Reg. ord. n. 52 del 2025 pubbl. su G.U. del 02/04/2025 n. 14
Ordinanza del Corte dei conti del 03/03/2025
Tra: Regione Campania C/ Regione Campania
Oggetto:
Impiego pubblico – Impiego regionale – Norme della Regione Campania – Previsione che il distacco o il comando in forza delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 9-bis, del d. lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), può essere, altresì, richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento – Previsione che è abolita, ad ogni effetto, nell'assegnazione del personale proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione tra distacco e comando – Denunciata disciplina che autorizza una spesa non sostenibile atteso l’impiego di personale comandato da società pubbliche non ammissibile – Legislatore regionale che ha operato una equiparazione tra distacco e comando – Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Lesione dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria.
Norme impugnate:
legge della Regione Campania del 26/07/2002 Num. 15 Art. 46 Co. 2
legge della Regione Campania del 26/07/2002 Num. 15 Art. 46 Co. 4
legge della Regione Campania del 19/02/2004 Num. 3 Art. 1 Co. 2
legge della Regione Campania del 30/01/2008 Num. 1 Art. 44 Co. 6
legge della Regione Campania del 21/01/2010 Num. 2 Art. 1 Co. 77
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 81 Co.
Costituzione Art. 97 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 119 Co. 1
decreto legislativo Art. 19 Co. 9
legge Art. 1 Co. 898
Udienza Pubblica del 21 ottobre 2025 rel. PITRUZZELLA
Testo dell'ordinanza
N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 marzo 2025 Ordinanza del 3 marzo 2025 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Campania nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2023.. Impiego pubblico - Impiego regionale - Norme della Regione Campania - Previsione che il distacco o il comando in forza delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 9-bis, del d.lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), puo' essere, altresi', richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di societa' e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento - Previsione che e' abolita, ad ogni effetto, nell'assegnazione del personale proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione tra distacco e comando. - Legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), art. 46, commi 2 e 4-bis, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46), dall'art. 44, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), e successivamente, dall'art. 1, comma 77, della legge della regionale 21 gennaio 2010, n. 1 [recte: n. 2] (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010). (GU n. 14 del 02-04-2025) LA CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Campania Composta da: Massimo Gagliardi - Presidente; Emanuele Scatola - Primo referendario; Ilaria Cirillo - Primo referendario; Domenico Cerqua - Primo referendario; Stefania Calcari - Primo referendario (estensore); Rosita Liuzzo - Primo referendario; Tommaso Martino - Primo referendario; Giovanna Olivadese - Referendario; Alessandro De Santis - Referendario; Ilvio Pannullo - Referendario; Marco Nappi Quintiliano - Referendario; Concetta Ilaria Ammendola - Referendario; Nella Camera di consiglio del 29 novembre 2024 ha pronunciato la seguente ordinanza; Vista la nota prot. regionale n. 2024 - 0014370/U.D.C.P./GAB/GAB del 21 giugno 2024 acquisita il 24 giugno 2024 al prot. della Sezione n. 4011, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2023; Visti gli articoli 81, 97, 100, 103, 117, 119 e 134 della Costituzione, nonche' gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visto il combinato disposto dell'art. 100, comma 2 e 103, comma 2, della Costituzione; Visto l'art. 5, comma 1, lettera a) della legge costituzionale n. 1/2012 e l'art. 20 della legge n. 243/2012; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, da innanzi testo unico Corte dei conti e il decreto legislativo del 28 agosto 2016, n. 174, recante il «Codice di giustizia contabile» (c.g.c.); Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza presidenziale n. 129, dell'8 novembre 2024, di convocazione della audizione istruttoria collegiale; Sentiti, in audizione istruttoria collegiale del 21 novembre 2024, i rappresentanti della Regione, alla presenza della Procura, all'esito delle memorie trasmesse dalla Regione a mezzo p.e.c., in data 19 novembre 2024, prot. n. 549515/PG/2024 ed acquisite al prot. C.d.c. n. 8782 del 20 novembre 2024; Visto il decreto presidenziale n. 29, del 22 novembre 2024, di convocazione dell'udienza pubblica; Vista la memoria del Procuratore regionale prot. n. 225, del 26 novembre 2024 (acquisita in pari data al protocollo della Sezione n. 9007); Viste le ulteriori