Reg. ord. n. 134 del 2025 pubbl. su G.U. del 09/07/2025 n. 28

Ordinanza del Corte d'appello di Lecce  del 11/06/2025

Tra: Questura di Brindisi  C/ Z. E.A.



Oggetto:

Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, disposto a norma dell’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l'adozione della decretazione d'urgenza – Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 16  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto-legge  del 17/02/2017  Num. 13  Art. 3  Co. 1

legge  del 13/04/2017  Num. 46

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 16  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto-legge  del 17/02/2017  Num. 13  Art. 5

legge  del 13/04/2017  Num. 46

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 5

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 5

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 8

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 14  Co. 6

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 10  Co. 3

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 14  Co. 6

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 19

legge  del 09/12/2024  Num. 187



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 25   Co.  

Costituzione  Art. 25   Co.

Costituzione  Art. 77   Co.

Costituzione  Art. 102   Co.




Testo dell'ordinanza

                        N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2025

Ordinanza dell'11 giugno 2025 della  Corte  d'appello  di  Lecce  nel
procedimento civile promosso dalla Questura  di  Brindisi  contro  Z.
E.A.. 
 
Straniero  -  Immigrazione  -  Procedimenti  aventi  ad  oggetto   la
  convalida del provvedimento con il quale  il  questore  dispone  il
  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  del  richiedente
  protezione internazionale, disposto a norma dell'art. 6 del  d.lgs.
  n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto  periodo,  del
  d.lgs. n. 286 del 1998,  nonche'  per  la  convalida  delle  misure
  adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs.  n.  142
  del  2015  [nel  caso  di  specie:  trattenimento  del  richiedente
  protezione internazionale disposto a norma dell'art.  6,  comma  3,
  del d.lgs. n. 142 del  2015  (sussistenza  di  fondati  motivi  per
  ritenere che la domanda  e'  stata  presentata  al  solo  scopo  di
  ritardare   o   impedire   l'esecuzione   del    respingimento    o
  dell'espulsione)] - Attribuzione della  competenza  giurisdizionale
  alla corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n.  69
  del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato  il
  provvedimento oggetto di convalida,  che  giudica  in  composizione
  monocratica, in luogo della sezione  specializzata  in  materia  di
  immigrazione, protezione internazionale e libera  circolazione  dei
  cittadini  dell'Unione  europea,  istituita  presso  il   tribunale
  distrettuale. 
- Decreto-legge 11 ottobre 2024,  n.  145  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela  e
  assistenza alle vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi
  migratori e di  protezione  internazionale,  nonche'  dei  relativi
  procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella
  legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19. 


(GU n. 28 del 09-07-2025)

 
                      CORTE D'APPELLO DI LECCE 
 
    Il Consigliere di turno, 
    Letti  gli  atti  del  procedimento  in   epigrafe   indicato   e
sciogliendo la riserva assunta  all'odierna  udienza  dell'11  giugno
2025. 
 
