Reg. ord. n. 26 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/02/2025 n. 8
Ordinanza del Consiglio di Stato del 20/01/2025
Tra: Azienda Agricola Levante di Romani F.lli S.S. C/ Regione Lombardia
Oggetto:
Imprese – Calamità pubbliche – Contributi a vantaggio delle imprese (nella specie, imprese casearie) danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, nei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo – Previsione che dispone la concessione di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori suindicati – Denunciata disciplina che comporta una differente modalità di trattamento nella liquidazione dei danni tra produttori, nella stessa area geografica, di formaggio Denominazione di Origine Protetta (DOP) e non, dinnanzi alla medesima origine dei danni patiti e alla potenziale identità dei danni stessi, nonché all’esistenza di caratteristiche di lavorazione e stagionatura simili – Lesione del principio di ragionevolezza per disparità del contributo previsto – Lesione della libertà di iniziativa economica privata e della libera concorrenza tra imprese – Previsione che, elargendo dei contributi per i danni subiti in favore di una sola tipologia di aziende, risulta irragionevole, poiché l’eventuale maggior pregio delle produzioni indicate può esser adeguatamente tutelato in termini di quantificazione del contributo per il maggior danno patito – Violazione del principio di proporzionalità.
Norme impugnate:
decreto-legge del 06/06/2012 Num. 74 Art. 3 Co. 1
legge del 01/08/2012 Num. 122
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 41 Co.
Udienza Pubblica del 24 settembre 2025 rel. CASSINELLI
Testo dell'ordinanza
N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2025 Ordinanza del 20 gennaio 2025 del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dall'Azienda Agricola Levante di Romani F.lli S.S. contro Regione Lombardia e Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Imprese - Calamita' pubbliche - Contributi a vantaggio delle imprese (nella specie, imprese casearie) danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, nei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo - Previsione che dispone la concessione di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori suindicati. - Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2012, n. 122, art. 3, comma 1, lettera b-bis). (GU n. 8 del 19-02-2025) IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 9941 del 2022, proposto da Azienda Agricola Levante di Romani F.lli S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Convertini, Gianfredo Giatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianfredo Giatti in Castiglione D/S, via B. Ordanino 48; Contro Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Fiorillo in Roma, viale Mazzini, 134; Ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05439/2022, resa tra le parti; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Fabiola Trombetta in sostituzione di Gianfredo Giatti e Anna Buttafuoco per delega di Maria Emilia Moretti; 1. Svolgimento del processo. 1.1 Con l'appello in esame la societa' odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 5439 del 2022 del Tribunale amministrativo regionale Lazio, recante il rigetto dell'originario gravame. Quest'ultimo era stato proposto per l'annullamento del decreto n. 7903 del 28 agosto 2014, identificativo n. 439 della Direzione Generale dell'Agricoltura della Regione Lombardia, notificato alla ricorrente in data 2 settembre 2014, con il quale veniva decretata l'approvazione e l'ammissibilita' del contributo relativo agli interventi da realizzare in conseguenza agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, riconosciuto (in misura inferiore) a seguito della domanda avanzata dalla ricorrente per il ristoro dei danni subiti alle proprie scorte di formaggio Mantuanella a causa delle scosse del terremoto del 2012, che avrebbero fatto cadere a terra tutte le scalere di formaggio presso il magazzino (oltre 16.000 forme del peso di circa 37 kg ciascuna), con un danno pari ad euro 1.8 milioni, come da prima perizia post sisma del luglio 2012. 1.2 Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello: eccesso di potere per manifesta ingiustizia; analogo vizio nonche' difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; eccesso o sviamento di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Il Ministero e la regione appellati si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. 1.3 Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024 la causa passava in decisione. 2. Rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale delle previsioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-bis) decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012. 2.1 Il Collegio dubita della legittimita' costituzionale delle previsioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge n. 74 del 2012, in relazione ai parametri di legittimita' costituzionale che saranno di seguito, analiticamente, indicati nell'esame delle questioni che vengono sottoposte alla Corte costituzionale. 3. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale. 3.1 In merito al parametro della rilevanza, il provvedimento impugnato in prime cure viene contestato, nel giudizio de quo, in quanto - in diretta applicazione della norma oggetto della presente questione di legittimita' costituzionale - limita il riconoscimento del contributo richiesto dalla odierna appellante in conseguenza agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; in particolare, viene ad essere limitato il contributo per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, solo alle aziende riconosciute per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori colpiti dal sisma; quindi, pur a parita' di collocazione geografica e di impatto dell'evento calamitoso - il medesimo contributo viene per questa parte del tutto escluso - non limitato nel quantum - alle aziende analoghe che trattano prodotti privi di tali specifiche indicazioni. 