Reg. ord. n. 124 del 2025 pubbl. su G.U. del 25/06/2025 n. 26
Ordinanza del Consiglio di Stato del 20/05/2025
Tra: Associazione CLAAI C/ Ministero delle imprese e del made in Italy, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, Cna Campania Nord ed altri 5
Oggetto:
Calamità pubbliche – Camere di commercio – Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 – Applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge n. 580 del 1993, agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 – Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri pari a nove – Proroga del termine di cui all'art. 38, comma 1, della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell’ambito della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche – Previsione che l'art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata – Denunciata introduzione nel corpo del decreto-legge di una regola del tutto estranea all’oggetto e alle finalità del decreto, che neppure mutua, in alcun modo, ragioni di urgenza, trattandosi di una legge di interpretazione autentica di una norma esistente nell’ordinamento sin dal 1993 – Eccesso di delega – In via subordinata: Denunciato intervento legislativo, mediante una norma interpretativa con efficacia retroattiva, incidente anche sulle fattispecie pregresse – Omessa indicazione, comunque non evincibile, delle circostanze eccezionali o delle ragioni di interesse generale che avrebbero imposto un simile intervento – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del principio del giusto processo – Contrasto con il principio del contraddittorio e della parità delle parti – Violazione degli obblighi internazionali, in relazione all’art. 6 della CEDU che sancisce il diritto a un processo equo.
- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 77, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU), art. 6.
Calamità pubbliche – Camere di commercio – Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 – Applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge n. 580 del 1993, agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 – Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri pari a nove – Proroga del termine di cui all'art. 38, comma 1, della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell’ambito della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche – Previsione che l'art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata – Prevista soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, come convertito – Denunciata disciplina che ha dapprima imposto, per un periodo temporale di due mesi, un vincolo interpretativo, operante anche per le situazioni pregresse ancora sub-iudice, rimuovendolo successivamente, ma solo per il futuro, in difetto di una previsione che facesse retroagire l’effetto abrogativo – Previsione di un sistema irrazionale, privo di obiettive motivazioni per le quali introdurre un vincolo interpretativo di una norma vigente da oltre trent’anni per un periodo limitato di due mesi, ma con effetti retroattivi – Illogica eliminazione del suddetto vincolo solo per il futuro che disarticola il sistema, determinando un differente trattamento per situazioni omologhe, atteso che le procedure di rinnovo ricomprese nel periodo di applicazione della norma interpretativa saranno regolate dal precetto come interpretato dal legislatore, mentre altre vicende saranno rimesse, invece, all’interpretazione del giudice, con esiti astrattamente differenti – Contrasto con il principio di ragionevolezza.
- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, in combinato disposto con l’art. 1 della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
- Costituzione, art. 3.
In ulteriore subordine – Impresa e imprenditore – Camere di commercio – Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Previsione che i componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 580 del 1993, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'art. 10, comma 6, della medesima legge – Denunciata interpretazione che, dando rilievo, ai fini della rappresentatività, alla soggettività giuridica o alla legale rappresentanza dell’associazione e non all’articolazione organizzativa, precluderebbe a una associazione rappresentativa delle imprese di concorrere al processo di formazione delle camere di commercio solo perché dotata di una soggettività interprovinciale o regionale – Violazione del carattere pluralista dello Stato – Interpretazione irragionevole e ingiustamente discriminatoria per il trattamento riservato alle associazioni con soggettività regionale o interprovinciale, rispetto a quello delle associazioni con soggettività nazionale – Lesione del diritto di Confcommercio Campania di partecipare alla procedura di rinnovo, per consentire la rappresentatività delle imprese a essa associate – Lesione dei diritti dell’individuo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità – Violazione del diritto di associazione – Lesione del principio di buona andamento e imparzialità dell’amministrazione.
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 12, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18 e 97.
Norme impugnate:
decreto-legge del 30/12/2023 Num. 215 Art. 17 Co. 1
legge del 23/02/2024 Num. 18
decreto-legge del 30/12/2023 Num. 215 Art. 17 Co. 1
legge del 29/04/2024 Num. 56 Art. 1
decreto-legge del 02/03/2024 Num. 19
legge del 29/12/1993 Num. 580 Art. 12 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 2 Co.
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 18 Co.
Costituzione Art. 77 Co.
Costituzione Art. 97 Co.
Costituzione Art. 111 Co. 1
Costituzione Art. 111 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2025 Ordinanza del 20 maggio 2025 del Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Associazione CLAAI, Associazione Unione Italiana Cooperative di Avellino contro Ministero delle imprese e del made in Italy e altri.. Calamita' pubbliche - Camere di commercio - Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 - Applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge n. 580 del 1993, agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 - Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri pari a nove - Proroga del termine di cui all'art. 38, comma 1, della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell'ambito della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche - Previsione che l'art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentativita' delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata. - Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo. Calamita' pubbliche - Camere di commercio - Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 - Applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge n. 580 del 1993, agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 - Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri pari a nove - Proroga del termine di cui all'art. 38, comma 1, della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell'ambito della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche - Previsione che l'art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentativita' delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata - Prevista soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, come convertito. - Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, in combinato disposto con l'art. 1 della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)). In subordine: Impresa e imprenditore - Camere di commercio - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Previsione che i componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 580 del 1993, nonche' dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'art. 10, comma 6, della medesima legge. - Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), art. 12, comma 1. (GU n. 26 del 25-06-2025) IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 9678 del 2024, proposto da: Associazione CLAAI - Unione Provinciale Artigiani e della Piccola Impresa Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cocola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro: Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D'Urso, Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella e Francesco Sciaudone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti: Cna Campania Nord, Regione Campania, Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 9679 del 2024, proposto da: Associazione CLAAI - Unione Provinciale Artigiani e della Piccola Impresa Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cocola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro: Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D'Urso, Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella e Francesco Sciaudone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti: Confcommercio Imprese per l'Italia Interprovinciale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Campania, Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 9680 del 2024, proposto da: Associazione CLAAI - Unione Provinciale Artigiani e della Piccola Impresa Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cocola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro: Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D'Urso, Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella e Francesco Sciaudone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti: Confcommercio Imprese per l'Italia Interprovinciale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Campania, Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 9681 del 2024, proposto da: Associazione Unione Italiana Cooperative di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cocola e Teodoro Reppucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro: Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D'Urso, Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella e Francesco Sciaudone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti: Confcooperative Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Campania, Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; per la riforma: A) quanto al ricorso n. 9678 del 2024: della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23257/2024, resa tra le parti; B) quanto al ricorso n. 9679 del 2024: della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23261/2024, resa tra le parti; C) quanto al ricorso n. 9680 del 2024: della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23265/2024, resa tra le parti; D) quanto al ricorso n. 9681 del 2024: della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23270/2024, resa tra le parti. Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle imprese e del made in Italy, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, di Confcommercio Imprese per l'Italia Interprovinciale della Campania e di Confcooperative Campania; Viste le ordinanze n. 333/2025, n. 334/2025, n. 352/2025 e n. 354/2025, con le quali la Sezione ha accolto le istanze cautelari formulate, in via incidentale, dalle parti appellanti ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito dei ricorsi in appello; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Consigliere Lorenzo Cordi' e uditi, per le parti, l'avvocato Vincenzo Barrasso (per delega dell'avvocato Francesco Cocola), l'avvocato Flavio Iacovone, l'avvocato Paolo Giugliano e l'avvocato Lorenzo Lentini; A. Premesse in fatto e svolgimento dei giudizi. A.1. L'oggetto dei ricorsi di primo grado. 