Reg. ord. n. 53 del 2025 pubbl. su G.U. del 02/04/2025 n. 14

Ordinanza del Corte dei conti  del 03/03/2025

Tra: Regione Campania  C/ Regione Campania



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Campania – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) – Finanziamento attraverso una quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attività delle funzioni trasferite – Quantificazione delle risorse attraverso la legge di approvazione del bilancio regionale o sue variazioni – Omessa previsione di uno specifico vincolo di correlazione tra risorse vincolate del fondo sanitario regionale e livelli essenziali di assistenza (LEA) – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2024 – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici – Lesione del diritto alla salute – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Denunciata estensione dell’area del perimetro sanitario con potenziale pregiudizio dell’effettiva erogazione dei LEA e lesione del diritto alla salute e del principio di eguaglianza sostanziale – Violazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa – Contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica in considerazione della sottoposizione della Regione Campania ai vincoli del piano di rientro.

Norme impugnate:

legge della Regione Campania  del 29/07/1998  Num. 10  Art. 22  Co. 1

legge della Regione Campania  del 29/07/1998  Num. 10  Art. 22  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art. 32   Co.  

Costituzione  Art. 81   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 119   Co.

decreto legislativo  Art. 20   Co.  



Udienza Pubblica del 21 ottobre 2025 rel. D'ALBERTI


Testo dell'ordinanza

                        N. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 marzo 2025

Ordinanza del 3 marzo 2025 della Corte dei conti - Sezione  regionale
di controllo per la Regione Campania nel  giudizio  di  parificazione
del  rendiconto  generale  della  Regione  Campania  per  l'esercizio
finanziario 2023.. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Campania  -
  Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale  della  Campania
  (ARPAC) - Finanziamento attraverso una quota  del  fondo  sanitario
  regionale da definirsi sulla base della spesa storica di  personale
  e di attivita' delle funzioni trasferite  -  Quantificazione  delle
  risorse attraverso la legge di approvazione del bilancio  regionale
  o sue variazioni - Omessa previsione di uno  specifico  vincolo  di
  correlazione tra risorse vincolate del fondo sanitario regionale  e
  livelli essenziali di assistenza (LEA). 
- Legge della Regione Campania 29 luglio  1998,  n.  10  (Istituzione
  dell'Agenzia  regionale  per   la   protezione   ambientale   della
  Campania), art. 22, commi 1, lettera a), e 2. 


(GU n. 14 del 02-04-2025)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
           Sezione regionale di controllo per la Campania 
 
    Massimo Gagliardi - Presidente. 
    Emanuele Scatola - Primo referendario. 
    Ilaria Cirillo - Primo referendario (estensore). 
    Domenico Cerqua - Primo referendario. 
    Stefania Calcari - Primo referendario. 
    Rosita Liuzzo - Primo referendario. 
    Tommaso Martino - Primo referendario. 
    Giovanna Olivadese - referendario. 
    Alessandro De Santis - referendario. 
    Ilvio Pannullo - referendario. 
    Marco Nappi Quintiliano - referendario. 
    Concetta Ilaria Ammendola - referendario. 
    Nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024, ha pronunciato la
seguente ordinanza nel giudizio di parificazione del rendiconto della
Regione Campania per l'esercizio finanziario 2023. 
    Visti gli articoli 81,  97,  100,  103,  117,  119  e  134  della
Costituzione, nonche' gli articoli l legge costituzionale 9  febbraio
1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con  il  regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214   e   successive
modificazioni ed integrazioni e il decreto legislativo del 28  agosto
2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile; 
    Visto l'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale  n.
1/2012 (Introduzione del principio del  pareggio  di  bilancio  nella
Carta  costituzionale)  e  l'art.  20  della  legge  n.  243  l  2012
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione),  concernente
funzioni di  controllo  della  Corte  dei  conti  sui  bilanci  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e  successive
modificazioni   ed   integrazioni   (Disposizioni   in   materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42)  nonche'  i
regolamenti (UE) n. 549/2013, 1046/2018 e 2092/2020; 
    Visto il decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174  (Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali
nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel
maggio 2012), convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213;  Vista
la nota  prot.  regionale  n.  2024-0014370/U.D.C.P./GAB/GAB  del  21
giugno 2024 acquisito il 24 giugno 2024 al  prot.  della  Sezione  n.
4011, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2023; 
    Vista l'ordinanza presidenziale n. 129, dell'8 novembre 2024,  di
convocazione della audizione  istruttoria  collegiale  con  la  quale
venivano trasmesse le relazioni istruttorie  conclusive  redatte  dai
Magistrati  relatori  e  in  particolare  tra  queste,  la  relazione
afferente alla gestione della spesa sanitaria ivi compresa  l'analisi
del perimetro sanitario e del  finanziamento  dell'Agenzia  regionale
per la protezione dell'ambiente (di seguito anche A.R.P.A.C.); 
    Sentiti, all'udienza istruttoria collegiale del 21 novembre 2024,
i  rappresentanti  della  Regione,  alla  presenza   della   Procura,
all'esito delle memorie trasmesse dalla Regione a  mezzo  p.e.c.,  in
data 19 novembre 2024, prot. n. 549515/PG/2024 ed acquisite al  prot.
C.d.c. n. 8782 del 20 novembre 2024; 
    Visto il decreto presidenziale n. 29, del 22  novembre  2024,  di
convocazione dell'udienza pubblica; 
    Vista la memoria del Procuratore regionale prot. n. 225,  del  26
novembre 2024 (acquisita in pari data al protocollo della Sezione  n.
9007); 
    Viste le ulteriori precisazioni trasmesse dalla  Regione  con  la
nota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB, del 28 novembre 2024 (acquisite
in pari data al n. 9125 di prot. della Sezione); 
    Visti i documenti e le memorie in atti; 
    Uditi nella pubblica udienza del 29  novembre  i  relatori  Primo
referendario Ilaria Cirillo e Primo referendario Stefania Calcari; 
    Udite le conclusioni orali del Presidente  della  Regione  e  del
Procuratore regionale nell'udienza pubblica del 29 novembre 2024; 
 
