Reg. ord. n. 27 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/02/2025 n. 8
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 27/01/2025
Tra: F. R.
Oggetto:
Reati e pene – Rapina impropria – Requisiti per la consumazione del reato – Denunciata previsione che il reato si consuma “immediatamente dopo la sottrazione” anziché “immediatamente dopo l’impossessamento” – Disparità di trattamento, in relazione al momento della consumazione del reato (e alla configurabilità del reato nella forma del tentativo), rispetto al reato di rapina propria.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 628
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Testo dell'ordinanza
N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2025
Ordinanza del 27 gennaio 2025 del Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di F. R..
Reati e pene - Rapina impropria - Requisiti per la consumazione del
reato - Denunciata previsione che il reato si consuma
«immediatamente dopo la sottrazione» anziche' «immediatamente dopo
l'impossessamento».
- Codice penale, art. 628, secondo comma.
(GU n. 8 del 19-02-2025)
TRIBUNALE DI FIRENZE
Prima sezione penale
Il giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di R. F., nato a ... il ... elettiv. domiciliato presso
l'avv. Gianluca Gambogi del Foro di Firenze (elezione e avvisi ex
art. 161 del codice di procedura penale nel verbale CC del 3 luglio
2024) difeso di fiducia dall'avv. Gianluca Gambogi del Foro di
Firenze (nomina nel verbale CC del 3 luglio 2024) imputato del
seguente reato:
art. 628, comma 2 del codice penale perche', immediatamente
dopo aver sottratto dai banconi espositivi del supermercato ad
insegna E... di via ... alcuni prodotti alimentari per un valore
complessivo pari ad euro 51,96, averli occultati all'interno del
proprio zaino ed essersi allontanato varcando la c.d. «uscita senza
acquisti», per assicurarsi il possesso della merce sottratta
adoperava violenza nei confronti dapprima dell'addetto alla vigilanza
D. S. A. e poi anche del direttore Z. A. i quali erano intervenuti
nei pressi dell'uscita del supermercato per fermarlo, sottoporlo a
controllo e recuperare l'eventuale refurtiva, con violenza consistita
nello spintonare energicamente il direttore del supermercato Z. A. e,
soprattutto, nel colpire ripetutamente l'addetto alla vigilanza D. S.
A. che cercava di trattenerlo con ripetuti pugni attingendolo alle
braccia, cosi' da cagionare a quest'ultimo lesioni personali
consistite in «trauma contusivo-distorsivo dell'avambraccio
sinistro».
Fatti commessi a ... il ...
Sentite le parti;
Premesso che:
R. F. era tratto in arresto in data ... per il reato di
rapina impropria ai sensi dell'art. 628, comma 2 del codice penale;
il pubblico ministero con decreto del 4 luglio 2024 disponeva
la presentazione diretta dell'arrestato per la convalida dell'arresto
ed il successivo giudizio direttissimo con l'imputazione sopra
riportata;
all'udienza del 4 luglio 2024 il giudice convalidava
l'arresto (non applicava alcuna misura cautelare) e disponeva
procedersi con il rito direttissimo; era poi chiesto un termine a
difesa;
all'udienza del 9 dicembre 2024 il processo era rinviato in
funzione della presentazione di una richiesta ex art. 444 del codice
di procedura penale (la richiesta gia' presentata e il consenso del
pubblico ministero non erano perfettamente collimanti);
all'udienza odierna la difesa si riportava alla nuova
richiesta di definizione del procedimento ex art. 444 del codice di
procedura penale gia' depositata (a firma dello stesso imputato); in
particolare, previa prova del risarcimento corrisposto alla persona
offesa D. S. e alla societa' e delle lettere di scuse inviate
dall'imputato, chiedeva applicarsi la pena finale di anni uno e mesi
otto di reclusione ed euro 500 di multa, cosi' determinata (pena base
anni cinque ed euro 1.600, ridotta per le attenuanti generiche ad
anni tre e mesi sei ed euro 1.125, ridotta ex art. 62 n. 6 c.p. ad
anni due e mesi quattro ed euro 750, ridotta per il rito alla citata
pena finale); richiesta condizionata alla sostituzione della pena
detentiva sopra indicata coi lavori di pubblica utilita'; il pubblico
ministero di udienza si riportava al consenso gia' espresso dal
pubblico ministero titolare;
Rilevato che:
A) in base agli atti d'indagine il prevenuto in data ...,
presso un supermercato E... di ..., dopo avere prelevato alcuni
generi alimentari (del valore complessivo di circa 50 euro) e
nascosto gli stessi nel proprio zaino, guadagnava l'uscita senza
pagare alcunche'. L'intera scena era osservata dal vigilante D. S.
