Reg. ord. n. 28 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/02/2025 n. 8
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 22/01/2025
Tra: F.G.G. C/ M.d.
Oggetto:
Polizia – Polizia di Stato – Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore – Previsione che fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il requisito dell’anzianità minima di servizio di tre anni per la partecipazione al suddetto concorso – Denunciata disciplina che introduce il requisito dell’anzianità di servizio, che limita la partecipazione al concorso per vice ispettore della Polizia di Stato senza che tale restrizione sia giustificata da un ragionevole motivo – Lesione del principio di proporzionalità – Violazione dei principi del concorso pubblico e del diritto di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza – Prevista imposizione al personale interno della Polizia di Stato di una dilazione temporale per la partecipazione al concorso che favorisce l’alimentazione del ruolo con personale più anziano, in spregio al generale abbassamento dei limiti di età per i ruoli operativi delle forze di polizia – Contrasto con i principi di buon andamento e di ragionevolezza – Irragionevole disparità di trattamento tra il personale interno della Polizia di Stato e quello proveniente dai ruoli civili del Ministero dell’interno, vista la subordinazione del rispettivo accesso alla qualifica di vice ispettore a requisiti tra loro non omogenei, idonei tendenzialmente a favorire i secondi, consentendo a questi di far ingresso nel ruolo con una minor età anagrafica – Ulteriore violazione del principio di ragionevolezza – Previsione che delinea un percorso di accesso alla qualifica di vice ispettore tramite concorso pubblico che ricalca, almeno in parte, quello previsto per il concorso interno, nonostante la diversità che intercorre tra le due tipologie di procedura selettiva – Lesione del principio di uguaglianza sostanziale.
Norme impugnate:
decreto del Presidente della Repubblica del 24/04/1982 Num. 335 Art. 27 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 51 Co. 1
Costituzione Art. 97 Co. 4
Udienza Pubblica del 9 luglio 2025 rel. CASSINELLI
Testo dell'ordinanza
N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2025 Ordinanza del 22 gennaio 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da F.G. G. contro il Ministero dell'interno. Polizia - Polizia di Stato - Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore - Previsione che fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il requisito dell'anzianita' minima di servizio di tre anni per la partecipazione a tale concorso. - Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), art. 27-bis, comma 2. (GU n. 8 del 19-02-2025) IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Prima Quater Ha pronunciato la presenteOrdinanza sul ricorso numero di registro generale 5517 del 2022, proposto da F. G. G. e D. M. , rappresentati e difesi dall'avvocato Alessio Giaquinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento: a) del decreto del Capo della Polizia del 16 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 23 del 22 marzo 2022, con cui e' stato bandito il concorso pubblico, per esami, per la copertura di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, nella parte in cui, all'art. 3, prevedendo l'innalzamento di eta' fino a trentatre anni per gli impiegati dell'amministrazione civile dell'interno, non prevede il medesimo innalzamento di eta' per gli impiegati del Dipartimento della pubblica sicurezza, subordinandone la partecipazione al raggiungimento di tre anni di anzianita' di servizio; b) del decreto del Ministero dell'interno, 13 luglio 2018, n. 103, nella parte in cui, all'art. 3, commi 2 e 3, discrimina gli impiegati del Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza, rispetto agli impiegati del Ministero dell'Interno - Dipartimento dell'amministrazione civile, obbligando i primi, irragionevolmente, a maturare tre anni di anzianita' di servizio indipendentemente dall'eta' anagrafica, discriminandoli rispetto ai secondi che possono partecipare fino a trentatre' anni di eta' senza aver maturato alcuna anzianita' di servizio; c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi espressamente incluso, anche sconosciuto ai ricorrenti, lesivo degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dei medesimi. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Si premette, in punto di fatto, che il sig. G. ed il sig. M. , entrambi agenti della Polizia di Stato in servizio dal 28 novembre 2021, hanno presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani, indetto con decreto del Capo della Polizia del 16 marzo 2022, nonostante non fossero in possesso del requisito previsto dalla clausola del bando (art. 3, comma 1, lettera d), riproduttiva delle prescrizioni contenute nell'art. 2 del decreto ministeriale 13 luglio 2018, n. 103, e dell'art. 