Reg. ord. n. 58 del 2025 pubbl. su G.U. del 09/04/2025 n. 15
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria del 10/03/2025
Tra: A. N. C/ Ministero dell'Interno
Oggetto:
Mafia e criminalità organizzata – Informazione antimafia interdittiva – Facoltà, per il prefetto che adotta il provvedimento, di escludere le decadenze e i divieti derivanti dalla misura, se incidenti sui mezzi di sostentamento per l'interessato e per la sua famiglia – Omessa previsione – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari di prevenzione personale per i quali trova applicazione l’art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011 – Incidenza sul diritto al lavoro della persona prevenuta – Lesione del diritto all’iniziativa economica privata.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 06/09/2011 Num. 159 Art. 92
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co. 1
Costituzione Art. 4 Co.
Costituzione Art. 41 Co.
Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025 rel. PATRONI GRIFFI
Testo dell'ordinanza
N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2025 Ordinanza del 10 marzo 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da A. N. contro Ministero dell'interno e Ufficio territoriale del Governo di Genova. Mafia e criminalita' organizzata - Informazione antimafia interdittiva - Facolta', per il prefetto che adotta il provvedimento, di escludere le decadenze e i divieti derivanti dalla misura, se incidenti sui mezzi di sostentamento per l'interessato e per la sua famiglia - Omessa previsione. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 92. (GU n. 15 del 09-04-2025) IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 509 del 2024, proposto da A. N., in qualita' di titolare dell'impresa individuale «...», rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Bertuccio, Simone Bringiotti e Marco Pedretti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; Contro Ministero dell'interno e Ufficio territoriale del Governo di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2; Per l'annullamento: del provvedimento del Prefetto di Genova prot. n. ... del ..., avente ad oggetto l'emissione di un'informazione antimafia interdittiva ai sensi degli articoli 84, 89-bis e 91 del decreto legislativo n. 159/2011; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluso il verbale di riunione del Gruppo interforze del ... ; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione dell'interno; Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; 1. La signora A. N., in qualita' di titolare dell'impresa individuale «...», ha impugnato l'informazione antimafia a carattere interdittivo adottata dal Prefetto di Genova il ..., ai sensi degli articoli 84, 89-bis e 91 del decreto legislativo n. 159/2011. Il provvedimento gravato e' motivato con riferimento a plurimi elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione nell'impresa da parte della locale di 'ndrangheta ..., vale a dire: il rapporto di parentela che lega P. N. ed i suoi fratelli F. e A., rispettivamente capo e membri di spicco della cosca, tutti condannati ai sensi dell'art. 416-bis del codice penale, al marito della ricorrente L. P., che ella continua a frequentare, pur essendo i coniugi legalmente separati dal ...; l'impiego, quale unica dipendente, di D. M., condannata per aver agevolato gli affari illeciti del sodalizio criminale nonche' moglie di F. A. R., componente del clan attualmente in vinculis e cugino della madre del P.; la recente scarcerazione per fine pena di F. N., sottoposto alla misura di sicurezza della liberta' vigilata, in quanto tuttora socialmente pericoloso. 2. Avverso l'informazione interdittiva la deducente ha articolato cinque motivi di ricorso, cosi' sinteticamente riassumibili: i) l'amministrazione avrebbe contestato il potenziale contatto con F. N. soltanto nel provvedimento conclusivo e non anche nella comunicazione di avvio del procedimento; ii) non sarebbe stata apprezzata la memoria difensiva dell'esponente, nella parte in cui ha rappresentato l'irrilevanza dell'acquisto di un appartamento dal padre dei fratelli N., al prezzo di euro ..., nell'anno ...; iii) gli indizi del tentativo infiltrativo sarebbero risalenti e non attuali; iv) il quadro probatorio ricostruito dall'autorita' di pubblica sicurezza risulterebbe insufficiente, perche' non evidenzierebbe l'agevolazione del clan N./R., ne' il condizionamento dell'impresa da parte della consorteria mafiosa; v) gli elementi sintomatici indicati dalla Prefettura sarebbero privi di concretezza, per l'inidoneita' dei meri legami parentali ad attestare la permeabilita' all'organizzazione criminale e per la risoluzione del rapporto lavorativo con la M. dopo la notifica dell'interdittiva. Le censure di illegittimita' mosse dalla ricorrente non appaiono fondate, perche' la decisione prefettizia si basa su elementi chiaramente rivelatori della sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa, con particolare riferimento al reclutamento nell'azienda della cugina acquisita D. M. imparentata con i membri della locale lavagnese (quale moglie di un intraneo e cognata del capo cosca) e direttamente coinvolta nelle vicende della cellula 