Reg. ord. n. 42 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/03/2025 n. 12
Ordinanza del Tribunale di Torino del 04/02/2025
Tra: Andrea Ribero
Oggetto:
Spese di giustizia – Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile – Compensi spettanti all’ausiliario del magistrato – Riduzione degli importi della metà – Omessa esclusione dell’operatività della riduzione in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2022 – Irragionevolezza del dimezzamento su una base tariffaria già sproporzionata per difetto – Disparità di trattamento rispetto all’ausiliario del magistrato e al consulente della parte nel procedimento penale – Pregiudizio del diritto di difesa della parte ammessa al patrocinio.
Norme impugnate:
decreto del Presidente della Repubblica
del 30/05/2002
Num. 115
Art. 130
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 24
Co.
Udienza Pubblica del 8 ottobre 2025 rel. CASSINELLI
Testo dell'ordinanza
N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 febbraio 2025
Ordinanza del 4 febbraio 2025 del Tribunale di Torino sull'istanza
proposta da Andrea Ribero.
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile - Compensi spettanti al consulente tecnico della parte -
Riduzione degli importi della meta' - Omessa esclusione
dell'operativita' della riduzione in caso di applicazione di
previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del d.P.R.
n. 115 del 2002.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 130.
(GU n. 12 del 19-03-2025)
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Tribunale delle imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati:
dott. Silvia Vitro - Presidente;
dott. Alberto La Manna - Giudice relatore;
dott. Marisa Gallo - Giudice;
Ha pronunciato la seguente ordinanza all'esito del procedimento
di reclamo avverso l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di
Torino il 26 marzo 2024 e definito con ordinanza del 18 luglio 2024,
la parte reclamante, Di Liberto Luigi ha depositato in data 18
dicembre 2024 istanza di liquidazione del compenso formulata dal
consulente tecnico di parte ing. Andrea Ribero.
Agli atti risulta che la parte reclamante e' stata ammessa al
patrocinio a carico dello Stato con provvedimento del 8 arile 2024.
Attesa l'attivita' espletata dal consulente a favore della parte
ammessa al patrocinio a carico dello Stato si rende necessario
procedere alla liquidazione del compenso secondo il parametro delle
vacazioni di cui all'art. 1 del DM 30 maggio 2002. La specifica
attivita' di estrazione dati nel settore informatico oggetto
dell'attivita' peritale non rientra, infatti, negli specifici
parametri di liquidazione previsti dai successivi articoli del DM
citato. Tale criterio prevede la liquidazione di euro 14,68 per la
prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni
successive.
Ai sensi dell'art. 130 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002 gli importi spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono
ridotti della meta'.
Il dimezzamento di tali valori in ossequio alla norma indicata
risulterebbe, ad avviso del Collegio, incongruo tenuto conto della
qualita' e della tipologia di attivita' svolta dall'Ing. Ribero, in
relazione alla misura dell'onorario prevista dall'art. 1 del citato
DM 30 maggio 2002 ormai risalente nel tempo e mai aggiornata.
Per tali ragioni si ritiene necessario sollevare la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la
riduzione della meta' degli importi spettanti al consulente della
parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie
non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002.
Sotto il profilo della rilevanza si osserva, in primo luogo, che
l'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002
deve trovare necessariamente applicazione nel caso di specie, dovendo
essere liquidata l'attivita' svolta dal consulente della parte
regolarmente ammessa al patrocinio a carico dello Stato ed essendo il
consulente stato ritualmente nominato dalla medesima parte ammessa.
Devono, inoltre, trovare applicazione, per le ragioni sopra indicate,
le disposizioni di cui al DM 30 maggio 2002 e, in particolare,
dell'art. I che disciplina la misura dell'onorario a vacazioni che
non sono mai state oggetto di adeguamento in base alla previsione di
cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002 secondo cui «la misura degli onorari fissi, variabili e a
tempo e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio
precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza va in primo
luogo evidenziato che la Corte Costituzionale con la sentenza
166/2022 ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta'
degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in
caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma
dell'art. 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.
115 del 2002.
Tale pronuncia, richiamata dalla stessa parte ammessa che ha
formulato l'istanza di liquidazione del compenso del consulente di
parte non e', a ben vedere, direttamente applicabile al caso di
specie, essendo la stessa riferita unicamente all'ausiliario del
magistrato e non al consulente della parte.
