Reg. ord. n. 125 del 2025 pubbl. su G.U. del 25/06/2025 n. 26

Ordinanza del Tribunale di Pordenone  del 08/04/2025

Tra: M.R. S.

Oggetto:

Circolazione stradale – Codice della strada – Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti  – Modifiche normative – Soppressione ai commi 1 e 1-bis dell’art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992 delle parole: «in stato di alterazione psico-fisica» – Integrazione del reato subordinata al mero riscontro della positività a sostanze stupefacenti – Denunciato effetto espansivo della norma incriminatrice in ragione della sopravvenuta irrilevanza, ai fini dell’applicazione della sanzione penale, di ogni accertamento inerente all’incidenza della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione alla capacità di guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di pericolosità – Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza – Parificazione indiscriminata di situazioni eterogenee – Disparità di trattamento rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 e alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, secondo comma, cod. pen., con riferimento ai reati di omicidio stradale e di lesioni colpose stradali – Violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

legge  del 25/11/2024  Num. 177  Art. 1  Co. 1

legge  del 25/11/2024  Num. 177  Art. 1  Co. 1

decreto legislativo  del 30/04/1992  Num. 285  Art. 187



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 25   Co.

Costituzione  Art. 27   Co.



Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. VIGANÒ


Testo dell'ordinanza

                        N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 aprile 2025

Ordinanza  dell'8  aprile  2025  del  Tribunale  di   Pordenone   nel
procedimento penale a carico di M.R. S.. 
 
Circolazione stradale - Codice della strada -  Reato  di  guida  dopo
  l'assunzione di  sostanze  stupefacenti  -  Modifiche  normative  -
  Soppressione ai commi 1 e 1-bis dell'art. 187 del d.lgs. n. 285 del
  1992 delle parole: «in stato di alterazione psico-fisica». 
- Legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di  sicurezza
  stradale e delega al Governo per  la  revisione  del  codice  della
  strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art.
  1, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2. 


(GU n. 26 del 25-06-2025)

 
                        TRIBUNALE DI PORDENONE 
                           Ufficio GIP/GUP 
 
    Il Giudice per le indagini preliminari, 
    letti gli atti del procedimento n.  361/2025  RGNR,  n.  415/2025
R.G. Gip, iscritto in data 28 gennaio 2025, nei confronti di: 
        S. M. R. , nata in ... (...) il ... e residente in ... (...),
in via ....; difesa d'ufficio dall'avv.to Chiara Coden  del  Foro  di
Pordenone, con studio in Pordenone,  in  Piazza  Giustiniano,  n.  8,
imputata per il reato p. e p. dall'art. 187, comma 1 e  comma  1-bis,
decreto legislativo n. 285/1992, commesso in Fontanafredda  (PN),  in
data ... 
 
