Reg. ord. n. 39 del 2025 pubbl. su G.U. del 12/03/2025 n. 11

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 28/01/2025

Tra: E.H. E.F.

Oggetto:

Processo penale – Incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento – Giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione – Mancata previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio in capo al giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o di accoglimento) della richiesta di revoca (anche parziale) ex art. 669 cod. proc. pen. di sentenze di condanna irrevocabili emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto – Ingiustificata disparità di trattamento tra le fasi di cognizione e dell'esecuzione – Violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 34

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 623  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 111   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2025

Ordinanza  del  28  gennaio  2025  del  Tribunale   di   Milano   nel
procedimento penale a carico di E.H. E.F.. 
 
Processo penale - Incompatibilita' del giudice  determinata  da  atti
  compiuti nel procedimento - Giudizio di rinvio dopo  l'annullamento
  da  parte  della  Corte  di   cassazione   -   Mancata   previsione
  dell'incompatibilita' a partecipare al giudizio di rinvio  in  capo
  al giudice  dell'esecuzione  che  abbia  pronunciato  ordinanza  di
  rigetto (o  di  accoglimento)  della  richiesta  di  revoca  (anche
  parziale) ex art. 669 cod.  proc.  pen.  di  sentenze  di  condanna
  irrevocabili emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto. 
- Codice di procedura penale, artt. 34 e 623, comma 1, lettera a). 


(GU n. 11 del 12-03-2025)

