Reg. ord. n. 43 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/03/2025 n. 12

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 02/12/2024

Tra: Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS  C/ A. R.



Oggetto:

Assistenza e solidarietà sociale – Disabilità – Congedo straordinario per assistenza di un soggetto con disabilità in situazione di gravità – Soggetti legittimati alla fruizione del beneficio – Previsione che non include, nel novero dei beneficiari del congedo straordinario, il convivente di fatto – Denunciata disciplina, che, nella versione antecedente alla riforma del 2022, applicabile ratione temporis, viola la tutela costituzionale da riconoscere alla famiglia di fatto – Irragionevole compressione del diritto alla salute psicofisica del disabile grave, vista la limitazione dell’assistenza all’interno della propria comunità di vita in funzione di un dato normativo integrato dal mero rapporto di coniugio – Lesione dei diritti inviolabili dell’uomo.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 26/03/2001  Num. 151  Art. 42  Co. 5



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 32   Co.  



Udienza Pubblica del 4 novembre 2025 rel. SAN GIORGIO


Testo dell'ordinanza

                        N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 dicembre 2024

Ordinanza  del  2  dicembre  2024  della  Corte  di  cassazione   nel
procedimento civile promosso da Istituto nazionale  della  previdenza
sociale - INPS contro A. R.. 
 
Assistenza  e  solidarieta'   sociale   -   Disabilita'   -   Congedo
  straordinario per assistenza di  un  soggetto  con  disabilita'  in
  situazione di gravita' - Soggetti legittimati  alla  fruizione  del
  beneficio - Previsione che non include, nel novero dei  beneficiari
  del congedo straordinario, il convivente di fatto. 
- Decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
  disposizioni legislative in materia  di  tutela  e  sostegno  della
  maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della  legge  8
  marzo 2000, n. 53), art. 42, comma 5, nel  testo  antecedente  alla
  modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma  1,  lettera  n),
  del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105  ("Attuazione  della
  direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
  del  20  giugno  2019,  relativa   all'equilibrio   tra   attivita'
  professionale e vita familiare per i genitori  e  i  prestatori  di
  assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio"). 


(GU n. 12 del 19-03-2025)

 
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                           Sezione lavoro 
 
    Composta dagli ill.mi sig.ri magistrati: 
      dott. Umberto Berrino - Presidente 
      dott. Rossana Mancino - Rel. - Consigliere 
      dott. Luigi Cavallaro - Consigliere 
      dott. Francesco Buffa - Consigliere 
      dott. Simona Magnanensi - Consigliere 
    ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
20265-2023 proposto da: 
      I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza  sociale,  in  persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  domiciliato  in
Roma,  Via  Cesare  Beccaria   29,   presso   l'Avvocatura   centrale
dell'Istituto,  rappresentato  e  difeso   dagli   avvocati   Samuela
Pischedda, Maria Passarelli, Mauro Sferrazza; 
    - ricorrente 
      contro R      A      , domiciliato in Roma Piazza Cavour presso
la cancelleria della Corte suprema  di  cassazione,  rappresentato  e
difeso dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri; 
    - controricorrente 
      avverso la  sentenza  n.  482/2023  della  Corte  d'appello  di
Milano, depositata il 21 aprile 2023 R.G.N. 600/2022; 
    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
11 giugno 2024 dal Consigliere dott. Rossana Mancino; 
    udito il pubblico ministero in persona del sostituto  procuratore
generale dott. Carmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto  del
ricorso; 
    udito l'avvocato Samuela Pischedda. 
 
                            Rilevato che 
 
    1. Si controverte dell'ambito di applicazione dell'art. 42, comma
5, decreto legislativo n. 151 del 2001, ante novella  introdotta  nel
2022, e, precisamente,  s'interroga  la  Corte  di  legittimita'  per
l'inclusione,  in  via  interpretativa,  nel  novero   dei   soggetti
beneficiari del congedo ivi previsto, del convivente more uxorio  del
familiare con disabilita' grave; 
    2. R      A     ha agito in giudizio per  il  riconoscimento  del
diritto a fruire del congedo straordinario  per  il  periodo  dal  27
luglio al  30  novembre  2020  e  per  il  pagamento  della  relativa
indennita'; 
    3. la Corte d'appello di Milano,  con  la  sentenza  in  epigrafe
indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto
la domanda, ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 cit., nel
testo applicabile ratione temporis, per il periodo di convivenza more
uxorio antecedente al matrimonio contratto con la  coniuge,  disabile
in  situazione  di  gravita',  rigettata  dall'INPS  sul  presupposto
dell'assenza del vincolo coniugale (accolta,  in  seguito,  dall'INPS
per il  periodo  seguito  al  matrimonio  e  fino  al  decesso  della
coniuge); 
    4. la Corte di merito, letta la disposizione  citata  anche  alla
luce della successiva modifica normativa che, con l'art. 2, comma  1,
lettera  n)  decreto  legislativo  n.  105  del  2022,  benche'   non
applicabile ratione temporis, aveva incluso il  convivente  di  fatto
del soggetto in condizioni di disabilita'  grave  nella  pletora  dei
beneficiari dei permessi oggetto di causa, conformava la disposizione
ad un'interpretazione evolutiva, anche alla luce della  lettura  data
dalla Corte costituzionale del congedo straordinario, equiparando  il
convivente al coniuge convivente e alla parte di un'unione civile; 
    5. ricorre avverso tale sentenza l'INPS, con ricorso affidato  ad
un motivo, ulteriormente illustrato con  memoria,  avverso  il  quale
resiste R      A      , con controricorso; 
 
