Reg. ord. n. 44 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/03/2025 n. 12

Ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere  del 20/01/2025

Tra: M. C.

Oggetto:

Reati e pene – Reati in materia di immigrazione – Delitti di contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno o di documenti necessari al loro ottenimento e di utilizzo dei medesimi atti e documenti contraffatti o alterati – Mancata previsione di trattamenti sanzionatori differenziati – Omessa previsione, in particolare, della riduzione di un terzo della pena per il delitto di utilizzo degli atti e documenti contraffatti o alterati, analogamente a quanto previsto dall’art. 489 cod. pen. – Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 5  Co. 8



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.  



Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. CASSINELLI


Testo dell'ordinanza

                        N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2025

Ordinanza del 20 gennaio 2025 del  Tribunale  di  Santa  Maria  Capua
Vetere nel procedimento penale a carico di M. C.. 
 
Reati e pene  -  Reati  in  materia  di  immigrazione  -  Delitti  di
  contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno o di  documenti
  necessari al loro ottenimento e di utilizzo  dei  medesimi  atti  e
  documenti  contraffatti  o  alterati  -   Mancata   previsione   di
  trattamenti sanzionatori  differenziati  -  Omessa  previsione,  in
  particolare, della riduzione di un terzo della pena per il  delitto
  di  utilizzo  degli  atti  e  documenti  contraffatti  o  alterati,
  analogamente a quanto previsto dall'art. 489 cod. pen. 
- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
  disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  norme
  sulla condizione dello straniero), art. 5, comma 8-bis. 


(GU n. 12 del 19-03-2025)

 
                TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
Ufficio del  giudice  per  le  indagini  preliminari  e  dell'udienza
                             preliminare 
 
    Il giudice dell'udienza preliminare, dott. Giuseppe Zullo,  sulla
questione  di  legittimita'  costituzionale  avanzata  dal  difensore
(munito di procura speciale) dell'imputato C.M., nato in ... in  data
..., in ordine all'art. 5, comma 8-bis  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286; 
    Sentito il  pubblico  ministero,  che  s'e'  associato  a  quanto
esposto dalla difesa; 
 
