Reg. ord. n. 140 del 2025 pubbl. su G.U. del 20/08/2025 n. 34

Ordinanza del Corte d'appello di Lecce  del 13/06/2025

Tra: Questura di Brindisi  C/ J.S. M.M.



Oggetto:

Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, disposto a norma dell’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l'adozione della decretazione d'urgenza – Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 16  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto-legge  del 17/02/2017  Num. 13  Art. 3  Co. 1

legge  del 13/04/2017  Num. 46

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 16  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto-legge  del 17/02/2017  Num. 13  Art. 5

legge  del 13/04/2017  Num. 46

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 5

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 5

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 8

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 14  Co. 6

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 10  Co. 3

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 14  Co. 6

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 19

legge  del 09/12/2024  Num. 187



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 25   Co.  

Costituzione  Art. 25   Co.

Costituzione  Art. 77   Co.

Costituzione  Art. 102   Co.




Testo dell'ordinanza

                        N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2025

Ordinanza del 13 giugno 2025  della  Corte  d'appello  di  Lecce  nel
procedimento civile promosso dalla Questura di Brindisi  contro  J.S.
M.M.. 
 
Straniero  -  Immigrazione  -  Procedimenti  aventi  ad  oggetto   la
  convalida del provvedimento con il quale  il  questore  dispone  il
  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  del  richiedente
  protezione internazionale, disposto a norma dell'art. 6 del  d.lgs.
  n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto  periodo,  del
  d.lgs. n. 286 del 1998,  nonche'  per  la  convalida  delle  misure
  adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs.  n.  142
  del 2015  [nel  caso  di  specie:  proroga  del  trattenimento  del
  richiedente protezione internazionale disposto a norma dell'art. 6,
  comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati  motivi
  per ritenere che la domanda e' stata presentata al  solo  scopo  di
  ritardare   o   impedire   l'esecuzione   del    respingimento    o
  dell'espulsione)] - Attribuzione della  competenza  giurisdizionale
  alla corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n.  69
  del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato  il
  provvedimento oggetto di convalida,  che  giudica  in  composizione
  monocratica, in luogo della sezione  specializzata  in  materia  di
  immigrazione, protezione internazionale e libera  circolazione  dei
  cittadini  dell'Unione  europea,  istituita  presso  il   tribunale
  distrettuale. 
- Decreto-legge 11 ottobre 2024,  n.  145  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela  e
  assistenza alle vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi
  migratori e di  protezione  internazionale,  nonche'  dei  relativi
  procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella
  legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19. 


(GU n. 34 del 20-08-2025)

 
                      CORTE DI APPELLO DI LECCE 
                       Il Consigliere di turno 
 
    Letti  gli  atti  del  procedimento  in   epigrafe   indicato   e
sciogliendo la riserva assunta  all'odierna  udienza  del  13  giugno
2025. 
 
