Reg. ord. n. 153 del 2025 pubbl. su G.U. del 03/09/2025 n. 36
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 16/06/2025
Tra: G.M.C.G.S.C.C.N.S.
Oggetto:
Reati e pene – Riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico – Obbligo di preavviso al questore – Denunciata previsione della sanzione penale in caso di inosservanza – Violazione della libertà di riunione, anche convenzionale, e della libertà di manifestazione del pensiero – Inosservanza degli obblighi internazionali.
In subordine: Reati e pene – Riunioni in luogo pubblico – Obbligo di preavviso al questore – Sanzione penale – Previsione, cumulativamente anziché alternativamente, di una pena detentiva e di una pena pecuniaria in caso di inosservanza – Contrasto con il principio di proporzionalità – Violazione della libertà di riunione, anche convenzionale, e della libertà di manifestazione del pensiero.
Norme impugnate:
regio decreto
del 18/06/1931
Num. 773
Art. 18
Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 17
Co.
Costituzione
Art. 21
Co.
Costituzione
Art. 117
Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali
Art. 11
Co.
Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York
Art. 21
Co.
Oggetto:
Reati e pene – Riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico – Obbligo di preavviso al questore – Denunciata previsione della sanzione penale in caso di inosservanza – Violazione della libertà di riunione, anche convenzionale, e della libertà di manifestazione del pensiero – Inosservanza degli obblighi internazionali.
In subordine: Reati e pene – Riunioni in luogo pubblico – Obbligo di preavviso al questore – Sanzione penale – Previsione, cumulativamente anziché alternativamente, di una pena detentiva e di una pena pecuniaria in caso di inosservanza – Contrasto con il principio di proporzionalità – Violazione della libertà di riunione, anche convenzionale, e della libertà di manifestazione del pensiero.