Reg. ord. n. 54 del 2025 pubbl. su G.U. del 02/04/2025 n. 14

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma  del 07/02/2025

Tra: Eni Global Energy Markets spa  C/ Agenzia Entrate - Direzione Regionale Lazio



Oggetto:

Tributi – Energia – Prevista istituzione, per l’anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Individuazione dei soggetti passivi – Quantificazione della base imponibile – Criterio di determinazione costituito dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 – Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero – Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se è inferiore al 10 per cento non è dovuto alcun contributo – Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell'IVA – Denunciata introduzione di un contributo del tutto privo di razionalità – Prelievo inidoneo a intercettare e a quantificare correttamente una reale forza economica differenziata, atteso che il contributo va a incidere in modo più gravoso su alcuni operatori, per ragioni del tutto casuali, in assenza di effettivi incrementi di ricchezza - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e della capacità contributiva – Previsione di un prelievo che ha effetti ablativi integrali delle sostanze del soggetto inciso, risolvendosi in una illegittima prestazione, priva della natura di onere fiscale e di una causa indennitaria o risarcitoria – Conflitto con la garanzia costituzionale posta a presidio della proprietà privata – Contributo sproporzionato che viola il principio del giusto equilibrio – Irretroattività del prelievo che grava su una ricchezza che, ove si sia formata, lo ha fatto prima della sua entrata in vigore – Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall’art. 1 del Primo Protocollo CEDU.  

Norme impugnate:

decreto-legge  del 21/03/2022  Num. 21  Art. 37

legge  del 20/05/2022  Num. 51

decreto-legge  del 17/05/2022  Num. 50  Art. 55

legge  del 15/07/2022  Num. 91



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 23   Co.  

Costituzione  Art. 41   Co.  

Costituzione  Art. 42   Co.  

Costituzione  Art. 53   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Protocollo addizionale alla Convenzione europea diritti dell'uomo  Art.  Co.  



Udienza Pubblica del 7 ottobre 2025 rel. ANTONINI


Testo dell'ordinanza

                        N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 febbraio 2025

Ordinanza del 7 febbraio 2025 della Corte di giustizia tributaria  di
primo grado di Roma sul ricorso proposto da Eni Global Energy Markets
spa contro Agenzia delle entrate - Direzione regionale Lazio. 
 
Tributi - Energia - Prevista istituzione,  per  l'anno  2022,  di  un
  contributo straordinario contro il caro  bollette  a  carico  delle
  imprese  operanti  nel  settore  energetico  -  Individuazione  dei
  soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio
  di determinazione  costituito  dall'incremento  del  saldo  tra  le
  operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo  dal
  1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al  saldo  del  periodo
  dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso  di
  saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30  aprile  2021,
  ai fini del calcolo della  base  imponibile  per  tale  periodo  e'
  assunto un valore di riferimento pari a  zero  -  Applicazione  del
  contributo nella misura del  25  per  cento  nei  casi  in  cui  il
  suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000,  mentre  se  e'
  inferiore al  10  per  cento  non  e'  dovuto  alcun  contributo  -
  Assunzione, ai fini del calcolo  del  medesimo  saldo,  del  totale
  delle operazioni attive e  del  totale  delle  operazioni  passive,
  entrambe al netto dell'IVA. 
- Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per  contrastare
  gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito,
  con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37, come
  modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50
  (Misure urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
  produttivita'  delle  imprese  e  attrazione  degli   investimenti,
  nonche' in materia  di  politiche  sociali  e  di  crisi  ucraina),
  convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91. 


(GU n. 14 del 02-04-2025)

 
                  LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
                  di primo grado di Roma Sezione 19 
 
