Reg. ord. n. 52 del 2025 pubbl. su G.U. del 02/04/2025 n. 14

Ordinanza del Corte dei conti  del 03/03/2025

Tra: Regione Campania  C/ Regione Campania



Oggetto:

Impiego pubblico – Impiego regionale – Norme della Regione Campania – Previsione che il distacco o il comando in forza delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 9-bis, del d. lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), può essere, altresì, richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento – Previsione che è abolita, ad ogni effetto, nell'assegnazione del personale proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione tra distacco e comando – Denunciata disciplina che autorizza una spesa non sostenibile atteso l’impiego di personale comandato da società pubbliche non ammissibile – Legislatore regionale che ha operato una equiparazione tra distacco e comando – Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Lesione dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria.

Norme impugnate:

legge della Regione Campania  del 26/07/2002  Num. 15  Art. 46  Co. 2

legge della Regione Campania  del 26/07/2002  Num. 15  Art. 46  Co. 4

legge della Regione Campania  del 19/02/2004  Num. 3  Art. 1  Co. 2

legge della Regione Campania  del 30/01/2008  Num. 1  Art. 44  Co. 6

legge della Regione Campania  del 21/01/2010  Num. 2  Art. 1  Co. 77



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 81   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 119   Co.

decreto legislativo  Art. 19   Co.

legge  Art.  Co. 898 



Udienza Pubblica del 21 ottobre 2025 rel. PITRUZZELLA


Testo dell'ordinanza

                        N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 marzo 2025

Ordinanza del 3 marzo 2025 della Corte dei conti - Sezione  regionale
di controllo per la Regione Campania nel  giudizio  di  parificazione
del  rendiconto  generale  della  Regione  Campania  per  l'esercizio
finanziario 2023.. 
 
Impiego pubblico - Impiego regionale - Norme della Regione Campania -
  Previsione che il distacco o il comando in forza delle disposizioni
  di cui all'art. 19, comma 9-bis, del d.lgs. n. 175 del 2016  (Testo
  unico in materia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica),  puo'
  essere, altresi', richiesto nei confronti di personale dipendente a
  tempo indeterminato di societa' e consorzi in cui la partecipazione
  pubblica non sia inferiore al 49 per  cento  -  Previsione  che  e'
  abolita,  ad  ogni   effetto,   nell'assegnazione   del   personale
  proveniente  dagli  enti  esterni  al   Consiglio   regionale,   la
  distinzione tra distacco e comando. 
- Legge  della  Regione  Campania  26  luglio  2002,  n.  15   (Legge
  finanziaria regionale per l'anno 2002), art. 46, commi 2  e  4-bis,
  nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.  1,  comma
  2, della legge regionale 19 febbraio 2004,  n.  3  (Modifica  della
  legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46), dall'art.  44,
  comma 6, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1  (Disposizioni
  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della  Regione
  Campania - Legge finanziaria 2008), e successivamente, dall'art. 1,
  comma 77, della legge della regionale 21 gennaio 2010, n. 1 [recte:
  n. 2] (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
  pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010). 


(GU n. 14 del 02-04-2025)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
           Sezione regionale di controllo per la Campania 
 
    Composta da: 
        Massimo Gagliardi - Presidente; 
        Emanuele Scatola - Primo referendario; 
        Ilaria Cirillo - Primo referendario; 
        Domenico Cerqua - Primo referendario; 
        Stefania Calcari - Primo referendario (estensore); 
        Rosita Liuzzo - Primo referendario; 
        Tommaso Martino - Primo referendario; 
        Giovanna Olivadese - Referendario; 
        Alessandro De Santis - Referendario; 
        Ilvio Pannullo - Referendario; 
        Marco Nappi Quintiliano - Referendario; 
        Concetta Ilaria Ammendola - Referendario; 
    Nella Camera di consiglio del 29 novembre 2024 ha pronunciato  la
seguente ordinanza; 
    Vista la nota prot. regionale n. 2024 -  0014370/U.D.C.P./GAB/GAB
del 21 giugno 2024 acquisita il 24 giugno 2024 al prot. della Sezione
n. 4011, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2023; 
    Visti gli articoli 81,  97,  100,  103,  117,  119  e  134  della
Costituzione, nonche' gli articoli 1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 100, comma 2 e  103,  comma
2, della Costituzione; 
    Visto l'art. 5, comma 1, lettera a) della legge costituzionale n.
1/2012 e l'art. 20 della legge n. 243/2012; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con  regio  decreto  12  luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
modificazioni, da innanzi testo unico Corte dei conti  e  il  decreto
legislativo del 28  agosto  2016,  n.  174,  recante  il  «Codice  di
giustizia contabile» (c.g.c.); 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista l'ordinanza presidenziale n. 129, dell'8 novembre 2024,  di
convocazione della audizione istruttoria collegiale; 
    Sentiti, in audizione  istruttoria  collegiale  del  21  novembre
2024, i rappresentanti della Regione, alla  presenza  della  Procura,
all'esito delle memorie trasmesse dalla Regione a  mezzo  p.e.c.,  in
data 19 novembre 2024, prot. n. 549515/PG/2024 ed acquisite al  prot.
C.d.c. n. 8782 del 20 novembre 2024; 
    Visto il decreto presidenziale n. 29, del 22  novembre  2024,  di
convocazione dell'udienza pubblica; 
    Vista la memoria del Procuratore regionale prot. n. 225,  del  26
novembre 2024 (acquisita in pari data al protocollo della Sezione  n.
9007); 
    Viste le ulteriori precisazioni trasmesse dalla  Regione  con  la
nota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB, del 28 novembre 2024 (acquisite
in pari data al n. 9125 di prot. della sezione); 
    Visti i documenti e le memorie in atti; 
    Uditi i  relatori  primo  referendario  Ilaria  Cirillo  e  primo
referendario Stefania Calcari; 
    Udite le conclusioni orali del Presidente  della  Regione  e  del
Procuratore regionale nell'udienza pubblica del 29 novembre 2024; 
 
