Reg. ord. n. 28 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/02/2025 n. 8

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 22/01/2025

Tra: F.G.G.  C/ M.d.



Oggetto:

Polizia – Polizia di Stato – Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore – Previsione che fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il requisito dell’anzianità minima di servizio di tre anni per la partecipazione al suddetto concorso – Denunciata disciplina che introduce il requisito dell’anzianità di servizio, che limita la partecipazione al concorso per vice ispettore della Polizia di Stato senza che tale restrizione sia giustificata da un ragionevole motivo – Lesione del principio di proporzionalità – Violazione dei principi del concorso pubblico e del diritto di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza – Prevista imposizione al personale interno della Polizia di Stato di una dilazione temporale per la partecipazione al concorso che favorisce l’alimentazione del ruolo con personale più anziano, in spregio al generale abbassamento dei limiti di età per i ruoli operativi delle forze di polizia – Contrasto con i principi di buon andamento e di ragionevolezza – Irragionevole disparità di trattamento tra il personale interno della Polizia di Stato e quello proveniente dai ruoli civili del Ministero dell’interno, vista la subordinazione del rispettivo accesso alla qualifica di vice ispettore a requisiti tra loro non omogenei, idonei tendenzialmente a favorire i secondi, consentendo a questi di far ingresso nel ruolo con una minor età anagrafica – Ulteriore violazione del principio di ragionevolezza – Previsione che delinea un percorso di accesso alla qualifica di vice ispettore tramite concorso pubblico che ricalca, almeno in parte, quello previsto per il concorso interno, nonostante la diversità che intercorre tra le due tipologie di procedura selettiva – Lesione del principio di uguaglianza sostanziale. 

Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 24/04/1982  Num. 335  Art. 27  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 51   Co.

Costituzione  Art. 97   Co.



Udienza Pubblica del 9 luglio 2025 rel. CASSINELLI


Testo dell'ordinanza

                        N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2025

Ordinanza del 22 gennaio 2025 del Tribunale amministrativo  regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da  F.G.  G.  contro  il  Ministero
dell'interno. 
 
Polizia - Polizia di Stato - Concorso pubblico per la nomina  a  vice
  ispettore - Previsione che fissa per gli appartenenti alla  Polizia
  di Stato il requisito dell'anzianita' minima  di  servizio  di  tre
  anni per la partecipazione a tale concorso. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335
  (Ordinamento del personale  della  Polizia  di  Stato  che  espleta
  funzioni di polizia), art. 27-bis, comma 2. 


(GU n. 8 del 19-02-2025)

