Reg. ord. n. 142 del 2025 pubbl. su G.U. del 20/08/2025 n. 34

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 03/06/2025

Tra: H. P.

Oggetto:

Misure di prevenzione – Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento – Provvedimenti disposti dal questore – Divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati nei confronti di persone denunciate e di soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati – Divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati specificati, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 cod. proc. pen., ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva – Denunciata previsione che tali provvedimenti siano adottati dal questore anziché dal tribunale, pur quando il soggetto sia già sottoposto ad altre misure di prevenzione – Incidenza sulla libertà di movimento della persona nello spazio.

- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n.48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis.

- Costituzione, art. 13.

In subordine: Misure di prevenzione – Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento – Provvedimenti disposti dal questore – Divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati specificati, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 cod. proc. pen., ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva – Denunciata applicabilità anche ai casi in cui il destinatario della misura sia stato condannato con sentenza anche non definitiva (o arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare custodiale) per i reati indicati posti in essere prima dell’entrata in vigore della norma censurata – Incidenza sui diritti fondamentali dell’individuo e specificamente sulla libertà, anche convenzionale, di circolazione.

- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n.48, art. 13-bis, comma 1-bis.

- Costituzione, artt. 16 e 117; Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art.2.

 

In ulteriore subordine: Misure di prevenzione – Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento – Provvedimenti disposti dal questore – Divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati nei confronti di persone denunciate e di soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati – Divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati specificati, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 cod. proc. pen., ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva – Denunciata omessa previsione che il questore contestualmente invii una segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni – Lesione della dignità personale della persona – Irragionevolezza – Limitazione ingiustificata della libertà personale.

- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n.48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis.

- Costituzione, artt. 2, 3 e 16.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 20/02/2017  Num. 14  Art. 13  Co. 1

legge  del 18/04/2017  Num. 48

decreto-legge  del 20/02/2017  Num. 14  Art. 13  Co. 1

legge  del 18/04/2017  Num. 48



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 13   Co.  

Costituzione  Art. 16   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.  

Protocollo addizionale alla Convenzione europea diritti dell'uomo  Art.  Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 giugno 2025

Ordinanza del 3 giugno 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di H. P.. 
 
Misure di prevenzione - Disposizioni per la prevenzione di  disordini
  negli esercizi pubblici e nei locali di  pubblico  trattenimento  -
  Provvedimenti disposti dal questore - Divieto di accesso a pubblici
  esercizi  o  locali  di   pubblico   trattenimento   specificamente
  individuati nei confronti  di  persone  denunciate  e  di  soggetti
  condannati, anche con  sentenza  non  definitiva,  per  determinati
  reati - Divieto di accesso ai pubblici  esercizi  o  ai  locali  di
  pubblico  trattenimento   presenti   nel   territorio   dell'intera
  provincia nei confronti delle persone che, per i reati specificati,
  sono state poste  in  stato  di  arresto  o  di  fermo  convalidato
  dall'autorita'  giudiziaria  o  sottoposte  a  una   delle   misure
  cautelari di cui agli artt. 284  e  285  cod.  proc.  pen.,  ovvero
  condannate,  anche  con  sentenza  non  definitiva   -   Denunciata
  previsione che  tali  provvedimenti  siano  adottati  dal  questore
  anziche' dal tribunale, pur quando il soggetto sia gia'  sottoposto
  ad altre misure di prevenzione. 
- Decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.  14  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di sicurezza delle citta'), convertito, con  modificazioni,
  nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis. 
In subordine: Misure di prevenzione - Disposizioni per la prevenzione
  di disordini negli esercizi  pubblici  e  nei  locali  di  pubblico
  trattenimento - Provvedimenti disposti dal questore  -  Divieto  di
  accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico  trattenimento
  presenti nel territorio dell'intera provincia nei  confronti  delle
  persone che, per i reati specificati, sono state poste in stato  di
  arresto  o  di  fermo  convalidato  dall'autorita'  giudiziaria   o
  sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285
  cod.  proc.  pen.,  ovvero  condannate,  anche  con  sentenza   non
  definitiva - Denunciata applicabilita' anche  ai  casi  in  cui  il
  destinatario della misura sia stato condannato con  sentenza  anche
  non  definitiva  (o  arrestato,  fermato  o  sottoposto  a   misura
  cautelare custodiale) per i reati indicati posti  in  essere  prima
  dell'entrata  in  vigore  dell'art.   13-bis,   comma   1-bis   del
  decreto-legge n. 14 del 2017. 
- Decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.  14  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di sicurezza delle citta'), convertito, con  modificazioni,
  nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, comma 1-bis. 
In ulteriore subordine: Misure di prevenzione - Disposizioni  per  la
  prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e  nei  locali  di
  pubblico trattenimento -  Provvedimenti  disposti  dal  questore  -
  Divieto di  accesso  a  pubblici  esercizi  o  locali  di  pubblico
  trattenimento specificamente individuati nei confronti  di  persone
  denunciate  e  di  soggetti  condannati,  anche  con  sentenza  non
  definitiva, per determinati reati - Divieto di accesso ai  pubblici
  esercizi  o  ai  locali  di  pubblico  trattenimento  presenti  nel
  territorio dell'intera provincia nei confronti delle  persone  che,
  per i reati specificati, sono state poste in stato di arresto o  di
  fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria  o  sottoposte  a  una
  delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 cod. proc. pen.,
  ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva  -  Denunciata
  omessa  previsione  che  il  questore  contestualmente  invii   una
  segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano
  le condizioni. 
- Decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.  14  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di sicurezza delle citta'), convertito, con  modificazioni,
  nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis. 


(GU n. 34 del 20-08-2025)

