Reg. ord. n. 56 del 2025 pubbl. su G.U. del 09/04/2025 n. 15
Ordinanza del Corte d'appello di Caltanissetta del 06/03/2025
Tra: G. G.
Oggetto:
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Mancata previsione dell’incompatibilità alla funzione del giudice dell’udienza preliminare del giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’imputato nell’ambito del procedimento incidentale de libertate di cui all’art. 310 cod. proc. pen. – Contrasto con i principi della terzietà e imparzialità della giurisdizione.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 34
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co. 1
Costituzione
Art. 24
Co. 2
Costituzione
Art. 25
Co. 1
Costituzione
Art. 27
Co. 2
Costituzione
Art. 111
Co.
Camera di Consiglio del 17 novembre 2025 rel. PATRONI GRIFFI
Testo dell'ordinanza
N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 06 marzo 2025
Ordinanza del 6 marzo 2025 della Corte d'appello di Caltanissetta nel
procedimento penale a carico di G .G..
Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Mancata previsione
dell'incompatibilita' alla funzione del giudice dell'udienza
preliminare del giudice che si sia pronunciato in ordine a una
misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nell'ambito
del procedimento incidentale de libertate di cui all'art. 310 cod.
proc. pen.
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.
(GU n. 15 del 09-04-2025)
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Collegio ricusazioni
Cosi' composta:
dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente;
dott. Emanuele De Gregorio - consigliere;
dott.ssa Maria Lucia Insinga - consigliere;
il secondo dei quali relatore ed estensore, a scioglimento della
riserva di cui al verbale di udienza in data 5 marzo 2025, in
riferimento al procedimento n. 1/2025 ric. promosso da G. G., nato
a... il..., difeso dall'avv. Gaspare Lombardo del Foro di Agrigento;
esaminati gli atti e la documentazione allegata;
letta la dichiarazione di ricusazione proposta il 15 febbraio
2025, nei confronti del giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Caltanissetta, dott.ssa Lorena Santacroce, dall'avv.
Gaspare Lombardo, difensore e procuratore speciale di G. G., nato a
I... il..., imputato nel procedimento RGNR 742/2018 DDA-27/2019 RG
GIP Tribunale di Caltanissetta;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha
concluso per la inammissibilita' dell'istanza di ricusazione e. in
subordine, nel caso in cui l'istanza sia ritenuta ammissibile, per il
suo rigetto;
Osserva
il ricusante espone che la dott.ssa Lorena Santacroce e' giudice
dell'udienza preliminare nel procedimento penale suindicato nei
confronti di vari imputati e, tra essi, G. G.
Evidenzia che la dott.ssa Lorena Santacroce ha composto il
collegio del Tribunale del riesame di Caltanissetta chiamato a
decidere l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto da G. G. avverso
l'ordinanza che rigettava la richiesta di sostituzione della misura
della custodia cautelare in carcere applicata al G. con altra meno
afflittiva e che la richiesta di astensione, proposta dalla dott.ssa
Lorena Santacroce per questa ragione, e' stata rigettata dal
Presidente del Tribunale di Caltanissetta con provvedimento
conosciuto dall'imputato G. all'udienza preliminare del 14 febbraio
2025.
Assume, il ricusante, che la dott.ssa Lorena Santacroce e' ora
incompatibile ad esercitare la funzione di giudice dell'udienza
preliminare nell'indicato procedimento penale.
Tanto premesso, osserva il collegio che, dalla lettura
dell'ordinanza in data 6 agosto 2024 (depositata il 7 agosto 2024)
del Tribunale di Caltanissetta nel proc. n. 752/2018 R.G.N.R. e n.
303/2024 R.G.M.C.P., pronunciata in sede di appello ex art. 310
c.p.p. ed allegata alla dichiarazione di ricusazione, si evince che
la dott.ssa Lorena Santacroce, quale componente del Tribunale di
Caltanissetta - Sezione feriale, si e' pronunciata sull'appello ex
art. 310 c.p.p. proposto avverso l'ordinanza che ha provveduto in
ordine alla misura cautelare personale applicata nei confronti del G.
per i fatti descritti nell'imputazione, che hanno portato alla
richiesta di rinvio a giudizio ed alla celebrazione dell'udienza
preliminare che si svolge al suo cospetto, e che il giudice
dell'appello ex art. 310 c.p.p. si e' pronunciato su aspetti non
esclusivamente formali dell'ordinanza oggetto del gravarne, vertente
sulle esigenze cautelari.
La Corte costituzionale ha chiarito (cfr. Corte costituzionale n.
