Reg. ord. n. 31 del 2025 pubbl. su G.U. del 26/02/2025 n. 9

Ordinanza del Corte dei conti  del 15/01/2025

Tra: Regione Umbria

Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Umbria – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) – Finanziamento – Previsione di un trasferimento di risorse del fondo sanitario riferibile, indistintamente, a tutte le funzioni esercitate dall’Agenzia – Conferma, nelle previsioni autorizzatorie del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, dell’applicazione di questa forma di finanziamento per l’esercizio finanziario 2023 – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici – Lesione del diritto alla salute – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Lesione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa.

Norme impugnate:

legge della Regione Umbria  del 06/03/1998  Num. 9  Art. 16  Co. 1

legge della Regione Umbria  del 01/08/2024  Num. 12  Art. 16  Co. 1

legge della Regione Umbria  del 21/12/2022  Num. 18  Art. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 32   Co.  

Costituzione  Art. 81   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 119   Co.

decreto legislativo  Art. 20   Co.  



Camera di Consiglio del 22 settembre 2025 rel. D'ALBERTI


Testo dell'ordinanza

                        N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2025

Ordinanza del 15 gennaio 2025 della Corte dei conti nel  giudizio  di
parificazione  del  rendiconto  generale  della  Regione  Umbria  per
l'esercizio finanziario 2023. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Umbria  -
  Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente   (ARPA)   -
  Finanziamento - Previsione di un trasferimento di risorse del fondo
  sanitario  riferibile,  indistintamente,  a   tutte   le   funzioni
  esercitate dall'Agenzia - Conferma, nelle previsioni autorizzatorie
  del   bilancio   di   previsione   per   il   triennio   2023-2025,
  dell'applicazione di questa forma di finanziamento per  l'esercizio
  finanziario 2023. 
- Legge della Regione  Umbria  6  marzo  1998,  n.  9  ("Norme  sulla
  istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per  la  protezione
  dell'ambiente (A.R.P.A.)"), art. 16, comma 1, nel testo antecedente
  a quello sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera k), della  legge
  regionale 1° agosto 2024,  n.  12  (Assestamento  del  Bilancio  di
  previsione della Regione Umbria 2024-2026 con  modifiche  di  leggi
  regionali); legge della Regione Umbria  21  dicembre  2022,  n.  18
  (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), art. 1. 


(GU n. 9 del 26-02-2025)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
             Sezione regionale di controllo per l'Umbria 
 
    composta dai magistrati 
        Antonello Colosimo, Presidente - relatore; 
        Luigi Francesco De Leverano, consigliere - relatore; 
        Annalaura Leoni, primo referendario - relatore; 
        Costantino Nassis, referendario; 
        Antonino Geraci, referendario - relatore, 
    ha  pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   giudizio   di
parificazione  del  rendiconto  generale  della  Regione  Umbria  per
l'esercizio finanziario 2023 e dei conti ad esso  allegati  per  come
approvato dalla giunta regionale con delibera n. 716  del  18  luglio
2024 e trasmesso dalla Presidente della Regione Umbria in pari data; 
    Visti gli articoli 81,  97,  100,  secondo  comma,  103,  secondo
comma, 111, 117, 119 e 134 della Costituzione, nonche' gli articoli 1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Vista la legge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.  3,  recante
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
    Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; 
    Vista  la  legge  rinforzata  24  dicembre  2012,  n.   243,   in
particolare, gli articoli 9, 10, 12 e 20; 
    Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
conti, approvato  con  regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
    Visto il  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni  di
controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite  con
la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
    Visto  il  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,   recante
disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in  favore  delle  zone
terremotate nel maggio 2012,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare il comma 5 dell'art.
1, a  mente  del  quale  il  rendiconto  generale  della  regione  e'
parificato dalla sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui  al
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Vista la legge della Regione Umbria 28 febbraio 2000, n.  13,  di
disciplina   generale    della    programmazione,    del    bilancio,
dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione; 
    Visto lo statuto della Regione dell'Umbria  approvato  con  legge
regionale 16  aprile  2005,  n.  21  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Viste la legge della Regione Umbria  21  dicembre  2022,  n.  18,
«Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025»  e  la  legge
della Regione Umbria 2  agosto  2023,  n.  9,  di  «Assestamento  del
bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025  con  modifiche
di leggi regionali»; 
    Visti  il  «Bilancio   finanziario   gestionale   di   previsione
2023-2025»  (ex  art.  39,  comma  10,  del  decreto  legislativo  n.
118/2011), approvato con D.G.R. n. 1351 del 21 dicembre  2022,  e  il
«Bilancio finanziario gestionale di previsione  2023-2025  assestato»
approvato con D.G.R. n. 809 del 2 agosto 2023; 
    Visto il disegno  di  legge  avente  per  oggetto  il  rendiconto
generale per  l'esercizio  finanziario  2023  della  Regione  Umbria,
approvato con D.G.R. n. 453 del 17  maggio  2024  e  rettificato  con
D.G.R. n. 554 del 12 giugno 2024 e con D.G.R. n.  652  del  9  luglio
2024; 
    Viste le note istruttorie  trasmesse  ed  i  correlati  riscontri
pervenuti dalla giunta regionale; 
    Viste le note di questa Sezione n. 1714 e n. 1715 del  21  giugno
2024, con le quali e' stata inviata, rispettivamente alla  regione  e
alla Procura regionale della Corte dei conti, la minuta di relazione,
allo  stato  dell'istruttoria,   contenente   le   osservazioni   dei
magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria  e
patrimoniale della regione nell'esercizio 2023; 
    Visti le precisazioni e i chiarimenti alle osservazioni contenute
nella minuta di relazione, resi  dalla  regione  con  nota  prot.  n.
0150344 del 27 giugno 2024, successivamente  integrata  con  nota  n.
0155375 del 3 luglio 2024; 
    Vista la deliberazione della Sezione  n.  115/2024/PARI  adottata
all'esito della nell'adunanza camerale per il contraddittorio  del  4
luglio 2024, con la quale e' stato assegnato termine alle  parti  per
depositare memorie conclusive sull'oggetto del giudizio; 
    Viste la memoria presentata dalla  Regione  Umbria  con  nota  n.
0159295 dell'8 luglio 2024 e la requisitoria della Procura  regionale
per l'Umbria inviata in pari data; 
    Vista la D.G.R. n. 678 dell'11  luglio  2024,  con  la  quale  la
Giunta regionale ha  ritirato  il  disegno  di  legge  di  rendiconto
generale dell'Amministrazione regionale per  l'esercizio  finanziario
2023 approvato con delibera del 17 maggio 2014, n. 453; 
    Vista la decisione n. 116/2024/PARI  con  la  quale  la  Sezione,
all'esito dell'udienza del 12 luglio 2024, ha dichiarato «non luogo a
provvedere, in ordine alla decisione di parifica, avente  ad  oggetto
lo schema di Rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio
2023 originariamente approvato con D.G.R. n. 453 del 17 maggio 2024 e
successive modificazioni ed integrazioni»; 
    Vista la D.G.R. n. 716 del 18 luglio 2024, con la quale la Giunta
regionale ha approvato il disegno di legge «predisposto in esecuzione
di quanto disposto con D.G.R. n. 678 dell'11 luglio /2024» avente per
oggetto  «Rendiconto  generale  dell'amministrazione  regionale   per
l'esercizio finanziario 2023», la «Relazione» che lo accompagna  e  i
documenti a cio' correlati; 
    Vista l'ulteriore attivita' istruttoria espletata dalla Sezione; 
    Vista la nota di questa Sezione n. 2555 del  24  settembre  2024,
con la quale e' stata  trasmessa  alle  parti,  Procura  regionale  e
Regione Umbria, la minuta di relazione, allo stato  dell'istruttoria,
contenente  le  osservazioni  dei  magistrati  relatori  sui  singoli
aspetti della  gestione  finanziaria  e  patrimoniale  dell'esercizio
2023; 
    Vista la nota prot. n. 0217934 del  30  settembre  2024,  con  la
quale  la  regione  ha  formulato  precisazioni  e  chiarimenti  alle
osservazioni   di   cui   alla   predetta   minuta   di    relazione,
successivamente integrata con nota n. 0218025 di pari data; 
    Valutati gli esiti  dell'attivita'  istruttoria  in  ordine  alla
verifica  delle  poste  finanziarie  e  patrimoniali  contenute   nel
rendiconto generale della regione e nei conti ad esso allegati; 
    Vista la deliberazione di questa Sezione n. 135/2024/PARI, con la
quale si e' dato atto della definizione del contraddittorio all'esito
dell'adunanza camerale del 3 ottobre 2024; 
    Visto il decreto n.  3  del  3  ottobre  2024  con  il  quale  il
Presidente della Sezione regionale di controllo ha fissato  l'udienza
per il  giudizio  di  parificazione  del  rendiconto  generale  della
Regione Umbria - esercizio finanziario 2023, per il giorno 11 ottobre
2024; 
    Vista la requisitoria del pubblico ministero del 10 ottobre  2024
recante la richiesta di rimessione della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 16, primo comma, legge regionale  n.  9/1998
nel testo, applicabile ratione  temporis,  anteriore  alle  modifiche
apportatevi con legge regionale 12/2024 e,  comunque,  di  esclusione
dalle  poste   passive   del   perimetro   sanitario   dell'esercizio
dell'importo di euro 14.213.516,19 di cui al capitolo 02490 S e,  per
l'effetto, di diniego di parificazione del rendiconto generale  della
Regione Umbria  relativo  all'esercizio  2023,  nei  termini  in  cui
formulato; 
    Uditi, alla pubblica udienza dell'11 ottobre  2024:  i  relatori,
Presidente  Antonello  Colosimo,  Consigliere  Luigi   Francesco   De
Leverano, primo referendario Annalaura Leoni e referendario  Antonino
Geraci;  il  pubblico  ministero,  nella  persona   del   Procuratore
regionale f.f., Cons.  Antongiulio  Martina  e  la  Presidente  della
Giunta regionale, Donatella Tesei; con  l'assistenza  della  dott.ssa
Antonella Castellani, in qualita' di Segretario verbalizzante; 
    Vista la decisione 147/2024/PARI di pari data  con  la  quale  il
Collegio ha parificato il rendiconto generale  della  Regione  Umbria
per l'esercizio 2023 ad  eccezione  del  capitolo  di  spesa  2490  e
conseguenti effetti, in relazione al quale ha  sospeso  il  giudizio,
rinviando  a  separato  provvedimento  la  proposizione,   ai   sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei termini di cui  in
motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
16 della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998,  n.  9,  nel  testo
antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale 1°  agosto
2024, n. 12, e disposizioni correlate; 
 
