Reg. ord. n. 127 del 2025 pubbl. su G.U. del 02/07/2025 n. 27

Ordinanza del Corte d'appello di Lecce  del 04/06/2025

Tra: Questura di Brindisi  C/ E. M.



Oggetto:

Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5-bis del decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito, [e cioè alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida], invece che alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024 – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l’adozione della decretazione d’urgenza – Denunciata disomogeneità delle norme introdotte in fase di conversione – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Introduzione di un sistema di riparto delle competenze incongruente – Deroga alla disciplina che attribuisce alla corte d’appello la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale – Vanificazione della specializzazione dell’organo giudicante e incidenza sul principio del giusto processo – Denunciata irragionevole assimilazione dei provvedimenti questorili di trattenimento e proroga dei richiedenti protezione internazionale con i procedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione dei mandati di arresto europei – Denunciato rischio di interferenze tra i vari procedimenti giudiziari di tutela afferenti alla stessa materia e allo stesso soggetto – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Disparità di trattamento tra il cittadino comunitario e quello extracomunitario – Irragionevole attribuzione alla competenza della Corte di cassazione penale, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., tanto dei provvedimenti di convalida emessi dalla corte d’appello penale in relazione ai richiedenti protezione internazionale, quanto quelli di convalida finalizzati all’espulsione, emessi dal giudice di pace – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe.

- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16 (, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente la prima sostitutiva dell’art. 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, e la seconda aggiuntiva dell’art. 5-bis nel medesimo decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito), 17, 18 (, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), rispettivamente il primo modificativo del comma 5, il secondo introduttivo del comma 5-bis e il terzo modificativo del comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142; e comma 1, lettera b), modificativa dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 142 del 2015), 18-bis (, comma 1, lettera a), modificativa dell’art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il primo modificativo del primo periodo e il secondo aggiuntivo di un periodo, dopo il secondo, al comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998), e 19; decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, art. 5-bis.

- Costituzione, artt. 3, 72, primo comma, 77, secondo comma, e 111, in particolare primo comma.

 

Straniero – Immigrazione – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Denunciata omessa disciplina dei modi di trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale – Denunciato omesso riconoscimento al giudice competente alla convalida di disporre misure alternative e di revocare d’ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata – Violazione della riserva di legge in riferimento ai modi di limitazione della libertà personale – Denunciata individuazione delle modalità di esecuzione della misura limitativa della libertà personale con atto regolamentare che consente un ampio margine discrezionale all’autorità amministrativa – Denunciata carenza di un controllo giurisdizionale pieno sulla legittimità della misura restrittiva della libertà personale durante la sua effettiva esecuzione e per il corso della stessa.

- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, artt. 6 e 7; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, richiamato dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015.

- Costituzione, art. 13, e, in particolare, secondo comma.

 

Straniero – Immigrazione – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale – Disposizioni processuali – Disposizioni a garanzia di un accesso effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero all’udienza di convalida – Omessa previsione – Denunciata carenza di previsioni, sia prima dell’udienza che in esito alla stessa, a tutela di un pieno, effettivo e immediato accesso alla difesa, di fiducia o d’ufficio, nonché a garanzia della partecipazione del pubblico ministero – Lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e del contraddittorio.

- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, art. 6; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, in particolare comma 4, richiamato dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015.

- Costituzione, artt. 24 e 111.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 14

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 14  Co. 4

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 7

decreto-legge  del 17/02/2017  Num. 13  Art. 5

legge  del 13/04/2017  Num. 46

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 16  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto-legge  del 17/02/2017  Num. 13  Art. 3  Co. 1

legge  del 13/04/2017  Num. 46

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 16  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto-legge  del 17/02/2017  Num. 13  Art. 5

legge  del 13/04/2017  Num. 46

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 17

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 5

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 5

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 8

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 14  Co. 6

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 10  Co. 3

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 14  Co. 6

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 19

legge  del 09/12/2024  Num. 187



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 13   Co.  

Costituzione  Art. 13   Co.

Costituzione  Art. 24   Co.  

Costituzione  Art. 72   Co.

Costituzione  Art. 77   Co.

Costituzione  Art. 111   Co.  

Costituzione  Art. 111   Co.




Testo dell'ordinanza

                        N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 giugno 2025

Ordinanza del 4 giugno  2025  della  Corte  d'appello  di  Lecce  nel
procedimento civile promosso dalla Questura di Brindisi contro E. M.. 
 
Straniero  -  Immigrazione  -  Procedimenti  aventi  ad  oggetto   la
  convalida del provvedimento con il quale  il  questore  dispone  il
  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  del  richiedente
  protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis  e
  6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015,  e  dell'art.  10-ter,  comma  3,
  quarto periodo,  del  d.lgs.  n.  286  del  1998,  nonche'  per  la
  convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del
  citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel  caso  di  specie:  proroga  del
  trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto  a
  norma dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza
  di fondati motivi per ritenere che la domanda e'  stata  presentata
  al  solo  scopo  di   ritardare   o   impedire   l'esecuzione   del
  respingimento o dell'espulsione)] - Attribuzione  della  competenza
  giurisdizionale alla corte d'appello  di  cui  all'art.  5-bis  del
  decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito, [ e cioe' alla corte
  d'appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69  del  2005,
  nel  cui  distretto  ha  sede  il  questore  che  ha  adottato   il
  provvedimento  oggetto  di  convalida],  invece  che  alla  sezione
  specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
  e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,  istituita
  presso  il  tribunale  distrettuale  -   Disposizioni   transitorie
  concernenti l'applicazione della  predetta  disciplina  procedurale
  decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 187 del
  2024. 
Straniero - Immigrazione -  Accoglienza  dei  richiedenti  protezione
  internazionale  -  Trattenimento,  disposto   dal   questore,   del
  richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri  (CPR)  -
  Denunciata  omessa  disciplina  dei  modi  di  trattenimento  degli
  stranieri richiedenti protezione internazionale - Denunciato omesso
  riconoscimento al giudice competente  alla  convalida  di  disporre
  misure alternative e di revocare d'ufficio la misura, se ne vengono
  meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata. 
Straniero - Immigrazione -  Accoglienza  dei  richiedenti  protezione
  internazionale  -  Trattenimento,  disposto   dal   questore,   del
  richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri  (CPR)  -
  Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con
  il quale il questore dispone il  trattenimento  o  la  proroga  del
  trattenimento   del   richiedente   protezione   internazionale   -
  Disposizioni processuali - Disposizioni a garanzia  di  un  accesso
  effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero
  all'udienza di convalida - Omessa previsione. 
- Decreto-legge 11 ottobre 2024,  n.  145  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela  e
  assistenza alle vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi
  migratori e di  protezione  internazionale,  nonche'  dei  relativi
  procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella
  legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16,  17,  18,  18-bis,  e  19;
  decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13  (Disposizioni  urgenti  per
  l'accelerazione  dei  procedimenti   in   materia   di   protezione
  internazionale,  nonche'   per   il   contrasto   dell'immigrazione
  illegale), convertito, con modificazioni,  nella  legge  13  aprile
  2017, n. 46, art. 5-bis; decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
  (Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante  norme  relative
  all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,  nonche'
  della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni  ai  fini  del
  riconoscimento  e  della  revoca   dello   status   di   protezione
  internazionale), artt. 6 e 7; decreto legislativo 25  luglio  1998,
  n. 286 (Testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero),  art.
  14. 


(GU n. 27 del 02-07-2025)

 
                      CORTE DI APPELLO DI LECCE 
 
    Il Consigliere, dott.ssa Antonia Martalo',  letti  gli  atti  del
procedimento in epigrafe indicato per la proroga del trattenimento ex
art. 6, decreto legislativo n.  142/2015  disposto  dal  Questore  di
Brindisi nei confronti di: M E , nato in il ,  trattenuto  presso  il
CPR di Brindisi Restinco, sentite le parti e sciogliendo  la  riserva
assunta all'odierna udienza, 
 
