Reg. ord. n. 130 del 2025 pubbl. su G.U. del 02/07/2025 n. 27

Ordinanza del Corte d'appello di Lecce  del 05/06/2025

Tra: Questura di Brindisi  C/ B. N.



Oggetto:

Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5-bis del decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito, [e cioè alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida], invece che alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024 – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l’adozione della decretazione d’urgenza – Denunciata disomogeneità delle norme introdotte in fase di conversione – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Introduzione di un sistema di riparto delle competenze incongruente – Deroga alla disciplina che attribuisce alla corte d’appello la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale – Vanificazione della specializzazione dell’organo giudicante e incidenza sul principio del giusto processo – Denunciata irragionevole assimilazione dei provvedimenti questorili di trattenimento e proroga dei richiedenti protezione internazionale con i procedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione dei mandati di arresto europei – Denunciato rischio di interferenze tra i vari procedimenti giudiziari di tutela afferenti alla stessa materia e allo stesso soggetto – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Disparità di trattamento tra il cittadino comunitario e quello extracomunitario – Irragionevole attribuzione alla competenza della Corte di cassazione penale, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., tanto dei provvedimenti di convalida emessi dalla corte d’appello penale in relazione ai richiedenti protezione internazionale, quanto quelli di convalida finalizzati all’espulsione, emessi dal giudice di pace – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe.

- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16 (, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente la prima sostitutiva dell’art. 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, e la seconda aggiuntiva dell’art. 5-bis nel medesimo decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito), 17, 18 (, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), rispettivamente il primo modificativo del comma 5, il secondo introduttivo del comma 5-bis e il terzo modificativo del comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142; e comma 1, lettera b), modificativa dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 142 del 2015), 18-bis (, comma 1, lettera a), modificativa dell’art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il primo modificativo del primo periodo e il secondo modificativo aggiuntivo di un periodo, dopo il secondo, al comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998), e 19; decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, art. 5-bis.

- Costituzione, artt. 3, 72, primo comma, 77, secondo comma, e 111, in particolare primo comma.

 

Straniero – Immigrazione – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Denunciata omessa disciplina dei modi di trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale – Denunciato omesso riconoscimento al giudice competente alla convalida di disporre misure alternative e di revocare d’ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata – Violazione della riserva di legge in riferimento ai modi di limitazione della libertà personale – Denunciata individuazione delle modalità di esecuzione della misura limitativa della libertà personale con atto regolamentare che consente un ampio margine discrezionale all’autorità amministrativa – Denunciata carenza di un controllo giurisdizionale pieno sulla legittimità della misura restrittiva della libertà personale durante la sua effettiva esecuzione e per il corso della stessa.

- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, artt. 6 e 7; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, richiamato dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015.

- Costituzione, art. 13, e, in particolare, secondo comma.

 

Straniero – Immigrazione – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale – Disposizioni processuali – Disposizioni a garanzia di un accesso effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero all’udienza di convalida – Omessa previsione – Denunciata carenza di previsioni, sia prima dell’udienza che in esito alla stessa, a tutela di un pieno, effettivo e immediato accesso alla difesa, di fiducia o d’ufficio, nonché a garanzia della partecipazione del pubblico ministero – Lesione del diritto di difesa – Contrasto con i principi del giusto processo e del contraddittorio.

- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, art. 6; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, richiamato dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, in particolare comma 4.

- Costituzione, artt. 24 e 111.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 14

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 14  Co. 4

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 7

decreto-legge  del 17/02/2017  Num. 13  Art. 5

legge  del 13/04/2017  Num. 46

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 16  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto-legge  del 17/02/2017  Num. 13  Art. 3  Co. 1

legge  del 13/04/2017  Num. 46

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 16  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto-legge  del 17/02/2017  Num. 13  Art. 5

legge  del 13/04/2017  Num. 46

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 17

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 5

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 5

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 8

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 14  Co. 6

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 10  Co. 3

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 14  Co. 6

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 19

legge  del 09/12/2024  Num. 187



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 13   Co.  

Costituzione  Art. 13   Co.

Costituzione  Art. 24   Co.  

Costituzione  Art. 72   Co.

Costituzione  Art. 77   Co.

Costituzione  Art. 111   Co.  

Costituzione  Art. 111   Co.




Testo dell'ordinanza

                        N. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 giugno 2025

Ordinanza del 5 giugno  2025  della  Corte  d'appello  di  Lecce  nel
procedimento civile promosso dalla Questura di Brindisi contro B. N.. 
 
Straniero  -  Immigrazione  -  Procedimenti  aventi  ad  oggetto   la
  convalida del provvedimento con il quale  il  questore  dispone  il
  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  del  richiedente
  protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis  e
  6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015,  e  dell'art.  10-ter,  comma  3,
  quarto periodo,  del  d.lgs.  n.  286  del  1998,  nonche'  per  la
  convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del
  citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso  di  specie:  trattenimento
  del  richiedente  protezione  internazionale   disposto   a   norma
  dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del  2015  (sussistenza  di
  fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata  presentata  al
  solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o
  dell'espulsione)] - Attribuzione della  competenza  giurisdizionale
  alla corte d'appello di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n.  13
  del 2017, come convertito, [ e cioe' alla corte  d'appello  di  cui
  all'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui  distretto
  ha sede il questore che ha adottato  il  provvedimento  oggetto  di
  convalida], invece che alla sezione  specializzata  in  materia  di
  immigrazione, protezione internazionale e libera  circolazione  dei
  cittadini  dell'Unione  europea,  istituita  presso  il   tribunale
  distrettuale - Disposizioni transitorie concernenti  l'applicazione
  della  predetta  disciplina  procedurale  decorsi   trenta   giorni
  dall'entrata in vigore della legge n. 187 del 2024. 
Straniero - Immigrazione -  Accoglienza  dei  richiedenti  protezione
  internazionale  -  Trattenimento,  disposto   dal   questore,   del
  richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri  (CPR)  -
  Denunciata  omessa  disciplina  dei  modi  di  trattenimento  degli
  stranieri richiedenti protezione internazionale - Denunciato omesso
  riconoscimento al giudice competente  alla  convalida  di  disporre
  misure alternative e di revocare d'ufficio la misura, se ne vengono
  meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata. 
Straniero - Immigrazione -  Accoglienza  dei  richiedenti  protezione
  internazionale  -  Trattenimento,  disposto   dal   questore,   del
  richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri  (CPR)  -
  Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con
  il quale il questore dispone il  trattenimento  o  la  proroga  del
  trattenimento   del   richiedente   protezione   internazionale   -
  Disposizioni processuali - Disposizioni a garanzia  di  un  accesso
  effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero
  all'udienza di convalida - Omessa previsione. 
- Decreto-legge 11 ottobre 2024,  n.  145  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela  e
  assistenza alle vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi
  migratori e di  protezione  internazionale,  nonche'  dei  relativi
  procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella
  legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16,  17,  18,  18-bis,  e  19;
  decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13  (Disposizioni  urgenti  per
  l'accelerazione  dei  procedimenti   in   materia   di   protezione
  internazionale,  nonche'   per   il   contrasto   dell'immigrazione
  illegale), convertito, con modificazioni,  nella  legge  13  aprile
  2017, n. 46, art. 5-bis; decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
  (Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante  norme  relative
  all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,  nonche'
  della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni  ai  fini  del
  riconoscimento  e  della  revoca   dello   status   di   protezione
  internazionale), artt. 6 e 7; decreto legislativo 25  luglio  1998,
  n. 286 (Testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero),  art.
  14. 


(GU n. 27 del 02-07-2025)

 
                      CORTE DI APPELLO DI LECCE 
 
    Il Consigliere, dott.ssa Antonia Martalo', 
    Letti gli atti del  procedimento  in  epigrafe  indicato  per  la
convalida del trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142/2015 disposto dal
Questore di Brindisi nei confronti di: 
        N.B., nato in  ...  il  ...,  trattenuto  presso  il  CPR  di
Brindisi Restinco, 
    Sentite le parti e sciogliendo  la  riserva  assunta  all'odierna
udienza, 
 