 
                        TRIBUNALE DI FIRENZE 
                        Prima sezione penale 
 
    Il Giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di: 
        A) P.H. - nato in ... il ...; 
          detenuto per altra causa, rinunciante a comparire; 
          difeso dall'avv. di fiducia Fiammetta Pezzati del  foro  di
Firenze; 
    Imputato: 
        del reato dl cui all'art. 13-bis del decreto-legge n. 14/2017
per essersi introdotto e trattenuto nel ... per bere e  giocare  alle
slot e cio' in violazione del provvedimento del questore del  divieto
di  accesso  agli  esercizi  pubblici  del  ...  a   suo   carico   e
notificatogli il ... In ... il ... 
    Sentite le parti; 
    Premesso che: 
        con decreto del pubblico ministero H.P. era citato a giudizio
per il reato sopra indicato; 
        a  seguito  di  ammissione  al  giudizio  abbreviato,  questo
giudice disponeva ex art.  441,  comma  5  del  codice  di  procedura
penale, l'acquisizione di alcuni provvedimenti; 
        all'udienza del  31  marzo  2025  le  parti  illustravano  le
rispettive conclusioni: il pubblico ministero  chiedeva  la  condanna
dell'imputato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro  9.000  di
multa;  la  difesa  chiedeva  l'assoluzione  e,  in   subordine,   il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione
del minimo della pena e della riduzione per il rito; 
        all'udienza  odierna,  cui  il  processo  era  rinviato   per
eventuali repliche, le parti vi rinunciavano; 
    Rilevato che: 
        A) con provvedimento del ... il questore di Firenze ai  sensi
dell'art. 13-bis, commi 1 e 1-bis decreto-legge n. 14/2017 vietava  a
H.P. - per la durata di anni due dalla data della relativa notifica -
di accedere agli esercizi pubblici di somministrazione di  bevande  e
alimenti (bar, pasticcerie, caffe', gelaterie ed esercizi similari) e
ai locali di pubblico intrattenimento compresi  in  una  certa  area,
analiticamente descritta, del Comune  di  ...,  avvisandolo  che  per
eventuali esigenze di salute o lavoro  avrebbe  potuto  avvalersi  di
percorsi alternativi che non prevedessero il transito nelle immediate
vicinanze dei citati locali. 
    Il provvedimento era motivato dal fatto che negli ultimi anni  il
predetto era stato deferito in stato di liberta' in plurime occasioni
dai Carabinieri di ... per  reati  contro  la  persona  e  contro  il
patrimonio avvenuti all'interno o all'esterno di  locali  di  ...  In
particolare, erano riportate: una  denuncia  per  fatti  di  minacce,
danneggiamenti e lesioni del ..., verificatisi  all'esterno  del  bar
... (sito in ... piazza ...), e una denuncia per fatti di minacce del
... posti in essere ai danni del gestore del gia' citato bar  ...  al
fine di ottenere delle consumazioni gratuite, nonche' una condanna in
primo grado del 19 ottobre 2020 per un reato di danneggiamento  posto
in essere all'interno del bar  ...  (sito  in  ...  via  ...).  Erano
inoltre riportati i precedenti penali e  di  polizia  del  prevenuto.
nonche' il fatto che, in ragione  di  tali  precedenti.  il  predetto
fosse gia' stato attinto dai provvedimenti dell'avviso orale  (emesso
dal questore di Firenze il ... e notificato il ...) e del  foglio  di
via obbligatorio dal Comune di ... (emesso dal questore di Firenze il
... e notificato  il  ...).  Si  motivava  poi  il  pericolo  per  la
sicurezza  pubblica   in   ragione   della   tipologia   dei   citati
comportamenti (aggressivi e violenti) e del  fatto  che  il  predetto
frequentasse soggetti parimenti pregiudicati  e  con  gli  stessi  si
intrattenesse proprio all'interno dei locali di  somministrazione  di
cibi e bevande di ... 
    Il provvedimento era notificato al P. in data ...; 
        B) dal verbale di identificazione, dall'annotazione  di  P.G.
del 22 dicembre 2022 e dalla comunicazione notizia di  reato  risulta
che in data ..., verso le ore ... il prevenuto (occupato come operaio
alle dipendenze della ... di ...), in violazione del citato  divieto,
era rintracciato dai Carabinieri di ... all'interno del  bar  ...  di
... - situato all'interno dell'area  indicata  nel  provvedimento  di
divieto del questore - mentre era intento a giocare alle videoslot  e
a consumare un aperitivo; 
        C) sono stati acquisiti altresi' ulteriori provvedimenti:  il
provvedimento di avviso orale adottato dal questore  di  Firenze  nei
confronti di P. il ... e notificato  il  ...;  il  provvedimento  del
foglio di via obbligatorio del ... (notificato il ...),  con  cui  il
questore di Firenze ordinava il rimpatrio di P.  nel  Comune  di  ...
(...). Comune di residenza, e gli vietava di tornare  nel  Comune  di
... (...) per la durata di anni tre (da  detto  provvedimento  emerge
altresi' che il prefetto di Siena aveva adottato  nei  confronti  del
prevenuto un provvedimento di sospensione della patente  di  guida  a
tempo indeterminato); il provvedimento del foglio di via obbligatorio
dell'... (notificato l'...), con cui il questore di Firenze  ordinava
il rimpatrio di P. nel Comune di ... (...) e gli vietava  di  tornare
nel Comune di ... (...) per la durata di anni tre; 
        D) dal certificato  del  casellario  risulta  che  le  ultime
condanne riportate dal prevenuto  sono  tutte  connesse  alle  citate
misure di prevenzione: in data 4 aprile 2022 per il reato ex art. 76,
comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011 commesso il ...,  per  la
violazione del foglio di via da ...; in data 4  aprile  2023  per  il
reato ex art. 73 del decreto legislativo n. 159/2011 commesso il ...,
per guida  con  patente  sospesa  o  revocata  da  parte  di  persona
sottoposta a misura di prevenzione; in data 24 ottobre  2023  per  il
reato ex art. 13-bis, comma 6 del decreto-legge n. 14/2017,  commesso
il ..., per violazione  del  divieto  di  accesso  agli  esercizi  di
somministrazione di ...; 
        E)    quanto    all'affermazione    della     responsabilita'
dell'imputato relativamente al reato in questione, e'  necessario  il
vaglio in via incidentale della legittimita'  del  provvedimento  del
questore del ... ora in ipotesi violato; in particolare. premesso che
il predetto provvedimento risulta conforme alle norme di legge,  pare
necessario il pronunciamento della  Corte  costituzionale  in  ordine
alla legittimita' costituzionale: 
          dell'art. 13-bis, commi 1  e  1-bis  del  decreto-legge  n.
14/2017  nella  parte  in  cui  prevede  che  il  provvedimento   ivi
contemplato sia adottato dal questore, anziche'  dal  tribunale,  pur
quando  il  soggetto  sia  gia'  sottoposto  ad   altre   misure   di
prevenzione; 
in subordine, 
          dell'art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n.  14/2017
nella parte in cui non limita la propria portata ai casi  in  cui  il
destinatario della misura  sia  stato  condannato  con  sentenza  non
definitiva (o arrestato, fermato  o  sottoposto  a  misura  cautelare
custodiale) per reati  di  cui  al  comma  1  posti  in  essere  dopo
l'entrata in vigore della stessa norma; 
in ulteriore subordine, 
          dell'art. 13-bis, commi 1  e  1-bis  del  decreto-legge  n.
14/2017  nella  parte  in   cui   non   prevede   che   il   questore
contestualmente  invii  una  segnalazione   ai   competenti   servizi
socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni: 
    Cio' premesso, 
 