                          Premesso in fatto 
 
    1. L'odierno giudizio ha ad oggetto il  rendiconto  generale  per
l'esercizio 2023, predisposto dalla Regione Campania, ai sensi  degli
articoli 18 e 63 del decreto legislativo  n.  118/2011,  trasmesso  a
questa Sezione in  data  21  giugno  2024  prot.  regionale  n.  2024
0014370/U.D.C.P./GAB/GAB  acquisito  il  24  giugno  al  prot.  della
Sezione n. 4011. 
    Con  la  relazione  di  deferimento  dell'8  novembre,   allegata
all'ordinanza presidenziale n. 129/2024, e' stato definito  il  thema
decidendum, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e  conclusioni
formulate   dall'Amministrazione   regionale,   emerse   nel    corso
dell'istruttoria e della  discussione  in  sede  di  udienza  cd.  di
«preparifica». 
    In  particolare,  la  Regione  Campania  ha  inviato  le  proprie
memorie, a mezzo Pec, con la nota prot. n. 549515/PG/2024,  acquisita
al prot. C.d.c. n.  8782  del  20  novembre  2024  e  successivamente
integrate con la nota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB del 28 novembre
2024 e acquisite al prot. n. 9125 della Sezione in  pari;  mentre  la
Procura erariale ha trasmesso le  proprie  conclusioni  con  la  nota
prot. n.  225  del  26  novembre  2024  acquisita  in  pari  data  al
protocollo della Sezione n. 9007; 
    Nell'udienza camerale del 21 novembre 2024 sono stati ascoltati i
rappresentanti della Regione alla presenza della Procura. 
    Con successivo decreto presidenziale n. 29 del 22 novembre  2024,
e' stata fissata l'udienza pubblica per  la  discussione  finale  sul
progetto di rendiconto generale 2023 della Regione Campania. 
    All'odierna pubblica udienza, le Parti hanno esposto  le  proprie
tesi, confermando quanto gia' riferito nelle memorie scritte. 
    1.1. Con specifico riferimento ai profili di dubbia  legittimita'
costituzionale emersi nel corso dell'istruttoria, le  questioni  sono
state tempestivamente delineate da questo Giudice,  sia  nell'udienza
di parifica che nella precedente adunanza pubblica  del  21  novembre
2024 e ritualmente sottoposte al contraddittorio delle parti ai sensi
dell'art. 101 c.p.c. 
    1.2.  In  particolare,  il  Procuratore  regionale  ha   concluso
chiedendo di procedere alla  parziale  parificazione  del  rendiconto
regionale dell'esercizio 2023, con le precisazioni e  considerazioni,
contenute  nella  propria  memoria,  relative   ad   alcuni   profili
finanziari  e  gestionali,  condividendo  i  dubbi  di   legittimita'
costituzionale  evidenziati  dalla  Sezione   con   riferimento,   in
particolare, alla legge regionale n. 10/1998 relativa alle  modalita'
di finanziamento dell'A.R.P.A.C.  rimettendosi  al  Collegio  per  la
valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza. 
    Piu' nello specifico,  la  Procura  regionale  ha  individuato  i
parametri di legittimita' violati dalla normativa regionale nell'art.
117, secondo comma, lett. e) e m), della Costituzione, in materia  di
armonizzazione dei bilanci pubblici e di determinazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di  cui
costituisce parametro interposto l'art. 20 del decreto legislativo n.
118  del  2011,  che  definisce  la  disciplina  afferente  al   c.d.
«perimetro sanitario».  Essa  viola,  ad  avviso  della  Procura,  il
principio  della  effettivita'  del  finanziamento  dei  livelli   di
assistenza sanitaria e allo stesso tempo anche gli articoli 81, sesto
comma, 97, primo  comma,  e  119,  primo  comma,  della  Costituzione
disciplinanti il principio dell'equilibrio dei bilanci  pubblici,  in
quanto attraverso la norma  della  cui  legittimita'  si  dubita,  la
Regione drena risorse destinate al finanziamento dei LEA, realizzando
per contro un  ampliamento  della  capacita'  di  spesa  nel  settore
«ordinario» del bilancio  regionale,  che  viene  alleggerito,  nella
sostanza, dalle spese relative al  funzionamento  dell'A.R.P.A.C.  la
norma regionale si pone altresi' in contrasto con  l'art  117,  terzo
comma, della Costituzione per l'impiego del FSN per il  finanziamento
di attivita' extra-LEA precluse a regioni in piano di rientro come la
Campania. 
    1.3.  La  Regione  dal  proprio  canto  ha  ribadito   la   piena
legittimita' costituzionale del proprio finanziamento all' A.R.P.A.C.
suffragata  dalla  ricostruzione  ex  post  delle  attivita'   svolte
dall'Agenzia. come riconducibili ai LEA e contenuta nelle memorie. In
particolare,  la  Regione  avvalendosi  di  una   relazione   redatta
direttamente dalla propria Agenzia  ha  affermato  che  le  attivita'
riconducibili ai LEA, sebbene soddisfatte attraverso la sinergia  tra
l'A.R.P.A.C.  e  i  Dipartimenti  di  prevenzione,  sono  sessantasei
prestazioni agenziali (pari all'83% del totale) in quanto  riferibili
alla prevenzione  collettiva  e  sanita'  pubblica,  nell'ambito  del
«programma per  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  degli
ambienti aperti e confinati» del decreto ministeriale del 12  gennaio
2017. Al contrario, solo quattordici prestazioni - pari  a  circa  il
17%, non sarebbero correlati ai  LEA.  Tale  dato,  come  evidenziato
dall'Agenzia e riportato  dalla  Regione  «non  deve  sorprendere  in
quanto coerente con gli effetti che la modifica normativa, successiva
al referendum, ha comportato,  avendo  determinato  il  trasferimento
alle  agenzie  proprio  delle  funzioni  in  materia  di  prevenzione
collettiva e tutela della salute e sicurezza degli ambienti  aperti».
La Regione ha quindi affermato che i costi sostenuti nel 2023  per  i
LEA da parte dell'A.R.P.A.C. «ammontano ad euro 65.421.388,96 pari al
94,91% del totale dei costi quantificati  in  euro  68.929.575,90»  e
quindi «di gran lunga superiori rispetto al finanziamento per il 2023
posto  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  pari  ad  euro
58.056.710,00 che pertanto non  coprirebbero  nemmeno  per  intero  i
costi  sostenuti  dall'Agenzia  per  le  attivita'  istituzionali   a
sostegno dei LEA». In ragione di  cio'  ad  avviso  della  Regione  e
dell'ARPAC «non appare affetto irragionevole che circa l'84  %  delle
risorse dell'ARPAC provengano dal fondo sanitario destinato per legge
a finanziare i livelli essenziali delle  prestazioni  sanitarie».  La
Regione ha quindi conclusivamente ribadito «di  aver  sempre  operato
nel  pieno  rispetto  dei  principi  costituzionali,  atteso  che  il
finanziamento  di  ARPAC  proveniente  dal  FSN,  e'  destinato  alla
copertura di attivita' riferibili ai LEA, e dunque  non  si  puo'  in
alcun modo configurare la paventata elusione dei vincoli di  utilizzo
del FSN per il finanziamento di  attivita'  extra-sanitarie  precluse
alle regioni in Piano di Rientro». 
    2. Con il dispositivo letto in udienza, al quale ha fatto seguito
la decisione n. 250/2024/PARI depositata in data  30  dicembre  2024,
questa Sezione ha accertato la sottostima del fondo crediti di dubbia
esigibilita' provvedendo a non parificare in parte qua  il  conto  di
bilancio e ha disposto la sospensione del giudizio  limitatamente  ad
alcuni capitoli di spesa - che saranno oggetto di separate ordinanze,
tra cui  il  n.  U07020,  per  sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale oggetto  della  presente  ordinanza,  in  ordine  alle
disposizioni di cui all'art 22, primo comma, lett. a) e secondo comma
della legge regionale n. 10 del 29 luglio 1998 per le spese destinate
al   finanziamento   dell'Agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
1.  Sulla  legittimazione  della  remittente  Sezione  regionale   di
controllo 
    La legittimazione delle  Sezioni  regionali  di  controllo  della
Corte dei conti a sollevare questioni di legittimita'  costituzionale
e' riconosciuta tutte le volte in cui e' accertato lo svolgimento  di
una  funzione  sostanzialmente   giurisdizionale.   In   tali   casi,
analogamente a qualsiasi altro giudice  (ordinario  o  speciale),  il
Giudice contabile, terzo e imparziale, e' chiamato a  «raffrontare  i
fatti e  gli  atti  dei  quali  deve  giudicare  alle  leggi  che  li
concernono»   (Corte   costituzionale,   sentenza    n.    226/1976),
enunciandone con metodo sillogistico i precipitati che, per le parti,
costituiranno la regola del caso concreto. 
    Il giudizio di parificazione, in particolare, si  svolge  con  le
formalita' della giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione
del procuratore contabile in  contraddittorio  con  i  rappresentanti
dell'amministrazione e si conclude  con  una  pronunzia  adottata  in
esito a pubblica udienza. 
    Per questi motivi,  la  consolidata  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale, formatasi in riferimento al giudizio di parifica  del
rendiconto  dello  Stato  e  delle  Regioni  ad  autonomia   speciale
(sentenze n. 165/1963, n. 121/1966, n. 142/1968,  n.  244/1995  e  n.
213/2008), da tempo riconosce «alla  Corte  dei  conti,  in  sede  di
giudizio  di  parificazione  del  bilancio,   la   legittimazione   a
promuovere, in riferimento all'art. 81 della Costituzione,  questione
di legittimita' costituzionale, avverso tutte quelle disposizioni  di
legge che determinino  effetti  modificativi  dell'articolazione  del
bilancio per il fatto stesso di incidere,  in  senso  globale,  sulle
unita' elementari, vale a  dire  sui  capitoli,  con  riflessi  sugli
equilibri  di  gestione,  disegnati  con  il  sistema  dei  risultati
differenziali» (sentenza n. 213/2008). 
    Piu'  recentemente,  tali  conclusioni  sono   state   confermate
riconoscendo  anche  alle  Sezioni   regionali   di   controllo,   la
legittimazione a sollevare questioni di  legittimita'  costituzionale
in sede di parifica dei rendiconti regionali,  ritenendo  «analoga  a
quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario  o  speciale),
allorche' procede a raffrontare i fatti e gli  atti  dei  quali  deve
giudicare alle leggi che li concernono» (sentenza n. 226 del 1976). 
    Pertanto, pur non  essendo  un  procedimento  giurisdizionale  in
senso  stretto,  «ai  limitati   fini   dell'art.   1   della   legge
costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della  legge  n.  87  del
1953, la [parifica  della]  Corte  dei  conti  e',  sotto  molteplici
aspetti,  analoga  alla  funzione  giurisdizionale,   piuttosto   che
assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi  nel  valutare  la
conformita' degli atti che ne formano oggetto alle norme del  diritto
oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che  non  sia  di
ordine strettamente giuridico. Il controllo  effettuato  dalla  Corte
dei  conti  e'  un  controllo  esterno,  rigorosamente   neutrale   e
disinteressato, volto unicamente a garantire la legalita' degli  atti
ad  essa  sottoposti,  e  cioe'  preordinato  a  tutela  del  diritto
oggettivo» (sentenze nn. 181 del 2015 e 89 del 2017). 
    La Consulta ha inoltre rimarcato (sentenze n. 196 del 2018  e  n.
181 del 2015) che «nell'esercizio di una tale ben  definita  funzione
giurisdizionale, le Sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei
conti  sono  legittimate  a  sollevare  questione   di   legittimita'
costituzionale  avverso  tutte   le   disposizioni   di   legge   che
determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso,
effetti non consentiti dai principi posti a  tutela  degli  equilibri
economico-finanziari» e da tutti gli «altri precetti  costituzionali,
che custodiscono la sana gestione finanziaria» (ex plurimis, sentenze
n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995) e che il  riconoscimento  di  tale
legittimazione soddisfa altresi' la fondamentale «esigenza di  fugare
zone d'ombra nel controllo di costituzionalita', affermata da  questa
Corte   quale   tratto   costitutivo   del   sistema   di   giustizia
costituzionale,  con  particolare  riguardo  alla  specificita'   dei
compiti assegnati alla Corte  dei  conti  nel  quadro  della  finanza
pubblica (sentenza n. 18 del 2019)», la cui  rilevanza  «e'  tale  da
riflettersi, anche ai limitati fini del caso di cui qui  si  discute,
sui criteri di valutazione  dei  requisiti  di  ammissibilita'  delle
questioni». 
    Non a caso, proprio con riferimento alle  questioni  connesse  al
controllo della spesa pubblica,  la  Corte  costituzionale  aveva  da
tempo auspicato (sentenza n. 406 del 1989) che  quando  l'accesso  al
suo sindacato risulti poco  agevole,  come  accade  in  relazione  ai
profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela  della  sana
gestione finanziaria e degli equilibri - occorra assicurarne maggiore
effettivita'. E l'esercizio delle competenze della  Corte  dei  conti
costituisce  la  sede  piu'  adatta  alla  devoluzione  al  sindacato
costituzionale delle violazioni del diritto del bilancio, in  ragione
del  ruolo  assegnato  dalla  Costituzione  al   giudice   contabile,
finalizzato  alla  verifica  della  gestione  secundum  legem   delle
risorse. Il giudizio di parificazione, allo stato della  legislazione
vigente,   costituisce   pertanto,   l'unica   possibilita'   offerta
dall'ordinamento per sottoporre a scrutinio di  costituzionalita'  in
via incidentale, in riferimento ai principi costituzionali in materia
di finanza pubblica, le disposizioni legislative statali e  regionali
in contrasto con la corretta articolazione del bilancio e  idonee  ad
alterarne gli equilibri complessivi. In conclusione,  ritiene  questa
Sezione  di  controllo  per  la  Campania  di  essere  legittimata  a
sollevare questioni di  legittimita'  costituzionale  per  violazione
degli  articoli  81,  97,  primo  comma  e  119,  primo  comma  della
Costituzione, anche in relazione agli articoli 100, 103 e 117,  comma
2, lettere e) e m) e comma 3 della Costituzione e degli articoli 32 e
3 Costituzione, considerato il loro legame teleologico-funzionale con
i primi, per i profili nel prosieguo evidenziati. 
2. La rilevanza della questione nel giudizio di parifica 
    La rilevanza della esaminanda questione di  costituzionalita'  e'
strettamente  connessa  all'attuale  conformazione  del  giudizio  di
parifica che trova fondamento nella rinnovata  funzione  ascritta  al
bilancio pubblico.  Infatti,  diversamente  dal  passato  in  cui  il
bilancio veniva inteso come mero strumento  descrittivo  di  fenomeni
finanziari, con la riforma introdotta dalla legge  costituzionale  20
aprile 2012, n. 1, al bilancio e' stata  riconosciuta  la  natura  di
«bene pubblico nel senso che e' funzionale a sintetizzare  e  rendere
certe   le   scelte   dell'ente   territoriale,   sia    in    ordine
all'acquisizione  delle  entrate,  sia  alla   individuazione   degli
interventi attuativi delle politiche  pubbliche»  (ex  multis,  Corte
costituzionale, sentenza n. 184/2022). 
    Nel nuovo sistema, il diritto del bilancio  svolge  un  ruolo  di
irrinunziabile   presidio   procedurale,   funzionale    a    rendere
responsabili,  nonche'  fondate  su   basi   cognitive   complete   e
controllabili, le scelte prioritarie di politica di bilancio (entrate
e spese) da parte del legislatore anche regionale, da assumere avendo
cura di preservare (o se  del  caso,  di  ristabilire)  l'equilibrio,
tenendo conto degli effetti  delle  decisioni  di  allocazione  delle
risorse. In tale rinnovato quadro costituzionale anche il giudizio di
parificazione  ha  assunto  connotazioni  differenti.  Infatti,  tale
giudizio assicura non  solo  la  verifica  delle  riscossioni  e  dei
pagamenti e dei relativi resti (residui) ma anche, e soprattutto,  la
verifica, a consuntivo, degli  equilibri,  sulla  base  del  bilancio
preventivo e di tutte quelle  disposizioni  che  hanno  inciso  sulla
struttura  del  bilancio  stesso,  sintetizzati  dal   risultato   di
amministrazione, la cui esatta determinazione costituisce,  pertanto,
l'oggetto principale del procedimento. In tal modo,  il  giudizio  di
parificazione  si  appalesa  naturalmente  strumentale  al  ruolo  di
garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del  settore
pubblico, attribuito dal legislatore alla Corte dei conti. 
    Sul piano dei contenuti, l'art. 39, primo comma, del R.D. n. 1214
del 1934 chiarisce che, nell'ambito della «decisione», la  Corte  dei
conti deve effettuare un esame di conformita' articolato in due fasi: 
      la prima attiene al riscontro della corretta ricostruzione  del
fatto («La Corte [...] confronta i risultati tanto  per  le  entrate,
quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio»)
e  soddisfa  l'esigenza  di  accertare  la   regolare   e   veritiera
rappresentazione, nel rendiconto, della  reale  situazione  contabile
sia dal punto di vista finanziario che economico/patrimoniale; 
      la seconda attivita' consiste in una «verificazione» («La Corte
verifica   il    rendiconto    generale»),    occorrendo    procedere
all'accertamento    della    conformita'    al    «diritto»     della
rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato  e  riscontrato.
In questa fase acquisiscono rilevanza ulteriori interessi finanziari,
adespoti, orientati al pieno funzionamento e alla  continuita'  delle
istituzioni repubblicane tramite il bilancio, veicolati dal  pubblico
ministero contabile. 
    Dall'esigenza di verificare la correttezza e  la  sincerita'  del
saldo del risultato di amministrazione segue  la  necessita'  che  le
scritture contabili rispondano a requisiti di chiarezza,  veridicita'
e  trasparenza  perche'  un  risultato  di  amministrazione  infedele
pregiudicherebbe anche gli esercizi finanziari futuri e,  quindi,  le
stesse  politiche  di  risanamento  pluriennali  e  il  conseguimento
dell'equilibrio, come ripetutamente  precisato  dalla  giurisprudenza
costituzionale (v. sentenze nn. 181 del 2015, 89 del  2017,  274  del
2017 e 49 del 2018). In questa  prospettiva,  tale  accertamento  non
puo' non interessare incidentalmente la legittimita' del  titolo  che
ha generato la posta di spesa. 
    Nel caso in esame, infatti, ove questa  Sezione  procedesse  alla
parifica applicando le  norme  rivenienti  dal  quadro  ordinamentale
vigente, con particolare riferimento all'art 22, primo  comma,  lett.
a)  e  secondo  comma  della  legge  regionale  n.  10/1998,  che  ha
consentito di impiegare risorse del fondo sanitario indistinto per il
finanziamento  delle  attivita'  dell'A.R.P.A.C.  in  mancanza  della
definizione preventiva del fabbisogno esclusivamente  collegato  alle
«attivita' LEA» e  in  assenza  di  meccanismi  di  registrazione  di
contabilita' analitica, al fine di rilevare  esclusivamente  i  costi
associati ai processi relativi alla tutela della salute stricto sensu
intesa  -  finirebbe  inammissibilmente   per   validare   risultanze
contabili (in primis,  il  risultato  di  amministrazione)  derivanti
dall'indebito impiego di risorse vincolate e dall'allargamento  degli
spazi di spesa della parte  «ordinaria»  del  bilancio  «alleggerita»
dall'assenza degli oneri relativi al finanziamento dell'A.R.P.A.C. 
    In  tal   senso,   l'esito   del   giudizio   di   compatibilita'
costituzionale della  disposizione  di  legge  regionale  indubbiata,
condiziona decisivamente il giudizio di parificazione  della  Sezione
sul Rendiconto della Regione Campania per l'esercizio 2023. 
    Infatti,  qualora  le  norme  sospettate  di  incostituzionalita'
dovessero essere espunte dall'ordinamento giuridico ne  conseguirebbe
l'illegittimita'   delle   spese   concernenti    il    finanziamento
dell'Agenzia  nell'anno  2023  (registrate  sul  capitolo  di   spesa
U07020), con la  contestuale  esclusione,  dalle  poste  passive  del
perimetro sanitario dell'esercizio, quantomeno della  parte  di  esse
non effettivamente correlate all'erogazione di prestazioni  afferenti
ai LEA, e la conseguente rideterminazione del  totale  delle  entrate
vincolate rispetto al  totale  delle  spese  legittimamente  in  esso
computabili, con la conseguente necessita' di ricalcolare in  aumento
la  parte  vincolata  del  risultato  di  amministrazione,  ai  sensi
dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 118  del  2011  (v.
Corte costituzionale,  sentenza  n.  233  del  2022,  punto  4.1  del
considerato in diritto) per la necessita' di prevedere a carico della
parte «ordinaria» del bilancio, l'obbligo di restituzione  in  favore
del perimetro  sanitario  delle  risorse  sanitarie  illegittimamente
impiegate per finalita' non LEA. 
    Per questi motivi, la Sezione ritiene la questione «rilevante» ai
sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 24 della legge n  87  del
1953. 
3. Il  quadro  normativo  di  riferimento  in  cui  si  inserisce  la
questione 
    Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente  sono  state
istituite a seguito  del  referendum  del  18  aprile  1993,  che  ha
abrogato alcune disposizioni della legge 23  dicembre  1978,  n.  833
(Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale),   eliminando   le
competenze ambientali della vigilanza e controllo locali del Servizio
sanitario nazionale, esercitate  tramite  i  presidi  multizonali  di
prevenzione delle Unita' sanitarie locali. Tali competenze, a seguito
della legge 21  gennaio  1994,  n.  61  (conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  recante
disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli  ambientali
e   istituzione   dell'Agenzia   nazionale    per    la    protezione
dell'ambiente), sono state affidate alle  agenzie  regionali  per  la
protezione  dell'ambiente  (ARPA),  appositamente  istituite  assieme
all'Agenzia  nazionale  per  la  protezione   dell'ambiente   (ANPA),
divenuta poi APAT e nel 2008 confluita nell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
    In particolare, l'art. 3 del richiamato decreto-legge ha previsto
l'attribuzione ai nuovi organismi delle funzioni, del personale,  dei
beni  mobili  e  immobili,  delle  attrezzature  e  della   dotazione
finanziaria  dei  presidi  multizonali  di  prevenzione,  nonche'  il
personale, l'attrezzatura e  la  dotazione  finanziaria  dei  servizi
delle   unita'    sanitarie    locali    adibiti    alle    attivita'
tecnico-scientifiche  per  la  protezione  ambientale.  L'istituzione
delle agenzie, peraltro, non ha comportato la  sottrazione  alle  ASL
delle funzioni in materia di prevenzione collettiva ma solo di quelle
in materia ambientale affidate ora alle A.R.P.A.  L'art.  7-quinquies
del decreto legislativo n. 502/1992,  in  particolare,  ha  demandato