                          Premesso in fatto 
 
    1. In data 17 maggio 2024 questa Sezione regionale  di  controllo
ha ricevuto il disegno di legge di rendiconto generale della  Regione
Umbria per l'esercizio finanziario 2023  -  approvato  in  pari  data
dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 453 e  successivamente  emendato
con D.G.R. n. 554 del 12 giugno 2024 e con D.G.R. n. 652 del 9 luglio
2024 - trasmesso  per  consentire  lo  svolgimento  del  giudizio  di
parificazione, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di
cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come previsto dall'art.
1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
    1.1. La Sezione ha, pertanto,  svolto  i  dovuti  approfondimenti
istruttori  sulla   legittimita'   e   regolarita'   della   gestione
nell'esercizio, per poi trasmettere, con note prot. n. 1714 e n. 1715
del 21 giugno 2024,  rispettivamente  alla  regione  e  alla  Procura
regionale, la minuta di relazione, allo stato degli atti,  contenente
gli esiti delle indagini e le osservazioni  dei  magistrati  relatori
sui  singoli  aspetti  della  gestione  finanziaria  e   patrimoniale
regionale dell'esercizio 2023, in merito alle  quali  la  regione  ha
formulato precisazioni e reso chiarimenti (nota prot. n. 0150344  del
27 giugno 2024, successivamente integrata con nota n. 0155375  del  3
luglio 2024, nonche'  documentazione  trasmessa  con  note  prot.  n.
0156846 e n. 0156854 del 4 luglio 2024). 
    1.2. Nel corso della adunanza  camerale  per  il  contraddittorio
orale con la Procura regionale e la  Regione  Umbria  svoltasi  il  4
luglio 2024, l'organo requirente ha espresso  dubbi  in  merito  alla
legittimita' del finanziamento delle funzioni dell'Agenzia  regionale
per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) dell'Umbria, pari ad  euro
14.213.516,19, disposto ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6
marzo 1998, n. 9, a valere su risorse del Fondo sanitario  nazionale,
in considerazione dei principi espressi  dalla  Corte  costituzionale
con pronuncia n. 1/2024. 
    Con deliberazione n. 115/2024/PARI,  il  Collegio  ha,  pertanto,
assegnato  termine  alle  parti  per  depositare  memorie  conclusive
sull'oggetto del giudizio e, con nota prot.  n.  1849  del  6  luglio
2024,  il  Magistrato  istruttore  ha  posto,  quindi,  alla  regione
ulteriori  specifici  quesiti  in  merito  alle   risorse   destinate
nell'esercizio 2023 al finanziamento annuale dell'A.R.P.A. umbra. 
    La regione ha formulato le proprie  considerazioni  con  nota  n.
0159295 dell'8 luglio 2024; la Procura  regionale,  con  requisitoria
depositata in pari data e trasmessa alla regione con  nota  prot.  n.
1862, ha concluso chiedendo alla Sezione di  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 16  della  legge  regionale  n.
9/1998 - per contrasto con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e)
Cost. avuto riguardo alla norma interposta di cui all'art. 20 decreto
legislativo 118/2011, con gli articoli 117, secondo comma, lettera m)
e 32 Cost. nonche' con gli articoli 81, sesto comma, 97 e 119,  primo
comma,  Cost.  -  e,  comunque,  di  escludere  l'importo   di   euro
14.213.516,19 di cui al capitolo 02490  S  dal  perimetro  sanitario,
rideterminando conseguentemente il disavanzo da  recuperare  ex  art.
42, commi 1 e  12,  del  decreto  legislativo  n.  118/2011,  e,  per
l'effetto, di negare la parificazione del rendiconto  generale  della
Regione Umbria  relativo  all'esercizio  2023,  nei  termini  in  cui
formulato. 
    2. Con deliberazione  n.  678  dell'11  luglio  2024,  avente  ad
oggetto  «Rendiconto  generale  dell'amministrazione  regionale   per
l'esercizio finanziario 2023. Determinazioni», la  Giunta  regionale,
preso  atto  dei  contenuti  della  deliberazione  della  Sezione  n.
115/2024/PARI e del verbale allegato  alla  medesima,  nonche'  delle
successive note della Sezione n. 1849 del 6 luglio  2024  e  n.  1862
dell'8 luglio 2024, inerenti all'utilizzazione  del  capitolo  2490_S
del bilancio regionale 2023 per il finanziamento delle  attivita'  di
ARPA Umbria, nonche' delle memorie conclusive tramesse  dalla  stessa
regione  l'8  luglio  2024,  ha  ritirato  il  disegno  di  legge  di
Rendiconto generale dell'amministrazione  regionale  per  l'esercizio
finanziario 2023  approvato,  dando  mandato  ai  propri  servizi  di
predisporne  una  nuova  versione   «prevedendo   un   accantonamento
cautelativo e prudenziale di  euro  14.213.516,19  nelle  more  della
predisposizione delle modifiche da apportare all'art. 16 della  legge
regionale n. 9/1998 anche a seguito del confronto e  delle  eventuali
osservazioni della Corte dei conti e del comunicato della  Conferenza
delle regioni dell'11 luglio in ordine alle  iniziative  che  saranno
assunte dalla  medesima,  a  livello  nazionale,  relativamente  alle
modalita' di finanziamento delle Agenzie regionali». 
    2.1.  La  Sezione,  pertanto,  con  decisione  n.  116/2024/PARI,
all'esito dell'udienza del 12 luglio 2024, ha dichiarato «non luogo a
provvedere, in ordine alla decisione di parifica, avente  ad  oggetto
lo schema di Rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio
2023 originariamente approvato con D.G.R. n. 453 del 17 maggio 2024 e
successive modificazioni ed integrazioni». 
    3. Il disegno di legge avente ad oggetto il «Rendiconto  generale
dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario  2023»  e'
stato, quindi, nuovamente approvato con  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 716 del 18 luglio 2024, presentato in pari data a questa
Sezione con nota n. 0168229. 
    Dai dati di rendiconto emergeva (rectius, veniva confermato)  che
la Regione Umbria avesse disposto, ai sensi dell'art. 16 della  legge
regionale  n.  9/1998,  un  trasferimento  di   risorse   all'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.),  pari  ad  euro
14.213.516,19, come  risultante  dalle  movimentazioni  del  capitolo
della parte spesa del  rendiconto  per  l'esercizio  2023  n.  2490_S
(intestato  «art.  20,  comma  2  -  Spese   per   il   finanziamento
dell'attivita' dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
(A.R.P.A.) - art. 16, legge regionale 6 marzo 1998, n. 9»), a  valere
su risorse del Fondo sanitario nazionale (FSN). 
    Risultava, inoltre, valorizzato un (nuovo) accantonamento  al  31
dicembre 2023 per  «rischi  copertura  art.  16  legge  regionale  n.
9/1998» dell'importo di euro 14.213.516,19, corrispondente alla quota
del finanziamento erogato nel corso del 2023 all'A.R.P.A.,  disposto,
ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge reg. n. 9/1998, a  valere
sulle risorse del FSN. 
    L'accantonamento risulta essere stato destinato,  secondo  quanto
riportato nella Relazione sulla gestione, «a far fronte all'eventuale
rischio di copertura con fondi regionali  del  finanziamento  erogato
nell'esercizio 2023»; in tale documento si rappresenta, inoltre,  che
«a seguito della sentenza della  Corte  costituzionale  n.  1  del  4
gennaio 2024  con  la  quale  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 90,  comma  10  della  legge  della  Regione
Siciliana n. 6/2001,  che,  analogamente  alla  norma  della  Regione
Umbria, dispone l'assegnazione alla propria  ARPA  di  una  quota  di
finanziamento  ordinario  annuale  a  carico  del   Fondo   sanitario