1. Con il ricorso R.G. n. 6513/2024 l'associazione CLAAI - Unione Provinciale Artigiani e della Piccola Impresa Benevento (di seguito anche solo «CLAAI») ha impugnato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma: i) la determinazione dirigenziale del n. 2024000097 del 27 marzo 2024, con la quale la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio (di seguito anche solo «Camera di Commercio Irpinia Sannio») aveva annullato in autotutela la precedente determinazione n. 360 del 9 novembre 2023 e, per l'effetto, aveva riammesso l'associazione CNA Campania Nord alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio - Settore «Commercio»; ii) la determinazione dirigenziale del segretario generale della Camera di Commercio Irpinia Sannio n. 2024000098 del 27 marzo 2024, con la quale era stata annullata in autotutela la precedente determinazione del 9 novembre 2023 e, per l'effetto, aveva riammesso l'associazione CNA Campania Nord alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio - Settore «Artigianato». 2. Con ricorso R.G. n. 6514/2024 l'associazione CLAAI ha impugnato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma la determinazione dirigenziale del segretario generale della Camera di Commercio Irpinia Sannio n. 2024000103 del 27 febbraio 2024, con la quale era stata annullata in autotutela la precedente determinazione n. 358 del 9 novembre 2023, e, per l'effetto, si era riammessa l'associazione Confcommercio imprese per l'Italia Interprovinciale della Campania alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio - Settore «Turismo». 3. Con ricorso R.G. n. 6512/2024 l'associazione Unione degli Industriali della Provincia di Avellino ha impugnato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le determinazioni del 27 aprile 2024 n. 2024000099, n. 2024000100, n. 2024000102, n. 2024000104, n. 2024000105, n. 2024000106, con le quali erano state annullate, rispettivamente, le determinazioni del 9 novembre 2023, n. 355, n. 357, n. 353, n. 352, n. 354, n. 356, e, per l'effetto, era stata ammessa l'associazione Confcommercio Imprese per l'Italia Interprovinciale della Campania alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio, per i settori «Industria», «Trasporti e Spedizioni», «Artigianato», «Altri Settori», «Commercio» e «Servizi alle Imprese». 4. Con ricorso R.G. n. 6511/2024 l'associazione Unione Cooperative di Avellino ha impugnato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma la determinazione del segretario generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio n. 101 del 27 marzo 2024, con la quale era stata annullata in autotutela la determinazione dirigenziale n. 361 del 9 novembre 2023 e, per l'effetto, si era riammessa l'Associazione Confcooperative Campania alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio - Settore «Cooperazione». 5. In tutti i giudizi sopra indicati era stato, altresi', impugnato il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 6, laddove interpretati nel senso di giustificare la mancanza esclusione dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio delle associazioni controinteressate. A.2. Esposizione delle vicende di fatto. 6. In punto di fatto va esposto che, in primo luogo, che: i) con decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32 del 30 marzo 2023 - adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge n. 580/1993 - era stato sciolto il Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio ed era stato nominato il Commissario straordinario della medesima Camera di Commercio, con la specifica funzione di dare avvio alle procedure per il rinnovo del Consiglio camerale, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, pena la decadenza dall'incarico; ii) con determinazione commissariale n. 44 del 26 giugno 2023 era stato approvato lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, recante, all'allegato B, il prospetto per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero delle imprese e del made in Italy; iii) con determinazione commissariale n. 57 adottata in data 28 luglio 2023 era stato pubblicato l'avviso di avvio della procedura per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 - con contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale della Campania - e nomina del segretario generale della Camera di Commercio quale responsabile del relativo procedimento. 6.1. Il Segretario generale aveva adottato una serie di provvedimenti di esclusione dalle procedure. 6.1.1. In particolare, l'associazione CNA Campania Nord era stata esclusa in quanto: i) la stessa e' un'associazione imprenditoriale nata dall'accorpamento delle tre associazioni provinciali di Napoli, Caserta e Benevento, che ha come finalita' la tutela, la promozione e lo sviluppo delle imprese dei settori dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa; ii) la dimensione interprovinciale della Associazione non avrebbe consentito alla stessa di partecipare alla procedura ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 156/2011; iii) l'adesione della Associazione al sovraordinato livello nazionale non avrebbe consentito la partecipazione alla procedura neppure ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale n. 156/11, che ammette la partecipazione alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale alle Organizzazioni imprenditoriali di livello regionale solo in mancanza del livello nazionale (ff. 2 delle determinazioni dirigenziali 359 e 360 del 9 novembre 2023). 6.1.2. L'associazione Confcommercio imprese per l'Italia interprovinciale della Campania e', invece, un'organizzazione interprovinciale e pluri-territoriale che, rappresenta e tutela per statuto gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel territorio delle singole province della Regione Campania, e aderisce alla Confederazione Generale italiana delle imprese. Tale associazione era stata esclusa in quanto: i) la dimensione regionale/interprovinciale della stessa non avrebbe consentito alla medesima di partecipare al rinnovo del Consiglio camerale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 156/2011; ii) l'adesione della Associazione al sovraordinato livello nazionale non avrebbe consentito la partecipazione alla procedura neppure ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale n. 156/2011, che ammette la partecipazione alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale alle Organizzazioni imprenditoriali di livello regionale solo in mancanza del livello nazionale (ff. 2 delle determinazioni dirigenziali n. 352, n. 253, n. 354, n. 355, n. 356, n. 357 e n. 358 del 9 novembre 2023). 6.1.3. Confcooperative Campania e', invece, il livello regionale della Confederazione Italiana delle Cooperative. Tale associazione e' stata esclusa in quanto: i) la dimensione regionale della stessa non avrebbe consentito di partecipare alla procedura ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 156/2011; ii) l'adesione dell'associazione al sovraordinato livello nazionale non avrebbe consentito la partecipazione della medesima neppure ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale n. 156/2011 (f. 3 della determinazione dirigenziale n. 361 del 9 novembre 2023). 6.1.3.1. Avverso il provvedimento indicato al precedente punto 6.1.3 Confcooperative ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.G. n. 16834/2023), che, con ordinanza n. 246/2025, ha sospeso il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 23270/2024, oggetto di uno dei ricorsi all'attenzione del Collegio (R.G. n. 9681 del 2024). 6.2. Nelle more del giudizio e' entrato in vigore l'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 novembre 2023, n. 215, inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, che, all'ultimo periodo, ha disposto: «l'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso alla rappresentativita' delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio interessata». 6.3. La Camera di Commercio Irpinia - Sannio ha, quindi, adottato i provvedimenti impugnati con i ricorsi di primo grado e indicati ai punti 1-4 della presente ordinanza. Con tali provvedimenti sono stato annullate le esclusioni in precedenza disposte (punti 6.1.1-6.1.3 della presente ordinanza), evidenziando come la previsione di cui all'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215/2023 - «in sede di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 operante ex tunc» - avesse riconosciuto in modo definitivo ed espresso che cio' che legittima la partecipazione di un'associazione imprenditoriale alla procedura di rinnovo del consiglio camerale sono i dati della rappresentativita' a livello territoriale e non la strutturazione territoriale dell'associazione stessa. La Camera di Commercio ha, quindi, annullato in autotutela i provvedimenti emessi e ha riammesso le associazioni in precedenza escluse al procedimento di rinnovo del Consiglio. 6.4. Dopo l'adozione dei provvedimenti indicati al precedente punto e' entrato in vigore l'art. 1 della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che ha introdotto - proprio in sede di conversione del decreto-legge - l'art. 39-bis (rubricato «Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»), il quale ha disposto: «all'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo e' soppresso». In sostanza, la previsione ha abrogato la norma di interpretazione autentica che era stata posta a fondamento dei provvedimenti di annullamento in autotutela adottati dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio. A.3. I ricorsi di primo grado e le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma impugnate dinanzi a questo consiglio. 7. L'associazione CLAAI, l'Associazione Unione degli Industriali della Provincia di Avellino e l'associazione Unione Italiana Cooperative di Avellino hanno impugnato i provvedimenti di annullamento in autotutela delle precedenti esclusioni, unitamente al decreto ministeriale n. 156/2011, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, articolando plurimi motivi. 7.1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto i ricorsi, osservando, in sintesi, che: i) non erano fondate la censure con la quali era stata dedotta l'illegittimita' sopravvenuta delle determinazioni (in ragione dell'abrogazione della norma di interpretazione autentica) in quanto, in applicazione del principio tempus regit actum, doveva aversi riguardo alla normativa vigente al momento dell'adozione di tali provvedimenti, non potendosi, inoltre, ritenere che la norma abrogativa di una legge di interpretazione autentica fosse, a sua volta, retroattiva, ne' che l'abrogazione comportasse l'obbligo per l'Amministrazione di adottare nuovi atti di annullamento dei provvedimenti di secondo grado gia' emessi; ii) non erano fondate le censure con le quali le parti avevano dedotto il carattere meramente generico del criterio della rappresentativita' di cui all'art. 12 della legge n. 580/1993 (dovendosi tener conto, piuttosto, delle regole di cui al decreto ministeriale n. 156/2011, da interpretarsi come abilitanti alla partecipazione le sole associazioni territorialmente strutturate a livello provinciale o a livello nazionale ma non quelle con dimensione organizzativa regionale), in quanto le determinazioni adottate avevano applicato la legge di interpretazione autentica, che aveva superato ogni questione interpretativa. A.4. I motivi di ricorso in appello. 