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che, in deroga al limite d'eta' fissato in via generale per tutti i candidati («non aver compiuto il 28° anno di eta'»), ammette alla selezione il personale appartenente alla Polizia di Stato «con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del presente bando» e stabilisce un diverso limite di eta' («trentatre' anni») per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, avendo entrambi gia' superato il 28° anno di eta' ma non ancora maturato tre anni di anzianita' di servizio. 2. I ricorrenti hanno, pertanto, adito questo Tribunale al fine di contestare il requisito di anzianita' richiesto per il personale gia' appartenente alla Polizia di Stato per contrasto con l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con la direttiva 2000/78/CE e con gli articoli 21 della Carta di Nizza e 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - T.F.U.E., ritenuto «ingiustificato e discriminatorio» se confrontato con i diversi requisiti di accesso del personale civile del medesimo Dicastero, al quale si concede un limite di eta' piu' alto (trentatre' anni) ma non si richiede nessun periodo minimo di servizio. I ricorrenti denunciano, quindi, l'irragionevolezza della previsione siccome idonea a determinare un'arbitraria disparita' di trattamento tra funzionari incardinati nello stesso Ministero, avvantaggiando, tramite un innalzamento del limite di eta' e la mancanza di qualsiasi requisito di anzianita', i funzionari civili e penalizzando, invece, senza alcuna ragione gli operatori della Polizia di Stato, ai quali e' richiesta un'anzianita' minima, pur svolgendo funzioni innegabilmente piu' affini a quelle tipiche della qualifica messa a concorso; concludono chiedendo a questo giudice, previa concessione di misure cautelari anche inaudita altera parte, di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, quale norma di rango primario dal quale e' mutuata la disciplina del bando, per violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art. 14 C.E.D.U., ovvero, in alternativa, di procedere con un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ex art. 267 T.F.U.E. per verificare se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l'art. 3 del T.U.E., l'art. 10 del T.F.U.E. e l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ostino alla normativa contenuta nel citato art. 27-bis, ovvero, in subordine, di disapplicare la normativa interna in contrasto con i principi eurounitari desumibili dalle predette norme. 3. Il Ministero dell'interno ha depositato, in ottemperanza al decreto monocratico del 21 maggio 2022, n. 3221, in data 11 giugno 2022, una relazione del Servizio contenzioso e affari legali della Polizia di Stato, che eccepisce, innanzitutto, la natura regolamentare delle norme sui limiti d'eta' validi per i funzionari civili, contenute nel decreto ministeriale n. 103/2018, al quale rinvia l'art. 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, con conseguente insussistenza dei presupposti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea; nel merito, sostiene l'infondatezza delle censure articolate dai ricorrenti, in quanto la richiesta dell'anzianita' minima di tre anni per il personale della Polizia di Stato, quale «periodo minimo e congruo» per il consolidamento di quella professionalita' e quell'esperienza necessarie allo svolgimento delle funzioni dell'ispettore, comunque implicanti un grado di responsabilita' piu' elevato rispetto a quello proprio degli agenti, sarebbe «compensata» dall'assenza di limiti di eta', dal beneficio della riserva di un sesto dei posti messi a concorso e dall'esenzione dalle prove di efficienza fisica, mentre i funzionari civili soggiacerebbero comunque ad un limite di eta', seppure piu' alto di quello contemplato in via generale, ed alle prove di idoneita' fisica «non avendo mai svolto funzioni di carattere operativo», in linea con gli approdi della giurisprudenza costituzionale sull'ammissibilita' di requisiti di accesso «...che non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole (cfr. Corte costituzionale, 21 dicembre 2020, n. 275 e 30 dicembre 1997, n. 466)». 4. Con ordinanza cautelare del 20 giugno 2022, n. 3911, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ammettendo con riserva i ricorrenti alla procedura selettiva, sulla base del periculum in mora, e riservandosi di approfondire, in sede di merito, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982. 