                               Osserva 
 
1. Premessa e svolgimento del procedimento 
    In data ... alle ore  ...  la  Questura  di  Brindisi  depositava
decreto di trattenimento disposto in data ... nei confronti di  N.B.,
sopra generalizzato, difeso di fiducia dall'avv. Giulio Bray del foro
di Brindisi. 
    All'odierna udienza, sentito il  trattenuto,  il  suo  difensore,
nonche' il rappresentante della Questura  di  Brindisi,  ritenuta  la
propria competenza, questo Consigliere ha riservato la decisione  nei
termini di legge. 
    Risulta dagli atti che: 
        il trattenimento sia stato disposto  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 3, d.lgs. n.  142/2015  per  pretestuosita'  della  domanda  di
protezione internazionale; 
        nei confronti di N.B. il Questore di Cosenza  ha  adottato  e
notificato in data ... il trattenimento presso il CPR di Brindisi, ai
sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 e detto trattenimento
e' stato convalidato dal Giudice di  pace  di  Brindisi  in  data  26
aprile 2025; 
        in data  ...  il  predetto  ha  manifestato  la  volonta'  di
chiedere la protezione internazionale e la relativa domanda e'  stata
formalizzata dalla Questura con mod. C3 in data ...; 
        pur essendo in Italia dal  ...,  il  predetto  non  aveva  in
precedenza depositato domanda di protezione internazionale. 
    Il trattenuto ha dichiarato di essere entrato in Italia  con  una
barca nell'anno ..., senza documenti di identificazione,  poiche'  il
passaporto gli era stato trattenuto dai trafficanti tunisini. 
    Attualmente lavora a ..., come saldatore, «a nero». 
    Ha un fratello che vive a ..., regolarmente in Italia. 
    Ha specificato che  all'arrivo  a  ...  avrebbe  voluto  chiedere
protezione internazionale, ma dalla Questura  ha  appreso  che  senza
documenti di identificazione non sarebbe stato possibile. 
    Ha spiegato di non poter tornare in ... perche' suo padre  e'  un
trafficante di droga che gia' in un'occasione gli  aveva  imposto  di
assumersi la responsabilita'  della  detenzione  di  una  partita  di
droga, quando era minore,  e  per  questo  era  stato  arrestato.  In
carcere, dove era rimasto per quattro  mesi,  aveva  subito  violenza
sessuale. 
    Il difensore ha chiesto  in  primis  di  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale della norma, per le motivazioni  espresse
dal Consigliere Biondi in altra ordinanza, nota all'ufficio, in  data
2 maggio 2025. 
    Per la Questura di Brindisi si e' insistito per la convalida  del
trattenimento. 
    Ritiene il Giudice che vada, preliminarmente, proposta  questione
di  legittimita'  costituzionale,  con  sospensione   del   giudizio,
dubitandosi  della  legittimita'  costituzionale  delle   norme   che
disciplinano: 
        competenza, presupposti e condizioni del potere di  convalida
e  di  proroga   del   trattenimento   dei   richiedenti   protezione
internazionale da parte della Corte di appello, in contrasto con  gli
artt. 77, 72,  111  della  Costituzione,  nonche'  per  la  manifesta
irragionevolezza e contrasto con l'art. 3 della Costituzione; 
        il trattenimento dei  richiedenti  protezione  internazionale
senza il rispetto della riserva di legge di  cui  all'art.  13  della
Costituzione,  oltre  che  per  la  disciplina  dei  casi,  anche  in
riferimento ai modi di limitazione della liberta' personale; 
        lo svolgimento dell'udienza di convalida e  del  procedimento
senza adeguato rispetto del diritto di  difesa  e  dei  principi  del
giusto processo, in contrasto  con  gli  artt.  3,  24  e  111  della
Costituzione. 
    Deve  al  riguardo  rilevarsi  che  la  sussistenza  di   termini
perentori per la convalida e la  proroga  non  e'  di  ostacolo  alla
proposizione  della   questione   di   legittimita'   costituzionale,
ancorche' la conseguente sospensione riguardi il procedimento  e  non
possa riferirsi anche al termine perentorio per  la  decisione  sulla
convalida/proroga (si veda, con riguardo a questione di  legittimita'
costituzionale sollevata nell'ambito di un procedimento di riesame ai
sensi dell'art. 309 c.p.p., Cass. pen. sez. F., 11  agosto  2015,  n.
34889). 
    Si intende sottoporre a scrutinio di costituzionalita'  il  nuovo
sistema normativo, frutto di decretazione di urgenza, che  stabilisce
la competenza della Corte di appello in  ordine  alla  convalida  dei
provvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  i   trattenimenti   dei
cittadini extracomunitari richiedenti protezione  internazionale,  di
cui si contesta l'assenza  di  giustificazione  circa  i  presupposti
della decretazione di urgenza e  la  ragionevolezza  ed  organicita',
nonche' le norme di legge che prevedono, in  caso  di  convalida  e/o
proroga  dei  trattenimenti,  la  misura  privativa  della   liberta'
personale senza il rispetto della riserva di legge anche in relazione
ai modi di  esecuzione  di  tale  misura,  ed  infine  le  norme  che
riguardano il procedimento e l'udienza di convalida e  che  non  sono
rispettose dei diritti di difesa e del giusto processo. 
2. La ricostruzione del quadro normativo di  riferimento  applicabile
nel presente procedimento e la rilevanza della questione 
    Il decreto-legge  11  ottobre  2024,  n.  145,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie  generale  -
dell'11 ottobre  2024,  n.  239,  recante  «disposizioni  urgenti  in
materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri,  di  tutela  e
assistenza  alle  vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi
migratori  e  di  protezione  internazionale,  nonche'  dei  relativi
procedimenti giurisdizionali»,  al  capo  IV,  ha  introdotto  alcune
disposizioni processuali (artt. 16, 17 e 18). 
    In particolare, l'art. 16, rubricato «modifiche al  decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
13 aprile 2017, n. 46»,  modificando  gli  artt.  2  e  3,  comma  4,
decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 46/2017, ha introdotto il reclamo dinanzi alla  Corte  di  appello
avverso i provvedimenti  adottati  dalle  Sezioni  specializzate,  ai
sensi dell'art. 35-bis, d.lgs. n. 25/2008, e quelli aventi ad oggetto
l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'  preposta
alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di
protezione internazionale (art. 16, comma 1, lettera b). Aveva,  poi,
previsto che i Giudici di appello chiamati a comporre  i  collegi  di
reclamo avrebbero dovuto curare la propria formazione almeno  annuale
nella materia della protezione internazionale. 
    L'art. 17 ha apportato modifiche al d.lgs. n. 25/2008 e l'art. 18
ha a sua volta apportato modifiche al d.lgs. n. 150/2011. 
    Ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 145/2024 le disposizioni di cui
al capo IV si applicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 35
e dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs.  n.  25/2008,  decorsi  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto stesso. 
    Il  decreto-legge  n.   145/2024   e'   stato   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  del
10 dicembre 2024, n. 289. 
    In  particolare,  in  sede  di   conversione,   l'art.   16   del
decreto-legge  n.  145/2024  e'  stato  modificato  dalla  legge   n.
187/2024. 
    Innanzitutto,  e'  stata  modificata  la  rubrica   dell'articolo
(«modifica  all'art.   3   e   introduzione   dell'art.   5-bis   del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»). Quindi, con  l'art.  16  citato,
attraverso  la  modifica  dell'art.   3,   comma   1,   lettera   d),
decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 46/2017 e  l'introduzione  dell'art.  5-bis  nel  decrto-legge  n.
13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  46/2017,  e'
stata  sottratta   alle   Sezioni   specializzate   in   materia   di
immigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini  dell'Unione  europea,   istituite   presso   i   Tribunali
distrettuali, la competenza per i procedimenti aventi ad  oggetto  la
convalida del provvedimento con  il  quale  il  Questore  dispone  il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente
protezione internazionale, adottato a norma  degli  artt.  6,  6-bis,
6-ter del d.lgs. n. 142/2015, e dall'art.  10-ter,  comma  3,  quarto
periodo, del d.lgs. n.  286/1998,  nonche'  per  la  convalida  delle
misure adottate ai  sensi  dell'art.  14,  comma  6,  del  d.lgs.  n.
142/2015, che e' stata, invece, attribuita alle Corti di  appello  di
cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha
sede  il  Questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di
convalida, che giudicano, peraltro, in composizione monocratica. 
    L'art.  18  del  d.l.  n.  145/2024  ha  pure  subito   rilevanti
modifiche,  a  cominciare  dalla  rubrica  («modifiche   al   decreto
legislativo 18  agosto  2015,  n.  142»).  Nel  dettaglio,  e'  stato
modificato l'art. 6, comma 5, del d.lgs. n.  142/2015  per  adattarlo
alla nuova competenza attribuita alla Corte di appello.  E'  previsto
(primo periodo) che il provvedimento con il quale il Questore dispone
il trattenimento o la  proroga  del  trattenimento  e'  adottato  per
iscritto, e' corredato di motivazione e  reca  l'indicazione  che  il
richiedente  ha  facolta'   di   presentare   memorie   o   deduzioni
personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e'  trasmesso,
senza ritardo, alla Corte  di  appello  di  cui  all'art.  5-bis  del
decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 46/2017. 
    All'ultimo periodo dell'art. 6, comma 5, del d.lgs.  n.  142/2015
le parole «al Tribunale sede della Sezione specializzata  in  materia
di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione  dei
cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti:  «alla
Corte di appello competente». Dopo il comma 5 dell'art. 6 del  d.lgs.
n. 142/2015 e' stato inserito il comma 5-bis che prevede che contro i
provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e'  ammesso  ricorso  per
cassazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998. Al
comma 8 dell'art. 6 d.lgs. n. 142/2015 le parole  «del  Tribunale  in
composizione monocratica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della
Corte di appello». All'art. 14, comma 6, ultimo periodo,  del  d.lgs.
n. 142/2015 le parole «il Tribunale sede della Sezione  specializzata
in  materia  di  immigrazione,  protezione  internazionale  e  libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle
seguenti: «la Corte di appello». Inoltre, la legge  n.  187/2024,  di
conversione del decreto-legge n. 145/2024, ha inserito l'art. 18-bis,
rubricato «modifiche agli artt. 10-ter e 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» che prevede che  all'art.
10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n.  286/1998,  le  parole
«il  Tribunale  sede  della  Sezione  specializzata  in  materia   di
immigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini dell'Unione europea» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la
Corte di appello»; inoltre, prevede all'art. 14, comma 6,  d.lgs.  n.
286/1998, al  primo  periodo  l'aggiunta,  in  fine,  delle  seguenti
parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 del  codice
di procedura penale»,  e  dopo  il  secondo  periodo  l'aggiunta  del
seguente  periodo:  «Si  osservano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis,  secondo  e  quarto  periodo,
della legge 22 aprile 2005, n. 69». 
    Infine, l'art. 19 del d.l. n. 145/2024 e'  stato  modificato  nel
senso che sono state soppresse le parole «ai  ricorsi  presentati  ai
sensi dell'art. 35 e dell'art., comma 3-bis, del decreto  legislativo
28 gennaio 2008, n. 25». 
    In definitiva, con la  legge  n.  187/2024,  di  conversione  del
decreto-legge  n.  145/2024,  il  legislatore   ha   realizzato   una
variazione di  non  poco  momento  in  punto  di  attribuzione  della
competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad  oggetto
la convalida del provvedimento con il quale il  Questore  dispone  il
trattenimento  o  la  proroga   del   trattenimento   del   cittadino
extracomunitario richiedente protezione  internazionale,  adottato  a
norma degli artt. 6, 6-bis, 6-ter del d.lgs. n. 142/2015, e dall'art.
10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286/1998, nonche'  per
la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art.  14,  comma  6,
del  d.lgs.  n.  142/2015,  che  e'  stata  sottratta  alle   Sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea,  istituite
presso i Tribunali, per essere attribuita alle Corti  di  appello  di
cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha
sede  il  Questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di
convalida, che giudicano, peraltro, in composizione  monocratica.  Il