8. Le associazioni in epigrafe hanno proposto appello, affidando l'impugnazione ad identici motivi, di seguito esposti. 8.1. Con il primo motivo le associazioni hanno dedotto l'erroneita' delle sentenze di primo grado nelle parti in cui hanno ritenuto operante il principio tempus regit actum, evidenziando come la disposizione di interpretazione autentica successivamente abrogata (art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2024; di seguito, per brevita', solo «decreto-legge n. 215/2023») non potesse trovare applicazione in quanto la disposizione non era propriamente una legge di interpretazione autentica ma una norma innovativa, volta ad ampliare la portata oggettiva del precetto di cui all'art. 12 della legge n. 580/1993, e, come tale, destinata ad operare solo per l'avvenire. 8.2. Con il secondo motivo le associazioni hanno dedotto l'erroneita' delle sentenze di primo grado nella parte in cui - qualificando (erroneamente, secondo le appellanti) la norma di cui all'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 217/2023, come norma di interpretazione autentica - non avevano tenuto conto della necessaria portata necessariamente retroattiva della norma abrogativa; secondo le parti la norma abrogativa di una norma di interpretazione autentica elide il vincolo interpretativo in precedenza posto dal legislatore e, pertanto, spiega la sua portata dalla data di entrata in vigore della regola sottoposta ad interpretazione da parte del legislatore. 8.3. Con il terzo motivo le associazioni hanno dedotto l'erroneita' delle sentenze di primo grado nelle parti in cui non avevano tenuto conto - secondo le appellanti - della particolare natura del procedimento in esame, che costituirebbe una vicenda unitaria all'interno della quale trovavano applicazione le regole sopravvenute, e, quindi, la norma abrogativa della norma di interpretazione autentica, con conseguente illegittimita' delle determinazioni fondate su quest'ultima, in quanto eliminata dall'ordinamento; secondo le appellanti, la tesi del Giudice di primo grado avrebbe determinato una «ultrattivita' temporale della disposizione abrogata» nell'ambito di un procedimento non ancora concluso. 8.4. Con il quarto motivo le associazioni hanno dedotto l'erroneita' delle sentenze di primo grado nelle parti in cui non avrebbero dato corretta applicazione al costante principio che impone di effettuare lo scrutinio di legittimita' del provvedimento amministrativo tenendo conto del quadro normativo vigente al momento dell'adozione, tenendo anche conto delle modifiche intervenute nel corso del procedimento. Secondo le appellanti, la mancata valutazione della norma abrogativa della legge di interpretazione autentica avrebbe determinato l'applicazione di effetti non voluti dal legislatore, affermando - in relazione al tema della rappresentativita' - una regola che era stata «abiurata» dal legislatore stesso con la norma abrogativa. Inoltre, secondo le parti, la soluzione avrebbe violato il principio di eguaglianza determinando per il procedimento elettorale relativo alla Camera di Commercio Irpinia Sannio l'applicazione di una regola diversa da quella affermata da questo Consiglio in relazione alla Camera di Commercio di Napoli (su cui si veda infra). 8.5. Con il quinto motivo le associazioni hanno dedotto l'erroneita' delle sentenze di primo grado nelle parti in cui hanno ritenuto che la norma di interpretazione autentica (successivamente abrogata) avesse superato ogni questione interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 580/1993 e del decreto ministeriale n. 156/2001, atteso che la giurisprudenza della Sezione aveva chiarito che le questioni relative alla partecipazione dovessero risolversi proprio alla luce delle disposizioni del decreto ministeriale, non investito dalla norma di interpretazione autentica. Di conseguenza, si sarebbe dovuto dare applicazione alle norme del decreto ministeriale, anche al fine di evitare una sostanziale incertezza sulle modalita' di applicazione di tale decreto sul territorio nazionale. 8.6. Con il sesto motivo le associazioni hanno dedotto l'illogicita' delle sentenze appellate, ribadendo come la questione relativa ai criteri e ai requisiti di partecipazione fosse regolata dal decreto ministeriale n. 156/2011, non in contrasto con la previsione primaria, come stabilito dai pareri n. 2877 del 19 luglio 2011 e n. 3017 del 27 luglio 2011 di questo Consiglio, nonche' dalle pronunce della Sezione, relative alle vicende del rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli. A.5. Svolgimento dei giudizi in appello. 9. Nei giudizi in appello si sono costituire le parti indicate in epigrafe deducendo l'infondatezza delle impugnazioni. 9.1. In particolare, nel giudizio R.G. n. 9678/2024 si sono costituiti: i) la Camera di Commercio Irpinia Sannio deducendo l'inammissibilita' del primo motivo (in quanto la questione relativa alla natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023, non era stata dedotta in primo grado), nonche' l'infondatezza di tale motivo e degli altri motivi di ricorso in appello; ii) il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Presidenza del Consiglio dei ministri che hanno chiesto di respingere il ricorso in appello. 9.2. Nel giudizio R.G. n. 9679/2024 si sono costituiti: i) la Camera di Commercio Irpinia Sannio articolando le medesime difese di cui al giudizio R.G. n. 9678/2024 (v., supra, punto 9.1); ii) il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Presidenza del Consiglio dei ministri che hanno chiesto di respingere il ricorso in appello; iii) la Confcommercio Imprese per l'Italia interprovinciale deducendo l'inammissibilita' del primo motivo (in quanto contenente una censura non articolata in primo grado), l'infondatezza del ricorso in appello e la possibile illegittimita' costituzionale della previsione di cui all'art. 12 della legge n. 580 del 1993, in relazione agli articoli 2, 3, 18 e 97 Costituzione (ove interpretata come volta a precludere ad una associazione rappresentativa delle imprese di concorrere al processo di formazione delle Camere di Commercio sol perche' dotata di una soggettivita' che non e' ne' nazionale ne' provinciale, ma e' interprovinciale o regionale). 9.3. Nel giudizio R.G. n. 9680/2024 si sono costituite le medesime parti di cui al giudizio R.G. 9679/2024, articolando le medesime eccezioni e difese indicate al precedente punto della presente ordinanza. 9.4. Nel giudizio R.G. n. 9684/2024 si sono costituiti: i) la Camera di Commercio Irpinia Sannio articolando le medesime difese di cui al giudizio R.G. n. 9678/2024 (v., supra, punto 9.1); ii) il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Presidenza del Consiglio dei ministri che hanno chiesto di respingere il ricorso in appello; iii) la Confcooperative Campania che ha chiesto di respingere il ricorso in appello. 10. Con le ordinanze n. 333/2025, n. 334/2025, n. 352/2025 e n. 354/2025, la Sezione ha accolto le istanze cautelari formulate, in via incidentale, dalle parti appellanti ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito dei ricorsi in appello. In vista dell'udienza pubblica del 3 aprile 2025 le parti hanno depositato memorie ex art. 75 c.p.a. All'udienza del 3 aprile 2025 il Collegio ha prospettato alle parti, dandone atto a verbale, la questione della possibilita' di dubbi di legittimita' costituzionale della norma di interpretazione autentica successivamente abrogata, con riferimento sia al suo inserimento in conversione al decreto-legge mille proroghe, sia sul suo sopravvenire nell'ambito di procedimenti giudiziari gia' in corso. Dopo la discussione, sentiti i difensori, le cause sono state trattenute in decisione. B. Riunione dei giudizi ex art. 96, comma 1, c.p.a. 11. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe, stante la connessione oggettiva tra gli stessi, che attengono a provvedimenti di medesimo contenuto relativi alla stessa procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio e che hanno ad oggetto identiche questioni. C. Rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale della previsione di cui all'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023. 12. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per rimettere a codesta Corte costituzionale questioni di legittimita' della previsione di cui all'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023, stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza di tali questioni. D. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale. D.1. Considerazioni preliminari. 14. In primo luogo il Collegio ritiene di indicare le ragioni di rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale che saranno di seguito esposte, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di codesta Corte, secondo la quale la rilevanza debba avere i requisiti dell'attualita' (Corte costituzionale, 10 giugno 2016, n. 134) e della non implausibilita' alla stregua della motivazione offerta dal rimettente (Corte costituzionale, 2 aprile 2014, n. 67). 15. Codesta Corte ha precisato che: i) «la circostanza che il rimettente non abbia ricostruito in modo completo il quadro normativo, ne' abbia esaminato i profili indicati di applicabilita' della disciplina intervenuta, anche solo per negarne rilievo o consistenza, compromette irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate» (Corte costituzionale, 19 giugno 2019, n. 150); ii) «e' compito del giudice a quo identificare univocamente la norma da applicare alla fattispecie concreta. Omettendo di farlo, e formulando questioni alternative su due diverse leggi succedutesi nel tempo, l'ordinanza finisce per formulare questioni dichiaratamente ancipiti e, per questo, inammissibili» (Corte costituzionale, 26 gennaio 2018, n. 9; v., anche, Corte costituzionale, 17 febbraio 2016, n. 33; Id., 3 marzo 2015, n. 27; Id., 11 giugno 2014, n. 165). D.2. Individuazione del parametro di legittimita' dei provvedimenti impugnati. 16. Declinando i principi espressi nel precedente paragrafo D.1, il Collegio evidenzia come sia essenziale individuare il parametro di legittimita' dei provvedimenti impugnati. 16.1. Come spiegato al punto 6.3 della presente ordinanza la Camera di Commercio Irpinia Sannio ha annullato in autotutela le precedenti esclusioni in ragione dell'intervenuta entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023, ritenuta norma di interpretazione autentica con valenza retroattiva (v., per il resto della previsione, punto 6.2 della presente ordinanza). 16.2. La disposizione ha fornito un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 580/1993, a mente delle quali: i) i componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, nonche' dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'art. 10, comma 6 (comma 1); ii) le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'art. 