Reg. ord. n. 27 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/02/2025 n. 8

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 27/01/2025

Tra: F. R.

Oggetto:

Reati e pene – Rapina impropria – Requisiti per la consumazione del reato – Denunciata previsione che il reato si consuma “immediatamente dopo la sottrazione” anziché “immediatamente dopo l’impossessamento” – Disparità di trattamento, in relazione al momento della consumazione del reato (e alla configurabilità del reato nella forma del tentativo), rispetto al reato di rapina propria. 

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 628  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2025

Ordinanza  del  27  gennaio  2025  del  Tribunale  di   Firenze   nel
procedimento penale a carico di F. R.. 
 
Reati e pene - Rapina impropria - Requisiti per la  consumazione  del
  reato  -  Denunciata   previsione   che   il   reato   si   consuma
  «immediatamente dopo la sottrazione» anziche' «immediatamente  dopo
  l'impossessamento». 
- Codice penale, art. 628, secondo comma. 


(GU n. 8 del 19-02-2025)

 
                        TRIBUNALE DI FIRENZE 
                        Prima sezione penale 
 
    Il giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di R. F., nato a ...  il  ...  elettiv.  domiciliato  presso
l'avv. Gianluca Gambogi del Foro di Firenze  (elezione  e  avvisi  ex
art. 161 del codice di procedura penale nel verbale CC del  3  luglio
2024) difeso di  fiducia  dall'avv.  Gianluca  Gambogi  del  Foro  di
Firenze (nomina nel verbale  CC  del  3  luglio  2024)  imputato  del
seguente reato: 
        art. 628, comma 2 del codice penale  perche',  immediatamente
dopo aver  sottratto  dai  banconi  espositivi  del  supermercato  ad
insegna E... di via ... alcuni  prodotti  alimentari  per  un  valore
complessivo pari ad euro  51,96,  averli  occultati  all'interno  del
proprio zaino ed essersi allontanato varcando la c.d.  «uscita  senza
acquisti»,  per  assicurarsi  il  possesso  della   merce   sottratta
adoperava violenza nei confronti dapprima dell'addetto alla vigilanza
D. S. A. e poi anche del direttore Z. A. i  quali  erano  intervenuti
nei pressi dell'uscita del supermercato per  fermarlo,  sottoporlo  a
controllo e recuperare l'eventuale refurtiva, con violenza consistita
nello spintonare energicamente il direttore del supermercato Z. A. e,
soprattutto, nel colpire ripetutamente l'addetto alla vigilanza D. S.
A. che cercava di trattenerlo con ripetuti  pugni  attingendolo  alle
braccia,  cosi'  da  cagionare  a  quest'ultimo   lesioni   personali
consistite   in   «trauma    contusivo-distorsivo    dell'avambraccio
sinistro». 
        Fatti commessi a ... il ... 
    Sentite le parti; 
    Premesso che: 
        R. F. era tratto in arresto in  data  ...  per  il  reato  di
rapina impropria ai sensi dell'art. 628, comma 2 del codice penale; 
        il pubblico ministero con decreto del 4 luglio 2024 disponeva
la presentazione diretta dell'arrestato per la convalida dell'arresto
ed  il  successivo  giudizio  direttissimo  con  l'imputazione  sopra
riportata; 
        all'udienza  del  4  luglio  2024  il   giudice   convalidava
l'arresto  (non  applicava  alcuna  misura  cautelare)  e   disponeva
