Reg. ord. n. 185 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 23/07/2025
Tra: A. M.
Oggetto:
Processo penale – Divieto di un secondo giudizio – Mancata previsione che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per il reato di danneggiamento previsto dall’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per il quale gli sia stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune di cui all'art. 39, comma 1, numero 5, della legge n. 354 del 1975 – Violazione del principio del ne bis in idem.
- Codice di procedura penale, art. 649.
- Costituzione, artt. 24, 111 e 117, primo comma; Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art. 4.
In subordine: Reati e pene – Danneggiamento – Preclusione per il giudice, in sede di dosimetria penale, di applicare una pena inferiore al minimo edittale nel caso in cui l’imputato sia stato già sanzionato, per il medesimo fatto, per l’illecito disciplinare di cui all’art. 77, comma 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per il quale sia stata applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dall’attività in comune di cui all’art. 39, comma 1, numero 5, della legge n. 354 del 1975 – Violazione del principio di proporzionalità della pena.
- Codice penale, art. 635, secondo comma, numero 1.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 27, commi primo e terzo.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 649
codice penale
del
Num.
Art. 635
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 13
Co.
Costituzione
Art. 24
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 1
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Costituzione
Art. 111
Co.
Costituzione
Art. 117
Co. 1
Protocollo n. 7 a Convenzione europea diritti dell'uomo
Art. 4
Co.
Oggetto:
Processo penale – Divieto di un secondo giudizio – Mancata previsione che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per il reato di danneggiamento previsto dall’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per il quale gli sia stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune di cui all'art. 39, comma 1, numero 5, della legge n. 354 del 1975 – Violazione del principio del ne bis in idem.
- Codice di procedura penale, art. 649.
- Costituzione, artt. 24, 111 e 117, primo comma; Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art. 4.
In subordine: Reati e pene – Danneggiamento – Preclusione per il giudice, in sede di dosimetria penale, di applicare una pena inferiore al minimo edittale nel caso in cui l’imputato sia stato già sanzionato, per il medesimo fatto, per l’illecito disciplinare di cui all’art. 77, comma 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per il quale sia stata applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dall’attività in comune di cui all’art. 39, comma 1, numero 5, della legge n. 354 del 1975 – Violazione del principio di proporzionalità della pena.
- Codice penale, art. 635, secondo comma, numero 1.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 27, commi primo e terzo.