 
          IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
 
 
                        Sezione Prima Quater 
 
    Ha  pronunciato  la  presenteOrdinanza  sul  ricorso  numero   di
registro generale 5517 del 2022, proposto da F.      G.        G.    
 e D.        M.     , rappresentati e  difesi  dall'avvocato  Alessio
Giaquinto,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
Giustizia; 
    contro   Ministero   dell'interno,   in   persona   del    legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    per l'annullamento: 
      a) del decreto del  Capo  della  Polizia  del  16  marzo  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami», n. 23 del 22 marzo 2022, con cui e' stato bandito il concorso
pubblico, per esami, per la copertura di mille allievi vice ispettori
della Polizia di Stato, nella parte in cui,  all'art.  3,  prevedendo
l'innalzamento di eta'  fino  a  trentatre  anni  per  gli  impiegati
dell'amministrazione civile dell'interno,  non  prevede  il  medesimo
innalzamento  di  eta'  per  gli  impiegati  del  Dipartimento  della
pubblica   sicurezza,    subordinandone    la    partecipazione    al
raggiungimento di tre anni di anzianita' di servizio; 
      b) del decreto del Ministero dell'interno, 13 luglio  2018,  n.
103, nella parte in cui, all'art. 3, commi  2  e  3,  discrimina  gli
impiegati del Ministero  dell'interno   Dipartimento  della  pubblica
sicurezza, rispetto  agli  impiegati  del  Ministero  dell'Interno  -
Dipartimento  dell'amministrazione  civile,   obbligando   i   primi,
irragionevolmente, a maturare tre  anni  di  anzianita'  di  servizio
indipendentemente dall'eta' anagrafica, discriminandoli  rispetto  ai
secondi che possono partecipare fino a trentatre' anni di eta'  senza
aver maturato alcuna anzianita' di servizio; 
      c) di ogni altro atto presupposto, connesso  o  consequenziale,
ivi espressamente incluso, anche sconosciuto  ai  ricorrenti,  lesivo
degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dei medesimi. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'interno; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  19  novembre  2024  il
dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come  specificato
nel verbale; 
    1. Si premette, in punto di fatto, che il sig. G.     ed il  sig.
M.          , entrambi agenti della Polizia di Stato in servizio  dal
28 novembre 2021,  hanno  presentato  domanda  di  partecipazione  al
concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi  vice
ispettori della Polizia  di  Stato,  aperto  ai  cittadini  italiani,
indetto con decreto  del  Capo  della  Polizia  del  16  marzo  2022,
nonostante non fossero  in  possesso  del  requisito  previsto  dalla
clausola del bando (art. 3, comma 1, lettera d),  riproduttiva  delle
prescrizioni contenute nell'art. 2 del decreto ministeriale 13 luglio
2018, n. 103, e dell'art. 27-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che, in deroga  al  limite  d'eta'
fissato in via generale per tutti i candidati («non aver compiuto  il
28° anno di eta'»), ammette alla selezione il personale  appartenente
alla Polizia di Stato «con almeno tre anni di anzianita' di effettivo
servizio alla data del presente bando» e stabilisce un diverso limite
di  eta'  («trentatre'  anni»)  per   gli   appartenenti   ai   ruoli
dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  avendo   entrambi   gia'
superato il 28° anno di eta' ma  non  ancora  maturato  tre  anni  di
anzianita' di servizio. 
    2. I ricorrenti hanno, pertanto, adito questo Tribunale  al  fine
di contestare il requisito di anzianita' richiesto per  il  personale
gia' appartenente alla Polizia di Stato per contrasto con  l'art.  3,
comma 6, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  con  la  direttiva
2000/78/CE e con gli articoli 21  della  Carta  di  Nizza  e  10  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea -  T.F.U.E.,  ritenuto
«ingiustificato e  discriminatorio»  se  confrontato  con  i  diversi
requisiti di accesso del personale civile del medesimo Dicastero,  al
quale si concede un limite di eta' piu' alto (trentatre' anni) ma non
si  richiede  nessun  periodo  minimo  di  servizio.   I   ricorrenti
denunciano,  quindi,  l'irragionevolezza  della  previsione   siccome
idonea a determinare  un'arbitraria  disparita'  di  trattamento  tra
funzionari  incardinati  nello  stesso   Ministero,   avvantaggiando,
tramite un innalzamento del limite di eta' e la mancanza di qualsiasi
requisito di anzianita', i funzionari civili e penalizzando,  invece,
senza alcuna ragione gli operatori della Polizia di Stato,  ai  quali
e'   richiesta   un'anzianita'   minima,   pur   svolgendo   funzioni
innegabilmente piu' affini a quelle tipiche della qualifica  messa  a
concorso; concludono chiedendo a questo giudice,  previa  concessione
di misure cautelari anche inaudita  altera  parte,  di  sollevare  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 335/1982,  quale  norma  di  rango
primario dal quale e' mutuata la disciplina del bando, per violazione
degli articoli 3, 97 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione
all'art. 14 C.E.D.U., ovvero, in alternativa,  di  procedere  con  un
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione  europea  ex
art. 267 T.F.U.E. per  verificare  se  la  direttiva  2000/78/CE  del
Consiglio del 27 novembre 2000, l'art. 3 del T.U.E.,  l'art.  10  del
T.F.U.E. e l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea ostino alla  normativa  contenuta  nel  citato  art.  27-bis,
ovvero,  in  subordine,  di  disapplicare  la  normativa  interna  in
contrasto con i principi eurounitari desumibili dalle predette norme. 
    3. Il Ministero dell'interno ha depositato,  in  ottemperanza  al