precisazioni trasmesse dalla Regione con la nota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB, del 28 novembre 2024 (acquisite in pari data al n. 9125 di prot. della sezione); Visti i documenti e le memorie in atti; Uditi i relatori primo referendario Ilaria Cirillo e primo referendario Stefania Calcari; Udite le conclusioni orali del Presidente della Regione e del Procuratore regionale nell'udienza pubblica del 29 novembre 2024; Premesso in fatto L'odierno giudizio ha ad oggetto il rendiconto generale per l'esercizio 2023, predisposto dalla Regione Campania, ai sensi degli articoli 18 e 63 del decreto legislativo n. 118/2011, trasmesso a questa Sezione in data 21 giugno 2024, prot. regionale n. 2024 - 0014370/U.D.C.P./GAB/GAB acquisito il 24 giugno al prot. della Sezione n. 4011. Con la relazione di deferimento dell'8 novembre, allegata all'ordinanza presidenziale n. 129/2024, e' stato definito il thema decidendum, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e conclusioni formulate dall'Amministrazione regionale, emerse nel corso dell'istruttoria e della discussione in sede di udienza di c.d. «pre parifica». In particolare, la Regione Campania ha inviato le proprie memorie, a mezzo pec, con la nota prot. n. 549515/PG/2024, acquisita al prot. C.d.c. n. 8782 del 20 novembre 2024 e successivamente integrate con la nota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB del 28 novembre 2024 e acquisite al prot. n. 9125 della Sezione in pari data; mentre la Procura erariale ha trasmesso le proprie conclusioni con la nota prot. n. 225 del 26 novembre 2024, acquisita in pari data al protocollo della Sezione n. 9007. Nell'udienza camerale del 21 novembre 2024 sono stati ascoltati i rappresentanti della Regione alla presenza della Procura. Con successivo decreto presidenziale n. 29 del 22 novembre 2024, e' stata fissata l'udienza pubblica per la discussione finale sul progetto di rendiconto generale 2023 della Regione Campania. All'odierna pubblica udienza, le parti hanno esposto le proprie tesi, confermando quanto gia' riferito nelle memorie scritte. Con specifico riferimento ai profili di dubbia legittimita' costituzionale emersi nel corso dell'istruttoria, le questioni sono state tempestivamente delineate da questo Giudice, sia nell'udienza di parifica che nella precedente adunanza pubblica del 21 novembre 2024 e ritualmente sottoposte al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101 del codice di procedura civile. In particolare, nel corso degli approfondimenti condotti sulla spesa del personale, e' emerso un profilo di dubbia legittimita' con riferimento all'impiego mediante comando di personale di societa' partecipate (in ingresso di seguito indicati per brevita' anche «in») in forza dell'art. 46, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 che stabilisce che il distacco, equiparato al comando, ai sensi del successivo comma 4 bis, puo' essere richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di societa' e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%. Specificatamente, l'art. 46, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 aggiunto dall'art. 44, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 poi modificato dall'art. 1, comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1 prevede che «Il distacco puo' essere altresi' richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di societa' e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento». Il successivo comma 4-bis dell'art. 46 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3) prevede che «E' abolita, ad ogni effetto, nell'assegnazione del personale proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione tra distacco e comando di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, art. 9 -ultimo comma- e art. 14 - ultimi due commi. Orbene, si rilevava in sede istruttoria che l'art. 46, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 44, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1, non appariva conforme ai principi in materia piu' volte richiamati dalla Corte costituzionale e da ultimo ribaditi con la sentenza n. 227/2020. Sostanzialmente la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto le disposizioni inerenti all'attivita' di societa' partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla materia dell'«ordinamento civile», nonche' a quella della «tutela della concorrenza» di esclusiva competenza del legislatore statale. Tutti i comandi in argomento sono stati attivati dalla Regione per far fronte ad esigenze legate agli uffici di diretta collaborazione della Giunta e del Consiglio regionale. L'importo a carico del bilancio regionale - rendiconto 2023 e' pari ad euro 739.996,2 - Macroaggregato 109 - capitolo di spesa: U00058 (codifica U1.09.01.01.001) per i comandi attivati dalla Giunta