Reg. ord. n. 152 del 2025 pubbl. su G.U. del 03/09/2025 n. 36
Ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 30/06/2025
Tra: S.M.
Oggetto:
Esecuzione penale – Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi – Esclusione della possibilità per il pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena per il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. (Atti sessuali con minorenne) anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al comma 6 del medesimo articolo (ipotesi di minore gravità) – Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di violenza sessuale di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. e rispetto a fattispecie che, in ragione del relativo trattamento sanzionatorio, sono indice di maggiore pericolosità – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Concessione ai detenuti condannati per determinati delitti solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno – Omessa esclusione dal novero di tali reati del reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater cod. pen., allorché sia stata riconosciuta l’ipotesi di minore gravità di cui al comma 6 del medesimo articolo – Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di violenza sessuale di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. e rispetto a fattispecie che, in ragione del relativo trattamento sanzionatorio, sono indice di maggiore pericolosità – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1-quater.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 656
Co. 9
legge
del 26/07/1975
Num. 354
Art. 4
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Oggetto:
Esecuzione penale – Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi – Esclusione della possibilità per il pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena per il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. (Atti sessuali con minorenne) anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al comma 6 del medesimo articolo (ipotesi di minore gravità) – Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di violenza sessuale di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. e rispetto a fattispecie che, in ragione del relativo trattamento sanzionatorio, sono indice di maggiore pericolosità – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Concessione ai detenuti condannati per determinati delitti solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno – Omessa esclusione dal novero di tali reati del reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater cod. pen., allorché sia stata riconosciuta l’ipotesi di minore gravità di cui al comma 6 del medesimo articolo – Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di violenza sessuale di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. e rispetto a fattispecie che, in ragione del relativo trattamento sanzionatorio, sono indice di maggiore pericolosità – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1-quater.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.