decreto monocratico del 21 maggio 2022, n. 3221, in  data  11  giugno
2022, una relazione del Servizio contenzioso e  affari  legali  della
Polizia  di   Stato,   che   eccepisce,   innanzitutto,   la   natura
regolamentare delle norme sui limiti d'eta' validi per  i  funzionari
civili, contenute nel decreto  ministeriale  n.  103/2018,  al  quale
rinvia l'art. 27-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
335/1982,  con  conseguente  insussistenza  dei  presupposti  per  la
rimessione degli atti alla  Corte  costituzionale  o  alla  Corte  di
giustizia dell'Unione europea; nel  merito,  sostiene  l'infondatezza
delle censure articolate  dai  ricorrenti,  in  quanto  la  richiesta
dell'anzianita' minima di tre anni per il personale della Polizia  di
Stato, quale «periodo minimo e  congruo»  per  il  consolidamento  di
quella   professionalita'   e   quell'esperienza   necessarie    allo
svolgimento delle funzioni  dell'ispettore,  comunque  implicanti  un
grado di responsabilita' piu' elevato rispetto a quello proprio degli
agenti, sarebbe «compensata» dall'assenza  di  limiti  di  eta',  dal
beneficio della riserva di un sesto dei  posti  messi  a  concorso  e
dall'esenzione dalle prove di efficienza fisica, mentre i  funzionari
civili soggiacerebbero comunque ad un limite di  eta',  seppure  piu'
alto di  quello  contemplato  in  via  generale,  ed  alle  prove  di
idoneita'  fisica  «non  avendo  mai  svolto  funzioni  di  carattere
operativo»,  in  linea   con   gli   approdi   della   giurisprudenza
costituzionale sull'ammissibilita' di requisiti  di  accesso  «...che
non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole (cfr.  Corte
costituzionale, 21 dicembre 2020, n.  275  e  30  dicembre  1997,  n.
466)». 
    4. Con ordinanza cautelare del 20 giugno 2022,  n.  3911,  questo
Tribunale ha accolto la domanda cautelare ammettendo  con  riserva  i
ricorrenti alla procedura selettiva,  sulla  base  del  periculum  in
mora, e riservandosi di approfondire, in sede di merito, la questione
di legittimita'  costituzionale  dell'art.  27-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 335/1982. 
    5. In data 25  novembre  2022  il  sig.  G.   ha  documentato  il
superamento della prova preselettiva  mentre  l'altro  ricorrente  ha
dedotto di non essersi presentato alle prove  e  di  non  avere  piu'
interesse al giudizio. 
    6. La discussione del merito e'  stata  piu'  volte  rinviata  in
attesa di conoscere l'esito delle ulteriori prove sostenute dal  sig.
G. 
    7. In vista dell'udienza pubblica del 19 novembre 2024, le  parti
hanno depositato memorie: 
      il  Ministero  dell'interno,  in  data  7  ottobre  2024,   per
difendere la correttezza delle scelte effettuate dal  legislatore  in
subiecta materia, mediante il richiamo ad alcune pronunce del giudice
eurounitario sulla legittimita' di  limiti  d'eta'  per  l'accesso  a
funzioni «che richiedono lo svolgimento  di  attivita'  operative  ed
esecutive e, quindi, non meramente  amministrative»,  allo  scopo  di
«salvaguardare e garantire l'operativita' ed il  buon  andamento  dei
servizi  di  polizia»,  e  alle  finalita'  sottese  al   complessivo
abbassamento dei limiti di eta' per l'accesso ai ruoli della  Polizia
di Stato operato con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in
attuazione della delega contenuta nella legge 7 agosto 2015, n.  124,
e coerentemente con  la  «specificita'»  dei  compiti  assolti  dalla
Polizia di Stato, riconosciuta dall'art. 19 della  legge  4  novembre
2010, n. 183, nonche' con le indicazioni  fornite  dalla  Commissione
speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 915  sullo  schema  del
decreto legislativo n. 95/2017,  reso  nell'adunanza  del  12  aprile
2017; 
      il sig. G. , in data 10 ottobre 2024,  per  comprovare  l'esito
positivo  degli  accertamenti  attitudinali   ai   quali   e'   stato
sottoposto,   in   seno   al   concorso   qui   di   interesse,    in
data              e, nell'ambito di altro concorso  per  l'assunzione
di centosettantasette    vice    ispettori    tecnici    (specialita'
cibernetica), in data           ; 
      il sig. G. , in data 18 ottobre 2024,  per  segnalare  di  aver
superato anche la prova orale, nonche' per  sviluppare  ulteriormente
gli   argomenti   a   sostegno   dell'illegittimita'   della   norma,
evidenziando: 
        i) la  peculiarita'  del  caso  in  discussione,  «poiche'  i
ricorrenti si sono paradossalmente trovati in una fascia di eta' e di
anzianita' di servizio che gli ha impedito di partecipare tanto  come
«esterni» quanto come  «interni»:  nel  primo  caso  perche'  avevano
superato i ventotto anni, nel  secondo  perche'  non  avevano  ancora
maturato i tre anni di anzianita' di servizio»; 
        ii) la non pertinenza delle difese erariali, che,  insistendo
sui motivi di legittimita' dell'abbassamento dei limiti di  eta'  per
l'ingresso nella Polizia di Stato, confermerebbero l'irragionevolezza
del requisito dell'anzianita' di servizio richiesto agli appartenenti
al ruolo degli agenti, che si oppone  alla  partecipazione  dei  piu'
giovani, consentendo, invece,  quella  di  colleghi  vicini  all'eta'
pensionabile; 
        iii)  la  mancata  previsione  di  un  analogo  requisito  di
anzianita' per il personale  interno  nei  concorsi  per  commissario
della Polizia di Stato da parte dell'art. 3 del decreto  ministeriale
n. 103/2018, che stabilisce unicamente un innalzamento del limite  di
eta' da trenta a quaranta anni; 
        iv)  l'incongruenza  rispetto  all'art.  19  del   bando   di
concorso, secondo il quale l'appartenenza alla Polizia di Stato, che,
ai fini dell'ammissione, diventa rilevante  solo  dopo  tre  anni  di
servizio,  costituisce,  invece,  titolo  preferenziale  in  caso  di
parita' di merito indipendentemente da un'anzianita' minima; 