regionale, nonche' di euro 1.217.604,67 per i comandi attivati dal Consiglio regionale- cap. U00008 (codifica U1.04.01.04.001) del rendiconto generale 2023, che trova evidenza nei capitoli 4207, 4208 e 5025 del rendiconto del Consiglio regionale. La Regione confermava che il premesso impiego, tramite comando di personale proveniente da societa' partecipate, fosse avvenuto in forza della previsione di cui all'art. 46, commi 2 e 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 della cui legittimita' costituzionale si dubita. In sede istruttoria si rilevava, altresi', che l'art. 1, comma 898, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023 ha inserito all'art. 19 del decreto legislativo n. 175/2016 (di seguito indicato per brevita' anche «TUSP» - testo unico delle societa' partecipate) il comma 9-bis, il quale consente il comando nelle specifiche e ristrette fattispecie ivi previste, per un periodo massimo di un anno, anche per esigenze legate al PNRR, fino al 2026. Il Collegio pur rilevando, in sede istruttoria, che la fattispecie di cui alla novella legislativa dell'art. 19, comma 9-bis TUSP, non risultava sovrapponibile o analoga all'ipotesi di distacco/comando normata dal legislatore regionale sopra richiamata, chiedeva, in ogni caso, di specificare e quantificare i comandi attivati nel 2023 in esecuzione del comma 9-bis dell'art. 19 citato. In merito, il Consiglio regionale affermava che «riguardo all'osservazione di codesta Corte riferita al personale utilizzato in posizione di comando proveniente da societa' partecipate ed al fatto che tale circostanza appaia contrastare con le norme del TUPI e del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, almeno per i comandi attivati prima del 1° gennaio 2023, per corrispondere alla richiesta di indicare i comandi attivati nel 2023 in esecuzione della disposizione di cui all'art. 1, comma 898 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha inserito il comma 9-bis all'art. 9 del TUSP, si rappresenta che nessun comando di personale e' stato disposto in applicazione di detta norma ma che la base normativa dei comandi di personale dipendente da societa' a partecipazione pubblica e' costituita dall'art. 46, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, che stabilisce che il distacco, equiparato al comando ai sensi del successivo comma 4-bis, puo' essere richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di societa' e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%. Per completezza si rappresenta che nel PIAO 2024/2026, approvato con delibera n. 207 del 31 gennaio 2024 e modificato con delibera n. 208 del 19 marzo 2024, e' stata prevista la possibilita' di ricorrere a comandi di personale ai sensi del comma 9-bis all'art. 19 del TUSP, che -alla data odierna- non e' stata utilizzata». Sostanzialmente il Consiglio regionale precisava di non aver effettuato, ne' nel 2023 e neanche nel 2024, alcun comando in esecuzione della novella normativa di cui al comma 9-bis dell'art. 19 TUSP. Per quanto concerne i comandi attivati dalla Giunta regionale, gli stessi sono stati disposti con cinque decreti dirigenziali, di cui due aventi ad oggetto proroghe di precedenti comandi «in» di personale proveniente da societa' partecipate attivati in esercizi precedenti. Segnatamente, con il decreto n. 119 del 29 dicembre 2022 sono state disposte dodici proroghe nel 2023 di precedenti comandi di cui cinque provenienti da societa' partecipate e uno dalla Fondazione Mondragone, mentre con il decreto 125 del 30 dicembre 2022 sono state previste proroghe nel 2023 di otto comandi precedentemente attivati di cui due provenienti da societa' partecipate. I citati decreti, adottati prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 898, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (in vigore dal 1° gennaio 2023), non potevano di certo fare applicazione dell'art. 19, comma 9-bis citato, che, tra l'altro, disciplina l'istituto in argomento esclusivamente nei confronti del personale di cui all'art. 19, ossia di personale in cui l'ente partecipa, mentre la Regione ha proceduto ai comandi «in» anche nei confronti di societa' ove la Regione non e' amministrazione pubblica socia. Ulteriori comandi di personale proveniente da societa' partecipate sono stati disposti da parte della Giunta, con i decreti n. 20 del 3 marzo 2023, n. 43 del 4 maggio 2023, n. 52 dell'11 luglio 2023, che, pur prevedendo il comando di tre unita' di personale da societa' partecipate con scadenza al 31 dicembre 2023, richiamano, quale base normativa degli stessi, l'art. 46 della legge regionale n. 15/2002. In sede istruttoria la Regione ha, inoltre, rappresentato che la stessa Direzione generale delle risorse umane ha proposto all'Ufficio legislativo l'abrogazione della norma regionale in esame. La Procura nell'adunanza pubblica relativa al giudizio di parificazione del rendiconto 2023, convocata in data 29 novembre 2024 con ordinanza presidenziale n. 29/2024, ha condiviso i dubbi di legittimita' costituzionale afferenti alla disciplina regionale dell'art. 