regionale, la Giunta regionale  ha  ritenuto  opportuno,  nelle  more
della  predisposizione  delle  modifiche  da  apportare  alla   legge
regionale n. 9/1998 e delle iniziative che saranno assunte a  livello
nazionale  dalla  Conferenza  delle   regioni,   relativamente   alle
modalita' di finanziamento delle ARPA, procedere ad un accantonamento
cautelativo nel Rendiconto di una  somma  pari  all'intera  quota  di
Fondo sanitario regionale erogato ad ARPA nell'esercizio 2023». 
    4. Parallelamente, con legge regionale  1°  agosto  2024,  n.  12
«Assestamento  del  Bilancio  di  previsione  della  Regione   Umbria
2024-2026  con  modifiche  di  leggi  regionali»,  venivano  disposte
modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, tra  le  quali
l'integrale sostituzione dell'art. 16. 
    5. All'esito degli  ulteriori  accertamenti  istruttori  disposti
dalla Sezione, con nota n. 2555  del  24  settembre  2024,  e'  stata
trasmessa alle parti, Procura regionale e Regione  Umbria,  la  nuova
minuta  di  relazione,  allo  stato   degli   atti,   contenente   le
osservazioni  dei  magistrati  relatori  sui  singoli  aspetti  della
gestione finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2023. 
    In particolare, veniva sottoposta nuovamente  al  contraddittorio
delle parti la questione relativa alla rilevanza nella fattispecie di
quanto affermato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 1/2024
- ed in  particolare,  pertanto,  della  conformita'  a  Costituzione
dell'art. 16 della legge  regionale  n.  9/1998  -  alla  luce  degli
elementi emersi all'esito degli approfondimenti istruttori disposti e
del contraddittorio cartolare. 
    La regione ha formulato le  proprie  (ulteriori)  controdeduzioni
con memorie del 30 settembre 2024 (nota prot. n.  0217934,  integrata
con nota n. 0218025). 
    5.1. Nell'adunanza del 3 ottobre 2024  le  parti  hanno,  quindi,
espresso  le  proprie  considerazioni  in  merito  agli  esiti  degli
accertamenti effettuati. La regione ha trasmesso  ulteriori  note  in
data 3 ottobre 2024 (prot. n. 0221264)  e  in  data  8  ottobre  2024
(prot.  n.  0224155),  sostenendo,  con   deduzioni   in   fatto   ed
argomentazioni in punto di diritto, la sostanziale finalizzazione del
finanziamento  disposto  ai  sensi  della  richiamata  normativa   al
soddisfacimento di esigenze riconducibili ai  livelli  essenziali  di
assistenza. 
    La Procura regionale ha depositato requisitoria scritta  in  data
10  ottobre  2024  (prot.  n.  131),  rinnovando  conclusivamente  le
medesime richieste gia' formulate con l'atto depositato in  occasione
dell'udienza del 12 luglio 2024. 
    6. Con decisione 147/2024/PARI, il cui dispositivo e' stato letto
all'esito dell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2024, il Collegio  ha
parificato  il  rendiconto  generale   della   Regione   Umbria   per
l'esercizio 2023 ad eccezione  del  capitolo  di  spesa  2490  e  dei
conseguenti effetti, in relazione al quale ha  sospeso  il  giudizio,
per sollevare, con  la  presente  separata  ordinanza,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 16 della  legge  della  Regione
Umbria 6 marzo 1998, n.  9,  nel  testo  antecedente  alle  modifiche
apportate dalla legge regionale  1°  agosto  2024,  n.  12,  e  delle
disposizioni correlate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    7. Il Collegio assume di poter  considerare  ormai  acquisita  la
legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della  Corte  dei
conti a sollevare questioni di  legittimita'  costituzionale  in  via
incidentale di leggi che le stesse si trovino ad applicare nel  corso
del giudizio di  parificazione  del  rendiconto  delle  regioni,  per
motivi che  abbiano  una  incidenza  -  diretta  o  mediata  -  sugli
equilibri di bilancio (da ultimo Corte costituzionale n. 120/2024; n.
39/2024),  anche  in  relazione  a  parametri  ulteriori  e   diversi
dall'art. 81 della Costituzione, ivi compresi quelli  attinenti  alla
definizione del riparto di competenze tra Stato  e  Regioni,  qualora
l'accertamento  della  relativa  lesione   da   parte   della   norma
legittimante la spesa si rifletta, in  ultimo,  sugli  effetti  -  in
termini di parificabilita' o meno di una singola  posta  contabile  -
del  sindacato  reso  in  sede  di  parifica  (in  questo  senso,  in
particolare, Corte costituzionale n. 196/2018 e n. 138/2019). 
    8. L'art. 16 della legge regionale  umbra  6  marzo  1998,  n.  9
regola  il  finanziamento  delle  funzioni  esercitate   dall'Agenzia
regionale per la  protezione  dell'ambiente  (A.R.P.A.)  dell'Umbria,
istituita e disciplinata dalla stessa legge regionale,  adottata  per
dare applicazione alle disposizioni statali di  riorganizzazione  dei
controlli ambientali  intervenute  a  seguito  dell'abrogazione,  con
referendum del 18 aprile 1993, di alcune disposizioni della legge  23
dicembre 1978, n. 833, che affidavano alle unita' sanitarie locali  i
controlli  in  materia  ambientale,  funzioni  esercitate  tramite  i
presidi multizonali di prevenzione. 
    8.1. Piu' precisamente, l'art. 03 del  decreto-legge  4  dicembre
1993, n. 496, introdotto in sede di conversione con legge 21  gennaio
1994, n. 61,  ha  previsto  l'attribuzione  dello  svolgimento  delle
attivita' tecnico-scientifiche per  la  protezione  dell'ambiente  di
interesse  regionale  e  delle  ulteriori   attivita'   tecniche   di
prevenzione, di vigilanza e di  controllo  ambientale,  eventualmente
individuate dalle regioni e dalle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, ad agenzie da istituirsi con leggi regionali o  provinciali,
con  attribuzione  alle  medesime  o  alle   relative   articolazioni
territoriali  delle  funzioni,  del  personale,  dei  beni  mobili  e
immobili,  delle  attrezzature  e  della  dotazione  finanziaria  dei
presidi  multizonali   di   prevenzione,   nonche'   del   personale,
dell'attrezzatura e della dotazione  finanziaria  dei  servizi  delle
unita' sanitarie locali adibiti alle  attivita'  tecnico-scientifiche
per la protezione dell'ambiente; e' stato consentito anche l'utilizzo
di personale gia'  in  organico  presso  le  regioni  o  presso  enti
finanziati con risorse regionali, con corrispondente riduzione  degli
organici regionali, dei relativi oneri e dei trasferimenti  destinati
agli enti, finanziati  con  risorse  regionali,  di  provenienza  del
personale dell'Agenzia. 
    La normativa statale ha espressamente escluso (art. 03, comma  2)
che  dall'istituzione  delle  Agenzie  regionali  derivassero   oneri
aggiuntivi per le regioni. 
    8.2. La legge regionale  dell'Umbria  6  marzo  1998,  n.  9  ha,
pertanto, istituito (art. 1) l'Agenzia regionale  per  la  protezione
dell'ambiente  (A.R.P.A.)   dell'Umbria,   dotata   di   personalita'
giuridica pubblica,  autonomia  tecnico-giuridica,  amministrativa  e
contabile e sottoposta alla vigilanza  della  Giunta  regionale,  con
compiti di  consulenza  e  di  supporto  tecnico-scientifico  per  le
attivita' pubbliche e private di cui all'art. 1 del  decreto-legge  4
dicembre 1993, n. 496 , convertito nella legge 21  gennaio  1994,  n.
61, ulteriormente specificati all'art. 2. 
    8.2.1. All'art. 16, rubricato «Norma  finanziaria»,  sono  state,
quindi,  definite  le   modalita'   di   finanziamento   dell'Agenzia
neoistituita. 
    In particolare, il legislatore regionale ha previsto, in  termini