      il Ministero  dell'interno,  in  data  15  novembre  2024,  per
confermare che il ricorrente e' risultato idoneo alla prova  orale  e
comunicare la mancata pubblicazione, a quella data, della graduatoria
finale di merito. 
    8. All'udienza pubblica del 19 novembre 2024, la causa e' passata
in decisione. 
    9. Il Collegio da' atto che il sig.  M.      ha  perso  interesse
alla definizione del merito  del  giudizio  e  che  permane,  invece,
l'interesse del sig. G.        all'annullamento  della  clausola  del
bando contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera d), nella parte in  cui
prescrive che «[s]i prescinde dal  limite  d'eta'  per  il  personale
appartenente alla Polizia di Stato con almeno tre anni di  anzianita'
di effettivo servizio alla data del presente bando», riproducendo, in
parte qua, quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica  n.  335/1982,  a  mente  del  quale  «Al
concorso [pubblico per la nomina  a  vice  ispettore]  sono  altresi'
ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili,
gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre  anni
di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il
concorso, in possesso  dei  prescritti  requisiti  ad  eccezione  del
limite di eta'», che e' norma di rango primario, in  quanto  inserita
dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197,
come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n.   53,   all'interno   del   testo   unico    delle    disposizioni
sull'ordinamento della Polizia di Stato,  adottato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica con «valore di legge ordinaria», ai sensi
dell'art. 36, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
    10. Accertato che l'esclusione del ricorrente riposa su una norma
di rango legislativo, di cui viene prospettata la contrarieta'  tanto
al principio di uguaglianza di  cui  all'art.  3  della  Costituzione
quanto al principio di non discriminazione di cui all'art.  21  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione  europea,  questo  giudice
ritiene che vada scrutinata con priorita' la compatibilita' dell'art.
27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982 con la
Costituzione, in linea con la giurisprudenza costituzionale,  secondo
la quale, laddove «[i] principi e i  diritti  enunciati  nella  Carta
intersecano in larga misura i principi e i  diritti  garantiti  dalla
Costituzione  italiana...le  violazioni  dei  diritti  della  persona
postulano la necessita' di un intervento erga omnes di questa  Corte,
anche in virtu' del principio che situa il  sindacato  accentrato  di
costituzionalita'  delle   leggi   a   fondamento   dell'architettura
costituzionale (art. 134 Cost.)» (Corte cost., sentenza  14  dicembre
2017, n. 269). 
    11. Cio' posto, appaiono rilevanti e non manifestamente infondati
i dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982 per contrasto con
gli articoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della Costituzione. 
    11.1. Ricorre, innanzitutto, il presupposto della rilevanza della
questione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, secondo il quale e' necessario  che  «il  giudizio  non  possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione  della  questione
di legittimita' costituzionale» della norma primaria  contestata,  in
quanto: 
      sia la norma regolamentare - l'art. 2,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  n.  103/2018  -  sia  quella  dell'atto  amministrativo
generale impugnato - l'art. 3, comma 1,  lettera  d),  del  bando  di
concorso - mutuano pedissequamente il requisito per la partecipazione
al concorso per vice ispettori della Polizia di  Stato  previsto  per
gli  «interni»  -   l'anzianita'   di   servizio   almeno   triennale
nell'amministrazione - dall'art. 27-bis, comma  2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  335/1982,   del   quale,   considerata
l'univoca  formulazione  letterale,  che  subordina  testualmente  la
partecipazione al concorso da parte degli appartenenti  alla  Polizia
di Stato al possesso di uno specifico requisito («...almeno tre  anni
di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il
concorso...»), non e' possibile fare applicazione in  senso  conforme
al dettato costituzionale (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996,  n.
356); 
      il sig. G. , in servizio nella Polizia di Stato dal 28 novembre
2021, era, alla data di pubblicazione  del  bando  (22  marzo  2022),
sprovvisto del requisito dell'anzianita', dalla rimozione  del  quale
dipende il suo inserimento  a  pieno  titolo  e  «senza  riserva»  in
graduatoria,  avendo  egli  superato  con  successo  tutte  le  prove
concorsuali alle  quali  e'  stato  ammesso  da  questo  giudice  con
l'ordinanza cautelare n. 3911/2022. 
    11.2. In secondo luogo, il conflitto dell'art. 27-bis,  comma  2,
del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982  con  il
principio di uguaglianza e quello  del  pubblico  concorso,  radicati
negli articoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della  Costituzione  si
presenta,  ad  avviso  di  questo   Collegio,   «non   manifestamente
infondato», ai sensi del medesimo art. 23 della legge n. 87/1953. 
    La disposizione, nella parte  in  cui  limita  la  partecipazione
degli appartenenti alla Polizia di Stato  al  concorso  pubblico  per
vice ispettori, esigendo la maturazione di una anzianita' «minima» di
servizio di tre anni, sembra, infatti, imporre al  personale  interno
all'amministrazione della  pubblica  sicurezza  il  rispetto  di  una
condizione di  accesso  alla  procedura  concorsuale  discriminatoria
rispetto ai candidati che provengono dai ruoli  civili  del  medesimo