                               Osserva 
 
1. Rilevanza delle questioni. 
    1.1. H.P. soggetto residente nel Comune di ...  e  occupato  come
operaio alle dipendenze di un'agenzia di somministrazione  lavoro  di
..., era destinatario di un provvedimento del  questore  di  Firenze,
con cui - ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge  n.  14/2017  -
gli si vietava di accedere ai locali di somministrazione  di  bevande
ed alimenti presenti in una certa area ben perimetrata del Comune  di
... 
    Il provvedimento (c.d. DASPO «antirissa») era motivato sulla base
del fatto che in plurime occasioni il predetto era  stato  denunciato
per  reati  contro  la  persona  e  contro  il  patrimonio   avvenuti
all'interno o all'esterno di locali  di  ...:  erano  in  particolare
riportate due denunce infratriennali del ... e del ...;  era  inoltre
stato gia' condannato in primo grado in data 19 ottobre 2020  per  un
reato di danneggiamento posto in essere all'interno di un  altro  bar
di ... 
    Sulla base di tali risultanze e ritenendo sussistente un pericolo
per la sicurezza pubblica, il questore vietava allo stesso  l'accesso
ai locali presenti in una certa area del territorio  di  ...  per  un
periodo di due anni. 
    Il provvedimento era regolarmente notificato in data ... 
    1.2. Il giorno ..., quindi mentre ancora  perdurava  il  divieto,
l'imputato era  rinvenuto  dai  Carabinieri  all'interno  di  un  bar
ricompreso  nell'area  sopra  citata,  in   violazione   quindi   del
provvedimento  del  questore.  Sussisterebbe  quindi  il   reato   in
contestazione. 
    1.3. Il provvedimento del questore - valutato alla stregua  delle
norme di legge ordinaria - risulta legittimo. 
    In primo  luogo,  il  provvedimento  riporta  analiticamente  gli
elementi di  fatto  in  considerazione  dei  quali  il  predetto  era
considerato autore di delitti contro la persona e il patrimonio posti
in essere recentemente all'interno di pubblici esercizi di ... 
    Risulta inoltre motivata congruamente  la  valutazione  circa  il
pericolo  per  la  sicurezza  che  sarebbe  derivato  dalla  condotta
dell'imputato. 
    Infine, l'individuazione dei locali cui era vietato l'accesso era
motivata in considerazione dei luoghi in cui erano stati  commessi  i
predetti reati. 
    Si deve infine osservare che ai sensi dell'art. 13-bis,  comma  1
del decreto-legge n. 14/2017 il divieto di accesso  puo'  interessare
locali «specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui  sono
stati commessi i predetti reati ovvero delle  persone  con  le  quali
l'interessato si  associa,  specificamente  indicati»,  ma  ai  sensi
dell'art. 13-bis, comma 1-bis - in caso di intervenuta condanna anche
solo con sentenza  non  definitiva  -  il  divieto  di  accesso  puo'
riguardare eventualmente anche tutti i locali  della  provincia.  Nel
caso di specie, per l'appunto,  P.  era  stato  gia'  condannato  con
sentenza di primo grado per un reato (danneggiamento commesso  in  un
bar) tra quelli indicati all'art. 13-bis, comma 1  del  decreto-legge
n. 14/2017, per cui ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo il
questore poteva disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi e
ai  locali  di  pubblico  intrattenimento  addirittura  di  tutta  la
provincia, sicche' la disposizione del divieto di accesso a quelli di
un'area (per quanto grande) del Comune di ... certamente era conforme
al disposto normativo. 
    1.4.    Tuttavia,    ove    sopravvenisse    la     dichiarazione
d'incostituzionalita' dell'art. 13-bis del decreto-legge  n.  14/2017
nel senso auspicato con la questione sollevata in via  principale,  e
cioe' della normativa che da' fondamento al potere  del  questore  di
adottare la misura di prevenzione la cui inosservanza e'  oggetto  di
accertamento nel giudizio  principale,  cio'  varrebbe  a  «pone  nel
nulla» la misura medesima, con conseguente ricaduta sulla sussistenza
o meno del reato (in  tal  senso,  da  ultimo,  Corte  costituzionale
sentenza n. 2 del 2023; in senso analogo anche la sentenza n. 203 del
2024). 
    In particolare -  ove  la  Corte  costituzionale  dichiarasse  la
illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 13-bis  del
decreto-legge  n.  14/2017  nella  parte  in  cui  prevede   che   il
provvedimento ivi contemplato sia  adottato  dal  questore,  anziche'
dall'autorita'  giudiziaria,  pur  quando  il   soggetto   sia   gia'
sottoposto ad altre misure di prevenzione - nel  caso  di  specie  la
misura di prevenzione sarebbe posta nel nulla, posto che P. era  gia'
sottoposto ad altre due misure di prevenzione (foglio di via e avviso
orale) e la misura e' stata adottata dal questore. 
    1.5. Analogamente - qualora  fosse  accolta  la  prima  questione
subordinata e cioe' qualora  la  corte  dichiarasse  l'illegittimita'
costituzionale della norma  nella  parte  in  cui,  con  riguardo  ai
presupposti del provvedimento  in  questione,  attribuisce  rilevanza
alle  sentenze  di  condanna  relative   a   reati   commessi   prima
dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020 -
la  misura  di  prevenzione  violata  risulterebbe  illegittima   per
l'insussistenza  dei  relativi  presupposti:  non   considerando   la
sentenza di condanna del 19 ottobre 2020 (certamente relativa  ad  un
fatto precedente il citato decreto-legge del  21  ottobre  2020),  il
divieto  di   accesso   avrebbe   potuto   riguardare   solo   locali
«specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui  sono  stati
commessi  i  predetti  reati  ovvero  delle  persone  con  le   quali
l'interessato si  associa,  specificamente  indicati»:  nel  caso  di
specie il questore ha viceversa disposto  il  divieto  di  accesso  a
tutti i locali compresi in una certa area (estesa) del Comune di ...,
non specificamente individuati;  tra  l'altro  il  divieto  e'  stato
disposto in modo da interessare  anche  i  locali  -  compresi  nella
citata  area  -  eventualmente  aperti  anche  dopo  l'adozione   del
provvedimento. 
    1.6. Infine, la misura violata verrebbe meno, per  illegittimita'
del relativo contenuto, anche nel caso in cui fosse accolta  l'ultima
questione sollevata  in  via  subordinata,  con  la  conseguenza  che
l'attuale imputato dovrebbe andare assolto. 
    Con detta  questione  si  chiede  alla  Corte  costituzionale  di
dichiarare l'illegittimita' dell'art.  13-bis  del  decreto-legge  n.
14/2017  nella  parte  in  cui  non  prevede   che,   contestualmente
all'adozione   del   provvedimento,   il   questore   trasmetta   una
segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove  ne  ricorrano
le condizioni. 
    In base agli atti del fascicolo d'indagini e' infatti  ampiamente
plausibile che con riguardo al P. i sussistessero le  condizioni  per
un intervento  dei  citati  servizi  socio-sanitari  e  fosse  quindi
necessaria una segnalazione a detti servizi. Le tipologie di condotte
di P. di cui ai precedenti di polizia  che  legittimavano  l'adozione
del provvedimento (in un episodio lancio di sedie all'interno  di  un
bar nel corso di una  colluttazione  con  altro  soggetto,  in  altro