                               Osserva 
 
1. Premessa e svolgimento del procedimento. 
    In data la Questura di Brindisi disponeva il trattenimento di M E
, difeso di fiducia dall'avv.ssa  Carola  Delli  Santi  del  foro  di
Brindisi, presso il centro di Permanenza per i rimpatri di Brindisi -
Restinco, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del  decreto  legislativo  n.
142/14. 
    Detto trattenimento veniva convalidato dalla Corte di Appello  di
Lecce in data 10 aprile 2025, a seguito di udienza in data  9  aprile
2025. 
    L'iter della sua richiesta di protezione internazionale e' ancora
in corso. In ragione di cio' con l'odierna  istanza  il  Questore  di
Brindisi chiedeva una proroga del trattenimento per ulteriori  giorni
sessanta. 
    All'odierna udienza, sentito il  trattenuto,  il  suo  difensore,
nonche' il rappresentante della Questura  di  Brindisi,  ritenuta  la
propria competenza, questo Consigliere  riservava  la  decisione  nei
termini di legge. 
    Risulta dagli atti che: 
      il trattenimento sia stato disposto ai sensi dell'art. 6, comma
3, decreto legislativo n. 142/2015 per pretestuosita'  della  domanda
di protezione internazionale; 
      nei confronti di M E ,  il  Questore  di  Roma  ha  adottato  e
notificato in data il trattenimento presso il  CPR  di  Brindisi,  ai
sensi dell'art. 14, co. T  decreto  legislativo  n.  286/98  e  detto
trattenimento e' stato convalidato dal Giudice di Pace di Brindisi in
data 24 marzo 2025; 
      in data il predetto ha manifestato la volonta' di  chiedere  la
protezione internazionale e pur essendo in Italia dall , il  predetto
non  aveva   in   precedenza   depositato   domanda   di   protezione
internazionale. 
    All'udienza  odierna  la  difesa  ha  chiesto  il  rigetto  della
richiesta di proroga. 
    Va, preliminarmente, osservato che deve essere proposta questione
di  legittimita'  costituzionale,  con  sospensione   del   giudizio,
dubitandosi  della  legittimita'  costituzionale  delle   norme   che
disciplinano: 
      competenza, presupposti e condizioni del potere di convalida  e
di   proroga   del   trattenimento   dei    richiedenti    protezione
internazionale da parte della Corte di Appello, in contrasto con  gli
artt.  77,  72,  111   Costituzione,   nonche'   per   la   manifesta
irragionevolezza e contrasto con l'art. 3 Costituzione. 
      il  trattenimento  dei  richiedenti  protezione  internazionale
senza  il  rispetto  della  riserva  di  legge  di  cui  all'art.  13
Costituzione,  oltre  che  per  la  disciplina  dei  casi,  anche  in
riferimento ai modi di limitazione della liberta' personale; 
      lo svolgimento dell'udienza di  convalida  e  del  procedimento
senza adeguato rispetto del diritto di  difesa  e  dei  principi  del
giusto processo, in contrasto con gli art. 3, 24 e 111 Costituzione. 
    Deve  al  riguardo  rilevarsi  che  la  sussistenza  di   termini
perentori per la convalida e la  proroga  non  e'  di  ostacolo  alla
proposizione  della   questione   di   legittimita'   costituzionale,
ancorche' la conseguente sospensione riguardi il procedimento  e  non
possa riferirsi anche al termine perentorio per  la  decisione  sulla
convalida/proroga (si veda, con riguardo a questione di  legittimita'
costituzionale sollevata nell'ambito di un procedimento di riesame ai
sensi dell'art. 309 del codice di procedura penale, Cass.  pen.  sez.
F., 11 agosto 2015, n. 34889). 
    Si intende sottoporre a scrutinio di costituzionalita'  il  nuovo
sistema normativo, frutto di decretazione di urgenza, che  stabilisce
la competenza della Corte di Appello in  ordine  alla  convalida  dei
provvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  i   trattenimenti   dei
cittadini extracomunitari richiedenti protezione  internazionale,  di
cui si contesta l'assenza  di  giustificazione  circa  i  presupposti
della decretazione di urgenza e  la  ragionevolezza  ed  organicita',
nonche' le norme di legge che prevedono, in  caso  di  convalida  e/o
proroga  dei  trattenimenti,  la  misura  privativa  della   liberta'
personale senza il rispetto della riserva di legge anche in relazione
ai modi di  esecuzione  di  tale  misura,  ed  infine  le  norme  che
riguardano il procedimento e l'udienza di convalida e  che  non  sono
rispettose dei diritti di difesa e del giusto processo. 
2. La ricostruzione del quadro normativo di  riferimento  applicabile
nel presente procedimento e la rilevanza della questione 
    Il decreto-legge  11  ottobre  2024,  n.  145,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2024 - serie generale  -  n.  239,
recante «disposizioni urgenti in materia di  ingresso  in  Italia  di
lavoratori  stranieri,  di  tutela  e  assistenza  alle  vittime   di
caporalato,  di  gestione  dei  flussi  migratori  e  di   protezione
internazionale, nonche' dei relativi  procedimenti  giurisdizionali»,
al capo IV, ha introdotto alcune disposizioni processuali (artt.  16,
17 e 18). 
    In particolare, l'art. 16, rubricato «modifiche al  decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
13 aprile 2017, n. 46»,  modificando  gli  artt.  2  e  3,  comma  4,
decreto-legge n. 13/2017, convertito con  modifiche  dalla  legge  n.
46/2017, ha introdotto il  reclamo  dinanzi  alla  Corte  di  Appello
avverso i provvedimenti  adottati  dalle  Sezioni  specializzate,  ai
sensi dell'art. 35-bis, decreto  legislativo  n.  25/2008,  e  quelli
aventi  ad  oggetto   l'impugnazione   dei   provvedimenti   adottati
dall'autorita' preposta alla determinazione  dello  Stato  competente
all'esame della domanda di protezione internazionale (art.  16  comma
1, lett. b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati a
comporre i collegi di reclamo  avrebbero  dovuto  curare  la  propria
formazione   almeno   annuale   nella   materia   della    protezione
internazionale. 
    L'art. 17  ha  apportato  modifiche  al  decreto  legislativo  n.
25/2008 e l'art 18 ha a sua  volta  apportato  modifiche  al  decreto
legislativo n. 150/2011. 
    Ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto-legge   n.   145/2024   le
disposizioni di cui al capo IV si applicavano ai  ricorsi  presentati
ai sensi dell'art.  35  e  dell'art.  3,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del decreto stesso. 
    Il  decreto-legge   n.   145/2024   e'   stato   convertito   con
modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024 - serie generale - n. 289. 
    In  particolare,  in  sede  di   conversione,   l'art.   16   del
decreto-legge  n.  145/2024  e'  stato  modificato  dalla  legge   n.
187/2024. 
    Innanzitutto,  e'  stata  modificata  la  rubrica   dell'articolo
(«modifica all'articolo 3  e  introduzione  dell'articolo  5-bis  del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»). Quindi, con  l'art.  16  citato,
attraverso la modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d),  decreto-legge
n. 13/2017,  convertito  con  modifiche  dalla  legge  n.  46/2017  e
l'introduzione  dell'art.  5-bis  nel   decreto-legge   n.   13/2017,
convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, e' stata sottratta
alle Sezioni specializzate in  materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, la competenza per
i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con
il quale il Questore  dispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del
trattenimento del richiedente protezione internazionale,  adottato  a
norma  degli  artt.  6,  6-bis,  6-ter  del  decreto  legislativo  n.
142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto  periodo,  del  decreto
legislativo n.  286/1998,  nonche'  per  la  convalida  delle  misure
adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto  legislativo  n.
142/2015, che e' stata, invece, attribuita alle Corti di  Appello  di
cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha
sede  il  Questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di
convalida, che giudicano, peraltro, in composizione monocratica. 
    L'art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito  rilevanti
modifiche,  a  cominciare  dalla  rubrica  («modifiche   al   decreto
legislativo 18  agosto  2015,  n.  142»).  Nel  dettaglio,  e'  stato
modificato l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per
adattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di Appello.  E'
previsto (primo  periodo)  che  il  provvedimento  con  il  quale  il
Questore dispone il trattenimento o la proroga del  trattenimento  e'
adottato  per  iscritto,  e'  corredato   di   motivazione   e   reca
l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie  o
deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il  provvedimento  e'
trasmesso, senza ritardo, alla Corte di Appello di cui all'art. 5-bis
del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge
n. 46/2017. 
    All'ultimo periodo dell'art. 6, comma 5, del decreto  legislativo
n. 142/2015 le parole «al tribunale sede della sezione  specializzata
in  materia  di  immigrazione,  protezione  internazionale  e  libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle
seguenti:  «alla  corte  d'appello  competente».  Dopo  il  comma   5
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 e' stato inserito  il
comma 5-bis che prevede che contro i provvedimenti adottati ai  sensi
del comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art.  14,
comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998. Al comma 8 dell'art. 6,
decreto  legislativo  n.  142/2015  le  parole  «del   tribunale   in
composizione monocratica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della
corte d'appello». All'art. 14, comma 6, ultimo periodo,  del  decreto
legislativo n. 142/2015 le parole «il tribunale  sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera  circolazione  dei   cittadini   dell'Unione   europea»   sono
sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello». 
    Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione  del  decreto-legge
n. 145/2024, ha inserito l'art.  18-bis,  rubricato  «modifiche  agli
articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286» che prevede che all'art. 10-ter, comma 3, quarto
periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale
sede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte
d'appello»;  inoltre,  prevede  all'art.   14,   comma   6,   decreto
legislativo n. 286/1998, al primo periodo l'aggiunta, in fine,  delle
seguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per
i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  1  dell'articolo
606 del codice di  procedura  penale»,  e  dopo  il  secondo  periodo
l'aggiunta  del  seguente   periodo:   «Si   osservano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e
quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69». 
    Infine,  l'art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024  e'   stato
modificato nel senso che sono state soppresse le parole  «ai  ricorsi
presentati ai sensi dell'articolo 35 e  dell'articolo,  comma  3-bis,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». 
    In definitiva, con la  legge  n.  187/2024,  di  conversione  del
decreto-legge  n.  145/2024,  il  legislatore   ha   realizzato   una
variazione di  non  poco  momento  in  punto  di  attribuzione  della
competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad  oggetto
la convalida del provvedimento con il quale il  Questore  dispone  il
trattenimento  o  la  proroga   del   trattenimento   del   cittadino
extracomunitario richiedente protezione  internazionale,  adottato  a
norma  degli  artt.  6,  6-bis,  6-ter  del  decreto  legislativo  n.
142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto  periodo,  del  decreto
legislativo n.  286/1998,  nonche'  per  la  convalida  delle  misure
adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto  legislativo  n.
142/2015, che  e'  stata  sottratta  alle  Sezioni  specializzate  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea,  istituite  presso  i
Tribunali, per  essere  attribuita  alle  Corti  di  Appello  di  cui
all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005,  nel  cui  distretto  ha
sede  il  Questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di
convalida, che giudicano, peraltro, in composizione  monocratica.  Il
relativo provvedimento e' impugnabile con ricorso per  cassazione  ai
sensi dell'art. 14, comma 6,  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e,
quindi, il ricorso, che non sospende il provvedimento, e' proponibile
entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per  i  motivi  di  cui
alle lett. a), b) e c) dell'art. 606 del codice di procedura penale e
si osservano, in quanto compatibili, le  disposizioni  dell'art.  22,
comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. 