                               Osserva 
 
    Con  richiesta  di  emissione  di  decreto  penale  di   condanna
depositata il  4  febbraio  2025  il  pubblico  ministero  presso  il
Tribunale di Pordenone esercitava l'azione penale nei confronti di S.
M. R. in ordine al «reato di cui all'art. 187, decreto legislativo n.
285/1992 perche' si  poneva  alla  guida  del  veicolo  ...,  di  sua
proprieta', dopo aver assunto sostanze stupefacenti e  psicotrope  di
tipo  «oppiacei»  (come  da  analisi  tossicologiche  dd.  ...).  Con
l'aggravante di cui all'art. 187, comma 1-bis, decreto legislativo n.
285/1992, per aver provocato un incidente stradale, impattando con il
veicolo condotto dal sig. ... 
    Fatto commesso in ... (...), in data ...». 
    Nella richiesta  di  emissione  di  decreto  penale  il  pubblico
ministero evidenziava  che,  sulla  base  delle  evidenze  probatorie
contenute nel fascicolo processuale e, in particolare, dei  risultati
delle analisi tossicologiche effettuate su campione di urine -  volte
alla rilevazione di  eventuali  tracce  di  alcool  e/o  di  sostanze
stupefacenti - emergeva a carico dell'imputata una  positivita'  agli
oppiacei per 516 ug/l. 
    Ricoverata presso  l'ospedale  di  ...  a  seguito  di  incidente
stradale, S. M. R. riferiva di aver assunto tre gocce di  ansiolitico
«EN» (principio attivo delorazepam) immediatamente dopo il  sinistro,
farmaco che le era stato regolarmente prescritto, nonche' di assumere
«al bisogno» il farmaco «Tachidol»  contenente  il  principio  attivo
della «codeina», anch'esso regolarmente prescritto per  attenuare  il
dolore causatole dalla patologia di «retto colite ulcerosa»,  di  cui
la stessa risultava essere affetta. 
    Contrariamente rispetto a quanto  avvenuto  per  il  campione  di
urine,  le  analisi  tossico-farmacologiche  effettuate  su  campione
ematico della S. davano esito negativo. 
    La contraddittorieta' tra i due risultati, lungi  dal  comportare
una  contraddittorieta'  della  prova,   deve   ritenersi   meramente
indicativa del sopravvenuto decorso di un lasso  temporale  superiore
alle 24/72 ore rispetto al momento  dell'accertamento  tossicologico.
E' scientificamente dimostrato, infatti, che le analisi effettuate su
liquido biologico di tipo «urina», consentono di rilevare  tracce  di
sostanze stupefacenti o psicotrope sino a diversi giorni o  settimane
dalla loro assunzione, mentre  quelle  condotte  su  liquido  ematico
consentono di rilevarne la presenza solo entro un arco temporale piu'
ristretto, pari a 24/72 ore dall'assunzione. 
    Sulla  base  della  nuova  formulazione  dell'art.  187,  decreto
legislativo n. 285/1992, come modificata dall'articolo  1,  comma  1,
lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25  novembre  2024,  n.  177,
commette il reato previsto dall'art. 187,  comma  1  e  comma  1-bis,
decreto legislativo n. 285/1992 colui che si  pone  alla  guida  dopo
aver  assunto  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a   prescindere
dall'accertamento dello stato di alterazione, con la conseguenza  che
il mero riscontro di una situazione di positivita' all'assunzione  di
tali  sostanze,  a  prescindere  dalla  tipologia   di   accertamento
qualitativo utilizzato, rappresenta  oggi  un  elemento  di  per  se'
sufficiente a fondare responsabilita' penale. 
    Da  cio'   conseguiva,   a   carico   dell'imputata,   l'astratta
configurabilita' del reato di cui all'art. 187, comma 1 aggravato dal
successivo comma 1-bis, decreto legislativo n. 285/1992,  atteso  che
la S. aveva provocato un incidente stradale. 
    Il pubblico ministero ha ritenuto che la nuova fattispecie di cui
all'art. 187, decreto legislativo n. 285/1992, nella quale, a seguito
delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 1,  comma  1,  lettera
b), numeri 1) e  2),  legge  25  novembre  2024,  n.  177,  e'  stato
eliminato ogni riferimento allo «stato di alterazione», si  ponga  in
contrasto con i parametri costituzionali di cui agli articoli 3,  25,
comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione, chiedendo a questo  giudice
di sollevare questione di legittimita' costituzionale. 
    In subordine, tenuto  conto  dell'astratta  configurabilita'  del
reato per il quale si procede e  in  applicazione  del  principio  di
obbligatorieta' dell'azione penale, il pubblico ministero ha  chiesto
emettersi nei confronti di S. M. R. decreto penale di  condanna  alla
pena di euro 5.250,00 di ammenda. 
    Con memoria depositata unitamente al  fascicolo  processuale,  il
pubblico ministero ha  analiticamente  illustrato  le  argomentazioni
poste  alla  base  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
proposta. 
    Il  G.i.p.   presso   il   Tribunale   di   Pordenone,   ritenute
condivisibili  le  motivazioni   e   le   indicazioni   delle   norme
costituzionali violate indicate  nell'istanza  e  nella  memoria  del
pubblico ministero, cui si riporta integralmente,  solleva  questione
di legittimita' costituzionale e dispone la trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale, per i motivi e nei termini che seguono. 
Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale 
