Reg. ord. n. 51 del 2025 pubbl. su G.U. del 26/03/2025 n. 13

Ordinanza del Corte dei conti  del 03/03/2025

Tra: Regione Campania  C/ Regione Campania



Oggetto:

Impiego pubblico – Impiego regionale - Trattamento economico – Norme della Regione Campania – Previsione che, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate – Previsione che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione – Previsione che l'emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL – Denunciate previsioni che dispongono l’istituzione di un trattamento accessorio, posto a carico del bilancio e non del fondo salariale, non previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto e dalla legge statale di riferimento – Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Lesione dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria – Elusione dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2019.

Norme impugnate:

legge della Regione Campania  del 27/01/2012  Num. 1  Art. 23  Co. 12

legge della Regione Campania  del 27/01/2012  Num. 1  Art. 23  Co. 12

legge della Regione Campania  del 04/03/2021  Num. 2  Art. 3  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 81   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 119   Co.

decreto legislativo  Art.  Co.

decreto legislativo  Art. 45   Co.  



Udienza Pubblica del 7 ottobre 2025 rel. D'ALBERTI


Testo dell'ordinanza

                        N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 marzo 2025

Ordinanza del 3 marzo 2025 della Corte dei conti - Sezione  regionale
di controllo per la Regione Campania, nel giudizio  di  parificazione
del  rendiconto  generale  della  Regione  Campania  per  l'esercizio
finanziario 2023. 
 
Impiego pubblico - Impiego regionale - Trattamento economico -  Norme
  della Regione Campania - Previsione che, per il personale assegnato
  agli uffici di diretta collaborazione  degli  organi  politici  del
  Consiglio  regionale,  tutte  le  voci  del  trattamento  economico
  accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai  contratti
  collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttivita'
  collettiva e per la qualita' della prestazione individuale compresa
  qualsiasi indennita' connessa a particolari funzioni e il  compenso
  per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento
  omnicomprensivo, da  corrispondere  mensilmente,  parametrato  alle
  attivita' effettivamente assegnate - Previsione  che  l'Ufficio  di
  Presidenza  del  Consiglio  regionale  determina   i   criteri   di
  individuazione dell'ammontare dell'emolumento  e  le  modalita'  di
  erogazione - Previsione che l'emolumento e' calcolato tenendo conto
  del  complessivo  trattamento  economico  accessorio  fissato   dai
  contratti  collettivi  integrativi  di   lavoro   riconosciuto   al
  personale  di  ruolo  del  Consiglio  regionale  per  gli  istituti
  regolati dal CCNL. 
- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n.  1  ("Disposizioni
  per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014
  della Regione Campania (legge finanziaria regionale  2012)"),  come
  modificata dalla legge della Regione Campania 4 marzo  2021,  n.  2
  ("(Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015,  n.  11  (Misure
  urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere piu'  efficiente
  l'apparato amministrativo, migliorare  i  servizi  ai  cittadini  e
  favorire l'attivita' di impresa. Legge annuale  di  semplificazione
  2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo  Unico  sul
  commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge  regionale
  14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27 gennaio 2012,  n.
  1 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  2012  e
  pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania  (legge  finanziaria
  regionale 2012)"), art. 23, commi 12-ter e 12-quater. 


(GU n. 13 del 26-03-2025)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
           Sezione regionale di controllo per la Campania 
 
    Massimo Gagliardi, Presidente; 
    Emanuele Scatola, primo referendario; 
    Ilaria Cirillo, primo referendario; 
    Domenico Cerqua, primo referendario; 
    Stefania Calcari, primo referendario (estensore); 
    Rosita Liuzzo, primo referendario; 
    Tommaso Martino, primo referendario; 
    Giovanna Olivadese, referendario; 
    Alessandro De Santis, referendario; 
    Ilvio Pannullo, referendario; 
    Marco Nappi Quintiliano, referendario; 
    Concetta Ilaria Ammendala, referendario; 
    nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024 ha pronunciato  la
seguente ordinanza; 
    Visti gli articoli 81,  97,  100,  103,  117,  119  e  134  della
Costituzione, nonche' gli articoli l  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. l e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Vista la nota prot.  regionale  n.  2024-0014370/U.D.C.P./GAB/GAB
del 21 giugno 2024 acquisita il 24 giugno 2024 al prot. della Sezione
n. 4011, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2023; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 100, comma 2 e  103,  comma
2, della Costituzione; 
    Visto l'art. 5, comma 1, lett. a) della legge  costituzionale  n.
1/2012 e l'art. 20 della legge n. 243/2012; 
    Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con  regio  decreto  12  luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
modificazioni,  da  innanzi  T.U.  Corte  dei  conti  e  il   decreto
legislativo del 28  agosto  2016,  n.  174,  recante  il  «Codice  di
giustizia contabile» (c.g.c.); 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista l'Ordinanza presidenziale n. 129, dell'8 novembre 2024,  di
convocazione della audizione istruttoria collegiale; 
    Sentiti, in audizione  istruttoria  collegiale  del  21  novembre
2024, i rappresentanti della Regione, alla  presenza  della  Procura,
all'esito delle memorie trasmesse dalla Regione a  mezzo  p.e.c.,  in
data 19 novembre 2024, prot. n. 549515/PG/2024 ed acquisite al  prot.
Cd.e. n. 8782 del 20 novembre 2024; 
    Visto il decreto presidenziale n. 29, del 22  novembre  2024,  di
convocazione dell'Udienza pubblica; 
    Vista la memoria del Procuratore regionale prot. n. 225,  del  26
novembre 2024 (acquisita in pari data al protocollo della Sezione  n.
9007); 
    Viste le ulteriori precisazioni trasmesse dalla  Regione  con  la
nota  prot.  2024-0026690  /  UDCP/GAB/GAB,  del  28  novembre   2024
(acquisite in pari data al n. 9125 di prot. della Sezione); 
    Visti i documenti e le memorie in atti; 
    Uditi i  relatori  primo  referendario  Ilaria  Cirillo  e  primo
referendario Stefania Calcari; 
    Udite le conclusioni orali del Presidente  della  Regione  e  del
Procuratore regionale nell'Udienza pubblica del 29 novembre 2024. 
 