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3, dall'art. 44, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1. Il Collegio richiamando tutte le argomentazioni e la ricostruzione operata in sede istruttoria, meglio evidenziata nella relazione allegata al giudizio di parifica, dubitando della legittimita' costituzionale dell'art. 46, commi 2 e 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3, dall'art. 44, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, come verra' meglio di seguito argomentato, per contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile e per l'effetto con gli articoli 81, 97 primo comma e 119 primo comma Cost., ha deciso di promuovere con separata ordinanza questione di legittimita' costituzionale sospendendo la decisione di parifica con decisione n. 250/2024/PARI sui capitoli U00058 e U00008, limitatamente alle spese destinate al pagamento delle spettanze stipendiali del personale distaccato l comandato rispettivamente presso la Giunta e il Consiglio regionale ammontanti per il 2023 ad euro 739.996,2 per la Giunta e 1.217.604,67 per il Consiglio. Considerato in diritto 1. Le disposizioni di dubbia costituzionalita'. Ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 («Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale») e dell'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 («Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»), il Collegio ritiene di sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale, dei commi 2 e 4-bis dell'art. 46, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 1, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 44, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1. Specificatamente, l'art. 46, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 aggiunto dall'art. 44, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 poi modificato dall'art. 1, comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1 prevede che «Il distacco puo' essere altresi' richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di societa' e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento.». Il successivo comma 4-bis dell'art. 46 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3) prevede che «E' abolita, ad ogni effetto, nell'assegnazione del personale proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione tra distacco e comando di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, art. 9 -ultimo comma- e art. 14 - ultimi due commi. 2. La possibilita' di esperire una interpretazione costituzionalmente orientata e la legittimazione della Sezione. Il Collegio non ritiene praticabile un'interpretazione adeguatrice dei suddetti commi 2 e 4-bis dell'art. 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni diversa da quella letterale, che non lascia dubbi sulla effettiva volonta' del legislatore regionale di consentire il comando di personale nella Regione proveniente da societa' partecipate, invadendo una competenza esclusiva statale. D'altro canto, e' acquisizione condivisa che l'interpretazione conforme a Costituzione postula l'esistenza di un dato lessicale polisenso suscettibile di letture alternative, tale cioe' da esprimere, in applicazione dei generali canoni ermeneutici, due o piu' possibili significati, dei quali uno soltanto compatibile con i precetti costituzionali. Ne consegue che laddove, come nel caso di specie, l'univoco tenore letterale della norma non consenta altre interpretazioni, in quanto regola fattispecie rimesse al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., l'accesso al sindacato di legittimita' costituzionale si configura come percorso obbligato. Esclusa la praticabilita' di un'interpretazione adeguatrice, occorre premettere che la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalita' in sede di parifica e' stata progressivamente ampliata sia con riferimento all'oggetto, riguardando ormai tutte le disposizioni di legge, statale e regionale, che possono alterare gli equilibri di bilancio (cfr. sentt. nn. 244 del 1995, punto 3 del Considerato in diritto; n. 213 del 2008, punto 4 del Considerato in diritto) che per parametro, non essendo piu' limitata alle violazioni dell'art. 81 della Costituzione. In particolare, con la sentenza n. 196 del 2018, si e' riconosciuta la legittimazione della Sezione regionale di controllo, in sede di parificazione del rendiconto generale regionale, a sollevare questioni di legittimita' costituzionale anche in riferimento a parametri attributivi di competenza (l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), sull'assunto che «in tali casi