episodio insistenti minacce nei confronti del  gestore  del  bar  per
ottenere consumazioni gratuite, in altro episodio danni all'esercizio
pubblico e colluttazione  con  i  responsabili  della  sicurezza  del
locale) e il fatto che egli  fosse  solito  intrattenersi  con  altri
soggetti nei bar del paese portano a ritenere plausibile un  problema
di dipendenza dall'alcool o comunque di abuso frequente (una conferma
in  tal  senso  si  ricava  dal  fatto   che   anche   in   occasione
dell'accertamento del ... egli fosse intento a  consumare  alcolici);
dagli atti risulta pure che lo stesso sia stato in passato  segnalato
anche per uso personale di stupefacenti. 
    Ove fosse accolta la questione,  il  provvedimento  del  questore
dovrebbe ritenersi illegittimo per la mancata segnalazione ai servizi
socio-sanitari: la segnalazione agli stessi integrerebbe infatti  non
un  adempimento  collaterale.  bensi'  un  elemento  essenziale   del
contenuto del provvedimento ai fini della idoneita'  dello  stesso  a
conseguire la finalita' perseguita e a salvaguardare la dignita'  del
destinatario, offrendogli una concreta possibilita'  di  recupero  al
rispetto delle regole del vivere civile  e  non  limitandosi  ad  una
emarginazione di fatto dello stesso (cfr. infra). 
2. Il quadro normativo. 
    2.1.  Pare  opportuno  preliminarmente  procedere  ad  una  breve
ricognizione del quadro normativo. 
    2.2. Il decreto-legge n. 113/2018 (convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 132/2018) con l'art.  21,  comma  1-ter,  ha  previsto
l'introduzione nel decreto-legge n. 14/2017 (convertito con la  legge
n. 48/2017) dell'art. 13-bis. 
    Tale  disposizione  inizialmente  attribuiva   al   Questore   la
possibilita' di disporre - per ragioni di sicurezza e per una  durata
compresa tra sei mesi e  due  anni  -  nei  confronti  delle  persone
condannate con sentenza definitiva o confermata in grado  di  appello
nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi  in  occasione  di
gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi  ovvero  in  locali  di
pubblico trattenimento. per delitti non colposi contro la  persona  e
il patrimonio, nonche' per delitti in  materia  di  stupefacenti,  il
divieto  di  accesso  agli  stessi  locali  o  ad  esercizi  pubblici
analoghi, specificamente  indicati,  ovvero  di  stazionamento  nelle
immediate  vicinanze  degli   stessi.   Era   inoltre   prevista   la
possibilita'  di   ulteriori   prescrizioni   piu'   stringenti,   in
particolare la prescrizione di comparire  personalmente  una  o  piu'
volte, negli orari indicati, nell'ufficio di  polizia  competente  in
relazione al luogo di residenza o in quello specificamente  indicato.
In tal ipotesi era previsto  un  meccanismo  di  convalida  da  parte
dell'autorita' giudiziaria, ricalcato su quello previsto dall'art. 6,
commi 3 e 4, legge n. 401/1989 per il c.d. DASPO. 
    La violazione del citato divieto era punita con la reclusione  da
sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. 
    2.3. Successivamente, il decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173  del  18  dicembre
2020) con l'art. 11, comma 1, lettera b),  ha  modificato  il  citato
art. 13-bis. 
    Tra le varie modifiche, era prevista la possibilita' di  disporre
il citato divieto di accesso  ai  locali  e  di  stazionamento  nelle
immediate vicinanze per chi fosse anche solo stato denunciato per uno
dei  reati  sopra  indicati  (era   scorporata   la   materia   degli
stupefacenti, mentre erano inseriti nell'elenco i reati aggravati  ex
art. 604-ter del codice penale). 
    Era introdotto nell'art. 13-bis il comma 1-bis, che  consente  al
questore di disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o  ai
locali  di   pubblico   intrattenimento   presenti   nel   territorio
dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di
cui al comma 1, siano state poste in stato  di  arresto  o  di  fermo
(convalidato dall'autorita' giudiziaria),  ovvero  condannate,  anche
con sentenza non definitiva. 
    Era introdotto altresi' il comma 1-ter, ai  sensi  del  quale  in
ogni caso la  misura  disposta  dal  questore  ricomprende  anche  il
divieto di  stazionamento  nelle  immediate  vicinanze  dei  pubblici
esercizi e dei locali ai quali e' vietato l'accesso. 
    Era  inoltre  aggravato  il  trattamento  sanzionatorio,  con  la
previsione della pena - in caso di violazione del  divieto  (o  delle
prescrizioni) - della reclusione da sei mesi a  due  anni  e  con  la
multa da 8.000 a 20.000 euro. 
    2.4. In seguito, nel settembre 2023 - quindi dopo i fatti oggetto
del procedimento principale - il decreto-legge n. 123/2023 modificava
nuovamente l'art. 13-bis del decreto-legge n.  14/2017:  ampliava  il
novero dei reati la denuncia per i quali legittimava  il  questore  a
disporre il divieto in questione (inserendo nell'elenco i delitti  ex
articoli 336 e 337 del codice penale, nonche' la  contravvenzione  ex
art. 4, legge n. 110/1975); aumentava la durata minima  e  la  durata
massima del  divieto  (ora  rispettivamente  un  anno  e  tre  anni);
inaspriva ulteriormente il trattamento sanzionatorio previsto per  la
violazione del divieto e delle prescrizioni (ora reclusione da uno  a
tre anni e multa da 10.000 a 24.000 euro). 
    2.5. La normativa  in  questione  fa  sorgere  plurimi  dubbi  di
compatibilita' con i principi costituzionali. 
3. La questione  sollevata  in  via  principale:  fa  competenza  del
questore anziche' dell'autorita' giudiziaria. 
    3.1. Si dubita della legittimita' della norma censurata  rispetto
al  disposto  dell'art.   13   della   Costituzione,   in   relazione
all'attribuzione al  questore,  anziche'  all'autorita'  giudiziaria,
della competenza a disporre la misura di  prevenzione  in  questione,
pur quando il destinatario sia gia' sottoposto  ad  altra  misura  di
prevenzione. 
    3.2.  Il  provvedimento  del  questore  comporta   per   il   suo
destinatario, per un lungo periodo di tempo, il divieto  di  accedere
ad  alcuni  pubblici  esercizi  e  di  stazionare   nelle   immediate
vicinanze. 
    3.3. La Corte costituzionale ha piu' volte chiarito  quale  debba
ritenersi il confine tra la liberta' personale - per  le  limitazioni
della quale e' prevista dall'art. 13 della Costituzione, una  riserva
di giurisdizione (oltre che una riserva di legge) - e la liberta'  di
circolazione,  la  cui  compressione  e'  possibile  anche  da  parte
dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza  (sussistendo  i  presupposti
previsti dall'art. 16 della Costituzione). 
    La questione e' stata da ultimo affrontata nella sentenza n.  203
del 2024. 
    3.4. In tale occasione la Corte ha  preliminarmente  sottolineato
l'importanza per un giudice costituzionale del  tendenziale  rispetto
dei  propri  precedenti,  di   cui   il   legislatore   tiene   conto
nell'elaborare le normative. 
    La corte ha  poi  ribadito  la  distinzione  tra  le  misure  che
comportino una coazione fisica della persona e le diverse misure che,
pur in assenza di  coazione,  incidano  comunque  sulla  liberta'  di