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentativita' nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'art. 10, comma 3 [...] Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentativita' sono presi in considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente (comma 2): iii) e' fatta salva la possibilita' per le imprese di essere iscritte a piu' associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentativita' delle associazioni stesse. 16.2.1. La disposizione contenuta nel quarto comma prevede, poi, che il Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplini l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 [punti i) e ii) del precedente punto], nonche' al comma 1 dell'art. 14, «con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalita' relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione dei membri della giunta». Con le stesse modalita' sono apportate le successive modifiche; inoltre, con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentativita'. Questa regola ha, quindi, abilitato il Governo a disciplinare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri, e alle modalita' della procedura di designazione e all'elezione dei membri della Giunta. 16.3. Il Ministero ha, quindi, adottato il decreto ministeriale n. 156/2011 con il quale ha previsto - per quanto di interesse - che possano partecipare alla procedura «le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione» (art. 2, comma 2). Inoltre, l'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale ha previsto: «Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui al comma 2 e le designazioni di cui all'art. 10, comma 1, sono presentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentativita' nell'ambito provinciale». 16.4. Nelle vicende all'attenzione del Collegio la Camera di Commercio ha dapprima escluso le associazioni controinteressate, aderendo ad un'interpretazione del quadro normativo di riferimento affermata anche di recente da questo Consiglio, secondo cui: i) la norma primaria di cui all'art. 12 della legge n. 580/1993 si e' limitata a prevedere che i componenti del Consiglio fossero designati dalle organizzazioni imprenditoriale in rapporto proporzionale alla rappresentativita' di ciascuna organizzazione nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio; ii) la disciplina dettata dal decreto ministeriale risulta chiara nel delimitare i soggetti legittimati a prendere parte alla procedura, che sono individuati, in primis, nelle sole «organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale» purche' aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L. ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione; solo ove difetti il livello provinciale possono partecipare le «organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale», rappresentate nel C.N.E.L. ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione; iii) questa disciplina risulta una corretta attuazione della disciplina legislativa che ha demandato proprio al regolamento di cui all'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 12, comma 1 e 2, della legge n. 580/1993; iv) infatti, la disposizione di cui all'art. 12, comma 4, della legge n. 580/1993 ha demandato a tale Regolamento la fissazione della disciplina di dettaglio con riguardo non solo «ai tempi» e «alle modalita'» ma anche «ai criteri» della «procedura di designazione dei componenti il consiglio», e, quindi, agli indici di rappresentativita', che sono comprensivi anche dell'articolazione e della dimensione dell'organizzazione; v) le disposizioni del decreto ministeriale hanno, quindi, circoscritto - nell'alveo dei poteri di regolamentazione conferiti dal legislatore - le tipologie di organizzazioni imprenditoriali titolari della possibilita' di essere rappresentate nel Consiglio camerale; vi) il chiaro disposto normativo rendeva non condivisibile la tesi espressa dal T.A.R., secondo cui l'art. 2, comma 2, avrebbe riguardo al caso, di piu' frequente ricorrenza, in cui fosse l'organizzazione provinciale a presentare la dichiarazione, in continuita' con il territorio di riferimento, mentre la disposizione dell'art. 2, comma 6, sarebbe stata finalizzata a garantire la partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali, consentendo la presentazione delle domande a quelle associazioni che non avessero un livello provinciale, ma potessero, comunque, vantare una rappresentativita' territoriale; vii) dal chiaro tenore testuale del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 2 e 6, si evince, invece, come possano partecipare le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L., ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, e, in mancanza del livello provinciale, le organizzazioni imprenditoriali che siano costituite e strutturale a livello nazionale e, in mancanza di tale livello nazionale, quelle costituite e strutturate a livello regionale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2024, n. 8254; Id., 14 ottobre 2024, n. 8203; Id., 14 ottobre 2024, n. 8205; Id., 5 novembre 2024, n. 8804). 16.5. Dopo il deposito delle sentenze della Sezione relative alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli e' intervenuta, come spiegato, la disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215/2023, introdotta, in sede di conversione, dall'art. 1 della legge n. 18/2024, che ha previsto una specifica norma di interpretazione autentica della previsione di cui all'art. 12 della legge 580/1993. 16.6. Questa disposizione costituisce, quindi, l'esclusivo parametro normativo di riferimento alla luce del quale deve effettuarsi il vaglio di legittimita' richiesto dalle associazioni appellanti. Conclusione che si impone in considerazione: i) della natura di norma di interpretazione autentica della disposizione e della sua portata retroattiva; ii) dell'impossibilita' di ritenere, a sua volta, retroattiva la disposizione abrogativa della norma di interpretazione autentica, alla luce di quanto statuito da codesta Corte costituzionale; iii) dell'impossibilita' di aderire all'interpretazione del principio tempus regit actum prospettato dalla parte appellante. Si tratta di tematiche di particolare rilievo per la rilevanza delle questioni prospettate che devono essere, quindi, esaminate in modo analitico da parte del Collegio. D.2.1. Sulla natura di norma di interpretazione autentica della previsione di cui all'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023. 17. Procedendo alla disamina delle questioni indicate dal Collegio occorre affrontare, in primo luogo, la questione relativa alla natura di norma di interpretazione autentica della disposizione applicata dalla Camera di Commercio. 17.1. Sul punto si osserva che, sin dalla sentenza n. 118 del 1957, codesta Corte ha affermato che il legislatore ha la facolta' di adottare disposizioni di interpretazione autentica, «le quali si saldano con le disposizioni interpretate, cosi' esprimendo un unico precetto normativo fin dall'origine» (sentenza n. 169 del 2024; nel medesimo senso, sentenze n. 104 e n. 61 del 2022, n. 133 del 2020, n. 167 e n. 15 del 2018, n. 525 del 2000). La disposizione di interpretazione autentica e' quella che, «qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge» (sentenza n. 4 del 2024; nello stesso senso, sentenze n. 184 e n. 70 del 2024, n. 18 del 2023 e n. 133 del 2020). Le disposizioni realmente interpretative, cioe', si limitano ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall'origine, dando luogo ad una retroattivita' che, nella logica del sintagma unitario, e' solo apparente (sentenze n. 18 del 2023, n. 104 del 2022, n. 44 del 2025). 17.2. Nel caso di specie, la previsione normativa e', in primis, qualificata come interpretativa dallo stesso legislatore («L'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che [...]»). Questa qualificazione e' confermata dai lavori - richiamati, ex aliis, dalle difese di Confcommercio Imprese per l'Italia interprovinciale della Campania - e, in particolare: i) dal dossier del 15 febbraio 2024, A.C. n. 1633-A, redatto dal Centro Studi del Senato, contenente la scheda di lettura della legge n. 18 del 2024, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, ove si legge che l'art. 17, comma 1-bis, «reca infine una norma di interpretazione dell'art. 12 della legge n. 580 del 1993 recante norme sulla composizione del consiglio e sulla designazione da parte delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti»; ii) dal dossier del 18 aprile 2024, A.S. n. 1110, anch'esso redatto dal Centro Studi del Senato, recante la scheda di lettura della legge n. 56 del 2024 dove, con specifico riferimento all'art. 39-bis, si afferma che tale disposizione «dispone l'abrogazione di una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge n. 580 del 1993 recante norme sulla composizione del consiglio camerale e sulla designazione da parte delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti». 17.3. Maggiormente problematica appare, invece, la questione relativa all'estrazione dal testo di uno dei suoi possibili significati. Va, infatti, considerato che la previsione oggetto di interpretazione (art. 12 della legge n. 580/1993) si e' limitata - secondo l'interpretazione di questo Consiglio - a prevedere che i componenti del Consiglio siano designati dalle organizzazioni imprenditoriale in rapporto proporzionale alla rappresentativita' di ciascuna organizzazione nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. La disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215/2023 appare conferire alla disposizione oggetto di interpretazione una portata ulteriore rispetto al tenore letterale della originaria previsione, cosi' come interpretata anche dalle sentenze di questo Consiglio nelle sentenze richiamate al punto 16.4 della presente ordinanza. Va, pero', evidenziato come la giurisprudenza amministrativa avesse interpretato la disposizione nel senso di ritenere che la stessa facesse riferimento ai dati della rappresentativita' a livello territoriale, costituendo essi l'unico elemento valutabile nel procedimento di designazione dei componenti del Consiglio camerale, senza che potesse configurarsi una preclusione alla partecipazione, a seconda della dimensione territoriale dell'organizzazione imprenditoriale. (cfr., ex multis, Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli, sentenze n. 664, n. 667, n. 674 del 2024). Pertanto, una diversa interpretazione della disposizione (in linea con le indicazioni della legge di interpretazione autentica, seppur non condivisa dalla Sezione) era stata, comunque, affermata dalla giurisprudenza, con la conseguenza che - ai fini della questione in esame - non sembra potersi escludere che quella indicata dal legislatore fosse una delle possibili esegesi del dato normativo. D.2.2. Sulla portata retroattiva della norma abrogativa. 