                            O s s e r v a 
 
  1. Premessa. 
    In data ... la  Questura  di  Brindisi  ha  richiesto,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015: 
      la convalida del trattenimento nei confronti di  E.  A.  Z....,
nato in ... , Marocco il ..., disposto presso il Centro di permanenza
per i rimpatri di Restinco (BR) dal questore di Brindisi in data  ...
ai sensi dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015; 
    All'odierna udienza, sentito il  trattenuto,  il  suo  difensore,
nonche' il rappresentante della Questura  di  Brindisi,  ritenuta  la
propria competenza sulla richiesta di  convalida  del  trattenimento,
questo Consigliere ha riservato la propria decisione nei  termini  di
legge. 
  2. In punto di rilevanza della questione. 
    A scioglimento della riserva, ritiene  questa  Corte  di  Appello
doversi  sollevare  questione  di  legittimita'   costituzionale   in
relazione all'art. 77, comma 2, Cost., agli articoli  3,  25  e  102,
comma 2, Cost., con riferimento agli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del
decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.
187/2024,  nella   parte   in   cui   attribuiscono   la   competenza
giurisdizionale  in  tema  di  procedimenti  aventi  ad  oggetto   la
richiesta, avanzata  dal  Questore,  ai  sensi  dell'art.  6  decreto
legislativo  n.  142/2015,  di  convalida   del   trattenimento   del
richiedente  protezione  internazionale,   disposto   a   norma   del
richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, alla Corte  di
Appello di cui all'art. 5-bis decreto-legge  n.  13/2017,  convertito
con modifiche dalla legge n. 46/2017, e cioe' alla Corte  di  Appello
di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto
ha sede il Questore che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di
convalida, che giudica, peraltro,  in  composizione  monocratica,  in
luogo  della  Sezione  specializzata  in  materia  di   immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale. 
    Va, preliminarmente, osservato che la questione  di  legittimita'
costituzionale,  sollevata  nell'ambito  di  un  giudizio  avente  ad
oggetto la richiesta di convalida  del  trattenimento,  avanzata  dal
Questore di Brindisi ai sensi  dell'art.  6  decreto  legislativo  n.
142/2015 in data ...,risulta ammissibile, come affermato dalla  Corte
costituzionale (vedi Corte costituzionale n. 212/2023 punto 2.1.  del
Considerato  in  diritto,  che  richiama  Corte   costituzionale   n.
137/2020, punto 2.1. del  Considerato  in  diritto).  Invero,  questo
Consigliere non si e' pronunciato sulla richiesta (che, come e' noto,
a pena di illegittimita', deve essere formulata prima della  scadenza
del termine iniziale o prorogato - vedi Cassazione civ.  sez.  I,  16
dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere disposta  o  convalidata  dal
giudice entro quarantotto ore dalla richiesta - vedi Cass. civ.  sez.
I, 30 ottobre 2019,  n.  27939),  ma  ritiene  di  sollevare  in  via
preliminare  la  questione  di   legittimita'   costituzionale,   con
sospensione del giudizio. 
    Orbene,   quando   il   giudice   dubiti    della    legittimita'
costituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni  del
potere di convalida, ovvero i presupposti e le condizioni del  potere
di proroga di un  trattenimento,  il  cui  esercizio  e'  soggetto  a
termini perentori, la  cessazione  dello  stato  di  restrizione  che
dovesse derivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero
dal mancato accoglimento della richiesta di proroga  nel  termine  di
legge, non puo' essere di ostacolo  al  promovimento  della  relativa
questione di legittimita' costituzionale (si  veda,  con  riguardo  a
questione di legittimita' costituzionale sollevata nell'ambito di  un
procedimento di riesame ai sensi  dell'art.  309  c.p.p.,  Cassazione
pen. sez. F., 11 agosto 2015, n. 34889). 
    Va  anche  detto  che,  nella  sostanza,  con  la  questione   di
legittimita'   costituzionale   si   sottopone   a    scrutinio    di
costituzionalita' il nuovo sistema normativo, frutto di  decretazione
di  urgenza,  che  attiene   ai   procedimenti   di   convalida   dei
provvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  i   trattenimenti   dei
richiedenti  protezione  internazionale,  di  cui  si   contesta   la
ragionevolezza e l'organicita', in mancanza di giustificazione  circa
i presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di
esigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire. 
    La   conseguenza   dell'eventuale    fondatezza    dei    rilievi
costituzionali mossi sarebbe il ripristino  del  precedente  sistema,
che vedeva nelle Sezioni specializzate in  materia  di  immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione  europea,  istituite  presso  i  Tribunali  distrettuali,
l'Autorita' giudiziaria competente in materia. 
    Per opportuna completezza si rappresenta che  analoghe  questioni
di legittimita' costituzionale sono state proposte da questa Corte di
Appello sulla medesima materia, a partire  dall'ordinanza  emessa  in
data 2.5.2025 nel procedimento n. 243-1/2025, le  cui  argomentazioni
si condividono e si ripropongono in questa sede, nei limiti e con  le
precisazioni di cui si dira'. 
    3.  La  ricostruzione  del  quadro   normativo   di   riferimento
applicabile nel presente procedimento. 
    Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato in  Gazzetta
Ufficiale dell'11 ottobre 2024 - Serie Generale  -  n.  239,  recante
«disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di  lavoratori
stranieri, di tutela e assistenza  alle  vittime  di  caporalato,  di
gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche'
dei  relativi  procedimenti  giurisdizionali»,  al  capo  IV,   aveva
previsto alcune disposizioni processuali (artt.  16,  17  e  18).  In
particolare, l'art. 16,  rubricato  «modifiche  al  decreto-legge  17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
aprile 2017, n. 46»,  modificando  gli  articoli  2  e  3,  comma  4,
decreto-legge n. 13/2017, convertito con  modifiche  dalla  legge  n.
46/2017, aveva introdotto il reclamo dinanzi alla  Corte  di  Appello
avverso i provvedimenti  adottati  dalle  Sezioni  specializzate,  ai
sensi dell'art. 35-bis  decreto  legislativo  n.  25/2008,  e  quelli
aventi  ad  oggetto   l'impugnazione   dei   provvedimenti   adottati
dall'autorita' preposta alla determinazione  dello  Stato  competente
all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16 comma 1
lettera b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati  a
comporre i collegi di reclamo  avrebbero  dovuto  curare  la  propria
formazione   almeno   annuale   nella   materia   della    protezione
internazionale. 
    L'art. 17 aveva apportato modifiche  al  decreto  legislativo  n.
25/2008 e l'art 18 aveva a sua volta apportato modifiche  al  decreto
legislativo  n.  150/2011.  Ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto
legislativo n.  145/2024  le  disposizioni  di  cui  al  capo  IV  si
applicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 35  e  dell'art.
3, comma 3-bis, del decreto legislativo n.  25/2008,  decorsi  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto stesso. 
    Il decreto-legge n. 145/2024 e' stato  convertito  con  modifiche
dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, pubblicata in Gazzetta  Ufficiale
del 10 dicembre 2024 - Serie generale n. 289. 
    In particolare, per quanto di interesse in questa sede,  in  sede
di conversione, l'art. 16 del  decreto-legge  n.  145/2024  e'  stato
modificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e' stata modificata
la  rubrica  dell'articolo  («modifica  all'art.  3  e   introduzione
dell'art.  5-bis  del  decreto-legge  17  febbraio   2017,   n.   13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,  n.  46»).
Quindi, con l'art. 16 citato, attraverso  la  modifica  dell'art.  3,
comma 1, lett. d) decreto-legge n. 13/2017, convertito con  modifiche
dalla  legge  n.  46/2017  e  l'introduzione  dell'art.   5-bis   nel
decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge  n.
46/2017,   e'   stata   sostanzialmente   sottratta   alle    Sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea,  istituite
presso i Tribunali distrettuali, la  competenza  per  i  procedimenti
aventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il
Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento  del
richiedente  protezione  internazionale,  adottato  a   norma   degli
articoli 6, 6-bis, 6-ter  del  decreto  legislativo  n.  142/2015,  e
dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n.
286/1998, nonche' per la convalida delle  misure  adottate  ai  sensi
dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n.  142/2015,  che  e'
stata, invece, attribuita alle Corti di Appello di  cui  all'art.  5,
comma 2, della legge  n.  69/2005,  nel  cui  distretto  ha  sede  il
Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di  convalida,  che
giudicano, peraltro, in composizione monocratica. 
    L'art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito  rilevanti
modifiche,  a  cominciare  dalla  rubrica  («modifiche   al   decreto
legislativo 18  agosto  2015,  n.  142»).  Nel  dettaglio,  e'  stato
modificato l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per
adattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di Appello.  E'
previsto (primo  periodo)  che  il  provvedimento  con  il  quale  il
Questore dispone il trattenimento o la proroga del  trattenimento  e'
adottato  per  iscritto,  e'  corredato   di   motivazione   e   reca
l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie  o
deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il  provvedimento  e'
trasmesso, senza ritardo, alla Corte di Appello di cui all'art. 5-bis
del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge
