Reg. ord. n. 125 del 2025 pubbl. su G.U. del 25/06/2025 n. 26
Ordinanza del Tribunale di Pordenone del 08/04/2025
Tra: M.R. S.
Oggetto:
Circolazione stradale – Codice della strada – Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti – Modifiche normative – Soppressione ai commi 1 e 1-bis dell’art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992 delle parole: «in stato di alterazione psico-fisica» – Integrazione del reato subordinata al mero riscontro della positività a sostanze stupefacenti – Denunciato effetto espansivo della norma incriminatrice in ragione della sopravvenuta irrilevanza, ai fini dell’applicazione della sanzione penale, di ogni accertamento inerente all’incidenza della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione alla capacità di guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di pericolosità – Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza – Parificazione indiscriminata di situazioni eterogenee – Disparità di trattamento rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 e alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, secondo comma, cod. pen., con riferimento ai reati di omicidio stradale e di lesioni colpose stradali – Violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
legge
del 25/11/2024
Num. 177
Art. 1
Co. 1
legge
del 25/11/2024
Num. 177
Art. 1
Co. 1
decreto legislativo
del 30/04/1992
Num. 285
Art. 187
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 25
Co. 2
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 aprile 2025
Ordinanza dell'8 aprile 2025 del Tribunale di Pordenone nel
procedimento penale a carico di M.R. S..
Circolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida dopo
l'assunzione di sostanze stupefacenti - Modifiche normative -
Soppressione ai commi 1 e 1-bis dell'art. 187 del d.lgs. n. 285 del
1992 delle parole: «in stato di alterazione psico-fisica».
- Legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza
stradale e delega al Governo per la revisione del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art.
1, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2.
(GU n. 26 del 25-06-2025)
TRIBUNALE DI PORDENONE
Ufficio GIP/GUP
Il Giudice per le indagini preliminari,
letti gli atti del procedimento n. 361/2025 RGNR, n. 415/2025
R.G. Gip, iscritto in data 28 gennaio 2025, nei confronti di:
S. M. R. , nata in ... (...) il ... e residente in ... (...),
in via ....; difesa d'ufficio dall'avv.to Chiara Coden del Foro di
Pordenone, con studio in Pordenone, in Piazza Giustiniano, n. 8,
imputata per il reato p. e p. dall'art. 187, comma 1 e comma 1-bis,
decreto legislativo n. 285/1992, commesso in Fontanafredda (PN), in
data ...
Osserva
Con richiesta di emissione di decreto penale di condanna
depositata il 4 febbraio 2025 il pubblico ministero presso il
Tribunale di Pordenone esercitava l'azione penale nei confronti di S.
M. R. in ordine al «reato di cui all'art. 187, decreto legislativo n.
285/1992 perche' si poneva alla guida del veicolo ..., di sua
proprieta', dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope di
tipo «oppiacei» (come da analisi tossicologiche dd. ...). Con
l'aggravante di cui all'art. 187, comma 1-bis, decreto legislativo n.
285/1992, per aver provocato un incidente stradale, impattando con il
veicolo condotto dal sig. ...
Fatto commesso in ... (...), in data ...».
Nella richiesta di emissione di decreto penale il pubblico
ministero evidenziava che, sulla base delle evidenze probatorie
contenute nel fascicolo processuale e, in particolare, dei risultati
delle analisi tossicologiche effettuate su campione di urine - volte
alla rilevazione di eventuali tracce di alcool e/o di sostanze
stupefacenti - emergeva a carico dell'imputata una positivita' agli
oppiacei per 516 ug/l.
Ricoverata presso l'ospedale di ... a seguito di incidente
stradale, S. M. R. riferiva di aver assunto tre gocce di ansiolitico
«EN» (principio attivo delorazepam) immediatamente dopo il sinistro,
farmaco che le era stato regolarmente prescritto, nonche' di assumere
«al bisogno» il farmaco «Tachidol» contenente il principio attivo
della «codeina», anch'esso regolarmente prescritto per attenuare il
dolore causatole dalla patologia di «retto colite ulcerosa», di cui
la stessa risultava essere affetta.
Contrariamente rispetto a quanto avvenuto per il campione di
urine, le analisi tossico-farmacologiche effettuate su campione
ematico della S. davano esito negativo.
La contraddittorieta' tra i due risultati, lungi dal comportare
una contraddittorieta' della prova, deve ritenersi meramente
indicativa del sopravvenuto decorso di un lasso temporale superiore
alle 24/72 ore rispetto al momento dell'accertamento tossicologico.
E' scientificamente dimostrato, infatti, che le analisi effettuate su
liquido biologico di tipo «urina», consentono di rilevare tracce di
sostanze stupefacenti o psicotrope sino a diversi giorni o settimane
dalla loro assunzione, mentre quelle condotte su liquido ematico
consentono di rilevarne la presenza solo entro un arco temporale piu'
ristretto, pari a 24/72 ore dall'assunzione.
Sulla base della nuova formulazione dell'art. 187, decreto
legislativo n. 285/1992, come modificata dall'articolo 1, comma 1,
lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177,
commette il reato previsto dall'art. 187, comma 1 e comma 1-bis,
decreto legislativo n. 285/1992 colui che si pone alla guida dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope a prescindere
dall'accertamento dello stato di alterazione, con la conseguenza che
il mero riscontro di una situazione di positivita' all'assunzione di
tali sostanze, a prescindere dalla tipologia di accertamento
qualitativo utilizzato, rappresenta oggi un elemento di per se'
sufficiente a fondare responsabilita' penale.
Da cio' conseguiva, a carico dell'imputata, l'astratta
configurabilita' del reato di cui all'art. 187, comma 1 aggravato dal
successivo comma 1-bis, decreto legislativo n. 285/1992, atteso che
la S. aveva provocato un incidente stradale.
Il pubblico ministero ha ritenuto che la nuova fattispecie di cui
all'art. 187, decreto legislativo n. 285/1992, nella quale, a seguito
delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera
b), numeri 1) e 2), legge 25 novembre 2024, n. 177, e' stato
eliminato ogni riferimento allo «stato di alterazione», si ponga in
contrasto con i parametri costituzionali di cui agli articoli 3, 25,
comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione, chiedendo a questo giudice
di sollevare questione di legittimita' costituzionale.
In subordine, tenuto conto dell'astratta configurabilita' del
reato per il quale si procede e in applicazione del principio di
obbligatorieta' dell'azione penale, il pubblico ministero ha chiesto
emettersi nei confronti di S. M. R. decreto penale di condanna alla
pena di euro 5.250,00 di ammenda.
Con memoria depositata unitamente al fascicolo processuale, il
pubblico ministero ha analiticamente illustrato le argomentazioni
poste alla base della questione di legittimita' costituzionale
proposta.
Il G.i.p. presso il Tribunale di Pordenone, ritenute
condivisibili le motivazioni e le indicazioni delle norme
costituzionali violate indicate nell'istanza e nella memoria del
pubblico ministero, cui si riporta integralmente, solleva questione
di legittimita' costituzionale e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale, per i motivi e nei termini che seguono.
Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
Premesso quanto sopra, questo Giudice ritiene sussistere la
rilevanza della questione di costituzionalita' proposta in relazione
al giudizio a quo, atteso che dalla decisione della stessa dipende la
possibilita' per questo Giudice di definire il procedimento mediante
l'emissione di decreto penale di condanna come richiesto dal pubblico
ministero, ovvero l'obbligo di rigettare la richiesta rimettendo gli
atti al pubblico ministero, per i motivi di seguito indicati.
Per una piu' completa ed efficace esposizione della rilevanza
della questione di legittimita' sollevata, giova premettere alcuni
cenni sulla normativa da applicare rispetto ai fatti di causa e
sull'interpretazione giurisprudenziale che si e' formata sul punto.
Mediante la legge n. 177 del 25 novembre 2024, il Parlamento ha
introdotto diverse modifiche di rilievo al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (d'ora in poi soltanto Codice della strada).