                          Premesso in fatto 
 
    L'odierno giudizio ha  ad  oggetto  il  rendiconto  generale  per
l'esercizio 2023, predisposto dalla Regione Campania, ai sensi  degli
articoli 18 e 63 del decreto legislativo  n.  118/2011,  trasmesso  a
questa Sezione in data 21 giugno 2024,  prot.  regionale  n.  2024  -
0014370/U.D.C.P./GAB/GAB  acquisito  il  24  giugno  al  prot.  della
Sezione n. 4011. 
    Con  la  relazione  di  deferimento  dell'8  novembre,   allegata
all'ordinanza presidenziale n. 129/2024, e' stato definito  il  thema
decidendum, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e  conclusioni
formulate   dall'Amministrazione   regionale,   emerse   nel    corso
dell'istruttoria e della discussione in sede di udienza di c.d.  «pre
parifica». 
    In  particolare,  la  Regione  Campania  ha  inviato  le  proprie
memorie, a mezzo pec, con la nota prot. n. 549515/PG/2024,  acquisita
al prot. C.d.c. n.  8782  del  20  novembre  2024  e  successivamente
integrate con la nota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB del 28 novembre
2024 e acquisite al prot. n. 9125 della Sezione in pari data;  mentre
la Procura erariale ha trasmesso le proprie conclusioni con  la  nota
prot. n. 225  del  26  novembre  2024,  acquisita  in  pari  data  al
protocollo della Sezione n. 9007. 
    Nell'udienza camerale del 21 novembre 2024 sono stati ascoltati i
rappresentanti della Regione alla presenza della Procura. 
    Con successivo decreto presidenziale n. 29 del 22 novembre  2024,
e' stata fissata l'udienza pubblica per  la  discussione  finale  sul
progetto di rendiconto generale 2023 della Regione Campania. 
    All'odierna pubblica udienza, le parti hanno esposto  le  proprie
tesi, confermando quanto gia' riferito nelle memorie scritte. 
    Con specifico  riferimento  ai  profili  di  dubbia  legittimita'
costituzionale emersi nel corso dell'istruttoria, le  questioni  sono
state tempestivamente delineate da questo Giudice,  sia  nell'udienza
di parifica che nella precedente adunanza pubblica  del  21  novembre
2024 e ritualmente sottoposte al contraddittorio delle parti ai sensi
dell'art. 101 del codice di procedura civile. 
    In particolare, nel corso degli  approfondimenti  condotti  sulla
spesa del personale, e' emerso un profilo di dubbia legittimita'  con
riferimento all'impiego mediante comando  di  personale  di  societa'
partecipate (in ingresso di seguito indicati per brevita' anche «in»)
in forza dell'art. 46, comma 2 della legge regionale 26 luglio  2002,
n. 15 che stabilisce che il distacco, equiparato al comando, ai sensi
del successivo comma 4 bis, puo' essere richiesto  nei  confronti  di
personale dipendente a tempo indeterminato di societa' e consorzi  in
cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%. 
    Specificatamente, l'art. 46, comma 2  della  legge  regionale  26
luglio 2002, n.  15  aggiunto  dall'art.  44,  comma  6  della  legge
regionale 30 gennaio 2008, n. 1 poi modificato dall'art. 1, comma  77
della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1 prevede che «Il  distacco
puo' essere altresi' richiesto nei confronti di personale  dipendente
a tempo indeterminato di societa' e consorzi in cui la partecipazione
pubblica non sia inferiore al 49 per cento». 
    Il successivo comma 4-bis dell'art. 46 (comma aggiunto  dall'art.
1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3) prevede  che
«E'  abolita,  ad  ogni  effetto,  nell'assegnazione  del   personale
proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione
tra distacco e comando di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.
15, art. 9 -ultimo comma- e art. 14 - ultimi due commi. 
    Orbene, si rilevava in sede  istruttoria  che  l'art.  46,  della
legge regionale 26 luglio 2002, n. 15,  nel  testo  risultante  dalle
modifiche apportate dall'art. 44, comma 6 della  legge  regionale  30
gennaio 2008, n. 1 e successivamente  dall'art.  1,  comma  77  della
legge regionale 21 gennaio 2010,  n.  1,  non  appariva  conforme  ai
principi in materia piu' volte richiamati dalla Corte  costituzionale
e da ultimo ribaditi con la sentenza n. 227/2020. 
    Sostanzialmente la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto le
disposizioni inerenti all'attivita'  di  societa'  partecipate  dalle
Regioni e dagli enti locali alla materia  dell'«ordinamento  civile»,
nonche' a  quella  della  «tutela  della  concorrenza»  di  esclusiva
competenza del legislatore statale. 
    Tutti i comandi in argomento sono stati  attivati  dalla  Regione
per  far  fronte  ad  esigenze  legate   agli   uffici   di   diretta
collaborazione della Giunta e del Consiglio regionale. 
    L'importo a carico del bilancio regionale -  rendiconto  2023  e'
pari ad euro 739.996,2 - Macroaggregato  109  -  capitolo  di  spesa:
U00058 (codifica U1.09.01.01.001) per i comandi attivati dalla Giunta
regionale, nonche' di euro 1.217.604,67 per i  comandi  attivati  dal
Consiglio  regionale-  cap.  U00008  (codifica  U1.04.01.04.001)  del
rendiconto generale 2023, che trova evidenza nei capitoli 4207,  4208
e 5025 del rendiconto del Consiglio regionale. 
    La Regione confermava che il premesso impiego, tramite comando di
personale proveniente da  societa'  partecipate,  fosse  avvenuto  in