                               Osserva 
 
1. Premessa. 
    In data ... la  Questura  di  Brindisi  ha  richiesto,  ai  sensi
dell'art.  6,  decreto  legislativo  n.  142/2015  la   proroga   del
trattenimento nei confronti di M.M.J.S. Invero, il  M.M.  si  trovava
trattenuto nel CPR di Restinco ai sensi dell'art. 6, comma 5, decreto
legislativo n. 142/2015 con decreto del questore di Brindisi del ...,
convalidato da questa Corte  con  decreto  del  18  aprile  2025.  La
Questura di  Brindisi,  come  detto,  ha  richiesto  la  proroga  del
trattenimento, ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo n.  142/2015,
ritenendo la permanenza dei relativi presupposti  e  segnatamente  la
necessita'  di  procedere   alla   definizione   dell'iter   relativo
all'istanza di protezione internazionale. 
    All'odierna udienza, sentito il  trattenuto,  il  suo  difensore,
nonche' il rappresentante della Questura  di  Brindisi,  ritenuta  la
propria competenza sulla  richiesta  di  proroga  del  trattenimento,
questo Consigliere ha riservato la propria decisione nei  termini  di
legge. 
2. In punto di rilevanza della questione. 
    A scioglimento della riserva, ritiene  questa  corte  di  appello
doversi  sollevare  questione  di  legittimita'   costituzionale   in
relazione all'art. 77, comma 2 della Costituzione, agli  articoli  3,
25 e 102, comma 2 della Costituzione, con riferimento  agli  articoli
16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n.  145/2024,  convertito,  con
modifiche, dalla legge n. 187/2024, nella parte in cui  attribuiscono
la competenza giurisdizionale  in  tema  di  procedimenti  aventi  ad
oggetto la richiesta, avanzata dal questore, ai  sensi  dell'art.  6,
decreto legislativo n. 142/2015, di  proroga  del  trattenimento  del
richiedente  protezione  internazionale,   disposto   a   norma   del
richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, alla corte  di
appello di cui all'art. 5-bis, decreto-legge n. 13/2017,  convertito,
con modifiche, dalla legge n. 46/2017, e cioe' alla corte di  appello
di cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005, nel cui  distretto
ha sede il questore che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di
convalida, che giudica, peraltro,  in  composizione  monocratica,  in
luogo  della  sezione  specializzata  in  materia  di   immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale. 
    Va, preliminarmente, osservato che la questione  di  legittimita'
costituzionale,  sollevata  nell'ambito  di  un  giudizio  avente  ad
oggetto la richiesta  di  proroga  del  trattenimento,  avanzata  dal
Questore di Brindisi ai sensi dell'art.  6,  decreto  legislativo  n.
142/2015,   risulta   ammissibile,   come   affermato   dalla   Corte
costituzionale (vedi Corte costituzionale n. 212/2023, punto 2.1. del
considerato  in  diritto,  che  richiama  Corte   costituzionale   n.
137/2020, punto 2.1. del  considerato  in  diritto).  Invero,  questo
consigliere non si e' pronunciato sulla richiesta (che, come e' noto,
a pena di illegittimita', deve essere formulata prima della  scadenza
del termine iniziale o prorogato - vedi Cassazione civile sezione  I,
16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere disposta o convalidata dal
giudice entro quarantotto  ore  dalla  richiesta  -  vedi  Cassazione
civile sezione I, 30 ottobre 2019, n. 27939), ma ritiene di sollevare
in via preliminare la questione di legittimita'  costituzionale,  con
sospensione del giudizio. Orbene,  quando  il  giudice  dubiti  della
legittimita' costituzionale delle norme che  regolano  presupposti  e
condizioni del  potere  di  convalida,  ovvero  i  presupposti  e  le
condizioni  del  potere  di  proroga  di  un  trattenimento,  il  cui
esercizio e' soggetto a termini perentori, la cessazione dello  stato
di restrizione che  dovesse  derivare  dalla  mancata  convalida  nel
termine di legge, ovvero dal mancato accoglimento della richiesta  di
proroga nel  termine  di  legge,  non  puo'  essere  di  ostacolo  al
promovimento della relativa questione di legittimita'  costituzionale
(si veda, con riguardo a  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  nell'ambito  di  un  procedimento  di  riesame  ai   sensi
dell'art. 309 del  codice  di  procedura  penale,  Cassazione  penale
sezione F., 11 agosto 2015, n. 34889). 
    Va  anche  detto  che,  nella  sostanza,  con  la  questione   di
legittimita'   costituzionale   si   sottopone   a    scrutinio    di
costituzionalita' il nuovo sistema normativo, frutto di  decretazione
di  urgenza,  che  attiene   ai   procedimenti   di   convalida   dei
provvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  i   trattenimenti   dei
richiedenti  protezione  internazionale,  di  cui  si   contesta   la
ragionevolezza e l'organicita', in mancanza di giustificazione  circa
i presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di
esigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire. 
    La   conseguenza   dell'eventuale    fondatezza    dei    rilievi
costituzionali mossi sarebbe il ripristino  del  precedente  sistema,
che vedeva nelle sezioni specializzate in  materia  di  immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione  europea,  istituite  presso  i  tribunali  distrettuali,
l'autorita' giudiziaria competente in materia. 
    Per opportuna completezza si rappresenta che  analoghe  questioni
di legittimita' costituzionale sono state proposte da questa corte di
appello sulla medesima materia, a partire  dall'ordinanza  emessa  in
data  2  maggio  2025  nel  procedimento  n.   243-1/2025,   le   cui
argomentazioni si condividono e si ripropongono in questa  sede,  nei
limiti e con le precisazioni di cui si dira'. 
3. La ricostruzione del quadro normativo di  riferimento  applicabile
nel presente procedimento. 
    Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 239  dell'11  ottobre  2024,  recante
«disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di  lavoratori
stranieri, di tutela e assistenza  alle  vittime  di  caporalato,  di
gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche'
dei  relativi  procedimenti  giurisdizionali»,  al  capo  IV,   aveva
previsto alcune disposizioni processuali (articoli 16, 17 e  18).  In
particolare, l'art. 16,  rubricato  «modifiche  al  decreto-legge  17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
aprile 2017, n. 46»,  modificando  gli  articoli  2  e  3,  comma  4,
decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge  n.
46/2017, aveva introdotto il reclamo dinanzi alla  corte  di  appello
avverso i provvedimenti  adottati  dalle  sezioni  specializzate,  ai
sensi dell'art. 35-bis, decreto  legislativo  n.  25/2008,  e  quelli
aventi  ad  oggetto   l'impugnazione   dei   provvedimenti   adottati
dall'autorita' preposta alla determinazione  dello  Stato  competente
all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16,  comma
1, lettera b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati
a comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto  curare  la  propria
formazione   almeno   annuale   nella   materia   della    protezione
internazionale.  L'art.  17  aveva  apportato  modifiche  al  decreto
legislativo n. 25/2008 e  l'art.  18  aveva  a  sua  volta  apportato
modifiche al decreto legislativo n. 150/2011. Ai sensi  dell'art.  19
del decreto-legge n. 145/2024 le disposizioni di cui al  capo  IV  si
applicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 35  e  dell'art.
3, comma 3-bis del decreto legislativo  n.  25/2008,  decorsi  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto stesso. 
    Il decreto-legge n. 145/2024 e' stato convertito, con  modifiche,
dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2024. 
    In particolare, per quanto di interesse in questa sede,  in  sede
di conversione, l'art. 16 del  decreto-legge  n.  145/2024  e'  stato
modificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e' stata modificata
la  rubrica  dell'articolo  («modifica  all'art.  3  e   introduzione
dell'art.  5-bis  del  decreto-legge  17  febbraio   2017,   n.   13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,  n.  46»).
Quindi, con l'art. 16 citato, attraverso  la  modifica  dell'art.  3,
comma 1,  lettera  d),  decreto-legge  n.  13/2017,  convertito,  con
modifiche, dalla legge n. 46/2017 e  l'introduzione  dell'art.  5-bis
nel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge
n.  46/2017,  e'  stata  sostanzialmente   sottratta   alle   sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea,  istituite
presso i tribunali distrettuali, la  competenza  per  i  procedimenti
aventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il
questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento  del
richiedente  protezione  internazionale,  adottato  a   norma   degli