relativo provvedimento e' impugnabile con ricorso per  cassazione  ai
sensi dell'art. 14, comma  6,  d.lgs.  n.  286/1998,  e,  quindi,  il
ricorso, che non sospende  il  provvedimento,  e'  proponibile  entro
cinque giorni dalla comunicazione, solo per  i  motivi  di  cui  alle
lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. e si  osservano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 22,  comma  5-bis,  secondo  e
quarto periodo, della legge n. 69/2005. 
    Peraltro, la competenza  cosi'  determinata  ha  avuto  efficacia
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n.  145/2024
(pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10  dicembre  2024)  per
effetto dell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,  come  modificato
dalla legge n. 187/2024. 
    E non e' piu' previsto un  obbligo  in  capo  ai  Consiglieri  di
appello di curare la propria formazione annuale nella  materia  della
protezione internazionale. 
    Secondo l'interpretazione  fatta  propria  sia  dall'Ufficio  del
massimario della Corte di cassazione (vedi relazione n.  1/2025)  che
dalla Corte di legittimita' (Corte  di  cassazione  I  Sez.  pen.  24
gennaio 2025, n. 2967  e  successive  conformi),  il  legislatore  ha
attribuito alle Sezioni penali della Corte di appello  la  competenza
in materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti  protezione
internazionale,  oltre  che  alle  Sezioni  penali  della  Corte   di
legittimita' il ricorso ai  sensi  dell'art.  606  c.p.p.  avverso  i
provvedimenti della Corte di appello. 
    Secondo quanto rilevato dalla Corte  di  cassazione,  la  lettura
piu' coerente con il dato testuale e' quella che  la  competenza  sia
stata attribuita alla Corte di appello e  alla  Corte  di  cassazione
penali, atteso il riferimento sia alla legge n. 29/2005, relativa  al
mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna, sia all'art.
606 c.p.p. 
    Giova rappresentare che, con sentenza n. 39 del  2025,  la  Corte
costituzionale ha  gia'  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, come modificato  dall'art.
18-bis, comma 1, lettera b), numero 2) del decreto-legge n. 145/2024,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  187/2024,  richiamato
dall'art.  6,  comma  5-bis,  d.lgs.  n.  142/2015,  come  introdotto
dall'art. 18, comma 1, lettera a), numero 2),  del  decreto-legge  n.
145/2024, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  187/2024,
nella parte in cui, al  terzo  periodo,  rinvia  all'art.  22,  comma
5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005, anziche' ai commi 3  e
4 di quest'ultimo articolo. 
    Invero, al fine di assicurare l'effettivita' del  contraddittorio
nel giudizio di legittimita' relativo ai procedimenti di impugnazione
dei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento  o  della
proroga del trattenimento adottati a  norma  degli  artt.  6,  6-bis,
6-ter del d.lgs. n. 142/2015, e dall'art.  10-ter,  comma  3,  quarto
periodo, del d.lgs. n.  286/1998,  nonche'  per  la  convalida  delle
misure adottate ai  sensi  dell'art.  14,  comma  6,  del  d.lgs.  n.
142/2015, la Corte costituzionale ha inteso intervenire nei sensi  di
cui al su esposto dispositivo. 
    Per  effetto  dell'intervento  «sostitutorio»,  il  processo   di
cassazione sui decreti di convalida e di  proroga  del  trattenimento
della persona straniera -  emessi  dal  Giudice  di  pace,  ai  sensi
dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, o  dalla  Corte  di  appello  in
composizione monocratica, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 142/2015
- si articola nei seguenti termini: il  giudizio  e'  instaurato  con
ricorso proponibile entro cinque giorni dalla  comunicazione,  per  i
motivi di cui alle lettere a), b)  e  c)  dell'art.  606  c.p.p.;  il
ricorso, che non sospende l'esecuzione della  misura,  e'  presentato
nella  cancelleria  della  Corte  di  appello  che   ha   emesso   il
provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte  di  cassazione,  con
precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro  il  giorno
successivo, unitamente al provvedimento impugnato  e  agli  atti  del
procedimento; la Corte di cassazione decide con sentenza entro  dieci
giorni dalla ricezione degli atti nelle forme  di  cui  all'art.  127
c.p.p. e, quindi, in un'adunanza camerale nella quale  sono  sentiti,
se compaiono, il pubblico ministero e  il  difensore;  l'avviso  alle
parti deve essere notificato o comunicato  almeno  tre  giorni  prima
dell'udienza e la decisione e' depositata a conclusione  dell'udienza
con  la  contestuale  motivazione;   qualora   la   redazione   della
motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione provvede al
deposito  della  motivazione  non  oltre  il  secondo  giorno   dalla
pronuncia. 
    L'intervento   normativo   di    urgenza,    che    ha    portato
all'attribuzione  della  competenza  per  i  procedimenti  aventi  ad
oggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il  Questore
dispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  dello
straniero extracomunitario richiedente protezione internazionale alle
Corti  di  appello,  individuate  ai  sensi   dell'art.   5-bis   del
decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 46/2017, che giudicano, fra l'altro, in composizione  monocratica,
risulta di dubbia  costituzionalita'  e  ha  portato  ad  un  sistema
normativo    di    manifesta    irragionevolezza,    tenuto     conto
dell'inesistenza di  una  plausibile  motivazione  a  sostegno  dello
stesso,  tale  da  rendere  intellegibili  le  ragioni  e  gli  scopi
perseguiti dal legislatore, e della frammentazione e  sovrapposizione
dei diversi Giudici che si occupano della condizione  di  uno  stesso
soggetto straniero. 
    Infatti, non appaiono intellegibili e congruenti con  il  sistema
normativo nel suo  complesso  e  con  i  principi  costituzionali  le
ragioni poste a fondamento della sottrazione  alla  competenza  delle
Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali dei  procedimenti  -
quelli appunto sulle  convalide  dei  trattenimenti  dei  richiedenti
asilo - tipicamente  assegnati  ai  Giudici  civili  di  primo  grado
specializzati, e il  loro  affidamento,  per  saltum,  ad  un  organo
giudiziario di secondo grado quali le Corti di appello. 
    L'attribuzione della competenza alle Sezioni penali  della  Corte
di appello desta ulteriori perplessita',  poiche'  le  decisioni  sui
trattenimenti dei richiedenti asilo si inseriscono nel quadro di  una
procedura amministrativa originata dalla  mera  formulazione  di  una
domanda di asilo,  secondo  le  regole  del  diritto  costituzionale,
europeo e nazionale di recepimento di quest'ultimo;  i  provvedimenti
disposti dal Questore e le relative proroghe  non  sono  legati  alla
commissione di reati, ma rispondono alle diverse esigenze di cui agli
artt. 6, 6-bis, 6-ter, d.lgs. n. 142/2015, 10-ter, comma 3, d.lgs. n.
286/1998 e  14,  comma  6,  d.lgs.  n.  142/2015;  la  decisione  sul
trattenimento  ha  natura   incidentale/cautelare   nell'ambito   del
complesso   procedimento   di   riconoscimento    della    protezione
internazionale;  e,  per  tale  ragione,  essa  e'  stata  da  sempre
attribuita alla competenza dei medesimi Giudici che sono  chiamati  a
decidere nel merito in ordine alla sussistenza  o  meno  del  diritto
alla protezione, tanto  in  via  cautelare  (istanze  di  sospensiva)
quanto in via definitiva; la comune appartenenza di ciascuno di  tali
profili (trattenimenti, sospensive, merito)  alla  complessa  materia
della  protezione  internazionale  ha,  sino  ad  oggi,  indotto   il
legislatore a ritenere  necessaria  l'individuazione  di  un  Giudice
specializzato,  tabellarmente  pre-definito,  dotato  di   specifiche
competenze e soggetto a stringenti obblighi formativi. 
    L'intervento legislativo  ha  inciso  sul  carattere  unitario  e
inscindibile delle questioni attinenti al diritto di  asilo  e  delle
relative procedure, operando una sorta di  assimilazione  tra  alcune
ipotesi  di  trattenimento  degli  stranieri  -  gli  extracomunitari
richiedenti protezione - e le convalide  degli  arresti  eseguiti  in
esecuzione di una sentenza straniera esecutiva  di  condanna,  di  un
provvedimento cautelare o di qualsiasi  altra  decisione  giudiziaria
esecutiva che abbia la stessa forza; assimiliazione che non  vi  puo'
essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di trattenimento o
di proroga dei trattenimenti,  appunto,  convalide  di  provvedimenti
amministrativi,  che  non   hanno   accertato   la   commissione   di
fatti-reato. 
    Si e', inoltre, operata una scissione tra il Giudice competente a
giudicare nel merito i provvedimenti relativi al  riconoscimento  del
diritto  di   asilo   (le   Sezioni   specializzate   dei   Tribunali
distrettuali) e il Giudice competente a giudicare sulla  legittimita'
dei trattenimenti disposti nell'ambito delle  medesime  procedure  di
riconoscimento di tale diritto, oltretutto vanificando l'esigenza  di
specializzazione dei Giudici. 
    E' rilevante, pertanto, nel presente giudizio di convalida di  un
trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n.  142/2015,  la  questione
della  conformita'  di  tale  sistema  normativo,  conseguente   alle
modifiche apportate dagli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge
n. 145/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  187/2024,
in primis, rispetto agli artt. 77, comma 2 e 72, commi 1  e  3  della
Costituzione;  quindi,  anche  in  riferimento  all'art.   13   della
Costituzione, nonche' agli artt. 24 e 111 della Costituzione. 
    La  rilevanza  delle  questioni  e'   determinata,   secondo   la
giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla necessita'  di  fare
applicazione nel  giudizio  della  disposizione  censurata  (sentenza
Corte costituzionale n. 116 del 2024 e precedenti ivi citati). 
    Nel caso di specie, e' indubitabile che questo Giudice debba fare
applicazione  della  norma  dell'art.  5-bis  del  decreto-legge   17
febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2017,
norma aggiunta dall'art. 16, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge
11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2024, n. 187, disposizione censurata che stabilisce  la  sua
competenza  a  decidere,  poiche'  «[l]a   stessa   instaurazione   e
successiva  celebrazione  del  giudizio  avanti  a  una   determinata
autorita' giudiziaria, e non ad altra, costituisce momento integrante
dell'"applicazione"  della  disciplina  della  competenza  nel   caso
concreto» (sentenza Corte costituzionale n. 163 del 2024 e, in  senso
analogo, sentenza n. 5 del 2025). 
    Tanto basta  a  ritenere  rilevanti  le  questioni  sollevate  in
riferimento all'art. 77, 72, 3  e  111  della  Costituzione  rispetto
all'attribuzione  della  competenza  a  decidere  sulla  convalida  e
proroga dei trattenimenti  alla  Corte  di  appello  in  composizione
monocratica. 
    E,  parimenti,  e'  indubbio  che  questo   Giudice   deve   fare
applicazione di norme - artt. 6 e 7 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
che, in caso di convalida, comportano l'applicazione  di  una  misura
incidente sulla  liberta'  personale,  al  di  fuori  delle  garanzie
previste dall'art. 13 della Costituzione, ed, in specie della riserva
di legge sia rispetto ai casi, che ai modi di  qualsiasi  restrizione
della liberta' personale  e  priva  di  una  precisa  disciplina  dei
diritti dei trattenuti all'interno del centro. 
    Inoltre, in ossequio alle  disposizioni  dell'art.  6  d.lgs.  n.
142/2015 e 14 d.lgs.  n.  286/1998,  questo  Giudice  e'  chiamato  a
svolgere   il   giudizio    finalizzato    alla    decisione    sulla
convalida/proroga senza un pieno contraddittorio, senza una  adeguata
possibilita' di accesso  alla  difesa  tecnica,  in  funzione  di  un
effettivo esercizio del diritto di difesa,  senza  la  partecipazione
del Procuratore generale. 
    Tanto basta  a  ritenere  rilevanti  le  questioni  sollevate  in
riferimento all'art. 13 della Costituzione, nonche' agli artt. 3,  24
e 111 della Costituzione. 
3. In punto di non manifesta infondatezza della questione 
3.1. Rispetto agli  artt.  77,  comma  2,  72,  comma  1  e  3  della
Costituzione 
    Le disposizioni degli artt. 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge  n.
145/2024 sono state adottate in assenza dei quei casi straordinari di
necessita'  e  urgenza  richiesti  dall'art.  77,   comma   2   della
Costituzione. 
    Le modificazioni a  tali  disposizioni,  introdotte  in  sede  di
conversione del decreto-legge, sono  state  apportate  in  violazione
dell'art. 77, comma 2 e dell'art. 72, comma 1 della Costituzione. 
