Reg. ord. n. 167 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Torino del 25/06/2025
Tra: Maria Eugenia Escovar Alvarado e altri C/ Ministero dell'Interno
Oggetto:
Cittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Deroghe nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 – Denunciata retroazione degli effetti limitativi sull’acquisto della cittadinanza a titolo originario dei soggetti nati all’estero con avo italiano – Assenza di una disciplina di diritto intertemporale di conservazione della cittadinanza entro termini ragionevoli – Denunciata revoca retroattiva della cittadinanza applicabile a quanti, pur ricorrendone le condizioni, non abbiano presentato domanda di riconoscimento (in via amministrativa o giudiziale) entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Disparità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno proposto domanda di riconoscimento anteriormente al 28 marzo 2025 – Lesione dell’affidamento nella sicurezza giuridica in relazione a un diritto già acquisito nel patrimonio giuridico della persona – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali – Contrasto con le norme dei Trattati dell’Unione europea istitutive della cittadinanza europea – Contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo in relazione al divieto di privazione arbitraria della cittadinanza – Contrasto con le previsioni del Protocollo n. 4 addizionale alla CEDU.