5. In data 25 novembre 2022 il sig. G. ha documentato il superamento della prova preselettiva mentre l'altro ricorrente ha dedotto di non essersi presentato alle prove e di non avere piu' interesse al giudizio. 6. La discussione del merito e' stata piu' volte rinviata in attesa di conoscere l'esito delle ulteriori prove sostenute dal sig. G. 7. In vista dell'udienza pubblica del 19 novembre 2024, le parti hanno depositato memorie: il Ministero dell'interno, in data 7 ottobre 2024, per difendere la correttezza delle scelte effettuate dal legislatore in subiecta materia, mediante il richiamo ad alcune pronunce del giudice eurounitario sulla legittimita' di limiti d'eta' per l'accesso a funzioni «che richiedono lo svolgimento di attivita' operative ed esecutive e, quindi, non meramente amministrative», allo scopo di «salvaguardare e garantire l'operativita' ed il buon andamento dei servizi di polizia», e alle finalita' sottese al complessivo abbassamento dei limiti di eta' per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato operato con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in attuazione della delega contenuta nella legge 7 agosto 2015, n. 124, e coerentemente con la «specificita'» dei compiti assolti dalla Polizia di Stato, riconosciuta dall'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' con le indicazioni fornite dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 915 sullo schema del decreto legislativo n. 95/2017, reso nell'adunanza del 12 aprile 2017; il sig. G. , in data 10 ottobre 2024, per comprovare l'esito positivo degli accertamenti attitudinali ai quali e' stato sottoposto, in seno al concorso qui di interesse, in data e, nell'ambito di altro concorso per l'assunzione di centosettantasette vice ispettori tecnici (specialita' cibernetica), in data ; il sig. G. , in data 18 ottobre 2024, per segnalare di aver superato anche la prova orale, nonche' per sviluppare ulteriormente gli argomenti a sostegno dell'illegittimita' della norma, evidenziando: i) la peculiarita' del caso in discussione, «poiche' i ricorrenti si sono paradossalmente trovati in una fascia di eta' e di anzianita' di servizio che gli ha impedito di partecipare tanto come «esterni» quanto come «interni»: nel primo caso perche' avevano superato i ventotto anni, nel secondo perche' non avevano ancora maturato i tre anni di anzianita' di servizio»; ii) la non pertinenza delle difese erariali, che, insistendo sui motivi di legittimita' dell'abbassamento dei limiti di eta' per l'ingresso nella Polizia di Stato, confermerebbero l'irragionevolezza del requisito dell'anzianita' di servizio richiesto agli appartenenti al ruolo degli agenti, che si oppone alla partecipazione dei piu' giovani, consentendo, invece, quella di colleghi vicini all'eta' pensionabile; iii) la mancata previsione di un analogo requisito di anzianita' per il personale interno nei concorsi per commissario della Polizia di Stato da parte dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 103/2018, che stabilisce unicamente un innalzamento del limite di eta' da trenta a quaranta anni; iv) l'incongruenza rispetto all'art. 19 del bando di concorso, secondo il quale l'appartenenza alla Polizia di Stato, che, ai fini dell'ammissione, diventa rilevante solo dopo tre anni di servizio, costituisce, invece, titolo preferenziale in caso di parita' di merito indipendentemente da un'anzianita' minima; il Ministero dell'interno, in data 15 novembre 2024, per confermare che il ricorrente e' risultato idoneo alla prova orale e comunicare la mancata pubblicazione, a quella data, della graduatoria finale di merito. 8. All'udienza pubblica del 19 novembre 2024, la causa e' passata in decisione. 9. Il Collegio da' atto che il sig. M. ha perso interesse alla definizione del merito del giudizio e che permane, invece, l'interesse del sig. G. all'annullamento della clausola del bando contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera d), nella parte in cui prescrive che «[s]i prescinde dal limite d'eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del presente bando», riproducendo, in parte qua, quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, a mente del quale «Al concorso [pubblico per la nomina a vice ispettore] sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'», che e' norma di rango primario, in quanto inserita dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, all'interno del testo unico delle disposizioni sull'ordinamento della Polizia di Stato, adottato con decreto del Presidente della Repubblica con «valore di legge ordinaria», ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 10. Accertato che l'esclusione del ricorrente riposa su una norma di rango legislativo, di cui viene prospettata la contrarieta' tanto al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione quanto al principio di non discriminazione di cui all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questo giudice ritiene che vada scrutinata con priorita' la compatibilita' dell'art. 