Reg. ord. n. 48 del 2025 pubbl. su G.U. del 26/03/2025 n. 13
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 20/02/2025
Tra: J.R. G.C.
Oggetto:
Processo penale – Indagini preliminari - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria – Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini – Previsione che, quando si procede nei confronti di una persona cittadina di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la polizia giudiziaria esegue sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici – Irragionevole limitazione della libertà personale allorché venga in considerazione una persona, come nel caso di specie, la cui identità sia già univocamente accertata – Ingiustificato diverso trattamento sulla base del mero dato della cittadinanza, a fronte della previsione che le persone cittadine italiane o di paese dell’Unione europea sono accompagnate per identificazione presso gli uffici della polizia giudiziaria, pur quando non presentino alcun documento, solo ove non dichiarino le proprie generalità o vi sia motivo di ritenere la falsità delle generalità dichiarate.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 349
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 13
Co.
Testo dell'ordinanza
N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2025
Ordinanza del 20 febbraio 2025 del Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di J. R. G. C..
Processo penale - Indagini preliminari - Attivita' a iniziativa della
polizia giudiziaria - Identificazione della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini - Previsione che, quando si
procede nei confronti di una persona cittadina di uno Stato non
appartenente all'Unione europea, la polizia giudiziaria esegue
sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.
- Codice di procedura penale, art. 349, comma 2, secondo periodo.
(GU n. 13 del 26-03-2025)
TRIBUNALE DI FIRENZE
Prima sezione penale
Il Giudice dr Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a
carico di G. C. J. R., nato in ... il ... (C.U.I. ... ), identificato
con CIE n. ..., rilasciata il ... dal Comune di ... e permesso di
soggiorno ... il ... dalla Questura ...; elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'avv. Nicola Bologna del Foro di Firenze; difeso
di fiducia dall'avv. Nicola Bologna del Foro di Firenze; non parla
adeguatamente la lingua italiana;
arrestato in flagranza di reato in data ... e oggetto del decreto
di presentazione diretta in giudizio per il rito direttissimo con la
seguente imputazione
A) 337 del codice penale per avere, al fine di opporsi agli
agenti R. G. B. S. P. e U. M. in servizio presso il Corpo di polizia
municipale di ... i quali lo informavano, dopo avere interrotto il
verbale di sommarie informazioni, che avrebbero proceduto a deferirlo
per il reato di favoreggiamento personale che sarebbe stato,
pertanto, sottoposto a fotosegnalamento, prima iniziando a sbattere
la testa contro il davanzale, nonche' contemporaneamente spintonando
con forza l'ag. P. che andava a sbattere con la schiena contro lo
spigolo dell'armadio, e strattonando l'apg. B., in modo da cagionare
a costoro le lesioni personali di cui al capo B), usato violenza, nei
confronti dei summenzionati pubblici ufficiali durante il compimento
di un atto del loro ufficio.
B) 81, cpv., 582, comma II, 585 comma 1, 576 comma I, nn. 1)
e 5-bis del codice penale per avere, al fine di eseguire il reato di
cui al capo che precede, volontariamente cagionato agli agenti R. G.
B. S. P. e U. M., nell'atto ed a causa dell'adempimento delle proprie
funzioni, lesioni personali consistite rispettivamente, in un trauma
distrattivo; in un trauma dorsale e in un trauma policontusivo,
giudicate guaribili in 5 giorni;
C) 4, comma 2, legge n. 110/1975, per avere portato fuori
della propria abitazione, senza giustificato motivo, un taglierino
avente lama della lunghezza di cm 6,00, ovvero un oggetto chiaramente
utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa
alla persona.
Fatti commessi a ..., il ...
Premesso che:
G. C. J. R. era tratto in arresto in data ... per i reati di
resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto di oggetto
atto ad offendere;
il pubblico ministero con decreto del ... disponeva la
presentazione diretta dell'arrestato per la convalida dell'arresto ed
il successivo giudizio direttissimo;
all'udienza odierna, dopo la relazione orale dell'operante di
P.G., si svolgeva l'interrogatorio dell'arrestato; le parti
illustravano quindi le proprie richieste: il pubblico ministero
chiedeva convalidarsi l'arresto e applicarsi la misura cautelare
dell'obbligo di presentazione alla P.G.; il difensore si opponeva
alla convalida e all'applicazione di misure cautelari;
Rilevato che:
A) in base agli atti d'indagine, intorno alle ore ... del ...
gli operanti della Polizia municipale di ... B. e T. procedevano a
sentire a sommarie informazioni testimoniali - presso i propri uffici
di ... - G. C. (regolarmente convocato mediante notifica ad opera
della Polizia Municipale di ...) per fatti relativi ad un episodio di
danneggiamento di un'autovettura di servizio verificatosi il ...