n. 46/2017. All'ultimo periodo dell'art.  6,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 142/2015 le parole «al tribunale  sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera  circolazione  dei   cittadini   dell'Unione   europea»   sono
sostituite dalle seguenti: «alla corte d'appello competente». Dopo il
comma 5 dell'art. 6 del decreto  legislativo  n.  142/2015  e'  stato
inserito il comma  5-bis  che  prevede  che  contro  i  provvedimenti
adottati ai sensi del comma 5 e' ammesso ricorso  per  cassazione  ai
sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998.  Al
comma 8 dell'art. 6 decreto legislativo n. 142/2015  le  parole  «del
tribunale  in  composizione  monocratica»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «della corte  d'appello».  All'art.  14,  comma  6,  ultimo
periodo, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «il  tribunale
sede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte
d'appello». 
    Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione  del  d.  legge  n.
145/2024,  ha  inserito  l'art.  18-bis,  rubricato  «modifiche  agli
articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286» che prevede che all'art. 10-ter, comma 3, quarto
periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale
sede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte
d'appello»;  inoltre,  prevede  all'art.   14,   comma   6,   decreto
legislativo n. 286/1998, al primo periodo l'aggiunta, in fine,  delle
seguenti parole: «,entro cinque giorni dalla comunicazione, solo  per
i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma  1  dell'art.  606
del codice di procedura penale», e dopo il secondo periodo l'aggiunta
del seguente  periodo:  «Si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis,  secondo  e  quarto  periodo,
della legge 22 aprile 2005, n. 69». 
    Infine, l'art. 19 del decreto legislativo n.  145/2024  e'  stato
modificato nel senso che sono state soppresse le parole  «ai  ricorsi
presentati ai sensi dell'art. 35 e dell'articolo,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». 
    In definitiva, con la  legge  n.  187/2024,  di  conversione  del
decreto-legge  n.  145/2024,  il  legislatore   ha   realizzato   una
variazione di  non  poco  momento  in  punto  di  attribuzione  della
competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad  oggetto
la convalida del provvedimento con il quale il  Questore  dispone  il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente
protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6,  6-bis,
6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter,  comma
3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,  nonche'  per
la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art.  14,  comma  6,
del decreto legislativo n. 142/2015,  che  e'  stata  sottratta  alle
Sezioni  specializzate  in  materia   di   immigrazione,   protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea, istituite presso i Tribunali,  per  essere  attribuita  alle
Corti di Appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n.  69/2005,
nel  cui  distretto  ha  sede  il  Questore  che   ha   adottato   il
provvedimento oggetto  di  convalida,  che  giudicano,  peraltro,  in
composizione monocratica. Il relativo  provvedimento  e'  impugnabile
con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14,  comma  6,  decreto
legislativo n. 286/1998, e, quindi, il ricorso, che non  sospende  il
provvedimento,   e'   proponibile   entro   cinque    giorni    dalla
comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettera a), b) e c)  del
codice di procedura penale e si osservano, in quanto compatibili,  le
disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis,  secondo  e  quarto  periodo,
della legge n. 69/2005. 
    Peraltro, la competenza  cosi'  determinata  ha  avuto  efficacia
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
legge n.  187/2024  di  conversione  del  decreto-legge  n.  145/2024
(pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10  dicembre  2024)  per
effetto dell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,  come  modificato
dalla legge n. 187/2024. 
    Non e' piu' previsto un obbligo in capo ai Consiglieri di appello
di  curare  la  propria  formazione  annuale  nella   materia   della
protezione internazionale. 
    3.1. Le incertezze relative  all'attribuzione  della  materia  al
settore civile o a quello penale. 
    Come evidenziato dal Consiglio Superiore della  Magistratura  nel
suo parere  reso  con  delibera  del  4  dicembre  2024,  la  novella
legislativa attribuisce alla Corte di Appello, normalmente giudice di
secondo  grado,  la  competenza  in   ordine   alle   convalide   dei
provvedimenti questorili che dispongono o prorogano  i  trattenimenti
dei  richiedenti   protezione   internazionale,   che   costituiscono
procedimenti incidentali nell'ambito del  complesso  procedimento  di
riconoscimento del diritto di asilo o alla protezione  internazionale
sussidiaria, che resta, invece, attribuito al Tribunale  distrettuale
specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.  Peraltro,  il
riferimento, per  l'individuazione  del  magistrato  della  Corte  di
Appello competente, all'art. 5 comma 2 della legge n. 69/2005, genera
ulteriore confusione, poiche', se risulta effettuato per identificare
la competenza territoriale, si tratterebbe di richiamo inutile, visto
che la stessa norma individua territorialmente la  Corte  di  Appello
competente in base al Questore che ha adottato  il  provvedimento  da
convalidare. Al contrario, se risulta effettuato per individuare  uno
specifico settore o Sezione  della  Corte  di  Appello  che  si  deve
occupare della materia,  risulta  un  richiamo  del  tutto  generico,
poiche' non e' chiaro se per legge si e' attribuita la  competenza  a
provvedere al settore penale della Corte,  normalmente  competente  a
provvedere sui MAE. 
    Secondo l'interpretazione  fatta  propria  sia  dall'Ufficio  del
Massimario della Cassazione (vedi  relazione  n.  1/2025)  che  dalla
Corte di legittimita' (vedi sentenza I Sez. pen. 24 gennaio 2025,  n.
2967), il legislatore avrebbe attribuito alle  Sezioni  penali  della
Corte di appello la materia (oltre  che  alle  Sezioni  Penali  della
Corte di legittimita'). 
    Tuttavia, come emerge  dalla  delibera  del  Consiglio  Superiore
della Magistratura del 19 marzo  2025,  ricognitiva  in  ordine  alle
ricadute  organizzative  sulle  Corti  di  Appello  in  seguito  allo
spostamento  delle   competenze   in   materia   di   convalida   dei
provvedimenti   di   trattenimento   dei    richiedenti    protezione
internazionale, sono state adottate dalle  Corti  di  Appello  misure
organizzative diverse, che prevedono,  per  lo  piu',  l'attribuzione
tabellare della nuova materia al settore civile in via  esclusiva  e,
dove istituita, alla Sezione gia' incaricata della trattazione  della
materia dell'immigrazione e della protezione  internazionale,  ovvero
in alcuni casi il coinvolgimento dei Consiglieri del settore penale o
sotto forma di applicazione, ovvero come inserimento nel turno  delle
convalide, ovvero ancora come attribuzione della materia alle Sezioni
penali con trattazione secondo la turnazione MAE. La Prima Presidente
della Corte di cassazione, con provvedimento di variazione  tabellare
adottato in data 16 gennaio 2025, ha  assegnato  la  trattazione  dei
ricorsi alla Prima Sezione Penale. 
    Il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  ha   espressamente
previsto la tendenziale approvazione in questa prima fase di tutte le
variazioni  tabellari,  in  attesa  che  si  consolidi,   in   ambito
giurisdizionale,    un'unica    opzione     interpretativa,     circa
l'attribuzione della materia al settore civile o al settore penale. 
    Pertanto, presso le  Corti  di  Appello,  convivono  sia  sistemi
organizzativi tabellari in cui la materia de qua e' attribuita in via
esclusiva ai Consiglieri addetti al settore civile,  sia  sistemi  in
cui e' attribuita in via esclusiva ai Consiglieri addetti al  settore
penale ovvero sia ai Consiglieri addetti  al  settore  civile  che  a
quelli addetti al settore penale, sebbene il  rito  previsto  per  il
procedimento di convalida sia quello di cui all'art. 6  comma  5  del
decreto legislativo n. 142/2015, che richiama a sua volta  l'art.  14
decreto legislativo n. 286/1998, e dunque un procedimento  che  segue
il  processo  civile  telematico,  mediante  l'utilizzo  di  consolle
civile. 
    D'altra  parte,  non  va  dimenticata  l'esistenza  dell'istituto
«pretorio» del riesame del trattenimento dello straniero (Cass. civ.,
sez. I, 29 settembre 2017, n. 22932), la cui  domanda  va  introdotta
nelle forme del procedimento camerale ex art. 737 c.p.c., sicche' per
il principio della concentrazione delle  tutele  la  competenza  deve
essere riferita al giudice della convalida e  delle  proroghe  (Cass.
civ.,  sez.  I,  3  febbraio  2021,  n.  2457).  Dunque,  stante   lo
spostamento della competenza in esame,  tale  domanda  dovra'  essere
necessariamente rivolta,  per  lo  straniero  richiedente  protezione
internazionale, alla Corte di Appello,  e  cio'  rende  ulteriormente
incerta l'attribuzione della materia al settore civile o  al  settore
penale. 
    Presso la Corte di Appello di Lecce e' stata prevista  variazione
tabellare attributiva della materia delle convalide dei provvedimenti
questorili di  trattenimento  o  di  proroga  dei  trattenimenti  dei
richiedenti protezione internazionale a  tutti  i  Consiglieri  della
Corte, secondo un turno settimanale (variazione tabellare n. 2 dell'8
gennaio 2025). Lo scrivente Consigliere e' tabellarmente  addetto  al
settore penale, inserito nella Prima Sezione  Penale  della  Corte  e
nella Corte di Assise di Appello. Tuttavia, in virtu' della  suddetta
variazione tabellare, e' assegnatario, secondo un turno  settimanale,
della  materia  delle  convalide  dei  provvedimenti  questorili   di
trattenimento  o  di  proroga  dei  trattenimenti   dei   richiedenti
