Reg. ord. n. 185 del 2025 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 23/07/2025

Tra: A. M.

Oggetto:

Processo penale – Divieto di un secondo giudizio – Mancata previsione che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per il reato di danneggiamento previsto dall’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per il quale gli sia stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune di cui all'art. 39, comma 1, numero 5, della legge n. 354 del 1975 – Violazione del principio del ne bis in idem.

- Codice di procedura penale, art. 649.

- Costituzione, artt. 24, 111 e 117, primo comma; Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art. 4.

In subordine: Reati e pene – Danneggiamento – Preclusione per il giudice, in sede di dosimetria penale, di applicare una pena inferiore al minimo edittale nel caso in cui l’imputato sia stato già sanzionato, per il medesimo fatto, per l’illecito disciplinare di cui all’art. 77, comma 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per il quale sia stata applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dall’attività in comune di cui all’art. 39, comma 1, numero 5, della legge n. 354 del 1975 – Violazione del principio di proporzionalità della pena.

- Codice penale, art. 635, secondo comma, numero 1.

- Costituzione, artt. 3, 13 e 27, commi primo e terzo. 

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 649

codice penale  del  Num.  Art. 635  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 13   Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.

Costituzione  Art. 27   Co.

Costituzione  Art. 111   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Protocollo n. 7 a Convenzione europea diritti dell'uomo  Art.  Co.