224 del 2001) che, a seguito delle importanti innovazioni introdotte,
in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza
preliminare non e' piu' da ritenersi un mero momento di passaggio
prima dell'apertura della fase del giudizio, momento centrale del
processo, ma, per il sistema odierno, l'udienza preliminare e' una
delle sedi di valutazione della causa nel merito, cosi' da essere
rilevante anche nei termini della rilevazione di un pregiudizio, nei
casi di sussistenza della incompatibilita'.
Diversi sono, infatti i poteri attribuiti al G.U.P.: non solo
puo' disporre l'integrazione delle indagini, ma puo' anche assumere
prove d'ufficio, qualora emergessero come decisive ai fini della
sentenza. Per questi motivi, mancherebbe quella caratteristica di
sommarieta' della fase, inizialmente attribuitele, e, di conseguenza,
anche le decisioni che la concludono acquisiscono e devono
interpretarsi aventi un valore differente. Dunque, l'art. 425 c.p.p.
pone il giudice innanzi ad una valutazione di merito circa
l'esistenza e consistenza dell'accusa che si traduce in una scelta
dicotomica: non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.
Il decreto che dispone il giudizio, a questa stregua, e' un atto
di natura giurisdizionale, a presidio della posizione dell'imputato
che se ingiustificatamente fosse rinviato alla pubblica udienza,
subirebbe un forte pregiudizio. Sia la sentenza di non luogo a
procedere sia decreto che dispone il giudizio, quindi, sono
pregiudicati da atti anteriori e, a loro volta, sono idonei a
pregiudicare i successivi atti.
Il quadro normativo cosi' delineato era gia' mutato rispetto a
quello valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 290 del
1998, della quale appresso si dira', dichiarativa della
illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale
a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di
giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del
Tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone
una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o
dell'imputato, e stante l'identita' della funzione di giudizio in
sede di riesame e in sede di appello sotto il profilo della loro
forza pregiudicante il giudizio sul merito dell'ipotesi, anche
l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare
del giudice che, come componente del Tribunale dell'appello avverso
l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale
nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su
aspetti non esclusivamente formali della predetta ordinanza.
El distinguo tra GUP del Tribunale ordinario (non incompatibile
rispetto alla funzione del giudice dell'appello cautelare) e GUP
minorile (incompatibile rispetto a detta funzione), posto dal Giudice
delle leggi, si rifaceva ad un quadro normative) mutato, appunto, con
la legge 16 dicembre 1999, n. 479.
I principi riferiti alla natura dell'udienza preliminare
rimangono validi anche dopo la c.d. Riforma Cartabia (decreto
legislativo n. 150/2022). Segnatamente, la nuova formulazione
dell'art. 425 c.p.p. ha comportato un ampliamento dei poteri del
giudice dell'udienza preliminare, rendendo questo momento processuale
piu' funzionale a ridurre il numero di procedimenti che vanno a
giudizio, in un'ottica deflattiva al pari dei riti «speciali».
La nuova regola di giudizio prevede che il proscioglimento venga
emesso anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti,
contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio
e non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna,
si' che il giudice dell'udienza preliminare deve decidere alla luce
dei contributi probatori a sua disposizione, consentendo l'accesso al
dibattimento solo se ritiene che, ragionevolmente, sara' pronunciata
una sentenza di condanna. Dopo la riforma, il giudice dell'udienza
preliminare deve decidere sulla base degli elementi gia' acquisiti,
escludendo la possibilita' di colmare lacune probatorie durante il
dibattimento.
La riforma Cartabia, dunque, rafforza il principio della
necessaria completezza delle indagini, imponendo al Pubblico
Ministero di esercitare l'azione penale solo con un quadro probatorio
completo, non portando a processo tutti quei procedimenti clic
potrebbero completarsi solo a seguito di un'istruttoria
dibattimentale troppo largamente farcita.
L'udienza preliminare diventa cosi' una fase centrale
nell'accertamento del fatto contestato, con un controllo rigoroso
dell'operato del Pubblico Ministero.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 131 del 24 aprile 1996,
aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede: l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che
come componente del Tribunale del riesame (art. 309 del codice di
procedura penale) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una
misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o
dell'imputato; l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del
giudice che come componente del Tribunale dell'appello avverso
l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale
nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 del codice di
procedura penale) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente
formali dell'ordinanza anzidetta.
Nella sentenza n. 131 del 1996. punto 3.1 del diritto, si legge:
«Quanto all'appello contro le ordinanze in materia di misure
cautelari personali, esso e' configurato dall'art. 310 del codice di
procedura penale come strumento di controllo sulle ordinanze che
provvedono al riguardo attivabile tanto dal pubblico quanto
dall'imputato e dal suo difensore. A differenza del riesame - rimedio
processuale dal significato «unidirezionale» in quanto previsto solo
su iniziativa e nell'interesse dell'imputato - l'appello e' accordato
per far valere tanto le ragioni della liberta' (su iniziativa
dell'imputato e del suo difensore) le quali non abbiano avuto
successo in prima istanza. Inoltre, mentre la richiesta di riesame
conferisce al Tribunale la cognizione piena sul provvedimento
cautelare, l'effetto devolutivo dell'appello e' limitato dai motivi
contestualmente enunciati (art. 310, primo comma, del codice di
procedura penale).