A., che dopo la barriera casse si qualificava e lo fermava; a quel
punto il prevenuto cercava di scappare e colpiva ripetutamente al
braccio il vigilante, salvo poi essere fermato da altri dipendenti
del supermercato (in tale contesto egli spingeva il direttore).
Intervenivano sul posto i Carabinieri che identificavano il
prevenuto. D. S. si recava al pronto soccorso dove gli veniva
diagnosticato un trauma contusivo-distorsivo con prognosi di giorni
due;
B) il prevenuto in sede d'interrogatorio si e' avvalso della
facolta' di non rispondere; in sede di dichiarazioni spontanee si e'
pero' dichiarato dispiaciuto per l'accaduto, affermando di avere
reagito al controllo, cercando di sottrarsi, per la vergogna provata;
C) le citate risultanze consentono di escludere la
sussistenza di una delle cause di non punibilita' previste dall'art.
129 del codice di procedura penale per l'imputato;
D) questo giudice e' chiamato a valutare anche la correttezza
della qualificazione giuridica dei fatti;
E) per poter addivenire a questo riguardo ad una corretta
decisione - in particolare in ordine all'intervenuta consumazione del
reato di rapina impropria o piuttosto al suo arresto al livello di
fattispecie tentata - appare necessario il pronunciamento della Corte
costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della norma
di cui all'art. 628, comma 2 del codice penale nella parte in cui
richiede che la condotta sia tenuta «immediatamente dopo la
sottrazione» anziche' «immediatamente dopo l'impossessamento»;
Cio' premesso,
Osserva
1. Rilevanza della questione
1.1 L'art. 628, comma 2 del codice penale incrimina la condotta
di «chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la
sottrazione, per assicurare a se' o ad altri il possesso della cosa
sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'», prevedendo
per tale reato (c.d. rapina impropria) lo stesso trattamento
sanzionatorio previsto per la c.d. rapina propria di cui all'art.
628, comma 1 del codice penale.
1.2 In base alla citata lettera della norma, perche' il reato si
consumi e' sufficiente che dopo la sottrazione del bene il soggetto
ponga in essere la condotta violenta o minatoria, mentre non e'
necessario il conseguimento del possesso del bene stesso, ne' quale
presupposto della condotta, ne' quale dato successivo.
La citata soluzione interpretativa e' fatta propria anche dalla
giurisprudenza di legittimita' consolidata, che afferma che «A
differenza della rapina propria ex art. 628, comma 1 del codice
penale, per la cui consumazione - come per il furto - e' necessaria
la verificazione dell'evento dell'impossessamento della cosa mobile
altrui, per la consumazione della rapina impropria e' invece
sufficiente il solo perfezionamento della sottrazione [...] poiche'
il comma secondo dell'art. 628 del codice penale fa riferimento alla
sola sottrazione e non anche all'impossessamento, deve ritenersi che
il delitto di rapina impropria si perfeziona anche se il reo usi
violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento,
sia pure per breve tempo, della disponibilita' autonoma dello stesso.
E' configurabile, invece, il tentativo di rapina impropria nel caso
in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione
della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti
dalla propria volonta', adoperi violenza o minaccia per assicurarsi
l'impunita'» (cosi' Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15584 del 12 febbraio
2021 Rv. 281117-01 in un caso in cui la Corte ha ritenuto immune da
censure la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti
che avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio
commerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti
degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo,
al fine di assicurarsi la fuga ed il possesso dei trapani; nello
stesso senso, tra le tante, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1790 del 2025 e
Cass. Sez. 7, ordinanza n. 44207 del 2024).