    Premesso quanto  sopra,  questo  Giudice  ritiene  sussistere  la
rilevanza della questione di costituzionalita' proposta in  relazione
al giudizio a quo, atteso che dalla decisione della stessa dipende la
possibilita' per questo Giudice di definire il procedimento  mediante
l'emissione di decreto penale di condanna come richiesto dal pubblico
ministero, ovvero l'obbligo di rigettare la richiesta rimettendo  gli
atti al pubblico ministero, per i motivi di seguito indicati. 
    Per una piu' completa ed  efficace  esposizione  della  rilevanza
della questione di legittimita' sollevata,  giova  premettere  alcuni
cenni sulla normativa da applicare  rispetto  ai  fatti  di  causa  e
sull'interpretazione giurisprudenziale che si e' formata sul punto. 
    Mediante la legge n. 177 del 25 novembre 2024, il  Parlamento  ha
introdotto diverse modifiche di rilievo  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 (d'ora in  poi  soltanto  Codice  della  strada).
Nell'ambito  della  novella  legislativa,  uno  degli  effetti   piu'
evidenti e' stato certamente  rappresentato  dalla  soppressione  del
requisito  oggettivo  dello  «stato  di   alterazione   psico-fisica»
dall'art. 187, comma 1 e comma 1-bis, decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera  b)  n.  1  e  2
legge 25 novembre 2024. 
    La  precedente  formulazione  dell'art.  187,  comma   1   C.d.S.
prevedeva che «chiunque guida in  stato  di  alterazione  psicofisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope  e'  punito  con
l'ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l'arresto da sei mesi ad  un  anno».
L'attuale testo normativo, invece, prevede che «chiunque  guida  dopo
aver  assunto  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  e'  punito  con
l'ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l'arresto da sei mesi ad  un  anno».
Del pari, mentre la vecchia formulazione del comma 1-bis recitava «se
il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver  assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,  le
pene di cui al comma 1 sono raddoppiate», l'attuale  testo  normativo
prevede che «se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti
o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1
sono raddoppiate». 
    Pertanto, fino all'entrata in  vigore  della  legge  25  novembre
2024, n. 177, la condotta tipica del  reato  previsto  dall'art.  187
Codice della strada non era semplicemente quella di chi guidava  dopo
aver assunto  sostanze  stupefacenti,  bensi'  quella  di  colui  che
guidava in stato  di  alterazione  psicofisica  determinato  da  tale
assunzione. 
    In via speculare, le fattispecie di lesioni  colpose  e  omicidio
colposo stradali, previste rispettivamente dagli articoli  589-bis  e
590-bis c.p., come introdotte dalla legge 23 marzo 2016,  n.  41,  al
secondo comma prevedevano - e tutt'ora prevedono - un aumento di pena
per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto  in  stato  di
«ebbrezza alcolica» o in «stato di alterazione». 
    A differenza di quanto previsto per il reato di guida in stato di
ebbrezza dall'art. 186 del Codice  della  strada,  che  ricollega  la
rilevanza penale della condotta al superamento di determinati  limiti
quantitativi del livello ematico di alcool del conducente di veicoli,
la fattispecie di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti  non
e' mai stata ancorata al superamento di una soglia legale. 
    Nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1,
comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) legge 25 novembre 2024,  n.  177,
la distinzione tra stato di ebbrezza e stato di alterazione  appariva
sintomatica della consapevolezza  del  legislatore  della  diversita'
delle condotte, e, soprattutto, degli effetti diversi prodotti  dalle
sostanze in questione, laddove si individuava lo stato di alterazione
come inevitabilmente connesso all'assunzione di  stupefacenti,  sulla
base di un rapporto di causa-effetto descrittivo  di  una  situazione
fattuale, mentre lo stato di ebbrezza era e risulta tuttora  ancorato
al superamento di un livello di rischio consentito. 
    La scelta legislativa di ricollegare la punibilita' a presupposti
diversi da quelli previsti per la guida in  stato  di  ebbrezza,  per
configurare la quale  e'  sufficiente  porsi  alla  guida  dopo  aver
assunto alcool oltre una  determinata  soglia,  trova  la  sua  ratio
nell'apprezzamento della ritenuta maggior  pericolosita'  dell'azione
rispetto al bene giuridico tutelato  della  sicurezza  stradale,  che
implica l'assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell'accertata
alterazione  psicofisica  causata  dall'assunzione  di  stupefacenti.
Tanto e' vero  che  la  sanzione  prevista  dall'art.  187,  comma  1
corrisponde alla piu' grave sanzione prevista dall'art. 186, comma 2,
lett. c) e cosi' parimenti si sovrappongono le sanzioni previste  per
il caso in cui il conducente provochi un sinistro stradale (cfr.,  in
motivazione, Cass. penale sez. IV, 22 gennaio 2021, (ud.  22  gennaio
2021, n. 5793). 
    A sua volta, la prova dell'alterazione esigeva l'accertamento  di
