Reg. ord. n. 40 del 2025 pubbl. su G.U. del 12/03/2025 n. 11

Ordinanza del Tribunale di Bolzano  del 05/02/2025

Tra: D. B.  C/ Provincia Autonoma di Bolzano



Oggetto:

Salute (Tutela della) – Sanzioni amministrative – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività – Misure specifiche per le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande – Obbligo, gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione, di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi chiusi in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale – Sanzioni in caso di inosservanza – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale.

Norme impugnate:

legge della Provincia autonoma di Bolzano  del 08/05/2020  Num. 4  Art. 1  Co. 12

legge della Provincia autonoma di Bolzano  del 08/05/2020  Num. 4  Art. 1  Co. 15

legge della Provincia autonoma di Bolzano  del 08/05/2020  Num. 4

legge della Provincia autonoma di Bolzano  del 08/05/2020  Num. 4  Art. 1  Co. 36

legge della Provincia autonoma di Bolzano  del 08/05/2020  Num. 4  Art. 1  Co. 37



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.



Udienza Pubblica del 23 settembre 2025 rel. PITRUZZELLA


Testo dell'ordinanza

                        N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 febbraio 2025

Ordinanza  del  5  febbraio  2025  del  Tribunale  di   Bolzano   nel
procedimento civile promosso da D. B. e ristorante pizzeria B. sas di
B.D. &. co. contro Provincia autonoma di Bolzano. 
 
Salute  (Tutela  della)  -  Sanzioni  amministrative  -  Norme  della
  Provincia autonoma  di  Bolzano  -  Misure  di  contenimento  della
  diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attivita'  -
  Misure   specifiche   per   le   attivita'   di   ristorazione    e
  somministrazione di alimenti e  bevande  -  Obbligo,  gravante  sui
  titolari e gestori dei servizi di ristorazione, di  utilizzo  della
  mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti
  gli altri collaboratori negli spazi chiusi  in  presenza  di  altre
  persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale - Sanzioni
  in caso di inosservanza. 
- Legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020,  n.  4  (Misure  di
  contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2  nella  fase  di
  ripresa delle attivita'), art. 1, commi 12 e 15, e Allegato  A,  in
  combinato disposto con l'art. 1, commi 36 e 37 della medesima legge
  provinciale. 