    riunita in udienza il 11 settembre 2024 alle  ore  11,00  con  la
seguente composizione collegiale: 
      Clemente Alessandro, Presidente 
      Volino Pasquale, Relatore 
      Grasso Salvatore, Giudice 
    in data 11 settembre 2024 ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    - sul ricorso n.  11041/2023  depositato  il  28  settembre  2023
proposto da Eni Global Energy Markets S.p.a. - 11076280962 
    difeso da 
      Davide De Girolamo - DGRDVD77A24H501P 
      Livia Salvini - SLVLVI57H67H501M 
    rappresentato da 
      Giorgio Bigoni - BGNGRG59B22D548K ed elettivamente  domiciliato
presso davidedegirolamo@ordineavvocatiroma.org 
    contro 
      Agenzia  entrate  Direzione   Regionale   Lazio   elettivamente
domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
      Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
        - Silenzio Rifiut n. Ist. del 6 marzo 2023 caro bollette 2022 
      a seguito di discussione in pubblica udienza 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
    Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta  di  rimborso  di
quanto versato dalla Societa' a titolo  di  contributo  straordinario
contro il caro bollette di cui all'art. 37 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51. 
    La ricorrente Eni Global Energy Markets S.p.a.  e'  una  societa'
che svolge attivita' afferenti ai mercati dell'energia. 
    Con il ricorso  in  esame,  tale  societa'  impugna  il  silenzio
diniego serbato dall'Agenzia delle entrate -Direzione  Regionale  del
Lazio in relazione all'istanza presentata via p.e.c. in data 6  marzo
2023 per il rimborso di euro 304.669.696,86, oltre interessi maturati
e maturandi su tale somma, corrisposti in data 30  novembre  2022  ai
sensi  dell'art.  37  del  decreto-legge  21  maggio  2022,  n.   21,
convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato  dall'art.
55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito  in  legge  15
luglio 2022, n. 91, a titolo di saldo  del  contributo  straordinario
contro il caro bollette. 
    Si e' costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Agenzia
delle entrate. 
    La causa e' stata trattenuta in decisione in esito alla  pubblica
udienza dell'11 settembre 2024. 
    Ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere deciso  senza
lo  scrutinio  di  costituzionalita'   del   citato   art.   37   del
decreto-legge  n.  21  del  2022   in   relazione   ai   profili   di
illegittimita' costituzionale evidenziati dalla ricorrente. 
    2. Ricostruzione normativa 
    L'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito  in
legge 20 maggio 2022, n. 51 (noto anche come decreto «Ucraina Bis»  o
«Taglia Prezzi») ha introdotto un contributo straordinario contro  il
caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico. 
    Tale  norma  e'  stata  attuata,  quanto  agli  adempimenti,  dal
provvedimento prot. n. 221978/2022 del 17 giugno 2022  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate e commentata  dall'Agenzia  delle  entrate
nelle circolari n. 22/E del 23 giugno  2022  e  25/E  dell'11  luglio
2022. 
    Gli elementi essenziali del Contributo che il legislatore  si  e'
premurato di individuare, sono i soggetti  passivi  e  i  criteri  di
determinazione (base imponibile e aliquota). 
    Con riferimento ai soggetti passivi, il primo comma  della  norma
dispone che sono tali: 
      a) ai sensi del primo periodo, i soggetti  che  esercitano  nel
territorio  dello  Stato,  per  la  successiva  vendita   dei   beni,
l'attivita' di  produzione  di  energia  elettrica,  i  soggetti  che
esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di estrazione di
gas naturale, i soggetti rivenditori di  energia  elettrica,  di  gas
metano e di gas naturale e i soggetti che esercitano  l'attivita'  di
produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; 
      b) ai sensi  del  secondo  periodo,  i  soggetti  che,  per  la
successiva  rivendita,  importano   a   titolo   definitivo   energia
elettrica, gas naturale o gas  metano,  prodotti  petroliferi  o  che
introducono nel territorio dello  Stato  detti  beni  provenienti  da
altri Stati dell'Unione europea. 
    Come indica questa disposizione, i soggetti incisi dal Contributo
sono  individuati  da  un  criterio  puramente  qualitativo,  che  e'
rappresentato dalla  loro  appartenenza  ai  mercati  energetici  nel
significato  piu'  ampiamente  inteso,  senza   alcuna   declinazione
specifica del Contributo a  seconda  dello  svolgimento  in  concreto
delle diverse attivita',  ne'  alcuna  specificazione  riguardante  i
soggetti che svolgono piu' attivita', sia comprese che  non  comprese
nell'elencazione sopra riportata. 
    Il  secondo  comma  del  citato  art.  37  precisa  che  la  base
imponibile e' costituita «dall'incremento del saldo tra le operazioni
attive e le operazioni passive, riferito al periodo  dal  1°  ottobre
2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1°  ottobre
2020 al 30 aprile 2021». 
    A tal fine, richiama, quindi, la disciplina in materia di IVA,  e
nello  specifico  quella  delle  relative   liquidazioni   periodiche