18. Constatata la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 216/2023 (da cui discende la corretta applicazione della stessa da parte dell'Amministrazione ad una situazione precedente alla sua entrata in vigore), occorre verificare se la norma abrogativa abbia - come sostenuto dalle appellanti - portata a sua volta retroattiva (comportando, quindi, l'eliminazione della norma interpretativa con decorrenza dalla legge n. 580/1993) o, se, al contrario, tale abrogazione valga solo per il futuro. 18.1. Sul punto il Collegio osserva come la giurisprudenza della Corte di cassazione ritenga che la norma abrogativa abbia necessariamente la medesima portata retroattiva della norma di interpretazione autentica abrogata (cfr., ex multis, Cassazione civile, Sez. V, 12 aprile 2006, n. 13319; Id., Sez. I, 19 febbraio 2019, n. 4859; Id., 28 giugno 2019, n. 17596). Questa tesi non e' priva di plausibilita' ove si consideri che la norma di interpretazione autentica comporta una «indisponibilita' del testo» per l'interprete; l'effetto voluto dal legislatore con la norma abrogativa e' quello di eliminare tale indisponibilita' del testo all'interpretazione, con conseguente riespansione del potere interpretativo del Giudice di trarre, quindi, dalla disposizione sia lo stesso significato conferito dalla norma di interpretazione (secondo, pero', un proprio percorso logico-ermeneutico e non con l'imposizione della legge) che un diverso significato, in precedenza escluso proprio dalla legge di interpretazione. 18.2. Questa pur ragionevole tesi - sostenuta anche da parte della dottrina - non e', tuttavia, condivisa da codesta Corte, della cui giurisprudenza questo Giudice reputa di dover tener conto. Secondo, infatti, la sentenza n. 33 del 2020 di codesta Corte, l'abrogazione della norma di interpretazione autentica non ha effetto retroattivo, in quanto, in difetto di un'espressa disposizione del legislatore, la circostanza che oggetto dell'abrogazione sia una disposizione di interpretazione autentica non costituisce ragione per derogare al principio generale posto dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile («La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo») (punto 2.3 del «Considerato in diritto»). Tale affermazione - sebbene riferita ad una fattispecie peculiare e sorretta anche dalla disposizione di cui all'art. 3, comma 1, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» - appare al Collegio - nella sua formulazione - di portata generale e, come tale, relativa anche alla fattispecie sub observatione. Aderendo, quindi, alla tesi di codesta Corte - lo si ripete, sul punto difforme dall'orientamento nomofilattico della Corte di cassazione - deve, quindi, osservarsi come l'art. 1 della legge n. 56/2024, nell'abrogare la disposizione di interpretazione autentica non abbia derogato al principio di cui all'art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, limitandosi a prevedere che la legge sarebbe entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 1, comma 2). Di conseguenza, l'abrogazione non ha avuto effetti che per l'avvenire, determinando una situazione - secondo le coordinate espresse da codesta Corte - in forza della quale: i) dalla data di entrata in vigore della legge n. 580/1993 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2024, il testo della disposizione di cui all'art. 12 si deve interpretare nei termini di cui all'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215/2023; ii) dall'entrata in vigore della legge n. 56/2024, viene meno il vincolo interpretativo - la c.d. indisponibilita' del testo - e la previsione e', quindi, suscettibile - da tale momento - di differente interpretazione da parte del Giudice (nei termini indicati al punto 18.1 della presente ordinanza). D.2.3. Sulla norma operante in forza del principio tempus regit actum. 19. Passando all'ultima questione il Collegio osserva come non possano condividersi le tesi delle appellanti, secondo le quali il principio indicato nella rubrica della sezione avrebbe dovuto essere diversamente declinato dal Giudice di primo grado, tenendo conto della natura elettorale del procedimento, che avrebbe natura complessa e a formazione complessiva, con la conseguenza che il parametro normativo operante non sarebbe stato costituito dal precetto risultante dalla saldatura tra l'art. 12 della legge n. 580/1993 e l'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023, ma solo da quello di cui all'art. 12 della legge n. 580/1993, riespandendosi, in sostanza, la possibilita' di una sua diversa interpretazione, omologa a quella che aveva condotto la Camera di Commercio ad adottare i provvedimenti di esclusione successivamente annullati in autotutela. 19.1. Osserva, infatti, il Collegio che: i) «la legittimita' di un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum» (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. III, 10 maggio 2024, n. 4227; Id., Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1369), con la conseguenza che la regola operante al momento dell'emanazione delle deliberazioni di annullamento in autotutela era il precetto risultante dalla saldatura tra l'art. 12 della legge n. 580/1993 e l'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023; ii) l'abrogazione della norma di interpretazione autentica e' fatto sopravvenuto rispetto al momento di adozione dei provvedimenti e, come tale, non ha rilievo per il vaglio di legittimita' al quale e' chiamato il Giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2361); iii) tali principi operano anche nel procedimento all'attenzione del Collegio che non e' dilatabile fino alla conclusione delle operazioni «elettorali» - degradando, per l'effetto, gli atti impugnati a mere determinazioni provvisorie e prive, in sostanza, di immediata effettualita' - ma va circoscritto allo specifico procedimento di verifica dei presupposti per la partecipazione alla procedura di rinnovo del Consiglio, che si e', quindi, esaurito con l'adozione dei provvedimenti impugnati; iv) in sostanza, come rilevato dalla Camera di Commercio, si e' dinanzi a dei sub-procedimenti regolati dal diritto vigente al momento in cui gli stessi si sono conclusi (Consiglio di Stato, Sez. II, 16 dicembre 2018, n. 8508). D.3. Sui motivi di appello delle associazioni e sulle conseguenze delle considerazioni sin qui effettuate - sull'individuazione del parametro di legittimita' - in punto rilevanza. 20. Le considerazioni sin qui esposte conducono a ritenere operante nel caso di specie il solo precetto risultante dalla saldatura tra l'art. 12 della legge n. 580/1993 e l'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215/2023 e si sostanziano, quindi, nella reiezione dei primi quattro motivi di ricorso in appello (punti 8.1-8.4 della presente ordinanza), considerato che: i) in disparte l'eccezione di inammissibilita' formulata dalla Camera di Commercio e dalle difese delle controinteressate, la norma deve ritenersi di carattere interpretativo, con conseguente rigetto del primo motivo; ii) la norma abrogativa non ha portata retroattiva, con conseguente rigetto del secondo motivo (a meno che codesta Corte non ritorni sul proprio orientamento); iii) il principio tempus regit actum e' stato, correttamente, applicato dal Giudice di primo grado, con conseguente reiezione del terzo e quarto motivo, fatte salve le considerazioni sull'irrazionalita' del sistema normativo che impongono, comunque, il vaglio di codesta Corte (v., infra, terza questione di legittimita' costituzionale). 20.1. Residuano gli ultimi due motivi di ricorso in appello che, come evidenziato, si fondano sulla ritenuta non rilevanza del precetto e sulla necessita' di applicare al caso di specie le previsioni del decreto ministeriale n. 156/2011, come interpretato dalla giurisprudenza di questo Consiglio. Deve, pero', osservarsi che - come dedotto anche dalla Camera di Commercio e dalle controinteressate - una simile prospettiva oblitererebbe la norma di interpretazione autentica, che incide, chiaramente, sull'individuazione dei soggetti legittimati alla partecipazione alla procedura. Di conseguenza, anche questi motivi non possono essere condivisi proprio per la necessita' di dare applicazione alla norma interpretativa, che, quindi, e' decisiva per il presente giudizio segnandone l'esito. Diversamente, ove codesta Corte dovesse dichiarare le regole indicate costituzionalmente illegittime, allora, si rispanderebbe il potere interpretativo di questo Giudice nei termini indicati al punto 18.1, e l'appello dovrebbe essere accolto, ritenendosi condivisibili i principi esposti dalla giurisprudenza della Sezione gia' indicata, pur con la necessaria declinazione degli stessi alla dimensione interprovinciale della Camera di Commercio Irpinia Sannio. E. Non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale. E.1. Prima questione: sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023 in relazione all'art. 77 della Costituzione. 22. Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa alla previsione di cui all'art. 17, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, in relazione all'art. 77 della Costituzione. 22.1. Preliminarmente si osserva che la previsione in parola e' stata inserita in sede di conversione del decreto-legge n. 215/2023, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» (c.d. Mille-proroghe 2024). 22.1.1. La disposizione originaria dell'art. 17 di tale decreto prevedeva: «1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuita' agli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale». 22.1.2. In sostanza, la previsione originaria dell'art. 17 era limitata solo a consentire al Commissario governativo e alla Struttura di missione a dare continuita' agli interventi del F.N.C. al P.N.R.R., anche in deroga al cronoprogramma. 22.2. In sede di conversione di tale decreto-legge e' stato aggiunto il comma 1-bis, che occorre, per una miglior comprensione, riprodurre: «Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la piu' ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessita' territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima camera di commercio e' composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, il termine di cui all'art. 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' prorogato di ulteriori novanta giorni. L'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentativita' delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata». 22.3. Il legislatore ha, quindi, introdotto diverse disposizioni volte - ad eccezione, come si esporra', di quella contenuta nell'ultimo periodo - a regolare alcuni aspetti relativi alle Camere di Commercio dei territori colpiti dal sisma del 2016 e da quello del 2009. Sono state, sicuramente, dirette a tale finalita': i) la disposizione del primo periodo, relativa agli organi della Camera di Commercio delle Marche, e quella contenuta nel secondo periodo, finalizzata a lasciar fermo il limite di spesa; ii) la disposizione del terzo periodo, relativa anch'essa alla procedura di rinnovo degli organi della Camera di Commercio delle Marche. In sostanza, queste disposizioni hanno prorogato l'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, per ulteriori due mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche, specificando che la giunta del medesimo ente sarebbe stata composta dal Presidente e da un numero di membri pari a nove; pertanto, e' stato posticipato di due consiliature il passaggio dai trentatre' membri previsti con la nascita della Camera di commercio delle Marche, nell'ambito del suindicato regime transitorio, ai ventidue previsti membri previsti dalla legge n. 580 del 1993. 