                          Premesso in fatto 
 
    L'odierno giudizio ha  ad  oggetto  il  rendiconto  generale  per
l'esercizio 2023, predisposto dalla Regione Campania, ai sensi  degli
artt. 18 e 63 del decreto legislativo n. 118/2011, trasmesso a questa
Sezione  in  data  21  giugno  2024  prot.  regionale   n.   2024   -
0014370/U.D.C.P./GAB/GAB  acquisito  il  24  giugno  al  prot.  della
Sezione n. 4011. 
    Con  la  relazione  di  deferimento  dell'8  novembre,   allegata
all'Ordinanza presidenziale n. 129/2024, e' stato definito  il  thema
decidendum, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e  conclusioni
formulate   dall'Amministrazione   regionale,   emerse   nel    corso
dell'istruttoria e della discussione in sede di udienza cd.  di  «pre
parifica». 
    In  particolare,  la  Regione  Campania  ha  inviato  le  proprie
memorie, a mezzo pec, con la nota prot. n. 549515/PG/2024,  acquisita
al prot. Cd.e.  n.  8782  del  20  novembre  2024  e  successivamente
integrate con la  nota  prot.  2024  -  0026690/UDCP/GAB/GAB  del  28
novembre 2024 e acquisite al prot. n.  9125  della  Sezione  in  pari
data; mentre la Procura erariale ha trasmesso le proprie  conclusioni
con la nota prot. n. 225 del 26 novembre 2024 acquisita in pari  data
al protocollo della Sezione n. 9007. 
    Nell'udienza camerale del 21 novembre 2024 sono stati ascoltati i
rappresentanti della Regione alla presenza della Procura. 
    Con successivo decreto presidenziale n. 29 del 22 novembre  2024,
e' stata fissata l'udienza pubblica per  la  discussione  finale  sul
progetto di Rendiconto generale 2023 della Regione Campania. 
    Alla pubblica udienza, le Parti hanno esposto  le  proprie  tesi,
confermando quanto gia' riferito nelle memorie scritte. 
    Con specifico  riferimento  ai  profili  di  dubbia  legittimita'
costituzionale, emersi nel corso dell'istruttoria, le questioni  sono
state tempestivamente delineate da questo Giudice,  sia  nell'udienza
di parifica che nella precedente adunanza pubblica  del  21  novembre
2024, e ritualmente sottoposte  al  contraddittorio  delle  parti  ai
sensi dell'articolo 101 del codice di procedura civile. 
    Questa Sezione, nel corso del precedente  giudizio  di  parifica,
relativo al rendiconto 2022, con la decisione n. 305/ 2023  PARI,  si
riservava di approfondire alcuni aspetti che, in questa sede,  appare
necessario richiamare, seppur brevemente. 
    In primo luogo, con la richiamata decisione, la  Sezione  si  era
riservata un approfondimento sulla  compatibilita'  con  la  sentenza
della Corte costituzionale n. 146/2019  della  previsione,  contenuta
nella L.R. n. 2, del 4 marzo 2021, di un nuovo ed  «unico  emolumento
omnicomprensivo»  da  corrispondere  al  personale  degli  uffici  di
diretta collaborazione. 
    In particolare, con tale sentenza, la Consulta  aveva  dichiarato
incostituzionali l'art. 2, comma 2, della  L.R.  n.  20  del  2002  e
l'art. 1, comma 1,  della  L.R.  n.  25/2003,  che  avevano  previsto
indennita' aggiuntive proprio per il personale assegnato alle dirette
dipendenze degli organi  politici,  per  violazione  del  riparto  di
competenza di cui all'art. 117, comma 2, lett.  l)  Costituzione  (v.
SRC Campania decisioni n. 110/2018/PARI e 217/2019/PARI). 
    Orbene, nel corso del contraddittorio  sviluppatosi  al  riguardo
con l'Amministrazione, quest'ultima non  forniva  elementi  utili  al
superamento dei rilievi sollevati  dalla  Sezione.  Segnatamente,  il
Collegio non riteneva esaustive le controdeduzioni dei Rappresentanti
della Regione, in  quanto  afferenti  alle  modalita'  di  erogazione
dell'emolumento e non alla legittimita' della  previsione.  Pertanto,
si riservava con la  decisione  n.  305/2023/PARI  di  effettuare  un
maggiore approfondimento sulla questione nell'ambito  dei  successivi
cicli di parifica. 
    Specificatamente, la L.R. n. 2 del 4 marzo 2021 ha  modificato  i
commi 12-bis e ss. dell'art. 23 della L.R. 27  gennaio  2012,  n.  1,
prevedendo  che  «12-bis.  L'Ufficio  di  Presidenza  del   Consiglio
regionale provvede, senza nuovi o maggiori oneri, ad  individuare  il
contingente massimo di personale, la composizione e  l'organizzazione
degli Uffici di diretta  collaborazione  degli  organi  politici  del
Consiglio regionale, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli
4, 14 e 27 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche). 
    12-ter.  Per  il  personale  assegnato  agli  uffici  di  diretta
collaborazione, in applicazione  di  quanto  stabilito  dal  comma  2
dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte  le  voci
del  trattamento  economico  accessorio   previste   dagli   istituti
retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei
compensi per la produttivita' collettiva  e  per  la  qualita'  della
prestazione individuale  compresa  qualsiasi  indennita'  connessa  a
particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario,  sono
sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo,  da  corrispondere
mensilmente, parametrato  alle  attivita'  effettivamente  assegnate.
Tale indennita' remunera anche la disponibilita' a  orari  disagevoli
nonche'  le   conseguenti   ulteriori   prestazioni   richieste   dai
responsabili degli uffici. 
    12-quater.  L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio   regionale
determina i criteri di individuazione dell'ammontare  dell'emolumento
e le modalita' di erogazione. L'emolumento e' calcolato tenendo conto
del  complessivo  trattamento  economico   accessorio   fissato   dai
contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al  personale
di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.» 
    Nel corso  dell'istruttoria  concernente  l'odierno  giudizio  di
parifica si rilevava che, con tali norme, con particolare riferimento
ai  commi  12-ter  e  quater,  sopra  riportati,  la  Regione   aveva