    Peraltro, la competenza  cosi'  determinata  ha  avuto  efficacia
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n.  145/2024
(pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10  dicembre  2024)  per
effetto dell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,  come  modificato
dalla legge n. 187/2024. 
    E non e' piu' previsto un  obbligo  in  capo  ai  Consiglieri  di
appello di curare la propria formazione annuale nella  materia  della
protezione internazionale. 
    Secondo l'interpretazione  fatta  propria  sia  dall'Ufficio  del
Massimario della Corte di Cassazione (vedi relazione n.  1/2025)  che
dalla Corte di legittimita' (Corte  di  Cassazione  I  Sez.  pen.  24
gennaio 2025, n. 2967  e  successive  conformi),  il  legislatore  ha
attribuito alle Sezioni penali della Corte di appello  la  competenza
in materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti  protezione
internazionale,  oltre  che  alle  Sezioni  Penali  della  Corte   di
legittimita'  il  ricorso  ai  sensi  dell'art.  606  del  codice  di
procedura penale avverso i provvedimenti della Corte di Appello. 
    Secondo quanto rilevato dalla Corte  di  Cassazione,  la  lettura
piu' coerente con il dato testuale e' quella che  la  competenza  sia
stata attribuita alla Corte di Appello e  alla  Corte  di  Cassazione
penali, atteso il riferimento sia alla legge n.  29/05,  relativa  al
mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna, sia all'art.
606 del codice di procedura penale. 
    Giova rappresentare che, con sentenza n. 39 del  2025,  la  Corte
costituzionale ha  gia'  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  14,  comma  6,  decreto  legislativo  n.  286/1998,   come
modificato dall'art.  18-bis,  comma  1,  lett.  b),  numero  2)  del
decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.
187/2024, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, decreto legislativo n.
142/2015, come introdotto dall'art. 18, comma 1, lett. a), numero 2),
del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge
n. 187/2024, nella parte in cui, al terzo  periodo,  rinvia  all'art.
22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005, anziche'  ai
commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo. 
    Invero, al fine di assicurare l'effettivita' del  contraddittorio
nel giudizio di legittimita' relativo ai procedimenti di impugnazione
dei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento  o  della
proroga del trattenimento adottati a  norma  degli  artt.  6,  6-bis,
6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter,  comma
3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,  nonche'  per
la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art.  14,  comma  6,
del decreto legislativo  n.  142/2015,  la  Corte  costituzionale  ha
inteso intervenire nei sensi di cui al su esposto dispositivo. 
    Per  effetto  dell'intervento  «sostitutorio»,  il  processo   di
cassazione sui decreti di convalida e di  proroga  del  trattenimento
della persona straniera -  emessi  dal  giudice  di  pace,  ai  sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o  dalla  Corte  di
Appello in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 142/2015  -  si  articola  nei  seguenti  termini:  il
giudizio e' instaurato con ricorso proponibile  entro  cinque  giorni
dalla comunicazione, per i motivi di cui  alle  lett.  a),  b)  e  c)
dell'art. 606 del codice di procedura penale;  il  ricorso,  che  non
sospende l'esecuzione della misura, e' presentato  nella  cancelleria
della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento,  la  quale  lo
trasmette alla Corte di Cassazione, con precedenza assoluta  su  ogni
altro affare e comunque entro il  giorno  successivo,  unitamente  al
provvedimento impugnato e agli atti del  procedimento;  la  Corte  di
Cassazione decide con sentenza entro  dieci  giorni  dalla  ricezione
degli atti nelle forme di cui all'art. 127 del  codice  di  procedura
penale e, quindi, in un'adunanza camerale nella quale  sono  sentiti,
se compaiono, il pubblico ministero e  il  difensore;  l'avviso  alle
parti deve essere notificato o comunicato  almeno  tre  giorni  prima
dell'udienza e la decisione e' depositata a conclusione  dell'udienza
con  la  contestuale  motivazione;   qualora   la   redazione   della
motivazione non risulti possibile, la Corte di Cassazione provvede al
deposito  della  motivazione  non  oltre  il  secondo  giorno   dalla
pronuncia. 
    L'intervento   normativo   di    urgenza,    che    ha    portato
all'attribuzione  della  competenza  per  i  procedimenti  aventi  ad
oggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il  Questore
dispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  dello
straniero extracomunitario richiedente protezione internazionale alle
Corti  di  Appello,  individuate  ai  sensi   dell'art.   5-bis   del
decreto-legge n. 13/2027, convertito con  modifiche  dalla  legge  n.
46/2017, che giudicano, fra  l'altro,  in  composizione  monocratica,
risulta di dubbia  costituzionalita'  e  ha  portato  ad  un  sistema
normativo    di    manifesta    irragionevolezza,    tenuto     conto
dell'inesistenza di  una  plausibile  motivazione  a  sostegno  dello
stesso,  tale  da  rendere  intellegibili  le  ragioni  e  gli  scopi
perseguiti dal legislatore, e della frammentazione e  sovrapposizione
dei diversi giudici che si occupano della condizione  di  uno  stesso
soggetto straniero. 
    Infatti, non appaiono intellegibili e congruenti con  il  sistema
normativo nel suo  complesso  e  con  i  principi  costituzionali  le
ragioni poste a fondamento della sottrazione  alla  competenza  delle
Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali dei  procedimenti  -
quelli appunto sulle  convalide  dei  trattenimenti  dei  richiedenti
asilo - tipicamente  assegnati  ai  giudici  civili  di  primo  grado
specializzati, e il  loro  affidamento,  per  saltum,  ad  un  organo
giudiziario di secondo grado quali le Corti di Appello. 
    L'attribuzione della competenza alle Sezioni penali  della  Corte
di Appello desta ulteriori perplessita',  poiche'  le  decisioni  sui
trattenimenti dei richiedenti asilo si inseriscono nel quadro di  una
procedura amministrativa originata dalla  mera  formulazione  di  una
domanda di asilo,  secondo  le  regole  del  diritto  costituzionale,
europeo e nazionale di recepimento di quest'ultimo;  i  provvedimenti
disposti dal Questore e le relative proroghe  non  sono  legati  alla
commissione di reati, ma rispondono alle diverse esigenze di cui agli
artt. 6, 6-bis, 6-ter, decreto legislativo n. 142/2015, 10-ter, comma
3, decreto legislativo n. 286/1998 e 14, comma 6, decreto legislativo
n.   142/2015;   la   decisione   sul   trattenimento    ha    natura
incidentale/cautelare  nell'ambito  del  complesso  procedimento   di
riconoscimento della protezione internazionale; e, per tale  ragione,
essa e' stata da  sempre  attribuita  alla  competenza  dei  medesimi
giudici che sono chiamati  a  decidere  nel  merito  in  ordine  alla
sussistenza  o  meno  del  diritto  alla  protezione,  tanto  in  via
cautelare (istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la comune
appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti,  sospensive,
merito) alla complessa materia della  protezione  internazionale  ha,
sino  ad  oggi,  indotto  il  legislatore   a   ritenere   necessaria
l'individuazione   di   un   giudice   specializzato,   tabellarmente
pre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti
obblighi formativi. 
    L'intervento legislativo  ha  inciso  sul  carattere  unitario  e
inscindibile delle questioni attinenti al diritto di  asilo  e  delle
relative procedure, operando una sorta di  assimilazione  tra  alcune
ipotesi  di  trattenimento  degli  stranieri  -  gli  extracomunitari
richiedenti protezione - e le convalide  degli  arresti  eseguiti  in
esecuzione di una sentenza straniera esecutiva  di  condanna,  di  un
provvedimento cautelare o di qualsiasi  altra  decisione  giudiziaria
esecutiva che abbia la stessa forza; assimiliazione che non  vi  puo'
essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di trattenimento o
di proroga dei trattenimenti,  appunto,  convalide  di  provvedimenti
amministrativi,  che  non   hanno   accertato   la   commissione   di
fatti-reato. 
    Si e', inoltre, operata una scissione tra il giudice competente a
giudicare nel merito i provvedimenti relativi al  riconoscimento  del
diritto  di   asilo   (le   Sezioni   specializzate   dei   Tribunali
distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla  legittimita'
dei trattenimenti disposti nell'ambito delle  medesime  procedure  di
riconoscimento di tale diritto, oltretutto vanificando l'esigenza  di
specializzazione dei giudici. 
    E' rilevante, pertanto, nel presente giudizio di convalida di  un
trattenimento ex art. 6, comma 3, decreto legislativo n. n. 142/2015,
la questione della conformita' di tale sistema normativo, conseguente
alle modifiche  apportate  dagli  artt.  16,  18,  18-bis  e  19  del
decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.
187/2024, in primis, rispetto agli art. 77, comma 2 e 72, comma 1 e 3
Costituzione; quindi, anche in riferimento all'art. 13  Costituzione,
nonche' agli artt. 24 e 111 Costituzione. 
    La  rilevanza  delle  questioni  e'   determinata,   secondo   la
giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla necessita'  di  fare
applicazione nel giudizio  della  disposizione  censurata.  (sentenza
Corte costituzionale n. 116 del 2024 e precedenti ivi citati). 
    Nel caso di specie, e' indubitabile che questo giudice debba fare
applicazione  della  norma  dell'art.  5-bis  del  decreto-legge   17
febbraio 2017, convertito con modificazione dalla legge  n.  40/2017,
norma aggiunta dall'art. 16, comma 1, lett. b) del  decreto-legge  11
ottobre 2024, n. 145, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
dicembre 2024, n. 187, disposizione censurata che stabilisce  la  sua
competenza  a  decidere,  poiche'  «[l]a   stessa   instaurazione   e
successiva  celebrazione  del  giudizio  avanti  a  una   determinata
autorita' giudiziaria, e non ad altra, costituisce momento integrante
dell'«applicazione»  della  disciplina  della  competenza  nel   caso
concreto» (sentenza Corte costituzionale n. 163 del 2024 e, in  senso
analogo, sentenza n. 5 del 2025) 
    Tanto basta  a  ritenere  rilevanti  le  questioni  sollevate  in
riferimento all'art. 77, 72, 3  e  111  della  Costituzione  rispetto
all'attribuzione  della  competenza  a  decidere  sulla  convalida  e
proroga dei trattenimenti  alla  Corte  di  Appello  in  composizione
monocratica. 
    E,  parimenti,  e'  indubbio  che  questo   Giudice   deve   fare
applicazione di norme - art. 6 e 7  del  decreto  legislativo  n.  18
agosto  2015,  n.  142  che,  in  caso   di   convalida,   comportano
l'applicazione di una misura incidente sulla liberta'  personale,  al
di fuori delle garanzie previste dall'art. 13  Costituzione,  ed,  in
specie della riserva di legge sia rispetto ai casi, che  ai  modi  di
qualsiasi restrizione della liberta' personale e priva di una precisa
disciplina  dei  diritti  dei  trattenuti  all'interno  del   centro.
Inoltre,  in  ossequio  alle  disposizioni   dell'art.   6,   decreto
legislativo n. 142/2015 e 14, decreto legislativo n.  286/98,  questo
Giudice e' chiamato a svolgere il giudizio finalizzato alla decisione
sulla convalida/proroga senza un  pieno  contraddittorio,  senza  una
adeguata possibilita' di accesso alla difesa tecnica, in funzione  di
un effettivo esercizio del diritto di difesa, senza la partecipazione
del Procuratore generale. 
    Tanto basta  a  ritenere  rilevanti  le  questioni  sollevate  in
riferimento all'art. 13 Costituzione, nonche' agli artt. 3, 24 e  111
Costituzione. 
3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. 
3.1. Rispetto agli artt. 77, comma 2, 72, comma 1 e 3 Costituzione. 
    Le disposizioni degli artt. 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge  n.
145/2024 sono state adottate in assenza dei quei casi straordinari di
necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77, comma 2 Costituzione. Le
modificazioni a tali disposizioni, introdotte in sede di  conversione
del decreto-legge, sono state apportate in violazione  dell'art.  77,
comma 2 e dell'art. 72, comma 1 Costituzione. 
    Come  e'  noto,   per   costante   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale (si  veda  Corte  costituzionale  n.  8/2022  e  Corte
costituzionale n. 146/2024), la pre-esistenza di  una  situazione  di
fatto comportante la necessita' e  l'urgenza  di  provvedere  tramite
l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,
costituisce un requisito di  validita'  costituzionale  dell'adozione