    Come  e'  noto,   per   costante   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale (si  veda  Corte  costituzionale  n.  8/2022  e  Corte
costituzionale n. 146/2024), la pre-esistenza di  una  situazione  di
fatto comportante la necessita' e  l'urgenza  di  provvedere  tramite
l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,
costituisce un requisito di  validita'  costituzionale  dell'adozione
del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di  quel
presupposto configura tanto un vizio di  legittimita'  costituzionale
del  decreto-legge,  adottato   al   di   fuori   dell'ambito   delle
possibilita' applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio
in procedendo della stessa legge di conversione. 
    Pertanto,  non  esiste  alcuna  preclusione  affinche'  la  Corte
costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di
conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di  validita'
costituzionale  relativi  alla  preesistenza   dei   presupposti   di
necessita' e urgenza, dal momento  che  il  correlativo  esame  delle
Camere in sede di conversione  comporta  una  valutazione  del  tutto
diversa  e,  precisamente,  di  tipo  prettamente  politico  sia  con
riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli  effetti
della  stessa.  (Precedente:  S.   29/1995   -   mass.   21561).   Il
decreto-legge - la cui adozione e' ipotesi  eccezionale,  subordinata
al rispetto di condizioni precise - presenta, nel quadro delle fonti,
natura  particolare  come  provvedimento  provvisorio   adottato   in
presenza di presupposti straordinari, destinato a operare per un arco
di tempo  limitato,  venendo  a  perdere  la  propria  efficacia  fin
dall'inizio in caso di mancata conversione in legge. 
    Nel  sindacato  devoluto  alla  Corte  costituzionale,  un  ruolo
cruciale compete al requisito dell'omogeneita', che si atteggia  come
uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza,
il  difetto)  delle  condizioni  di   validita'   del   provvedimento
governativo.  L'omogeneita'  non  presuppone  che  il   decreto-legge
riguardi esclusivamente una determinata e  circoscritta  materia,  ma
che le sue disposizioni si ricolleghino ad  una  finalita'  comune  e
presentino un'intrinseca coerenza dal punto  di  vista  funzionale  e
finalistico. La evidente estraneita' della norma  censurata  rispetto
alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge  in
cui  e'  inserita  assurge,  pertanto,  a  indice  sintomatico  della
manifesta carenza del requisito della straordinarieta'  del  caso  di
necessita' e di urgenza. (Precedenti. S. 151/2023 - mass.  45708;  S.
137/2018 - mass. 41383; S. 22/2012 - mass. 36070; S. 360/1996 - mass.
22912;  S.  161/1995  -  mass.  21408).   Quanto   ai   provvedimenti
governativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee  dal
punto di vista materiale, devono essere accomunate  dall'obiettivo  e
tendere tutte a una finalita' unitaria, pur se connotata da  notevole
latitudine. Per  contro,  un  decreto-legge  che  si  apre  a  «norme
intruse», estranee alla sua finalita',  travalica  i  limiti  imposti
alla  funzione  normativa   del   Governo   e   sacrifica   in   modo
costituzionalmente intollerabile il ruolo  attribuito  al  Parlamento
nel  procedimento  legislativo.  (Precedente:  S.  244/2016  -  mass.
39155). 
    L'osservanza delle prescrizioni dell'art. 77  della  Costituzione
impone  una   intrinseca   coerenza   delle   norme   contenute   nel
decreto-legge, o dal punto di vista  oggettivo  e  materiale,  o  dal
punto di vista funzionale e  finalistico.  L'urgente  necessita'  del
provvedere puo' riguardare, cioe', una pluralita' di norme accomunate
o  dalla  natura  unitaria  delle  fattispecie  disciplinate,  ovvero
dall'intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e
variegata, che  richiede  interventi  oggettivamente  eterogenei,  in
quanto afferenti a materie diverse, ma  indirizzati  tutti  all'unico
scopo  di  approntare  urgentemente   rimedi   a   tale   situazione.
(Precedente: S. 8/2022 - mass. 44472). 
    Inoltre, l'utilizzazione del decreto-legge -  e  l'assunzione  di
responsabilita' che ne consegue per  il  Governo  secondo  l'art.  77
della  Costituzione  -  non  puo'  essere  sostenuta  dall'apodittica
enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza,
ne' puo' esaurirsi nella  constatazione  della  ragionevolezza  della
disciplina che e' stata introdotta (vedi sempre Corte  costituzionale
n. 171/2007 e n. 128/2008). 
    Ed ancora, la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che la
legge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata
e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la
conseguenza che non puo' aprirsi ad  oggetti  eterogenei  rispetto  a
quelli in esso presenti, ma puo' solo contenere disposizioni coerenti
con quelle originarie dal punto di vista materiale o  finalistico;  e
cio' essenzialmente per evitare che il relativo  iter  procedimentale
semplificato, previsto dai  regolamenti  parlamentari,  possa  essere
sfruttato  per  scopi  estranei  a   quelli   che   giustificano   il
decreto-legge, a detrimento delle ordinarie  dinamiche  di  confronto
parlamentare di cui all'art. 72, primo comma della Costituzione,  che
permette una partecipazione parlamentare ben piu' efficace. 
    Ne consegue il divieto,  in  sede  di  conversione,  di  alterare
l'omogeneita' di fondo della normativa  urgente,  quale  risulta  dal
testo originario, pena un vizio della legge di conversione  in  parte
qua. (Precedenti: S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283;
S. 245/2022 - mass. 45226; S. 8/2022 - mass.  44472;  S.  210/2021  -
mass. 44267; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 145/2015 - mass. 38479; S.
251/2014 - mass. 38159; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 128/2008 - mass.
32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561).  Non  e'
consentito l'uso improprio e strumentale del decreto-legge,  al  fine
di  evitare  deviazioni  dal  sistema  costituzionale   delle   fonti
normative e dalla centralita' che e' propria  della  legge  ordinaria
(Precedenti: S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31330; S.
29/1995 - mass. 21561). 
    La coerenza delle disposizioni aggiunte in  sede  di  conversione
rispetto alla disciplina originaria  del  decreto-legge  puo'  essere
valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal  punto
di vista funzionale e finalistico (Precedenti:  S.  30/2021  -  mass.
43627; S. 247/2019 - mass. 42854;  S.  226/2019  -  mass.  41886;  S.
181/2019 - mass. 42797; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass.
43421). 
    Per accertare la correlazione tra la disposizione  introdotta  in
fase di conversione  e  l'originario  decreto-legge,  occorre  tenere
conto di molteplici indicatori, come la coerenza della norma rispetto
al  titolo  del   decreto   e   al   suo   preambolo,   l'omogeneita'
contenutistica o  funzionale  della  norma  rispetto  al  complessivo
apparato normativo  del  decreto-legge,  lo  svolgimento  dei  lavori
preparatori, il carattere ordinamentale  o  di  riforma  della  norma
(Precedenti: S. 186/2020 - mass. 43202; S. 149/2020 - mass. 43409; S.
288/2019 - mass. 41900; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 97/2019 -  mass.
42213; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018
- mass. 39686; S. 220/2013 - mass. 37319). 
    Cio' detto, nel preambolo del d.l. n. 145/2024, non vi e'  alcuna
motivazione delle ragioni di necessita' e urgenza del  decreto-legge,
specie con riguardo alle norme processuali contenute nel capo IV  (si
legge  testualmente:  «Considerata  la  straordinaria  necessita'   e
urgenza di adottare  norme  in  materia  di  ingresso  in  Italia  di
lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza
di prevedere  misure  volte  alla  tutela  dei  lavoratori  stranieri
vittime dei reati di cui agli artt. 600, 601, 602, 603 e 603-bis  del
codice penale e al contrasto del lavoro sommerso; Ritenuta, altresi',
la straordinaria necessita' e urgenza  di  adottare  disposizioni  in
materia di gestione dei flussi migratori»). 
    Il decreto-legge aveva attribuito alla Corte di appello  la  sola
competenza in tema di  impugnazione  dei  provvedimenti  emanati  dal
Tribunale    specializzato    nella    materia    della    protezione
internazionale,  attraverso  il  reclamo.  Aveva,  poi,  previsto  un
obbligo per i  Giudici  della  Corte  addetti  alla  trattazione  del
reclamo di formarsi attraverso  la  frequenza  annuale  di  corsi  di
formazione nella materia della protezione internazionale. 
    E  tutto  questo  senza  alcuna  motivazione  circa  le   ragioni
straordinarie di necessita'  e  urgenza  e  circa  la  omogeneita'  e
coerenza funzionale e finalistica di  tale  disposizione  processuale
rispetto alla necessita' di adottare norme in materia di ingresso  in
Italia  di  lavoratori  stranieri,  misure  volte  alla  tutela   dei
lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli  artt.  600,  601,
602, 603 e 603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro
sommerso, disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori. 
    Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di
conversone  A.C.  2888,  veniva  presentato  l'emendamento  n.   16.4
proposto in  I  Commissione,  in  sede  referente,  alla  Camera  dei
deputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli artt. 16,  17,
18, nonche' l'inserimento degli artt. 18-bis e 18-ter. Dalla  lettura
del bollettino  delle  Commissioni  parlamentari,  redatto  in  forma
sintetica (e non  stenografica),  non  emergono  dichiarazioni  della
relatrice tese a spiegare le ragioni poste a base dell'emendamento n.
16.4. Risultano solamente le  dichiarazioni  di  voto  contrarie  dei
parlamentari dell'opposizione (interventi degli On.li M.E. Boschi, R.
Magi, F. Zaratti, L. Boldrini, S. Bonafe', G. Cuperlo, A. Colucci, M.
Mauri, E. Alifano, I.  Carmina:  cfr.  XIX  Legislatura,  Camera  dei
deputati, I  Commissione  permanente,  bollettino  di  mercoledi'  20
novembre  2024,  32   e   ss.   e   spec.   53   con   l'approvazione
dell'emendamento,  pubblicato   in   allegato   2).   Dal   resoconto
stenografico dell'intervento nell'Assemblea  di  Montecitorio  emerge
che la relatrice si limitava a riferire in aula solo  che  gli  artt.
18,  18-bis  e  18-ter,  introdotti  nel  corso  dell'esame  in  sede
referente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui
all'art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte  di  appello
la competenza per la convalida dei provvedimenti di  trattenimento  e
proroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale
disposti dal Questore. 
    La legge di conversione,  dunque,  ha  eliminato  il  reclamo  e,
quindi, la  competenza  della  Corte  in  sede  di  impugnazione  dei
provvedimenti  civili  emessi  dal  Tribunale   specializzato   nella
protezione internazionale, ma ha attribuito  alla  Corte  di  appello
competente di cui all'art. 5, comma 2, della legge  n.  69/2005  (che
giudica  in  composizione  monocratica)  la  competenza  in  tema  di
convalida   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il
trattenimento  o  la  proroga  dei  trattenimenti   degli   stranieri
extracomunitari richiedenti asilo, senza,  peraltro,  prevedere  piu'
alcun obbligo di formazione dei  Giudici  di  appello  nella  materia
della protezione internazionale. 
    Si e' inoltre stabilito che il relativo provvedimento della Corte
di appello e' impugnabile con ricorso  per  cassazione  entro  cinque
giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a),
b)  e  c)  dell'art.  606  c.p.p.  e  con  l'osservanza,  in   quanto
compatibili, delle disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo  e
quarto periodo, della legge n. 69/2005. 
    Si e' dunque attribuita, senza alcuna motivazione, alla Corte  di
appello competente di  cui  all'art.  5,  comma  2,  della  legge  n.
69/2005, ovvero  alla  Corte  di  appello  penale,  la  competenza  a
decidere sulle convalide dei provvedimenti questorili che  dispongono
i trattenimenti e sulle relative proroghe, che  certamente  non  sono
procedimenti di impugnazione e non presuppongono  la  commissione  di
alcun reato. 
    I  provvedimenti  della  Corte  di  appello  sono  poi  diventati
impugnabili secondo le norme dei ricorsi per  cassazione  in  materia
penale, mediante ricorso per esercizio di un potere  riservato  dalla
legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita  ai
pubblici poteri (lettera a), art. 606 c.p.p.), inosservanza o erronea
applicazione delle legge penale o di altre norme giuridiche di cui si
deve tener conto nell'applicazione della legge  penale  (lettera  b),
art. 606 c.p.p.), inosservanza delle norme  processuali  stabilite  a