'ndranghetista. Segnatamente, la signora M. e' stata assunta nel ... in un momento di difficolta', quando la societa' ... (fonte di cospicui guadagni per lei e per il coniuge) era stata colpita da interdittiva e posta sotto sequestro (per la ricostruzione dei fatti si veda la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 1219 del 26 giugno - 24 settembre 2020), ed e' rimasta alle dipendenze della signora A. N. anche dopo la condanna definitiva a due anni di reclusione per il reato di intestazione fittizia di valori, con l'aggravante mafiosa, commesso al fine di impedire l'applicazione al marito delle misure preventive patrimoniali. Ne' l'atto di licenziamento, intervenuto solo dopo l'interdittiva, e' di per se' sufficiente a fondare una prognosi di immunizzazione dall'influenza degli ambienti criminali (cfr. in argomento Tribunale amministrativo regionale Liguria, sez. I, 24 aprile 2023, n. 456). 3. Nel ricorso la signora A. N. si duole, altresi', degli effetti fortemente pregiudizievoli della misura di prevenzione, che le preclude la prosecuzione della sua attivita' di lavanderia e stireria, con conseguente venir meno dei mezzi per il sostentamento proprio e del figlio invalido con lei convivente. Per tale ragione, con ordinanza cautelare n. 143 del 9 luglio 2024, questo Tribunale amministrativo regionale ha sospeso l'efficacia dell'atto gravato, ritenendo che l'inibizione dello svolgimento dell'attivita' commerciale, costituente conseguenza della cautela antimafia, sia suscettibile di arrecare all'interessata un danno grave e irreparabile. In proposito, si rileva che l'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 non consente al prefetto di valutare l'impatto dell'informazione interdittiva sulle condizioni economiche del destinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti, che incidono funditus sulle attivita' imprenditoriali (cfr. art. 94 del decreto legislativo n. 159/2011, per cui le imprese attinte dall'interdittiva antimafia non possono ottenere o mantenere contratti con le amministrazioni, erogazioni pubbliche, nonche' provvedimenti amministrativi legittimanti l'esercizio di attivita' economiche, quali licenze, autorizzazioni, iscrizioni in elenchi e registri, etc.). Diversamente, l'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 159/2011 attribuisce al tribunale competente all'applicazione delle misure di prevenzione personali la facolta' di escludere le decadenze e i divieti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 67, che coincidono sostanzialmente con quelli derivanti dall'informazione antimafia interdittiva, «nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia». 4. Alla luce di cio', il Collegio dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e, pertanto, ritiene di sollevare d'ufficio la relativa questione di costituzionalita', in relazione ai parametri e per le motivazioni di seguito esposti. A - Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante nella presente causa, perche' l'impugnativa appare insuscettibile di accoglimento, per le ragioni sopra sinteticamente indicate (il provvedimento avversato si fonda su un adeguato quadro indiziario, non scalfito dal licenziamento della dipendente controindicata dopo l'emanazione della misura). Tuttavia, se la norma censurata venisse riconosciuta incostituzionale, il giudizio avrebbe certamente un esito diverso: infatti, la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 comporterebbe l'annullamento dell'informazione interdittiva, adottata dall'autorita' prefettizia senza valutare le conseguenze sui mezzi di sostentamento della prevenuta A. N. e del figlio disabile. A tale riguardo la ricorrente ha dimostrato che l'esercizio commerciale di lavanderia e stireria costituisce la sua sola fonte di guadagno, dalla quale trae le risorse economiche per far fronte alle indispensabili esigenze di vita proprie (vitto, canone di locazione dell'abitazione, rate del mutuo per l'acquisto dei locali della lavanderia, rate del finanziamento «covid») e del figlio, totalmente invalido dalla nascita e bisognoso di costanti cure mediche. B - Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale B.1. Il Collegio ravvisa, anzitutto, un possibile contrasto tra l'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e l'art. 3, comma 1, della Costituzione Invero, la disparita' di trattamento tra i soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari di prevenzione personale e quelli attinti da provvedimenti amministrativi di interdittiva antimafia appare irragionevole, trattandosi in entrambi i casi di misure anticipatorie in funzione di difesa della legalita': sicche', come espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 19 luglio 2022, gli elementi di differenziazione dei due istituti (id est l'autorita' emanante ed i presupposti applicativi) non sono sufficienti a giustificare il fatto che la tutela dei bisogni primari di sostentamento economico sia assicurata solamente alle persone colpite dalla prima categoria di misure. La situazione di diseguaglianza si manifesta in modo particolarmente stridente nei casi in cui, come nella specie, il destinatario dell'interdittiva gestisca una microimpresa