Nell'ambito della novella legislativa, uno degli effetti piu'
evidenti e' stato certamente rappresentato dalla soppressione del
requisito oggettivo dello «stato di alterazione psico-fisica»
dall'art. 187, comma 1 e comma 1-bis, decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e 2
legge 25 novembre 2024.
La precedente formulazione dell'art. 187, comma 1 C.d.S.
prevedeva che «chiunque guida in stato di alterazione psicofisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con
l'ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno».
L'attuale testo normativo, invece, prevede che «chiunque guida dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con
l'ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno».
Del pari, mentre la vecchia formulazione del comma 1-bis recitava «se
il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le
pene di cui al comma 1 sono raddoppiate», l'attuale testo normativo
prevede che «se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti
o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1
sono raddoppiate».
Pertanto, fino all'entrata in vigore della legge 25 novembre
2024, n. 177, la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187
Codice della strada non era semplicemente quella di chi guidava dopo
aver assunto sostanze stupefacenti, bensi' quella di colui che
guidava in stato di alterazione psicofisica determinato da tale
assunzione.
In via speculare, le fattispecie di lesioni colpose e omicidio
colposo stradali, previste rispettivamente dagli articoli 589-bis e
590-bis c.p., come introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, al
secondo comma prevedevano - e tutt'ora prevedono - un aumento di pena
per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto in stato di
«ebbrezza alcolica» o in «stato di alterazione».
A differenza di quanto previsto per il reato di guida in stato di
ebbrezza dall'art. 186 del Codice della strada, che ricollega la
rilevanza penale della condotta al superamento di determinati limiti
quantitativi del livello ematico di alcool del conducente di veicoli,
la fattispecie di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non
e' mai stata ancorata al superamento di una soglia legale.
Nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1,
comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) legge 25 novembre 2024, n. 177,
la distinzione tra stato di ebbrezza e stato di alterazione appariva
sintomatica della consapevolezza del legislatore della diversita'
delle condotte, e, soprattutto, degli effetti diversi prodotti dalle
sostanze in questione, laddove si individuava lo stato di alterazione
come inevitabilmente connesso all'assunzione di stupefacenti, sulla
base di un rapporto di causa-effetto descrittivo di una situazione
fattuale, mentre lo stato di ebbrezza era e risulta tuttora ancorato
al superamento di un livello di rischio consentito.
La scelta legislativa di ricollegare la punibilita' a presupposti
diversi da quelli previsti per la guida in stato di ebbrezza, per
configurare la quale e' sufficiente porsi alla guida dopo aver
assunto alcool oltre una determinata soglia, trova la sua ratio
nell'apprezzamento della ritenuta maggior pericolosita' dell'azione
rispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che
implica l'assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell'accertata
alterazione psicofisica causata dall'assunzione di stupefacenti.
Tanto e' vero che la sanzione prevista dall'art. 187, comma 1
corrisponde alla piu' grave sanzione prevista dall'art. 186, comma 2,
lett. c) e cosi' parimenti si sovrappongono le sanzioni previste per
il caso in cui il conducente provochi un sinistro stradale (cfr., in
motivazione, Cass. penale sez. IV, 22 gennaio 2021, (ud. 22 gennaio
2021, n. 5793).
A sua volta, la prova dell'alterazione esigeva l'accertamento di
uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di
sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una
condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035 del 14 marzo 2017,
Calabrese, Rv. 270168-01; Sez. 4, n. 16895 del 27 marzo 2012,
Albertini, Rv. 252377), ne' con una totale compromissione dello stato
psico-fisico.
Alla sintomatologia dell'alterazione doveva dunque accompagnarsi
l'accertamento della sua origine e cioe' dell'assunzione di una
sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di
per se' punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, ne' essendo
tale il semplice uso non accompagnato da alterazione. Diversamente,
dunque, dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool,
l'accertamento non poteva limitarsi ne' alla sola sintomatologia, ne'
al solo accertamento dell'assunzione, ma doveva compendiare i due
profili. (cfr, in motivazione, Cass. penale sez. IV, 22 gennaio 2021,
(ud. 22 gennaio 2021, n. 5793).
A differenza dell'alcool, le sostanze stupefacenti e psicotrope
possono impiegare anche diversi giorni per essere smaltite
dall'organismo; cio' ha indotto la giurisprudenza di legittimita' a
ritenere indispensabile, ai funi dell'integrazione del reato di cui
all'art. 187 Codice della strada, l'accertamento dell'attualita'
dello stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione
di sostanze stupefacenti, da condurre anche sulla base di elementi
sintomatici esterni in grado di neutralizzare la valenza dimostrativa
equivoca propria dell'esame sulle urine Si veda, sul punto, Cass.
Sez. 4, n. 6995 del 9 gennaio 2013, di cui si riporta la massima: «Ai
fini della configurabilita' del reato di guida sotto l'influenza di
sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente puo'
essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in
associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza
che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi
liquidi fisiologici. (Fattispecie nella quale e' stata ritenuta
sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale
dell'imputato riscontrato al momento del fatto)».
Con riferimento ai tempi di rilevazione della positivita' a
sostanze rispetto al momento dell'assunzione, la stessa
giurisprudenza di legittimita' ha avuto a piu' riprese modo di
evidenziare che «ai fini dell'accertamento del reato e' dunque
necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre
circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica. Tale
complessita' probatoria si impone in quanto le tracce degli
stupefacenti permangono nel tempo, sicche' l'esame tecnico potrebbe
avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la
sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del
fatto in stato di alterazione» (in senso conforme, da ultime, Cass.,
13 febbraio 2024, n. 8296; Cass., 25 gennaio 2023, n. 5890; Cass., 6
ottobre 2021, n. 8417).
La tipologia di campione biologico prelevato sulla persona del
conducente, inoltre, ha assunto una incidenza diversa in termini di
accertamento dello stato di alterazione determinata dall'assunzione
di sostanze stupefacenti, laddove un accertamento svolto su liquido
ematico o salivare e' stato ritenuto in grado di offrire un
sufficiente margine di certezza circa l'attualita' degli effetti di
tale alterazione, mentre il solo accertamento della positivita'
urinaria a sostanze stupefacenti e' stato ritenuto idoneo a
comprovare soltanto una pregressa assunzione di tali sostanza e non
la ricorrenza, al momento della guida, di uno stato di alterazione
psicofisica (cfr. ex plurimis, Cass., 16 ottobre 2024, n. 2020, dep.
2025; Cass. 23 novembre 2023, n. 3383 dep. 2024; Cass., 19 aprile
2023, n. 31514; Cass., 13 giugno 2017, n. 43486; Cass., 9 gennaio
2013, n. 6995).
Il testo previgente dell'art. 187 C.d.S., come interpretato dalla
giurisprudenza costituzionale e di legittimita', comportava il
necessario accertamento di due profili oggettivi nella condotta del
conducente, costituiti dalla pregressa assunzione di sostanze
stupefacenti e dall'effettivo stato di alterazione alla guida del
mezzo, al primo causalmente connesso (cfr. C. cost. n. 277 del 2004
che, interpellata sul grado di tassativita' di una precedente
formulazione dello stesso art. 187 C.d.S., reputava la norma
sufficientemente determinata, giacche' concorrevano due elementi,
«l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria
(lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici
sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza,
nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze
stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantita' delle
stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti
che l'assunzione di quelle sostanze puo' provocare in concreto nei
singoli soggetti»).
L'accertamento investiva cosi' due momenti distinti ma collegati,
essendo pacifico che oggetto di prova dovesse essere non solo
l'accertamento della pregressa assunzione e dello stato di
alterazione, bensi' anche del nesso di derivazione del secondo
rispetto alla prima (cfr: Cass., Sez. IV, 17 gennaio 2020, n. 15078,
secondo cui «ai fini della configurabilita' del reato di cui all'art.