la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse» (sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto). Pertanto, «entro tali materie, non vi e' intervento regionale produttivo di spesa che non si traduca immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto). Inoltre, la Corte costituzionale ha ribadito detto orientamento con riferimento a norme regionali lesive del riparto di competenze fra Stato e regioni nella materia «ordinamento civile» allorche' si configuri una «correlazione funzionale» (sentenza n. 253 del 2022). Correlazione rintracciata nella lesione «della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile" da parte di disposizioni regionali che hanno disciplinato aspetti del rapporto di lavoro pubblico, anche in relazione al parametro interposto costituito dalle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto la illegittimita' costituzionale di tali disposizioni comporta, di norma, quella della spesa da essa disposta a carico del bilancio dell'ente (sentenze n. 253 del 2022, n. 244 e n. 112 del 2020, n. 146 ex plurimis, e n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018).» (cfr. sentenza n. 185/2024). 3. Sulla rilevanza della questione. Sul piano della rilevanza, questa Sezione non potendo procedere ad un'interpretazione conforme a costituzione deve sollevare questione di legittimita' costituzionale nella misura in cui tale disposizione produce effetti anche contabili, diversamente si troverebbe a validare un risultato di amministrazione non corretto, inficiando gli equilibri di bilancio. Difatti, l'importo posto a carico del bilancio regionale - rendiconto 2023 e' pari ad euro 739.996,2 -Macroaggregato 109- capitolo di spesa: U00058 (codifica U1.09.01.01.001) per i comandi attivati dalla Giunta regionale, nonche' euro 1.217.604,67 per i comandi attivati dal Consiglio regionale- cap. U00008 (codifica U1.04.01.04.001) del rendiconto generale 2023, che trova evidenza nei capitoli 4207, 4208 e 5025 del rendiconto del Consiglio regionale. In particolare, come gia' esposto (v. supra nelle premesse in fatto), trattasi di comandi disposti dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale per far fronte ad esigenze legate agli uffici di diretta collaborazione della Giunta e del Consiglio regionale, non riconducibili nell'alveo applicativo del nuovo comma 9-bis dell'art. 19 del decreto legislativo n. 175/2016 inserito dall'art. 1, comma 898, legge 29 dicembre 2022, n. 197. Orbene, pur rilevando che la fattispecie del distacco/comando disciplinata dai suddetti commi 2 e 4-bis dell'art. 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, risulti differente da quella introdotta dal legislatore statale dal citato comma 9-bis dell'art. 19 TUSP, il Collegio ha accertato l'impossibilita' giuridica di sussumere detti comandi nella suddetta norma statale entrata in vigore in data 1° gennaio 2023. Invero, relativamente ai comandi attivati dal Consiglio regionale, lo stesso ha specificatamente affermato che «nessun comando di personale e' stato disposto in applicazione di detta norma ma che la base normativa dei comandi di personale dipendente da societa' a partecipazione pubblica e' costituita dall'art. 46, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, che stabilisce che il distacco, equiparato al comando ai sensi del successivo comma 4-bis, puo' essere richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di societa' e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%». A fortiori ha precisato che solo nel PIAO 2024/2026, approvato con delibera n. 207 del 31 gennaio 2024 e modificato con delibera n. 208 del 19 marzo 2024, e' stata prevista la possibilita' di ricorrere ai comandi di personale di cui al comma 9-bis dell'art. 19 del TUSP, ma che detta possibilita' «alla data odierna non e' stata utilizzata.». Sostanzialmente, e' stato precisato che i documenti di programmazione del personale (rectius pianificazione) non prevedevano proprio la possibilita' di ricorso alla fattispecie dei comandi di personale di cui al comma 9-bis dell'art. 19 del TUSP. Relativamente ai comandi «in» da societa' partecipate, attivati dalla Giunta regionale con i decreti n. 119 del 29 dicembre 2022 e n. 125 del 30 dicembre 2022, richiamati nelle premesse in fatto, gli stessi, sono precedenti alla data di entrata in vigore dell'art 1, comma 898 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di certo non potevano fare applicazione dell'art. 19, comma 9-bis citato, che, tra l'altro, disciplina l'istituto in argomento esclusivamente nei confronti di societa' partecipate dalla Regione, elemento che, nel caso di specie, non e' generalmente rispettato. Difatti, due unita' di personale sono state acquisite da societa' quali ANM s.r.l. (che risulta totalmente partecipata da Napoli Holding s.r.l. -partecipata al 100% dal Comune di Napoli) e ASIA Napoli SPA (partecipata al 100% dal Comune di Napoli) nelle quali la Regione non e' amministrazione pubblica socia. Tra l'altro, trattasi di decreti che dispongono proroghe di precedenti comandi gia' in essere e come tali non sussumibili nel suddetto comma 9-bis dell'art. 19 citato. Ulteriori comandi di personale proveniente da societa' partecipate sono stati disposti da parte della Giunta, con i decreti n. 20 del 3 marzo 2023, n. 43 del 4 maggio 2023, n. 52 dell'11 luglio 2023, che, pur prevedendo il comando di tre unita' di personale da societa' partecipate con scadenza al 31 dicembre 2023, richiamano, quale base normativa degli stessi, l'art. 46 della legge regionale n. 15/2002. Assume, pertanto, rilevanza la questione nel caso in esame in quanto ove questa Sezione procedesse alla pacifica applicando le norme rivenienti dal quadro ordinamentale vigente -con particolare riferimento alla legge regionale n. 15/2002- finirebbe inammissibilmente per validare risultanze contabili (in primis, il risultato di amministrazione) derivanti dall'indebito impiego di risorse destinate al pagamento delle spettanze stipendiali del personale distaccato/comandato rispettivamente presso la Giunta e il Consiglio regionale. In tal senso, l'esito del giudizio di compatibilita' costituzionale della disposizione di legge regionale indubbiata condiziona decisivamente il giudizio di parificazione della Sezione sul Rendiconto della Regione Campania per l'esercizio 2023. 4. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita'. Sul piano della non manifesta infondatezza della questione, il Collegio ritiene che i commi 2 e 4-bis dell'art. 46, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 1, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3, dall'art. 44, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1 siano illegittimi in quanto violino la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, affermato in un caso analogo a quello in esame, «le disposizioni inerenti all'attivita' di societa' partecipate dalle Regioni e dagli enti locali [rientrano nella] materia dell'"ordinamento civile", in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonche' a quella della "tutela della concorrenza" in considerazione dello scopo di talune disposizioni di "evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali" (sentenze n. 251 del 2016 e n. 326 del 2008). Il legislatore statale, nel disciplinare le societa' a partecipazione pubblica ed il rapporto di lavoro dei dipendenti, all'art. 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, non ha previsto la possibilita' del comando presso le amministrazioni, e non a caso. E' pur vero, infatti, che gia' con l'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, e poi con il citato art. 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono stati introdotti criteri di selezione ai fini delle assunzioni del personale in questione, ma e' anche vero che non si e' mutata la natura strettamente privatistica del rapporto, ne' si e' imposta una procedura propriamente concorsuale. Rimane dunque fra questo personale e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni una barriera tuttora insuperabile, che trova la sua giustificazione anzitutto sul piano delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, ma anche, e piu' sostanzialmente, nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall'art. 97 Cost., ed in quelli in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. L'estensione della possibilita' di comando - e, si ribadisce, a maggior ragione, non distacco inficia il sistema organizzativo e finanziario costruito dal legislatore statale, permettendo di fatto una incontrollata espansione delle assunzioni, con il duplice effetto negativo di scaricare oneri ingiustificati sulle societa' pubbliche, indotte ad assumere personale non necessario, e di alterare il delicato equilibrio che dovrebbe presiedere al rapporto fra organici e funzioni» (dr. sentenza n. 227/2020). Tra l'altro, ad avviso del Collegio, anche la stessa equiparazione tra distacco e comando operata dal legislatore regionale nel suddetto comma 4-bis appare lesiva della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Difatti, la stessa sentenza n. 227/2020 citata, specifica la chiara distinzione tra l'istituto del comando e del distacco precisando che «nel comando, fermo restando il rapporto organico che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza, si modifica il rapporto di servizio, atteso che il dipendente pubblico e' inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, che gerarchico-disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale presta la propria opera. Diversamente, nel distacco vi e' l'utilizzazione temporanea del dipendente presso un ufficio, che e' diverso da quello che costituisce la propria sede di servizio, e che rientra