protezione internazionale. 
    3.2. La rilevanza della questione di legittimita'  costituzionale
alla  luce  del  quadro  normativo  scaturito  dal  decreto-legge  n.
145/2024 convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024. 
    L'intervento   normativo   di    urgenza,    che    ha    portato
all'attribuzione  della  competenza  per  i  procedimenti  aventi  ad
oggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il  Questore
dispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del   trattenimento   del
richiedente  protezione  internazionale  alle   Corte   di   Appello,
individuate ai sensi dell'art. 5-bis del  decreto-legge  n.  13/2027,
convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, che  giudicano,  fra
l'altro,   in   composizione   monocratica,   risulta    di    dubbia
ragionevolezza,   tenuto   conto,   altresi',   come    si    vedra',
dell'inesistenza di  una  plausibile  motivazione  a  sostegno  dello
stesso,  tale  da  rendere  intellegibili  le  ragioni  e  gli  scopi
perseguiti dal legislatore. 
    Facendo proprie le perplessita' gia'  manifestate  dal  Consiglio
Superiore della Magistratura nel  parere  reso  con  delibera  del  4
dicembre 2024, si evidenzia come non appaiono  intellegibili  ne'  le
ragioni poste a  fondamento  dell'inedita  sottrazione  alle  Sezioni
specializzate dei Tribunali distrettuali  di  procedimenti  -  quelli
appunto sulle convalide dei trattenimenti  dei  richiedenti  asilo  -
tipicamente  assegnati  ai  giudici  di  primo  grado   e   il   loro
affidamento, per saltum, alle Corti di  Appello,  ne'  i  motivi  che
hanno  indotto  il  legislatore  a  cancellare,  con  la   legge   di
conversione, uno  dei  cardini  del  primo  intervento  normativo  di
urgenza, e cioe' la reintroduzione del reclamo in appello  avverso  i
provvedimenti di merito in materia di protezione internazionale. 
    Se poi la competenza deve intendersi come attribuita alle Sezioni
penali della Corte  di  Appello,  tale  scelta  desterebbe  ulteriori
perplessita', poiche' le decisioni sui trattenimenti dei  richiedenti
asilo si inseriscono  nel  quadro  di  una  procedura  amministrativa
originata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le
regole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento
di quest'ultimo; i provvedimenti disposti dal Questore e le  relative
proroghe non sono legati alla commissione  di  reati,  ma  rispondono
alle diverse esigenze di cui agli articoli 6, 6-bis,  6-ter,  decreto
legislativo n. 142/2015, 10-ter,  comma  3,  decreto  legislativo  n.
286/1998 e 14, comma 6, decreto legislativo n. 142/2015; la decisione
sul trattenimento ha natura  incidentale  nell'ambito  del  complesso
procedimento di riconoscimento  del  diritto  di  asilo  e  per  tale
ragione essa e'  stata  da  sempre  attribuita  alla  competenza  dei
medesimi giudici che sono chiamati a decidere nel  merito  in  ordine
alla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via  cautelare
(istanze  di  sospensiva)  quanto  in  via  definitiva;   la   comune
appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti,  sospensive,
merito) alla complessa materia della  protezione  internazionale  ha,
sino ad oggi, indotto il legislatore e il Consiglio  Superiore  della
Magistratura    a    ritenere    opportuna,    rectius    necessaria,
l'individuazione   di   un   giudice   specializzato,   tabellarmente
pre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti
obblighi formativi. 
    L'intervento legislativo  ha  inciso  sul  carattere  unitario  e
inscindibile delle questioni attinenti al diritto di  asilo  e  delle
relative procedure,  operando  una  sorta  di  assimilazione  tra  le
diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e  le  ipotesi
di limitazione della liberta' personale  derivanti  dall'accertamento
giurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da
parte di cittadini comunitari o extracomunitari,  assimiliazione  che
non vi puo' essere, riguardando le  convalide  dei  provvedimenti  di
trattenimento o di proroga dei  trattenimenti  appunto  convalide  di
provvedimenti amministrativi, di per se' estranei ai fatti-reato. 
    Si e' operata una scissione tra il giudice competente a giudicare
nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto  di
asilo (le Sezioni specializzate  dei  Tribunali  distrettuali)  e  il
giudice competente a giudicare sulla legittimita'  dei  trattenimenti
disposti nell'ambito delle medesime procedure  di  riconoscimento  di
tale diritto. 
    Infine,  l'intervento  normativo  in   questione   ha   frustrato
l'esigenza di specializzazione dei giudici  chiamati  a  pronunciarsi
sulla legittimita' dei trattenimenti. 
    Come evidenziato dal Consiglio Superiore della  Magistratura  nel
piu' volte citato parere, si e' trattato di un  significativo  cambio
di prospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un  quadro
ordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita',
dimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di
celerita' proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la
necessita' di ripensare il funzionamento delle Corti di Appello,  con
le confusioni organizzative sopra rappresentate. 
    E' rilevante, pertanto, la questione della  conformita'  di  tale
sistema scaturito dalle modifiche apportate dagli  articoli  16,  18,
18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con In punto di
non manifesta infondatezza della questione. 
    4.1. Rispetto all'art. 77, comma 2, Cost. 
    Il decreto-legge n. 145/2024 e' stato emesso in mancanza di  quei
casi straordinari modifiche  dalla  legge  n.  187/2024,  in  primis,
all'art. 77, comma 2, Cost.; quindi, agli articoli 3, 25 e 102, comma
2, Cost. 
  4. di necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77 comma 2 Cost. 
    Come  e'  noto,   per   costante   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale  (vedi  da  ultimo  Corte  Cost.  n.  8/2022  e  Corte
costituzionale n. 146/2024), la preesistenza  di  una  situazione  di
fatto comportante la necessita' e  l'urgenza  di  provvedere  tramite
l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,
costituisce un requisito di validita' dell'adozione di tale atto,  la
cui mancanza configura un vizio di  legittimita'  costituzionale  del
medesimo, che non e' sanato dalla legge di conversione, la quale, ove
intervenga, risulta a sua volta inficiata da un vizio  in  procedendo
(ex plurimis, sentenze n. 149 del 2020, n. 10 del  2015,  n.  93  del
2011, n. 128 del 2008, n.  171  del  2007  e  n.  29  del  1995).  Il
sindacato resta, tuttavia, circoscritto  alle  ipotesi  di  «mancanza
evidente» dei presupposti in discorso o di manifesta irragionevolezza
o arbitrarieta' della loro valutazione (ex plurimis, sentenze n.  186
del 2020, n. 288 e n. 97 del 2019, n. 137, n. 99 e n. 5 del 2018,  n.
236 e n. 170 del 2017): cio', al fine di evitare  la  sovrapposizione
tra la valutazione politica del Governo e delle Camere  (in  sede  di
conversione) e il controllo di legittimita' costituzionale  (sentenze
n. 186 del 2020, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010 e n. 171  del  2007).
L'espressione, usata dall'art. 77 Cost., per indicare  i  presupposti
della decretazione d'urgenza e'  connotata,  infatti,  da  un  «largo
margine di elasticita'» (sentenza n. 5 del 2018), onde consentire  al
Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo a una pluralita'
di situazioni per le quali non sono  configurabili  rigidi  parametri
(sentenze 137 del 2018 e n. 171 del 2007). 
    Tutto cio' premesso, occorre verificare, alla stregua  di  indici
intrinseci ed estrinseci  alla  disposizione  impugnata,  se  risulti
evidente o meno la carenza del requisito della  straordinarieta'  del
caso di necessita' e d'urgenza di provvedere (Corte Cost. 171/2007). 
    L'utilizzazione   del   decreto-legge   -   e   l'assunzione   di
responsabilita' che ne consegue per  il  Governo  secondo  l'art.  77
Cost.  -  non  puo'  essere  sostenuta  dall'apodittica  enunciazione
dell'esistenza delle ragioni di necessita' e  di  urgenza,  ne'  puo'
esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza  della  disciplina
che e' stata introdotta (vedi sempre Corte costituzionale n. 171/2007
e n. 128/2008). 
    Cio' detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e'
alcuna  motivazione  delle  ragioni  di  necessita'  e  urgenza   del
provvedimento, specie con riguardo  alle  normeprocessuali  contenute
nel capo IV (si legge  testualmente:  «Considerata  la  straordinaria
necessita' e urgenza di adottare norme  in  materia  di  ingresso  in
Italia di lavoratori stranieri; 
    Ritenuta la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  prevedere
misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime  dei  reati
di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e
al  contrasto   del   lavoro   sommerso;   Ritenuta,   altresi',   la
straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare  disposizioni  in
materia di gestione dei flussi migratori»). 
    Il decreto-legge, come visto,  aveva  attribuito  alla  Corte  di
Appello,  sostanzialmente,  di  nuovo  la  competenza  in   tema   di
impugnazione dei provvedimenti emanati  dal  Tribunale  specializzato
nella materia della protezione internazionale, attraverso il reclamo.
Aveva, poi, previsto un obbligo per i  giudici  della  Corte  addetti
alla trattazione del reclamo  di  formarsi  attraverso  la  frequenza
annuale  di  corsi  di  formazione  nella  materia  della  protezione
internazionale. 
    Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di
conversone  A.C.  2888,  veniva  presentato  l'emendamento  n.   16.4
proposto in  I  Commissione,  in  sede  referente,  alla  Camera  dei
deputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli  articoli  16,
17, 18, nonche' l'inserimento degli articoli 18-bis e  18-ter.  Dalla
lettura del bollettino delle  Commissioni  parlamentari,  redatto  in