3.2 La norma in contestazione, limitando il contributo per i danni indicati e provocati dal sisma alle sole aziende che si occupano di prodotti D.O.P. e I.G.P., esclude in radice la accoglibilita' in parte qua della domanda presentata dalla odierna appellante; con la conseguenza che, in permanenza della norma stessa, il provvedimento contestato risulterebbe esente dai vizi dedotti, in quanto direttamente applicativo, sul punto in questione, della norma stessa. A fronte della originaria eccezione di inammissibilita' della Regione - assorbita dal Tribunale amministrativo regionale -, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente l'ordinanza n. 13/2013 attuativa del decreto-legge, senza attendere di farlo unitamente all'atto di riconoscimento del contributo, il Collegio osserva - per quanto qui possa rilevare - si debba fare applicazione della regola processuale per cui l'atto generale (tale e' l'ordinanza n. 13/2013) acquista concreta lesivita' solo al momento della sua applicazione a valle. Tanto piu' nella vicenda in questione dove, prima dell'adozione dell'atto finale, appariva piuttosto difficile per la ricorrente fare una prognosi attendibile sul possibile prodursi in chiave prospettica - se ed in quale misura - della lesione alla propria sfera giuridica. Trattasi in definitiva non solo di atto finale applicativo dell'ordinanza generale (rispetto al quale l'orientamento prevalente gia' riconnette, in via generale, l'attualita' e l'effettivita' della lesione: cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2024, n. 7601), ma anche di atto concretamente determinativo del contributo in una misura e con modalita' non aderenti all'istanza presentata. 4. Sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale. 4.1 Il Collegio reputa non manifestamente infondate le questioni di costituzionalita' - prospettate dalla parte appellante ed oggetto di contraddittorio tra le parti nell'ambito delle relative difese - aventi ad oggetto la previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-bis) decreto-legge 74 cit., laddove (per quanto non attiene alle scorte, per le quali vale una disciplina diversa, contenuta nella lettera b) dello stesso art. 3, comma 1) adotta una differente modalita' di trattamento di liquidazione dei contributi tra produttori nella stessa area geografica di formaggio DOP e non DOP. 4.2 In via generale, la normativa in questione risulta adottata in via di decretazione d'urgenza per la disciplina degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. 4.3 In particolare, al comma 1 dell'art. 3 cit. si prevede che, «Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'art. 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'art. 2, fatte salve le peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5». 4.4 Per quanto riguarda poi la determinazione dei singoli contributi la norma distingue le seguenti tipologie, rilevante ai fini di causa: «a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attivita' relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unita' produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici e' valutata dall'autorita' competente entro il 31 dicembre 2014; il principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo e' conosciuto entro il 31 dicembre 2014; b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto». 4.5 La lettera che qui rileva ai fini dell'incidente di costituzionalita' (b-bis) risulta essere stata inserita in sede di conversione in legge del decreto-legge. 4.6 Il provvedimento impugnato, ed i provvedimenti prodromici collegati, con particolare riguardo alle ordinanze n. 13 del 20 febbraio 2013 e n. 27 del 30 luglio 2013 emesse dal Presidente della Regione Lombardia, nella sua qualita' di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012), cosi' come l'intero comportamento dell'Organo Commissariale, risultano adottati in parte qua sulla scorta della disciplina di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-bis) cit., dando vita ad una possibile violazione dei parametri costituzionali di cui agli articoli 3, in termini di disparita' di trattamento di situazioni analoghe, e 41 della Carta costituzionale nella parte in cui sancisce la liberta' economica e la libera concorrenza tra imprese, e cio' a prescindere dai procedimenti di certificazione. 4.6.1 L'applicazione della disciplina in contestazione, infatti, comporta una differente modalita' di trattamento nella liquidazione dei danni tra produttori nella stessa area geografica di formaggio DOP e non DOP, pur dinanzi alla medesima origine dei danni patiti (una calamita' naturale, il sisma, che ha colpito egualmente l'intero territorio coinvolto) ed alla potenziale identita' dei danni stessi, nonche' all'esistenza di caratteristiche di lavorazione e stagionatura «simili» (come si legge in sentenza e come non e' contestato tra le parti). 4.6.2 Infatti, se per un verso la situazione oggetto di disciplina e' analoga per tutte le imprese coinvolte (nella specie, ad esempio, quelle agricole produttive di formaggi), in quanto derivante da un terremoto (lo stesso) e dai conseguenti danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, per un altro verso la relativa contribuzione statale e' assegnata - diversamente dai danni a scorte e beni mobili strumentali all'attivita' (di cui alla gia' ricordata lettera b dello stesso art. 3, comma 1 cit.) - alle sole imprese che si occupano di prodotti D.O.P. e I.G.P. 4.6.3 Infatti, a fronte dell'identita' dell'origine e della conseguente tipologia di danni, la natura di maggior pregio del prodotto, se pure potrebbe comportare un danno quantitativamente diverso, non sembra possa comportare che solo i danni patiti dalle aziende D.O.P. e I.G.P. siano meritevoli di contribuzione in parte qua. 4.6.4 In definitiva, se potra' variare il quantum del danno (e quindi della contribuzione), appare contrario ai principi di cui alle norme costituzionali richiamate (articoli 3 e 41) il differenziare l'an della spettanza contribuzione. 