G. C., non parlando adeguatamente l'italiano, era assistito sotto
il profilo linguistico da un altro operante della Polizia municipale,
l'ass. S. U. M.
G. C. inizialmente era collaborativo. All'esito delle sue
risposte, i pubblici ufficiali, ritenendo che le stesse fossero
contrastanti con gli elementi acquisiti nel corso delle indagini
relative al citato danneggiamento, informavano il prevenuto del fatto
che sarebbe stato deferito per favoreggiamento personale e che, in
quanto cittadino extra UE, sarebbe stato accompagnato per il
fotosegnalamento di rito presso altro Reparto.
A questo punto il soggetto iniziava ad agitarsi, alzandosi dalla
sedia, e ad utilizzare il telefono cellulare per effettuare
videoriprese, sostenendo che doveva andare a riprendere i figli. Gli
operanti - compreso il M., che fungeva da interprete -intervenivano
per riportare alla calma il predetto, che avrebbe spintonato e
strattonato gli agenti. Il prevenuto veniva quindi bloccato e
arrestato.
B) L'arrestato in sede d'interrogatorio ha dichiarato che,
dopo che fu informato dalla Polizia municipale che sarebbe stato
accompagnato per prendere le impronte, non ne capi' il motivo; egli
si innervosi', prese il telefono per avvertire (con una
videochiamata) un familiare; egli avrebbe detto insistentemente che
doveva andare a riprendere a scuola il figlio (bambino con autismo),
ma sarebbe stato bloccato e messo a sedere in modo brusco; egli non
avrebbe colpito nessun operante; nel dimenarsi, avrebbe urtato la
finestra.
C) per poter addivenire ad una corretta decisione riguardo
alla convalida dell'arresto e all'applicazione della misura
cautelare, appare necessario - in relazione ai reati di resistenza e
lesioni, non essendo previsti arresto e misure cautelari per la
contravvenzione di cui al capo C) - il pronunciamento della Corte
costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della norma
di cui all'art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di
procedura penale nella parte in cui prevede che, quando si procede
nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione europea, la Polizia giudiziaria procede sempre ai rilievi
dattiloscopici, fotografici e antropometrici;
Cio' premesso, osserva
1. Rilevanza della questione
1.1 Allorche' era sentito a sommarie informazioni G. C. J. R. era
stato gia' compiutamente identificato con carta d'identita' italiana
n. ... , rilasciata il ... dal Comune di ...; il predetto era inoltre
titolare e in possesso del permesso di soggiorno ... rilasciato il
... dalla Questura di ... (le fotocopie di entrambi i documenti sono
agli atti del fascicolo).
1.2 Quando la Polizia municipale ha ravvisato nei suoi confronti
la fattispecie di favoreggiamento personale (rispetto al reato di
danneggiamento posto in essere da altro soggetto), in relazione al
contenuto delle sue sommarie informazioni, gli operanti avevano
dunque perfetta conoscenza delle generalita' e degli altri dati
salienti del prevenuto, con assoluta certezza (nel verbale di s.i.t.
si da' atto anche dell'occupazione lavorativa e del numero di
telefono del predetto, che era stato anche verificato dagli
operanti). Dal permesso di soggiorno fotocopiato, rilasciato per
assistenza a minori, si evincono anche le generalita' dei figli
minorenni.
Entrambi i documenti sopra indicati erano stati rilasciati dalle
autorita' italiane da pochissimo tempo (circa due mesi prima la carta
d'identita', circa quattro mesi prima il permesso di soggiorno); le
fotografie riportate sugli stessi documenti (cui corrispondeva
cartellino fotosegnaletico presso gli uffici competenti) erano dunque
molto recenti.
In sede di richiesta del permesso di soggiorno erano inoltre
stati effettuati - come di rito - i rilievi dattiloscopici, come
risulta anche dalla visura dei rilievi in atti. Era dunque gia' stato
attribuito un Codice univoco identificativo, agilmente reperibile
dagli operanti grazie alle banche dati in uso.
1.3 Per avere contezza delle generalita' e degli altri elementi
potenzialmente rilevanti per l'identificazione, non vi era dunque
alcuna necessita' che gli operanti della Polizia municipale
accompagnassero il prevenuto (nei cui confronti procedevano per
favoreggiamento personale) presso altro ufficio, il Reparto
antidegrado, sito in ... (ad una distanza di circa 3-4 km
dall'ufficio in cui si trovavano).