(«LIPE»). Il concetto  viene  ribadito,  ed  anzi  rafforzato,  nella
circolare n. 22/E del 23 giugno 2022, ove l'Agenzia precisa che  «dal
momento che il combinato normativo previsto ai commi 2 e 3  dell'art.
37 del decreto Ucraina fa espresso riferimento, ai fini  del  calcolo
della base imponibile del contributo straordinario, al  totale  delle
operazioni attive e passive indicate nelle  LIPE  per  i  periodi  1°
ottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021  -  30  aprile  2022,
senza prevedere esclusioni, si ritiene  che  la  norma  non  consenta
correzioni  degli   importi   evidenziati   nelle   LIPE   prese   in
considerazione». 
    Quanto alla territorialita', tale requisito e' stato interpretato
dall'Agenzia delle entrate nella circolare  n.  22/E  del  23  giugno
2022, la quale ha mutuato i suoi parametri  applicativi  direttamente
dall'IVA. Piu' in dettaglio, nella circolare n.  22/E,  l'Agenzia  ha
chiarito che le  operazioni  non  soggette  a  IVA  per  carenza  del
presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da  7  a  7-septies
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  proprio
perche' non «rilevanti» ai fin dell'IVA, non rilevano nemmeno ai fini
della base imponibile del Contributo. 
    L'11 luglio 2022, l'Agenzia delle entrate ha espresso un  vero  e
proprio ripensamento su quanto  precedentemente  affermato  e,  nella
successiva n.  25/E,  ha  richiesto  ai  contribuenti  lo  sforzo  di
individuare  gli  «acquisti  afferenti»  alle  vendite  estere  e  di
escludere queste ultime dalla base imponibile del Contributo solo  se
i correlati «acquisti afferenti» siano, a loro volta,  esclusi  dalla
base imponibile. 
    Il Contributo straordinario, secondo quanto si legge al  comma  1
dell'art. 37 cit., e' stato istituito per «contenere per le imprese e
i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del
settore». 
    Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 37 cit., le  maggiori  entrate
derivanti  dall'applicazione  del  Contributo  sono  attribuite  alle
Regioni a statuto speciale e  alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, per quanto di loro pertinenza,  sulla  base  dei  rispettivi
Statuti, e non consta che esse lo destinino a specifiche finalita'. 
    Il legislatore, a tutela degli interessi dei consumatori  finali,
ha, altresi', introdotto una previsione che sembra volta ad  impedire
che il contributo straordinario sia riversato sui prezzi  al  consumo
dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, prevedendo,  a  tal
fine, che «per il periodo dal  1°  maggio  al  31  dicembre  2022,  i
soggetti tenuti al  pagamento  del  contributo  di  cui  al  comma  1
comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato  il  prezzo  medio  di  acquisto,  di
produzione e di vendita dell'energia elettrica, del  gas  naturale  e
del gas metano nonche' dei prodotti  petroliferi,  relativo  al  mese
precedente». 
    Vale aggiungere che, prima ancora che  il  decreto-legge  21/2022
venisse  convertito  in  legge,  il  legislatore  e'  tornato   sulla
disciplina dettata dal predetto art. 37. In  particolare,  per  mezzo
dell'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50  (cd.  decreto
«Aiuti»), sono state dettate alcune  modifiche  alla  disciplina  del
contributo straordinario de quo: 
      - e' stato esteso fino al 30 aprile (anziche' al 31  marzo)  il
periodo da prendere in considerazione per il calcolo del saldo  delle
operazioni attive e delle operazioni passive; -  e'  stata  piu'  che
raddoppiata la misura del contributo, la quale e' cosi'  passata  dal
10 al 25 per cento della base imponibile; 
      - e' stato previsto che il pagamento  debba  essere  effettuato
per un importo pari al 40 per cento di quanto  dovuto,  a  titolo  di
acconto, gia' entro il 30 giugno 2022 e  per  la  restante  parte,  a
saldo, entro il 30 novembre 2022. 
    In definitiva, all'esito delle modifiche introdotte  dal  decreto
«Aiuti», convertito in legge n. 91/2022,  gli  operatori  interessati
sono chiamati a corrispondere un contributo pari non piu' al  10  per
cento, bensi'  al  25  per  cento  dell'incremento  del  saldo  delle
operazioni attive e passive riferito al periodo dal 1°  ottobre  2021
al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre  2020
al 30 aprile  2021,  il  cui  acconto  del  40  per  cento  e'  stato
corrisposto entro il 30 giugno 2022. 
    3. Sulla rilevanza della questione 
    Questo  giudice  adito  e'   ben   consapevole   che   la   Corte
costituzionale, con la sentenza n. 111/2024, si e' gia'  recentemente
pronunciata sulla costituzionalita' del citato art.  37,  occupandosi
anche dell'effetto espropriativo del prelievo de  quo.  La  soluzione
adottata nella detta sentenza sul punto e', ovviamente, modellata sui
giudizi  oggetto  degli  incidenti  di  costituzionalita'  dichiarati
ammissibili e, cioe', di quelli avanzati dalla CGT di primo grado  di
Milano e si puo' riassumere cosi': 
      - una legge tributaria, anche  retroattiva,  non  da'  luogo  a
un'espropriazione di proprieta' privata, ma solo ad una  obbligazione