                           Considerato che 
 
    6. ritiene questo Collegio, per le  ragioni  che  di  seguito  si
andranno ad esporre, che sia rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  42,  comma  5,
decreto legislativo 151/2001, nel testo anteriore alla novella, nella
parte in cui non include il convivente more  uxorio  tra  i  soggetti
beneficiari del congedo straordinario finalizzato all'assistenza  del
familiare con disabilita' grave, per violazione degli articoli 2,  3,
32 Cost.; 
 
                           Sulla rilevanza 
 
    7. R      A      non rientra tra i soggetti elencati dalla  norma
in questione, nel testo applicabile ratione temporis, e,  in  assenza
di  una   pronuncia   della   Corte   costituzionale   che   dichiari
l'illegittimita'  dell'art.  42,  comma  5,  decreto  legislativo  n.
151/2001, nella parte in cui non include il  convivente  more  uxorio
tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza
al disabile grave, la domanda  azionata  dovrebbe  essere  senz'altro
rigettata; 
    8. la formulazione della disposizione, che provvede  ad  elencare
un  numero  chiuso  di  soggetti  legittimati  alla  percezione   del
beneficio (coniuge convivente e,  in  via  gradata,  genitori,  anche
adottivi, figli conviventi, fratelli o sorelle  conviventi),  esclude
la praticabilita' di una interpretazione costituzionalmente orientata
(cfr. Corte costituzionale nn. 58 del 2017 e 198 del 2003),  evidenza
avvalorata anche dalle quattro pronunce  della  Corte  costituzionale
intervenute ad ampliare il novero dei soggetti legittimati a ricevere
il beneficio (Corte cost. nn. 233 del 2005,  19  del  2009,  203  del
2013, 232 del 2018); 
    9. non ignora il Collegio che, nel giudizio incidentale  promosso
per analoga questione,  con  ordinanza  n.  158  del  2023  e'  stato
richiesto,  al  giudice  remittente,  un  nuovo  apprezzamento  della
rilevanza e della non manifesta infondatezza, in considerazione dello
jus superveniens costituito dal decreto legislativo n. 105 del  2022,
il cui art. 2, comma 1, lettera n), ha riformulato l'art.  42,  comma
5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 equiparando, ai  fini  del
godimento del congedo straordinario per  l'assistenza  del  congiunto
con disabilita' grave, ex art. 3, comma 3, della  legge  n.  104  del
1992, il convivente di fatto, di cui  all'art.  1,  comma  36,  della
legge n. 76 del 2016, al coniuge convivente; 
    10. si legge, invero, nell'ordinanza n. 158 cit., che  detto  jus
superveniens ha inciso in modo significativo sul quadro normativo  di
riferimento, integrando il  contenuto  della  disposizione  censurata
secondo il verso del sollevato dubbio di legittimita' costituzionale; 
    11. nondimeno ritiene il Collegio che il mutato quadro  normativo
non apra l'adito ad un'interpretazione evolutiva  della  disposizione
ante riforma si'  da  ritenerla  comprensiva  dell'equiparazione  del
convivente di fatto al coniuge del disabile in condizione di gravita'
estendendo il numero chiuso  dei  beneficiari  di  un  trattamento  a
carico  della  collettivita',   fin   da   epoca   antecedente   alla
sopravvenuta modifica del quadro normativo per  effetto  del  decreto
legislativo  30  giugno  2022,  n.  105  ovvero  per  il  tramite  di
un'interpretazione costituzionalmente orientata; 
    12. si legge nella relazione illustrativa allo schema di  decreto
legislativo  di  attuazione  della  direttiva  (UE)   2019/1158   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  20  giugno  2019,  relativa
all'equilibrio tra attivita' professionale e  vita  familiare  per  i
genitori e i prestatori di assistenza,  e  che  abroga  la  direttiva
2010/18/UE del Consiglio, che: «Con la lettera m) [recte: lett n) nel
testo in G.U.], all'art. 42, comma 5,  del  testo  unico  sono  stati
aggiunti, quali soggetti beneficiari del  congedo  straordinario  per
l'assistenza a parenti affetti da  disabilita'  grave,  la  parte  di
un'unione civile di cui all'art. 1, comma 20, della legge  20  maggio
2016, n. 76 e il convivente di fatto di cui  all'art.  1,  comma  36,
della medesima  legge.  Per  quanto  riguarda  la  parte  dell'unione
civile, la nuova previsione ha un  mero  intento  chiarificatore,  in
quanto il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 stabilisce gia'
che  "le  disposizioni  contenenti  le  parole  «coniugi»  o  termini
equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti  aventi  forza
di legge, nei regolamenti nonche' negli  atti  amministrativi  e  nei
contratti collettivi,  si  applicano  anche  ad  ognuna  delle  parti
