Reg. ord. n. 13 del 2025 pubbl. su G.U. del 12/02/2025 n. 7

Ordinanza del Tribunale di Trento  del 09/01/2025

Tra: S. T.  C/ Azienda Provinciale per i servizi sanitari per la Provincia autonoma di Trento



Oggetto:

Impiego pubblico – Licenziamento – Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo – Indennità risarcitoria spettante al lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione illegittimamente licenziato, il quale era assoggettato, nel periodo immediatamente precedente all’intimazione del recesso, al regime dell’indennità premio di servizio ex artt. 2, 4, comma 1, e 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968 – Commisurazione dell’indennità risarcitoria all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità premio di servizio, anziché all’ultima retribuzione [di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto] comprendente tutti i compensi aventi carattere continuativo che si ricolleghino alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, ad esclusione degli emolumenti eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale – Ritenuta determinazione della misura dell’indennità risarcitoria, alla luce di un’interpretazione sistematica, in base allo stato di fatto e di diritto del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti nel periodo immediatamente precedente l’intimazione del licenziamento – Violazione del principio di eguaglianza – Disparità di trattamento dei dipendenti illegittimamente licenziati conseguente al differente emolumento di fine servizio applicato e non in ragione di una differente entità dei danni risarcibili.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 30/03/2001  Num. 165  Art. 63  Co. 2

decreto legislativo  del 25/05/2017  Num. 75  Art. 21  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.



Udienza Pubblica del 8 luglio 2025 rel. SCIARRONE ALIBRANDI


Testo dell'ordinanza

                        N. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 gennaio 2025

Ordinanza del 9 gennaio 2025 del Tribunale di Trento nel procedimento
civile promosso da S.T. contro  Azienda  provinciale  per  i  servizi
sanitari per la Provincia autonoma di Trento. 
 
Impiego pubblico - Licenziamento - Tutela del lavoratore in  caso  di
  licenziamento illegittimo - Indennita'  risarcitoria  spettante  al
  lavoratore   dipendente    di    una    pubblica    amministrazione
  illegittimamente licenziato, il quale era assoggettato, nel periodo
  immediatamente precedente all'intimazione del  recesso,  al  regime
  dell'indennita' premio di servizio ex artt. 2, 4, comma  1,  e  11,
  comma  5,  della  legge  n.   152   del   1968   -   Commisurazione
  dell'indennita' risarcitoria all'ultima retribuzione di riferimento
  per  il  calcolo  dell'indennita'  premio  di  servizio,   anziche'
  all'ultima  retribuzione  comprendente  tutti  i  compensi   aventi
  carattere  continuativo  che  si  ricolleghino   alle   particolari
  modalita' della prestazione in atto al momento  del  licenziamento,
  ad esclusione degli emolumenti eventuali e di cui non sia certa  la
  percezione,  nonche'  di  quelli   aventi   normalmente   carattere
  occasionale o eccezionale. 
- Decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   (Norme   generali
  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni
  pubbliche), art. 63, comma 2, secondo (recte: terzo) periodo,  come
  modificato  dall'art.  21,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
  legislativo 25 maggio 2017, n.  75  (Modifiche  e  integrazioni  al
  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli  articoli
  16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,  comma
  1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e  z),
  della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia  di  riorganizzazione
  delle amministrazioni pubbliche). 


(GU n. 7 del 12-02-2025)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO 
                Sezione per le controversie di lavoro 
 
    Il giudice  istruttore,  in  funzione  di  giudice  unico,  dott.
Giorgio Flaim, ha pronunciato in data  9  gennaio  2025  la  seguente
ordinanza 
 