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982 con la Costituzione, in linea con la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale, laddove «[i] principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana...le violazioni dei diritti della persona postulano la necessita' di un intervento erga omnes di questa Corte, anche in virtu' del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalita' delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 Cost.)» (Corte cost., sentenza 14 dicembre 2017, n. 269). 11. Cio' posto, appaiono rilevanti e non manifestamente infondati i dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982 per contrasto con gli articoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della Costituzione. 11.1. Ricorre, innanzitutto, il presupposto della rilevanza della questione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo il quale e' necessario che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale» della norma primaria contestata, in quanto: sia la norma regolamentare - l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 103/2018 - sia quella dell'atto amministrativo generale impugnato - l'art. 3, comma 1, lettera d), del bando di concorso - mutuano pedissequamente il requisito per la partecipazione al concorso per vice ispettori della Polizia di Stato previsto per gli «interni» - l'anzianita' di servizio almeno triennale nell'amministrazione - dall'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 335/1982, del quale, considerata l'univoca formulazione letterale, che subordina testualmente la partecipazione al concorso da parte degli appartenenti alla Polizia di Stato al possesso di uno specifico requisito («...almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso...»), non e' possibile fare applicazione in senso conforme al dettato costituzionale (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996, n. 356); il sig. G. , in servizio nella Polizia di Stato dal 28 novembre 2021, era, alla data di pubblicazione del bando (22 marzo 2022), sprovvisto del requisito dell'anzianita', dalla rimozione del quale dipende il suo inserimento a pieno titolo e «senza riserva» in graduatoria, avendo egli superato con successo tutte le prove concorsuali alle quali e' stato ammesso da questo giudice con l'ordinanza cautelare n. 3911/2022. 11.2. In secondo luogo, il conflitto dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982 con il principio di uguaglianza e quello del pubblico concorso, radicati negli articoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della Costituzione si presenta, ad avviso di questo Collegio, «non manifestamente infondato», ai sensi del medesimo art. 23 della legge n. 87/1953. La disposizione, nella parte in cui limita la partecipazione degli appartenenti alla Polizia di Stato al concorso pubblico per vice ispettori, esigendo la maturazione di una anzianita' «minima» di servizio di tre anni, sembra, infatti, imporre al personale interno all'amministrazione della pubblica sicurezza il rispetto di una condizione di accesso alla procedura concorsuale discriminatoria rispetto ai candidati che provengono dai ruoli civili del medesimo Dicastero, non necessaria alle finalita' della selezione e non giustificata da apprezzabili ragioni di tutela di contrapposti interessi di rango pari a quello all'evidenza sacrificato, costituito dall'esigenza di garantire la massima partecipazione possibile ai concorsi pubblici. La giurisprudenza costituzionale ha, in proposito, affermato che «il principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97, quarto comma, Cost., non e' di per se' incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di «condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione», purche' l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e sia subordinata all'accertamento di specifiche necessita' funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attivita' svolta (sentenza n. 113 del 2017, punto 2.3 del Considerato in diritto; in precedenza, sentenze n. 167 del 2013 e n. 310, n. 189 e n. 52 del 2011)... La valorizzazione di esperienze lavorative maturate nel tempo, se - come si e' ricordato - puo' giustificare, al ricorrere di specifiche condizioni, il consolidamento delle stesse in deroga al principio del pubblico concorso, puo', a maggior ragione, incidere sulla determinazione dei requisiti di ammissione al concorso, rimessa all'ampia discrezionalita' del legislatore...