articoli 6, 6-bis, 6-ter  del  decreto  legislativo  n.  142/2015,  e
dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo del decreto legislativo  n.
286/1998, nonche' per la convalida delle  misure  adottate  ai  sensi
dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo  n.  142/2015,  che  e'
stata, invece, attribuita alle corti di appello di  cui  all'art.  5,
comma 2 della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il questore
che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudicano,
peraltro, in composizione monocratica. 
    L'art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito  rilevanti
modifiche,  a  cominciare  dalla  rubrica  («modifiche   al   decreto
legislativo 18  agosto  2015,  n.  142»).  Nel  dettaglio,  e'  stato
modificato l'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 142/2015  per
adattarlo alla nuova competenza attribuita alla corte di appello.  E'
previsto (primo  periodo)  che  il  provvedimento  con  il  quale  il
questore dispone il trattenimento o la proroga del  trattenimento  e'
adottato  per  iscritto,  e'  corredato   di   motivazione   e   reca
l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie  o
deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il  provvedimento  e'
trasmesso, senza ritardo, alla corte di appello di cui all'art. 5-bis
del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge
n. 46/2017. All'ultimo periodo  dell'art.  6,  comma  5  del  decreto
legislativo n. 142/2015 le parole «al tribunale  sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera  circolazione  dei   cittadini   dell'Unione   europea»   sono
sostituite dalle seguenti: «alla corte d'appello competente». Dopo il
comma 5 dell'art. 6 del decreto  legislativo  n.  142/2015  e'  stato
inserito il comma  5-bis  che  prevede  che  contro  i  provvedimenti
adottati ai sensi del comma 5 e' ammesso ricorso  per  cassazione  ai
sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo n.  286/1998.  Al
comma 8 dell'art. 6 decreto legislativo n. 142/2015  le  parole  «del
tribunale  in  composizione  monocratica»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «della corte  d'appello».  All'art.  14,  comma  6,  ultimo
periodo del decreto legislativo n. 142/2015 le parole  «il  tribunale
sede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte
d'appello». 
    Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione  del  decreto-legge
n. 145/2024, ha inserito l'art.  18-bis,  rubricato  «modifiche  agli
articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286» che prevede che all'art. 10-ter, comma 3, quarto
periodo del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il  Tribunale
sede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte
d'appello»;  inoltre,  prevede  all'art.   14,   comma   6,   decreto
legislativo n. 286/1998, al primo periodo l'aggiunta, in fine,  delle
seguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per
i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma  1  dell'art.  606
del codice di procedura penale», e dopo il secondo periodo l'aggiunta
del seguente  periodo:  «Si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni dell'art. 22, comma  5-bis,  secondo  e  quarto  periodo
della legge 22 aprile 2005, n. 69». 
    Infine,  l'art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024  e'   stato
modificato nel senso che sono state soppresse le parole  «ai  ricorsi
presentati ai sensi dell'art. 35 e  dell'articolo,  comma  3-bis  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». 
    In definitiva, con la  legge  n.  187/2024,  di  conversione  del
decreto-legge  n.  145/2024,  il  legislatore   ha   realizzato   una
variazione di  non  poco  momento  in  punto  di  attribuzione  della
competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad  oggetto
la convalida del provvedimento con il quale il  questore  dispone  il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente
protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6,  6-bis,
6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter,  comma
3, quarto periodo del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per la
convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14,  comma  6  del
decreto legislativo n. 142/2015, che e' stata sottratta alle  sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea,  istituite
presso i tribunali, per essere attribuita alle corti  di  appello  di
cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005, nel cui distretto  ha
sede  il  questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di
convalida, che giudicano, peraltro, in composizione  monocratica.  Il
relativo provvedimento e' impugnabile con ricorso per  cassazione  ai
sensi dell'art. 14, comma 6,  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e,
quindi, il ricorso, che non sospende il provvedimento, e' proponibile
entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per  i  motivi  di  cui
alle lettere a), b)  e  c)  del  codice  di  procedura  penale  e  si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, comma
5-bis, secondo e quarto periodo della legge n. 69/2005. 
    Peraltro, la competenza  cosi'  determinata  ha  avuto  efficacia
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
legge n.  187/2024  di  conversione  del  decreto-legge  n.  145/2024
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024)  per  effetto
dell'art. 19 del decreto-legge n.  145/2024,  come  modificato  dalla
legge n. 187/2024. 
    Non e' piu' previsto un obbligo in capo ai consiglieri di appello
di  curare  la  propria  formazione  annuale  nella   materia   della
protezione internazionale. 
    3.1. Le incertezze relative  all'attribuzione  della  materia  al
settore civile o a quello penale. 
    Come evidenziato dal Consiglio superiore della  magistratura  nel
suo parere  reso  con  delibera  del  4  dicembre  2024,  la  novella
legislativa attribuisce alla corte di appello, normalmente giudice di
secondo  grado,  la  competenza  in   ordine   alle   convalide   dei
provvedimenti questorili che dispongono o prorogano  i  trattenimenti
dei  richiedenti   protezione   internazionale,   che   costituiscono
procedimenti incidentali nell'ambito del  complesso  procedimento  di
riconoscimento del diritto di asilo o alla protezione  internazionale
sussidiaria, che resta, invece, attribuito al tribunale  distrettuale
specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.  Peraltro,  il
riferimento, per  l'individuazione  del  magistrato  della  corte  di
appello competente, all'art. 5,  comma  2  della  legge  n.  69/2005,
genera ulteriore  confusione,  poiche',  se  risulta  effettuato  per
identificare la competenza territoriale, si tratterebbe  di  richiamo
inutile, visto che la  stessa  norma  individua  territorialmente  la
corte di appello competente in base al questore che  ha  adottato  il
provvedimento da convalidare. Al contrario, se risulta effettuato per
individuare uno specifico settore o sezione della  corte  di  appello
che si deve occupare della materia, risulta  un  richiamo  del  tutto
generico, poiche' non e' chiaro se per  legge  si  e'  attribuita  la
competenza a provvedere al settore penale  della  Corte,  normalmente
competente a provvedere sui MAE. 
    Secondo l'interpretazione  fatta  propria  sia  dall'Ufficio  del
massimario della Cassazione (vedi  relazione  n.  1/2025)  che  dalla
Corte di legittimita' (vedi sentenza  I  sezione  penale  24  gennaio
2025, n. 2967), il legislatore avrebbe attribuito alle sezioni penali
della corte di appello la materia  (oltre  che  alle  Sezioni  penali
della Corte di legittimita'). 
    Tuttavia, come emerge  dalla  delibera  del  Consiglio  superiore
della magistratura del 19 marzo  2025,  ricognitiva  in  ordine  alle
ricadute  organizzative  sulle  corti  di  appello  in  seguito  allo
spostamento  delle   competenze   in   materia   di   convalida   dei
provvedimenti   di   trattenimento   dei    richiedenti    protezione
internazionale, sono state adottate dalle  corti  di  appello  misure
organizzative diverse, che prevedono,  per  lo  piu',  l'attribuzione
tabellare della nuova materia al settore civile in via  esclusiva  e,
dove istituita, alla sezione gia' incaricata della trattazione  della
materia dell'immigrazione e della protezione  internazionale,  ovvero
in alcuni casi il coinvolgimento dei consiglieri del settore penale o
sotto forma di applicazione, ovvero come inserimento nel turno  delle
convalide, ovvero ancora come attribuzione della materia alle sezioni
penali con trattazione secondo la turnazione MAE. La prima presidente
della Corte di cassazione, con provvedimento di variazione  tabellare
adottato in data 16 gennaio 2025, ha  assegnato  la  trattazione  dei
ricorsi alla Prima sezione penale. 
    Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  ha   espressamente