pecuniaria verso lo Stato o altro ente pubblico; 
      - quando si discute di tributi, non opera il  limite  «esterno»
di cui al principio della tutela  proprietaria  di  cui  all'art.  42
Cost., perche' lo stesso principio di capacita' contributiva  di  cui
all'art.  53  Cost.  (unitamente  all'art.   3   Cost.,   trattandosi
certamente di questione che attiene alla ragionevolezza del prelievo)
reca un limite «interno» ostativo all'introduzione di tributi la  cui
misura si riveli irrazionale e arbitraria; 
      - le sentenze della Corte europea dei diritti  dell'uomo  sugli
effetti espropriativi dei tributi non sono applicabili al Contributo,
perche' si trattava di situazioni  estreme  nelle  quali  le  imposte
censurate avevano dato luogo ad un incremento di aliquota che elevava
al  98%  l'imposizione  marginale  sulle  buonuscite  dei  dipendenti
pubblici con un «effetto sorpresa», posto che la norma  si  applicava
retroattivamente; 
      - i remittenti della CGT di Milano, per argomentare  nel  senso
che il Contributo sortiva effetti espropriativi, avevano assunto come
parametro di riferimento «l'utile dell'anno precedente», non coerente
con  le  suddette  argomentazioni  e,  quindi,  non   sufficiente   a
giustificare la sua rilevanza nei medesimi contenziosi. 
    Il Collegio conviene con la ricorrente che  la  conclusione  resa
dalla Corte costituzionale,  tuttavia,  non  risolve  le  censure  di
costituzionalita'  da  essa  sollevate  in  relazione  agli   effetti
espropriativi   prodotti   dal   Contributo,   soprattutto    perche'
quest'ultimo, da solo, ha integralmente eroso le ricchezze reddituali
e patrimoniali della Societa'. 
    Cio'  premesso,  l'effetto  espropriativo  di  un  prelievo  puo'
misurarsi su due diversi valori: da un lato, quello patrimoniale, che
e' statico, poiche' guarda alle  ricchezze  patrimoniali  che  devono
essere erose, cioe', smobilizzate,  per  adempiere  all'obbligazione;
dall'altro, quello reddituale, che e' invece dinamico, poiche' guarda
all'incidenza del costo di quella obbligazione rispetto ai  guadagni,
che nel caso degli enti economici sono gli utili che vengono erosi da
quel costo. 
    Per  valutare  l'impatto  che  un  onere   ha   sulle   ricchezze
patrimoniali, che sono quelle  che  devono  essere  smobilizzate  per
adempiere all'obbligazione, devono ovviamente ricercarsi le ricchezze
patrimoniali esistenti al momento in cui  l'obbligazione  insorge:  e
tali  ricchezze  non  possono   che   essere   quelle   «fotografate»
dall'ultimo bilancio approvato. 
    Nel caso del Contributo qui in causa, che e'  un  onere  riferito
(sia per competenza  che  per  cassa)  all'anno  2022,  le  ricchezze
patrimoniali erose dall'onere in parola non possono che essere quelle
cristallizzate nell'ultimo bilancio, e cioe' quelle in essere  al  31
dicembre 2021. 
    Diversamente, per  valutare  l'impatto  che  un  onere  ha  sulle
ricchezze reddituali di un ente, devono ricercarsi  le  ricchezze  in
corso di formazione quando l'obbligazione insorge. Proprio alla  luce
della natura  dinamica  di  questo  secondo  parametro,  al  fine  di
verificare se un onere ha eroso gli utili di periodo,  non  puo'  che
aversi riguardo, come la  stessa  Corte  costituzionale  afferma,  ai
risultati reddituali di quel periodo i quali, naturalmente,  emergono
solo alla fine dell'esercizio, quando l'ente puo'  verificare  se  il
totale delle componenti reddituali positive sia stato sufficiente per
coprire quell'onere o se esso le abbia erose tutte. 
    Nel caso del Contributo qui in causa,  che,  come  visto,  e'  un
onere riferito (sia per competenza che per cassa) all'anno  2022,  le
ricchezze reddituali erose  dall'onere  in  parola  non  possono  che
essere quelle risultanti dal bilancio di competenza del  prelievo,  e
cioe' quelle in essere al 31 dicembre 2022. 
    Ora, secondo  la  ricostruzione  della  ricorrente,  entrambe  le
verifiche dimostrano che il Contributo qui in esame ha  completamente
eroso sia le ricchezze  patrimoniali,  sia  quelle  reddituali  della
Societa'. 
    Sotto il profilo patrimoniale,  nel  caso  di  specie,  l'effetto
espropriativo  del  Contributo,  che  ammonta  a   complessivi   euro
507.782.828,10 ha  finito  per  erodere  tutto  il  patrimonio  netto
sociale dell'ultimo esercizio concluso, tanto e' vero  che  il  socio
Eni S.p.a. si e' visto costretto a ricapitalizzare Egem, per  evitare
di incorrere nelle  conseguenze  di  cui  all'art.  2447  del  codice
civile. 
    Il verbale di assemblea straordinaria  del  3  agosto  2022,  che
attesta tale ricapitalizzazione,  chiarisce  che:  «Per  la  societa'
l'importo del contributo ascende ad  euro  507.782.828,11  e,  tenuto
conto  del  positivo  risultato   semestrale   ante   contributo   di
103.331.723,36, comporta l'iscrizione di una perdita  netta  di  euro
-404.451.104,75 al 30 giugno 2022, superiore al valore del patrimonio
netto  alla  stessa   data,   quale   risultante   dalla   situazione
patrimoniale e dalla relazione degli amministratori che  si  allegano
al  presente  atto  sotto  la  lettera  "A"  e  che  si  sottopongono
all'approvazione dell'assemblea. Sussistendo le  condizioni  previste