Le suddette differenze tra il giudizio di riesame e il giudizio
d'appello non escludono peraltro che, anche nel secondo caso, il
tribunale competente (lo stesso del riesame, a norma del secondo
comma dell'art. 310) possa essere investito, a seconda dei motivi
dell'appello, della valutazione di profili di merito che attengono
all'esistenza di «gravi indizi di colpevolezza» ovvero alla
sussistenza di una o piu' esigenze cautelari, tra quelle indicate
dall'art. 274 del codice di procedura penale, elementi tutti che
costituiscono le condizioni in presenza delle quali la misura puo'
essere legittimamente disposta. Pertanto, sotto questo profilo, anche
nei confronti dei giudici che abbiano preso parte al collegio del
tribunale che si e' espresso in sede di appello contro ordinanze in
tema di misure cautelari personali valgono le medesime sopraddette
ragioni di incompatibilita' alla partecipazione alla finzione di
giudizio sul merito dell'accusa.
La dichiarazione d'incostituzionalita' dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, che si rende dunque necessaria
in relazione alla mancata previsione della incompatibilita' alla
partecipazione al giudizio del giudice che abbia partecipato al
collegio investito dell'appello nei confronti delle ordinanze in
materia di misure cautelari personali riguardanti chi si trovi a
essere imputato in tale giudizio, deve essere tuttavia limitata, alla
stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte sopra
richiamata che esclude il sorgere dell'incompatibilita' nel caso in
cui il primo giudizio abbia riguardato aspetti solo formali della
causa, al caso in cui il Tribunale dell'appello sia stato chiamato a
sindacare valutazioni sostanziali, precedentemente compiute dal
giudice che ha disposto sulla misura. Pertanto, non sussiste ragione
di estendere l'incompatibilita' ai casi in cui, in sede d'appella il
tribunale si sia pronunciato soltanto su aspetti meramente formali
dell'ordinanza che dispone sulla misura cautelare personale, senza
influenza sull'esistenza degli indizi di colpevolezza ovvero sulla
sussistenza delle esigenze cautelari le quali possono, comunque,
riflettersi sulla posizione sostanziale dell'imputato nel giudizio.
In tali eventualita', le valutazioni relative al merito dell'ipotesi
accusatoria restano del tutto estranee al giudizio del tribunale e
non vi e' ragione di ritenere che il giudice si sia preformato un
giudizio di merito capace di pregiudicare l'imparzialita' della
decisione conclusiva del processo».
Orbene, il giudice a cui si riferisce la sentenza n. 131 del 1996
e', come agevolmente si deduce dalla lettura della motivazione della
stessa sentenza, il giudice del dibattimento.
La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 155 del 20 maggio
1996, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34,
comma 2, c.p.p.: a), nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della
pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari
che abbia disposto una misura cautelare personale; b) nella parte in
cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e
disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il
giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica.
La sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero
che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica,
sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; c) nella
parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia
disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura
cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di
applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare
personale; d) nella parte in cui non prevede che non possa disporre
l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che,
come componente del Tribunale del riesame, si sia pronunciato
sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei
confronti dell'indagato o dell'imputato nonche' il giudice che, come
componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che
provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti
dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non
esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 290 del 18 luglio 1998,
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel
processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita'
alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che
come componente del Tribunale del riesame si sia pronunciato
sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei
confronti dell'indagato o dell'imputato; e, inoltre, ha dichiarato,
in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale
a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di
giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del
Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a
una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o
dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente
formali dell'ordinanza anzidetta.
Come chiarito dalla stessa Corte costituzionale al punto 3 del
considerato in diritto, «Anche nel giudizio di appello de libertate,
nonostante le differenze di disciplina rispetto al riesame; possono
compiersi quegli apprezzamenti sui profili di merito che determinano
l'insorgere di una causa di incompatibilita' al giudizio... peraltro,
la simmetria tra i due mezzi di controllo dei provvedimenti in tema
di misure cautelari vale, ai fini del regime dell'incompatibilita',
solo in quanto attraverso l'appello il giudice sia chiamato a un
sindacato su aspetti sostanziali e non puramente formali
dell'ordinanza che ne e' oggetto (sentenza n. 131 del 1996 citata,
punto 3.4 del diritto; sentenza n. 155 del 1996, punto 4.3 del
diritto)».