 
                       IL TRIBUNALE DI MILANO 
                        Sezione ottava penale 
 
    In   composizione   collegiale   e   in   funzione   di   giudice
dell'esecuzione, in persona dei giudici: 
      dott.ssa Alfonsa Maria FERRARO - Presidente; 
      dott.ssa Orsola DE CRISTOFARO - Giudice; 
      dott.ssa Nicoletta MARCHEGIANI - Giudice est. 
    deliberando, all'esito dell'udienza camerale svoltasi in  data  8
gennaio 2025, ha pronunziato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    letti gli atti del proc. n. 54/24 SIGE instaurato su istanza di E
F E H (nato a il ); 
    ritenuta la propria competenza, quale giudice dell'esecuzione, ex
art. 676 c.p.p., osserva con sentenza del 19 giugno 2024  la  Suprema
Corte annullava con rinvio l'ordinanza emessa in data 27  marzo  2024
con la quale questo Tribunale rigettava la richiesta del condannato E
F E H avente ad oggetto la revoca della sentenza n.  1267/07,  emessa
dal Tribunale di Milano - in composizione collegiale  -  in  data  29
novembre 2007, confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 27
marzo 2009 e divenuta irrevocabile il 24 marzo 2010  con  riferimento
alla parte di condanna per il reato di cui  al  capo  1)  -  art.  74
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/90,   sostenendo
trattarsi di «bis in idem» rispetto alla  condanna  pronunciata,  con
riguardo al reato associativo (da considerarsi, secondo la difesa, il
medesimo) ritenuto sussistente con la sentenza n. 1156/06 pronunciata
dal Tribunale di Genova in data 30  gennaio  2006,  confermata  dalla
Corte  di  Appello  di  Genova  in  data  9  giugno  2008,   divenuta
irrevocabile il 20 marzo 2009. 
    A sostegno dell'istanza la difesa si riportava anche al contenuto
della ordinanza emessa dal Tribunale di Milano - Sez. XI - in data  7
maggio 2014 nei confronti della condannata D V - moglie di E ,F E H e
coimputata, con il coniuge, nei due reati associativi e in alcuni dei
reati cd. fine, oggetto delle due sentenze citate. 
    Con l'ordinanza  del  7  maggio  2014  il  Tribunale  di  Milano,
accogliendo l'istanza ex art. 669 c.p.p. avanzata  dalla  D     aveva
ritenuto che il delitto associativo giudicato  con  le  due  sentenze
sopra  indicate  fosse  il  «medesimo»  per  identita'  di   soggetti
partecipanti, identita' del ruolo  rivestito  dalla  D     nelle  due
associazioni e medesimo contesto temporale delle  condotte  (da     a
del    ). 
    La  Suprema  Corte,   nell'annullare   con   rinvio   l'ordinanza
impugnata, ha osservato  che  pur  in  presenza  di  una  motivazione
«articolata»,  essa  e',  per  alcuni  aspetti,   «contradditoria   e
carente». 
    In particolare, pur prendendo atto della «non  vincolanza»  della
precedente ordinanza del 7 maggio 2014, ha rilevato che il Tribunale,
nel provvedimento impugnato, aveva attribuito rilevanza al dato che i
due procedimenti penali erano nati  da  due  attivita'  investigative
compiute da organi differenti  di  polizia  giudiziaria  che  avevano
condotto   a   filoni   di   indagini   autonome,   afferenti   l'uno
all'importazione di cocaina dall'Olanda e l'altro all'importazione di
hashish  dal  Marocco,  cosi'   dando   rilevanza   alla   diversita'
dell'oggetto del traffico di sostanze accertato nei due processi;  si
sarebbe invece dovuto  approfondire  il  tema  della  «duplicita'  di
entita' associative» anche tenuto conto  del  fatto  che  la  diversa
tipologia di sostanze stupefacenti trattate  dalle  due  associazioni
(dato questo svalutato nell'ordinanza del  7  maggio  2014)  non  era
stato preso in considerazione, pur per discostarsene, in base  a  una
diversa lettura delle due decisioni di merito considerate. 
    Inoltre, questo Tribunale - in funzione di GE - non aveva  svolto
considerazioni adeguate con riferimento alla verifica del  gruppo  di
associati risultati partecipi di entrambe le associazioni (E F ,D e F
) sondando il ruolo svolto da ciascuno di  questi  e  verificando  se
pienamente corrispondente in entrambe le consorterie criminali, anche
con riguardo alla individuazione del livello apicale. 
    Ancora, non era stato approfondito il ruolo  attribuito  (1)  dal
Tribunale  di  Genova  all'attivita'  nel  traffico  di  stupefacenti
dell'associazione posta in essere da R K , soggetto annoverato fra  i
partecipi dell'associazione «milanese». 
    Il giudice dell'esecuzione, si legge, «avrebbe dovuto dare  conto
dell'avvenuta analisi della fattispecie  associativa  compiuta  nella
corrispondente sentenza della fase cognitoria resa dal  Tribunale  di
Milano e verificare se l'ambito di quella associazione, per  come  in
concreto  accertata  nella  sua   dimensione   storico-naturalistica.
intercettava e ricomprendeva -  o  meno-  l'attivita'  associata  dal
canto suo accertata, sempre in concreto,  dal  Tribunale  di  Genova,
prendendo atto che il Tribunale di Milano  aveva  elencato  tutte  le
evidenze, anche captative, ritenute influenti fra le quali  compariva
anche una, intercorsa tra E     F     e  D     ,  avente  ad  oggetto
l'arresto di H H , ossia  una  delle  persone  che  la  sentenza  del
Tribunale di Genova  aveva  annoverato  tra  gli  associati,  seppure
assoggettata  a  separato  procedimento,  sicche'   sarebbe   occorso
l'approfondimento dell'emersione - o meno del coinvolgimento degli  H
anche nella complessiva attivita' accertata dal Tribunale di Milano». 
    A fronte dei rilievi critici sopra riassunti e'  necessario,  per
la  Suprema  Corte,  un  nuovo  esame   del   merito   dei   relativi
provvedimenti per spiegare, con adeguata motivazione, la  sussistenza
- o meno - di due organismi associativi distinti e autonomi di cui  E
F nello svolgimento del ruolo apicale riconnesso alla  sua  condotta,
abbia contemporaneamente fatto parte  o,  invece,  due  articolazioni
della  medesima  compagine  criminale  che  erano  state  indagate  e
processualmente inquadrate dai diversi angoli visuali segnalati dalla
pregressa ordinanza esecutiva. 
    E' stato pertanto disposto l'annullamento con rinvio degli  atti,
per un nuovo giudizio al Tribunale di Milano. 
    La Presidente della Sezione Ottava ha trasmesso  il  procedimento
al  Presidente  delegato  del  Tribunale  per  incompatibilita'   del
Collegio  giudicante  e  per  impossibilita'  di  formarne  un  altro
differente con  provvedimento  del  23  ottobre  2024  il  Presidente
delegato ha rigettato 
