Reg. ord. n. 40 del 2025 pubbl. su G.U. del 12/03/2025 n. 11
Ordinanza del Tribunale di Bolzano del 05/02/2025
Tra: D. B. C/ Provincia Autonoma di Bolzano
Oggetto:
Salute (Tutela della) – Sanzioni amministrative – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività – Misure specifiche per le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande – Obbligo, gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione, di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi chiusi in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale – Sanzioni in caso di inosservanza – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale.
Norme impugnate:
legge della Provincia autonoma di Bolzano del 08/05/2020 Num. 4 Art. 1 Co. 12
legge della Provincia autonoma di Bolzano del 08/05/2020 Num. 4 Art. 1 Co. 15
legge della Provincia autonoma di Bolzano del 08/05/2020 Num. 4
legge della Provincia autonoma di Bolzano del 08/05/2020 Num. 4 Art. 1 Co. 36
legge della Provincia autonoma di Bolzano del 08/05/2020 Num. 4 Art. 1 Co. 37
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 117 Co. 2
Udienza Pubblica del 23 settembre 2025 rel. PITRUZZELLA
Testo dell'ordinanza
N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 febbraio 2025 Ordinanza del 5 febbraio 2025 del Tribunale di Bolzano nel procedimento civile promosso da D. B. e ristorante pizzeria B. sas di B.D. &. co. contro Provincia autonoma di Bolzano. Salute (Tutela della) - Sanzioni amministrative - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attivita' - Misure specifiche per le attivita' di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande - Obbligo, gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione, di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi chiusi in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale - Sanzioni in caso di inosservanza. - Legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attivita'), art. 1, commi 12 e 15, e Allegato A, in combinato disposto con l'art. 1, commi 36 e 37 della medesima legge provinciale. (GU n. 11 del 12-03-2025) TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO Prima sezione civile Ordinanza emessa nella causa civile iscritta al n. R.G. 910/2022 pendente tra: B D , nata a il (C.F. ) in qualita' di socia accomandataria e legale rappresentante di R P B , con sede in , via rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Mark Antonio De Giuseppe del Foro di Bolzano, e con domicilio eletto presso il suo studio in Merano (BZ), via Alois Kuperion n. 30 - parte opponente: Nei confronti di Segretario generale della Provincia autonoma di Bolzano (p.i. 00390090215), p.t. in persona del dott. Eros Magnago, e Presidente della Provincia autonoma di Bolzano (p.i. 00390090215), p.t. in persona del dott. Arno Kompatscher, rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dagli avv.ti Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Luckas Plancker, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura della Provincia, in Bolzano, Piazza Silvio Magnago n. 1 - parte opposta; La giudice dott.ssa Silvia Rosa', a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 gennaio 2025, ritenuto e rilevato quanto segue: 1. In fatto. Cenni processuali. 1.1. Con ricorso ex art. 6 decreto legislativo n. 150/2011 e art. 22 legge n. 689/1981 la sig.ra B D ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento, contestazione e notificazione n. della Polizia di Stato di , nonche' avverso l'ordinanza ingiunzione n. del emessa dalla Provincia autonoma di Bolzano (di seguito anche solo «PAB») con la quale, nella sua qualita' di socia accomandataria e legale rappresentante della societa' P B di B D & C___ _le e' stato ingiunto di pagare la sanzione amministrativa di euro 400,00 e le spese di notifica di euro 8,75, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e con cui veniva altresi' disposta la sospensione per dieci giorni dell'attivita' esercitata dal trasgressore, con effetto a partire dal____ al____ La detta ingiunzione e' stata emessa a seguito del sopra richiamato verbale n. , in cui gli agenti danno atto che, in data alle ore all'interno del locale, «al chiuso in presenza di altre persone, non viene utilizzata una mascherina chirurgica da parte dei collaboratori (L.P. 4/2020, All. A.II.D.8); si da' atto che: ne' titolare ne' dipendenti indossavano la mascherina chirurgica». Nello specifico, l'ordinanza-ingiunzione dd. menziona espressamente come violate le seguenti disposizioni: art. 3 e 4 del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19; legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 dell'8 maggio 2020; ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 28 del 30 luglio 