movimento della persona nello spazio. 
    Le prime incidono senz'altro sulla liberta' personale (salvo  che
la restrizione abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile). 
    Quanto  alle  seconde,  occorre  avere  riguardo  a  due  criteri
discretivi, che devono essere soddisfatti cumulativamente perche'  si
possa  ravvisare  una  limitazione  alla   liberta'   personale.   In
particolare,  cio'  avviene  se  tali   misure   impongono   obblighi
(rinforzati da sanzioni in caso di  violazione)  che  determinano  un
effetto di «degradazione giuridica» dell'interessato e che  risultano
«di tale intensita' da poter essere equiparati a un  vero  e  proprio
assoggettamento della persona all'altrui potere». 
    Piu' precisamente,  con  riguardo  a  tale  ultimo  criterio,  di
carattere «quantitativo», la corte ha ribadito il criterio discretivo
basato sull'assunto che «il divieto di recarsi in un certo luogo sia,
di regola, meno gravoso per  l'interessato  rispetto  all'obbligo  di
recarsi, o di rimanere,  in  un  luogo  determinato»:  tale  criterio
sarebbe  in  grado  di  assicurare  prevedibilita'  e  coerenza  alle
decisioni della stessa corte; «prevedibilita' e coerenza che, invece,
risulta-ebbero necessariamente indebolite da un approccio alternativo
che  conducesse  a  "pesare"  caso  per   caso   l'intensita'   delle
restrizioni della liberta' di movimento, indipendentemente dalla loro
natura, discendenti da ciascuna singola misura». 
    La Corte costituzionale si e' peraltro riservata di riconsiderare
tale orientamento «nell'ipotesi in cui  il  legislatore  dovesse,  in
futuro, dilatare eccessivamente i divieti  inerenti  alle  misure  in
esame, in termini sia di estensione degli spazi dai quali il soggetto
venga interdetto, sia di durata della stessa  interdizione,  rendendo
cosi' non piu' sostenibile l'assunto, sul quale  tale  giurisprudenza
implicitamente si fonda, della generale minore incidenza del  divieto
di recarsi in un luogo determinato rispetto  all'obbligo  di  recarsi
periodicamente presso un ufficio di  polizia,  o  di  rimanere  nella
propria abitazione durante le ore notturne». 
    3.5. Venendo all'attuale questione, la  misura  di  cui  all'art.
13-bis, commi  1  e  1-bis,  decreto-legge  n.  14/2017  (c.d.  DASPO
«antirissa») non realizza una coazione fisica rispetto al  corpo  del
destinatario: incide comunque pero' sulla liberta' di movimento della
persona nello spazio. 
    In  particolare,  comporta  un  divieto  di  accesso  a  pubblici
esercizi e locali (luoghi aperti al pubblico altrimenti  accessibili)
e un divieto  di  stazionamento  nelle  immediate  vicinanze  (luoghi
pubblici). 
    3.5. Il citato provvedimento - sempre alla  stregua  dei  criteri
fissati dalla sentenza n. 203 del 2024 - determina inoltre un effetto
di degradazione giuridica del destinatario e cioe' «una menomazione o
mortificazione della dignita' o del prestigio  della  persona».  Tale
effetto e' connesso infatti alle ragioni che giustificano  l'adozione
della misura.  che  si  basa  su  una  valutazione  di  pericolosita'
dell'interessato per l'ordine  e  la  sicurezza  pubblici,  sotto  il
profilo della possibilita' di  commissione  in  futuro  di  ulteriori
reati (sulla base delle denunce e/o  delle  condanne  per  precedenti
reati), con  conseguente  valutazione  discrezionale  negativa  delle
qualita' morali e della socialita' dell'individuo e connessi  «stigma
morale» e «mortificazione della [sua] pari dignita' sociale». 
    3.6. Quanto al parametro quantitativo. il divieto di  accesso  ad
uno  o  piu'  locali  pubblici  e   di   stazionamento   nelle   aree
immediatamente vicine non solo comporta una limitazione alla liberta'
di  movimento,  ma  -  avuto  riguardo  alla  tipologia  dei   luoghi
interdetti - incide in misura apprezzabile anche  sulla  possibilita'
per il destinatario di approvvigionarsi agevolmente e in tempi rapidi
di generi alimentari di pronto consumo (o anche solo di una bottiglia
d'acqua), nonche' sulla sua vita di relazione. L'incidenza e'  minore
ove il provvedimento riguardi un solo esercizio di somministrazione o
locale d'intrattenimento: maggiore ove il provvedimento  interessi  -
come nel caso di specie - tutti i locali compresi in  un'area  estesa
del Comune di residenza  dell'interessato;  ancora  maggiore  ove  il
provvedimento riguardi - come pure e' possibile  ai  sensi  dell'art.
13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n. 14/2017  -  tutti  i  locali
delle citate categorie della provincia. 
    L'eventuale violazione del divieto costituisce  un  delitto  (non
una mera contravvenzione), punito con pena detentiva  (all'epoca  dei
fatti oggetto del presente processo minimo sei  mesi  di  reclusione,
ora minimo un anno di reclusione) e pecuniaria (all'epoca  dei  fatti
oggetto del presente processo minimo 8.000 euro di multa, ora  minimo
10.000 euro di multa). 
    Alla stregua del criterio  ribadito  dalla  Corte  costituzionale
nella sentenza n. 203 del 2024,  cio'  non  e'  tuttavia  sufficiente
affinche' si  possa  ritenere  limitata  la  liberta'  personale  del
soggetto, avendo il provvedimento ad oggetto pur sempre un divieto di
recarsi in alcuni posti e non l'obbligo di recarsi o di  rimanere  in
un luogo determinato. 
    3.7. Ad avviso  di  chi  scrive  sarebbe  necessario  individuare
un'eccezione a tale principio per l'ipotesi in cui  il  soggetto  che
s'intenda sottoporre alla misura di prevenzione sia  gia'  sottoposto
ad altra misura di prevenzione. 
    3.7.1. Considerando cioe' il singolo provvedimento,  l'intensita'
dell'incisione della liberta' di movimento nello  spazio  discendente
dalla misura non e' tale  da  determinare  un  assoggettamento  della
persona all'altrui potere. 
    La situazione pare pero' essere  diversa  allorche'  il  medesimo
soggetto sia sottoposto, con diversi provvedimenti, a piu' misure  di
prevenzione (dello stesso tipo o anche di tipo diverso). 
    3.7.2. Ad esempio, nel momento in cui, in data ..., era  disposto
dal questore di Firenze il divieto di accesso ai locali  pubblici  di
una  certa  area  di  ...  l'attuale  imputato  era  gia'  sottoposto
all'avviso orale dello stesso questore di Firenze del ... e al foglio
di via obbligatorio dal Comune di ... adottato dallo stesso  questore
di Firenze il ... e avente durata di anni tre dalla  notifica  (...).
In  seguito,  con  provvedimento  dell'...  (notificato  l'...)  egli
sarebbe stato sottoposto dal questore di Firenze  anche  alla  misura
del foglio di via obbligatorio dal Comune di ...  per  la  durata  di
anni  tre  dalla  notifica:  al  momento  della  notifica   di   tale
provvedimento il predetto era  dunque  sottoposto  contemporaneamente
quanto meno a quattro diverse misure di prevenzione,  essendo  ancora
in essere le precedenti tre misure; non  risulta  dagli  atti  se  lo
stesso fosse destinatario  anche  di  altre  misure  di  prevenzione,
eventualmente adottate dalla stessa questura o da altre questure, nel
qual  caso  egli  sarebbe  stato  sottoposto  ad  ulteriori   vincoli
(l'informazione sarebbe comunque a disposizione del questore in  sede
