Reg. ord. n. 124 del 2025 pubbl. su G.U. del 25/06/2025 n. 26

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 20/05/2025

Tra: Associazione CLAAI  C/ Ministero delle imprese e del made in Italy, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, Cna Campania Nord ed altri 5



Oggetto:

Calamità pubbliche – Camere di commercio – Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 – Applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge n. 580 del 1993, agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 – Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri pari a nove – Proroga del termine di cui all'art. 38, comma 1, della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell’ambito della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche – Previsione che l'art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata – Denunciata introduzione nel corpo del decreto-legge di una regola del tutto estranea all’oggetto e alle finalità del decreto, che neppure mutua, in alcun modo, ragioni di urgenza, trattandosi di una legge di interpretazione autentica di una norma esistente nell’ordinamento sin dal 1993 – Eccesso di delega – In via subordinata: Denunciato intervento legislativo, mediante una norma interpretativa con efficacia retroattiva, incidente anche sulle fattispecie pregresse – Omessa indicazione, comunque non evincibile, delle circostanze eccezionali o delle ragioni di interesse generale che avrebbero imposto un simile intervento – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del principio del giusto processo – Contrasto con il principio del contraddittorio e della parità delle parti – Violazione degli obblighi internazionali, in relazione all’art. 6 della CEDU che sancisce il diritto a un processo equo.

- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo.

- Costituzione, artt. 3, 77, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU), art. 6.

Calamità pubbliche – Camere di commercio – Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 – Applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge n. 580 del 1993, agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 – Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri pari a nove – Proroga del termine di cui all'art. 38, comma 1, della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell’ambito della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche – Previsione che l'art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata – Prevista soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, come convertito – Denunciata disciplina che ha dapprima imposto, per un periodo temporale di due mesi, un vincolo interpretativo, operante anche per le situazioni pregresse ancora sub-iudice, rimuovendolo successivamente, ma solo per il futuro, in difetto di una previsione che facesse retroagire l’effetto abrogativo – Previsione di un sistema irrazionale, privo di obiettive motivazioni per le quali introdurre un vincolo interpretativo di una norma vigente da oltre trent’anni per un periodo limitato di due mesi, ma con effetti retroattivi – Illogica eliminazione del suddetto vincolo solo per il futuro che disarticola il sistema, determinando un differente trattamento per situazioni omologhe, atteso che le procedure di rinnovo ricomprese nel periodo di applicazione della norma interpretativa saranno regolate dal precetto come interpretato dal legislatore, mentre altre vicende saranno rimesse, invece, all’interpretazione del giudice, con esiti astrattamente differenti – Contrasto con il principio di ragionevolezza. 

- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, in combinato disposto con l’art. 1 della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

- Costituzione, art. 3.

In ulteriore subordine – Impresa e imprenditore – Camere di commercio – Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Previsione che i componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 580 del 1993, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'art. 10, comma 6, della medesima legge – Denunciata interpretazione che, dando rilievo, ai fini della rappresentatività, alla soggettività giuridica o alla legale rappresentanza dell’associazione e non all’articolazione organizzativa, precluderebbe a una associazione rappresentativa delle imprese di concorrere al processo di formazione delle camere di commercio solo perché dotata di una soggettività interprovinciale o regionale – Violazione del carattere pluralista dello Stato – Interpretazione irragionevole e ingiustamente discriminatoria per il trattamento riservato alle associazioni con soggettività regionale o interprovinciale, rispetto a quello delle associazioni con soggettività nazionale – Lesione del diritto di Confcommercio Campania di partecipare alla procedura di rinnovo, per consentire la rappresentatività delle imprese a essa associate – Lesione dei diritti dell’individuo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità – Violazione del diritto di associazione – Lesione del principio di buona andamento e imparzialità dell’amministrazione.

- Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 12, comma 1.

- Costituzione, artt. 2, 3, 18 e 97.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 30/12/2023  Num. 215  Art. 17  Co. 1

legge  del 23/02/2024  Num. 18

decreto-legge  del 30/12/2023  Num. 215  Art. 17  Co. 1

legge  del 29/04/2024  Num. 56  Art. 1

decreto-legge  del 02/03/2024  Num. 19

legge  del 29/12/1993  Num. 580  Art. 12  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 18   Co.  

Costituzione  Art. 77   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 111   Co.

Costituzione  Art. 111   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art.  Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2025

Ordinanza del 20 maggio 2025  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto  da  Associazione  CLAAI,   Associazione   Unione   Italiana
Cooperative di Avellino contro Ministero delle imprese e del made  in
Italy e altri.. 
 
Calamita' pubbliche - Camere di  commercio  -  Interventi  del  Fondo
  complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del
  2009 e del 2016 - Applicazione della  disposizione  transitoria  di
  cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo  n.
  219  del  2016,  in  materia  di  determinazione  del  numero   dei
  componenti dei  consigli  delle  camere  di  commercio,  industria,
  artigianato e agricoltura, istituite a seguito di  accorpamento  ai
  sensi della legge n. 580 del 1993,  agli  organi  della  camera  di
  commercio, industria, artigianato e agricoltura  delle  Marche  per
  due mandati successivi a quello in corso alla data  di  entrata  in
  vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023
  - Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per
  la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di  membri
  pari a nove - Proroga del termine di  cui  all'art.  38,  comma  1,
  della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell'ambito
  della procedura in corso per il rinnovo degli organi  della  camera
  di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle  Marche  -
  Previsione che l'art. 12 della legge n. 580 del 1993 si  interpreta
  nel senso che la designazione dei  componenti  dei  consigli  delle
  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e'
  effettuata dalle organizzazioni  rappresentative  delle  imprese  e
  dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a  livello
  provinciale o  pluriprovinciale  ovvero,  in  mancanza,  da  quelle
  costituite  a  livello  regionale,  ove  presenti,  o   a   livello
  nazionale,  con  riferimento  esclusivo,   in   ogni   caso,   alla
  rappresentativita' delle medesime organizzazioni nell'ambito  della
  circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio
  interessata. 
- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di termini normativi), convertito con modificazioni,  nella
  legge 23 febbraio  2024,  n.  18,  art.  17,  comma  1-bis,  ultimo
  periodo. 
Calamita' pubbliche - Camere di  commercio  -  Interventi  del  Fondo
  complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del
  2009 e del 2016 - Applicazione della  disposizione  transitoria  di
  cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo  n.
  219  del  2016,  in  materia  di  determinazione  del  numero   dei
  componenti dei  consigli  delle  camere  di  commercio,  industria,
  artigianato e agricoltura, istituite a seguito di  accorpamento  ai
  sensi della legge n. 580 del 1993,  agli  organi  della  camera  di
  commercio, industria, artigianato e agricoltura  delle  Marche  per
  due mandati successivi a quello in corso alla data  di  entrata  in
  vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023
  - Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per
  la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di  membri
  pari a nove - Proroga del termine di  cui  all'art.  38,  comma  1,
  della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell'ambito
  della procedura in corso per il rinnovo degli organi  della  camera
  di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle  Marche  -
  Previsione che l'art. 12 della legge n. 580 del 1993 si  interpreta
  nel senso che la designazione dei  componenti  dei  consigli  delle
  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e'
  effettuata dalle organizzazioni  rappresentative  delle  imprese  e
  dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a  livello
  provinciale o  pluriprovinciale  ovvero,  in  mancanza,  da  quelle
  costituite  a  livello  regionale,  ove  presenti,  o   a   livello
  nazionale,  con  riferimento  esclusivo,   in   ogni   caso,   alla
  rappresentativita' delle medesime organizzazioni nell'ambito  della
  circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio
  interessata - Prevista soppressione dell'ultimo  periodo  dell'art.
  17,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  n.  215  del   2023,   come
  convertito. 
- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella
  legge 23 febbraio  2024,  n.  18,  art.  17,  comma  1-bis,  ultimo
  periodo, in combinato disposto con l'art. 1 della legge  29  aprile
  2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2
  marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per  l'attuazione
  del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)). 
In subordine:  Impresa  e  imprenditore  -  Camere  di  commercio   -
  Riordinamento delle camere di commercio, industria,  artigianato  e
  agricoltura -  Previsione  che  i  componenti  del  consiglio  sono
  designati  dalle  organizzazioni  rappresentative   delle   imprese
  appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge n.
  580 del 1993, nonche' dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
  e dalle associazioni di tutela degli interessi  dei  consumatori  e
  degli utenti e dalla Consulta di cui all'art. 10,  comma  6,  della
  medesima legge. 
- Legge 29 dicembre 1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
  commercio, industria, artigianato e agricoltura), art. 12, comma 1. 