forza della previsione di cui all'art. 46,  commi  2  e  4-bis  della
legge  regionale  26  luglio  2002,  n.  15  della  cui  legittimita'
costituzionale si dubita. 
    In sede istruttoria si rilevava, altresi', che  l'art.  1,  comma
898, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio  2023
ha inserito all'art. 19  del  decreto  legislativo  n.  175/2016  (di
seguito indicato per  brevita'  anche  «TUSP»  -  testo  unico  delle
societa' partecipate) il comma 9-bis, il quale  consente  il  comando
nelle specifiche e ristrette fattispecie ivi previste, per un periodo
massimo di un anno, anche per esigenze legate al PNRR, fino al 2026. 
    Il  Collegio  pur  rilevando,  in  sede   istruttoria,   che   la
fattispecie di cui alla novella legislativa dell'art. 19, comma 9-bis
TUSP,  non  risultava  sovrapponibile  o   analoga   all'ipotesi   di
distacco/comando normata dal legislatore regionale sopra  richiamata,
chiedeva, in ogni caso,  di  specificare  e  quantificare  i  comandi
attivati nel 2023 in esecuzione del comma 9-bis dell'art. 19 citato. 
    In  merito,  il  Consiglio  regionale  affermava  che   «riguardo
all'osservazione di codesta Corte riferita al personale utilizzato in
posizione di comando proveniente da societa' partecipate ed al  fatto
che tale circostanza appaia contrastare con le norme del TUPI  e  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, almeno per i comandi
attivati prima del 1° gennaio 2023, per corrispondere alla  richiesta
di  indicare  i  comandi  attivati  nel  2023  in  esecuzione   della
disposizione di cui all'art. 1, comma 898  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, che ha inserito il comma 9-bis all'art. 9 del TUSP,  si
rappresenta che nessun comando di  personale  e'  stato  disposto  in
applicazione di detta norma ma che la base normativa dei  comandi  di
personale  dipendente  da  societa'  a  partecipazione  pubblica   e'
costituita dall'art. 46, comma 2  della  legge  regionale  26  luglio
2002, n. 15, che stabilisce che il distacco, equiparato al comando ai
sensi del successivo comma 4-bis, puo' essere richiesto nei confronti
di personale dipendente a tempo indeterminato di societa' e  consorzi
in cui la partecipazione pubblica  non  sia  inferiore  al  49%.  Per
completezza si rappresenta che  nel  PIAO  2024/2026,  approvato  con
delibera n. 207 del 31 gennaio 2024 e modificato con delibera n.  208
del 19 marzo 2024, e' stata prevista la possibilita' di  ricorrere  a
comandi di personale ai sensi del comma 9-bis all'art. 19  del  TUSP,
che -alla data odierna- non e' stata utilizzata». 
    Sostanzialmente il Consiglio  regionale  precisava  di  non  aver
effettuato, ne' nel  2023  e  neanche  nel  2024,  alcun  comando  in
esecuzione della novella normativa di cui al comma 9-bis dell'art. 19
TUSP. 
    Per quanto concerne i comandi attivati  dalla  Giunta  regionale,
gli stessi sono stati disposti con cinque  decreti  dirigenziali,  di
cui due aventi ad oggetto proroghe  di  precedenti  comandi  «in»  di
personale proveniente da societa' partecipate  attivati  in  esercizi
precedenti. 
    Segnatamente, con il decreto n. 119 del  29  dicembre  2022  sono
state disposte dodici proroghe nel 2023 di precedenti comandi di  cui
cinque provenienti da societa' partecipate  e  uno  dalla  Fondazione
Mondragone, mentre con il decreto 125 del 30 dicembre 2022 sono state
previste proroghe nel 2023 di otto comandi  precedentemente  attivati
di cui due provenienti da societa' partecipate. 
    I citati decreti, adottati prima dell'entrata in vigore dell'art.
1, comma 898, legge 29 dicembre  2022,  n.  197  (in  vigore  dal  1°
gennaio 2023), non potevano di certo fare applicazione dell'art.  19,
comma 9-bis  citato,  che,  tra  l'altro,  disciplina  l'istituto  in
argomento esclusivamente nei confronti del personale di cui  all'art.
19, ossia di personale in cui l'ente partecipa, mentre la Regione  ha
proceduto ai comandi «in» anche nei  confronti  di  societa'  ove  la
Regione non e' amministrazione pubblica socia. 
    Ulteriori  comandi   di   personale   proveniente   da   societa'
partecipate sono stati disposti da parte della Giunta, con i  decreti
n. 20 del 3 marzo 2023, n. 43 del 4 maggio 2023, n. 52 dell'11 luglio
2023, che, pur prevedendo il comando di tre unita'  di  personale  da
societa' partecipate con scadenza al 31  dicembre  2023,  richiamano,
quale base normativa degli stessi, l'art. 46 della legge regionale n.
15/2002. 
    In sede istruttoria la Regione ha, inoltre, rappresentato che  la
stessa Direzione generale delle risorse umane ha proposto all'Ufficio
legislativo l'abrogazione della norma regionale in esame. 
    La  Procura  nell'adunanza  pubblica  relativa  al  giudizio   di
parificazione del rendiconto 2023, convocata in data 29 novembre 2024
con ordinanza presidenziale n.  29/2024,  ha  condiviso  i  dubbi  di
legittimita'  costituzionale  afferenti  alla  disciplina   regionale
dell'art. 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n.  15  nel  testo
risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2 della legge
regionale 19 febbraio 2004, n. 3, dall'art. 44, comma 6  della  legge
regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente dall'art. 1,  comma
77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1. 
    Il  Collegio   richiamando   tutte   le   argomentazioni   e   la