di adozione del provvedimento, posto che la sottoposizione  a  misure
di prevenzione e' riportata nella banca dati  C.E.D.  a  disposizione
delle forze di polizia). 
    3.7.3.  Pare  allora  necessario  chiedersi  se  -  in  caso   di
pluralita' di provvedimenti ognuno dei quali isolatamente considerato
non  sia  tale  da  determinare  un  assoggettamento   dell'individuo
all'altrui potere, ma che nel loro complesso  determinano  una  serie
notevole di restrizioni ai diritti fondamentali della persona  -  sia
ancora possibile parlare semplicemente di limitazione  alla  liberta'
di circolazione. 
    3.7.4. In primo luogo, la pluralita' dei provvedimenti  porta  ad
una  reiterazione  del  giudizio  negativo  dell'autorita'  circa  la
personalita' del soggetto, nei cui confronti  lo  stigma  sociale  e'
notevolmente accresciuto. 
    3.7.5.  La  contestuale  sottoposizione  a  diverse   misure   di
prevenzione puo' comportare inoltre  la  creazione  di  una  rete  di
preclusioni e  divieti  che  inibiscono  una  gamma  di  possibilita'
concrete. tanto da stravolgere la vita della persona: con  il  foglio
di via puo' essere inibito l'accesso al territorio di  un  comune  (e
con pii provvedimenti di foglio di via si puo' vietare il ritorno  in
piu'  comuni);  con  il  c.d.  Daspo  antispaccio  ex  art.  13   del
decreto-legge n. 14/2017  l'accesso  a  scuole,  universita',  locali
pubblici e aperti al pubblico; con il c.d. Daspo  antirissa  ex  art.
13-bis  del  decreto-legge  n.  14/2017  l'accesso  a   esercizi   di
somministrazione e locali d'intrattenimento; con il c.d. Daspo urbano
ex  art.  10  del  decreto-legge  n.  14/2017  l'accesso  a  stazioni
ferroviarie. infrastrutture del trasporto locale. mercati e  giardini
pubblici; l'avviso orale puo'  portare  il  prefetto  a  revocare  la
patente di guida. 
    La pluralita' delle misure  di  prevenzione,  inoltre,  porta  ad
un'estensione del periodo temporale in cui il soggetto e'  sottoposto
a restrizioni nella propria liberta' di movimento, con la conseguenza
che - passando da una misura all'altra - i controlli e le limitazioni
nei confronti dell'individuo perdurano per molti anni. 
    D'altro canto, il legislatore - oltre  a  creare  via  via  nuove
misure di prevenzione amministrative - nel corso degli anni ha  anche
aumentato la durata di tali misure: per il divieto ex art. 13-bis del
decreto-legge n. 14/2017 la durata minima e' ora  di  un  anno  e  la
durata massima e' di tre anni: ma contestualmente e' stata  aumentata
la durata anche del foglio  di  via  obbligatorio  (a  seguito  delle
modifiche del 2023 e' ora prevista una durata minima di  sei  mesi  e
una durata massima di quattro anni). 
    3.7.6. Con l'intervento di riforma del 2020 (decreto-legge n. 130
del 21 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173
del 18 dicembre 2020) il legislatore ha altresi' ampliato  gli  spazi
cui si riferisce il divieto: la misura ricomprende ora in  ogni  caso
anche il divieto  di  stazionamento  nelle  immediate  vicinanze  dei
pubblici esercizi e dei locali ai quali e' vietato l'accesso. 
    3.7.7. Via via e' stato anche ampliato l'elenco dei reati la  cui
commissione puo' legittimare l'adozione da  parte  del  questore  del
provvedimento ex art. 13-bis: ampliamenti  simili  hanno  interessato
anche l'elenco dei reati presupposto di altre misure  di  prevenzione
disposte dal questore. 
    3.7.8.  Si  deve  infine  constatare  come  il   fenomeno   della
criminalizzazione indiretta legata alla  punizione  delle  violazioni
delle misure di  prevenzione,  cui  ha  fatto  riferimento  la  Corte
costituzionale nella sentenza n. 203 del  2024,  sia  necessariamente
destinato ad accentuarsi  a  fronte  del  proliferare  di  misure  di
prevenzione disposte dal questore,  del  progressivo  incremento  dei
relativi reati presupposto, dell'estensione della relativa  durata  e
degli spazi cui le stesse si riferiscano, nonche' dell'aumento  delle
pene previste per dette violazioni. 
    Nel caso in esame, ad  esempio,  P.  risulta  essere  gia'  stato
condannato in via definitiva (non sono note le  condanne  non  ancora
definitive): in data 4 aprile 2022 per il reato ex art. 76, comma  3,
decreto legislativo n. 159/2011 commesso il ...,  per  la  violazione
del foglio di via da ...; in data 4 aprile 2023 per il reato ex  art.
73 del decreto legislativo n. 159/2011 commesso il ..., per guida con
patente sospesa o revocata da parte di persona sottoposta a misura di
prevenzione; in data 24 ottobre 2023 per il reato continuato ex  art.
13-bis, comma 6 del decreto-legge n. 14/2017, commesso  il  ...,  per
violazione del divieto di accesso agli esercizi  di  somministrazione
di ... 
    3.8. La Corte costituzionale nella gia' citata  sentenza  n.  203
del 2024 ha sottolineato l'esigenza di individuare gia'  in  astratto
un criterio quanto piu' certo possibile ai fini della distinzione tra
misure incidenti sulla liberta' personale e  misure  incidenti  sulla
liberta' di circolazione, onde evitare le  incertezze  connesse  alla
valutazione caso per  caso  dell'intensita'  delle  restrizioni  alla
liberta' di movimento e consentire viceversa la prevedibilita'  delle
decisioni della stessa corte. 
    Sotto tale profilo, fermo restando il criterio  generale  (basato
sull'assunto che «il divieto di recarsi in un  certo  luogo  sia,  di
regola,  meno  gravoso  per  l'interessato  rispetto  all'obbligo  di
recarsi, o di rimanere, in un luogo  determinato»),  l'eccezione  che
qui si intende suggerire pare rispettare tale esigenza: la pluralita'
delle restrizioni adottate nei confronti  del  medesimo  soggetto  e'
infatti un dato oggettivo, che si presta gia' in astratto  a  fungere
da criterio discretivo:  inoltre.  la  sottoposizione  in  corso  del
soggetto ad altra misura  di  prevenzione  e'  un  dato  oggettivo  e
agevolmente accertabile dal questore che intenda  adottare  nei  suoi
confronti altra misura di prevenzione. 
    Sempre con  riguardo  al  criterio  quantitativo  dell'intensita'
delle restrizioni, lo scrivente  e'  consapevole  del  fatto  che  la
sottoposizione a due misure di  prevenzione  e'  cosa  diversa  dalla
sottoposizione  a  dieci  misure  di  prevenzione  (magari  anche  di
maggiore  estensione).  Tuttavia,  sempre  nella  prospettiva   della
necessita' di individuare un criterio astratto  che  non  postuli  di
soppesare volta per volta le restrizioni imposte, si  ritiene  che  a
fronte di una pluralita' di restrizioni  sia  meglio  assicurare  una
garanzia in piu' (il  vaglio  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria)
anche nei casi in cui il numero delle misure di prevenzione  adottate
sia ridotto (anche eventualmente pari a due)  piuttosto  che  negarla
nei casi in cui viceversa l'autorita' di  polizia  abbia  creato  una
moltitudine di vincoli e restrizioni a carico del soggetto. 
    3.9. Il dato letterale della norma censurata e'  chiaro  nel  non
prevedere eccezioni  di  sorta  alla  competenza  del  questore;  non
consente dunque un'interpretazione conforme della stessa al  disposto
dell'art. 13 della  Costituzione  (sempreche'  si  acceda  alla  tesi