(GU n. 26 del 25-06-2025)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 9678 del 2024, proposto da: 
        Associazione CLAAI - Unione  Provinciale  Artigiani  e  della
Piccola Impresa Benevento, in persona del legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco  Cocola,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    contro: 
        Ministero delle imprese e del made in Italy, in  persona  del
Ministro pro tempore,  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in
persona  del  Presidente  pro   tempore,   rappresentati   e   difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come  da
PEC da Registri di Giustizia; 
        Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura
Irpinia Sannio, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Antonio   D'Urso,   Flavio
Iacovone, Bernardo Giorgio  Mattarella  e  Francesco  Sciaudone,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    nei confronti: 
        Cna Campania Nord, Regione Campania,  Unione  Italiana  delle
Camere  di  Commercio  Industria,   Artigianato   e   Agricoltura   -
Unioncamere, in persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro
tempore, non costituiti in giudizio; 
    sul ricorso numero di registro generale 9679 del  2024,  proposto
da: 
        Associazione CLAAI - Unione  Provinciale  Artigiani  e  della
Piccola Impresa Benevento, in persona del legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco  Cocola,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    contro: 
        Ministero delle imprese e del made in Italy, in  persona  del
Ministro pro tempore,  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in
persona  del  Presidente  pro   tempore,   rappresentati   e   difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come  da
PEC da Registri di Giustizia; 
        Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura
Irpinia Sannio, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Antonio   D'Urso,   Flavio
Iacovone, Bernardo Giorgio  Mattarella  e  Francesco  Sciaudone,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    nei confronti: 
        Confcommercio Imprese  per  l'Italia  Interprovinciale  della
Campania,  in  persona  del  legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e  difesa  dagli  avvocati  Giuseppe  Lo  Pinto,  Fabio
Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale  come  da  PEC  da
Registri di Giustizia; 
        Regione Campania, Unione Italiana delle Camere  di  Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere,  in  persona  dei
rispettivi legali  rappresentanti  pro  tempore,  non  costituiti  in
giudizio; 
    sul ricorso numero di registro generale 9680 del  2024,  proposto
da: 
        Associazione CLAAI - Unione  Provinciale  Artigiani  e  della
Piccola Impresa Benevento, in persona del legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco  Cocola,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    contro: 
        Ministero delle imprese e del made in Italy, in  persona  del
Ministro pro tempore,  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in
persona  del  Presidente  pro   tempore,   rappresentati   e   difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come  da
PEC da Registri di Giustizia; 
        Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura
Irpinia Sannio, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Antonio   D'Urso,   Flavio
Iacovone, Bernardo Giorgio  Mattarella  e  Francesco  Sciaudone,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    nei confronti: 
        Confcommercio Imprese  per  l'Italia  Interprovinciale  della
Campania,  in  persona  del  legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e  difesa  dagli  avvocati  Giuseppe  Lo  Pinto,  Fabio
Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale  come  da  PEC  da
Registri di Giustizia; 
        Regione Campania, Unione Italiana delle Camere  di  Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere,  in  persona  dei
rispettivi legali  rappresentanti  pro  tempore,  non  costituiti  in
giudizio; 
    sul ricorso numero di registro generale 9681 del  2024,  proposto
da: 
        Associazione Unione  Italiana  Cooperative  di  Avellino,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Francesco Cocola e  Teodoro  Reppucci,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    contro: 
        Ministero delle imprese e del made in Italy, in  persona  del
Ministro pro tempore,  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in
persona  del  Presidente  pro   tempore,   rappresentati   e   difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come  da
PEC da Registri di Giustizia; 
        Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura
Irpinia Sannio, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Antonio   D'Urso,   Flavio
Iacovone, Bernardo Giorgio  Mattarella  e  Francesco  Sciaudone,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    nei confronti: 
        Confcooperative   Campania,    in    persona    del    legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC  da  Registri  di
Giustizia; 
        Regione Campania, Unione Italiana delle Camere  di  Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere,  in  persona  dei
rispettivi legali  rappresentanti  pro  tempore,  non  costituiti  in
giudizio; 
    per la riforma: 
        A) quanto al ricorso n. 9678 del 2024: 
          della  sentenza  in  forma   semplificata   del   Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23257/2024,
resa tra le parti; 
        B) quanto al ricorso n. 9679 del 2024: 
          della  sentenza  in  forma   semplificata   del   Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23261/2024,
resa tra le parti; 
        C) quanto al ricorso n. 9680 del 2024: 
          della  sentenza  in  forma   semplificata   del   Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23265/2024,
resa tra le parti; 
        D) quanto al ricorso n. 9681 del 2024: 
          della  sentenza  in  forma   semplificata   del   Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23270/2024,
resa tra le parti. 
    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  delle
imprese e del made in  Italy,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  della  Camera  di  Commercio   Industria   Artigianato   e
Agricoltura Irpinia Sannio, di  Confcommercio  Imprese  per  l'Italia
Interprovinciale della Campania e di Confcooperative Campania; 
    Viste le ordinanze n. 333/2025, n. 334/2025,  n.  352/2025  e  n.
354/2025, con le quali la Sezione ha  accolto  le  istanze  cautelari
formulate, in via incidentale, dalle parti appellanti  ai  soli  fini
della sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito dei
ricorsi in appello; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza  pubblica  del  giorno  3  aprile  2025  il
Consigliere Lorenzo Cordi' e uditi, per le parti, l'avvocato Vincenzo
Barrasso (per  delega  dell'avvocato  Francesco  Cocola),  l'avvocato
Flavio Iacovone, l'avvocato  Paolo  Giugliano  e  l'avvocato  Lorenzo
Lentini; 
A. Premesse in fatto e svolgimento dei giudizi. 
    A.1. L'oggetto dei ricorsi di primo grado. 
    1. Con il ricorso R.G. n. 6513/2024 l'associazione CLAAI - Unione
Provinciale Artigiani e della Piccola Impresa Benevento  (di  seguito
anche  solo  «CLAAI»)  ha  impugnato  al   Tribunale   amministrativo
regionale  per  il  Lazio  -  sede  di  Roma:  i)  la  determinazione
dirigenziale del n. 2024000097 del 27 marzo 2024,  con  la  quale  la
Camera di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  Irpinia
Sannio (di seguito anche solo «Camera di Commercio  Irpinia  Sannio»)
aveva annullato in autotutela la precedente determinazione n. 360 del
9 novembre 2023 e, per l'effetto, aveva riammesso l'associazione  CNA
Campania Nord alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di
Commercio Irpinia Sannio - Settore «Commercio»; ii) la determinazione
dirigenziale  del  segretario  generale  della  Camera  di  Commercio
Irpinia Sannio n. 2024000098 del 27 marzo  2024,  con  la  quale  era
stata annullata in autotutela  la  precedente  determinazione  del  9
novembre 2023 e, per l'effetto, aveva  riammesso  l'associazione  CNA
Campania Nord alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di
Commercio Irpinia Sannio - Settore «Artigianato». 
    2.  Con  ricorso  R.G.  n.  6514/2024  l'associazione  CLAAI   ha
impugnato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  -  sede
di Roma la determinazione dirigenziale del segretario generale  della
Camera di Commercio Irpinia Sannio  n.  2024000103  del  27  febbraio
2024, con la quale era stata annullata in  autotutela  la  precedente
determinazione n. 358 del 9 novembre 2023, e, per l'effetto,  si  era
riammessa   l'associazione   Confcommercio   imprese   per   l'Italia
Interprovinciale  della  Campania  alla  procedura  di  rinnovo   del
Consiglio  della  Camera  di  Commercio  Irpinia  Sannio  -   Settore
«Turismo». 
    3. Con ricorso R.G.  n.  6512/2024  l'associazione  Unione  degli
Industriali della Provincia di Avellino  ha  impugnato  al  Tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Lazio   -   sede   di   Roma   le
determinazioni del 27 aprile 2024 n. 2024000099,  n.  2024000100,  n.
2024000102, n. 2024000104, n. 2024000105, n. 2024000106, con le quali
erano state  annullate,  rispettivamente,  le  determinazioni  del  9
novembre 2023, n. 355, n. 357, n. 353, n. 352, n. 354, n. 356, e, per
l'effetto, era stata ammessa l'associazione Confcommercio Imprese per
l'Italia Interprovinciale della Campania alla  procedura  di  rinnovo
del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio, per i settori
«Industria»,  «Trasporti   e   Spedizioni»,   «Artigianato»,   «Altri
Settori», «Commercio» e «Servizi alle Imprese». 
    4.  Con  ricorso  R.G.   n.   6511/2024   l'associazione   Unione
Cooperative di Avellino  ha  impugnato  al  Tribunale  amministrativo
regionale  per  il  Lazio  -  sede  di  Roma  la  determinazione  del
segretario generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura Irpinia Sannio n. 101 del 27 marzo 2024, con la quale era
stata annullata in autotutela la determinazione dirigenziale  n.  361
del 9 novembre 2023 e, per l'effetto, si era riammessa l'Associazione
Confcooperative Campania alla  procedura  di  rinnovo  del  Consiglio
della Camera di Commercio Irpinia Sannio - Settore «Cooperazione». 
    5. In  tutti  i  giudizi  sopra  indicati  era  stato,  altresi',
impugnato il decreto ministeriale  4  agosto  2011,  n.  156,  e,  in
particolare, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 6,  laddove
interpretati nel senso di giustificare la mancanza  esclusione  dalla
procedura di rinnovo del Consiglio della Camera  di  Commercio  delle
associazioni controinteressate. 
A.2. Esposizione delle vicende di fatto. 
    6. In punto di fatto va esposto che, in primo luogo, che: i)  con
decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32  del
30 marzo 2023 - adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  lettera  a),
della legge n. 580/1993 - era stato sciolto il Consiglio della Camera
di Commercio Irpinia Sannio ed  era  stato  nominato  il  Commissario
straordinario della medesima Camera di Commercio,  con  la  specifica
funzione di dare avvio alle procedure per il  rinnovo  del  Consiglio
camerale,  entro  e  non  oltre  centoventi  giorni  dalla  data   di
emanazione del decreto di nomina, pena  la  decadenza  dall'incarico;
ii) con determinazione commissariale n. 44 del  26  giugno  2023  era
stato approvato  lo  Statuto  della  Camera  di  Commercio  Industria
Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, recante, all'allegato B, il
prospetto per la ripartizione dei seggi in base  ai  dati  pubblicati
dal  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy;   iii)   con
determinazione commissariale n. 57 adottata in data  28  luglio  2023
era stato  pubblicato  l'avviso  di  avvio  della  procedura  per  la
designazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al  decreto
ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 - con contestuale comunicazione al
Presidente della Giunta regionale  della  Campania  -  e  nomina  del
segretario generale della Camera di Commercio quale responsabile  del
relativo procedimento. 
    6.1.  Il  Segretario  generale  aveva  adottato  una   serie   di
provvedimenti di esclusione dalle procedure. 
    6.1.1. In particolare, l'associazione CNA Campania Nord era stata
esclusa in quanto: i) la stessa  e'  un'associazione  imprenditoriale
nata dall'accorpamento delle tre associazioni provinciali di  Napoli,
Caserta e Benevento, che ha come finalita' la tutela, la promozione e
lo sviluppo delle imprese dei settori dell'artigianato, del commercio
e della piccola e media impresa; ii) la  dimensione  interprovinciale
della Associazione non avrebbe consentito alla stessa di  partecipare
alla  procedura  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   2,   del   decreto
ministeriale n.  156/2011;  iii)  l'adesione  della  Associazione  al
sovraordinato   livello   nazionale   non   avrebbe   consentito   la
partecipazione alla procedura neppure ai sensi dell'art. 2, comma  6,
del decreto ministeriale n. 156/11,  che  ammette  la  partecipazione
alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale alle  Organizzazioni
imprenditoriali di livello regionale solo  in  mancanza  del  livello
nazionale (ff. 2 delle determinazioni dirigenziali 359 e  360  del  9
novembre 2023). 
    6.1.2.  L'associazione   Confcommercio   imprese   per   l'Italia
interprovinciale  della  Campania   e',   invece,   un'organizzazione
interprovinciale e pluri-territoriale che, rappresenta e  tutela  per
statuto gli interessi  sociali,  morali  ed  economici  dei  soggetti
imprenditoriali e professionali  che  operano  nel  territorio  delle
singole  province   della   Regione   Campania,   e   aderisce   alla
Confederazione Generale italiana delle imprese. Tale associazione era
stata esclusa in quanto: i) la dimensione  regionale/interprovinciale
della stessa non avrebbe consentito alla medesima di  partecipare  al
rinnovo del Consiglio camerale ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  del