Dicastero, non  necessaria  alle  finalita'  della  selezione  e  non
giustificata  da  apprezzabili  ragioni  di  tutela  di  contrapposti
interessi di rango pari a quello all'evidenza sacrificato, costituito
dall'esigenza di garantire la  massima  partecipazione  possibile  ai
concorsi pubblici. 
    La giurisprudenza costituzionale ha, in proposito, affermato  che
«il principio del pubblico  concorso,  di  cui  all'art.  97,  quarto
comma,  Cost.,  non  e'  di  per  se'  incompatibile,  nella   logica
dell'agevolazione del buon andamento della pubblica  amministrazione,
con la previsione per  legge  di  «condizioni  di  accesso  intese  a
consolidare pregresse esperienze  lavorative  maturate  nella  stessa
amministrazione», purche' l'area delle eccezioni  sia  delimitata  in
modo  rigoroso  e  sia  subordinata  all'accertamento  di  specifiche
necessita' funzionali  dell'amministrazione  e  allo  svolgimento  di
procedure di verifica dell'attivita'  svolta  (sentenza  n.  113  del
2017, punto 2.3 del Considerato in diritto; in  precedenza,  sentenze
n. 167  del  2013  e  n.  310,  n.  189  e  n.  52  del  2011)...  La
valorizzazione di esperienze lavorative maturate nel tempo, se - come
si e' ricordato -  puo'  giustificare,  al  ricorrere  di  specifiche
condizioni, il consolidamento delle stesse in deroga al principio del
pubblico  concorso,  puo',  a   maggior   ragione,   incidere   sulla
determinazione dei  requisiti  di  ammissione  al  concorso,  rimessa
all'ampia discrezionalita' del legislatore...[purche'  nel]  rispetto
del «limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon
andamento della p.a.» (cosi' sentenza n. 51 del  1994,  punto  2  del
Considerato in diritto; analogamente, sentenze n. 99 del  1998  e  n.
136 del 2004).» (Corte cost., sentenza 21 dicembre 2020, n. 275). 
    I requisiti di partecipazione hanno la finalita' di orientare  la
selezione verso le professionalita' ritenute maggiormente  confacenti
alle esigenze dell'amministrazione procedente mediante  «sbarramenti»
che  restringono  ex  ante  la  platea   dei   possibili   candidati,
comprimendo, in ogni caso, le potenzialita'  del  concorso  pubblico,
che, «[i]n  diretta  attuazione  degli  articoli  3  e  51  Cost.,...
consente...ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in  condizioni
di eguaglianza e «senza  altra  distinzione  che  quella  delle  loro
virtu' e dei loro talenti», come  fu  solennemente  proclamato  dalla
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e  del  cittadino  del  1789.  Il
concorso, inoltre, e' «meccanismo strumentale al canone di efficienza
dell'amministrazione» (sentenza n. 205 del 2004), cioe' al  principio
di buon andamento,  sancito  dall'art.  97,  primo  comma,  Cost.  Il
reclutamento  dei  dipendenti  in  base  al   merito   si   riflette,
migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle
prestazioni da queste rese ai cittadini. Infine, il concorso pubblico
garantisce il rispetto  del  principio  di  imparzialita',  enunciato
dall'art. 97 e sviluppato dall'art. 98  Cost.  Infatti,  il  concorso
impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in  base
a criteri di appartenenza politica e  garantisce,  in  tal  modo,  un
certo grado di distinzione fra  l'azione  del  Governo,  «normalmente
legata  agli   interessi   di   una   parte   politica»,   e   quella
dell'amministrazione, «vincolata invece ad agire senza distinzioni di
parti politiche, al fine del perseguimento delle finalita'  pubbliche
obiettivate  nell'ordinamento».  Sotto  tale  profilo   il   concorso
rappresenta, pertanto, «il metodo migliore per la provvista di organi
chiamati  ad  esercitare  le  proprie  funzioni  in   condizioni   di
imparzialita' e al servizio esclusivo della Nazione» (sentenza n. 453
del 1990)» (Corte cost., sentenza 4 novembre 2009, n. 293). 
    Tanto premesso in termini generali, e' ora possibile esaminare  i
diversi profili di illegittimita' rilevati a carico dell'art. 27-bis,
comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982. 
    11.2.1. Innanzitutto, l'introduzione del requisito costituito dal
raggiungimento  di  un'anzianita'   minima   di   servizio   per   la
partecipazione  anche  all'aliquota  di  posti  non  riservata   agli
appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'art. 1,  comma  2,  del
bando di concorso, quale  «filtro»  idoneo  a  «ritardare»  qualsiasi
forma di accesso del personale  interno  al  ruolo  degli  ispettori,
appare idoneo a violare il principio di ragionevolezza intrinseca, in
quanto, contraddicendo l'obiettivo del reclutamento dei piu'  giovani
per l'esercizio delle funzioni, comunque operative,  degli  ispettori
della Polizia di Stato, pure perseguito da altre disposizioni volte a
favorire proprio l'innesto nelle amministrazioni preposte alla tutela
dell'ordine   e   della   sicurezza    pubblica    di    forza-lavoro
particolarmente efficiente dal punto di vista fisico, «la legge manca
il suo obiettivo e tradisce la  sua  ratio»  (Corte  cost.,  sentenza
10-20 febbraio 1997, n. 43). 
    Piu' volte la stessa  Corte  costituzionale  ha  riconosciuto  la
legittimita' della scelta legislativa di stabilire limiti di eta' per
l'accesso a determinate professioni, precisando che «la garanzia  del
diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che  non  consenta
al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio (sentenze n. 61 del
1996 e n. 54 del 1977), e cio' vale  anche  per  i  limiti  di  eta',
soprattutto quando la norma si  riferisce  a  requisiti  attitudinali
richiesti da particolari  rapporti  di  lavoro  caratterizzati  dalla
natura del servizio da prestare e da oggettive necessita' del tipo di
azienda (sia pubblica che privata)» (Corte cost., sentenza 24  maggio
2000, n. 160). 