187 cod. strada, non e' sufficiente che l'agente si sia posto alla
guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma e' necessario
che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale
assunzione»); tale circostanza e' stata ribadita nonostante gia' nel
2007 il legislatore fosse intervenuto modificando il reato in esame,
sostituendo la precedente e piu' netta formulazione, che vietava di
porsi alla guida «in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope», con il
piu' generico divieto di guidare «in stato di alterazione psicofisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope».
In definitiva, non era sufficiente provare, mediante il prelievo
di liquidi biologici, che il conducente avesse assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope prima di porsi alla guida. Ao' contrario,
risultava necessario anche l'accertamento della situazione di
alterazione psicofisica, raggiungibile sia tramite accertamenti
tecnico-biologici, sia tramite altre circostanze (ex multis, Cass.,
25 gennaio 2023, n. 5890).
In sintesi, alla luce delle superiori osservazioni, e' evidente
che la disciplina normativa risultante dalla precedente formulazione
dell'art. 187 C.d.S. fosse tesa a sanzionare soltanto quelle condotte
in grado di ledere il bene giuridico presidiato dalla norma
costituito dalla sicurezza stradale e dalla salvaguardia
dell'incolumita' fisica degli utenti della strada, configurando
un'ipotesi di reato di pericolo concreto, basata sul preventivo
accertamento dell'attualita' di uno stato di alterazione psicofisica
al momento della guida e della derivazione di tale stato
dall'assunzione di sostanze stupefacenti.
Mediante l'espunzione dalla lettera della norma del riferimento
allo stato di alterazione, il testo dell'odierno art. 187 C.d.S.
prescinde in toto dall'accertamento di uno dei requisiti essenziali
su cui poggiava l'intero meccanismo punitivo del reato di guida sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti, di guisa che l'integrazione del
reato e' oggi subordinata al mero riscontro della positivita' a tali
sostanze.
Da cio' e' disceso un inevitabile effetto espansivo della norma
incriminatrice, in ragione della sopravvenuta irrilevanza, ai fini
dell'applicazione della sanzione penale, di ogni accertamento
inerente all'incidenza che la pregressa assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope puo' avere in relazione alla capacita' di
guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di
pericolosita'.
Tale scelta legislativa si ritiene in contrasto con i canoni di
eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita' (art. 3 della
Costituzione), di tassativita', determinatezza e offensivita' (art.
25, comma 2 della Costituzione), nonche' con la finalita' rieducativa
della pena (art. 27, comma 3 della Costituzione).
Pacifica appare la possibilita', per il Giudice delle indagini
preliminari, di sollevare questione di legittimita' costituzionale in
sede di valutazione di una richiesta di emissione di un decreto
penale di condanna, essendo detto giudice chiamato a decidere circa
l'applicazione o meno di una sanzione a seguito dell'esercizio
dell'azione penale da parte del pubblico ministero.
L'assunto appare corroborato dalle vicende che hanno portato la
Corte costituzionale a emettere la sentenza n. 23 del 2015, il cui
giudizio di costituzionalita' e' originato da un'ordinanza di
rimessione (la n. 88 del 7 agosto 2013), sollevata dal G.i.p. presso
il Tribunale di Avezzano proprio in occasione di un procedimento ex
articoli 459 e ss. c.p.p. Questione a sua volta originata, come in
questa sede, dall'impulso del pubblico ministero, il quale aveva
avanzato al G.i.p. richiesta di emissione di decreto penale di
condanna, sollecitando quest'ultimo a sollevare il quesito di
legittimita' costituzionale in relazione all'art. 459, comma 1 c.p.p.
«nella parte in cui prevede la facolta' del querelante di opporsi, in
caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del
procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna». Seguiva,
in accoglimento, declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art.
37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479) per violazione
degli articoli 3 e 111 della Costituzione.
Ne' si ritiene percorribile una interpretazione alternativa e
costituzionalmente orientata del precetto che impedisca di addivenire
a una illegittima riproposizione di quell'elemento (lo stato di
alterazione) che il legislatore del 2024 ha inteso eliminare, in
quanto cio' determinerebbe una sostanziale abrogazione della riforma
di cui alla legge 25 novembre 2024, n. 177, in contrasto con i
principi di separazione dei poteri e di riserva di legge.
Invero, l'utilizzo di elementi circostanziali diversi dalla mera
positivita' risulta fortemente limitato, se non precluso, poiche' si
tratta un aspetto rimesso alla sola discrezionalita' del legislatore:
tale operazione, infatti, determinerebbe uno snaturamento della ratio
della legge n. 177/2024, che e' quella di impedire il ricorso ad
ulteriori indici sintomatici dello stato di alterazione, anche se
ricavabili in via interpretativa.
Pertanto, non e' piu' possibile fare applicazione di quella
giurisprudenza (Cass., 16 ottobre 2024, n. 2020, dep. 2025; Cass. 23
novembre 2023, n. 3383 dep. 2024; Cass., 19 aprile 2023, n. 31514;
Cass., 13 giugno 2017, n. 43486; Cass., 9 gennaio 2013, n. 6995) che
aveva accordato maggior efficacia probatoria agli accertamenti
ematici rispetto a quelli condotti sulle urine, poiche' il privilegio
accordato ai primi era inestricabilmente legato proprio alla
necessita' di accertare il requisito normativo dello stato di
alterazione, oggi soppresso.
Per le stesse ragioni e a fortiori, non appare possibile
applicare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita' e
costituzionale formatisi in epoca antecedente all'entrata in vigore
della legge n. 177 del 25 novembre 2024, come sopra gia' richiamati.
Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale.
In punto di non manifesta infondatezza, i dubbi di legittimita'
costituzionale riguardano il ritenuto contrasto fra l'art. 1, comma
1, lettera b) n. 1 e 2, legge 25 novembre 2024, n. 177 con gli
articoli 3, 25 comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione.
Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, il contrasto con
la norma costituzionale va analizzato singolarmente sulla base di tre
profili, costituiti, rispettivamente dalla ragionevolezza, dalla
proporzionalita' e dalla uguaglianza.
Quanto alla ragionevolezza, va preliminarmente richiamato il
principio secondo cui, qualora l'irrazionalita' o l'iniquita' delle
conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile, il criterio di
ragionevolezza puo' trovare ingresso nei giudizi di legittimita'
costituzionale anche quando sia disgiunto dal riferimento ad un
«tertium comparationis» (cfr. C. cost. n. 46 del 1993).
Nel caso di specie, appare manifestamente irragionevole e iniquo
ritenere necessaria e sufficiente, ai fini della penale
responsabilita', la mera positivita' del soggetto ad una determinata
sostanza stupefacente, senza effettuare alcuna indagine sugli effetti
di tale dato sulla capacita' di guida, poiche' in tal modo viene
sanzionata penalmente anche la condotta del soggetto che, non
riportando alcuna sintomatologia ricollegabile all'avvenuta
assunzione, si pone alla guida senza provocare alcun pericolo di
lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
L'eliminazione del requisito dello stato di alterazione
psicofisica, inoltre, presupponendo in via assoluta un giudizio di
maggiore pericolosita' alla guida del soggetto che ha assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope rispetto al soggetto non
assuntore, ha determinato l'effetto di trasformare l'illecito di cui
all'art. 187 Codice della strada da reato di pericolo concreto a
reato di pericolo astratto, senza che l'anticipazione della tutela
penale conseguente a tale trasformazione risultasse ancorata ad una
giustificazione causalmente fondata sul criterio dell'id quod
plerumque accidit.
Nessuna distinzione, infatti, puo' piu' operarsi tra la condotta
di guida tenuta da parte di un soggetto che si trovi in una
situazione di effettiva alterazione psicofisica, e quella posta in
essere da un soggetto che si ponga alla guida dopo aver assunto
sostanze che, seppur rilevabili mediante accertamento tossicologico,
in ragione del tempo trascorso o della loro inidoneita' a determinare
uno stato di alterazione, non producano alcun effetto stupefacente o
psicotropo.