del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di  quel
presupposto configura tanto un vizio di  legittimita'  costituzionale
del  decreto-legge,  adottato   al   di   fuori   dell'ambito   delle
possibilita' applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio
in procedendo della stessa legge di conversione. 
    Pertanto,  non  esiste  alcuna  preclusione  affinche'  la  Corte
costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di
conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di  validita'
costituzionale  relativi  alla  preesistenza   dei   presupposti   di
necessita' e urgenza, dal momento  che  il  correlativo  esame  delle
Camere in sede di conversione  comporta  una  valutazione  del  tutto
diversa  e,  precisamente,  di  tipo  prettamente  politico  sia  con
riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli  effetti
della  stessa.  (Precedente:  S.   29/1995   -   mass.   21561).   Il
decreto-legge - la cui adozione e' ipotesi  eccezionale,  subordinata
al rispetto di condizioni precise - presenta, nel quadro delle fonti,
natura  particolare  come  provvedimento  provvisorio   adottato   in
presenza di presupposti straordinari, destinato a operare per un arco
di tempo  limitato,  venendo  a  perdere  la  propria  efficacia  fin
dall'inizio in caso di mancata conversione in legge. 
    Nel  sindacato  devoluto  alla  Corte  costituzionale,  un  ruolo
cruciale compete al requisito dell'omogeneita', che si atteggia  come
uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza,
il  difetto)  delle  condizioni  di   validita'   del   provvedimento
governativo.  L'omogeneita'  non  presuppone  che  il   decreto-legge
riguardi esclusivamente una determinata e  circoscritta  materia,  ma
che le sue disposizioni si ricolleghino ad  una  finalita'  comune  e
presentino un'intrinseca coerenza dal punto  di  vista  funzionale  e
finalistico. La evidente estraneita' della norma  censurata  rispetto
alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge  in
cui  e'  inserita  assurge,  pertanto,  a  indice  sintomatico  della
manifesta carenza del requisito della straordinarieta'  del  caso  di
necessita' e di urgenza. (Precedenti. S. 151/2023 - mass.  45708;  S.
137/2018 - mass. 41383; S. 22/2012 - mass. 36070; S. 360/1996 - mass.
22912;  S.  161/1995  -  mass.  21408).   Quanto   ai   provvedimenti
governativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee  dal
punto di vista materiale, devono essere accomunate  dall'obiettivo  e
tendere tutte a una finalita' unitaria, pur se connotata da  notevole
latitudine. Per  contro,  un  decreto-legge  che  si  apre  a  «norme
intruse», estranee alla sua finalita',  travalica  i  limiti  imposti
alla  funzione  normativa   del   Governo   e   sacrifica   in   modo
costituzionalmente intollerabile il ruolo  attribuito  al  Parlamento
nel  procedimento  legislativo.  (Precedente:  S.  244/2016  -  mass.
39155). 
    L'osservanza delle prescrizioni dell'art. 77 Costituzione  impone
una intrinseca coerenza delle norme contenute  nel  decreto-legge,  o
dal punto di vista oggettivo  e  materiale,  o  dal  punto  di  vista
funzionale e finalistico. L'urgente necessita'  del  provvedere  puo'
riguardare, cioe', una pluralita' di norme accomunate o dalla  natura
unitaria  delle  fattispecie  disciplinate,  ovvero  dall'intento  di
fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata,  che
richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti  a
materie diverse, ma indirizzati tutti all'unico scopo  di  approntare
urgentemente rimedi a tale situazione. (Precedente: S. 8/2022 - mass.
44472). 
    Inoltre, l'utilizzazione del decreto-legge -  e  l'assunzione  di
responsabilita' che ne consegue per  il  Governo  secondo  l'art.  77
Cost.  -  non  puo'  essere  sostenuta  dall'apodittica  enunciazione
dell'esistenza delle ragioni di necessita' e  di  urgenza,  ne'  puo'
esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza  della  disciplina
che e' stata introdotta (vedi sempre Corte costituzionale n. 171/2007
e n. 128/2008). 
    Ed ancora, la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che la
legge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata
e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la
conseguenza che non puo' aprirsi ad  oggetti  eterogenei  rispetto  a
quelli in esso presenti, ma puo' solo contenere disposizioni coerenti
con quelle originarie dal punto di vista materiale o  finalistico;  e
cio' essenzialmente per evitare che il relativo  iter  procedimentale
semplificato, previsto dai  regolamenti  parlamentari,  possa  essere
sfruttato  per  scopi  estranei  a   quelli   che   giustificano   il
decreto-legge, a detrimento delle ordinarie  dinamiche  di  confronto
parlamentare di cui  all'art.  72,  primo  comma,  Costituzione,  che
permette una partecipazione parlamentare ben piu' efficace. 
    Ne consegue il divieto,  in  sede  di  conversione,  di  alterare
l'omogeneita' di fondo della normativa  urgente,  quale  risulta  dal
testo originario, pena un vizio della legge di conversione  in  parte
qua. (Precedenti: S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283;
S. 245/2022 - mass. 45226; S. 8/2022 - mass.  44472;  S.  210/2021  -
mass. 44267; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 145/2015 - mass. 38479; S.
251/2014 - mass. 38159; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 128/2008 - mass.
32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561).  Non  e'
consentito l'uso improprio e strumentale del decreto-legge,  al  fine
di  evitare  deviazioni  dal  sistema  costituzionale   delle   fonti
normative e dalla centralita' che e' propria  della  legge  ordinaria
(Precedenti: S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31330; S.
29/1995 - mass. 21561). La coerenza delle  disposizioni  aggiunte  in
sede  di  conversione  rispetto  alla   disciplina   originaria   del
decreto-legge puo' essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e
materiale,  sia  dal  punto  di  vista   funzionale   e   finalistico
(Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43627; S. 247/2019 - mass. 42854;  S.
226/2019 - mass. 41886; S. 181/2019 -  mass.  42797;  O.  204/2020  -
mass. 42950; O. 93/2020 - mass. 43421). 
    Per accertare la correlazione tra la disposizione  introdotta  in
fase di conversione  e  l'originario  decreto-legge,  occorre  tenere
conto di molteplici indicatori, come la coerenza della norma rispetto
al  titolo  del   decreto   e   al   suo   preambolo,   l'omogeneita'
contenutistica o  funzionale  della  norma  rispetto  al  complessivo
apparato normativo  del  decreto-legge,  lo  svolgimento  dei  lavori
preparatori, il carattere ordinamentale  o  di  riforma  della  norma
(Precedenti: S. 186/2020 - mass. 43202; S. 149/2020 - mass. 43409; S.
288/2019 - mass. 41900; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 97/2019 -  mass.
42213; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018
- mass. 39686; S. 220/2013 - mass. 37319). 
    Cio' detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024,  non  vi
e' alcuna motivazione delle  ragioni  di  necessita'  e  urgenza  del
decreto-legge, specie con riguardo alle norme  processuali  contenute
nel capo IV (si legge  testualmente:  «Considerata  la  straordinaria
necessita' e urgenza di adottare norme  in  materia  di  ingresso  in
Italia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria  necessita'
e urgenza di  prevedere  misure  volte  alla  tutela  dei  lavoratori
stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e
603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro  sommerso;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). 
    Il decreto-legge aveva attribuito alla Corte di Appello  la  sola
competenza in tema di  impugnazione  dei  provvedimenti  emanati  dal
Tribunale    specializzato    nella    materia    della    protezione
internazionale,  attraverso  il  reclamo.  Aveva,  poi,  previsto  un
obbligo per i  giudici  della  Corte  addetti  alla  trattazione  del
reclamo di formarsi attraverso  la  frequenza  annuale  di  corsi  di
formazione nella materia della protezione internazionale. 
    E  tutto  questo  senza  alcuna  motivazione  circa  le   ragioni
straordinarie di necessita'  e  urgenza  e  circa  la  omogeneita'  e
coerenza funzionale e finalistica di  tale  disposizione  processuale
rispetto alla necessita' di adottare norme in materia di ingresso  in
Italia  di  lavoratori  stranieri,  misure  volte  alla  tutela   dei
lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601,
602, 603 e 603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro
sommerso, disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori. 
    Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di
conversone  A.C.  2888,  veniva  presentato  l'emendamento  n.   16.4
proposto in  I  Commissione,  in  sede  referente,  alla  Camera  dei
Deputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli artt. 16,  17,
18, nonche' l'inserimento degli artt. 18-bis e 18-ter. Dalla  lettura
del bollettino  delle  Commissioni  parlamentari,  redatto  in  forma
sintetica (e non  stenografica),  non  emergono  dichiarazioni  della
relatrice tese a spiegare le ragioni poste a base dell'emendamento n.
16 aprile Risultano solamente le dichiarazioni di voto contrarie  dei
parlamentari dell'opposizione (interventi degli On.li M.E. Boschi, R.
Magi, F. Zaratti, L. Boldrini, S. Bonafe', G. Cuperlo, A. Colucci, M.
Mauri, E. Alifano, I.  Carmina:  cfr.  XIX  Legislatura,  Camera  dei
Deputati, I  Commissione  permanente,  bollettino  di  mercoledi'  20
novembre  2024,  32   e   ss.   e   spec.   53   con   l'approvazione
dell'emendamento,  pubblicato   in   allegato   2).   Dal   resoconto
stenografico dell'intervento nell'Assemblea  di  Montecitorio  emerge
che la relatrice si limitava a riferire in aula solo  che  gli  artt.
18,  18-bis  e  18-ter,  introdotti  nel  corso  dell'esame  in  sede
referente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui
all'art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte  di  Appello
la competenza per la convalida dei provvedimenti di  trattenimento  e
proroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale
disposti dal Questore. 
    La legge di conversione,  dunque,  ha  eliminato  il  reclamo  e,
quindi, la  competenza  della  Corte  in  sede  di  impugnazione  dei
provvedimenti  civili  emessi  dal  Tribunale   specializzato   nella
protezione internazionale, ma ha attribuito  alla  Corte  di  Appello
competente di cui all'art. 5 co. 2 della legge n. 69/05 (che  giudica
in composizione monocratica) la competenza in tema di  convalida  dei
provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga
dei trattenimenti degli stranieri extracomunitari richiedenti  asilo,
senza, peraltro, prevedere  piu'  alcun  obbligo  di  formazione  dei
giudici di appello nella materia della protezione internazionale. 
    Si e' inoltre stabilito che il relativo provvedimento della Corte
di Appello e' impugnabile con ricorso  per  cassazione  entro  cinque
giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle  lett.  a),
b)  e  c)  dell'art.  606  del  codice  di  procedura  penale  e  con
l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 22,
comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. 
    Si e' dunque attribuita, senza alcuna motivazione, alla Corte  di
appello competente di cui all'art. 5 co.  2  della  legge  n.  69/05,
ovvero alla Corte di appello penale, la competenza a  decidere  sulle
convalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti
e sulle relative proroghe, che certamente non  sono  procedimenti  di
impugnazione e non presuppongono la commissione di alcun reato. 
    I  provvedimenti  della  Corte  di  Appello  sono  poi  diventati
impugnabili secondo le norme dei ricorsi per  cassazione  in  materia
penale, mediante ricorso per esercizio di un potere  riservato  dalla
legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita  ai
pubblici poteri (lett. a, art. 606 del codice di  procedura  penale),
inosservanza o erronea applicazione delle legge  penale  o  di  altre
norme giuridiche di cui si deve tener conto  nell'applicazione  della
legge penale (lett. b, art. 606  del  codice  di  procedura  penale),
inosservanza delle norme processuali stabilite a  pena  di  nullita',
inutilizzabilita' inammissibilita' o di decadenza (lett. c, art.  606
del codice di procedura penale). 
    Non vi e' alcuna omogeneita' e connessione tra tali  disposizioni
della  legge  di  conversione  e  la  disposizione  processuale   del
decreto-legge, che prevedeva la competenza della  Corte  di  Appello,
chiaramente  civile,  per  i  giudizi  di  secondo  grado  avverso  i
provvedimenti  adottati  dalle  Sezioni   specializzate,   ai   sensi