previsto la tendenziale approvazione in questa prima fase di tutte le
variazioni  tabellari,  in  attesa  che  si  consolidi,   in   ambito
giurisdizionale,    un'unica    opzione     interpretativa,     circa
l'attribuzione della materia al settore civile o al settore penale. 
    Pertanto, presso le  corti  di  appello,  convivono  sia  sistemi
organizzativi tabellari in cui la materia de qua e' attribuita in via
esclusiva ai consiglieri addetti al settore civile,  sia  sistemi  in
cui e' attribuita in via esclusiva ai consiglieri addetti al  settore
penale ovvero sia ai consiglieri addetti  al  settore  civile  che  a
quelli addetti al settore penale, sebbene il  rito  previsto  per  il
procedimento di convalida sia quello di cui all'art. 6, comma  5  del
decreto legislativo n. 142/2015, che richiama a sua volta l'art.  14,
decreto legislativo n. 286/1998, e dunque un procedimento  che  segue
il  processo  civile  telematico,  mediante  l'utilizzo  di  consolle
civile. D'altra parte, non va dimenticata  l'esistenza  dell'istituto
«pretorio» del riesame del trattenimento dello straniero  (Cassazione
civile, sezione I, 29 settembre 2017, n. 22932), la  cui  domanda  va
introdotta nelle forme del procedimento  camerale  ex  art.  737  del
codice  di  procedura  civile,  sicche'  per   il   principio   della
concentrazione delle tutele la competenza  deve  essere  riferita  al
giudice della convalida e delle proroghe (Cassazione civile,  sezione
I, 3 febbraio 2021, n. 2457). Dunque,  stante  lo  spostamento  della
competenza in  esame,  tale  domanda  dovra'  essere  necessariamente
rivolta, per lo straniero richiedente protezione internazionale, alla
corte di appello, e cio' rende ulteriormente  incerta  l'attribuzione
della materia al settore civile o al settore penale. 
    Presso la Corte di appello di Lecce e' stata prevista  variazione
tabellare attributiva della materia delle convalide dei provvedimenti
questorili di  trattenimento  o  di  proroga  dei  trattenimenti  dei
richiedenti protezione internazionale a  tutti  i  consiglieri  della
corte, secondo un turno settimanale (variazione tabellare n. 2 dell'8
gennaio 2025). Lo scrivente consigliere e' tabellarmente  addetto  al
settore penale, inserito nella Prima sezione  penale  della  corte  e
nella Corte di assise di appello. Tuttavia, in virtu' della  suddetta
variazione tabellare, e' assegnatario, secondo un turno  settimanale,
della  materia  delle  convalide  dei  provvedimenti  questorili   di
trattenimento  o  di  proroga  dei  trattenimenti   dei   richiedenti
protezione internazionale. 
    3.2. La rilevanza della questione di legittimita'  costituzionale
alla  luce  del  quadro  normativo  scaturito  dal  decreto-legge  n.
145/2024 convertito, con modifiche, dalla legge n. 187/2024. 
    L'intervento   normativo   di    urgenza,    che    ha    portato
all'attribuzione  della  competenza  per  i  procedimenti  aventi  ad
oggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il  questore
dispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del   trattenimento   del
richiedente  protezione  internazionale  alle   corte   di   appello,
individuate ai sensi dell'art. 5-bis del  decreto-legge  n.  13/2027,
convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, che giudicano, fra
l'altro,   in   composizione   monocratica,   risulta    di    dubbia
ragionevolezza,   tenuto   conto,   altresi',   come    si    vedra',
dell'inesistenza di  una  plausibile  motivazione  a  sostegno  dello
stesso,  tale  da  rendere  intellegibili  le  ragioni  e  gli  scopi
perseguiti dal legislatore. 
    Facendo proprie le perplessita' gia'  manifestate  dal  Consiglio
superiore della magistratura nel  parere  reso  con  delibera  del  4
dicembre 2024, si evidenzia come non appaiono  intellegibili  ne'  le
ragioni poste a  fondamento  dell'inedita  sottrazione  alle  sezioni
specializzate dei tribunali distrettuali  di  procedimenti  -  quelli
appunto sulle convalide dei trattenimenti  dei  richiedenti  asilo  -
tipicamente  assegnati  ai  giudici  di  primo  grado   e   il   loro
affidamento, per saltum, alle corti di  appello,  ne'  i  motivi  che
hanno  indotto  il  legislatore  a  cancellare,  con  la   legge   di
conversione, uno  dei  cardini  del  primo  intervento  normativo  di
urgenza, e cioe' la reintroduzione del reclamo in appello  avverso  i
provvedimenti di merito in materia di protezione internazionale. 
    Se poi la competenza deve intendersi come attribuita alle sezioni
penali della corte  di  appello,  tale  scelta  desterebbe  ulteriori
perplessita', poiche' le decisioni sui trattenimenti dei  richiedenti
asilo si inseriscono  nel  quadro  di  una  procedura  amministrativa
originata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le
regole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento
di quest'ultimo; i provvedimenti disposti dal questore e le  relative
proroghe non sono legati alla commissione  di  reati,  ma  rispondono
alle diverse esigenze di cui agli articoli 6, 6-bis,  6-ter,  decreto
legislativo n. 142/2015, 10-ter,  comma  3,  decreto  legislativo  n.
286/1998 e 14, comma 6, decreto legislativo n. 142/2015; la decisione
sul trattenimento ha natura  incidentale  nell'ambito  del  complesso
procedimento di riconoscimento  del  diritto  di  asilo  e  per  tale
ragione essa e'  stata  da  sempre  attribuita  alla  competenza  dei
medesimi giudici che sono chiamati a decidere nel  merito  in  ordine
alla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via  cautelare
(istanze  di  sospensiva)  quanto  in  via  definitiva;   la   comune
appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti,  sospensive,
merito) alla complessa materia della  protezione  internazionale  ha,
sino ad oggi, indotto il legislatore e il Consiglio  superiore  della
magistratura    a    ritenere    opportuna,    rectius    necessaria,
l'individuazione   di   un   giudice   specializzato,   tabellarmente
pre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti
obblighi formativi. 
    L'intervento legislativo  ha  inciso  sul  carattere  unitario  e
inscindibile delle questioni attinenti al diritto di  asilo  e  delle
relative procedure,  operando  una  sorta  di  assimilazione  tra  le
diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e  le  ipotesi
di limitazione della liberta' personale  derivanti  dall'accertamento
giurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da
parte di cittadini comunitari o extracomunitari,  assimiliazione  che
non vi puo' essere, riguardando le  convalide  dei  provvedimenti  di
trattenimento o di proroga dei  trattenimenti  appunto  convalide  di
provvedimenti amministrativi, di per se' estranei ai fatti-reato.  Si
e' operata una scissione tra il giudice competente  a  giudicare  nel
merito i provvedimenti relativi  al  riconoscimento  del  diritto  di
asilo (le sezioni specializzate  dei  tribunali  distrettuali)  e  il
giudice competente a giudicare sulla legittimita'  dei  trattenimenti
disposti nell'ambito delle medesime procedure  di  riconoscimento  di
tale diritto. 
    Infine,  l'intervento  normativo  in   questione   ha   frustrato
l'esigenza di specializzazione dei giudici  chiamati  a  pronunciarsi
sulla legittimita' dei trattenimenti. 
    Come evidenziato dal Consiglio superiore della  magistratura  nel
piu' volte citato parere, si e' trattato di un  significativo  cambio
di prospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un  quadro
ordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita',
dimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di
celerita' proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la
necessita' di ripensare il funzionamento delle corti di appello,  con
le confusioni organizzative sopra rappresentate. 
    E' rilevante, pertanto, la questione della  conformita'  di  tale
sistema scaturito dalle modifiche apportate dagli  articoli  16,  18,
18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche,
dalla legge n. 187/2024,  in  primis,  all'art.  77,  comma  2  della
Costituzione; quindi, agli articoli  3,  25  e  102,  comma  2  della
Costituzione. 
4. In punto di non manifesta infondatezza della questione. 
    4.1. Rispetto all'art. 77, comma 2 della Costituzione. 
    Il decreto-legge n. 145/2024 e' stato emesso in mancanza di  quei
casi straordinari di necessita' e  urgenza  richiesti  dall'art.  77,
comma 2 della Costituzione. 
    Come  e'  noto,   per   costante   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale (vedi da ultimo Corte costituzionale n. 8/2022 e Corte
costituzionale n. 146/2024), la preesistenza  di  una  situazione  di
fatto comportante la necessita' e  l'urgenza  di  provvedere  tramite
l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,
costituisce un requisito di validita' dell'adozione di tale atto,  la