proposta in  base  alla  quale  ad  essere  incisa  sia  la  liberta'
personale e non semplicemente la liberta' di circolazione). 
    4. La prima  questione  subordinata:  l'applicazione  retroattiva
della norma di cui all'art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge  n.
14/2017. 
    4.1. Si dubita, in subordine, della  legittimita'  costituzionale
della norma di cui all'art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge  n.
14/2017 nella parte in cui non limita la propria portata ai  casi  in
cui il destinatario della misura sia stato  condannato  con  sentenza
non definitiva (o arrestato, fermato o sottoposto a misura  cautelare
custodiale) per reati  di  cui  al  comma  1  posti  in  essere  dopo
l'entrata in vigore della stessa norma (introdotta dal  decreto-legge
n. 130 del 21 ottobre 2020). 
    In altri termini, si dubita della legittimita' costituzionale  di
un'applicazione retroattiva della citata norma, che si estenda  anche
alle ipotesi di condanna non definitiva per reati (di cui al comma 1)
commessi prima della sua entrata in vigore. 
    4.2. La norma censurata  non  prevede  espressamente  la  propria
applicazione retroattiva. Ne', con riferimento specifico  alla  norma
in   questione,   si   e'   formato   un   consolidato   orientamento
giurisprudenziale che ne affermi la retroattivita' (non si rinvengono
nella giurisprudenza di legittimita' pronunce ne'  in  un  senso  ne'
nell'altro). 
    La Corte di cassazione afferma tuttavia  costantemente  che  alle
misure di prevenzione e alle misure  di  sicurezza  che  non  abbiano
natura  sanzionatorio-punitiva  non  si  applica  il   principio   di
irretroattivita' della norma successiva sfavorevole. 
    In tal senso, tra le altre, si sono espresse: la  sentenza  Cass.
Sez. 6, n. 45642 del 3 ottobre 2024 Rv. 287372 -  01  e  la  sentenza
Cass. Sez. 5, n. 145 del 2025 con riguardo alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale: la sentenza Cass. Sez. 3, n. 2278 del  3
dicembre 2020 Rv. 281234 - 01 e la sentenza Cass. Sez. 3, sentenza n.
23435 del 30 gennaio 2020 Rv. 279822 - 01 con riguardo alla misura di
prevenzione del c.d. Daspo; la sentenza Cass.  Sez.  4.  sentenza  n.
14095 del 20 marzo 2024 Rv. 286103 - 01 con riguardo alla  misura  di
sicurezza patrimoniale di cui all'art. 85-bis decreto del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990. 
    Si puo' dunque ritenere che, secondo il diritto vivente, la norma
di cui all'art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n. 14/2017,  in
quanto disciplinante una misura di prevenzione e  quindi  una  misura
estranea alla materia penale (pur in senso lato), si applichi anche a
chi sia stato condannato con sentenza non  definitiva  (o  arrestato.
fermato o sottoposto a misura cautelare custodiale) per reati di  cui
al comma 1 posti in essere prima dell'entrata in vigore della  stessa
norma. 
    4.3.  Occorre  allora  domandarsi  se  tale  retroattivita'   sia
conforme alla Costituzione. 
    4.4. In effetti, il principio  di  irretroattivita'  delle  norme
sfavorevoli e' fissato  dall'art.  25,  comma  2  della  Costituzione
unicamente con riguardo alla pena (ma la recente giurisprudenza ne ha
riconosciuto la validita' anche per le sanzioni amministrative aventi
natura punitiva), laddove - in relazione alle misure di  sicurezza  -
l'art. 25, comma 3 della  Costituzione  si  limita  a  prevedere  che
«Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge», cosi' declinando il principio di legalita' «in
modo differenziato rispetto a quanto previsto  nel  secondo  comma  a
proposito delle pene, non prevedendo - in particolare -  la  garanzia
della  loro  irretroattivita'  in  peius»   (sentenza   della   Corte
costituzionale n. 22 del 2022). 
    4.5. D'altro canto, l'art. 25 della Costituzione, se con riguardo
alle   misure   di   sicurezza   non   prevede   il   principio    di
irretroattivita', neppure impone l'applicazione delle norme in vigore
al momento della sentenza di primo grado, risultando in proposito  al
piu' neutro. 
    4.6. Recenti pronunce sia della Corte  costituzionale  sia  della
Corte EDU hanno pero' sottolineato che  le  misure  a  carattere  non
punitivo, se non devono rispettare i principi  propri  della  materia
sostanzialmente penale,  sottostanno  pero'  comunque  alle  garanzie
proprie dei beni giuridici su cui incidono. 
    In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 24  del
2019 - avendo riguardo alla misura di prevenzione della  sorveglianza
speciale, nonche' al sequestro e alla confisca di  prevenzione  -  ha
sindacato la conformita' agli articoli 13 e  42  della  Costituzione,
nonche' all'art. 117 della Costituzione in relazione all'art.  2  del
prot. n. 4 CEDU e all'art. 1 del prot. addiz. CEDU, della fattispecie
di pericolosita' generica di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  a),
decreto legislativo n. 159/2011. La Corte costituzionale ha  ritenuto
- in relazione alle citate misure di prevenzione - che la descrizione
normativa della fattispecie non rispettasse i requisiti  di  qualita'
della  «base  legale»  necessari   per   consentire   al   potenziale
destinatario  delle  misure  di   prevedere   la   futura   possibile
applicazione delle misure stesse. 
    4.7. Anche la misura di prevenzione di cui all'art. 13-bis, commi
1 e 1-bis del decreto-legge n. 14/2017, come la misura di prevenzione
della  sorveglianza  speciale,  incide   sui   diritti   fondamentali
dell'individuo, e specificamente  (quanto  meno)  sulla  liberta'  di
circolazione tutelata dall'art. 16 della Costituzione e dall'art. 117
della Costituzione in relazione all'art. 2 del prot. n. 4 CEDU. 
    Perche' la normativa  relativa  al  divieto  di  accesso  di  cui
all'art.  13-bis,  comma  1-bis  del  decreto-legge  n.  14/2017  sia
legittima - rispetto ai citati parametri costituzionali -  e'  allora
necessario che la «base legale» sia di adeguata qualita'. 
    A tale scopo, e' in primo  luogo  essenziale  che  la  disciplina
normativa - proprio perche' possa «consentire ai  propri  destinatari
[...] di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure» -
sia   preesistente   rispetto   alle   condotte   che    giustificano
l'applicazione della misura di  prevenzione  o  l'applicazione  della
stessa con una maggiore estensione. 
    In particolare, e' necessario che -  in  caso  di  previsione  di
nuove misure limitative delle liberta' fondamentali o  di  estensione
della portata di misure preesistenti (come nell'ipotesi in  esame)  -
la nuova disciplina si applichi solo ai fatti successivi. 
    Si tratta di un'esigenza che attiene  al  rispetto  dei  principi
costituzionali e convenzionali posti a  tutela  dei  singoli  diritti
incisi dalle misure di  prevenzione  e  che  prescinde  quindi  dalla
finalita' preventiva piuttosto che punitiva delle stesse. 
    4.8. Sarebbe  astrattamente  possibile  un'interpretazione  delle
norme qui censurate in senso conforme al dettato costituzionale. 
    Tuttavia,  detta  interpretazione  conforme  si  scontra  con  la