(GU n. 11 del 12-03-2025)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO 
 
 
                        Prima sezione civile 
 
    Ordinanza emessa nella causa civile iscritta al n. R.G.  910/2022
pendente tra: B     D     , nata a     il     (C.F. )     in qualita'
di socia accomandataria e legale rappresentante di R      P      B   
 , con sede in     , via     rappresentata e difesa giusta procura in
atti, dall'avv. Mark Antonio De Giuseppe del Foro di Bolzano,  e  con
domicilio eletto presso il suo  studio  in  Merano  (BZ),  via  Alois
Kuperion n. 30 - parte opponente: 
    Nei confronti di Segretario generale della Provincia autonoma  di
Bolzano (p.i. 00390090215), p.t. in persona del dott. Eros Magnago, e
Presidente della Provincia autonoma di  Bolzano  (p.i.  00390090215),
p.t. in persona del dott. Arno Kompatscher, rappresentati  e  difesi,
giusta procura agli atti, dagli  avv.ti  Laura  Fadanelli,  Alexandra
Roilo, Jutta Segna e Luckas Plancker, con domicilio eletto presso gli
uffici dell'Avvocatura della Provincia,  in  Bolzano,  Piazza  Silvio
Magnago n. 1 - parte opposta; 
    La giudice dott.ssa Silvia Rosa', a  scioglimento  della  riserva
assunta all'udienza del 30 gennaio 2025, ritenuto e  rilevato  quanto
segue: 
1. In fatto. Cenni processuali. 
    1.1. Con ricorso ex art. 6 decreto legislativo n. 150/2011 e art.
22 legge n. 689/1981 la sig.ra B     D      ha  proposto  opposizione
avverso il verbale di  accertamento,  contestazione  e  notificazione
n.     della Polizia di Stato di     ,  nonche'  avverso  l'ordinanza
ingiunzione n.     del     emessa dalla Provincia autonoma di Bolzano
(di seguito anche solo «PAB») con la quale,  nella  sua  qualita'  di
socia accomandataria e  legale  rappresentante  della  societa'  P   
 B     di B     D     & C___ _le  e'  stato  ingiunto  di  pagare  la
sanzione amministrativa di euro 400,00 e le spese di notifica di euro
8,75, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e con cui
veniva  altresi'   disposta   la   sospensione   per   dieci   giorni
dell'attivita' esercitata dal trasgressore,  con  effetto  a  partire
dal____ al____ 
    La  detta  ingiunzione  e'  stata  emessa  a  seguito  del  sopra
richiamato verbale n.     , in cui gli  agenti  danno  atto  che,  in
data     alle  ore         all'interno  del  locale,  «al  chiuso  in
presenza di  altre  persone,  non  viene  utilizzata  una  mascherina
chirurgica da parte dei collaboratori (L.P. 4/2020,  All.  A.II.D.8);
si  da'  atto  che:  ne'  titolare  ne'  dipendenti  indossavano   la
mascherina chirurgica». 
    Nello  specifico,   l'ordinanza-ingiunzione   dd.        menziona
espressamente come violate le seguenti disposizioni: 
        art. 3 e 4 del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19; 
        legge provinciale della Provincia autonoma di  Bolzano  n.  4
dell'8 maggio 2020; 
        ordinanza del presidente della Provincia autonoma di  Bolzano
n. 28 del 30 luglio 2021; 
        ordinanza del presidente della Provincia autonoma di  Bolzano
n. 32 del 9 ottobre 2021; 
        ordinanza del presidente della Provincia autonoma di  Bolzano
n. 34 del 22 novembre 2021. 
    Inoltre,  la  motivazione  dell'ordinanza  riporta   testualmente
quanto segue: 
        «in considerazione della gravita' delle circostanze in cui le
violazioni  sono  state  accertate,  descritte  nella  relazione   di
servizio del Commissariato di P.S. di      del     , con la quale gli
agenti  accertatori  riferiscono  di  essersi   recati,   il   giorno
dell'accertamento, presso la Pizzeria "B      "  dopo  aver  ricevuto
segnalazione di una manifestazione che si sarebbe svolta ali 'interno
del locale. 
    Giunti sul luogo, hanno accertato che  ali  'interno  del  locale
venivano  violate  diverse  disposizioni  per  il  contenimento   del
Sars-CoV-2. 
    All'ingresso, ad esempio, non  era  esposto  alcun  cartello  che
riportasse il numero massimo di  persone  ammesse  contemporaneamente
nel locale. 
    Inoltre, ne' titolare ne' dipendenti indossavano  un  dispositivo
di protezione delle vie respiratorie. 
    Durante l'intero accertamento, le forze dell'ordine riscontravano
un  atteggiamento  particolarmente  ostile  nei  loro  confronti.  La
signora D      B      titolare  della  licenza,  infatti,  dimostrava
espressamente la sua contrarieta'  alle  misure  di  sicurezza  covid
vigenti, palesando la sua intenzione a non rispettarle. 
    Gia' al momento dell'arrivo sul posto ella cercava di  precludere
l'accesso allocale per il controllo. 
    Tutto cio' delinea una situazione assai grave che, vista anche la
reiterazione della condotta, giustifica l'adozione  di  provvedimenti
sanzionatori ulteriori. 
    A dimostrazione della particolare  gravita',  come  precisato  in
seguito, si aggiunge che all'interno della Pizzeria  «B      »  negli
ultimi mesi sono state accertate gia' diverse violazioni,  che  hanno
portato a conseguenti sanzioni, a carico sia della  titolare  che  di
collaboratori e clienti. 
    La risonanza mediatica acquisita dal locale,  tra  l  'altro,  ha
portato alla  creazione,  nel  R       P       B       di  B     D   
 &_C____ _, di un punto di ritrovo di persone che, non rispettando le
regole di igiene per  la  prevenzione  della  diffusione  del  virus,
contribuiscono a creare situazioni di pericolo per la salute pubblica
e per gli altri avventori del locale (...)». 