dell'unione civile tra persone  dello  stesso  sesso".  L'inserimento
della categoria del convivente  di  fatto  si  ritiene  opportuno  in
questa sede nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale  di
cui all'art. 3, comma  2,  della  Costituzione.  E'  stato,  inoltre,
aggiunto un ultimo periodo all'art. 42 in esame, per specificare  che
il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza  con
il  soggetto  da  assistere  sia  stata  instaurata  dal  richiedente
successivamente alla richiesta. La previsione  risponde  all'esigenza
di conformarsi  al  principio  espressamente  affermato  dalla  Corte
costituzionale con sentenza n. 232/2018, per lo  specifico  caso  del
figlio nei confronti del genitore»; 
    13. come reso  palese  dalla  relazione  illustrativa,  l'intento
chiarificatore e' attribuito solo alle unioni di fatto, e  non  anche
alle convivenze, l'inclusione del convivente nel  disposto  normativo
e' improntata al rispetto del canone  di  ragionevolezza,  infine,  i
profili di diritto  intertemporale  sono  valorizzati  con  esclusivo
riferimento alla convivenza con il soggetto da  assistere  instaurata
in epoca successiva alla richiesta di congedo; 
    14. la norma sopravvenuta  ha  equiparato,  ai  soli  fini  della
fruizione del congedo straordinario, di  cui  all'art.  4,  comma  2,
della legge n. 53 del 2000, il convivente di fatto al coniuge e  alla
parte dell'unione civile, senza con  cio'  valorizzare,  in  se',  la
convivenza di  fatto  ma  proseguendo  in  quell'opera  di  specifico
allargamento  della  protezione  e  del  diritto  del  disabile,   in
condizione di gravita', di ricevere assistenza dalla parte alla quale
e' unita da legami affettivi di coppia  e  di  reciproca  assistenza,
morale e materiale; 
    15. il legislatore delegato del 2022  ha,  dunque,  ulteriormente
ampliato i diritti del convivente di fatto,  come  gia'  riconosciuto
con  legge  n.  76   del   2016:   nella   materia   dell'ordinamento
penitenziario; in caso di malattia o ricovero; in caso di  morte  del
precedente assegnatario di alloggi di edilizia popolare; nell'impresa
familiare,  ex  art.  230-bis  codice  civile;  in  caso  di  domanda
d'interdizione o inabilitazione; nella nomina a  tutore,  curatore  o
amministratore di sostegno; quanto ai diritti spettanti al superstite
in caso di decesso del convivente dovuto  al  fatto  illecito  di  un
terzo (art. 1, commi 38, 39, 44-49, legge n. 76 cit.); 
    16. non vi e' dunque un rilievo autonomo della famiglia di  fatto
ma solo un costante e progressivo  riconoscimento  del  catalogo  dei
diritti del convivente di fatto in un contesto in cui, come  rilevato
da ultimo da Cass., Sez.  Un.,  n.  35385  del  2023,  la  convivenza
prematrimoniale e' ormai un fenomeno di costume sempre piu'  radicato
nei  comportamenti  della  nostra  societa'  cui   si   affianca   un
accresciuto riconoscimento - nei dati statistici e  nella  percezione
delle persone - dei legami di fatto intesi come formazioni  familiari
e sociali di tendenziale pari dignita' rispetto a quelle matrimoniali
e costantemente si ripresenta, soprattutto nella materia del  diritto
di famiglia,  l'esigenza  che  la  giurisprudenza  si  faccia  carico
dell'evoluzione  del  costume  sociale  nella  interpretazione  della
nozione di  famiglia,  concetto  caratterizzato  da  una  commistione
intrinseca di relazioni fattuali e giuridiche, e nell'interpretazione
dei vari modelli familiari; 
    17. come ribadito da Cass., Sez. Un.  n.  35385  cit.,  in  linea
generale, tra i canoni che orientano  l'interpretazione  della  legge
deve  annoverarsi  anche  quello   dell'interpretazione   storico   -
evolutiva,  che  si  aggiunge  ai  canoni  letterale,  teleologico  e
sistematico e, nutrendosi anche del diritto positivo successivo  alla
disciplina regolatrice della fattispecie, getta sulla stessa una luce
retrospettiva capace di disvelarne significati e  orientamenti  anche
differenti da quelli precedentemente individuati (Cass. Sez.  Un.  n.
24413/2021, ove si sono anche efficacemente  rimarcati  i  limiti  di
tolleranza ed elasticita' dell'enunciato normativo,  che  l'attivita'
interpretativa non puo' superare); 
    18. tuttavia, il detto canone non sembra soccorrere  l'interprete
nella soluzione della questione sottesa  al  giudizio  d'impugnazione
all'esame, in considerazione della  delimitata  cornice  del  decreto
legislativo n. 105 del 2022, volta  ad  armonizzazione,  nel  diritto
interno, la direttiva (UE) 2019/1158 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra  attivita'