                          Rilevato in fatto 
 
    §1 Il giudizio a quo con ricorso depositato in data  14  dicembre
2021 T.S. - premesso: 
        di aver lavorato, con decorrenza  dal  ...,  alle  dipendenze
dell'Azienda provinciale per i  servizi  sanitari  per  la  Provincia
autonoma  di  Trento,  in  esecuzione  di  un   contratto   a   tempo
indeterminato e pieno, con inquadramento nella categoria di dirigente
medico e con incarico di direttore della struttura complessa ex  art.
15, comma 6, 15-ter, comma 2 e 15-quinquies del  decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  502,   costituita   dall'«Unita'   operativa
ostetricia e ginecologia» dell'Ospedale di ... (...) nei periodi  ...
prorogato al ..., ... e ...; 
        di essergli stato  intimato  dall'azienda  datrice,  mediante
comunicazione via pec del ..., sanzione disciplinare  costituita  dal
«licenziamento  senza  preavviso»,   in   relazione   agli   addebiti
contestati con comunicazione via pec  del  ...  -  proponeva  domanda
volta ad «accertare e dichiarare l'illegittimita' e/o la nullita' e/o
comunque annullare il licenziamento del  dott.  S.T.,  anche  perche'
intimato  per  motivi  discriminatori  o  per  un   motivo   illecito
determinante; conseguentemente, condannare la convenuta,  in  persona
del proprio legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.  18
della legge n. 300/1970 e/o degli articoli 51, comma 2 e 63, comma  2
del  decreto  legislativo  n.   165/2001,   e   comunque   in   forza
dell'accertata  nullita'  e/o  illegittimita'  e/o  invalidita'   del
licenziamento: 
        alla  reintegrazione  del  ricorrente  nel  posto  di  lavoro
precedentemente  occupato,  con  mansioni  di  direttore  dell'UO  di
ostetricia e ginecologia dell'Ospedale ... di ...; 
        al risarcimento del danno economico dal ricorrente patito per
l'illegittimita'   del   licenziamento,   stabilendo    un'indennita'
commisurata alla retribuzione globale di fatto  percepita  nel  corso
del rapporto e sino al licenziamento, e cio' a far data dal ...  sino
a quello della effettiva reintegrazione e, comunque non  inferiore  a
cinque mensilita'  oltre  gli  eventuali  aumenti  contrattuali,  gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria dal  dovuto  al  saldo,
sulla base di un tallone mensile pari a lordi euro 14.859,63; 
        al  versamento  presso  la  competente  gestione   INPS   dei
contributi previdenziali dalla data di recesso sino  a  quella  della
effettiva reintegrazione». 
    ii)  Con  sentenza  non  definitiva  del  14  settembre  2023  il
Tribunale di Trento, tra l'altro: 
        accertava l'illegittimita', per difetto  della  giusta  causa
addotta, del «licenziamento senza preavviso» intimato  al  ricorrente
dall'azienda datrice in data ...; 
        disponeva  l'applicazione  della  tutela  rimediale  prevista
dall'art. 63, comma 2, secondo periodo  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75  (annullamento  del
licenziamento, reintegrazione del lavoratore  nel  posto  di  lavoro,
pagamento  di  un'indennita'  risarcitoria   commisurata   all'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine
rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento  fino
a quello dell'effettiva reintegrazione,  e  comunque  in  misura  non
superiore alle ventiquattro mensilita', dedotto quanto il  lavoratore
abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative). 
    §2 La questione, ancora controversa, afferente alla  liquidazione
dell'indennita' risarcitoria dei danni  cagionati  dal  licenziamento
illegittimo. 
    A seguito delle deduzioni svolte dalle parti successivamente alla
sentenza  non  definitiva  (in  particolare  nelle  note  autorizzate
depositate dal lavoratore ricorrente in data 30 ottobre 2023,  pagine
1 e 2, in data 21 febbraio 2024, pag. da 3 a 8, e in data 6  dicembre
2024 da pag. 4 a 10, e dall'azienda datrice in data 20 novembre 2023,
pagine 3 e 4, in data 8 aprile 2024 pag. da  5  a  14  e  in  data  9
dicembre 2024  pag.  da  1  a  3)  rimane  controversa  la  questione
afferente alla liquidazione dell'indennita'  risarcitoria  dei  danni
cagionati dal licenziamento illegittimo, in relazione al periodo  dal
giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione; 
A) la posizione del lavoratore ricorrente. 
    Ad  avviso  del  lavoratore  ricorrente  T.S.  il  parametro,  da
utilizzare ai fini della  liquidazione  dell'indennita'  risarcitoria
dei danni cagionati dal licenziamento, e' rappresentato dalla «ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine
rapporto» come prescrive testualmente l'art.  63,  comma  2,  secondo
periodo del decreto legislativo n. 165/2001 (1) . 
    In particolare, a suo dire, la retribuzione  utile  ai  fini  del
calcolo del  trattamento  di  fine  rapporto  -  da  applicare  quale
parametro per la liquidazione dell'indennita' risarcitoria del  danno
cagionato al  ricorrente  dal  licenziamento  illegittimo  -  sarebbe
costituita -  in  ragione  del  disposto  ex  art.  1,  comma  2  (2)
dell'allegato 4) («Regolamentazione del trattamento di fine rapporto,
delle  anticipazioni  sul  trattamento  di  fine  rapporto  e   della
previdenza complementare») al CCPL  per  il  personale  del  comparto
sanita' -  area  dei  dirigenti  medici,  veterinari,  odontoiatri  e
sanitari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, compresi  i
dirigenti delle  professioni  sanitarie  25  settembre  2006  per  il
quadriennio  giuridico  2002/2005  -  bienni  economici  2002-2003  e
2004-2005 - dalla «retribuzione corrisposta ai dirigenti medesimi, ad
esclusione delle seguenti voci: 
        indennita' di missione e di trasferimento; 
        rimborsi spese di missione e di trasferimento; 
        compensi  in  natura  per  la  quota   non   assoggettata   a
contribuzione; 
        retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti; 
        assegno per il nucleo familiare»; 
lo conferma, a detta del ricorrente, il disposto ex art.  9,  L.P.  3
febbraio 1997, n. 2, il quale prescrive: «Per il personale assunto  a
partire dal 1° gennaio  1996  il  trattamento  di  fine  rapporto  e'
disciplinato dall'art. 2120 del codice civile e dalla  contrattazione
collettiva provinciale con riferimento a quanto previsto dall'art. 2,
comma 6, della legge 8 agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
pensionistico obbligatorio e complementare)». 
    Di conseguenza, secondo il ricorrente, l'indennita'  risarcitoria
a lui spettante ammonta (come da conteggi depositati all'udienza  del
18 luglio 2024): 
        dal ... fino al ... ad  euro  276.485,31  (somma  determinata
sulla  base  della  media  mensile,  pari  a  euro  14.454,22,  delle
retribuzioni percepite dal ricorrente nei  mesi  lavorati  nel  2021,
immediatamente prima del licenziamento, escluse, ai sensi dell'art. 1
dell'allegato 4) al CCPL cit., soltanto  le  voci  di  indennita'  di
missione  e  di  trasferimento,  rimborsi  spese  di  missione  e  di
trasferimento, compensi in natura per la  quota  non  assoggettata  a
contribuzione, retribuzione  sostitutiva  di  ferie  e  recuperi  non
goduti, assegno per il nucleo familiare; 
        di cui: 
          in riferimento al periodo dal ... al ..., euro (14.454,22×7
mesi =) 113.706,60 quale retribuzione persa; 
          in  riferimento  al  periodo   dal   ...   al   ...,   euro
(14.454,22×6,5  mesi  =)  93.952,43,  dedotto  quanto  percepito  dal
ricorrente per lo svolgimento di altre attivita' lavorative,  pari  a
euro 32.484,46; differenza retributiva persa pari a euro 61.467,97; 
          in  riferimento  al   periodo   dall'...   al   ...,   euro
(14.454,22×9 mesi e diciannove giorni =) 127.799,59;  dedotto  quanto
percepito dal  ricorrente  per  lo  svolgimento  di  altre  attivita'
lavorative, pari a 56.046,04; differenza  retributiva  persa  pari  a
euro 71.753,55; 
          totale retribuzione perse euro (113.706,60  +  93.952,43  +
61.467,97 =) 246.928,12;  totale  retribuzioni  perse  maggiorate  di
rivalutazione e interessi euro (133.555,00 + 67.879,57 + 75.050,74 =)
276.485,31). 
B) la posizione della datrice di lavoro convenuta. 
    La datrice Azienda provinciale per i servizi sanitari, dal  canto
suo, nega che nella vicenda in esame possa  trovare  applicazione  la
norma ex art. 1, comma 2 dell'allegato 4) al CCPL cit., invocata  dal
ricorrente, non avendo egli aderito a  Laborfonds,  circostanza  che,
alla luce del disposto di cui al comma precedente (3)  ,  rappresenta
un presupposto a tal fine necessario. 
    Quindi  il  ricorrente,  quale  dipendente   di   amministrazione
pubblica gia' alla data del 31 dicembre 1995 (essendo  stato  assunto
in data ...), non aderente a Laborfonds, sarebbe assoggettato: 
        1) alla disciplina ex art. 2, commi  6  e  7  della  legge  8
agosto 1995, n. 335 (4)  ed  ex  art.  4,  comma  1  «Accordo  quadro
nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di  previdenza
complementare per i dipendenti pubblici» del 29 luglio 1999, il quale
dispone: 
          «1)  il  TFR  si  calcola  applicando  i  criteri  previsti
dall'art.  2120  del  codice  civile  sulle   seguenti   voci   della
retribuzione: 
a) l'intero stipendio tabellare; 
b) l'intera indennita' integrativa speciale; 
c) la retribuzione individuale di anzianita'; 
d) la tredicesima mensilita'; 
e) gli  altri  emolumenti  considerati  utili  ai  fini  del  calcolo
dell'indennita' di fine servizio comunque denominata ai  sensi  della
preesistente normativa; 
          2) ulteriori voci retributive potranno  essere  considerate
nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica,
con riferimento  ai  settori  interessati,  i  complessivi  andamenti
programmati  sia  della  spesa  corrente,  sia  delle  condizioni  di
bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali»; 
        2) in relazione  al  punto  1),  lettera  e)  della  predetta
clausola - alla disciplina ex art. 15 della legge 5 dicembre 1959, n.
1077 (5) ed ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge 8
marzo 1968, n. 152 (6) , secondo cui sono utili gli emolumenti  fissi
e continuativi o ricorrenti ogni anno,  che  costituiscono  la  parte
fondamentale della retribuzione tassativamente individuati  nell'art.
11 della legge n. 152/1968; 
        3) all'art. 93, CCPL cit., il quale prevede che la  parte  di
trattamento fondamentale della retribuzione (costituente la  base  di
computo dell'indennita' di fine servizio) e' composta dalle  seguenti
voci: 
          stipendio tabellare; 
          indennita' sanitaria provinciale; 
          indennita' integrativa speciale,  confermata  nella  misura
attualmente percepita, salvo quanto disposto dall'art. 95; 
          retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; 
          indennita' di specificita' medico-veterinaria; 
          retribuzione di posizione minima contrattuale  -  di  parte
fissa e variabile - prevista dagli articoli  da  99  a  102  e  dagli
articoli 108 e 109 in relazione al rapporto di lavoro in  atto,  sino
al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di  posizione
minima contrattuale unificata ai sensi degli articoli 104 e 105; 
invece il trattamento  accessorio  (estraneo  alla  base  di  computo
dell'indennita' di fine servizio) e' composto dalle seguenti voci: 
        retribuzione di  posizione  -  parte  variabile  aziendale  -
eccedente il minimo contrattuale  di  cui  alla  tabella  costituente
l'allegato 1) al CCPL 20 maggio 2002  sulla  base  della  graduazione
delle funzioni, ove spettante; 
        indennita' di incarico di direzione di  struttura  complessa,
ai sensi dell'art. 83  del  C.C.P.L.  20  maggio  2002  e  indennita'
aggiuntiva di cui all'art. 98; 
        retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 122, comma 6; 
        retribuzione legata alle particolari  condizioni  di  lavoro,
ove spettante; 
        specifico  trattamento  economico  ove  in  godimento   quale
assegno personale (ai sensi dell'art. 81, commi 3 o  5,  C.C.P.L.  20
maggio 2002). 
    Ad avviso dell'azienda convenuta non  puo'  trovare  applicazione
nella vicenda nemmeno l'art. 9, comma 1, L.P. 2/1997,  pure  invocato
dal ricorrente, in quanto, come ha precisato l'art. 44, comma 2, L.P.
23 luglio 2010, n. 16 (7) , la dirigenza  medica  e'  sottratta  alla
disciplina normativa provinciale in materia  di  personale,  restando
assoggettata alle disposizioni di legge nazionale. 
    Di  conseguenza,  secondo   l'azienda   convenuta,   l'indennita'
risarcitoria  spettante  al  ricorrente  ammonta  (come  da  conteggi
allegati alle note depositate in data 8 aprile 2024): 
        dal ... fino al ... ad  euro  118.366,00  (somma  determinata
sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, pari a euro 9.477,88, comprensiva delle