dell'art. 35-bis, decreto legislativo n. 25/2008, e quelli aventi  ad
oggetto  l'impugnazione  dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'
preposta alla determinazione dello Stato competente  all'esame  della
domanda di protezione internazionale (art. 16, comma 1, lett. b). 
    Dunque, l'originaria previsione,  che  gia'  non  si  fondava  su
alcuna ragione esplicita di straordinaria urgenza  e  necessita',  e'
stata stravolta in sede di conversione del decreto-legge,  senza  che
cio' fosse giustificato da esplicite ragioni di straordinaria urgenza
e necessita', dando luogo ad una riforma ordinamentale in  ambito  di
competenza giudiziaria e di sistema processuale applicabile; si  sono
introdotte disposizioni  contenenti  oggetti  eterogenei  rispetto  a
quelli  presenti  nel  decreto-legge,  e  non  coerenti  con   quelle
originarie dal punto di vista materiale e finalistico,  in  tal  modo
sfruttando l'iter procedimentale semplificato di conversione in legge
del decreto-legge per scopi estranei a  quelli  che  giustificano  il
decreto-legge, a detrimento delle ordinarie  dinamiche  di  confronto
parlamentare di cui  all'art.  72,  primo  comma,  Costituzione,  che
permette una partecipazione parlamentare ben piu' efficace. 
    Ne consegue che si e' fatto un uso  improprio  del  decreto-legge
per introdurre disposizioni non sorrette  da  alcuna  motivazione  di
necessita' e di urgenza e che si e', poi, anche, violato il  divieto,
in sede di conversione, di  alterare  l'omogeneita'  di  fondo  della
normativa risultante dal testo originario del decreto-legge. 
    Del resto,  l'assenza  di  necessita'  e  urgenza  della  riforma
ordinamentale e  processuale  della  materia  dei  trattenimenti  dei
richiedenti protezione internazionale e' dimostrata dalla previsione,
contenuta nell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, mantenuta anche
in sede  di  conversione  con  modifiche  ad  opera  della  legge  n.
187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV  si  applicano  non
immediatamente, il giorno stesso della pubblicazione del  decreto  in
Gazzetta ufficiale, ovvero il  giorno  successivo,  come  normalmente
avviene  per  le  norme  emanate  con  decreto-  legge,   e   neppure
nell'ordinario termine di vacatio legis,  ma  decorsi  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge. 
3.2. Rispetto all'art. 3 e 111 Costituzione. 
    Le disposizioni degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge
n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge  n.  187/2024  sono
anche in contrasto con il principio di ragionevolezza  e  uguaglianza
di cui all'art. 3 della Costituzione e quelle del giusto processo  di
cui all'art. 111 della Costituzione. 
    Come ribadito dalla Corte costituzionale nella  recente  sentenza
n. 38 del 2025, «secondo la costante  giurisprudenza  costituzionale,
nella configurazione degli istituti processuali il  legislatore  gode
di ampia discrezionalita', censurabile soltanto laddove la disciplina
palesi profili di manifesta irragionevolezza (sentenze n.  ex  multis
189 e n. 83 del 2024,  rispettivamente  punto  9  e  punto  5.5.  del
Considerato in diritto; n.  67  del  2023,  punto  6  Considerato  in
diritto)» Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza  n.
39 del 2025, il  legislatore  dispone  di  un'ampia  discrezionalita'
nella conformazione degli istituti processuali, incontrando  il  solo
limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' delle  scelte
compiute. Nella materia processuale, quindi, il metro del giudizio di
ragionevolezza   deve   essere   particolarmente   rispettoso   della
discrezionalita' legislativa, in quanto la disciplina del processo e'
frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale
conflitto  reciproco,  sicche'  ogni  intervento  correttivo  su  una
singola disposizione, volto ad assicurare una piu' ampia tutela a uno
di tali principi o  interessi,  rischia  di  alterare  gli  equilibri
complessivi del sistema. 
    Tuttavia, la Corte ha precisato che il superamento del limite  al
sindacato  della  discrezionalita'   del   legislatore   in   materia
processuale    e'    senz'altro     ravvisabile     quando     emerga
un'ingiustificabile  compressione  del  diritto  di  difesa   e   del
contraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine
della ricerca dialettica  della  verita'  processuale,  condotta  dal
giudice con la collaborazione delle parti, volta  alla  pronuncia  di
una decisione  che  sia  il  piu'  possibile  «giusta»»  (vedi  anche
sentenza n. 96 del 2024). 
    Le    disposizioni    censurate    presentano    una    manifesta
irragionevolezza poiche' introducono una competenza  della  Corte  di
appello, derogatoria rispetto alla ordinaria  competenza  di  secondo
grado della Corte di Appello, nonche' una competenza  penale  in  una
materia che prescinde completamente dalla  commissione  di  fatti  di
reato,   ed   oltretutto   vanificano   totalmente   l'esigenza    di
specializzazione  nella  materia   della   immigrazione,   protezione
internazionale  e  libera   circolazione.   Ed   inoltre,   lasciando
inalterata  la  competenza  civile  delle  Sezioni  specializzate  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea,  istituite  presso  i
Tribunali e competenti per i giudizi avverso  i  provvedimenti  della
Commissione territoriale  che  decide  sulle  domande  di  protezione
internazionale, danno luogo ad un sistema del tutto  irragionevole  e
confuso, con un intreccio e una sovrapposizione di competenze  tra  i
diversi organi giurisdizionali e il concreto rischio di  interferenze
e contrasti delle decisioni assunte  in  riferimento  ad  uno  stesso
soggetto, nonche' ad una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento
rispetto agli altri casi di convalide dei trattenimenti. 
    Il nuovo sistema normativo di riparto delle competenze,  infatti,
produce  significative  incongruenze  e  si  appalesa   assolutamente
irragionevole. 
    In  primo  luogo,  le  disposizioni  censurate  giungono  ad   un
risultato - affatto singolare dal punto di  vista  sistematico  -  di
stabilire la competenza della Corte di appello in un giudizio che non
e' di secondo grado e non ha ad oggetto un  provvedimento  emesso  da
un'autorita'  giudiziaria  di  primo  grado,   ma   da   un'autorita'
amministrativa. 
    Cio' determina un  risultato  del  tutto  distonico  rispetto  ai
principi  propri  dell'ordinamento  giudiziario  e  al  principio  di
ragionevolezza, ponendo in essere una deroga del tutto ingiustificata
al principio generale di cui all'art. 53 Ord. Giud., secondo  cui  la
Corte di appello esercita la giurisdizione  nelle  cause  di  appello
delle sentenze pronunciate in primo grado dai  Tribunali  in  materia
civile e penale. 
    Inoltre,  tale  spostamento  di  competenza  vanifica  del  tutto
l'esigenza di mantenere una specializzazione  dell'organo  giudicante
in tutte le decisioni che attengono  alla  materia  della  protezione
internazionale. Ne consegue l'evidente incongruita' della disciplina,
anche sotto questo profilo, anche considerato che la specializzazione
dell'organo  giudicante  e'  presidio  del  giusto  processo  di  cui
all'art. 111, comma 1, Costituzione. 
    Inoltre,  e'  del  tutto   irragionevole   l'attribuzione   della
decisione di  convalida  dei  provvedimenti  di  trattenimento  e  di
proroga alla Corte di Appello competente in materia di convalida  del
mandati di arresto europeo, ovvero alla Corte di Appello penale. 
    Infatti,  non  sussiste  alcuna  affinita'  dei  procedimenti  di
convalida   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il
trattenimento  o  la  proroga  dei  trattenimenti   dei   richiedenti
protezione internazionale  con  i  procedimenti  di  convalida  degli
arresti eseguiti dalla polizia giudiziaria  in  esecuzione  dei  MAE,
come desumibile dal riferimento all'art. 5 comma  2  della  legge  n.
69/2005. Invero, alla base del  procedimento  di  convalida  previsto
dall'art. 13 della legge n. 69/2005 vi e' l'arresto di  una  persona,
di iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un  mandato
di arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta  di
un MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione
giudiziaria) esecutiva o di un provvedimento cautelare  in  relazione
ad un fatto qualificabile come reato. L'arresto viene  convalidato  o
meno in vista della consegna dell'arrestato allo Stato che ha  emesso
il MAE (procedura attiva). Si tratta chiaramente di  un  procedimento
di natura penale (tendenzialmente considerato di  natura  penale  nel
diritto dell'Unione europea, tanto  da  estendere  l'applicazione  di
alcune delle direttive «processuali penali» anche al  MAE:  vedi,  ad
esempio, direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE). 
    Per contro,  il  procedimento  che  attiene  alla  convalida  del
provvedimento che dispone o proroga il trattenimento del  richiedente
protezione  internazionale,   sebbene   riguardi   un   provvedimento
limitativo della liberta' dello straniero richiedente asilo, che deve
essere adottato nel rispetto delle  garanzie  previste  dall'art.  13
Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia non e'
stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne' in ambito
nazionale ne' in ambito sovranazionale. Come opportunamente ricordato
dalla Corte costituzionale (si veda il punto 3.5. del Considerato  in
diritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente  la  materia  in
questione e' sempre stata ritenuta di natura civile, in ragione della
natura  delle  situazioni  giuridiche   incise   dal   trattenimento,
giacche', sottolineava la Consulta, «come confermato dalla  relazione
del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240 del 19 febbraio
1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del  1998  -  il  cui
art. 12, come  ricordato,  e'  confluito  nell'art.  14  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998 - trattandosi di  misure  amministrative,
di per se'  estranee  al  fatto-  reato,  suscettibili  nondimeno  di
intaccare anche posizioni soggettive che la  Costituzione  tutela  in
modo particolare, si e'  ritenuto  di  attribuire  la  competenza  al
pretore  civile,  con  un  procedimento  rapidissimo,  destinato   ad
esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso per  Cassazione
e senza escludere eventuali provvedimenti  cautelari  (la  cosiddetta
'sospensiva'). La scelta a favore del giudice ordinario civile, quale
autorita' giurisdizionale  competente  a  decidere  sul  ricorso  con
l'espulsione, oltre  che  della  legittimita'  della  misura  di  cui
all'art. 12, risponde a criteri funzionali e sistematici». 
    D'altra parte, e' notorio che nelle controversie  che  riguardano
l'ingresso, la  permanenza  o  l'espulsione  di  stranieri  in  Stati
diversi di appartenenza non trova applicazione  l'art.  6  CEDU,  ne'
sotto il suo aspetto civile ne' in quello penale (Corte  EDU,  grande
camera, 5 ottobre 2000, Maaouia  c.  Francia,  dove  si  precisa  che
l'art. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU contiene garanzie  procedurali
applicabili all'allontanamento degli stranieri). Il trattenimento dei
cittadini stranieri ricade sotto l'ambito di  applicazione  dell'art.
5, § 1, lett. f), CEDU (vedi Corte EDU, grande  camera,  15  dicembre
2016, e altri c. Italia), ed e' accettabile - sottolineava  la  Corte
dei diritti umani (vedi Corte EDU, 25 giugno 1996, Amuur c.  Francia)
- solo per consentire agli Stati di prevenire l'immigrazione illegale
nel rispetto dei propri obblighi internazionali,  in  particolare  ai
sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo  status  di
rifugiati  e,  appunto,  della  CEDU.  Aggiungeva  la  Corte  che  la
legittima preoccupazione  degli  Stati  di  contrastare  i  tentativi
sempre piu' frequenti di eludere le restrizioni all'immigrazione  non
deve privare i richiedenti asilo della  protezione  offerta  da  tali
convenzioni, sicche' il trattenimento non dovrebbe essere  prolungato
eccessivamente, altrimenti si rischierebbe di  trasformare  una  mera
restrizione della liberta' - inevitabile al fine  di  organizzare  il
rimpatrio dello straniero o,  nel  caso  del  richiedente  asilo,  in
attesa dell'esame della sua domanda di protezione internazionale - in
una privazione della liberta' personale. A tale  riguardo,  precisava
la Corte di Strasburgo - punto fondamentale -, occorre  tenere  conto
del fatto che la  misura  e'  applicabile  non  a  coloro  che  hanno
commesso reati penali, ma agli stranieri che, spesso temendo  per  la
propria vita, sono fuggiti dal proprio  Paese.  Sicche',  sebbene  la
decisione  di  disporre   il   trattenimento   debba   essere   presa
necessariamente dalle autorita' amministrative o di polizia,  la  sua