professionale e vita familiare per  i  genitori  e  i  prestatori  di
assistenza, e che ha abrogato la direttiva 2010/18/UE del Consiglio; 
    19.  si  e'  trattato,  dunque,  dell'esercizio  di   un   potere
legislativo delegato per il tramite della legge 22  aprile  2021,  n.
53, legge di delegazione europea 2019-2020, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea (art. 1, comma 1, e l'allegato A, punto  27,
legge n. 53/2021 cit.); 
    20. dall'articolato della legge di delegazione  non  si  evincono
criteri specifici al quale informare la potesta' legislativa delegata
conferita  al  Governo  per  l'armonizzazione  della  direttiva  (UE)
2019/1158 (genericamente indicata, nell'allegato A,  tra  le  plurime
direttive   oggetto   di   recepimento   nei   termini   prescritti),
diversamente da altre direttive, del pari oggetto  di  armonizzazione
ma affidate, dagli articoli dal 3 al 29 legge n. 53 cit., a specifici
criteri di delegazione; 
    21. soccorrono, pertanto, all'interprete del decreto  legislativo
le direttrici rese palesi dalla direttiva medesima; 
    22. dal considerando n. 16 si evince che: «La presente  direttiva
stabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternita',  al
congedo parentale e al congedo per i prestatori  di  assistenza  e  a
modalita' di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o i
prestatori di assistenza. Facilitando la conciliazione tra  lavoro  e
vita familiare per tali  genitori  e  prestatori  di  assistenza,  la
presente direttiva dovrebbe contribuire a  conseguire  gli  obiettivi
del trattato di parita' tra uomini e donne  per  quanto  riguarda  le
opportunita' sul mercato del lavoro, la parita'  di  trattamento  sul
posto di lavoro e la promozione di un livello di occupazione  elevato
nell'Unione»; 
    23. dal considerando n. 38 si evince la ratio delle disposizioni,
per quanto in questa sede rileva, «destinate ad aiutare i  lavoratori
che sono prestatori di assistenza durante uno  specifico  periodo  di
tempo  e  mirano  a  mantenere  e  promuovere  il  loro  collegamento
ininterrotto con il mercato del lavoro»; 
    24. l'art. 6 della  direttiva  cit.,  rubricato  «Congedo  per  i
prestatori di assistenza» recita: «1. Gli Stati  membri  adottano  le
misure necessarie  affinche'  ciascun  lavoratore  abbia  diritto  di
usufruire di un congedo per i  prestatori  di  assistenza  di  cinque
giorni lavorativi all'anno.  Gli  Stati  membri  possono  specificare
modalita' supplementari riguardo all'ambito  e  alle  condizioni  del
congedo dei prestatori di assistenza in  conformita'  del  diritto  o
delle prassi nazionali. La fruizione  di  tale  diritto  puo'  essere
subordinata a un'adeguata attestazione, in conformita' del diritto  o
delle prassi nazionali. 2. Gli  Stati  membri  possono  assegnare  il
congedo dei prestatori di assistenza sulla  base  di  un  periodo  di
riferimento diverso da un anno, per singola persona che necessita  di
assistenza o sostegno o per singolo caso»; 
    25. in definitiva, nessun passaggio  della  direttiva  cit.  reca
riferimenti idonei ad armonizzare illimitatamente e  indefinitamente,
nella legislazione nazionale, fin da epoca antecedente alla  novella,
la tutela del prestatore di cura e  assistenza  nella  convivenza  di
fatto e ad equiparare il convivente di fatto al coniuge e alla  parte
di un'unione civile; 
    26. l'armonizzazione della direttiva nell'ordinamento interno  e'
stata di certo preordinata alla piu'  pregnante  tutela  del  diritto
alla salute  del  disabile,  valorizzando  il  familiare  che  presti
assistenza  e  accudimento  sollevandolo  dai  concomitanti   impegni
quotidiani  di  lavoro  e  familiari  in  funzione  di  una   miglior
condizione complessiva  del  caregiver  foriera  di  una  vantaggiosa
assiduita' per la persona cara, fragile, assistita; 
    27. pur non dando tutela ai caregivers familiari - prestatori  di
assistenza alla stregua della traduzione della direttiva - il decreto
legislativo del 2022 ha introdotto ampie garanzie  per  il  familiare
che accudisca il congiunto (non dimenticando che  il  Comitato  delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'  ha  rilevato
come i caregiver familiari, in Italia,  siano  discriminati  e  il  3
ottobre 2022 ha condannato  l'Italia  nella  incapacita'  di  fornire
servizi di supporto individualizzati alle  famiglie  di  persone  con
disabilita', nella rilevata violazione dei  loro  diritti  alla  vita
familiare, a vivere in modo indipendente e  per  un  tenore  di  vita
adeguato, per violazione degli obblighi previsti dagli  articoli  19,