2021; ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 32 del 9 ottobre 2021; ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 34 del 22 novembre 2021. Inoltre, la motivazione dell'ordinanza riporta testualmente quanto segue: «in considerazione della gravita' delle circostanze in cui le violazioni sono state accertate, descritte nella relazione di servizio del Commissariato di P.S. di del , con la quale gli agenti accertatori riferiscono di essersi recati, il giorno dell'accertamento, presso la Pizzeria "B " dopo aver ricevuto segnalazione di una manifestazione che si sarebbe svolta ali 'interno del locale. Giunti sul luogo, hanno accertato che ali 'interno del locale venivano violate diverse disposizioni per il contenimento del Sars-CoV-2. All'ingresso, ad esempio, non era esposto alcun cartello che riportasse il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale. Inoltre, ne' titolare ne' dipendenti indossavano un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Durante l'intero accertamento, le forze dell'ordine riscontravano un atteggiamento particolarmente ostile nei loro confronti. La signora D B titolare della licenza, infatti, dimostrava espressamente la sua contrarieta' alle misure di sicurezza covid vigenti, palesando la sua intenzione a non rispettarle. Gia' al momento dell'arrivo sul posto ella cercava di precludere l'accesso allocale per il controllo. Tutto cio' delinea una situazione assai grave che, vista anche la reiterazione della condotta, giustifica l'adozione di provvedimenti sanzionatori ulteriori. A dimostrazione della particolare gravita', come precisato in seguito, si aggiunge che all'interno della Pizzeria «B » negli ultimi mesi sono state accertate gia' diverse violazioni, che hanno portato a conseguenti sanzioni, a carico sia della titolare che di collaboratori e clienti. La risonanza mediatica acquisita dal locale, tra l 'altro, ha portato alla creazione, nel R P B di B D &_C____ _, di un punto di ritrovo di persone che, non rispettando le regole di igiene per la prevenzione della diffusione del virus, contribuiscono a creare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per gli altri avventori del locale (...)». L'opponente ha contestato la legittimita' dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, sollevando nel ricorso i seguenti motivi di impugnazione: 1. nullita' dell'ordinanza per omessa completa traduzione del verbale di contestazione in lingua tedesca; 2. nullita' del verbale di accertamento per mancata immediata contestazione; 3. nullita' del verbale di accertamento per violazione dell'art. 13, legge n. 689/1981; 4. difetto di legittimazione attiva della Provincia autonoma di Bolzano per competenza del Commissariato del Governo di Bolzano in relazione alla comminazione di sanzioni in materia di violazione delle disposizioni nazionali a contrasto della diffusione della pandemia Covid-19; 5. difetto di legittimazione passiva della sig.ra B in relazione alle sanzioni comminate, in quanto non titolare dell'attivita'; 6. nullita' dell'ordinanza-ingiunzione per minaccia della sanzione della revoca della licenza, non prevista dalla legge statale; 7. difetto di nomina della sig.ra B da parte del Ministero della salute quale responsabile della trattazione di dati sensibili ai fini del controllo dei Green Pass; 8. prevalenza delle norme europee e del diritto internazionale rispetto alle disposizioni statali in materia di obbligo vaccinale e certificazione verde; 9. infondatezza della violazione rilevata, in quanto non era stata rilevata la contemporanea inosservanza della distanza minima interpersonale di l metro e in quanto non vi sarebbe evidenza che l'utilizzo di dispositivi di protezione ·delle vie respiratorie proteggesse contro il rischio di contagio; 10. illegittimita' costituzionale della declaratoria dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri disposto con provvedimento del 31 gennaio 2020 per contrasto con gli articoli 78 e 95 Cost.; 11. illegittimita' costituzionale della certificazione verde per contrasto con l'art. 13 Cost.; 12. illegittimita' della sanzione perche' avente ad oggetto un comportamento commesso in stato di necessita' e dunque scriminato ex art. 4 legge n. 698/1981; 13. mancata sussistenza della reiterazione delle violazioni che possano giustificare la sospensione dell'attivita'; 14. mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attivita' per dieci giorni previsti dagli articoli 9-bis e 13 del decreto-legge n. 52/2021. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: «1. In via preliminare: disporre inaudita altera parte l'immediata sospensione dell'esecutivita' ed efficacia del verbale di contestazione del commissariato di polizia di n. del e dell'ordinanza ingiunzione n. del e delle sanzioni ivi comminate, e cioe' della sanzione pecuniaria di euro 400,00 cosi' come della sospensione per dieci giorni dell'attivita' esercitata dal trasgressore, fino alla decisione definitiva; 2. In via principale: «a. dichiarare l'illegittimita' e/o la nullita' e/o l'inefficacia del verbale di contestazione del commissariato di polizia di n. del e dell'ordinanza ingiunzione n. Pds del e delle sanzioni ivi comminate, e cioe' della sanzione pecuniaria di euro 400,00 cosi' come della sospensione per dieci giorni dell'attivita' esercitata dal trasgressore, per i motivi sopra esposti; b. (. . .) conseguentemente dichiarare l'annullamento delle sanzioni amministrative con conseguente archiviazione e definizione di tutti gli effetti che ne derivano; 3. In ogni caso: con condanna della controparte al pagamento di costi, spese e onorari del presente giudizio». 1.2. A seguito della fissazione della prima udienza, la PAB, in persona del suo Segretario generale e del Presidente della Provincia, si costituiva con comparsa dd. 11 maggio 2022 contestando in fatto e in diritto le numerose eccezioni sollevate dagli opponenti e rassegnando le seguenti conclusioni: «in via principale rigettare le domande avversarie con conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione impugnata, in ogni caso con vittoria di costi, spese e onorari di giudizio oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% INPDAP, 0,04% INAIL).» 1.3. Il giudizio e' stato successivamente sospeso con ordinanza d.d. 19 giugno 2023, su istanza della parte opponente, in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla questione di legittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2020, sollevata dal Tribunale di Bolzano con ordinanza del 12 maggio 2023 nel procedimento sub R.G. n. 516/2022, per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione. La Consulta si e' espressa su tale rinvio con sentenza n. 50 del 21 febbraio 2024, pubblicata il 28 marzo 2024, e conseguentemente il presente giudizio e' stato riassunto con ricorso dd. 18 giugno 2024 da parte dell'opponente B D 1.4. In particolare, la citata pronuncia della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attivita'), nella parte in cui sanzionava la violazione dell'obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione verde prevista dalla legislazione statale, e cio' in base ai seguenti rilievi: «4. - Nel merito, le questioni di legittimita' costituzionale sono fondate. E' noto che le sanzioni amministrative non costituiscono una materia a se' stante, ma rientrano nella competenza relativa alla materia sostanziale cui accedono (tra le tante, sentenze n. 84 del 2019, n. 148 e n. 121 del 2018, n. 271 del 2012, n. 246 del 2009, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004). Nel caso di specie, la disciplina sostanziale e' quella delle misure di contrasto alla pandemia e, in particolare, dell'utilizzo della certificazione verde, disciplina, questa, che e' gia' stata ricondotta espressamente alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (con la citata sentenza 164 del 2022, secondo cui la predetta certificazione ha «la finalita' di limitare la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo se quest'ultime, in quanto vaccinate, guarite, o testate con esito negativo al COVID-19, si offrano a vettori della malattia con un minor tasso di probabilita'»). La medesima sentenza ha peraltro respinto un conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano avverso due atti del Garante per la protezione dei dati personali, recanti una limitazione definitiva al trattamento dei dati relativi all'utilizzo delle certificazioni verdi da parte della Provincia medesima proprio in base alla legge provinciale in esame (e a successive ordinanze del Presidente della Giunta provinciale). In quell'occasione, questa Corte - in continuita' con la precedente sentenza n. 37 del 2021- ha anche escluso la sussistenza, in questa materia, di margini competenziali in capo alla Provincia autonoma vantati, lei medesimi termini, in quella sede e nell'odierno giudizio di costituzionalita'. Il legislatore provinciale, dunque, nel disciplinare le conseguenze sanzionatorie della violazione dell'obbligo di controllo del green pass, ha invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale. A nulla poi rileva che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 36, della legge provinciale Bolzano n. 4 del 2020 sia conforme a quella statale, dal momento che al legislatore (regionale e) provinciale e' preclusa l'intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le (o di rinviare alle) disposizioni statali (tra le tante, sentenze n. 239 e n. 4 del 2022, n. 16 del 2021, n. 40 del 2017 e n. 98 del 2013).». 