    L'art.  26  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
335/1982, che disciplina le funzioni degli ispettori della Polizia di
Stato e  pure  abilita  tale  qualifica  all'esercizio  di  forme  di
coordinamento e di  direzione  dei  servizi  di  polizia,  esordisce,
tuttavia, specificando che «[a]l personale del ruolo degli  ispettori
sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica  sicurezza  e  di
ufficiale di polizia giudiziaria» (co. 1), e che «[i]n relazione alla
professionalita' e alle attitudini  possedute,  gli  appartenenti  al
ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e  della
sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo
all'attivita' investigativa» (co. 3),  cosi'  delineando  una  figura
chiamata, in ragione del  possesso  della  qualifica  di  «agente  di
pubblica sicurezza» di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
ad  interventi  che  implicano  inevitabilmente  prestanza  e  vigore
fisico. 
    In tal senso, del resto, si spiega  la  previsione  del  generale
limite di eta' di ventotto anni per la partecipazione al concorso  ad
opera  dell'art.  27-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 335/1982, modificato dall'art.  1,  comma
1, lettera q), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,  e  la
contestuale fissazione da parte dell'art. 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale n. 103/2018 di un limite massimo di trentatre  anni  per
il personale proveniente dai ruoli civili del Ministero dell'Interno,
coerentemente con le finalita' di abbassamento dei limiti di eta' per
l'ingresso nelle Forze di Polizia che il legislatore ha, piu'  volte,
in tempi recenti, dimostrato  di  voler  attuare  (vds.,  oltre  alle
disposizioni  in  materia  di  «riordino  delle  carriere»   adottate
nell'esercizio della delega di cui all'art. 8, comma 1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, piu' di recente, l'art.  6,  comma
3, della legge 5 agosto 2022, n. 119). 
    La pretesa anzianita' «minima» per la partecipazione al  concorso
nei confronti degli appartenenti alla  Polizia  di  Stato  evidenzia,
pertanto, la presenza di un elemento di incoerenza nella legislazione
sul reclutamento nelle  Forze  di  Polizia,  tesa,  invece,  nel  suo
complesso, a promuovere un ricambio generazionale all'interno di tali
amministrazioni, ancorche' cio' si verifichi per effetto del transito
di unita' di personale alla qualifica  superiore  messa  a  concorso,
come nel caso di superamento della selezione da parte di un  soggetto
gia'  inserito  nei  ruoli  di   grado   inferiore   della   medesima
amministrazione. 
    11.2.2. Sotto altro e diverso profilo, la disposizione in  parola
appare determinare, altresi', disparita' di trattamento e conseguente
violazione  del  principio  disuguaglianza   tra   gli   appartenenti
all'amministrazione della pubblica sicurezza interessati ad  accedere
al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e altri candidati  al
medesimo concorso o a concorsi consimili,  che  possono  assurgere  a
tertium comparationis. 
    In primo luogo, la denunciata  disparita'  si  realizza  rispetto
agli appartenenti ai ruoli  civili  del  Ministero  dell'interno,  ai
quali e' concesso, in armonia con l'ordito normativo, di  partecipare
al concorso per ispettori della Polizia  di  Stato  fino  a trentatre
anni, senza alcuna pregressa  esperienza  nell'amministrazione  della
pubblica sicurezza. 
    La tesi dell'amministrazione resistente,  secondo  la  quale  per
tale categoria di candidati «a controbilanciare la mancata  richiesta
di  un'anzianita'  di  servizio  di  tre  anni,  a  differenza  degli
appartenenti  ai  ruoli  della  Polizia  di  Stato,  e'  previsto  lo
stringente limite di trentatre anni e la sottoposizione alle prove di
idoneita'  fisica,  non  avendo  mai  svolto  funzioni  di  carattere
operativo», non convince, perche' tenta di accreditare l'idea che  il
regime valido per tali candidati sia comunque  il  diverso  punto  di
sintesi tra i medesimi interessi  oggetto  di  ponderazione  per  gli
appartenenti all'amministrazione della  pubblica  sicurezza,  quando,
invece, detta omogeneita' non e' dato  riscontrare,  atteso  che  gli
effetti che derivano dal presunto «rimescolamento» dei requisiti  non
sono sovrapponibili, risolvendosi, per  i  primi,  nella  ricerca  di
personale «giovane» e, per i secondi, nella ricerca di personale «con
esperienza».  Delle  due  l'una:   se   e'   vero,   come   riferisce
l'amministrazione, che «...agli ispettori della Polizia di Stato  non
sono demandate funzioni strettamente operative ma  anche  compiti  di
coordinamento e di direzione degli uffici che richiedono un grado  di
responsabilita' certamente piu' elevato rispetto a  quanto  richiesto
agli appartenenti del  ruolo  agenti  e  assistenti»  (pag.  5  della
memoria depositata in data 11 giugno 2022) e, quindi, che e' decisiva
un'anzianita'  minima  nel  grado  per  «l'acquisizione   di   quella
necessaria formazione ed esperienza professionale...»  richieste  per
l'esercizio delle funzioni  di  ispettore  (pag.  4  della  memoria),
allora non  si  comprende  perche'  si  prescinde  completamente  dai
requisiti curricolari per i  funzionari  civili,  ancorando  la  loro
partecipazione al concorso esclusivamente a  limiti  anagrafici;  se,
invece, il risultato che l'amministrazione si propone di ottenere con
la  modulazione  dei   requisiti   per   i   funzionari   civili   e'
«...rinvenibile  nella  volonta'  di  ampliare  le  possibilita'   di
ingresso  a  giovani  che   hanno   seguito   un   diverso   percorso
professionale   ma   nell'ambito   pero'   dello   stesso   Ministero
dell'interno» (pag. 5 della memoria), e, quindi,  e'  valorizzare  il
dato anagrafico, allora e' irragionevole esigere  che  gli  operatori