[purche' nel] rispetto del «limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della p.a.» (cosi' sentenza n. 51 del 1994, punto 2 del Considerato in diritto; analogamente, sentenze n. 99 del 1998 e n. 136 del 2004).» (Corte cost., sentenza 21 dicembre 2020, n. 275). I requisiti di partecipazione hanno la finalita' di orientare la selezione verso le professionalita' ritenute maggiormente confacenti alle esigenze dell'amministrazione procedente mediante «sbarramenti» che restringono ex ante la platea dei possibili candidati, comprimendo, in ogni caso, le potenzialita' del concorso pubblico, che, «[i]n diretta attuazione degli articoli 3 e 51 Cost.,... consente...ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza e «senza altra distinzione che quella delle loro virtu' e dei loro talenti», come fu solennemente proclamato dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Il concorso, inoltre, e' «meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione» (sentenza n. 205 del 2004), cioe' al principio di buon andamento, sancito dall'art. 97, primo comma, Cost. Il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini. Infine, il concorso pubblico garantisce il rispetto del principio di imparzialita', enunciato dall'art. 97 e sviluppato dall'art. 98 Cost. Infatti, il concorso impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del Governo, «normalmente legata agli interessi di una parte politica», e quella dell'amministrazione, «vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalita' pubbliche obiettivate nell'ordinamento». Sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, «il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialita' e al servizio esclusivo della Nazione» (sentenza n. 453 del 1990)» (Corte cost., sentenza 4 novembre 2009, n. 293). Tanto premesso in termini generali, e' ora possibile esaminare i diversi profili di illegittimita' rilevati a carico dell'art. 27-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982. 11.2.1. Innanzitutto, l'introduzione del requisito costituito dal raggiungimento di un'anzianita' minima di servizio per la partecipazione anche all'aliquota di posti non riservata agli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del bando di concorso, quale «filtro» idoneo a «ritardare» qualsiasi forma di accesso del personale interno al ruolo degli ispettori, appare idoneo a violare il principio di ragionevolezza intrinseca, in quanto, contraddicendo l'obiettivo del reclutamento dei piu' giovani per l'esercizio delle funzioni, comunque operative, degli ispettori della Polizia di Stato, pure perseguito da altre disposizioni volte a favorire proprio l'innesto nelle amministrazioni preposte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di forza-lavoro particolarmente efficiente dal punto di vista fisico, «la legge manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio» (Corte cost., sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 43). Piu' volte la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimita' della scelta legislativa di stabilire limiti di eta' per l'accesso a determinate professioni, precisando che «la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio (sentenze n. 61 del 1996 e n. 54 del 1977), e cio' vale anche per i limiti di eta', soprattutto quando la norma si riferisce a requisiti attitudinali richiesti da particolari rapporti di lavoro caratterizzati dalla natura del servizio da prestare e da oggettive necessita' del tipo di azienda (sia pubblica che privata)» (Corte cost., sentenza 24 maggio 2000, n. 160). L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, che disciplina le funzioni degli ispettori della Polizia di Stato e pure abilita tale qualifica all'esercizio di forme di coordinamento e di direzione dei servizi di polizia, esordisce, tuttavia, specificando che «[a]l personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria» (co. 1), e che «[i]n relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa» (co. 3), cosi' delineando una figura chiamata, in ragione del possesso della qualifica di «agente di pubblica sicurezza» di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ad interventi che implicano inevitabilmente prestanza e vigore fisico. In tal senso, del resto, si spiega la previsione del generale limite di eta' di ventotto anni per la partecipazione al concorso ad opera dell'art. 