22.4. Una diversa considerazione deve, invece, effettuarsi con riferimento alla previsione contenuta nell'ultimo periodo e rilevante nei casi all'attenzione del Collegio. Infatti, tale disposizione non contiene alcun elemento dal quale ricavare l'esclusiva riferibilita' della stessa alla Camere di Commercio dei territori colpiti dai due eventi sismici e, quindi, deve ritenersi riferita a tutte le Camere di Commercio. Del resto, una diversa interpretazione avrebbe reso la questione di legittimita' costituzionale prospettata priva di rilevanza. Ma si tratta di interpretazione non sostenibile per la gia' decretata assenza di elementi chiari di limitazione territoriale del precetto. Inoltre, l'opposta tesi (volta, quindi, a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma) - che sostanzia anche il tentativo di questo Giudice di operare una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione rispetto alla questione prospettata - deve, comunque, ragionevolmente escludersi anche perche' foriera di una possibile e ingiustificata disparita' di trattamento. Infatti, ove la regola di interpretazione autentica venisse «ristretta» ai territori colpiti dai due eventi sismici del 2009 e del 2016, si determinerebbe una netta differenza rispetto a quanto, invece, valevole per le altre Camere di Commercio, alla luce delle gia' indicate soluzioni ermeneutiche affermate dalla Sezione. In sostanza, il tentativo di un'interpretazione costituzionalmente orientata si infrange con la constatazione che una tale esegesi esporrebbe, a sua volta, la disciplina a - seppur diversi - profili di legittimita' costituzionale. In ragione di quanto esposto questa interpretazione conforme deve essere ragionevolmente e consapevolmente esclusa (cfr., sul punto, Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2015; in senso conforme sentenze n. 202 del 2023, n. 139 del 2022, n. 11 del 2020, n. 189, n. 133 e n. 78 del 2019, n. 42 del 2017). Infatti, se e' vero che «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali [...], ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali» (Corte costituzionale 22 ottobre 1996, n. 356, citata da Cassazione 16 gennaio 2020, n. 823), nel caso di specie, non sembra possibile ricondurre la regola all'ambito applicativo disegnato originariamente dal decreto-legge, con conseguente dubbio di legittimita' dei termini di seguito esposti. 22.5. Entrando, quindi, in medias res, si osserva come, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, «gli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest'ultimo, a pena di illegittimita' costituzionale (da ultimo, sentenze n. 215 e n. 113 del 2023). In questo modo si realizza un concorso di fonti, la prima governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo oggetto» (sentenza n. 146 del 2024). La legge di conversione, infatti, «riveste i caratteri di una fonte "funzionalizzata e specializzata", volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non puo' aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma puo' solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico (da ultimo, sentenze n. 113 e n. 6 del 2023, n. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019), "essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare" (sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021, n. 226 del 2019: nello stesso senso, sentenze n. 145 del 2015, n. 251 e n. 32 del 2014)» (sentenza n. 215 del 2023). 22.6. Inoltre, quanto ai provvedimenti governativi a contenuto ab origine plurimo, la continuita' tra legge di conversione e decreto-legge non puo' che essere misurata - secondo codesta Corte - muovendo dalla verifica della coerenza tra le disposizioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessita' e urgenza (da ultimo, sentenza n. 6 del 2023), avendo riguardo al collegamento con «uno dei contenuti gia' disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante» (sentenza n. 245 del 2022). Tale continuita' viene meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura «intruse» rispetto a quei contenuti e a quegli obiettivi, giacche' «[s]olo la palese "estraneita' delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalita' del decreto- legge" (sentenza n. 22 del 2012) o la "evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge" (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per se' la legittimita' costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione» (sentenza n. 181 del 2019, nonche', nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 226 del 2019; v. anche sentenza n. 113 del 2023). 22.7. Con specifico riferimento ai decreti «milleproroghe» (che sono una species dei decreti-legge a contenuto ab origine plurimo), si e' piu' volte affermato che si tratta di una «tipologia di decreto-legge connotato dalla "ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale" (sentenza n. 22 del 2012)» (sentenza n. 245 del 2022; in termini, sentenza n. 154 del 2015). Rispetto a tali decreti solo l'inserimento, in sede di conversione, di una norma «del tutto estranea» alla ratio e alla finalita' unitaria «determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalita' eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei (sentenza n. 22 del 2012)» (sentenza n. 154 del 2015). 22.7. Declinando tali principi al caso di specie, il Collegio osserva che: i) la norma interpretativa non incide su nessun termine in scadenza, ne' tanto meno pone in essere un intervento di natura temporale, trattandosi, al contrario, di una legge di interpretazione autentica di un disposto del 1993 che regola una situazione ordinaria e non limitata nel tempo; ii) la norma interpretativa risulta estranea all'oggetto e alle finalita' del decreto-legge n. 215/2023, consistenti nella necessita' di «provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, nonche' di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni», considerato che, come esposto, non pone alcuna disposizione di proroga o differimento di termini e neppure promuove misure essenziali per l'azione amministrativa, trattandosi di norma interpretativa finalizzata a regolare a sistema i soggetti legittimati a partecipare alle procedure di rinnovo degli organi camerali; iii) la norma interpretativa e', quindi, estranea alle disposizioni del decreto-legge, e, in particolare, non ha alcun legame ne' con la regola originaria dell'art. 17 ne' con altra regola ivi contenuta (non essendovi alcun'altra disposizione relativa alle camera di commercio); iv) la disposizione ha, quindi, introdotto nel corpo del decreto-legge una regola del tutto estranea all'oggetto e alle finalita' del decreto, che neppure mutua, in alcun modo, ragioni di urgenza, trattandosi, come esposto, di una legge di interpretazione autentica di una norma esistente nell'ordinamento sin dal 1993. 22.8. Del resto, delle criticita' di questa disposizione e' stato consapevole lo stesso legislatore che, a due mesi di distanza dalla sua entrata in vigore, ha provveduto ad abrogarla. Infatti, il Parlamento ha accolto la proposta emendativa 39.03 presentata dal Governo in Commissione V in sede referente (seduta dell'11 aprile 2024), volta ad aggiungere l'art. 39-bis nel corpo del decreto-legge n. 19/2024, abrogando la disposizione in esame con la legge di conversione di tale decreto-legge. Ora, come affermato dalle difese di alcune delle controinteressate, tale abrogazione «e' stata disposta in ragione della necessita' di superare possibili criticita' rispetto (i) alla sistematicita' dell'intervento normativo e alla coerenza con la rubrica dell'articolo e (ii) alla dimostrazione dei presupposti relativi alla "estrema necessita' ed urgenza" che giustificano l'adozione della norma interpretativa in occasione della conversione di un decreto-legge». Valutazione che il Collegio ritiene di poter condividere, essendo ragionevole ipotizzare che il legislatore abbia avvertito le criticita' della disposizione proprio alla luce degli insegnamenti di codesta Corte costituzionale sul punto che sono stati, in precedenza, ricordati. 22.9. In conclusione ed in virtu' di quanto esposto, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2024, n. 18, in relazione all'art. 77 della Costituzione. E.2. Seconda questione (in via di subordine): sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale relativa alla previsione di cui all'art. 17, comma 1-bis, ultimo capoverso, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2024, n. 18, in relazione agli articoli 3, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1 (in relazione all'art. 6 della CEDU). 23. Il Collegio prospetta - in via di subordine e, in particolare, nel caso di reiezione del primo motivo (operando, quindi, un cumulo condizionato in senso improprio) - un'ulteriore questione di legittimita' della previsione di cui all'art. 17, comma 1-bis, ultimo capoverso, del decreto-legge n. 215/2023, in relazione ai parametri indicati nella rubrica del presente paragrafo, relativa alla legittimita' di interventi normativi che incidono su giudizi in corso. Si osserva, preliminarmente, come la possibilita' di subordinare le questioni di legittimita' costituzionale sia pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di codesta Corte costituzionale che permette, quindi, un cumulo condizionale delle questioni, escludendo, per converso, la possibilita' di proporre i quesiti in modo meramente alternativa e - pertanto - ancipite, con conseguente devoluzione alla Corte di una «impropria competenza di scegliere tra ess[i]» (Corte costituzionale, ordinanza n. 221 del 2017; Id., sentenza n. 7 del 2022; Id., sentenza n. 188 del 2023). 