Reg. ord. n. 26 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/02/2025 n. 8

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 20/01/2025

Tra: Azienda Agricola Levante di Romani F.lli S.S.  C/ Regione Lombardia



Oggetto:

Imprese – Calamità pubbliche – Contributi a vantaggio delle imprese (nella specie, imprese casearie) danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, nei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo – Previsione che dispone la concessione di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori suindicati – Denunciata disciplina che comporta una differente modalità di trattamento nella liquidazione dei danni tra produttori, nella stessa area geografica, di formaggio Denominazione di Origine Protetta (DOP) e non, dinnanzi alla medesima origine dei danni patiti e alla potenziale identità dei danni stessi, nonché all’esistenza di caratteristiche di lavorazione e stagionatura simili – Lesione del principio di ragionevolezza per disparità del contributo previsto – Lesione della libertà di iniziativa economica privata e della libera concorrenza tra imprese – Previsione che, elargendo dei contributi per i danni subiti in favore di una sola tipologia di aziende, risulta irragionevole, poiché l’eventuale maggior pregio delle produzioni indicate può esser adeguatamente tutelato in termini di quantificazione del contributo per il maggior danno patito – Violazione del principio di proporzionalità.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 06/06/2012  Num. 74  Art. 3  Co. 1

legge  del 01/08/2012  Num. 122



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 41   Co.  



Udienza Pubblica del 24 settembre 2025 rel. CASSINELLI


Testo dell'ordinanza

                        N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2025

Ordinanza del 20 gennaio 2025 del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto dall'Azienda Agricola Levante di Romani  F.lli  S.S.  contro
Regione Lombardia  e  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste. 
 
Imprese - Calamita' pubbliche - Contributi a vantaggio delle  imprese
  (nella specie, imprese casearie) danneggiate dagli  eventi  sismici
  del 20 e del  29  maggio  2012,  nei  territori  dei  comuni  delle
  Province di Bologna, Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
  Rovigo - Previsione che dispone la concessione di contributi per il
  risarcimento dei danni economici subiti da  prodotti  in  corso  di
  maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento  (CE)  n.
  510  del  2006  del  Consiglio,  relativo  alla  protezione   delle
  indicazioni  geografiche  e  delle  denominazioni   d'origine   dei
  prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei  territori
  suindicati. 
- Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi  urgenti  in  favore
  delle  popolazioni  colpite  dagli   eventi   sismici   che   hanno
  interessato  il  territorio  delle  province  di  Bologna,  Modena,
  Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e  il  29  maggio
  2012), convertito, con modificazioni, nella legge 1°  agosto  2012,
  n. 122, art. 3, comma 1, lettera b-bis). 