Dovevano procedere a tale accompagnamento - come riferito
espressamente dall'UPG T. in sede di relazione orale - perche'
obbligatorio rispetto ai soggetti cittadini di Stati extra UE ai
sensi dell'art. 349, comma 2 c.p.p.
1.4 Rispetto a tale accompagnamento il prevenuto si opponeva,
deducendo altri impegni personali (andare a riprendere a scuola il
figlio autistico) e quindi la necessita' di allontanarsi.
1.5 ln ragione della citata previsione normativa, l'atto che gli
operanti dovevano porre in essere era un atto obbligatorio
dell'ufficio.
1.6 Sussiste dunque sotto il profilo oggettivo l'elemento
richiesto dall'art. 337 del codice penale (rilevante altresi' ai fini
dell'aggravante contestata per il delitto di lesioni).
Viceversa, ove fosse accolta la questione qui sollevata,
l'accompagnamento del prevenuto presso il diverso ufficio della
Polizia municipale sarebbe stato non necessario ne' utile e quindi,
trattandosi di compressione superflua della liberta' personale,
illegittimo.
Non sussisterebbe dunque il citato requisito oggettivo del
delitto di cui all'art. 337 del codice penale.
In altra prospettiva, si potrebbe ritenere che l'atto
dell'accompagnamento fosse arbitrario e quindi la resistenza opposta
fosse non punibile ai sensi dell'art. 393-bis del codice penale (si
veda anche la giurisprudenza di legittimita' citata infra).
1.7 La dichiarazione d'incostituzionalita' che qui s1 suggerisce
inciderebbe dunque significativamente sia ai fini del giudizio sulla
convalida dell'arresto, sia in relazione alla richiesta di
applicazione di misura cautelare (sotto il profilo dei gravi indizi
di colpevolezza).
Peraltro, essendo stato richiesto dal pubblico ministero che si
proceda con rito direttissimo, la convalida o meno dell'arresto,
assume specifica rilevanza anche in relazione ai singoli reati, posto
che si potrebbe procedere con detto rito solo per i reati per i quali
l'arresto sia convalidato.
2. Non manifesta infondatezza
2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 349, comma 2 del codice di procedura penale nella parte
in cui prevede che, quando procede all'identificazione di un indagato
cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la
polizia giudiziaria procede sempre ai rilievi dattiloscopici,
fotografici e antropometrici.
2.2 Tale disciplina pare violare i precetti di cui agli articoli
3 e 13 della Costituzione.
2.3 La norma in questione e' stata introdotta, nel quadro di un
piu' articolato intervento riformatore, dall'art. 2, legge n.
134/2021. La ratio dell'intervento e' chiaramente quella di
consentire l'ascrizione delle corrette generalita' alla persona
sottoposta a indagini (e poi eventualmente imputata e condannata) e,
in ogni caso, consentire l'identificazione fisica dell'individuo
coinvolto, onde evitare il rischio che i procedimenti penali si
svolgano in relazione a generalita' non corrette o, addirittura, in
relazione alle generalita' di altri soggetti estranei alle vicende
processuali; l'esigenza si pone anche in relazione al fatto che
spesso ad essere coinvolti nei procedimenti penali sono soggetti
privi di documenti o muniti di documenti di altri Paesi.
2.4 In linea generale, l'esigenza di riscontrare le dichiarazioni
di un soggetto circa le proprie generalita' coi rilievi
fotodattiloscopici risulta ragionevole.
2.5 Tale misura risulta viceversa irragionevole e inutilmente
limitativa della liberta' personale allorche' venga in considerazione
un soggetto - come l'attuale arrestato - la cui identita' sia gia'
univocamente accertata. sia sotto il profilo delle generalita', sia
sotto il profilo delle fattezze fisiche e delle impronte papillari,
sia sotto il profilo di ulteriori dati salienti (luogo di residenza,
numero di telefono, professione, condizioni familiari).
2.6 L'art. 13 della Costituzione definisce la liberta' personale
«inviolabile» e prevede che non sia possibile alcuna restrizione
della stessa se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e
nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Per i «casi eccezionali di necessita' ed urgenza. indicati
tassativamente dalla legge», l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
adottare provvedimenti provvisori (che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorita' giudiziaria per la convalida).
La previsione da parte di una norma di legge e' solo uno dei
requisiti richiesti per la conformita' alla previsione
costituzionale. E' anche necessario che si tratti di un caso
eccezionale di necessita' e urgenza.
2.7 La norma qui censurata, viceversa, rende obbligatoria una
compressione della liberta' personale anche in casi in cui detta
limitazione non sarebbe affatto necessaria.