Sotto il secondo profilo, l'art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e 2
legge 25 novembre 2024, n. 177 si pone in contrasto con il canone di
proporzionalita'.
Tale principio - da ritenersi, al pari della ragionevolezza, un
vero e proprio criterio autonomo e distinto dall'eguaglianza (cfr. C.
cost., n. 20 del 2019; n. 97 del 2020; n. 5 del 2023; n. 14 del 2023
e n. 184 del 2023) - consente di valutare «se la norma oggetto di
scrutinio, con la misura e le modalita' di applicazione stabilite,
sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente
perseguiti, in quanto, tra piu' misure appropriate, prescriva quella
meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non
sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (cfr. C.
cost. n. 1 del 2014), secondo la logica del ricorso alla norma penale
come extrema ratio.
Nel caso di specie, la scelta legislativa di ricorrere
indistintamente alla sanzione penale nei confronti di tutti coloro
che si pongono alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti - a
prescindere dal dato temporale della consumazione e dagli effetti che
ne sono concretamente derivati - deve, qualificarsi come una scelta
sproporzionata, in quanto con essa si fa ricorso ad uno strumento
eccessivamente afflittivo, non strettamente indispensabile e, nei
casi di condotta neutra rispetto al pericolo di lesione del bene
giuridico protetto, addirittura inutile rispetto allo scopo di tutela
perseguito.
Con riferimento al terzo profilo ovvero, segnatamente, al
principio di uguaglianza, la mancata verifica di cui sopra comporta
l'assoggettamento a trattamento differente di situazioni uguali e, al
contempo, l'assoggettamento al medesimo trattamento di situazioni
diverse.
Sotto il primo aspetto, viene in rilievo l'ingiustificata
disparita' di trattamento adoperata nei confronti del mero assuntore
di sostanze stupefacenti o psicotrope che sia abile alla guida al
momento del controllo - assoggettato a sanzione penale - rispetto a
quello riservato a qualsiasi altro soggetto.
Sotto il secondo aspetto, la posizione di assoluta irrilevanza
del requisito dell'alterazione psicofisica comporta l'applicazione
della medesima sanzione tanto al conducente che si trovi in uno stato
di alterazione effettivo, quanto a quello fisicamente e
psicologicamente idoneo alla guida, finendo per condurre a una
parificazione indiscriminata di situazioni eterogenee. In altri
termini, la condotta neutra del conducente che, pur avendo
precedentemente assunto sostanze stupefacenti, si ponga alla guida in
uno stato di perfetta lucidita', viene assimilata alla negligenza
attribuibile a chi circola sulla pubblica via, non curandosi del
proprio stato di alterazione psicofisica.
Il doppio livello di diseguaglianza sopra delineato appare
ulteriormente amplificato dall'evidente disparita' di disciplina oggi
intercorrente fra l'art. 187 C.d.S. e altre norme penali finalizzate
a contrastare la condotta di circolazione di veicoli da parte di
soggetti che hanno assunto sostanze, alcoliche o stupefacenti, idonee
ad incidere sulla capacita' di guida:
a) l'art. 186 C.d.S., che, mediante la previsione di soglie
di punibilita', subordina la punibilita' al superamento di un tasso
alcolemico quanto meno superiore a 0,8 g/l (a fronte di una mera
sanzione amministrativa per le ipotesi di tasso alcolemico inferiore,
ovvero della totale irrilevanza giuridica del fatto laddove il
quantitativo alcolico, seppur presente, non superi la ben nota soglia
di 0,5 g/l);
b) le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis,
comma 2 e 590-bis, comma 2 c.p., con riferimento, rispettivamente, ai
reati di omicidio stradale e di lesioni colpose stradali, che
subordinano l'aumento di pena all'accertamento di un pregresso «stato
di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».
Tali norme richiedono, ai fini della integrazione del reato o
della circostanza aggravante, un quid pluris rispetto al dato della
pregressa assunzione, rappresentato dalla concreta incidenza sulla
capacita' di guida del soggetto agente, la sola ritenuta idonea a
ledere l'interesse giuridicamente tutelato della sicurezza stradale.
Con riferimento all'art. 25, comma 2 della Costituzione, sussiste
la violazione del principio di legalita' sotto il duplice profilo
della tassativita' e della determinatezza della fattispecie;
l'attuale formulazione dell'art. 187 C.d.S., non consente ne' di
selezionare adeguatamente le condotte penalmente rilevanti, ne' di
fornire una chiara indicazione ai consociati in ordine all'esatta
linea di confine fra l'area di illiceita' e quella di liceita'
penale.
L'assenza di requisiti ulteriori rispetto alla mera assunzione
finisce, pertanto, per esporre il consociato - che abbia assunto per
qualsiasi ragione sostanze stupefacenti o psicotrope - a uno stato di
obiettiva, insuperabile incertezza circa la rilevanza penale della
sua futura condotta di guida, non essendovi parametri a cui fare
riferimento per orientarsi circa le conseguenze della propria
condotta.
Non a caso, richiamando la pronuncia della C. cost. n. 277 del
2004 gia' menzionata, la Consulta, interpellata sul grado di
tassativita' di una precedente formulazione dello stesso art. 187
C.d.S., reputava la norma sufficientemente determinata, giacche'
concorrevano due elementi, «l'uno obiettivamente rilevabile dagli
agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il
quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente
nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del
conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a
prescindere dalla quantita' delle stesse, essendo rilevante non il
dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze
puo' provocare in concreto nei singoli soggetti». Valutazione,
quest'ultima, che non puo' piu' essere riproposta, pena una
inammissibile ingerenza nella sfera di discrezionalita' propria del
legislatore.
Sussiste, altresi', la violazione del principio di offensivita' e
materialita' del fatto, ritenendosi in particolare che la
soppressione del requisito dello «stato di alterazione fisica»,
abbandonando la logica della lesione del bene giuridico tutelato per
abbracciare una logica punitiva improntata al c.d. «diritto penale
d'autore», abbia comportato l'incapacita' della norma di selezionare,
fra tutte le condotte astrattamente sussumibili nel fatto tipico
dell'art. 187 C.d.S., solo quelle realmente idonee a ledere il bene
giuridico della tutela della sicurezza stradale e della incolumita'
dei suoi utenti.
Se, infatti, la necessita' di accertare la sussistenza di uno
stato di alterazione psicofisica comportava in passato l'onere, in
capo al giudice, di accertare che la condotta del soggetto, inabile
in quel momento a guidare secondo canoni di normalita' sociale,
rappresentasse un pericolo per l'incolumita' degli utenti della
strada, la sua soppressione oggi restituisce una contravvenzione
fondata su una presunzione totale di maggiore pericolosita' alla
guida del soggetto assuntore rispetto al non assuntore, senza che
l'Autorita' giudiziaria possa valorizzare altri e diversi elementi
per valutare in concreto la condotta dallo stesso tenuta.
Ne', tuttavia, al mancato rispetto del canone «in astratto» si
puo' in alcun modo sopperire «in concreto», dovendosi concludere per
l'impossibilita' per il giudice penale di dare piena attuazione al
criterio interpretativo della c.d. «offensivita' in concreto», dal
momento che il giudizio del disvalore della condotta e' gia' stato ex
ante effettuato dal legislatore, precludendo ogni margine valutativo
all'interprete.
L'automatismo posto dalla norma «chiunque guida dopo aver
assunto» ... «e' punito», infatti, non consente all'interprete di
valorizzare altri elementi, oltre a quello della positivita' o meno a
sostanze stupefacenti e psicotrope.
Ne', infine, potrebbe dirsi rispettata l'offensivita' in concreto
attraverso un'interpretazione che valorizzi il motivo dell'assunzione
di sostanza stupefacente o psicotropa, andando per esempio a
escludere l'offensivita' per i casi di positivita' connessi a
finalita' terapeutiche rispetto a quelli connessi a finalita'
ludiche/ricreative. Cio' perche' si finirebbe per creare sostanziali
vuoti di tutela, mandando esenti da punizione soggetti che, pur
avendo assunto sostanze per finalita' terapeutiche, decidano in modo
sconsiderato di porsi immediatamente dopo l'assunzione alla guida,
senza tener conto del proprio stato di alterazione psicofisica e, in
definitiva, della propria capacita' di mettersi alla guida di un
veicolo.