procedersi con il rito direttissimo; era poi  chiesto  un  termine  a
difesa; 
        all'udienza del 9 dicembre 2024 il processo era  rinviato  in
funzione della presentazione di una richiesta ex art. 444 del  codice
di procedura penale (la richiesta gia' presentata e il  consenso  del
pubblico ministero non erano perfettamente collimanti); 
        all'udienza  odierna  la  difesa  si  riportava  alla   nuova
richiesta di definizione del procedimento ex art. 444 del  codice  di
procedura penale gia' depositata (a firma dello stesso imputato);  in
particolare, previa prova del risarcimento corrisposto  alla  persona
offesa D. S. e  alla  societa'  e  delle  lettere  di  scuse  inviate
dall'imputato, chiedeva applicarsi la pena finale di anni uno e  mesi
otto di reclusione ed euro 500 di multa, cosi' determinata (pena base
anni cinque ed euro 1.600, ridotta per  le  attenuanti  generiche  ad
anni tre e mesi sei ed euro 1.125, ridotta ex art. 62 n.  6  c.p.  ad
anni due e mesi quattro ed euro 750, ridotta per il rito alla  citata
pena finale); richiesta condizionata  alla  sostituzione  della  pena
detentiva sopra indicata coi lavori di pubblica utilita'; il pubblico
ministero di udienza si  riportava  al  consenso  gia'  espresso  dal
pubblico ministero titolare; 
    Rilevato che: 
        A) in base agli atti d'indagine il  prevenuto  in  data  ...,
presso un supermercato E...  di  ...,  dopo  avere  prelevato  alcuni
generi alimentari  (del  valore  complessivo  di  circa  50  euro)  e
nascosto gli stessi nel  proprio  zaino,  guadagnava  l'uscita  senza
pagare alcunche'. L'intera scena era osservata dal  vigilante  D.  S.
A., che dopo la barriera casse si qualificava e lo  fermava;  a  quel
punto il prevenuto cercava di scappare  e  colpiva  ripetutamente  al
braccio il vigilante, salvo poi essere fermato  da  altri  dipendenti
del supermercato (in  tale  contesto  egli  spingeva  il  direttore).
Intervenivano  sul  posto  i  Carabinieri   che   identificavano   il
prevenuto. D. S.  si  recava  al  pronto  soccorso  dove  gli  veniva
diagnosticato un trauma contusivo-distorsivo con prognosi  di  giorni
due; 
        B) il prevenuto in sede d'interrogatorio si e' avvalso  della
facolta' di non rispondere; in sede di dichiarazioni spontanee si  e'
pero' dichiarato dispiaciuto  per  l'accaduto,  affermando  di  avere
reagito al controllo, cercando di sottrarsi, per la vergogna provata; 
        C)  le  citate  risultanze   consentono   di   escludere   la
sussistenza di una delle cause di non punibilita' previste  dall'art.
129 del codice di procedura penale per l'imputato; 
        D) questo giudice e' chiamato a valutare anche la correttezza
della qualificazione giuridica dei fatti; 
        E) per poter addivenire a questo  riguardo  ad  una  corretta
decisione - in particolare in ordine all'intervenuta consumazione del
reato di rapina impropria o piuttosto al suo arresto  al  livello  di
fattispecie tentata - appare necessario il pronunciamento della Corte
costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della norma
di cui all'art. 628, comma 2 del codice penale  nella  parte  in  cui
richiede  che  la  condotta  sia  tenuta  «immediatamente   dopo   la
sottrazione» anziche' «immediatamente dopo l'impossessamento»; 
    Cio' premesso, 
 