cui mancanza configura un vizio di  legittimita'  costituzionale  del
medesimo, che non e' sanato dalla legge di conversione, la quale, ove
intervenga, risulta a sua volta inficiata da un vizio  in  procedendo
(ex plurimis, sentenze n. 149 del 2020, n. 10 del  2015,  n.  93  del
2011, n. 128 del 2008, n.  171  del  2007  e  n.  29  del  1995).  Il
sindacato resta, tuttavia, circoscritto  alle  ipotesi  di  «mancanza
evidente» dei presupposti in discorso o di manifesta irragionevolezza
o arbitrarieta' della loro valutazione (ex plurimis, sentenze n.  186
del 2020, n. 288 e n. 97 del 2019, n. 137, n. 99 e n. 5 del 2018,  n.
236 e n. 170 del 2017): cio', al fine di evitare  la  sovrapposizione
tra la valutazione politica del Governo e delle Camere  (in  sede  di
conversione) e il controllo di legittimita' costituzionale  (sentenze
n. 186 del 2020, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010 e n. 171  del  2007).
L'espressione, usata dall'art. 77 della Costituzione, per indicare  i
presupposti della decretazione d'urgenza e' connotata, infatti, da un
«largo margine  di  elasticita'»  (sentenza  n.  5  del  2018),  onde
consentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo  a
una pluralita' di situazioni per  le  quali  non  sono  configurabili
rigidi parametri (sentenze 137 del 2018 e n. 171 del 2007). 
    Tutto cio' premesso, occorre verificare, alla stregua  di  indici
intrinseci ed estrinseci  alla  disposizione  impugnata,  se  risulti
evidente o meno la carenza del requisito della  straordinarieta'  del
caso di necessita' e d'urgenza di provvedere (Corte costituzionale n.
171/2007). 
    L'utilizzazione   del   decreto-legge   -   e   l'assunzione   di
responsabilita' che ne consegue per  il  Governo  secondo  l'art.  77
della  Costituzione  -  non  puo'  essere  sostenuta  dall'apodittica
enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza,
ne' puo' esaurirsi nella  constatazione  della  ragionevolezza  della
disciplina che e' stata introdotta (vedi sempre Corte  costituzionale
n. 171/2007 e n. 128/2008). 
    Cio' detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e'
alcuna  motivazione  delle  ragioni  di  necessita'  e  urgenza   del
provvedimento, specie con riguardo alle norme  processuali  contenute
nel capo IV (si legge  testualmente:  «Considerata  la  straordinaria
necessita' e urgenza di adottare norme  in  materia  di  ingresso  in
Italia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria  necessita'
e urgenza di  prevedere  misure  volte  alla  tutela  dei  lavoratori
stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e
603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro  sommerso;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). 
    Il decreto-legge, come visto,  aveva  attribuito  alla  corte  di
appello,  sostanzialmente,  di  nuovo  la  competenza  in   tema   di
impugnazione dei provvedimenti emanati  dal  tribunale  specializzato
nella materia della protezione internazionale, attraverso il reclamo.
Aveva, poi, previsto un obbligo per i  giudici  della  corte  addetti
alla trattazione del reclamo  di  formarsi  attraverso  la  frequenza
annuale  di  corsi  di  formazione  nella  materia  della  protezione
internazionale. 
    Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di
conversone  A.C.  2888,  veniva  presentato  l'emendamento  n.   16.4
proposto in  I  Commissione,  in  sede  referente,  alla  Camera  dei
deputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli  articoli  16,
17, 18, nonche' l'inserimento degli articoli 18-bis e  18-ter.  Dalla
lettura del bollettino delle  Commissioni  parlamentari,  redatto  in
forma sintetica (e  non  stenografica),  non  emergono  dichiarazioni
della  relatrice  tese  a  spiegare   le   ragioni   poste   a   base
dell'emendamento n. 16.4. Risultano  solamente  le  dichiarazioni  di
voto contrarie dei parlamentari  dell'opposizione  (interventi  degli
on.li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, L. Boldrini, S.  Bonafe',  G.
Cuperlo, A. Colucci, M. Mauri,  E.  Alifano,  I.  Carmina:  cfr.  XIX
Legislatura,  Camera  dei   Deputati,   I   Commissione   permanente,
bollettino di mercoledi' 20 novembre 2024, 32 e ss. e  spec.  53  con
l'approvazione  dell'emendamento,  pubblicato  in  allegato  2).  Dal
resoconto stenografico dell'intervento nell'Assemblea di Montecitorio
emerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo  che  gli
articoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell'esame in sede
referente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui
all'art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla corte  di  appello
la competenza per la convalida dei provvedimenti di  trattenimento  e
proroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale
disposti dal questore. 
    La legge di conversione,  dunque,  ha  eliminato  il  reclamo  e,
quindi, la  competenza  della  corte  in  sede  di  impugnazione  dei
provvedimenti emessi dal  tribunale  specializzato  nella  protezione
internazionale, ma ha attribuito alla corte di appello  (che  giudica
in composizione monocratica) la competenza in tema di  convalida  dei
provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga
dei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza,  peraltro,  prevedere
piu' alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia
della protezione internazionale. 
    Di fatto, con riguardo ai procedimenti incidentali  di  convalida
dei trattenimenti  o  di  proroga  dei  trattenimenti,  la  legge  di
conversione ne ha disposto la sottrazione alle sezioni  specializzate
dei tribunali distrettuali, per attribuirli alla  corte  di  appello,
peraltro, sembrerebbe, settore penale (o anche settore penale,  come,
per disposizione tabellare, e' previsto per la Corte  di  appello  di
Lecce), i cui magistrati  non  hanno  alcuna  specializzazione  nella
materia e rispetto ai quali non e' prevista, come  per  i  magistrati
del  tribunale,  alcuna  necessita'  di   specializzarsi   attraverso
opportune occasioni di formazione. 
    E  tutto  questo  senza  alcuna  motivazione  circa  le   ragioni
straordinarie  di  necessita'  e  urgenza   che   giustificano   tale
spostamento di competenza.  Invero,  non  solo  il  decreto-legge  n.
145/2024, come visto, non le esplicita, ma non  risultano  ricavabili
neppure dai lavori parlamentari che  hanno  portato  all'approvazione
della legge di conversione n.  187/2024  (relazioni,  interventi  dei
parlamentari, dossier e altro). Deve,  peraltro,  sottolinearsi  come
l'originaria  previsione  del  decreto-legge   n.   145/2024,   circa
l'attribuzione alla corte di appello  delle  competenze  in  tema  di
impugnazione dei provvedimenti  emessi  dal  tribunale  specializzato
nella materia della protezione internazionale, sia stata  sostituita,
come visto, in sede di conversione, dalla  piu'  limitata  competenza
della corte di appello a decidere sulle convalide  dei  provvedimenti
questorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative  proroghe,
che costituiscono normalmente procedimenti  incidentali  rispetto  al
procedimento principale di accoglimento o meno della domanda di asilo
e protezione internazionale sussidiaria, e che, certamente, non  sono
procedimenti di impugnazione. Dunque, anche l'originaria  previsione,
che gia' non si fondava su alcuna ragione esplicita di  straordinaria
urgenza e necessita', e' stata stravolta in sede di  conversione  del
decreto-legge, ancora una volta senza che cio' fosse giustificato  da
esplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessita'. 
    Residua,  quindi,   l'apodittica   e   tautologica   enunciazione
dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza contenuta nel
preambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa  neppure
alle  disposizioni  processuali  contenute  nel  capo  IV,  da   sola
insufficiente a rendere compatibile con  il  disposto  dell'art.  77,
comma  2  della  Costituzione,  l'esercizio  dello  straordinario  ed
eccezionale  potere  legislativo  attribuito  al   Governo   mediante
l'emanazione del decreto-legge. 
    D'altronde,  stride  con  l'asserita  necessita'  e  urgenza   la
previsione contenuta nell'art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024,
mantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad  opera  della
legge n. 187/2024,  che  proprio  le  disposizioni  del  capo  IV  si
applicano non immediatamente, il giorno  stesso  della  pubblicazione
del decreto in gazzetta ufficiale, ovvero il giorno successivo,  come
normalmente avviene per le norme emanate con decreto-legge, e neppure
nell'ordinario termine  di  vacatio  legis,  ma  addirittura  decorsi
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge. 
    4.2. Rispetto agli articoli 3, 25, comma 1, e 102, comma 2  della
Costituzione. 
    Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale  ha
affermato quanto segue: 
        «3.2.  -  La  giurisprudenza  di  questa  corte   ha   spesso
affrontato il quesito se una disciplina che determini uno spostamento
di competenza  con  effetto  anche  sui  procedimenti  in  corso  sia
compatibile con la garanzia del giudice  naturale  precostituito  per
legge di cui all'art. 25, primo comma della Costituzione. 
        Come questa corte osservo' sin dalla sentenza n. 29 del 1958,
con l'espressione "giudice precostituito per legge"  si  intende  "il
giudice istituito in base a criteri generali fissati  in  anticipo  e
non  in  vista  di  determinate  controversie".  Tale  principio,  si
aggiunse qualche anno piu' tardi, "tutela nel cittadino il diritto  a
una previa non dubbia conoscenza del giudice competente  a  decidere,
o, ancor piu' nettamente, il diritto alla certezza  che  a  giudicare
non sara' un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia'
verificatosi" (sentenza n. 88 del 1962, punto 4  del  considerato  in
diritto). 
        La costante giurisprudenza  di  questa  corte,  peraltro,  ha
sempre ritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967  -  che  la
garanzia  del  giudice  naturale  precostituito  per  legge  non  sia
necessariamente violata allorche' una legge determini uno spostamento
della competenza con effetto anche sui procedimenti in corso. 
        La violazione e' stata esclusa, in particolare,  in  presenza
di una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni  rischio  di
arbitrio nell'individuazione del nuovo giudice competente. Finalita',
quest'ultima, che gia' la sentenza n. 56 del 1967 aveva  ritenuto  la
ragion d'essere della garanzia del giudice naturale precostituito per
legge, la quale mira non solo a  tutelare  il  consociato  contro  la
prospettiva di un giudice non  imparziale,  ma  anche  ad  assicurare
l'indipendenza del giudice investito della cognizione di  una  causa,
ponendolo al riparo dalla possibilita' che  il  legislatore  o  altri
giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia'  incardinati
innanzi a se'. 
        3.2.1.  Anzitutto,  e'  necessario  che  lo  spostamento   di
competenza non  sia  disposto  dalla  legge  in  funzione  della  sua
incidenza in una specifica controversia gia' insorta, ma  avvenga  in
forza di una legge di portata generale, applicabile a una  pluralita'
indefinita di casi futuri. 
        La menzionata  sentenza  n.  56  del  1967,  in  particolare,
ritenne compatibile con l'art. 25, primo  comma  della  Costituzione,
una   riforma   legislativa   delle    circoscrizioni    giudiziarie,
immediatamente operativa anche con riferimento alla  generalita'  dei
processi  in  corso.  Il  precetto  costituzionale  in  parola  -  si
argomento' in quell'occasione - "tutela una esigenza fondamentalmente
unitaria: quella, cioe', che la competenza degli  organi  giudiziari,
al fine di una rigorosa  garanzia  della  loro  imparzialita',  venga
sottratta  ad  ogni  possibilita'   di   arbitrio.   La   illegittima
sottrazione della regiudicanda al giudice naturale  precostituito  si
verifica, percio', tutte le volte in cui il giudice venga designato a
posteriori  in  relazione   ad   una   determinata   controversia   o
direttamente dal legislatore  in  via  di  eccezione  singolare  alle
regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la
legge attribuisca tale potere al di la' dei  limiti  che  la  riserva
impone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece,  quando
la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso,  modifica
in generale i presupposti o i criteri in base ai  quali  deve  essere
individuato il  giudice  competente:  in  questo  caso,  infatti,  lo
spostamento della competenza dall'uno all'altro  ufficio  giudiziario
non avviene in conseguenza di una deroga  alla  disciplina  generale,
che sia adottata  in  vista  di  una  determinata  o  di  determinate
controversie, ma per effetto di un nuovo  ordinamento  -  e,  dunque,
della  designazione  di  un  nuovo  giudice  ʻnaturaleʼ  -   che   il
legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere  di  merito,
sostituisce a quello vigente" (punto 2 del considerato in diritto). 
        Tale criterio e' stato mantenuto fermo  da  questa  corte  in
tutta la giurisprudenza posteriore  relativa,  in  particolare,  alle
riforme ordinamentali che hanno introdotto regole  sulla  competenza,
con effetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze  n.  237
del 2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002
e n. 152 del 2001). 
        3.2.2. In secondo luogo, la giurisprudenza costituzionale  ha
spesso  posto  l'accento  -  in  particolare  laddove  la  disciplina
censurata deroghi rispetto alle regole vigenti  in  via  generale  in
materia di competenza  -  sulla  necessita'  che  lo  spostamento  di
competenza sia previsto dalla legge  in  funzione  di  esigenze  esse
stesse  di  rilievo  costituzionale.   Tali   esigenze   sono   state
identificate,  ad   esempio,   nella   tutela   dell'indipendenza   e
imparzialita' del  giudice  (sentenze  n.  109  e  n.  50  del  1963,
rispettivamente  punti  2  e   3   del   considerato   in   diritto),
nell'obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il  migliore
accertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra  procedimenti
(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto  2
del considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e  n.  508  del
1989), ovvero nell'opportunita'  di  assicurare  l'uniformita'  della
giurisprudenza in relazione a determinate controversie  (sentenza  n.
117 del 2012, punto 4.1. del considerato in diritto). 
        3.2.3. Infine, e' necessario che lo spostamento di competenza
avvenga in presenza di presupposti  delineati  in  maniera  chiara  e
precisa dalla legge, si' da  escludere  margini  di  discrezionalita'
nell'individuazione del nuovo giudice competente (sentenze n. 168 del
1976, punto 3 del considerato in diritto; n. 174 e  n.  6  del  1975,
entrambe punto 3 del considerato in diritto;  ordinanze  n.  439  del
1998 e n. 508 del 1989) e da  assicurare,  in  tal  modo,  che  anche
quest'ultimo  giudice  possa  ritenersi  «precostituito»  per   legge
(sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del considerato in diritto). 
        Per contro, la garanzia in esame e'  violata  da  leggi,  sia
pure  di  portata   generale,   che   attribuiscano   a   un   organo
giurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento
discrezionale  il  giudice  competente,  in  relazione  a   specifici
procedimenti gia' incardinati (sentenze n. 82 del 1971,  n.  117  del
1968, n. 110 del 1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla
composizione  dell'organo  giudicante   in   relazione,   ancora,   a
specifiche controversie gia' insorte (sentenze n. 393 del 2002  e  n.
83 del 1998)». 
    Dunque, affinche' lo spostamento di  competenza  possa  ritenersi
rispettoso del principio del giudice naturale  di  cui  all'art.  25,
comma 1 della Costituzione, e'  necessario  che  sia  previsto  dalla
legge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale. 
    E' necessario, pertanto, che lo spostamento di  competenza  abbia
una giustificazione «costituzionale», specie in un caso, come  quello
in esame, in cui l'attribuzione della competenza  relativamente  alle
convalide   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente
protezione internazionale era attribuita in precedenza ad una sezione
specializzata dei tribunali  distrettuali,  ad  una  sezione,  cioe',
appositamente  istituita  per  la  trattazione,  in  generale,  della
materia della protezione internazionale, che continua,  peraltro,  ad
occuparsi nel merito della decisione sulla  richiesta  di  protezione
internazionale. 
    In questa ottica, va aggiunta  l'assenza  totale  di  motivazioni
esposte, durante l'iter di conversione dell'originario  decreto-legge
(che non conteneva le disposizioni processuali  qui  in  esame),  sul
mutamento  di  assetto  giurisdizionale  in  questione,   come   gia'
rilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore  verso  la  tutela
del  principio  di  specializzazione   dell'organo   giudicante,   da
ritenersi - in casi simili - presidio  del  giusto  processo  di  cui
all'art. 111, comma 1 della Costituzione. 
    Se la ragione dell'inedita attribuzione di competenza alla  corte
di appello, che e' normalmente giudice di secondo grado, deve  essere
ricercata in una presunta affinita' dei procedimenti di convalida dei
provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga
dei trattenimenti dei richiedenti  protezione  internazionale  con  i
procedimenti  di  convalida  degli  arresti  eseguiti  dalla  polizia
giudiziaria in esecuzione dei MAE - come sembrerebbe  desumibile  dal