introdotto gia' dal 2021,  un  peculiare  emolumento  in  favore  del
personale afferente agli uffici di diretta collaborazione, ben  prima
che  il  Legislatore  statale   intervenisse   con   l'art.   3   del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (convertito in legge n.  74/2023)
autorizzando le Regioni ad applicare i principi di  cui  all'art.  14
del decreto legislativo n. 165/2001. 
    Specificatamente, sulla base del comma 1, del citato art.  3  «Le
regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di  cui
all'articolo 27 del medesimo  decreto  legislativo.  Resta  fermo  il
divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attivita' di
tipo gestionale, anche  laddove  il  trattamento  economico  ad  esso
riconosciuto  sia  stato  parametrato   al   personale   di   livello
dirigenziale.» 
    In  merito  alla  modalita'  di  corresponsione  del   menzionato
trattamento  accessorio  sono   state   approvate   dall'Ufficio   di
Presidenza, in attuazione del suddetto comma  12-quater  della  legge
regionale 4 marzo 2021, n. 2, le deliberazioni  n  22  e  23  del  29
aprile 2021. 
    Il Disciplinare approvato con la delibera n. 22/2021 dell'Ufficio
di Presidenza, all'art. 8, ha regolato il trattamento accessorio  del
personale, stabilendo che: 
      1.  Per  il  personale  assegnato  agli   uffici   di   diretta
collaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma  12-ter
dell'articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.  1,  tutte
le voci del trattamento economico accessorio previste dagli  istituti
retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei
compensi per la produttivita' collettiva  e  per  la  qualita'  della
prestazione individuale, compresa  qualsiasi  indennita'  connessa  a
particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario,  sono
sostituite da un unico emolumento onnicomprensivo,  da  corrispondere
mensilmente, parametrato  alle  attivita'  effettivamente  assegnate.
Tale indennita', definita nell'Appendice 1  del  presente  documento,
remunera anche  la  disponibilita'  a  orari  disagevoli  nonche'  le
conseguenti ulteriori prestazioni richieste  dai  responsabili  degli
uffici ed e' calcolata  tenendo  conto  del  complessivo  trattamento
economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi  di
lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per
gli istituti regolati dal CCNL. 
      2.  Ai  responsabili   di   segreteria   spetta   un'indennita'
accessoria  pari  all'80%  della  retribuzione   di   posizione   del
Segretario generale. 
      3. A tutto  il  personale  assegnato  agli  uffici  di  diretta
collaborazione  l'indennita'  di  cui   al   presente   articolo   e'
corrisposta mensilmente al  netto  del  15%  che  e'  assoggettato  a
valutazione annuale, secondo le disposizioni  contenute  nel  vigente
sistema di valutazione del personale del Consiglio. 
    Detto compenso viene definito nell'appendice 1 nel seguente modo. 
    La retribuzione delle unita' di personale assegnato (sia  interno
che comandato) presso gli uffici di diretta collaborazione e' pari  a
quella percepita nella posizione economica  di  appartenenza  cui  si
aggiunge l'emolumento unico di cui al comma 12-ter dell'art. 23 della
citata L.R. 1/2012. 
    Ai fini della  quantificazione  dell'emolumento  unico  si  tiene
conto, a norma dello stesso comma  12-ter  dell'art.  23  della  L.R.
1/2012,  dei  contratti  collettivi  decentrati  integrativi  per  il
personale non dirigenziale del  Consiglio  regionale  della  Campania
(CCDI approvato con Delibera UdP  n.  158  del  28  dicembre  2018  e
successive modificazioni ed integrazioni). 
    Detto emolumento e' costituito da un  importo  fisso  parametrato
alle rispettive categorie di inquadramento pari a euro 18.017,90  per
la categoria B, euro 18.438,00 per la categoria C, euro 19.006,60 per
la categoria D, di cui il 15% e' assoggettato a valutazione  annuale.
Per la categoria A  viene  confermato  l'importo  di  euro  16.000,00
stabilito con delibera dell'UdP n. 16/2019. In ipotesi di part  time,
l'emolumento  onnicomprensivo  e'  parametrato  alla  percentuale  di
prestazione lavorativa. 
    La delibera dell'UPC n. 23/2021,  al  punto  5  del  dispositivo,
disciplina, invece, la corrispondente quantificazione dell'emolumento
per il personale assegnato ai gruppi consiliari, stabilendo  «che  al
personale di cui al punto 2) lettere a, b, c e d, assegnato ai gruppi
consiliari,  la  retribuzione  e'  pari  a  quella  percepita   nella
posizione economica di appartenenza,  cui  si  aggiunge  l'emolumento
unico di cui al comma 12-ter dell'art. 23 della citata L.R. 1/2012. 
    Ai fini della  quantificazione  dell'emolumento  unico  si  tiene
conto, a norma dello stesso comma  12-ter  dell'art.  23  della  L.R.
1/2012,  dei  contratti  collettivi  decentrati  integrativi  per  il
personale non dirigenziale del  Consiglio  regionale  della  Campania
(CCDI approvato con Delibera UdP  n.  158  del  28  dicembre  2018  e
successive modificazioni ed integrazioni); 
    Detto emolumento e' costituito da un  importo  fisso  parametrato
alle rispettive categorie di inquadramento pari a euro 16.000 per  la
categoria A, euro 18.017,90 per la categoria B, euro 18.438,00 per la
categoria C, Euro 19.006,60 per la categoria D,  di  cui  il  15%  e'
assoggettato a valutazione annuale.» 
    In ordine ai rilievi istruttori  posti  durante  il  giudizio  di
parifica, la Regione con riferimento alla compatibilita' normativa di
detta previsione con i principi  stabiliti  dalla  Consulta,  con  la
sentenza n. 146/2019, ha  argomentato  che  detta  compatibilita'  e'
assicurata dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 3, di cui al
Titolo I «Principi generali» del decreto legislativo 30 marzo 2001, n
165 - che testualmente prevede: «le disposizioni del presente decreto
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117  della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono  ad  esse