(GU n. 8 del 19-02-2025)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 9941 del 2022, proposto da Azienda Agricola Levante
di Romani F.lli  S.S.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa  dagli  avvocati  Angelo  Convertini,
Gianfredo Giatti, con domicilio digitale come da PEC da  Registri  di
Giustizia e domicilio eletto presso lo  studio  Gianfredo  Giatti  in
Castiglione D/S, via B. Ordanino 48; 
    Contro Regione Lombardia, in persona  del  legale  rappresentante
pro  tempore,  rappresentata  e   difesa   dagli   avvocati   Sabrina
Gallonetto, Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da  PEC
da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso  lo  studio  Luigi
Fiorillo in Roma, viale Mazzini, 134; 
    Ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare  e  delle
Foreste,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.  05439/2022,  resa  tra  le
parti; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  della   Regione
Lombardia  e  del   Ministero   dell'Agricoltura   della   Sovranita'
Alimentare e delle Foreste; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  19  dicembre  2024  il
Cons. Davide  Ponte  e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati  Fabiola
Trombetta in sostituzione di Gianfredo Giatti e Anna  Buttafuoco  per
delega di Maria Emilia Moretti; 
1. Svolgimento del processo. 
    1.1 Con l'appello in esame la societa' odierna  parte  appellante
impugnava la sentenza n. 5439 del 2022 del  Tribunale  amministrativo
regionale Lazio, recante il rigetto dell'originario gravame. 
    Quest'ultimo era stato proposto per l'annullamento del decreto n.
7903 del 28  agosto  2014,  identificativo  n.  439  della  Direzione
Generale dell'Agricoltura della Regione  Lombardia,  notificato  alla
ricorrente in data 2 settembre 2014, con il  quale  veniva  decretata
l'approvazione  e  l'ammissibilita'  del  contributo  relativo   agli
interventi da realizzare in conseguenza agli eventi sismici del 20  e
29 maggio 2012, riconosciuto (in misura inferiore)  a  seguito  della
domanda avanzata dalla ricorrente per il  ristoro  dei  danni  subiti
alle proprie scorte di formaggio Mantuanella a causa delle scosse del
terremoto del 2012, che avrebbero  fatto  cadere  a  terra  tutte  le
scalere di formaggio presso il magazzino (oltre 16.000 forme del peso
di circa 37 kg ciascuna), con un danno pari ad euro 1.8 milioni, come
da prima perizia post sisma del luglio 2012. 
    1.2 Nel ricostruire in fatto e nei documenti  la  vicenda,  parte
appellante formulava i seguenti motivi di appello: 
        eccesso di potere per manifesta ingiustizia; 
        analogo vizio nonche' difetto di istruttoria  e  travisamento
dei fatti; 
        eccesso o sviamento  di  potere,  difetto  di  istruttoria  e
travisamento dei fatti. 
    Il Ministero e la regione appellati si costituivano  in  giudizio
chiedendo il rigetto dell'appello. 
    1.3 Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024 la  causa  passava
in decisione. 
2.  Rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni   di
legittimita' costituzionale delle previsioni di cui all'art. 3, comma
1, lettera b-bis) decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74  convertito  in
legge n. 122 del 1° agosto 2012. 
    2.1 Il Collegio dubita della  legittimita'  costituzionale  delle
previsioni  di  cui  all'art.  3,  comma  1,   lettera   b-bis)   del
decreto-legge  n.  74  del  2012,  in  relazione  ai   parametri   di
legittimita' costituzionale che saranno di  seguito,  analiticamente,
indicati nell'esame delle questioni che vengono sottoposte alla Corte
costituzionale. 
3. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    3.1 In merito al  parametro  della  rilevanza,  il  provvedimento
impugnato in prime cure viene contestato, nel  giudizio  de  quo,  in
quanto - in diretta applicazione della norma oggetto  della  presente
questione di legittimita' costituzionale - limita  il  riconoscimento
del contributo richiesto dalla odierna appellante in conseguenza agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012;  in  particolare,  viene  ad
essere limitato il contributo per il risarcimento dei danni economici
subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero  di  stoccaggio  ai
sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,  del  20  marzo