decreto ministeriale n. 156/2011; ii) l'adesione  della  Associazione
al  sovraordinato  livello  nazionale  non  avrebbe   consentito   la
partecipazione alla procedura neppure ai sensi dell'art. 2, comma  6,
del decreto ministeriale n. 156/2011, che ammette  la  partecipazione
alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale alle  Organizzazioni
imprenditoriali di livello regionale solo  in  mancanza  del  livello
nazionale (ff. 2 delle determinazioni dirigenziali n. 352, n. 253, n.
354, n. 355, n. 356, n. 357 e n. 358 del 9 novembre 2023). 
    6.1.3. Confcooperative Campania e', invece, il livello  regionale
della Confederazione Italiana delle Cooperative. Tale associazione e'
stata esclusa in quanto: i) la dimensione regionale della stessa  non
avrebbe consentito di partecipare alla procedura ai  sensi  dell'art.
2, comma 2, del decreto  ministeriale  n.  156/2011;  ii)  l'adesione
dell'associazione al  sovraordinato  livello  nazionale  non  avrebbe
consentito  la  partecipazione  della  medesima  neppure   ai   sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto  ministeriale  n.  156/2011  (f.  3
della determinazione dirigenziale n. 361 del 9 novembre 2023). 
    6.1.3.1. Avverso il provvedimento indicato  al  precedente  punto
6.1.3 Confcooperative ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio (R.G. n. 16834/2023), che,  con  ordinanza  n.
246/2025, ha sospeso il giudizio in attesa del passaggio in giudicato
della  sentenza  n.  23270/2024,   oggetto   di   uno   dei   ricorsi
all'attenzione del Collegio (R.G. n. 9681 del 2024). 
    6.2. Nelle more del giudizio e'  entrato  in  vigore  l'art.  17,
comma 1-bis, del decreto-legge 30 novembre  2023,  n.  215,  inserito
dalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18,  che,  all'ultimo
periodo, ha disposto: «l'art. 12 della citata legge n. 580  del  1993
si interpreta nel  senso  che  la  designazione  dei  componenti  dei
consigli  delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura e' effettuata dalle organizzazioni rappresentative  delle
imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite  a
livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle
costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello  nazionale,
con riferimento esclusivo, in ogni caso alla rappresentativita' delle
medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale
di competenza della Camera di Commercio interessata». 
    6.3. La Camera di Commercio Irpinia - Sannio ha, quindi, adottato
i provvedimenti impugnati con i ricorsi di primo grado e indicati  ai
punti 1-4 della presente ordinanza. Con tali provvedimenti sono stato
annullate le esclusioni in  precedenza  disposte  (punti  6.1.1-6.1.3
della presente ordinanza), evidenziando come  la  previsione  di  cui
all'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215/2023 - «in sede di
interpretazione autentica dell'art. 12 della legge 29  dicembre  1993
n. 580 operante ex tunc» - avesse riconosciuto in modo definitivo  ed
espresso che cio' che legittima la partecipazione di  un'associazione
imprenditoriale alla procedura di rinnovo del consiglio camerale sono
i dati della rappresentativita'  a  livello  territoriale  e  non  la
strutturazione territoriale dell'associazione stessa.  La  Camera  di
Commercio ha, quindi, annullato in autotutela i provvedimenti  emessi
e ha riammesso le associazioni in precedenza escluse al  procedimento
di rinnovo del Consiglio. 
    6.4. Dopo l'adozione dei  provvedimenti  indicati  al  precedente
punto e' entrato in vigore l'art. 1 della legge 29  aprile  2024,  n.
56, di conversione, con  modificazioni,  del  decreto-legge  2  marzo
2024, n. 19, che ha introdotto - proprio in sede di  conversione  del
decreto-legge - l'art. 39-bis (rubricato «Disposizioni in materia  di
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»), il quale
ha disposto: «all'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  febbraio
2024,  n.  18,  l'ultimo  periodo  e'  soppresso».  In  sostanza,  la
previsione ha abrogato la norma di interpretazione autentica che  era
stata  posta  a  fondamento  dei  provvedimenti  di  annullamento  in
autotutela adottati dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio. 
A.3.  I  ricorsi  di  primo  grado  e  le  sentenze   del   Tribunale
amministrativo regionale per  il  Lazio  -  sede  di  Roma  impugnate
dinanzi a questo consiglio. 
    7. L'associazione CLAAI, l'Associazione Unione degli  Industriali
della  Provincia  di  Avellino  e  l'associazione   Unione   Italiana
Cooperative  di  Avellino  hanno   impugnato   i   provvedimenti   di
annullamento in autotutela delle precedenti esclusioni, unitamente al
decreto ministeriale n. 156/2011, dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, articolando plurimi motivi. 
    7.1. Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  ha
respinto i ricorsi, osservando, in sintesi, che: i) non erano fondate
la  censure  con  la  quali  era   stata   dedotta   l'illegittimita'
sopravvenuta delle determinazioni (in ragione dell'abrogazione  della
norma di interpretazione autentica) in quanto,  in  applicazione  del
principio tempus regit actum, doveva aversi riguardo  alla  normativa
vigente  al  momento  dell'adozione  di   tali   provvedimenti,   non
potendosi, inoltre, ritenere che la norma abrogativa di una legge  di
interpretazione autentica fosse, a sua volta,  retroattiva,  ne'  che
l'abrogazione comportasse l'obbligo per l'Amministrazione di adottare
nuovi atti di annullamento dei provvedimenti di  secondo  grado  gia'
emessi; ii) non erano fondate  le  censure  con  le  quali  le  parti
avevano dedotto il carattere meramente generico  del  criterio  della
rappresentativita'  di  cui  all'art.  12  della  legge  n.  580/1993
(dovendosi tener conto, piuttosto, delle regole  di  cui  al  decreto
ministeriale n.  156/2011,  da  interpretarsi  come  abilitanti  alla
partecipazione le sole associazioni  territorialmente  strutturate  a
livello  provinciale  o  a  livello  nazionale  ma  non  quelle   con
dimensione organizzativa  regionale),  in  quanto  le  determinazioni
adottate avevano applicato la legge di interpretazione autentica, che
aveva superato ogni questione interpretativa. 
A.4. I motivi di ricorso in appello. 
    8. Le associazioni in epigrafe hanno proposto appello,  affidando
l'impugnazione ad identici motivi, di seguito esposti. 
    8.1.  Con  il  primo  motivo  le   associazioni   hanno   dedotto
l'erroneita' delle sentenze di primo grado nelle parti in  cui  hanno
ritenuto operante il principio tempus regit actum, evidenziando  come
la disposizione di interpretazione autentica successivamente abrogata
(art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  18/2024;  di  seguito,
per brevita', solo «decreto-legge n. 215/2023») non  potesse  trovare
applicazione in quanto la disposizione non era propriamente una legge
di interpretazione  autentica  ma  una  norma  innovativa,  volta  ad
ampliare la portata oggettiva del precetto di cui all'art.  12  della
legge n. 580/1993, e,  come  tale,  destinata  ad  operare  solo  per
l'avvenire. 
    8.2.  Con  il  secondo  motivo  le  associazioni  hanno   dedotto
l'erroneita' delle sentenze di primo  grado  nella  parte  in  cui  -
qualificando (erroneamente, secondo le appellanti) la  norma  di  cui
all'art. 17,  comma  1-bis,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  n.
217/2023, come norma  di  interpretazione  autentica  -  non  avevano
tenuto conto della  necessaria  portata  necessariamente  retroattiva
della norma abrogativa; secondo le parti la norma abrogativa  di  una
norma di interpretazione autentica elide il vincolo interpretativo in
precedenza posto dal legislatore e, pertanto, spiega la  sua  portata
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  regola   sottoposta   ad
interpretazione da parte del legislatore. 
    8.3.  Con  il  terzo  motivo  le   associazioni   hanno   dedotto
l'erroneita' delle sentenze di primo grado nelle  parti  in  cui  non
avevano tenuto conto - secondo  le  appellanti  -  della  particolare
natura del procedimento  in  esame,  che  costituirebbe  una  vicenda
unitaria all'interno della quale  trovavano  applicazione  le  regole
sopravvenute,  e,  quindi,  la  norma  abrogativa  della   norma   di
interpretazione  autentica,  con  conseguente  illegittimita'   delle
determinazioni  fondate  su   quest'ultima,   in   quanto   eliminata
dall'ordinamento; secondo le appellanti, la tesi del Giudice di primo
grado  avrebbe  determinato  una   «ultrattivita'   temporale   della
disposizione abrogata» nell'ambito  di  un  procedimento  non  ancora
concluso. 
    8.4.  Con  il  quarto  motivo  le  associazioni   hanno   dedotto
l'erroneita' delle sentenze di primo grado nelle  parti  in  cui  non
avrebbero dato corretta applicazione al costante principio che impone
di  effettuare  lo  scrutinio  di  legittimita'   del   provvedimento
amministrativo tenendo conto del quadro normativo vigente al  momento
dell'adozione, tenendo anche conto delle  modifiche  intervenute  nel
corso del procedimento. Secondo le appellanti, la mancata valutazione
della norma  abrogativa  della  legge  di  interpretazione  autentica
avrebbe  determinato  l'applicazione  di  effetti  non   voluti   dal
legislatore,   affermando   -   in   relazione    al    tema    della
rappresentativita'  -  una  regola  che  era  stata  «abiurata»   dal
legislatore stesso con  la  norma  abrogativa.  Inoltre,  secondo  le
parti, la soluzione  avrebbe  violato  il  principio  di  eguaglianza
determinando per il procedimento elettorale relativo alla  Camera  di
Commercio Irpinia Sannio l'applicazione  di  una  regola  diversa  da
quella affermata da questo Consiglio  in  relazione  alla  Camera  di
Commercio di Napoli (su cui si veda infra). 
    8.5.  Con  il  quinto  motivo  le  associazioni   hanno   dedotto
l'erroneita' delle sentenze di primo grado nelle parti in  cui  hanno
ritenuto che la norma di interpretazione  autentica  (successivamente
abrogata)  avesse  superato  ogni  questione   interpretativa   delle
disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 580/1993 e del decreto
ministeriale n. 156/2001, atteso che la giurisprudenza della  Sezione
aveva  chiarito  che  le  questioni  relative   alla   partecipazione
dovessero risolversi proprio alla luce delle disposizioni del decreto
ministeriale, non investito dalla norma di interpretazione autentica.
Di conseguenza, si sarebbe dovuto dare applicazione  alle  norme  del
decreto ministeriale,  anche  al  fine  di  evitare  una  sostanziale
incertezza sulle  modalita'  di  applicazione  di  tale  decreto  sul
territorio nazionale. 
    8.6.  Con  il  sesto  motivo  le   associazioni   hanno   dedotto
l'illogicita' delle sentenze appellate, ribadendo come  la  questione
relativa ai criteri e ai requisiti di partecipazione  fosse  regolata
dal decreto  ministeriale  n.  156/2011,  non  in  contrasto  con  la
previsione primaria, come stabilito dai pareri n. 2877 del 19  luglio
2011 e n. 3017 del 27 luglio 2011 di questo Consiglio, nonche'  dalle
pronunce  della  Sezione,  relative  alle  vicende  del  rinnovo  del
Consiglio della Camera di Commercio di Napoli. 
A.5. Svolgimento dei giudizi in appello. 
    9. Nei giudizi in appello si sono costituire le parti indicate in
epigrafe deducendo l'infondatezza delle impugnazioni. 
    9.1. In particolare, nel  giudizio  R.G.  n.  9678/2024  si  sono
costituiti: i)  la  Camera  di  Commercio  Irpinia  Sannio  deducendo
l'inammissibilita' del primo motivo (in quanto la questione  relativa
alla natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 17, comma
1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023, non  era  stata
dedotta in primo grado), nonche'  l'infondatezza  di  tale  motivo  e
degli altri motivi di ricorso in  appello;  ii)  il  Ministero  delle
imprese e del made  in  Italy  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri che hanno chiesto di respingere il ricorso in appello. 
    9.2. Nel giudizio R.G. n. 9679/2024 si  sono  costituiti:  i)  la
Camera di Commercio Irpinia Sannio articolando le medesime difese  di
cui al giudizio R.G. n. 9678/2024 (v.,  supra,  punto  9.1);  ii)  il
Ministero delle imprese e del made  in  Italy  e  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri che hanno chiesto di respingere il ricorso  in
appello; iii) la Confcommercio Imprese per l'Italia  interprovinciale
deducendo l'inammissibilita' del primo motivo (in  quanto  contenente
una censura  non  articolata  in  primo  grado),  l'infondatezza  del
ricorso in appello e la possibile illegittimita' costituzionale della
previsione di cui all'art.  12  della  legge  n.  580  del  1993,  in
relazione agli articoli 2, 3, 18 e 97 Costituzione (ove  interpretata
come volta a precludere ad  una  associazione  rappresentativa  delle
imprese di concorrere al  processo  di  formazione  delle  Camere  di
Commercio sol perche' dotata di una  soggettivita'  che  non  e'  ne'
nazionale ne' provinciale, ma e' interprovinciale o regionale). 
    9.3. Nel  giudizio  R.G.  n.  9680/2024  si  sono  costituite  le
medesime parti di cui al  giudizio  R.G.  9679/2024,  articolando  le
medesime eccezioni  e  difese  indicate  al  precedente  punto  della
presente ordinanza. 
    9.4. Nel giudizio R.G. n. 9684/2024 si  sono  costituiti:  i)  la
Camera di Commercio Irpinia Sannio articolando le medesime difese  di
cui al giudizio R.G. n. 9678/2024 (v.,  supra,  punto  9.1);  ii)  il
Ministero delle imprese e del made  in  Italy  e  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri che hanno chiesto di respingere il ricorso  in
appello;  iii)  la  Confcooperative  Campania  che  ha   chiesto   di
respingere il ricorso in appello. 
    10. Con le ordinanze n. 333/2025, n. 334/2025, n. 352/2025  e  n.
354/2025, la Sezione ha accolto le istanze  cautelari  formulate,  in
via incidentale, dalle parti appellanti ai soli fini della  sollecita
fissazione dell'udienza di trattazione  del  merito  dei  ricorsi  in
appello. In vista dell'udienza pubblica del 3 aprile  2025  le  parti
hanno depositato memorie ex art. 75 c.p.a. All'udienza del  3  aprile
2025 il Collegio ha prospettato alle parti, dandone atto  a  verbale,
la  questione   della   possibilita'   di   dubbi   di   legittimita'