tenendo conto delle peculiarita'  dei  rispettivi  ordinamenti»  -  e
degli artt. 4, 14, 27 del TUPI, che avrebbero consentito, ancor prima
della modifica operata  con  il  decreto-legge  n.  44,  di  ritenere
implicitamente le  disposizioni  in  materia  di  uffici  di  diretta
collaborazione pacificamente applicabili alle  regioni.  Il  Collegio
non mancava di osservare che le norme di cui all'art. 14 del TUPI  di
cui, in forza del criterio logico sistematico, la Regione ha ritenuto
fare applicazione attraverso l'adozione della disposizione della  cui
legittimita'  si  dubita,  non  solo  si  riferiscono  specificamente
all'organizzazione dei Ministeri per quanto, lungi dall'essere  norme
di principio, disciplinano in maniera puntuale gli uffici di  diretta
collaborazione  dei  ministeri  anche  per  i  profili  afferenti  al
personale ivi assegnato. Diversamente opinando, la Consulta, rispetto
alla questione decisa  con  la  sentenza  n.  146/2019,  non  avrebbe
dichiarato incostituzionali per violazione dell'art.  117,  comma  2,
lett.  1)  le  precedenti   leggi   regionali   che   sostanzialmente
prevedevano un emolumento similare. 
    Inoltre, rilevava il Collegio che  non  si  ravvisavano  elementi
utili a qualificare l'art. 3 del decreto-legge n. 44/2023 come  norma
di interpretazione autentica o meramente confermativa, per cui,  come
argomentato in sede istruttoria, si dubitava sull'an e, quindi, sulla
possibilita' da parte del Legislatore regionale di  prevedere  questo
unico  emolumento  omnicomprensivo  mensile  non   disciplinato   dai
contratti collettivi  di  comparto  ne'  dalla  legge  (almeno  prima
dell'entrata in vigore dell'art. 3 del decreto-legge n. 44/2023 ossia
il 22 aprile 2023),  in  quanto  materia  riservata  alla  competenza
esclusiva assegnata al Legislatore  statale  dall'art.  117,  secondo
comma, lettera 1) rientrante nell'ordinamento civile. 
    La Regione ha riferito,  rispondendo  ad  uno  specifico  quesito
istruttorio concernente l'eventuale inserimento di dette risorse  nel
fondo salario accessorio, che le risorse destinate  al  finanziamento
delle spese del personale degli uffici di diretta collaborazione,  di
cui alla citata Legge regionale, non  hanno  trovato  iscrizione  nel
Fondo per il salario  accessorio  del  personale  del  comparto,  ne'
ritiene «che avrebbero potuto trovare iscrizione in esso in base alle
regole ed ai limiti vigenti per  l'integrazione  di  risorse  a  tale
Fondo». 
    L'importo corrisposto nel  2023,  che  incide  sui  saldi  e  sul
risultato di amministrazione,  posto  a  carico  del  bilancio,  fino
all'entrata in vigore dell'art. 3 del  decreto-legge  n.  44  del  22
aprile 2023, convertito dalla legge n. 74/2023, ossia 23 aprile 2023,
e' pari ad euro 813.688,612 e trova evidenza nel rendiconto  generale
della Regione  Campania  2023  nel  capitolo  di  spesa  cap.  U00008
(codifica U1.04.01.04.001) intestato al  trasferimento  al  Consiglio
regionale delle spese di funzionamento. 
    In totale le  somme  erogate  nel  triennio  sono  pari  ad  euro
7.492.565,56. 
    La Procura nell'adunanza pubblica, convocata in data  29.11.2024,
con ordinanza presidenziale n. 29/ 2024, non ha condiviso i dubbi  di
legittimita' costituzionale afferenti alla  disciplina  regionale  di
cui alla L.R. n. 1 del 2021 introduttiva dei commi 12-bis,  12-ter  e
12-quater, al comma 12 dell'art. 23 della legge regionale 27  gennaio
2012 n. 1 per carenza dei  requisiti  di  rilevanza  e  di  manifesta
fondatezza di cui all'art. 23  della  legge  n.  87/1953,  in  quanto
ritiene la norma  «(...)  di  per  se',  contabilmente  neutra  (...)
congegnata senza realizzare un vincolo diretto, quanto  astrattamente
insormontabile, a determinare quel risultato della cui conformita' ai
parametri legislativi di compatibilita'  costituzionale  si  dubita».
Sicche' «l'effetto sostanziale (...) si e' realizzato solo con la sua
attuazione mediante le delibere dell'Ufficio di Presidenza nn.  22  e
23 del 2021» (cfr. Requisitoria del Procuratore regionale). 
    Sul punto, come meglio indicato nella decisione  di  parifica  n.
250/2024/PARI, si  rileva  che  di  «neutralita'»  contabile  (recte:
finanziaria) puo' propriamente discorrersi solo al cospetto di  norme
in cui sia espressamente previsto  che  non  ne  discendano  nuovi  o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica  (fattispecie  non
ricorrente nel caso in esame). In tutti gli altri casi,  e'  evidente
che le leggi di introduzione di - nuovi o  maggiori  -  oneri  devono
prevedere una loro (effettiva)  copertura  finanziaria,  al  fine  di
assicurare, sin dal momento  genetico  e  per  l'intera  durata,  gli
equilibri di bilancio. 
    Il  Collegio   richiamando   tutte   le   argomentazioni   e   la
ricostruzione operata in sede istruttoria, meglio  evidenziata  nella
relazione  allegata  al  giudizio  di   parifica,   dubitando   della
legittimita' costituzione della L.R. n. 2 del 4  marzo  2021  che  ha
modificato i commi 12-bis e ss. dell'art. 23 della  L.R.  27  gennaio
2012, n. 1, ritenuta la  questione  rilevante  e  non  manifestamente
infondata, come verra' meglio argomentato nella parte in diritto, per
contrasto  con  la  riserva  di  competenza  esclusiva  assegnata  al
legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera  1),  Cost.
in materia di ordinamento civile e per l'effetto con gli articoli 81,
97 primo comma e 119 primo comma Cost., ha deciso di  promuovere  con
separata   ordinanza   questione   di   legittimita'   costituzionale
sospendendo il giudizio di parifica con la decisione n. 250/2024/PARI
sul  capitolo  n.  U00008,  limitatamente  alle  spese  destinate  al
finanziamento  dell'unico  emolumento  omnicomprensivo  destinato  al
personale assegnato  agli  uffici  di  diretta  collaborazione  degli
Organi politici, ammontante nel 2023 ad euro 813.688,612. 
 
