Reg. ord. n. 48 del 2025 pubbl. su G.U. del 26/03/2025 n. 13

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 20/02/2025

Tra: J.R. G.C.

Oggetto:

Processo penale – Indagini preliminari - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria – Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini – Previsione che, quando si procede nei confronti di una persona cittadina di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la polizia giudiziaria esegue sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici  – Irragionevole limitazione della libertà personale allorché venga in considerazione una persona, come nel caso di specie, la cui identità sia già univocamente accertata – Ingiustificato diverso trattamento sulla base del mero dato della cittadinanza, a fronte della previsione che le persone cittadine italiane o di paese dell’Unione europea sono accompagnate per identificazione presso gli uffici della polizia giudiziaria, pur quando non presentino alcun documento, solo ove non dichiarino le proprie generalità o vi sia motivo di ritenere la falsità delle generalità dichiarate. 

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 349  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 13   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2025

Ordinanza  del  20  febbraio  2025  del  Tribunale  di  Firenze   nel
procedimento penale a carico di J. R. G. C.. 
 
Processo penale - Indagini preliminari - Attivita' a iniziativa della
  polizia  giudiziaria  -  Identificazione  della  persona  nei   cui
  confronti vengono svolte le indagini - Previsione  che,  quando  si
  procede nei confronti di una persona cittadina  di  uno  Stato  non
  appartenente all'Unione  europea,  la  polizia  giudiziaria  esegue
  sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici. 
- Codice di procedura penale, art. 349, comma 2, secondo periodo. 


(GU n. 13 del 26-03-2025)