dall'art. 2447  del  codice  civile  si  e'  dunque  reso  necessario
convocare  la  presente  assemblea  per   l'adozione   dei   relativi
provvedimenti». 
    La definitiva conferma dell'effetto palesemente espropriativo del
Contributo, ad avviso della  ricorrente,  proviene  del  resto  dallo
stesso  legislatore  e   dal   «nuovo»   contributo   sulle   imprese
energetiche, anch'esso gravante sui  risultati  realizzati  dell'anno
2022 (cfr. legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 115 e  ss.),
che dimostra il  manifesto  carattere  espropriativo  del  Contributo
precedente. 
    La legge di bilancio si e', infatti, premurata di introdurre  una
soglia massima di importo dovuto  a  titolo  di  «nuovo»  contributo,
parametrata proprio al patrimonio netto (25%). Cio', a  conferma  che
il precedente  Contributo  ha  carattere  chiaramente  confiscatorio,
proprio perche' puo' addirittura risultare - come in  questo  caso  -
superiore al patrimonio netto della societa' contribuente. 
    Sotto il profilo reddituale, il Contributo ha eroso anche tutti i
guadagni del 2022. La contribuzione straordinaria di  Egem  nel  2022
ammonta a complessivi euro 527.387.519,00 (riferibili  al  Contributo
per 507 milioni ed al contributo di solidarieta' di cui  all'art.  1,
comma 115, della legge n. 197/2022 per il residuo) ed  ha  comportato
l'erosione di tutto il risultato ante imposte, circostanza di cui da'
atto il bilancio 2022 della Societa'. 
    Ed infatti, se le imposte correnti per il  2021  erano  risultate
pari a circa 37 milioni di euro, il medesimo valore per  il  2022  e'
diciassette volte piu' alto, pari a complessivi  639,9  milioni,  dei
quali 507 milioni solo a titolo di Contributo. 
    4. Sulla non manifesta infondatezza della questione 
    4.1 Possibile violazione degli articoli 3, 53 e 42 Cost. 
    Secondo la Corte costituzionale, quando si  discute  di  tributi,
non opera il limite  «esterno»  di  cui  al  principio  della  tutela
proprietaria di cui all'art. 42 Cost., perche' lo stesso principio di
capacita' contributiva di cui all'art. 53 Cost. (unitamente  all'art.
3  Cost.,  trattandosi  certamente  di  questione  che  attiene  alla
ragionevolezza  del  prelievo)  reca  un  limite  «interno»  ostativo
all'introduzione di tributi la cui misura  si  riveli  irrazionale  e
arbitraria. 
    Nelle parole della Consulta, l'effetto espropriativo del  tributo
e' quindi un profilo che  attiene  alla  razionalita'  del  medesimo,
preservata dagli articoli 3 e 53 Cost., e concerne in particolare  il
risvolto economico del prelievo sul Contribuente. 
    L'argomento non e' nuovo, tant'e' che, anche in  altre  pronunce,
la Consulta, pur tracciando un  confine  che  tende  ad  esaurire  il
sindacato di costituzionalita' dei tributi all'interno dell'art.  53,
rispetto  al  quale  non   troverebbero   ingresso   i   profili   di
costituzionalita'  relativi  al  diritto  di  proprieta',  ha  sempre
mantenuto fermo il suo controllo «sotto  il  profilo  della  assoluta
arbitrarieta' od irrazionalita' della  misura  dell'imposizione».  E'
tuttavia chiaro che, per sindacare l'irragionevolezza di un  prelievo
in  relazione  al  riflesso  economico  che  esso  sortisce   su   un
contribuente, l'analisi di costituzionalita' non puo' sottrarsi ad un
esame  caso  per  caso,  in  relazione  alla  posizione  dei  singoli
contribuenti incisi. 
    il Contributo, nei suoi riflessi economici su Egem, e' del  tutto
privo di razionalita' e, quindi, la violazione degli articoli 3 e  53
Cost. e' manifesta. 
    In primo luogo, si e' gia' detto che il  Contributo,  cosi'  come
applicato ad Egem, ha, da  solo,  eroso  tutto  il  patrimonio  netto
sociale, tutto il risultato operativo e tutto  l'utile  ante  imposte
2021 nonche' tutto l'utile 2022, elevando il tax rate di quest'ultimo
esercizio al 142%. 
    Come  rappresentato  nel  ricorso  e  documentato  dai  prospetti
allegati in atti, le evidenze contabili di Egem mostrano  un  margine
di contribuzione della societa' ai fini delle imposte dirette pari  a
139 milioni circa nel periodo ottobre 2020-aprile 2021 e 197  milioni
circa nel periodo ottobre 2021-aprile 2022. L'incremento  tra  i  due
valori, e cioe' il preteso «sovraprofitto», e' dunque pari al 40%. 
    Di  contro,  il  calcolo  della  base  imponibile  ai  fini   del
Contributo restituisce un  risultato  ben  venti  volte  superiore  a
quest'ultimo: il «profitto» (cioe', il differenziale tra  saldi  IVA)
realizzato nel primo periodo risulta pari a circa 771 milioni, mentre
il medesimo valore in relazione al secondo periodo e'  pari  a  circa
7.142 milioni. L'incremento tra i due  valori,  e  cioe'  il  preteso
«sovraprofitto»,  e'   dunque   pari   all'irrealistica   percentuale
dell'800%. 
    L'importo pagato da Egem a titolo di Contributo non ha  nulla  di
razionale se contestualizzato nei suoi dati contabili  e  fiscali  di
periodo.  In  ogni  caso,  non  puo'  non  rilevarsi  che   l'effetto
confiscatorio di cui si e' appena detto si produce  sula  ricorrente,
ma non su altri contribuenti soggetti al medesimo Contributo. Cio' ad