convalida o  proroga  richiede  un  rapido  controllo  da  parte  dei
Tribunali,  tradizionali  tutori  delle  liberta'  personali,  ed  il
trattenimento non deve privare il richiedente asilo  del  diritto  di
accedere effettivamente alla procedura per la determinazione del  suo
status di rifugiato. Anche la Corte di Giustizia dell'Unione  europea
(Corte di giustizia  UE,  grande  sezione,  8  novembre  2022,  cause
riunite C-704/20 e  C-39/21,  punti  72-74)  ha  precisato  che  ogni
trattenimento di un cittadino di un paese terzo, che avvenga in forza
della direttiva 2008/115 nell'ambito di una procedura di rimpatrio  a
seguito di soggiorno irregolare, sulla base della  direttiva  2013/33
nell'ambito  del   trattamento   di   una   domanda   di   protezione
internazionale, oppure in  forza  del  regolamento  n.  604/2013  nel
contesto del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione
verso lo Stato membro  competente  per  l'esame  della  sua  domanda,
costituisce un'ingerenza grave nel  diritto  alla  liberta',  sancito
all'articolo 6 della  CDFUE.  Infatti,  come  prevede  l'articolo  2,
lettera h), della direttiva  2013/33,  una  misura  di  trattenimento
consiste nell'isolare una persona in un luogo determinato. Emerge dal
testo, dalla genesi e dal  contesto  di  tale  disposizione,  la  cui
portata  puo',  peraltro,   essere   trasferita   alla   nozione   di
«trattenimento» contenuta nella direttiva 2008/115 e nel  regolamento
n. 604/2013, che il trattenimento impone all'interessato di  rimanere
in un perimetro ristretto e chiuso, isolando cosi' la persona di  cui
trattasi dal resto della popolazione e privandola della sua  liberta'
di circolazione. Orbene, la finalita' delle misure di  trattenimento,
ai sensi della direttiva 2008/115,  della  direttiva  2013/33  e  del
regolamento n. 604/2013, non e' il perseguimento o la repressione  di
reati, bensi' la realizzazione degli  obiettivi  perseguiti  da  tali
strumenti in materia, rispettivamente, di rimpatrio, di  esame  delle
domande di protezione internazionale e di trasferimento di  cittadini
di paesi terzi. 
    Dunque,  l'asserita  affinita'  tra  procedimento  di   convalida
dell'arresto  in  esecuzione  del  MAE  (esecutivo  o  cautelare)   e
procedimento di convalida del provvedimento questorile che dispone il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente
protezione internazionale - che dovrebbe essere alla base della nuova
attribuzione di competenza alle  Corti  di  Appello  in  quest'ultima
materia e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa  materia
al giudice specializzato costituito dalle Sezioni  specializzate  dei
Tribunali distrettuali per affidarla alle Corti di Appello  penali  -
non appare in alcun modo idonea ad attribuire ragionevolezza a questa
decisione del legislatore. 
    Anzi, l'avere sottratto questa materia al giudice di primo grado,
civile e specializzato, che si e' sempre occupato  dei  trattenimenti
dei richiedenti protezione, per affidarla ad un giudice - di  secondo
grado, ma in assenza di un  provvedimento  giurisdizionale  di  primo
grado di cui valutare la esattezza, - penale, ma in assenza di alcuna
condotta penalmente rilevante, - non specializzato, ne'  obbligato  a
specializzarsi attraverso un  onere  di  aggiornamento  professionale
annuale, risulta del tutto privo di ragionevolezza. 
    Ancor di piu', ove si  consideri  che  avverso  il  provvedimento
della Corte di Appello che ha deciso sulla convalida o sulla  proroga
vi e' la possibilita' di ricorso per cassazione innanzi alla Corte di
Cassazione penale,  da  proporre  entro  cinque  giorni  e  solo  per
violazione delle lett. a), b)  e  c)  dell'art.  606  del  codice  di
procedura  penale  e  non  piu',  come  era  nel  sistema   normativo
previgente, ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile che
consentiva di ricorrere in cassazione  avverso  il  provvedimento  di
convalida sulla base di una piu'  ampia  sfera  di  motivi  e  in  un
termine ben piu' ampio di quello attualmente  introdotto.  Dunque,  i
termini per presentare il ricorso si riducono sensibilmente, passando
dagli ordinari termini di presentazione del  ricorso  per  cassazione
civile - previsto in precedenza - di cui all'art. 360 del  codice  di
procedura civile (sessanta giorni, se il provvedimento e' notificato:
art. 325 del  codice  di  procedura  civile;  sei  mesi,  se  non  e'
notificato: art. 327 del codice di procedura civile) ad appena cinque
giorni dalla comunicazione del provvedimento. Inoltre, si  modificano
e riducono sensibilmente anche i motivi di ricorso, che non sono piu'
quelli previsti dall'art. 360 del  codice  di  procedura  civile,  ma
quelli di cui all'art. 606, lett. a), b) e c) del codice di procedura
penale. 
    Infatti, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,  del
codice di procedura civile, disposta dall'art. 54  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n.  83,  conv.  in  legge  7  agosto  2012,  n.  134,
consente, secondo la giurisprudenza di legittimita', di denunciare in
cassazione sia  la  «mancanza  assoluta  di  motivi  sotto  l'aspetto
materiale e grafico», sia la «motivazione apparente»,  il  «contrasto
irriducibile  tra  affermazioni  inconciliabili»  e  la  «motivazione
perplessa  ed  obiettivamente  incomprensibile»,  esclusa   qualunque
rilevanza del semplice difetto  di  «sufficienza»  della  motivazione
(Cass. civ. sez. un., 7 aprile 2014, n.  8053).  Dunque,  secondo  la
giurisprudenza, nel vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360,  comma
1, n. 5) del codice di procedura civile vi rientrano anche vizi della
motivazione, che nel processo penale sono denunciabili in  Cassazione
non ai sensi dell'art. 606, lett. c) del codice di procedura  penale,
ma ai sensi dell'art. 606, lett. e) del codice di procedura penale  -
vedi Cass. pen. sez. V, 20 gennaio 2021, n. 19318,  Cass.  pen.  sez.
II, 4 marzo 2010, n. 12329 -, ipotesi non richiamata dalla  normativa
oggetto di censura. 
    Ed ancora, lo spostamento di competenza per il solo  giudizio  di
convalida e di proroga dei trattenimenti genera rilevanti  rischi  di
decisioni  non  coordinate  ed  anche  contrastanti  con  quelle  del
Tribunale specializzato, attesa la necessaria e  palese  interferenza
tra i vari procedimenti giudiziari di tutela  afferenti  alla  stessa
materia e allo stesso soggetto. Infatti, il giudizio di  convalida  e
di proroga possono svolgersi  mentre  e'  in  corso  il  procedimento
dinanzi alla Sezione specializzata del Tribunale nel giudizio avverso
la decisione della  Commissione  territoriale  che  ha  rigettato  la
domanda  di  protezione  -  che  si  svolge  oltretutto  secondo   le
disposizioni processuali civilistiche e le diverse regole  probatorie
proprie dei procedimenti civili. 
    Infatti, lo spostamento di competenza in relazione alle convalide
dei provvedimenti questorili che dispongono  il  trattenimento  o  la
proroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale
sottrae  alla  Sezione  specializzata  dei   Tribunali   distrettuali
soltanto un frammento delle  decisioni  che  riguardano  il  soggetto
richiedente la protezione internazionale,  e,  dato  che  le  Sezioni
specializzate continuano ad occuparsi, sia in sede di sospensiva, che
di  merito,   delle   decisioni   sulla   richiesta   di   protezione
internazionale,  si  possono  generare  decisioni  non  coordinate  e
contenenti valutazioni contrastanti, poiche' lo straniero richiedente
protezione  potra'  avere  contemporaneamente  pendente  un  giudizio
civile a cognizione piena avverso il diniego della  protezione  e  un
giudizio  officioso  sulle  condizioni  di  legalita'  della   misura
restrittiva incidente  sulla  liberta'  personale,  che  si  svolgono
dinanzi ad autorita' giudiziarie diverse, una di primo grado, civile,
specializzata, operante secondo le  norme  civilistiche,  l'altra  di
secondo grado, penale e non specializzata. 
    Inoltre, va considerato che richiedente protezione internazionale
e'  assai  spesso   lo   stesso   straniero   extracomunitario   gia'
destinatario di un  decreto  di  espulsione  e  di  provvedimento  di
trattenimento ai fini dell'espulsione in un centro di cui all'art. 14
del decreto legislativo n. 286/98, della cui convalida si e' occupato
il  Giudice  di  Pace;  egli,  dopo  avere  proposto  la  domanda  di
protezione internazionale, viene trattenuto in un  centro  in  attesa
dell'esame della domanda  con  provvedimento  che  viene  convalidato
dalla Corte di Appello penale; nel momento in cui  si  vede  respinta
(spesso  con  procedura  accelerata)   la   domanda   di   protezione
internazionale,  propone  ricorso  alla  Sezione  specializzata   del
Tribunale avvero tale diniego e, nel contempo, chiede  la  sospensiva
e, ove non la ottenga, propone reclamo alla Corte di Appello, sezione
civile;  nelle  more,  decorso  il  termine  della  convalida,  viene
disposta la proroga del trattenimento e nuovamente  e'  sottoposto  a
giudizio di convalida dalla Corte di Appello penale. 
    Si comprende, allora, come l'operata  scissione  tra  il  giudice
competente  a  giudicare  nel  merito  i  provvedimenti  relativi  ad
espulsione  e  riconoscimento  del  diritto  di  asilo  (le   Sezioni
specializzate dei Tribunali distrettuali) e il giudice  competente  a
giudicare sulla  legittimita'  dei  trattenimenti  e  delle  proroghe
disposte  nell'ambito  delle  procedure  di  riconoscimento  di  tale
diritto crei una assoluta irragionevolezza del sistema delle  tutele,
comportando per lo straniero richiedente protezione un serio pericolo
di decisioni contrastanti e non coordinate. 
    Del resto, l'interferenza tra tutti i vari giudizi e'  insita  al
sistema normativo delineato, poiche' uno dei  casi  di  trattenimento
dei richiedenti protezione e' quello dell'art. 6, comma 3 del decreto
legislativo n. 142/2015 relativo allo straniero che gia' si trovi nel
centro in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento
o di espulsione e che presenti domanda di protezione  internazionale,
che vi siano motivi per ritenere pretestuosa e proposta al solo  fine
di ritardare o impedire il respingimento o  l'espulsione;  e  poiche'
l'art. 6, comma 5 decreto legislativo n. 142/2015 prevede che, quando
il trattenimento e' gia' in  corso  al  momento  della  presentazione
della domanda, esso non viene meno ma ne risultano soltanto sospesi i
termini di cui all'art.  14,  comma  4  del  decreto  legislativo  n.
286/98. 
    L'interferenza e' poi ancor  maggiore  se  si  considera  che  la
giurisprudenza di legittimita' civile era  consolidata  nel  ritenere
che il giudice che si occupi della convalida  del  trattenimento  del
richiedente protezione  deve  anche  sindacare  la  legittimita'  del
provvedimento  di   respingimento,   in   quanto   atto   presupposto
dell'intera procedura (in  tal  senso  si  veda  Cass.  Sez.  1  -  ,
Ordinanza n. 30166 del 31 ottobre 2023 (Rv. 669187  -  01):  «Ove  il
cittadino  straniero,   gia'   presente   in   un   CPR   in   attesa
dell'esecuzione di un  decreto  di  espulsione,  sia  nuovamente  ivi
trattenuto ex art. 6, comma 3, del decreto  legislativo  n.  142  del
2015, per avere presentato una domanda di protezione  internazionale,
nel corso del procedimento di convalida  ex  art.  6,  comma  5,  del
medesimo decreto, il giudice e'  tenuto  a  verificare  la  manifesta
illegittimita' del provvedimento di respingimento, che costituisce il
fondamento della  regolarita'  dell'intera  procedura,  giacche',  in
difetto  del  primo  trattenimento   esecutivo   del   respingimento,
convalidato dal giudice di pace,  il  trattenimento  del  richiedente
asilo  puo'  essere  disposto  soltanto  in  presenza  delle  diverse
condizioni previste dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto»). 
    Cio'  crea  inevitabilmente  il  rischio  di  decisioni  che   si
sovrappongono e non coordinate, anche per le difficolta' dei  giudici
appartenenti  ad  organi  giudiziari  diversi  di  avere   tempestiva
conoscenza degli altri  provvedimenti  emessi  aventi  a  oggetto  la
medesima materia, o anche in contrasto, con  conseguente  pregiudizio
dell'esigenza  di  garantire,  nell'immediato,  decisioni  tra   loro
coerenti rispetto al singolo soggetto richiedente  protezione  e  che
siano comprensibili. 
    Infine,  la  censurata  normativa   appare   violare   l'art.   3
Costituzione e risultare manifestamente irragionevole anche alla luce
del fatto che essa non si riferisce  alla  competenza  relativa  alle
convalide e proroghe  di  tutti  i  provvedimenti  amministrativi  di
trattenimento, atteso che la competenza rispetto ai provvedimenti  di
trattenimento/proroga  degli  stranieri  extracomunitari  finalizzati
all'espulsione sono rimasti alla competenza del Giudice  di  Pace  ai