Le ragioni sottese alla pronuncia di incostituzionalita' della
disposizione in oggetto riferita all'ausiliario del magistrato
possono, in realta', ad avviso del Collegio, essere riferibili anche
al consulente della parte tenuto conto dell'incarico di ausilio
tecnico dallo stesso svolto in favore della parte e, comunque,
nell'interesse della giustizia.
La stessa Corte Costituzionale, con le sentenze 192 del 2015 e
178 del 2017, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla
illegittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, relativo ai procedimenti
penali, sia con riferimento alla figura dell'ausiliario del
magistrato che con riferimento proprio al consulente della parte.
In particolare e' stato evidenziato che il legislatore, nel
prevedere l'obbligo della riduzione, sia pure nella diversa misura di
un terzo per i procedimenti penali, degli onorari spettanti, tra gli
altri, all'ausiliario del magistrato «non poteva ignorare come si
trattasse di compensi che, a norma dell'art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, avrebbero dovuto essere
periodicamente rivalutati» e sottolineato come, in realta',
«l'adeguamento previsto dall'art. 54 del citato testo unico (...) non
e' mai intervenuto dall'emanazione del decreto ministeriale del 30
maggio 2002, cosi' che, dopo oltre un decennio di inerzia
amministrativa, la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi
risultava gia' allora seriamente sproporzionata per difetto, pur
considerando il contemperamento imposto dalla natura pubblicistica
della prestazione».
Sulla base di tali premesse e' stato, quindi, ritenuto «affetto
da irragionevolezza l'intervento di riduzione della spesa erariale in
materia di giustizia adottato dal legislatore senza verificare che la
decurtazione operasse su importi effettivamente congruenti con le
stesse linee di fondo del decreto del Presidente della Repubblica n.
115 del 2002, «dunque su tariffe, da un lato, proporzionate (sia pure
per difetto, tenendo conto del connotato pubblicistico) a quelle
libero-professionali (che per parte loro, nell'ambito di una riforma
complessiva dei criteri di liquidazione, sono state aggiornate) e,
dall'altro, preservate nella loro elementare consistenza in rapporto
alle variazioni del costo della vita».
L'irragionevolezza della norma censurata e' stata, pertanto,
ritenuta risiedere nella possibilita', derivante dalla sua
combinazione con il sistema di determinazione dei compensi delineato
dagli artt. 50 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.
115 del 2002, che il dimezzamento imposto dall'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato operi su una base tariffaria gia' di
per se' sproporzionata per difetto.
Per quanto attiene, poi, piu' specificamente, l'illegittimita'
della norma penale, con riferimento alla figura del consulente della
parte, la stessa Corte, con la sentenza 178 del 2017, ha affermato
che sotto il profilo della misura dei compensi liquidabili, a fronte
delle prestazioni rese nel processo, ausiliario del magistrato e
consulente di parte si trovano nella medesima condizione riferendosi
la disciplina di cui agli artt. 50 e 54 decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002 ad entrambi i soggetti.
La stessa sentenza ha, quindi, sottolineato che
l'irragionevolezza derivante dall'imposizione del dimezzamento su una
base tariffaria gia' sproporzionata per difetto non puo' che essere
estesa anche agli onorari del consulente tecnico di parte, medesima
essendo la ratio decidendi e non rilevando in senso contrario le
differenze che caratterizzano le figure dell'ausiliario del
magistrato e del consulente tecnico di parte. Sotto ulteriore profilo
di rilevanza costituzionale e' stato, infine, valorizzato il fatto
che, per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel
processo penale, la possibilita' di nominare un consulente tecnico di
parte costituisce un aspetto essenziale del diritto di difesa.
Da tali pronunce, ad avviso del Collegio, discende che il
permanere dell'obbligo di dimezzamento dei compensi previsto
dall'art. 130 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per
il consulente della parte sarebbe irragionevole e, pertanto, in
contrasto con l'art. 3 Cost., tenuto conto del diverso trattamento
previsto oggi previsto per il consulente dell'ufficio a seguito della
pronuncia 166/2022 della Corte e dello stesso consulente della parte
nel procedimento penale a seguito della pronuncia 178/2017.
Ulteriore profilo di illegittimita' e', inoltre, quello relativo
alla violazione dell'art. 24 Cost. traducendosi l'obbligo previsto in
un pregiudizio al diritto di difesa, atteso il rischio di una
maggiore difficolta' nel reperimento di un consulente esperto
disponibile a svolgere la propria attivita' in favore della parte
ammessa proprio in ragione del minor compenso che sarebbe, in ogni
caso, destinato a percepire.
