Reg. ord. n. 158 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Livorno del 22/04/2024
Tra: Antonio Bene C/ Ministero della giustizia
Oggetto:
Patrocinio a spese dello Stato – Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali – Previsione che la parte ammessa al patrocinio nomina un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole limitazione del potere di scelta del professionista da cui farsi assistere nel procedimento di mediazione – Applicazione della limitazione al solo procedimento di mediazione e non al procedimento giurisdizionale – Indebita compressione del diritto di difesa sotto forma di limitazione del potere di scelta del difensore di fiducia.