    l'istanza    di    riassegnazione    non    ravvisando     alcuna
incompatibilita' ai sensi  dell'art.  34  c.p.p.,  rilevando  che  la
decisione non verte in tema di rideterminazione pena, ne'  di  quella
che la Corte  Costituzionale  n.  7/2022  individua  come  «parentesi
cognitiva» delle sede esecutiva. 
    All'udienza camerale dell'8 gennaio 2025 - fissata per  la  nuova
discussione  -  la  difesa  del  condannato  ha,  in   principalita',
insistito sul profilo di «incompatibilita'» a partecipare al giudizio
di rinvio del (medesimo) giudice  dell'esecuzione  che  si  era  gia'
pronunciato, con ordinanza  di  rigetto,  sull'istanza  ex  art.  669
c.p.p. 
    Il Tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata  la
questione e, pertanto,  con  la  presente  ordinanza,  solleva  anche
d'ufficio, ai sensi dell'art. 1 della legge Costituzionale n. 1 del 9
febbraio 1948 e 23, comma 3 Lg. 11 marzo  1953  n.  87  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 34 e 623, comma 1, lettera
a) del codice di procedura penale per contrasto con gli articoli 3  e
111, comma 2, della Costituzione nella parte  in  cui  non  prevedono
l'incompatibilita' a partecipare al giudizio di  rinvio  in  capo  al
giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o
di accoglimento) della richiesta di revoca, ex art.  669  c.p.p.,  di
sentenza per «bis in idem» annullata dalla Corte di Cassazione. 
    La «rilevanza» della  questione  risulta  evidente  nel  caso  di
specie dal momento che, in caso di accoglimento, sarebbe  precluso  a
questo Collegio valutare nuovamente soggetto  dell'istanza  difensiva
ex art. 669 c.p.p. per ragioni di incompatibilita'. 
    Difatti, l'approfondimento dei  temi  evidenziati  dalla  Suprema
Corte, richiede un giudizio sostanzialmente di «merito» dato  che  la
verifica dei presupposti  per  ritenere  l'unicita'  o  meno  di  due
associazioni postula un non  secondario  esame  sugli  autori,  sulle
modalita' e circostanze delle  condotte  anche  attraverso  le  prove
assunte e le intercettazioni acquisite, valutazioni che  non  possono
non integrare gli estremi del «giudizio» che la previsione  dell'art.
34 c.p.p. pone come limite al Giudice chiamato nuovamente a  decidere
e cio' anche se trattasi di annullamento di una ordinanza (e  non  di
una sentenza). 
    La questione e' anche  determinante  in  «concreto»:  la  Suprema
Corte infatti ha indicato al Tribunale i «temi» da riesaminare  ed  i
principi di diritto a cui attenersi  evidenziando,  come  gia'  sopra
scritto, la necessita' di riesaminare il  dato  della  diversita'  di
sostanze trattate dalle due associazioni, la verifica dei  componenti
dei due gruppi ed i loro ruoli, il ruolo svolto da R   K   e  da  H  
H   anche attraverso l'esame delle conversazioni  telefoniche  citate
nella sentenza milanese. 
    Ebbene tale  analisi  presuppone,  da  parte  del  Tribunale,  un
giudizio di merito che e' gia' stato fatto, seppur nelle forme  della
ordinanza e che, laddove fosse  chiamato  nuovamente  a  pronunciarsi
sulla questione, non potrebbe che  ribadire  le  proprie  valutazioni
gia' esposte nella ordinanza annullata  avendo  gia'  illustrato  gli
elementi di fatto in forza  dei  quali  le  due  associazioni  devono
ritenersi distinte. 
    Tali considerazioni coinvolgono certamente la previsione  di  cui
all'art.  111.,  2  comma  Cost.  che   richiede   la   terzieta'   e
l'imparzialita' del  Giudice,  requisiti  questi  essenziali  per  un
giusto processo che non verrebbero rispettati se  a  (ri)pronunciarsi
sulla istanza ex art. 669 c.p.p. fosse il medesimo Tribunale  che  si
e' gia' espresso sulla stessa. 
    Pertanto,  deve  ritenersi  non   manifestamente   infondata   la
questione di illegittimita' costituzionale degli articoli 623,  comma
1, lettera a) c.p.p. e 34 c.p.p. nella parte  in  cui  non  prevedono
l'incompatibilita' di cui si tratta per contrasto  con  il  principio
dell'imparzialita' e terzieta' del giudice  stabilita  dall'art.  111
della Costituzione. 
    Si ritiene, inoltre,  che  l'attuale  formulazione  dell'art.  34
c.p.p. si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il
profilo della ingiustificata disparita' di trattamento  tra  la  fase
della cognizione e  quella  dell'esecuzione  (laddove  si  tratti  di
decisioni attinenti alla valutazione della pronuncia di piu' sentenze
di condanna, emesse contro la stessa persona, per il medesimo fatto). 
    Nel caso in cui, infatti, il Giudice abbia pronunciato  sentenza,
in sede di cognizione l'annullamento con rinvio della  sua  decisione
comporta, ex art. 623 comma 1, lettera d) c.p.p. l'impossibilita' per
quel  giudice  (persona  fisica)  di  pronunciarsi  nuovamente  sulla
vicenda e disposizione analoga e' prevista dall'art. 34  c.p.p.;  se,
invece, analoga valutazione e' richiesta in fase esecutiva, a seguito
di annullamento con rinvio, in questa sede non e' prevista un'analoga
situazione di incompatibilita'. 
    Per tutto quanto sopra esposto, deve essere dichiarata  rilevante
e  non  manifestamente  infondata  la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 34 e 623 comma 1, lettera a) del codice
di procedura penale per contrasto con gli artt. 3 e 111  Cost.  nella
parte in  cui  non  prevedono  l'incompatibilita'  a  partecipare  al
giudizio di rinvio in  capo  al  giudice  dell'esecuzione  che  abbia
pronunciato ordinanza di rigetto (o di accoglimento) della  richiesta
di revoca (anche parziale) ex art. 669 c.p.p. di sentenze di condanna
irrevocabili emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto.  

(1) Ruolo di intersezione occasionale o, al contrario,  di  comunanza
    organizzativa. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 34 e 623 comma 1,  lettera
a) del codice di procedura penale nella parte in  cui  non  prevedono
l'incompatibilita' a partecipare al giudizio di  rinvio  in  capo  al
giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o
di accoglimento) della richiesta di revoca (anche parziale)  ex  art.
669 c.p.p. di sentenze di  condanna  irrevocabili  emesse  contro  la
stessa persona per il medesimo fatto. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale; 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al condannato E F E H , al difensore,  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
      Milano, 8 gennaio 2025 
 
                       Il Presidente: Ferraro 
 
 
                               I giudici: De Cristofaro - Marchigiani