 
                         TRIBUNALE DI FIRENZE 
                        Prima sezione penale 
 
    Il Giudice dr Franco Attina', nel procedimento sopra  indicato  a
carico di G. C. J. R., nato in ... il ... (C.U.I. ... ), identificato
con CIE n. ..., rilasciata il ... dal Comune di  ...  e  permesso  di
soggiorno ... il ... dalla Questura  ...;  elettivamente  domiciliato
presso lo studio dell'avv. Nicola Bologna del Foro di Firenze; difeso
di fiducia dall'avv. Nicola Bologna del Foro di  Firenze;  non  parla
adeguatamente la lingua italiana; 
    arrestato in flagranza di reato in data ... e oggetto del decreto
di presentazione diretta in giudizio per il rito direttissimo con  la
seguente imputazione 
        A) 337 del codice penale per avere, al fine di  opporsi  agli
agenti R. G. B. S. P. e U. M. in servizio presso il Corpo di  polizia
municipale di ... i quali lo informavano, dopo  avere  interrotto  il
verbale di sommarie informazioni, che avrebbero proceduto a deferirlo
per  il  reato  di  favoreggiamento  personale  che  sarebbe   stato,
pertanto, sottoposto a fotosegnalamento, prima iniziando  a  sbattere
la testa contro il davanzale, nonche' contemporaneamente  spintonando
con forza l'ag. P. che andava a sbattere con  la  schiena  contro  lo
spigolo dell'armadio, e strattonando l'apg. B., in modo da  cagionare
a costoro le lesioni personali di cui al capo B), usato violenza, nei
confronti dei summenzionati pubblici ufficiali durante il  compimento
di un atto del loro ufficio. 
        B) 81, cpv., 582, comma II, 585 comma 1, 576 comma I, nn.  1)
e 5-bis del codice penale per avere, al fine di eseguire il reato  di
cui al capo che precede, volontariamente cagionato agli agenti R.  G.
B. S. P. e U. M., nell'atto ed a causa dell'adempimento delle proprie
funzioni, lesioni personali consistite rispettivamente, in un  trauma
distrattivo; in un trauma  dorsale  e  in  un  trauma  policontusivo,
giudicate guaribili in 5 giorni; 
        C) 4, comma 2, legge n. 110/1975,  per  avere  portato  fuori
della propria abitazione, senza giustificato  motivo,  un  taglierino
avente lama della lunghezza di cm 6,00, ovvero un oggetto chiaramente
utilizzabile, per le circostanze di tempo e di  luogo,  per  l'offesa
alla persona. 
    Fatti commessi a ..., il ... 
    Premesso che: 
        G. C. J. R. era tratto in arresto in data ... per i reati  di
resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto di oggetto
atto ad offendere; 
        il pubblico  ministero  con  decreto  del  ...  disponeva  la
presentazione diretta dell'arrestato per la convalida dell'arresto ed
il successivo giudizio direttissimo; 
        all'udienza odierna, dopo la relazione orale dell'operante di
P.G.,  si  svolgeva   l'interrogatorio   dell'arrestato;   le   parti
illustravano quindi  le  proprie  richieste:  il  pubblico  ministero
chiedeva convalidarsi l'arresto  e  applicarsi  la  misura  cautelare
dell'obbligo di presentazione alla P.G.;  il  difensore  si  opponeva
alla convalida e all'applicazione di misure cautelari; 
    Rilevato che: 
        A) in base agli atti d'indagine, intorno alle ore ... del ...
gli operanti della Polizia municipale di ... B. e  T.  procedevano  a
sentire a sommarie informazioni testimoniali - presso i propri uffici
di ... - G. C. (regolarmente convocato  mediante  notifica  ad  opera
della Polizia Municipale di ...) per fatti relativi ad un episodio di
danneggiamento di un'autovettura di servizio verificatosi il ... 
    G. C., non parlando adeguatamente l'italiano, era assistito sotto
il profilo linguistico da un altro operante della Polizia municipale,
l'ass. S. U. M. 
    G.  C.  inizialmente  era  collaborativo.  All'esito  delle   sue
risposte, i pubblici  ufficiali,  ritenendo  che  le  stesse  fossero
contrastanti con gli elementi  acquisiti  nel  corso  delle  indagini
relative al citato danneggiamento, informavano il prevenuto del fatto
che sarebbe stato deferito per favoreggiamento personale  e  che,  in
quanto  cittadino  extra  UE,  sarebbe  stato  accompagnato  per   il
fotosegnalamento di rito presso altro Reparto. 
    A questo punto il soggetto iniziava ad agitarsi, alzandosi  dalla
sedia,  e  ad  utilizzare  il  telefono  cellulare   per   effettuare
videoriprese, sostenendo che doveva andare a riprendere i figli.  Gli
operanti - compreso il M., che fungeva da  interprete  -intervenivano
per riportare alla  calma  il  predetto,  che  avrebbe  spintonato  e
strattonato  gli  agenti.  Il  prevenuto  veniva  quindi  bloccato  e
arrestato. 
        B) L'arrestato in sede d'interrogatorio  ha  dichiarato  che,
dopo che fu informato dalla  Polizia  municipale  che  sarebbe  stato
accompagnato per prendere le impronte, non ne capi' il  motivo;  egli
si  innervosi',  prese   il   telefono   per   avvertire   (con   una
videochiamata) un familiare; egli avrebbe detto  insistentemente  che