Quanto poi alla configurazione della «sottrazione» la stessa e'
«da intendersi come mera apprensione del bene, senza il
conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della
disponibilita' autonoma dello stesso [...] per la sua sussistenza non
assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di
vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la
successiva acquisizione di un'autonoma disponibilita' della cosa
stessa» (cosi' Sez. 2, Sentenza n. 40276 del 2024; nello stesso senso
la gia' citata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15584 del 12 febbraio 2021).
1.3 In base alla lettera della norma e al diritto vivente quale
promana dalla consolidata giurisprudenza di legittimita', nel caso in
esame il delitto di rapina si sarebbe dunque perfezionato, per cui
sarebbe corretta la qualificazione giuridica data ai fatti dalle
parti nell'istanza ex art. 444 del codice di procedura penale: in
base agli atti l'imputato ha commesso la violenza contro il vigilante
dopo avere sottratto i citati generi alimentari dal supermercato (era
fermato immediatamente dopo l'uscita).
1.4 Ove viceversa la norma fosse dichiarata costituzionalmente
illegittima nel senso qui auspicato - e quindi ove all'espressione
«immediatamente dopo la sottrazione» fosse sostituita l'espressione
«immediatamente dopo l'impossessamento» - la qualificazione giuridica
non sarebbe corretta e quindi questo giudice dovrebbe respingere
l'istanza di applicazione pena come formulata.
Infatti, posto che l'apprensione dei beni da parte dell'imputato
era stata compiutamente osservata dal personale di vigilanza del
supermercato, che poteva in ogni momento intervenire, i citati beni
non sono usciti dalla sfera di controllo dell'avente diritto;
l'imputato non ne ha conseguito, neppure in via temporanea, una
disponibilita' autonoma. Detto altrimenti, al momento della condotta
violenta, non vi era stato alcun impossessamento - neppure temporaneo
- dei citati beni, ma soltanto una serie di atti idonei
all'impossessamento della merce, non portati a compimento per
l'intervento del citato vigilante. La rapina impropria si sarebbe
dunque fermata al livello di tentativo.
2. Non manifesta infondatezza
2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 628, comma 2 del codice penale nella parte in cui
richiede che la condotta di violenza o minaccia sia posta in essere
«immediatamente dopo la sottrazione» anziche' «immediatamente dopo
l'impossessamento» del bene, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione e in particolare in relazione alla diversa disciplina
dettata per la rapina impropria rispetto al delitto di rapina propria
di cui all'art. 628, comma 1 del codice penale (che incrimina la
condotta di chi «per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto,
mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene».
2.2 La Corte costituzionale negli ultimi anni si e' piu' volte
occupata del reato di rapina impropria e dei relativi rapporti con il
reato di rapina propria.
2.2.1 In particolare, con la sentenza n. 190 del 2020 la Corte ha
ritenuto legittima la parificazione del trattamento sanzionatorio
nelle due ipotesi di rapina, propria e impropria, di cui ha
sottolineato le analogie («il tratto qualificante delle previsioni
confluite nell'art. 628 del codice penale e' dato dal ricorso a una
condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto - di tempo e di
luogo - di una aggressione patrimoniale, e proprio questo vale a
giustificare la costruzione di un reato complesso, di cui sono
elementi costitutivi (o circostanze aggravanti) piu' fatti che
costituirebbero reato per se' stessi (art. 84 del codice penale)»);
dopo aver riconosciuto che, «nelle due forme di rapina, non e'
perfetta, al di la' della sequenza diversamente ordinata, la
sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato», la Corte ha
rilevato che in ragione della «fondamentale ratio del delitto di
rapina (anche nella forma impropria) quale reato complesso, si
comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano
dei valori edittali di pena, all'elemento differenziale costituito
dalla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo
all'agente: elemento che nulla sottrae al nucleo comune ed essenziale
delle forme di aggressione patrimoniale mediante violenza o
minaccia».
2.2.2 Tali concetti erano poi ribaditi dalla Corte costituzionale
con l'ordinanza n. 111 del 2021 e con la sentenza n. 260 del 2022.