ricostruzione operata in sede istruttoria, meglio  evidenziata  nella
relazione  allegata  al  giudizio  di   parifica,   dubitando   della
legittimita' costituzionale dell'art. 46, commi 2 e 4-bis della legge
regionale 26 luglio 2002, n. 15 nel testo risultante dalle  modifiche
apportate dall'art. 1, comma 2  della  legge  regionale  19  febbraio
2004, n. 3, dall'art. 44, comma 6 della legge  regionale  30  gennaio
2008, n. 1 e  successivamente  dall'art.  1,  comma  77  della  legge
regionale 21 gennaio 2010, n. 1, ritenuta la  questione  rilevante  e
non  manifestamente  infondata,  come  verra'   meglio   di   seguito
argomentato, per contrasto con la  riserva  di  competenza  esclusiva
assegnata  al  legislatore  statale  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile  e  per  l'effetto
con gli articoli 81, 97 primo comma  e  119  primo  comma  Cost.,  ha
deciso di promuovere con separata ordinanza questione di legittimita'
costituzionale sospendendo la decisione di parifica con decisione  n.
250/2024/PARI sui capitoli U00058 e U00008, limitatamente alle  spese
destinate al pagamento  delle  spettanze  stipendiali  del  personale
distaccato  l  comandato  rispettivamente  presso  la  Giunta  e   il
Consiglio regionale ammontanti per il 2023 ad euro 739.996,2  per  la
Giunta e 1.217.604,67 per il Consiglio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
1. Le disposizioni di dubbia costituzionalita'. 
    Ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
n. 1 («Norme sui  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  e  sulle
garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale») e dell'art.  23,
comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 («Norme sulla  costituzione
e sul funzionamento della Corte costituzionale»), il Collegio ritiene
di sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale,  dei
commi 2 e 4-bis dell'art. 46, della legge regionale 26  luglio  2002,
n. 1, nel testo risultante dalle modifiche  apportate  dall'art.  44,
comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente
dall'art. 1, comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1. 
    Specificatamente, l'art. 46, comma 2  della  legge  regionale  26
luglio 2002, n.  15  aggiunto  dall'art.  44,  comma  6  della  legge
regionale 30 gennaio 2008, n. 1 poi modificato dall'art. 1, comma  77
della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1 prevede che «Il  distacco
puo' essere altresi' richiesto nei confronti di personale  dipendente
a tempo indeterminato di societa' e consorzi in cui la partecipazione
pubblica non sia inferiore al 49 per cento.». 
    Il successivo comma 4-bis dell'art. 46 (comma aggiunto  dall'art.
1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3) prevede  che
«E'  abolita,  ad  ogni  effetto,  nell'assegnazione  del   personale
proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione
tra distacco e comando di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.
15, art. 9 -ultimo comma- e art. 14 - ultimi due commi. 
2. La possibilita' di esperire una interpretazione costituzionalmente
orientata e la legittimazione della Sezione. 
    Il   Collegio   non   ritiene   praticabile    un'interpretazione
adeguatrice dei suddetti commi 2 e 4-bis  dell'art.  46  della  legge
regionale 26  luglio  2002,  n.  15  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni diversa da quella letterale, che non lascia dubbi  sulla
effettiva volonta' del legislatore regionale di consentire il comando
di personale  nella  Regione  proveniente  da  societa'  partecipate,
invadendo una competenza esclusiva statale. 
    D'altro canto, e' acquisizione  condivisa  che  l'interpretazione
conforme a Costituzione postula  l'esistenza  di  un  dato  lessicale
polisenso  suscettibile  di  letture  alternative,  tale   cioe'   da
esprimere, in applicazione dei generali  canoni  ermeneutici,  due  o
piu' possibili significati, dei quali uno soltanto compatibile con  i
precetti costituzionali. Ne consegue che laddove, come  nel  caso  di
specie, l'univoco tenore letterale della  norma  non  consenta  altre
interpretazioni, in quanto regola fattispecie rimesse al  legislatore
statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., l'accesso  al
sindacato di legittimita' costituzionale si configura  come  percorso
obbligato. 
    Esclusa  la  praticabilita'  di  un'interpretazione  adeguatrice,
occorre premettere che la legittimazione  della  Corte  dei  conti  a
sollevare questioni di costituzionalita' in sede di parifica e' stata
progressivamente   ampliata   sia   con   riferimento    all'oggetto,
riguardando  ormai  tutte  le  disposizioni  di  legge,   statale   e
regionale, che possono  alterare  gli  equilibri  di  bilancio  (cfr.
sentt. nn. 244 del 1995, punto 3 del Considerato in diritto;  n.  213
del 2008, punto 4 del Considerato in diritto) che per parametro,  non
essendo  piu'   limitata   alle   violazioni   dell'art.   81   della
Costituzione. 
    In  particolare,  con  la  sentenza  n.  196  del  2018,  si   e'
riconosciuta la legittimazione della Sezione regionale di  controllo,
in  sede  di  parificazione  del  rendiconto  generale  regionale,  a
sollevare  questioni  di   legittimita'   costituzionale   anche   in