Il difetto di proporzionalita' (connotato che deve
contraddistinguere tutte le misure limitative di diritti
fondamentali) tra la misura prevista dalla norma in questione e la
finalita' dalla stessa perseguita rende inoltre irragionevole la
citata previsione normativa.
2.8 Al riguardo, si deve rilevare che ai sensi dell'art. 110,
comma 1-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, come novellato dalla stessa legge n. 134/2021, la segreteria
del pubblico ministero potrebbe comunque acquisire una copia del
cartellino fotodattiloscopico del soggetto sottoposto ad indagini e
provvederebbe, in ogni caso, ad annotare il Codice univoco
identificativo della persona nel registro di cui all'art. 335.
2.9 Si tenga altresi' conto che - per i soggetti non ricompresi
nelle categorie indicate nel novellato art. 349, comma 2, del codice
di procedura penale - «per il disposto di cui all'art. 349 del codice
di procedura penale, comma 4 e' corretto l'accompagnamento forzato e
la privazione della liberta' personale dell'indagato, ai fini della
sua identificazione ai sensi del secondo comma dello stesso articolo,
solo nel caso in cui il soggetto richiesto o neghi ogni forma di
collaborazione o fornisca generalita' o documenti di identificazione
in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne
la falsita'. Insussistenti gli elementi di fatto utili per ritenere
una delle due situazioni su descritte, resta preclusa la possibilita'
di accompagnare coattivamente il soggetto interessato in caserma per
le operazioni di identificazione, privandolo illegittimamente della
sua liberta' personale» (cosi' Cassazione Sez. 6, sentenza n. 18957
del 2014, in una fattispecie in cui la Corte, a fronte del possibile
mancato rispetto di tale previsione, ravvisava la decisivita' della
questione ai fini del riconoscimento della invocata causa di
giustificazione ex art. 393-bis del codice penale; si veda anche
Cassazione Sez. 6, sentenza n. 36009 del 21 giugno 2006 Rv. 235430 -
01). In altra fattispecie la Corte di cassazione (Sez. 6, sentenza n.
36162 del 10 giugno 2008 Rv. 241750 - 01) ha ritenuto ingiustificato
l'accompagnamento per identificazione ex art. 349 codice di procedura
penale (e dunque scriminata la resistenza a pubblico ufficiale) in un
caso in cui un soggetto italiano si era limitato a declinare le
proprie generalita', non fornendo un proprio documento d'identita',
ma senza che sussistessero motivi per dubitare della veridicita'
delle dichiarazioni in questione.
2.9 L'art. 3 della Costituzione risulta dunque violato anche in
relazione all'ingiustificato diverso trattamento dei soggetti sulla
base del mero dato della cittadinanza.
I soggetti italiani o di Paesi dell'Unione europea (con codice
fiscale) ai sensi dell'art. 349, comma 4, del codice di procedura
penale sono accompagnati per identificazione presso gli uffici della
polizia giudiziaria, pur quando non presentino alcun documento, solo
ove non dichiarino le proprie generalita' o vi sia motivo di ritenere
la falsita' delle generalita' dichiarate.
I soggetti cittadini di Paesi extra Ue sono invece sempre
accompagnati ex art. 349, comma 2 del codice di procedura penale per
i rilievi fotodattiloscopici, anche nel caso in cui forniscano tutti
i possibili documenti di riconoscimento e le loro caratteristiche
fisiche siano gia' univocamente accertate. Con compressione della
liberta' personale non solo mediante rilievi effettuati sul posto, ma
anche mediante accompagnamento coattivo in altro luogo (nel caso di
specie presso un ufficio distante qualche chilometro, ma in altre
situazioni la privazione della liberta' personale, obbligatoria ai
sensi della norma qui censurata, potrebbe richiedere anche uno
spostamento piu' consistente e tempi maggiori).
3. Possibilita' di un'interpretazione conforme
Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma
ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro
essendo il dato letterale. che fa riferimento univoco all'obbligo di
effettuare sempre i rilievi indicati nell'art. 349, comma 2, primo
periodo del codice di procedura penale ove si tratti di soggetti
sottoposti ad indagine cittadini di uno Stato non appartenente
all'Unione europea.
4. Essendo la norma della cui legittimita' si dubita rilevante ai
fini della decisione sulla richiesta di convalida e sulla richiesta
di applicazione della misura cautelare, si deve sospendere il
giudizio in ordine a tali richieste in attesa della decisione della
Corte costituzionale; posto che, elevando la questione, e'
automaticamente impossibile il rispetto del termine di legge -
decorso il quale senza che l'ordinanza di convalida dell'arresto sia
pronunciata occorre disporre la liberazione del prevenuto (a
prescindere dalla ragione per cui entro il suddetto termine
l'ordinanza non sia pronunciata) - si deve fin da ora disporre la
liberazione del predetto (Corte costituzionale sentenza n. 54/1993);
P.Q.M.