Il coordinamento tra le decisioni citate conduce alla
prospettazione della questione di costituzionalita' dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui esso non
prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza
preliminare nel processo penale degli imputati maggiorenni, per il
giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare
personale nei confronti dell'imputato nell'ambito del procedimento di
appello ex art. 310 del codice di procedura penale, con il limite,
per quest'ultimo rimedio, di una pronuncia resa non su aspetti
puramente formali del provvedimento impugnato.
Il carattere tassativo delle ipotesi di incompatibilita' ex art.
34 c.p.p. e', d'altro canto, di ostacolo all'estensione in via
analogica delle disposizioni che le contemplano a casi diversi da
quelli in esse considerati.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, le
norme sulla incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti
nel procedimento presidiano i valori costituzionali della terzieta' e
dell'imparzialita' della giurisdizione, risultando finalizzate ad
evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o
apparire condizionata dalla «forza della prevenzione» - ossia dalla
naturale tendenza a confermare una decisione gia' presa o a mantenere
un atteggiamento gia' assunto - scaturente da valutazioni cui il
giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima
res iudicanda. Il secondo termine della relazione di incompatibilita'
costituzionalmente rilevante, espressivo della sede «pregiudicata»
dall'accennato effetto di «condizionamento», e' stato identificato
nel «giudizio» contenutisticamente inteso, e cioe' in ogni sequenza
procedimentale, anche diversa dal giudizio dibattimentale, la quale,
collocandosi in una fase diversa da quella in cui si e' svolta
l'attivita' «pregiudicante», implichi una valutazione sul merito
dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento
del processo, ancorche' adottate sulla base di un apprezzamento delle
risultanze processuali.
La ratio argomentativa delle citate sentenze nn. 131 del 1996,
155 del 1996, e 290 del 1998, per l'ipotesi in cui il giudice abbia
composto il collegio che si e' pronunciato negli incidenti de
libertate di cui agli articoli 309 e 310 c.p.p., in tale seconda
ipotesi su profili non meramente formali del provvedimento impugnato,
impone di considerare ravvisabile d'ufficio, nel caso specifico di
cui all'odierno procedimento, una ulteriore ipotesi non
manifestamente infondata di dubbia legittimita' costituzionale
dell'art. 34, comma 2 c.p.p. in riferimento agli articoli 3, comma
primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, e 111
della Costituzione, nella parte in cui detta norma non prevede
l'incompatibilita' alla funzione di' giudice dell'udienza preliminare
nel processo penale a carico di imputati maggiorenni del giudice che
si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei
confronti dell'imputato nel procedimento incidentale de libertate di
cui all'art. 310 c.p.p. (in tale ipotesi, come in concreto appare, su
profili non meramente formali del provvedimento impugnato in quanto
inerente la posizione soggettiva di interesse).
Questo collegio ritiene che la sopra enunciata questione di
dubbia legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p.
nella sua attuale formulazione, prospettabile in relazione agli 3,
comma primo, 24 comma secondo, 25 comma primo, 27 comma secondo, 111
della Costituzione e 34, comma 2, c.p.p., sia evidentemente rilevante
per decidere la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore
dell'imputato G. G.
Va considerato, infatti, che, con sentenza n. 37207 resa
all'udienza del 16 luglio 2020 (depositata il 23 dicembre 2020),
ric... le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno
affermato che «il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice
dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva
sull'istanza di ricusazione, e', in caso di accoglimento di
quest'ultima, affetto da nullita' assoluta di ordine generale, ai
sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), del codice di procedura
penale, siccome attinente ai modi e ai limiti del potere
giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio». (Rv. 280116-01).
Il thema decidendum, dunque, e' la fondatezza o meno della
dichiarazione di ricusazione proposta dal G. nei confronti del
giudice dott.ssa Lorena Santacroce, da valutare avendo riguardo al
fatto se quest'ultima sia compatibile o meno ex art. 34, comma 2,
c.p.p. quale giudice-persona fisica dell'udienza preliminare nel
procedimento penale a carico dell'imputato atteso che quello stesso
giudice-persona fisica, quale componente del Tribunale di
Caltanissetta, si e' pronunciato, nell'ambito del suindicato
procedimento incidentale de libertate di cui all'art. 310 c.p.p., per
profili non meramente formali del provvedimento impugnato su fatti
storici descritti nell'imputazione, decidendo il gravame sulla misura
cautelare personale gia' applicata all'imputato G. G. (cfr.,
segnatamente, la pagina 7 della suindicata ordinanza del 6 agosto
2024 quanto alla affermazione di inadeguatezza di una misura
cautelare personale meno afflittiva rispetto a quella applicata di
massimo rigore in quanto poiche' non vi sarebbe stata «... garanzia
adeguata della recisione dei legami dell'indagato con l'ampio e
radicato ambiente criminale di riferimento, anche considerate la
prossimita' al territorio gelese, base dell'associazione, e la
possibilita' di intrattenere contatti telefonici con soggetti che
fanno parte di quest'ultima»).