2. In diritto. 2.1. Ad avviso del Tribunale, nel caso in esame si pone, per ragioni analoghe a quelle gia' valorizzate nel corso del giudizio sub R.G. n. 516/2022 e quindi per violazione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale ex art. 117, secondo comma, lettera q) Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 12, 15, 36 e 37 della legge provinciale n. 4/2020 («Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attivita'»), nonche' del relativo allegato A, segnatamente nella parte in cui prevedono l'obbligo gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale, e sanzionano la violazione di tale obbligo. In particolare, i commi 36 e 37 della legge provinciale cit. cosi' prevedono: «36. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge e' sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 37. La sospensione delle attivita' di cui al comma 19 e' disposta, per dieci giorni, dal Presidente della Provincia. Tale sospensione e' disposta anche in caso di violazione delle misure di cui all'allegato A». L'art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, come convertito, richiamato dall'art. 1, comma 36, della L.P. n. 4/2020, per quanto qui rileva, prevede, al comma 1, la sanzione pecuniaria da euro 400,00 ad euro 1.000,00 per il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge; e, al comma 2, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da cinque a trenta giorni nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), tra cui figurano le misure di limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (lettera v). A sua volta, l'art. 1, comma 19, della L.P. n. 4/2020, richiamato dal primo alinea del comma 37 del medesimo articolo, cosi' dispone: «[a] decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le attivita' produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate su/l 'intero territorio provinciale sono riaperte, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali di cui in allegato alla presente legge». Il comma 12 dell'art. 1, richiamato dal citato comma 19, prevede, poi, che «[t]utte le attivita' economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresi' assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione le misure di cui all'allegato A, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale». Ai sensi del successivo comma 15, le misure di sicurezza di cui al comma 12 (che, come visto, menziona pure quelle di cui all'Allegato A) sono imposte anche ai servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande: «A decorrere dall'11 maggio 2020 i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande sono riaperti, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12». L'Allegato A, richiamato sia dal comma 12 che dal comma 37 dell'art. 1, dal canto suo, stabilisce le regole e misure di contenimento della fase «di ripresa delle attivita'». Esso include: «I. misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento; II. misure specifiche per attivita' economiche e altre attivita', che hanno validita' nel rispettivo settore; III. rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali». Tra le misure sub II., vi sono quelle «specifiche per le attivita' di ristorazione», regolamentate al punto D (numeri da 1 a 11). In particolare, il n. 8 del punto D cosi' dispone: «8. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale». I commi 36 e 37 dell'art. 1, dunque, recano l'apparato sanzionatorio per la violazione di tutte le «misure» di contenimento della pandemia previste dalla legge provinciale e dal suo Allegato A. Nel caso di specie, alla ricorrente e' stata rimproverata l'inosservanza delle misure di sicurezza previste dall'art. 1, comma 15 e comma 12 (che richiama a sua volta l'allegato A). Infine, l'«ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano» n. 28 del 30 luglio 2021 (richiamata nell'ordinanza-ingiunzione impugnata e in vigore ratione temporis nel caso di specie) richiama espressamente la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4 e dispone al punto 7) in merito alle attivita' di ristorazione, prevedendo per il periodo successivo al 6 agosto 2021 che «le attivita' della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, svolte da qualsiasi esercizio sono consentite con consumazione seduti al tavolo, o al banco, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della suddetta legge provinciale. La consumazione al tavolo al chiuso e' ammessa solo previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 33)»; inoltre sanziona la violazione del citato punto 7) con un rinvio all'art. 4 decreto-legge n. 19/2020 («il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza e' sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 7412020, e dalla e dalla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4»). 