Reg. ord. n. 42 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/03/2025 n. 12

Ordinanza del Tribunale di Torino  del 04/02/2025

Tra: Andrea Ribero

Oggetto:

Spese di giustizia – Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile – Compensi spettanti all’ausiliario del magistrato – Riduzione degli importi della metà – Omessa esclusione dell’operatività della riduzione in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2022 – Irragionevolezza del dimezzamento su una base tariffaria già sproporzionata per difetto – Disparità di trattamento rispetto all’ausiliario del magistrato e al consulente della parte nel procedimento penale – Pregiudizio del diritto di difesa della parte ammessa al patrocinio.

Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 30/05/2002  Num. 115  Art. 130



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.  



Udienza Pubblica del 8 ottobre 2025 rel. CASSINELLI


Testo dell'ordinanza

                        N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 febbraio 2025

Ordinanza del 4 febbraio 2025 del Tribunale  di  Torino  sull'istanza
proposta da Andrea Ribero. 
 
Spese di giustizia - Patrocinio a  spese  dello  Stato  nel  processo
  civile - Compensi spettanti al consulente  tecnico  della  parte  -
  Riduzione  degli  importi   della   meta'   -   Omessa   esclusione
  dell'operativita'  della  riduzione  in  caso  di  applicazione  di
  previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54  del d.P.R.
  n. 115 del 2002. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  ("Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 130. 


(GU n. 12 del 19-03-2025)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
                       Tribunale delle imprese 
 