2006,  solo  alle  aziende  riconosciute  per  la  protezione   delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei  prodotti
agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori colpiti dal
sisma; quindi, pur a parita' di collocazione geografica e di  impatto
dell'evento calamitoso - il  medesimo  contributo  viene  per  questa
parte del tutto escluso - non limitato nel  quantum  -  alle  aziende
analoghe che trattano prodotti privi di tali specifiche indicazioni. 
    3.2 La norma in contestazione,  limitando  il  contributo  per  i
danni indicati e  provocati  dal  sisma  alle  sole  aziende  che  si
occupano  di  prodotti  D.O.P.  e  I.G.P.,  esclude  in   radice   la
accoglibilita' in parte qua della domanda  presentata  dalla  odierna
appellante; con la conseguenza che, in permanenza della norma stessa,
il provvedimento contestato risulterebbe esente dai vizi dedotti,  in
quanto direttamente applicativo, sul punto in questione, della  norma
stessa. 
    A fronte della originaria  eccezione  di  inammissibilita'  della
Regione - assorbita dal Tribunale amministrativo regionale -, secondo
cui  parte  ricorrente  avrebbe   dovuto   impugnare   immediatamente
l'ordinanza n. 13/2013 attuativa del decreto-legge,  senza  attendere
di farlo unitamente all'atto di  riconoscimento  del  contributo,  il
Collegio osserva - per quanto qui possa  rilevare  -  si  debba  fare
applicazione della regola processuale per cui l'atto  generale  (tale
e' l'ordinanza  n.  13/2013)  acquista  concreta  lesivita'  solo  al
momento della sua applicazione a valle. Tanto piu' nella  vicenda  in
questione  dove,  prima  dell'adozione  dell'atto  finale,   appariva
piuttosto difficile per la ricorrente fare una  prognosi  attendibile
sul possibile prodursi in chiave prospettica - se ed in quale  misura
- della lesione alla propria sfera giuridica. 
    Trattasi in  definitiva  non  solo  di  atto  finale  applicativo
dell'ordinanza generale (rispetto al quale l'orientamento  prevalente
gia' riconnette, in via generale, l'attualita' e l'effettivita' della
lesione: cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 16  settembre  2024,
n. 7601), ma anche di atto concretamente determinativo del contributo
in una misura e con modalita' non aderenti all'istanza presentata. 
4. Sulla non manifesta infondatezza delle questioni  di  legittimita'
costituzionale. 
    4.1 Il Collegio reputa non manifestamente infondate le  questioni
di costituzionalita' - prospettate dalla parte appellante ed  oggetto
di contraddittorio tra le parti nell'ambito delle relative  difese  -
aventi ad oggetto la previsione di cui all'art. 3, comma  1,  lettera
b-bis) decreto-legge 74 cit., laddove (per quanto  non  attiene  alle
scorte, per le quali vale una  disciplina  diversa,  contenuta  nella
lettera b) dello stesso  art.  3,  comma  1)  adotta  una  differente
modalita'  di  trattamento  di  liquidazione   dei   contributi   tra
produttori nella stessa area geografica di formaggio DOP e non DOP. 
    4.2 In via generale, la normativa in questione  risulta  adottata
in via di decretazione d'urgenza per la disciplina  degli  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle Province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. 
    4.3 In particolare, al comma 1 dell'art. 3 cit. si  prevede  che,
«Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal  sisma  del
20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'art. 1, i Presidenti
delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo,  d'intesa  fra
loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con
i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  sulla  base   dei   danni
effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro
le quali possono essere concessi contributi, anche in  modo  tale  da
coprire integralmente le spese  occorrenti  per  la  riparazione,  il
ripristino o  la  ricostruzione  degli  immobili,  nel  limite  delle
risorse allo scopo finalizzate a valere  sulle  disponibilita'  delle
contabilita' speciali di cui all'art. 2, fatte salve le  peculiarita'
regionali.  I  contributi  sono  concessi,  al  netto  di   eventuali
risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di
cui all'art. 1, commi 4 e 5». 
    4.4  Per  quanto  riguarda  poi  la  determinazione  dei  singoli