                               Osserva 
 
1. Rilevanza della questione 
    1.1 L'art. 628, comma 2 del codice penale incrimina  la  condotta
di  «chi  adopera  violenza  o  minaccia   immediatamente   dopo   la
sottrazione, per assicurare a se' o ad altri il possesso  della  cosa
sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'»,  prevedendo
per  tale  reato  (c.d.  rapina  impropria)  lo  stesso   trattamento
sanzionatorio previsto per la c.d. rapina  propria  di  cui  all'art.
628, comma 1 del codice penale. 
    1.2 In base alla citata lettera della norma, perche' il reato  si
consumi e' sufficiente che dopo la sottrazione del bene  il  soggetto
ponga in essere la condotta  violenta  o  minatoria,  mentre  non  e'
necessario il conseguimento del possesso del bene stesso,  ne'  quale
presupposto della condotta, ne' quale dato successivo. 
    La citata soluzione interpretativa e' fatta propria  anche  dalla
giurisprudenza  di  legittimita'  consolidata,  che  afferma  che  «A
differenza della rapina propria ex  art.  628,  comma  1  del  codice
penale, per la cui consumazione - come per il furto -  e'  necessaria
la verificazione dell'evento dell'impossessamento della  cosa  mobile
altrui,  per  la  consumazione  della  rapina  impropria  e'   invece
sufficiente il solo perfezionamento della sottrazione  [...]  poiche'
il comma secondo dell'art. 628 del codice penale fa riferimento  alla
sola sottrazione e non anche all'impossessamento, deve ritenersi  che
il delitto di rapina impropria si perfeziona  anche  se  il  reo  usi
violenza dopo la mera apprensione del bene, senza  il  conseguimento,
sia pure per breve tempo, della disponibilita' autonoma dello stesso.
E' configurabile, invece, il tentativo di rapina impropria  nel  caso
in cui l'agente, dopo aver  compiuto  atti  idonei  alla  sottrazione
della cosa altrui, non portati a compimento  per  cause  indipendenti
dalla propria volonta', adoperi violenza o minaccia  per  assicurarsi
l'impunita'» (cosi' Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15584 del  12  febbraio
2021 Rv. 281117-01 in un caso in cui la Corte ha ritenuto  immune  da
censure la condanna per rapina impropria consumata  di  due  soggetti
che  avevano  sottratto   altrettanti   trapani   da   un   esercizio
commerciale, usciti dal quale avevano usato  violenza  nei  confronti
degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto  controllo,
al fine di assicurarsi la fuga ed  il  possesso  dei  trapani;  nello
stesso senso, tra le tante, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1790 del 2025 e
Cass. Sez. 7, ordinanza n. 44207 del 2024). 
    Quanto poi alla configurazione della «sottrazione» la  stessa  e'
«da  intendersi  come   mera   apprensione   del   bene,   senza   il
conseguimento,  sia  pure  per  un  breve  spazio  temporale,   della
disponibilita' autonoma dello stesso [...] per la sua sussistenza non
assume rilievo in senso  contrario  il  controllo  del  personale  di
vigilanza, siccome  idoneo  ad  eventualmente  impedire  soltanto  la
successiva acquisizione  di  un'autonoma  disponibilita'  della  cosa
stessa» (cosi' Sez. 2, Sentenza n. 40276 del 2024; nello stesso senso
la gia' citata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15584 del 12 febbraio 2021). 
    1.3 In base alla lettera della norma e al diritto  vivente  quale
promana dalla consolidata giurisprudenza di legittimita', nel caso in
esame il delitto di rapina si sarebbe dunque  perfezionato,  per  cui
sarebbe corretta la qualificazione  giuridica  data  ai  fatti  dalle
parti nell'istanza ex art. 444 del codice  di  procedura  penale:  in
base agli atti l'imputato ha commesso la violenza contro il vigilante
dopo avere sottratto i citati generi alimentari dal supermercato (era
fermato immediatamente dopo l'uscita). 
    1.4 Ove viceversa la norma  fosse  dichiarata  costituzionalmente
illegittima nel senso qui auspicato - e  quindi  ove  all'espressione
«immediatamente dopo la sottrazione» fosse  sostituita  l'espressione
«immediatamente dopo l'impossessamento» - la qualificazione giuridica
non sarebbe corretta e  quindi  questo  giudice  dovrebbe  respingere
l'istanza di applicazione pena come formulata. 
    Infatti, posto che l'apprensione dei beni da parte  dell'imputato
era stata compiutamente osservata  dal  personale  di  vigilanza  del
supermercato, che poteva in ogni momento intervenire, i  citati  beni
non  sono  usciti  dalla  sfera  di  controllo  dell'avente  diritto;
l'imputato non ne ha  conseguito,  neppure  in  via  temporanea,  una
disponibilita' autonoma. Detto altrimenti, al momento della  condotta
violenta, non vi era stato alcun impossessamento - neppure temporaneo
-  dei  citati  beni,  ma  soltanto  una   serie   di   atti   idonei
all'impossessamento  della  merce,  non  portati  a  compimento   per
l'intervento del citato vigilante. La  rapina  impropria  si  sarebbe
dunque fermata al livello di tentativo. 
2. Non manifesta infondatezza 
    2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale  della  norma  di
cui all'art. 628, comma 2  del  codice  penale  nella  parte  in  cui
richiede che la condotta di violenza o minaccia sia posta  in  essere
«immediatamente dopo la sottrazione»  anziche'  «immediatamente  dopo
l'impossessamento»  del  bene,  per  violazione  dell'art.  3   della
Costituzione e in particolare in relazione  alla  diversa  disciplina
dettata per la rapina impropria rispetto al delitto di rapina propria
di cui all'art. 628, comma 1 del  codice  penale  (che  incrimina  la
condotta di chi «per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto,