uno stato di coscienza semplicemente  modificato  dall'assunzione  di
sostanze stupefacenti,  che  non  coincide  necessariamente  con  una
condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035  del  14  marzo  2017,
Calabrese, Rv. 270168-01;  Sez.  4,  n.  16895  del  27  marzo  2012,
Albertini, Rv. 252377), ne' con una totale compromissione dello stato
psico-fisico. 
    Alla sintomatologia dell'alterazione doveva dunque  accompagnarsi
l'accertamento della sua  origine  e  cioe'  dell'assunzione  di  una
sostanza drogante o psicotropa, non essendo la  mera  alterazione  di
per se' punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, ne'  essendo
tale il semplice uso non accompagnato da  alterazione.  Diversamente,
dunque,  dall'ipotesi   di   guida   sotto   l'effetto   di   alcool,
l'accertamento non poteva limitarsi ne' alla sola sintomatologia, ne'
al solo accertamento dell'assunzione, ma  doveva  compendiare  i  due
profili. (cfr, in motivazione, Cass. penale sez. IV, 22 gennaio 2021,
(ud. 22 gennaio 2021, n. 5793). 
    A differenza dell'alcool, le sostanze stupefacenti  e  psicotrope
possono  impiegare  anche  diversi   giorni   per   essere   smaltite
dall'organismo; cio' ha indotto la giurisprudenza di  legittimita'  a
ritenere indispensabile, ai funi dell'integrazione del reato  di  cui
all'art. 187  Codice  della  strada,  l'accertamento  dell'attualita'
dello stato di alterazione psico-fisica  determinato  dall'assunzione
di sostanze stupefacenti, da condurre anche sulla  base  di  elementi
sintomatici esterni in grado di neutralizzare la valenza dimostrativa
equivoca propria dell'esame sulle urine Si  veda,  sul  punto,  Cass.
Sez. 4, n. 6995 del 9 gennaio 2013, di cui si riporta la massima: «Ai
fini della configurabilita' del reato di guida sotto  l'influenza  di
sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione  del  conducente  puo'
essere  dimostrato   attraverso   gli   accertamenti   biologici   in
associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza
che sia necessario espletare  una  analisi  su  campioni  di  diversi
liquidi fisiologici.  (Fattispecie  nella  quale  e'  stata  ritenuta
sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato  confusionale
dell'imputato riscontrato al momento del fatto)». 
    Con riferimento ai  tempi  di  rilevazione  della  positivita'  a
sostanze   rispetto   al   momento   dell'assunzione,    la    stessa
giurisprudenza di legittimita'  ha  avuto  a  piu'  riprese  modo  di
evidenziare che  «ai  fini  dell'accertamento  del  reato  e'  dunque
necessario sia  un  accertamento  tecnico-biologico,  sia  che  altre
circostanze provino la situazione di alterazione  psico-fisica.  Tale
complessita'  probatoria  si  impone  in  quanto  le   tracce   degli
stupefacenti permangono nel tempo, sicche' l'esame  tecnico  potrebbe
avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la
sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del
fatto in stato di alterazione» (in senso conforme, da ultime,  Cass.,
13 febbraio 2024, n. 8296; Cass., 25 gennaio 2023, n. 5890; Cass.,  6
ottobre 2021, n. 8417). 
    La tipologia di campione biologico prelevato  sulla  persona  del
conducente, inoltre, ha assunto una incidenza diversa in  termini  di
accertamento dello stato di alterazione  determinata  dall'assunzione
di sostanze stupefacenti, laddove un accertamento svolto  su  liquido
ematico  o  salivare  e'  stato  ritenuto  in  grado  di  offrire  un
sufficiente margine di certezza circa l'attualita' degli  effetti  di
tale alterazione,  mentre  il  solo  accertamento  della  positivita'
urinaria  a  sostanze  stupefacenti  e'  stato  ritenuto   idoneo   a
comprovare soltanto una pregressa assunzione di tali sostanza  e  non
la ricorrenza, al momento della guida, di uno  stato  di  alterazione
psicofisica (cfr. ex plurimis, Cass., 16 ottobre 2024, n. 2020,  dep.
2025; Cass. 23 novembre 2023, n. 3383 dep.  2024;  Cass.,  19  aprile
2023, n. 31514; Cass., 13 giugno 2017, n.  43486;  Cass.,  9  gennaio
2013, n. 6995). 
    Il testo previgente dell'art. 187 C.d.S., come interpretato dalla
giurisprudenza  costituzionale  e  di  legittimita',  comportava   il
necessario accertamento di due profili oggettivi nella  condotta  del
conducente,  costituiti  dalla  pregressa  assunzione   di   sostanze
stupefacenti e dall'effettivo stato di  alterazione  alla  guida  del
mezzo, al primo causalmente connesso (cfr. C. cost. n. 277  del  2004
che,  interpellata  sul  grado  di  tassativita'  di  una  precedente
formulazione  dello  stesso  art.  187  C.d.S.,  reputava  la   norma
sufficientemente determinata,  giacche'  concorrevano  due  elementi,
«l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia  giudiziaria
(lo stato di alterazione), e  per  il  quale  possono  valere  indici
sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento  della  presenza,
nei  liquidi  fisiologici  del  conducente,  di  tracce  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  a  prescindere  dalla  quantita'  delle
stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo,  ma  gli  effetti
che l'assunzione di quelle sostanze puo' provocare  in  concreto  nei
singoli soggetti»). 