    L'opponente       ha       contestato       la       legittimita'
dell'ordinanza-ingiunzione  impugnata,  sollevando  nel   ricorso   i
seguenti motivi di impugnazione: 
        1. nullita' dell'ordinanza per omessa completa traduzione del
verbale di contestazione in lingua tedesca; 
        2. nullita' del verbale di accertamento per mancata immediata
contestazione; 
        3.  nullita'  del  verbale  di  accertamento  per  violazione
dell'art. 13, legge n. 689/1981; 
        4. difetto di legittimazione attiva della Provincia  autonoma
di Bolzano per competenza del Commissariato del Governo di Bolzano in
relazione alla comminazione di  sanzioni  in  materia  di  violazione
delle disposizioni  nazionali  a  contrasto  della  diffusione  della
pandemia Covid-19; 
        5. difetto di legittimazione  passiva  della  sig.ra  B    in
relazione  alle  sanzioni   comminate,   in   quanto   non   titolare
dell'attivita'; 
        6. nullita'  dell'ordinanza-ingiunzione  per  minaccia  della
sanzione  della  revoca  della  licenza,  non  prevista  dalla  legge
statale; 
        7.  difetto  di  nomina  della  sig.ra  B      da  parte  del
Ministero della salute quale responsabile della trattazione  di  dati
sensibili ai fini del controllo dei Green Pass; 
        8.   prevalenza   delle   norme   europee   e   del   diritto
internazionale rispetto  alle  disposizioni  statali  in  materia  di
obbligo vaccinale e certificazione verde; 
        9. infondatezza della violazione rilevata, in quanto non  era
stata rilevata la contemporanea inosservanza  della  distanza  minima
interpersonale di l metro e in quanto non  vi  sarebbe  evidenza  che
l'utilizzo di  dispositivi  di  protezione  ·delle  vie  respiratorie
proteggesse contro il rischio di contagio; 
        10. illegittimita' costituzionale  della  declaratoria  dello
stato  di  emergenza  del  Consiglio  dei   ministri   disposto   con
provvedimento del 31 gennaio 2020 per contrasto con gli articoli 78 e
95 Cost.; 
        11. illegittimita' costituzionale della certificazione  verde
per contrasto con l'art. 13 Cost.; 
        12. illegittimita' della sanzione perche' avente  ad  oggetto
un comportamento commesso in stato di necessita' e dunque  scriminato
ex art. 4 legge n. 698/1981; 
        13. mancata sussistenza della reiterazione  delle  violazioni
che possano giustificare la sospensione dell'attivita'; 
        14. mancata sussistenza dei  presupposti  per  l'applicazione
della sanzione della  sospensione  dell'attivita'  per  dieci  giorni
previsti dagli articoli 9-bis e 13 del decreto-legge n. 52/2021. 
    Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: 
        «1.  In  via  preliminare:  disporre  inaudita  altera  parte
l'immediata sospensione dell'esecutivita' ed efficacia del verbale di
contestazione del commissariato di polizia di     n.      del       e
dell'ordinanza  ingiunzione  n.      del      e  delle  sanzioni  ivi
comminate, e cioe' della sanzione pecuniaria  di  euro  400,00  cosi'
come della sospensione per dieci giorni dell'attivita' esercitata dal
trasgressore, fino alla decisione definitiva; 
        2. In via principale: 
          «a.  dichiarare  l'illegittimita'  e/o  la   nullita'   e/o
l'inefficacia del  verbale  di  contestazione  del  commissariato  di
polizia di     n.     del     e dell'ordinanza ingiunzione n.     Pds
del    e  delle  sanzioni  ivi  comminate,  e  cioe'  della  sanzione
pecuniaria di euro 400,00 cosi'  come  della  sospensione  per  dieci
giorni dell'attivita' esercitata dal trasgressore, per i motivi sopra
esposti; 
          b. (. . .) conseguentemente dichiarare l'annullamento delle
sanzioni amministrative con conseguente archiviazione  e  definizione
di tutti gli effetti che ne derivano; 
        3. In ogni caso: con condanna della controparte al  pagamento
di costi, spese e onorari del presente giudizio». 
    1.2. A seguito della fissazione della prima udienza, la  PAB,  in
persona del suo Segretario generale e del Presidente della Provincia,
si costituiva con comparsa dd. 11 maggio 2022 contestando in fatto  e
in  diritto  le  numerose  eccezioni  sollevate  dagli  opponenti   e
rassegnando le seguenti conclusioni: 
        «in  via  principale  rigettare  le  domande  avversarie  con
conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione impugnata, in ogni caso
con vittoria di costi, spese e onorari di giudizio oltre  agli  oneri
sociali riflessi  nella  misura  del  23,84%  (23,80%  INPDAP,  0,04%
INAIL).» 
    1.3. Il giudizio e' stato successivamente sospeso  con  ordinanza
d.d. 19 giugno 2023, su istanza  della  parte  opponente,  in  attesa
della decisione della Corte costituzionale in ordine  alla  questione
di legittimita' costituzionale della legge della  Provincia  autonoma
di  Bolzano  n.  4/2020,  sollevata  dal  Tribunale  di  Bolzano  con
ordinanza del 12 maggio 2023 nel procedimento sub R.G.  n.  516/2022,
per asserita violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  q)
della Costituzione. 
    La Consulta si e' espressa su tale rinvio con sentenza n. 50  del
21 febbraio 2024, pubblicata il 28 marzo 2024, e conseguentemente  il
presente giudizio e' stato riassunto con ricorso dd. 18  giugno  2024
da parte dell'opponente B      D     
    1.4.  In   particolare,   la   citata   pronuncia   della   Corte
costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge della Provincia  autonoma  di
Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della  diffusione
del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa  delle  attivita'),  nella
parte in cui  sanzionava  la  violazione  dell'obbligo  gravante  sui
titolari  e  i   gestori   dei   servizi   di   ristorazione   e   di
somministrazione di alimenti  e  bevande  di  richiedere  ai  clienti
l'esibizione della certificazione verde prevista  dalla  legislazione
statale, e cio' in base ai seguenti rilievi: 
    «4. - Nel merito, le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sono fondate. 
    E' noto che le  sanzioni  amministrative  non  costituiscono  una
materia a se' stante, ma rientrano  nella  competenza  relativa  alla
materia sostanziale cui accedono (tra le tante, sentenze  n.  84  del
2019, n. 148 e n. 121 del 2018, n. 271 del 2012, n. 246 del 2009,  n.
240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004). 
    Nel caso di specie, la disciplina  sostanziale  e'  quella  delle
misure di contrasto alla pandemia e,  in  particolare,  dell'utilizzo
della certificazione verde, disciplina, questa,  che  e'  gia'  stata
ricondotta espressamente alla competenza esclusiva statale in materia
di profilassi internazionale (con la citata sentenza  164  del  2022,
secondo cui la predetta certificazione ha «la finalita'  di  limitare
la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra persone  in
luoghi pubblici o aperti al pubblico solo se quest'ultime, in  quanto
vaccinate, guarite, o testate con  esito  negativo  al  COVID-19,  si
offrano  a  vettori  della   malattia   con   un   minor   tasso   di
probabilita'»). 
    La  medesima  sentenza  ha  peraltro  respinto  un  conflitto  di
attribuzione sollevato dalla stessa  Provincia  autonoma  di  Bolzano
avverso due atti del Garante per la protezione  dei  dati  personali,
recanti una limitazione definitiva al trattamento dei  dati  relativi
all'utilizzo delle certificazioni  verdi  da  parte  della  Provincia
medesima proprio in  base  alla  legge  provinciale  in  esame  (e  a
successive ordinanze del Presidente della Giunta provinciale). 
    In  quell'occasione,  questa  Corte  -  in  continuita'  con   la
precedente sentenza n. 37 del 2021- ha anche escluso la  sussistenza,
in questa materia, di margini competenziali in  capo  alla  Provincia
autonoma vantati, lei medesimi termini, in quella sede e nell'odierno
giudizio di costituzionalita'. 
    Il  legislatore  provinciale,   dunque,   nel   disciplinare   le
conseguenze sanzionatorie della violazione dell'obbligo di  controllo
del green pass, ha invaso la competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di profilassi internazionale. 
    A nulla poi rileva che la sanzione pecuniaria prevista  dall'art.
1, comma 36, della legge  provinciale  Bolzano  n.  4  del  2020  sia
conforme a quella statale, dal momento che al legislatore  (regionale
e) provinciale e' preclusa l'intrusione nelle materie  di  competenza
esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre
le (o di rinviare alle) disposizioni statali (tra le tante,  sentenze
n. 239 e n. 4 del 2022, n. 16 del 2021, n. 40 del 2017 e  n.  98  del
2013).». 
2. In diritto. 
    2.1. Ad avviso del Tribunale, nel caso  in  esame  si  pone,  per
ragioni analoghe a quelle gia' valorizzate nel corso del giudizio sub
R.G. n. 516/2022 e quindi per violazione della  competenza  esclusiva
statale in materia di profilassi internazionale ex art. 117,  secondo
comma, lettera q) Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 12, 15, 36 e 37 della legge provinciale n.  4/2020
(«Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2  nella
fase di ripresa delle attivita'»), nonche' del relativo  allegato  A,
segnatamente nella parte in  cui  prevedono  l'obbligo  gravante  sui
titolari e gestori dei servizi  di  ristorazione  di  utilizzo  della
mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e  di  tutti
gli altri collaboratori negli spazi  chiusi,  in  presenza  di  altre
persone,   indipendentemente   dalla   distanza   interpersonale,   e
sanzionano la violazione di tale obbligo. 
    In particolare, i commi 36 e  37  della  legge  provinciale  cit.
cosi' prevedono: 
        «36. Il mancato rispetto delle misure di  cui  alla  presente
legge  e'  sanzionato  secondo  quanto  previsto  dall'art.   4   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
        37. La sospensione delle attivita' di  cui  al  comma  19  e'
disposta, per dieci giorni,  dal  Presidente  della  Provincia.  Tale
sospensione e' disposta anche in caso di violazione delle  misure  di
cui all'allegato A». 
    L'art. 4 del decreto-legge  n.  19  del  2020,  come  convertito,
richiamato dall'art. 1, comma 36, della L.P. n.  4/2020,  per  quanto
qui rileva, prevede, al comma  1,  la  sanzione  pecuniaria  da  euro
400,00 ad euro 1.000,00 per  il  mancato  rispetto  delle  misure  di
contenimento  previste   dall'art.   1,   comma   2,   del   medesimo
decreto-legge; e, al comma 2, la sanzione  amministrativa  accessoria
della chiusura dell'esercizio o dell'attivita'  da  cinque  a  trenta
giorni nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere i), m),  p),  u),
v), z) e aa), tra cui figurano le misure di limitazione o sospensione
delle  attivita'  di  somministrazione  al  pubblico  di  bevande   e
alimenti, nonche'  di  consumo  sul  posto  di  alimenti  e  bevande,