2.2.3 Con la piu' recente sentenza n. 86 del 2024, nel dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, comma 2 del codice
penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata
sia diminuita quando il fatto risulti di lieve entita', la Corte
costituzionale ha ulteriormente «rimarcato l'omogeneita' strutturale
delle varie forme di rapina, che sono tutte aggressioni contestuali
alla persona e al patrimonio, astrette in un reato complesso»; atteso
che anche la rapina propria condivide, come la rapina impropria e
l'estorsione, i profili che avevano giustificato il citato giudizio
d'illegittimita', la Corte ha esteso in via consequenziale la
pronuncia d'illegittimita' costituzionale all'art. 628, comma 1 del
codice penale.
2.3 Se dunque le due norme incriminatrici - che delineano i
delitti di rapina propria e rapina impropria - condividono la stessa
ratio fondamentale di sanzionare piu' severamente la contestuale
aggressione al patrimonio e alla persona, non pare ragionevole la
diversa disciplina dettata in relazione al momento di consumazione
del reato.
Nel delitto di rapina propria il reato si perfeziona solo a
condizione che l'autore della condotta consegua il dominio esclusivo
del bene, sia pur in via temporanea, restando la fattispecie al
livello del tentativo ove il soggetto non sia riuscito a conseguirne
il possesso neppure in via temporanea. Tale e' la struttura della
fattispecie, se pur - in considerazione del gia' intervenuto impiego
di violenza o minaccia - puo' in concreto essere piu' difficoltosa la
distinzione tra sottrazione e impossessamento.
In analoga situazione, a sequenza invertita, la rapina impropria
e' invece gia' consumata ove la condotta violenta sia tenuta dopo la
semplice sottrazione del bene, senza che sia necessario
l'impossessamento.
2.4 Se la ratio e' quella di punire la contestuale aggressione a
patrimonio e persona, non si vede perche' - con riguardo all'ipotesi
in cui la lesione del possesso altrui non si sia compiutamente
verificata - nell'un caso (rapina propria) il reato sia solo tentato
e nell'altro (rapina impropria) il reato sia invece consumato. Con
tutte le rilevanti conseguenze che ne derivano in termini di
trattamento sanzionatorio.
2.5 All'auspicata soluzione non pare opporsi la circostanza che
in una delle forme di rapina impropria l'agente operi al fine
specifico di assicurare a se' o ad altri il possesso della cosa.
Sarebbe infatti possibile richiedere per la consumazione del reato
l'impossessamento del bene, potendo il citato dolo specifico avere ad
oggetto il consolidamento del possesso.
3. Possibilita' di un'interpretazione conforme
Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma
ora censurata all'art. 3 della Costituzione, chiaro e univoco essendo
il dato letterale (la disposizione e' peraltro interpretata in modo
costante dalla giurisprudenza di legittimita' in conformita' al
citato dato letterale).
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e successivi, legge
n. 87/1953;
Ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente
infondata;
Solleva questione di legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 628, comma 2 del codice penale nella parte in cui
prevede «immediatamente dopo la sottrazione» anziche' «immediatamente
dopo l'impossessamento»;
Per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale.
Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura
penale.
Firenze, 27 gennaio 2025
Il giudice: Attina'
Oggetto:
Reati e pene – Rapina impropria – Requisiti per la consumazione del reato – Denunciata previsione che il reato si consuma “immediatamente dopo la sottrazione” anziché “immediatamente dopo l’impossessamento” – Disparità di trattamento, in relazione al momento della consumazione del reato (e alla configurabilità del reato nella forma del tentativo), rispetto al reato di rapina propria.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 628 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2025 Ordinanza del 27 gennaio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di F. R.. Reati e pene - Rapina impropria - Requisiti per la consumazione del reato - Denunciata previsione che il reato si consuma «immediatamente dopo la sottrazione» anziche' «immediatamente dopo l'impossessamento». - Codice penale, art. 628, secondo comma. (GU n. 8 del 19-02-2025) TRIBUNALE DI FIRENZE Prima sezione penale Il giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a carico di R. F., nato a ... il ... elettiv. domiciliato presso l'avv. Gianluca Gambogi del Foro di Firenze (elezione e avvisi ex art. 161 del codice di procedura penale nel verbale CC del 3 luglio 2024) difeso di fiducia dall'avv. Gianluca Gambogi del Foro di Firenze (nomina nel verbale CC