forma sintetica (e  non  stenografica),  non  emergono  dichiarazioni
della  relatrice  tese  a  spiegare   le   ragioni   poste   a   base
dell'emendamento n. 16.4. Risultano  solamente  le  dichiarazioni  di
voto contrarie dei parlamentari  dell'opposizione  (interventi  degli
On. li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, legge Boldrini, S.  Bonafe',
G. Cuperlo, A. Colucci, M. Mauri, E. Alifano, I.  Carmina:  cfr.  XIX
Legislatura,  Camera  dei   deputati,   I   Commissione   permanente,
bollettino di mercoledi' 20 novembre 2024, 32 e ss. e  spec.  53  con
l'approvazione dell'emendamento, pubblicato in allegato 2). 
    Dal  resoconto  stenografico  dell'intervento  nell'assemblea  di
Montecitorio emerge che la relatrice si limitava a riferire  in  aula
solo che gli articoli 18,  18-bis  e  18-ter,  introdotti  nel  corso
dell'esame in sede referente, recavano norme di coordinamento con  la
disposizione di cui all'art. 16  del  decreto-legge,  che  attribuiva
alla  Corte  di  Appello  la  competenza   per   la   convalida   dei
provvedimenti  di  trattenimento  e  proroga  del  trattenimento  del
richiedente protezione internazionale disposti dal Questore. 
    La legge di conversione,  dunque,  ha  eliminato  il  reclamo  e,
quindi, la  competenza  della  Corte  in  sede  di  impugnazione  dei
provvedimenti emessi dal  Tribunale  specializzato  nella  protezione
internazionale, ma ha attribuito alla Corte di Appello  (che  giudica
in composizione monocratica) la competenza in tema di  convalida  dei
provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga
dei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza,  peraltro,  prevedere
piu' alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia
della protezione internazionale. 
    Di fatto, con riguardo ai procedimenti incidentali  di  convalida
dei trattenimenti  o  di  proroga  dei  trattenimenti,  la  legge  di
conversione ne ha disposto la sottrazione alle Sezioni  specializzate
dei Tribunali distrettuali, per attribuirli alla  Corte  di  Appello,
peraltro, sembrerebbe, settore penale (o anche settore penale,  come,
per disposizione tabellare, e' previsto per la Corte  di  Appello  di
Lecce), i cui magistrati  non  hanno  alcuna  specializzazione  nella
materia e rispetto ai quali non e' prevista, come  per  i  magistrati
del  Tribunale,  alcuna  necessita'  di   specializzarsi   attraverso
opportune occasioni di formazione. 
    E  tutto  questo  senza  alcuna  motivazione  circa  le   ragioni
straordinarie  di  necessita'  e  urgenza   che   giustificano   tale
spostamento di competenza.  Invero,  non  solo  il  decreto-legge  n.
145/2024, come visto, non le esplicita, ma non  risultano  ricavabili
neppure dai lavori parlamentari che  hanno  portato  all'approvazione
della legge di conversione n.  187/2024  (relazioni,  interventi  dei
parlamentari, dossier e altro). Deve,  peraltro,  sottolinearsi  come
l'originaria  previsione  del  decreto-legge   n.   145/2024,   circa
l'attribuzione alla Corte di Appello  delle  competenze  in  tema  di
impugnazione dei provvedimenti  emessi  dal  Tribunale  specializzato
nella materia della protezione internazionale, sia stata  sostituita,
come visto, in sede di conversione, dalla  piu'  limitata  competenza
della Corte di Appello a decidere sulle convalide  dei  provvedimenti
questorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative  proroghe,
che costituiscono normalmente procedimenti  incidentali  rispetto  al
procedimento principale di accoglimento o meno della domanda di asilo
e protezione internazionale sussidiaria, e che, certamente, non  sono
procedimenti di impugnazione. Dunque, anche l'originaria  previsione,
che gia' non si fondava su alcuna ragione esplicita di  straordinaria
urgenza e necessita', e' stata stravolta in sede di  conversione  del
decreto-legge, ancora una volta senza che cio' fosse giustificato  da
esplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessita'. 
    Residua,  quindi,   l'apodittica   e   tautologica   enunciazione
dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza contenuta nel
preambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa  neppure
alle  disposizioni  processuali  contenute  nel  capo  IV,  da   sola
insufficiente a rendere compatibile  con  il  disposto  dell'art.  77
comma 2 Cost. l'esercizio dello straordinario ed  eccezionale  potere
legislativo  attribuito  al   Governo   mediante   l'emanazione   del
decreto-legge. 
    D'altronde,  stride  con  l'asserita  necessita'  e  urgenza   la
previsione contenuta nell'art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024,
mantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad  opera  della
legge n. 187/2024,  che  proprio  le  disposizioni  del  capo  IV  si
applicano non immediatamente, il giorno  stesso  della  pubblicazione
del decreto in Gazzetta Ufficiale, ovvero il giorno successivo,  come
normalmente avviene per le norme emanate con decreto-legge, e neppure
nell'ordinario termine  di  vacatio  legis,  ma  addirittura  decorsi
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge. 
    4.2. Rispetto agli articoli 3, 25, comma 1, e 102, comma 2, Cost. 
    Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale  ha
affermato quanto segue: 
      «3.2.- La giurisprudenza di questa Corte ha  spesso  affrontato
il quesito  se  una  disciplina  che  determini  uno  spostamento  di
competenza  con  effetto  anche  sui  procedimenti   in   corso   sia
compatibile con la garanzia del giudice  naturale  precostituito  per
legge di cui all'art. 25, primo comma, Cost. 
    Come questa Corte osservo' sin dalla sentenza n. 29 del 1958, con
l'espressione  «giudice  precostituito  per  legge»  si  intende  «il
giudice istituito in base a criteri generali fissati  in  anticipo  e
non  in  vista  di  determinate  controversie».  Tale  principio,  si
aggiunse qualche anno piu' tardi, «tutela nel cittadino il diritto  a
una previa non dubbia conoscenza del giudice competente  a  decidere,
o, ancor piu' nettamente, il diritto alla certezza  che  a  giudicare
non sara' un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia'
verificatosi» (sentenza n. 88 del 1962, punto 4  del  Considerato  in
diritto). 
    La costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro,  ha  sempre
ritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967 - che la  garanzia
del giudice naturale precostituito per legge non sia  necessariamente
violata  allorche'  una  legge  determini   uno   spostamento   della
competenza con effetto anche sui procedimenti in corso. 
    La violazione e' stata esclusa, in particolare,  in  presenza  di
una serie di presupposti, necessari  onde  evitare  ogni  rischio  di
arbitrio nell'individuazione del nuovo giudice competente. Finalita',
quest'ultima, che gia' la sentenza n. 56 del 1967 aveva  ritenuto  la
ragion d'essere della garanzia del giudice naturale precostituito per
legge, la quale mira non solo a  tutelare  il  consociato  contro  la
prospettiva di un giudice non  imparziale,  ma  anche  ad  assicurare
l'indipendenza del giudice investito della cognizione di  una  causa,
ponendolo al riparo dalla possibilita' che  il  legislatore  o  altri
giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia'  incardinati
innanzi a se'. 
    3.2.1.  -  Anzitutto,  e'  necessario  che  lo   spostamento   di
competenza non  sia  disposto  dalla  legge  in  funzione  della  sua
incidenza in una specifica controversia gia' insorta, ma  avvenga  in
forza di una legge di portata generale, applicabile a una  pluralita'
indefinita di casi futuri. 
    La menzionata sentenza n. 56 del 1967,  in  particolare,  ritenne
compatibile con l'art. 25, primo comma, Cost. una riforma legislativa
delle circoscrizioni giudiziarie, immediatamente operativa anche  con
riferimento alla generalita'  dei  processi  in  corso.  Il  precetto
costituzionale in parola - si argomento' in quell'occasione - «tutela
una  esigenza  fondamentalmente  unitaria:  quella,  cioe',  che   la
competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa  garanzia
della loro imparzialita', venga sottratta  ad  ogni  possibilita'  di
arbitrio. 
    La illegittima sottrazione della regiudicanda al giudice naturale
precostituito si verifica, percio', tutte le volte in cui il  giudice
venga  designato  a  posteriori  in  relazione  ad  una   determinata
controversia o direttamente  dal  legislatore  in  via  di  eccezione
singolare alle  regole  generali  ovvero  attraverso  atti  di  altri
soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere  al  di  la'  dei
limiti che la  riserva  impone.  Il  principio  costituzionale  viene
rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto  anche  sui
processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri  in
base ai quali deve  essere  individuato  il  giudice  competente:  in
questo  caso,  infatti,  lo  spostamento  della  competenza  dall'uno
all'altro ufficio giudiziario  non  avviene  in  conseguenza  di  una
deroga alla disciplina generale, che sia adottata  in  vista  di  una
determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo
ordinamento - e, dunque,  della  designazione  di  un  nuovo  giudice
«naturale» - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile
potere  di  merito,  sostituisce  a  quello  vigente»  (punto  2  del
Considerato in diritto). 
    Tale criterio e' stato mantenuto fermo da questa Corte  in  tutta
la giurisprudenza posteriore relativa, in particolare,  alle  riforme
ordinamentali che  hanno  introdotto  regole  sulla  competenza,  con
effetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze n.  237  del
2007, n.  268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002  e
n. 152 del 2001). 
    3.2.2. In secondo  luogo,  la  giurisprudenza  costituzionale  ha
spesso  posto  l'accento -  in  particolare  laddove  la   disciplina
censurata deroghi rispetto alle regole vigenti  in  via  generale  in
materia di competenza  -  sulla  necessita'  che  lo  spostamento  di