«alle  regioni  l'individuazione   di   strumenti   per   l'esercizio
coordinato delle politiche sanitarie con quelle ambientali attraverso
la stipula  di  accordi  di  programma  tra  le  arpa  e  le  aziende
sanitarie». 
    In modo coerente il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017 di «Definizione e aggiornamento dei  livelli
essenziali di assistenza», all'allegato 1 ha previsto che «il livello
della Prevenzione collettiva e sanita' pubblica include le  attivita'
e le prestazioni volte a tutelare la  salute  e  la  sicurezza  della
comunita' da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni  di
lavoro, correlati agli stili di vita». L'area  di  intervento  appena
descritta e' indicata con la B «Tutela della salute e della sicurezza
degli ambienti aperti e confinati» e per la  stessa  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri prevede  espressamente  che  «I
programmi inclusi nell'area di intervento B e le relative prestazioni
sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e  agenzie  per
la protezione ambientale, in accordo  con  le  indicazioni  normative
regionali nel rispetto dell'art. 7-quinquies del decreto  legislativo
n. 502/1992». 
    Da tale ordito normativo  emerge  con  nitore  che  l'istituzione
delle  Agenzie,  in  coerenza  con  le  risultanze  referendarie,  ha
comportato il passaggio delle sole competenze in  materia  ambientale
dalle  aziende  sanitarie  (gia'  UU.SS.LL.)  alle  predette  agenzie
regionali  per  la  protezione  dell'ambiente,  ma  non  anche  delle
funzioni relative alla prevenzione collettiva,  rientranti  nei  LEA,
che restano comunque affidate alle  ASL  sebbene  le  stesse  debbano
essere svolte in modo integrato con le agenzie competenti in  materia
ambientale. 
    Con la legge n. 132 del 28 giugno 2016 (Istituzione  del  Sistema
nazionale  a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente  e  disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale),
il Legislatore statale e'  intervenuto  a  definire  il  ruolo  e  le
funzioni delle agenzie regionali nell'ambito del sistema nazionale  a
rete, pur affidando alla regolazione regionale la  definizione  della
struttura, del finanziamento e della programmazione  delle  attivita'
(cfr. art. 7, legge n. 132 del 28 giugno 2016). 
    Le agenzie regionali in quanto parte  del  «Sistema  nazionale  a
rete per la protezione dell'ambiente» unitamente all'ISPRA, ai  sensi
del comma 2, dell'art. 1 della legge n. 132 del 2016  concorrono  «al
perseguimento  degli  obiettivi  dello  sviluppo  sostenibile,  della
riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione
della qualita' dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali  e
della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche  in
relazione agli obiettivi nazionali e regionali  di  promozione  della
salute   umana,   mediante    lo    svolgimento    delle    attivita'
tecnico-scientifiche di cui alla presente legge». 
    In particolare, le agenzie sono chiamate a svolgere le  attivita'
istituzionali tecniche  e  di  controllo  obbligatorie  necessarie  a
garantire il raggiungimento nei territori  di  rispettiva  competenza
dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche  ambientali  (ccdd.
LEPTA), che costituiscono il livello  minimo  omogeneo  in  tutto  il
territorio nazionale per le attivita' del Sistema nazionale (v.  art.
3 della legge n. 132/2016) che quest'ultimo  e'  tenuto  a  garantire
«anche ai fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di  prevenzione
collettiva previsti dai livelli essenziali di  assistenza  sanitaria»
(v. art. 9, della legge n. 132/2016). La definizione dei LEPTA e  dei
criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e'  stata
demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  da
adottarsi entro un anno dalla entrata in vigore  della  legge  e  che
tuttavia, allo stato, non e' stato ancora approvato. 
4. La norma oggetto della questione di legittimita' costituzionale 
    La Regione Campania ha dato seguito alla  riorganizzazione  delle
funzioni adottando la legge n. 10 del 29 luglio  1998  che,  per  gli
aspetti qui di interesse, ha istituito all'art. 4, l'A.R.P.A.C. quale
«Ente strumentale della Regione  Campania,  [dotato  di  personalita'
giuridica pubblica, nonche' di autonomia gestionale,  amministrativa,
contabile e tecnica] preposto all'esercizio delle  funzioni  tecniche
per la prevenzione collettiva e per i controlli  ambientali,  nonche'
all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo,  sia  ambientale
che sanitario, di cui al successivo art. 5, ed e' parte  del  Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n.
132/2016». 
    L'art. 5  della  legge  regionale  in  esame  prevede  un  elenco
dettagliato e variegato delle funzioni attribuite all'A.R.P.A.C.  che
e' chiamata altresi' a  collaborare  con  le  Aziende  sanitarie  per
l'esercizio integrato e coordinato delle  funzioni  ed  attivita'  di
controllo ambientale e di prevenzione collettiva «tenuto conto  delle
funzioni assegnate  ai  Dipartimenti  di  prevenzione  delle  aziende
sanitarie ex art. 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e  successive
modificazioni ed  integrazioni»  (v.  comma  3,  dell'art.  5,  legge
regionale n. 10/1998). 
    Il finanziamento  della  predetta  Agenzia  regionale,  oltre  le
ipotesi di specifici stanziamenti per progetti e  proventi  derivanti
dalla sottoscrizione di convenzioni (v. art. 22, comma 1, lett. b)  e
ss.) e sulle quali si tornera' nel prosieguo, e'  affidato  dall'art.
22 della legge regionale n.  10/1998  ad  una  «a)  quota  del  fondo
sanitario regionale da definirsi sulla base della  spesa  storica  di
personale e di attivita' delle funzioni trasferite all'A.R.P.A.C., di
cui  all'art.  17  della  presente  legge,  nonche'  delle  attivita'
previste dai piani di lavoro». 
    4.1 Il richiamato  art.  17,  tuttavia,  non  ha  fornito  alcuna
precisa definizione delle funzioni «trasferite» ne' dei parametri per
la definizione delle risorse da impiegare per le  attivita'  previste
nei piani di lavoro, limitandosi a  stabilire  che  entro  centoventi
giorni  dall'entrata  in  vigore  della   legge   regionale   dovesse
procedersi alla devoluzione in favore dell'A.R.P.A.C.: 
      a)  delle  funzioni,  beni  mobili  e  immobili,  attrezzature,
dotazione organica e dotazione finanziaria delle seguenti  strutture:
«1) il servizio controllo inquinamento atmosferico della A.S.L.  NA1;
2) i Presidi Multizonali di  Prevenzione  (P.M.P.  ex  Laboratori  di
igiene e profilassi delle AA.SS.LL: della  Campania);  3)  il  P.M.P.
della A.S.L. NA1, di cui alla legge regionale 6 maggio 1985,  n.  36;
4) le reti di monitoraggio ambientale regionali e provinciali; 5)  il
centro regionale di radioattivita' della  A.S.L.  SA2;  6)  eventuali
altre strutture inerenti ad attivita'  svolte  dalla  Regione,  dalle
Province e  dai  Comuni,  da  trasferire  all'A.R.P.A.C.,  in  quanto
previsto nell'art. 5, commi 1 e 2 della presente legge; 
      b) le funzioni, le attrezzature, la  dotazione  organica  e  la
dotazione finanziaria dei servizi delle AA.SS.LL., limitatamente alle
attivita' di cui all'art. 5, commi 1 e 2 della presente legge; 
      c)  i  fondi  destinati  alle  AA.SS.LL.,  relativamente   alle
funzioni ed ai compiti di cui alla presente  legge  e  non  impegnati
dalle stesse AA.SS.LL.; 
      d) i fondi non impegnati dei bilanci dell'anno in corso per  la
gestione delle strutture di cui alla lettera a)  e  b)  del  presente
articolo; 
      e) i fondi per le spese del personale di cui al successivo art.
18. 
    Dalla lettura della norma, invero, emerge che in coerenza con  le
risultanze referendarie,  all'A.R.P.A.C.  sono  state  trasferite  le
funzioni in  materia  ambientale  prima  esercitate  dalle  strutture
facenti capo alle ex UU.SS.LL. e indicate dallo stesso art.  17.  Nel
senso teste' indicato depone anche il contenuto dell'art. 5, commi  1
e 2 richiamati dallo stesso art. 17, comma 1, lett. b). 
    Infatti, l'art. 5  nel  definire  le  «funzioni  dell'A.R.P.A.C.»
elenca   essenzialmente   attivita'   riconducibili   alla    materia
ambientale, come quelle relative alla cooperazione  con  l'I.S.P.R.A.
(cfr. lett. a); alle azioni istituzionali  tecniche  e  di  controllo
necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA di cui all'art.  9
delle legge n. 132/2016 (cfr. lett.  a-bis);  a  quelle  di  supporto
all'elaborazione  di  atti  di  pianificazione  e  programmazione  di
interventi destinati alla tutela e al  recupero  dell'ambiente  (cfr.
lett. b); alla formulazione  alla  Regione  e  agli  enti  locali  di
proposte e  pareri  concernenti  i  limiti  di  tollerabilita'  delle
sostanze inquinanti e degli standard  di  qualita'  dell'aria,  delle
risorse idriche e del suolo per le materie  di  competenza  regionale
(cfr. lett. c); nonche' ai pareri sulle richieste  di  autorizzazione
(cfr. lett. e); ai sistemi di monitoraggio dello stato dell'ambiente,
dei fenomeni dell'inquinamento e dei fattori di rischio  (cfr.  lett.
d); al compimento di sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti
e in generale di accertamento in loco e di  analisi  ed  elaborazione
dei materiali campionati (cfr. lett. f e g); al controllo  «di  fatto
fisici, chimici e biologici  rilevanti  ai  fini  della  prevenzione,
nonche' della riduzione od  eliminazione  dell'inquinamento  acustico
dell'aria, delle acque  e  del  suolo  e  controllo  sulle  attivita'
connesse all'uso pacifico dell'energia  nucleare  ed  in  materia  di
radio  protezione»  (cfr.  lett.  h);   alla   vigilanza,   controllo
tecnico-scientifico  sulla  prevenzione  dei  rischi   di   incidenti
connessi alle attivita'  produttive  e  all'igiene  nell'ambiente  di
lavoro, al supporto tecnico-scientifico alla V.I.A., A.I.A. e  A.U.A.
(cfr. lett. l e m e comma 2), alle attivita' di ricerca per la tutela
degli ecosistemi sul corretto utilizzo delle risorse  naturali  (cfr.
lett. n) e agli interventi per la tutela, risanamento e bonifica  dei
siti inquinati (cfr. lett. o); nonche' a quelle di studio, ricerca  e
controllo dell'ambiente marino e costiero, delle aree protette  e  di
quelle destinate alla balneazione (cfr. lett. q); alle  attivita'  di
supporto tecnico scientifico alla Regione e agli  enti  locali  nella
promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale,  nonche'
di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sui  terni
ambientali, all'organizzazione e gestione del sistema informatico per
l'ambiente  e  comunque  qualsiasi  altra  attivita'  collegata  alle
competenze regionali in materia ambientale (v. lett. v, z). 
    Il successivo comma 2, dell'art. 5 in  esame,  conferma  in  capo
all'Agenzia  le  funzioni  di  competenza  regionale  in  materia  di
valutazione sull'impatto ambientale degli impianti per lo smaltimento
dei rifiuti in Campania, l'analisi della qualita' dei rifiuti  solidi
urbani  e  di  quelli  speciali,  il  coordinamento  dei  sistemi  di
rilevamento dell'inquinamento  atmosferico  e  di  quello  dei  corpi
idrici, l'emissione di  pareri  e  promozione  di  studi  e  ricerche