costituzionale   della    norma    di    interpretazione    autentica
successivamente abrogata, con riferimento sia al suo  inserimento  in
conversione al decreto-legge mille proroghe, sia sul suo sopravvenire
nell'ambito  di  procedimenti  giudiziari  gia'  in  corso.  Dopo  la
discussione, sentiti i difensori, le cause sono state  trattenute  in
decisione. 
B. Riunione dei giudizi ex art. 96, comma 1, c.p.a. 
    11. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei  giudizi
in epigrafe, stante la connessione  oggettiva  tra  gli  stessi,  che
attengono a provvedimenti di medesimo contenuto relativi alla  stessa
procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio  Irpinia
Sannio e che hanno ad oggetto identiche questioni. 
C.  Rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni   di
legittimita' costituzionale della  previsione  di  cui  all'art.  17,
comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215/2023. 
    12. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per rimettere a
codesta  Corte  costituzionale  questioni   di   legittimita'   della
previsione di cui all'art.  17,  comma  1-bis,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge n. 215/2023, stante la rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza di tali questioni. 
D. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    D.1. Considerazioni preliminari. 
    14. In primo luogo il Collegio ritiene di indicare le ragioni  di
rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale che  saranno
di  seguito  esposte,  alla  luce  delle  indicazioni  fornite  dalla
giurisprudenza di codesta Corte, secondo la quale la rilevanza  debba
avere i requisiti dell'attualita' (Corte  costituzionale,  10  giugno
2016,  n.  134)  e  della  non  implausibilita'  alla  stregua  della
motivazione offerta dal rimettente (Corte  costituzionale,  2  aprile
2014, n. 67). 
    15. Codesta Corte ha precisato che: i)  «la  circostanza  che  il
rimettente  non  abbia  ricostruito  in  modo  completo   il   quadro
normativo, ne' abbia esaminato i profili indicati  di  applicabilita'
della disciplina  intervenuta,  anche  solo  per  negarne  rilievo  o
consistenza,       compromette        irrimediabilmente        l'iter
logico-argomentativo posto  a  fondamento  delle  censure  sollevate»
(Corte costituzionale, 19 giugno 2019, n. 150); ii) «e'  compito  del
giudice a quo identificare univocamente la norma  da  applicare  alla
fattispecie concreta. Omettendo  di  farlo,  e  formulando  questioni
alternative su due diverse leggi succedutesi nel  tempo,  l'ordinanza
finisce per  formulare  questioni  dichiaratamente  ancipiti  e,  per
questo, inammissibili» (Corte costituzionale, 26 gennaio 2018, n.  9;
v., anche, Corte costituzionale, 17 febbraio  2016,  n.  33;  Id.,  3
marzo 2015, n. 27; Id., 11 giugno 2014, n. 165). 
    D.2.   Individuazione   del   parametro   di   legittimita'   dei
provvedimenti impugnati. 
    16. Declinando i principi espressi nel precedente paragrafo  D.1,
il Collegio evidenzia come sia essenziale individuare il parametro di
legittimita' dei provvedimenti impugnati. 
    16.1. Come spiegato al punto  6.3  della  presente  ordinanza  la
Camera di Commercio Irpinia Sannio  ha  annullato  in  autotutela  le
precedenti esclusioni in ragione dell'intervenuta entrata  in  vigore
della disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis,  ultimo  periodo,
del decreto-legge n.  215/2023,  ritenuta  norma  di  interpretazione
autentica con valenza retroattiva (v., per il resto della previsione,
punto 6.2 della presente ordinanza). 
    16.2. La disposizione  ha  fornito  un'interpretazione  autentica
delle disposizioni di cui all'art. 12  della  legge  n.  580/1993,  a
mente delle quali: i) i componenti del consiglio sono designati dalle
organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai  settori
di cui all'art. 10, comma 2, nonche' dalle  organizzazioni  sindacali
dei lavoratori e dalle associazioni di  tutela  degli  interessi  dei
consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'art. 10, comma
6 (comma 1); ii) le designazioni da parte delle organizzazioni di cui
al comma 1, per ciascuno dei settori di cui  all'art.  10,  comma  2,
avvengono in  rapporto  proporzionale  alla  loro  rappresentativita'
nell'ambito  della  circoscrizione  territoriale  della   camera   di
commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'art.
10,  comma  3  [...]  Ai  fini  del  calcolo  degli   indicatori   di
rappresentativita' sono presi in considerazione i soli associati  che
nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota  associativa  di
importo non meramente simbolico come definita in  base  al  comma  4.
Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano  i  dati
disgiuntamente (comma 2): iii) e' fatta salva la possibilita' per  le
imprese di essere iscritte a piu' associazioni; in  tale  caso,  esse
sono rappresentate da ciascuna delle  associazioni  alle  quali  sono
iscritte, considerandole con un  peso  proporzionalmente  ridotto  ai
fini della rappresentativita' delle associazioni stesse. 
    16.2.1. La disposizione contenuta nel quarto comma prevede,  poi,
che il Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano,  con  decreto  adottato  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
disciplini l'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2
[punti i) e ii) del precedente punto], nonche' al comma  1  dell'art.
14,  «con  particolare  riferimento  ai  tempi,  ai  criteri  e  alle
modalita' relativi alla procedura di designazione dei  componenti  il
consiglio, nonche' all'elezione dei  membri  della  giunta».  Con  le
stesse modalita' sono apportate le successive modifiche; inoltre, con
il medesimo decreto sono individuati i criteri  con  cui  determinare
per ciascun settore le soglie  al  di  sotto  delle  quali  le  quote
associative sono ritenute meramente simboliche ai  fini  del  calcolo
della rappresentativita'. Questa  regola  ha,  quindi,  abilitato  il
Governo a disciplinare l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri, e alle
modalita' della procedura di designazione e all'elezione  dei  membri
della Giunta. 
    16.3. Il Ministero ha, quindi, adottato il  decreto  ministeriale
n. 156/2011 con il quale ha previsto - per quanto di interesse -  che
possano partecipare alla procedura «le organizzazioni imprenditoriali
di  livello  provinciale   aderenti   ad   organizzazioni   nazionali
rappresentate nel  CNEL,  ovvero  operanti  nella  circoscrizione  da
almeno tre  anni  prima  della  pubblicazione»  (art.  2,  comma  2).
Inoltre, l'art. 2, comma 6, del  decreto  ministeriale  ha  previsto:
«Limitatamente  alle  organizzazioni  imprenditoriali  costituite   e
strutturate soltanto a livello nazionale o, in  mancanza,  regionale,
rappresentate nel CNEL ovvero  operanti  da  almeno  tre  anni  nella
circoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui  al
comma 2  e  le  designazioni  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  sono
presentate dal  legale  rappresentante  di  tale  organizzazione  con
riferimento,   comunque,   esclusivamente   alla   rappresentativita'
nell'ambito provinciale». 
    16.4. Nelle vicende all'attenzione  del  Collegio  la  Camera  di
Commercio ha  dapprima  escluso  le  associazioni  controinteressate,
aderendo ad un'interpretazione del quadro  normativo  di  riferimento
affermata anche di recente da questo Consiglio, secondo  cui:  i)  la
norma primaria di cui all'art. 12  della  legge  n.  580/1993  si  e'
limitata a prevedere che i componenti del Consiglio fossero designati
dalle organizzazioni imprenditoriale in rapporto  proporzionale  alla
rappresentativita'  di  ciascuna  organizzazione  nell'ambito   della
circoscrizione  territoriale  della  camera  di  commercio;  ii)   la
disciplina  dettata  dal  decreto  ministeriale  risulta  chiara  nel
delimitare i soggetti legittimati a prendere  parte  alla  procedura,
che  sono  individuati,  in  primis,   nelle   sole   «organizzazioni
imprenditoriali  di  livello   provinciale»   purche'   aderenti   ad
organizzazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L.  ovvero  operanti
nella circoscrizione da almeno tre anni  prima  della  pubblicazione;
solo ove  difetti  il  livello  provinciale  possono  partecipare  le
«organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate  soltanto  a
livello nazionale  o,  in  mancanza,  regionale»,  rappresentate  nel
C.N.E.L. ovvero operanti nella  circoscrizione  da  almeno  tre  anni
prima  della  pubblicazione;  iii)  questa  disciplina  risulta   una
corretta attuazione della disciplina  legislativa  che  ha  demandato
proprio al regolamento di cui all'art. 17, comma 3,  della  legge  n.
400/1988, l'attuazione delle  disposizioni  contenute  nell'art.  12,
comma 1 e 2, della legge n. 580/1993; iv) infatti, la disposizione di
cui all'art. 12, comma 4, della legge n. 580/1993 ha demandato a tale
Regolamento la fissazione della disciplina di dettaglio con  riguardo
non solo «ai tempi» e «alle modalita'» ma anche  «ai  criteri»  della
«procedura di designazione dei componenti il consiglio»,  e,  quindi,
agli  indici  di  rappresentativita',  che  sono  comprensivi   anche
dell'articolazione e  della  dimensione  dell'organizzazione;  v)  le
disposizioni del decreto ministeriale hanno, quindi,  circoscritto  -
nell'alveo dei poteri di regolamentazione conferiti dal legislatore -
le  tipologie  di  organizzazioni  imprenditoriali   titolari   della
possibilita' di essere rappresentate nel Consiglio camerale;  vi)  il
chiaro disposto normativo rendeva non condivisibile la tesi  espressa
dal T.A.R., secondo cui l'art. 2, comma 2, avrebbe riguardo al  caso,
di  piu'  frequente  ricorrenza,  in   cui   fosse   l'organizzazione
provinciale a presentare la  dichiarazione,  in  continuita'  con  il
territorio di riferimento, mentre la disposizione dell'art. 2,  comma
6, sarebbe stata finalizzata  a  garantire  la  partecipazione  delle
organizzazioni imprenditoriali, consentendo  la  presentazione  delle
domande  a  quelle  associazioni  che   non   avessero   un   livello
provinciale, ma potessero, comunque, vantare  una  rappresentativita'
territoriale; vii) dal chiaro tenore testuale del combinato  disposto
di cui all'art. 2, comma 2 e  6,  si  evince,  invece,  come  possano
partecipare le organizzazioni imprenditoriali di livello  provinciale
aderenti ad  organizzazioni  nazionali  rappresentate  nel  C.N.E.L.,
ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni  prima  della
pubblicazione,  e,  in   mancanza   del   livello   provinciale,   le
organizzazioni imprenditoriali che siano costituite e  strutturale  a
livello nazionale e, in mancanza di tale  livello  nazionale,  quelle
costituite e strutturate a livello  regionale  (Consiglio  di  Stato,
Sez. VI, 10 ottobre 2024, n. 8254; Id., 14  ottobre  2024,  n.  8203;
Id., 14 ottobre 2024, n. 8205; Id., 5 novembre 2024, n. 8804). 
    16.5. Dopo il deposito delle sentenze della Sezione relative alla
procedura di rinnovo del  Consiglio  della  Camera  di  Commercio  di
Napoli e' intervenuta, come spiegato, la disposizione di cui all'art.
17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215/2023, introdotta,  in  sede
di conversione, dall'art. 1 della legge n. 18/2024, che  ha  previsto
una specifica norma di interpretazione autentica della previsione  di
cui all'art. 12 della legge 580/1993. 
    16.6.  Questa  disposizione  costituisce,   quindi,   l'esclusivo
parametro  normativo  di  riferimento  alla  luce  del   quale   deve
effettuarsi il vaglio di legittimita'  richiesto  dalle  associazioni
appellanti. Conclusione che si impone  in  considerazione:  i)  della
natura di norma di interpretazione  autentica  della  disposizione  e
della sua portata retroattiva; ii) dell'impossibilita' di ritenere, a
sua volta, retroattiva la  disposizione  abrogativa  della  norma  di
interpretazione autentica, alla luce di quanto  statuito  da  codesta
Corte   costituzionale;   iii)   dell'impossibilita'    di    aderire
all'interpretazione del  principio  tempus  regit  actum  prospettato
dalla parte appellante. Si tratta di tematiche di particolare rilievo
per la rilevanza  delle  questioni  prospettate  che  devono  essere,
quindi, esaminate in modo analitico da parte del Collegio. 
    D.2.1. Sulla natura di norma di interpretazione  autentica  della
previsione di cui all'art.  17,  comma  1-bis,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge n. 215/2023. 
    17.  Procedendo  alla  disamina  delle  questioni  indicate   dal
Collegio occorre affrontare, in primo luogo,  la  questione  relativa
alla natura di norma di interpretazione autentica della  disposizione
applicata dalla Camera di Commercio. 
    17.1. Sul punto si osserva che, sin dalla  sentenza  n.  118  del
1957, codesta Corte ha affermato che il legislatore ha la facolta' di
adottare disposizioni di  interpretazione  autentica,  «le  quali  si
saldano con le disposizioni interpretate, cosi' esprimendo  un  unico
precetto normativo fin dall'origine» (sentenza n. 169 del  2024;  nel
medesimo senso, sentenze n. 104 e n. 61 del 2022, n. 133 del 2020, n.
167 e n.  15  del  2018,  n.   525  del  2000).  La  disposizione  di
interpretazione autentica e'  quella  che,  «qualificata  formalmente
tale dallo stesso legislatore,  esprime,  anche  nella  sostanza,  un
significato  appartenente  a  quelli  riconducibili  alla  previsione
interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione  della
legge» (sentenza n. 4 del 2024; nello stesso senso, sentenze n. 184 e
n. 70 del 2024, n. 18 del 2023 e n. 133 del  2020).  Le  disposizioni
realmente interpretative, cioe', si limitano ad  estrarre  una  delle
possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata
e la norma, che risulta dalla  saldatura  tra  le  due  disposizioni,
assume  tale  significato  sin  dall'origine,  dando  luogo  ad   una
retroattivita' che, nella  logica  del  sintagma  unitario,  e'  solo
apparente (sentenze n. 18 del 2023, n. 104 del 2022, n. 44 del 2025). 
    17.2. Nel caso di specie, la previsione normativa e', in  primis,
qualificata come interpretativa dallo stesso legislatore («L'art.  12
della citata legge n. 580  del  1993  si  interpreta  nel  senso  che