del 3 luglio 2024) imputato del seguente reato: art. 628, comma 2 del codice penale perche', immediatamente dopo aver sottratto dai banconi espositivi del supermercato ad insegna E... di via ... alcuni prodotti alimentari per un valore complessivo pari ad euro 51,96, averli occultati all'interno del proprio zaino ed essersi allontanato varcando la c.d. «uscita senza acquisti», per assicurarsi il possesso della merce sottratta adoperava violenza nei confronti dapprima dell'addetto alla vigilanza D. S. A. e poi anche del direttore Z. A. i quali erano intervenuti nei pressi dell'uscita del supermercato per fermarlo, sottoporlo a controllo e recuperare l'eventuale refurtiva, con violenza consistita nello spintonare energicamente il direttore del supermercato Z. A. e, soprattutto, nel colpire ripetutamente l'addetto alla vigilanza D. S. A. che cercava di trattenerlo con ripetuti pugni attingendolo alle braccia, cosi' da cagionare a quest'ultimo lesioni personali consistite in «trauma contusivo-distorsivo dell'avambraccio sinistro». Fatti commessi a ... il ... Sentite le parti; Premesso che: R. F. era tratto in arresto in data ... per il reato di rapina impropria ai sensi dell'art. 628, comma 2 del codice penale; il pubblico ministero con decreto del 4 luglio 2024 disponeva la presentazione diretta dell'arrestato per la convalida dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo con l'imputazione sopra riportata; all'udienza del 4 luglio 2024 il giudice convalidava l'arresto (non applicava alcuna misura cautelare) e disponeva procedersi con il rito direttissimo; era poi chiesto un termine a difesa; all'udienza del 9 dicembre 2024 il processo era rinviato in funzione della presentazione di una richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale (la richiesta gia' presentata e il consenso del pubblico ministero non erano perfettamente collimanti); all'udienza odierna la difesa si riportava alla nuova richiesta di definizione del procedimento ex art. 444 del codice di procedura penale gia' depositata (a firma dello stesso imputato); in particolare, previa prova del risarcimento corrisposto alla persona offesa D. S. e alla societa' e delle lettere di scuse inviate dall'imputato, chiedeva applicarsi la pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa, cosi' determinata (pena base anni cinque ed euro 1.600, ridotta per le attenuanti generiche ad anni tre e mesi sei ed euro 1.125, ridotta ex art. 62 n. 6 c.p. ad anni due e mesi quattro ed euro 750, ridotta per il rito alla citata pena finale); richiesta condizionata alla sostituzione della pena detentiva sopra indicata coi lavori di pubblica utilita'; il pubblico ministero di udienza si riportava al consenso gia' espresso dal pubblico ministero titolare; Rilevato che: A) in base agli atti d'indagine il prevenuto in data ..., presso un supermercato E... di ..., dopo avere prelevato alcuni generi alimentari (del valore complessivo di circa 50 euro) e nascosto gli stessi nel proprio zaino, guadagnava l'uscita senza pagare alcunche'. L'intera scena era osservata dal vigilante D. S. A., che dopo la barriera casse si qualificava e lo fermava; a quel punto il prevenuto cercava di scappare e colpiva ripetutamente al braccio il vigilante, salvo poi essere fermato da altri dipendenti del supermercato (in tale contesto egli spingeva il direttore). Intervenivano sul posto i Carabinieri che identificavano il prevenuto. D. S. si recava al pronto soccorso dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo-distorsivo con prognosi di giorni due; B) il prevenuto in sede d'interrogatorio si e' avvalso della facolta' di non rispondere; in sede di dichiarazioni spontanee si e' pero' dichiarato dispiaciuto per l'accaduto, affermando di avere reagito al controllo, cercando di sottrarsi, per la vergogna provata; C) le citate risultanze consentono di escludere la sussistenza di una delle cause di non punibilita' previste dall'art. 129 del codice di procedura penale per l'imputato; D) questo giudice e' chiamato a valutare anche la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti; E) per poter addivenire a questo riguardo ad una corretta decisione - in particolare in ordine all'intervenuta consumazione del reato di rapina impropria o piuttosto al suo arresto al livello di fattispecie tentata - appare necessario il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 628, comma 2 del codice penale nella parte in cui richiede che la condotta sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione» anziche' «immediatamente dopo l'impossessamento»; Cio' premesso, Osserva 1. Rilevanza della questione 1.1 L'art. 628, comma 2 del codice penale incrimina la condotta di «chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'», prevedendo per tale reato (c.d. rapina impropria) lo stesso trattamento sanzionatorio previsto per la c.d. rapina propria di cui all'art. 628, comma 1 del codice penale. 