sull'igiene del suolo e l'inquinamento atmosferico, idrico, acustico,
radioattivo, il  monitoraggio  delle  aree  a  rischio  di  calamita'
naturali  e  delle  opere  di  difesa  realizzate  o  esistenti   sul
territorio. 
    Solo il comma 3 dell'art. 5 in  esame,  peraltro  non  richiamato
dall'art. 17 a sua volta oggetto di  rinvio  da  parte  dell'art.  22
sopra citato-evoca l'attivita' di prevenzione collettiva  allorquando
prevede che l'Agenzia e i Dipartimenti di prevenzione  delle  Aziende
sanitarie locali  «esercitano  in  modo  integrato  e  coordinato  le
funzioni e le attivita' di  controllo  ambientale  e  di  prevenzione
collettiva, tenuto conto delle funzioni assegnate ai dipartimenti  di
prevenzione, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive  modifiche  ed  integrazioni  e  di  quelle
assegnate all'A.R.P.A.C., ai sensi dei  commi  1  e  2  del  presente
articolo». 
    4.2 Analogamente a quanto gia'  osservato  con  riferimento  alla
normativa nazionale anche dalle disposizioni regionali esaminate,  ad
avviso   del   Collegio,   emerge   la    sostanziale    attribuzione
all'A.R.P.A.C.  di  funzioni  di  controllo  e  tutela   in   materia
ambientale  e  di  alcune  e   specifiche   attivita'   astrattamente
riconducibili alla  funzione  di  prevenzione  collettiva  rientrante
nella materia della salute da svolgersi, tuttavia, in modo  integrato
con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali. 
    D'altra parte,  la  Corte  costituzionale,  nell'escludere  dalla
perimetrazione soggettiva degli enti sanitari (di cui all'art. 19 del
decreto  legislativo  n.  118/2011  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni) l'Agenzia per  la  tutela  dell'ambiente  siciliana  ha
apertis verbis affermato che «le  funzioni  spettanti  all'ARPA  sono
solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu
e che, anche alla luce dei principi  posti  dalla  recente  legge  28
giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per  la
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per  la
protezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento,  di
qualificazione  e  di  controllo  delle   agenzie   ambientali   deve
considerarsi nettamente distinto da quello  degli  enti  del  settore
sanitario» (v. Corte costituzionale sentenza n. 172/2018). 
    4.3 Dal quadro normativa appena delineato emerge  la  sostanziale
diversita' tra la protezione dell'ambiente e la tutela della salute e
al contempo la loro intima correlazione.  Eppure,  nel  richiamo  che
genericamente fa l'art. 22 alle funzioni trasferite dall'art. 17  non
si rinviene alcuna distinzione tra  funzioni  ambientali  e  funzioni
sanitarie e nell'ambito di  queste,  quelle  riferibili  ai  LEA.  Il
sottilissimo confine che distingue il «bene» ambiente da quello della
«salute» non si risolve infatti nella loro perfetta  coincidenza,  ma
impone un esercizio integrato  di  competenze  tra  soggetti  diversi
(Agenzie per la protezione dell'ambiente e A.S.L.) deputati alla cura
di tali valori essenziali. In ragione di cio' non tutte le  attivita'
attribuite all'A.R.P.A.C. pur incidenti  e  strumentali  alla  tutela
della salute solo per questo rientrano nella materia «salute» e  sono
riconducibili ai  LEA.  In  coerenza  con  quanto  appena  osservato,
d'altronde sia il legislatore nazionale che  quello  regionale  hanno
previsto la  necessita'  di  forme  di  coordinamento  tra  gli  enti
sanitari e  le  agenzie  de  quibus  nell'esercizio  delle  attivita'
rientranti  nella  «prevenzione  collettiva»  come  nel  caso   degli
articoli 7-bis, ter e quater della  legge  di  riordino  del  sistema
sanitario (decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502)  che  ha
affidato alle regioni il  compito  di  disciplinare  l'istituzione  e
l'organizzazione del Dipartimento della prevenzione  come  «struttura
operativa dell'unita' sanitaria locale che garantisce la tutela della
salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della  salute,
prevenzione delle malattie e delle disabilita',  miglioramento  della
qualita' della vita» (v. art. 7-bis, comma II). Lo stesso si  osserva
nel  caso  della  legge  regionale  n.  10   del   1998   (istitutiva
dell'A.R.P.A.C.) che all'art. 5 comma 3  ha  previsto  che  l'Agenzia
campana ed i Dipartimenti  di  prevenzione  delle  Aziende  Sanitarie
Locali esercitano in modo integrato e coordinato  le  funzioni  e  le
attivita' di controllo ambientale e di prevenzione collettiva, tenuto
conto delle funzioni assegnate ai  Dipartimenti  di  prevenzione,  ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e
successive  modifiche  ed  integrazioni   e   di   quelle   assegnate
all'A.R.P.A.C., ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
    4.4 Per le considerazioni appena esposte e tenuto conto di quanto
affermato dalla Consulta, nella gia' richiamata sentenza n. 172/2018,
secondo la quale le funzioni esercitate dalle Agenzie  sono  solo  in
minima parte «riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu» e che
il sistema di finanziamento e' da ritenersi «distinto da quello degli
enti  del  settore  sanitario»,  ad  avviso  del  Collegio   non   e'
ragionevole che l'84% del fabbisogno complessivo dell'Agenzia campana
ammontante ad euro 58.056.710,00 - pari allo  0,53%  del  FSR  -  sia
soddisfatto attraverso il sistematico impiego delle risorse vincolate
derivanti dal fondo  sanitario  regionale  in  assenza  della  previa
individuazione puntuale delle attivita' svolte dalla stessa Agenzia e
riconducibili ai LEA. 
    4.5 L'indifferenza  della  norma  regionale  in  esame  verso  un
meccanismo di correlazione immediata e diretta  tra  il  quantum  del
trasferimento e il fabbisogno per le attivita' rientranti nei LEA  e,
allo stesso tempo, la mancanza di  un  sistema  di  registrazione  di
contabilita' analitica, al fine di rilevare  esclusivamente  i  costi
associati ai processi relativi alla tutela della salute stricto sensu
intesa,  apre  al  rischio   di   un   uso   promiscuo   di   risorse
antologicamente funzionali alle prestazioni essenziali di assistenza,
per finanziare anche attivita' che non vi rientrano, in contrasto con
l'art.  20  del  decreto  legislativo  n.   118/2011   e   successive
modificazioni ed  integrazioni.  Quest'ultima  disposizione  infatti,
destina  le  risorse,  rientranti   nel   perimetro   sanitario,   al
finanziamento  esclusivo  delle  prestazioni  afferenti  ai   livelli
essenziali di  assistenza  da  cui  scaturisce  «l'impossibilita'  di
destinare risorse correnti, specificamente allocate in  bilancio  per
il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma
diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (v.
sentenza, Corte costituzionale n. 132/2021). 
    In assenza di tali «cautele» il  rilevato  rischio  e'  piu'  che
fondato e non arginabile nemmeno dalla circostanza che  accanto  alle
risorse del fondo sanitario indistinto, vi siano ulteriori  fonti  di
finanziamento (come peraltro accaduto anche per la Sicilia  v.  legge
regionale n. 6/2001, art. 90, comma 9 e 12 nella  fattispecie  decisa
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2024) comunque  molto
marginali in termini quantitativi ed eventuali come quelle  collegate
a specifiche convenzioni o incarichi assegnati all'Agenzia  (v.  art.
22, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge  regionale  Campana  n.
10/98). La presenza di ulteriori forme di  finanziamento  rispetto  a
quelle relative al fondo sanitario indistinto, infatti, non ha  alcun
rilievo sul profilo normativa in esame e  dunque  non  e'  pertinente
rispetto alle questioni di legittimita' costituzionale oggetto  della
presente   ordinanza.   Infatti,   come   chiarito   dalla   Consulta
nell'analogo caso della legge siciliana, sussiste il generale obbligo
delle  Regioni  di  «individuare  una  correlazione  tra  le  risorse
[sanitarie] assegnate all'ARPA e i LEA» indipendentemente  dal  fatto
che vi sia il concorso tra piu' risorse (come  previsto  nella  legge
regionale siciliana n. 6/2001, art. 90,  comma  9  e  12)  o  che  le
A.R.P.A. svolgano anche funzioni di prevenzione in materia sanitaria,
venendo in rilievo, per  l'assenza  nella  previsione  regionale  del
descritto meccanismo, il divieto di  utilizzare  in  modo  indistinto
risorse vincolate per la realizzazione di funzioni  «anche»  ma  «non
solo» sanitarie «essenziali». 
    4.6 L'assenza di un meccanismo di correlazione nei termini  sopra
esposti emerge anche dal secondo comma dell'art. 22 che si limita  ad
affidare alla legge di approvazione del bilancio regionale o  di  sue
variazioni, la quantificazione delle risorse relative alla quota  del
fondo  sanitario   indistinto   disponendo   che   «L'entita'   delle
assegnazioni di cui alla lettera a), comma 1, viene  determinata  con
la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni».
Ne' peraltro alcuna reciproca connessione tra le  risorse  del  fondo
indistinto e le attivita' dell'A.R.P.A.C.  riconducibili  ai  LEA  e'
dato rinvenirsi nella legge di bilancio n. 19  del  2022  che  si  e'
limitata  ad  approvare  per  il  2023  gli  stanziamenti  di   spesa
articolati in missioni e programmi senza alcuna previsione  specifica
in ordine ai criteri di determinazione del  trasferimento  in  favore
dell'Agenzia campana. 
    Il richiamato art. 22, comma 1, lett. a) e  comma  2  rappresenta
pertanto il fondamento normativo sulla scorta del  quale  la  regione
Campania, nell'esercizio 2023, ha disposto un trasferimento  di  euro
58.056.710,00 a valere su risorse  del  fondo  sanitario  indistinto,
volte a sostenere, come illustrato, in via generale e indifferenziata
lo svolgimento delle funzioni assegnate all'A.R.P.A.C. 
    Ad avviso del Collegio  e'  proprio  l'assenza  nella  previsione
dell'art. 22 di uno specifico vincolo  di  correlazione  tra  risorse
vincolate del FSR e LEA a non impedire e finanche a favorire  un  uso
disfunzionale delle risorse in  esame  come  dimostrano  le  numerose
deliberazioni di Giunta regionale che hanno nel tempo incrementato il
trasferimento di risorse sanitarie in  favore  dell'A.R.P.A.C.  sulla
scorta di plurime motivazioni, tra cui quella di adeguare il  livello
di finanziamento a carico del FSR determinato in altre  regioni  (con
deliberazione di Giunta regionale  n.  211  del  27  giugno  2014  il
finanziamento a carico del  fondo  sanitario  indistinto  e'  passato
dallo 0,35% allo  0,47%  del  medesimo  fondo)  o  ancora  quella  di
soddisfare  esigenze  di  liquidita'  non  solo  dell'A.R.P.A.C.   ma
finanche  della  sua  societa'  strumentale  A.R.P.A.C.  Multiservizi
S.r.l. Infatti, con la DGR n. 665 del  31  ottobre  2017,  la  Giunta
regionale ha destinato ulteriori sei ulteriori di euro nell'esercizio
2017, a valere sempre sulle risorse del perimetro sanitario  in  modo
da consentire all'A.R.P.A.C.  di  rispettare  un  piano  di  rateizzo
concordato  con  Equitalia  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,   del
decreto-legge  n.  193/2016  (convertito  con  legge  n.  225/2016  e
successive  modifiche  e  integrazioni),  mentre  con  la  successiva
deliberazione n. 410 del  26  giugno  2018  la  Giunta  regionale  ha