P. Q. M.
Visti gli articoli 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953,
nonche' 3, comma primo, 24 comma secondo, 25 comma primo, 27 comma
secondo e 101 della Costituzione e 34, comma 2, c.p.p., cosi'
provvede:
dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per
l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
comma 2 c.p.p. come in motivazione individuata;
sospende il giudizio di ricusazione proposto dal difensore
dell'imputato G. G. iscritto al n. 1/2025 RIC, volto a fare
dichiarare l'incompatibilita' ex art. 34 c.p.p. del giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, dott.ssa
Lorena Santacroce, rispetto alla celebrazione dell'udienza
preliminare, con tutti i suoi possibili sbocchi definitori, nei
confronti dell'imputato G. G., in premessa generalizzato, nel
procedimento penale iscritto al n. 742/18 RGNR e n. 278/19 RG GIP per
avere lo stesso giudice-persona fisica composto il collegio del
Tribunale di Caltanissetta che ha deciso in data 6 agosto 2024
(provvedimento depositato in data 7 agosto 2024) l'appello de
libertate ex art. 310 c.p.p. proposto dallo stesso imputato in
relazione ai fatti che hanno portato alla richiesta del P.M. di
rinvio a giudizio;
ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai
Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito di cui
all'ultimo comma del citato art. 23.
Caltanissetta, 5 marzo 2025
Il Presidente: Giambertoni
Oggetto:
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Mancata previsione dell’incompatibilità alla funzione del giudice dell’udienza preliminare del giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’imputato nell’ambito del procedimento incidentale de libertate di cui all’art. 310 cod. proc. pen. – Contrasto con i principi della terzietà e imparzialità della giurisdizione.
Norme impugnate:
codice di procedura penale del Num. Art. 34 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co. 1
Costituzione Art. 24 Co. 2
Costituzione Art. 25 Co. 1
Costituzione Art. 27 Co. 2
Costituzione Art. 111 Co.
Camera di Consiglio del 17 novembre 2025 rel. PATRONI GRIFFI
Testo dell'ordinanza
N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 06 marzo 2025 Ordinanza del 6 marzo 2025 della Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di G .G.. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Mancata previsione dell'incompatibilita' alla funzione del giudice dell'udienza preliminare del giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nell'ambito del procedimento incidentale de libertate di cui all'art. 310 cod. proc. pen. - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. (GU n. 15 del 09-04-2025) LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Collegio ricusazioni Cosi' composta: dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente; dott. Emanuele De Gregorio - consigliere; dott.ssa Maria Lucia Insinga - consigliere; il secondo dei quali relatore ed estensore, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 5 marzo 2025, in riferimento al procedimento n. 1/2025 ric. promosso da G. G., nato a... il..., difeso dall'avv. Gaspare Lombardo del Foro di Agrigento; esaminati gli atti e la documentazione allegata; letta la dichiarazione di ricusazione proposta il 15 febbraio 2025, nei confronti del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, dott.ssa Lorena Santacroce, dall'avv. Gaspare Lombardo, difensore e procuratore speciale di G. G., nato a I... il..., imputato nel procedimento RGNR 742/2018 DDA-27/2019 RG GIP Tribunale di Caltanissetta; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la inammissibilita' dell'istanza di ricusazione e. in subordine, nel caso in cui l'istanza sia ritenuta ammissibile, per il suo rigetto; Osserva il ricusante espone che la dott.ssa Lorena Santacroce e' giudice dell'udienza preliminare nel procedimento penale suindicato nei confronti di vari imputati e, tra essi, G. G. Evidenzia che la dott.ssa Lorena Santacroce ha composto il collegio del Tribunale del riesame di Caltanissetta chiamato a decidere l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto da G. G. avverso l'ordinanza che rigettava la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al G. con altra meno afflittiva e che la richiesta di astensione, proposta dalla dott.ssa Lorena Santacroce per questa ragione, e' stata rigettata dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta con provvedimento conosciuto dall'imputato G. all'udienza preliminare del 14 febbraio 2025. Assume, il ricusante, che la dott.ssa Lorena Santacroce e' ora incompatibile ad esercitare la funzione di giudice dell'udienza preliminare nell'indicato procedimento penale. Tanto premesso, osserva il collegio che, dalla lettura dell'ordinanza in data 6 agosto 2024 (depositata il 7 agosto 2024) del Tribunale di Caltanissetta nel proc. n. 752/2018 R.G.N.R. e n. 303/2024 R.G.M.C.P., pronunciata in sede di appello ex art. 310 c.p.p. ed allegata alla dichiarazione di ricusazione, si evince che la dott.ssa Lorena Santacroce, quale componente del Tribunale di Caltanissetta - Sezione feriale, si e' pronunciata sull'appello ex art. 310 c.p.p. proposto avverso l'ordinanza che ha provveduto in ordine alla misura cautelare personale applicata nei confronti del G. per i fatti descritti nell'imputazione, che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio ed alla celebrazione dell'udienza preliminare che si