voci ex art. 93, n. 1, CCPL  cit.,  che  compongono  la  parte  della
retribuzione riguardante il trattamento fondamentale e,  quindi,  con
esclusione di quelle ex art. 93, n. 2, CCPL cit., che  compongono  la
parte della retribuzione riguardante il  trattamento  accessorio;  in
relazione  al  periodo  dal  ...  al  ...  retribuzioni   perse   per
complessivi euro 227.469,12; 
        dedotto quanto percepito dal ricorrente per lo svolgimento di
altre attivita' lavorative, pari a euro  88.722,69;  risarcimento  al
netto  del  percepito  euro  129.268,55;  con  la  maggiorazione  per
rivalutazione pari a euro 17.451,25; interessi pari a euro  7.002,27;
ritenuta IRPEF tassazione separata di euro 35.356,08); 
oppure 
        per il periodo di ventiquattro mesi ad euro 120.629,62 (somma
determinata  sulla   base   dell'ultima   retribuzione   mensile   di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,  pari  a
euro 9.477,88, comprensiva delle voci ex art. 93, n.  1,  CCPL  cit.,
che compongono la parte della retribuzione riguardante il trattamento
fondamentale e, quindi, con esclusione di quelle ex art.  93,  n.  2,
CCPL cit. che compongono la parte della retribuzione  riguardante  il
trattamento accessorio; in relazione a  un  periodo  di  ventiquattro
mesi, retribuzioni perse per  complessivi  euro  227.469,12;  dedotto
quanto percepito dal ricorrente per lo svolgimento di altre attivita'
lavorative,  pari  a  euro  95.728,45;  risarcimento  al  netto   del
percepito  euro  131.740,67;  maggiorazione  per  rivalutazione  euro
17.784,99; interessi legali euro 7.136,18; ritenuta IRPEF  tassazione
separata  di  euro  36.032,22);  quest'ultimo  conteggio   e'   stato
aggiornato in ordine  a  rivalutazione  (euro  18.707,18),  interessi
(euro  12.229,47)  e  ritenuta  IRPEF   tassazione   separata   (euro
37.415,78) alla data del  30  settembre  2024,  con  incremento  fino
all'importo di euro 125.261,54, il quale, come da atto depositato dal
ricorrente in data 30  ottobre  2024,  e'  stato  offerto,  ai  sensi
dell'art.  1220  del  codice  civile,   dall'azienda   convenuta   al
ricorrente. 
C) l'esame delle deduzioni svolte dalle parti. 
    a) Emerge per tabulas (curriculum vitae predisposto dallo  stesso
ricorrente) che il ricorrente e' persona gia' occupata alla data  del
31 dicembre 1995. 
    b) L'art. 2, comma 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede: 
        «La  contrattazione  collettiva  nazionale,  nell'ambito  dei
singoli comparti, definisce, altresi',  ai  sensi  del  comma  6,  le
modalita' per  l'applicazione,  nei  confronti  dei  lavoratori  gia'
occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in  materia
di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione  quanto  previsto
dal secondo periodo  del  comma  6  in  materia  di  disposizioni  di
esecuzione»; 
il precedente comma 6 dispone: 
        «La contrattazione collettiva nazionale in  conformita'  alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n.  29,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   definisce,
nell'ambito dei singoli comparti,  entro  il  30  novembre  1995,  le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal  comma  5  (8)  ,  con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva  e
contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di
cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.
124, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  disciplinante  le
forme pensionistiche complementari. Con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e  con  il  Ministro
del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  entro  trenta  giorni  si
provvede a dettare norme di esecuzione di quanto  definito  ai  sensi
del primo periodo del presente comma». 
    La contrattazione collettiva nazionale di cui al primo periodo si
identifica nello «Accordo quadro nazionale in materia di  trattamento
di fine rapporto e  di  previdenza  complementare  per  i  dipendenti
pubblici», stipulato in data 29 luglio 1999, il quale: 
        all'art. 2, comma 3, dispone: 
          «I dipendenti gia' in servizio alla data  del  31  dicembre
1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l'opzione prevista
dall'art. 59,  comma  56  della  legge  n.  449/1997  richiedendo  la
trasformazione dell'indennita' di fine servizio  comunque  denominata
in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine  per  l'opzione
e'  fissato  in  coincidenza  con   la   scadenza   del   quadriennio
contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del  termine  stesso,
che  le  parti  potranno  concordare.  Per  i  dipendenti   che   non
eserciteranno l'opzione restera' fermo, con  le  regole  attuali,  il
vigente trattamento di fine servizio»; 
        all'art. 4, comma 1, prevede: 
          «1)  il  TFR  si  calcola  applicando  i  criteri  previsti
dall'art.  2120  del  codice  civile  sulle   seguenti   voci   della
retribuzione: 
a) l'intero stipendio tabellare; 
b) l'intera indennita' integrativa speciale; 
c) la retribuzione individuale di anzianita'; 
d) la tredicesima mensilita'; 
e) gli  altri  emolumenti  considerati  utili  ai  fini  del  calcolo
dell'indennita' di fine servizio comunque denominata ai  sensi  della
preesistente normativa; 
          2) ulteriori voci retributive potranno  essere  considerate
nella contrattazione di comparto»; 
    Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al
secondo  periodo  si  identifica  nel  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999  (che  contiene  disposizioni
riguardanti i dipendenti gia' in servizio alla data del  31  dicembre
1995 e quelli di cui all'art. 2, comma 2, accordo 29 luglio 1999  che
hanno richiesto la trasformazione dell'indennita'  di  fine  servizio
comunque denominata in TFR). 
    Occorre  anche  considerare  -  costituendo   l'azienda   datrice
convenuta un ente strumentale  della  Provincia  autonoma  di  Trento
(art. 27, L.P. 23 luglio 2010, n. 16)  e,  quindi,  alla  luce  della
competenza legislativa esclusiva attribuita alla  Provincia  autonoma
di Trento dall'art. 8, statuto autonomia in  materia  di  ordinamento
del personale degli uffici provinciali - la contrattazione collettiva
provinciale (articoli 1-bis e 54, L.P. 3 aprile 1997, n. 7). 
    In proposito l'art. 1  dell'allegato  4)  («Regolamentazione  del
trattamento di fine rapporto, delle anticipazioni sul trattamento  di
fine rapporto e della  previdenza  complementare»)  al  CCPL  per  il
personale  del  comparto  sanita'  -  area  dei   dirigenti   medici,
veterinari, odontoiatri e sanitari  dell'azienda  provinciale  per  i
servizi sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie 25
settembre 2006  per  il  quadriennio  giuridico  2002/2005  -  bienni
economici 2002-2003 e 2004-2005 prevede: 
        «1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001  nei  confronti  del
personale con contratto a tempo indeterminato  gia'  in  servizio  al
31.12.2000 che aderisce a Laborfonds cessa di essere applicato  l'IPS
e si applica il TFR secondo la disciplina prevista  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999. 
        2. A decorrere dalle retribuzioni pagate dal 1° gennaio 2007,
ai  fini  del  calcolo  dell'accantonamento  annuo  per  il  TFR  dei
dirigenti  iscritti  a  Laborfonds  e'  considerata  la  retribuzione
corrisposta ai dirigenti medesimi, ad esclusione delle seguenti voci: 
          indennita' di missione e di trasferimento; 
          rimborsi spese di missione e di trasferimento; 
          compensi  in  natura  per  la  quota  non  assoggettata   a
contribuzione; 
          retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti; 
          assegno per il nucleo familiare». 
    c) Il ricorrente non ha allegato (e tanto  meno  documentato)  di
aver  aderito  a  Laborfonds,  e  cosi'  di   aver   determinato   la
trasformazione   dell'indennita'   di   fine   servizio,   denominata
indennita' premio di servizio (IPS), in trattamento di fine rapporto,
come prevede il comma 1 dell'art. 1 dell'allegato 4) al CCPL cit. 
    Inoltre  l'azienda  convenuta  ha  evidenziato  come  la  mancata
adesione del ricorrente a Laborfonds emerga: 
        dalla richiesta di  liquidazione  delle  competenze  di  fine
servizio indirizzata dal ricorrente all'amministrazione  e  all'INPS,
mentre, se avesse aderito a Laborfonds, la sua istanza sarebbe  stata
indirizzata  al  medesimo  in   quanto   soggetto   competente   alla
liquidazione del TFR (allegato 4 CCPL cit.); 
        dal fatto che  l'azienda  convenuta  non  versa  alcunche'  a
Laborfonds per il ricorrente. 
    Da ultimo nelle note finali autorizzate,  che  ha  depositato  in
data  6  dicembre  2024,   parte   ricorrente   non   ha   contestato
specificamente la circostanza, allegata  dall'azienda  datrice  nelle
note depositate in data 8 aprile 2024, secondo cui il lavoratore  non
e' iscritto a Laborfonds. 
    Quindi non puo' essere condiviso l'assunto  di  parte  ricorrente
secondo cui - ai fini della liquidazione dell'indennita' risarcitoria
ex art. 63 comma  2,  secondo  periodo  del  decreto  legislativo  n.
165/2001, a lui spettante e in particolare  per  quanto  concerne  la
determinazione del parametro dell'«ultima retribuzione di riferimento
per il  calcolo  del  trattamento  di  fine  rapporto»  -  troverebbe
applicazione il disposto ex art. 1, comma 2 dell'allegato 4) al  CCPL
cit. (il quale prescrive: «A decorrere dalle retribuzioni pagate  dal
1° gennaio 2007, ai fini del calcolo dell'accantonamento annuo per il
TFR  dei  dirigenti  iscritti  a   Laborfonds   e'   considerata   la
retribuzione corrisposta ai dirigenti medesimi, ad  esclusione  delle
seguenti voci: indennita' di missione e  di  trasferimento;  rimborsi
spese di missione e di trasferimento; compensi in natura per la quota
non assoggettata a contribuzione; retribuzione sostitutiva di ferie e
recuperi non goduti; assegno per il nucleo familiare»). 
    Infatti questa stessa norma collettiva  precisa  nitidamente,  al
comma 1 («A decorrere dal 1° gennaio 2001 nei confronti del personale
con contratto a tempo indeterminato gia' in servizio al  31  dicembre
2000 che aderisce a Laborfonds cessa di essere applicato l'IPS  e  si
applica il  TFR  secondo  la  disciplina  prevista  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20  dicembre  1999»),  che
soltanto per coloro che hanno aderito a Laborfonds  viene  a  cessare
l'indennita' premio  di  servizio  (IPS)  nonche'  inizia  a  trovare
applicazione il trattamento di fine  servizio  e,  quindi,  anche  la
nozione di retribuzione di cui al  comma  2  rilevante  ai  fini  del
calcolo dell'accantonamento annuo per il trattamento di fine rapporto
dei dirigenti iscritti a Laborfonds. 
    d) Dal canto suo l'azienda convenuta  sostiene  che,  in  ragione
della  mancata  adesione   del   ricorrente   a   Laborfonds,   trova
applicazione - sempre  ai  fini  della  liquidazione  dell'indennita'
risarcitoria ex  art.  63,  comma  2,  secondo  periodo  del  decreto
legislativo n. 165/2001, a lui spettante e in particolare per  quanto
concerne la determinazione del parametro della  «ultima  retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento  di  fine  rapporto»  -
l'art. 4,  comma  1  ex  «Accordo  quadro  nazionale  in  materia  di
trattamento di fine rapporto e  di  previdenza  complementare  per  i
dipendenti pubblici» del 29 luglio 1999, secondo cui: 
        «1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art.
2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione: 
          a) l'intero stipendio tabellare; 
          b) l'intera indennita' integrativa speciale; 
          c) la retribuzione individuale di anzianita'; 
          d) la tredicesima mensilita'; 
          e) gli altri  emolumenti  considerati  utili  ai  fini  del
calcolo dell'indennita' di fine servizio comunque denominata ai sensi
della preesistente normativa». 
        Inoltre, in riferimento alla previsione di cui a quest'ultima
lettera, l'azienda convenuta «precisa che ai sensi dell'art. 15 della
legge n. 1077/1959 e degli articoli 4 e 11 della legge n. 152/1968 (e
come chiarito dalla Suprema  corte  di  cassazione)  sono  utili  gli
emolumenti  fissi  e  continuativi  o  ricorrenti   ogni   anno   che
costituiscono la parte fondamentale della retribuzione tassativamente
individuati nel citato art. 11». 
    A quest'ultimo  proposito  richiama  l'art.  93,  CCPL  cit.  che
distingue tra parte fondamentale (a detta della  convenuta  utile  ai
fini della determinazione dell'indennita' premio di servizio) e parte
accessoria (a detta della convenuta non utile a quegli stessi  fini),
di talche': 
        ricomprende  nel  parametro  dell'«ultima   retribuzione   di
riferimento  per  il  calcolo  del  trattamento  di  fine   rapporto»