23 e 28, comma 2, lettera c), in  combinato  disposto  con  l'art.  5
della Convenzione sui diritti delle persone con disabilita'); 
    28. non vi e' dunque, nell'ordinamento,  alcuna  fonte  normativa
primaria che, per il convivente, rechi disposizione analoga a  quella
introdotta dal legislatore del 2016 che ha  esteso  ad  ognuna  delle
parti dell'unione civile, tra persone dello stesso  sesso,  tutte  le
disposizioni contenenti le parole «coniugi»  o  termini  equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,  nei
regolamenti  nonche'  negli  atti  amministrativi  e  nei   contratti
collettivi (art. 1, comma 20 legge n. 76/2016 cit.); 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    29. la norma dettata dall'art. 42, comma 5,  decreto  legislativo
n. 151 del  2001,  nel  testo  anteriore  alla  riforma,  applicabile
ratione temporis, viola  la  tutela  costituzionale  da  riconoscersi
all'aggregazione costituita dalla convivenza di fatto e quindi  dalla
famiglia di fatto, in quanto comunita' d'affetti in  cui  l'individuo
sviluppa  la  propria  personalita'  nella   garanzia   dei   diritti
inviolabili; 
    30. l'indicata esclusione comprime in modo irragionevole (art.  3
Cost.) il  diritto  alla  salute  psicofisica  (art.  32  Cost.)  del
disabile grave - inteso come diritto inviolabile dell'uomo ex art.  2
Cost. - limitandone l'assistenza all'interno della propria  comunita'
di vita in funzione di un dato normativo integrato «dal mero rapporto
di coniugio» (art. 29 Cost.); 
    31. il diritto inviolabile alla salute del disabile  grave  nella
sua dimensione piena - anche relazionale - non puo' essere obliterato
ove custodito e protetto in seno alla  famiglia  di  fatto  alla  cui
preminente valutazione,  come  comunita'  capace  di  sostenere  ogni
componente nello sviluppo della personalita', concorrono: 
      a) il riconoscimento  operato  dalla  normativa  sull'esercizio
della responsabilita' genitoriale nei procedimenti relativi ai  figli
nati fuori del matrimonio (art. 337-bis e ss. codice civile, inserito
dall'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 28 dicembre  2013,  n.
154 recante «Revisione  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
filiazione, a norma dell'art. 2 della  legge  10  dicembre  2012,  n.
219»); 
      b) l'eliminazione dall'ordinamento, con legge 10 dicembre 2012,
n.  219  (Disposizioni  in  materia  di  riconoscimento   dei   figli
naturali), delle distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, in
affermazione del principio dell'unicita' dello  stato  giuridico  dei
figli (art. 315 codice civile); 
      c) la precedente introduzione dell'affido condiviso  dei  figli
rispetto ai genitori non legati da vincolo matrimoniale con  legge  8
febbraio 2006, n. 54, recante «Disposizioni in materia di separazione
dei genitori e affidamento condiviso dei figli»; 
      d) la previsione che possa essere nominata come  amministratore
di  sostegno  anche  la  persona  stabilmente   convivente   con   il
beneficiario, persona che puo' anche promuovere il  procedimento  per
l'interdizione  e  l'inabilitazione  (legge  9  gennaio  2004,  n.  6
(Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo
I,  relativo  all'istituzione  dell'amministrazione  di  sostegno   e
modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e  429  del
codice civile in materia d'interdizione e  d'inabilitazione,  nonche'
relative norme di attuazione, di coordinamento e finali); 
    32. il riconoscimento delle posizioni  risarcitorie  in  capo  ai
componenti della famiglia di fatto e l'affermazione di  un  principio
di  responsabilita'  dei  terzi,  svolgerebbe   analoga   convergente
funzione; 
    33. la prospettiva e' quella adottata dalla Corte  costituzionale
con la sentenza n. 213 del 2016 che nel riconoscere al convivente  di
fatto il permesso mensile retribuito di cui all'art. 33 legge n.  104
del 1992,  ha  sostenuto  che,  altrimenti:  «  [...]  il  diritto  -
costituzionalmente presidiato  -  del  portatore  di  handicap  (ora,
recte, del disabile) di ricevere  assistenza  nell'ambito  della  sua
comunita' di vita, verrebbe ad  essere  irragionevolmente  compresso,
non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori  di  un
rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di  un  dato
"normativo"  rappresentato  dal  mero  rapporto  di  parentela  o  di
coniugio» aggiungendo che  «[...]  se,  dunque,  l'art.  3  Cost.  e'
violato per la non ragionevolezza della norma censurata, gli articoli