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 335/1982, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e la contestuale fissazione da parte dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 103/2018 di un limite massimo di trentatre anni per il personale proveniente dai ruoli civili del Ministero dell'Interno, coerentemente con le finalita' di abbassamento dei limiti di eta' per l'ingresso nelle Forze di Polizia che il legislatore ha, piu' volte, in tempi recenti, dimostrato di voler attuare (vds., oltre alle disposizioni in materia di «riordino delle carriere» adottate nell'esercizio della delega di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, piu' di recente, l'art. 6, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 119). La pretesa anzianita' «minima» per la partecipazione al concorso nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato evidenzia, pertanto, la presenza di un elemento di incoerenza nella legislazione sul reclutamento nelle Forze di Polizia, tesa, invece, nel suo complesso, a promuovere un ricambio generazionale all'interno di tali amministrazioni, ancorche' cio' si verifichi per effetto del transito di unita' di personale alla qualifica superiore messa a concorso, come nel caso di superamento della selezione da parte di un soggetto gia' inserito nei ruoli di grado inferiore della medesima amministrazione. 11.2.2. Sotto altro e diverso profilo, la disposizione in parola appare determinare, altresi', disparita' di trattamento e conseguente violazione del principio disuguaglianza tra gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza interessati ad accedere al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e altri candidati al medesimo concorso o a concorsi consimili, che possono assurgere a tertium comparationis. In primo luogo, la denunciata disparita' si realizza rispetto agli appartenenti ai ruoli civili del Ministero dell'interno, ai quali e' concesso, in armonia con l'ordito normativo, di partecipare al concorso per ispettori della Polizia di Stato fino a trentatre anni, senza alcuna pregressa esperienza nell'amministrazione della pubblica sicurezza. La tesi dell'amministrazione resistente, secondo la quale per tale categoria di candidati «a controbilanciare la mancata richiesta di un'anzianita' di servizio di tre anni, a differenza degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, e' previsto lo stringente limite di trentatre anni e la sottoposizione alle prove di idoneita' fisica, non avendo mai svolto funzioni di carattere operativo», non convince, perche' tenta di accreditare l'idea che il regime valido per tali candidati sia comunque il diverso punto di sintesi tra i medesimi interessi oggetto di ponderazione per gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, quando, invece, detta omogeneita' non e' dato riscontrare, atteso che gli effetti che derivano dal presunto «rimescolamento» dei requisiti non sono sovrapponibili, risolvendosi, per i primi, nella ricerca di personale «giovane» e, per i secondi, nella ricerca di personale «con esperienza». Delle due l'una: se e' vero, come riferisce l'amministrazione, che «...agli ispettori della Polizia di Stato non sono demandate funzioni strettamente operative ma anche compiti di coordinamento e di direzione degli uffici che richiedono un grado di responsabilita' certamente piu' elevato rispetto a quanto richiesto agli appartenenti del ruolo agenti e assistenti» (pag. 5 della memoria depositata in data 11 giugno 2022) e, quindi, che e' decisiva un'anzianita' minima nel grado per «l'acquisizione di quella necessaria formazione ed esperienza professionale...» richieste per l'esercizio delle funzioni di ispettore (pag. 4 della memoria), allora non si comprende perche' si prescinde completamente dai requisiti curricolari per i funzionari civili, ancorando la loro partecipazione al concorso esclusivamente a limiti anagrafici; se, invece, il risultato che l'amministrazione si propone di ottenere con la modulazione dei requisiti per i funzionari civili e' «...rinvenibile nella volonta' di ampliare le possibilita' di ingresso a giovani che hanno seguito un diverso percorso professionale ma nell'ambito pero' dello stesso Ministero dell'interno» (pag. 5 della memoria), e, quindi, e' valorizzare il dato anagrafico, allora e' irragionevole esigere che gli operatori interni all'amministrazione di pubblica sicurezza debbano aver svolto un periodo «minimo» di servizio nei ruoli della stessa ed ammettere che possano effettivamente partecipare al concorso anche soggetti in eta' avanzata (e, in ipotesi, prossimi all'eta' pensionabile). L'ondivaga conformazione dei requisiti a seconda della diversa «estrazione» dei candidati disvela un'ambiguita' di fondo nella ricerca del profilo professionale ricercato, tradendo, cosi', «una carenza di «causa» o «ragione» della disciplina introdotta..., proprio perche' fondat[a] sulla «irragionevole» e per cio' stesso arbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce...per differenziare il trattamento di situazioni analoghe» (Corte cost., sentenza 25-28 marzo 1996, n. 89). In secondo luogo, un ulteriore profilo di disparita' di trattamento (o comunque di irragionevolezza della disposizione della cui legittimita' si dubita) si rinviene, come segnalato dal ricorrente, mettendo a confronto la disciplina per l'accesso al ruolo di ispettore con quella per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 103/2018, per la partecipazione al concorso per la qualifica di commissario, gli appartenenti alla Polizia di Stato beneficiano di un limite di eta', pari a quaranta anni, superiore a quello previsto in via generale per gli esterni, pari a trenta anni, cosi' come i dipendenti civili incontrano il limite di eta' di trentacinque anni (art. 3, comma 4, decreto ministeriale n. 103/2018), senza dover soddisfare alcun requisito di anzianita', nonostante alla categoria dei funzionari siano attribuiti «compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita'..., nonche' la direzione di uffici o reparti..., con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso personale e' affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica» (art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 334/2000) e, quindi, sia connaturato l'esercizio di funzioni gestionali, molto piu' accentuate di quelle devolute agli ispettori, con il quale meglio si concilierebbe la richiesta di una pregressa anzianita' di servizio. L'assenza di requisiti della specie per il reclutamento dei funzionari rappresenta un ulteriore indizio dell'illogicita' del requisito esperienziale richiesto ai soli interni per l'accesso ad un ruolo, quello degli ispettori della Polizia di Stato, maggiormente destinato, rispetto ai primi, ad operare «sul campo», corroborando il sospetto dell'irrazionalita' di una disciplina che, discostandosi immotivatamente dalla tendenza a privilegiare l'arruolamento dei piu' giovani anche nelle qualifiche apicali, propende, invece, per l'imposizione agli interni di un vincolo di permanenza minima nell'amministrazione ai fini dell'accesso alle qualifiche «intermedie», procrastinandone l'avanzamento. 11.2.3. Corre l'obbligo di un'ultima considerazione, all'esito della ricognizione sistematica della disciplina per l'accesso a qualifiche comparabili di altre amministrazioni, che sembra dimostrare il possibile errore in cui e' caduto il legislatore nella formulazione dell'art. 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982. La disposizione in parola appare, infatti, una parziale «duplicazione» del requisito richiesto per la partecipazione ai concorsi «interni» per la nomina a vice ispettore, in quanto l'art. 27, comma 1, lettera b, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982 prevede che una parte dei posti disponibili siano coperti mediante concorso interno per titoli ed esami «riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, oltre che, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni». Se, pero', la scelta di porre l'anzianita' di servizio tra i requisiti per la partecipazione ai concorsi riservati al personale gia' immesso nei ruoli dell'amministrazione procedente e' giustificata dall'esigenza sia di individuare un «contrappeso» per il vantaggio competitivo costituito dalla possibilita' di disporre di una corsia preferenziale per l'accesso alla qualifica superiore sia da quella di fare una prima scrematura dei candidati - tutti «interni» - che intendano beneficiare di tale opportunita', non altrettanto puo' dirsi nei concorsi pubblici. Anche il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede che l'alimentazione del ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri avvenga per il 70% mediante concorso pubblico e per il 30% mediante concorsi interni (art. 679, comma 2-bis) ma solo per questi ultimi la partecipazione del personale interno e' subordinata ad un'anzianita' di servizio di quattro anni (art. 683, comma 4, lettera a), mentre per il primo la partecipazione di sovrintendenti, appuntati e carabinieri e' soggetta unicamente al limite di eta' di trenta anni, indipendentemente da un'anzianita' minima di servizio, che puo' essere anche inferiore a due anni (art. 684, comma 2, lettera a), n. 3), 4) e 5). Tale constatazione insinua il dubbio di un'«irragionevole omologazione di situazioni diverse» (Corte cost., sentenza 12 gennaio 2000, n. 5; 7 luglio 2005, n. 264) e, quindi, di un ulteriore profilo di violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto la disposizione scrutinata opera una forzata assimilazione tra diverse categorie di candidati, cioe' tra gli appartenenti all'amministrazione procedente che presentano domanda di pa tecipazione ai concorsi interni, per i quali il mancato raggiungimento di un'anzianita' minima di servizio appare ispirato da intuibili esigenze di contenimento della platea dei possibili destinatari, trattandosi di una procedura gia' in deroga al principio del concorso pubblico alla quale meglio si addice una restrizione dei canali di accesso alla qualifica superiore, e quelli che, diversamente dai secondi, intendono partecipare alla selezione «aperta» in condizioni di parita' con i candidati esterni, fatta salva la ragionevole concessione di un piu' alto limite di eta'. 