contributi la norma distingue le  seguenti  tipologie,  rilevante  ai
fini di causa: 
        «a) la concessione  di  contributi  per  la  riparazione,  il
ripristino o la ricostruzione degli immobili di  edilizia  abitativa,
ad  uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e  privati  e   delle
infrastrutture,  dotazioni  territoriali  e  attrezzature  pubbliche,
distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
        b) la concessione, previa presentazione di  perizia  giurata,
di contributi  a  favore  delle  attivita'  produttive,  industriali,
agricole,   zootecniche,   commerciali,   artigianali,    turistiche,
professionali, ivi comprese  le  attivita'  relative  agli  enti  non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo  fine  solidaristico  o  sindacale,  e  di
servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi
sede o unita' produttive nei comuni interessati dalla  crisi  sismica
che abbiano subito gravi danni a scorte  e  beni  mobili  strumentali
all'attivita' di loro proprieta'.  La  concessione  di  contributi  a
vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici  e'
valutata dall'autorita' competente entro  il  31  dicembre  2014;  il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del  contributo
si considera rispettato se il contributo medesimo e' conosciuto entro
il 31 dicembre 2014; 
        b-bis)  la  concessione,  previa  presentazione  di   perizia
giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti
da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del
regolamento (CE) n.  510/2006  del  Consiglio,  del  20  marzo  2006,
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni  d'origine  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,  in
strutture ubicate nei territori di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
presente decreto». 
    4.5  La  lettera  che  qui  rileva  ai  fini  dell'incidente   di
costituzionalita' (b-bis) risulta essere stata inserita  in  sede  di
conversione in legge del decreto-legge. 
    4.6 Il provvedimento impugnato,  ed  i  provvedimenti  prodromici
collegati, con particolare riguardo  alle  ordinanze  n.  13  del  20
febbraio 2013 e n. 27 del 30 luglio 2013 emesse dal Presidente  della
Regione Lombardia, nella sua qualita'  di  Commissario  delegato  per
l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012  (decreto  legge  6  giugno
2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del  1°  agosto  2012),  cosi'
come  l'intero  comportamento  dell'Organo  Commissariale,  risultano
adottati in parte qua sulla scorta della disciplina di  cui  all'art.
3, comma  1,  lettera  b-bis)  cit.,  dando  vita  ad  una  possibile
violazione dei parametri costituzionali di cui agli  articoli  3,  in
termini di disparita' di trattamento di  situazioni  analoghe,  e  41
della Carta costituzionale nella parte in cui  sancisce  la  liberta'
economica e la libera concorrenza tra imprese, e cio'  a  prescindere
dai procedimenti di certificazione. 
    4.6.1 L'applicazione della disciplina in contestazione,  infatti,
comporta una differente modalita' di trattamento  nella  liquidazione
dei danni tra produttori nella stessa area  geografica  di  formaggio
DOP e non DOP, pur dinanzi alla medesima  origine  dei  danni  patiti
(una calamita' naturale, il sisma, che ha colpito egualmente l'intero
territorio coinvolto) ed alla potenziale identita' dei danni  stessi,
nonche'   all'esistenza   di   caratteristiche   di   lavorazione   e
stagionatura «simili» (come si  legge  in  sentenza  e  come  non  e'
contestato tra le parti). 
    4.6.2  Infatti,  se  per  un  verso  la  situazione  oggetto   di
disciplina e' analoga per tutte le imprese coinvolte  (nella  specie,
ad esempio,  quelle  agricole  produttive  di  formaggi),  in  quanto
derivante da  un  terremoto  (lo  stesso)  e  dai  conseguenti  danni
economici subiti da  prodotti  in  corso  di  maturazione  ovvero  di
stoccaggio, per un altro verso la relativa contribuzione  statale  e'
assegnata - diversamente dai danni a scorte e beni mobili strumentali
all'attivita' (di cui alla gia' ricordata lettera b dello stesso art.
3, comma 1 cit.) - alle sole imprese  che  si  occupano  di  prodotti
D.O.P. e I.G.P. 
    4.6.3 Infatti,  a  fronte  dell'identita'  dell'origine  e  della
conseguente tipologia di danni,  la  natura  di  maggior  pregio  del