comunque nella medesima amministrazione.». Medesima distinzione e' rilevabile anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione che ha evidenziato come «il c.d. distacco di diritto pubblico si distingue dal comando perche', in teoria, l'impiegato non viene assegnato ad una pubblica amministrazione distinta da quella di appartenenza, ma - temporaneamente- ad un ufficio, diverso da quello nel quale e' formalmente incardinato, ma comunque dell'amministrazione datrice di lavoro. Non si tratta pertanto, neppure di un trasferimento che consiste, invece, nel mutamento definitivo del luogo di lavoro, ma, eventualmente, di un'applicazione provvisoria. Nel caso del c.d. distacco di diritto pubblico, quindi, a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione di appartenenza.» (ex multis, sentenza Cassazione civ., Sez. IV, Ord., 15 gennaio 2024, n. 1471). Ritiene, pertanto, il Collegio che la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in tema di disciplina dell'anzidetto comando regionale ridonda sulla lesione dell'equilibrio di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 97, primo comma, 81 e 119, primo comma Cost., per l'autorizzazione di una spesa non sostenibile in considerazione dell'impiego di personale comandato da societa' pubbliche non ammissibile in quanto materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale. Come detto, l'art. 1, comma 898, legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 19 TUSP, a far data dal 1° gennaio 2023. Con la richiamata novella, il legislatore statale non ha in ogni caso generalmente «sdoganato» la possibilita', da parte delle PP.AA., di attivare il comando/distacco di personale proveniente da societa' partecipate come invece disciplina il piu' volte citato art. 46, commi 2 e 4-bis della legge regionale in argomento, che consente il distacco (comma 2), equiparato al comando (4-bis) «nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di societa' e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento.». Difatti, i comandi/distacchi attivabili ai sensi dell'art. 46 della citata legge regionale non sono fattispecie analoga a quanto indicato dall'art. 19, comma 9-bis TUSP, che dispone «al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'art. 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026». Sostanzialmente, trattasi di comandi/distacchi attivabili nelle strette ipotesi ivi stabilite e nei confronti di personale di cui all'art. 19 (come indicato nel primo periodo del comma 9-bis) ossia di personale di societa' partecipate dall'ente, condizione che nel caso di specie non risulta generalmente rispettata, in quanto alcuni comandi sono stati attivati nei confronti di personale di societa' non partecipate dalla Regione. Al riguardo, la Regione ha proceduto a comandi di personale in ingresso anche da societa' partecipate come ANM e Asia Napoli in cui la Regione non e' amministrazione pubblica socia. In particolare, rispettivamente con il decreto n. 119 del 29 dicembre 2022 e con il decreto n. 125 del 30 dicembre 2022, sono stati differiti, tra gli altri, due comandi di soggetti provenienti dalla societa' ANM s.r.l che risulta totalmente partecipata da Napoli Holding s.r.l. (partecipata al 100% dal Comune di Napoli) e ASIA Napoli S.p.a. partecipata al 100% dal Comune di Napoli. Diversamente, l'art. 46, comma 2 consente il «distacco» [....] «nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di societa' e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento», indipendentemente dal fatto che la Regione sia o meno amministrazione pubblica socia e tra l'altro senza porre alcun limite temporale agli stessi. Tant'e' che, come detto, la maggior parte dei comandi «in» provenienti da societa' partecipate, riguardano proroghe di personale gia' precedentemente comandato presso la Regione stessa. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, Visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva la questione di legittimita' costituzionale dei commi 2 e 4-bis dell'art. 46, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3, dall'art. 44, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1, in riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 117, comma 2, lettera l), dall'art. 97, primo comma, 119 primo comma e dall'art. 81 Cost.. Ordina la sospensione del giudizio di parificazione con riferimento ai capitoli di spesa U00058 e U00008, limitatamente alle spese destinate al finanziamento dei comandi in ingresso provenienti da societa' partecipate, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione Campania e al Procuratore regionale, nella qualita' di parti nel giudizio di parificazione, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Campania. Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 29 novembre 2024. Il Presidente: Gagliardi L'estensore: Calcari