competenza sia previsto dalla legge  in  funzione  di  esigenze  esse
stesse  di  rilievo  costituzionale.   Tali   esigenze   sono   state
identificate,  ad   esempio,   nella   tutela   dell'indipendenza   e
imparzialita' del  giudice  (sentenze  n.  109  e  n.  50  del  1963,
rispettivamente  punti  2  e   3   del   Considerato   in   diritto),
nell'obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il  migliore
accertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra  procedimenti
(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto  2
del Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e  n.  508  del
1989), ovvero nell'opportunita'  di  assicurare  l'uniformita'  della
giurisprudenza in relazione a determinate controversie  (sentenza  n.
117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto). 
    3.2.3. -  Infine, e' necessario che lo spostamento di  competenza
avvenga in presenza di presupposti  delineati  in  maniera  chiara  e
precisa dalla legge, si' da  escludere  margini  di  discrezionalita'
nell'individuazione del nuovo giudice competente (sentenze n. 168 del
1976, punto 3 del Considerato in diritto; n. 174 e  n.  6  del  1975,
entrambe punto 3 del Considerato in diritto;  ordinanze  n.  439  del
1998 e n. 508 del 1989) e da  assicurare,  in  tal  modo,  che  anche
quest'ultimo  giudice  possa  ritenersi  «precostituito»  per   legge
(sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del Considerato in diritto). 
    Per contro, la garanzia in esame e' violata da leggi, sia pure di
portata generale, che attribuiscano a un  organo  giurisdizionale  il
potere di individuare con un proprio provvedimento  discrezionale  il
giudice  competente,  in  relazione  a  specifici  procedimenti  gia'
incardinati (sentenze n. 82 del 1971, n. 117 del  1968,  n.  110  del
1963 e n. 88 del 1962), o comunque  di  influire  sulla  composizione
dell'organo   giudicante   in   relazione,   ancora,   a   specifiche
controversie gia' insorte (sentenze n. 393  del  2002  e  n.  83  del
1998)». 
    Dunque, affinche' lo spostamento di  competenza  possa  ritenersi
rispettoso del principio del giudice naturale  di  cui  all'art.  25,
comma 1, Cost. e' necessario che sia previsto dalla legge in funzione
di esigenze di rilievo costituzionale. 
    E' necessario, pertanto, che lo spostamento di  competenza  abbia
una giustificazione «costituzionale», specie in un caso, come  quello
in esame, in cui l'attribuzione della competenza  relativamente  alle
convalide   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente
protezione internazionale era attribuita in precedenza ad una Sezione
specializzata dei Tribunali  distrettuali,  ad  una  Sezione,  cioe',
appositamente  istituita  per  la  trattazione,  in  generale,  della
materia della protezione internazionale, che continua,  peraltro,  ad
occuparsi nel merito della decisione sulla  richiesta  di  protezione
internazionale. 
    In questa ottica, va aggiunta  l'assenza  totale  di  motivazioni
esposte, durante l'iter di conversione dell'originario  decreto-legge
(che non conteneva le disposizioni processuali  qui  in  esame),  sul
mutamento  di  assetto  giurisdizionale  in  questione,   come   gia'
rilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore  verso  la  tutela
del  principio  di  specializzazione   dell'organo   giudicante,   da
ritenersi - in casi simili - presidio  del  giusto  processo  di  cui
all'art. 111, comma 1, Cost. 
    Se la ragione dell'inedita attribuzione di competenza alla  Corte
di Appello, che e' normalmente giudice di secondo grado, deve  essere
ricercata in una presunta affinita' dei procedimenti di convalida dei
provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga
dei trattenimenti dei richiedenti  protezione  internazionale  con  i
procedimenti  di  convalida  degli  arresti  eseguiti  dalla  polizia
giudiziaria in esecuzione dei MAE - come sembrerebbe  desumibile  dal
riferimento all'art. 5 comma 2 della legge n. 69/2005  contenuto  nel
comma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,  convertito  con  modifiche
dalla legge n. 46/2017, introdotto dall'art. 16 del decreto-legge  n.
145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024 -  nonche'
dalla  circostanza  che  il  provvedimento   di   convalida   risulta
impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di  cui  all'art.
606 lettera a), b) e c)  c.p.p.)  e  il  procedimento  in  Cassazione
segue, ora, il rito previsto dall'art. 22, commi  3  e  4,  legge  n.
69/2005 (vedi art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come
modificato dall'art. 18-bis decreto-legge n. 145/2024, convertito con
modifiche dalla legge n. 187/2024, e, quindi,  dalla  sentenza  della
Corte costituzionale n. 39/2025), deve osservarsi che  tale  asserita
affinita' non sussiste minimamente. 
    Invero,  alla  base  del  procedimento  di   convalida   previsto
dall'art. 13 della legge n. 69/2005 vi e' l'arresto di  una  persona,
di iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un  mandato
di arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta  di
un MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione
giudiziaria) esecutiva o di  un  provvedimento  cautelare  avente  ad
oggetto  un  fatto  qualificabile   come   reato.   L'arresto   viene
convalidato o meno in vista della consegna dell'arrestato allo  Stato
che  ha  emesso  il  MAE  (procedura  attiva).  E'   chiaramente   un
procedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi
Corte europea dei diritti dell'uomo 7 ottobre 2008, Monedero e Angora
comma Spagna; ma tendenzialmente considerato  di  natura  penale  nel
diritto dell'Unione europea, tanto  da  estendere  l'applicazione  di
alcune delle direttive «processuali penali» anche al  MAE:  vedi,  ad
esempio, direttive 2010/64/UE e  2012/13/UE),  normalmente  assegnato
alle Sezioni penali delle Corti di Appello. 
    Per contro,  il  procedimento  che  attiene  alla  convalida  del
provvedimento che dispone o proroga il trattenimento del  richiedente
protezione  internazionale,   sebbene   riguardi   un   provvedimento
limitativo della liberta' dello straniero richiedente asilo, che deve
essere adottato nel rispetto delle  garanzie  previste  dall'art.  13
Cost. (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia non e'  stato
mai considerato un procedimento  di  natura  penale,  ne'  in  ambito
nazionale ne' in ambito sovranazionale. Come opportunamente ricordato
dalla Corte costituzionale (vedi il punto  3.5.  del  Considerato  in
diritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente  la  materia  in
questione e' sempre stata ritenuta di natura civile, in ragione della
natura  delle  situazioni  giuridiche   incise   dal   trattenimento,
giacche', sottolineava la Consulta, «come confermato dalla  relazione
del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240 del 19 febbraio
1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del  1998  -  il  cui
art. 12, come  ricordato,  e'  confluito  nell'art.  14  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998 - trattandosi di  misure  amministrative,
di  per  se'  estranee  al  fatto-reato,  suscettibili  nondimeno  di
intaccare anche posizioni soggettive che la  Costituzione  tutela  in
modo particolare, si e'  ritenuto  di  attribuire  la  competenza  al
pretore  civile,  con  un  procedimento  rapidissimo,  destinato   ad
esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso per  Cassazione
e senza escludere eventuali provvedimenti  cautelari  (la  cosiddetta
«sospensiva»). La scelta a favore del giudice ordinario civile, quale
autorita' giurisdizionale  competente  a  decidere  sul  ricorso  con
l'espulsione, oltre  che  della  legittimita'  della  misura  di  cui
all'art. 12, risponde a criteri funzionali  e  sistematici».  D'altra
parte, e' notorio che nelle controversie che  riguardano  l'ingresso,
la permanenza  o  l'espulsione  di  stranieri  in  Stati  diversi  di
appartenenza non trova applicazione l'art. 6 CEDU, ne' sotto  il  suo
aspetto civile ne' in quello penale  (Corte  EDU,  grande  camera,  5
ottobre 2000, Maaouia comma Francia, dove si precisa che l'art. 1 del
protocollo n. 7 alla Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali  contiene  garanzie
procedurali  applicabili  all'allontanamento  degli  stranieri).   Il
trattenimento  dei  cittadini  stranieri  ricade  sotto  l'ambito  di
applicazione il dell'art. 5, § 1 lettera f), Convenzione europea  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali
(vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, 15 dicembre
2016, ... e altri c. Italia), ed e'  accettabile  -  sottolineava  la
Corte dei diritti umani (vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, 25
giugno 1996, Amuur comma Francia) - solo per consentire agli Stati di
prevenire l'immigrazione illegale nel rispetto  dei  propri  obblighi
internazionali, in particolare ai sensi della Convenzione di  Ginevra
del 1951 relativa allo status di rifugiati e, appunto, della CEDU. 
    Aggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione  degli  Stati
di contrastare i  tentativi  sempre  piu'  frequenti  di  eludere  le
restrizioni all'immigrazione non deve  privare  i  richiedenti  asilo
della  protezione   offerta   da   tali   convenzioni,   sicche'   il
trattenimento  non   dovrebbe   essere   prolungato   eccessivamente,
altrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione  della
liberta' - inevitabile al fine  di  organizzare  il  rimpatrio  dello
straniero o, nel caso del richiedente  asilo,  in  attesa  dell'esame
della sua domanda di protezione internazionale -  in  una  privazione
della liberta' personale. A tale  riguardo,  precisava  la  Corte  di
Strasburgo - punto fondamentale - che occorre tenere conto del  fatto
che la misura e' applicabile non a coloro che  hanno  commesso  reati
penali, ma agli stranieri che, spesso temendo per  la  propria  vita,
sono fuggiti dal proprio Paese.  Sicche',  sebbene  la  decisione  di