riferimento all'art. 5 comma 2 della legge n. 69/2005  contenuto  nel
comma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con  modifiche,
dalla legge n. 46/2017, introdotto dall'art. 16 del decreto-legge  n.
145/2024, convertito,  con  modifiche,  dalla  legge  n.  187/2024  -
nonche' dalla circostanza che il provvedimento di  convalida  risulta
impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di  cui  all'art.
606,  lettere  a),  b)  e  c)  codice  di  procedura  penale)  e   il
procedimento in Cassazione segue, ora, il rito previsto dall'art. 22,
commi 3 e 4, legge  n.  69/2005  (vedi  art.  14,  comma  6,  decreto
legislativo  n.   286/1998,   come   modificato   dall'art.   18-bis,
decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge  n.
187/2024, e, quindi, dalla sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
39/2025), deve osservarsi che tale asserita  affinita'  non  sussiste
minimamente. 
    Invero,  alla  base  del  procedimento  di   convalida   previsto
dall'art. 13 della legge n. 69/2005 vi e' l'arresto di  una  persona,
di iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un  mandato
di arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta  di
un MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione
giudiziaria) esecutiva o di  un  provvedimento  cautelare  avente  ad
oggetto  un  fatto  qualificabile   come   reato.   L'arresto   viene
convalidato o meno in vista della consegna dell'arrestato allo  Stato
che  ha  emesso  il  MAE  (procedura  attiva).  E'   chiaramente   un
procedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi
Corte EDU 7.10.2008, Monedero e Angora c. Spagna; ma  tendenzialmente
considerato di natura penale nel diritto dell'Unione  europea,  tanto
da estendere l'applicazione di alcune  delle  direttive  «processuali
penali» anche al  MAE:  vedi,  ad  esempio,  direttive  2010/64/UE  e
2012/13/UE), normalmente assegnato alle sezioni penali delle corti di
appello. 
    Per contro,  il  procedimento  che  attiene  alla  convalida  del
provvedimento che dispone o proroga il trattenimento del  richiedente
protezione  internazionale,   sebbene   riguardi   un   provvedimento
limitativo della liberta' dello straniero richiedente asilo, che deve
essere adottato nel rispetto delle  garanzie  previste  dall'art.  13
della Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001),  tuttavia
non e' stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne' in
ambito nazionale ne' in ambito  sovranazionale.  Come  opportunamente
ricordato  dalla  Corte  costituzionale  (vedi  il  punto  3.5.   del
considerato in diritto della sentenza n. 39 del  2025),  storicamente
la materia in questione e' sempre stata ritenuta di natura civile, in
ragione  della  natura  delle  situazioni   giuridiche   incise   dal
trattenimento, giacche', sottolineava la consulta,  «come  confermato
dalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240
del 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n.  40  del
1998 - il cui art. 12, come ricordato, e' confluito nell'art. 14  del
decreto  legislativo  n.  286  del  1998  -  trattandosi  di   misure
amministrative, di per  se'  estranee  al  fatto-reato,  suscettibili
nondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione
tutela  in  modo  particolare,  si  e'  ritenuto  di  attribuire   la
competenza  al  pretore  civile,  con  un  procedimento  rapidissimo,
destinato ad esaurirsi in quindici giorni,  salvo  ulteriore  ricorso
per Cassazione e senza escludere  eventuali  provvedimenti  cautelari
(la  cosiddetta  "sospensiva").  La  scelta  a  favore  del   giudice
ordinario  civile,  quale  autorita'  giurisdizionale  competente   a
decidere sul ricorso con l'espulsione, oltre che  della  legittimita'
della misura di cui all'art. 12,  risponde  a  criteri  funzionali  e
sistematici». D'altra parte, e' notorio che  nelle  controversie  che
riguardano l'ingresso, la permanenza o l'espulsione di  stranieri  in
Stati diversi di appartenenza non trova applicazione l'art.  6  CEDU,
ne' sotto il suo aspetto civile ne'  in  quello  penale  (Corte  EDU,
grande camera, 5.10.2000, Maaouia c. Francia,  dove  si  precisa  che
l'art. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU contiene garanzie  procedurali
applicabili all'allontanamento degli stranieri). Il trattenimento dei
cittadini stranieri ricade sotto l'ambito di  applicazione  dell'art.
5, § 1 lettera f), CEDU (vedi Corte EDU, grande camera,  15  dicembre
2016, ...), ed e' accettabile - sottolineava  la  Corte  dei  diritti
umani (vedi Corte EDU,  25.6.1996,  Amuur  c.  Francia)  -  solo  per
consentire  agli  Stati  di  prevenire  l'immigrazione  illegale  nel
rispetto dei propri obblighi internazionali, in particolare ai  sensi
della Convenzione  di  Ginevra  del  1951  relativa  allo  status  di
rifugiati e, appunto, della CEDU. 
    Aggiungeva la corte che la legittima preoccupazione  degli  Stati
di contrastare i  tentativi  sempre  piu'  frequenti  di  eludere  le
restrizioni all'immigrazione non deve  privare  i  richiedenti  asilo
della  protezione   offerta   da   tali   convenzioni,   sicche'   il
trattenimento  non   dovrebbe   essere   prolungato   eccessivamente,
altrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione  della
liberta' - inevitabile al fine  di  organizzare  il  rimpatrio  dello
straniero o, nel caso del richiedente  asilo,  in  attesa  dell'esame
della sua domanda di protezione internazionale -  in  una  privazione
della liberta' personale. A tale  riguardo,  precisava  la  Corte  di
Strasburgo - punto fondamentale - che occorre tenere conto del  fatto
che la misura e' applicabile non a coloro che  hanno  commesso  reati
penali, ma agli stranieri che, spesso temendo per  la  propria  vita,
sono fuggiti dal proprio Paese.  Sicche',  sebbene  la  decisione  di
disporre il trattenimento debba essere  presa  necessariamente  dalle
autorita' amministrative o di polizia, la  sua  convalida  o  proroga
richiede un rapido controllo da  parte  dei  tribunali,  tradizionali
tutori delle liberta' personali, ed il trattenimento non deve privare
il richiedente asilo del  diritto  di  accedere  effettivamente  alla
procedura per la determinazione del suo status di rifugiato. 
    Anche  la  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  (Corte  di
giustizia UE, grande sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20
e C-39/21, punti 72-74) ha precisato che  ogni  trattenimento  di  un
cittadino di un Paese terzo, che avvenga  in  forza  della  direttiva
2008/115 nell'ambito di una  procedura  di  rimpatrio  a  seguito  di
soggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33  nell'ambito
del trattamento di una domanda di protezione  internazionale,  oppure
in forza del regolamento n. 604/2013 nel contesto  del  trasferimento
del richiedente di una siffatta  protezione  verso  lo  Stato  membro
competente per l'esame della sua  domanda,  costituisce  un'ingerenza
grave nel diritto alla liberta', sancito all'art. 6 della CDFUE. 
    Infatti, come prevede  l'art.  2,  lettera  h),  della  direttiva
2013/33,  una  misura  di  trattenimento  consiste  nell'isolare  una
persona in un luogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal
contesto di tale disposizione, la cui portata puo', peraltro,  essere
trasferita alla nozione di «trattenimento» contenuta nella  direttiva
2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che il  trattenimento  impone
all'interessato di rimanere  in  un  perimetro  ristretto  e  chiuso,
isolando cosi' la persona di cui trattasi dal resto della popolazione
e privandola della sua liberta' di circolazione. 
    Orbene, la finalita' delle  misure  di  trattenimento,  ai  sensi
della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e  del  regolamento
n. 604/2013, non e' il  perseguimento  o  la  repressione  di  reati,
bensi' la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali  strumenti
in materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande  di
protezione internazionale e di trasferimento di  cittadini  di  Paesi
terzi. 
    Dunque, l'eventuale (poiche' sul punto, si ribadisce, non e' dato
rinvenire alcun esplicita o implicita motivazione  nel  decreto-legge
ovvero negli atti che hanno accompagnato  la  legge  di  conversione)
asserita affinita' tra  procedimento  di  convalida  dell'arresto  in
esecuzione  del  MAE  (esecutivo  o  cautelare)  e  procedimento   di
convalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o
la   proroga   del   trattenimento   del    richiedente    protezione
internazionale,  che  dovrebbe   essere   alla   base   della   nuova
attribuzione di competenza alle  corti  di  appello  in  quest'ultima
materia e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa  materia
al giudice specializzato costituito dalle sezioni  specializzate  dei