[...]»). Questa qualificazione e' confermata dai lavori - richiamati,
ex  aliis,  dalle  difese  di  Confcommercio  Imprese  per   l'Italia
interprovinciale della Campania - e, in particolare: i)  dal  dossier
del 15 febbraio 2024, A.C. n. 1633-A, redatto dal  Centro  Studi  del
Senato, contenente la scheda di lettura della legge n. 18  del  2024,
di conversione in legge del decreto-legge n. 215  del  2023,  ove  si
legge  che  l'art.  17,  comma  1-bis,  «reca  infine  una  norma  di
interpretazione dell'art. 12 della legge  n.  580  del  1993  recante
norme sulla composizione del consiglio e sulla designazione da  parte
delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici  settori,
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di
tutela degli interessi dei  consumatori  e  degli  utenti»;  ii)  dal
dossier del 18 aprile 2024,  A.S.  n.  1110,  anch'esso  redatto  dal
Centro Studi del Senato, recante la scheda di lettura della legge  n.
56 del 2024 dove,  con  specifico  riferimento  all'art.  39-bis,  si
afferma  che  tale  disposizione  «dispone   l'abrogazione   di   una
disposizione di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge n.
580 del 1993 recante norme sulla composizione del consiglio  camerale
e sulla designazione da  parte  delle  organizzazioni  delle  imprese
appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali  dei
lavoratori  e  delle  associazioni  di  tutela  degli  interessi  dei
consumatori e degli utenti». 
    17.3. Maggiormente  problematica  appare,  invece,  la  questione
relativa  all'estrazione  dal  testo  di  uno  dei   suoi   possibili
significati. Va, infatti, considerato che la  previsione  oggetto  di
interpretazione (art. 12 della legge n. 580/1993) si  e'  limitata  -
secondo l'interpretazione di questo Consiglio -  a  prevedere  che  i
componenti  del  Consiglio  siano  designati   dalle   organizzazioni
imprenditoriale in rapporto proporzionale alla rappresentativita'  di
ciascuna organizzazione nell'ambito della circoscrizione territoriale
della camera di commercio. La disposizione di cui all'art. 17,  comma
1-bis,  del  decreto-legge  n.   215/2023   appare   conferire   alla
disposizione  oggetto  di  interpretazione  una   portata   ulteriore
rispetto al tenore letterale della originaria previsione, cosi'  come
interpretata anche dalle sentenze di questo Consiglio nelle  sentenze
richiamate  al  punto  16.4  della  presente  ordinanza.  Va,  pero',
evidenziato come la giurisprudenza amministrativa avesse interpretato
la  disposizione  nel  senso  di  ritenere  che  la  stessa   facesse
riferimento ai dati della rappresentativita' a livello  territoriale,
costituendo essi l'unico  elemento  valutabile  nel  procedimento  di
designazione dei componenti del Consiglio camerale, senza che potesse
configurarsi una preclusione alla  partecipazione,  a  seconda  della
dimensione territoriale dell'organizzazione  imprenditoriale.  (cfr.,
ex multis, Tribunale amministrativo regionale per la Campania -  sede
di Napoli, sentenze n. 664, n. 667, n. 674 del 2024).  Pertanto,  una
diversa  interpretazione  della  disposizione  (in   linea   con   le
indicazioni della legge  di  interpretazione  autentica,  seppur  non
condivisa  dalla  Sezione)  era  stata,  comunque,  affermata   dalla
giurisprudenza, con la conseguenza che - ai fini della  questione  in
esame  -  non  sembra  potersi  escludere  che  quella  indicata  dal
legislatore fosse una delle possibili esegesi del dato normativo. 
    D.2.2. Sulla portata retroattiva della norma abrogativa. 
    18. Constatata la natura di norma  di  interpretazione  autentica
della disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis,  ultimo  periodo,
del  decreto-legge  n.  216/2023  (da  cui   discende   la   corretta
applicazione  della  stessa  da  parte  dell'Amministrazione  ad  una
situazione precedente alla sua entrata in vigore), occorre verificare
se la norma abrogativa abbia -  come  sostenuto  dalle  appellanti  -
portata a sua volta retroattiva (comportando, quindi,  l'eliminazione
della norma interpretativa con decorrenza dalla legge n. 580/1993) o,
se, al contrario, tale abrogazione valga solo per il futuro. 
    18.1. Sul punto il Collegio osserva come la giurisprudenza  della
Corte  di  cassazione  ritenga  che   la   norma   abrogativa   abbia
necessariamente  la  medesima  portata  retroattiva  della  norma  di
interpretazione  autentica  abrogata  (cfr.,  ex  multis,  Cassazione
civile, Sez. V, 12 aprile 2006, n. 13319; Id., Sez.  I,  19  febbraio
2019, n. 4859; Id., 28 giugno 2019, n. 17596).  Questa  tesi  non  e'
priva  di  plausibilita'  ove  si   consideri   che   la   norma   di
interpretazione autentica comporta una «indisponibilita'  del  testo»
per l'interprete; l'effetto  voluto  dal  legislatore  con  la  norma
abrogativa e' quello di eliminare  tale  indisponibilita'  del  testo
all'interpretazione,  con   conseguente   riespansione   del   potere
interpretativo del Giudice di trarre, quindi, dalla disposizione  sia
lo  stesso  significato  conferito  dalla  norma  di  interpretazione
(secondo, pero', un proprio percorso  logico-ermeneutico  e  non  con
l'imposizione della legge) che un diverso significato, in  precedenza
escluso proprio dalla legge di interpretazione. 
    18.2. Questa pur ragionevole tesi  -  sostenuta  anche  da  parte
della dottrina - non e', tuttavia, condivisa da codesta Corte,  della
cui giurisprudenza  questo  Giudice  reputa  di  dover  tener  conto.
Secondo, infatti, la sentenza  n.  33  del  2020  di  codesta  Corte,
l'abrogazione della norma di interpretazione autentica non ha effetto
retroattivo, in quanto, in difetto di  un'espressa  disposizione  del
legislatore, la circostanza  che  oggetto  dell'abrogazione  sia  una
disposizione di interpretazione autentica non costituisce ragione per
derogare al principio generale posto dall'art. 11, primo comma, delle
disposizioni preliminari al codice civile («La legge non dispone  che
per l'avvenire: essa non ha  effetto  retroattivo»)  (punto  2.3  del
«Considerato in diritto»). Tale affermazione -  sebbene  riferita  ad
una fattispecie peculiare e sorretta anche dalla disposizione di  cui
all'art. 3, comma 1, primo periodo, della legge 27  luglio  2000,  n.
212, recante «Disposizioni in materia  di  statuto  dei  diritti  del
contribuente» - appare al Collegio -  nella  sua  formulazione  -  di
portata generale e, come tale, relativa anche  alla  fattispecie  sub
observatione. Aderendo, quindi, alla tesi di codesta Corte  -  lo  si
ripete, sul  punto  difforme  dall'orientamento  nomofilattico  della
Corte  di  cassazione  -  deve,  quindi,  osservarsi  come  l'art.  1
della legge   n.   56/2024,   nell'abrogare   la   disposizione    di
interpretazione autentica non abbia  derogato  al  principio  di  cui
all'art. 11,  comma  1,  delle  disposizioni  preliminari  al  codice
civile, limitandosi a prevedere  che  la  legge  sarebbe  entrata  in
vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale (art. 1, comma 2). Di  conseguenza,  l'abrogazione
non ha avuto effetti che per l'avvenire, determinando una  situazione
- secondo le coordinate espresse da codesta Corte -  in  forza  della
quale: i) dalla data di entrata in vigore della legge n.  580/1993  e
fino alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2024, il  testo
della disposizione di  cui  all'art.  12  si  deve  interpretare  nei
termini di  cui  all'art.  17,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  n.
215/2023; ii) dall'entrata in vigore della legge  n.  56/2024,  viene
meno il vincolo interpretativo - la c.d. indisponibilita' del testo -
e la previsione e', quindi, suscettibile  -  da  tale  momento  -  di
differente interpretazione da parte del Giudice (nei termini indicati
al punto 18.1 della presente ordinanza). 
    D.2.3. Sulla norma operante in forza del principio  tempus  regit
actum. 
    19. Passando all'ultima questione il Collegio  osserva  come  non
possano condividersi le tesi delle appellanti, secondo  le  quali  il
principio indicato nella rubrica della sezione avrebbe dovuto  essere
diversamente declinato dal Giudice  di  primo  grado,  tenendo  conto
della  natura  elettorale  del  procedimento,  che   avrebbe   natura
complessa e a formazione  complessiva,  con  la  conseguenza  che  il
parametro  normativo  operante  non  sarebbe  stato  costituito   dal
precetto risultante dalla saldatura tra  l'art.  12  della  legge  n.
580/1993 e l'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge
n. 215/2023, ma solo da quello di cui  all'art.  12  della  legge  n.
580/1993, riespandendosi, in sostanza, la  possibilita'  di  una  sua
diversa interpretazione, omologa  a  quella  che  aveva  condotto  la
Camera  di  Commercio  ad  adottare  i  provvedimenti  di  esclusione
successivamente annullati in autotutela. 
    19.1. Osserva, infatti, il Collegio che: i) «la  legittimita'  di
un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di  fatto
e di diritto esistente al momento della sua  emanazione,  secondo  il
principio del tempus regit actum» (cfr.:  Consiglio  di  Stato,  Sez.
III, 10 maggio 2024, n. 4227; Id.,  Sez.  V,  12  febbraio  2024,  n.
1369),  con  la  conseguenza  che  la  regola  operante  al   momento
dell'emanazione delle deliberazioni di annullamento in autotutela era
il precetto risultante dalla saldatura tra l'art. 12 della  legge  n.
580/1993 e l'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge
n.  215/2023;  ii)  l'abrogazione  della  norma  di   interpretazione
autentica e' fatto sopravvenuto rispetto al momento di  adozione  dei
provvedimenti  e,  come  tale,  non  ha  rilievo  per  il  vaglio  di
legittimita'  al  quale  e'  chiamato   il   Giudice   amministrativo
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo  2021,  n.  2361);  iii)  tali
principi operano anche nel procedimento all'attenzione  del  Collegio
che  non  e'  dilatabile  fino  alla  conclusione  delle   operazioni
«elettorali» - degradando, per l'effetto, gli atti impugnati  a  mere
determinazioni  provvisorie  e  prive,  in  sostanza,  di   immediata
effettualita' - ma va circoscritto  allo  specifico  procedimento  di
verifica dei presupposti per  la  partecipazione  alla  procedura  di
rinnovo del Consiglio, che si e', quindi, esaurito con l'adozione dei
provvedimenti impugnati; iv) in sostanza, come rilevato dalla  Camera
di Commercio, si e'  dinanzi  a  dei  sub-procedimenti  regolati  dal
diritto vigente al  momento  in  cui  gli  stessi  si  sono  conclusi
(Consiglio di Stato, Sez. II, 16 dicembre 2018, n. 8508). 
    D.3. Sui motivi di appello delle associazioni e sulle conseguenze
delle considerazioni sin qui  effettuate  -  sull'individuazione  del
parametro di legittimita' - in punto rilevanza. 
    20. Le  considerazioni  sin  qui  esposte  conducono  a  ritenere
operante nel  caso  di  specie  il  solo  precetto  risultante  dalla
saldatura tra l'art. 12 della legge n. 580/1993 e  l'art.  17,  comma
1-bis, del decreto-legge n. 215/2023 e si sostanziano, quindi,  nella
reiezione dei primi quattro  motivi  di  ricorso  in  appello  (punti
8.1-8.4 della presente ordinanza), considerato che:  i)  in  disparte
l'eccezione di inammissibilita' formulata dalla Camera di Commercio e
dalle difese delle controinteressate,  la  norma  deve  ritenersi  di
carattere interpretativo, con conseguente rigetto del  primo  motivo;
ii) la norma abrogativa non ha portata retroattiva,  con  conseguente
rigetto del secondo motivo (a meno che codesta Corte non ritorni  sul
proprio orientamento); iii) il principio tempus regit actum e' stato,
correttamente, applicato dal Giudice di primo grado, con  conseguente
reiezione del terzo e quarto motivo, fatte  salve  le  considerazioni
sull'irrazionalita' del sistema normativo che impongono, comunque, il
vaglio di codesta Corte (v., infra, terza questione  di  legittimita'
costituzionale). 
    20.1. Residuano gli ultimi due motivi di ricorso in appello  che,
come  evidenziato,  si  fondano  sulla  ritenuta  non  rilevanza  del
precetto e sulla  necessita'  di  applicare  al  caso  di  specie  le
previsioni del decreto ministeriale n.  156/2011,  come  interpretato
dalla giurisprudenza di questo Consiglio. Deve, pero', osservarsi che
-  come  dedotto  anche   dalla   Camera   di   Commercio   e   dalle
controinteressate - una simile prospettiva oblitererebbe la norma  di
interpretazione     autentica,     che      incide,      chiaramente,
sull'individuazione dei soggetti legittimati alla partecipazione alla
procedura. Di conseguenza, anche questi  motivi  non  possono  essere
condivisi proprio per la necessita' di dare applicazione  alla  norma
interpretativa, che, quindi, e' decisiva  per  il  presente  giudizio
segnandone  l'esito.  Diversamente,   ove   codesta   Corte   dovesse
dichiarare le regole indicate costituzionalmente illegittime, allora,
si rispanderebbe il  potere  interpretativo  di  questo  Giudice  nei
termini indicati al punto 18.1, e l'appello dovrebbe essere  accolto,
ritenendosi condivisibili i  principi  esposti  dalla  giurisprudenza
della Sezione gia' indicata, pur con la necessaria declinazione degli
stessi alla dimensione interprovinciale  della  Camera  di  Commercio
Irpinia Sannio. 
E.  Non  manifesta  infondatezza  delle  questioni  di   legittimita'
costituzionale. 
    E.1. Prima questione:  sulla  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale della  disposizione  di  cui
all'art. 17,  comma  1-bis,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  n.
215/2023 in relazione all'art. 77 della Costituzione. 
    22. Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale  relativa  alla  previsione  di  cui
all'art. 17, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215,
in relazione all'art. 77 della Costituzione. 
    22.1. Preliminarmente si osserva che la previsione in  parola  e'
stata inserita in sede di conversione del decreto-legge n.  215/2023,
rubricato «Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini  normativi»
(c.d. Mille-proroghe 2024). 
    22.1.1. La disposizione originaria dell'art. 17 di  tale  decreto
prevedeva: «1. Fermo restando  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma
7-bis, del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  il  Commissario