Quanto all'art. 27, comma 3 della Costituzione, la sanzione
apprestata a fronte di un fatto inoffensivo priverebbe la pena anche
della sua finalita' rieducativa, poiche' una pena sproporzionata non
potra' mai essere avvertita come «giusta» dal reo e,
conseguentemente, non potra' mai gettare le basi per alcun percorso
rieducativo.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover investire
la Corte costituzionale, chiedendo alla stessa di pronunciare
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera b) n. 1 e 2, legge 25 novembre 2024, n. 177, con conseguente
reviviscenza dei commi 1 e 1-bis dell'art. 187 C.d.S., nella loro
formulazione ante riforma, per contrasto con gli articoli 3, 25 comma
2 e 27, comma 3 della Costituzione.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge cost. n.
1/1948 e 23 ss. legge n. 87/1953,
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e
2, legge 25 novembre 2024, n. 177, nella parte in cui sopprime le
parole «in stato di alterazione psicofisica» dall'art. 187, comma 1 e
comma 1-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per
violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita',
uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, nonche' dei principi di
tassativita' e determinatezza della fattispecie incriminatrice ex
art. 25, comma 2 della Costituzione e del principio della finalita'
rieducativa della pena ex art. 27, comma 3 della Costituzione.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
affinche' assuma le proprie decisioni in merito alla conformita' o
meno della norma impugnata ai parametri costituzionali sopra
indicati.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Pordenone, 8 aprile 2025
Il Giudice per le indagini preliminari di Pordenone: Granata
Oggetto:
Circolazione stradale – Codice della strada – Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti – Modifiche normative – Soppressione ai commi 1 e 1-bis dell’art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992 delle parole: «in stato di alterazione psico-fisica» – Integrazione del reato subordinata al mero riscontro della positività a sostanze stupefacenti – Denunciato effetto espansivo della norma incriminatrice in ragione della sopravvenuta irrilevanza, ai fini dell’applicazione della sanzione penale, di ogni accertamento inerente all’incidenza della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione alla capacità di guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di pericolosità – Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza – Parificazione indiscriminata di situazioni eterogenee – Disparità di trattamento rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 e alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, secondo comma, cod. pen., con riferimento ai reati di omicidio stradale e di lesioni colpose stradali – Violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
legge del 25/11/2024 Num. 177 Art. 1 Co. 1
legge del 25/11/2024 Num. 177 Art. 1 Co. 1
decreto legislativo del 30/04/1992 Num. 285 Art. 187
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 27 Co. 3
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 aprile 2025 Ordinanza dell'8 aprile 2025 del Tribunale di Pordenone nel procedimento penale a carico di M.R. S.. Circolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti - Modifiche normative - Soppressione ai commi 1 e 1-bis dell'art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992 delle parole: «in stato di alterazione psico-fisica». - Legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2. (GU n. 26 del 25-06-2025) TRIBUNALE DI PORDENONE Ufficio GIP/GUP Il Giudice per le indagini preliminari, letti gli atti del procedimento n. 361/2025 RGNR, n. 415/2025 R.G. Gip, iscritto in data 28 gennaio 2025, nei confronti di: S. M. R. , nata in ... (...) il ... e residente in ... (...), in via ....; difesa d'ufficio dall'avv.to Chiara Coden del Foro di Pordenone, con studio in Pordenone, in Piazza Giustiniano, n. 8, imputata per il reato p. e p. dall'art. 187, comma 1 e comma 1-bis, decreto legislativo n. 285/1992, commesso in Fontanafredda (PN), in data ... Osserva Con richiesta di emissione di decreto penale di condanna depositata il 4 febbraio 2025 il pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone esercitava l'azione penale nei confronti di S. M. R. in ordine al «reato di cui all'art. 187, decreto legislativo n. 285/1992 perche' si poneva alla guida del veicolo ..., di sua proprieta', dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope di tipo «oppiacei» (come da analisi tossicologiche dd. ...). Con l'aggravante di cui all'art. 187, comma 1-bis, decreto legislativo n. 285/1992, per aver provocato un incidente stradale, impattando con il veicolo condotto dal sig. ... Fatto commesso in ... (...), in data ...». Nella richiesta di emissione di decreto penale il pubblico ministero evidenziava che, sulla base delle evidenze probatorie contenute nel fascicolo processuale e, in particolare, dei risultati delle analisi tossicologiche effettuate su campione di urine - volte alla rilevazione di eventuali tracce di alcool e/o di sostanze stupefacenti - emergeva a carico dell'imputata una positivita' agli oppiacei per 516 ug/l. Ricoverata presso l'ospedale di ... a seguito di incidente stradale, S. M. R. riferiva di aver assunto tre gocce di ansiolitico «EN» (principio attivo delorazepam) immediatamente dopo il sinistro, farmaco che le era stato regolarmente prescritto, nonche' di assumere «al bisogno» il farmaco «Tachidol» contenente il principio attivo della «codeina», anch'esso regolarmente prescritto per attenuare il dolore causatole dalla patologia di «retto colite ulcerosa», di cui la stessa risultava essere affetta. Contrariamente rispetto a quanto avvenuto per il campione di urine, le analisi tossico-farmacologiche effettuate su campione ematico della S. davano esito negativo. La contraddittorieta' tra i due risultati, lungi dal comportare una contraddittorieta' della prova, deve ritenersi meramente indicativa del sopravvenuto decorso di un lasso temporale superiore alle 24/72 ore rispetto al momento dell'accertamento tossicologico. E' scientificamente dimostrato, infatti, che le analisi effettuate su liquido biologico di tipo «urina», consentono di rilevare tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope sino a diversi giorni o settimane dalla loro assunzione, mentre quelle condotte su liquido ematico consentono di rilevarne la presenza solo entro un arco temporale piu' ristretto, pari a 24/72 ore dall'assunzione. Sulla base della nuova formulazione dell'art. 187, decreto legislativo n. 285/1992, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, commette il reato previsto dall'art. 187, comma 1 e comma 1-bis, decreto legislativo n. 285/1992 colui che si pone alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope a prescindere dall'accertamento dello stato di alterazione, con la conseguenza che il mero riscontro di una situazione di positivita' all'assunzione di tali sostanze, a prescindere dalla tipologia di accertamento qualitativo utilizzato, rappresenta oggi un elemento di per se' sufficiente a fondare responsabilita' penale. Da cio' conseguiva, a carico dell'imputata, l'astratta configurabilita' del reato di cui all'art. 187, comma 1 aggravato dal successivo comma 1-bis, decreto legislativo n. 285/1992, atteso che la S. aveva provocato un incidente stradale. Il pubblico ministero ha ritenuto che la nuova fattispecie di cui all'art. 187, decreto legislativo n. 285/1992, nella quale, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), legge 25 novembre 2024, n. 177, e' stato eliminato ogni riferimento allo «stato di alterazione», si ponga in contrasto con i parametri costituzionali di cui agli articoli 3, 25, comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione, chiedendo a questo giudice di sollevare questione di legittimita' costituzionale. In subordine, tenuto conto dell'astratta configurabilita' del reato per il quale si procede e in applicazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale, il pubblico ministero ha chiesto emettersi nei confronti di S. M. R. decreto penale di condanna alla pena di euro 5.250,00 di ammenda. Con memoria depositata unitamente al fascicolo processuale, il pubblico ministero ha analiticamente illustrato le argomentazioni poste alla base della questione di legittimita' costituzionale proposta. Il G.i.p. presso il Tribunale di Pordenone, ritenute condivisibili le motivazioni e le indicazioni delle norme costituzionali violate indicate nell'istanza e nella memoria del pubblico ministero, cui si riporta integralmente, solleva questione di legittimita' costituzionale e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per i motivi e nei termini che seguono. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale Premesso quanto sopra, questo Giudice ritiene sussistere la rilevanza della questione di costituzionalita' proposta in relazione al giudizio a quo, atteso che dalla decisione della stessa dipende la possibilita' per questo Giudice di definire il procedimento mediante l'emissione di decreto penale di condanna come richiesto dal pubblico ministero, ovvero l'obbligo di rigettare la richiesta rimettendo gli atti al pubblico ministero, per i motivi di seguito indicati. Per una piu' completa ed efficace esposizione della rilevanza della questione di legittimita' sollevata, giova premettere alcuni cenni sulla normativa da applicare rispetto ai fatti di causa e sull'interpretazione giurisprudenziale che si e' formata sul punto. Mediante la legge n. 177 del 25 novembre 2024, il Parlamento ha introdotto diverse modifiche di rilievo al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (d'ora in poi soltanto Codice della strada). Nell'ambito della novella legislativa, uno degli effetti piu' evidenti e' stato certamente rappresentato dalla soppressione del requisito oggettivo dello «stato di alterazione psico-fisica» dall'art. 187, comma 1 e comma 1-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e 2 legge 25 novembre 2024. La precedente formulazione dell'art. 187, comma 1 C.d.S. prevedeva che «chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno». L'attuale testo normativo, invece, prevede che «chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno». Del pari, mentre la vecchia formulazione del comma 1-bis recitava «se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate», l'attuale testo normativo prevede che «se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate». Pertanto, fino all'entrata in vigore della legge 25 novembre 2024, n. 177, la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 Codice della strada non era semplicemente quella di chi guidava dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensi' quella di colui che guidava in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione. In via speculare, le fattispecie di lesioni colpose e omicidio colposo stradali, previste rispettivamente dagli articoli 589-bis e 590-bis c.p., come introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, al secondo comma prevedevano - e tutt'ora prevedono - un aumento di pena per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto in stato di «ebbrezza alcolica» o in «stato di alterazione». A differenza di quanto previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza dall'art. 186 del Codice della strada, che ricollega la rilevanza penale della condotta al superamento di determinati limiti quantitativi del livello ematico di alcool del conducente di veicoli, la fattispecie di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non e' mai stata ancorata al superamento di una soglia legale. Nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) legge 25 novembre 2024, n. 177, la distinzione tra stato di ebbrezza e stato di alterazione appariva sintomatica della consapevolezza del legislatore della diversita' delle condotte, e, soprattutto, degli effetti diversi prodotti dalle sostanze in questione, laddove si individuava lo stato di alterazione come inevitabilmente connesso all'assunzione di stupefacenti, sulla base di un rapporto di causa-effetto descrittivo di una situazione fattuale, mentre lo stato di ebbrezza era e risulta tuttora ancorato al superamento di un livello di rischio consentito. La scelta legislativa di ricollegare la punibilita' a presupposti diversi da quelli previsti per la guida in stato di ebbrezza, per configurare la quale e' sufficiente porsi alla guida dopo aver assunto alcool oltre una determinata soglia, trova la sua ratio nell'apprezzamento della ritenuta maggior pericolosita' dell'azione rispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che implica l'assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell'accertata alterazione psicofisica causata dall'assunzione di stupefacenti. Tanto e' vero che la sanzione prevista dall'art. 187, comma 1 corrisponde alla piu' grave sanzione prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c) e cosi' parimenti si sovrappongono le sanzioni previste per il caso in cui il conducente provochi un sinistro stradale (cfr., in motivazione, Cass. penale sez. IV, 22 gennaio 2021, (ud. 22 gennaio 2021, n. 5793). A sua volta, la prova dell'alterazione esigeva l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035 del 14 marzo 2017, Calabrese, Rv. 270168-01; Sez. 4, n. 16895 del 27 marzo 2012, Albertini, Rv. 252377), ne' con una totale compromissione dello stato psico-fisico. Alla sintomatologia dell'alterazione doveva dunque accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioe' dell'assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per se' punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, ne' essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione. Diversamente, dunque, dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool, l'accertamento non poteva limitarsi ne' alla sola sintomatologia, ne' al solo accertamento dell'assunzione, ma doveva compendiare i due profili. (cfr, in motivazione, Cass. penale sez. IV, 22 gennaio 2021, (ud. 22 gennaio 2021, n. 5793). A differenza dell'alcool, le sostanze stupefacenti e psicotrope possono impiegare anche diversi giorni per essere smaltite dall'organismo; cio' ha indotto la giurisprudenza di legittimita' a ritenere indispensabile, ai funi dell'integrazione del reato di cui all'art. 187 Codice della strada, l'accertamento dell'attualita' dello stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, da condurre anche sulla base di elementi sintomatici esterni in grado di neutralizzare la valenza dimostrativa equivoca propria dell'esame sulle urine Si veda, sul punto, Cass. Sez. 4, n. 6995 del 9 gennaio 2013, di cui si riporta la massima: «Ai fini della configurabilita' del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente puo' essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. (Fattispecie nella quale e' stata ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto)». Con riferimento ai tempi di rilevazione della positivita' a sostanze rispetto al momento dell'assunzione, la stessa giurisprudenza di legittimita' ha avuto a piu' riprese modo di evidenziare che «ai fini dell'accertamento del reato e' dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica. Tale complessita' probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicche' l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione» (in senso conforme, da ultime, Cass., 13 febbraio 2024, n. 8296; Cass., 25 gennaio 2023, n. 5890; Cass., 6 ottobre 2021, n. 8417). La tipologia di campione biologico prelevato sulla persona del conducente, inoltre, ha assunto una incidenza diversa in termini di accertamento dello stato di alterazione determinata dall'assunzione di sostanze stupefacenti, laddove un accertamento svolto su liquido ematico o salivare e' stato ritenuto in grado di offrire un sufficiente margine di certezza circa l'attualita' degli effetti di tale alterazione, mentre il solo accertamento della positivita' urinaria a sostanze stupefacenti e' stato ritenuto idoneo a comprovare soltanto una pregressa assunzione di tali sostanza e non la ricorrenza, al momento della guida, di uno stato di alterazione psicofisica (cfr. ex plurimis, Cass., 16 ottobre 2024, n. 2020, dep. 2025; Cass. 23 novembre 2023, n. 3383 dep. 2024; Cass., 19 aprile 2023, n. 31514; Cass., 13 giugno 2017, n. 43486; Cass., 9 gennaio 2013, n. 6995). Il testo previgente dell'art. 187 C.d.S., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita', comportava il necessario accertamento di due profili oggettivi nella condotta del conducente, costituiti dalla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e dall'effettivo stato di alterazione alla guida del mezzo, al primo causalmente connesso (cfr. C. cost. n. 277 del 2004 che, interpellata sul grado di tassativita' di una precedente formulazione dello stesso art. 187 C.d.S., reputava la norma sufficientemente determinata, giacche' concorrevano due elementi, «l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantita' delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze puo' provocare in concreto nei singoli soggetti»). L'accertamento investiva cosi' due momenti distinti ma collegati, essendo pacifico che oggetto di prova dovesse essere non solo l'accertamento della pregressa assunzione e dello stato di alterazione, bensi' anche del nesso di derivazione del secondo rispetto alla prima (cfr: Cass., Sez. IV, 17 gennaio 2020, n. 15078, secondo cui «ai fini della configurabilita' del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non e' sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma e' necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione»); tale circostanza e' stata ribadita nonostante gia' nel 2007 il legislatore