    L'accertamento investiva cosi' due momenti distinti ma collegati,
essendo pacifico  che  oggetto  di  prova  dovesse  essere  non  solo
l'accertamento  della  pregressa  assunzione   e   dello   stato   di
alterazione, bensi'  anche  del  nesso  di  derivazione  del  secondo
rispetto alla prima (cfr: Cass., Sez. IV, 17 gennaio 2020, n.  15078,
secondo cui «ai fini della configurabilita' del reato di cui all'art.
187 cod. strada, non e' sufficiente che l'agente si  sia  posto  alla
guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe  ma  e'  necessario
che egli abbia guidato  in  stato  di  alterazione  causato  da  tale
assunzione»); tale circostanza e' stata ribadita nonostante gia'  nel
2007 il legislatore fosse intervenuto modificando il reato in  esame,
sostituendo la precedente e piu' netta formulazione, che  vietava  di
porsi alla guida «in condizioni  di  alterazione  fisica  e  psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o  psicotrope»,  con  il
piu' generico divieto di guidare «in stato di alterazione psicofisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». 
    In definitiva, non era sufficiente provare, mediante il  prelievo
di liquidi biologici,  che  il  conducente  avesse  assunto  sostanze
stupefacenti o psicotrope prima di porsi alla guida.  Ao'  contrario,
risultava  necessario  anche  l'accertamento  della   situazione   di
alterazione  psicofisica,  raggiungibile  sia  tramite   accertamenti
tecnico-biologici, sia tramite altre circostanze (ex  multis,  Cass.,
25 gennaio 2023, n. 5890). 
    In sintesi, alla luce delle superiori osservazioni,  e'  evidente
che la disciplina normativa risultante dalla precedente  formulazione
dell'art. 187 C.d.S. fosse tesa a sanzionare soltanto quelle condotte
in  grado  di  ledere  il  bene  giuridico  presidiato  dalla   norma
costituito   dalla   sicurezza   stradale   e   dalla    salvaguardia
dell'incolumita'  fisica  degli  utenti  della  strada,  configurando
un'ipotesi di reato  di  pericolo  concreto,  basata  sul  preventivo
accertamento dell'attualita' di uno stato di alterazione  psicofisica
al  momento  della  guida  e  della   derivazione   di   tale   stato
dall'assunzione di sostanze stupefacenti. 
    Mediante l'espunzione dalla lettera della norma  del  riferimento
allo stato di alterazione, il  testo  dell'odierno  art.  187  C.d.S.
prescinde in toto dall'accertamento di uno dei  requisiti  essenziali
su cui poggiava l'intero meccanismo punitivo del reato di guida sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti, di guisa che  l'integrazione  del
reato e' oggi subordinata al mero riscontro della positivita' a  tali
sostanze. 
    Da cio' e' disceso un inevitabile effetto espansivo  della  norma
incriminatrice, in ragione della sopravvenuta  irrilevanza,  ai  fini
dell'applicazione  della  sanzione  penale,  di   ogni   accertamento
inerente  all'incidenza  che  la  pregressa  assunzione  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope puo' avere in relazione alla  capacita'  di
guida del soggetto agente e alla sua  qualificazione  in  termini  di
pericolosita'. 
    Tale scelta legislativa si ritiene in contrasto con i  canoni  di
eguaglianza,  ragionevolezza  e  proporzionalita'   (art.   3   della
Costituzione), di tassativita', determinatezza e  offensivita'  (art.
25, comma 2 della Costituzione), nonche' con la finalita' rieducativa
della pena (art. 27, comma 3 della Costituzione). 
    Pacifica appare la possibilita', per il  Giudice  delle  indagini
preliminari, di sollevare questione di legittimita' costituzionale in
sede di valutazione di una  richiesta  di  emissione  di  un  decreto
penale di condanna, essendo detto giudice chiamato a  decidere  circa
l'applicazione o  meno  di  una  sanzione  a  seguito  dell'esercizio
dell'azione penale da parte del pubblico ministero. 
    L'assunto appare corroborato dalle vicende che hanno  portato  la
Corte costituzionale a emettere la sentenza n. 23 del  2015,  il  cui
giudizio  di  costituzionalita'  e'  originato  da  un'ordinanza   di
rimessione (la n. 88 del 7 agosto 2013), sollevata dal G.i.p.  presso
il Tribunale di Avezzano proprio in occasione di un  procedimento  ex
articoli 459 e ss. c.p.p. Questione a sua volta  originata,  come  in
questa sede, dall'impulso del  pubblico  ministero,  il  quale  aveva
avanzato al G.i.p.  richiesta  di  emissione  di  decreto  penale  di
condanna,  sollecitando  quest'ultimo  a  sollevare  il  quesito   di
legittimita' costituzionale in relazione all'art. 459, comma 1 c.p.p.
«nella parte in cui prevede la facolta' del querelante di opporsi, in
caso  di  reati  perseguibili  a  querela,   alla   definizione   del
procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna». Seguiva,
in  accoglimento,  declaratoria  di   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen.  (come  sostituito  dall'art.
37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999,  n.  479)  per  violazione
degli articoli 3 e 111 della Costituzione. 
    Ne' si ritiene percorribile  una  interpretazione  alternativa  e
costituzionalmente orientata del precetto che impedisca di addivenire