autorizzato  l'incremento  di  euro   6.000.000   del   finanziamento
«ordinariamente» previsto a carico del FSR a favore  dell'A.R.P.A.C.,
per rendere possibile il pagamento delle ultime due rate di un  piano
di rateizzo di  debiti  erariali  e  previdenziali  concordato  dalla
partecipata ARPAC Multiservizi S.r.l. con Equitalia, sempre ai  sensi
del  richiamato  decreto-legge  23  ottobre  2016,   n.   193,   come
convertito. 
    4.7 Pertanto in ragione dell'assenza nelle disposizioni regionali
esaminate di un meccanismo di sicuro ancoraggio tra risorse vincolate
del FSR e funzioni dell'Agenzia riconducibili ai  livelli  essenziali
assistenziali in  materia  di  salute  (decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2017) -  ne  e'  scaturito  un  meccanismo  di
finanziamento dell'A.R.P.A.C. essenzialmente affidato al  sistematico
trasferimento di risorse del fondo sanitario regionale per  sostenere
indistintamente e genericamente le funzioni  trasferite  alla  stessa
Agenzia, di cui all'art. 17 della legge  regionale  e  all'occorrenza
esigenze del tutto contingibili e  difficilmente  riconducibili  alla
competenza della stessa Agenzia (v. deliberazione G.R. 410 del 2017 e
410 del 2018) determinando un concreto sviamento dell'uso di  risorse
vincolate per legge a presidio del bene incomprimibile  salute,  come
dimostrato  dalle  delibere  di  Giunta  regionale  sopra  riportate.
Infatti, in forza delle disposizioni del sopra  richiamato  art.  22,
primo comma lett.  a)  e  secondo  comma,  la  Regione  Campania  per
l'esercizio 2023 ha destinato, con stanziamenti di bilancio approvati
con la legge regionale 29 dicembre 2022 n. 19 (Legge di Bilancio  per
gli e.f. 2023-2025), una parte  delle  risorse  del  fondo  sanitario
indistinto, accertate sul capitolo d'entrata E00166 e rientranti  nel
cd. «perimetro sanitario», al finanziamento  della  predetta  Agenzia
per euro 52.560.000,00 e successivamente portato  a  euro  58.056.710
(v.  D.G.R.C.  n.  760  del  18  dicembre  2023,  avente  ad  oggetto
«Variazioni al  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  al  DTA  ed  al
Bilancio Gestionale 2023-2025») con imputazione al capitolo di  spesa
U07020 denominato «Fondi delle  AA.SS.LL.  trasferiti  all'A.R.P.A.C.
(art.  22,  legge  regionale  29  luglio  1998  n.  10  e  successive
modificazioni ed integrazioni). 
5. La non manifesta infondatezza della questione 
    Con la sentenza 4 gennaio 2024, n. 1, la Corte costituzionale-nel
dichiarare l'illegittimita' dell'art. 90, comma 10, L.R. siciliana n.
6/2001, come sostituito dall'art. 58, comma 2, L.R.  n.  9/2015,  che
prevedeva che le spese  per  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
protezione  ambientale  potessero  trovare  copertura,   in   maniera
indistinta,  nel  fondo  sanitario  regionale  -   ha   ritenuto   la
disposizione censurata lesiva dei principi fondamentali in materia di
armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  in  relazione   alla   norma
interposta di cui all'art. 20 del  decreto  legislativo  n.  118  del
2011, ribadendo al contempo che quest'ultima disposizione impone alle
regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, una chiara e separata
evidenza  contabile  delle  entrate  e  delle  spese   destinate   al
finanziamento dei  livelli  essenziali  di  assistenza  e  alla  loro
erogazione  al  fine  di  evitare  opacita'  contabili   e   indebite
distrazioni dei fondi a cio' destinati (v. sentenza n. 233 del 2022). 
    Proprio  al  fine  di  garantire  l'effettivita'  di  tutela   ed
erogazione delle c.d. prestazioni LEA, peraltro, non  e'  sufficiente
separare la gestione ordinaria da quella sanitaria,  ma,  all'interno
di   quest'ultima,   e'   fondamentale   garantire    una    costante
identificazione e separazione tra prestazioni sanitarie per i  LEA  e
le altre prestazioni sanitarie, in modo da scongiurare il rischio  di
destinare «risorse correnti, specificamente allocate in bilancio  per
il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma
diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (v.
sentenza n. 132 del 2021). In questo senso, la separazione  contabile
prevista dall'art.  20  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011
rappresenta «il presidio contabile al punto di  equilibrio  raggiunto
sulla  definizione  e  finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni, che in ragione del principio di  priorita'  della  spesa
costituzionalmente necessaria, deve essere assicurato con  prevalenza
rispetto  alla  spesa  e  gestione  ordinaria»  (sono  richiamate  le
sentenze n. 6 del 2019 e n. 169 del 2017). 
    Per  realizzare  tale  nucleo  incomprimibile   di   diritti   e'
strumentale  la  trasparenza  dei  bilanci   pubblici   mediante   la
contabilizzazione separata delle  risorse  impiegate  e  delle  spese
sostenute per il soddisfacimento di tali valori primari (v. artt.  19
e  20  del  decreto  legislativo  n.   118/2011),   in   quanto   «la
sostenibilita' della spesa non  puo'  essere  verificata  all'interno
delle  risorse  promiscuamente   stanziate   attraverso   complessivi
riferimenti numerici» (v. Corte costituzionale, sentenza n.  275/16).
E' dunque necessario operare un collegamento intimo e trasparente tra
strutture del bilancio e soddisfacimento dei diritti  solo  cosi'  si
puo' verificare la legittimita' delle scelte compiute. 
    Analogamente alla legge siciliana, anche l'art.  22  della  legge
regionale campana n. 10/1998 non distingue  tra  spese  necessarie  a
garantire le prestazioni  afferenti  ai  LEA  e  quelle  destinate  a
prestazioni di natura  non  sanitaria,  come  tali  non  finanziabili
attraverso il fondo sanitario regionale. Conseguentemente, ritiene il
Collegio che proprio come per la norma siciliana,  anche  l'art.  22,
della legge campana si ponga in contrasto  con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera  e),  della  Costituzione,  in  relazione  alla  norma
interposta di cui all'art. 20 del  decreto  legislativo  n.  118  del
2011, in via sopravvenuta, essendo il testo normativa antecedente non
solo al decreto  legislativo  n.  118/2011,  ma  anche  alla  riforma
costituzionale del 2001; la norma regionale, invero,  non  introduce,
ne' avrebbe potuto, quando fu adottata, alcuna  correlazione  tra  il
trasferimento  all'A.R.P.A.C.  di  risorse  del  fondo  sanitario   e
l'erogazione di servizi afferenti  ai  LEA  e,  pertanto,  altera  la
struttura del perimetro sanitario  prescritto  dal  citato  art.  20,
vanificando in tal modo gli obiettivi di armonizzazione  contabile  e
di effettivita' del diritto alla salute che la disposizione normativa
statale persegue, inverando il parametro costituzionale. 
    Peraltro,  la  regione  Campania  pur  essendo   intervenuta   ad
aggiornare la legge n. 10 del 1998 al fine di renderla  coerente  con
il rinnovato impianto normativa della legge n. 132 del 28 giugno 2016
non ne ha modificato, per quanto qui  di  interesse,  il  sistema  di
finanziamento (v. leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 38,  31  marzo
2017, n. 10, 8  agosto  2018,  n.  28  e  4  dicembre  2019,  n.  26)
adeguandolo ai parametri descritti. 
    5.1 A garanzia dell'effettivita' del finanziamento dei livelli di
assistenza sanitaria, l'art.  1,  comma  5,  decreto  legislativo  n.
118/2011 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ha  disposto
inoltre, che le entrate e le spese del cd. perimetro sanitario  siano
accertate e impegnate sulla base di quanto previsto dal  «Titolo  II»
del decreto delegato  che  in  deroga  alla  regola  dell'imputazione
secondo  «esigibilita'»  ha  previsto  quella  della  «contestualita'
automatica» dell'accertamento e  dell'impegno  di  cui  all'art.  20,
comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011. 
    L'inserimento nel perimetro  sanitario  del  finanziamento  delle
funzioni dell'A.R.P.A.C. - consentito come visto dall'art  22,  primo
comma, lett. a) e secondo comma, della legge regionale n.  10/98,  ad
avviso del Collegio determina, a prescindere dall'inerenza ai LEA, un
trattamento contabile derogatorio del principio  generale  della  cd.
«competenza   finanziaria   potenziata»   e    quindi    un'immediata
disponibilita' di risorse indipendentemente dalla  loro  esigibilita'
nell'esercizio considerato, con un evidente beneficio  per  l'Agenzia
di poter contare su certezza ed immediata disponibilita'  di  risorse
finanziarie indipendentemente dalla loro destinazione ai LEA. 
    Ne'  il  Collegio   ha   ritenuto   persuasive   le   pur   ampie
argomentazioni   fornite   dall'Amministrazione   regionale,    anche
attraverso il diretto coinvolgimento  dell'A.R.P.A.C.  nella  stesura
delle  memorie  difensive,  volte  a   dimostrare   una   sostanziale
coincidenza tra il perseguimento istituzionale dei LEPTA -  peraltro,
allo stato, ancora in attesa di definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri (v. art. 9, comma 3, legge n. 132/2016), e
la realizzazione dei LEA, attraverso la valorizzazione delle funzioni
di prevenzione della salute collettiva  che  le  A.R.P.A.  si  vedono
intestate, che giustificherebbero l'assegnazione  delle  risorse  del
FSR. 
    La  Regione,  nel  confermare  che  il  principale  strumento  di
finanziamento sia stato quello delle risorse del perimetro sanitario,
ha sostenuto di aver in concreto sempre finalizzato il  finanziamento
a valere sul FSR ad esigenze riconducibili ai LEA e che il fabbisogno
a carico del fondo  sanitario,  a  ben  vedere,  sarebbe  addirittura
sottostimato svolgendo l'Agenzia per oltre il 90% funzioni sanitarie. 
    Questo  Collegio  non  intende  negare  che  l'A.R.P.A.C.   possa
svolgere anche  attivita'  sanitarie  afferenti  ai  LEA,  rientranti
nell'ambito della «Prevenzione Collettiva e Sanita' Pubblica» di  cui
all'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
12 gennaio 2017 ma, al contempo ritiene non revocabile in dubbio  che
la garanzia delle  predette  attivita'  di  prevenzione  rimanga  pur
sempre compito del  Servizio  sanitario  nazionale,  come  d'altronde
chiaramente indicato dal gia' richiamato decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017  e,  ancor  prima,  desumibile
dagli articoli 7-bis e  ss.  del  decreto  legislativo  n.  502/1992,
anch'essi gia' ampiamente richiamati, che non a caso prevedono  forme
di coordinamento tra le A.R.P.A. e i  servizi  di  prevenzione  delle
AA.SS.LL. (v. art.  7-quinquies)  per  l'integrazione  tra  politiche
sanitarie  e  politiche  ambientali,  proprio  con  riferimento  agli
interventi di tutela della salute e della  sicurezza  degli  ambienti
aperti e confinati. 
    Conseguentemente, ritiene il  Collegio  che  tale  pur  possibile
coinvolgimento nelle funzioni di prevenzione rientranti nei LEA,  nei
termini sopra riferiti, non sia tale da  pervadere  tutto  il  lavoro
dell'Agenzia, al punto da  legittimare  un  indistinto  finanziamento
delle sue funzioni attraverso risorse vincolate ai LEA,  comprendendo
anche quelle attivita' non riferibili ai medesimi.  Infatti,  secondo
l'insegnamento della Corte costituzionale l'assegnazione all'ARPA  di