Da tali considerazioni discende la necessita' di sospensione del
procedimento di liquidazione e di rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, Solleva, in quanto rilevante e
non manifestamente infondata, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 130 decreto del Presidente della Repubblica
n. 115/2002 nella parte in cui prevede la riduzione della meta' degli
importi spettanti al consulente della parte, per contrasto con gli
artt. 3 e 24 Cast.;
sospende il procedimento di liquidazione del compenso del
consulente della parte in corso; dispone la trasmissione della
presente ordinanza e degli atti del processo alla Corte
Costituzionale;
dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle
parti, al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei
Ministri nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale delle
imprese di Tribunale di Torino in data 17 gennaio 2025.
Il Presidente: Vitro'
Il Giudice estensore: La Manna
Oggetto:
Spese di giustizia – Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile – Compensi spettanti all’ausiliario del magistrato – Riduzione degli importi della metà – Omessa esclusione dell’operatività della riduzione in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2022 – Irragionevolezza del dimezzamento su una base tariffaria già sproporzionata per difetto – Disparità di trattamento rispetto all’ausiliario del magistrato e al consulente della parte nel procedimento penale – Pregiudizio del diritto di difesa della parte ammessa al patrocinio.
Norme impugnate:
decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 Num. 115 Art. 130
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 24 Co.
Udienza Pubblica del 8 ottobre 2025 rel. CASSINELLI
Testo dell'ordinanza
N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 febbraio 2025 Ordinanza del 4 febbraio 2025 del Tribunale di Torino sull'istanza proposta da Andrea Ribero. Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile - Compensi spettanti al consulente tecnico della parte - Riduzione degli importi della meta' - Omessa esclusione dell'operativita' della riduzione in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 130. (GU n. 12 del 19-03-2025) TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Tribunale delle imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Vitro - Presidente; dott. Alberto La Manna - Giudice relatore; dott. Marisa Gallo - Giudice; Ha pronunciato la seguente ordinanza all'esito del procedimento di reclamo avverso l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Torino il 26 marzo 2024 e definito con ordinanza del 18 luglio 2024, la parte reclamante, Di Liberto Luigi ha depositato in data 18 dicembre 2024 istanza di liquidazione del compenso formulata dal consulente tecnico di parte ing. Andrea Ribero. Agli atti risulta che la parte reclamante e' stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato con provvedimento del 8 arile 2024. Attesa l'attivita' espletata dal consulente a favore della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato si rende necessario procedere alla liquidazione del compenso secondo il parametro delle vacazioni di cui all'art. 1 del DM 30 maggio 2002. La specifica attivita' di estrazione dati nel settore informatico oggetto dell'attivita' peritale non rientra, infatti, negli specifici parametri di liquidazione previsti dai successivi articoli del DM citato. Tale criterio prevede la liquidazione di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. Ai sensi dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'. Il dimezzamento di tali valori in ossequio alla norma indicata risulterebbe, ad avviso del Collegio, incongruo tenuto conto della qualita' e della tipologia di attivita' svolta dall'Ing. Ribero, in relazione alla misura dell'onorario prevista dall'art. 1 del citato DM 30 maggio 2002 ormai risalente nel tempo e mai aggiornata. Per tali ragioni si ritiene necessario sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti al consulente della parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Sotto il profilo della rilevanza si osserva, in primo luogo, che l'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 deve trovare necessariamente applicazione nel caso di specie, dovendo essere liquidata l'attivita' svolta dal consulente della parte regolarmente ammessa al patrocinio a carico dello Stato ed essendo il consulente stato ritualmente nominato dalla medesima parte ammessa. Devono, inoltre, trovare applicazione, per le ragioni sopra indicate, le disposizioni di cui al DM 30 maggio 2002 e, in particolare, dell'art. I che disciplina la misura dell'onorario a vacazioni che non sono mai state oggetto di adeguamento in base alla previsione di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 secondo cui «la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze». Sotto il profilo della non manifesta infondatezza va in primo luogo evidenziato che la Corte Costituzionale con la sentenza 166/2022 ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Tale pronuncia, richiamata dalla stessa parte ammessa che ha formulato l'istanza di liquidazione del compenso del consulente di parte non e', a ben vedere, direttamente applicabile al caso di specie, essendo la stessa riferita unicamente all'ausiliario del magistrato e non al consulente della parte. Le ragioni sottese alla pronuncia di incostituzionalita' della disposizione in oggetto riferita all'ausiliario del magistrato possono, in