a una illegittima  riproposizione  di  quell'elemento  (lo  stato  di
alterazione) che il legislatore del  2024  ha  inteso  eliminare,  in
quanto cio' determinerebbe una sostanziale abrogazione della  riforma
di cui alla legge 25 novembre  2024,  n.  177,  in  contrasto  con  i
principi di separazione dei poteri e di riserva di legge. 
    Invero, l'utilizzo di elementi circostanziali diversi dalla  mera
positivita' risulta fortemente limitato, se non precluso, poiche'  si
tratta un aspetto rimesso alla sola discrezionalita' del legislatore:
tale operazione, infatti, determinerebbe uno snaturamento della ratio
della legge n. 177/2024, che e' quella  di  impedire  il  ricorso  ad
ulteriori indici sintomatici dello stato  di  alterazione,  anche  se
ricavabili in via interpretativa. 
    Pertanto, non e'  piu'  possibile  fare  applicazione  di  quella
giurisprudenza (Cass., 16 ottobre 2024, n. 2020, dep. 2025; Cass.  23
novembre 2023, n. 3383 dep. 2024; Cass., 19 aprile  2023,  n.  31514;
Cass., 13 giugno 2017, n. 43486; Cass., 9 gennaio 2013, n. 6995)  che
aveva  accordato  maggior  efficacia  probatoria  agli   accertamenti
ematici rispetto a quelli condotti sulle urine, poiche' il privilegio
accordato  ai  primi  era  inestricabilmente  legato   proprio   alla
necessita'  di  accertare  il  requisito  normativo  dello  stato  di
alterazione, oggi soppresso. 
    Per  le  stesse  ragioni  e  a  fortiori,  non  appare  possibile
applicare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita'  e
costituzionale formatisi in epoca antecedente all'entrata  in  vigore
della legge n. 177 del 25 novembre 2024, come sopra gia' richiamati. 
Non  manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale. 
    In punto di non manifesta infondatezza, i dubbi  di  legittimita'
costituzionale riguardano il ritenuto contrasto fra l'art.  1,  comma
1, lettera b) n. 1 e 2, legge  25  novembre  2024,  n.  177  con  gli
articoli 3, 25 comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione. 
    Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, il  contrasto  con
la norma costituzionale va analizzato singolarmente sulla base di tre
profili,  costituiti,  rispettivamente  dalla  ragionevolezza,  dalla
proporzionalita' e dalla uguaglianza. 
    Quanto alla  ragionevolezza,  va  preliminarmente  richiamato  il
principio secondo cui, qualora l'irrazionalita' o  l'iniquita'  delle
conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile, il criterio  di
ragionevolezza puo' trovare  ingresso  nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale anche quando  sia  disgiunto  dal  riferimento  ad  un
«tertium comparationis» (cfr. C. cost. n. 46 del 1993). 
    Nel caso di specie, appare manifestamente irragionevole e  iniquo
ritenere   necessaria   e   sufficiente,   ai   fini   della   penale
responsabilita', la mera positivita' del soggetto ad una  determinata
sostanza stupefacente, senza effettuare alcuna indagine sugli effetti
di tale dato sulla capacita' di guida,  poiche'  in  tal  modo  viene
sanzionata  penalmente  anche  la  condotta  del  soggetto  che,  non
riportando   alcuna   sintomatologia    ricollegabile    all'avvenuta
assunzione, si pone alla guida  senza  provocare  alcun  pericolo  di
lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. 
    L'eliminazione  del  requisito   dello   stato   di   alterazione
psicofisica, inoltre, presupponendo in via assoluta  un  giudizio  di
maggiore  pericolosita'  alla  guida  del  soggetto  che  ha  assunto
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  rispetto   al   soggetto   non
assuntore, ha determinato l'effetto di trasformare l'illecito di  cui
all'art. 187 Codice della strada da  reato  di  pericolo  concreto  a
reato di pericolo astratto, senza che  l'anticipazione  della  tutela
penale conseguente a tale trasformazione risultasse ancorata  ad  una
giustificazione  causalmente  fondata  sul  criterio   dell'id   quod
plerumque accidit. 
    Nessuna distinzione, infatti, puo' piu' operarsi tra la  condotta
di guida tenuta  da  parte  di  un  soggetto  che  si  trovi  in  una
situazione di effettiva alterazione psicofisica, e  quella  posta  in
essere da un soggetto che si  ponga  alla  guida  dopo  aver  assunto
sostanze che, seppur rilevabili mediante accertamento  tossicologico,
in ragione del tempo trascorso o della loro inidoneita' a determinare
uno stato di alterazione, non producano alcun effetto stupefacente  o
psicotropo. 
    Sotto il secondo profilo, l'art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e  2
legge 25 novembre 2024, n. 177 si pone in contrasto con il canone  di
proporzionalita'. 
    Tale principio - da ritenersi, al pari della  ragionevolezza,  un
vero e proprio criterio autonomo e distinto dall'eguaglianza (cfr. C.
cost., n. 20 del 2019; n. 97 del 2020; n. 5 del 2023; n. 14 del  2023
e n. 184 del 2023) - consente di valutare «se  la  norma  oggetto  di
scrutinio, con la misura e le modalita'  di  applicazione  stabilite,
sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi  legittimamente
perseguiti, in quanto, tra piu' misure appropriate, prescriva  quella
meno restrittiva dei diritti  a  confronto  e  stabilisca  oneri  non
sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (cfr. C.
cost. n. 1 del 2014), secondo la logica del ricorso alla norma penale
come extrema ratio. 
    Nel  caso  di  specie,  la  scelta   legislativa   di   ricorrere
indistintamente alla sanzione penale nei confronti  di  tutti  coloro
che si pongono alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti - a
prescindere dal dato temporale della consumazione e dagli effetti che
ne sono concretamente derivati - deve, qualificarsi come  una  scelta
sproporzionata, in quanto con essa si fa  ricorso  ad  uno  strumento
eccessivamente afflittivo, non  strettamente  indispensabile  e,  nei
casi di condotta neutra rispetto al  pericolo  di  lesione  del  bene
giuridico protetto, addirittura inutile rispetto allo scopo di tutela
perseguito. 
    Con  riferimento  al  terzo  profilo  ovvero,  segnatamente,   al
principio di uguaglianza, la mancata verifica di cui  sopra  comporta
l'assoggettamento a trattamento differente di situazioni uguali e, al
contempo, l'assoggettamento al  medesimo  trattamento  di  situazioni
diverse. 
    Sotto  il  primo  aspetto,  viene  in  rilievo   l'ingiustificata
disparita' di trattamento adoperata nei confronti del mero  assuntore
di sostanze stupefacenti o psicotrope che sia  abile  alla  guida  al
momento del controllo - assoggettato a sanzione penale -  rispetto  a
quello riservato a qualsiasi altro soggetto. 
    Sotto il secondo aspetto, la posizione  di  assoluta  irrilevanza
del requisito dell'alterazione  psicofisica  comporta  l'applicazione
della medesima sanzione tanto al conducente che si trovi in uno stato
di   alterazione   effettivo,   quanto   a   quello   fisicamente   e
psicologicamente idoneo  alla  guida,  finendo  per  condurre  a  una
parificazione  indiscriminata  di  situazioni  eterogenee.  In  altri
termini,  la  condotta  neutra  del  conducente   che,   pur   avendo
precedentemente assunto sostanze stupefacenti, si ponga alla guida in
uno stato di perfetta lucidita',  viene  assimilata  alla  negligenza
attribuibile a chi circola sulla  pubblica  via,  non  curandosi  del
proprio stato di alterazione psicofisica. 
    Il  doppio  livello  di  diseguaglianza  sopra  delineato  appare
ulteriormente amplificato dall'evidente disparita' di disciplina oggi
intercorrente fra l'art. 187 C.d.S. e altre norme penali  finalizzate
a contrastare la condotta di circolazione  di  veicoli  da  parte  di
soggetti che hanno assunto sostanze, alcoliche o stupefacenti, idonee
ad incidere sulla capacita' di guida: 
        a) l'art. 186 C.d.S., che, mediante la previsione  di  soglie
di punibilita', subordina la punibilita' al superamento di  un  tasso
alcolemico quanto meno superiore a 0,8 g/l  (a  fronte  di  una  mera
sanzione amministrativa per le ipotesi di tasso alcolemico inferiore,
ovvero della  totale  irrilevanza  giuridica  del  fatto  laddove  il
quantitativo alcolico, seppur presente, non superi la ben nota soglia
di 0,5 g/l); 
        b) le circostanze aggravanti di cui  agli  articoli  589-bis,
comma 2 e 590-bis, comma 2 c.p., con riferimento, rispettivamente, ai
reati di  omicidio  stradale  e  di  lesioni  colpose  stradali,  che
subordinano l'aumento di pena all'accertamento di un pregresso «stato
di  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psico-fisica  conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope». 
    Tali norme richiedono, ai fini della  integrazione  del  reato  o
della circostanza aggravante, un quid pluris rispetto al  dato  della
pregressa assunzione, rappresentato dalla  concreta  incidenza  sulla
capacita' di guida del soggetto agente, la  sola  ritenuta  idonea  a
ledere l'interesse giuridicamente tutelato della sicurezza stradale. 
    Con riferimento all'art. 25, comma 2 della Costituzione, sussiste
la violazione del principio di legalita'  sotto  il  duplice  profilo
della  tassativita'  e  della   determinatezza   della   fattispecie;
l'attuale formulazione dell'art. 187  C.d.S.,  non  consente  ne'  di
selezionare adeguatamente le condotte penalmente  rilevanti,  ne'  di
fornire una chiara indicazione ai  consociati  in  ordine  all'esatta
linea di confine fra  l'area  di  illiceita'  e  quella  di  liceita'
penale. 
    L'assenza di requisiti ulteriori rispetto  alla  mera  assunzione
finisce, pertanto, per esporre il consociato - che abbia assunto  per
qualsiasi ragione sostanze stupefacenti o psicotrope - a uno stato di
obiettiva, insuperabile incertezza circa la  rilevanza  penale  della
sua futura condotta di guida, non  essendovi  parametri  a  cui  fare
riferimento  per  orientarsi  circa  le  conseguenze  della   propria
condotta. 
    Non a caso, richiamando la pronuncia della C. cost.  n.  277  del
2004  gia'  menzionata,  la  Consulta,  interpellata  sul  grado   di
tassativita' di una precedente formulazione  dello  stesso  art.  187
C.d.S., reputava  la  norma  sufficientemente  determinata,  giacche'
concorrevano due elementi,  «l'uno  obiettivamente  rilevabile  dagli
agenti di polizia giudiziaria (lo stato di  alterazione),  e  per  il
quale  possono  valere  indici  sintomatici,   l'altro,   consistente