riferimento  a  parametri  attributivi  di  competenza  (l'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost.), sull'assunto che «in tali casi  la
Regione manca per definizione della prerogativa di allocare  risorse»
(sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del Considerato in  diritto).
Pertanto,  «entro  tali  materie,  non  vi  e'  intervento  regionale
produttivo   di   spesa   che   non   si    traduca    immediatamente
nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai  fini  della
sana gestione della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 196  del
2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto). 
    Inoltre, la Corte costituzionale ha ribadito  detto  orientamento
con riferimento a norme regionali lesive del  riparto  di  competenze
fra Stato e regioni nella materia «ordinamento civile»  allorche'  si
configuri una «correlazione funzionale» (sentenza n. 253 del 2022). 
    Correlazione  rintracciata  nella   lesione   «della   competenza
legislativa esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento  civile"
da parte di disposizioni regionali che hanno disciplinato aspetti del
rapporto  di  lavoro  pubblico,  anche  in  relazione  al   parametro
interposto  costituito  dalle  disposizioni   dettate   dal   decreto
legislativo  n.  165  del   2001,   in   quanto   la   illegittimita'
costituzionale di tali disposizioni comporta, di norma, quella  della
spesa da essa disposta a carico del bilancio dell'ente  (sentenze  n.
253 del 2022, n. 244 e n. 112 del 2020, n. 146 ex plurimis, e n.  138
del 2019 e n. 196 del 2018).» (cfr. sentenza n. 185/2024). 
3. Sulla rilevanza della questione. 
    Sul piano della rilevanza, questa Sezione non  potendo  procedere
ad  un'interpretazione  conforme  a   costituzione   deve   sollevare
questione di legittimita' costituzionale nella  misura  in  cui  tale
disposizione  produce  effetti  anche  contabili,   diversamente   si
troverebbe a validare un risultato di amministrazione  non  corretto,
inficiando gli equilibri di bilancio. 
    Difatti, l'importo  posto  a  carico  del  bilancio  regionale  -
rendiconto 2023 e'  pari  ad  euro  739.996,2   -Macroaggregato  109-
capitolo di spesa: U00058 (codifica U1.09.01.01.001)  per  i  comandi
attivati dalla Giunta regionale,  nonche'  euro  1.217.604,67  per  i
comandi attivati  dal  Consiglio  regionale-  cap.  U00008  (codifica
U1.04.01.04.001) del rendiconto generale 2023, che trova evidenza nei
capitoli 4207, 4208 e 5025 del rendiconto del Consiglio regionale. 
    In particolare, come gia' esposto (v.  supra  nelle  premesse  in
fatto), trattasi di comandi disposti dal Consiglio regionale e  dalla
Giunta regionale per far fronte ad esigenze  legate  agli  uffici  di
diretta collaborazione della Giunta e del  Consiglio  regionale,  non
riconducibili nell'alveo applicativo del nuovo comma 9-bis  dell'art.
19 del decreto legislativo n. 175/2016 inserito  dall'art.  1,  comma
898, legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
    Orbene, pur rilevando che  la  fattispecie  del  distacco/comando
disciplinata dai suddetti commi 2 e 4-bis dell'art.  46  della  legge
regionale 26  luglio  2002,  n.  15  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, risulti differente da quella introdotta dal legislatore
statale dal citato comma 9-bis dell'art.  19  TUSP,  il  Collegio  ha
accertato l'impossibilita' giuridica di sussumere detti comandi nella
suddetta norma statale entrata in vigore in data 1° gennaio 2023. 
    Invero,  relativamente  ai   comandi   attivati   dal   Consiglio
regionale,  lo  stesso  ha  specificatamente  affermato  che  «nessun
comando di personale e' stato disposto in applicazione di detta norma
ma che la base normativa  dei  comandi  di  personale  dipendente  da
societa' a partecipazione pubblica e' costituita dall'art. 46,  comma
2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, che stabilisce che  il
distacco, equiparato al comando ai sensi del successivo comma  4-bis,
puo' essere richiesto nei confronti di personale dipendente  a  tempo
indeterminato  di  societa'  e  consorzi  in  cui  la  partecipazione
pubblica non sia inferiore al 49%». A fortiori ha precisato che  solo
nel PIAO 2024/2026, approvato con delibera n. 207 del 31 gennaio 2024
e modificato con delibera n. 208 del 19 marzo 2024, e' stata prevista
la possibilita' di ricorrere ai comandi di personale di cui al  comma
9-bis dell'art. 19 del TUSP, ma che  detta  possibilita'  «alla  data
odierna non e' stata utilizzata.». 
    Sostanzialmente,  e'  stato  precisato   che   i   documenti   di
programmazione del personale (rectius pianificazione) non prevedevano
proprio la possibilita' di ricorso alla fattispecie  dei  comandi  di
personale di cui al comma 9-bis dell'art. 19 del TUSP. 
    Relativamente ai comandi «in» da societa'  partecipate,  attivati
dalla Giunta regionale con i decreti n. 119 del 29 dicembre 2022 e n.
125 del 30 dicembre 2022, richiamati nelle  premesse  in  fatto,  gli
stessi, sono precedenti alla data di entrata in  vigore  dell'art  1,
comma 898 della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  e  di  certo  non
potevano fare applicazione dell'art. 19, comma 9-bis citato, che, tra
l'altro,  disciplina  l'istituto  in  argomento  esclusivamente   nei