Visti gli articoli 391 e 558 del codice di procedura penale.
Sospende la decisione in ordine alla richiesta di convalida
dell'arresto e di applicazione di misure cautelari.
Dispone l'immediata liberazione di G. C. J. R., ove non detenuto
per altra causa.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n.
87/1953,
ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata.
Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale della
norma di cui all'art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di
procedura penale nella parte in cui prevede che, quando procede
all'identificazione di una persona nei cui confronti si svolgono
indagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all'Unione
europea, la polizia giudiziaria proceda sempre ai rilievi
dattiloscopici, fotografici e antropometrici,
per violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale.
Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura
penale.
Firenze, 20 febbraio 2025
Il Giudice: Attina'
Oggetto:
Processo penale – Indagini preliminari - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria – Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini – Previsione che, quando si procede nei confronti di una persona cittadina di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la polizia giudiziaria esegue sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici – Irragionevole limitazione della libertà personale allorché venga in considerazione una persona, come nel caso di specie, la cui identità sia già univocamente accertata – Ingiustificato diverso trattamento sulla base del mero dato della cittadinanza, a fronte della previsione che le persone cittadine italiane o di paese dell’Unione europea sono accompagnate per identificazione presso gli uffici della polizia giudiziaria, pur quando non presentino alcun documento, solo ove non dichiarino le proprie generalità o vi sia motivo di ritenere la falsità delle generalità dichiarate.
Norme impugnate:
codice di procedura penale del Num. Art. 349 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 13 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2025 Ordinanza del 20 febbraio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di J. R. G. C.. Processo penale - Indagini preliminari - Attivita' a iniziativa della polizia giudiziaria - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini - Previsione che, quando si procede nei confronti di una persona cittadina di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la polizia giudiziaria esegue sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici. - Codice di procedura penale, art. 349, comma 2, secondo periodo. (GU n. 13 del 26-03-2025) TRIBUNALE DI FIRENZE Prima sezione penale Il Giudice dr Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a carico di G. C. J. R., nato in ... il ... (C.U.I. ... ), identificato con CIE n. ..., rilasciata il ... dal Comune di ... e permesso di soggiorno ... il ... dalla Questura ...; elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Bologna del Foro di Firenze; difeso di fiducia dall'avv. Nicola Bologna del Foro di Firenze; non parla adeguatamente la lingua italiana; arrestato in flagranza di reato in data ... e oggetto del decreto di presentazione diretta in giudizio per il rito direttissimo con la seguente imputazione A) 337 del codice penale per avere, al fine di opporsi agli agenti R. G. B. S. P. e U. M. in servizio presso il Corpo di polizia municipale di ... i quali lo informavano, dopo avere interrotto il verbale di sommarie informazioni, che avrebbero proceduto a deferirlo per il reato di favoreggiamento personale che sarebbe stato, pertanto, sottoposto a fotosegnalamento, prima iniziando a sbattere la testa contro il davanzale, nonche' contemporaneamente spintonando con forza l'ag. P. che andava a sbattere con la schiena contro lo spigolo dell'armadio, e strattonando l'apg. B., in modo da cagionare a costoro le lesioni personali di cui al capo B), usato violenza, nei confronti dei summenzionati pubblici ufficiali durante il compimento di un atto del loro ufficio. B) 81, cpv., 582, comma II, 585 comma 1, 576 comma I, nn. 1) e 5-bis del codice penale per avere, al fine di eseguire il reato di cui al capo che precede, volontariamente cagionato agli agenti R. G. B. S. P. e U. M., nell'atto ed a causa dell'adempimento delle proprie funzioni, lesioni personali consistite rispettivamente, in un trauma distrattivo; in un trauma dorsale e in un trauma policontusivo, giudicate guaribili in 5 giorni; C) 4, comma 2, legge n. 110/1975, per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un taglierino avente lama della lunghezza di cm 6,00, ovvero un oggetto chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Fatti commessi a ..., il ... Premesso che: G. C. J. R. era tratto in arresto in data ... per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto di oggetto atto ad offendere; il pubblico ministero con decreto del ... disponeva la presentazione diretta dell'arrestato