2.2. Tanto premesso rispetto alla normativa rilevante, si osserva ulteriormente in punto rilevanza della questione, che nel caso di specie e' stata contestata alla ricorrente l'inosservanza dell'obbligo gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale, sancito dall'art. 1 commi 12 e 15 e dall'Allegato A della L.P. n. 4/2020, a seguito di accertamento da parte dalle forze dell'ordine, che nel verbale di accertamento cosi' hanno attestato: «al chiuso in presenza di altre persone, non viene utilizzata una mascherina chirurgica da parte dei collaboratori (L.P. 4/2020, All. A.II.D.8); si da' atto che: ne' titolare ne' dipendenti indossavano la mascherina chirurgica»). L'ordinanza-ingiunzione del impugnata dalla ricorrente richiama espressamente la violazione della legge provinciale n. 4/2020. Ritiene questo giudice che l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1, commi 12 e 15 e dell'Allegato A, in combinato disposto con l'art. 1, commi 36 e 37 della L.P. n. 4/2020 avrebbe come conseguenza l'illegittimita' dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per violazione dell'art. 1 della legge n. 689/1981, in quanto emessa in assenza di una legge che vieta e sanziona il comportamento rimproverato alla ricorrente; pertanto, lo stesso potere sanzionatorio dell'organo emittente l'ordinanza-ingiunzione sarebbe illegittimo, con la conseguenza che dovrebbero accogliersi le conclusioni avanzate dalla ricorrente, se pur per motivi diversi da quelli fatti valere dalla ricorrente nel ricorso in opposizione. In conseguenza di cio', verrebbe travolta dal vizio di legittimita' costituzionale anche l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia n. 28/2021, richiamata nell'ordinanza-ingiunzione impugnata, che consente l'esercizio delle attivita' di ristorazione nel rispetto delle misure di cui all'Allegato A della L.P. n. 4/2020, e che sanziona l'inosservanza di tali misure con un richiamo alle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020. Trattandosi di atto amministrativo, l'ordinanza contingibile e urgente dovrebbe infatti essere disapplicata, per contrasto con la Costituzione (art. 117) e con la normativa statale di rango primario (art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 4248, allegato E). Giova qui evidenziare che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non e' precluso al giudice il controllo d'ufficio sulla legalita' della sanzione, dovendosi garantire in ogni caso il principio di legalita' di cui all'art. l della legge n. 689/1981, informatore della materia. Si riporta quanto affermato dalla Corte costituzionale proprio su questo aspetto nella gia' richiamata sentenza n. 50/2024: «Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione e' limitato allo scrutinio dei motivi sollevati dalla parte opponente, tra cui, nel caso di specie - stando all'elencazione fornita dal giudice a quo - non figura quello relativo all'assenza di una valida base normativa per illegittimita' costituzionale delle disposizioni provinciali che sanzionano il mancato controllo del possesso del green pass. La stessa Corte di cassazione, tuttavia, con orientamento consolidato, afferma, altresi', che nel giudizio in questione il principio della domanda (da cui discende il divieto per il giudice di pronunciarsi su motivi di opposizione o su eccezioni non dedotte dalle parti) «non puo' essere applicato in maniera acritica ed automatica, ma deve essere coordinato con i principi informatori della disciplina posta dalla legge in materia di sanzioni amministrative, in particolare con il principio di legalita'» espresso dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, in forza del quale nessuno puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia in vigore al momento in cui ha commesso il fatto» (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 25 febbraio 2020, n. 4962). Uno dei «corollari» del principio di legalita' sarebbe che lo stesso «potere di irrogazione della sanzione amministrativa deve trovare il suo fondamento giuridico ineliminabile nella disposizione di legge che vieta e punisce la condotta sanzionata», (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 25 giugno 2008, n. 17403), il che equivarrebbe a dire che «l'indagine in ordine alla esistenza e vigenza della norma di legge che vieta e quindi sanziona il comportamento ascritto al ricorrente nel provvedimento amministrativo investe il tema della sussistenza, in generale, dello stesso potere