prodotto, se pure  potrebbe  comportare  un  danno  quantitativamente
diverso, non sembra possa comportare che solo i  danni  patiti  dalle
aziende D.O.P. e I.G.P. siano meritevoli di  contribuzione  in  parte
qua. 
    4.6.4 In definitiva, se potra' variare il quantum  del  danno  (e
quindi della contribuzione), appare contrario ai principi di cui alle
norme costituzionali richiamate (articoli 3 e  41)  il  differenziare
l'an della spettanza contribuzione. 
    4.6.5 Sul punto della spettanza del contributo, in termini di  an
dello  stesso,  infatti,  emerge   una   violazione   del   parametro
fondamentale per cui l'omogeneita' di situazioni -  azienda  agricola
produttiva di formaggi, sita in ambito colpito da calamita'  naturale
e  che  abbia  subito  danni  economici  ai  prodotti  in  corso   di
maturazione  ovvero  di  stoccaggio,  le   cui   caratteristiche   di
lavorazione siano definibili come «simili» - dovrebbe essere soggetta
ad identita' di disciplina. Cio' in  particolare  laddove,  come  nel
caso di specie, la contribuzione  non  abbia  finalita'  incentivanti
bensi' di ristoro e sia diretta ad aziende produttive, colpite  dallo
stesso evento calamitoso,  operanti  nel  medesimo  generale  mercato
produttivo  e  differenziate  dalla  sola  qualita'   del   prodotto;
quest'ultima  ben  puo'  giustificare  una  diversa  trattazione  del
quantum spettante,  laddove  si  dimostri  un  danno  economico  piu'
rilevante per il diverso valore dei prodotti interessati. 
    4.6.6 La norma in contestazione, di  cui  alla  predetta  lettera
b-bis), in termini di an della spettanza si risolve pertanto  in  una
ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni  all'apparenza
omogenee (cfr. in termini Corte costituzionale  16  giugno  2006,  n.
234). 
    4.6.7 In proposito, appare pienamente  coerente  ai  principi  di
ragionevolezza e di eguaglianza,  che,  se  gli  «eventi  calamitosi»
giustificano, secondo il legislatore, la spettanza di  un  contributo
per il ristoro ovvero l'indennizzo  di  danni  economici  subiti  dai
prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, la  medesima  ratio
deve operare anche al fine di consentire la contribuzione a tutte  le
aziende dell'area colpite dal sisma e che dimostrino di  aver  subito
analogo danno. 
    4.6.8 La  differente  qualita'  del  singolo  prodotto,  se  puo'
giustificare un quantum di somma piu' elevato in ragione del  maggior
danno dimostrato, non puo' divenire parametro di spettanza o meno del
medesimo contributo. 
    4.7 La rilevata  irragionevolezza  e  disparita'  del  contributo
previsto dalla norma  censurata  pare  tradursi  ulteriormente  nella
violazione  dell'art.  41  della  Costituzione  (cfr.  ad  es.  Corte
costituzionale 25 luglio 2022, n. 186). 
    4.7.1  Infatti,  l'assegnazione  di  un   aiuto   finanziario   a
destinatari limitati e in sostanza predeterminati, pone  un  problema
di differenziazione delle condizioni  degli  operatori  nel  mercato;
nella specie, nel mercato della produzione agricola della stessa zona
colpita  dall'evento  calamitoso  sismico;   l'impresa   beneficiaria
risulta avvantaggiata, rispetto a chi ha subito identici danni. 
    4.8   In   termini   generali,    secondo    la    giurisprudenza
costituzionale, se  disposizioni  legislative  di  tal  fatta  (quale
quella in contestazione, non a caso aggiunta in sede di conversione e
tale da riguardare in definitiva soggetti specifici) non sono di  per
se'  incompatibili  con  l'assetto   dei   poteri   stabilito   dalla
Costituzione, tuttavia, in considerazione del pericolo di  disparita'
di trattamento insito in  previsioni  di  questo  tipo,  esse  devono
soggiacere a uno scrutinio  stretto  di  costituzionalita',  sotto  i
profili della non arbitrarieta' e della  non  irragionevolezza  della
scelta legislativa (cfr. ad es. sentenze n. 116 del 2020, e n. 20 del
2012). La loro legittimita' costituzionale deve  essere  valutata  in
relazione al loro specifico contenuto e devono  risultare  i  criteri
che ispirano le scelte  con  esse  realizzate,  nonche'  le  relative
modalita' di attuazione (cfr. ad es. sentenze n. 270 del 2010 e n. 49
del 2021). 
    4.7.2 Il sindacato costituzionale non si arresta,  infatti,  alla
valutazione del proposito del legislatore cioe' alla verifica di  una