confronti di societa' partecipate dalla Regione,  elemento  che,  nel
caso di specie, non e' generalmente rispettato. 
    Difatti, due unita' di personale sono state acquisite da societa'
quali ANM  s.r.l.  (che  risulta  totalmente  partecipata  da  Napoli
Holding s.r.l. -partecipata al 100% dal  Comune  di  Napoli)  e  ASIA
Napoli SPA (partecipata al 100% dal Comune di Napoli) nelle quali  la
Regione non e' amministrazione pubblica socia. 
    Tra l'altro, trattasi  di  decreti  che  dispongono  proroghe  di
precedenti comandi gia' in essere e come  tali  non  sussumibili  nel
suddetto comma 9-bis dell'art. 19 citato. 
    Ulteriori  comandi   di   personale   proveniente   da   societa'
partecipate sono stati disposti da parte della Giunta, con i  decreti
n. 20 del 3 marzo 2023, n. 43 del 4 maggio 2023, n. 52 dell'11 luglio
2023, che, pur prevedendo il comando di tre unita'  di  personale  da
societa' partecipate con scadenza al 31  dicembre  2023,  richiamano,
quale base normativa degli stessi, l'art. 46 della legge regionale n.
15/2002. 
    Assume, pertanto, rilevanza la questione nel  caso  in  esame  in
quanto ove questa Sezione  procedesse  alla  pacifica  applicando  le
norme rivenienti dal quadro ordinamentale  vigente  -con  particolare
riferimento   alla   legge   regionale    n.    15/2002-    finirebbe
inammissibilmente per validare risultanze contabili  (in  primis,  il
risultato di  amministrazione)  derivanti  dall'indebito  impiego  di
risorse  destinate  al  pagamento  delle  spettanze  stipendiali  del
personale distaccato/comandato rispettivamente presso la Giunta e  il
Consiglio regionale. 
    In  tal   senso,   l'esito   del   giudizio   di   compatibilita'
costituzionale  della  disposizione  di  legge  regionale  indubbiata
condiziona decisivamente il giudizio di parificazione  della  Sezione
sul Rendiconto della Regione Campania per l'esercizio 2023. 
4. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita'. 
    Sul piano della non manifesta infondatezza  della  questione,  il
Collegio ritiene che i commi 2 e  4-bis  dell'art.  46,  della  legge
regionale 26 luglio 2002, n. 1, nel testo risultante dalle  modifiche
apportate dall'art. 1, comma 2  della  legge  regionale  19  febbraio
2004, n. 3, dall'art. 44, comma 6 della legge  regionale  30  gennaio
2008, n. 1 e  successivamente  dall'art.  1,  comma  77  della  legge
regionale 21 gennaio 2010, n. 1 siano illegittimi in  quanto  violino
la riserva di competenza esclusiva assegnata al  legislatore  statale
dall'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.  in  materia  di
ordinamento civile. 
    Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale,  affermato  in
un  caso  analogo  a  quello  in  esame,  «le  disposizioni  inerenti
all'attivita' di societa' partecipate  dalle  Regioni  e  dagli  enti
locali [rientrano nella] materia dell'"ordinamento civile", in quanto
volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto  privato,
nonche' a quella della "tutela della concorrenza"  in  considerazione
dello scopo di talune disposizioni di "evitare che soggetti dotati di
privilegi operino in mercati concorrenziali"  (sentenze  n.  251  del
2016 e n. 326 del 2008). Il legislatore statale, nel disciplinare  le
societa' a partecipazione pubblica  ed  il  rapporto  di  lavoro  dei
dipendenti, all'art. 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016,  non
ha previsto la possibilita' del comando presso le amministrazioni,  e
non a caso. E'  pur  vero,  infatti,  che  gia'  con  l'art.  18  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modifiche, e  poi  con  il  citato  art.  19  del  decreto
legislativo n.  175  del  2016,  sono  stati  introdotti  criteri  di
selezione ai fini delle assunzioni del personale in questione, ma  e'
anche vero che non si e' mutata la natura  strettamente  privatistica
del  rapporto,  ne'  si  e'  imposta   una   procedura   propriamente
concorsuale. Rimane dunque fra questo personale e  quello  dipendente
delle pubbliche amministrazioni una  barriera  tuttora  insuperabile,
che trova la sua giustificazione anzitutto  sul  piano  delle  scelte
discrezionali compiute dal legislatore statale  nell'esercizio  della
competenza esclusiva in materia di ordinamento civile,  ma  anche,  e
piu' sostanzialmente, nel principio di buon andamento della  pubblica
amministrazione previsto dall'art. 97 Cost., ed in quelli in  materia
di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art.  117,  terzo
comma, Cost. L'estensione della  possibilita'  di  comando  -  e,  si
ribadisce,  a  maggior  ragione,  non  distacco  inficia  il  sistema
organizzativo  e  finanziario  costruito  dal  legislatore   statale,
permettendo di fatto una incontrollata espansione  delle  assunzioni,
con il duplice effetto negativo  di  scaricare  oneri  ingiustificati
sulle  societa'  pubbliche,  indotte  ad   assumere   personale   non
necessario,  e  di  alterare  il  delicato  equilibrio  che  dovrebbe
presiedere al rapporto fra organici  e  funzioni»  (dr.  sentenza  n.
227/2020). 
    Tra  l'altro,  ad  avviso   del   Collegio,   anche   la   stessa
equiparazione  tra  distacco  e  comando  operata   dal   legislatore
regionale nel suddetto comma 4-bis  appare  lesiva  della  competenza