stipendio tabellare,  indennita'  sanitaria  provinciale,  indennita'
integrativa speciale, confermata nella misura attualmente  percepita,
salvo quanto  disposto  dall'art.  95,  retribuzione  individuale  di
anzianita',    ove    acquisita,    indennita'    di     specificita'
medico-veterinaria, retribuzione di posizione minima  contrattuale  -
di parte fissa e variabile - prevista dagli articoli da 99  a  102  e
dagli articoli 108 e 109 in relazione al rapporto di lavoro in  atto,
sino al 30 dicembre 2003.  Dal  31  dicembre  2003,  retribuzione  di
posizione minima contrattuale unificata ai sensi degli articoli 104 e
105; 
        mentre esclude dal  parametro  medesimo  la  retribuzione  di
posizione variabile  aziendale,  la  retribuzione  di  posizione  per
differenza sui minimi, la retribuzione di risultato e l'indennita' di
direzione di dipartimento. 
    Neppure questi assunti possono essere condivisi quanto meno nella
parte in cui anche la societa' convenuta invoca l'applicazione di una
norma collettiva (l'art. 4, comma 1, ex «Accordo quadro nazionale  in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare
per i dipendenti pubblici» del 29 luglio 1999), la quale concerne  il
trattamento di fine  rapporto  che  i  dipendenti  pubblici  gia'  in
servizio alla  data  del  31  dicembre  1995  (quale  il  ricorrente)
maturano soltanto qualora abbiano richiesto, ai sensi del  precedente
art. 2, comma 3, la «trasformazione dell'indennita' di fine  servizio
comunque denominata in TFR», scelta  questa  che,  come  allegato  in
primo luogo proprio dalla stessa convenuta, invece il ricorrente  non
ha compiuto, omettendo di aderire a Laborfonds. 
    e) In tutta evidenza si pone nella vicenda in esame una  delicata
questione di diritto, che, almeno per quanto consta  allo  scrivente,
non  risulta  essere  stata  esaminata   funditus   da   dottrina   e
giurisprudenza: 
        se l'indennita' risarcitoria ex art.  63,  comma  2,  secondo
periodo del decreto legislativo n. 165/2001, spettante al  dipendente
pubblico, illegittimamente licenziato, che non aveva  optato  per  la
trasformazione dell'indennita' di fine servizio (comunque denominata)
nel  trattamento  di  fine   rapporto,   debba   essere   commisurata
all'«ultima  retribuzione  di  riferimento   per   il   calcolo   del
trattamento di fine rapporto», come prescrive letteralmente la norma,
o, piuttosto, occorra considerarsi che il lavoratore licenziato stava
maturando l'indennita' di fine servizio comunque denominata. 
    Le tesi sostenute  dalle  parti,  pur  pervenendo  a  conclusioni
contrastanti, propendono entrambe per la prima delle  due  soluzioni,
cui giungono, pero', mediante - oltre, come si e'  gia'  evidenziato,
all'applicazione di norme, seppur diverse,  ma  ambedue  inconferenti
rispetto alla  situazione  del  ricorrente  in  quanto  riservate  ai
dipendenti pubblici che (diversamente dal ricorrente)  hanno  chiesto
la trasformazione dell'indennita' di fine servizio nel trattamento di
fine servizio - l'attribuzione di rilievo a  emolumenti  che  mai  il
ricorrente percepira' alla cessazione del rapporto di lavoro: 
        ne' il trattamento di fine  rapporto  ex  art.  1,  comma  2,
allegato 4) al CCPL cit. indicato dal ricorrente, ne' il  trattamento
di fine rapporto ex art. 4, comma 1,  accordo  29  luglio  1999  cit.
indicato dall'azienda convenuta; 
        cio' per la semplice  ragione  che  al  ricorrente  spettera'
l'indennita' premio di servizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi
5 e 6  della  legge  n.  152/1968,  non  avendone  mai  richiesto  la
trasformazione nel trattamento di fine rapporto. 
    Di contro il legislatore, al  fine  del  computo  dell'indennita'
risarcitoria dei danni cagionati dal  licenziamento  illegittimo,  ha
sempre considerato lo stato di fatto e diritto in cui si  trovava  il
rapporto di lavoro tra le parti nel periodo immediatamente precedente
l'intimazione del licenziamento. 
    Cio' e' avvenuto sia quando, a tal fine, ha previsto il parametro
della «retribuzione globale di fatto» (art. 18  St.  Lav.  nel  testo
vigente commi 2, 3, 4, 5 e 6),  sia  quando,  allo  stesso  fine,  ha
introdotto il parametro della «retribuzione  di  riferimento  per  il
calcolo del trattamento di fine rapporto» (articoli 2, 3, 4 e  6  del
decreto legislativo 5 marzo 2015, n. 23), come determinata  dall'art.
2120,  comma  2  del  codice  civile,  secondo  cui  «salvo   diversa
previsione dei contratti collettivi la retribuzione  annua,  ai  fini
del comma precedente [ossia ai fini del calcolo  del  TFR]  comprende
tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni  in  natura,
corrisposte in dipendenza  del  rapporto  di  lavoro,  a  titolo  non
occasionale e con esclusione di quanto e'  corrisposto  a  titolo  di
rimborso spese»). 
    Sebbene sia stato anche sostenuto che in realta' non  vi  e'  una
rilevante differenza fra retribuzione come base di calcolo per il TFR
e retribuzione globale di fatto perche' la seconda viene spesso presa
dalla giurisprudenza come  base  di  calcolo  della  prima  -  appare
condivisibile l'opinione dottrinale secondo cui la portata innovativa
del parametro consiste nel collegare la tutela risarcitoria in favore
del lavoratore (e il corrispettivo costo per il datore)  alle  scelte
compiute dalla contrattazione collettiva in ordine all'individuazione
degli elementi retributivi da inserire nel calcolo del trattamento di
fine rapporto. 
    Alla luce di queste considerazioni appare necessario interpretare
l'art. 63, comma  2,  secondo  periodo  del  decreto  legislativo  n.
165/2001  -  per  ragioni  di   ordine   sistematico,   non   essendo
l'interpretazione  letterale  sufficiente  ad  individuare,  in  modo
chiaro ed univoco, il significato e la  connessa  portata  precettiva
della norma (Cassazione 4 ottobre 2018, n. 24165; Cassazione 6 aprile
2001, n. 5128) - nel senso che l'indennita' risarcitoria - spettante,
in virtu' del disposto ex art.  63,  comma  2,  secondo  periodo  del
decreto legislativo n. 165/2001, al lavoratore alle dipendenze di una
pubblica amministrazione illegittimamente licenziato  -  deve  essere
commisurata: 
        all'ultima retribuzione di riferimento  per  il  calcolo  del
trattamento di fine rapporto concretamente a lui  spettante,  qualora
egli  fosse  assoggettato,  nel  periodo  immediatamente   precedente
l'intimazione  del  recesso,  al   regime   giuridico   proprio   del
trattamento di fine rapporto ex art. 2120 del codice civile; 
        all'ultima  retribuzione  di  riferimento  per   il   calcolo
dell'indennita' di  fine  servizio  concretamente  a  lui  spettante,
qualora  egli  fosse   assoggettato,   nel   periodo   immediatamente
precedente l'intimazione del recesso,  al  regime  giuridico  proprio
dell'indennita' di fine servizio afferente al suo rapporto di lavoro. 
    Infatti appare ben piu' probabile l'ipotesi  che  il  legislatore
del 2017 (che, mediante l'art. 21, comma 1, lettera  a)  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha modificato l'art. 63,  comma  2
del decreto legislativo n. 165/2001)  sia  stato  condizionato  dalla
scelta  gia'  compiuta,  ripetutamente  (articoli  2,  3,  4  e   6),
nell'ambito   del   decreto   legislativo   n.   23/2015,    rispetto
all'eventualita' che abbia considerato  la  compresenza,  nell'ambito
dei pubblici dipendenti, di aventi diritto in  futuro  all'indennita'
di  fine  servizio  e  di  aventi  diritto,  sempre  in  futuro,   al
trattamento di fine  rapporto,  e  abbia  consapevolmente  scelto  di
attribuire agli aventi  diritto  in  futuro  all'indennita'  di  fine
servizio una tutela risarcitoria  commisurata  a  un  emolumento  che
costoro non avrebbero mai ricevuto,  quale  il  trattamento  di  fine
rapporto,  contraddicendo  cosi'  le   scelte   pregresse   volte   a
considerare da sempre lo stato di  fatto  e  di  diritto  in  cui  il
rapporto di lavoro si trovava  concretamente  in  epoca  prossima  al
licenziamento. 
    Da ultimo, occorre evidenziare l'irrilevanza del disposto ex art.
9, L.P. 3 febbraio 1997, n. 2, richiamato dal  ricorrente,  il  quale
prescrive: «Per il personale assunto a partire dal 1° gennaio 1996 il
trattamento di fine  rapporto  e'  disciplinato  dall'art.  2120  del
codice civile  e  dalla  contrattazione  collettiva  provinciale  con
riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma  6,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare)». 
    Infatti si tratta di norma inapplicabile alla vicenda  in  esame,
alla luce dell'art. 44, comma 2, L.P. n.  16/2010,  secondo  cui,  se
«L'ordinamento del personale dipendente dall'azienda appartenente  ai
ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario,  esclusi  i
dirigenti  del  ruolo  sanitario,  e'  disciplinato  dalla  normativa
concernente l'ordinamento del personale della  provincia»,  tuttavia:
«Al  personale  dirigente  del  ruolo   sanitario   si   applica   la
corrispondente  normativa  statale,  fatte  salve   le   disposizioni
provinciali applicabili in materia». 
    f) La legge 8  marzo  1968,  n.  152  («Nuove  norme  in  materia
previdenziale per il personale degli enti locali») dispone: 
        all'art. 2: 
          «A partire dalla data da cui ha effetto la presente  legge,
l'iscritto all'istituto ai fini del trattamento  di  previdenza,  che
cessi dal servizio  con  almeno  due  anni  completi  di  iscrizione,
consegue il diritto alla indennita' premio di servizio ...»; 
        all'art. 4, comma 1: 
          «Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a
partire dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  l'indennita'
premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sara'  pari  a  un
quindicesimo della  retribuzione  contributiva  degli  ultimi  dodici
mesi,  considerata  in  ragione  dell'80  per  cento  ai  sensi   del
successivo art. 11, per ogni anno di iscrizione all'istituto ...»; 
        all'art. 11, commi 5 e 6: 
          «La retribuzione contributiva e' costituita dallo stipendio
o salario comprensivo  degli  aumenti  periodici,  della  tredicesima
mensilita' e del valore degli assegni in natura, spettanti per  legge
o  regolamento  e  formanti  parte  integrante  ed  essenziale  dello
stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per
dodici mensilita', quando non risulti stabilito da  esplicite  norme,
e' determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati. 
          Sono esclusi  dalla  contribuzione  ai  fini  previdenziali
compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali  pertanto  non
sono computabili agli effetti  dell'indennità-premio  di  servizio  e
dell'assegno vitalizio». 
    In proposito le sezioni unite (Cassazione S.U. 29 aprile 1997, n.
3673), componendo i numerosi  contrasti  insorti  in  materia,  hanno
statuito: 
        «La retribuzione contributiva, a cui per i  dipendenti  degli
enti locali si commisura, a norma dell'art. 4  della  legge  8  marzo
1968, n. 152, l'indennita' premio di  servizio,  e'  costituita  solo
dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto  comma,
legge cit., la cui  elencazione  ha  carattere  tassativo  e  la  cui
dizione   "stipendio   o   salario"    richiede    un'interpretazione
restrittiva, alla luce della specifica menzione, come  componenti  di
tale voce, degli aumenti periodici, della  tredicesima  mensilita'  e
del valore degli assegni in natura»; 
infatti, «se con la menzione di stipendio e salario si  fosse  inteso
designare il  complessivo  trattamento  retributivo  del  lavoratore,
ingiustificata ed incoerente risulterebbe la specifica menzione degli
aumenti periodici, della tredicesima mensilita' e  del  valore  degli
assegni in natura come elementi dello  stipendio  o  del  salario  da
ricondurre    nell'ambito    della     retribuzione     contributiva,
limitatamente, peraltro, all'ipotesi di una previsione di "legge"  in
ordine all'obbligatorieta' della loro erogazione. La circostanza  che
il legislatore del 1968 abbia avvertito l'esigenza di includere nello
stipendio o nel salario, da valere quale "retribuzione  contributiva"
utile al computo dell'indennita' premio  di  servizio,  soltanto  gli
aumenti periodici, la tredicesima mensilita' e gli assegni in natura,
e non anche altri emolumenti seppure aventi  carattere  indubbiamente
retributivo, significa esclusione dallo stipendio o salario, ai  fini
anzidetti (idest dalla retribuzione contributiva), di ogni altra voce
del trattamento retributivo globale del lavoratore non  espressamente
menzionata». 
    L'orientamento  e'  stato  seguito  dalle  sezioni  semplici   in
pronunce successive (ex multis Cassazione 7 agosto  2024,  n.  22368,
che ha escluso dalla retribuzione contributiva ex art.  11,  comma  5