«ragion  sufficiente»,  che  basti  a  giustificare  la   scelta   di
intervenire con legge-provvedimento o comunque posta a  vantaggio  di
determinati soggetti individuabili, ma  si  estende  al  giudizio  di
congruita' del mezzo approntato rispetto allo scopo perseguito  e  al
giudizio  di  proporzionalita'  della  misura  selezionata  in  vista
dell'ottenimento di quello scopo. Il primo e' teso  a  verificare  la
conformita' del mezzo al fine, mentre il secondo e' volto a  saggiare
la ragionevole proporzione tra lo strumento prescelto e  le  esigenze
da soddisfare, in vista  del  minor  sacrificio  possibile  di  altri
principi o valori costituzionalmente protetti. 
    4.7.3 Nel caso di specie, la scelta di differenziare in radice la
contribuzione dei danni predetti in favore di una sola  tipologia  di
aziende pare dar luogo ad una scelta irragionevole e  sproporzionata,
in quanto l'eventuale maggior pregio delle produzioni  indicate  puo'
essere   proporzionalmente   tutelato   in   termini   adeguati    di
quantificazione del contributo per il maggior danno patito. 
    4.7.4 In  proposito,  la  giurisprudenza  costituzionale  ravvisa
nella proporzionalita' del trattamento giuridico  uno  degli  aspetti
essenziali  della  ragionevolezza,  ritenendo  che  la  stessa   vada
apprezzata tenendo conto del fine obiettivo insito  nella  disciplina
normativa considerata in relazione agli effetti  pratici  prodotti  o
producibili nei concreti rapporti della vita. 
    Cio' a maggior ragione assume rilievo rispetto  ai  danni  patiti
per un grave evento calamitoso, quale quello sismico che  ha  colpito
le popolazioni ed i territori  delle  Province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. 
    4.8 Va pertanto  rimessa  alla  Corte  costituzionale,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1,  e
dell'art. 23, della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,  lettera  b-bis)
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del  1°
agosto 2012, per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione,
nella parte in cui limita la spettanza del contributo  straordinario,
preordinato al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in
corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ad una sola  tipologia  di
aziende. 
5. Statuizioni finali. 
    5.1 Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,  appaiono,
pertanto, rilevanti e non manifestamente infondate  le  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,  lettera  b-bis)
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del  1°
agosto 2012, illustrate nel corpo della presente ordinanza. 
    5.2 Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    5.3 Ai sensi dell'art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite, notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata anche al Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  al
Presidente della Camera dei deputati. 
    5.4 Ogni ulteriore statuizione in rito, in  merito  e  in  ordine
alle spese resta riservata alla decisione definitiva. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): 
        i) dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  comma  1,
lettera b-bis) decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge
n. 122 del 1° agosto 2012,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  in
relazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione; 
        ii) sospende, per l'effetto, in parte qua, ai sensi dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  il  presente  giudizio  previa
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la  risoluzione
del suindicato incidente di costituzionalita'; 
        iii) ordina che, a cura della Segreteria  della  Sezione,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
        iv) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in  merito  e
sulle  spese  di  lite  all'esito  del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  19
dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati: 
        Hadrian Simonetti, Presidente; 
        Giordano Lamberti, Consigliere; 
        Davide Ponte, consigliere, estensore; 
        Giovanni Gallone, consigliere; 
        Roberta Ravasio, consigliere. 
 
                      Il Presidente: Simonetti 
 
 
                                                   L'estensore: Ponte