4.6.5 Sul punto della spettanza del contributo, in termini di an dello stesso, infatti, emerge una violazione del parametro fondamentale per cui l'omogeneita' di situazioni - azienda agricola produttiva di formaggi, sita in ambito colpito da calamita' naturale e che abbia subito danni economici ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, le cui caratteristiche di lavorazione siano definibili come «simili» - dovrebbe essere soggetta ad identita' di disciplina. Cio' in particolare laddove, come nel caso di specie, la contribuzione non abbia finalita' incentivanti bensi' di ristoro e sia diretta ad aziende produttive, colpite dallo stesso evento calamitoso, operanti nel medesimo generale mercato produttivo e differenziate dalla sola qualita' del prodotto; quest'ultima ben puo' giustificare una diversa trattazione del quantum spettante, laddove si dimostri un danno economico piu' rilevante per il diverso valore dei prodotti interessati. 4.6.6 La norma in contestazione, di cui alla predetta lettera b-bis), in termini di an della spettanza si risolve pertanto in una ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni all'apparenza omogenee (cfr. in termini Corte costituzionale 16 giugno 2006, n. 234). 4.6.7 In proposito, appare pienamente coerente ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza, che, se gli «eventi calamitosi» giustificano, secondo il legislatore, la spettanza di un contributo per il ristoro ovvero l'indennizzo di danni economici subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, la medesima ratio deve operare anche al fine di consentire la contribuzione a tutte le aziende dell'area colpite dal sisma e che dimostrino di aver subito analogo danno. 4.6.8 La differente qualita' del singolo prodotto, se puo' giustificare un quantum di somma piu' elevato in ragione del maggior danno dimostrato, non puo' divenire parametro di spettanza o meno del medesimo contributo. 4.7 La rilevata irragionevolezza e disparita' del contributo previsto dalla norma censurata pare tradursi ulteriormente nella violazione dell'art. 41 della Costituzione (cfr. ad es. Corte costituzionale 25 luglio 2022, n. 186). 4.7.1 Infatti, l'assegnazione di un aiuto finanziario a destinatari limitati e in sostanza predeterminati, pone un problema di differenziazione delle condizioni degli operatori nel mercato; nella specie, nel mercato della produzione agricola della stessa zona colpita dall'evento calamitoso sismico; l'impresa beneficiaria risulta avvantaggiata, rispetto a chi ha subito identici danni. 4.8 In termini generali, secondo la giurisprudenza costituzionale, se disposizioni legislative di tal fatta (quale quella in contestazione, non a caso aggiunta in sede di conversione e tale da riguardare in definitiva soggetti specifici) non sono di per se' incompatibili con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, tuttavia, in considerazione del pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalita', sotto i profili della non arbitrarieta' e della non irragionevolezza della scelta legislativa (cfr. ad es. sentenze n. 116 del 2020, e n. 20 del 2012). La loro legittimita' costituzionale deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonche' le relative modalita' di attuazione (cfr. ad es. sentenze n. 270 del 2010 e n. 49 del 2021). 4.7.2 Il sindacato costituzionale non si arresta, infatti, alla valutazione del proposito del legislatore cioe' alla verifica di una «ragion sufficiente», che basti a giustificare la scelta di intervenire con legge-provvedimento o comunque posta a vantaggio di determinati soggetti individuabili, ma si estende al giudizio di congruita' del mezzo approntato rispetto allo scopo perseguito e al giudizio di proporzionalita' della misura selezionata in vista dell'ottenimento di quello scopo. Il primo e' teso a verificare la conformita' del mezzo al fine, mentre il secondo e' volto a saggiare la ragionevole proporzione tra lo strumento prescelto e le esigenze da soddisfare, in vista del minor sacrificio possibile di altri principi o valori costituzionalmente protetti. 4.7.3 Nel caso di specie, la scelta di differenziare in radice la contribuzione dei danni predetti in favore di una sola tipologia di aziende pare dar luogo ad una scelta irragionevole e sproporzionata, in quanto l'eventuale maggior pregio delle produzioni indicate puo' essere proporzionalmente tutelato in termini adeguati di quantificazione del contributo per il maggior danno patito. 4.7.4 In proposito, la giurisprudenza costituzionale ravvisa nella proporzionalita' del trattamento giuridico uno degli aspetti essenziali della ragionevolezza, ritenendo che la stessa vada apprezzata tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita. Cio' a maggior ragione assume rilievo rispetto ai danni patiti per un grave evento calamitoso, quale quello sismico che ha colpito le popolazioni ed i territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. 4.8 Va pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b-bis) decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012, per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui limita la spettanza del contributo straordinario, preordinato al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ad una sola tipologia di aziende. 5. Statuizioni finali. 5.1 Alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono, pertanto, rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b-bis) decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012, illustrate nel corpo della presente ordinanza. 5.2 Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e' sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 5.3 Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sara' comunicata alle parti costituite, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata anche al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. 5.4 Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): i) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b-bis) decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012, nei sensi di cui in motivazione, in relazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione; ii) sospende, per l'effetto, in parte qua, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalita'; iii) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; iv) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Hadrian Simonetti, Presidente; Giordano Lamberti, Consigliere; Davide Ponte, consigliere, estensore; Giovanni Gallone, consigliere; Roberta Ravasio, consigliere. Il Presidente: Simonetti L'estensore: Ponte