                       Considerato in diritto 
 
1. Le disposizioni di dubbia costituzionalita' 
    Ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
n. 1 («Norme sui  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  e  sulle
garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale») e dell'art.  23,
comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 («Norme sulla  costituzione
e sul funzionamento della Corte costituzionale»), il Collegio ritiene
di sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale,  dei
commi 12-ter e quater dell'art. 23 della L.R. 27 gennaio 2012, n.  1,
come modificata dalla L.R. n. 2 del 4 marzo  2021,  che  testualmente
prevedono: 
      «12-ter. Per il personale  assegnato  agli  uffici  di  diretta
collaborazione, in applicazione  di  quanto  stabilito  dal  comma  2
dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte  le  voci
del  trattamento  economico  accessorio   previste   dagli   istituti
retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei
compensi per la produttivita' collettiva  e  per  la  qualita'  della
prestazione individuale  compresa  qualsiasi  indennita'  connessa  a
particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario,  sono
sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo,  da  corrispondere
mensilmente, parametrato  alle  attivita'  effettivamente  assegnate.
Tale indennita' remunera anche la disponibilita' a  orari  disagevoli
nonche'  le   conseguenti   ulteriori   prestazioni   richieste   dai
responsabili degli uffici. 
      12-quater. L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale
determina i criteri di individuazione dell'ammontare  dell'emolumento
e le modalita' di erogazione. L'emolumento e' calcolato tenendo conto
del  complessivo  trattamento  economico   accessorio   fissato   dai
contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al  personale
di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.» 
2. La possibilita' di esperire una interpretazione costituzionalmente
orientata e la legittimazione della Sezione 
    Il   Collegio   non   ritiene   praticabile    un'interpretazione
adeguatrice dei commi 12-ter e quater  dell'art.  23  della  L.R.  27
gennaio 2012, n. 1, come modificata dalla L.R. n. 2 del 4 marzo  2021
diversa da quella letterale, che non  lascia  dubbi  sulla  effettiva
volonta'  del  Legislatore  regionale  di  istituire   un   peculiare
emolumento   denominato   «unico   emolumento   omnicomprensivo,   da
corrispondere mensilmente» non disciplinato dalla legge a dai CCNL. 
    D'altro canto, e' acquisizione  condivisa  che  l'interpretazione
conforme a Costituzione postula  l'esistenza  di  un  dato  lessicale
polisenso  suscettibile  di  letture  alternative,  tale,  cioe',  da
esprimere, in applicazione dei generali  canoni  ermeneutici,  due  o
piu' possibili significati, dei quali uno soltanto compatibile con  i
precetti costituzionali. Ne consegue che laddove, come  nel  caso  di
specie, l'univoco tenore letterale della  norma  non  consenta  altre
interpretazioni,   l'accesso    al    sindacato    di    legittimita'
costituzionale si configura come percorso obbligato. 
    Esclusa  la  praticabilita'  di  un'interpretazione  adeguatrice,
occorre premettere che la legittimazione  della  Corte  dei  conti  a
sollevare questioni di costituzionalita' in sede di parifica e' stata
progressivamente   ampliata   sia   con   riferimento    all'oggetto,
riguardando  ormai  tutte  le  disposizioni  di  legge,   statale   e
regionale, che possono  alterare  gli  equilibri  di  bilancio  (cfr.
sentt. n. 244 del 1995, punto 3 del Considerato in  diritto;  n.  213
del 2008, punto 4 del Considerato in diritto) che per parametro,  non
essendo  piu'   limitata   alle   violazioni   dell'art.   81   della
Costituzione. 
    In  particolare,  con  la  sentenza  n.  196  del  2018   si   e'
riconosciuta la legittimazione della Sezione regionale di  controllo,
in  sede  di  parificazione  del  Rendiconto  generale  regionale,  a
sollevare  questioni  di   legittimita'   costituzionale   anche   in
riferimento  a  parametri  attributivi  di  competenza  (l'art.  117,
secondo comma, lettera 1, Costituzione), sull'assunto  che  «in  tali
casi la Regione manca per definizione della prerogativa  di  allocare
risorse» (sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del  Considerato  in
diritto).  Pertanto,  «entro  tali  materie,  non  vi  e'  intervento
regionale produttivo di  spesa  che  non  si  traduca  immediatamente
nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai  fini  della
sana gestione della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 196  del
2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto). 
    Proprio con riferimento alla spesa di  personale  e  al  relativo
trattamento  accessorio  nella  sentenza  n.   146/2019,   la   Corte
costituzionale ha sottolineato che le «norme regionali istitutive  di
fondi che il rimettente ritiene alimentati con  risorse  ulteriori  e
diverse rispetto  a  quelle  tassativamente  previste  dai  contratti
collettivi  nazionali,  in  contrasto  con  l'attribuzione   che   il
legislatore statale, titolare della competenza legislativa  esclusiva
nella  materia  «ordinamento  civile»,  opera   alla   contrattazione
collettiva  nazionale  di   comparto,   per   la   determinazione   e
l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio  dei
dipendenti pubblici. L'effetto ineludibile  di  una  tale  scelta  si
riverbera  in  una  espansione  della  spesa  per  il  personale,  in
violazione dei «beni-valori»  della  contabilita'  pubblica  tutelati
dagli artt. 81 e 97, primo comma, Costituzione. 
    Sono questi i valori alla cui tutela e' preordinata la Corte  dei
conti, cui spetta accertare tutte le «irregolarita'» poste in  essere
dagli enti territoriali suscettibili di pregiudicarli, secondo quanto
stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, (sentenze n. 18 del 2019 e n. 196 del 2018).» 
    Recentemente  la   Corte   costituzionale   ha   ribadito   detto
orientamento nella sentenza n.  185/2024,  con  riferimento  a  norme
regionali lesive del riparto di competenze fra Stato e regioni  nella
materia «ordinamento civile» allorche' si configuri una «correlazione
funzionale» (sentenza n. 253  del  2022).  Correlazione  rintracciata
nella lesione» della competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato
nella materia «ordinamento civile» da parte di disposizioni regionali
che hanno disciplinato aspetti del rapporto di lavoro pubblico, anche
in relazione al parametro interposto  costituito  dalle  disposizioni
dettate dal decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  in  quanto  la
illegittimita'  costituzionale  di  tali  disposizioni  comporta,  di
norma, quella della spesa da essa  disposta  a  carico  del  bilancio
dell'ente (sentenze n. 253 del 2022, n. 244 e n. 112 del 2020, n. 146
ex plurimis, e n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018).» 
3. Sulla rilevanza della questione 
    Sul piano della rilevanza, questa Sezione non  potendo  procedere
ad  un'interpretazione  conforme  a   Costituzione   deve   sollevare
questione di legittimita' costituzionale nella  misura  in  cui  tale
disposizione  produce  effetti  anche  contabili;  diversamente,   si
troverebbe a validare un risultato di amministrazione  non  corretto,
inficiando gli equilibri di bilancio. 
    Nel caso di specie il Legislatore regionale e' intervenuto con la
L.R. n. 2 del 4 marzo 2021 modificando, tra gli altri, i commi 12-ter
e quater dell'art. 23 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, prevedendo al
comma   12-ter   la   corresponsione   di   «un   unico    emolumento
omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente» per il personale degli