per la convalida dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo; all'udienza odierna, dopo la relazione orale dell'operante di P.G., si svolgeva l'interrogatorio dell'arrestato; le parti illustravano quindi le proprie richieste: il pubblico ministero chiedeva convalidarsi l'arresto e applicarsi la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.; il difensore si opponeva alla convalida e all'applicazione di misure cautelari; Rilevato che: A) in base agli atti d'indagine, intorno alle ore ... del ... gli operanti della Polizia municipale di ... B. e T. procedevano a sentire a sommarie informazioni testimoniali - presso i propri uffici di ... - G. C. (regolarmente convocato mediante notifica ad opera della Polizia Municipale di ...) per fatti relativi ad un episodio di danneggiamento di un'autovettura di servizio verificatosi il ... G. C., non parlando adeguatamente l'italiano, era assistito sotto il profilo linguistico da un altro operante della Polizia municipale, l'ass. S. U. M. G. C. inizialmente era collaborativo. All'esito delle sue risposte, i pubblici ufficiali, ritenendo che le stesse fossero contrastanti con gli elementi acquisiti nel corso delle indagini relative al citato danneggiamento, informavano il prevenuto del fatto che sarebbe stato deferito per favoreggiamento personale e che, in quanto cittadino extra UE, sarebbe stato accompagnato per il fotosegnalamento di rito presso altro Reparto. A questo punto il soggetto iniziava ad agitarsi, alzandosi dalla sedia, e ad utilizzare il telefono cellulare per effettuare videoriprese, sostenendo che doveva andare a riprendere i figli. Gli operanti - compreso il M., che fungeva da interprete -intervenivano per riportare alla calma il predetto, che avrebbe spintonato e strattonato gli agenti. Il prevenuto veniva quindi bloccato e arrestato. B) L'arrestato in sede d'interrogatorio ha dichiarato che, dopo che fu informato dalla Polizia municipale che sarebbe stato accompagnato per prendere le impronte, non ne capi' il motivo; egli si innervosi', prese il telefono per avvertire (con una videochiamata) un familiare; egli avrebbe detto insistentemente che doveva andare a riprendere a scuola il figlio (bambino con autismo), ma sarebbe stato bloccato e messo a sedere in modo brusco; egli non avrebbe colpito nessun operante; nel dimenarsi, avrebbe urtato la finestra. C) per poter addivenire ad una corretta decisione riguardo alla convalida dell'arresto e all'applicazione della misura cautelare, appare necessario - in relazione ai reati di resistenza e lesioni, non essendo previsti arresto e misure cautelari per la contravvenzione di cui al capo C) - il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la Polizia giudiziaria procede sempre ai rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici; Cio' premesso, osserva 1. Rilevanza della questione 1.1 Allorche' era sentito a sommarie informazioni G. C. J. R. era stato gia' compiutamente identificato con carta d'identita' italiana n. ... , rilasciata il ... dal Comune di ...; il predetto era inoltre titolare e in possesso del permesso di soggiorno ... rilasciato il ... dalla Questura di ... (le fotocopie di entrambi i documenti sono agli atti del fascicolo). 1.2 Quando la Polizia municipale ha ravvisato nei suoi confronti la fattispecie di favoreggiamento personale (rispetto al reato di danneggiamento posto in essere da altro soggetto), in relazione al contenuto delle sue sommarie informazioni, gli operanti avevano dunque perfetta conoscenza delle generalita' e degli altri dati salienti del prevenuto, con assoluta certezza (nel verbale di s.i.t. si da' atto anche dell'occupazione lavorativa e del numero di telefono del predetto, che era stato anche verificato dagli operanti). Dal permesso di soggiorno fotocopiato, rilasciato per assistenza a minori, si evincono anche le generalita' dei figli minorenni. Entrambi i documenti sopra indicati erano stati rilasciati dalle autorita' italiane da pochissimo tempo (circa due mesi prima la carta d'identita', circa quattro mesi prima il permesso di soggiorno); le fotografie riportate sugli stessi documenti (cui corrispondeva cartellino fotosegnaletico presso gli uffici competenti) erano dunque molto recenti. In sede di richiesta del permesso di soggiorno erano inoltre stati effettuati - come di rito - i rilievi dattiloscopici, come risulta anche dalla visura dei rilievi in atti. Era dunque gia' stato attribuito un Codice univoco identificativo, agilmente reperibile dagli operanti grazie alle banche dati in uso. 1.3 Per avere contezza delle generalita' e degli altri elementi potenzialmente rilevanti per l'identificazione, non vi era dunque alcuna necessita' che gli operanti della Polizia municipale accompagnassero il prevenuto (nei cui confronti procedevano per favoreggiamento personale) presso altro ufficio, il Reparto antidegrado, sito in ... (ad una distanza di circa 3-4 km dall'ufficio in cui si trovavano). Dovevano procedere a tale accompagnamento - come riferito espressamente dall'UPG T. in sede di relazione orale - perche' obbligatorio rispetto ai soggetti cittadini di Stati extra UE ai sensi dell'art. 349, comma 2 c.p.p. 1.4 Rispetto a tale accompagnamento il prevenuto si opponeva, deducendo altri impegni personali (andare a riprendere a scuola il figlio autistico) e quindi la necessita' di allontanarsi. 