fosse intervenuto modificando il reato in esame, sostituendo la precedente e piu' netta formulazione, che vietava di porsi alla guida «in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope», con il piu' generico divieto di guidare «in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». In definitiva, non era sufficiente provare, mediante il prelievo di liquidi biologici, che il conducente avesse assunto sostanze stupefacenti o psicotrope prima di porsi alla guida. Ao' contrario, risultava necessario anche l'accertamento della situazione di alterazione psicofisica, raggiungibile sia tramite accertamenti tecnico-biologici, sia tramite altre circostanze (ex multis, Cass., 25 gennaio 2023, n. 5890). In sintesi, alla luce delle superiori osservazioni, e' evidente che la disciplina normativa risultante dalla precedente formulazione dell'art. 187 C.d.S. fosse tesa a sanzionare soltanto quelle condotte in grado di ledere il bene giuridico presidiato dalla norma costituito dalla sicurezza stradale e dalla salvaguardia dell'incolumita' fisica degli utenti della strada, configurando un'ipotesi di reato di pericolo concreto, basata sul preventivo accertamento dell'attualita' di uno stato di alterazione psicofisica al momento della guida e della derivazione di tale stato dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Mediante l'espunzione dalla lettera della norma del riferimento allo stato di alterazione, il testo dell'odierno art. 187 C.d.S. prescinde in toto dall'accertamento di uno dei requisiti essenziali su cui poggiava l'intero meccanismo punitivo del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di guisa che l'integrazione del reato e' oggi subordinata al mero riscontro della positivita' a tali sostanze. Da cio' e' disceso un inevitabile effetto espansivo della norma incriminatrice, in ragione della sopravvenuta irrilevanza, ai fini dell'applicazione della sanzione penale, di ogni accertamento inerente all'incidenza che la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope puo' avere in relazione alla capacita' di guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di pericolosita'. Tale scelta legislativa si ritiene in contrasto con i canoni di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita' (art. 3 della Costituzione), di tassativita', determinatezza e offensivita' (art. 25, comma 2 della Costituzione), nonche' con la finalita' rieducativa della pena (art. 27, comma 3 della Costituzione). Pacifica appare la possibilita', per il Giudice delle indagini preliminari, di sollevare questione di legittimita' costituzionale in sede di valutazione di una richiesta di emissione di un decreto penale di condanna, essendo detto giudice chiamato a decidere circa l'applicazione o meno di una sanzione a seguito dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. L'assunto appare corroborato dalle vicende che hanno portato la Corte costituzionale a emettere la sentenza n. 23 del 2015, il cui giudizio di costituzionalita' e' originato da un'ordinanza di rimessione (la n. 88 del 7 agosto 2013), sollevata dal G.i.p. presso il Tribunale di Avezzano proprio in occasione di un procedimento ex articoli 459 e ss. c.p.p. Questione a sua volta originata, come in questa sede, dall'impulso del pubblico ministero, il quale aveva avanzato al G.i.p. richiesta di emissione di decreto penale di condanna, sollecitando quest'ultimo a sollevare il quesito di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 459, comma 1 c.p.p. «nella parte in cui prevede la facolta' del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna». Seguiva, in accoglimento, declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479) per violazione degli articoli 3 e 111 della Costituzione. Ne' si ritiene percorribile una interpretazione alternativa e costituzionalmente orientata del precetto che impedisca di addivenire a una illegittima riproposizione di quell'elemento (lo stato di alterazione) che il legislatore del 2024 ha inteso eliminare, in quanto cio' determinerebbe una sostanziale abrogazione della riforma di cui alla legge 25 novembre 2024, n. 177, in contrasto con i principi di separazione dei poteri e di riserva di legge. Invero, l'utilizzo di elementi circostanziali diversi dalla mera positivita' risulta fortemente limitato, se non precluso, poiche' si tratta un aspetto rimesso alla sola discrezionalita' del legislatore: tale operazione, infatti, determinerebbe uno snaturamento della ratio della legge n. 177/2024, che e' quella di impedire il ricorso ad ulteriori indici sintomatici dello stato di alterazione, anche se ricavabili in via interpretativa. Pertanto, non e' piu' possibile fare applicazione di quella giurisprudenza (Cass., 16 ottobre 2024, n. 2020, dep. 2025; Cass. 23 novembre 2023, n. 3383 dep. 2024; Cass., 19 aprile 2023, n. 31514; Cass., 13 giugno 2017, n. 43486; Cass., 9 gennaio 2013, n. 6995) che aveva accordato maggior efficacia probatoria agli accertamenti ematici rispetto a quelli condotti sulle urine, poiche' il privilegio accordato ai primi era inestricabilmente legato proprio alla necessita' di accertare il requisito normativo dello stato di alterazione, oggi soppresso. Per le stesse ragioni e a fortiori, non appare possibile applicare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita' e costituzionale formatisi in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 177 del 25 novembre 2024, come sopra gia' richiamati. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. In punto di non manifesta infondatezza, i dubbi di legittimita' costituzionale riguardano il ritenuto contrasto fra l'art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e 2, legge 25 novembre 2024, n. 177 con gli articoli 3, 25 comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione. Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, il contrasto con la norma costituzionale va analizzato singolarmente sulla base di tre profili, costituiti, rispettivamente dalla ragionevolezza, dalla proporzionalita' e dalla uguaglianza. Quanto alla ragionevolezza, va preliminarmente richiamato il principio secondo cui, qualora l'irrazionalita' o l'iniquita' delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile, il criterio di ragionevolezza puo' trovare ingresso nei giudizi di legittimita' costituzionale anche quando sia disgiunto dal riferimento ad un «tertium comparationis» (cfr. C. cost. n. 46 del 1993). Nel caso di specie, appare manifestamente irragionevole e iniquo ritenere necessaria e sufficiente, ai fini della penale responsabilita', la mera positivita' del soggetto ad una determinata sostanza stupefacente, senza effettuare alcuna indagine sugli effetti di tale dato sulla capacita' di guida, poiche' in tal modo viene sanzionata penalmente anche la condotta del soggetto che, non riportando alcuna sintomatologia ricollegabile all'avvenuta assunzione, si pone alla guida senza provocare alcun pericolo di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. L'eliminazione del requisito dello stato di alterazione psicofisica, inoltre, presupponendo in via assoluta un giudizio di maggiore pericolosita' alla guida del soggetto che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope rispetto al soggetto non assuntore, ha determinato l'effetto di trasformare l'illecito di cui all'art. 187 Codice della strada da reato di pericolo concreto a reato di pericolo astratto, senza che l'anticipazione della tutela penale conseguente a tale trasformazione risultasse ancorata ad una giustificazione causalmente fondata sul criterio dell'id quod plerumque accidit. Nessuna distinzione, infatti, puo' piu' operarsi tra la condotta di guida tenuta da parte di un soggetto che si trovi in una situazione di effettiva alterazione psicofisica, e quella posta in essere da un soggetto che si ponga alla guida dopo aver assunto sostanze che, seppur rilevabili mediante accertamento tossicologico, in ragione del tempo trascorso o della loro inidoneita' a determinare uno stato di alterazione, non producano alcun effetto stupefacente o psicotropo. Sotto il secondo profilo, l'art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e 2 legge 25 novembre 2024, n. 177 si pone in contrasto con il canone di proporzionalita'. Tale principio - da ritenersi, al pari della ragionevolezza, un vero e proprio criterio autonomo e distinto dall'eguaglianza (cfr. C. cost., n. 20 del 2019; n. 97 del 2020; n. 5 del 2023; n. 14 del 2023 e n. 184 del 2023) - consente di valutare «se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalita' di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra piu' misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (cfr. C. cost. n. 1 del 2014), secondo la logica del ricorso alla norma penale come extrema ratio. Nel caso di specie, la scelta legislativa di ricorrere indistintamente alla sanzione penale nei confronti di tutti coloro che si pongono alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti - a prescindere dal dato temporale della consumazione e dagli effetti che ne sono concretamente derivati - deve, qualificarsi come una scelta sproporzionata, in quanto con essa si fa ricorso ad uno strumento eccessivamente afflittivo, non strettamente indispensabile e, nei casi di condotta neutra rispetto al pericolo di lesione del bene giuridico protetto, addirittura inutile rispetto allo scopo di tutela perseguito. Con riferimento al terzo profilo ovvero, segnatamente, al principio di uguaglianza, la mancata verifica di cui sopra comporta l'assoggettamento a trattamento differente di situazioni uguali e, al contempo, l'assoggettamento al medesimo trattamento di situazioni diverse. Sotto il primo aspetto, viene in rilievo l'ingiustificata disparita' di trattamento adoperata nei confronti del mero assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope che sia abile alla guida al momento del controllo - assoggettato a sanzione penale - rispetto a quello riservato a qualsiasi altro soggetto. Sotto il secondo aspetto, la posizione di assoluta irrilevanza del requisito dell'alterazione psicofisica comporta l'applicazione della medesima sanzione tanto al conducente che si trovi in uno stato di alterazione effettivo, quanto a quello fisicamente e psicologicamente idoneo alla guida, finendo per condurre a una parificazione indiscriminata di situazioni eterogenee. In altri termini, la condotta neutra del conducente che, pur avendo precedentemente assunto sostanze stupefacenti, si ponga alla guida in uno stato di perfetta lucidita', viene assimilata alla negligenza attribuibile a chi circola sulla pubblica via, non curandosi del proprio stato di alterazione psicofisica. Il doppio livello di diseguaglianza sopra delineato appare ulteriormente amplificato dall'evidente disparita' di disciplina oggi intercorrente fra l'art. 187 C.d.S. e altre norme penali finalizzate a contrastare la condotta di circolazione di veicoli da parte di soggetti che hanno assunto sostanze, alcoliche o stupefacenti, idonee ad incidere sulla capacita' di guida: a) l'art. 186 C.d.S., che, mediante la previsione di soglie di punibilita', subordina la punibilita' al superamento di un tasso alcolemico quanto meno superiore a 0,8 g/l (a fronte di una mera sanzione amministrativa per le ipotesi di tasso alcolemico inferiore, ovvero della totale irrilevanza giuridica del fatto laddove il quantitativo alcolico, seppur presente, non superi la ben nota soglia di 0,5 g/l); b) le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, comma 2 e 590-bis, comma 2 c.p., con riferimento, rispettivamente, ai reati di omicidio stradale e di lesioni colpose stradali, che subordinano l'aumento di pena all'accertamento di un pregresso «stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope». Tali norme richiedono, ai fini della integrazione del reato o della circostanza aggravante, un quid pluris rispetto al dato della pregressa assunzione, rappresentato dalla concreta incidenza sulla capacita' di guida del soggetto agente, la sola ritenuta idonea a ledere l'interesse giuridicamente tutelato della sicurezza stradale. Con riferimento all'art. 25, comma 2 della Costituzione, sussiste la violazione del principio di legalita' sotto il duplice profilo della tassativita' e della determinatezza della fattispecie; l'attuale formulazione dell'art. 187 C.d.S., non consente ne' di selezionare adeguatamente le condotte penalmente rilevanti, ne' di fornire una chiara indicazione ai consociati in ordine all'esatta linea di confine fra l'area di illiceita' e quella di liceita' penale. L'assenza di requisiti ulteriori rispetto alla mera assunzione finisce, pertanto, per esporre il consociato - che abbia assunto per qualsiasi ragione sostanze stupefacenti o psicotrope - a uno stato di obiettiva, insuperabile incertezza circa la rilevanza penale della sua futura condotta di guida, non essendovi parametri a cui fare riferimento per orientarsi circa le conseguenze della propria condotta. Non a caso, richiamando la pronuncia della C. cost. n. 277 del 2004 gia' menzionata, la Consulta, interpellata sul grado di tassativita' di una precedente formulazione dello stesso art. 187 C.d.S., reputava la norma sufficientemente determinata, giacche' concorrevano due elementi, «l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantita' delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze puo' provocare in concreto nei singoli soggetti». Valutazione, quest'ultima, che non puo' piu' essere riproposta, pena una inammissibile ingerenza nella sfera di discrezionalita' propria del legislatore. Sussiste, altresi', la violazione del principio di offensivita' e materialita' del fatto, ritenendosi in particolare che la soppressione del requisito dello «stato di alterazione fisica», abbandonando la logica della lesione del bene giuridico tutelato per abbracciare una logica punitiva improntata al c.d. «diritto penale d'autore», abbia comportato l'incapacita' della norma di selezionare, fra tutte le condotte astrattamente sussumibili nel fatto tipico dell'art. 187 C.d.S., solo quelle realmente idonee a ledere il bene giuridico della tutela della sicurezza stradale e della incolumita' dei suoi utenti. Se, infatti, la necessita' di accertare la sussistenza di uno stato di alterazione psicofisica comportava in passato l'onere, in capo al giudice, di accertare che la condotta del soggetto, inabile in quel momento a guidare secondo canoni di normalita' sociale, rappresentasse un pericolo per l'incolumita' degli utenti della strada, la sua soppressione oggi restituisce una contravvenzione fondata su una presunzione totale di maggiore pericolosita' alla guida del soggetto assuntore rispetto al non assuntore, senza che l'Autorita' giudiziaria possa valorizzare altri e diversi elementi per valutare in concreto la condotta dallo stesso tenuta. Ne', tuttavia, al mancato rispetto del canone «in astratto» si puo' in alcun modo sopperire «in concreto», dovendosi concludere per l'impossibilita' per il giudice penale di dare piena attuazione al criterio interpretativo della c.d. «offensivita' in concreto», dal momento che il giudizio del disvalore della condotta e' gia' stato ex ante effettuato dal legislatore, precludendo ogni margine valutativo all'interprete. L'automatismo posto dalla norma «chiunque guida dopo aver assunto» ... «e' punito», infatti, non consente all'interprete di valorizzare altri elementi, oltre a quello della positivita' o meno a sostanze stupefacenti e psicotrope. Ne', infine, potrebbe dirsi rispettata l'offensivita' in concreto attraverso un'interpretazione che valorizzi il motivo dell'assunzione di sostanza stupefacente o psicotropa, andando per esempio a escludere l'offensivita' per i casi di positivita' connessi a finalita' terapeutiche rispetto a quelli connessi a finalita' ludiche/ricreative. Cio' perche' si finirebbe per creare sostanziali vuoti di tutela, mandando esenti da punizione soggetti che, pur avendo assunto sostanze per finalita' terapeutiche, decidano in modo sconsiderato di porsi immediatamente dopo l'assunzione alla guida, senza tener conto del proprio stato di alterazione psicofisica e, in definitiva, della propria capacita' di mettersi alla guida di un veicolo. Quanto all'art. 27, comma 3 della Costituzione, la sanzione apprestata a fronte di un fatto inoffensivo priverebbe la pena anche della sua finalita' rieducativa, poiche' una pena sproporzionata non potra' mai essere avvertita come «giusta» dal reo e, conseguentemente, non potra' mai gettare le basi per alcun percorso rieducativo. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover investire la Corte costituzionale, chiedendo alla stessa di pronunciare declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e 2, legge 25 novembre 2024, n. 177, con conseguente reviviscenza dei commi 1 e 1-bis dell'art. 187 C.d.S., nella loro formulazione ante riforma, per contrasto con gli articoli 3, 25 comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione. P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge cost. n. 1/1948 e 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e 2, legge 25 novembre 2024, n. 177, nella parte in cui sopprime le parole «in stato di alterazione psicofisica» dall'art. 187, comma 1 e comma 1-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, nonche' dei principi di tassativita' e determinatezza della fattispecie incriminatrice ex art. 25, comma 2 della Costituzione e del principio della finalita' rieducativa della pena ex art. 27, comma 3 della Costituzione. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' assuma le proprie decisioni in merito alla conformita' o meno della norma impugnata ai parametri costituzionali sopra indicati. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Pordenone, 8 aprile 2025 Il Giudice per le indagini preliminari di Pordenone: Granata