ulteriore riprova, in relazione alla mancanza di  ragionevolezza  del
prelievo ma anche e soprattutto  alla  violazione  del  principio  di
uguaglianza, che l'art. 37 e' completamente inidoneo ad  intercettare
ed  a  quantificare   correttamente   una   reale   forza   economica
differenziata, di talche' il Contributo va  ad  incidere  in  maniera
piu' gravosa su alcuni operatori - quale e' evidentemente Egem -  per
ragioni del tutto «casuali» completamente disancorate  da  incrementi
effettivi di ricchezza. 
    Vale aggiungere anche che,  per  una  parte  della  dottrina,  il
divieto di imposte confiscatorie promana anche  da  un'altra  lettura
dell'art. 53, legata al concetto di «minimo vitale»: si tratta di una
ulteriore questione che la Consulta non ha affrontato  specificamente
nella  sentenza  n.  111/2024  e  che  merita,  quindi,   di   essere
specificamente sottoposta al suo vaglio. 
    Emerge dai lavori della Assemblea Costituente che si era proposto
di inserire nell'art. 53 Cost. la precisazione secondo cui  l'obbligo
di contribuzione alle spese  pubbliche  faceva  «salve  le  esenzioni
determinate  dalla   necessita'   di   assicurare   a   ciascuno   la
soddisfazione dei bisogni indispensabili  alla  esistenza»,  ma  tale
formula non fu inserita in quanto  ritenuta  implicita  nel  concetto
stesso di capacita' contributiva espresso nell'art. 53. 
    Si legge, infatti,  sempre  nei  lavori  preparatori,  che  «Tale
formula (della capacita' contributiva) contiene gia' in germe  l'idea
delle limitazioni e delle esenzioni per il fatto che colui  il  quale
dovrebbe contribuire non ha capacita' contributiva». 
    I costituenti, pur esaminando tale questione nell'ambito del tema
del c.d. «minimo  vitale»  (che  ha  intuitive  analogie  con  quello
dell'imposizione  espropriativa),  avevano,  quindi,  ben  in   mente
l'intenzione di costruire un sistema fiscale che non si risolvesse in
una privazione iniqua e sproporzionata dei beni dei contribuenti. 
    In questa accezione, un tributo che cagiona la «morte  economica»
di un ente e'  due  volte  incostituzionale:  la  prima,  perche'  e'
incapace di costruire un prelievo che misura in maniera razionale  la
ricchezza assoggettata ad imposizione; la seconda, perche'  priva  il
contribuente-ente collettivo  di  tutti  i  suoi  mezzi,  mettendo  a
repentaglio la sua stessa «sopravvivenza». 
    Ma   l'incostituzionalita'   degli   effetti   confiscatori   del
Contributo emerge anche se si ricostruisce l'argomentazione da  altra
prospettiva, che non guarda  agli  articoli  3  e  53  Cost.,  bensi'
all'art. 42 Cost., in quanto  se  un  prelievo  ha  effetti  ablativi
integrali delle sostanze del soggetto inciso non e' piu' un tributo. 
    Esso travalica, quindi, i limiti dell'art.  53  Cost.,  perde  la
natura di  onere  fiscale  e  diviene  una  prestazione  patrimoniale
diversa e priva di causa (non e'  sinallagmatica,  ne'  risarcitoria,
ne' indennitaria) e si risolve  per  cio'  solo  in  una  prestazione
illegittima. 
    In quanto tale, essa si scontra frontalmente con l'art. 42  Cost.
che, a questo punto, riacquista pieno vigore: se anche si  accetta  -
come fa parte della dottrina - che quest'ultima norma non  limita  il
potere impositivo, e', di contro, pacifico che essa limita il  potere
dello Stato di imporre prestazioni aventi  causa  diversa  da  quella
tributaria,  quale  e'  -  lo  si  e'  appena  detto  -  un  prelievo
confiscatorio. 
    Viene  cosi'  in  rilievo  anche  tutta   quella   giurisprudenza
costituzionale in materia di prestazioni patrimoniali non  tributarie
che, con fermezza, ritiene  che  tali  prestazioni  sono  soggette  a
precisi limiti, nella consapevolezza che «il legittimo sacrificio che
puo' essere imposto in nome dell'interesse pubblico non puo' giungere
sino  alla  pratica  vanificazione  dell'oggetto   del   diritto   di
proprieta'» (sent. n. 348/2007, nella quale la Corte ha  riconosciuto
che un sacrificio che incide sull'oggetto del diritto in  una  misura
oscillante tra il 60 e il 76 per cento non  supera  il  controllo  di
costituzionalita'  ed  e'  superiore  alla  soglia   accettabile   di
espropriazione legittima). 
    4.2  Possibile  violazione  dell'art.  117  Cost.  e,  per  esso,
dell'art. 1 del Primo Protocollo CEDU 
    Gli effetti manifestamente espropriativi prodotti dal  Contributo
si  riverberano  sulla  violazione  anche  dell'art.  1   del   Primo
Protocollo CEDU cosi'  come  interpretato  dalla  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo. 
    Infatti, proprio nella materia tributaria, la Corte  europea  dei
diritti dell'uomo ha dichiarato  illegittimi  tributi  che  sortivano
effetti espropriativi: il riferimento e', in particolare, alla  causa
N.K.M. vs. Hungary, sentenza del 14 maggio 2013. 
    Nella  sentenza  n.  111/2024,  la  Consulta  ha  esaminato  tale
pronuncia e ha ritenuto  che  essa  non  fosse  invocabile  nei  casi
sottoposti al suo vaglio e dichiarati ammissibili. 
    Cio' in quanto quella sentenza e le  altre  analoghe  citate  dai
ricorrenti avevano ad oggetto  situazioni  estreme,  nelle  quali  le
imposte censurate avevano dato luogo ad un incremento di aliquota che