2 e 32 Cost. lo sono, quanto  al  diritto  fondamentale  alla  salute
psico-fisica  del  disabile  grave,  sia  come  singolo   che   nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'»; 
    34. va ricordata,  inoltre,  la  posizione  che,  nel  tempo,  ha
assunto la Corte europea dei diritti dell'uomo; 
    35. fin dalla sentenza Marckx vs Belgio (ricorso n.  683/74)  del
13 giugno 1979, la Corte europea dei diritti dell'uomo  ha  affermato
che la vita familiare comprende anche gli interessi materiali  ed  ha
esteso la nozione di vita familiare di  cui  all'art.  8  anche  alla
famiglia non legittima che, nel caso di specie, era costituita da una
madre e dalla figlia nata fuori dal matrimonio; 
    36. cosi' nel caso Keegan vs  Irlanda,  sentenza  del  26  maggio
1994, ha affermato che la nozione di famiglia di cui all'art.  8  non
e' limitata alle relazioni fondate sul matrimonio e puo' oltrepassare
di fatto i legami familiari  quando  le  parti  convivono  fuori  dal
matrimonio (nella specie la legge irlandese sull'adozione  negava  al
padre naturale, convivente di fatto con  un'altra  donna  al  momento
della nascita del figlio, il diritto di prestare il proprio  consenso
all'affidamento del bambino da parte della madre): 
    37. ancora nel caso X., Y. e Z. vs Regno Unito, sentenza  del  22
aprile 1997, la Corte europea ha ribadito  che  la  nozione  di  vita
familiare non e' limitata alle coppie sposate e  sottolineato  che  i
criteri rilevanti per la definizione sono la convivenza della coppia,
la lunghezza  della  relazione,  la  presenza  di  figli,  occorrendo
accertare l'esistenza di una relazione effettiva (nel caso di specie,
la Corte  ha  ritenuto  si  potesse  parlare  di  vita  familiare  in
relazione alla situazione  di  convivenza  tra  un  transessuale,  la
compagna e la figlia nata dalla loro unione); 
    38. ancora,  con  la  sentenza  del  5  gennaio  2010,  nel  caso
Jaremowicz vs Polonia (ricorso n. 24023/03), la Corte dei diritti  ha
sottolineato le affinita' e le differenze strutturali tra il  diritto
a contrarre matrimonio garantito dall'art. 12 Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e
il diritto al rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU; 
    39. con la medesima sentenza ha rimarcato le differenze  che,  in
particolare, si  riflettono  sull'ampiezza  del  sindacato  che  puo'
operare in materia la stessa Corte: nel caso dell'art.  12  CEDU,  il
controllo  di  conformita'  alla  Convenzione  deve  limitarsi   alla
verifica dell'arbitrarieta' e sproporzionalita' delle scelte  operate
dagli Stati in virtu' del margine di apprezzamento che la Convenzione
riserva loro in materia (§ 50); 
    40. ancora, nel caso  e  ti  vs  Italia  (ricorso  n.  16318/07),
sentenza del 27 aprile 2010, la Corte ha ribadito che l'art. 8  trova
applicazione anche rispetto a legami familiari di fatto, in  presenza
di vincoli di natura affettiva (i ricorrenti si erano visti rigettare
la domanda di adozione di un neonato che, subito dopo la nascita, era
stato collocato provvisoriamente presso di loro, in quanto  la  madre
aveva rifiutato di riconoscerlo: la Corte europea  ha  osservato  che
l'art. 8 e' applicabile anche nei confronti dei  ricorrenti,  benche'
essi non abbiano  potesta'  genitoriale  sul  bambino,  perche'  tale
disposizione si applica  anche  ai  legami  familiari  di  fatto,  in
presenza di vincoli di natura affettiva); 
    41.  ebbene,  la  famiglia  e'  considerata,  dalla  normativa  e
giurisprudenza europea, sia nella sua versione tradizionale, composta
da due membri  di  sesso  diverso  uniti  in  matrimonio,  sia  nella
versione moderna costituita da coppie non  unite  in  matrimonio,  ma
semplicemente conviventi, siano esse di sesso diverso o dello  stesso
sesso e la convivenza qualifica il rapporto che lega i famigliari  di
fatto; non si esige una disciplina dei differenti  modelli  familiari
identica  a   quella   del   matrimonio   ma   una   disciplina   non
discriminatoria (art. 14 della CEDU) che salvaguardi  e  rispetti  le
scelte familiari della persona; 
    42. sempre la Corte europea dei  diritti  dell'uomo,  Schalk  and
Kopf vs Austria, decisione del 24 giugno 2010, ha  riconosciuto  alle
coppie omoaffettive il diritto al rispetto della  vita  familiare  ex
art. 8 CEDU, includendole nella definizione  di  famiglia,  anche  in
base  ad  una  interpretazione  evolutiva  dell'art.  12  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali («Diritto al matrimonio: A partire dall'eta' minima  per
contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di  sposarsi