uffici  di  diretta  collaborazione  in  mancanza  di  una   espressa
previsione del contratto collettivo nazionale o di altre disposizioni
di fonte statale ossia delle uniche fonti legittimate a  disciplinare
il trattamento economico dei dipendenti pubblici. Piu' nel  dettaglio
ha previsto che «tutte le voci del trattamento  economico  accessorio
previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di
lavoro, comprensive dei compensi per la  produttivita'  collettiva  e
per la qualita'  della  prestazione  individuale  compresa  qualsiasi
indennita' connessa a particolari  funzioni  e  il  compenso  per  il
lavoro  straordinario,  sono  sostituite  da  un   unico   emolumento
omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente». 
    Il  successivo  comma  12-quater   attribuisce   all'Ufficio   di
Presidenza del Consiglio regionale la determinazione dei  criteri  di
individuazione  dell'ammontare  dell'emolumento  e  le  modalita'  di
erogazione  «tenendo  conto  del  complessivo  trattamento  economico
accessorio fissato dai contratti  collettivi  integrativi  di  lavoro
riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio  regionale  per  gli
istituti regolati dal CCNL», mentre, la contrattazione  collettiva  a
cui fa rinvio la legge, ai sensi degli artt. 2, comma  3,  e  45  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, non prevede detta  tipologia  di
trattamento accessorio. Tant'e' che la determinazione fissata con  le
sopra riportate  deliberazioni  nn.  22  e  23  del  29  aprile  2021
dell'Ufficio di Presidenza hanno previsto un salario  accessorio,  in
alcuni casi addirittura equivalente al trattamento fondamentale della
rispettiva  categoria  di  appartenenza,  con  cio'   duplicando   il
trattamento stipendiale base. 
    In particolare, le deliberazioni prevedono che «Detto  emolumento
e'  costituito  da  un  importo  fisso  parametrato  alle  rispettive
categorie di inquadramento pari a Euro 16.000  per  la  categoria  A,
Euro 18.017,90 per la categoria B, Euro 18.438,00 per la categoria C,
Euro 19.006,60 per la categoria D, di cui il 15%  e'  assoggettato  a
valutazione annuale.» 
    Detto peculiare  emolumento,  a  differenza  di  quanto  previsto
dall'art. 40, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001, non e'
stato fatto gravare sul fondo salario accessorio, che,  tra  l'altro,
ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 e dell'art. 79 del CCNL
16  novembre  2022,  non   poteva   proprio   essere   costituito   e
conseguentemente  «ripartito»  per  detta  tipologia  di  trattamento
accessorio. Cio' in quanto  i  relativi  contratti  di  comparto  non
contemplano detta tipologia di trattamento accessorio. 
    Difatti,  le  risorse  occorrenti  per  il  suddetto  «emolumento
omnicomprensivo»  sono  state  stanziate  direttamente  in  bilancio,
autorizzando la corresponsione di un trattamento accessorio  che  nel
2023, fino all'entrata in vigore dell'art. 3 del decreto-legge n.  44
del 22 aprile 2023, convertito dalla  legge  n.  74/2023,  23  aprile
2023, e' pari ad euro 813.688,612 e  trova  evidenza  nel  Rendiconto
generale della Regione Campania  2023  nel  capitolo  di  spesa  cap.
U00008  (codifica  Ul.04.01.04.001)  destinato  al  trasferimento  al
Consiglio regionale delle spese di funzionamento. Nel rendiconto  del
Consiglio  regionale,  i  capitoli  di  imputazione  delle  spese  in
questione sono il n. 4206 ed il n. 4208,  afferenti  agli  oneri  per
salario accessorio, relativi oneri riflessi, Irap e buoni  pasto  per
il  personale  assegnato  in   comando   agli   uffici   di   diretta
collaborazione. 
    La copertura per l'esercizio 2023 della  spesa  in  questione  e'
stata assicurata dal testo dell'articolo 65,  comma  9,  della  legge
regionale 29 giugno 2021, n.  5,  che  recita»  All'attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 23, commi 12-bis e  seguenti,  della
legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale  2012  e  pluriennale  2012-2014  della  Regione
Campania - legge finanziaria regionale 2012) e successive  modifiche,
si provvede, a decorrere dall'annualita' 2021, per un importo massimo
di euro  5.900.000,00,  a  valere  sulle  risorse  del  bilancio  del
Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023». 
    Posto il tenore letterale della norma,  l'importo  effettivamente
corrisposto nel triennio 2021-2023 di euro  7.492.565,56  non  appare
conforme alla suddetta autorizzazione di spesa. 
    Assume, pertanto, rilevanza la questione nel caso  in  esame,  in
quanto, ove questa Sezione procedesse  alla  parifica  applicando  le
norme rivenienti dal quadro ordinamentale vigente -  con  particolare
riferimento alla L.R. n. 2 del 4 marzo 2021 che  ha  modificato,  tra
gli altri, i commi 12-ter e quater dell'art 23 della L.R. 27  gennaio
2012, n. 1, che ha consentito di  reintrodurre  un  unico  emolumento
onnicomprensivo  peraltro  gia'  oggetto  di   valutazione   di   non
conformita' costituzionale con la sentenza n.  146/2019  -  finirebbe
inammissibilmente per validare risultanze contabili  (in  primis,  il
risultato di  amministrazione)  derivanti  dall'indebito  impiego  di
risorse per il finanziamento di tali emolumenti. 
    In  tal   senso,   l'esito   del   giudizio   di   compatibilita'
costituzionale della  disposizione  di  legge  regionale  indubbiata,
condiziona decisivamente il giudizio di parificazione  della  Sezione
sul Rendiconto della Regione Campania per l'esercizio 2023. 
4. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' 
    Sul piano della non manifesta infondatezza  della  questione,  il
Collegio ritiene che i commi 12-ter e quater dell'art. 23 della  L.R.
27 gennaio 2012, n. 1, come modificati dalla L.R. n. 2  del  4  marzo
2021 siano illegittimi in quanto violano  la  riserva  di  competenza
esclusiva assegnata al legislatore  statale  dall'art.  117,  secondo
comma, lettera 1), Cost. in materia di  ordinamento  civile,  poiche'
dispongono l'istituzione di un trattamento  accessorio  non  previsto
dal  CCNL  e  dalla  legge  statale,  uniche  fonti   legittimate   a
disciplinare  il  trattamento  economico  dei  dipendenti   pubblici.
Parimenti, il comma 12-quater prevedendo che «L'Ufficio di Presidenza
del  Consiglio  regionale  determina  i  criteri  di   individuazione
dell'ammontare dell'emolumento  e  le  modalita'  di  erogazione»  e'
illegittimo in  quanto  viola  la  riserva  di  competenza  esclusiva
assegnata  al  Legislatore  statale  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera  1),  e,  in  virtu'  del  rinvio  da  questa  operato,  alla
contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    La violazione della competenza legislativa esclusiva  statale  in
tema di disciplina del trattamento accessorio del personale regionale
ridonda nella  lesione  dell'equilibrio  di  bilancio  e  della  sana
gestione finanziaria, ai sensi degli artt. 97, primo comma, 81 e  119
primo comma Costituzione. 
    Tali risorse, difatti, hanno trovato copertura  direttamente  nel
bilancio,  tra  l'altro,  senza  che  le  stesse  siano  state  fatte
transitare nel fondo salario accessorio,  determinando  un'espansione
della spesa di parte corrente di importo pari a  quello  corrisposto,
con  evidente  incidenza  sui  saldi  finali  e  sul   risultato   di
amministrazione. 
    Successivamente, come detto, il Legislatore  e'  intervenuto  con
l'art. 3 del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla
legge n. 74/2023) che al comma 1  prevede  che  «Le  regioni  possono
applicare,  senza  aggravio  di  spesa,  l'articolo  14  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  secondo  i  principi  di  cui
all'articolo 27 del medesimo  decreto  legislativo.  Resta  fermo  il
divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attivita' di
tipo gestionale, anche  laddove  il  trattamento  economico  ad  esso
riconosciuto  sia  stato  parametrato   al   personale   di   livello
dirigenziale.» 
    Non ritenendo che la norma statale in  esame  sia  una  norma  di
interpretazione autentica, come recentemente confermato  dalla  Corte
costituzionale nella sentenza n. 185/2024  che  ha  sottolineato  «la
portata innovativa dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 44  del
2023,  come  convertito»,  escludendo  «la   natura   di   norma   di
interpretazione autentica (o meramente confermativa, come  assume  la
difesa della Regione)», la stessa non puo' che  trovare  applicazione
dalla  sua  entrata  in  vigore,   ovvero   dal   23   aprile   2023.
Precedentemente a tale data,  il  Legislatore  regionale  non  poteva
normare autonomamente il trattamento accessorio del  personale  degli
uffici di diretta collaborazione. Cio'  in  quanto  «il  rapporto  di
impiego del personale delle Regioni e'  regolato  dalla  legge  dello
Stato e, in virtu' del rinvio da questa operato, dalla contrattazione
collettiva, ai sensi degli  artt.  2,  comma  3,  e  45  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001» (cfr. ex plurimis Corte  costituzionale,
sentenza n. 154  del  2019),  in  quanto,  «pur  trattandosi  di  una
particolare categoria  di  personale  regionale,  la  disciplina  del
trattamento  economico  accessorio,  sino   all'entrata   in   vigore
dell'art. 3,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  44  del  2023,  come
convertito, risultava, come per tutti gli altri  dipendenti  pubblici
contrattualizzati  e  non  contrattualizzati,  quella  dettata  dalle
disposizioni  di  legge  statale,   dal   codice   civile   e   dalla
contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia,  restando
sempre esclusa una competenza legislativa regionale»  (cfr.  sentenza
n. 185/2024). 
    Difatti e' con l'art. 3, comma 1, del  decreto-legge  n.  44  del
2023, come convertito, che e' riconosciuta al  legislatore  regionale
la facolta' di  entrare  nel  perimetro  della  materia  «ordinamento
civile», ma limitatamente alla disciplina del  trattamento  economico
accessorio del personale di staff; questo ampliamento limitato  della
competenza del  legislatore  regionale  si  giustifica,  appunto,  in
ragione del generale principio di sussidiarieta' che  opera  anche  a
livello legislativo, oltre che amministrativo,  e  come  consente  al
legislatore  statale  di  chiamare  a  se'  in   sussidiarieta'   una
competenza legislativa che rientrerebbe  in  quella  del  legislatore
regionale, cosi' gli  consente  di  demandare  in  sussidiarieta'  al
legislatore regionale porzioni di competenze  esclusive  statali  che
rispondano ad esigenze organizzative di prossimita', quale e'  quella
dell'adeguata remunerazione del personale  di  supporto  agli  organi
politici regionali, il cui rapporto si caratterizza  per  la  marcata
fiduciarieta' dell'incarico e per la  tradizionale  estraneita'  alla
regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto
(dr. sentenza n. 185/2024). 
    Peraltro,  proprio  in  relazione   al   trattamento   accessorio
riservato agli uffici di  staff  della  Regione  Campania,  la  Corte
costituzionale con la precedente sentenza n. 146/2019, ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4, della Legge
Regione Campania 3 settembre 2002, n. 20  e  dell'art.  1,  comma  1,
della Legge Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25, in  riferimento
ai  parametri  stabiliti  dall'articolo  117,  comma  2,  lett.   l),
dall'articolo 97, comma 1 e dall'art. 81 Costituzione. 
    Si trattava, sinteticamente, del  fondo  destinato  al  personale
comandato e distaccato in  servizio  presso  le  strutture  politiche
(Fondo «Legge 20»), istituito dall'art. 2 della legge regionale n. 20
del  2002,  e  all'ulteriore  fondo  (Fondo  «Legge  25»),  istituito
dall'art. 1, comma 1, della legge  regionale  n.  25  del  2003,  che
veniva configurato come un  fondo  integrativo  in  cui  la  predetta
componente retributiva veniva  erogata  come  indennita'  di  importo
fisso e predeterminato  per  ciascuna  categoria  di  personale,  che
svolgeva  prestazioni  di  assistenza  all'attivita'   degli   organi
istituzionali del Consiglio. 
    Come evidenziato nella citata  ordinanza  «Ebbene,  nel  caso  di
specie, le norme di cui si sospetta l'illegittimita'  costituzionale,
incidono sull'articolazione della spesa e sul quantum  della  stessa,
poiche'  l'una  istituisce  fondi  finalizzati   ad   alimentare   il
trattamento economico accessorio dei dipendenti, che  altrimenti  non
avrebbero titolo ad essere  erogati;  l'altra  determina  un  effetto
espansivo della spesa mediante un aumento delle risorse destinate  al
trattamento  accessorio,  appunto,  con  cui,  poi,  la  Regione   ha
retribuito soggetti che non  ne  avrebbero  avuto  titolo  o  che  ne
avrebbero avuto titolo ma in misura,  e  soprattutto  con  modalita',
affatto diverse. 
    Nel  caso  di  specie  la  Regione  ha  provveduto  a  finanziare
direttamente il fondo per la contrattazione collettiva decentrata, al
difuori della contrattazione collettiva nazionale di comparto e senza
una legge statale che abbia autorizzato  tali  incrementi,  palesando
l'illegittimita' costituzionale del proprio operato.  Situazione  che
pone la legge regionale in contrasto non solo con l'art.  117,  comma
2, lett. l) della Costituzione, ma anche  con  l'art.  81,  comma  4,
della Carta Costituzionale vigente al momento  dell'emanazione  della
l.r. n. 42 del 2008 (contrasto confermato anche ai  sensi  del  nuovo
testo dell'art. 81, comma 3). 
    In tale contesto risulta dubbia la costituzionalita' delle  leggi
che disciplinano il trattamento economico  accessorio  del  personale
comandato e distaccato nelle strutture politiche e del  personale  di
ruolo che svolge prestazioni di assistenza all'attivita' degli organi
istituzionali del Consiglio». 
    Sostanzialmente, si trattava  di  trattamenti  ad  importo  fisso
confluiti,  seppur  in  maniera  non  ortodossa,  nei  fondi  salario
accessorio. 
    Orbene, con la legge n. 2/2021 il Legislatore regionale  pur  non
avendo  ipotizzato  un  coincidente  trattamento  accessorio,  ne  ha
normato uno similare, sotto forma di «unico emolumento  mensile»,  al
di fuori di quanto previsto dalle fonti normative  costituzionalmente
prescritte  (legge  statale  e  contratti  collettivi  nazionali   di
comparto) ponendolo a carico del bilancio e  non  del  fondo  salario
accessorio.  A  tal  riguardo,  si  evidenzia   che   «il   giudicato
costituzionale e' violato non solo quando il  legislatore  emana  una
norma che costituisce una mera riproduzione di quella  gia'  ritenuta
lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina  miri
a  perseguire  e  raggiungere,   anche   se   indirettamente,   esiti
corrispondenti» (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 245 del 2012). 
    Ne consegue che il meccanismo  prefigurato  dai  commi  12-ter  e
12-quater  della  legge  regionale  n.  2/2021,  integra,   altresi',
un'elusione dei principi affermati dal Giudice costituzionale con  la
sentenza n. 146/2019  in  quanto  prevede  la  corresponsione  di  un
trattamento accessorio, ad importo fisso mensile, non previsto  dalla
contrattazione collettiva di  comparto  per  gli  uffici  di  diretta
collaborazione del Consiglio regionale. 
    In   proposito,   giova   ricordare   che    la    giurisprudenza
costituzionale ha stigmatizzato come illegittime «le disposizioni con
cui il legislatore, statale o regionale, interviene per mitigare  gli
effetti di una pronuncia di illegittimita' costituzionale»  (sentenza
n. 224 del 2016). 