elevava  al  52%  l'imposizione  marginale  complessiva  e   al   98%
l'imposizione marginale sullo specifico  componente  reddituale,  che
era la buonuscita dei dipendenti pubblici, peraltro con  un  «effetto
sorpresa», posto che la norma si applicava retroattivamente. 
    Ancora una volta, la Consulta  ha  posto  l'accento  sull'effetto
confiscatorio in concreto, cioe' su  quello  prodotto  e  documentato
nelle specifiche controversie sottoposte al suo vaglio dalla  CGT  di
Milano (e dichiarate ammissibili). E, nel procedere a  questo  esame,
la  stessa  Consulta  ha  concluso  che  tali  situazioni  non  erano
assimilabili a quelle oggetto delle sentenze della Corte europea  dei
diritti  dell'uomo  perche',  nei  casi  originati  dai   contenziosi
milanesi,  l'effetto  confiscatorio  non  aveva  dato  luogo  ad  una
«situazione estrema» e, prima ancora,  tale  effetto  non  era  stato
comprovato,  oltre  che  parametrato  a  valori  contabili   ritenuti
inconferenti allo scopo (l'utile 2021). 
    Alla luce di quanto sopra rappresentato,  invece,  non  puo'  che
concludersi  nel  senso  che  quella  di  Egem  e'  chiaramente   una
«situazione estrema», nella  quale  nemmeno  occorre  indagare  oltre
sulle   discussioni   dottrinali   che   cercano    di    individuare
quantitativamente il «giusto limite» all'imposizione tributaria  (che
per la Corte europea dei diritti  dell'uomo  e'  pari  al  52%  delle
sostanze  incise  dal  tributo):  in  questo  caso,   infatti,   tale
percentuale e' superiore al 100% del patrimonio e del  reddito  della
ricorrente. 
    Se gia' una contribuzione specifica del 98% e complessiva del 52%
e' sufficiente per la Corte europea dei diritti dell'uomo al fine  di
quantificare un prelievo come «espropriativo», vieppiu' deve  esserlo
una contribuzione che, come  in  questo  caso,  determina  la  «morte
economica» dell'ente. 
    Il trascritto principio si rinviene,  oltre  che  nelle  sentenze
della Corte europea dei diritti dell'uomo gia'  citate  nell'atto  di
costituzione della Societa', anche nella giurisprudenza piu'  recente
della medesima Corte. 
    Il riferimento e' alla pronuncia del 7  dicembre  2023  nel  caso
Waldner c. Francia, ove la Corte europea  dei  diritti  dell'uomo  ha
nuovamente ricordato, al punto 42, che «qualsiasi ingerenza, compresa
quella derivante da una misura diretta ad assicurare il pagamento  di
un'imposta, deve garantire un "giusto equilibrio" tra gli  imperativi
dell'interesse  generale  e   quelli   della   tutela   dei   diritti
fondamentali dell'individuo (SA Dangeville c. Francia, n. 36677/97, §
52, CEDU 2002 - III, e "Bulves" AD c. Bulgaria , n . 3991/03,  §  62,
22 gennaio 2009). 
    La  ricerca  di  tale  equilibrio  si  riflette  nella  struttura
dell'art. 1 nel suo complesso, quindi anche nel secondo  comma,  deve
esistere un ragionevole rapporto  di  proporzionalita'  tra  i  mezzi
impiegati e lo scopo perseguito». 
    La Corte europea dei diritti dell'uomo, pur riconoscendo la piena
discrezionalita' degli Stati nell'imporre misure fiscali, ha chiarito
che resta fermo il suo sindacato sulla proporzionalita' delle  misure
tributarie, al fine di verificare se esse siano fondate su una «»base
ragionevole»,  tale  da  garantire  un  giusto  equilibrio  tra   gli
imperativi dell'interesse generale e quelli della tutela dei  diritti
fondamentali dell'individuo». 
    Ma nel caso del Contributo, e' acclarato - ed  anzi  riconosciuto
dalla stessa Corte costituzionale, al punto 
    8.3. della sentenza n. 111/2024 - che esso  non  supera  il  test
della connessione razionale e della proporzionalita':  la  violazione
del principio del «giusto equilibrio» sancito dalla Corte europea dei
diritti   dell'uomo   e'   manifesta,   come   pure   e'   manifesta,
conseguentemente, la violazione del Primo Protocollo, alla luce degli
innegabili effetti confiscatori che detto Contributo, proprio a causa
della sua irrazionalita', ha provocato in capo ad Egem. 
    Analoghe   considerazioni    possono    essere    svolte    sulla
retroattivita' della misura. 
    Vale ricordare che il Contributo assume come ricchezza  tassabile
un differenziale calcolato sul  fatturato  IVA  relativo  al  periodo
ottobre 2021-aprile  2022  (confrontato  con  il  precedente  periodo
ottobre 2020-aprile 2021). Tuttavia, esso e' entrato in vigore il  22
marzo  2022  con  il  decreto-legge  n.  21/2022,  peraltro   subendo
modifiche molto rilevanti - tra le quali l'incremento di aliquota che
e' piu' che raddoppiata, passando dal 10% al 25% - il 18 maggio  2022
con il decreto-legge n. 50/2022. 
    La retroattivita'  del  prelievo  e'  di  tutta  evidenza:  esso,
infatti, grava su una ricchezza che, semmai  si  e'  formata,  lo  ha
fatto ben prima della sua entrata in vigore. 
    In proposito, e' opportuno sottolineare che la Corte europea  dei
diritti dell'uomo, valorizzando  il  tema  della  prevedibilita'  dei
precetti normativi,  ha  censurato  ad  ampio  spettro  l'illegittimo
«effetto  sorpresa»  delle  misure  fiscali   introdotte   ex   post,
ritenendolo contrario all'art. 1 del Primo Protocollo CEDU  a  tutela