compresi bar e ristoranti (lettera v). 
    A sua volta, l'art. 1, comma 19, della L.P. n. 4/2020, richiamato
dal primo alinea del comma 37 del medesimo articolo,  cosi'  dispone:
«[a] decorrere dall'entrata in vigore della presente legge  tutte  le
attivita'   produttive   industriali,   artigianali   e   commerciali
esercitate su/l  'intero  territorio  provinciale  sono  riaperte,  a
condizione che sia possibile garantire il rispetto  delle  misure  di
sicurezza di cui al comma 12 e che le imprese  rispettino,  oltre  ai
contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali di  cui
in allegato alla presente legge». 
    Il comma 12 dell'art. 1, richiamato dal citato comma 19, prevede,
poi, che  «[t]utte  le  attivita'  economiche  devono  assicurare  un
adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di  garantire  il
rispetto delle distanze interpersonali di  sicurezza  e  deve  essere
altresi' assicurato che gli ingressi avvengano in  modo  dilazionato.
Trovano applicazione le misure  di  cui  all'allegato  A,  sino  alla
cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale». 
    Ai sensi del successivo comma 15, le misure di sicurezza  di  cui
al  comma  12  (che,  come  visto,  menziona  pure  quelle   di   cui
all'Allegato A) sono imposte  anche  ai  servizi  di  ristorazione  e
somministrazione di alimenti e bevande: «A decorrere  dall'11  maggio
2020 i servizi di  ristorazione  e  somministrazione  di  alimenti  e
bevande sono riaperti, a condizione che sia  possibile  garantire  il
rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12». 
    L'Allegato A, richiamato sia  dal  comma  12  che  dal  comma  37
dell'art. 1,  dal  canto  suo,  stabilisce  le  regole  e  misure  di
contenimento della fase «di ripresa delle attivita'».  Esso  include:
«I. misure generali valide nei confronti di tutti  e  raccomandazioni
di comportamento; II. misure specifiche per  attivita'  economiche  e
altre attivita', che hanno validita'  nel  rispettivo  settore;  III.
rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza  nazionali
e territoriali». 
    Tra le  misure  sub  II.,  vi  sono  quelle  «specifiche  per  le
attivita' di ristorazione», regolamentate al punto D (numeri da  1  a
11). 
    In particolare, il n.  8  del  punto  D  cosi'  dispone:  «8.  Il
personale di servizio deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti
gli  altri  collaboratori  e  collaboratrici  devono  indossare   una
mascherina chirurgica  negli  spazi  chiusi,  in  presenza  di  altre
persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale». 
    I  commi  36  e  37  dell'art.  1,  dunque,   recano   l'apparato
sanzionatorio per la violazione di tutte le «misure» di  contenimento
della pandemia previste dalla legge provinciale e dal suo Allegato A.
Nel  caso  di  specie,  alla   ricorrente   e'   stata   rimproverata
l'inosservanza delle misure di sicurezza previste dall'art. 1,  comma
15 e comma 12 (che richiama a sua volta l'allegato A). 
    Infine, l'«ordinanza contingibile e urgente del Presidente  della
Provincia autonoma di Bolzano» n. 28 del 30 luglio  2021  (richiamata
nell'ordinanza-ingiunzione impugnata e in vigore ratione temporis nel
caso di specie) richiama espressamente la legge provinciale 8  maggio
2020, n. 4 e  dispone  al  punto  7)  in  merito  alle  attivita'  di
ristorazione, prevedendo per il periodo successivo al 6  agosto  2021
che  «le  attivita'  della  ristorazione  di   cui   al   capo   II.D
dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n.  4,  svolte
da qualsiasi esercizio sono consentite  con  consumazione  seduti  al
tavolo, o al banco, nel rispetto delle misure  di  sicurezza  di  cui
all'allegato A della suddetta legge provinciale. La  consumazione  al
tavolo  al  chiuso  e'  ammessa  solo  previa   presentazione   della
certificazione verde di  cui  al  punto  33)»;  inoltre  sanziona  la
violazione del citato punto 7) con un rinvio all'art. 4 decreto-legge
n. 19/2020 («il mancato rispetto delle misure di  cui  alla  presente
ordinanza e' sanzionato  secondo  quanto  previsto  dall'art.  4  del
decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  modificato  con  legge   di
conversione n. 35/2020, dal decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito con legge n. 7412020, e dalla e dalla legge provinciale  8
maggio 2020, n. 4»). 
    2.2. Tanto premesso rispetto alla normativa rilevante, si osserva
ulteriormente in punto rilevanza della questione,  che  nel  caso  di
specie   e'   stata   contestata   alla   ricorrente   l'inosservanza
dell'obbligo  gravante  sui  titolari  e  gestori  dei   servizi   di
ristorazione di utilizzo della mascherina  chirurgica  da  parte  del
personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli  spazi
chiusi,  in  presenza  di  altre  persone,  indipendentemente   dalla
distanza  interpersonale,  sancito  dall'art.  1  commi  12  e  15  e
dall'Allegato A della L.P. n. 4/2020, a seguito  di  accertamento  da
parte dalle forze dell'ordine, che nel verbale di accertamento  cosi'
hanno attestato: «al chiuso in presenza di altre persone,  non  viene
utilizzata una mascherina chirurgica da parte dei collaboratori (L.P.
4/2020, All. A.II.D.8); si da' atto che: ne' titolare ne'  dipendenti
indossavano la mascherina chirurgica»). 
    L'ordinanza-ingiunzione  del       impugnata   dalla   ricorrente