della legge n. 152/1968 ossia, in forza del precedente art. 4,  comma
1, dalla retribuzione  utile  ai  fini  del  computo  dell'indennita'
premio di servizio, gli importi ricevuti da un avvocato dipendente di
un comune a titolo di riparto degli onorari relativi  alle  cause  in
cui l'ente, patrocinato da quel  legale,  era  risultato  vittorioso;
Cassazione  31  luglio  2024,  n.  21480,  in  ordine  all'indennita'
dirigenziale di un dipendente comunale; Cassazione 4 aprile 2024,  n.
8894, in  ordine  alla  retribuzione  di  posizione  spettante  a  un
dipendente comunale; Cassazione 20 dicembre 2022, n. 37304, in ordine
alle compartecipazioni agli introiti della Casa da gioco spettanti  a
un dipendente comunale; Cassazione 20 dicembre  2022,  n.  37304,  in
ordine  alla  indennita'  di  rischio  radiologico  spettante  a   un
dirigente medico; Cassazione 14 agosto  2004,  n.  15906,  in  ordine
all'indennita'  di  posizione  variabile  spettante  a  un  dirigente
medico; Cassazione 20 giugno 2003, n. 9901, in ordine  all'indennita'
per l'incentivazione della produttivita'  spettante  a  un  dirigente
medico; Cassazione 17 gennaio 2003, n. 681, in ordine  all'indennita'
per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali). 
    Di contro sono inconferenti le pronunce menzionate dal ricorrente
nelle note finali depositate in data 6 dicembre 2024, pag. 9-10: 
        Cassazione 4 aprile  2024,  n.  9009,  concerne  una  diversa
indennita' di fine servizio,  ossia  l'indennita'  di  buonuscita  ex
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  1032,
spettante ai dipendenti civili e militari dello Stato; Cassazione  13
maggio  2019,  n.  12653,  riguarda  un   trattamento   pensionistico
aziendale integrativo equiparato  al  trattamento  pensionistico  dei
dipendenti degli enti locali. 
    In ordine alla  vicenda  in  esame,  l'azienda  convenuta  -  nel
delineare la portata precettiva nel caso  concreto  dell'orientamento
delle sezioni unite in tema di determinazione della base  di  calcolo
dell'indennita' premio di servizio ex articoli 2, 4, comma  1  e  11,
commi 5 e 6 della legge  n.  152/1968  -  sostiene  (pag.  8-9  della
memoria depositata in data 8 aprile 2024) che «ai sensi dell'art.  15
della legge n. 1077/1959 (9) e degli articoli 4 e 11 della  legge  n.
152/1968 (e come chiarito dalla Suprema  corte  di  cassazione)  sono
utili gli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno  che
costituiscono la parte fondamentale della retribuzione tassativamente
individuati nel citato art. 11»; 
inoltre, ai fini dell'individuazione della «parte fondamentale  della
retribuzione» - che rappresenta la base  di  calcolo  dell'indennita'
premio di servizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6  della
legge n. 152/1968 - e, correlativamente, della parte non fondamentale
della retribuzione - che e' estranea alla medesima base di calcolo  -
richiama l'art. 93 CCPL per il personale del comparto sanita' -  area
dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'azienda
provinciale per  i  servizi  sanitari,  compresi  i  dirigenti  delle
professioni sanitarie 25 settembre 2006 per il quadriennio  giuridico
2002/2005 - bienni economici 2002-2003 e  2004-2005  CCPL,  il  quale
disciplina la «struttura della retribuzione dei dirigenti» in  questi
termini: 
    «1. La struttura della retribuzione  dei  dirigenti  dei  quattro
ruoli si compone delle seguenti voci: 
        A) Trattamento fondamentale: 
          1) stipendio tabellare; 
          2) indennita' sanitaria provinciale; 
          3) indennita' integrativa speciale, confermata nella misura
attualmente percepita, salvo quanto disposto dall'art. 99; 
          4) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; 
          5) retribuzione di posizione minima contrattuale - di parte
fissa e variabile - prevista dagli articoli da 104 a 107 in relazione
al rapporto di lavoro in atto, sino  al  30  dicembre  2003.  Dal  31
dicembre  2003,  retribuzione  di   posizione   minima   contrattuale
unificata ai sensi degli articoli 111 e 112; 
          6) assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti
norme contrattuali. 
        B) Trattamento accessorio: 
          1) retribuzione di posizione - parte variabile aziendale  -
sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante; 
          2)  indennita'  di  incarico  di  direzione  di   struttura
complessa, ai sensi dell'art. 83 del C.C.P.L. 2 luglio 2002; 
          3) retribuzione di risultato, ai sensi  dell'art.  126  del
presente contratto; 
          4)  retribuzione  legata  alle  particolari  condizioni  di
lavoro, ove spettante; 
          5) specifico trattamento economico ove in  godimento  quale
assegno personale (art. 82 del C.C.P.L. 2 luglio 2002)». 
    In definitiva, alla luce del  diritto  vivente,  rientrano  nella
base di calcolo dell'indennita' premio di servizio ex articoli 2, 4 e
11, commi 5 e 6 della legge  n.  152/1968,  spettante  al  ricorrente
T.S., le voci del «trattamento fondamentale»  della  retribuzione  ex
art. 93, comma 1, CCPL cit., mentre vi  sono  estranee  le  voci  del
«trattamento accessorio» della retribuzione  ex  art.  93,  comma  2,
CCPL. 
    Ne e' una conferma quanto comunicato dalla sede  INPS  di  Trento
all'azienda convenuta nella nota del ... depositata  dalla  convenuta
in data 31 ottobre 2024. 
    g) Alla luce delle considerazioni che precedono il parametro  per
la liquidazione dell'indennita' risarcitoria dei danni provocati  dal
licenziamento illegittimo, per cui e' prevista la tutela rimediale ex
art.  63,  comma  2,  secondo  periodo  del  decreto  legislativo  n.
165/2001, varia a seconda di quale sia l'emolumento di fine  servizio
spettante al lavoratore, in  particolare,  nel  caso  dei  dipendenti
dell'azienda convenuta, se il trattamento di fine  rapporto  ex  art.
2120 del codice civile o l'indennita' premio di servizio ex  articoli
2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge n. 152/1968. 
    Ne consegue una  rilevante  differenza  in  ordine  all'ammontare
dell'indennita' risarcitoria dei danni  provocati  dal  licenziamento
illegittimo. 
    Infatti  la  retribuzione  di  riferimento  per  il  calcolo  del
trattamento  di  fine  rapporto  ex  art.  2120  del  codice  civile,
ricomprende una pluralita' di emolumenti che,  sebbene  percepiti  in
modo fisso e continuativo dal lavoratore (nel  caso  del  ricorrente:
retribuzione di posizione - parte variabile aziendale  -  sulla  base
della graduazione delle funzioni; indennita' di incarico di direzione
di struttura complessa, ai sensi dell'art. 83 del C.C.P.L.  2  luglio
2002; retribuzione di risultato, ai sensi dell'art.  126  CCPL  cit.;
retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro;  specifico
trattamento economico ove in godimento  quale  assegno  personale  ex
art.  82  del  CCPL  2  luglio  2002),  invece  non  possono   essere
considerati ai fini della liquidazione  dell'indennita'  risarcitoria
dei  danni  provocati  dal  licenziamento  illegittimo   sulla   base
dell'ultima   retribuzione   di   riferimento    per    il    calcolo
dell'indennita' premio di servizio ex articoli 2, 4, comma  1  e  11,
commi 5 e 6 della legge n. 152/1968. 
    Ne e' una significativa conferma la differenza tra  il  risultato
dei conteggi  predisposti  dal  ricorrente,  che  indica  un  importo
dell'indennita' risarcitoria dei danni  provocati  dal  licenziamento
illegittimo pari a euro 276.485,31 lordo IRPEF, e  il  risultato  dei
conteggi predisposti allo stesso fine dall'azienda  datrice,  pari  a
euro 162.677,32 lordo IRPEF. 
    Tale differenza  suscita  gravi  dubbi  in  ordine  all'idoneita'
dell'indennita' risarcitoria dei danni provocati  al  ricorrente  dal
licenziamento illegittimo e assoggettato  alla  tutela  rimediale  ex
art.  63,  comma  2,  secondo  periodo  del  decreto  legislativo  n.
165/2001, ad assolvere la funzione che le e' propria, qualora venisse
liquidata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento  per  il
calcolo dell'indennita' premio di servizio ex articoli 2, 4, comma  1
e 11, commi 5 e 6 della legge n. 152/1968. 
    Infatti il ricorrente, quale lavoratore alle  dipendenze  di  una
pubblica amministrazione, illegittimamente licenziato, essendo il suo
emolumento di fine  servizio  costituito  dall'indennita'  premio  di
servizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della  legge  n.
152/1968, e' destinato  a  ricevere  un'indennita'  risarcitoria  dei
danni cagionati dal licenziamento illegittimo di misura assai  minore
rispetto a quella spettante, a parita' di presupposti, al  lavoratore
pubblico illegittimamente  licenziato,  il  cui  emolumento  di  fine
servizio sia rappresentato dal trattamento di fine rapporto  ex  art.
2120 del codice civile. 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    Viene  sollevata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 63, comma 2, secondo periodo  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (10)  nella  parte  in
cui, in contrasto con il principio di eguaglianza formale ex art.  3,
comma 1,  Costituzione,  dispone,  alla  luce  di  un'interpretazione
necessariamente sistematica, che l'indennita' risarcitoria, spettante
al  lavoratore  alle  dipendenze  di  una  pubblica   amministrazione
illegittimamente licenziato, il quale era assoggettato,  nel  periodo
immediatamente  precedente  l'intimazione  del  recesso,  al   regime
dell'indennita' premio di servizio ex articoli 2, 4, comma  1  e  11,
commi 5 e 6 della legge 8 marzo 1968,  venga  commisurata  all'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo della predetta  indennita'
premio di servizio,  anziche'  all'ultima  retribuzione  comprendente
tutti compensi aventi carattere continuativo che si ricolleghino alle
particolari modalita'  della  prestazione  in  atto  al  momento  del
licenziamento, ad esclusione di quelli eventuali e  di  cui  non  sia
certa la percezione, nonche' di quelli aventi  normalmente  carattere
occasionale o eccezionale. 
Sulla rilevanza nel giudizio a quo. 
    Il giudizio in corso non puo' essere  definito  indipendentemente
dalla   soluzione   della   suddetta   questione   di    legittimita'
costituzionale. 
    Occorre premettere che la norma impugnata ex art.  63,  comma  2,
secondo  periodo  del  decreto  legislativo   n.   165/2001   -   pur
prescrivendo che il giudice, qualora  annulli  o  dichiari  nullo  il
licenziamento  del  lavoratore  alle  dipendenze  di   una   pubblica
amministrazione, condanna quest'ultima, oltre che alla reintegrazione
nel posto di lavoro,  «al  pagamento  di  un'indennita'  risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione» - non puo'
essere  letteralmente  interpretata,  come,  invece,  sostenuto   dal
ricorrente,  nel   senso   di   prevedere   che   la   commisurazione
dell'indennita' risarcitoria avvenga in base «all'ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto» anche
qualora il  lavoratore  licenziato  sia  assoggettato,  in  un  punto
emolumento di fine servizio, non gia' alla disciplina  ex  art.  2120
del codice civile, riguardante il trattamento di fine rapporto, ma  a
quella ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5  e  6  della  legge  8
marzo 1968, n.  152,  afferente  all'indennita'  premio  di  servizio
spettante ai dipendenti degli enti locali. 
    Infatti il  legislatore,  al  fine  del  computo  dell'indennita'
risarcitoria dei danni cagionati dal  licenziamento  illegittimo,  ha
sempre considerato lo stato di fatto e diritto in cui si  trovava  il
rapporto di lavoro tra le parti nel periodo immediatamente precedente
l'intimazione del licenziamento. 
    Cio' e' avvenuto sia quando, a tal fine, ha previsto il parametro
della «retribuzione globale di fatto» (art. 18  St.  Lav.  nel  testo
vigente commi 2, 3, 4, 5 e 6),  sia  quando,  allo  stesso  fine,  ha
introdotto il parametro della «retribuzione  di  riferimento  per  il
calcolo del trattamento di fine rapporto» (articoli 2, 3, 4 e  6  del
decreto legislativo 5 marzo 2015, n. 23), come determinata  dall'art.
2120,  comma  2  del  codice  civile,  secondo  cui  «salvo   diversa
previsione dei contratti collettivi la retribuzione  annua,  ai  fini
del comma precedente [ossia ai fini del calcolo  del  TFR]  comprende
tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni  in  natura,
corrisposte in dipendenza  del  rapporto  di  lavoro,  a  titolo  non
occasionale e con esclusione di quanto e'  corrisposto  a  titolo  di
rimborso spese»). 
    Alla luce di queste considerazioni appare necessario interpretare
l'art. 63, comma  2,  secondo  periodo  del  decreto  legislativo  n.
165/2001  -  per  ragioni  di   ordine   sistematico,   non   essendo
l'interpretazione  letterale  sufficiente  ad  individuare,  in  modo