generali, che «In attesa della determinazione da  parte  dello  Stato
della  quota  del  fondo  sanitario   nazionale   da   destinare   al
finanziamento delle agenzie regionali per la  protezione  ambientale,
agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge» la regione
facesse fronte «mediante l'istituzione del capitolo 2490 nella  parte
spesa del bilancio regionale, sul quale sono iscritte per l'esercizio
finanziario in corso lire 9.000.000.000 (nove miliardi); il  capitolo
del bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale, per  il
medesimo esercizio, e' ridotto di pari importo» (comma 1). 
    E' stato, poi,  stabilito  che  ulteriori  risorse  del  bilancio
regionale  determinate  dalla  Giunta  regionale  e  provenienti   da
ecotasse, nonche' da fondi comunitari  e  statali  fossero  assegnate
all'A.R.P.A. per lo svolgimento di specifiche attivita' di competenza
(comma 2). 
    Conclusivamente, come chiarito dall'art. 15, comma 2, le  risorse
finanziarie  dell'A.R.P.A.  risultavano  costituite  dalla  dotazione
finanziaria annualmente assegnata dalla regione, di cui all'art.  16,
dai proventi  derivanti  dalle  attivita'  svolte  sulla  base  delle
convenzioni con gli enti locali (art. 3, commi 2 e 3) e con le Unita'
sanitarie locali, (art.  4,  comma  3),  nonche'  dalle  entrate  per
prestazioni a favore di terzi (art. 12, comma 2). 
    8.3. Il legislatore statale e' nuovamente intervenuto in  materia
con legge 28  giugno  2016,  n.  132,  di  «Istituzione  del  Sistema
nazionale  a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente  e  disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale»,
regolando  specificamente  anche  ruolo  e  funzioni  delle   Agenzie
regionali all'interno del sistema nazionale,  pur  sempre  demandando
alla normativa regionale la definizione di struttura,  funzionamento,
finanziamento e pianificazione delle attivita' delle stesse (art. 7).
In particolare, le agenzie sono  chiamate  a  svolgere  le  attivita'
istituzionali tecniche  e  di  controllo  obbligatorie  necessarie  a
garantire il raggiungimento nei territori  di  rispettiva  competenza
dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA),
che, applicazione in materia ambientale dei LEP  (art.  2,  comma  1,
lettera e), costituiscono il livello  minimo  omogeneo  in  tutto  il
territorio nazionale per le attivita' declinate dall'art. 3 «Funzioni
del Sistema nazionale», che quest'ultimo e' tenuto a garantire «anche
ai fini del perseguimento degli obiettivi di  prevenzione  collettiva
previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria» (art. 9); la
definizione  dei  LEPTA  e  dei  criteri  di  finanziamento  per   il
raggiungimento  dei  medesimi  e'  stata  demandata  a  decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  allo  stato  non   ancora
intervenuto. 
    8.4.  La  Regione  Umbria  ha  adeguato  la  normativa  regionale
all'impianto definito dalla  legge  n.  132/2016  con  un  articolato
intervento di modifica della legge regionale n. 9/1998,  operato  con
legge regionale 16 luglio 2020, n. 7. All'esito,  risulta  confermato
il  modello  di  finanziamento  delle   funzioni   dell'Agenzia;   in
particolare, alcuna modifica e' stata  apportata  in  tale  occasione
all'art. 16. 
    8.5. Come anticipato,  il  legislatore  regionale  e'  nuovamente
intervenuto in materia con la legge regionale 1° agosto 2024, n.  12,
nella pendenza del giudizio di parificazione del rendiconto 2023,  in
particolare  modificando  il  testo  dell'art.  16  che,  nel   testo
attualmente vigente, prevede che «1.  Il  finanziamento  degli  oneri
derivanti dall'attuazione della presente legge e' assicurato nel modo
seguente:  a)  per  tutte  le  funzioni  e  le  attivita',  associate
direttamente  e  indirettamente  alla  prevenzione  collettiva  e  al
controllo dei rischi sanitari,  alla  tutela  della  salute  e  della
sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate all'erogazione
dei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria
(LEA), mediante una quota del Fondo sanitario  regionale  determinata
annualmente, in ragione degli obiettivi definiti  nel  Piano  di  cui
all'art.  1-bis,  comma  3,  fino   all'importo   massimo   di   euro
14.213.516,19 disponibile alla Missione 13, Programma 01,  Titolo  1,
del Bilancio regionale di previsione; b)  per  il  finanziamento  del
contributo di cui al comma 2, lettera  b)  del  precedente  art.  15,
quantificato in euro 100.000,00 per il triennio 2024- 2026,  mediante
le risorse disponibili della Missione 09, Programma 02, Titolo 1, del
Bilancio di previsione 2024-2026. 
    2. La regione e' altresi' autorizzata  a  conferire  all'A.R.P.A.
ulteriori risorse, nell'ambito della vigente legislazione  regionale,
per lo svolgimento di attivita' e/o progetti specifici. 
    3. Per gli anni successivi il contributo  di  cui  al  precedente
comma 1, lettera b)  e'  determinato  annualmente  con  la  legge  di
bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42)». 
    Conformemente, l'art. 15, comma 2, ora stabilisce che  «2.  Nelle
more  della  definizione  da  parte  dello  Stato  dei   criteri   di
finanziamento  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la   protezione
dell'ambiente  di  cui  alla  legge  n.   132/2016   ,   le   entrate
dell'A.R.P.A. sono costituite da: a) una quota  del  Fondo  sanitario
regionale ad essa destinata annualmente dalla regione, determinata in
relazione  agli  obiettivi  dei  livelli  delle   prestazioni   LEPTA
riconducibili ai livelli essenziali  di  assistenza  sanitaria  (LEA)
definiti nel Piano di cui all'art. 1-bis, comma 3; b)  un  contributo
annuale attribuito dalla  regione  per  l'espletamento  di  ulteriori
attivita' non  riconducibili  ai  LEA  assegnate  all'A.R.P.A.  dalla
regione stessa; c)  ulteriori  risorse  regionali  determinate  dalla
Giunta  regionale  e  provenienti  da  ecotassa,  nonche'  da   fondi
comunitari e statali, per lo svolgimento di  attivita'  e/o  progetti
specifici commissionati dalla regione all'Agenzia; d)  gli  eventuali
finanziamenti destinati all'A.R.P.A. dalle  province,  dai  comuni  e
dalle aziende sanitarie sulla base delle convenzioni di cui  all'art.
3, commi 2 e 3 e all'art. 4, comma 3; e) i proventi  per  prestazioni
fornite ad altri enti pubblici o a  privati  compatibilmente  con  le
proprie finalita' istituzionali; f) finanziamenti statali  aggiuntivi
per specifiche finalita'; g) finanziamenti  dell'Unione  europea  per
progetti specifici;  h)  lasciti  e  donazioni;  i)  le  rendite  dal
patrimonio; l) ogni altra entrata acquisita in conformita' alle norme
che ne disciplinano l'attivita'». 
    9. Dalla ricostruzione del  quadro  normativo  deriva,  pertanto,
che, attraverso quanto disposto dall'art. 16  della  legge  regionale
umbra  n.  9/1998  -  nella  formulazione  antecedente  alle  recenti
modifiche apportate con legge regionale n. 12/2024 -  il  legislatore
regionale  abbia  delineato  le  modalita'  di  finanziamento   della
A.R.P.A. umbra  consentendo,  in  particolare,  un  trasferimento  di
risorse  del  fondo  sanitario  indistinto   -   «in   attesa   della
determinazione da parte dello Stato della quota del  fondo  sanitario
nazionale da destinare al finanziamento delle agenzie  regionali  per
la  protezione  ambientale»  (cosi'  art.  16,  comma  1)   -   volte