interni all'amministrazione di pubblica sicurezza debbano aver svolto
un periodo «minimo» di servizio nei ruoli della stessa  ed  ammettere
che possano effettivamente partecipare al concorso anche soggetti  in
eta' avanzata (e, in ipotesi, prossimi all'eta' pensionabile). 
    L'ondivaga conformazione dei requisiti a  seconda  della  diversa
«estrazione» dei  candidati  disvela  un'ambiguita'  di  fondo  nella
ricerca del profilo professionale ricercato,  tradendo,  cosi',  «una
carenza  di  «causa»  o  «ragione»  della  disciplina  introdotta...,
proprio perche' fondat[a] sulla «irragionevole»  e  per  cio'  stesso
arbitraria  scelta  di  introdurre  un  regime  che   necessariamente
finisce...per differenziare il trattamento  di  situazioni  analoghe»
(Corte cost., sentenza 25-28 marzo 1996, n. 89). 
    In  secondo  luogo,  un  ulteriore  profilo  di   disparita'   di
trattamento (o comunque di irragionevolezza della disposizione  della
cui  legittimita'  si  dubita)  si  rinviene,  come   segnalato   dal
ricorrente, mettendo a confronto la disciplina per l'accesso al ruolo
di ispettore con quella per l'accesso al ruolo dei  commissari  della
Polizia di Stato. 
    Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e 3, comma 2, del decreto
ministeriale n. 103/2018, per la partecipazione al  concorso  per  la
qualifica di commissario, gli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato
beneficiano di un limite di eta', pari a quaranta anni,  superiore  a
quello previsto in via generale per gli esterni, pari a trenta  anni,
cosi' come i dipendenti  civili  incontrano  il  limite  di  eta'  di
trentacinque  anni  (art.  3,  comma  4,  decreto   ministeriale   n.
103/2018), senza dover  soddisfare  alcun  requisito  di  anzianita',
nonostante alla categoria dei funzionari  siano  attribuiti  «compiti
istituzionali   dell'Amministrazione   della    pubblica    sicurezza
implicanti   autonoma   responsabilita'   decisionale   e   rilevante
professionalita'..., nonche' la direzione di uffici o reparti..., con
le  connesse  responsabilita'  per  le  direttive  e  le   istruzioni
impartite e per i risultati  conseguiti.  Allo  stesso  personale  e'
affidata la direzione dei servizi di  ordine  e  sicurezza  pubblica»
(art. 2, comma 1, decreto legislativo n.  334/2000)  e,  quindi,  sia
connaturato l'esercizio di funzioni gestionali, molto piu' accentuate
di  quelle  devolute  agli  ispettori,  con  il   quale   meglio   si
concilierebbe la richiesta di una pregressa anzianita' di servizio. 
    L'assenza di requisiti  della  specie  per  il  reclutamento  dei
funzionari rappresenta  un  ulteriore  indizio  dell'illogicita'  del
requisito esperienziale richiesto ai soli interni per l'accesso ad un
ruolo, quello degli ispettori della Polizia  di  Stato,  maggiormente
destinato, rispetto ai primi, ad operare «sul campo», corroborando il
sospetto dell'irrazionalita' di  una  disciplina  che,  discostandosi
immotivatamente dalla tendenza a privilegiare l'arruolamento dei piu'
giovani  anche  nelle  qualifiche  apicali,  propende,  invece,   per
l'imposizione  agli  interni  di  un  vincolo  di  permanenza  minima
nell'amministrazione   ai   fini   dell'accesso    alle    qualifiche
«intermedie», procrastinandone l'avanzamento. 
    11.2.3. Corre l'obbligo di  un'ultima  considerazione,  all'esito
della ricognizione  sistematica  della  disciplina  per  l'accesso  a
qualifiche  comparabili  di   altre   amministrazioni,   che   sembra
dimostrare il possibile errore in cui e' caduto il legislatore  nella
formulazione  dell'art.  27-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982. 
    La  disposizione  in  parola  appare,   infatti,   una   parziale
«duplicazione» del  requisito  richiesto  per  la  partecipazione  ai
concorsi «interni» per la nomina a vice ispettore, in  quanto  l'art.
27, comma 1, lettera b, del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 335/1982 prevede che una parte dei posti disponibili siano coperti
mediante concorso interno per titoli ed esami «riservato al personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia  in  possesso,
oltre  che,  alla  data  del  bando  che  indice  il   concorso,   di
un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni». 
    Se, pero', la scelta di porre  l'anzianita'  di  servizio  tra  i
requisiti per la partecipazione ai concorsi  riservati  al  personale
gia'   immesso   nei   ruoli   dell'amministrazione   procedente   e'
giustificata dall'esigenza sia di individuare un «contrappeso» per il
vantaggio competitivo costituito dalla possibilita'  di  disporre  di
una corsia preferenziale per l'accesso alla qualifica  superiore  sia
da quella  di  fare  una  prima  scrematura  dei  candidati  -  tutti
«interni» - che  intendano  beneficiare  di  tale  opportunita',  non
altrettanto puo' dirsi nei concorsi pubblici. 
    Anche il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  prevede  che
l'alimentazione del ruolo degli ispettori dell'Arma  dei  Carabinieri
avvenga per il 70% mediante concorso pubblico e per il  30%  mediante
concorsi interni (art. 679, comma 2-bis) ma solo per questi ultimi la
partecipazione del personale interno e' subordinata ad  un'anzianita'
di servizio di quattro anni (art. 683, comma 4,  lettera  a),  mentre
per  il  primo  la  partecipazione  di  sovrintendenti,  appuntati  e
carabinieri e' soggetta unicamente al limite di eta' di trenta  anni,
indipendentemente da  un'anzianita'  minima  di  servizio,  che  puo'
essere anche inferiore a due anni (art. 684, comma 2, lettera a),  n.
3), 4) e 5). 
    Tale  constatazione  insinua  il  dubbio   di   un'«irragionevole
omologazione di situazioni diverse» (Corte cost., sentenza 12 gennaio
2000, n. 5; 7 luglio 2005, n. 264) e, quindi, di un ulteriore profilo