doveva andare a riprendere a scuola il figlio (bambino con  autismo),
ma sarebbe stato bloccato e messo a sedere in modo brusco;  egli  non
avrebbe colpito nessun operante; nel  dimenarsi,  avrebbe  urtato  la
finestra. 
        C) per poter addivenire ad una  corretta  decisione  riguardo
alla  convalida  dell'arresto   e   all'applicazione   della   misura
cautelare, appare necessario - in relazione ai reati di resistenza  e
lesioni, non essendo previsti  arresto  e  misure  cautelari  per  la
contravvenzione di cui al capo C) -  il  pronunciamento  della  Corte
costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della norma
di cui  all'art.  349,  comma  2,  secondo  periodo,  del  codice  di
procedura penale nella parte in cui prevede che,  quando  si  procede
nei  confronti  di  un  cittadino  di  uno  Stato  non   appartenente
all'Unione europea, la Polizia giudiziaria procede sempre ai  rilievi
dattiloscopici, fotografici e antropometrici; 
    Cio' premesso, osserva 
1. Rilevanza della questione 
    1.1 Allorche' era sentito a sommarie informazioni G. C. J. R. era
stato gia' compiutamente identificato con carta d'identita'  italiana
n. ... , rilasciata il ... dal Comune di ...; il predetto era inoltre
titolare e in possesso del permesso di soggiorno  ...  rilasciato  il
... dalla Questura di ... (le fotocopie di entrambi i documenti  sono
agli atti del fascicolo). 
    1.2 Quando la Polizia municipale ha ravvisato nei suoi  confronti
la fattispecie di favoreggiamento personale  (rispetto  al  reato  di
danneggiamento posto in essere da altro soggetto),  in  relazione  al
contenuto delle  sue  sommarie  informazioni,  gli  operanti  avevano
dunque perfetta conoscenza  delle  generalita'  e  degli  altri  dati
salienti del prevenuto, con assoluta certezza (nel verbale di  s.i.t.
si da'  atto  anche  dell'occupazione  lavorativa  e  del  numero  di
telefono  del  predetto,  che  era  stato  anche   verificato   dagli
operanti). Dal permesso  di  soggiorno  fotocopiato,  rilasciato  per
assistenza a minori, si  evincono  anche  le  generalita'  dei  figli
minorenni. 
    Entrambi i documenti sopra indicati erano stati rilasciati  dalle
autorita' italiane da pochissimo tempo (circa due mesi prima la carta
d'identita', circa quattro mesi prima il permesso di  soggiorno);  le
fotografie  riportate  sugli  stessi  documenti  (cui   corrispondeva
cartellino fotosegnaletico presso gli uffici competenti) erano dunque
molto recenti. 
    In sede di richiesta del  permesso  di  soggiorno  erano  inoltre
stati effettuati - come di rito  -  i  rilievi  dattiloscopici,  come
risulta anche dalla visura dei rilievi in atti. Era dunque gia' stato
attribuito un Codice  univoco  identificativo,  agilmente  reperibile
dagli operanti grazie alle banche dati in uso. 
    1.3 Per avere contezza delle generalita' e degli  altri  elementi
potenzialmente rilevanti per l'identificazione,  non  vi  era  dunque
alcuna  necessita'  che  gli  operanti   della   Polizia   municipale
accompagnassero il  prevenuto  (nei  cui  confronti  procedevano  per
favoreggiamento  personale)  presso   altro   ufficio,   il   Reparto
antidegrado,  sito  in  ...  (ad  una  distanza  di  circa   3-4   km
dall'ufficio in cui si trovavano). 
    Dovevano  procedere  a  tale  accompagnamento  -  come   riferito
espressamente dall'UPG T.  in  sede  di  relazione  orale  -  perche'
obbligatorio rispetto ai soggetti cittadini  di  Stati  extra  UE  ai
sensi dell'art. 349, comma 2 c.p.p. 
    1.4 Rispetto a tale accompagnamento  il  prevenuto  si  opponeva,
deducendo altri impegni personali (andare a riprendere  a  scuola  il
figlio autistico) e quindi la necessita' di allontanarsi. 
    1.5 ln ragione della citata previsione normativa, l'atto che  gli
operanti  dovevano  porre  in  essere  era   un   atto   obbligatorio
dell'ufficio. 
    1.6  Sussiste  dunque  sotto  il  profilo  oggettivo   l'elemento
richiesto dall'art. 337 del codice penale (rilevante altresi' ai fini
dell'aggravante contestata per il delitto di lesioni). 
    Viceversa,  ove  fosse  accolta  la  questione   qui   sollevata,
l'accompagnamento del  prevenuto  presso  il  diverso  ufficio  della
Polizia municipale sarebbe stato non necessario ne' utile  e  quindi,
trattandosi  di  compressione  superflua  della  liberta'  personale,
illegittimo. 
    Non  sussisterebbe  dunque  il  citato  requisito  oggettivo  del
delitto di cui all'art. 337 del codice penale. 
    In  altra  prospettiva,   si   potrebbe   ritenere   che   l'atto
dell'accompagnamento fosse arbitrario e quindi la resistenza  opposta
fosse non punibile ai sensi dell'art. 393-bis del codice  penale  (si
veda anche la giurisprudenza di legittimita' citata infra). 
    1.7 La dichiarazione d'incostituzionalita' che qui s1  suggerisce
inciderebbe dunque significativamente sia ai fini del giudizio  sulla