indistintamente a  sostenere  gli  «oneri  derivanti  dall'attuazione
della presente legge», e, pertanto,  genericamente  tutti  i  compiti
assegnati all'Agenzia; cio' (i) istituendo  il  capitolo  2490  nella
parte spesa del  bilancio  regionale  e  (ii)  iscrivendovi  risorse,
quantificate per l'esercizio in corso, reperite  attraverso  la  pari
riduzione degli importi assegnati al capitolo del bilancio  regionale
relativo al fondo sanitario nazionale.  Tale  meccanismo  ha  trovato
conferma attraverso  l'applicazione  della  citata  disposizione  nei
successivi esercizi, ivi compreso l'esercizio 2023, in ragione  delle
previsioni  autorizzatorie  contenute  nella  legge  di  bilancio  di
previsione (per l'esercizio d'interesse, art. 1, legge  regionale  21
dicembre  2022,  n.  18)  e,   conseguentemente,   delle   specifiche
indicazioni contenute nel correlato bilancio  finanziario  gestionale
di previsione adottato ai sensi dell'art. 39, comma 10,  del  decreto
legislativo n. 118/2011 (nella fattispecie, D.G.R.  n.  1351  del  21
dicembre 2022). 
    Al delineato modello generale  di  finanziamento  si  affianca  -
quale eccezione alla regola - la previsione del comma  2  del  citato
art. 16,  che  prevede  la  destinazione  di  ulteriori  risorse  del
bilancio regionale determinate dalla Giunta regionale  e  provenienti
da  ecotasse,  fondi  comunitari  e  statali,  allo  svolgimento   di
specifiche attivita' di competenza dell'A.R.P.A. 
    L'impianto trova, quindi, conferma nell'art. 15, comma  2,  della
legge regionale n.  9/1998,  che  riepiloga  le  risorse  finanziarie
dell'Agenzia,  costituite  dalla  dotazione  finanziaria  annualmente
assegnata dalla regione, di cui all'art. 16, e dai proventi derivanti
dalle attivita' svolte sulla base delle convenzioni con enti  locali,
ASL e altri soggetti pubblici e privati. 
    10. Con sentenza 23 novembre 2023-4 gennaio 2024, n. 1, la  Corte
costituzionale  -  nel  dichiarare  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 90, comma 10, legge regionale  siciliana  n.  6/2001,  come
sostituito dall'art.  58,  comma  2,  legge  regionale  siciliana  n.
9/2015, che  prevedeva  che  tutte  le  spese  per  il  funzionamento
all'A.R.P.A.  siciliana  potessero  trovare  copertura,  in   maniera
indistinta,  nel  Fondo  sanitario  regionale  -   ha   ritenuto   la
disposizione censurata violativa dei principi fondamentali in materia
di armonizzazione dei  bilanci  pubblici,  in  relazione  alla  norma
interposta di cui all'art. 20 del  decreto  legislativo  n.  118  del
2011, nonche' chiarito che quest'ultima  disposizione  richiede  alle
Regioni   di   garantire,   nell'ambito   del   bilancio,   un'esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento
del  proprio  servizio  sanitario  regionale,  stabilendo  cosi'   le
condizioni indefettibili nella  individuazione  e  allocazione  delle
risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, al fine  di
evitare opacita' contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati
alla garanzia dei LEA. Il citato art. 90, comma 10, non  distingueva,
invero, tra spese necessarie a garantire le prestazioni afferenti  ai
LEA e quelle destinate a prestazioni di natura  non  sanitaria,  come
tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. 
    Ed, invero, l'art.  20,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
118/2011, impone alle regioni, nell'ambito  del  bilancio  regionale,
l'esatta perimetrazione delle entrate  e  delle  uscite  relative  al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale,  al  fine  di
consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate  e  le  spese
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli
atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard  e
di individuazione delle correlate  fonti  di  finanziamento,  nonche'
un'agevole verifica delle ulteriori risorse  rese  disponibili  dalle
regioni  per  il  finanziamento  del  medesimo   servizio   sanitario
regionale  per  l'esercizio  in  corso.  Come  chiarito  dalla  Corte
costituzionale, nella  richiamata  pronuncia,  «per  conseguire  tale
obiettivo,  nello  stesso  comma  1  si   prescrive   l'adozione   di
un'articolazione di capitoli di bilancio che  consenta  di  garantire
«separata evidenza» delle grandezze ivi  tipizzate,  la  prima  delle
quali,  nella  Sezione  A)  "[e]ntrate"  (lettera   a),   indica   il
"finanziamento sanitario ordinario corrente  quale  derivante»  dalle
richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera  a)
della Sezione B) "[s]pesa",  la  "spesa  sanitaria  corrente  per  il
finanziamento dei  LEA  [...]".  Per  il  perimetro  sanitario  cosi'
portato ad evidenza, sono poi  fissate  specifiche  regole  contabili
che, come enuncia il successivo comma  2,  sono  volte  a  "garantire
effettivita' al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria"». 
    Nei  propri  precedenti,  dalla  stessa  richiamati,   e'   stato
segnalato che il citato art. 20 «"stabilisce condizioni indefettibili
nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai  livelli
essenziali delle prestazioni", da cui scaturisce "l'impossibilita' di
destinare risorse correnti, specificamente allocate in  bilancio  per
il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma
diverse da quelle quantificate per la copertura  di  questi  ultimi"»
(sentenza n. 132 del 2021); la norma  interposta  e'  stata  ritenuta
«specificamente funzionale, coerentemente con la rubrica della stessa
(Trasparenza dei conti sanitari e  finalizzazione  delle  risorse  al
finanziamento dei singoli  servizi  sanitari  regionali),  a  evitare
opacita' contabili e indebite distrazioni dei  fondi  destinati  alla
garanzia dei LEA» (sentenza n. 233 del 2022). 
    Analogo schema risulta seguito dall'art. 16, comma 1, della legge
regionale umbra n. 9/1998, che,  pertanto,  il  Collegio  ritiene  si
ponga anch'esso in contrasto con l'art. 117, secondo  comma,  lettera
e), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20  del
decreto legislativo n. 118 del 2011, in via sopravvenuta, essendo  il
testo normativo  antecedente  non  solo  al  decreto  legislativo  n.
118/2011, ma anche alla riforma costituzionale  del  2001;  la  norma
regionale, invero, non introduce -  ne'  avrebbe  potuto,  quando  fu
adottata - alcuna correlazione tra il trasferimento  di  risorse  del
fondo sanitario all'A.R.P.A. e l'erogazione di servizi  afferenti  ai
LEA  e,  pertanto,  altera  la  struttura  del  perimetro   sanitario
prescritto dal citato art. 20, vanificando, cosi', gli  obiettivi  di
armonizzazione  contabile  che  la  disposizione  normativa   statale
persegue, dando contenuto al parametro costituzionale. 
    Ne' il Collegio ha ritenuto dissuasive  le  ampie  argomentazioni
fornite  dall'Amministrazione  regionale,  volte  a  dimostrare   una
sostanziale coincidenza tra il perseguimento istituzionale dei  LEPTA
- peraltro, allo stato, ancora privi di completa  attuazione,  stante
la mancata adozione degli atti di definizione degli  stessi  -  e  la
realizzazione dei LEA, attraverso la valorizzazione delle funzioni di
prevenzione  della  salute  collettiva  che  le  A.R.P.A.  si  vedono
intestate, che giustificherebbero l'assegnazione  delle  risorse  del
FSR. 
    La regione ha, invero, sostenuto, gia'  nelle  prime  difese,  la
sostanziale finalizzazione del finanziamento disposto ai sensi  della