consolidata giurisprudenza  di  legittimita'  gia'  sopra  esaminata,
secondo cui alle misure di prevenzione - o quanto meno alle misure di
prevenzione  (quale  quella  ex  art.  13-bis  del  decreto-legge  n.
14/2017) non aventi natura sanzionatorio-punitiva - non si applica il
principio di irretroattivita' delle norme sfavorevoli. 
    Come rilevato piu' volte dalla Corte costituzionale, «in presenza
di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, "il giudice a quo,  se
pure e' libero di non uniformarvisi e di  proporre  una  sua  diversa
esegesi,   ha,   alternativamente,   la    facolta'    di    assumere
l'interpretazione censurata in termini  di  ʻdiritto  viventeʼ  e  di
richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilita' con  i
parametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39  del  2018,  n.
259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n.  201  del  2015).  Cio',
senza  che  gli  si  possa  addebitare  di  non  aver  seguito  altra
interpretazione, piu' aderente ai parametri stessi, sussistendo  tale
onere solo in assenza di un contrario diritto vivente (tra le  altre,
sentenze n. 122 del 2017 e n. 11 del  2015)"  (sentenza  n.  141  del
2019)» (cosi', la sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  95  del
2020). 
5. La seconda questione subordinata: la segnalazione ai servizi socio
sanitari. 
    5.1.  Si  dubita  della  legittimita'  costituzionale   dell'art.
13-bis, decreto-legge 14/2017 nella parte in cui non prevede  che  il
questore, contestualmente all'adozione del provvedimento  di  divieto
di accesso ai locali, invii una segnalazione  ai  competenti  servizi
socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 
    5.2. La norma censurata, nella parte  in  cui  non  prevede  tale
segnalazione. pare violare i principi di cui agli articoli 2, 3 e  16
della Costituzione. 
    5.3. Piu' precisamente, ad avviso dello scrivente, la  misura  di
prevenzione in questione - in assenza di un'offerta solidaristica  di
aiuto ad un soggetto in condizioni di disagio -  si  traduce  in  una
mera messa al  bando  dello  stesso  quale  soggetto  indesiderato  e
indesiderabile, con conseguente lesione della sua dignita' personale. 
    5.4. Si auspica viceversa che - come disposto dall'art. 10  dello
stesso del decreto-legge n. 14/2017  in  relazione  ad  altra  misura
prevista per la sicurezza delle  citta'  -  l'autorita'  di  pubblica
sicurezza non si limiti a vietare, ma segnali altresi' le  situazioni
di disagio ai competenti servizi socio-sanitari. 
    5.5. Da un lato,  si  tratta  di  attivare  un  intervento  delle
autorita' competenti perche'  possano  rimuovere  gli  ostacoli  che,
limitando  di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,
impediscono il pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva
partecipazione di tutti  i  lavoratori  all'organizzazione  politica,
economica e sociale del Paese, secondo quanto  sancito  dall'art.  3,
comma 2 della Costituzione. 
    5.6. Dall'altro, si tratta di assicurare maggiore possibilita' di
efficacia alla stessa misura di prevenzione. 
    A fronte di problemi di dipendenza o  di  altre  gravi  forme  di
disagio,   infatti,   in   assenza   dell'intervento   dei    servizi
socio-sanitari e quindi di un  recupero  sociale  dell'individuo,  il
divieto disposto dal questore difficilmente verra' rispettato  oppure
comportera' semplicemente il  trasferimento  del  problema  in  altri
locali pubblici, eventualmente di altro territorio. 
    5.7.  Alle  misure  di  prevenzione  -  connotate  da   finalita'
preventiva e non sanzionatorio-punitiva - non si applica il principio
del  finalismo  rieducativo  di  cui  all'art.  27  comma   3   della
Costituzione. Tuttavia, l'attivazione dei servizi  socio-sanitari  e'
essenziale proprio perche' la  misura  di  prevenzione  possa  essere
efficace,  per  cui  la  necessita'  -  in  presenza   dei   relativi
presupposti - di detta attivazione si impone  gia'  su  un  piano  di
ragionevolezza della misura. 
    In difetto cioe' di detta segnalazione. la misura di  prevenzione
in questione si risolve - oltre che in  una  messa  al  bando  lesiva
della dignita' dell'individuo -  in  una  inutile  limitazione  della
liberta' (quanto meno) di circolazione del soggetto, inutile  perche'
inidonea a conseguire lo scopo per cui e' disposta. 
    Ad avviso  dello  scrivente  cio'  comporta  una  violazione  sia
dell'art.  3  della  Costituzione,   per   l'irragionevolezza   della
disciplina, sia dell'art. 16 della Costituzione, per  la  restrizione
inutilmente  posta  alla  liberta'  di  circolazione  e  quindi   non
giustificata. 
    5.8. In  effetti.  e'  emblematico  che,  nel  caso  dell'attuale
imputato, la misura stessa sia  stata  violata  quanto  meno  in  due
occasioni, cioe' il 22 dicembre 2022 (episodio ora in  contestazione)
e il 26 luglio 2023 (piu' episodi in continuazione  per  i  quali  il
predetto e' stato gia' condannato in via definitiva, come risulta dal
certificato del casellario),  cosi'  come  vani  sono  risultati  gli
ulteriori divieti. 
    5.9. La lettera della disposizione censurata - che non  fa  alcun
cenno alla segnalazione ai  servizi  socio-sanitari  -  non  consente
un'interpretazione della stessa conforme ai  principi  costituzionali
che si assumono violati. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge n. 87/1953; 
    Ritenute d'ufficio le questioni rilevanti  e  non  manifestamente
infondate; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale, 
        dell'art. 13-bis,  commi  1  e  1-bis  del  decreto-legge  n.
14/2017  nella  parte  in  cui  prevede  che  il  provvedimento   ivi
contemplato sia adottato dal questore, anziche'  dal  tribunale,  pur
quando  il  soggetto  sia  gia'  sottoposto  ad   altre   misure   di
prevenzione; 
    Per violazione dell'art. 13 della Costituzione, 
in subordine, 
        dell'art. 13-bis, comma 1-bis del  decreto-legge  n.  14/2017
nella parte in cui si applica anche ai casi in  cui  il  destinatario
della misura sia stato condannato con sentenza anche  non  definitiva
(o arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare custodiale) per
reati di cui al comma 1 posti in essere prima dell'entrata in  vigore
della stessa norma, 
    Per  violazione  degli  articoli  16  e  117  della  Costituzione
(quest'ultimo in relazione all'art. 2 del prot. n. 4 CEDU); 
in ulteriore subordine; 
        dell'art. 13-bis commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 14/2017
nella parte in cui non prevede che il questore contestualmente  invii
una  segnalazione  ai  competenti  servizi  socio-sanitari,  ove   ne
ricorrano le condizioni. 
    Per violazione degli articoli 2, 3 e 16 della Costituzione. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza all'imputato, al difensore, al pubblico ministero,  nonche'
al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la  comunicazione  ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica  e
per la successiva trasmissione del fascicolo processuale  alla  Corte
costituzionale. 
 
      Firenze, 3 giugno 2025 
 
                         Il giudice: Attina'