 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte  dei  conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  la
Campania 
    visti   l'art.   134   Costituzione,   l'art.   1   della   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e  l'art.  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Solleva la questione di  legittimita'  costituzionale  dei  commi
12-ter e quater dell'art. 23 della L.R. 27 gennaio 2012, n.  1,  come
modificata dalla L.R. n. 2  del  4  marzo  2021,  in  riferimento  ai
parametri  stabiliti  dall'articolo   117,   comma   2,   lett.   1),
dall'articolo 97, primo comma, dall'art. 119 primo comma e  dall'art.
81 Costituzione. 
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio   di   parificazione   con
riferimento al capitolo di spesa  U00008,  limitatamente  alle  spese
destinate al finanziamento dell'unico emolumento  omnicomprensivo,  e
dispone la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per
l'esame della questione. 
    Dispone che, a cura della  Segreteria  della  Sezione,  ai  sensi
dell'art. 23, ultimo comma, della legge il  marzo  1953,  n.  87,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  al  Presidente  della   Regione
Campania e al Procuratore Regionale,  nella  qualita'  di  parti  nel
giudizio di  parificazione,  nonche'  comunicata  al  Presidente  del
Consiglio regionale della Campania. 
    Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del  giorno  29
novembre 2024. 
 
                      Il Presidente: Gagliardi 
 
 
                                                 L'estensore: Calcari