1.5 ln ragione della citata previsione normativa, l'atto che gli operanti dovevano porre in essere era un atto obbligatorio dell'ufficio. 1.6 Sussiste dunque sotto il profilo oggettivo l'elemento richiesto dall'art. 337 del codice penale (rilevante altresi' ai fini dell'aggravante contestata per il delitto di lesioni). Viceversa, ove fosse accolta la questione qui sollevata, l'accompagnamento del prevenuto presso il diverso ufficio della Polizia municipale sarebbe stato non necessario ne' utile e quindi, trattandosi di compressione superflua della liberta' personale, illegittimo. Non sussisterebbe dunque il citato requisito oggettivo del delitto di cui all'art. 337 del codice penale. In altra prospettiva, si potrebbe ritenere che l'atto dell'accompagnamento fosse arbitrario e quindi la resistenza opposta fosse non punibile ai sensi dell'art. 393-bis del codice penale (si veda anche la giurisprudenza di legittimita' citata infra). 1.7 La dichiarazione d'incostituzionalita' che qui s1 suggerisce inciderebbe dunque significativamente sia ai fini del giudizio sulla convalida dell'arresto, sia in relazione alla richiesta di applicazione di misura cautelare (sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza). Peraltro, essendo stato richiesto dal pubblico ministero che si proceda con rito direttissimo, la convalida o meno dell'arresto, assume specifica rilevanza anche in relazione ai singoli reati, posto che si potrebbe procedere con detto rito solo per i reati per i quali l'arresto sia convalidato. 2. Non manifesta infondatezza 2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 349, comma 2 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che, quando procede all'identificazione di un indagato cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la polizia giudiziaria procede sempre ai rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici. 2.2 Tale disciplina pare violare i precetti di cui agli articoli 3 e 13 della Costituzione. 2.3 La norma in questione e' stata introdotta, nel quadro di un piu' articolato intervento riformatore, dall'art. 2, legge n. 134/2021. La ratio dell'intervento e' chiaramente quella di consentire l'ascrizione delle corrette generalita' alla persona sottoposta a indagini (e poi eventualmente imputata e condannata) e, in ogni caso, consentire l'identificazione fisica dell'individuo coinvolto, onde evitare il rischio che i procedimenti penali si svolgano in relazione a generalita' non corrette o, addirittura, in relazione alle generalita' di altri soggetti estranei alle vicende processuali; l'esigenza si pone anche in relazione al fatto che spesso ad essere coinvolti nei procedimenti penali sono soggetti privi di documenti o muniti di documenti di altri Paesi. 2.4 In linea generale, l'esigenza di riscontrare le dichiarazioni di un soggetto circa le proprie generalita' coi rilievi fotodattiloscopici risulta ragionevole. 2.5 Tale misura risulta viceversa irragionevole e inutilmente limitativa della liberta' personale allorche' venga in considerazione un soggetto - come l'attuale arrestato - la cui identita' sia gia' univocamente accertata. sia sotto il profilo delle generalita', sia sotto il profilo delle fattezze fisiche e delle impronte papillari, sia sotto il profilo di ulteriori dati salienti (luogo di residenza, numero di telefono, professione, condizioni familiari). 2.6 L'art. 13 della Costituzione definisce la liberta' personale «inviolabile» e prevede che non sia possibile alcuna restrizione della stessa se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Per i «casi eccezionali di necessita' ed urgenza. indicati tassativamente dalla legge», l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori (che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria per la convalida). La previsione da parte di una norma di legge e' solo uno dei requisiti richiesti per la conformita' alla previsione costituzionale. E' anche necessario che si tratti di un caso eccezionale di necessita' e urgenza. 2.7 La norma qui censurata, viceversa, rende obbligatoria una compressione della liberta' personale anche in casi in cui detta limitazione non sarebbe affatto necessaria. Il difetto di proporzionalita' (connotato che deve contraddistinguere tutte le misure limitative di diritti fondamentali) tra la misura prevista dalla norma in questione e la finalita' dalla stessa perseguita rende inoltre irragionevole la citata previsione normativa. 