e di fondare una famiglia secondo le  leggi  nazionali  che  regolano
l'esercizio di tale diritto») e in relazione all'art. 9  della  Carta
di Nizza («Diritto di sposarsi  e  di  costituire  una  famiglia:  Il
diritto di sposarsi e il diritto  di  costituire  una  famiglia  sono
garantiti  secondo   le   leggi   nazionali   che   ne   disciplinano
l'esercizio»); 
    43. la Corte europea dei diritti  dell'uomo,  Grande  Chambre,  7
novembre 2013, Vallianatos e altri vs Grecia, ha  statuito  circa  il
diritto del singolo,  una  volta  instaurato  il  legame  di  coppia,
all'uguaglianza con il partner, tutelato non tanto in base all'art. 5
del Protocollo n. 7 alla Convenzione, sulla parita'  tra  i  coniugi,
quanto sul fondamento degli articoli 8 e 14 CEDU, e confermato la non
necessaria coabitazione per l'individuazione della famiglia di fatto; 
    44. sempre la Corte europea dei  diritti  dell'uomo,  vs  Italia,
decisione del 21 luglio 2015, ha sancito la  violazione  dell'art.  8
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali per omissioni del Governo italiano,  ossia  per
non aver adempiuto all'obbligo positivo  di  assicurare  alle  coppie
omoaffettive la disponibilita' di uno specifico strumento/istituto di
tutela dei propri diritti e doveri, nonostante la  giurisprudenza  ne
avesse ravvisato la necessita' di intervento; 
    45. insomma, prendendo le mosse dai principi generali che vengono
in  rilievo  nelle  materie  della  famiglia,  del  lavoro  e   della
protezione dei soggetti fragili, sia la  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo  sia  la  Corte   costituzionale,   pur   riconoscendo   la
discrezionalita' del legislatore  nel  prevedere  diverse  soglie  di
tutela dei vincoli discendenti dal matrimonio e dalla  convivenza  di
fatto in relazione alla necessita' di proteggere i controinteressi in
gioco, hanno tuttavia stigmatizzato che nessuna situazione espressiva
della scelta di un differente modello familiare puo' restare priva di
tutela; 
    46. benche' la Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  riconduca
nella sfera applicativa dell'art. 8 CEDU, nella parte in cui protegge
la vita familiare, la tutela dei vincoli affettivi discendenti  dalla
convivenza di fatto, tuttavia, considera legittima la limitazione  di
tale diritto, riconoscendo altresi' la possibilita' di  bilanciamenti
differenziati per le coppie sposate e le convivenze  di  mero  fatto,
secondo la discrezionale valutazione  del  legislatore  (cfr.,  Corte
europea dei diritti dell'uomo, 3 aprile  2012,  Van  der  Heijdel  vs
Netherlands); 
    47.  di  bilanciamento  deve  pur  sempre  trattarsi  e  non   di
indifferenza  del  legislatore  allorche'  vengono  in  gioco,  nella
comunita' degli affetti,  i  profili  relativi  alla  protezione  del
componente fragile, protezione immutata  e  conformata  a  doveri  di
solidarieta' indipendentemente dall'esservi  o  meno  il  crisma  del
vincolo coniugale; 
    48.  la  salute   psicofisica   del   disabile,   quale   diritto
fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., rientra  tra
i diritti  inviolabili  che  la  Repubblica  riconosce  e  garantisce
all'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalita' (art. 2 Cost.); 
    49. la cura, l'accudimento,  la  protezione  del  disabile  e  il
soddisfacimento  dell'esigenza  di  socializzazione  conformato  alle
delicate   modalita'   del   vivere   correlate   alla   disabilita',
costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della  personalita'  e
idonei strumenti di tutela  della  salute  del  disabile,  nella  sua
accezione  piu'  ampia  di  salute  psicofisica  e  sulla  condizione
giuridica della persona con disabilita' confluisce  un  complesso  di
valori che attingono ai fondamentali motivi  ispiratori  del  disegno
costituzionale (Corte cost. n. 42 del 2024); 
    50. il ruolo fondamentale svolto dalla  famiglia,  nella  cura  e
nell'assistenza dei soggetti disabili, ribadito, da ultimo, da  Corte
costituzionale n. 42 del 2024 cit., richiamando numerosi  precedenti,
tra cui Corte costituzionale n. 203 del 2013, va affermato, pur nella
distinta  considerazione  costituzionale  della  convivenza   e   del
rapporto coniugale,  nella  comunita'  di  vita  e  affetti  in  cui,
l'assenza del vincolo coniugale costituisce un  mero  dato  normativo
che,   ove   cosi'   non   fosse,   comprimerebbe   irragionevolmente
l'effettivita' dell'assistenza ed  integrazione  del  disabile  nella
comunita' affettiva discriminando altresi' i caregiver  o  prestatori