nell'accertamento  della  presenza,  nei  liquidi   fisiologici   del
conducente, di  tracce  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  a
prescindere dalla quantita' delle stesse, essendo  rilevante  non  il
dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze
puo'  provocare  in  concreto  nei  singoli  soggetti».  Valutazione,
quest'ultima,  che  non  puo'  piu'  essere  riproposta,   pena   una
inammissibile ingerenza nella sfera di discrezionalita'  propria  del
legislatore. 
    Sussiste, altresi', la violazione del principio di offensivita' e
materialita'  del  fatto,   ritenendosi   in   particolare   che   la
soppressione del  requisito  dello  «stato  di  alterazione  fisica»,
abbandonando la logica della lesione del bene giuridico tutelato  per
abbracciare una logica punitiva improntata al  c.d.  «diritto  penale
d'autore», abbia comportato l'incapacita' della norma di selezionare,
fra tutte le condotte  astrattamente  sussumibili  nel  fatto  tipico
dell'art. 187 C.d.S., solo quelle realmente idonee a ledere  il  bene
giuridico della tutela della sicurezza stradale e  della  incolumita'
dei suoi utenti. 
    Se, infatti, la necessita' di accertare  la  sussistenza  di  uno
stato di alterazione psicofisica comportava in  passato  l'onere,  in
capo al giudice, di accertare che la condotta del  soggetto,  inabile
in quel momento a  guidare  secondo  canoni  di  normalita'  sociale,
rappresentasse un  pericolo  per  l'incolumita'  degli  utenti  della
strada, la sua  soppressione  oggi  restituisce  una  contravvenzione
fondata su una presunzione  totale  di  maggiore  pericolosita'  alla
guida del soggetto assuntore rispetto al  non  assuntore,  senza  che
l'Autorita' giudiziaria possa valorizzare altri  e  diversi  elementi
per valutare in concreto la condotta dallo stesso tenuta. 
    Ne', tuttavia, al mancato rispetto del canone  «in  astratto»  si
puo' in alcun modo sopperire «in concreto», dovendosi concludere  per
l'impossibilita' per il giudice penale di dare  piena  attuazione  al
criterio interpretativo della c.d. «offensivita'  in  concreto»,  dal
momento che il giudizio del disvalore della condotta e' gia' stato ex
ante effettuato dal legislatore, precludendo ogni margine  valutativo
all'interprete. 
    L'automatismo  posto  dalla  norma  «chiunque  guida  dopo   aver
assunto» ... «e' punito», infatti,  non  consente  all'interprete  di
valorizzare altri elementi, oltre a quello della positivita' o meno a
sostanze stupefacenti e psicotrope. 
    Ne', infine, potrebbe dirsi rispettata l'offensivita' in concreto
attraverso un'interpretazione che valorizzi il motivo dell'assunzione
di  sostanza  stupefacente  o  psicotropa,  andando  per  esempio   a
escludere  l'offensivita'  per  i  casi  di  positivita'  connessi  a
finalita'  terapeutiche  rispetto  a  quelli  connessi  a   finalita'
ludiche/ricreative. Cio' perche' si finirebbe per creare  sostanziali
vuoti di tutela, mandando  esenti  da  punizione  soggetti  che,  pur
avendo assunto sostanze per finalita' terapeutiche, decidano in  modo
sconsiderato di porsi immediatamente dopo  l'assunzione  alla  guida,
senza tener conto del proprio stato di alterazione psicofisica e,  in
definitiva, della propria capacita' di  mettersi  alla  guida  di  un
veicolo. 
    Quanto all'art. 27,  comma  3  della  Costituzione,  la  sanzione
apprestata a fronte di un fatto inoffensivo priverebbe la pena  anche
della sua finalita' rieducativa, poiche' una pena sproporzionata  non
potra'   mai   essere   avvertita   come   «giusta»   dal   reo    e,
conseguentemente, non potra' mai gettare le basi per  alcun  percorso
rieducativo. 
    Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover  investire
la  Corte  costituzionale,  chiedendo  alla  stessa  di   pronunciare
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  1,
lettera b) n. 1 e 2, legge 25 novembre 2024, n. 177, con  conseguente
reviviscenza dei commi 1 e 1-bis dell'art.  187  C.d.S.,  nella  loro
formulazione ante riforma, per contrasto con gli articoli 3, 25 comma
2 e 27, comma 3 della Costituzione. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134  della  Costituzione,  1  legge  cost.  n.
1/1948 e 23 ss. legge n. 87/1953, 
    ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e
2, legge 25 novembre 2024, n. 177, nella parte  in  cui  sopprime  le
parole «in stato di alterazione psicofisica» dall'art. 187, comma 1 e
comma  1-bis,  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  per
violazione  dei   principi   di   ragionevolezza,   proporzionalita',
uguaglianza ex art. 3 della Costituzione,  nonche'  dei  principi  di
tassativita' e determinatezza  della  fattispecie  incriminatrice  ex
art. 25, comma 2 della Costituzione e del principio  della  finalita'
rieducativa della pena ex art. 27, comma 3 della Costituzione. 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
affinche' assuma le proprie decisioni in merito  alla  conformita'  o
meno  della  norma  impugnata  ai  parametri   costituzionali   sopra
indicati. 
    Manda alla cancelleria per quanto di competenza. 
        Pordenone, 8 aprile 2025 
 
    Il Giudice per le indagini preliminari di Pordenone: Granata