Reg. ord. n. 188 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 04/09/2025
Tra: M. N. C/ Questura di Bari
Oggetto:
Straniero – Immigrazione – Trattenimento – Mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 142 nei confronti del richiedente asilo che ha presentato la domanda in un centro di permanenza per i rimpatri di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 – Denunciata previsione che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del successivo provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore ai sensi del comma 2 del medesimo art. 6 – Permanenza, in forza di un atto dotato di forza di legge, in assenza di qualsivoglia titolo legittimante, di natura amministrativa o giudiziale, all’interno di un centro di permanenza per i rimpatri – Violazione del principio della riserva di giurisdizione nella materia della libertà personale – Lesione del principio della inviolabilità della libertà personale – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza – Inosservanza degli obblighi internazionali in relazione al diritto di ogni persona alla libertà e alla sicurezza.