chiaro ed univoco, il significato e la  connessa  portata  precettiva
della norma (Cassazione 4 ottobre 2018, n. 24165; Cassazione 6 aprile
2001, n. 5128) - nel senso che l'indennita' risarcitoria - spettante,
in virtu' del disposto ex art.  63,  comma  2,  secondo  periodo  del
decreto legislativo n. 165/2001, al lavoratore alle dipendenze di una
pubblica amministrazione illegittimamente licenziato  -  deve  essere
commisurata: 
        all'ultima retribuzione di riferimento  per  il  calcolo  del
trattamento di fine rapporto concretamente a lui  spettante,  qualora
egli  fosse  assoggettato,  nel  periodo  immediatamente   precedente
l'intimazione  del  recesso,  al   regime   giuridico   proprio   del
trattamento  di  fine  rapporto  ex  art.  2120  del  codice  civile,
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennita'
di fine servizio concretamente a lui spettante,  qualora  egli  fosse
assoggettato, nel periodo immediatamente precedente l'intimazione del
recesso, al regime giuridico proprio dell'indennita' di fine servizio
afferente al suo rapporto di lavoro. 
    Infatti appare ben piu' probabile l'ipotesi  che  il  legislatore
del 2017 (che, mediante l'art. 21, comma 1, lettera  a)  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha modificato l'art. 63,  comma  2
del decreto legislativo n. 165/2001)  sia  stato  condizionato  dalla
scelta  gia'  compiuta,  ripetutamente  (articoli  2,  3,  4  e   6),
nell'ambito   del   decreto   legislativo   n.   23/2015,    rispetto
all'eventualita' che abbia considerato  la  compresenza,  nell'ambito
dei pubblici dipendenti, di aventi diritto in  futuro  all'indennita'
di  fine  servizio  e  di  aventi  diritto,  sempre  in  futuro,   al
trattamento di fine  rapporto,  e  abbia  consapevolmente  scelto  di
attribuire agli aventi  diritto  in  futuro  all'indennita'  di  fine
servizio una tutela risarcitoria  commisurata  a  un  emolumento  che
costoro non avrebbero mai ricevuto,  quale  il  trattamento  di  fine
rapporto,  contraddicendo  cosi'  le   scelte   pregresse   volte   a
considerare da sempre lo stato di  fatto  e  di  diritto  in  cui  il
rapporto di lavoro si trovava  concretamente  in  epoca  prossima  al
licenziamento. 
    Applicando nei  termini  appena  precisati  la  norma  impugnata,
l'indennita' spettante al ricorrente T.S., a titolo  di  risarcimento
dei danni  provocati  da  licenziamento  dichiarato  illegittimo  con
sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento  in  data  14  settembre
2024, dovrebbe essere liquidata in base  all'ultima  retribuzione  di
riferimento per il calcolo  dell'indennita'  premio  di  servizio  ex
articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge n. 152/1968,  la
quale   va   commisurata   considerando   soltanto   gli   emolumenti
testualmente  menzionati  dall'art.  11,  comma  5  della  legge   n.
152/1968,  che,  rispetto  al  rapporto  di  lavoro  tra  le   parti,
coincidono, a  detta  della  stessa  azienda  convenuta,  con  quelli
costituenti la parte fondamentale  della  retribuzione  ex  art.  93,
comma 1, CCPL per il  personale  del  comparto  sanita'  -  area  dei
dirigenti medici, veterinari,  odontoiatri  e  sanitari  dell'azienda
provinciale per  i  servizi  sanitari,  compresi  i  dirigenti  delle
professioni sanitarie 25 settembre 2006 per il quadriennio  giuridico
2002/2005  -  bienni  economici  2002-2003  e  2004-2005   (stipendio
tabellare, indennita' sanitaria provinciale,  indennita'  integrativa
speciale, confermata nella misura attualmente percepita, salvo quanto
disposto dall'art. 95, retribuzione individuale  di  anzianita',  ove
acquisita,    indennita'    di    specificita'    medico-veterinaria,
retribuzione di posizione minima contrattuale  -  di  parte  fissa  e
variabile - prevista dagli articoli da 99 a 102 e dagli articoli  108
e 109 in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino al 30 dicembre
2003;  dal  31  dicembre  2003,  retribuzione  di  posizione   minima
contrattuale unificata ai sensi degli articoli 104 e 105). 
    Secondo  i  conteggi  depositati  dall'azienda  datrice   e   non
contestati   dal   ricorrente   (a   prescindere   dall'an,    quindi
limitatamente al quantum) l'indennita' spettante al ricorrente  T.S.,
a titolo  di  risarcimento  dei  danni  provocati  dal  licenziamento
dichiarato illegittimo, ammonterebbe, se liquidata in base all'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennita' premio  di
servizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della  legge  n.
152/1968, a euro 162.677,32. 
    Diversamente, la medesima indennita' risarcitoria - se  liquidata
in base all'ultima retribuzione ricomprendente tutti  gli  emolumenti
aventi carattere continuativo e collegati alle particolari  modalita'
della prestazione in atto al momento  del  licenziamento  (quindi  ad
esclusione di quelli eventuali e di cui non sia certa la  percezione,
nonche'  di  quelli  aventi  normalmente  carattere   occasionale   o
eccezionale), che, rispetto al  rapporto  di  lavoro  tra  le  parti,
coincidono  con  quelli  costituenti  la   parte   accessoria   della
retribuzione ex art. 93, comma 2, CCPL (retribuzione di  posizione  -
parte variabile  aziendale  -  sulla  base  della  graduazione  delle
funzioni; indennita' di incarico di direzione di struttura complessa,
ai sensi dell'art. 83 del C.C.P.L. 2  luglio  2002;  retribuzione  di
risultato, ai sensi dell'art. 126 CCPL cit.; retribuzione legata alle
particolari condizioni di lavoro; specifico trattamento economico ove
in godimento quale assegno personale ex art. 82  del  CCPL  2  luglio
2002) - ammonta, secondo i conteggi  depositati  dal  ricorrente  non
contestati dall'azienda datrice (sempre a prescindere dall'an, quindi
limitatamente al quantum), a euro 276.485,31. 
Sulla non manifesta infondatezza. 
    Secondo le giurisdizioni superiori (Corte  costituzionale  n.  86
del 2018;  Cassazione  20  novembre  2024,  n.  29876;  Cassazione  5
settembre 2024, n. 23895;  Cassazione  23  ottobre  2023,  n.  29335;
Cassazione 11 novembre 2022, n. 33344; Cassazione 1° marzo  2022,  n.
6744; Cassazione 31 dicembre 2020, n. 27750) l'indennita'  diretta  a
risarcire i danni subiti dal lavoratore per effetto del licenziamento
illegittimo, dal momento  dell'intimazione  a  quello  dell'effettiva
reintegrazione, svolge la funzione di attribuire al prestatore quanto
avrebbe  percepito  se,  in  mancanza   del   licenziamento,   avesse
continuato a lavorare e in seguito se, dopo l'annullamento di questo,
fosse stato riassunto in  esecuzione  dell'ordine  di  reintegrazione
imposto dal giudice. 
    Il raggiungimento di tale scopo e' assicurato, quanto meno in via
tendenziale,  qualora  l'indennita'  risarcitoria   venga   liquidata
secondo il parametro rappresentato dalla «ultima retribuzione globale
di  fatto»,  il  quale  si  identifica  nella  retribuzione  che   il
lavoratore  avrebbe   percepito   se   avesse   lavorato,   dovendosi
ricomprendere  nel  suo  complesso  ogni  compenso  avente  carattere
continuativo che  si  ricolleghi  alle  particolari  modalita'  della
prestazione in atto al momento del licenziamento,  ad  eccezione  dei
compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione,  nonche'  di
quelli aventi normalmente carattere  occasionale  o  eccezionale  (ex
multis  Cassazione  29876/2024  cit.;  Cassazione  23895/2024   cit.;
Cassazione 29335/2023 cit.;). 
    La Corte costituzionale, nella  pronuncia  n.  86  del  2018,  ha
statuito, seppur in riferimento ad altra fattispecie (quella ex  art.
18, comma 4 St. Lav. come sostituito dall'art. 1, comma  42,  lettera
b)  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92),  che   «il   ragguaglio
dell'indennita' sostitutiva  all'ultima  retribuzione  percepita  dal
lavoratore e', a sua volta, coerente alla qualificazione risarcitoria
della fattispecie in esame. Viene, in tale contesto,  in  rilievo  il
"lucro cessante" - il mancato guadagno, cioe', subito dal  lavoratore
per effetto, prima, del licenziamento  illegittimamente  intimato  e,
poi,  della  mancata  riassunzione  -  e  tale  voce  di   danno   e'
coerentemente rapportata a quanto il dipendente avrebbe percepito se,
senza il licenziamento, avesse continuato a lavorare e poi  se,  dopo
l'annullamento  di  questo,  fosse  stato  riassunto  in   esecuzione
dell'ordine di reintegrazione imposto dal giudice». 
    Quindi, nella vigenza  del  parametro  dell'«ultima  retribuzione
globale di fatto», il  lavoratore  licenziato  ha  diritto,  salvi  i
limiti  ex  lege  del   numero   delle   mensilita',   di   percepire
un'indennita' risarcitoria dei  danni  da  licenziamento  illegittimo
corrispondente alle retribuzioni che egli avrebbe  percepito  se  non
fosse stato licenziato e, quindi, avrebbe potuto lavorare. 
    L'idoneita' dell'indennita'  risarcitoria  a  ristorare  i  danni
derivanti  dal  licenziamento  illegittimo  non  e'  stata  messa  in
discussione dall'introduzione, ad opera  del  decreto  legislativo  5
marzo 2015, n. 23 (articoli  2,  3,  4  e  6),  del  nuovo  parametro
rappresentato dall'«ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto», parametro che  il  legislatore  ha
utilizzato anche nel  delineare  la  tutela  rimediale  spettante  ai
lavoratori   alle   dipendenze   delle   pubbliche    amministrazioni
illegittimamente licenziati (art. 63, comma 2,  secondo  periodo  del
decreto legislativo n. 165/2001). 
    Infatti  la  retribuzione  di  riferimento  per  il  calcolo  del
trattamento di fine rapporto viene determinata alla luce dei  criteri
dettati dagli articoli 2120  e  2121  del  codice  civile,  che,  per
consolidato  orientamento  (Cassazione  22  maggio  2024,  n.  14242;
Cassazione 30 dicembre 2022, n. 38172; Cassazione 5 agosto  2022,  n.
24394; Cassazione 4  ottobre  2019,  n.  24888;)  hanno  recepito  la
nozione  di  omnicomprensivita'  della  retribuzione,   nella   quale
rientrano tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di  lavoro,  a  titolo
non occasionale e con  esclusione  di  quanto  versato  a  titolo  di
rimborso. 
    Invece,  il  calcolo  dell'indennita'  risarcitoria   dei   danni
provocati  dal  licenziamento  illegittimo  effettuato   sulla   base
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del premio  di
servizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della  legge  n.
152/1968, comporta - stante  l'esclusione  da  questo  parametro,  di
numerosi  emolumenti  che  nel  corso  del  rapporto  il   lavoratore
percepiva in modo fisso  e  continuativo  (nel  caso  del  ricorrente
quelli costituenti la parte accessoria della retribuzione ex art. 93,
comma 2 CCPL: retribuzione di posizione - parte variabile aziendale -
sulla base della graduazione delle funzioni; indennita'  di  incarico
di direzione di  struttura  complessa,  ai  sensi  dell'art.  83  del
C.C.P.L. 2 luglio 2002; retribuzione di risultato, ai sensi dell'art.
126 CCPL cit.; retribuzione legata  alle  particolari  condizioni  di
lavoro;  specifico  trattamento  economico  ove  in  godimento  quale
assegno  personale  ex  art.  82  del  CCPL  2  luglio  2002)  -  una
liquidazione di quell'indennita' risarcitoria di gran lunga inferiore
all'ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe  percepito
se non fosse stato licenziato. 
    Si  e'  gia'  evidenziato  come,   nel   caso   del   ricorrente,
l'indennita' risarcitoria dei danni a lui provocati dal licenziamento
illegittimo  ammonti  a  euro  276.485,31  se  liquidata  secondo  il
parametro della  retribuzione  di  riferimento  per  il  calcolo  del
trattamento di  fine  rapporto,  mentre  sia  pari  a  162.677,32  se
liquidata secondo il parametro della retribuzione di riferimento  per
il calcolo del premio di servizio ex articoli 2, 4,  comma  1  e  11,
commi 5 e 6 della legge n. 152/1968. 
    Non appare manifestamente infondato sostenere che attribuire a un
lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione una tutela
risarcitoria dei danni cagionati  dal  licenziamento  illegittimo  di
gran lunga inferiore - per il solo fatto che  il  suo  emolumento  di
fine servizio sia costituito dall'indennita' premio  di  servizio  ex
articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge  n.  152/1968  -
rispetto a quella spettante a un lavoratore alle  dipendenze  di  una
pubblica amministrazione, parimenti licenziato  illegittimamente,  il
cui emolumento di fine servizio sia  costituito  dal  trattamento  di
fine rapporto ex art.  2120  del  codice  civile,  contrasta  con  il
principio  di  eguaglianza  formale  ex  art.  3,   comma   1   della
Costituzione, atteso che la diversita' di tutela  non  dipende  dalla
differente entita' dei  danni  risarcibili  subiti  per  effetto  del
licenziamento illegittimo. 