tribunali distrettuali per affidarla alle  corte  di  appello  -  per
giunta, come avvenuto in  alcuni  casi  con  provvedimenti  tabellari
organizzativi, alle sezioni penali delle corti  di  appello  -  senza
alcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione  da  parte
dei consiglieri delle corti che  saranno  chiamati  ad  occuparsi  di
questa materia,  non  appare  in  alcun  modo  idonea  ad  attribuire
ragionevolezza a  questa  decisione  del  legislatore,  ne'  persegue
esigenze di rilievo costituzionale. Anzi,  l'avere  sottratto  questa
materia al suo giudice «naturale», e cioe' al  giudice  appositamente
istituito e specializzato nella trattazione delle questioni  in  tema
di protezione internazionale, per affidarla ad un giudice, specie  se
penale, non specializzato, ne' obbligato a specializzarsi  attraverso
un onere di aggiornamento professionale  annuale,  sembra  perseguire
esigenze  opposte  a  quelle  di  rilievo  costituzionale.  Non  puo'
tacersi, infatti, che l'art. 102, comma 2 della Costituzione,  mentre
vieta l'istituzione  di  giudici  straordinari  o  giudici  speciali,
ammette la possibilita' dell'istituzione presso gli organi giudiziari
ordinari  di   Sezioni   specializzate   per   determinate   materie.
Costituisce, quindi, esigenza di  rilievo  costituzionale  quella  di
mantenere concentrate presso  la  competente  sezione  specializzata,
istituita presso i tribunali  distrettuali,  tutte  le  materie  alla
stessa attribuite, riguardanti la protezione internazionale. 
    Infine la censurata normativa appare violare anche l'art. 3 della
Costituzione. 
    Al  riguardo,  come  rammenta   ancora   una   volta   la   Corte
costituzionale nella sentenza n. 38 del  2005,  secondo  la  costante
giurisprudenza costituzionale, nella  configurazione  degli  istituti
processuali  il   legislatore   gode   di   ampia   discrezionalita',
censurabile  soltanto  laddove  la  disciplina  palesi   profili   di
manifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 189 e  n.  83  del
2024, rispettivamente  punto  9  e  punto  5.5.  del  considerato  in
diritto; n. 67 del 2023, punto 6 del considerato in diritto). 
    A  parte  la  mancanza   di   qualsiasi   ragione   che   potesse
giustificare, sotto il  profilo  del  perseguimento  di  esigenze  di
rilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in  esame,  deve
osservarsi come in tale modo l'intervento legislativo ha  inciso  sul
carattere  unitario  e  inscindibile  delle  questioni  attinenti  al
diritto di asilo e delle relative procedure, operando  una  sorta  di
assimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti
asilo e le ipotesi di limitazione della liberta' personale  derivanti
dall'accertamento  giurisdizionale,  in  corso  o  definitivo,  della
commissione  di  reati   da   parte   di   cittadini   comunitari   o
extracomunitari; tale assimilazione non vi puo'  essere,  riguardando
le convalide dei provvedimenti di  trattenimento  o  di  proroga  dei
trattenimenti appunto convalide di provvedimenti  amministrativi,  di
per se' estranei ai fatti-reato. Si e' operata una scissione  tra  il
giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al
riconoscimento del diritto di asilo  (le  sezioni  specializzate  dei
tribunali distrettuali) e il giudice  competente  a  giudicare  sulla
legittimita' dei trattenimenti disposti  nell'ambito  delle  medesime
procedure di riconoscimento di tale diritto, benche' la decisione sul
trattenimento abbia  natura  incidentale  nell'ambito  del  complesso
procedimento di riconoscimento  del  diritto  di  asilo  e  per  tale
ragione essa e'  stata  da  sempre  attribuita  alla  competenza  dei
medesimi giudici che sono chiamati a decidere nel  merito  in  ordine
alla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via  cautelare
(istanze  di  sospensiva)  quanto  in  via  definitiva.   La   comune
appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti,  sospensive,
merito) alla complessa materia della  protezione  internazionale  ha,
sino ad oggi, indotto il legislatore e il Consiglio  superiore  della
magistratura    a    ritenere    opportuna,    rectius    necessaria,
l'individuazione   di   un   giudice   specializzato,   tabellarmente
pre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti
obblighi formativi. 
    L'intervento normativo in questione ha  frustrato  l'esigenza  di
specializzazione  dei   giudici   chiamati   a   pronunciarsi   sulla
legittimita'  dei  trattenimenti,  con  un  significativo  cambio  di
prospettiva, difficilmente comprensibile in  presenza  di  un  quadro
ordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita',
dimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di
celerita' proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la
necessita' di ripensare il funzionamento delle corti di appello. 
    Peraltro, la non felice  formulazione  delle  nuove  norme,  come
visto, ha determinato finora sul piano  organizzativo  l'attribuzione
di questa materia in maniera  disorganica  ora  alle  sezioni  civili
delle corti  di  appello,  ora  alle  sezioni  penali  delle  stesse.
Tuttavia, non e' stato modificato il procedimento della convalida del
provvedimento questorile  che  ha  disposto  il  trattenimento  o  la
proroga  del  trattenimento  del  richiedente  asilo,  che  continua,
quindi, ad instaurarsi seguendo il  PCT,  mentre  in  Cassazione,  in
virtu' di un provvedimento organizzativo adottato in data 16  gennaio
2025 dalla  prima  presidente,  i  ricorsi  per  cassazione  proposti
avverso i decreti di convalida o non convalida, peraltro potendo fare
valere solo i motivi di ricorso di cui all'art. 606, lettere a), b) e
c) del codice di procedura penale,  risultano  assegnati  alla  prima
sezione penale, con la conseguente necessita' di prevedere  forme  di
raccordo operativo  con  le  corti  di  appello  che  consentisse  la
trasmissione degli atti a mezzo di una casella ad hoc di PEC. 
    La normativa  modificata  ha  assegnato  alle  corti  di  appello
(individuate ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge  n.  13/2017,
convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017)  la  competenza  a
provvedere  sulla  convalida   dei   provvedimenti   questorili   che
dispongono i  trattenimenti  o  le  proroghe  dei  trattenimenti  dei
richiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai  procedimenti  di
«riesame»,  che,   come   visto,   secondo   la   giurisprudenza   di
legittimita', vanno introdotti e decisi nelle forme del  procedimento
camerale ex art. 737 codice di procedura civile, e per  il  principio
della concentrazione delle tutele la competenza deve essere  riferita
al giudice della  convalida  e  delle  proroghe  (Cassazione  civile,
sezione I, 3 febbraio 2021, n. 2457). 
    Ma tale procedimento e' di competenza di un  giudice  collegiale,
sicche' non e' chiaro se e come vada introdotto dinanzi alle corti di
appello,  che  giudicano  monocraticamente,  attualmente  individuate
quali  autorita'  giudiziarie  competenti  sulle  convalide  e  sulle
proroghe. 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte di appello di  Lecce,  nella  persona  del  sottoscritto
consigliere; 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Solleva questione di legittimita'  costituzionale,  in  relazione
all'art. 77, comma 2 della Costituzione, agli articoli 3, 25  e  102,
comma 2 della Costituzione, con riferimento  agli  articoli  16,  18,
18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche,
dalla  legge  n.  187/2024,  nella  parte  in  cui  attribuiscono  la
competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad  oggetto
la richiesta, avanzata dal questore, ai sensi  dell'art.  6,  decreto
legislativo n. 142/2015, di proroga del trattenimento del richiedente
protezione internazionale, disposto a norma dell'art. 6  del  decreto
legislativo n. 142/2015, alla corte di appello di cui all'art. 5- bis
decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge  n.
46/2017, e cioe' alla corte di appello di cui  all'art.  5,  comma  2
della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il questore che  ha
adottato  il  provvedimento  oggetto  di  convalida,   che   giudica,
peraltro,  in  composizione  monocratica,  in  luogo  della   sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea,  istituita
presso il tribunale distrettuale. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio. 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.
Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  comunicata  al  sig.
Presidente della Camera  dei  deputati  ed  al  sig.  Presidente  del
Senato. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
      Cosi' deciso in Lecce all'esito della camera di  consiglio  del
13 giugno 2025 
 
                        Il consigliere: Toni