sanzionatorio» (Corte di cassazione, sentenza n. 4962 del 2020). Cio' comporta, quindi, che, «[n]el giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'illegittimita' del provvedimento opposto per violazione del principio di legalita' [...] e' rilevabile d'ufficio, giacche' tale principio costituisce cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluta, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.)» (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 22 novembre 2021, n. 35791). Alla luce della teste' ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione, dunque, non e' implausibile l'assunto del rimettente secondo cui, attraverso il controllo di ufficio sulla legalita' della sanzione, esso sia investito della verifica della legittimita' costituzionale delle norme fondanti il potere sanzionatorio, anche oltre il thema decidendum delineato dagli atti di opposizione.». 2.3. Tanto osservato in punto rilevanza, ad avviso di questo giudice il dubbio di illegittimita' costituzionale non si appalesa come manifestamente infondato, alla luce della gia' citata sentenza della Corte costituzionale n. 50/2024, e della costante giurisprudenza della Consulta in materia di competenza esclusiva statale nell'ambito della profilassi internazionale ex art. 117, secondo comma, lettera q) Cost. Infatti, la Corte costituzionale gia' nella pronuncia n. 37/2021, avente ad oggetto la legislazione emergenziale della Regione Valle d'Aosta, ha affermato che «Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., gli articoli 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della legge regionale Valle d'Aosta n. 11 del 2020, i quali prevedono che la legge regionale impugnata disciplini la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale, e che con ordinanza del Presidente della Regione siano individuate un complesso di attivita' personali, sociali ed economiche comunque consentite, o che questo possa sospenderle, anche in deroga alle disposizioni emergenziali statali. La materia oggetto dell'intervento legislativo regionale ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale, che e' comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla. Ogni decisione in tale materia, infatti, per quanto di efficacia circoscritta all'ambito di competenza locale, ha un effetto a cascata sulla trasmissibilita' internazionale della malattia, e comunque sulla capacita' di contenerla. In particolare i piani di vaccinazione, eventualmente affidati a presidi regionali, devono svolgersi secondo i criteri nazionali che la normativa statale abbia fissato per contrastare la pandemia in corso. Le disposizioni impugnate dal Governo, al contrario, surrogano la sequenza di regolazione disegnata dal legislatore statale appositamente per la lotta contro la malattia generata dal COVID-19, imponendone una autonoma e alternativa, che fa capo alle previsioni legislative regionali e alle ordinanze del Presidente della Giunta, con evidente invasione della sfera di competenza dello Stato, che non dipende dalla manifestazione di un effettivo contrasto tra le singole misure in concreto applicabili sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottati a tale scopo - comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo - e quelle imposte in forza della normativa regionale. Cio' che rileva, prima ancora e in via assorbente, e' invece la sovrapposizione della catena di regolazione della Regione a quella prescelta dalla competente normativa dello Stato. Cio' che la legge statale permette, pertanto, non e' una politica regionale autonoma sulla pandemia, quand'anche di carattere piu' stringente rispetto a quella statale; ma la sola disciplina (restrittiva o ampliativa che sia), che si dovesse imporre per ragioni manifestatesi dopo l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e prima che sia assunto quello successivo, cio' che puo' accadere per mezzo di atti amministrativi, in ragione della loro flessibilita', e non grazie all'attivita' legislativa regionale». (cosi' massima n. 43651). Alla data della promulgazione della legge provinciale n. 4/2020 (8 maggio 2020) risultava gia' vigente il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che costituisce la cornice normativa nell'ambito della quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, sono stati emessi i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: 1. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», 2. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» (in particolare art. 1, comma 1, lettera aa): «sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto»), sulla cui base le attivita' di ristorazione di bar e ristoranti erano essenzialmente sospese; e 3. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3» (in particolare art. 1, comma 1, lettera ee): «le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono, consentite a condizione che le regioni e le province. autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l 'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10»), sulla cui base e alle cui condizioni era prevista la ripresa delle attivita' di ristorazione. Ai sensi dell'art. 3 «Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale» del decreto-legge n. 19/2020 richiamato, era altresi' prevista la possibilita' per le Regioni, «in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso» di «introdurre misure ulteriormente restrittive ((rispetto a quelle attualmente vigenti)), tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale», tuttavia tale prerogativa era attribuita unicamente «nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento». Al momento della promulgazione della L.P. n. 4/2020, pertanto, il potere legislativo e regolamentare residuale previsto in capo alle Regioni (e Province autonome) dal citato art. 3 decreto-legge n. 19/2020 doveva considerarsi esaurito, stante l'avvenuta adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati, e non vi era spazio per un intervento legislativo autonomo del legislatore provinciale. Non puo' dunque sostenersi che il potere legislativo della Provincia trovasse fondamento nella previsione della stessa norma statale. Ne' potrebbe ritenersi rilevante, come gia' chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50/2024, la circostanza che la disposizione provinciale, ai fini sanzionatori, si sia limitata a riprodurre pedissequamente il disposto di quella statale (l'art. 1, comma 36, L.P. n. 4/2020 richiama espressamente quoad poenam l'art. 4, decreto-legge n. 19/2020), dato che al legislatore provinciale e' comunque preclusa la legislazione nelle materie di competenza esclusiva statale anche ai soli fini della riproduzione delle (o del rinvio alle) disposizioni statali. Non pare pertanto possibile operare un'interpretazione conforme a Costituzione della L.P. n. 4/2020, in particolare dell'art. 1, comma 15 e comma 12 e delle misure specifiche per l'attivita' di ristorazione di cui all'allegato A alla L.P. n. 4/2020, nella parte in cui prevedono l'obbligo gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale, e dell'art. 1, comma 36 e comma 37, laddove sanzionano l'inosservanza di tali condotte; apparendo tali disposizioni tutte in contrasto con il disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera q), Cost. per invasione della competenza legislativa statale. 3. Traduzione ex art. 25 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. Considerato che il procedimento nel corso del quale viene ora sollevata la questione di legittimita' costituzionale e' in lingua processuale tedesca, ai sensi dell'art. 25 decreto del Presidente della Repubblica n. 574/1988, come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, va disposta, a cura e spese dell'Ufficio, la traduzione in lingua italiana di tutti i provvedimenti del giudice e dei verbali d'udienza, mentre gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio andranno tradotti, a cura e spese dell'Ufficio, solo su specifica richiesta dei destinatari della presente ordinanza. P.Q.M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 12 e 15 e dell'allegato A, nonche' dell'art. 1, commi 36 e 37 della L.P. n. 4/2020 della Provincia autonoma di Bolzano, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera q) Cost. Sospende per l'effetto, il presente procedimento. Dispone, ai sensi dell'art. 52 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale del presente provvedimento, la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi delle parti private B D e R P B di B D & C___ _, riportati nel presente provvedimento: «In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi di B___ _D___ _e di R___ _P___ _B___ _di_B_____D___ _& C____». Dispone la traduzione, a cura e a spese dell'Ufficio del Tribunale di Bolzano, di tutti i provvedimenti del giudice e di tutti i verbali d'udienza del presente giudizio nella lingua italiana e la successiva immediata trasmissione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza e di tutti gli atti del giudizio, compresa la traduzione come poc'anzi disposta, alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte. Manda alla cancelleria per le notificazioni della presente ordinanza alle parti, al Presidente della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' al Presidente del Consiglio Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano. Bolzano, 5 febbraio 2025 La Giudice: Rosa'