individuale, che rappresenti l'unica fonte di reddito per se' e per la propria famiglia. Ne' l'onere dell'amministrazione di verificare la persistenza dei presupposti della misura dopo dodici mesi, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 159/2011, attenua il contrasto con il principio di uguaglianza, sia perche' il prefetto potrebbe non ravvisare sopravvenienze tali da superare gli elementi che hanno portato alla prima informazione, sia, in ogni caso, in quanto l'interruzione dell'attivita' per un anno puo' sortire conseguenze irrimediabili sulla sopravvivenza dell'impresa. La disparita' non pare esclusa nemmeno dalla facolta' dell'imprenditore di accedere al controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159/2011, che consente di proseguire l'attivita' nel rispetto di una serie di obblighi e sotto la vigilanza di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente al giudice delegato e al pubblico ministero. Infatti, come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella pronuncia n. 180 del 2022, l'ammissione a tale istituto e' rimessa alla valutazione del Tribunale della prevenzione, che, a rigore, dovrebbe concederla nelle sole situazioni di agevolazione occasionale dell'associazione malavitosa (cfr. art. 34-bis, comma 1). Inoltre, la misura non ha, di regola, efficacia retroattiva (anche se, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, legittima la partecipazione alle gare d'appalto se interviene entro la data dell'aggiudicazione). Ancora - e si tratta di profilo rilevante per le microimprese e le imprese in difficolta' - la retribuzione dell'amministratore giudiziario grava sul soggetto controllato: sicche' le spese del controllo giudiziario potrebbero paradossalmente eliminare o, comunque, erodere il margine di utile occorrente all'imprenditore per sopperire alle necessita' proprie e dei familiari a carico, dovendo egli, appunto, remunerare le prestazioni del professionista incaricato dal tribunale. Infine, si evidenzia che, nonostante l'invito a porre rimedio alla riscontrata disparita', rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale con la citata pronunzia n. 180 del 2022 e, in precedenza, con la decisione n. 57 del 2020, il vulnus al principio di uguaglianza non e' stato ad oggi sanato. Dunque, come affermato dalla sentenza n. 180/2022, una simile inerzia nell'accordare protezione a fondamentali esigenze della persona puo' consentire al giudice delle leggi l'adozione di una pronuncia manipolativa, superando la difficolta' di attribuire all'autorita' prefettizia nuovi poteri istruttori. B.2. In secondo luogo, il Collegio reputa non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli articoli 4 e 41 della Costituzione Infatti, nei casi di sostanziale sovrapposizione fra persona ed attivita' economica, quale quello in questione, il provvedimento interdittivo incide direttamente sul diritto al lavoro del prevenuto. Viene cosi' fortemente compresso un diritto fondamentale di tutti i cittadini, tutelato persino in capo al detenuto a seguito di condanna (cfr. Corte costituzionale 532 del 2002), che, a fortiori, dovrebbe essere garantito a fronte di una misura basata su un fatto (il tentativo di infiltrazione mafiosa) che, per quanto grave, non da' luogo di per se' alla responsabilita' penale del soggetto esposto al condizionamento della malavita organizzata. Inoltre, l'informazione antimafia interdittiva travolge anche i titoli abilitativi di attivita' imprenditoriali prettamente privatistiche, come nella fattispecie in esame (in cui il comune ha avviato il procedimento di revoca del titolo che legittima la ricorrente alla conduzione della lavanderia). In tal modo il destinatario della misura viene privato del diritto di esercitare l'iniziativa economica ed espunto dal circuito dell'economia legale, sebbene - come osservato sempre dalla sentenza n. 180/2022 - proprio in contesti interessati da infiltrazioni criminali la possibilita' di trarre sostentamento da attivita' che potrebbero risultare «sane» costituisce non solo oggetto di un diritto individuale costituzionalmente tutelato, ma anche interesse pubblico essenziale, sottraendo spazi di intervento e di influenza alle organizzazioni mafiose. 5. In conclusione, va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 per violazione degli articoli 3, comma 1, 4 e 41 della Costituzione. Pertanto, il tribunale sospende il giudizio e solleva la predetta questione di legittimita' costituzionale, riservando ogni ulteriore statuizione all'esito dell'incidente di costituzionalita'. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione Prima): dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 4 e 41 della Costituzione; sospende il giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalita'; riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese. Ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignita' della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti citati. Cosi' deciso in Genova nella Camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Caruso, Presidente; Liliana Felleti, primo referendario, estensore; Marcello Bolognesi, referendario. Il Presidente: Caruso L'estensore: Felleti