del diritto di proprieta',  non  solo  nella  gia'  citata  pronuncia
ungherese, ma anche in molte altre. 
    La Corte europea dei diritti  dell'uomo  ha  peraltro  esteso  la
necessaria prevedibilita' a tutti gli elementi del tributo  rilevanti
ai fini della sua determinazione:  basti  il  riferimento  alla  gia'
citata pronuncia ungherese, nella quale la Corte ha finanche ritenuto
che l'imposizione sul TFR introdotta dopo la sua erogazione non fosse
legittima in quanto emanata  dopo  la  conclusione  del  rapporto  di
lavoro, rapporto che aveva inciso esso stesso  sulla  quantificazione
della base imponibile dell'imposta introdotta ex post. 
    4.3 Possibile ulteriore violazione degli articoli 3 e 53 Cost. 
    Atteso che la ricorrente ha sostanzialmente  avviato  l'attivita'
il 1° gennaio 2021, il calcolo del contributo dovuto non puo' basarsi
sul raffronto delle attivita'  svolte  nel  periodo  ottobre  2021  -
aprile 2022 con quelle svolte nel periodo ottobre 2020 - aprile 2021,
in quanto in tale ultimo  periodo  la  societa'  non  era  pienamente
operativa. 
    La base imponibile del Contributo e'  costituita  dall'incremento
del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,  riferito
al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto  al  saldo
del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. 
    Tale  definizione  non  tiene  pero'   conto   della   situazione
particolare in cui versano quelle societa' che nel primo  periodo  1°
ottobre 2020 - 30 aprile 2021 non erano  costituite  o,  pur  essendo
formalmente costituite, non erano ancora pienamente operative. 
    Per queste  societa'  l'intero  saldo  tra  operazioni  attive  e
operazioni passive nel periodo 1°  ottobre  2021  -  30  aprile  2022
rischia di essere assoggettato  a  prelievo  poiche'  nel  precedente
periodo di riferimento il corrispondente  saldo  e'  pari  a  zero  o
comunque  di  scarsissimo  valore:  e  cio'  benche'  ad   esso   non
corrisponda una operativita' effettiva. 
    Tale situazione provoca  un  effetto  distorsivo  sul  Contributo
dovuto, che non trova alcuna giustificazione  ne'  sotto  un  profilo
logico, ne' sotto un profilo giuridico. Alle societa' neocostituite o
non operative non puo', infatti, essere  ascrivibile  alcun  profitto
straordinario rispetto al  precedente  periodo  di  riferimento,  dal
momento che, nel secondo periodo (i.e. l'unico  in  cui  le  societa'
operano),  esse  realizzano  un  profitto  che  non   potra'   essere
qualificato ne' come sovra- ne' come  sotto-  profitto,  non  potendo
essere parametrato a nessuna altra situazione pregressa. 
    Questa impostazione  trova  ulteriore  conferma  anche  nel  dato
testuale dell'art. 37 che, riferendo il contributo  a  quei  soggetti
che «esercitano l'attivita' di...», e' volto ad attrarre nel  proprio
ambito  applicativo  solo  le   Societa'   effettivamente   esercenti
l'attivita'  di  impresa  (laddove  si  presume  che  risiedano   gli
extraprofitti) e non anche le Societa' neocostituite o non operative,
che pongano eventualmente in essere solo attivita' preparatorie. 
    Nel caso di specie, ai fini  del  Contributo  dovrebbe  rilevare,
dunque, solo il  saldo  tra  le  attivita'  esercitate  nei  mesi  di
gennaio-aprile 2022 e quelle esercitate nei mesi di gennaio -  aprile
2021: cio' perche' il  raffronto  tra  gli  incrementi,  al  fine  di
intercettare l'eventuale extraprofitto, deve riferirsi a due  periodi
omogenei e pertanto sarebbe possibile solo per questo ristretto lasso
di tempo (in questo senso peraltro, seppur  con  il  distinguo  delle
operazioni propedeutiche, si e' pronunciata la  stessa  circolare  n.
22/E, gia' citata). 
    Si tratta  della  declinazione  «sostanziale»  di  quella  stessa
interpretazione che l'Agenzia ha sostenuto nella  circolare  n.  22/E
del 23 giugno 2022: la sola differenza sta nel fatto che l'Agenzia ha
cristallizzato  l'inizio  dell'attivita'  nel  momento  in  cui  essa
formalmente viene  avviata,  mentre  l'interpretazione  qui  proposta
cristallizza la medesima operativita' al momento in cui  la  societa'
effettivamente e sostanzialmente comincia ad operare. 
    Viceversa, la violazione degli articoli 3  e  53  Cost.  sarebbe,
anche sotto tale profilo, manifesta. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Visti gli articoli 3, 42, 53 e 117 Cost.  nonche'  l'art.  1  del
Primo Protocollo CEDU; 
    Ritenuto,  in   relazione   alle   suddette   disposizioni,   non
manifestamente    infondata    la    questione    di     legittimita'
costituzionalita' relativa all'art. art. 37 del decreto-legge  n.  21
del  2022  per  i  profili  di  illegittimita'  costituzionale  sopra
evidenziati; 
    Ritenuto la questione rilevante, per le  argomentazioni  indicate
in parte motiva; 
    Sospende il presente giudizio, con rinvio al definitivo per  ogni
ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza  venga
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
      Cosi' deciso, in Roma, 11 settembre 2024 
 
                       Il Presidente: Clemente 
 
 
                                         Il Giudice estensore: Volino