straordinario del  Governo  per  la  riparazione,  la  ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016  e  la
Struttura  di  Missione  per  il  coordinamento   dei   processi   di
ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti  dal  sisma  del  6
aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal
cronoprogramma procedurale  degli  adempimenti  con  scadenza  al  31
dicembre 2023, quali soggetti  attuatori,  a  dare  continuita'  agli
interventi del Fondo nazionale complementare al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza riservati alle aree colpite  dai  terremoti  del
2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo  periodo  i
soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati  ad  assumere
obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale». 
    22.1.2. In sostanza, la previsione originaria  dell'art.  17  era
limitata  solo  a  consentire  al  Commissario  governativo  e   alla
Struttura di missione a dare continuita' agli interventi  del  F.N.C.
al P.N.R.R., anche in deroga al cronoprogramma. 
    22.2. In sede di  conversione  di  tale  decreto-legge  e'  stato
aggiunto il comma 1-bis, che occorre, per una  miglior  comprensione,
riprodurre: «Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del presente
articolo e per garantire la piu'  ampia  partecipazione  dei  settori
imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016,
in  considerazione   della   complessita'   territoriale   risultante
dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti,
la disposizione  transitoria  di  cui  all'art.  4,  comma  4,  primo
periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia
di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  istituite  a
seguito di accorpamento ai sensi della legge  29  dicembre  1993,  n.
580, si applica agli organi della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati  successivi  a
quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto; per  la  stessa  durata  la  giunta
della medesima camera di commercio e' composta dal presidente e da un
numero di membri pari a nove. Resta fermo il  limite  complessivo  di
spesa di cui all'art. 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15. Nella procedura in corso per  il  rinnovo  degli  organi
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle
Marche, il termine di cui  all'art.  38,  comma  1,  della  legge  12
dicembre 2002, n. 273, e'  prorogato  di  ulteriori  novanta  giorni.
L'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel  senso
che la designazione dei  componenti  dei  consigli  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e'  effettuata  dalle
organizzazioni rappresentative delle imprese e  dalle  organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  costituite  a   livello   provinciale   o
pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a  livello
regionale, ove presenti,  o  a  livello  nazionale,  con  riferimento
esclusivo, in  ogni  caso,  alla  rappresentativita'  delle  medesime
organizzazioni  nell'ambito  della  circoscrizione  territoriale   di
competenza della camera di commercio interessata». 
    22.3. Il legislatore ha, quindi, introdotto diverse  disposizioni
volte  -  ad  eccezione,  come  si  esporra',  di  quella   contenuta
nell'ultimo periodo - a regolare alcuni aspetti relativi alle  Camere
di Commercio dei territori colpiti dal sisma del 2016 e da quello del
2009. Sono state,  sicuramente,  dirette  a  tale  finalita':  i)  la
disposizione del primo periodo, relativa agli organi della Camera  di
Commercio delle Marche,  e  quella  contenuta  nel  secondo  periodo,
finalizzata a lasciar fermo il limite di spesa; ii)  la  disposizione
del terzo periodo, relativa anch'essa alla procedura di rinnovo degli
organi della Camera di Commercio delle Marche.  In  sostanza,  queste
disposizioni hanno prorogato l'applicazione della  norma  transitoria
di cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n.
219 del 2016, per ulteriori due mandati degli organi della Camera  di
commercio delle Marche, specificando che la giunta del medesimo  ente
sarebbe stata composta dal Presidente e da un numero di membri pari a
nove; pertanto, e' stato posticipato di due consiliature il passaggio
dai trentatre'  membri  previsti  con  la  nascita  della  Camera  di
commercio   delle   Marche,   nell'ambito   del   suindicato   regime
transitorio, ai ventidue previsti membri previsti dalla legge n.  580
del 1993. 
    22.4. Una diversa considerazione deve,  invece,  effettuarsi  con
riferimento alla previsione contenuta nell'ultimo periodo e rilevante
nei casi all'attenzione del Collegio. Infatti, tale disposizione  non
contiene alcun elemento dal quale ricavare l'esclusiva  riferibilita'
della stessa alla Camere di Commercio dei territori colpiti  dai  due
eventi sismici e, quindi, deve ritenersi riferita a tutte  le  Camere
di Commercio. Del resto, una diversa interpretazione avrebbe reso  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  prospettata   priva   di
rilevanza. Ma si tratta di interpretazione  non  sostenibile  per  la
gia' decretata assenza di elementi chiari di limitazione territoriale
del precetto. Inoltre, l'opposta tesi (volta, quindi, a circoscrivere
l'ambito di applicazione  della  norma)  -  che  sostanzia  anche  il
tentativo  di  questo  Giudice   di   operare   una   interpretazione
costituzionalmente  orientata  della   disposizione   rispetto   alla
questione prospettata - deve,  comunque,  ragionevolmente  escludersi
anche perche' foriera di una possibile e ingiustificata disparita' di
trattamento. Infatti, ove  la  regola  di  interpretazione  autentica
venisse «ristretta» ai territori colpiti dai due eventi  sismici  del
2009 e del 2016, si determinerebbe una netta  differenza  rispetto  a
quanto, invece, valevole per le altre Camere di Commercio, alla  luce
delle gia' indicate soluzioni ermeneutiche affermate  dalla  Sezione.
In sostanza, il tentativo  di  un'interpretazione  costituzionalmente
orientata si infrange con  la  constatazione  che  una  tale  esegesi
esporrebbe, a sua volta, la disciplina a - seppur diversi  -  profili
di legittimita' costituzionale. In ragione di quanto  esposto  questa
interpretazione    conforme    deve    essere    ragionevolmente    e
consapevolmente  esclusa  (cfr.,  sul  punto,  Corte  costituzionale,
sentenza n. 262 del 2015; in senso conforme sentenze n. 202 del 2023,
n. 139 del 2022, n. 11 del 2020, n. 189, n. 133 e n. 78 del 2019,  n.
42 del 2017). Infatti, se e' vero che «le  leggi  non  si  dichiarano
costituzionalmente   illegittime   perche'   e'    possibile    darne
interpretazioni incostituzionali [...],  ma  perche'  e'  impossibile
darne  interpretazioni  costituzionali»  (Corte   costituzionale   22
ottobre 1996, n. 356, citata da Cassazione 16 gennaio 2020, n.  823),
nel caso  di  specie,  non  sembra  possibile  ricondurre  la  regola
all'ambito applicativo disegnato originariamente  dal  decreto-legge,
con  conseguente  dubbio  di  legittimita'  dei  termini  di  seguito
esposti. 
    22.5. Entrando, quindi, in medias res, si osserva  come,  secondo
la giurisprudenza di codesta Corte, «gli emendamenti  alla  legge  di
conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto  di
quest'ultimo, a pena di  illegittimita'  costituzionale  (da  ultimo,
sentenze n. 215 e n. 113 del 2023). In questo  modo  si  realizza  un
concorso di fonti, la prima governativa e  la  seconda  parlamentare,
nella disciplina del medesimo oggetto» (sentenza n. 146 del 2024). La
legge di conversione, infatti, «riveste  i  caratteri  di  una  fonte
"funzionalizzata e specializzata",  volta  alla  stabilizzazione  del
decreto-legge, con la conseguenza che non  puo'  aprirsi  ad  oggetti
eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma puo' solo contenere
disposizioni coerenti  con  quelle  originarie  dal  punto  di  vista
materiale o finalistico (da ultimo, sentenze n. 113 e n. 6 del  2023,
n. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019),  "essenzialmente
per  evitare  che  il  relativo  iter  procedimentale   semplificato,
previsto dai regolamenti parlamentari,  possa  essere  sfruttato  per
scopi  estranei  a  quelli  che  giustificano  il  decreto-legge,   a
detrimento  delle  ordinarie  dinamiche  di  confronto  parlamentare"
(sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021, n. 226  del  2019:  nello
stesso senso, sentenze n. 145 del 2015, n. 251 e  n.  32  del  2014)»
(sentenza n. 215 del 2023). 
    22.6. Inoltre, quanto ai provvedimenti governativi a contenuto ab
origine  plurimo,  la  continuita'  tra  legge   di   conversione   e
decreto-legge non puo' che essere misurata - secondo codesta Corte  -
muovendo dalla verifica della coerenza tra le  disposizioni  inserite
in sede di conversione e quelle originariamente adottate  in  via  di
straordinaria necessita' e urgenza (da  ultimo,  sentenza  n.  6  del
2023), avendo riguardo al collegamento con «uno  dei  contenuti  gia'
disciplinati dal decreto-legge,  ovvero  alla  sua  ratio  dominante»
(sentenza n. 245 del 2022). Tale continuita'  viene  meno  quando  le
disposizioni  aggiunte  siano  totalmente  estranee   o   addirittura
«intruse» rispetto a quei contenuti e a  quegli  obiettivi,  giacche'
«[s]olo  la  palese  "estraneita'  delle  norme  impugnate   rispetto
all'oggetto e alle finalita' del decreto- legge" (sentenza n. 22  del
2012)  o  la  "evidente  o  manifesta  mancanza  di  ogni  nesso   di
interrelazione  tra  le  disposizioni  incorporate  nella  legge   di
conversione e quelle dell'originario decreto-legge" (sentenza n.  154
del 2015) possono inficiare di per se' la legittimita' costituzionale
della norma introdotta con la legge di conversione» (sentenza n.  181
del 2019, nonche', nello stesso senso, sentenze n. 247 e n.  226  del
2019; v. anche sentenza n. 113 del 2023). 
    22.7. Con specifico riferimento ai decreti  «milleproroghe»  (che
sono una species dei decreti-legge a contenuto ab  origine  plurimo),
si e' piu' volte  affermato  che  si  tratta  di  una  «tipologia  di
decreto-legge connotato dalla  "ratio  unitaria  di  intervenire  con
urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso  per
interessi ritenuti rilevanti dal  Governo  e  dal  Parlamento,  o  di
incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie
diversi - che richiedono interventi regolatori di  natura  temporale"
(sentenza n. 22 del 2012)» (sentenza n. 245  del  2022;  in  termini,
sentenza  n.  154  del  2015).   Rispetto   a   tali   decreti   solo
l'inserimento, in sede  di  conversione,  di  una  norma  «del  tutto
estranea»  alla  ratio  e  alla  finalita'  unitaria  «determina   la
commistione e la sovrapposizione, nello  stesso  atto  normativo,  di
oggetti e finalita' eterogenei, in ragione  di  presupposti,  a  loro
volta, eterogenei (sentenza n. 22 del 2012)»  (sentenza  n.  154  del
2015). 
    22.7. Declinando tali principi al caso  di  specie,  il  Collegio
osserva che: i) la norma interpretativa non incide su nessun  termine
in scadenza, ne' tanto meno pone in essere un  intervento  di  natura
temporale, trattandosi, al contrario, di una legge di interpretazione
autentica di un disposto del 1993 che regola una situazione ordinaria
e non  limitata  nel  tempo;  ii)  la  norma  interpretativa  risulta
estranea all'oggetto e alle finalita' del decreto-legge n.  215/2023,
consistenti nella necessita'  di  «provvedere  alla  proroga  e  alla
definizione di termini di prossima scadenza al fine di  garantire  la
continuita' dell'azione amministrativa, nonche'  di  adottare  misure
essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche
amministrazioni», considerato che,  come  esposto,  non  pone  alcuna
disposizione di proroga o differimento di termini e neppure  promuove
misure essenziali per l'azione amministrativa, trattandosi  di  norma
interpretativa  finalizzata  a  regolare   a   sistema   i   soggetti
legittimati a partecipare alle  procedure  di  rinnovo  degli  organi
camerali; iii) la norma  interpretativa  e',  quindi,  estranea  alle
disposizioni del decreto-legge,  e,  in  particolare,  non  ha  alcun
legame ne' con la regola originaria dell'art. 17 ne' con altra regola
ivi contenuta (non essendovi alcun'altra disposizione  relativa  alle
camera di commercio); iv) la disposizione ha, quindi, introdotto  nel
corpo del decreto-legge una regola del tutto estranea  all'oggetto  e
alle finalita' del decreto, che neppure mutua, in alcun modo, ragioni
di  urgenza,   trattandosi,   come   esposto,   di   una   legge   di
interpretazione autentica di una norma esistente nell'ordinamento sin
dal 1993. 
    22.8. Del resto, delle criticita' di questa disposizione e' stato
consapevole lo stesso legislatore che, a due mesi di  distanza  dalla
sua entrata in  vigore,  ha  provveduto  ad  abrogarla.  Infatti,  il
Parlamento ha accolto la proposta  emendativa  39.03  presentata  dal
Governo in Commissione V in sede  referente  (seduta  dell'11  aprile
2024), volta ad aggiungere l'art. 39-bis nel corpo del  decreto-legge
n. 19/2024, abrogando la  disposizione  in  esame  con  la  legge  di
conversione di tale decreto-legge. Ora, come affermato  dalle  difese
di  alcune  delle  controinteressate,  tale  abrogazione  «e'   stata
disposta in ragione della necessita' di superare possibili criticita'
rispetto (i) alla sistematicita'  dell'intervento  normativo  e  alla
coerenza con la rubrica dell'articolo e (ii) alla  dimostrazione  dei
presupposti  relativi  alla  "estrema  necessita'  ed  urgenza"   che
giustificano l'adozione della norma interpretativa in occasione della
conversione di un decreto-legge». Valutazione che il Collegio ritiene
di  poter  condividere,  essendo  ragionevole   ipotizzare   che   il
legislatore abbia avvertito le criticita' della disposizione  proprio
alla luce degli insegnamenti  di  codesta  Corte  costituzionale  sul
punto che sono stati, in precedenza, ricordati. 
    22.9. In conclusione ed in virtu' di quanto esposto, il  Collegio
ritiene   non    manifestamente    infondata    la    questione    di
costituzionalita' dell'art. 17,  comma  1-bis,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con  modificazioni
in legge 23 febbraio 2024, n. 18,  in  relazione  all'art.  77  della
Costituzione. 