11.3. In conclusione, a parere di questo Collegio, l'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, nella parte in cui fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il requisito dell'anzianita' minima di servizio di tre anni per la partecipazione al concorso pubblico per vice ispettori: viola il principio del concorso pubblico di cui agli articoli 51, comma 1, e 97, comma 4, Cost., e quelli di proporzionalita' e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto introduce un requisito - quello dell'anzianita' di servizio - che limita la partecipazione al concorso per vice ispettore della Polizia di Stato senza che tale restrizione appaia giustificata da un ragionevole motivo; viola i principi di ragionevolezza e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 Cost. ed e' affetto da irragionevolezza intrinseca, in quanto impone al personale interno della Polizia di Stato una dilazione temporale per la partecipazione al concorso che favorisce l'alimentazione del ruolo con personale piu' anziano, in contrasto con il generale abbassamento dei limiti di eta' per i ruoli operativi delle Forze di Polizia; determina un'irragionevole disparita' di trattamento, ancora una volta in violazione dell'art. 3 Cost., tra il personale interno della Polizia di Stato e quello proveniente dai ruoli civili del Ministero dell'interno, subordinando il rispettivo accesso alla qualifica di vice ispettore a requisiti tra loro non omogenei, idonei tendenzialmente a favorire i secondi, perche' consente a questi di fare ingresso nel ruolo con una minore eta' anagrafica e, conseguentemente, di disporre di un piu' ampio orizzonte temporale di permanenza all'interno dello stesso; viola il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., in quanto delinea un percorso di accesso alla qualifica di vice ispettore tramite concorso pubblico che ricalca, almeno in parte, quello previsto per il concorso interno, nonostante la diversita' che intercorre tra le due tipologie di procedura selettiva. Questo Tribunale, pertanto, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del prefato art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 335/1982, nella parte in cui esso fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il requisito dell'anzianita' minima di servizio di tre anni per la partecipazione al concorso pubblico per vice ispettori, per sospetta violazione degli articoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, Cost., sicche' - tenuto conto che il tenore letterale della disposizione impedisce un'interpretazione costituzionalmente conforme della stessa - il presente giudizio deve essere sospeso e gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale, secondo le modalita' indicate in dispositivo. Ogni ulteriore statuizione e' riservata alla decisione definitiva. P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), quanto alla posizione del sig. F. G. G.: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella parte in cui esso fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il requisito dell'anzianita' minima di servizio di tre anni per la partecipazione al concorso pubblico per vice ispettori, nei sensi e per le ragioni di cui in parte motiva; e cio' in relazione agli articoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della Costituzione, nonche' ai connessi principi di uguaglianza e ragionevolezza, di parita' di trattamento delle situazioni uguali e di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione; dispone la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale e la comunicazione della presente ordinanza alle parti in causa, nonche' la sua notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati; sospende il presente giudizio; rinvia ogni ulteriore statuizione all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza. Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignita' della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalita' dei ricorrenti. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario Dario Aragno, Referendario, Estensore Il Presidente: Anastasi L'Estensore: Aragno