funzioni non riferibili esclusivamente alla protezione  dell'ambiente
e riguardanti anche  l'ambito  sanitario  non  puo'  giustificare  il
mancato rispetto  della  citata  disciplina  statale  sul  «perimetro
sanitario»,  che  impone  di  individuare  puntualmente  le   risorse
destinate a garantire i LEA, a  pena  di  violazione  dell'art.  117,
secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  in  materia   di
armonizzazione dei bilanci pubblici (v. sentenza n. 1 del  2024,  4.6
considerato in diritto). 
    5.2  Al  sopra  descritto  profilo  di   non   conformita'   alla
Costituzione della norma di finanziamento  dell'A.R.P.A.C.,  che  pur
potrebbe, di per se' solo, assorbire ogni valutazione in ordine  alla
non manifesta infondatezza dei dubbi di  costituzionalita'  sorti  al
Collegio rimettente, in quanto gia'  positivamente  scrutinato  dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2024 sopra richiamata,  per
una fattispecie che  si  ritiene  sostanzialmente  coincidente  -  si
affiancano,  a  giudizio  della   Sezione,   ulteriori   censure   di
incostituzionalita',  intrinsecamente  connesse  alle  considerazioni
gia' esposte, in una lettura d'insieme delle norme  costituzionali  e
interposte che sostanziano la tutela e la garanzia del  diritto  alla
salute ed il principio di equilibrio di bilancio. Profili altrettanto
segnalati in sede  di  rimessione  da  parte  delle  Sezioni  riunite
siciliane (v. ordinanza n. 2/2023),  delle  questioni  esitate  nella
piu' volte richiamata pronuncia n.  1/2024  e  considerate  assorbite
dalla Consulta e che qui pero'  si  intende  comunque  valorizzare  e
riproporre a corredo degli argomenti gia' sviluppati. 
    Ad avviso del Collegio infatti, l'art. 22 della  legge  regionale
in esame integra al contempo,  per  il  tramite  della  stessa  norma
interposta di cui all'art. 20, anche la violazione  della  lett.  m),
secondo comma, dell'art. 117,  che  attribuisce  esclusivamente  allo
Stato  la  definizione  del  «livello  essenziale  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali», tra i quali rientra anche il
diritto alla salute, presidiato dall'art. 32  della  Costituzione  da
assicurarsi   su   tutto   il   territorio   nazionale   a   garanzia
dell'eguaglianza   sostanziale   dei   cittadini   (art.   3    della
Costituzione). 
    5.3  La  norma  regionale,  della  cui  costituzionalita'  questa
Sezione dubita, autorizzando la destinazione di risorse  vincolate  a
generico favore del funzionamento dell'A.R.P.A.C. espande l'area  del
perimetro sanitario,  incidendo,  sulle  modalita'  e  quantita'  del
finanziamento  dei  Livelli  essenziali  di  assistenza,  aprendo  al
rischio di pregiudicare  l'effettiva  erogazione  dei  LEA  e  quindi
minando la stessa tutela del diritto  fondamentale  alla  salute  (v.
Corte costituzionale, sentenza n. 195/2024), distraendo ad altri fini
risorse  destinate  alla  sua  garanzia  e  con  cio'  integrando  la
violazione dell'art. 32 e dell'art. 3 della Costituzione. 
    5.4 Il Collegio ritiene integrata altresi'  la  violazione  degli
articoli 81, 97 primo comma e 119 primo  comma,  della  Costituzione,
posti a garanzia dell'equilibrio di bilancio e  della  sostenibilita'
della spesa, avendo la Regione destinato risorse riservate ai LEA per
finalita' ad essi estranee e con cio' determinato l'ampliamento della
capacita' di spesa ordinaria del bilancio sul  quale  non  vengono  a
gravare gli oneri delle spese derivanti dalle  funzioni  «trasferite»
all'Agenzia stessa ai sensi dell'art. 17  della  legge  regionale  n.
10/1998. 
    Peraltro, trattando alla  stregua  di  spese  per  i  LEA  quelle
relative alle funzioni dell'A.R.P.A.C. sottrae le stesse dalla previa
e  necessaria  verifica  di  sostenibilita'  cui   sarebbero   invece
sottoposte, al pari delle altre spese  «ordinarie»,  estendendovi  il
regime previsto per le  spese  «costituzionalmente  necessarie»  che,
destinate alla tutela di  beni  primari,  sono  invece  sottratte  al
previo giudizio di sostenibilita' perche' incomprimibili (v. sentenze
nn. 275 del 2016, 169 del 2017). 
    5.5 Le disposizioni dell'art. 22 in esame, infine, ad avviso  del
Collegio si pongono in contrasto con il  principio  di  coordinamento
della  finanza  pubblica  rientrante  nella  competenza   concorrente
Stato-Regioni di cui all'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione
per essere la regione Campania sottoposta ai  vincoli  del  piano  di
rientro dal disavanzo sanitario pregresso. 
    Come  ripetutamente  affermato  dalla  Corte  costituzionale,  le
Regioni in piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  non  possono
«erogare livelli ulteriori di assistenza rispetto a  quelli  previsti
dalla normativa statale»  e  nel  caso  di  violazione  del  predetto
divieto sono tenute a rimuovere i provvedimenti anche legislativi e a
non adottarne di nuovi che siano di ostacolo  alla  piena  attuazione
del piano di rientro (v. sentenze nn. 20 del 2023, 14 del  2017,  266
del 2016, 278 del 2014). 
    In  particolare,  la  Consulta  ha  affermato   che   i   vincoli
discendenti dai piani di rientro sanitari  (v.  sentenza  n.  20  del
2023) sono funzionali al  mantenimento  della  spesa  pubblica  entro
confini  certi  e  predeterminati  e,  al  tempo  stesso,  consentono
comunque l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in  favore
degli utenti del servizio sanitario; conseguentemente  la  disciplina
dei piani di rientro  e'  da  ricondursi  a  «un  duplice  ambito  di
potesta' legislativa  concorrente,  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo
comma,  della  Costituzione  quello  della  tutela  della  salute   e
coordinamento della finanza pubblica» (ex plurimis, v.  sentenze  nn.
197 del 2024 e 278 del 2014). 
    Gli unici esborsi consentiti alla regione  in  piano  di  rientro
sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei  LEA  entro
la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di
rientro (v. sentenze nn. 197 del 2024 e 172 del  2018).  Ne  discende
che poiche' con riferimento alla spesa sanitaria,  le  regioni  «sono
chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole  punto  di
equilibrio tra l'esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali
di assistenza e quella di garantire una piu' efficiente  ed  efficace
spesa pubblica, anch'essa funzionale al perseguimento  dell'interesse
pubblico del settore» (v. sentenza n. 76 del 2023),  le  regioni,  in
piano di riequilibrio come la Campania,  non  sono  nelle  condizioni
nemmeno di destinare  ai  sensi  dell'art.  30,  primo  comma,  terzo
periodo del decreto legislativo n. 118/2011, eventuali risparmi delle
risorse del perimetro sanitario a  finalita'  «extra  LEA»,  ossia  a
prestazioni  sanitarie  ulteriori  rispetto  a  quelle  previste  nel
catalogo ministeriale LEA, di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. 
    L'impiego di risorse  strettamente  correlate  ai  LEA  da  parte
dell'art.  22  della  legge  regionale  n.   10/98,   per   attivita'
evidentemente anche «extra  LEA»,  determina  l'assunzione  di  oneri
aggiuntivi in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di
rientro, violando il principio di contenimento della  spesa  pubblica
sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e,
in definitiva,  l'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione  (ex
multis, sentenze n. 1 del 2024, n. 172 del 2018, n. 203 del 2008 e n.
193 del 2007). 
    6.   La   carenza   dei   presupposti    per    l'interpretazione
costituzionalmente orientata Per le considerazioni sopra esposte,  il
chiaro tenore letterale del precetto normativa della cui legittimita'
si  dubita  non  consente  un'interpretazione  compatibile   con   il
tracciato quadro costituzionale di riferimento, difettando  la  norma
di una chiara previsione che subordini la misura  del  trasferimento,
da un lato, ad  una  preventiva  attivita'  di  programmazione  delle
prestazioni riconducibili ai LEA che l'Agenzia e' chiamata a svolgere
durante l'esercizio e, dall'altro, ad una successiva  rendicontazione
dell'effettivo impiego  delle  risorse  destinate  all'erogazione  di
servizi sanitari, fondata su criteri  di  rilevazione  analitica  dei
fatti di gestione. 
    Pertanto, nonostante lo sforzo ermeneutico operato sin dalla fase
istruttoria del giudizio di parificazione,  questo  Collegio  non  ha
rinvenuto alcuna opzione ermeneutica idonea a correlare la  quota  di
finanziamento annuale determinata nell'importo di euro  58.056.710,00
ed  iscritta  nel  capitolo  U07020  all'effettivo   svolgimento   di
prestazioni LEA, se non  manipolando  la  formulazione  letterale  ed
univoca  della  disposizione  che,  come  piu'  volte  rimarcato,  e'
sprovvista  della  necessaria  correlazione  espressa   dal   binomio
«risorse del perimetro sanitario-LEA». 
    Del resto, la  stessa  Corte  costituzionale  ha  avuto  modo  di
affermare che  l'interpretazione  costituzionalmente  orientata  deve
essere in ogni  caso  compatibile  con  il  portato  semantico  della
disposizione, in quanto la lettera della disposizione costituisce «il
confine, in presenza  del  quale  il  tentativo  interpretativo  deve
cedere il passo al  sindacato  di  legittimita'  costituzionale»  (v.
sentenza n. 42/2017). 
    Conclusivamente, ad avviso  del  Collegio,  la  correlazione  tra
risorse destinate ex lege  ai  LEA  e  l'impiego  coerente  con  tale
finalita',  nonche'  la  previsione  di  strumenti   di   rilevazione
analitica per la verifica a  consuntivo  del  loro  corretto  impiego
rappresenta,  un'esigenza  ineludibile  per  la  garanzia  del   bene
primario «salute» e si impone anche alle Agenzie  per  la  protezione
dell'ambiente  che,  come  rimarcato  dalla   Corte   costituzionale,
svolgono attivita' «solo in minima  parte  riconducibili  a  funzioni
sanitarie   stricto   sensu   [e   cioe'   «essenziali»   e    quindi
«indefettibili»] e che, anche alla  luce  dei  principi  posti  dalla
recente  legge  28  giugno  2016,  n.  132  (...)   il   sistema   di
finanziamento,  di  qualificazione  e  di  controllo  delle   agenzie
ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti
del settore sanitario (v. Corte costituzionale, sentenze  nn.  1  del
2024 e 172 del 2018). 
    La riferita esigenza risulta ancor  piu'  avvisata  nel  caso  di
specie in cui le risorse sanitarie LEA sono trasferite a soggetti che
si collocano  fuori  dal  perimetro  degli  enti  sanitari  (definito
dall'art. 19 del decreto legislativo  n.  118/2011)  e  che  svolgono
anche attivita' non sanitarie. Tenuto conto delle considerazioni  che
precedono,  il  Collegio  ritiene  non  manifestamente  infondata  la
questione   relativa   alla   illegittimita'   costituzionale   della
previsione di cui all'art. 22, primo comma lett. a) e  secondo  comma
della legge regionale 10 del 29  luglio  1998  e  allo  stesso  tempo
rilevante  nel  giudizio   in   esame,   in   quanto,   ove   accolta
determinerebbe la necessita'  di  prevedere  a  carico  del  bilancio
«ordinario»  l'obbligo  di  restituzione  in  favore  del   perimetro
sanitario delle  risorse  sanitarie  illegittimamente  impiegate  per
finalita' non LEA. 