realta', ad avviso del Collegio, essere riferibili anche al consulente della parte tenuto conto dell'incarico di ausilio tecnico dallo stesso svolto in favore della parte e, comunque, nell'interesse della giustizia. La stessa Corte Costituzionale, con le sentenze 192 del 2015 e 178 del 2017, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla illegittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, relativo ai procedimenti penali, sia con riferimento alla figura dell'ausiliario del magistrato che con riferimento proprio al consulente della parte. In particolare e' stato evidenziato che il legislatore, nel prevedere l'obbligo della riduzione, sia pure nella diversa misura di un terzo per i procedimenti penali, degli onorari spettanti, tra gli altri, all'ausiliario del magistrato «non poteva ignorare come si trattasse di compensi che, a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, avrebbero dovuto essere periodicamente rivalutati» e sottolineato come, in realta', «l'adeguamento previsto dall'art. 54 del citato testo unico (...) non e' mai intervenuto dall'emanazione del decreto ministeriale del 30 maggio 2002, cosi' che, dopo oltre un decennio di inerzia amministrativa, la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi risultava gia' allora seriamente sproporzionata per difetto, pur considerando il contemperamento imposto dalla natura pubblicistica della prestazione». Sulla base di tali premesse e' stato, quindi, ritenuto «affetto da irragionevolezza l'intervento di riduzione della spesa erariale in materia di giustizia adottato dal legislatore senza verificare che la decurtazione operasse su importi effettivamente congruenti con le stesse linee di fondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, «dunque su tariffe, da un lato, proporzionate (sia pure per difetto, tenendo conto del connotato pubblicistico) a quelle libero-professionali (che per parte loro, nell'ambito di una riforma complessiva dei criteri di liquidazione, sono state aggiornate) e, dall'altro, preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita». L'irragionevolezza della norma censurata e' stata, pertanto, ritenuta risiedere nella possibilita', derivante dalla sua combinazione con il sistema di determinazione dei compensi delineato dagli artt. 50 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che il dimezzamento imposto dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato operi su una base tariffaria gia' di per se' sproporzionata per difetto. Per quanto attiene, poi, piu' specificamente, l'illegittimita' della norma penale, con riferimento alla figura del consulente della parte, la stessa Corte, con la sentenza 178 del 2017, ha affermato che sotto il profilo della misura dei compensi liquidabili, a fronte delle prestazioni rese nel processo, ausiliario del magistrato e consulente di parte si trovano nella medesima condizione riferendosi la disciplina di cui agli artt. 50 e 54 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 ad entrambi i soggetti. La stessa sentenza ha, quindi, sottolineato che l'irragionevolezza derivante dall'imposizione del dimezzamento su una base tariffaria gia' sproporzionata per difetto non puo' che essere estesa anche agli onorari del consulente tecnico di parte, medesima essendo la ratio decidendi e non rilevando in senso contrario le differenze che caratterizzano le figure dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte. Sotto ulteriore profilo di rilevanza costituzionale e' stato, infine, valorizzato il fatto che, per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la possibilita' di nominare un consulente tecnico di parte costituisce un aspetto essenziale del diritto di difesa. Da tali pronunce, ad avviso del Collegio, discende che il permanere dell'obbligo di dimezzamento dei compensi previsto dall'art. 130 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per il consulente della parte sarebbe irragionevole e, pertanto, in contrasto con l'art. 3 Cost., tenuto conto del diverso trattamento previsto oggi previsto per il consulente dell'ufficio a seguito della pronuncia 166/2022 della Corte e dello stesso consulente della parte nel procedimento penale a seguito della pronuncia 178/2017. Ulteriore profilo di illegittimita' e', inoltre, quello relativo alla violazione dell'art. 24 Cost. traducendosi l'obbligo previsto in un pregiudizio al diritto di difesa, atteso il rischio di una maggiore difficolta' nel reperimento di un consulente esperto disponibile a svolgere la propria attivita' in favore della parte ammessa proprio in ragione del minor compenso che sarebbe, in ogni caso, destinato a percepire. Da tali considerazioni discende la necessita' di sospensione del procedimento di liquidazione e di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. P.Q.M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, Solleva, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui prevede la riduzione della meta' degli importi spettanti al consulente della parte, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cast.; sospende il procedimento di liquidazione del compenso del consulente della parte in corso; dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del processo alla Corte Costituzionale; dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti, al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale delle imprese di Tribunale di Torino in data 17 gennaio 2025. Il Presidente: Vitro' Il Giudice estensore: La Manna