materia e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa materia al giudice specializzato costituito dalle Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali per affidarla alle Corte di Appello - per giunta, come avvenuto in alcuni casi con provvedimenti tabellari organizzativi, alle Sezioni penali delle Corti di Appello - senza alcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione da parte dei Consiglieri delle Corti che saranno chiamati ad occuparsi di questa materia, non appare in alcun modo idonea ad attribuire ragionevolezza a questa decisione del legislatore, ne' persegue esigenze di rilievo costituzionale. Anzi, l'avere sottratto questa materia al suo giudice naturale, e cioe' al giudice appositamente istituito e specializzato nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale, per affidarla ad un giudice, specie se penale, non specializzato, ne' obbligato a specializzarsi attraverso un onere di aggiornamento professionale annuale, sembra perseguire esigenze opposte a quelle di rilievo costituzionale. Non puo' tacersi, infatti, che l'art. 102, comma 2, della Costituzione, mentre vieta l'istituzione di giudici straordinari o giudici speciali, ammette la possibilita' dell'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di Sezioni specializzate per determinate materie. Costituisce, quindi, esigenza di rilievo costituzionale quella di mantenere concentrate presso la competente Sezione specializzata, istituita presso i Tribunali distrettuali, tutte le materie alla stessa attribuite, riguardanti la protezione internazionale. Infine la censurata normativa appare violare anche l'art. 3 della Costituzione. Al riguardo, come rammenta ancora una volta la Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2005, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalita', censurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di manifesta irragionevolezza (ex multis, n. 189 e n. 83 del 2024, rispettivamente punto 9 e punto 5.5. del Considerato in diritto; n. 67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto). Ora, al netto della mancanza di qualsiasi ragione che potesse giustificare, sotto il profilo del perseguimento di esigenze di rilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in esame, deve osservarsi come, in tale modo, l'intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle relative procedure, operando una sorta di assimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e le ipotesi di limitazione della liberta' personale derivanti dall'accertamento giurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da parte di cittadini comunitari o extracomunitari; tale assimilazione non vi puo' essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di trattenimento o di proroga dei trattenimenti appunto convalide di provvedimenti amministrativi, di per se' estranei ai fatti-reato. Si e', dunque, operata una scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo (le Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla legittimita' dei trattenimenti disposti nell'ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto, benche' la decisione sul trattenimento abbia natura incidentale nell'ambito del complesso procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e, proprio per tale ragione, essa e' stata da sempre attribuita alla competenza dei medesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine alla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare (istanze di sospensiva) quanto in via definitiva. La comune appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive, merito) alla complessa materia della protezione internazionale ha, sino ad oggi, indotto il legislatore e il Consiglio Superiore della Magistratura a ritenere necessaria l'individuazione di un giudice specializzato, tabellarmente predefinito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti obblighi formativi. L'intervento normativo in questione ha frustrato l'esigenza di specializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla legittimita' dei trattenimenti, con un significativo cambio di prospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un quadro ordinamentale e processuale che non aveva sollevato criticita', dimostrando di potere offrire risposte adeguate alle esigenze di celerita' proprie delle procedure de quibus e che ha comportato la necessita' di ripensare il funzionamento delle Corti di Appello. Peraltro, la non felice formulazione delle nuove norme, come visto, ha determinato finora sul piano organizzativo l'attribuzione di questa materia in maniera disorganica ora alle Sezioni civili delle Corti di Appello, ora alle Sezioni penali delle stesse. Tuttavia, non e' stato modificato il procedimento della convalida del provvedimento questorile che ha disposto il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente asilo, che continua, quindi, ad instaurarsi seguendo il PCT, mentre in Cassazione, in virtu' di un provvedimento organizzativo adottato in data 16 gennaio 2025 dalla prima Presidente, i ricorsi per cassazione proposti avverso i decreti di convalida o non convalida, peraltro potendo fare valere solo i motivi di ricorso di cui all'art. 606, lettere a), b) e c) del c.p.p., risultano assegnati alla Prima Sezione penale, con la conseguente necessita' di prevedere forme di raccordo operativo con le Corti di Appello che consentisse la trasmissione degli atti a mezzo di una casella ad hoc di Posta Elettronica Certificata. Peraltro, la normativa modificata ha assegnato alle Corti di Appello (individuate ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017) la competenza a provvedere sulla convalida dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti o le proroghe dei trattenimenti dei richiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai procedimenti di riesame, che, come visto, secondo la giurisprudenza di legittimita', vanno introdotti e decisi nelle forme del procedimento camerale ex art. 737 c.p.c. e, per il principio della concentrazione delle tutele, la competenza deve essere riferita al giudice della convalida e delle proroghe (Cassazione civile, Sez. I, 3 febbraio 2021, n. 2457). Detto procedimento, pero', e' di competenza di un giudice collegiale, sicche' non e' chiaro se e come vada introdotto dinanzi alle Corti di Appello, che giudicano monocraticamente, attualmente individuate quali Autorita' Giudiziarie competenti sulle convalide e sulle proroghe. P.Q.M. La Corte di Appello di Lecce, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, solleva questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 77, comma 2, della Costituzione, agli articoli 3, 25 e 102, comma 2, della Costituzione, con riferimento agli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nella parte in cui attribuiscono la competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto la richiesta, avanzata dal Questore, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, di convalida e di proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, disposto a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, alla Corte di Appello di cui all'art. 5-bis, decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, e cioe' alla Corte di Appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica, peraltro, in composizione monocratica, in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al sig. Presidente della Camera dei Deputati ed al sig. Presidente del Senato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Lecce, 28 maggio 2025 La Consigliera: Almiento