sensi dell'art. 14  del  decreto  legislativo  n.  286/98  e  che  la
competenza  delle  convalide  dei   trattenimenti   degli   stranieri
cittadini  comunitari  sono  rimaste  di  competenza  delle   Sezioni
specializzate del Tribunale in materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea, ai sensi dell'art.  20-ter  del  decreto  legislativo  n.  6
febbraio 2007, n. 30. 
    Il che implica  che  tre  distinte  autorita'  giudiziarie  siano
competenti  in  relazione   ai   provvedimenti   di   convalida   dei
trattenimenti che, per quanto  abbiano  destinatari  e/o  presupposti
differenti,  hanno  tutti  ad  oggetto   misure   amministrative   di
temporanea restrizione della liberta' personale  dello  straniero  in
funzione di uno scopo comune, quello di assicurare l'interesse  dello
Stato ad una effettiva esecuzione dei provvedimenti di espulsione  di
stranieri dal  territorio  e  possono  anche  riferirsi  allo  stesso
soggetto (extracomunitario destinatario sia di  un  trattenimento  ai
fini di espulsione che di  trattenimento  ai  fini  dell'esame  della
domanda di protezione internazionale). 
    In specie, e' ravvisabile una disparita' di  trattamento  tra  il
cittadino comunitario e quello extracomunitario, e cio'  sia  ove  la
Corte di Appello sia ritenuta organo  piu'  qualificato  rispetto  al
Tribunale, in quanto autorita'  giudiziaria  di  secondo  grado,  con
disparita', in questo caso, a detrimento dello straniero comunitario,
sia ove si ritenga il Tribunale organo piu'  qualificato  in  ragione
della sua specializzazione, in tal caso  a  scapito  dello  straniero
extracomunitario. 
    A parte la mancanza di qualsiasi ragione che potesse giustificare
lo  spostamento  di  competenza  in  esame,  deve   osservarsi   come
l'intervento  legislativo  ha  inciso  sul   carattere   unitario   e
inscindibile delle questioni attinenti  all'immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'unione
europea, creando ingiustificate disparita'  di  trattamento  tra  chi
vede il proprio decreto di trattenimento convalidato dal  Giudice  di
Pace, chi lo  vede  convalidato  dal  Tribunale  specializzato  -  in
entrambi i casi giudici civili operanti secondo procedure civili-,  e
chi lo vede convalidato dalla Corte di appello quale giudice  penale.
Con l'ulteriore irragionevolezza che, ai sensi del novellato comma  6
dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/98, sono attribuiti  alla
competenza della Corte di Cassazione  penale  per  i  motivi  di  cui
all'art. 606 del codice di  procedura  penale  secondo  la  procedura
della legge n. 69/2005 tanto  i  provvedimenti  di  convalida  emessi
dalla Corte di appello penale in relazione ai richiedenti  protezione
internazionale, quanto quelli di convalida finalizzati all'espulsione
emessi dal Giudice di Pace 
    Ulteriore irragionevolezza  e'  legata  al  fatto  che  la  nuova
normativa ha assegnato alle Corti di Appello penali la  competenza  a
provvedere  sulla  convalida   dei   provvedimenti   questorili   che
dispongono i  trattenimenti  o  le  proroghe  dei  trattenimenti  dei
richiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai  procedimenti  di
«riesame»  dei  trattenimenti,  che,  secondo  la  giurisprudenza  di
legittimita'    della    Cassazione    civile,    espressasi    prima
dell'approvazione delle norme censurate, vanno  introdotti  e  decisi
nelle forme del procedimento camerale  ex  art.  737  del  codice  di
procedura civile e sono di competenza della Sezione specializzata del
Tribunale in composizione collegiale (Cass. civ., sez. I, 3  febbraio
2021, n. 2457). 
    Sicche' non e' chiaro se anche tali procedimenti siano  diventati
di  competenza  della  Corte  di  Appello  penale  e  secondo   quale
procedura, nonche' se  vi  sia  incompatibilita',  secondo  le  norme
processuali penali, tra il giudice che ha provveduto sulla  convalida
e/o sulla proroga del trattenimento e  il  collegio  che  decide  sul
riesame. 
3.3. Rispetto all'art. 13 Costituzione 
    Le norme degli artt. 6 e 7 del decreto  legislativo  n.  142/2015
imporrebbero a  questo  giudice,  ove  decidesse  di  convalidare  il
provvedimento del Questore, ritenendolo adottato in presenza dei casi
previsti dalla legge, di convalidare una limitazione  della  liberta'
personale dello straniero richiedente  protezione  internazionale  in
violazione dell'art. 13 Costituzione. 
    Infatti, e' indubbio che il trattenimento dello straniero  presso
i centri di permanenza temporanea e assistenza  e'  misura  incidente
sulla liberta' personale, che non puo' essere adottata  al  di  fuori
delle garanzie dell'articolo 13  della  Costituzione.  Come  ha  gia'
chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2001,  «se  si
ha riguardo al suo  contenuto,  il  trattenimento  e'  quantomeno  da
ricondurre alle "altre restrizioni della liberta' personale", di  cui
pure si fa menzione nell'articolo 13 della Costituzione. Lo si evince
dal  comma  7  dell'articolo  14,  secondo  il  quale  il   questore,
avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza
affinche' lo straniero non si allontani indebitamente  dal  centro  e
provvede a ripristinare senza ritardo  la  misura  ove  questa  venga
violata. Si determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando
questo non sia disgiunto  da  una  finalita'  di  assistenza,  quella
mortificazione della dignita'  dell'uomo  che  si  verifica  in  ogni
evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che e' indice
sicuro  dell'attinenza  della  misura  alla  sfera   della   liberta'
personale. Ne' potrebbe dirsi che le garanzie dell'articolo 13  della
Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista
della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti.  Per  quanto
gli interessi pubblici incidenti  sulla  materia  della  immigrazione
siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come  gravi  i
problemi  di  sicurezza  e  di  ordine  pubblico  connessi  a  flussi
migratori incontrollati, non puo' risultarne minimamente scalfito  il
carattere universale della liberta' personale,  che,  al  pari  degli
altri diritti che la Costituzione  proclama  inviolabili,  spetta  ai
singoli  non  in  quanto  partecipi  di  una  determinata   comunita'
politica, ma in quanto esseri umani. Che un tale ordine di idee abbia
ispirato la disciplina dell'istituto emerge del  resto  dallo  stesso
articolo 14 censurato, la' dove, con evidente  riecheggiamento  della
disciplina dell'articolo 13, terzo comma, della Costituzione, e della
riserva di  giurisdizione  in  esso  contenuta,  si  prevede  che  il
provvedimento di trattenimento dell'autorita' di  pubblica  sicurezza
deve  essere   comunicato   entro   quarantotto   ore   all'autorita'
giudiziaria e che,  se  questa  non  lo  convalida  nelle  successive
quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto». 
    Ed allora, con riferimento alle specifiche  norme  di  legge  che
vengono in considerazione nel presente giudizio, quelle degli artt. 6
e 7 del decreto legislativo n. 142/2015, riguardanti il trattenimento
del richiedente protezione internazionale, deve rilevarsi  come  esse
non siano conformi all'art. 13, comma 2 Costituzione, dal momento che
la legge disciplina i casi in cui sia possibile la limitazione  della
liberta' personale, ma non anche le modalita' di esecuzione  di  tale
restrizione sia al momento in cui viene disposta,  che,  soprattutto,
durante il tempo della sua esecuzione e  non  consente  un  controllo
giurisdizionale pieno circa la legittimita' della misura  restrittiva
della liberta' personale durante la sua effettiva esecuzione e per il
corso della stessa. 
    Non e' infatti rispettata la riserva di legge di cui all'art.  13
Costituzione in riferimento ai modi  di  limitazione  della  liberta'
personale  degli  stranieri  richiedenti  protezione   internazionale
trattenuti nei centri di permanenza. 
    Le condizioni  di  permanenza  dello  straniero  trattenuto  sono
delineate in modo assai sintetico e  generico  dall'art.  7,  decreto
legislativo n. 142/2015, che prevede che il richiedente e' trattenuto
nei centri con modalita' che assicurano la necessaria assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo  le  disposizioni  di  cui
all'art. 14 del T.U. decreto legislativo n. 286/98 e all'art. 21  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive
modificazioni. 
    Inoltre, l'art. 7 citato prevede che e' assicurata in  ogni  caso
una sistemazione separata nonche' il  rispetto  delle  differenze  di
genere,  che  ove  possibile  e'  assicurata  l'unita'   del   nucleo
familiare, e' assicurata la fruibilita' di spazi all'aria aperta,  la
liberta' di colloquio all'interno del  centro  con  i  rappresentanti
dell'UNHCR, i familiari, gli avvocati che assistono lo  straniero,  i
ministri di culto, secondo le direttive del  Ministero  dell'Interno;
prevede che per motivi di sicurezza, ordine pubblico o  comunque  per
ragioni connesse alla corretta gestione  amministrativa  dei  centri,
l'accesso ai  centri  puo'  essere  limitato,  purche'  non  impedito
completamente secondo le direttive del Ministero dell'interno. 
    L'art. 21 del regolamento testualmente prevede: 1.  Le  modalita'
del  trattenimento  devono  garantire,  nel  rispetto  del   regolare
svolgimento  della  vita  in  comune,  la   liberta'   di   colloquio
all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno,  in
particolare con il difensore  che  assiste  lo  straniero,  e  con  i
ministri di culto, la liberta' di corrispondenza,  anche  telefonica,
ed i diritti fondamentali della  persona  fermo  restando  l'assoluto
divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.  2.  Nell'ambito
del centro sono  assicurati,  oltre  ai  servizi  occorrenti  per  il
mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati,  i
servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione  e  la
liberta' del culto nei limiti previsti dalla  Costituzione.  3.  Allo
scopo di assicurare la liberta' di  corrispondenza  anche  telefonica
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  sono
definite  le  modalita'  per  l'utilizzo  dei   servizi   telefonici,
telegrafici e postali, nonche' i limiti di contribuzione  alle  spese
da parte del centro aprile  Il  trattenimento  dello  straniero  puo'
avvenire  unicamente  presso  i  centri  di   permanenza   temporanea
individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del  testo  unico,  o
presso i luoghi di cura in cui lo stesso e'  ricoverato  per  urgenti
necessita' di soccorso sanitario. 5. Nel caso  in  cui  lo  straniero
debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi  nell'ufficio
giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso
la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le
procedure occorrenti al rilascio  dei  documenti  occorrenti  per  il
rimpatrio, il questore provvede  all'accompagnamento  a  mezzo  della
forza pubblica. 6. Nel caso di  imminente  pericolo  di  vita  di  un
familiare o di un convivente residente in Italia o  per  altri  gravi
motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede,  sentito  il
questore puo' autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per
il tempo strettamente  necessario,  informando  il  questore  che  ne
dispone  l'accompagnamento.  7.  Oltre  al  personale  addetto   alla
gestione dei centri e  agli  appartenenti  alla  forza  pubblica,  al
giudice competente e all'autorita' di pubblica sicurezza,  ai  centri
possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle  persone
trattenute o ospitate,  i  ministri  di  culto,  il  personale  della
rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti  ad  enti,
associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta'  sociale,
ammessi a svolgervi attivita' di assistenza a norma dell'articolo  22
ovvero sulla base di appositi progetti di  collaborazione  concordati
con il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro. 8.  Le
disposizioni occorrenti per la regolare  convivenza  all'interno  del
centro, comprese le misure strettamente indispensabili per  garantire
l'incolumita'  delle   persone,   nonche'   quelle   occorrenti   per
disciplinare le modalita' di erogazione dei servizi  predisposti  per
le esigenze fondamentali di  cura,  assistenza,  promozione  umana  e
sociale e le modalita' di svolgimento delle visite, sono adottate dal
prefetto, sentito  il  questore,  in  attuazione  delle  disposizioni
recate nel decreto di  costituzione  del  centro  e  delle  direttive
impartite dal Ministro dell'interno  per  assicurare  la  rispondenza
delle modalita' di trattenimento alle finalita' di  cui  all'articolo
14, comma 2, del testo  unico.  9.  Il  questore  adotta  ogni  altro
provvedimento e le misure occorrenti  per  la  sicurezza  e  l'ordine