richiamata normativa al soddisfacimento di esigenze riconducibili  ai
livelli essenziali di assistenza.  L'amministrazione  ha  inteso,  in
particolare,  valorizzare  la  stretta  correlazione  tra  la  stessa
istituzione delle A.R.P.A. e l'esercizio di funzioni sanitarie  e  la
ascrivibilita'  dei  compiti  assegnati  alle   stesse   al   settore
sanitario, di ricerca, di indagine e di  prevenzione,  in  ottica  di
prevenzione  per  la  salute;  in  particolare,  e'  stata  segnalata
l'integrazione tra le prestazioni  rese  dal  sistema  di  protezione
ambientale e la prevenzione collettiva e la sanita' pubblica previste
quali LEA - ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento degli  stessi
-  al  cui  perseguimento  le   A.R.P.A.   concorrerebbero   mediante
l'espletamento  delle  proprie  attivita'   istituzionali   conferite
dall'art. 3 della legge n. 132/2016, declinate attraverso il Catalogo
dei servizi e rese uniformi a livello nazionale attraverso i  livelli
essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). 
    In sintesi,  la  regione  ha,  da  un  lato,  confermato  che  il
finanziamento delle funzioni dell'A.R.P.A. avvenga in principal  modo
ed in via generalizzata  attraverso  l'attribuzione  di  risorse  del
Fondo sanitario indistinto; ha cercato, pero', di dimostrare  che  le
attivita'  svolte  dall'Agenzia  non  possano  ritenersi  globalmente
estranee a finalita' pertinenti con l'utilizzo di  risorse  afferenti
al perimetro sanitario. A tali fini ha  fornito  prospetti  elaborati
sulla base dei dati contabili dell'Agenzia  che  riconducono  risorse
anche superiori all'intero ammontare del finanziamento a  carico  del
Fondo sanitario all'erogazione di  LEPTA  sostanzialmente  ricondotti
dalla regione ai LEA. 
    Sul punto si ritiene dirimente il  richiamo  alle  considerazioni
espresse dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia n.  1/2024
e,  soprattutto,  nella  precedente  pronuncia   n.   172/2018,   ove
chiaramente si afferma che «le funzioni spettanti all'ARPA sono  solo
in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie  stricto  sensu  e
[...], anche alla luce dei principi  posti  dalla  recente  legge  28
giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per  la
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per  la
protezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento,  di
qualificazione  e  di  controllo  delle   agenzie   ambientali   deve
considerarsi nettamente distinto da quello  degli  enti  del  settore
sanitario». 
    La  Sezione,  anche  in  considerazione  di  quanto   chiaramente
affermato dalla Corte costituzionale, non  esclude,  conclusivamente,
che l'A.R.P.A. Umbria, attraverso le risorse del FSR che  le  vengono
attribuite, possa svolgere - ed in effetti svolga -  anche  attivita'
correlate all'erogazione dei  LEA,  in  particolare  di  «Prevenzione
collettiva e Sanita' pubblica»; la garanzia delle attivita' a  queste
ultime riferibili rimane, comunque, compito  del  Servizio  sanitario
nazionale, come chiaramente indicato dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio  2017,  ma  gia'  ricavabile  dagli
articoli 7-bis e  ss.  del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  che,
infatti, contempla forme  di  coordinamento  con  le  A.R.P.A.  (art.
7-quinquies) per l'integrazione tra politiche sanitarie  e  politiche
ambientali,  richiamate  dallo  stesso  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  del  2017  con  specifico  riferimento  agli
interventi di tutela della salute e della  sicurezza  degli  ambienti
aperti  e  confinati.  Si  ritiene,  pertanto,  che  tale   eventuale
partecipazione all'assicurazione dei livelli essenziali di assistenza
come innanzi specificati  non  possa  considerarsi  permeare  in  via
generale  tutto  l'operato  dell'Agenzia,  si'  da  giustificare   un
indistinto finanziamento delle sue  funzioni  attraverso  risorse  da
destinare ai LEA, comprendendo anche quelle attivita' non  riferibili
ai medesimi. 
    Al descritto profilo di  non  conformita'  a  Costituzione  della
norma  di  finanziamento  dell'A.R.P.A.  umbra  -  che  pur  potrebbe
esaurire ogni ragionamento circa la non  manifesta  infondatezza  dei
dubbi di costituzionalita' sorti al Collegio  rimettente,  in  quanto
favorevolmente scrutinato, come detto, in fattispecie che si  ritiene
sostanzialmente coincidente,  nella  richiamata  sentenza  n.  1/2024
della Corte costituzionale - si affiancano, a giudizio della Sezione,
ulteriori  censure  di  incostituzionalita',  che   strettamente   si
correlano alle considerazioni gia' esposte, in una lettura di sistema
delle disposizioni costituzionali e  interposte  che  sostanziano  la
tutela e la garanzia del diritto alla salute attraverso il  principio
di equilibrio di bilancio; temi in parte rappresentati anche in  sede
di rimessione delle questioni esitate nella citata  pronuncia  1/2024
(Corte dei conti, SS. RR. Siciliane ordinanza n. 2/2023), su  cui  la
Corte  non  ha  ritenuto   necessario   soffermarsi,   qualificandole
assorbite, e che, pertanto, si valorizzano e ripropongono  a  corredo
degli argomenti gia' sviluppati. 
    Si prospetta la violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera
m), che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato  la
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali» -  tra  i  quali  e'  da  annoverarsi  il
diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost. - «che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale», anch'essa, peraltro,  da
correlarsi alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011,  in
particolare  l'art.  20,  che,  attraverso  regole  di   trasparenza,
esprimono  e  impongono  un  vincolo  tra  risorse  e  finalita'   da
perseguire quale modalita' contabile  finalizzata  alla  effettivita'
del  finanziamento  ed  alla  conseguente  garanzia   dei   LEA;   la
destinazione a generico favore  del  funzionamento  dell'A.R.P.A.  di
risorse del perimetro sanitario e', in ultima  analisi,  suscettibile
di pregiudicare l'effettiva erogazione dei  LEA,  minando  la  stessa
tutela  del  diritto  alla  salute  (fondamentale,  come  di  recente
ribadito  dalla  Corte  costituzionale  con  sentenza  n.  195/2024),
distraendo ad altri fini risorse destinate alla sua garanzia. 
    Si ritiene, poi, concretizzata la violazione degli  articoli  81,
97,  primo  comma,  e  119,  primo  comma,  Cost,  posti  a  garanzia
dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilita' della spesa,  dato
l'ampliamente  della  capacita'  di  spesa  ordinaria,   che   deriva
dall'aver destinato risorse riservate ai LEA a finalita' estranee  al
perimetro,  che  la  regione  avrebbe  dovuto  soddisfare  attraverso
risorse ordinarie di bilancio. 
    Ne'  puo'  ritenersi  possibile  fornire  alla  disposizione  una
lettura che la riconduca all'interno del  compatibile  con  il  testo
costituzionale, salvi l'esondazione dal perimetro interpretativo e un
non ammissibile sconfinamento in attivita' di manipolazione del testo
normativo. La  disposizione,  invero,  nulla  prevede  (ne',  invero,
avrebbe potuto prevedere, non essendo stata oggetto di interventi  di
modifica  a  fronte  del  mutato  quadro  costituzionale,   salvo   i
recentissimi operati nel 2024) che possa consentirne una lettura  che
correli il suddetto finanziamento al  perseguimento  dei  LEA  o  che