(1) «Il giudice, con la sentenza con  la  quale  annulla  o  dichiara
    nullo   il   licenziamento,   condanna   l'amministrazione   alla
    reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al  pagamento
    di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione
    di riferimento per il calcolo del trattamento  di  fine  rapporto
    corrispondente al periodo dal giorno  del  licenziamento  fino  a
    quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque  in  misura  non
    superiore  alle  ventiquattro  mensilita',  dedotto   quanto   il
    lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre  attivita'
    lavorative. Il datore di lavoro e' condannato, altresi',  per  il
    medesimo periodo, al versamento dei  contributi  previdenziali  e
    assistenziali.». 

(2) 2. A decorrere dalle retribuzioni pagate dal 1° gennaio 2007,  ai
    fini  del  calcolo  dell'accantonamento  annuo  per  il  TFR  dei
    dirigenti iscritti a Laborfonds e'  considerata  la  retribuzione
    corrisposta ai dirigenti medesimi, ad esclusione  delle  seguenti
    voci: indennita' di missione e di trasferimento;  rimborsi  spese
    di missione e di trasferimento; compensi in natura per  la  quota
    non assoggettata a  contribuzione;  retribuzione  sostitutiva  di
    ferie e recuperi non goduti; assegno per il nucleo familiare». 