convalida  dell'arresto,  sia  in   relazione   alla   richiesta   di
applicazione di misura cautelare (sotto il profilo dei  gravi  indizi
di colpevolezza). 
    Peraltro, essendo stato richiesto dal pubblico ministero  che  si
proceda con rito direttissimo,  la  convalida  o  meno  dell'arresto,
assume specifica rilevanza anche in relazione ai singoli reati, posto
che si potrebbe procedere con detto rito solo per i reati per i quali
l'arresto sia convalidato. 
2. Non manifesta infondatezza 
    2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale  della  norma  di
cui all'art. 349, comma 2 del codice di procedura penale nella  parte
in cui prevede che, quando procede all'identificazione di un indagato
cittadino di  uno  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea,  la
polizia  giudiziaria  procede  sempre  ai   rilievi   dattiloscopici,
fotografici e antropometrici. 
    2.2 Tale disciplina pare violare i precetti di cui agli  articoli
3 e 13 della Costituzione. 
    2.3 La norma in questione e' stata introdotta, nel quadro  di  un
piu'  articolato  intervento  riformatore,  dall'art.  2,  legge   n.
134/2021.  La  ratio  dell'intervento  e'   chiaramente   quella   di
consentire  l'ascrizione  delle  corrette  generalita'  alla  persona
sottoposta a indagini (e poi eventualmente imputata e condannata)  e,
in ogni  caso,  consentire  l'identificazione  fisica  dell'individuo
coinvolto, onde evitare il  rischio  che  i  procedimenti  penali  si
svolgano in relazione a generalita' non corrette o,  addirittura,  in
relazione alle generalita' di altri soggetti  estranei  alle  vicende
processuali; l'esigenza si pone  anche  in  relazione  al  fatto  che
spesso ad essere coinvolti  nei  procedimenti  penali  sono  soggetti
privi di documenti o muniti di documenti di altri Paesi. 
    2.4 In linea generale, l'esigenza di riscontrare le dichiarazioni
di  un  soggetto   circa   le   proprie   generalita'   coi   rilievi
fotodattiloscopici risulta ragionevole. 
    2.5 Tale misura risulta  viceversa  irragionevole  e  inutilmente
limitativa della liberta' personale allorche' venga in considerazione
un soggetto - come l'attuale arrestato - la cui  identita'  sia  gia'
univocamente accertata. sia sotto il profilo delle  generalita',  sia
sotto il profilo delle fattezze fisiche e delle  impronte  papillari,
sia sotto il profilo di ulteriori dati salienti (luogo di  residenza,
numero di telefono, professione, condizioni familiari). 
    2.6 L'art. 13 della Costituzione definisce la liberta'  personale
«inviolabile» e prevede che  non  sia  possibile  alcuna  restrizione
della stessa se non per atto motivato  dell'autorita'  giudiziaria  e
nei soli casi e modi previsti dalla legge. 
    Per i  «casi  eccezionali  di  necessita'  ed  urgenza.  indicati
tassativamente dalla legge», l'autorita' di pubblica  sicurezza  puo'
adottare provvedimenti provvisori (che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorita' giudiziaria per la convalida). 
    La previsione da parte di una norma di  legge  e'  solo  uno  dei
requisiti   richiesti   per   la    conformita'    alla    previsione
costituzionale.  E'  anche  necessario  che  si  tratti  di  un  caso
eccezionale di necessita' e urgenza. 
    2.7 La norma qui censurata,  viceversa,  rende  obbligatoria  una
compressione della liberta' personale anche  in  casi  in  cui  detta
limitazione non sarebbe affatto necessaria. 
    Il   difetto   di   proporzionalita'    (connotato    che    deve
contraddistinguere   tutte   le   misure   limitative   di    diritti
fondamentali) tra la misura prevista dalla norma in  questione  e  la
finalita' dalla stessa  perseguita  rende  inoltre  irragionevole  la
citata previsione normativa. 
    2.8 Al riguardo, si deve rilevare che  ai  sensi  dell'art.  110,
comma 1-bis  disposizioni  di  attuazione  del  codice  di  procedura
penale, come novellato dalla stessa legge n. 134/2021, la  segreteria
del pubblico ministero potrebbe  comunque  acquisire  una  copia  del
cartellino fotodattiloscopico del soggetto sottoposto ad  indagini  e
provvederebbe,  in  ogni  caso,  ad  annotare   il   Codice   univoco
identificativo della persona nel registro di cui all'art. 335. 
    2.9 Si tenga altresi' conto che - per i soggetti  non  ricompresi
nelle categorie indicate nel novellato art. 349, comma 2, del  codice
di procedura penale - «per il disposto di cui all'art. 349 del codice
di procedura penale, comma 4 e' corretto l'accompagnamento forzato  e
la privazione della liberta' personale dell'indagato, ai  fini  della
sua identificazione ai sensi del secondo comma dello stesso articolo,
solo nel caso in cui il soggetto richiesto  o  neghi  ogni  forma  di
collaborazione o fornisca generalita' o documenti di  identificazione
in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi  per  ritenerne
la falsita'. Insussistenti gli elementi di fatto utili  per  ritenere