di assistenza dediti, in identica misura, ad  apprestare  accudimento
premuroso al congiunto disabile; 
    51. peraltro, la legge di bilancio per l'anno  2018  -  legge  27
dicembre 2017, n. 205 - ha gia' attribuito, con l'art. 1, comma  255,
la definizione di caregiver familiare alla persona che assiste  e  si
prende cura del convivente di fatto ai sensi della  legge  20  maggio
2016, n. 76 (che, vale ricordare, ai limitati fini delle disposizioni
di cui ai commi da 37 a 67 della legge n. 76 cit., ha  introdotto  la
definizione di conviventi di fatto,  vale  a  dire  di  «due  persone
maggiorenni unite stabilmente da legami  affettivi  di  coppia  e  di
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela,  affinita'  o  adozione,  da  matrimonio  o  da  un'unione
civile»; 
    52. la convivenza di fatto e' in concreto capace di corrispondere
alle esigenze di realizzazione dei fondamentali  bisogni  di  cura  e
protezione  della  persona  disabile  grave  al  pari  del   rapporto
coniugale; 
    53. sul piano del diritto unionale va richiamato l'art.  9  della
Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. («Il diritto di  sposarsi  e
il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio»), approvata dal Parlamento
europeo il 14 novembre 2000, formalmente proclamata a  Nizza  il  7-8
dicembre 2000 e divenuta giuridicamente vincolante (ex art.  6,  par.
1, TUE) a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; 
    54. con tale disposizione, infatti, il diritto di sposarsi  viene
riconosciuto tra le liberta' fondamentali tutelate dal capo  secondo,
in modo disgiunto rispetto al diritto di fondare una famiglia,  cosi'
realizzando una significativa apertura nei confronti  delle  famiglie
di fatto, in  quanto  la  meritevolezza  degli  interessi  perseguiti
attraverso  la  scelta,  del  tutto  legittima,  di  convivere  senza
matrimonio viene riconosciuta e tutelata  anche  al  di  fuori  della
presenza di vincoli formali nei rapporti familiari; 
    55. i giudici di Strasburgo, come  gia'  sopra  accennato,  hanno
interpretato evolutivamente la  nozione  di  vita  familiare  di  cui
all'art. 8 CEDU, includendovi, oltre al rapporto di coniugio in senso
stretto, la parentela tra nonni e nipoti (sentenza 13 luglio 2000, n.
39221,                vs Italia), zii e  nipoti  (sentenza  3  giugno
2004,  1ª  sez.,  E       Z     vs  Italia)  purche'  venga   provata
l'esistenza di legami personali affettivi (come la coabitazione o  le
visite frequenti) ed anche la relazione di una coppia omosessuale (v.
la gia' ricordata sentenza del 24 giugno 2010,  prima  sezione,  caso
Schalk and Kopf vs Austria); 
    56. ed infatti, per la  consolidata  giurisprudenza  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo, in materia di coppie eterosessuali, la
nozione di famiglia, in  base  alla  predetta  disposizione,  non  e'
limitata alle relazioni basate  sul  matrimonio  e  puo'  comprendere
altri legami familiari di fatto, se  le  parti  convivono  fuori  dal
vincolo del matrimonio; 
    57. conclusivamente, non essendo percorribile la  strada  di  una
interpretazione della disposizione conforme a  Costituzione,  ritiene
il Collegio che l'art. 42, comma 5, decreto legislativo  n.  151  del
2001, ante novella, nella parte in cui non include,  nel  novero  dei
beneficiari del congedo straordinario, il convivente di fatto,  ponga
seri dubbi di costituzionalita' per violazione degli articoli  2,  3,
32 della Costituzione. 

 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte, visti gli articoli 134 Cost. e 23 della legge 11  marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in
riferimento agli articoli 2, 3, 32 della Costituzione,  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 42,  comma  5,  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo  2000,  n.  53),
nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta  con  l'art.
2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo  30  giugno  2022,  n.
105.  Sospende  il  presente  giudizio.  Ordina  che,  a  cura  della
cancelleria, la presente ordinanza  sia  notificata  alle  parti  del
giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa  Corte  e
al Presidente del  Consiglio  dei  ministri;  ordina,  altresi',  che
l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle  due
Camere del Parlamento; dispone l'immediata trasmissione  degli  atti,
comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento  delle
prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera di  consiglio  dell'11  giugno
2024. 
 
                       Il Presidente: Berrino