comunque rinvii ad attivita' programmatorie e di rendicontazione  che
diano fondamento e consentano di ritenere rispettato il parametro  di
trasparenza  incarnato  dall'art.  20  del  decreto  legislativo   n.
118/2011. 
    11. La questione della conformita' a Costituzione  dell'art.  16,
comma  1,  della  legge  regionale  n.  9/1998  e   delle   correlate
disposizioni   che   ne   hanno   confermato   l'applicazione   anche
nell'esercizio  finanziario   2023,   ritenuta   non   manifestamente
infondata per le ragioni esposte, assume, a  giudizio  del  Collegio,
specifica rilevanza nel  giudizio  di  parificazione  del  rendiconto
generale della Regione Umbria per tale esercizio. 
    La Sezione ha potuto, invero,  accertare  che  tali  disposizioni
rappresentano il fondamento  normativo  sulla  scorta  del  quale  la
regione nell'esercizio di riferimento ha disposto un trasferimento di
euro 14.213.516,19 a valere su risorse del Fondo sanitario,  volte  a
sostenere,  come  illustrato,  in  via  generale  e   indistinta   lo
svolgimento delle funzioni assegnate all'A.R.P.A. 
    Ove, pertanto, il vaglio di costituzionalita' delle  disposizioni
censurate si concludesse in termini conformi a quanto prospettato dal
Collegio, con conseguente rimozione delle  medesime  dall'ordinamento
giuridico,  la  Sezione  dovrebbe   accertare,   quale   conseguenza,
l'illegittimita' della spesa  disposta  dalla  regione  a  favore  di
A.R.P.A. a valere su risorse del FSR  e  priva  di  correlazione  con
l'erogazione dei LEA, con conseguente esclusione dalle poste  passive
del  perimetro  sanitario   dell'esercizio   dell'importo   di   euro
14.213.516,19 di cui al capitolo 02490_S; il  saldo  di  quest'ultimo
registrerebbe, pertanto, un risultato positivo, essendo  maggiore  il
totale  delle  entrate  vincolate  rispetto  al  totale  delle  spese
legittimamente in esso computabili e per lo stesso  importo  andrebbe
dunque ricalcolata in aumento la parte  vincolata  del  risultato  di
amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  42,  comma  1,  del   decreto
legislativo n. 118 del 2011 (Corte cost., sentenza n. 233/2022). 
    Dagli  accertamenti  istruttori,  il  Collegio  non  ha  ritenuto
possibile desumere - per escludere l'eventuale rilevanza in  concreto
della censura - la sussistenza  di  alcuna  effettiva  predeterminata
correlazione tra il conferimento di risorse del FSR  all'A.R.P.A.  ed
il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza,  ne'  cio'  e'
apparso dimostrato in sede di rendicontazione. 
    Al contrario, il Piano integrato di  attivita'  e  organizzazione
(PIAO) 2023/2025 predisposto dall'Agenzia, riferendosi alle fonti  di
finanziamento dell'Agenzia, chiarisce che la quota del  FSR  ricevuta
sia da destinarsi «alle attivita' istituzionali obbligatorie»  e  che
rappresenti il 94% del totale dei contributi ricevuti per l'attivita'
istituzionale,  pari  ad  euro  15.081.248,00,  come  desumibile  dal
bilancio preventivo economico 2023-2025, adottato con D.D.G.  n.  546
del 28 dicembre 2022, ovvero  di  risorse  «essenzialmente  destinate
alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia». 
    Dall'esame dei dati  di  bilancio  consuntivo  dell'A.R.P.A.  per
l'esercizio  2023  -  adottato  con  determinazione  del  Commissario
straordinario  n.  343  del  31  luglio  2024,  il  cui  procedimento
d'approvazione da parte della regione e'  risultato  ancora  pendente
alla data dell'odierno giudizio - e' stato possibile riscontrare  che
i contributi in conto esercizio riferibili a risorse del FSR per euro
14.213.516,19 hanno rappresentato il 79% del valore della produzione,
pari in totale ad euro 17.992.703,75; pertanto, anche a consuntivo e'
risultato confermato quanto rilevato in sede di programmazione, circa
la generica destinazione delle  dette  risorse  al  funzionamento  di
A.R.P.A. 
    11.1. Il Collegio ritiene di dover  escludere  che  la  rilevanza
della questione a fini decisori possa essere elisa  dalla  previsione
in sede di  rendiconto  di  un  accantonamento  di  importo  pari  al
trasferimento di risorse del FSR disposto a favore dell'A.R.P.A., che
la regione ha  cautelativamente  previsto  al  fine  di  «far  fronte
all'eventuale  rischio  di  copertura   con   fondi   regionali   del
finanziamento erogato nell'esercizio 2023». 
    L'accantonamento  incide  sulla   quantificazione   della   parte
disponibile   (negativa)   del    risultato    di    amministrazione,
incrementando il disavanzo per un importo pari  al  trasferimento  di
risorse del Fondo sanitario ad A.R.P.A., in termini  che  rendono  il
saldo apparentemente equivalente a quello che si sarebbe  determinato
ove il trasferimento  non  fosse  mai  stato  disposto  e,  pertanto,
l'illegittimita' in concreto non perpetrata. 
    Gli effetti contabili che il Collegio ha illustrato,  consistenti
nella non corretta costruzione del  perimetro  sanitario,  risultano,
d'altro canto, nei fatti realizzati e la corretta via per  consentire
l'effettiva  ricostituzione  del  medesimo,  ponendo  nel  nulla  gli
effetti del trasferimento, e', come  visto,  la  rideterminazione  in
aumento della parte vincolata del risultato di  amministrazione,  per
effetto del saldo positivo del perimetro, che, pero',  presuppone  la
previa  dichiarazione  d'incostituzionalita'  della  norma  di  legge
regionale  legittimante,  al  momento,  l'erogazione  delle  risorse.
L'accantonamento,     peraltro,     potrebbe     essere      liberato
dall'amministrazione, ove questa  accerti  che  le  condizioni  della
valorizzazione  non  siano  piu'   sussistenti   (art.   46   decreto
legislativo n. 118/2011). Nella fattispecie la regione ha subordinato
tale valorizzazione al ricorrere di peculiari  ragioni,  riconoscendo
un  rischio  di  eventuale  copertura   con   fondi   regionali   del
finanziamento  erogato  all'A.R.P.A.  nel  2023,  «nelle  more  della
predisposizione delle modifiche da apportare alla legge regionale  n.
9/1998 e delle iniziative che saranno  assunte  a  livello  nazionale
dalla Conferenza  delle  regioni,  relativamente  alle  modalita'  di
finanziamento delle ARPA» - queste ultime  intervenute  nel  mese  di
luglio 2024, come riferito dalla regione  -  riconducendo,  pertanto,
l'esigenza di  un  accantonamento  cautelativo  a  due  eventi  medio
tempore verificatisi e che, si nota, non avrebbero potuto incidere (e
non  hanno  in  effetti  inciso)  sull'effettivo  concretizzarsi  del
rischio paventato. L'esigenza di prudenza, invero,  potrebbe  trovare
giustificazione essenzialmente a fronte  del  potenziale  diniego  di
parifica del capitolo di spesa n.  2490_S,  che  la  Sezione  ritiene
operabile solo all'esito  del  giudizio  di  costituzionalita'  delle
disposizioni legittimanti il trasferimento. 
    11.2. Irrilevanti si ritiene  debbano,  infine,  considerarsi  le
modifiche apportate all'art. 16 della legge regionale n. 9/1998 dalla
legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, entrate in vigore il 3  agosto
2024 e, pertanto, prive di influenza sulla gestione e  sui  risultati
dell'esercizio finanziario 2023. In disparte ogni  considerazione  in
merito alla conformita'  costituzionale  delle  medesime,  la  stessa
novella legislativa pare confermativa  dell'intenzione  regionale  di
emendare il testo normativo vigente dei vizi che si  intendono  nella
presente sede segnalare.  