                        Osserva quanto segue 
 
    C.M. e' chiamato a rispondere del  reato  previsto  dall'art.  5,
comma 8-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  commesso
in ... in data ... ed accertato in data ...,  «perche',  al  fine  di
ottenere il permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  lavoro,  presso
l'ufficio immigrazione del Commissariato di ... utilizzava a sostegno
della relativa richiesta falsa documentazione attestante un  rapporto
di lavoro domestico inesistente. 
    Nello specifico: 
        denuncia  di  rapporto  di  lavoro  domestico  apparentemente
rilasciata dall'INPS di Caserta in data ..., protocollo n. ... 
        copia di carta di identita' I. apparentemente rilasciata  dal
Comune di ..., ed intestata al sig. P.C. nato a ... in data ...». 
    All'udienza  preliminare  del  27  giugno   2024   il   difensore
dell'imputato, munito di procura speciale, ha preannunciato questione
di legittimita' costituzionale dell'indicata  disposizione  normativa
(appunto l'art. 5, comma 8-bis  del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286) in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione,
per i motivi che saranno di seguito esposti. 
    Alla  successiva  udienza  del  3  ottobre  2024  la  difesa   ha
specificato le proprie doglianze precisando che l'esigenza  di  adire
la Corte costituzionale era dettata dalla  volonta'  di  definire  il
giudizio  nelle  forme  del  rito  abbreviato  (e  dalla  conseguente
necessita', in caso di condanna, di evitare l'inflizione di una  pena
«irragionevole»), chiedendo  pertanto  un  termine  per  formalizzare
l'accesso al rito e per ufficializzare, di  seguito,  l'eccezione  di
incostituzionalita'. 
    In data 13 gennaio  2025,  pertanto,  e'  stata  veicolata  dalla
difesa la richiesta di definizione del processo con rito  abbreviato,
immediatamente disposto  dallo  scrivente.  A  quel  punto  e'  stata
proposta la prima indicata questione di legittimita'  costituzionale,
sulla quale questo giudice s'e' riservato  per  decidere  come  dalla
presente ordinanza. 
    Due i profili di doglianza stigmatizzati dal difensore. 
    In primo luogo, l'articolo in questione si porrebbe in  contrasto
con gli articoli 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede
il medesimo trattamento sanzionatorio in ordine ad una pluralita'  di
fattispecie criminose, tutte in  esso  contemplate,  aventi  gravita'
senz'altro  diversa  e  dunque  irragionevolmente  equiparate   quoad
poenam. L'art. 5, comma 8-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, infatti, punisce indistintamente, con la reclusione da uno  a
sei anni, sia  chi  contraffa'  o  altera  un  visto  di  ingresso  o
reingresso, la comunicazione del  rilascio  di  un'autorizzazione  ai
viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto
di soggiorno o una carta di soggiorno, sia chi  contraffa'  o  altera
documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di  ingresso
o di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi,  della  proroga  del
visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta  di  soggiorno  sia,  infine,  chi  utilizza  uno  di  tali
documenti contraffatti o alterati. 
    In secondo luogo, l'art. 5, comma 8-bis del  decreto  legislativo
25 luglio 1998 si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 27 della
Costituzione  nella  parte  in  cui,   equiparando   il   trattamento
sanzionatorio di colui che contraffa' o altera gli atti e i documenti
in esso contemplati e di colui che di tali atti (gia' contraffatti  o
alterati) fa  uso,  introdurrebbe  un'ingiustificata  disparita'  tra
l'autore delle condotte in oggetto e il soggetto attivo del reato  di
cui all'art. 489 del  codice  penale,  a  mente  del  quale  la  pena
edittale per il delitto  di  utilizzo  di  documenti  contraffatti  o
alterati va determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le
condotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi. 
    Le due doglianze, a parere di chi scrive, non sono manifestamente
infondate. 
    Quanto alla prima questione, non puo' sottacersi che  in  effetti
l'art. 5,  comma  8-bis  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,
nell'equiparare  la  cornice  edittale  delle  plurime  ed   autonome
fattispecie ivi contemplate, introduce un  trattamento  sanzionatorio
omogeneo per ipotesi criminose senz'altro diverse quanto a  gravita',
condotta e grado  di  lesione  al  bene  interesse  tutelato.  Altro,
infatti, e'  falsificare  un  titolo  abilitativo  al  soggiorno  nel
territorio dello Stato (sia sub specie di creazione di  un  atto  non
originale sia sub specie  di  alterazione  di  un  preesistente  atto
originale), altro e' falsificare documenti utili al rilascio di  tale
titolo, altro ancora e' fare uso di detti atti gia'  falsificati.  Le
prime due ipotesi criminose (ossia le condotte di falsificazione  dei
titoli abilitativi  al  soggiorno  o  dei  documenti  utili  al  loro
ottenimento)    presuppongono     all'evidenza     un'organizzazione,
quand'anche rudimentale, di mezzi e  risorse  denotante  una  maggior
capacita' criminale, una piu' marcata pervicacia  delinquenziale,  un
dolo verosimilmente piu' intenso, elementi - questi - che considerati
nella loro globalita' e letti alla luce del dato per cui non di  rado
si tratta di condotte perpetrate nell'ambito  di  organizzazioni  che
traggono  lucro  dallo  sfruttamento  dell'immigrazione   irregolare,
rendono dette attivita' senz'altro piu' gravi rispetto  a  quella  di
chi dei menzionati atti falsificati faccia semplicemente uso. 
    In questa  logica,  la  previsione  di  un  omogeneo  trattamento
sanzionatorio per cosi' eterogenee condotte da un lato non risponde a
canoni di ragionevolezza (in cio' ponendosi in contrasto con l'art. 3
della   Costituzione)   e   dall'altro   viola   il   principio    di
proporzionalita' della pena,  assoggettando  alla  medesima  sanzione
fattispecie che esprimono un diverso grado di offensivita'  (in  cio'
ponendosi in contrasto con l'art. 27 della Costituzione). 
    La questione pare ancor piu' fondata se  letta  alla  luce  della
disciplina dei reati di falso contemplati dal Codice penale,  ove  si