mediante violenza alla persona o minaccia,  s'impossessa  della  cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene». 
    2.2 La Corte costituzionale negli ultimi anni si  e'  piu'  volte
occupata del reato di rapina impropria e dei relativi rapporti con il
reato di rapina propria. 
    2.2.1 In particolare, con la sentenza n. 190 del 2020 la Corte ha
ritenuto legittima la  parificazione  del  trattamento  sanzionatorio
nelle  due  ipotesi  di  rapina,  propria  e  impropria,  di  cui  ha
sottolineato le analogie («il tratto  qualificante  delle  previsioni
confluite nell'art. 628 del codice penale e' dato dal ricorso  a  una
condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto - di tempo e  di
luogo - di una aggressione patrimoniale,  e  proprio  questo  vale  a
giustificare la costruzione  di  un  reato  complesso,  di  cui  sono
elementi  costitutivi  (o  circostanze  aggravanti)  piu'  fatti  che
costituirebbero reato per se' stessi (art. 84 del  codice  penale)»);
dopo aver riconosciuto che,  «nelle  due  forme  di  rapina,  non  e'
perfetta,  al  di  la'  della  sequenza  diversamente  ordinata,   la
sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato», la Corte  ha
rilevato che in ragione della  «fondamentale  ratio  del  delitto  di
rapina (anche  nella  forma  impropria)  quale  reato  complesso,  si
comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul  piano
dei valori edittali di pena,  all'elemento  differenziale  costituito
dalla mancata instaurazione di una  situazione  possessoria  in  capo
all'agente: elemento che nulla sottrae al nucleo comune ed essenziale
delle  forme  di  aggressione  patrimoniale   mediante   violenza   o
minaccia». 
    2.2.2 Tali concetti erano poi ribaditi dalla Corte costituzionale
con l'ordinanza n. 111 del 2021 e con la sentenza n. 260 del 2022. 
    2.2.3 Con la piu' recente sentenza n. 86 del 2024, nel dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628,  comma  2  del  codice
penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso  comminata
sia diminuita quando il fatto risulti  di  lieve  entita',  la  Corte
costituzionale ha ulteriormente «rimarcato l'omogeneita'  strutturale
delle varie forme di rapina, che sono tutte  aggressioni  contestuali
alla persona e al patrimonio, astrette in un reato complesso»; atteso
che anche la rapina propria condivide, come  la  rapina  impropria  e
l'estorsione, i profili che avevano giustificato il  citato  giudizio
d'illegittimita',  la  Corte  ha  esteso  in  via  consequenziale  la
pronuncia d'illegittimita' costituzionale all'art. 628, comma  1  del
codice penale. 
    2.3 Se dunque le due  norme  incriminatrici  -  che  delineano  i
delitti di rapina propria e rapina impropria - condividono la  stessa
ratio fondamentale di  sanzionare  piu'  severamente  la  contestuale
aggressione al patrimonio e alla persona,  non  pare  ragionevole  la
diversa disciplina dettata in relazione al  momento  di  consumazione
del reato. 
    Nel delitto di rapina propria  il  reato  si  perfeziona  solo  a
condizione che l'autore della condotta consegua il dominio  esclusivo
del bene, sia pur in  via  temporanea,  restando  la  fattispecie  al
livello del tentativo ove il soggetto non sia riuscito a  conseguirne
il possesso neppure in via temporanea. Tale  e'  la  struttura  della
fattispecie, se pur - in considerazione del gia' intervenuto  impiego
di violenza o minaccia - puo' in concreto essere piu' difficoltosa la
distinzione tra sottrazione e impossessamento. 
    In analoga situazione, a sequenza invertita, la rapina  impropria
e' invece gia' consumata ove la condotta violenta sia tenuta dopo  la
semplice   sottrazione   del   bene,   senza   che   sia   necessario
l'impossessamento. 
    2.4 Se la ratio e' quella di punire la contestuale aggressione  a
patrimonio e persona, non si vede perche' - con riguardo  all'ipotesi
in cui la lesione  del  possesso  altrui  non  si  sia  compiutamente
verificata - nell'un caso (rapina propria) il reato sia solo  tentato
e nell'altro (rapina impropria) il reato sia  invece  consumato.  Con
tutte  le  rilevanti  conseguenze  che  ne  derivano  in  termini  di
trattamento sanzionatorio. 
    2.5 All'auspicata soluzione non pare opporsi la  circostanza  che
in una delle  forme  di  rapina  impropria  l'agente  operi  al  fine
specifico di assicurare a se' o ad  altri  il  possesso  della  cosa.
Sarebbe infatti possibile richiedere per la  consumazione  del  reato
l'impossessamento del bene, potendo il citato dolo specifico avere ad
oggetto il consolidamento del possesso. 
3. Possibilita' di un'interpretazione conforme 
    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma
ora censurata all'art. 3 della Costituzione, chiaro e univoco essendo
il dato letterale (la disposizione e' peraltro interpretata  in  modo
costante dalla  giurisprudenza  di  legittimita'  in  conformita'  al
citato dato letterale). 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e successivi, legge
n. 87/1953; 
    Ritenuta d'ufficio la questione rilevante  e  non  manifestamente
infondata; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale della  norma  di
cui all'art. 628, comma  2  del  codice  penale nella  parte  in  cui
prevede «immediatamente dopo la sottrazione» anziche' «immediatamente
dopo l'impossessamento»; 
    Per violazione dell'art. 3 della Costituzione; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23,  comma  4,  legge  n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice  di  procedura
penale. 
        Firenze, 27 gennaio 2025 
 
                         Il giudice: Attina'