richiama espressamente  la  violazione  della  legge  provinciale  n.
4/2020. 
    Ritiene  questo   giudice   che   l'eventuale   declaratoria   di
incostituzionalita' dell'art. 1, commi 12 e 15 e dell'Allegato A,  in
combinato disposto con l'art. 1, commi 36 e 37 della L.P.  n.  4/2020
avrebbe come conseguenza l'illegittimita'  dell'ordinanza-ingiunzione
impugnata per violazione dell'art. 1  della  legge  n.  689/1981,  in
quanto emessa in assenza  di  una  legge  che  vieta  e  sanziona  il
comportamento  rimproverato  alla  ricorrente;  pertanto,  lo  stesso
potere sanzionatorio  dell'organo  emittente  l'ordinanza-ingiunzione
sarebbe illegittimo, con la conseguenza che dovrebbero accogliersi le
conclusioni avanzate dalla ricorrente, se pur per motivi  diversi  da
quelli fatti valere dalla ricorrente nel ricorso in opposizione. 
    In  conseguenza  di  cio',  verrebbe  travolta   dal   vizio   di
legittimita' costituzionale anche l'ordinanza contingibile e  urgente
del   Presidente   della    Provincia    n.    28/2021,    richiamata
nell'ordinanza-ingiunzione impugnata, che consente l'esercizio  delle
attivita'  di  ristorazione  nel  rispetto  delle   misure   di   cui
all'Allegato A della L.P. n. 4/2020, e che sanziona l'inosservanza di
tali misure con un richiamo alle  sanzioni  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge  n.  19/2020.  Trattandosi  di   atto   amministrativo,
l'ordinanza  contingibile   e   urgente   dovrebbe   infatti   essere
disapplicata, per contrasto con la Costituzione (art. 117) e  con  la
normativa statale di rango primario (art. 5 legge 20 marzo  1865,  n.
4248, allegato E). 
    Giova qui evidenziare che nel giudizio di opposizione a  sanzione
amministrativa non e' precluso  al  giudice  il  controllo  d'ufficio
sulla legalita' della sanzione, dovendosi garantire in ogni  caso  il
principio di legalita' di cui all'art. l  della  legge  n.  689/1981,
informatore della materia. 
    Si riporta quanto affermato dalla Corte costituzionale proprio su
questo aspetto nella gia' richiamata sentenza n. 50/2024: 
        «Secondo  la   costante   giurisprudenza   della   Corte   di
cassazione, il giudizio di  opposizione  a  ordinanza-ingiunzione  e'
limitato allo scrutinio dei motivi sollevati dalla  parte  opponente,
tra cui, nel caso di  specie -  stando  all'elencazione  fornita  dal
giudice a quo - non figura quello relativo all'assenza di una  valida
base normativa per illegittimita' costituzionale  delle  disposizioni
provinciali che sanzionano il  mancato  controllo  del  possesso  del
green pass. 
    La  stessa  Corte  di  cassazione,  tuttavia,  con   orientamento
consolidato, afferma, altresi', che  nel  giudizio  in  questione  il
principio della domanda (da cui discende il divieto per il giudice di
pronunciarsi su motivi di opposizione  o  su  eccezioni  non  dedotte
dalle parti) «non  puo'  essere  applicato  in  maniera  acritica  ed
automatica, ma deve essere  coordinato  con  i  principi  informatori
della  disciplina  posta  dalla  legge   in   materia   di   sanzioni
amministrative,  in  particolare  con  il  principio  di   legalita'»
espresso dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, in forza del  quale
nessuno puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa se non  in
forza di una legge che sia in vigore al momento in cui ha commesso il
fatto» (Corte di cassazione,  sezione  seconda  civile,  sentenza  25
febbraio 2020, n. 4962). 
    Uno dei «corollari» del principio di  legalita'  sarebbe  che  lo
stesso «potere di  irrogazione  della  sanzione  amministrativa  deve
trovare il suo fondamento giuridico ineliminabile nella  disposizione
di legge che vieta e  punisce  la  condotta  sanzionata»,  (Corte  di
cassazione, sezione seconda  civile,  sentenza  25  giugno  2008,  n.
17403), il che equivarrebbe a dire che  «l'indagine  in  ordine  alla
esistenza e vigenza della norma di legge che vieta e quindi  sanziona
il   comportamento   ascritto   al   ricorrente   nel   provvedimento
amministrativo investe il tema della sussistenza, in generale,  dello
stesso potere sanzionatorio» (Corte di cassazione, sentenza  n.  4962
del 2020). 
    Cio' comporta, quindi, che,  «[n]el  giudizio  di  opposizione  a
sanzione amministrativa, l'illegittimita' del  provvedimento  opposto
per  violazione  del  principio  di  legalita'  [...]  e'  rilevabile
d'ufficio, giacche' tale principio  costituisce  cardine  dell'intero
sistema normativo di settore ed  ha  valore  ed  efficacia  assoluta,
essendo   direttamente   riferibile    alla    tutela    di    valori
costituzionalmente  garantiti  (artt.  23  e  25  Cost.)»  (Corte  di
cassazione, sezione seconda civile, sentenza  22  novembre  2021,  n.
35791). 
    Alla luce della teste' ricordata giurisprudenza  della  Corte  di
cassazione, dunque, non  e'  implausibile  l'assunto  del  rimettente
secondo cui, attraverso il controllo di ufficio sulla legalita' della
sanzione,  esso  sia  investito  della  verifica  della  legittimita'
costituzionale delle norme fondanti il  potere  sanzionatorio,  anche
oltre il thema decidendum delineato dagli atti di opposizione.». 
    2.3. Tanto osservato in punto  rilevanza,  ad  avviso  di  questo
giudice il dubbio di illegittimita' costituzionale  non  si  appalesa
come manifestamente infondato, alla luce della gia'  citata  sentenza
