Reg. ord. n. 163 del 2025 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Trento  del 30/06/2025

Tra: P. D.  C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS



Oggetto:

Previdenza – Pensioni – Riconoscimento negli anni 2023-2024 di una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Denunciate previsioni che ne dispongono la perequazione automatica secondo le percentuali previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (c.d. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (c.d. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all’art. 1, comma 478 della legge n. 160 del 2019 – Disciplina che determina un tendenziale allineamento tra classi di pensioni ab origine distinte tra loro sotto il profilo quantitativo, con i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti – Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto -- Lesione della garanzia previdenziale – Contemporanea vigenza, da un lato, di sistemi di calcolo di trattamenti pensionistici che si riferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione accreditata nel corso dell’intera vita lavorativa e, dall’altro, di una perequazione automatica, c.d. a blocchi – Contrasto con il principio di non contraddizione – Lesione del principio di ragionevolezza.

Norme impugnate:

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 309

legge  del 30/12/2023  Num. 213  Art. 1  Co. 135



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 36   Co.

Costituzione  Art. 38   Co.

legge  Art.  Co. 478