disporre il trattenimento debba essere  presa  necessariamente  dalle
autorita' amministrative o di polizia, la  sua  convalida  o  proroga
richiede un rapido controllo da  parte  dei  Tribunali,  tradizionali
tutori delle liberta' personali, ed il trattenimento non deve privare
il richiedente asilo del  diritto  di  accedere  effettivamente  alla
procedura per la determinazione del suo status di rifugiato. 
    Anche  la  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  (Corte  di
giustizia UE, grande sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20
e C-39/21, punti 72-74) ha precisato che  ogni  trattenimento  di  un
cittadino di un paese terzo, che avvenga  in  forza  della  direttiva
2008/115 nell'ambito di una  procedura  di  rimpatrio  a  seguito  di
soggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33  nell'ambito
del trattamento di una domanda di protezione  internazionale,  oppure
in forza del regolamento n. 604/2013 nel contesto  del  trasferimento
del richiedente di una siffatta  protezione  verso  lo  Stato  membro
competente per l'esame della sua  domanda,  costituisce  un'ingerenza
grave nel diritto alla liberta', sancito all'art. 6 della CDFUE. 
    Infatti, come prevede  l'art.  2,  lettera  h),  della  direttiva
2013/33,  una  misura  di  trattenimento  consiste  nell'isolare  una
persona in un luogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal
contesto di tale disposizione, la cui portata puo', peraltro,  essere
trasferita alla nozione di «trattenimento» contenuta nella  direttiva
2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che il  trattenimento  impone
all'interessato di rimanere  in  un  perimetro  ristretto  e  chiuso,
isolando cosi' la persona di cui trattasi dal resto della popolazione
e privandola della sua liberta' di circolazione. 
    Orbene, la finalita' delle  misure  di  trattenimento,  ai  sensi
della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e  del  regolamento
n. 604/2013, non e' il  perseguimento  o  la  repressione  di  reati,
bensi' la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali  strumenti
in materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande  di
protezione internazionale e di trasferimento di  cittadini  di  paesi
terzi. 
    Dunque, l'eventuale (poiche' sul punto, si ribadisce, non e' dato
rinvenire alcun esplicita o implicita motivazione  nel  decreto-legge
ovvero negli atti che hanno accompagnato  la  legge  di  conversione)
asserita affinita' tra  procedimento  di  convalida  dell'arresto  in
esecuzione  del  MAE  (esecutivo  o  cautelare)  e   procedimento  di
convalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o
la   proroga   del   trattenimento   del    richiedente    protezione
internazionale,  che  dovrebbe   essere   alla   base   della   nuova
attribuzione di competenza alle  Corti  di  Appello  in  quest'ultima
materia e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa  materia
al giudice specializzato costituito dalle Sezioni  specializzate  dei
Tribunali distrettuali per affidarla alle  Corte  di  Appello  -  per
giunta, come avvenuto in  alcuni  casi  con  provvedimenti  tabellari
organizzativi, alle Sezioni penali delle Corti  di  Appello  -  senza
alcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione  da  parte
dei Consiglieri delle Corti che  saranno  chiamati  ad  occuparsi  di
questa materia,  non  appare  in  alcun  modo  idonea  ad  attribuire
ragionevolezza a  questa  decisione  del  legislatore,  ne'  persegue
esigenze di rilievo costituzionale. Anzi,  l'avere  sottratto  questa
materia al suo giudice «naturale», e cioe' al  giudice  appositamente
istituito e specializzato nella trattazione delle questioni  in  tema
di protezione internazionale, per affidarla ad un giudice, specie  se
penale, non specializzato, ne' obbligato a specializzarsi  attraverso
un onere di aggiornamento professionale  annuale,  sembra  perseguire
esigenze  opposte  a  quelle  di  rilievo  costituzionale.  Non  puo'
tacersi, infatti, che  l'art.  102,  comma  2,  Cost.,  mentre  vieta
l'istituzione di giudici straordinari o giudici speciali, ammette  la
possibilita' dell'istituzione presso gli organi  giudiziari  ordinari
di Sezioni specializzate per determinate materie. 
    Costituisce, quindi, esigenza di rilievo costituzionale quella di
mantenere concentrate presso  la  competente  Sezione  specializzata,
istituita presso i Tribunali  distrettuali,  tutte  le  materie  alla
stessa attribuite, riguardanti la protezione internazionale. 
    Infine la censurata normativa appare violare anche l'art. 3 Cost.
Al riguardo, come rammenta ancora una volta la  Corte  costituzionale
nella sentenza n. 38 del 2005,  secondo  la  costante  giurisprudenza
costituzionale, nella configurazione degli  istituti  processuali  il
legislatore gode  di  ampia  discrezionalita',  censurabile  soltanto
laddove la disciplina palesi profili  di  manifesta  irragionevolezza
(ex multis, sentenze n. 189 e n. 83 del 2024, rispettivamente punto 9
e punto 5.5. del Considerato in diritto; n. 67 del 2023, punto 6  del
Considerato in diritto). 
    A  parte  la  mancanza   di   qualsiasi   ragione   che   potesse
giustificare, sotto il  profilo  del  perseguimento  di  esigenze  di
rilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in  esame,  deve
osservarsi come in tale modo l'intervento legislativo ha  inciso  sul
carattere  unitario  e  inscindibile  delle  questioni  attinenti  al
diritto di asilo e delle relative procedure, operando  una  sorta  di
assimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti
asilo e le ipotesi di limitazione della liberta' personale  derivanti
dall'accertamento  giurisdizionale,  in  corso  o  definitivo,  della
commissione  di  reati   da   parte   di   cittadini   comunitari   o
extracomunitari; tale assimilazione non vi puo'  essere,  riguardando
le convalide dei provvedimenti di  trattenimento  o  di  proroga  dei
trattenimenti appunto convalide di provvedimenti  amministrativi,  di
per se' estranei ai fatti-reato. Si e' operata una scissione  tra  il
giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al
riconoscimento del diritto di asilo  (le  Sezioni  specializzate  dei
Tribunali distrettuali) e il giudice  competente  a  giudicare  sulla
legittimita' dei trattenimenti disposti  nell'ambito  delle  medesime
procedure di riconoscimento di tale diritto, benche' la decisione sul
trattenimento abbia  natura  incidentale  nell'ambito  del  complesso
procedimento di riconoscimento  del  diritto  di  asilo  e  per  tale
ragione essa e'  stata  da  sempre  attribuita  alla  competenza  dei
medesimi giudici che sono chiamati a decidere nel  merito  in  ordine
alla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via  cautelare
(istanze  di  sospensiva)  quanto  in  via  definitiva.   La   comune
appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti,  sospensive,
merito) alla complessa materia della  protezione  internazionale  ha,
sino ad oggi, indotto il legislatore e il Consiglio  Superiore  della
Magistratura    a    ritenere    opportuna,    rectius    necessaria,
l'individuazione   di   un   giudice   specializzato,   tabellarmente
pre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti
obblighi formativi. 
    L'intervento normativo in questione ha  frustrato  l'esigenza  di
specializzazione  dei   giudici   chiamati   a   pronunciarsi   sulla
legittimita'  dei  trattenimenti,  con  un  significativo  cambio  di
prospettiva, difficilmente comprensibile in  presenza  di  un  quadro
ordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita',
dimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di
celerita' proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la
necessita' di ripensare il funzionamento delle Corti di Appello. 
    Peraltro, la non felice  formulazione  delle  nuove  norme,  come
visto, ha determinato finora sul piano  organizzativo  l'attribuzione
di questa materia in maniera  disorganica  ora  alle  Sezioni  civili
delle Corti  di  Appello,  ora  alle  Sezioni  penali  delle  stesse.
Tuttavia, non e' stato modificato il procedimento della convalida del
provvedimento questorile  che  ha  disposto  il  trattenimento  o  la
proroga  del  trattenimento  del  richiedente  asilo,  che  continua,
quindi, ad instaurarsi seguendo il  PCT,  mentre  in  Cassazione,  in
virtu' di un provvedimento organizzativo adottato in data 16  gennaio
2025 dalla  prima  Presidente,  i  ricorsi  per  cassazione  proposti
avverso i decreti di convalida o non convalida, peraltro potendo fare
valere solo i motivi di ricorso di cui all'art. 606 lettera a), b)  e
c) del c.p.p., risultano assegnati alla Prima Sezione penale, con  la
conseguente necessita' di prevedere forme di raccordo  operativo  con
le Corti di Appello che consentisse  la  trasmissione  degli  atti  a
mezzo di una casella ad hoc di PEC. 
    La normativa  modificata  ha  assegnato  alle  Corti  di  Appello
(individuate ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge  n.  13/2017,
convertito con modifiche dalla legge  n.  46/2017)  la  competenza  a
provvedere  sulla  convalida   dei   provvedimenti   questorili   che
dispongono i  trattenimenti  o  le  proroghe  dei  trattenimenti  dei
richiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai  procedimenti  di
«riesame»,  che,   come   visto,   secondo   la   giurisprudenza   di
legittimita', vanno introdotti e decisi nelle forme del  procedimento
camerale ex art. 737 c.p.c., e per il principio della  concentrazione
delle tutele la competenza deve  essere  riferita  al  giudice  della
convalida e delle proroghe (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio  2021,  n.
2457).  Ma  tale  procedimento  e'  di  competenza  di   un   giudice
collegiale, sicche' non e' chiaro se e come vada  introdotto  dinanzi
alle Corti di Appello, che  giudicano  monocraticamente,  attualmente
individuate quali Autorita' Giudiziarie competenti sulle convalide  e
sulle proroghe.  