 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria 
    visti l'art. 134 Cost., l'art. 1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,
solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16,  comma
1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998,  n.  9,  nel  testo
antecedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Umbria
1° agosto 2024, n. 12, nonche' dell'art. 1 della legge della  Regione
Umbria 21 dicembre 2022, n. 18, «Bilancio di previsione della Regione
Umbria 2023-2025», nella parte in cui ha confermato l'applicazione di
tale  disposizione  anche   nell'esercizio   finanziario   2023,   in
riferimento alle seguenti  disposizioni:  art.  117,  secondo  comma,
lettera e); art. 117, secondo comma, lettera m) e 32  Cost;  articoli
81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione; 
    Sospende  il  giudizio  sul  capitolo  di  spesa  2490_S  e   sui
conseguenti effetti sul rendiconto generale della Regione Umbria  per
l'esercizio finanziario 2023; 
    Dispone 
        la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per
l'esame della questione; 
        la notifica della presente ordinanza, a cura della Segreteria
della Sezione, alla Presidente della Regione Umbria  e  alla  Procura
regionale della Corte dei conti per l'Umbria, nella qualita' di parti
del giudizio di parificazione, nonche' la comunicazione al Presidente
dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria. 
    Cosi' deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno  11
ottobre 2024. 
 
                       Il Presidente: Colosimo 
 
 
                                       Il Magistrato estensore: Leoni