della   Corte   costituzionale   n.   50/2024,   e   della   costante
giurisprudenza della Consulta  in  materia  di  competenza  esclusiva
statale nell'ambito della  profilassi  internazionale  ex  art.  117,
secondo comma, lettera q) Cost. 
    Infatti, la Corte costituzionale gia' nella pronuncia n. 37/2021,
avente ad oggetto la legislazione emergenziale  della  Regione  Valle
d'Aosta,  ha  affermato  che  «Sono   dichiarati   costituzionalmente
illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera q),
Cost., gli articoli 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della  legge  regionale
Valle d'Aosta n.  11  del  2020,  i  quali  prevedono  che  la  legge
regionale   impugnata   disciplini   la    gestione    dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  sul  territorio  regionale,  e  che  con
ordinanza del Presidente della Regione siano individuate un complesso
di attivita' personali, sociali ed economiche comunque consentite,  o
che questo possa  sospenderle,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
emergenziali statali. La materia oggetto dell'intervento  legislativo
regionale ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a
titolo di profilassi  internazionale,  che  e'  comprensiva  di  ogni
misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso,  ovvero  a
prevenirla. Ogni decisione in tale materia, infatti,  per  quanto  di
efficacia circoscritta all'ambito di competenza locale, ha un effetto
a cascata sulla trasmissibilita'  internazionale  della  malattia,  e
comunque sulla capacita' di contenerla. In  particolare  i  piani  di
vaccinazione, eventualmente  affidati  a  presidi  regionali,  devono
svolgersi secondo i criteri nazionali che la normativa statale  abbia
fissato  per  contrastare  la  pandemia  in  corso.  Le  disposizioni
impugnate  dal  Governo,  al  contrario,  surrogano  la  sequenza  di
regolazione disegnata dal legislatore statale  appositamente  per  la
lotta contro la  malattia  generata  dal  COVID-19,  imponendone  una
autonoma e alternativa,  che  fa  capo  alle  previsioni  legislative
regionali e alle ordinanze del Presidente della Giunta, con  evidente
invasione della sfera di competenza  dello  Stato,  che  non  dipende
dalla manifestazione di un effettivo contrasto tra le singole  misure
in concreto applicabili sulla base del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottati a tale scopo - comunque  assoggettati
al sindacato del giudice amministrativo - e quelle imposte  in  forza
della normativa regionale. Cio' che rileva, prima  ancora  e  in  via
assorbente, e' invece la sovrapposizione della catena di  regolazione
della Regione a quella prescelta  dalla  competente  normativa  dello
Stato. Cio' che la legge  statale  permette,  pertanto,  non  e'  una
politica regionale autonoma sulla pandemia, quand'anche di  carattere
piu' stringente rispetto a quella  statale;  ma  la  sola  disciplina
(restrittiva o ampliativa  che  sia),  che  si  dovesse  imporre  per
ragioni manifestatesi dopo l'adozione di un  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  e  prima  che  sia   assunto   quello
successivo, cio' che puo' accadere per mezzo di atti  amministrativi,
in ragione della  loro  flessibilita',  e  non  grazie  all'attivita'
legislativa regionale». (cosi' massima n. 43651). 
    Alla data della promulgazione della legge provinciale  n.  4/2020
(8 maggio 2020) risultava gia'  vigente  il  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19 recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», che  costituisce  la  cornice  normativa
nell'ambito della quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del  medesimo
decreto-legge, sono stati emessi i seguenti  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri: 
        1. decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo  2020,
n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero   territorio
nazionale», 
        2. decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero
territorio nazionale» (in particolare art. 1, comma 1,  lettera  aa):
«sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e
del catering continuativo su base contrattuale, che  garantiscono  la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la
sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto  delle  norme
igienico-sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di
trasporto»), sulla cui base le attivita' di  ristorazione  di  bar  e
ristoranti erano essenzialmente sospese; e 
        3. decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo  2020,
n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3»
(in particolare art. 1, comma  1,  lettera  ee):  «le  attivita'  dei
servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub,  ristoranti,  gelaterie,
pasticcerie) sono, consentite  a  condizione  che  le  regioni  e  le
province.   autonome    abbiano    preventivamente    accertato    la
compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con  l
'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che
individuino i protocolli  o  le  linee  guida  applicabili  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati
dalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui
all'allegato 10»), sulla cui base e alle cui condizioni era  prevista
la ripresa delle attivita' di ristorazione. 
    Ai sensi dell'art. 3 «Misure urgenti  di  carattere  regionale  o