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte di Appello di  Lecce,  nella  persona  del  sottoscritto
consigliere; 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Solleva questione di legittimita'  costituzionale,  in  relazione
all'art. 77, comma 2, Cost., agli articoli 3,  25  e  102,  comma  2,
Cost., con  riferimento  agli  articoli  16,  18,  18-bis  e  19  del
decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.
187/2024,  nella   parte   in   cui   attribuiscono   la   competenza
giurisdizionale  in  tema  di  procedimenti  aventi  ad  oggetto   la
richiesta, avanzata dal  Questore,  ai  sensi  dell'art.  6,  decreto
legislativo  n.  142/2015,  di  convalida   del   trattenimento   del
richiedente protezione internazionale, disposto a norma  dell'art.  6
del decreto legislativo n. 142/2015, alla Corte  di  Appello  di  cui
all'art. 5-bis decreto-legge n.  13/2017,  convertito  con  modifiche
dalla legge n. 46/2017, e cioe' alla Corte di Appello di cui all'art.
5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel  cui  distretto  ha  sede  il
Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di  convalida,  che
giudica,  peraltro,  in  composizione  monocratica,  in  luogo  della
Sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,   protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea, istituita presso il Tribunale distrettuale. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio. 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.
Presidente del Consiglio dei Ministri,  nonche'  comunicata  al  sig.
Presidente della Camera  dei  deputati  ed  al  sig.  Presidente  del
Senato. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
    Cosi' deciso in Lecce all'esito della Camera di consiglio dell'11
giugno 2025 
 
                   Il Consigliere di turno: Toni