2.8 Al riguardo, si deve rilevare che ai sensi dell'art. 110, comma 1-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, come novellato dalla stessa legge n. 134/2021, la segreteria del pubblico ministero potrebbe comunque acquisire una copia del cartellino fotodattiloscopico del soggetto sottoposto ad indagini e provvederebbe, in ogni caso, ad annotare il Codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'art. 335. 2.9 Si tenga altresi' conto che - per i soggetti non ricompresi nelle categorie indicate nel novellato art. 349, comma 2, del codice di procedura penale - «per il disposto di cui all'art. 349 del codice di procedura penale, comma 4 e' corretto l'accompagnamento forzato e la privazione della liberta' personale dell'indagato, ai fini della sua identificazione ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, solo nel caso in cui il soggetto richiesto o neghi ogni forma di collaborazione o fornisca generalita' o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsita'. Insussistenti gli elementi di fatto utili per ritenere una delle due situazioni su descritte, resta preclusa la possibilita' di accompagnare coattivamente il soggetto interessato in caserma per le operazioni di identificazione, privandolo illegittimamente della sua liberta' personale» (cosi' Cassazione Sez. 6, sentenza n. 18957 del 2014, in una fattispecie in cui la Corte, a fronte del possibile mancato rispetto di tale previsione, ravvisava la decisivita' della questione ai fini del riconoscimento della invocata causa di giustificazione ex art. 393-bis del codice penale; si veda anche Cassazione Sez. 6, sentenza n. 36009 del 21 giugno 2006 Rv. 235430 - 01). In altra fattispecie la Corte di cassazione (Sez. 6, sentenza n. 36162 del 10 giugno 2008 Rv. 241750 - 01) ha ritenuto ingiustificato l'accompagnamento per identificazione ex art. 349 codice di procedura penale (e dunque scriminata la resistenza a pubblico ufficiale) in un caso in cui un soggetto italiano si era limitato a declinare le proprie generalita', non fornendo un proprio documento d'identita', ma senza che sussistessero motivi per dubitare della veridicita' delle dichiarazioni in questione. 2.9 L'art. 3 della Costituzione risulta dunque violato anche in relazione all'ingiustificato diverso trattamento dei soggetti sulla base del mero dato della cittadinanza. I soggetti italiani o di Paesi dell'Unione europea (con codice fiscale) ai sensi dell'art. 349, comma 4, del codice di procedura penale sono accompagnati per identificazione presso gli uffici della polizia giudiziaria, pur quando non presentino alcun documento, solo ove non dichiarino le proprie generalita' o vi sia motivo di ritenere la falsita' delle generalita' dichiarate. I soggetti cittadini di Paesi extra Ue sono invece sempre accompagnati ex art. 349, comma 2 del codice di procedura penale per i rilievi fotodattiloscopici, anche nel caso in cui forniscano tutti i possibili documenti di riconoscimento e le loro caratteristiche fisiche siano gia' univocamente accertate. Con compressione della liberta' personale non solo mediante rilievi effettuati sul posto, ma anche mediante accompagnamento coattivo in altro luogo (nel caso di specie presso un ufficio distante qualche chilometro, ma in altre situazioni la privazione della liberta' personale, obbligatoria ai sensi della norma qui censurata, potrebbe richiedere anche uno spostamento piu' consistente e tempi maggiori). 3. Possibilita' di un'interpretazione conforme Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro essendo il dato letterale. che fa riferimento univoco all'obbligo di effettuare sempre i rilievi indicati nell'art. 349, comma 2, primo periodo del codice di procedura penale ove si tratti di soggetti sottoposti ad indagine cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea. 4. Essendo la norma della cui legittimita' si dubita rilevante ai fini della decisione sulla richiesta di convalida e sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, si deve sospendere il giudizio in ordine a tali richieste in attesa della decisione della Corte costituzionale; posto che, elevando la questione, e' automaticamente impossibile il rispetto del termine di legge - decorso il quale senza che l'ordinanza di convalida dell'arresto sia pronunciata occorre disporre la liberazione del prevenuto (a prescindere dalla ragione per cui entro il suddetto termine l'ordinanza non sia pronunciata) - si deve fin da ora disporre la liberazione del predetto (Corte costituzionale sentenza n. 54/1993); P.Q.M. Visti gli articoli 391 e 558 del codice di procedura penale. Sospende la decisione in ordine alla richiesta di convalida dell'arresto e di applicazione di misure cautelari. Dispone l'immediata liberazione di G. C. J. R., ove non detenuto per altra causa. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che, quando procede all'identificazione di una persona nei cui confronti si svolgono indagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la polizia giudiziaria proceda sempre ai rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, per violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura penale. Firenze, 20 febbraio 2025 Il Giudice: Attina'