1.2 In base alla citata lettera della norma, perche' il reato si consumi e' sufficiente che dopo la sottrazione del bene il soggetto ponga in essere la condotta violenta o minatoria, mentre non e' necessario il conseguimento del possesso del bene stesso, ne' quale presupposto della condotta, ne' quale dato successivo. La citata soluzione interpretativa e' fatta propria anche dalla giurisprudenza di legittimita' consolidata, che afferma che «A differenza della rapina propria ex art. 628, comma 1 del codice penale, per la cui consumazione - come per il furto - e' necessaria la verificazione dell'evento dell'impossessamento della cosa mobile altrui, per la consumazione della rapina impropria e' invece sufficiente il solo perfezionamento della sottrazione [...] poiche' il comma secondo dell'art. 628 del codice penale fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, deve ritenersi che il delitto di rapina impropria si perfeziona anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per breve tempo, della disponibilita' autonoma dello stesso. E' configurabile, invece, il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volonta', adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunita'» (cosi' Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15584 del 12 febbraio 2021 Rv. 281117-01 in un caso in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti che avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio commerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo, al fine di assicurarsi la fuga ed il possesso dei trapani; nello stesso senso, tra le tante, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1790 del 2025 e Cass. Sez. 7, ordinanza n. 44207 del 2024). Quanto poi alla configurazione della «sottrazione» la stessa e' «da intendersi come mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilita' autonoma dello stesso [...] per la sua sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilita' della cosa stessa» (cosi' Sez. 2, Sentenza n. 40276 del 2024; nello stesso senso la gia' citata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15584 del 12 febbraio 2021). 1.3 In base alla lettera della norma e al diritto vivente quale promana dalla consolidata giurisprudenza di legittimita', nel caso in esame il delitto di rapina si sarebbe dunque perfezionato, per cui sarebbe corretta la qualificazione giuridica data ai fatti dalle parti nell'istanza ex art. 444 del codice di procedura penale: in base agli atti l'imputato ha commesso la violenza contro il vigilante dopo avere sottratto i citati generi alimentari dal supermercato (era fermato immediatamente dopo l'uscita). 1.4 Ove viceversa la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso qui auspicato - e quindi ove all'espressione «immediatamente dopo la sottrazione» fosse sostituita l'espressione «immediatamente dopo l'impossessamento» - la qualificazione giuridica non sarebbe corretta e quindi questo giudice dovrebbe respingere l'istanza di applicazione pena come formulata. Infatti, posto che l'apprensione dei beni da parte dell'imputato era stata compiutamente osservata dal personale di vigilanza del supermercato, che poteva in ogni momento intervenire, i citati beni non sono usciti dalla sfera di controllo dell'avente diritto; l'imputato non ne ha conseguito, neppure in via temporanea, una disponibilita' autonoma. Detto altrimenti, al momento della condotta violenta, non vi era stato alcun impossessamento - neppure temporaneo - dei citati beni, ma soltanto una serie di atti idonei all'impossessamento della merce, non portati a compimento per l'intervento del citato vigilante. La rapina impropria si sarebbe dunque fermata al livello di tentativo. 2. Non manifesta infondatezza 2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 628, comma 2 del codice penale nella parte in cui richiede che la condotta di violenza o minaccia sia posta in essere «immediatamente dopo la sottrazione» anziche' «immediatamente dopo l'impossessamento» del bene, per violazione dell'art. 3 della Costituzione e in particolare in relazione alla diversa disciplina dettata per la rapina impropria rispetto al delitto di rapina propria di cui all'art. 628, comma 1 del codice penale (che incrimina la condotta di chi «per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene». 2.2 La Corte costituzionale negli ultimi anni si e' piu' volte occupata del reato di rapina impropria e dei relativi rapporti con il reato di rapina propria. 