svolge al suo cospetto, e che il giudice dell'appello ex art. 310 c.p.p. si e' pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza oggetto del gravarne, vertente sulle esigenze cautelari. La Corte costituzionale ha chiarito (cfr. Corte costituzionale n. 224 del 2001) che, a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare non e' piu' da ritenersi un mero momento di passaggio prima dell'apertura della fase del giudizio, momento centrale del processo, ma, per il sistema odierno, l'udienza preliminare e' una delle sedi di valutazione della causa nel merito, cosi' da essere rilevante anche nei termini della rilevazione di un pregiudizio, nei casi di sussistenza della incompatibilita'. Diversi sono, infatti i poteri attribuiti al G.U.P.: non solo puo' disporre l'integrazione delle indagini, ma puo' anche assumere prove d'ufficio, qualora emergessero come decisive ai fini della sentenza. Per questi motivi, mancherebbe quella caratteristica di sommarieta' della fase, inizialmente attribuitele, e, di conseguenza, anche le decisioni che la concludono acquisiscono e devono interpretarsi aventi un valore differente. Dunque, l'art. 425 c.p.p. pone il giudice innanzi ad una valutazione di merito circa l'esistenza e consistenza dell'accusa che si traduce in una scelta dicotomica: non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio. Il decreto che dispone il giudizio, a questa stregua, e' un atto di natura giurisdizionale, a presidio della posizione dell'imputato che se ingiustificatamente fosse rinviato alla pubblica udienza, subirebbe un forte pregiudizio. Sia la sentenza di non luogo a procedere sia decreto che dispone il giudizio, quindi, sono pregiudicati da atti anteriori e, a loro volta, sono idonei a pregiudicare i successivi atti. Il quadro normativo cosi' delineato era gia' mutato rispetto a quello valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 290 del 1998, della quale appresso si dira', dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del Tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, e stante l'identita' della funzione di giudizio in sede di riesame e in sede di appello sotto il profilo della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito dell'ipotesi, anche l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali della predetta ordinanza. El distinguo tra GUP del Tribunale ordinario (non incompatibile rispetto alla funzione del giudice dell'appello cautelare) e GUP minorile (incompatibile rispetto a detta funzione), posto dal Giudice delle leggi, si rifaceva ad un quadro normative) mutato, appunto, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479. I principi riferiti alla natura dell'udienza preliminare rimangono validi anche dopo la c.d. Riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150/2022). Segnatamente, la nuova formulazione dell'art. 425 c.p.p. ha comportato un ampliamento dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, rendendo questo momento processuale piu' funzionale a ridurre il numero di procedimenti che vanno a giudizio, in un'ottica deflattiva al pari dei riti «speciali». La nuova regola di giudizio prevede che il proscioglimento venga emesso anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio e non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, si' che il giudice dell'udienza preliminare deve decidere alla luce dei contributi probatori a sua disposizione, consentendo l'accesso al dibattimento solo se ritiene che, ragionevolmente, sara' pronunciata una sentenza di condanna. Dopo la riforma, il giudice dell'udienza preliminare deve decidere sulla base degli elementi gia' acquisiti, escludendo la possibilita' di colmare lacune probatorie durante il dibattimento. La riforma Cartabia, dunque, rafforza il principio della necessaria completezza delle indagini, imponendo al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale solo con un quadro probatorio completo, non portando a processo tutti quei procedimenti clic potrebbero completarsi solo a seguito di un'istruttoria dibattimentale troppo largamente farcita. L'udienza preliminare diventa cosi' una fase centrale nell'accertamento del fatto contestato, con un controllo rigoroso dell'operato del Pubblico Ministero. La Corte costituzionale, con sentenza n. 131 del 24 aprile 1996, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede: l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che come componente del Tribunale del riesame (art. 309 del codice di procedura penale) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che come componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 del codice di procedura penale) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. Nella sentenza n. 131 del 1996. punto 3.1 del diritto, si legge: «Quanto all'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, esso e' configurato dall'art. 310 del codice di procedura penale come strumento di controllo sulle ordinanze che provvedono al riguardo attivabile tanto dal pubblico quanto dall'imputato e dal suo difensore. A differenza del riesame - rimedio processuale dal significato «unidirezionale» in quanto previsto solo su iniziativa e nell'interesse dell'imputato - l'appello e' accordato per far valere tanto le ragioni della liberta' (su iniziativa dell'imputato e del suo difensore) le quali non abbiano avuto successo in prima istanza. Inoltre, mentre la richiesta di riesame