pena di nullita', inutilizzabilita' inammissibilita' o  di  decadenza
(lettera c), art. 606 c.p.p.). 
    Non vi e' alcuna omogeneita' e connessione tra tali  disposizioni
della  legge  di  conversione  e  la  disposizione  processuale   del
decreto-legge, che prevedeva la competenza della  Corte  di  appello,
chiaramente  civile,  per  i  giudizi  di  secondo  grado  avverso  i
provvedimenti  adottati  dalle  Sezioni   specializzate,   ai   sensi
dell'art. 35-bis d.lgs.  n.  25/2008,  e  quelli  aventi  ad  oggetto
l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'  preposta
alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di
protezione internazionale (art. 16, comma 1, lettera b)). 
    Dunque, l'originaria previsione,  che  gia'  non  si  fondava  su
alcuna ragione esplicita di straordinaria urgenza  e  necessita',  e'
stata stravolta in sede di conversione del decreto-legge,  senza  che
cio' fosse giustificato da esplicite ragioni di straordinaria urgenza
e necessita', dando luogo ad una riforma ordinamentale in  ambito  di
competenza giudiziaria e di sistema processuale applicabile; si  sono
introdotte disposizioni  contenenti  oggetti  eterogenei  rispetto  a
quelli  presenti  nel  decreto-legge,  e  non  coerenti  con   quelle
originarie dal punto di vista materiale e finalistico,  in  tal  modo
sfruttando l'iter procedimentale semplificato di conversione in legge
del decreto-legge per scopi estranei a  quelli  che  giustificano  il
decreto-legge, a detrimento delle ordinarie  dinamiche  di  confronto
parlamentare di cui all'art. 72, primo comma della Costituzione,  che
permette una partecipazione parlamentare ben piu' efficace. 
    Ne consegue che si e' fatto un uso  improprio  del  decreto-legge
per introdurre disposizioni non sorrette  da  alcuna  motivazione  di
necessita' e di urgenza e che si e', poi, anche, violato il  divieto,
in sede di conversione, di  alterare  l'omogeneita'  di  fondo  della
normativa risultante dal testo originario del decreto-legge. 
    Del resto,  l'assenza  di  necessita'  e  urgenza  della  riforma
ordinamentale e  processuale  della  materia  dei  trattenimenti  dei
richiedenti protezione internazionale e' dimostrata dalla previsione,
contenuta nell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, mantenuta anche
in sede  di  conversione  con  modifiche  ad  opera  della  legge  n.
187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV  si  applicano  non
immediatamente, il giorno  stesso  della  pubblicazione  del  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale,  ovvero  il   giorno   successivo,   come
normalmente avviene per le norme emanate con decreto-legge, e neppure
nell'ordinario termine di vacatio legis,  ma  decorsi  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge. 
3.2. Rispetto all'art. 3 e 111 della Costituzione 
    Le disposizioni degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge
n. 145/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  187/2024
sono  anche  in  contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza  e
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e quelle del  giusto
processo di cui all'art. 111 della Costituzione. Come ribadito  dalla
Corte costituzionale nella recente sentenza n. 38 del 2025,  «secondo
la costante giurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli
istituti processuali il legislatore gode di  ampia  discrezionalita',
censurabile  soltanto  laddove  la  disciplina  palesi   profili   di
manifesta irragionevolezza (sentenze n. ex multis 189  e  n.  83  del
2024, rispettivamente  punto  9  e  punto  5.5.  del  Considerato  in
diritto; n. 67 del 2023, punto 6 Considerato in  diritto)».  Come  ha
chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39  del  2025,  il
legislatore dispone di un'ampia discrezionalita' nella  conformazione
degli  istituti  processuali,  incontrando  il  solo   limite   della
manifesta irragionevolezza o  arbitrarieta'  delle  scelte  compiute.
Nella  materia  processuale,  quindi,  il  metro  del   giudizio   di
ragionevolezza   deve   essere   particolarmente   rispettoso   della
discrezionalita' legislativa, in quanto la disciplina del processo e'
frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale
conflitto  reciproco,  sicche'  ogni  intervento  correttivo  su  una
singola disposizione, volto ad assicurare una piu' ampia tutela a uno
di tali principi o  interessi,  rischia  di  alterare  gli  equilibri
complessivi del sistema. Tuttavia,  la  Corte  ha  precisato  che  il
superamento  del  limite  al  sindacato  della  discrezionalita'  del
legislatore in materia processuale e' senz'altro  ravvisabile  quando
emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di difesa  e  del
contraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine
della ricerca dialettica  della  verita'  processuale,  condotta  dal
Giudice con la collaborazione delle parti, volta  alla  pronuncia  di
una decisione  che  sia  il  piu'  possibile  "giusta"»  (vedi  anche
sentenza n. 96 del 2024). 
    Le    disposizioni    censurate    presentano    una    manifesta
irragionevolezza poiche' introducono una competenza  della  Corte  di
appello, derogatoria rispetto alla ordinaria  competenza  di  secondo
grado della Corte di appello, nonche' una competenza  penale  in  una
materia che prescinde completamente dalla  commissione  di  fatti  di
reato,   ed   oltretutto   vanificano   totalmente   l'esigenza    di
specializzazione  nella  materia   della   immigrazione,   protezione
internazionale  e  libera   circolazione.   Ed   inoltre,   lasciando
inalterata  la  competenza  civile  delle  Sezioni  specializzate  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea,  istituite  presso  i
Tribunali e competenti per i giudizi avverso  i  provvedimenti  della
Commissione territoriale  che  decide  sulle  domande  di  protezione
internazionale, danno luogo ad un sistema del tutto  irragionevole  e
confuso, con un intreccio e una sovrapposizione di competenze  tra  i
diversi organi giurisdizionali e il concreto rischio di intrerferenze
e contrasti delle decisioni assunte  in  riferimento  ad  uno  stesso
soggetto, nonche' ad una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento
rispetto agli altri casi di convalide dei trattenimenti. 
    Il nuovo sistema normativo di riparto delle competenze,  infatti,
produce  significative  incongruenze  e  si  appalesa   assolutamente
irragionevole. 
    In  primo  luogo,  le  disposizioni  censurate  giungono  ad   un
risultato - affatto singolare dal punto di  vista  sistematico  -  di
stabilire la competenza della Corte di appello in un giudizio che non
e' di secondo grado e non ha ad oggetto un  provvedimento  emesso  da
un'autorita'  giudiziaria  di  primo  grado,   ma   da   un'autorita'
amministrativa. Cio'  determina  un  risultato  del  tutto  distonico
rispetto  ai  principi  propri  dell'ordinamento  giudiziario  e   al
principio di ragionevolezza, ponendo in essere una deroga  del  tutto
ingiustificata al principio generale di cui all'art. 53  Ord.  Giud.,
secondo cui la Corte di appello esercita la giurisdizione nelle cause
di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai Tribunali in
materia civile e penale. 
    Inoltre,  tale  spostamento  di  competenza  vanifica  del  tutto
l'esigenza di mantenere una specializzazione  dell'organo  giudicante
in tutte le decisioni che attengono  alla  materia  della  protezione
internazionale. Ne consegue l'evidente incongruita' della disciplina,
anche sotto questo profilo, anche considerato che la specializzazione
dell'organo  giudicante  e'  presidio  del  giusto  processo  di  cui
all'art. 111, comma 1 della Costituzione. 
    Inoltre,  e'  del  tutto   irragionevole   l'attribuzione   della
decisione di  convalida  dei  provvedimenti  di  trattenimento  e  di
proroga alla Corte di appello competente in materia di convalida  del
mandati di arresto europeo, ovvero alla Corte di appello penale. 
    Infatti,  non  sussiste  alcuna  affinita'  dei  procedimenti  di
convalida   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il
trattenimento  o  la  proroga  dei  trattenimenti   dei   richiedenti
protezione internazionale  con  i  procedimenti  di  convalida  degli
arresti eseguiti dalla polizia giudiziaria  in  esecuzione  dei  MAE,
come desumibile dal riferimento all'art. 5, comma 2, della  legge  n.
69/2005. Invero, alla base del  procedimento  di  convalida  previsto
dall'art. 13 della legge n. 69/2005 vi e' l'arresto di  una  persona,
di iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un  mandato
di arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta  di
un MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione
giudiziaria) esecutiva o di un provvedimento cautelare  in  relazione
ad un fatto qualificabile come reato. L'arresto viene  convalidato  o
meno in vista della consegna dell'arrestato allo Stato che ha  emesso
il MAE (procedura attiva). Si tratta chiaramente di  un  procedimento
di natura penale (tendenzialmente considerato di  natura  penale  nel
diritto dell'Unione europea, tanto  da  estendere  l'applicazione  di
alcune delle direttive «processuali penali» anche al  MAE:  vedi,  ad
esempio, direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE). 
    Per contro,  il  procedimento  che  attiene  alla  convalida  del
provvedimento che dispone o proroga il trattenimento del  richiedente
protezione  internazionale,   sebbene   riguardi   un   provvedimento
limitativo della liberta' dello straniero richiedente asilo, che deve
essere adottato nel rispetto delle  garanzie  previste  dall'art.  13
della Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001),  tuttavia
non e' stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne' in
ambito nazionale ne' in ambito  sovranazionale.  Come  opportunamente
ricordato dalla Corte costituzionale  (si  veda  il  punto  3.5.  del
Considerato in diritto della sentenza n. 39 del  2025),  storicamente
la materia in questione e' sempre stata ritenuta di natura civile, in
ragione  della  natura  delle  situazioni   giuridiche   incise   dal
trattenimento, giacche', sottolineava la Consulta,  «come  confermato
dalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240
del 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n.  40  del
1998 - il cui art. 12, come ricordato, e' confluito nell'art. 14  del
d.lgs. n. 286 del 1998 - trattandosi di misure amministrative, di per
se' estranee al  fatto-reato,  suscettibili  nondimeno  di  intaccare
anche  posizioni  soggettive  che  la  Costituzione  tutela  in  modo
particolare, si e' ritenuto di attribuire la  competenza  al  pretore
civile, con un procedimento rapidissimo, destinato  ad  esaurirsi  in
quindici giorni, salvo  ulteriore  ricorso  per  Cassazione  e  senza
escludere   eventuali   provvedimenti   cautelari   (la    cosiddetta
'sospensiva'). La scelta a favore del Giudice ordinario civile, quale
autorita' giurisdizionale  competente  a  decidere  sul  ricorso  con
l'espulsione, oltre  che  della  legittimita'  della  misura  di  cui
all'art. 12, risponde a criteri funzionali e sistematici». 
    D'altra parte, e' notorio che nelle controversie  che  riguardano
l'ingresso, la  permanenza  o  l'espulsione  di  stranieri  in  Stati
diversi di appartenenza non trova applicazione  l'art.  6  CEDU,  ne'
sotto il suo aspetto civile ne' in quello penale (Corte  EDU,  grande
camera, 5 ottobre 2000, Maaouia  c.  Francia,  dove  si  precisa  che
l'art. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU contiene garanzie  procedurali
applicabili all'allontanamento degli stranieri). Il trattenimento dei
cittadini stranieri ricade sotto l'ambito di  applicazione  dell'art.
5, § 1 lettera f), CEDU (vedi Corte EDU, grande camera,  15  dicembre
2016, e altri c. Italia), ed e' accettabile - sottolineava  la  Corte
dei diritti umani (vedi Corte EDU, 25 giugno 1996, Amuur c.  Francia)
- solo per consentire agli Stati di prevenire l'immigrazione illegale
nel rispetto dei propri obblighi internazionali,  in  particolare  ai
sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo  status  di
rifugiati  e,  appunto,  della  CEDU.  Aggiungeva  la  Corte  che  la
legittima preoccupazione  degli  Stati  di  contrastare  i  tentativi
sempre piu' frequenti di eludere le restrizioni all'immigrazione  non
deve privare i richiedenti asilo della  protezione  offerta  da  tali
convenzioni, sicche' il trattenimento non dovrebbe essere  prolungato
eccessivamente, altrimenti si rischierebbe di  trasformare  una  mera
restrizione della liberta' - inevitabile al fine  di  organizzare  il
rimpatrio dello straniero o,  nel  caso  del  richiedente  asilo,  in
attesa dell'esame della sua domanda di protezione internazionale - in
una privazione della liberta' personale. A tale  riguardo,  precisava