legislativa statale in materia di ordinamento civile di cui  all'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Difatti, la stessa sentenza  n.  227/2020  citata,  specifica  la
chiara  distinzione  tra  l'istituto  del  comando  e  del   distacco
precisando che «nel comando, fermo restando il rapporto organico  che
continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di  appartenenza,
si modifica  il  rapporto  di  servizio,  atteso  che  il  dipendente
pubblico e' inserito, sia sotto il profilo  organizzativo-funzionale,
che gerarchico-disciplinare, nell'amministrazione di destinazione,  a
favore della quale presta la propria opera. 
    Diversamente, nel distacco vi e' l'utilizzazione  temporanea  del
dipendente  presso  un  ufficio,  che  e'  diverso  da   quello   che
costituisce la propria sede di servizio, e che rientra comunque nella
medesima amministrazione.». 
    Medesima distinzione e'  rilevabile  anche  nella  giurisprudenza
della Corte di cassazione che ha evidenziato come «il  c.d.  distacco
di diritto pubblico si distingue  dal  comando  perche',  in  teoria,
l'impiegato non  viene  assegnato  ad  una  pubblica  amministrazione
distinta da quella di  appartenenza,  ma  -  temporaneamente-  ad  un
ufficio, diverso da quello nel quale e' formalmente  incardinato,  ma
comunque  dell'amministrazione  datrice  di  lavoro.  Non  si  tratta
pertanto, neppure di  un  trasferimento  che  consiste,  invece,  nel
mutamento definitivo del  luogo  di  lavoro,  ma,  eventualmente,  di
un'applicazione provvisoria. Nel caso del c.d.  distacco  di  diritto
pubblico, quindi, a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione di
appartenenza.» (ex multis, sentenza Cassazione civ., Sez.  IV,  Ord.,
15 gennaio 2024, n. 1471). 
    Ritiene, pertanto, il Collegio che la violazione della competenza
legislativa esclusiva statale in tema  di  disciplina  dell'anzidetto
comando regionale ridonda sulla lesione dell'equilibrio di bilancio e
sulla sana gestione finanziaria, ai sensi degli  articoli  97,  primo
comma, 81 e 119, primo comma Cost., per l'autorizzazione di una spesa
non sostenibile in considerazione dell'impiego di personale comandato
da societa' pubbliche non ammissibile  in  quanto  materia  riservata
alla competenza esclusiva del legislatore statale. 
    Come detto, l'art. 1, comma 898, legge 29 dicembre 2022,  n.  197
ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 19 TUSP, a  far  data  dal  1°
gennaio 2023. 
    Con la richiamata novella, il legislatore statale non ha in  ogni
caso generalmente «sdoganato» la possibilita', da parte delle PP.AA.,
di attivare il comando/distacco di personale proveniente da  societa'
partecipate come invece disciplina il  piu'  volte  citato  art.  46,
commi 2 e 4-bis della legge regionale in argomento, che  consente  il
distacco (comma 2), equiparato al comando (4-bis) «nei  confronti  di
personale dipendente a tempo indeterminato di societa' e consorzi  in
cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento.». 
    Difatti, i comandi/distacchi attivabili  ai  sensi  dell'art.  46
della citata legge regionale non sono fattispecie  analoga  a  quanto
indicato dall'art. 19, comma 9-bis TUSP, che dispone «al personale di
cui al presente articolo e al personale dipendente di  enti  pubblici
non   economici,   anche   per   esigenze   strettamente    collegate
all'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  56
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni  riceventi,
i limiti quantitativi stabiliti dall'art. 30, comma 1-quinquies,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o  distacchi  di
cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e,
comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026». 
    Sostanzialmente, trattasi di comandi/distacchi  attivabili  nelle
strette ipotesi ivi stabilite e nei confronti  di  personale  di  cui
all'art. 19 (come indicato nel primo periodo del comma  9-bis)  ossia
di personale di societa' partecipate dall'ente,  condizione  che  nel
caso di specie non risulta generalmente rispettata, in quanto  alcuni
comandi sono stati attivati nei confronti di  personale  di  societa'
non partecipate dalla Regione. 
    Al riguardo, la Regione ha proceduto a comandi  di  personale  in
ingresso anche da societa' partecipate come ANM e Asia Napoli in  cui
la Regione non e' amministrazione pubblica socia. 
    In particolare, rispettivamente con il  decreto  n.  119  del  29
dicembre 2022 e con il decreto n. 125  del  30  dicembre  2022,  sono
stati differiti, tra gli altri, due comandi di  soggetti  provenienti
dalla societa' ANM s.r.l che risulta totalmente partecipata da Napoli
Holding s.r.l. (partecipata al 100% dal  Comune  di  Napoli)  e  ASIA
Napoli S.p.a. partecipata al 100% dal Comune di Napoli. 
    Diversamente, l'art. 46, comma 2 consente  il  «distacco»  [....]
«nei confronti di  personale  dipendente  a  tempo  indeterminato  di
societa' e  consorzi  in  cui  la  partecipazione  pubblica  non  sia
inferiore al 49  per  cento»,  indipendentemente  dal  fatto  che  la
Regione sia o meno amministrazione pubblica socia e tra l'altro senza
porre alcun limite temporale agli stessi. 
    Tant'e' che, come  detto,  la  maggior  parte  dei  comandi  «in»
provenienti da societa' partecipate, riguardano proroghe di personale
gia' precedentemente comandato presso la Regione stessa. 