conferisce al Tribunale la cognizione piena sul provvedimento cautelare, l'effetto devolutivo dell'appello e' limitato dai motivi contestualmente enunciati (art. 310, primo comma, del codice di procedura penale). Le suddette differenze tra il giudizio di riesame e il giudizio d'appello non escludono peraltro che, anche nel secondo caso, il tribunale competente (lo stesso del riesame, a norma del secondo comma dell'art. 310) possa essere investito, a seconda dei motivi dell'appello, della valutazione di profili di merito che attengono all'esistenza di «gravi indizi di colpevolezza» ovvero alla sussistenza di una o piu' esigenze cautelari, tra quelle indicate dall'art. 274 del codice di procedura penale, elementi tutti che costituiscono le condizioni in presenza delle quali la misura puo' essere legittimamente disposta. Pertanto, sotto questo profilo, anche nei confronti dei giudici che abbiano preso parte al collegio del tribunale che si e' espresso in sede di appello contro ordinanze in tema di misure cautelari personali valgono le medesime sopraddette ragioni di incompatibilita' alla partecipazione alla finzione di giudizio sul merito dell'accusa. La dichiarazione d'incostituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, che si rende dunque necessaria in relazione alla mancata previsione della incompatibilita' alla partecipazione al giudizio del giudice che abbia partecipato al collegio investito dell'appello nei confronti delle ordinanze in materia di misure cautelari personali riguardanti chi si trovi a essere imputato in tale giudizio, deve essere tuttavia limitata, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata che esclude il sorgere dell'incompatibilita' nel caso in cui il primo giudizio abbia riguardato aspetti solo formali della causa, al caso in cui il Tribunale dell'appello sia stato chiamato a sindacare valutazioni sostanziali, precedentemente compiute dal giudice che ha disposto sulla misura. Pertanto, non sussiste ragione di estendere l'incompatibilita' ai casi in cui, in sede d'appella il tribunale si sia pronunciato soltanto su aspetti meramente formali dell'ordinanza che dispone sulla misura cautelare personale, senza influenza sull'esistenza degli indizi di colpevolezza ovvero sulla sussistenza delle esigenze cautelari le quali possono, comunque, riflettersi sulla posizione sostanziale dell'imputato nel giudizio. In tali eventualita', le valutazioni relative al merito dell'ipotesi accusatoria restano del tutto estranee al giudizio del tribunale e non vi e' ragione di ritenere che il giudice si sia preformato un giudizio di merito capace di pregiudicare l'imparzialita' della decisione conclusiva del processo». Orbene, il giudice a cui si riferisce la sentenza n. 131 del 1996 e', come agevolmente si deduce dalla lettura della motivazione della stessa sentenza, il giudice del dibattimento. La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 155 del 20 maggio 1996, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p.: a), nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale; b) nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica. La sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; c) nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; d) nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del Tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonche' il giudice che, come componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. La Corte costituzionale, con sentenza n. 290 del 18 luglio 1998, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del Tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; e, inoltre, ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. Come chiarito dalla stessa Corte costituzionale al punto 3 del considerato in diritto, «Anche nel giudizio di appello de libertate, nonostante le differenze di disciplina rispetto al riesame; possono compiersi quegli apprezzamenti sui profili di merito che determinano l'insorgere di una causa di incompatibilita' al giudizio... peraltro, la simmetria tra i due mezzi di controllo dei provvedimenti in tema di misure cautelari vale, ai fini del regime dell'incompatibilita', solo in quanto attraverso l'appello il giudice sia chiamato a un sindacato su aspetti sostanziali e non puramente formali dell'ordinanza che ne e' oggetto (sentenza n. 131 del 1996 citata, punto 3.4 del diritto; sentenza n. 155 del 1996, punto 4.3 del diritto)». Il coordinamento tra le decisioni citate conduce alla prospettazione della questione di costituzionalita' dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui esso non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale degli imputati maggiorenni, per il giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nell'ambito del procedimento di appello ex art. 310 del codice di procedura penale, con il limite, per quest'ultimo rimedio, di una pronuncia resa non su aspetti puramente formali del provvedimento impugnato. Il carattere tassativo delle ipotesi di incompatibilita' ex art. 34 c.p.p. e', d'altro canto, di ostacolo all'estensione in via analogica delle disposizioni che le contemplano a casi diversi da quelli in esse considerati. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, le norme sulla incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento presidiano i valori costituzionali della terzieta' e dell'imparzialita' della giurisdizione, risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla «forza della prevenzione» - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione gia' presa o a mantenere un atteggiamento gia' assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda. Il secondo termine della relazione di incompatibilita' costituzionalmente rilevante, espressivo della sede «pregiudicata» dall'accennato effetto di «condizionamento», e' stato identificato nel «giudizio» contenutisticamente inteso, e cioe' in ogni sequenza procedimentale, anche diversa dal giudizio dibattimentale, la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si e' svolta l'attivita' «pregiudicante», implichi una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorche' adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali. La ratio argomentativa delle citate sentenze nn. 131 del 1996, 155 del 1996, e 290 del 1998, per l'ipotesi in cui il giudice abbia composto il collegio che si e' pronunciato negli incidenti de libertate di cui agli articoli 309 e 310 c.p.p., in tale seconda ipotesi su profili non meramente formali del provvedimento impugnato, impone di considerare ravvisabile d'ufficio, nel caso specifico di cui all'odierno procedimento, una ulteriore ipotesi non manifestamente infondata di dubbia legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 c.p.p. in riferimento agli articoli 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, e 111 della Costituzione, nella parte in cui detta norma non prevede l'incompatibilita' alla funzione di' giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati maggiorenni del giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nel procedimento incidentale de libertate di cui all'art. 310 c.p.p. (in tale ipotesi, come in concreto appare, su profili non meramente formali del provvedimento impugnato in quanto inerente la posizione soggettiva di interesse). Questo collegio ritiene che la sopra enunciata questione di dubbia legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. nella sua attuale formulazione, prospettabile in relazione agli 3, comma primo, 24 comma secondo, 25 comma primo, 27 comma secondo, 111 della Costituzione e 34, comma 2, c.p.p., sia evidentemente rilevante per decidere la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore dell'imputato G. G. Va considerato, infatti, che, con sentenza n. 37207 resa all'udienza del 16 luglio 2020 (depositata il 23 dicembre 2020), ric... le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno affermato che «il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione, e', in caso di accoglimento di quest'ultima, affetto da nullita' assoluta di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale, siccome attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio». (Rv. 280116-01). Il thema decidendum, dunque, e' la fondatezza o meno della dichiarazione di ricusazione proposta dal G. nei confronti del giudice dott.ssa Lorena Santacroce, da valutare avendo riguardo al fatto se quest'ultima sia compatibile o meno ex art. 34, comma 2, c.p.p. quale giudice-persona fisica dell'udienza preliminare nel procedimento penale a carico dell'imputato atteso che quello stesso giudice-persona fisica, quale componente del Tribunale di Caltanissetta, si e' pronunciato, nell'ambito del suindicato procedimento incidentale de libertate di cui all'art. 310 c.p.p., per profili non meramente formali del provvedimento impugnato su fatti storici descritti nell'imputazione, decidendo il gravame sulla misura cautelare personale gia' applicata all'imputato G. G. (cfr., segnatamente, la pagina 7 della suindicata ordinanza del 6 agosto 2024 quanto alla affermazione di inadeguatezza di una misura cautelare personale meno afflittiva rispetto a quella applicata di massimo rigore in quanto poiche' non vi sarebbe stata «... garanzia adeguata della recisione dei legami dell'indagato con l'ampio e radicato ambiente criminale di riferimento, anche considerate la prossimita' al territorio gelese, base dell'associazione, e la possibilita' di intrattenere contatti telefonici con soggetti che fanno parte di quest'ultima»). P. Q. M. Visti gli articoli 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, nonche' 3, comma primo, 24 comma secondo, 25 comma primo, 27 comma secondo e 101 della Costituzione e 34, comma 2, c.p.p., cosi' provvede: dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 c.p.p. come in motivazione individuata; sospende il giudizio di ricusazione proposto dal difensore dell'imputato G. G. iscritto al n. 1/2025 RIC, volto a fare dichiarare l'incompatibilita' ex art. 34 c.p.p. del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, dott.ssa Lorena Santacroce, rispetto alla celebrazione dell'udienza preliminare, con tutti i suoi possibili sbocchi definitori, nei confronti dell'imputato G. G., in premessa generalizzato, nel procedimento penale iscritto al n. 742/18 RGNR e n. 278/19 RG GIP per avere lo stesso giudice-persona fisica composto il collegio del Tribunale di Caltanissetta che ha deciso in data 6 agosto 2024 (provvedimento depositato in data 7 agosto 2024) l'appello de libertate ex art. 310 c.p.p. proposto dallo stesso imputato in relazione ai fatti che hanno portato alla richiesta del P.M. di rinvio a giudizio; ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito di cui all'ultimo comma del citato art. 23. Caltanissetta, 5 marzo 2025 Il Presidente: Giambertoni