Reg. ord. n. 188 del 2025 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 04/09/2025

Tra: M. N.  C/ Questura di Bari



Oggetto:

Straniero – Immigrazione – Trattenimento – Mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 142 nei confronti del richiedente asilo che ha presentato la domanda in un centro di permanenza per i rimpatri di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 – Denunciata previsione che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del successivo provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore ai sensi del comma 2 del medesimo art. 6 – Permanenza, in forza di un atto dotato di forza di legge, in assenza di qualsivoglia titolo legittimante, di natura amministrativa o giudiziale, all’interno di un centro di permanenza per i rimpatri – Violazione del principio della riserva di giurisdizione nella materia della libertà personale – Lesione del principio della inviolabilità della libertà personale – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza – Inosservanza degli obblighi internazionali in relazione al diritto di ogni persona alla libertà e alla sicurezza.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 2

decreto-legge  del 28/03/2025  Num. 37  Art. 1  Co. 2

legge  del 23/05/2025  Num. 75



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 11   Co.  

Costituzione  Art. 13   Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.  

Costituzione  Art. 111   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.  

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art.  Co.  

Dichiarazione universale dei diritti umani  Art.  Co.  

Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York  Art.  Co.  

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza  Art.  Co.