la Corte di Strasburgo - punto fondamentale -, occorre  tenere  conto
del fatto che la  misura  e'  applicabile  non  a  coloro  che  hanno
commesso reati penali, ma agli stranieri che, spesso temendo  per  la
propria vita, sono fuggiti dal proprio  Paese.  Sicche',  sebbene  la
decisione  di  disporre   il   trattenimento   debba   essere   presa
necessariamente dalle autorita' amministrative o di polizia,  la  sua
convalida o  proroga  richiede  un  rapido  controllo  da  parte  dei
Tribunali,  tradizionali  tutori  delle  liberta'  personali,  ed  il
trattenimento non deve privare il richiedente asilo  del  diritto  di
accedere effettivamente alla procedura per la determinazione del  suo
status di rifugiato. Anche la Corte di giustizia dell'Unione  europea
(Corte di giustizia  UE,  grande  sezione,  8  novembre  2022,  cause
riunite C-704/20 e  C-39/21,  punti  72-74)  ha  precisato  che  ogni
trattenimento di un cittadino di un paese terzo, che avvenga in forza
della direttiva 2008/115 nell'ambito di una procedura di rimpatrio  a
seguito di soggiorno irregolare, sulla base della  direttiva  2013/33
nell'ambito  del   trattamento   di   una   domanda   di   protezione
internazionale, oppure in  forza  del  regolamento  n.  604/2013  nel
contesto del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione
verso lo Stato membro  competente  per  l'esame  della  sua  domanda,
costituisce un'ingerenza grave nel  diritto  alla  liberta',  sancito
all'art. 6 della CDFUE. Infatti, come prevede l'art. 2,  lettera  h),
della  direttiva  2013/33,  una  misura  di  trattenimento   consiste
nell'isolare una persona in un luogo determinato. Emerge  dal  testo,
dalla genesi e dal contesto di  tale  disposizione,  la  cui  portata
puo', peraltro, essere trasferita  alla  nozione  di  «trattenimento»
contenuta nella direttiva 2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che
il trattenimento impone all'interessato di rimanere in  un  perimetro
ristretto e chiuso, isolando cosi' la persona  di  cui  trattasi  dal
resto  della  popolazione  e  privandola  della   sua   liberta'   di
circolazione. Orbene, la finalita' delle misure di trattenimento,  ai
sensi  della  direttiva  2008/115,  della  direttiva  2013/33  e  del
regolamento n. 604/2013, non e' il perseguimento o la repressione  di
reati, bensi' la realizzazione degli  obiettivi  perseguiti  da  tali
strumenti in materia, rispettivamente, di rimpatrio, di  esame  delle
domande di protezione internazionale e di trasferimento di  cittadini
di paesi terzi. 
    Dunque,  l'asserita  affinita'  tra  procedimento  di   convalida
dell'arresto  in  esecuzione  del  MAE  (esecutivo  o  cautelare)   e
procedimento di convalida del provvedimento questorile che dispone il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente
protezione internazionale - che dovrebbe essere alla base della nuova
attribuzione di competenza alle  Corti  di  appello  in  quest'ultima
materia e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa  materia
al Giudice specializzato costituito dalle Sezioni  specializzate  dei
Tribunali distrettuali per affidarla alle Corti di appello  penali  -
non appare in alcun modo idonea ad attribuire ragionevolezza a questa
decisione del legislatore. 
    Anzi, l'avere sottratto questa materia al Giudice di primo grado,
civile e specializzato, che si e' sempre occupato  dei  trattenimenti
dei richiedenti protezione, per affidarla ad un Giudice - di  secondo
grado, ma in assenza di un  provvedimento  giurisdizionale  di  primo
grado di cui valutare la esattezza, - penale, ma in assenza di alcuna
condotta penalmente rilevante, - non specializzato, ne'  obbligato  a
specializzarsi attraverso un  onere  di  aggiornamento  professionale
annuale, risulta del tutto privo di ragionevolezza. 
    Ancor di piu', ove si  consideri  che  avverso  il  provvedimento
della Corte di appello che ha deciso sulla convalida o sulla  proroga
vi e' la possibilita' di ricorso per cassazione innanzi alla Corte di
cassazione penale,  da  proporre  entro  cinque  giorni  e  solo  per
violazione delle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. e non piu',
come era nel sistema normativo previgente,  ai  sensi  dell'art.  360
c.p.c.  che  consentiva  di  ricorrere  in  cassazione   avverso   il
provvedimento di convalida sulla base di  una  piu'  ampia  sfera  di
motivi  e  in  un  termine  ben  piu'  ampio  di  quello  attualmente
introdotto. Dunque, i termini per presentare il ricorso  si  riducono
sensibilmente, passando dagli ordinari termini di  presentazione  del
ricorso per cassazione civile -  previsto  in  precedenza  -  di  cui
all'art.  360  c.p.c.  (sessanta  giorni,  se  il  provvedimento   e'
notificato: art. 325 c.p.c.; sei mesi, se non e' notificato: art. 327
c.p.c.)   ad   appena   cinque   giorni   dalla   comunicazione   del
provvedimento. Inoltre, si modificano e riducono sensibilmente  anche
i motivi di ricorso, che non sono piu' quelli previsti dall'art.  360
c.p.c., ma quelli di cui all'art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p. 
    Infatti, la riformulazione  dell'art.  360,  primo  comma,  n.  5
c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, consente,  secondo  la
giurisprudenza di legittimita', di denunciare in  cassazione  sia  la
«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto  materiale  e  grafico»,
sia  la  «motivazione  apparente»,  il  «contrasto  irriducibile  tra
affermazioni  inconciliabili»  e   la   «motivazione   perplessa   ed
obiettivamente  incomprensibile»,  esclusa  qualunque  rilevanza  del
semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. civ.  sez.
un., 7 aprile 2014, n. 8053). Dunque, secondo la giurisprudenza,  nel
vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5)  c.p.c.  vi
rientrano anche vizi della motivazione, che nel processo penale  sono
denunciabili in Cassazione non ai sensi  dell'art.  606,  lettera  c)
c.p.p., ma ai sensi dell'art. 606, lettera e)  c.p.p.  -  vedi  Cass.
pen. sez. V, 20 gennaio 2021, n. 19318, Cass. pen. sez. II,  4  marzo
2010, n. 12329 -, ipotesi non richiamata dalla normativa  oggetto  di
censura. 
    Ed ancora, lo spostamento di competenza per il solo  giudizio  di
convalida e di proroga dei trattenimenti genera rilevanti  rischi  di
decisioni  non  coordinate  ed  anche  contrastanti  con  quelle  del
Tribunale specializzato, attesa la necessaria e  palese  interferenza
tra i vari procedimenti giudiziari di tutela  afferenti  alla  stessa
materia e allo stesso soggetto. Infatti, il giudizio di  convalida  e
di proroga possono svolgersi  mentre  e'  in  corso  il  procedimento
dinanzi alla Sezione specializzata del Tribunale nel giudizio avverso
la decisione della  Commissione  territoriale  che  ha  rigettato  la
domanda  di  protezione  -  che  si  svolge  oltretutto  secondo   le
disposizioni processuali civilistiche e le diverse regole  probatorie
proprie dei procedimenti civili. 
    Infatti, lo spostamento di competenza in relazione alle convalide
dei provvedimenti questorili che dispongono  il  trattenimento  o  la
proroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale
sottrae  alla  Sezione  specializzata  dei   Tribunali   distrettuali
soltanto un frammento delle  decisioni  che  riguardano  il  soggetto
richiedente la protezione internazionale,  e,  dato  che  le  Sezioni
specializzate continuano ad occuparsi, sia in sede di sospensiva, che
di  merito,   delle   decisioni   sulla   richiesta   di   protezione
internazionale,  si  possono  generare  decisioni  non  coordinate  e
contenenti valutazioni contrastanti, poiche' lo straniero richiedente
protezione  potra'  avere  contemporaneamente  pendente  un  giudizio
civile a cognizione piena avverso il diniego della  protezione  e  un
giudizio  officioso  sulle  condizioni  di  legalita'  della   misura
restrittiva incidente  sulla  liberta'  personale,  che  si  svolgono
dinanzi ad autorita' giudiziarie diverse, una di primo grado, civile,
specializzata, operante secondo le  norme  civilistiche,  l'altra  di
secondo grado, penale e non specializzata. 
    Inoltre, va considerato che richiedente protezione internazionale
e'  assai  spesso   lo   stesso   straniero   extracomunitario   gia'
destinatario di un  decreto  di  espulsione  e  di  provvedimento  di
trattenimento ai fini dell'espulsione in un centro di cui all'art. 14
d.lgs. n. 286/1998, della cui convalida si e' occupato il Giudice  di
pace;  egli,  dopo  avere   proposto   la   domanda   di   protezione
internazionale, viene trattenuto in un centro  in  attesa  dell'esame
della domanda con provvedimento che viene convalidato dalla Corte  di
appello penale; nel momento in  cui  si  vede  respinta  (spesso  con
procedura  accelerata)  la  domanda  di  protezione   internazionale,
propone ricorso alla Sezione specializzata del Tribunale avvero  tale
diniego e, nel contempo, chiede la sospensiva e, ove non la  ottenga,
propone reclamo alla Corte di appello, sezione  civile;  nelle  more,
decorso il termine della convalida, viene  disposta  la  proroga  del
trattenimento e nuovamente e'  sottoposto  a  giudizio  di  convalida
dalla Corte di appello penale. 
    Si comprende, allora, come l'operata  scissione  tra  il  Giudice
competente  a  giudicare  nel  merito  i  provvedimenti  relativi  ad
espulsione  e  riconoscimento  del  diritto  di  asilo  (le   Sezioni
specializzate dei Tribunali distrettuali) e il Giudice  competente  a
giudicare sulla  legittimita'  dei  trattenimenti  e  delle  proroghe
disposte  nell'ambito  delle  procedure  di  riconoscimento  di  tale
diritto crei una assoluta irragionevolezza del sistema delle  tutele,
comportando per lo straniero richiedente protezione un serio pericolo
di decisioni contrastanti e non coordinate. 
    Del resto, l'interferenza tra tutti i vari giudizi e'  insita  al
sistema normativo delineato, poiche' uno dei  casi  di  trattenimento
dei richiedenti protezione e' quello dell'art. 6, comma 3, del d.lgs.
n. 142/2015 relativo allo straniero che gia' si trovi nel  centro  in
attesa dell'esecuzione di un  provvedimento  di  respingimento  o  di
espulsione e che presenti domanda di protezione  internazionale,  che
vi siano motivi per ritenere pretestuosa e proposta al solo  fine  di
ritardare o impedire  il  respingimento  o  l'espulsione;  e  poiche'
l'art. 6,  comma  5,  d.lgs.  n.  142/2015  prevede  che,  quando  il
trattenimento e' gia' in corso al momento della  presentazione  della
domanda, esso non viene meno  ma  ne  risultano  soltanto  sospesi  i
termini di cui all'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. 
    L'interferenza e' poi ancor  maggiore  se  si  considera  che  la
giurisprudenza di legittimita' civile era  consolidata  nel  ritenere
che il Giudice che si occupi della convalida  del  trattenimento  del
richiedente protezione  deve  anche  sindacare  la  legittimita'  del
provvedimento  di   respingimento,   in   quanto   atto   presupposto
dell'intera procedura (in tal senso si veda Cass. Sez. 1 -, ordinanza
n. 30166 del 31 ottobre 2023 (Rv. 669187 -  01):  «Ove  il  cittadino
straniero, gia' presente in un CPR in attesa  dell'esecuzione  di  un
decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma
3, del d.lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato  una  domanda  di
protezione internazionale, nel corso del procedimento di convalida ex
art. 6, comma 5,  del  medesimo  decreto,  il  Giudice  e'  tenuto  a
verificare  la  manifesta   illegittimita'   del   provvedimento   di
respingimento,  che  costituisce  il  fondamento  della   regolarita'
dell'intera procedura, giacche', in difetto del  primo  trattenimento
esecutivo del respingimento, convalidato  dal  Giudice  di  pace,  il
trattenimento del richiedente asilo puo' essere disposto soltanto  in
presenza delle diverse condizioni  previste  dall'art.  6,  comma  2,
dello stesso decreto»). 
    Cio'  crea  inevitabilmente  il  rischio  di  decisioni  che   si
sovrappongono e non coordinate, anche per le difficolta' dei  Giudici
appartenenti  ad  organi  giudiziari  diversi  di  avere   tempestiva
conoscenza degli altri  provvedimenti  emessi  aventi  a  oggetto  la
medesima materia, o anche in contrasto, con  conseguente  pregiudizio
dell'esigenza  di  garantire,  nell'immediato,  decisioni  tra   loro
coerenti rispetto al singolo soggetto richiedente  protezione  e  che
siano comprensibili. 
    Infine, la censurata normativa  appare  violare  l'art.  3  della
Costituzione e risultare manifestamente irragionevole anche alla luce
del fatto che essa non si riferisce  alla  competenza  relativa  alle
convalide e proroghe  di  tutti  i  provvedimenti  amministrativi  di
trattenimento, atteso che la competenza rispetto ai provvedimenti  di
trattenimento/proroga  degli  stranieri  extracomunitari  finalizzati