 
                               P.Q.M. 
 
 
                          La Corte de conti 
           Sezione regionale di controllo per la Campania 
 
    Visti  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e  l'art.  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, solleva questione di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 22, primo comma lett. a) e secondo  comma  della  legge
regionale 29 luglio 1998, n. 10 in riferimento alle  disposizioni  di
cui agli articoli 117 secondo comma  lett.  e),  117  secondo  comma,
lett. m), 32 e 3, secondo comma, 117 terzo comma, 81, 97 primo  comma
e 119, primo comma della Costituzione. 
    Sospende il giudizio di parificazione sul capitolo  di  spesa  n.
U07020  sul  quale  sono  imputate  le  spese  per  il  finanziamento
dell'A.R.P.A.C. a valere sulle risorse  del  perimetro  sanitario,  e
rinvia all'esito, l'esame in parte qua del rendiconto  della  regione
Campania per l'esercizio finanziario 2023. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  per
l'esame della questione; 
    che a cura della segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 23,
ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente  ordinanza
sia notificata al Presidente della Giunta regionale della Campania  e
al Procuratore regionale della Corte  dei  conti  presso  la  Sezione
giurisdizionale per la regione Campania, nella qualita' di parti  nel
giudizio di  parificazione,  nonche'  comunicata  al  Presidente  del
Consiglio regionale della Campania. 
    Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del  giorno  29
novembre 2024. 
 
                      Il Presidente: Gagliardi 
 
 
                                                 L'estensore: Cirillo