    E.2. Seconda questione (in via di subordine): sulla non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale  relativa
alla previsione di cui all'art. 17, comma  1-bis,  ultimo  capoverso,
del  decreto-legge  30  dicembre  2023,  n.   215,   convertito   con
modificazioni in legge 23 febbraio 2024, n.  18,  in  relazione  agli
articoli 3, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1 (in relazione  all'art.  6
della CEDU). 
    23.  Il  Collegio  prospetta  -  in  via  di  subordine   e,   in
particolare, nel  caso  di  reiezione  del  primo  motivo  (operando,
quindi, un cumulo condizionato in  senso  improprio)  -  un'ulteriore
questione di legittimita' della previsione di cui all'art. 17,  comma
1-bis, ultimo capoverso, del decreto-legge n. 215/2023, in  relazione
ai parametri indicati nella rubrica del presente paragrafo,  relativa
alla legittimita' di interventi normativi che incidono su giudizi  in
corso.  Si  osserva,  preliminarmente,  come   la   possibilita'   di
subordinare  le  questioni   di   legittimita'   costituzionale   sia
pacificamente  ammessa  dalla   giurisprudenza   di   codesta   Corte
costituzionale che permette, quindi,  un  cumulo  condizionale  delle
questioni, escludendo, per converso, la possibilita'  di  proporre  i
quesiti in modo meramente alternativa e - pertanto  -  ancipite,  con
conseguente devoluzione alla Corte di una  «impropria  competenza  di
scegliere tra ess[i]» (Corte costituzionale,  ordinanza  n.  221  del
2017; Id., sentenza n. 7 del 2022; Id., sentenza n. 188 del 2023). 
    24. Nel merito, si evidenzia che  la  giurisprudenza  di  codesta
Corte ha chiarito che: i) al legislatore e' consentito adottare norme
di interpretazione autentica, trattandosi di «un istituto comunemente
ammesso da altri ordinamenti statali, che posseggono i  caratteri  di
Stato di diritto e di Stato democratico» (sentenza n. 118 del  1957);
ii) e' vero che, trattandosi di disposizioni destinate ad operare con
la stessa decorrenza temporale di  quelle  interpretate,  anche  esse
devono rispettare alcuni limiti generali connessi alla  loro  natura;
iii)  tali  limiti   attengono   «alla   salvaguardia   di   principi
costituzionali tra i quali sono ricompresi "il rispetto del principio
generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre
ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela  dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti quale  principio  connaturato  allo
Stato  di  diritto;  la  coerenza  e  la  certezza   dell'ordinamento
giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al
potere giudiziario" (sentenza n. 170 del 2013, nonche' sentenze n. 78
del 2012 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 73 del 2017); iv) cio'  non
toglie, tuttavia, che «l'individuazione della  natura  interpretativa
della norma non puo' ritenersi in se' indifferente nel  bilanciamento
di valori sotteso al giudizio di costituzionalita'» (ancora, sentenza
n. 73 del 2017); v) a tale  stregua,  «[s]e,  ad  esempio,  i  valori
costituzionali in gioco sono quelli dell'affidamento dei consociati e
della certezza dei rapporti  giuridici,  e'  di  tutta  evidenza  che
l'esegesi  imposta  dal  legislatore,  assegnando  alle  disposizioni
interpretate un significato in  esse  gia'  contenuto,  riconoscibile
come una delle  loro  possibili  varianti  di  senso,  influisce  sul
positivo  apprezzamento  sia  della  sua  ragionevolezza»  sia  della
eventuale  configurabilita'  di  una  lesione  dell'affidamento   dei
destinatari (ancora, sentenza n. 73 del 2017; negli  stessi  termini,
tra le altre, sentenze n. 108 del 2019, n. 156 del 2014 e n. 170  del
2008); vi) parimenti, ove il valore in gioco  sia  quello  della  non
interferenza con l'esercizio del potere giurisdizionale  -  fermo  il
necessario rispetto del giudicato (sentenze n. 209 del 2010, n. 525 e
n. 374 del 2000, n. 15 del  1995)  -  deve  ritenersi  consentito  al
legislatore, in presenza di interpretazioni contrastanti e quindi  in
assenza di un quadro giurisprudenziale consolidato (sentenze n. 4 del
2024, n. 104 del 2022, n. 150 e n. 127 del 2015, n. 156 del 2014 e n.
170 del 2008), di intervenire «per correggere  una  imperfezione  del
dato  normativo»  (sentenza  n.  184   del   2024)   o   «ristabilire
un'interpretazione  piu'  aderente  alla  originaria   volonta'   del
legislatore» (sentenze n. 308 e n. 103 del 2013, n. 78 del 2012, n. 1
del 2011 e n.  311  del  2009),  specialmente  ove  l'interpretazione
imposta presenti un grado di  maggiore  plausibilita'  rispetto  alle
altre; vi) cio' sempre che l'intervento legislativo, anche alla  luce
della tempistica e del metodo seguiti (sentenza n. 4 del  2024),  non
si dimostri in realta' abusivo,  perche'  preordinato  a  violare  il
principio della parita' delle parti, in particolare ove una  di  esse
sia un'amministrazione pubblica (sentenze n. 4 del 2024, n.  145  del
2022, n. 46 del 2021 e n. 174 del 2019). 
    25. Inoltre,  relativamente  al  sindacato  di  costituzionalita'
delle leggi incidenti su giudizi in corso, codesta Corte ha poi  piu'
volte sottolineato il  rilievo  assunto  dalla  giurisprudenza  della
Corte E.D.U. e la «costruzione di una "solida sinergia  fra  principi
costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU", che consente
di leggere in stretto coordinamento i parametri  interni  con  quelli
convenzionali» (sentenze n. 77 e n. 4 del 2024, e n. 145  del  2022),
al fine di massimizzarne l'espansione in un rapporto di  integrazione
reciproca. La ricordata giurisprudenza costituzionale e'  infatti  in
linea con quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, la  quale
ha ripetutamente riconosciuto  che,  «benche'  non  sia  precluso  al
legislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive,
i diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello  Stato  di
diritto e la nozione di equo processo sanciti dall'art. 6 precludono,
salvo che per motivi imperativi di  interesse  pubblico,  l'ingerenza
del legislatore nell'amministrazione della  giustizia  finalizzata  a
influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia» (Corte
E.D.U., prima sezione, sentenza  30  gennaio  2020,  Cicero  e  altri
contro Italia, paragrafo 29). 
    25.1. Quanto ai motivi di interesse  generale,  la  Corte  E.D.U.
esclude che le sole ragioni finanziarie possano essere, in principio,
sufficienti a giustificare un intervento  legislativo  incidente  sui
giudizi in corso (tra le  tante,  Corte  E.D.U.,  quinta  sezione,  9
gennaio 2025, Zafferani e altri  contro  San  Marino,  paragrafo  47;
grande camera, 3 novembre 2022,  Vegotex  International  S.A.  contro
Belgio, paragrafo 103, Corte europea  dei  diritti  dell'uomo,  prima
sezione, sentenza 30 gennaio 2020,  Cicero  e  altri  contro  Italia,
paragrafo 29). La medesima Corte ammette, invece, che, in circostanze
eccezionali, una legislazione retrospettiva puo' essere giustificata,
soprattutto al fine  di  interpretare  o  chiarire  una  disposizione
legislativa precedente (si veda,  ad  esempio,  Hôpital  local  Saint
Pierre d'Oleron e altri  c.  Francia,  n.  18096/12  e  altri  20,  8
novembre 2018), per colmare un vuoto normativo (si veda, ad  esempio,
OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X e  Blanche  de  Castille  e
altri c. Francia, nn. 42219/98 e 54563/00, 27  maggio  2004),  o  per
controbilanciare gli effetti di un nuovo indirizzo  giurisprudenziale
(Corte EDU, grande camera, 3  novembre  2022,  Vegotex  International
S.A. contro Belgio, paragrafi 101 e seguenti). 
    25.2. A tali fini, nella sentenza  da  ultimo  citata,  la  Corte
europea dei diritti dell'uomo ha ribadito la necessita'  di  valutare
il  carattere  imperativo  delle  menzionate  ragioni  di   interesse
generale «nel loro complesso e alla luce dei  seguenti  elementi:  se
l'indirizzo giurisprudenziale ribaltato  dall'intervento  legislativo
censurato fosse o meno consolidato»,  «le  modalita'  e  i  tempi  di
attuazione della normativa», «la prevedibilita'  dell'intervento  del
legislatore»,  «la  portata  della  normativa  e  i   suoi   effetti»
(paragrafo 108). 
    Nel valutare il grado di  consolidamento  o  meno  dell'indirizzo
giurisprudenziale e il correlato grado di affidamento delle parti  in
causa, la Corte europea dei  diritti  dell'uomo  ha  anche  preso  in
considerazione  la   costante   prassi   amministrativa   antecedente
l'intervento legislativo (paragrafi 112 e 117). 
    26. Declinando i principi esposti al caso di specie  il  Collegio
osserva, in primo luogo, che: i) la disposizione legislativa e' stata
inserita nella pendenza sia dei contenziosi relativi al rinnovo degli
organi della Camera di Commercio di Napoli (definiti con le  sentenze
del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2024, n.  8254;  Id.,  14
ottobre 2024, n. 8203; Id., 14 ottobre 2024, n. 8205; Id., 5 novembre
2024, n. 8804, nei quali la questione non ha voluto rilievo  solo  in
ragione dell'intervenuta abrogazione della norma  di  interpretazione
autentica, come sottolineato espressamente da tali sentenze) sia  del
contenzioso instaurato da una delle odierne parti dei giudizi e cioe'
da Confcooperative che, come evidenziato  al  punto  6.1.3.1.,  aveva
impugnato con ricorso proposto ricorso  al  Tribunale  amministrativo
regionale  per   il   Lazio   (R.G.   n.   16834/2023)   l'originaria
determinazione di esclusione, poi annullata in autotutela con uno dei
provvedimenti oggetto del presente  giudizio;  iii)  in  relazione  a
quest'ultimo contenzioso, il Tribunale  amministrativo  regionale  ha
sospeso il giudizio  in  attesa  del  passaggio  in  giudicato  della
sentenza n. 23270/2024, oggetto di uno dei ricorsi all'attenzione del
Collegio (R.G. n. 9681 del 2024); iv) l'intervento  normativo  si  e'
collocato  esattamente  dopo  i  pronunciamenti  cautelari   del   25
settembre 2023, n. 3914 e n. 3915,  con  i  quali  la  Sezione  aveva
evidenziato - in relazione al contenzioso  relativo  alla  Camera  di
Commercio di Napoli - che «i commi 2 e  6  dell'art.  2  del  decreto
ministeriale n. 156/2011  (pure  riprodotti  nel  Disciplinare  della
procedura, non  oggetto  di  impugnazione)  hanno,  nel  loro  chiaro
combinato  disposto,  la  funzione  di  delimitare  il  campo   delle
organizzazioni   imprenditoriali   che   hanno   titolo   ad   essere
rappresentate in seno al Consiglio camerale individuando  queste,  di
regola,  nelle  sole  "organizzazioni  imprenditoriali   di   livello
provinciale"   (purche'   aderenti   ad   organizzazioni    nazionali
rappresentate nel CNEL ovvero operanti nella circoscrizione da almeno
tre anni prima della pubblicazione) o,  in  alternativa,  nelle  sole
"organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate  soltanto  a
livello nazionale o, in mancanza, regionale" (sempre purche' aderenti
ad organizzazioni nazionali rappresentate nel  CNEL  ovvero  operanti
nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione), e
che "detta disciplina si pone, in ogni caso, come conforme attuazione
della disciplina di rango legislativo posta dalla legge  n.  580  del
1993 la quale, al comma 4 del suo art. 12, delega a siffatta fonte di
rango secondario la fissazione  della  disciplina  di  dettaglio  con
riguardo non solo  "ai  tempi"  ed  "alle  modalita'"  ma  anche  "ai
criteri"  della  "procedura  di  designazione   dei   componenti   il
consiglio" e, quindi, per quanto qui interessa, anche agli indici  di
"rappresentativita'" nell'ambito provinciale (quali  certamente  sono
l'articolazione e la dimensione dell'organizzazione)»; v) la  Sezione
aveva, chiaramente, espresso l'avviso poi confermato  dalle  sentenza
di merito indicate al precedente punto i), allorquando il legislatore
e' intervenuto dettando una norma di interpretazione  autentica  atta
potenzialmente ad incidere sull'esito di quel  contenzioso,  nonche',
comunque, sul presente e sul ricorso connesso,  pendente  dinanzi  al
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. 
    26.1. Deve, inoltre, considerarsi che parti dei giudizi  indicati
sono Amministrazioni pubbliche e, in particolare, il Ministero  delle
imprese e del  made  in  Italy  e  una  delle  Camere  di  Commercio,
qualificate, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 29  dicembre
1993, n. 580, come «enti autonomi di diritto pubblico  che  svolgono,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni
di interesse generale per  il  sistema  delle  imprese  curandone  lo
sviluppo nell'ambito delle economie locali». Il Ministero aveva,  tra
l'altro, espresso un chiaro avviso interpretativo  omologo  a  quello
contenuto nella norma interpretativa. Infatti, va considerato che: i)
con il parere 49851 del 9 aprile 2015 il  Ministero  aveva  affermato
che, quando le associazioni  di  categoria  sono  strutturate  sia  a
livello regionale che provinciale «potranno scegliere se  partecipare
alla procedura di costituzione del nuovo consiglio come  Associazione
regionale o come associazioni provinciali»; ii) con il parere  354943
dell'11  novembre  2021  il  Ministero  aveva  poi  preso   specifica
posizione proprio con riferimento a Confcommercio  Campania  e  aveva
confermato che la stessa (ancorche'  di  livello  regionale)  potesse
partecipare direttamente alla procedura di ricostituzione dei  membri
del consiglio della camera di commercio  (nel  caso  del  parere,  di
Salerno), pur in presenza del  coesistente  livello  nazionale  della
medesima organizzazione; iii) con la nota 240427 del 24 luglio  2023,
il Ministero aveva  adottato  uno  specifico  e  motivato  intervento
diretto ad escludere proprio la validita' della interpretazione fatta
valere dalla Camera di Commercio di Napoli,  rilevando  la  manifesta
illegittimita'  dei  provvedimenti   di   esclusione   impugnati   da
Confcommercio in primo grado. 
    26.2. Occorre, inoltre, tener conto della tempistica e del metodo
seguito dal legislatore, conformemente  a  quanto  evidenziato  dalla
giurisprudenza di codesta Corte. L'intervento e', infatti,  posto  in
essere dopo i pronunciamenti cautelari di questo Consiglio di Stato e
a distanza di oltre trent'anni dall'entrata in vigore della legge  n.
580/1993;  questa  tempistica  suggerisce,  ragionevolmente,  che  il
legislatore  non  abbia  tanto  perseguito  l'interno  di  correggere