    Il  Tribunale,  in  composizione  collegiale  nelle  persone  dei
seguenti magistrati: 
      dott. Silvia Vitro - Presidente; 
      dott. Alberto La Manna - Giudice relatore; 
      dott. Marisa Gallo - Giudice; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza all'esito  del  procedimento
di reclamo avverso l'ordinanza  cautelare  emessa  dal  Tribunale  di
Torino il 26 marzo 2024 e definito con ordinanza del 18 luglio  2024,
la parte reclamante, Di  Liberto  Luigi  ha  depositato  in  data  18
dicembre 2024 istanza di  liquidazione  del  compenso  formulata  dal
consulente tecnico di parte ing. Andrea Ribero. 
    Agli atti risulta che la parte reclamante  e'  stata  ammessa  al
patrocinio a carico dello Stato con provvedimento del 8 arile 2024. 
    Attesa l'attivita' espletata dal consulente a favore della  parte
ammessa al patrocinio  a  carico  dello  Stato  si  rende  necessario
procedere alla liquidazione del compenso secondo il  parametro  delle
vacazioni di cui all'art. 1 del  DM  30  maggio  2002.  La  specifica
attivita'  di  estrazione  dati  nel  settore   informatico   oggetto
dell'attivita'  peritale  non  rientra,  infatti,   negli   specifici
parametri di liquidazione previsti dai  successivi  articoli  del  DM
citato. Tale criterio prevede la liquidazione di euro  14,68  per  la
prima  vacazione  e  di  euro  8,15  per  ciascuna  delle   vacazioni
successive. 
    Ai  sensi  dell'art.  130  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  n.  115/2002  gli   importi   spettanti   al   difensore,
all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di  parte  sono
ridotti della meta'. 
    Il dimezzamento di tali valori in ossequio  alla  norma  indicata
risulterebbe, ad avviso del Collegio, incongruo  tenuto  conto  della
qualita' e della tipologia di attivita' svolta dall'Ing.  Ribero,  in
relazione alla misura dell'onorario prevista dall'art. 1  del  citato
DM 30 maggio 2002 ormai risalente nel tempo e mai aggiornata. 
    Per tali ragioni si ritiene necessario sollevare la questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui non  esclude  che  la
riduzione della meta' degli importi  spettanti  al  consulente  della
parte sia operata in caso di applicazione  di  previsioni  tariffarie
non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002. 
    Sotto il profilo della rilevanza si osserva, in primo luogo,  che
l'art. 130 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115/2002
deve trovare necessariamente applicazione nel caso di specie, dovendo
essere  liquidata  l'attivita'  svolta  dal  consulente  della  parte
regolarmente ammessa al patrocinio a carico dello Stato ed essendo il
consulente stato ritualmente nominato dalla medesima  parte  ammessa.
Devono, inoltre, trovare applicazione, per le ragioni sopra indicate,
le disposizioni di cui al  DM  30  maggio  2002  e,  in  particolare,
dell'art. I che disciplina la misura dell'onorario  a  vacazioni  che
non sono mai state oggetto di adeguamento in base alla previsione  di
cui all'art.  54  del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002 secondo cui «la misura degli onorari fissi,  variabili  e  a
tempo e'  adeguata  ogni  tre  anni  in  relazione  alla  variazione,
accertata dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie  di  operai  ed   impiegati,   verificatasi   nel   triennio
precedente, con decreto dirigenziale del Ministero  della  giustizia,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze». 
    Sotto il profilo della non manifesta  infondatezza  va  in  primo
luogo  evidenziato  che  la  Corte  Costituzionale  con  la  sentenza
166/2022 ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
130 del decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, nella parte in cui non esclude  che  la  riduzione  della  meta'
degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata  in
caso di applicazione di previsioni tariffarie non  adeguate  a  norma
dell'art. 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica  n.
115 del 2002. 
    Tale pronuncia, richiamata dalla  stessa  parte  ammessa  che  ha
formulato l'istanza di liquidazione del compenso  del  consulente  di
parte non e', a ben  vedere,  direttamente  applicabile  al  caso  di
specie, essendo la  stessa  riferita  unicamente  all'ausiliario  del
magistrato e non al consulente della parte. 
    Le ragioni sottese alla pronuncia  di  incostituzionalita'  della
disposizione  in  oggetto  riferita  all'ausiliario  del   magistrato
possono, in realta', ad avviso del Collegio, essere riferibili  anche
al consulente della  parte  tenuto  conto  dell'incarico  di  ausilio
tecnico dallo stesso  svolto  in  favore  della  parte  e,  comunque,
nell'interesse della giustizia. 
    La stessa Corte Costituzionale, con le sentenze 192  del  2015  e
178  del  2017,  ha  avuto  modo  di  pronunciarsi  in  merito   alla
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  106-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, relativo ai procedimenti
penali,  sia  con  riferimento  alla   figura   dell'ausiliario   del
magistrato che con riferimento proprio al consulente della parte. 
    In particolare e'  stato  evidenziato  che  il  legislatore,  nel
prevedere l'obbligo della riduzione, sia pure nella diversa misura di
un terzo per i procedimenti penali, degli onorari spettanti, tra  gli