all'espulsione sono rimasti alla competenza del Giudice  di  pace  ai
sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 e che la  competenza  delle
convalide dei trattenimenti degli stranieri cittadini comunitari sono
rimaste di competenza delle Sezioni specializzate  del  Tribunale  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea,  ai  sensi  dell'art.
20-ter del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. 
    Il che implica  che  tre  distinte  autorita'  giudiziarie  siano
competenti  in  relazione   ai   provvedimenti   di   convalida   dei
trattenimenti che, per quanto  abbiano  destinatari  e/o  presupposti
differenti,  hanno  tutti  ad  oggetto   misure   amministrative   di
temporanea restrizione della liberta' personale  dello  straniero  in
funzione di uno scopo comune, quello di assicurare l'interesse  dello
Stato ad una effettiva esecuzione dei provvedimenti di espulsione  di
stranieri dal  territorio  e  possono  anche  riferirsi  allo  stesso
soggetto (extracomunitario destinatario sia di  un  trattenimento  ai
fini di espulsione che di  trattenimento  ai  fini  dell'esame  della
domanda di protezione internazionale). 
    In specie, e' ravvisabile una disparita' di  trattamento  tra  il
cittadino comunitario e quello extracomunitario, e cio'  sia  ove  la
Corte di appello sia ritenuta organo  piu'  qualificato  rispetto  al
Tribunale, in quanto autorita'  giudiziaria  di  secondo  grado,  con
disparita', in questo caso, a detrimento dello straniero comunitario,
sia ove si ritenga il Tribunale organo piu'  qualificato  in  ragione
della sua specializzazione, in tal caso  a  scapito  dello  straniero
extracomunitario. 
    A parte la mancanza di qualsiasi ragione che potesse giustificare
lo  spostamento  di  competenza  in  esame,  deve   osservarsi   come
l'intervento  legislativo  ha  inciso  sul   carattere   unitario   e
inscindibile delle questioni attinenti  all'immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea, creando ingiustificate disparita'  di  trattamento  tra  chi
vede il proprio decreto di trattenimento convalidato dal  Giudice  di
pace, chi lo  vede  convalidato  dal  Tribunale  specializzato  -  in
entrambi i casi Giudici civili operanti secondo procedure civili -, e
chi lo vede convalidato dalla Corte di appello quale Giudice penale. 
    Con l'ulteriore irragionevolezza  che,  ai  sensi  del  novellato
comma 6 dell'art. 14 del d.lgs. n.  286/1998,  sono  attribuiti  alla
competenza della Corte di cassazione  penale  per  i  motivi  di  cui
all'art. 606 c.p.p. e secondo la procedura  della  legge  n.  69/2005
tanto i provvedimenti di convalida  emessi  dalla  Corte  di  appello
penale in relazione ai richiedenti protezione internazionale,  quanto
quelli di convalida finalizzati all'espulsione emessi dal Giudice  di
pace. 
    Ulteriore irragionevolezza  e'  legata  al  fatto  che  la  nuova
normativa ha assegnato alle Corti di appello penali la  competenza  a
provvedere  sulla  convalida   dei   provvedimenti   questorili   che
dispongono i  trattenimenti  o  le  proroghe  dei  trattenimenti  dei
richiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai  procedimenti  di
«riesame»  dei  trattenimenti,  che,  secondo  la  giurisprudenza  di
legittimita'    della    Cassazione    civile,    espressasi    prima
dell'approvazione delle norme censurate, vanno  introdotti  e  decisi
nelle forme del procedimento camerale ex art. 737 c.p.c.  e  sono  di
competenza della Sezione specializzata del Tribunale in  composizione
collegiale (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2021, n. 2457). 
    Sicche' non e' chiaro se anche tali procedimenti siano  diventati
di  competenza  della  Corte  di  appello  penale  e  secondo   quale
procedura, nonche' se  vi  sia  incompatibilita',  secondo  le  norme
processuali penali, tra il Giudice che ha provveduto sulla  convalida
e/o sulla proroga del trattenimento e  il  collegio  che  decide  sul
riesame. 
3.3. Rispetto all'art. 13 della Costituzione 
    Le norme degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 142/2015 imporrebbero  a
questo Giudice, ove decidesse di  convalidare  il  provvedimento  del
Questore, ritenendolo adottato in presenza dei  casi  previsti  dalla
legge, di convalidare una limitazione della liberta' personale  dello
straniero  richiedente  protezione   internazionale   in   violazione
dell'art. 13 della Costituzione. 
    Infatti, e' indubbio che il trattenimento dello straniero  presso
i centri di permanenza temporanea e assistenza  e'  misura  incidente
sulla liberta' personale, che non puo' essere adottata  al  di  fuori
delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione. Come ha gia' chiarito
la Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.  105/2001,  «se  si  ha
riguardo  al  suo  contenuto,  il  trattenimento  e'  quantomeno   da
ricondurre alle "altre restrizioni della liberta' personale", di  cui
pure si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione. Lo si evince dal
comma 7 dell'art. 14, secondo il quale il Questore, avvalendosi della
forza pubblica, adotta efficaci  misure  di  vigilanza  affinche'  lo
straniero non si allontani indebitamente  dal  centro  e  provvede  a
ripristinare senza ritardo la misura ove  questa  venga  violata.  Si
determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo  non
sia disgiunto da una finalita' di assistenza,  quella  mortificazione
della dignita'  dell'uomo  che  si  verifica  in  ogni  evenienza  di
assoggettamento fisico all'altrui  potere  e  che  e'  indice  sicuro
dell'attinenza della misura alla sfera della liberta' personale.  Ne'
potrebbe dirsi  che  le  garanzie  dell'art.  13  della  Costituzione
subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela
di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli  interessi
pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano  molteplici
e per quanto possano  essere  percepiti  come  gravi  i  problemi  di
sicurezza  e  di  ordine  pubblico  connessi   a   flussi   migratori
incontrollati, non puo' risultarne minimamente scalfito il  carattere
universale della liberta' personale, che, al pari degli altri diritti
che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai  singoli  non  in
quanto partecipi di una determinata comunita' politica, ma in  quanto
esseri umani. Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina
dell'istituto emerge del resto dallo stesso art.  14  censurato,  la'
dove, con evidente riecheggiamento  della  disciplina  dell'art.  13,
terzo comma della Costituzione, e della riserva di  giurisdizione  in
esso contenuta, si prevede  che  il  provvedimento  di  trattenimento
dell'autorita' di pubblica sicurezza  deve  essere  comunicato  entro
quarantotto ore all'autorita' giudiziaria e che,  se  questa  non  lo
convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere  ogni
effetto». 
    Ed allora, con riferimento alle specifiche  norme  di  legge  che
vengono in considerazione nel presente giudizio, quelle degli artt. 6
e  7  del  d.lgs.  n.  142/2015,  riguardanti  il  trattenimento  del
richiedente protezione internazionale, deve rilevarsi come  esse  non
siano conformi all'art. 13, comma 2 della Costituzione,  dal  momento
che la legge disciplina i casi in cui sia  possibile  la  limitazione
della liberta' personale, ma non anche le modalita' di esecuzione  di
tale  restrizione  sia  al  momento  in  cui  viene  disposta,   che,
soprattutto, durante il tempo della sua esecuzione e non consente  un
controllo giurisdizionale pieno circa la  legittimita'  della  misura
restrittiva  della  liberta'  personale  durante  la  sua   effettiva
esecuzione e per il corso della stessa. Non e' infatti rispettata  la
riserva di legge di cui all'art. 13 della Costituzione in riferimento
ai modi di  limitazione  della  liberta'  personale  degli  stranieri
richiedenti  protezione  internazionale  trattenuti  nei  centri   di
permanenza. Le condizioni di permanenza  dello  straniero  trattenuto
sono delineate in modo assai sintetico e generico dall'art. 7  d.lgs.
n. 142/2015, che prevede che il richiedente e' trattenuto nei  centri
con modalita' che assicurano la  necessaria  assistenza  e  il  pieno
rispetto della sua dignita', secondo le disposizioni di cui  all'art.
14 del T.U.  d.lgs.  n.  286/1998  e  all'art.  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 394/1999 e  successive  modificazioni.
Inoltre, l'art. 7 citato prevede che e' assicurata in ogni  caso  una
sistemazione separata nonche' il rispetto delle differenze di genere,
che ove possibile e' assicurata l'unita'  del  nucleo  familiare,  e'
assicurata la fruibilita' di spazi all'aria aperta,  la  liberta'  di
colloquio all'interno del centro con i rappresentanti  dell'UNHCR,  i
familiari, gli avvocati che assistono lo  straniero,  i  ministri  di
culto, secondo le direttive del Ministero dell'interno;  prevede  che
per motivi di sicurezza,  ordine  pubblico  o  comunque  per  ragioni
connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri,  l'accesso
ai centri puo' essere limitato, purche'  non  impedito  completamente
secondo le  direttive  del  Ministero  dell'interno.  L'art.  21  del
regolamento testualmente prevede: 1. Le modalita'  del  trattenimento
devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in
comune, la  liberta'  di  colloquio  all'interno  del  centro  e  con
visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il  difensore
che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la  liberta'  di
corrispondenza, anche telefonica, ed  i  diritti  fondamentali  della
persona  fermo  restando  l'assoluto  divieto  per  lo  straniero  di
allontanarsi dal centro. 2. Nell'ambito del centro  sono  assicurati,
oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza  degli
stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari  essenziali,  gli
interventi di socializzazione e la  liberta'  del  culto  nei  limiti
previsti dalla Costituzione. 3. Allo scopo di assicurare la  liberta'
di  corrispondenza  anche  telefonica  con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e
della  programmazione  economica,  sono  definite  le  modalita'  per
l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali,  nonche'  i
limiti di contribuzione  alle  spese  da  parte  del  centro.  4.  Il
trattenimento dello  straniero  puo'  avvenire  unicamente  presso  i
centri di permanenza temporanea individuati ai  sensi  dell'art.  14,
comma 1, del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo  stesso
e' ricoverato per urgenti necessita' di soccorso  sanitario.  5.  Nel
caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in  luogo  di  cura,
debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal Giudice
che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o
consolare per espletare  le  procedure  occorrenti  al  rilascio  dei
documenti  occorrenti  per  il  rimpatrio,   il   Questore   provvede
all'accompagnamento a mezzo della forza  pubblica.  6.  Nel  caso  di
imminente pericolo di  vita  di  un  familiare  o  di  un  convivente
residente  in  Italia  o  per  altri  gravi   motivi   di   carattere
eccezionale,  il  Giudice  che  procede,  sentito  il  Questore  puo'
autorizzare lo straniero ad allontanarsi  dal  centro  per  il  tempo
strettamente  necessario,  informando  il  Questore  che  ne  dispone
l'accompagnamento. 7. Oltre al personale addetto  alla  gestione  dei
centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al Giudice competente
e all'autorita' di pubblica sicurezza, ai centri possono  accedere  i
familiari conviventi  e  il  difensore  delle  persone  trattenute  o
ospitate, i ministri di  culto,  il  personale  della  rappresentanza
diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del
volontariato  e  cooperative  di  solidarieta'  sociale,  ammessi   a
svolgervi attivita' di assistenza a norma dell'art. 22  ovvero  sulla
base  di  appositi  progetti  di  collaborazione  concordati  con  il
Prefetto della provincia  in  cui  e'  istituito  il  centro.  8.  Le
disposizioni occorrenti per la regolare  convivenza  all'interno  del
centro, comprese le misure strettamente indispensabili per  garantire
l'incolumita'  delle   persone,   nonche'   quelle   occorrenti   per
disciplinare le modalita' di erogazione dei servizi  predisposti  per
le esigenze fondamentali di  cura,  assistenza,  promozione  umana  e
sociale e le modalita' di svolgimento delle visite, sono adottate dal
Prefetto, sentito  il  Questore,  in  attuazione  delle  disposizioni
recate nel decreto di  costituzione  del  centro  e  delle  direttive
impartite dal Ministro dell'interno  per  assicurare  la  rispondenza
delle modalita' di trattenimento alle finalita' di cui  all'art.  14,
comma  2,  del  testo  unico.  9.  Il  Questore  adotta  ogni   altro