un'imperfezione del  dato  normativo  (che,  infatti,  non  e'  stato
modificato, e, invero, neppure  aveva  palesi  imperfezioni)  ne'  di
stabilire una interpretazione piu' aderente alla volonta'  originaria
del legislatore  (che,  invero,  non  aveva  espresso  alcun  preciso
precetto in ordine alla tematica oggetto del  contenuto  della  norma
interpretativa, limitandosi, come spiegato, a rinviare, per i criteri
alle previsione del Regolamento da adottare ai  sensi  dell'art.  12,
comma 4, della legge n. 580/1993),  quanto  quello  di  incidere  sui
giudizi in corsi.  Tale  prospettazione  e'  confermata  anche  dalle
modalita' con le quali il legislatore e' intervenuto,  adottando  una
norma interpretativa con efficacia retroattiva, e, quindi,  incidente
anche sulle fattispecie pregresse. In  ultimo,  va  evidenziato  come
l'intervento sia stato attuato mediante l'inserzione della  norma  in
sede di conversione di un decreto-legge di particolare rilievo  (come
il c.d. mille-proroghe), e, quindi, salendo  per  cosi'  dire  su  un
treno in corsa e «sfruttando» un canale legislativo mediante il quale
la riflessione del Parlamento e' gia', ordinariamente,  compressa,  e
lo e' - a maggior ragione - nel caso di un  decreto  connotato  dalla
ratio unitaria «di intervenire con urgenza sulla scadenza di  termini
il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti  rilevanti  dal
Governo e dal Parlamento»  (sentenza  n.  245  del  2022  di  codesta
Corte). 
    26.3. In ultimo, il legislatore  non  ha  indicato  e  non  sono,
comunque, evincibili le  circostanze  eccezionali  o  le  ragioni  di
interesse generale che avrebbero imposto  un  simile  intervento.  Al
contrario, deve ribadirsi come  si  tratti  di  un  precetto  rimasto
immutato per oltre trent'anni, e deve,  altresi',  evidenziarsi  -  a
parere del Collegio -  come  non  vi  fossero  ragioni  di  interesse
generale  per  intervenire  tenuto  conto,  ex   aliis,   nella   non
prevedibilita' dell'intervento e della portata  della  normativa  che
ha, esclusivamente, finito per incidere sui presenti giudizi. Cio' e'
dimostrato anche da un'analisi complessiva della vicenda. Infatti, se
davvero vi fossero  state  ragioni  di  interesse  generale,  non  si
comprenderebbe, allora, la ragione per la quale il legislatore - dopo
aver abrogato la norma interpretativa  -  non  sia,  successivamente,
intervenuto per regolare la situazione con altra norma, mantenendo un
sistema che appare, nel complesso, irrazionale, considerato  che:  i)
fino all'entrata in vigore della legge n.  18/2024  l'interpretazione
dell'art. 12 della legge n. 580/1993 e' stata rimessa,  in  modo  del
tutto fisiologico, agli organi giurisdizionali; ii) dopo l'entrata in
vigore di tale legge e fino all'entrata  in  vigore  della  legge  n.
56/2024 e' stata imposta l'interpretazione voluta dal legislatore  ma
con valenza retroattiva; iii) con l'entrata in vigore della legge  n.
56/2024  queste  esigenze  imperative  a  fondamento  dell'intervento
sembrano essere cessate, atteso anche che non si  e',  ulteriormente,
intervenuti  neppure  modificando   le   disposizioni   del   decreto
ministeriale   n.   156/2011,   riespandendo,   quindi,   il   potere
interpretativo  del  Giudice.  In  sostanza,  pare  al  Collegio  che
l'intervento sia stata calibrato e  realizzato,  esclusivamente,  per
incidere sulle  vicende  relative  alle  Camere  di  Commercio  della
Campania. 
    E.3. Terza  questione  sulla  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale relativa alle previsioni  di
cui all'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
febbraio 2024, n. 18, e di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 2024,
n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge  2  marzo
2024, n. 19, in relazione all'art. 3 della costituzione. 
    27.  In   ultimo,   il   Collegio   dubita   della   legittimita'
costituzionale delle previsioni indicate in rubrica in  relazione  al
canone di logicita' e ragionevolezza che la giurisprudenza di codesta
Corte  ha  estratto  dalla  previsione  di  cui  all'art.   3   della
Costituzione, nonche'  al  principio  di  uguaglianza  e  parita'  di
trattamento. 
    27.1. A sostegno del dubium de legitimitate il Collegio ribadisce
che  la  complessiva  operazione  normativa  posta  in   essere   dal
legislatore comporta che: i) l'interpretazione del testo normativo di
cui all'art. 12 della legge n. 580/1993 e' stata rimessa, in modo del
tutto fisiologico, agli organi  giurisdizionali  fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  23  febbraio  2024,  n.  18;   ii)
dall'entrata in vigore di tale legge e fino  al  29  aprile  2024  il
testo e' stato reso indisponibile all'interpretazione e, quindi,  per
un periodo temporale di due mesi il legislatore ha imposto un vincolo
interpretativo, operante, tuttavia, anche per le situazione pregresse
ancora sub iudice; iii) dal 29 aprile 2024 il vincolo  interpretativo
e' stato rimosso ma - come  affermato  dal  Collegio  in  ragione  di
quanto ritenuto dalla sentenza n. 33/2020 di codesta Corte - solo per
il futuro, in difetto di previsione che facesse retroagire  l'effetto
abrogativo. 
    27.2.  Questo  sistema  appare,  del   tutto   irrazionale,   non
comprendendosi le  obiettive  ragioni  per  le  quali  introdurre  un
vincolo interpretativo di una norma vigente da oltre  trent'anni  per
un  periodo  limitato  ad   appena   due   mesi,   ma   con   effetti
necessariamente retroattivi (stante la sua natura interpretativa e in
conformita', sul punto,  all'insegnamento  di  codesta  Corte;  cfr.,
sentenza n. 78 del 2012; per il diverso avviso di altra  parte  della
giurisprudenza sulla portata non  necessariamente  retroattiva  della
norma interpretativa, si veda: Cassazione civile, sezione  lavoro,  7
luglio 1992, n. 8237; Cassazione, ordinanza n. 107/1994; v., inoltre,
Corte costituzionale, sentenza n. 29/2002, che pare postulare la  non
necessaria retroattivita' della legge  di  interpretazione  autentica
nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimita' della norma oggetto
di quel giudizio nella sola parte in cui «estende  anche  al  passato
l'interpretazione autentica»). Ne' pare razionale e logico  eliminare
questo vincolo interpretativo ma solo per il futuro,  disarticolando,
pertanto, il sistema e determinando  un  differente  trattamento  per
situazioni omologhe, atteso che le procedure  di  rinnovo  ricomprese
nel  periodo  di  applicazione  della  norma  interpretativa  saranno
regolate dal precetto come interpretato dal legislatore, mentre altre
vicende (come quelle che hanno interessato la Camera di Commercio  di
Napoli, nonche', in  ipotesi,  situazioni  future)  saranno,  invece,
rimesse all'interpretazione  del  Giudice,  con  esiti  astrattamente
differenti,  come,   invero,   dimostrato   proprio   dalle   diverse
conclusioni delle vicenda relativa alla Camera di Commercio di Napoli
rispetto a quella all'attenzione del Collegio. 
    E.4. In ulteriore subordine:  sulla  non  manifesta  infondatezza
della  questione  di  legittimita'   costituzionale   relativa   alla
previsione di cui all'art. 12 della legge n.  580/1993  in  relazione
agli articoli 2, 3, 18 e 97 della Costituzione. 
    28. Il Collegio intende sottoporre a codesta Corte un  dubbio  di
legittimita' costituzionale relativo alla previsione di cui  all'art.
12 della legge n. 580/1993, e articolato in via di  subordine  e,  in
particolare,  in  caso  di  accoglimento  di  almeno  una  delle  tre
questioni di legittimita'  sopra  prospettate  che  comporterebbe  il
venir  meno  del  vincolo  posto  dalla  norma   di   interpretazione
autentica. La presente questione e', quindi, articolata  mediante  un
cumulo condizionato in senso improprio  con  le  prime  tre,  con  la
conseguenza che si chiede a codesta Corte di esaminarla solo in  caso
di  accoglimento  di  una  delle  tre  questioni  prima  indicate   e
declaratoria   di    illegittimita'    delle    norme    della    cui
costituzionalita' si dubita. 
    28.1. La  questione  che  si  prospetta  riguarda  un  dubbio  di
legittimita' dell'art. 12 della legge n.  580/1993,  qualora  -  come
spiegato - «depurato» dal vincolo interpretativo, ed e' formulata  da
Confcommercio Imprese per l'Italia interprovinciale  della  Campania.
Nel contestare il quinto motivo dei ricorsi  in  appello  (che,  come
spiegato, il Collegio ritiene infondato per la dirimente  circostanza
che nel caso di specie opera il precetto  derivante  dalla  saldatura
tra l'art. 12 della legge n.  580/1993  e  la  norma  interpretativa)
l'associazione ha evidenziato come una interpretazione  dell'art.  12
della legge n. 580/1993 - e, comunque, degli articoli 2, commi 2 e  6
del decreto ministeriale n. 156/2011, che non possono non tener conto
della  norma  primaria  -  che   desse   rilievo,   ai   fini   della
rappresentativita'  alla  soggettivita'  giuridica  o   alla   legale
rappresentanza    dell'associazione    e    non     all'articolazione
organizzativa, giungendo, quindi, «a precludere ad  una  associazione
rappresentativa delle imprese di concorrere al processo di formazione
delle Camere di Commercio sol perche' dotata di una soggettivita' che
non e' ne'  nazionale  ne'  provinciale,  ma  e'  interprovinciale  o
regionale», sarebbe «irrimediabilmente leso il  carattere  pluralista
dello  Stato  per  come   configurato   dalla   Costituzione   e   si
determinerebbe una sua immediata violazione». 
    28.2. L'associazione ha, quindi, chiesto al Collegio - in caso di
adesione a  quest'interpretazione  -  di  rimettere  la  questione  a
codesta Corte. Sul punto si osserva come simile  interpretazione  sia
stata gia' affermata dalla Sezione  in  relazione  alle  controversie
relative alla Camera di Commercio  di  Napoli;  interpretazione  alla
quale  il  Collegio  aderisce,  pur  -  come  spiegato  -  dovendosi,
comunque, declinare tali principi nella  dimensione  interprovinciale
della Camera di Commercio  Irpinia  Sannio.  Pertanto,  la  questione
prospettata  dall'associazione  potrebbe  risultare  -  in  caso   di
accoglimento di una delle prime tre questioni prospettate - rilevante
per questo Giudice. In  relazione  alla  non  manifesta  infondatezza
l'associazione  ha  esposto  che   simile   interpretazione   sarebbe
contraria agli articoli 2,  3,  18  e  97  della  Costituzione  e  ha
evidenziato  che:  i)  quanto  al  tertium  comparationis,   «sarebbe
irragionevole e ingiustificatamente  discriminatorio  il  trattamento
riservato   alle   associazioni   con   soggettivita'   regionale   o
interprovinciale   rispetto   a   quello   delle   associazioni   con
soggettivita' nazionale»; ii) «il diritto di Confcommercio Campania a
partecipare alla procedura di  rinnovo,  al  fine  di  consentire  la
rappresentativita' delle imprese ad essa associate, trova  fondamento
di norme e principi costituzionali che riconoscono e  garantiscono  i
diritti  dell'individuo  non  solo  come  singolo  ma   anche   nelle
formazioni sociali in cui si esprime  la  sua  personalita'  (art.  2
della  Costituzione)  e  che  assicurano  il  diritto  di  associarsi
liberamente per fini che non sono  vietati  al  singolo  dalla  legge
penale (art. 18)» (Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9876). 
F. Statuizioni finali. 
    29. Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,  appaiono,
pertanto, rilevanti e non manifestamente infondate  le  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  17,  comma   1-bis,   ultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (prima  e  seconda
questione  -  articolata  quest'ultima  in  modo  subordinato  e,  in
particolare, prospettata  solo  in  caso  di  reiezione  della  prima
questione), del combinato disposto tra l'art.  17  comma  1-bis,  del
decreto-legge n. 215/2023 e l'art.  1  della  legge  n.  56/2024,  di
conversione, con modificazione, del decreto-legge n.  19/2024  (terza
questione), e, in ultimo, in via di subordine (nei  termini  indicati
al punto 28-28.2 della presente ordinanza), dell'art.  12,  comma  1,
della legge n. 580/1993. 
    30. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    31. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite, notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata anche al Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  al
Presidente della Camera dei deputati. 
    32. Ogni ulteriore statuizione in rito, in  merito  e  in  ordine
alle spese resta riservata alla decisione definitiva. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): 
        i) dispone la riunione dei giudizi in epigrafe; 
        ii) dichiara rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 17,  comma  1-bis,
ultimo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2023,   n.   215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e
del combinato disposto tra tale disposizione e l'art. 1  della  legge
29 aprile  2024,  n.  56,  di  conversione,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in relazione agli articoli 3,  77,
111, commi 1 e 2, 117,  comma  1,  (in  relazione  all'art.  6  della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo)  della  Costituzione,  nei
sensi e nei termini indicati in motivazione; in  subordine,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 12 della legge n. 580 del 1993, in relazione
agli articoli 2, 3, 18 e 97  della  Costituzione,  nei  sensi  e  nei
termini indicati in motivazione; 
        iii) sospende, ai sensi dell'art. 23  della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla
Corte   costituzionale   per   la   risoluzione   dell'incidente   di
costituzionalita'; 
        iv) ordina che, a cura della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
        v) riserva ogni ulteriore statuizione in rito,  in  merito  e
sulle  spese  di  lite  all'esito  del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  3
aprile 2025 con l'intervento dei magistrati: 
        Hadrian Simonetti, Presidente; 
        Dario Simeoli, consigliere; 
        Giordano Lamberti, consigliere; 
        Davide Ponte, consigliere; 
        Lorenzo Cordi', consigliere, estensore. 
 
                      Il Presidente: Simonetti 
 
 
                                                  L'estensore: Cordi'