 
                               P.Q.M. 
 
    La  Corte  dei  conti, Sezione  regionale  di  controllo  per  la
Campania, 
    Visti l'art. 134 Cost., l'art. 1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,
solleva la questione di legittimita' costituzionale  dei  commi  2  e
4-bis dell'art. 46, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15,  nel
testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2 della
legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3, dall'art. 44, comma  6  della
legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente dall'art.  1,
comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1, in  riferimento
ai parametri stabiliti dall'art. 117, comma 2, lettera l),  dall'art.
97, primo comma, 119 primo comma e dall'art. 81 Cost.. 
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio   di   parificazione   con
riferimento ai capitoli di spesa U00058 e U00008, limitatamente  alle
spese destinate al finanziamento dei comandi in ingresso  provenienti
da societa' partecipate, e dispone la trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale per l'esame della questione. 
    Dispone che, a cura della  Segreteria  della  Sezione,  ai  sensi
dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  al  Presidente  della   Regione
Campania e al Procuratore regionale,  nella  qualita'  di  parti  nel
giudizio di  parificazione,  nonche'  comunicata  al  Presidente  del
Consiglio regionale della Campania. 
    Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del  giorno  29
novembre 2024. 
 
                      Il Presidente: Gagliardi 
 
 
                                                 L'estensore: Calcari