(3) art. 1, comma 1, CCPL cit.: «1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
    nei confronti del personale con contratto a  tempo  indeterminato
    gia' in servizio al 31 dicembre 2000 che  aderisce  a  Laborfonds
    cessa di essere applicato l'IPS e si applica il  TFR  secondo  la
    disciplina prevista dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
    ministri 20 dicembre 1999». 

(4) L'art. 2, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995  dispone:  6.  La
    contrattazione   collettiva   nazionale   in   conformita'   alle
    disposizioni del titolo III del decreto  legislativo  3  febbraio
    1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,
    definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre
    1995, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal  comma  5
    [«Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio  1996  alle  dipendenze
    delle amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1  del  decreto
    legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  i  trattamenti  di  fine
    servizio, comunque denominati, sono regolati  in  base  a  quanto
    previsto  dall'art.  2120  del  codice  civile  in   materia   di
    trattamento di fine rapporto»], con  riferimento  ai  conseguenti
    adeguamenti  della  struttura  retributiva  e  contributiva   del
    personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'art.
    8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e
    successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le  forme
    pensionistiche complementari.  Con  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la  funzione
    pubblica, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il
    Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  entro  trenta
    giorni si provvede  a  dettare  norme  di  esecuzione  di  quanto
    definito ai sensi del primo periodo del  presente  comma.  7.  La
    contrattazione  collettiva  nazionale,  nell'ambito  dei  singoli
    comparti, definisce, altresi', ai sensi del comma 6, le modalita'
    per l'applicazione, nei confronti dei  lavoratori  gia'  occupati
    alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina  in  materia  di
    trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto  previsto
    dal secondo periodo del comma 6 in  materia  di  disposizioni  di
    esecuzione». 

(5) L'art. 15 della legge 5 dicembre  1959,  n.  1077,  dispone:  «La
    retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13  e
    14 della legge 11 aprile 1955, n. 379,  e'  la  risultante  degli
    emolumenti fissi  e  continuativi  o  ricorrenti  ogni  anno  che
    costituiscono   la   parte   fondamentale   della    retribuzione
    corrisposta, ai sensi delle vigenti  disposizioni  legislative  o
    regolamentari ovvero dei  contratti  collettivi  di  lavoro  come
    remunerazione per la normale attivita' lavorativa  richiesta  per
    imposto  ricoperto.  Gli  assegni  in   natura,   le   indennita'
    sostitutive di detti assegni, nonche' gli aggi, costitutivi della
    parte  fondamentale   della   retribuzione   e   previsti   dalle
    disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono  da
    considerarsi ai  fini  della  determinazione  della  retribuzione
    annua contributiva». 

(6) L'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, dispone: «Per  i  casi
    di  cessazione  dal  servizio  che  si  verifichino   a   partire
    dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennita'  premio
    di servizio, prevista dagli articoli 2  e  3,  sara'  pari  a  un
    quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi  dodici
    mesi, considerata in ragione  dell'80  per  cento  ai  sensi  del
    successivo art. 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto.  Le
    frazioni superiori a sei  mesi  si  computano  per  anno  intero;
    quelle pari o inferiori sono trascurate ...»; il successivo  art.
    11 prevede: «Il contributo dovuto per ogni iscritto ai  fini  del
    trattamento di previdenza e' stabilito, a decorrere dal 1°  marzo
    1966,  nella  misura  del  5,00  per  cento  della   retribuzione
    contributiva annua considerata in ragione dell'80  per  cento;  a
    decorrere dal 1° gennaio 1968 nella misura del 5.50 per cento;  a
    decorrere dal 1° gennaio 1970 nella misura del 5,85 per cento.  A
    decorrere  dal  1°  gennaio  1972  l'aliquota   contributiva   e'
    stabilita  nella  misura  definitiva  del  6,10  per  cento.   Il
    contributo e' cosi' ripartito tra enti e iscritti: dal  1°  marzo
    1966 a carico dell'ente 2,60 per cento;  a  carico  dell'iscritto
    2,40 per cento; in totale 5 per cento;  dal  1°  gennaio  1968  a
    carico dell'ente 3,00 per cento; a carico dell'iscritto 2,50  per
    cento; in totale 5,50 per cento; dal 1° gennaio  1970  in  poi  a
    carico dell'ente 3,35 per cento; a carico dell'iscritto 2,50  per
    cento; in totale 5,85 per cento; dal 1° gennaio  1972  in  poi  a
    carico dell'ente 3,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,50  per
    cento; in totale 6,10 per cento. Per il personale  non  di  ruolo
    iscrivibile all'istituto ai sensi del precedente art. 1 l'obbligo
    del pagamento del contributo decorre dal primo  giorno  del  mese
    successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo
    stesso.  La  retribuzione  contributiva   e'   costituita   dallo
    stipendio o salario comprensivo degli  aumenti  periodici,  della
    tredicesima mensilita' e del  valore  degli  assegni  in  natura,
    spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante  ed
    essenziale dello stipendio stesso. Il  valore  degli  assegni  in
    natura da computarsi per dodici mensilita',  quando  non  risulti
    stabilito  da  esplicite  norme,  e'  determinato  dal  prefetto,
    sentiti gli enti interessati. Sono esclusi dalla contribuzione ai
    fini previdenziali compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri,
    i   quali   pertanto   non   sono   computabili   agli    effetti
    dell'indennità-premio di servizio e dell'assegno vitalizio». 

(7) «L'ordinamento del personale dipendente dall'azienda appartenente
    ai ruoli  amministrativo,  tecnico,  professionale  e  sanitario,
    esclusi i dirigenti del ruolo sanitario,  e'  disciplinato  dalla
    normativa   concernente   l'ordinamento   del   personale   della
    provincia. Al personale dirigente del ruolo sanitario si  applica
    la corrispondente normativa statale, fatte salve le  disposizioni
    provinciali applicabili in materia». 

(8) «5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle  dipendenze
    delle amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1  del  decreto
    legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  i  trattamenti  di  fine
    servizio, comunque denominati, sono regolati  in  base  a  quanto
    previsto  dall'art.  2120  del  codice  civile  in   materia   di
    trattamento di fine rapporto». 

(9) L'art. 15 della legge 5 dicembre  1959,  n.  1077,  dispone:  «La
    retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13  e
    14 della legge 11 aprile 1955, n. 379,  e'  la  risultante  degli
    emolumenti fissi  e  continuativi  o  ricorrenti  ogni  anno  che
    costituiscono   la   parte   fondamentale   della    retribuzione
    corrisposta, ai sensi delle vigenti  disposizioni  legislative  o
    regolamentari ovvero dei  contratti  collettivi  di  lavoro  come
    remunerazione per la normale attivita' lavorativa  richiesta  per
    imposto  ricoperto.  Gli  assegni  in   natura,   le   indennita'
    sostitutive di detti assegni, nonche' gli aggi, costitutivi della
    parte  fondamentale   della   retribuzione   e   previsti   dalle
    disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono  da
    considerarsi ai  fini  della  determinazione  della  retribuzione
    annua contributiva». 

(10) «Il giudice, con la sentenza con la  quale  annulla  o  dichiara
     nullo  il   licenziamento,   condanna   l'amministrazione   alla
     reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento
     di    un'indennita'    risarcitoria    commisurata    all'ultima
     retribuzione di riferimento per il calcolo  del  trattamento  di
     fine  rapporto  corrispondente  al  periodo   dal   giorno   del
     licenziamento fino a  quello  dell'effettiva  reintegrazione,  e
     comunque in misura non superiore alle  ventiquattro  mensilita',
     dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo  svolgimento
     di  altre  attivita'  lavorative.  Il  datore   di   lavoro   e'
     condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei
     contributi previdenziali e assistenziali». 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 63, comma  2,  secondo  periodo
del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (come  modificato
dall'art. 21, comma 1, lettera a) del decreto legislativo  25  maggio
2017, n. 75) nella parte in cui, in contrasto  con  il  principio  di
eguaglianza formaleex art. 3, comma 1  della  Costituzione,  dispone,
alla luce  di  un'interpretazione  necessariamente  sistematica,  che
l'indennita' risarcitoria, spettante al lavoratore alle dipendenze di
una pubblica amministrazione illegittimamente  licenziato,  il  quale
era assoggettato, nel periodo immediatamente precedente l'intimazione
del recesso, al regime dell'indennita' premio di servizioex  articoli
2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge 8  marzo  1968,  n.  152,
venga commisurata  all'ultima  retribuzione  di  riferimento  per  il
calcolo  della  predetta  indennita'  premio  di  servizio,  anziche'
all'ultima  retribuzione  comprendente  tutti   i   compensi   aventi
carattere continuativo che si ricolleghino alle particolari modalita'
della prestazione in atto al momento del licenziamento, ad esclusione
di quelli eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonche'  di
quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   nonche'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Trento, all'udienza del 9 gennaio 2025. 
 
                          Il giudice: Flaim