2.2.1 In particolare, con la sentenza n. 190 del 2020 la Corte ha ritenuto legittima la parificazione del trattamento sanzionatorio nelle due ipotesi di rapina, propria e impropria, di cui ha sottolineato le analogie («il tratto qualificante delle previsioni confluite nell'art. 628 del codice penale e' dato dal ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto - di tempo e di luogo - di una aggressione patrimoniale, e proprio questo vale a giustificare la costruzione di un reato complesso, di cui sono elementi costitutivi (o circostanze aggravanti) piu' fatti che costituirebbero reato per se' stessi (art. 84 del codice penale)»); dopo aver riconosciuto che, «nelle due forme di rapina, non e' perfetta, al di la' della sequenza diversamente ordinata, la sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato», la Corte ha rilevato che in ragione della «fondamentale ratio del delitto di rapina (anche nella forma impropria) quale reato complesso, si comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano dei valori edittali di pena, all'elemento differenziale costituito dalla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all'agente: elemento che nulla sottrae al nucleo comune ed essenziale delle forme di aggressione patrimoniale mediante violenza o minaccia». 2.2.2 Tali concetti erano poi ribaditi dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 111 del 2021 e con la sentenza n. 260 del 2022. 2.2.3 Con la piu' recente sentenza n. 86 del 2024, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, comma 2 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita quando il fatto risulti di lieve entita', la Corte costituzionale ha ulteriormente «rimarcato l'omogeneita' strutturale delle varie forme di rapina, che sono tutte aggressioni contestuali alla persona e al patrimonio, astrette in un reato complesso»; atteso che anche la rapina propria condivide, come la rapina impropria e l'estorsione, i profili che avevano giustificato il citato giudizio d'illegittimita', la Corte ha esteso in via consequenziale la pronuncia d'illegittimita' costituzionale all'art. 628, comma 1 del codice penale. 2.3 Se dunque le due norme incriminatrici - che delineano i delitti di rapina propria e rapina impropria - condividono la stessa ratio fondamentale di sanzionare piu' severamente la contestuale aggressione al patrimonio e alla persona, non pare ragionevole la diversa disciplina dettata in relazione al momento di consumazione del reato. Nel delitto di rapina propria il reato si perfeziona solo a condizione che l'autore della condotta consegua il dominio esclusivo del bene, sia pur in via temporanea, restando la fattispecie al livello del tentativo ove il soggetto non sia riuscito a conseguirne il possesso neppure in via temporanea. Tale e' la struttura della fattispecie, se pur - in considerazione del gia' intervenuto impiego di violenza o minaccia - puo' in concreto essere piu' difficoltosa la distinzione tra sottrazione e impossessamento. In analoga situazione, a sequenza invertita, la rapina impropria e' invece gia' consumata ove la condotta violenta sia tenuta dopo la semplice sottrazione del bene, senza che sia necessario l'impossessamento. 2.4 Se la ratio e' quella di punire la contestuale aggressione a patrimonio e persona, non si vede perche' - con riguardo all'ipotesi in cui la lesione del possesso altrui non si sia compiutamente verificata - nell'un caso (rapina propria) il reato sia solo tentato e nell'altro (rapina impropria) il reato sia invece consumato. Con tutte le rilevanti conseguenze che ne derivano in termini di trattamento sanzionatorio. 2.5 All'auspicata soluzione non pare opporsi la circostanza che in una delle forme di rapina impropria l'agente operi al fine specifico di assicurare a se' o ad altri il possesso della cosa. Sarebbe infatti possibile richiedere per la consumazione del reato l'impossessamento del bene, potendo il citato dolo specifico avere ad oggetto il consolidamento del possesso. 3. Possibilita' di un'interpretazione conforme Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma ora censurata all'art. 3 della Costituzione, chiaro e univoco essendo il dato letterale (la disposizione e' peraltro interpretata in modo costante dalla giurisprudenza di legittimita' in conformita' al citato dato letterale). P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e successivi, legge n. 87/1953; Ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata; Solleva questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 628, comma 2 del codice penale nella parte in cui prevede «immediatamente dopo la sottrazione» anziche' «immediatamente dopo l'impossessamento»; Per violazione dell'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura penale. Firenze, 27 gennaio 2025 Il giudice: Attina'