provvedimento e le misure occorrenti  per  la  sicurezza  e  l'ordine
pubblico nel centro,  comprese  quelle  per  l'identificazione  delle
persone e di sicurezza all'ingresso del centro,  nonche'  quelle  per
impedire l'indebito allontanamento delle  persone  trattenute  e  per
ripristinare  la  misura  nel  caso  che  questa  venga  violata.  Il
Questore, anche  a  mezzo  degli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza,
richiede la necessaria collaborazione da  parte  del  gestore  e  del
personale  del  centro  che  sono  tenuti  a  fornirla».  Dunque,  le
modalita'  di  esecuzione  della  misura  limitativa  della  liberta'
personale non sono precisamente disciplinate dalla legge, ma  da  una
fonte normativa secondaria, la  quale,  a  sua  volta,  lascia  ampia
discrezionalita'  all'autorita'  amministrativa   circa   l'effettiva
adozione  delle  modalita'  esecutive  anche  rispetto  al   concreto
esercizio del diritto  alla  corrispondenza,  alle  telefonate,  alle
visite e ai colloqui, che possono essere discrezionalmente e senza un
controllo giudiziario limitate sino a  vanificare,  di  fatto,  detti
diritti all'interno del centro. 
    Inoltre,  l'art.  6  del   d.lgs.   n.   142/2015   si   discosta
dall'accezione del termine 'convalida' cosi' come prevista  dall'art.
13 della Costituzione. Secondo  la  disposizione  costituzionale,  la
convalida e' destinata a ratificare un provvedimento gia' adottato  e
che  in  mancanza  del  controllo  giurisdizionale  non  puo'   avere
validita'. 
    A differenza di quanto avviene in ambito penale, nel procedimento
in esame  non  e'  previsto  che  il  provvedimento  che  dispone  la
restrizione della liberta' sia distinto e autonomo rispetto a  quello
soggetto alla convalida e  non  e'  previsto  che  il  Giudice,  ove,
ritenga possibile  un  minor  sacrificio  della  liberta'  personale,
risultando  adeguata  e  congrua  una  delle  misure  alternative  al
trattenimento nel centro, applichi direttamente una  di  tali  misure
previste dall'art. 14, comma  1-bis,  del  d.lgs.  n.  286/1998,  non
consentendo,  quindi,  di  valutare  la  effettiva  necessita'  della
massima   compressione   della    liberta'    personale    e    della
proporzionalita' della stessa e  di  applicare,  ove  possibile,  una
misura meno gravosa.  Ne',  successivamente  alla  convalida,  appare
possibile per il Giudice far cessare il trattenimento,  allorche'  ne
venissero meno i presupposti o qualora esso  si  protraesse  oltre  i
termini. Le disposizioni appaiono quindi in contrasto con  l'art.  13
della Costituzione, anche perche', come chiarito dalla giurisprudenza
della Corte del Lussemburgo (Corte di giustizia UE, Grande sezione, 8
novembre 2022, cause riunite  C-704/20  e  C-39/21),  il  legislatore
dell'Unione non si e' limitato a stabilire norme comuni  sostanziali,
ma ha altresi'  introdotto  norme  comuni  procedurali,  al  fine  di
garantire l'esistenza,  in  ogni  Stato  membro,  di  un  regime  che
consenta   all'autorita'   giudiziaria   competente    di    liberare
l'interessato, se del  caso  dopo  un  esame  d'ufficio,  non  appena
risulti che il suo trattenimento non e', o non e' piu', legittimo. 
3.3. Rispetto all'art. 24 e 111 della Costituzione 
    Le norme dell'art. 6 d.lgs. n. 142/2014 e del richiamato art. 14,
comma  4,  d.lgs.  n.  286/1998,  in  riferimento  alle  disposizioni
processuali relative allo svolgimento del giudizio di convalida e  di
proroga del trattenimento di richiedenti  protezione  internazionale,
sono anche in contrasto con gli artt. 24 e  111  della  Costituzione,
laddove esse non prevedono una effettiva tutela del diritto di difesa
e del giusto processo. 
    Infatti, a differenza di quanto avviene nei casi  di  arresto  in
flagranza di reato e di fermo ai sensi degli artt. 386 e 104  c.p.p.,
al soggetto richiedente protezione e trattenuto nel centro non  viene
riconosciuto il diritto, ove non nomini un difensore di  fiducia,  di
essere immediatamente assistito da un difensore di ufficio,  gia'  al
momento in cui il Questore  dispone  il  trattenimento,  giacche'  la
nomina e' prevista soltanto ad  opera  del  Giudice,  quando  questi,
ricevuto  il  provvedimento  di  trattenimento,  fissi  l'udienza  di
convalida. 
    Dal  momento  che   tale   udienza   viene   fissata   ad   horas
immediatamente dopo - attesa la necessita' di  rispetto  del  termine
perentorio di quarantotto ore, spesso il trattenuto non  ha  contezza
della nomina  del  difensore  di  ufficio  e  non  puo'  avere  alcun
colloquio con il difensore nominato prima  dell'udienza,  sicche'  lo
stesso difensore non e' in grado, prima dell'udienza di convalida, di
poter avere contezza della situazione del  proprio  assistito.  Anche
perche', inoltre, non e' previsto, a differenza  di  quanto  disposto
dall'art. 28 del d.lgs. n. 271/1989, che,  al  momento  della  nomina
siano contestualmente comunicati  al  trattenuto  il  nominativo  del
difensore di ufficio e i suoi recapiti anche telefonici e telematici;
ne'  e'  previsto,  come  disposto  dall'art.  104  c.p.p.,  che   il
trattenuto abbia  il  diritto  di  conferire  con  il  difensore  fin
dall'inizio del misura privativa delle liberta' personale e che abbia
diritto all'assistenza dell'interprete, ove  non  conosca  la  lingua
italiana, anche per poter conferire con il difensore. 
    Inoltre, anche le modalita' di nomina del difensore di fiducia da
parte del  soggetto  trattenuto  appaiono  limitative  dell'effettivo
diritto di difesa, giacche' prescrivono che il difensore  di  fiducia
sia munito di procura speciale e, dunque, non  consentono  la  nomina
del difensore mediante dichiarazione orale al Questore che ne dispone
il trattenimento. Cio' implica che, al fine di  poter  effettivamente
nominare il difensore, il trattenuto debba  incontrare  lo  stesso  e
conferirgli per iscritto la procura speciale, con cio'  pregiudicando
la possibilita' di un accesso rapido  ed  effettivo  alla  difesa  di
fiducia, ovvero che il difensore - come nel caso in esame -  depositi
una semplice procura alle liti, rilasciata  in  data  antecedente  al
trattenimento disposto e prima dell'insorgenza  del  procedimento  di
convalida. 
    In definitiva,  le  norme  censurate  non  consentono  un  pieno,
effettivo ed immediato accesso alla difesa, di ufficio o di  fiducia;
ne' assicurano la possibilita' di avere, nei  ristretti  tempi  della
convalida e considerando, oltretutto,  le  difficolta'  linguistiche,
una interlocuzione con il proprio difensore prima dell'udienza; e, di
conseguenza, non consentono  al  difensore  di  poter  preparare  una
adeguata difesa. 
    Esse, dunque, non consentono lo svolgimento del  procedimento  di
convalida  in  modo   da   assicurare   alle   parti   un   effettivo
contraddittorio e una parita' tra le stesse, posto che  il  Questore,
che  puo'  stare  in  giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di
funzionari appositamente delegati, e' a conoscenza  della  condizione
del soggetto e dei  provvedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali
gia' emessi e che lo riguardano, mentre non lo e' il  difensore,  che
nominato in modo estemporaneo per l'udienza si trova ad assistere  un
soggetto di cui nulla conosce e con cui non ha potuto interloquire. 
    Peraltro, non e' neppure previsto il  diritto  del  trattenuto  a
interloquire e colloquiare con il  difensore  prima  dell'udienza  di
convalida e neppure  in  udienza  cio'  e'  possibile,  dato  che  il
trattenuto partecipa all'udienza a  distanza,  mediante  collegamento
audiovisivo tra  l'aula  e  il  centro  e,  spesso,  si  trova  anche
fisicamente lontano dal suo difensore - come nel caso in esame  -  ed
in presenza del solo funzionario della Questura; e  non  e'  previsto
dall'attuale normativa neppure  che  possa  avere  una  comunicazione
riservata con il suo difensore  durante  l'udienza,  come  e'  invece
assicurato agli imputati detenuti che partecipano alle udienze penali
mediante videoconferenza. 
    Ed ancora, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, richiamato
dall'art. 6 d.lgs.  n.  142/2015,  neppure  prevede  il  diritto  del
trattenuto,  in  esito  all'udienza,  di  ricevere  la  notifica  del
provvedimento  con  cui  il  Giudice  abbia  deciso  in  ordine  alla
convalida e, tantomeno, di ricevere il provvedimento  tradotto  nella
lingua di origine, ovvero in una lingua a  lui  nota.  Con  ulteriore
pregiudizio di un effettivo diritto di difesa. 
    Infine, gli artt. 6 e 14 citati, a differenza di  quanto  avviene
per l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo di  cui  all'art.
392  c.p.p.,  non  prevedono  che  dell'udienza  di   convalida   del
trattenimento sia dato avviso al pubblico  ministero  e,  in  specie,
avuto riguardo alla disposta competenza della Corte  di  appello,  al
Procuratore generale della Repubblica presso  la  Corte  di  appello;
sicche' non prevedono la possibilita' di  partecipazione  all'udienza
del Procuratore generale, che pure e' prevista  nei  procedimenti  di
convalida dei mandati di arresto europeo, cui il  legislatore  sembra
essersi ispirato, con pregiudizio per la  posizione  del  trattenuto.
Questi,  infatti,  non  puo'   giovarsi   della   garanzia   che   la
partecipazione   al    procedimento    del    Procuratore    generale
assicurerebbe, quale organo indipendente e imparziale,  ai  fini:  di
una maggiore verifica della legittimita' dell'operato della  Questura
che ha disposto ed eseguito  il  trattenimento;  dell'acquisizione  e
deposito  in  giudizio  di  atti  che  siano  utili  a  valutare   la
sussistenza dei presupposti della convalida e  che  la  Questura  non
abbia allegato, non avendovi interesse e  non  avendo  un  dovere  di
svolgere accertamenti e acquisire atti che siano anche nell'interesse
del trattenuto. Ne consegue un inedito sistema processuale penale, in
contrasto con i principi del giusto processo, nel  quale  non  e'  il
magistrato del pubblico ministero, autonomo e  indipendente  da  ogni
altro potere  ai  sensi  dell'art.  104  della  Costituzione,  ma  il
Ministero  dell'interno  la  parte  pubblica  del   procedimento   di
convalida. Ne discende un sistema processuale,  sotto  piu'  profili,
del tutto irragionevole e lesivo del diritto di difesa  e  di  quello
del giusto processo di cui agli art. 24 e 111 della Costituzione. 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte nella persona del Consigliere di turno; 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Solleva questione di legittimita'  costituzionale,  in  relazione
agli artt. 77, comma 2 della Costituzione, 72, comma 1  e  111  della
Costituzione, nonche' agli artt. 3, 13, 24, 111  della  Costituzione,
degli artt. 16, 17, 18, 18-bis e 19 del  decreto-legge  n.  145/2024,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  187/2024  e   dei
novellati artt.  5-bis  decreto-legge  n.  13/2017,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 46/2017, e 6 e 7 d.lgs. n.  142/2015  e
14 d.lgs. n. 286/1998, quest'ultimo in quanto richiamato  dal  citato
art. 6, nella parte in cui: 
        attribuiscono  la  competenza  giurisdizionale  in  tema   di
convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero di paesi
extracomunitari richiedente protezione internazionale e  in  tema  di
proroga dei trattenimenti ai sensi dell'art. 6, 6-bis e 6-ter  d.lgs.
n. 142/2015 e dell'art. 10-ter, comma 3, d.lgs. n. 286/1998,  nonche'
per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art.  14,  comma
4, d.lgs. n. 142/2015 alla Corte di appello  di  cui  all'art.  5-bis
decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 46/2017, invece che  alla  Sezione  specializzata  in  materia  di
immigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini  dell'Unione  europea,  istituita   presso   il   Tribunale
distrettuale; 
        non disciplinano i modi  del  trattenimento  degli  stranieri
richiedenti protezione  internazionale,  non  consentono  al  Giudice
competente  alla  convalida  di  disporre  misure  alternative  e  di
revocare d'ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono
decorsi i termini di durata; 
        non consentono un pieno ed effettivo esercizio del diritto di
difesa, la partecipazione del pubblico ministero e lo svolgimento del
procedimento secondo i principi  del  contraddittorio  e  del  giusto
processo. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio. 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.
Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  comunicata  al  sig.
Presidente della Camera  dei  deputati  ed  al  sig.  Presidente  del
Senato. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
        Cosi' deciso in Lecce all'esito della Camera di consiglio del
5 giugno 2025 
 
                      Il Consigliere: Martalo'