24. Nel merito, si evidenzia che la giurisprudenza di codesta Corte ha chiarito che: i) al legislatore e' consentito adottare norme di interpretazione autentica, trattandosi di «un istituto comunemente ammesso da altri ordinamenti statali, che posseggono i caratteri di Stato di diritto e di Stato democratico» (sentenza n. 118 del 1957); ii) e' vero che, trattandosi di disposizioni destinate ad operare con la stessa decorrenza temporale di quelle interpretate, anche esse devono rispettare alcuni limiti generali connessi alla loro natura; iii) tali limiti attengono «alla salvaguardia di principi costituzionali tra i quali sono ricompresi "il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (sentenza n. 170 del 2013, nonche' sentenze n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 73 del 2017); iv) cio' non toglie, tuttavia, che «l'individuazione della natura interpretativa della norma non puo' ritenersi in se' indifferente nel bilanciamento di valori sotteso al giudizio di costituzionalita'» (ancora, sentenza n. 73 del 2017); v) a tale stregua, «[s]e, ad esempio, i valori costituzionali in gioco sono quelli dell'affidamento dei consociati e della certezza dei rapporti giuridici, e' di tutta evidenza che l'esegesi imposta dal legislatore, assegnando alle disposizioni interpretate un significato in esse gia' contenuto, riconoscibile come una delle loro possibili varianti di senso, influisce sul positivo apprezzamento sia della sua ragionevolezza» sia della eventuale configurabilita' di una lesione dell'affidamento dei destinatari (ancora, sentenza n. 73 del 2017; negli stessi termini, tra le altre, sentenze n. 108 del 2019, n. 156 del 2014 e n. 170 del 2008); vi) parimenti, ove il valore in gioco sia quello della non interferenza con l'esercizio del potere giurisdizionale - fermo il necessario rispetto del giudicato (sentenze n. 209 del 2010, n. 525 e n. 374 del 2000, n. 15 del 1995) - deve ritenersi consentito al legislatore, in presenza di interpretazioni contrastanti e quindi in assenza di un quadro giurisprudenziale consolidato (sentenze n. 4 del 2024, n. 104 del 2022, n. 150 e n. 127 del 2015, n. 156 del 2014 e n. 170 del 2008), di intervenire «per correggere una imperfezione del dato normativo» (sentenza n. 184 del 2024) o «ristabilire un'interpretazione piu' aderente alla originaria volonta' del legislatore» (sentenze n. 308 e n. 103 del 2013, n. 78 del 2012, n. 1 del 2011 e n. 311 del 2009), specialmente ove l'interpretazione imposta presenti un grado di maggiore plausibilita' rispetto alle altre; vi) cio' sempre che l'intervento legislativo, anche alla luce della tempistica e del metodo seguiti (sentenza n. 4 del 2024), non si dimostri in realta' abusivo, perche' preordinato a violare il principio della parita' delle parti, in particolare ove una di esse sia un'amministrazione pubblica (sentenze n. 4 del 2024, n. 145 del 2022, n. 46 del 2021 e n. 174 del 2019). 25. Inoltre, relativamente al sindacato di costituzionalita' delle leggi incidenti su giudizi in corso, codesta Corte ha poi piu' volte sottolineato il rilievo assunto dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e la «costruzione di una "solida sinergia fra principi costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU", che consente di leggere in stretto coordinamento i parametri interni con quelli convenzionali» (sentenze n. 77 e n. 4 del 2024, e n. 145 del 2022), al fine di massimizzarne l'espansione in un rapporto di integrazione reciproca. La ricordata giurisprudenza costituzionale e' infatti in linea con quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ripetutamente riconosciuto che, «benche' non sia precluso al legislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello Stato di diritto e la nozione di equo processo sanciti dall'art. 6 precludono, salvo che per motivi imperativi di interesse pubblico, l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia finalizzata a influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia» (Corte E.D.U., prima sezione, sentenza 30 gennaio 2020, Cicero e altri contro Italia, paragrafo 29). 25.1. Quanto ai motivi di interesse generale, la Corte E.D.U. esclude che le sole ragioni finanziarie possano essere, in principio, sufficienti a giustificare un intervento legislativo incidente sui giudizi in corso (tra le tante, Corte E.D.U., quinta sezione, 9 gennaio 2025, Zafferani e altri contro San Marino, paragrafo 47; grande camera, 3 novembre 2022, Vegotex International S.A. contro Belgio, paragrafo 103, Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, sentenza 30 gennaio 2020, Cicero e altri contro Italia, paragrafo 29). La medesima Corte ammette, invece, che, in circostanze eccezionali, una legislazione retrospettiva puo' essere giustificata, soprattutto al fine di interpretare o chiarire una disposizione legislativa precedente (si veda, ad esempio, Hôpital local Saint Pierre d'Oleron e altri c. Francia, n. 18096/12 e altri 20, 8 novembre 2018), per colmare un vuoto normativo (si veda, ad esempio, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X e Blanche de Castille e altri c. Francia, nn. 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004), o per controbilanciare gli effetti di un nuovo indirizzo giurisprudenziale (Corte EDU, grande camera, 3 novembre 2022, Vegotex International S.A. contro Belgio, paragrafi 101 e seguenti). 25.2. A tali fini, nella sentenza da ultimo citata, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito la necessita' di valutare il carattere imperativo delle menzionate ragioni di interesse generale «nel loro complesso e alla luce dei seguenti elementi: se l'indirizzo giurisprudenziale ribaltato dall'intervento legislativo censurato fosse o meno consolidato», «le modalita' e i tempi di attuazione della normativa», «la prevedibilita' dell'intervento del legislatore», «la portata della normativa e i suoi effetti» (paragrafo 108). Nel valutare il grado di consolidamento o meno dell'indirizzo giurisprudenziale e il correlato grado di affidamento delle parti in causa, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha anche preso in considerazione la costante prassi amministrativa antecedente l'intervento legislativo (paragrafi 112 e 117). 26. Declinando i principi esposti al caso di specie il Collegio osserva, in primo luogo, che: i) la disposizione legislativa e' stata inserita nella pendenza sia dei contenziosi relativi al rinnovo degli organi della Camera di Commercio di Napoli (definiti con le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2024, n. 8254; Id., 14 ottobre 2024, n. 8203; Id., 14 ottobre 2024, n. 8205; Id., 5 novembre 2024, n. 8804, nei quali la questione non ha voluto rilievo solo in ragione dell'intervenuta abrogazione della norma di interpretazione autentica, come sottolineato espressamente da tali sentenze) sia del contenzioso instaurato da una delle odierne parti dei giudizi e cioe' da Confcooperative che, come evidenziato al punto 6.1.3.1., aveva impugnato con ricorso proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.G. n. 16834/2023) l'originaria determinazione di esclusione, poi annullata in autotutela con uno dei provvedimenti oggetto del presente giudizio; iii) in relazione a quest'ultimo contenzioso, il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 23270/2024, oggetto di uno dei ricorsi all'attenzione del Collegio (R.G. n. 9681 del 2024); iv) l'intervento normativo si e' collocato esattamente dopo i pronunciamenti cautelari del 25 settembre 2023, n. 3914 e n. 3915, con i quali la Sezione aveva evidenziato - in relazione al contenzioso relativo alla Camera di Commercio di Napoli - che «i commi 2 e 6 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 156/2011 (pure riprodotti nel Disciplinare della procedura, non oggetto di impugnazione) hanno, nel loro chiaro combinato disposto, la funzione di delimitare il campo delle organizzazioni imprenditoriali che hanno titolo ad essere rappresentate in seno al Consiglio camerale individuando queste, di regola, nelle sole "organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale" (purche' aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione) o, in alternativa, nelle sole "organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale" (sempre purche' aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione), e che "detta disciplina si pone, in ogni caso, come conforme attuazione della disciplina di rango legislativo posta dalla legge n. 580 del 1993 la quale, al comma 4 del suo art. 12, delega a siffatta fonte di rango secondario la fissazione della disciplina di dettaglio con riguardo non solo "ai tempi" ed "alle modalita'" ma anche "ai criteri" della "procedura di designazione dei componenti il consiglio" e, quindi, per quanto qui interessa, anche agli indici di "rappresentativita'" nell'ambito provinciale (quali certamente sono l'articolazione e la dimensione dell'organizzazione)»; v) la Sezione aveva, chiaramente, espresso l'avviso poi confermato dalle sentenza di merito indicate al precedente punto i), allorquando il legislatore e' intervenuto dettando una norma di interpretazione autentica atta potenzialmente ad incidere sull'esito di quel contenzioso, nonche', comunque, sul presente e sul ricorso connesso, pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. 26.1. Deve, inoltre, considerarsi che parti dei giudizi indicati sono Amministrazioni pubbliche e, in particolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy e una delle Camere di Commercio, qualificate, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come «enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali». Il Ministero aveva, tra l'altro, espresso un chiaro avviso interpretativo omologo a quello contenuto nella norma interpretativa. Infatti, va considerato che: i) con il parere 49851 del 9 aprile 2015 il Ministero aveva affermato che, quando le associazioni di categoria sono strutturate sia a livello regionale che provinciale «potranno scegliere se partecipare alla procedura di costituzione del nuovo consiglio come Associazione regionale o come associazioni provinciali»; ii) con il parere 354943 dell'11 novembre 2021 il Ministero aveva poi preso specifica posizione proprio con riferimento a Confcommercio Campania e aveva confermato che la stessa (ancorche' di livello regionale) potesse partecipare direttamente alla procedura di ricostituzione dei membri del consiglio della camera di commercio (nel caso del parere, di Salerno), pur in presenza del coesistente livello nazionale della medesima organizzazione; iii) con la nota 240427 del 24 luglio 2023, il Ministero aveva adottato uno specifico e motivato intervento diretto ad escludere proprio la validita' della interpretazione fatta valere dalla Camera di Commercio di Napoli, rilevando la manifesta illegittimita' dei provvedimenti di esclusione impugnati da Confcommercio in primo grado. 26.2. Occorre, inoltre, tener conto della tempistica e del metodo seguito dal legislatore, conformemente a quanto evidenziato dalla giurisprudenza di codesta Corte. L'intervento e', infatti, posto in essere dopo i pronunciamenti cautelari di questo Consiglio di Stato e a distanza di oltre trent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 580/1993; questa tempistica suggerisce, ragionevolmente, che il legislatore non abbia tanto perseguito l'interno di correggere un'imperfezione del dato normativo (che, infatti, non e' stato modificato, e, invero, neppure aveva palesi imperfezioni) ne' di stabilire una interpretazione piu' aderente alla volonta' originaria del legislatore (che, invero, non aveva espresso alcun preciso precetto in ordine alla tematica oggetto del contenuto della norma interpretativa, limitandosi, come spiegato, a rinviare, per i criteri alle previsione del Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 580/1993), quanto quello di incidere sui giudizi in corsi. Tale prospettazione e' confermata anche dalle modalita' con le quali il legislatore e' intervenuto, adottando una norma interpretativa con efficacia retroattiva, e, quindi, incidente anche sulle fattispecie pregresse. In ultimo, va evidenziato come l'intervento sia stato attuato mediante l'inserzione della norma in sede di conversione di un decreto-legge di particolare rilievo (come il c.d. mille-proroghe), e, quindi, salendo per cosi' dire su un treno in corsa e «sfruttando» un canale legislativo mediante il quale la riflessione del Parlamento e' gia', ordinariamente, compressa, e lo e' - a maggior ragione - nel caso di un decreto connotato dalla ratio unitaria «di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento» (sentenza n. 245 del 2022 di codesta Corte). 