infraregionale» del decreto-legge n. 19/2020 richiamato, era altresi'
prevista la possibilita' per le Regioni, «in relazione  a  specifiche
situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio   sanitario
verificatesi  nel  loro  territorio  o  in  una  parte  di  esso»  di
«introdurre misure  ulteriormente  restrittive  ((rispetto  a  quelle
attualmente vigenti)),  tra  quelle  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza
incisione  delle  attivita'  produttive  e  di  quelle  di  rilevanza
strategica per l'economia nazionale», tuttavia tale  prerogativa  era
attribuita unicamente  «nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma  1,  e
con efficacia limitata fino a tale momento». 
    Al momento della promulgazione della L.P. n. 4/2020, pertanto, il
potere legislativo e regolamentare residuale previsto  in  capo  alle
Regioni (e Province autonome) dal  citato  art.  3  decreto-legge  n.
19/2020 doveva considerarsi esaurito, stante l'avvenuta adozione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati,  e  non
vi era spazio per un intervento legislativo autonomo del  legislatore
provinciale. 
    Non puo'  dunque  sostenersi  che  il  potere  legislativo  della
Provincia trovasse fondamento nella  previsione  della  stessa  norma
statale. 
    Ne'  potrebbe  ritenersi  rilevante,  come  gia'  chiarito  dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 50/2024, la circostanza che la
disposizione provinciale, ai fini sanzionatori,  si  sia  limitata  a
riprodurre pedissequamente il disposto di quella statale  (l'art.  1,
comma 36, L.P. n. 4/2020 richiama espressamente quoad  poenam  l'art.
4, decreto-legge n. 19/2020), dato che al legislatore provinciale  e'
comunque  preclusa  la  legislazione  nelle  materie  di   competenza
esclusiva statale anche ai soli fini della riproduzione delle (o  del
rinvio alle) disposizioni statali. 
    Non pare pertanto possibile operare un'interpretazione conforme a
Costituzione della L.P. n. 4/2020, in particolare dell'art. 1,  comma
15  e  comma  12  e  delle  misure  specifiche  per  l'attivita'   di
ristorazione di cui all'allegato A alla L.P. n. 4/2020,  nella  parte
in cui prevedono  l'obbligo  gravante  sui  titolari  e  gestori  dei
servizi di ristorazione di utilizzo della  mascherina  chirurgica  da
parte del personale di servizio e di tutti  gli  altri  collaboratori
negli spazi chiusi, in presenza di altre  persone,  indipendentemente
dalla distanza interpersonale, e dell'art. 1, comma 36  e  comma  37,
laddove sanzionano l'inosservanza di tali  condotte;  apparendo  tali
disposizioni tutte  in  contrasto  con  il  disposto  dell'art.  117,
secondo comma, lettera  q),  Cost.  per  invasione  della  competenza
legislativa statale. 
3. Traduzione ex art. 25 decreto del Presidente della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 574. 
    Considerato che il procedimento nel corso  del  quale  viene  ora
sollevata la questione di legittimita' costituzionale  e'  in  lingua
processuale tedesca, ai sensi dell'art.  25  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  574/1988,  come  sostituito  dall'art.  12  del
decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, va  disposta,  a  cura  e
spese dell'Ufficio, la traduzione  in  lingua  italiana  di  tutti  i
provvedimenti del giudice e dei verbali d'udienza, mentre  gli  altri
atti processuali ed i documenti  contenuti  nel  fascicolo  d'ufficio
andranno tradotti, a cura e spese  dell'Ufficio,  solo  su  specifica
richiesta dei destinatari della presente ordinanza. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, 
    Solleva questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
commi 12 e 15 e dell'allegato A, nonche' dell'art. 1, commi 36  e  37
della L.P.  n.  4/2020  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera q) Cost. 
    Sospende per l'effetto, il presente procedimento. 
    Dispone, ai sensi dell'art.  52  decreto  legislativo  30  giugno
2003,  n.  196,  che  sia   apposta   a   cura   della   Cancelleria,
sull'originale del presente provvedimento, la  seguente  annotazione,
recante l'indicazione degli estremi  dell'articolo  citato,  volta  a
precludere, in caso di riproduzione del  provvedimento  in  qualsiasi
forma, l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi
delle parti private B     D      e R     P     B     di B     D     &
C___ _, riportati nel presente provvedimento: «In caso di  diffusione
omettere le generalita' e gli altri dati identificativi di B___ _D___
_e di R___ _P___ _B___ _di_B_____D___ _& C____». 
    Dispone  la  traduzione,  a  cura  e  a  spese  dell'Ufficio  del
Tribunale di Bolzano, di tutti i provvedimenti del giudice e di tutti
i verbali d'udienza del presente giudizio nella lingua italiana e  la
successiva immediata trasmissione, a cura  della  cancelleria,  della
presente ordinanza e di tutti gli  atti  del  giudizio,  compresa  la
traduzione  come  poc'anzi  disposta,  alla   Corte   costituzionale,
unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte. 
    Manda  alla  cancelleria  per  le  notificazioni  della  presente
ordinanza alle parti, al Presidente della  Giunta  Provinciale  della
Provincia autonoma di Bolzano, nonche' al  Presidente  del  Consiglio
Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano. 
      Bolzano, 5 febbraio 2025 
 
                         La Giudice: Rosa'