di violazione del principio di uguaglianza di cui all'art.  3  Cost.,
in quanto la disposizione scrutinata opera una forzata  assimilazione
tra diverse  categorie  di  candidati,  cioe'  tra  gli  appartenenti
all'amministrazione  procedente  che   presentano   domanda   di   pa
tecipazione  ai  concorsi   interni,   per   i   quali   il   mancato
raggiungimento di un'anzianita' minima di servizio appare ispirato da
intuibili  esigenze  di  contenimento  della  platea  dei   possibili
destinatari, trattandosi di una procedura gia' in deroga al principio
del concorso pubblico alla quale meglio si addice una restrizione dei
canali  di  accesso  alla  qualifica   superiore,   e   quelli   che,
diversamente  dai  secondi,  intendono  partecipare  alla   selezione
«aperta» in condizioni di parita'  con  i  candidati  esterni,  fatta
salva la ragionevole concessione di un piu' alto limite di eta'. 
    11.3. In conclusione, a parere di questo Collegio, l'art. 27-bis,
comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,
nella parte in cui fissa per gli appartenenti alla Polizia  di  Stato
il requisito dell'anzianita' minima di servizio di tre  anni  per  la
partecipazione al concorso pubblico per vice ispettori: 
      viola il principio del concorso pubblico di cui  agli  articoli
51, comma 1, e 97, comma 4, Cost., e  quelli  di  proporzionalita'  e
ragionevolezza di cui  all'art.  3  Cost.,  in  quanto  introduce  un
requisito - quello  dell'anzianita'  di  servizio  -  che  limita  la
partecipazione al concorso per vice ispettore della Polizia di  Stato
senza che tale restrizione  appaia  giustificata  da  un  ragionevole
motivo; 
      viola i principi di ragionevolezza e buon andamento di cui agli
articoli 3 e 97 Cost. ed e' affetto da  irragionevolezza  intrinseca,
in quanto impone al personale interno  della  Polizia  di  Stato  una
dilazione temporale per la partecipazione al concorso  che  favorisce
l'alimentazione del ruolo con personale piu'  anziano,  in  contrasto
con il generale abbassamento dei limiti di eta' per i ruoli operativi
delle Forze di Polizia; 
      determina un'irragionevole disparita'  di  trattamento,  ancora
una volta in violazione dell'art. 3 Cost., tra il  personale  interno
della Polizia di Stato e quello  proveniente  dai  ruoli  civili  del
Ministero  dell'interno,  subordinando  il  rispettivo  accesso  alla
qualifica di vice ispettore a requisiti tra loro non omogenei, idonei
tendenzialmente a favorire i secondi, perche' consente  a  questi  di
fare  ingresso  nel  ruolo  con  una  minore   eta'   anagrafica   e,
conseguentemente, di disporre di un piu' ampio orizzonte temporale di
permanenza all'interno dello stesso; 
      viola il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3
Cost., in quanto delinea un percorso di  accesso  alla  qualifica  di
vice ispettore tramite  concorso  pubblico  che  ricalca,  almeno  in
parte,  quello  previsto  per  il  concorso  interno,  nonostante  la
diversita'  che  intercorre  tra  le  due  tipologie   di   procedura
selettiva. 
    Questo Tribunale, pertanto, ritiene non manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale del prefato art.  27-bis,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 335/1982,  nella
parte in cui esso fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il
requisito dell'anzianita' minima di  servizio  di  tre  anni  per  la
partecipazione al concorso pubblico per vice ispettori, per  sospetta
violazione degli articoli 3, 51, comma  1,  e  97,  comma  4,  Cost.,
sicche' - tenuto conto che il  tenore  letterale  della  disposizione
impedisce un'interpretazione costituzionalmente conforme della stessa
- il presente giudizio deve essere sospeso e gli atti  devono  essere
trasmessi alla Corte costituzionale, secondo le modalita' indicate in
dispositivo. 
    Ogni  ulteriore   statuizione   e'   riservata   alla   decisione
definitiva. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima
Quater), quanto alla posizione del sig. F.    G.     G.: 
      dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  nella  parte
in cui esso fissa per gli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato  il
requisito dell'anzianita' minima di  servizio  di  tre  anni  per  la
partecipazione al concorso pubblico per vice ispettori, nei  sensi  e
per le ragioni di cui in parte  motiva;  e  cio'  in  relazione  agli
articoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della  Costituzione,  nonche'
ai connessi principi di uguaglianza e ragionevolezza, di  parita'  di
trattamento delle situazioni uguali e  di  trattamento  adeguatamente
differenziato delle situazioni diverse, nei sensi e per le ragioni di
cui in motivazione; 
      dispone la trasmissione degli  atti  del  giudizio  alla  Corte
costituzionale e la comunicazione della presente ordinanza alle parti
in causa, nonche' la sua notificazione al  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  al
Presidente della Camera dei deputati; 
      sospende il presente giudizio; 
      rinvia  ogni  ulteriore  statuizione  all'esito  del   giudizio
incidentale promosso con la presente ordinanza. 
    Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano  i
presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, a tutela dei  diritti  o  della  dignita'  della
parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento
delle generalita' dei ricorrenti. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  19
novembre 2024 con l'intervento dei magistrati: 
      Concetta Anastasi, Presidente 
      Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario 
      Dario Aragno, Referendario, Estensore 
 
                       Il Presidente: Anastasi 
 
 
                                                  L'Estensore: Aragno