pubblico nel centro,  comprese  quelle  per  l'identificazione  delle
persone e di sicurezza all'ingresso del centro,  nonche'  quelle  per
impedire l'indebito allontanamento delle  persone  trattenute  e  per
ripristinare  la  misura  nel  caso  che  questa  venga  violata.  Il
questore, anche  a  mezzo  degli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza,
richiede la necessaria collaborazione da  parte  del  gestore  e  del
personale del centro che sono tenuti a fornirla». 
    Dunque, le modalita' di esecuzione della misura limitativa  della
liberta' personale non sono precisamente disciplinate dalla legge, ma
da una fonte normativa secondaria, la  quale,  a  sua  volta,  lascia
ampia discrezionalita' all'autorita' amministrativa circa l'effettiva
adozione  delle  modalita'  esecutive  anche  rispetto  al   concreto
esercizio del diritto  alla  corrispondenza,  alle  telefonate,  alle
visite e ai colloqui, che possono essere discrezionalmente e senza un
controllo giudiziario limitate sino a  vanificare,  di  fatto,  detti
diritti all'interno del centro. 
    Inoltre, l'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 si discosta
dall'accezione del termine «convalida» cosi' come prevista  dall'art.
13 della Costituzione. Secondo  la  disposizione  costituzionale,  la
convalida e' destinata a ratificare un provvedimento gia' adottato  e
che  in  mancanza  del  controllo  giurisdizionale  non  puo'   avere
validita'. 
    A differenza di quanto avviene in ambito penale, nel procedimento
in esame  non  e'  previsto  che  il  provvedimento  che  dispone  la
restrizione della liberta' sia distinto e autonomo rispetto a  quello
soggetto alla convalida e  non  e'  previsto  che  il  giudice,  ove,
ritenga possibile  un  minor  sacrificio  della  liberta'  personale,
risultando  adeguata  e  congrua  una  delle  misure  alternative  al
trattenimento nel centro, applichi direttamente una  di  tali  misure
previste dall'art. 14, comma 1-bis del decreto legislativo n. 286/98,
non consentendo, quindi, di valutare la  effettiva  necessita'  della
massima   compressione   della    liberta'    personale    e    della
proporzionalita' della stessa e  di  applicare,  ove  possibile,  una
misura meno gravosa.  Ne',  successivamente  alla  convalida,  appare
possibile per il giudice far cessare il trattenimento,  allorche'  ne
venissero meno i presupposti o qualora esso  si  protraesse  oltre  i
termini. 
    Le disposizioni  appaiono  quindi  in  contrasto  con  l'art.  13
Costituzione, anche perche', come chiarito dalla giurisprudenza della
Corte del Lussemburgo (Corte  di  giustizia  UE,  Grande  sezione,  8
novembre 2022, cause riunite  C-704/20  e  C-39/21),  il  legislatore
dell'Unione non si e' limitato a stabilire norme comuni  sostanziali,
ma ha altresi'  introdotto  norme  comuni  procedurali,  al  fine  di
garantire l'esistenza,  in  ogni  Stato  membro,  di  un  regime  che
consenta   all'autorita'   giudiziaria   competente    di    liberare
l'interessato, se del  caso  dopo  un  esame  d'ufficio,  non  appena
risulti che il suo trattenimento non e', o non e' piu', legittimo. 
    Le norme dell'art. 6 del decreto legislativo n.  142/2014  e  del
richiamato art. 14, comma 4 del decreto  legislativo  n.  286/98,  in
riferimento alle disposizioni processuali relative  allo  svolgimento
del  giudizio  di  convalida  e  di  proroga  del  trattenimento   di
richiedenti protezione internazionale, sono anche  in  contrasto  con
gli artt. 24 e 111  Costituzione,  laddove  esse  non  prevedono  una
effettiva tutela del diritto di difesa e del giusto processo. 
    Infatti, a differenza di quanto avviene nei casi  di  arresto  in
flagranza di reato e di fermo ai sensi degli  artt.  386  e  104  del
codice di procedura penale,  al  soggetto  richiedente  protezione  e
trattenuto nel centro non viene  riconosciuto  il  diritto,  ove  non
nomini un difensore di fiducia, di essere immediatamente assistito da
un difensore di ufficio, gia' al momento in cui il  Questore  dispone
il trattenimento, giacche' la nomina e' prevista  soltanto  ad  opera
del  giudice,   quando   questi,   ricevuto   il   provvedimento   di
trattenimento, fissi l'udienza di convalida. 
    Dal  momento  che   tale   udienza   viene   fissata   ad   horas
immediatamente dopo - attesa la necessita' di  rispetto  del  termine
perentorio di 48 ore, spesso il  trattenuto  non  ha  contezza  della
nomina del difensore di ufficio e non puo' avere alcun colloquio  con
il difensore nominato prima dell'udienza, sicche' lo stesso difensore
non e' in grado, prima dell'udienza  di  convalida,  di  poter  avere
contezza della situazione del proprio assistito. 
    Anche perche', inoltre, non e' previsto, a differenza  di  quanto
disposto dall'art. 28 del, decreto legislativo  n.  271/89,  che,  al
momento della nomina siano contestualmente comunicati  al  trattenuto
il nominativo del difensore  di  ufficio  e  i  suoi  recapiti  anche
telefonici e telematici; ne' e' previsto, come disposto dall'art. 104
del codice di procedura penale, che il trattenuto abbia il diritto di
conferire con il difensore fin dall'inizio del misura privativa delle
liberta'   personale   e    che    abbia    diritto    all'assistenza
dell'interprete, ove non conosca la lingua italiana, anche per  poter
conferire con il difensore. 
    Inoltre, anche le modalita' di nomina del difensore di fiducia da
parte del  soggetto  trattenuto  appaiono  limitative  dell'effettivo
diritto di difesa, giacche' prescrivono che il difensore  di  fiducia
sia munito di procura speciale e, dunque, non  consentono  la  nomina
del difensore mediante dichiarazione orale al Questore che ne dispone
il trattenimento. Cio' implica che, al fine di  poter  effettivamente
nominare il difensore, il trattenuto debba  incontrare  lo  stesso  e
conferirgli per iscritto la procura speciale, con cio'  pregiudicando
la possibilita' di un accesso rapido  ed  effettivo  alla  difesa  di
fiducia, ovvero che il difensore - come nel caso in esame -  depositi
una semplice procura alle liti, rilasciata  in  data  antecedente  al
trattenimento disposto e prima dell'insorgenza  del  procedimento  di
convalida. 
    In definitiva,  le  norme  censurate  non  consentono  un  pieno,
effettivo ed immediato accesso alla difesa, di ufficio o di  fiducia;
ne' assicurano la possibilita' di avere, nei  ristretti  tempi  della
convalida e considerando, oltretutto,  le  difficolta'  linguistiche,
una interlocuzione con il proprio difensore prima dell'udienza; e, di
conseguenza, non consentono  al  difensore  di  poter  preparare  una
adeguata difesa. 
    Esse, dunque, non consentono lo svolgimento del  procedimento  di
convalida  in  modo   da   assicurare   alle   parti   un   effettivo
contraddittorio e una parita' tra le stesse, posto che  il  Questore,
che  puo'  stare  in  giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di
funzionari appositamente delegati, e' a conoscenza  della  condizione
del soggetto e dei  provvedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali
gia' emessi e che lo riguardano, mentre non lo e' il  difensore,  che
nominato in modo estemporaneo per l'udienza si trova ad assistere  un
soggetto di cui nulla conosce e con cui non ha potuto interloquire. 
    Peraltro, non e' neppure previsto il  diritto  del  trattenuto  a
interloquire e colloquiare con il  difensore  prima  dell'udienza  di
convalida e neppure  in  udienza  cio'  e'  possibile,  dato  che  il
trattenuto partecipa all'udienza a  distanza,  mediante  collegamento
audiovisivo tra  l'aula  e  il  centro  e,  spesso,  si  trova  anche
fisicamente lontano dal suo difensore - come nel caso in esame- ed in
presenza del solo funzionario  della  Questura;  e  non  e'  previsto
dall'attuale normativa neppure  che  possa  avere  una  comunicazione
riservata con il suo difensore  durante  l'udienza,  come  e'  invece
assicurato agli imputati detenuti che partecipano alle udienze penali
mediante videoconferenza. 
    Ed ancora, l'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n.  286/98,
richiamato dall'art. 6,  decreto  legislativo  n.  142/2015,  neppure
prevede il diritto del trattenuto, in esito all'udienza, di  ricevere
la notifica del provvedimento con cui  il  Giudice  abbia  deciso  in
ordine alla convalida e,  tantomeno,  di  ricevere  il  provvedimento
tradotto nella lingua di origine, ovvero in una lingua  a  lui  nota.
Con ulteriore pregiudizio di un effettivo diritto di difesa. 
    Infine, gli artt. 6 e 14 citati, a differenza di  quanto  avviene
per l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo di  cui  all'art.
392 del codice di procedura penale, non prevedono che dell'udienza di
convalida del trattenimento sia dato avviso al pubblico ministero  e,
in specie, avuto riguardo alla disposta  competenza  della  Corte  di
Appello, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte  di
Appello; sicche' non  prevedono  la  possibilita'  di  partecipazione
all'udienza del  Procuratore  generale,  che  pure  e'  prevista  nei
procedimenti di convalida dei mandati  di  arresto  europeo,  cui  il
legislatore sembra essersi ispirato, con pregiudizio per la posizione
del trattenuto. Questi, infatti, non puo' giovarsi della garanzia che
la  partecipazione   al   procedimento   del   Procuratore   generale
assicurerebbe, quale organo indipendente e imparziale,  ai  fini:  di
una maggiore verifica della legittimita' dell'operato della  Questura
che ha disposto ed eseguito  il  trattenimento;  dell'acquisizione  e
deposito  in  giudizio  di  atti  che  siano  utili  a  valutare   la
sussistenza dei presupposti della convalida e  che  la  Questura  non
abbia allegato, non avendovi interesse e  non  avendo  un  dovere  di
svolgere accertamenti e acquisire atti che siano anche nell'interesse
del trattenuto. 
    Ne consegue un inedito sistema processuale penale,  in  contrasto
con i principi del giusto processo, nel quale non  e'  il  magistrato
del Pubblico ministero, autonomo e indipendente da ogni altro  potere
ai sensi dell'art. 104 Costituzione, ma il Ministero dell'Interno  la
parte pubblica del procedimento di convalida. 
    Ne discende un sistema processuale, sotto piu' profili, del tutto
irragionevole e lesivo del diritto di difesa e di quello  del  giusto
processo di cui agli art. 24 e 111 Costituzione. 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte nella persona del Consigliere di turno, 
    visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, 
    solleva questione di legittimita'  costituzionale,  in  relazione
agli artt. 77, comma 2 Costituzione, 72, comma 1 e 111  Costituzione,
nonche' agli artt. 3, 13, 24, 111 Costituzione, degli artt.  16,  17,
18, 18-bis  e  19  del  decreto-legge  n.  145/2024,  convertito  con
modifiche dalla  legge  n.  187/2024  e  dei  novellati  artt.  5-bis
decreto-legge n. 13/2017, convertito con modificazione dalla legge n.
46/2017, e 6 e 7, decreto  legislativo  n.  142/2015  e  14,  decreto
legislativo n. 286/98, quest'ultimo in quanto richiamato  dal  citato
art. 6, nella parte in cui: 
      attribuiscono  la  competenza  giurisdizionale   in   tema   di
convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero di paesi
extracomunitari richiedente protezione internazionale e  in  tema  di
proroga dei trattenimenti ai sensi dell'art. 6,  6-bis  e  6-ter  del
decreto legislativo n. 142/2015 e dell'art. 10-ter, comma 3,  decreto
legislativo n. 286/98, nonche' per la convalida delle misure adottate
ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto  legislativo  n.  142/2015
alla Corte  di  Appello  di  cui  all'art.  5-bis,  decreto-legge  n.
13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, invece  che
alla Sezione specializzata in  materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea, istituita presso il Tribunale distrettuale, 
      non disciplinano  i  modi  del  trattenimento  degli  stranieri
richiedenti protezione  internazionale,  non  consentono  al  giudice
competente  alla  convalida  di  disporre  misure  alternative  e  di
revocare d'ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono
decorsi i termini di durata, 
      non consentono un pieno ed effettivo esercizio del  diritto  di
difesa, la partecipazione del Pubblico ministero e lo svolgimento del
procedimento secondo i principi  del  contraddittorio  e  del  giusto
processo. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio. 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.
Presidente del Consiglio dei Ministri,  nonche'  comunicata  al  sig.
Presidente della Camera  dei  Deputati  ed  al  sig.  Presidente  del
Senato. 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. 
      Cosi' deciso in  Lecce  all'esito  della  camera  di  consiglio
del 28 maggio 2025 
 
                      Il Consigliere: Martalo'