assiste ad una marcata differenziazione sanzionatoria tra le condotte
di falsificazione di atti e quella di uso  di  atti  falsificati.  Ai
sensi  dell'art.  482  del  codice   penale,   in   particolare,   la
falsificazione materiale di un atto pubblico o di  un  certificato  o
ancora  di  un'autorizzazione  amministrativa,  ove  commessa  da  un
privato, e' sanzionata con le pene previste dagli articoli 476 e  477
codice penale (rispettivamente da uno a sei anni, e da sei mesi a tre
anni di reclusione) ridotte di un terzo, mentre per l'uso di un  atto
falso e' previsto (a condizione che non vi sia stato  concorso  nella
falsita') che dette pene siano ulteriormente  ridotte  di  un  terzo,
secondo il disposto dell'art. 489 del codice penale. 
    Il raffronto comparativo con le disposizioni  codicistiche  rende
dunque irragionevole la previsione normativa di cui al citato art. 5,
comma 8-bis del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  nella
parte in cui contrariamente a quanto previsto per i comuni delitti di
falso  -  precostituisce  una  cornice  sanzionatoria  unitaria   per
fattispecie tra loro ontologicamente diverse. 
    Ne'  puo'  sostenersi,  in  senso  contrario,  che  trattasi   di
valutazioni - quelle relative  alla  determinazione  del  trattamento
sanzionatorio   -   rimesse   all'esclusiva   discrezionalita'    del
legislatore. 
    Pur  nella  convinzione  che  la  definizione  delle  fattispecie
astratte di reato e la correlativa determinazione della loro  cornice
edittale siano riservate alla discrezionalita'  del  legislatore,  si
ritiene opportuno  riportare  quanto  costantemente  affermato  dalla
Corte costituzionale, secondo cui dette scelte, in particolare quelle
relative al trattamento sanzionatorio, sono  sindacabili  allorquando
trasmodino  nella  manifesta  irragionevolezza  o  nell'arbitrio  (ex
plurimis, sentenze n. 260 del 2022, n. 95 del 2022, n. 62  del  2021,
n. 136 del 2020 e n. 68 del 2012; ordinanze n. 207 del 2019 e n.  247
del 2013). 
    Facendo applicazione di tali coordinate alla vicenda in esame, va
considerato che le condotte materiali stigmatizzate  nell'ambito  dei
delitti  di  falso  previsti  dal  codice  penale   sono   senz'altro
sovrapponibili a quelle di cui al citato art. 5, comma  8-bis  (detta
ultima  disposizione   si   limita   a   scandire,   quale   elemento
specializzante per specificazione, la tipologia di  atti  -  ossia  i
titoli abilitativi al  soggiorno  sul  territorio  dello  Stato  o  i
documenti finalizzati ad attenerli - sui quali si appunta l'attivita'
illecita),  donde  l'incoerenza  dell'opzione  legislativa  volta  ad
unificare il trattamento sanzionatorio delle varie condotte di  falso
di cui alla  citata  norma  speciale  laddove,  al  contrario,  dette
condotte sono  chiaramente  diversificate  quoad  poenam  nel  Codice
penale sul presupposto del loro diverso grado di offensivita' e della
diversa capacita' criminale del loro autore. 
    Quanto al diverso profilo della rilevanza delle dedotte questioni
di legittimita' costituzionale, va  ribadito  che  nella  vicenda  in
oggetto e' incriminato l'uso, al fine  di  ottenere  il  permesso  di
soggiorno, di falsa documentazione attestante un rapporto  di  lavoro
domestico inesistente. 
    L'imputazione stigmatizza dunque una condotta (appunto  l'uso  di
atti falsi onde ottenere il titolo abilitativo al soggiorno) che,  in
caso  di  accoglimento  della  presente  doglianza  di   legittimita'
costituzionale, vedrebbe una pena sensibilmente  ridotta  rispetto  a
quella attualmente prevista dalla norma censurata. E, considerando la
richiesta dell'imputato  (veicolata  per  il  tramite  del  difensore
munito di procura speciale) di essere giudicato con rito  abbreviato,
vien da se' che la diversa cornice edittale risultante dall'eventuale
accoglimento della questione sarebbe (nell'ipotesi in cui,  all'esito
del giudizio abbreviato, si pervenisse a  condanna)  senz'altro  piu'
favorevole al reo.  L'attuale  forbice  edittale  della  disposizione
richiamata, ossia da uno a sei anni di reclusione, subirebbe - ove la
disciplina in oggetto fosse allineata, in caso di accoglimento  della
questione, a quella vigente per i reati codicistici di  falso  -  una
sensibile riduzione, tanto nel minimo quanto nel massimo, rispetto  a
quella attualmente vigente. 
    Trattasi dunque di questione senz'altro  attuale,  ritenendo  chi
scrive l'esistenza di un rapporto di necessaria strumentalita' tra la
risoluzione dell'eccezione di costituzionalita' e il progredire verso
la decisione del giudizio a  quo,  non  potendo  quest'ultimo  essere
proseguito  o  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della
questione incidentale. 
    Ritenuta, alla luce di quanto affermato, la questione rilevante e
non manifestamente infondata. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Letti gli art. 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale  n.
1/1948 e 23 ss., legge n. 87/1953, solleva questione di  legittimita'
costituzionale in relazione  all'art.  5,  comma  8-bis  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con gli articoli  3
e 27 della Costituzione, nella  parte  in  cui  prevede  il  medesimo
trattamento  sanzionatorio  per  il  delitto  di   contraffazione   o
alterazione degli atti e dei documenti ivi previsti e per il  delitto
di uso dei documenti stessi, e non  invece  trattamenti  sanzionatori
differenziati, non prevedendo in particolare che la pena prevista per
il delitto di  uso  degli  atti  e  dei  documenti  contraffatti  ivi
previsti sia determinato riducendo di un terzo la pena  prevista  per
la contraffazione  o  alterazione  degli  atti  e  documenti  stessi,
analogamente a quanto previsto dall'art. 489 del codice penale. 
    Sospende il giudizio in corso nei confronti  dell'imputato  ed  i
relativi termini di prescrizione fino alla definizione  del  giudizio
incidentale di legittimita'  costituzionale  con  restituzione  degli
atti al giudice procedente. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e comunicata ai  Presidenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
      Santa Maria Capua Vetere, 20 gennaio 2025 
 
                          Il giudice: Zullo