26.3. In ultimo, il legislatore non ha indicato e non sono, comunque, evincibili le circostanze eccezionali o le ragioni di interesse generale che avrebbero imposto un simile intervento. Al contrario, deve ribadirsi come si tratti di un precetto rimasto immutato per oltre trent'anni, e deve, altresi', evidenziarsi - a parere del Collegio - come non vi fossero ragioni di interesse generale per intervenire tenuto conto, ex aliis, nella non prevedibilita' dell'intervento e della portata della normativa che ha, esclusivamente, finito per incidere sui presenti giudizi. Cio' e' dimostrato anche da un'analisi complessiva della vicenda. Infatti, se davvero vi fossero state ragioni di interesse generale, non si comprenderebbe, allora, la ragione per la quale il legislatore - dopo aver abrogato la norma interpretativa - non sia, successivamente, intervenuto per regolare la situazione con altra norma, mantenendo un sistema che appare, nel complesso, irrazionale, considerato che: i) fino all'entrata in vigore della legge n. 18/2024 l'interpretazione dell'art. 12 della legge n. 580/1993 e' stata rimessa, in modo del tutto fisiologico, agli organi giurisdizionali; ii) dopo l'entrata in vigore di tale legge e fino all'entrata in vigore della legge n. 56/2024 e' stata imposta l'interpretazione voluta dal legislatore ma con valenza retroattiva; iii) con l'entrata in vigore della legge n. 56/2024 queste esigenze imperative a fondamento dell'intervento sembrano essere cessate, atteso anche che non si e', ulteriormente, intervenuti neppure modificando le disposizioni del decreto ministeriale n. 156/2011, riespandendo, quindi, il potere interpretativo del Giudice. In sostanza, pare al Collegio che l'intervento sia stata calibrato e realizzato, esclusivamente, per incidere sulle vicende relative alle Camere di Commercio della Campania. E.3. Terza questione sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale relativa alle previsioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in relazione all'art. 3 della costituzione. 27. In ultimo, il Collegio dubita della legittimita' costituzionale delle previsioni indicate in rubrica in relazione al canone di logicita' e ragionevolezza che la giurisprudenza di codesta Corte ha estratto dalla previsione di cui all'art. 3 della Costituzione, nonche' al principio di uguaglianza e parita' di trattamento. 27.1. A sostegno del dubium de legitimitate il Collegio ribadisce che la complessiva operazione normativa posta in essere dal legislatore comporta che: i) l'interpretazione del testo normativo di cui all'art. 12 della legge n. 580/1993 e' stata rimessa, in modo del tutto fisiologico, agli organi giurisdizionali fino alla data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18; ii) dall'entrata in vigore di tale legge e fino al 29 aprile 2024 il testo e' stato reso indisponibile all'interpretazione e, quindi, per un periodo temporale di due mesi il legislatore ha imposto un vincolo interpretativo, operante, tuttavia, anche per le situazione pregresse ancora sub iudice; iii) dal 29 aprile 2024 il vincolo interpretativo e' stato rimosso ma - come affermato dal Collegio in ragione di quanto ritenuto dalla sentenza n. 33/2020 di codesta Corte - solo per il futuro, in difetto di previsione che facesse retroagire l'effetto abrogativo. 27.2. Questo sistema appare, del tutto irrazionale, non comprendendosi le obiettive ragioni per le quali introdurre un vincolo interpretativo di una norma vigente da oltre trent'anni per un periodo limitato ad appena due mesi, ma con effetti necessariamente retroattivi (stante la sua natura interpretativa e in conformita', sul punto, all'insegnamento di codesta Corte; cfr., sentenza n. 78 del 2012; per il diverso avviso di altra parte della giurisprudenza sulla portata non necessariamente retroattiva della norma interpretativa, si veda: Cassazione civile, sezione lavoro, 7 luglio 1992, n. 8237; Cassazione, ordinanza n. 107/1994; v., inoltre, Corte costituzionale, sentenza n. 29/2002, che pare postulare la non necessaria retroattivita' della legge di interpretazione autentica nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimita' della norma oggetto di quel giudizio nella sola parte in cui «estende anche al passato l'interpretazione autentica»). Ne' pare razionale e logico eliminare questo vincolo interpretativo ma solo per il futuro, disarticolando, pertanto, il sistema e determinando un differente trattamento per situazioni omologhe, atteso che le procedure di rinnovo ricomprese nel periodo di applicazione della norma interpretativa saranno regolate dal precetto come interpretato dal legislatore, mentre altre vicende (come quelle che hanno interessato la Camera di Commercio di Napoli, nonche', in ipotesi, situazioni future) saranno, invece, rimesse all'interpretazione del Giudice, con esiti astrattamente differenti, come, invero, dimostrato proprio dalle diverse conclusioni delle vicenda relativa alla Camera di Commercio di Napoli rispetto a quella all'attenzione del Collegio. E.4. In ulteriore subordine: sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale relativa alla previsione di cui all'art. 12 della legge n. 580/1993 in relazione agli articoli 2, 3, 18 e 97 della Costituzione. 28. Il Collegio intende sottoporre a codesta Corte un dubbio di legittimita' costituzionale relativo alla previsione di cui all'art. 12 della legge n. 580/1993, e articolato in via di subordine e, in particolare, in caso di accoglimento di almeno una delle tre questioni di legittimita' sopra prospettate che comporterebbe il venir meno del vincolo posto dalla norma di interpretazione autentica. La presente questione e', quindi, articolata mediante un cumulo condizionato in senso improprio con le prime tre, con la conseguenza che si chiede a codesta Corte di esaminarla solo in caso di accoglimento di una delle tre questioni prima indicate e declaratoria di illegittimita' delle norme della cui costituzionalita' si dubita. 28.1. La questione che si prospetta riguarda un dubbio di legittimita' dell'art. 12 della legge n. 580/1993, qualora - come spiegato - «depurato» dal vincolo interpretativo, ed e' formulata da Confcommercio Imprese per l'Italia interprovinciale della Campania. Nel contestare il quinto motivo dei ricorsi in appello (che, come spiegato, il Collegio ritiene infondato per la dirimente circostanza che nel caso di specie opera il precetto derivante dalla saldatura tra l'art. 12 della legge n. 580/1993 e la norma interpretativa) l'associazione ha evidenziato come una interpretazione dell'art. 12 della legge n. 580/1993 - e, comunque, degli articoli 2, commi 2 e 6 del decreto ministeriale n. 156/2011, che non possono non tener conto della norma primaria - che desse rilievo, ai fini della rappresentativita' alla soggettivita' giuridica o alla legale rappresentanza dell'associazione e non all'articolazione organizzativa, giungendo, quindi, «a precludere ad una associazione rappresentativa delle imprese di concorrere al processo di formazione delle Camere di Commercio sol perche' dotata di una soggettivita' che non e' ne' nazionale ne' provinciale, ma e' interprovinciale o regionale», sarebbe «irrimediabilmente leso il carattere pluralista dello Stato per come configurato dalla Costituzione e si determinerebbe una sua immediata violazione». 28.2. L'associazione ha, quindi, chiesto al Collegio - in caso di adesione a quest'interpretazione - di rimettere la questione a codesta Corte. Sul punto si osserva come simile interpretazione sia stata gia' affermata dalla Sezione in relazione alle controversie relative alla Camera di Commercio di Napoli; interpretazione alla quale il Collegio aderisce, pur - come spiegato - dovendosi, comunque, declinare tali principi nella dimensione interprovinciale della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Pertanto, la questione prospettata dall'associazione potrebbe risultare - in caso di accoglimento di una delle prime tre questioni prospettate - rilevante per questo Giudice. In relazione alla non manifesta infondatezza l'associazione ha esposto che simile interpretazione sarebbe contraria agli articoli 2, 3, 18 e 97 della Costituzione e ha evidenziato che: i) quanto al tertium comparationis, «sarebbe irragionevole e ingiustificatamente discriminatorio il trattamento riservato alle associazioni con soggettivita' regionale o interprovinciale rispetto a quello delle associazioni con soggettivita' nazionale»; ii) «il diritto di Confcommercio Campania a partecipare alla procedura di rinnovo, al fine di consentire la rappresentativita' delle imprese ad essa associate, trova fondamento di norme e principi costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo non solo come singolo ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalita' (art. 2 della Costituzione) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18)» (Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9876). F. Statuizioni finali. 29. Alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono, pertanto, rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (prima e seconda questione - articolata quest'ultima in modo subordinato e, in particolare, prospettata solo in caso di reiezione della prima questione), del combinato disposto tra l'art. 17 comma 1-bis, del decreto-legge n. 215/2023 e l'art. 1 della legge n. 56/2024, di conversione, con modificazione, del decreto-legge n. 19/2024 (terza questione), e, in ultimo, in via di subordine (nei termini indicati al punto 28-28.2 della presente ordinanza), dell'art. 12, comma 1, della legge n. 580/1993. 30. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e' sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 31. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sara' comunicata alle parti costituite, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata anche al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. 32. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): i) dispone la riunione dei giudizi in epigrafe; ii) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e del combinato disposto tra tale disposizione e l'art. 1 della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in relazione agli articoli 3, 77, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, (in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) della Costituzione, nei sensi e nei termini indicati in motivazione; in subordine, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge n. 580 del 1993, in relazione agli articoli 2, 3, 18 e 97 della Costituzione, nei sensi e nei termini indicati in motivazione; iii) sospende, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione dell'incidente di costituzionalita'; iv) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; v) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati: Hadrian Simonetti, Presidente; Dario Simeoli, consigliere; Giordano Lamberti, consigliere; Davide Ponte, consigliere; Lorenzo Cordi', consigliere, estensore. Il Presidente: Simonetti L'estensore: Cordi'