una delle due situazioni su descritte, resta preclusa la possibilita'
di accompagnare coattivamente il soggetto interessato in caserma  per
le operazioni di identificazione, privandolo  illegittimamente  della
sua liberta' personale» (cosi' Cassazione Sez. 6, sentenza  n.  18957
del 2014, in una fattispecie in cui la Corte, a fronte del  possibile
mancato rispetto di tale previsione, ravvisava la  decisivita'  della
questione  ai  fini  del  riconoscimento  della  invocata  causa   di
giustificazione ex art. 393-bis del  codice  penale;  si  veda  anche
Cassazione Sez. 6, sentenza n. 36009 del 21 giugno 2006 Rv. 235430  -
01). In altra fattispecie la Corte di cassazione (Sez. 6, sentenza n.
36162 del 10 giugno 2008 Rv. 241750 - 01) ha ritenuto  ingiustificato
l'accompagnamento per identificazione ex art. 349 codice di procedura
penale (e dunque scriminata la resistenza a pubblico ufficiale) in un
caso in cui un soggetto italiano  si  era  limitato  a  declinare  le
proprie generalita', non fornendo un proprio  documento  d'identita',
ma senza che sussistessero  motivi  per  dubitare  della  veridicita'
delle dichiarazioni in questione. 
    2.9 L'art. 3 della Costituzione risulta dunque violato  anche  in
relazione all'ingiustificato diverso trattamento dei  soggetti  sulla
base del mero dato della cittadinanza. 
    I soggetti italiani o di Paesi dell'Unione  europea  (con  codice
fiscale) ai sensi dell'art. 349, comma 4,  del  codice  di  procedura
penale sono accompagnati per identificazione presso gli uffici  della
polizia giudiziaria, pur quando non presentino alcun documento,  solo
ove non dichiarino le proprie generalita' o vi sia motivo di ritenere
la falsita' delle generalita' dichiarate. 
    I soggetti  cittadini  di  Paesi  extra  Ue  sono  invece  sempre
accompagnati ex art. 349, comma 2 del codice di procedura penale  per
i rilievi fotodattiloscopici, anche nel caso in cui forniscano  tutti
i possibili documenti di riconoscimento  e  le  loro  caratteristiche
fisiche siano gia' univocamente  accertate.  Con  compressione  della
liberta' personale non solo mediante rilievi effettuati sul posto, ma
anche mediante accompagnamento coattivo in altro luogo (nel  caso  di
specie presso un ufficio distante qualche  chilometro,  ma  in  altre
situazioni la privazione della liberta'  personale,  obbligatoria  ai
sensi della  norma  qui  censurata,  potrebbe  richiedere  anche  uno
spostamento piu' consistente e tempi maggiori). 
3. Possibilita' di un'interpretazione conforme 
    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma
ora censurata alle citate  disposizioni  della  Costituzione,  chiaro
essendo il dato letterale. che fa riferimento univoco all'obbligo  di
effettuare sempre i rilievi indicati nell'art. 349,  comma  2,  primo
periodo del codice di procedura penale  ove  si  tratti  di  soggetti
sottoposti ad  indagine  cittadini  di  uno  Stato  non  appartenente
all'Unione europea. 
    4. Essendo la norma della cui legittimita' si dubita rilevante ai
fini della decisione sulla richiesta di convalida e  sulla  richiesta
di  applicazione  della  misura  cautelare,  si  deve  sospendere  il
giudizio in ordine a tali richieste in attesa della  decisione  della
Corte  costituzionale;  posto  che,   elevando   la   questione,   e'
automaticamente impossibile  il  rispetto  del  termine  di  legge  -
decorso il quale senza che l'ordinanza di convalida dell'arresto  sia
pronunciata  occorre  disporre  la  liberazione  del   prevenuto   (a
prescindere  dalla  ragione  per  cui  entro  il   suddetto   termine
l'ordinanza non sia pronunciata) - si deve fin  da  ora  disporre  la
liberazione del predetto (Corte costituzionale sentenza n. 54/1993); 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 391 e 558 del codice di procedura penale. 
    Sospende la decisione  in  ordine  alla  richiesta  di  convalida
dell'arresto e di applicazione di misure cautelari. 
    Dispone l'immediata liberazione di G. C. J. R., ove non  detenuto
per altra causa. 
    Visti gli articoli  134  della  Costituzione,  23  ss.  legge  n.
87/1953, 
    ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata. 
    Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale  della
norma di cui all'art. 349, comma 2, secondo periodo,  del  codice  di
procedura penale nella parte  in  cui  prevede  che,  quando  procede
all'identificazione di una persona  nei  cui  confronti  si  svolgono
indagini che sia cittadina di uno Stato non  appartenente  all'Unione
europea,  la  polizia   giudiziaria   proceda   sempre   ai   rilievi
dattiloscopici, fotografici e antropometrici, 
    per violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23,  comma  4,  legge  n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice  di  procedura
penale. 
        Firenze, 20 febbraio 2025 
 
                         Il Giudice: Attina'