altri, all'ausiliario del magistrato «non  poteva  ignorare  come  si
trattasse di compensi che, a  norma  dell'art.  54  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, avrebbero dovuto  essere
periodicamente  rivalutati»  e   sottolineato   come,   in   realta',
«l'adeguamento previsto dall'art. 54 del citato testo unico (...) non
e' mai intervenuto dall'emanazione del decreto  ministeriale  del  30
maggio  2002,  cosi'  che,  dopo  oltre  un   decennio   di   inerzia
amministrativa, la base tariffaria sulla quale calcolare  i  compensi
risultava gia' allora  seriamente  sproporzionata  per  difetto,  pur
considerando il contemperamento imposto  dalla  natura  pubblicistica
della prestazione». 
    Sulla base di tali premesse e' stato, quindi,  ritenuto  «affetto
da irragionevolezza l'intervento di riduzione della spesa erariale in
materia di giustizia adottato dal legislatore senza verificare che la
decurtazione operasse su importi  effettivamente  congruenti  con  le
stesse linee di fondo del decreto del Presidente della Repubblica  n.
115 del 2002, «dunque su tariffe, da un lato, proporzionate (sia pure
per difetto, tenendo conto  del  connotato  pubblicistico)  a  quelle
libero-professionali (che per parte loro, nell'ambito di una  riforma
complessiva dei criteri di liquidazione, sono  state  aggiornate)  e,
dall'altro, preservate nella loro elementare consistenza in  rapporto
alle variazioni del costo della vita». 
    L'irragionevolezza della  norma  censurata  e'  stata,  pertanto,
ritenuta  risiedere   nella   possibilita',   derivante   dalla   sua
combinazione con il sistema di determinazione dei compensi  delineato
dagli artt. 50 e 54 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
115  del  2002,  che  il  dimezzamento  imposto  dall'ammissione   al
patrocinio a spese dello Stato operi su una base tariffaria  gia'  di
per se' sproporzionata per difetto. 
    Per quanto attiene, poi,  piu'  specificamente,  l'illegittimita'
della norma penale, con riferimento alla figura del consulente  della
parte, la stessa Corte, con la sentenza 178 del  2017,  ha  affermato
che sotto il profilo della misura dei compensi liquidabili, a  fronte
delle prestazioni rese nel  processo,  ausiliario  del  magistrato  e
consulente di parte si trovano nella medesima condizione  riferendosi
la disciplina di cui agli artt. 50 e 54 decreto del Presidente  della
Repubblica n. 115/2002 ad entrambi i soggetti. 
    La    stessa    sentenza    ha,    quindi,    sottolineato    che
l'irragionevolezza derivante dall'imposizione del dimezzamento su una
base tariffaria gia' sproporzionata per difetto non puo'  che  essere
estesa anche agli onorari del consulente tecnico di  parte,  medesima
essendo la ratio decidendi e non  rilevando  in  senso  contrario  le
differenze  che  caratterizzano   le   figure   dell'ausiliario   del
magistrato e del consulente tecnico di parte. Sotto ulteriore profilo
di rilevanza costituzionale e' stato, infine,  valorizzato  il  fatto
che, per il soggetto ammesso al patrocinio a spese  dello  Stato  nel
processo penale, la possibilita' di nominare un consulente tecnico di
parte costituisce un aspetto essenziale del diritto di difesa. 
    Da tali  pronunce,  ad  avviso  del  Collegio,  discende  che  il
permanere  dell'obbligo  di  dimezzamento   dei   compensi   previsto
dall'art. 130 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per
il consulente della  parte  sarebbe  irragionevole  e,  pertanto,  in
contrasto con l'art. 3 Cost., tenuto conto  del  diverso  trattamento
previsto oggi previsto per il consulente dell'ufficio a seguito della
pronuncia 166/2022 della Corte e dello stesso consulente della  parte
nel procedimento penale a seguito della pronuncia 178/2017. 
    Ulteriore profilo di illegittimita' e', inoltre, quello  relativo
alla violazione dell'art. 24 Cost. traducendosi l'obbligo previsto in
un pregiudizio al  diritto  di  difesa,  atteso  il  rischio  di  una
maggiore  difficolta'  nel  reperimento  di  un  consulente   esperto
disponibile a svolgere la propria attivita'  in  favore  della  parte
ammessa proprio in ragione del minor compenso che  sarebbe,  in  ogni
caso, destinato a percepire. 
    Da tali considerazioni discende la necessita' di sospensione  del
procedimento di liquidazione e di rimessione degli  atti  alla  Corte
Costituzionale. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, Solleva, in quanto rilevante  e
non  manifestamente   infondata,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 130 decreto del Presidente della  Repubblica
n. 115/2002 nella parte in cui prevede la riduzione della meta' degli
importi spettanti al consulente della parte, per  contrasto  con  gli
artt. 3 e 24 Cast.; 
    sospende  il  procedimento  di  liquidazione  del  compenso   del
consulente della  parte  in  corso;  dispone  la  trasmissione  della
presente  ordinanza  e   degli   atti   del   processo   alla   Corte
Costituzionale; 
    dispone che la cancelleria notifichi la presente  ordinanza  alle
parti,  al  Pubblico  Ministero,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso nella Camera  di  Consiglio  del  Tribunale  delle
imprese di Tribunale di Torino in data 17 gennaio 2025. 
 
                        Il Presidente: Vitro' 
 
 
                                       Il Giudice estensore: La Manna